La violenza non è un passepartout (DL femminicidio II parte)

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La violenza non è un passepartout (DL
femminicidio II parte)
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Mentre sui giornali appaiono notizie di arresti in flagranza per violenza domestica grazie al decreto legge sul
femminicidio (n.93/2013), come se fosse spuntata la bacchetta magica in mano a uno Stato incapace di affrontare
il problema, continuano le critiche argomentate verso il DL di ferragosto che però, guarda caso, non hanno uno
spazio mediatico adeguato, almeno sui giornali nazionali a grande tiratura. Un meccanismo di speculazione
più pericoloso e strumentale del silenzio, che tratta ormai il femminicidio come un passepartout che
fa notizia e su cui anche chi non ha strumenti né metodo di approccio, può avventurarsi facendosi
spazio nella giungla delle redazioni e dellinformazione (più o meno come fa il parlamento italiano e il
governo attuale per mettersi una stelletta in petto).

Chi ne parla come di un fenomeno risolto in barba alla Convenzione di Istanbul ben lontana, come
contenuti e intenti, da questo decreto. Chi, una volta imparato il nuovo termine, lo schiaffa in
cronaca nera senza cognizione dicendo che forse si tratta di un femminicidio appena si parla di un
cadavere femminile, e chi invece si sente in dovere, o in diritto, di intervenire sulla questione
pensando di fare del bene e lasciando dietro di sé più danni che altro.

Ed è per questo che mi dispiace di aver letto qualche giorno fa proprio su un blog come la 27ora, che
ha fatto un ottimo lavoro sulla violenza e da cui ci si sarebbe aspettati altro, lintervista allo stalker
“Claudio” fatta non da uno sprovveduto qualsiasi ma da una firma importante come quella di Beppe
Servergnini (che non mi sembra si sia mai occupato di violenza né di diritti o discriminazioni sulle
donne). Senza rendersene conto, lintervista fa una scivolata implacabile ripercorrendo i luoghi
comuni più pericolosi e più frequenti sulla violenza contro le donne, luoghi comuni che ancora
troppo spesso riecheggiano nelle aule di tribunale e si ritrovano anche scritti su sentenze. E’ quella
che viene chiamata rivittimizzazione, quellarma affilatissima che proviene dal pregiudizio e dalla
illusione che basta essere “brave persone” o bravi professionisti, per essere oggettivi e bilanciati,
mentre la cultura millenaria patriarcale fa il suo lavoro nel profondo. Trattare le donne come se
fossero vittime indifese da proteggere, come fossero perenni inadeguate, mettere sullo stesso piano
la violenza maschile con la reazione femminile di fronte a una pressione psicologica che più passa il
tempo e più degenera in violenza ma soprattutto dare voce all’autore della violenza senza né dotarsi
di strumenti di approccio e analisi su questo, e senza dare la possibilità a chi ha subito quella
violenza di raccontare quello che lei ha vissuto, può essere considerata causa di una
rivittimizzazione in questo caso mediatica. Un nodo che ha tenuto ben lontani i giornalisti da molti
centri antiviolenza, che per molto tempo si sono rifiutati di dare in pasto le storie delle donne come
se fosse materiale sensazionalistico, anche perché consapevoli della scarsa preparazione dei
giornalisti stessi su un tema così delicato: un gap, tra la realtà della violenza e l’informazione che se
ne dava, che oggi stiamo cercando faticosamente di riempire e su cui non vorremmo tornare indietro.
Dire che lui è entrato in casa con l’accetta ma che lei, durante una lite, aveva preso un coltello in
mano. Dare la sensazione che l’uomo è un poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi
sentimenti di uomo ferito, senza chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza
psicologica (così come è riconosciuta dalla letteratura internazionale e anche dalla Convenzione di
Istanbul), è molto più pericoloso di quanto si possa pensare. Perché quello che è importante non è
soltanto il racconto dei fatti, ma limparare a raccontarli perché in un contesto culturale così
discriminatorio per le donne, il messaggio che passa può essere devastante. Se chi scrive non se ne
rende conto, non per colpa sua o perché maschilista, ma perché il terreno culturale su cui si muove è
questo e investe tutt*, quello che culturalmente passa e che è la bomba H nei tribunali, nelle
caserme, e anche in alcune perizie psicologiche e nella mediazione di certi casi è l’idea che in fondo
la violenza è un ingrediente dei rapporti intimi. Quello che non va, e che andrebbe investigato a
fondo, è che se si confonde la violenza psicologica (ma anche fisica o sessuale nei rapporti dintimità),
con una semplice conflittualità della relazione, la conseguenza che ne deriva ricade sulla vita e
lincolumità delle donne stesse. E per questa convinzione culturale ormai radicata dei rapporti
sbilanciati tra i sessi, che nei tribunali si consumano le tragedie di donne non credute fino in fondo,
messe sullo stesso piano dell’autore della violenza che loro stesse hanno vissuto, e quindi
rivittimizzate.

Se il problema è strutturale, l’informazione e la narrazione mediatica di questa violenza, diventa uno
dei fattori principali per il cambiamento culturale dove le donne non possono essere dipinte sempre
allo stesso modo: o vittime o provocatrici (che ricalca il o madonne o puttane). E se davvero si
vogliono aiutare gli uomini ma non si hanno gli strumenti per addentrarsi in questo mondo
sconosciuto, non si intervista un autore di violenza così, ma chi lavora con questi uomini, chi sa dove
andare a cercare, chi conosce i punti critici di una certa complessità e sa cosa domandare e come
farlo. Ci sono associazioni, come Be Free e Maschile Plurale, che fanno ottimi piani di recupero in
carcere con gli stupratori e con grandi risultati, perché allora non ascoltare loro o farsi consigliare?
o semplicemente dare questa incombenza a un giornalista che su questo mastica tutti i giorni?

La tradizione vespiana ci insegna quanto sia controproducente ridurre le donne ad argomento da
salotto, dove si presuppone di fare opinione con chiunque e sulla qualsiasi. Per queste ragioni, e non
solo, non basta essere “sensibili” al femminicidio ma bisogna conoscerlo a fondo, bisogna essere
preparati, studiare, ed è fondamentale come insiste da tempo la società civile la formazione per
giudici, forze dellordine, medici, avvocati, psicologi, assistenti sociali, ma anche per i giornalist*
(almeno quelli che se ne vogliano occupare). Chi metterebbe un giornalista che fa sport al desk di
politica interna? quale direttore assumerebbe per fare economia un collega che fino a ieri faceva
cinema? e perché questo non vale quando si parla di diritti, discriminazioni e violenza di genere?
Forse perché la cultura che vede le cose di donne come un terreno di serie B è introiettata a tutti i
livelli? Quindi, se non basta essere un eccellente giornalista come Servergnini per mettere mano a
una così tanto delicata questione, ancor meno accettabile è un governo che ha redatto un decreto sul
femminicidio insufficiente, senza tener conto della complessità del fenomeno e tralasciando le consultazioni con
quella società civile indipendente, assai più competente in materia di questo governo e delle due camere messe
insieme.

Per chiarire le ragioni per cui questo decreto legge sul femminicidio cambierà un millesimo di quello che invece
dovrebbe cambiare, e perché un approccio integrato a 360 gradi è fondamentale, riporto larticolo di Maria (Milli)
Virgilio, avvocata e docente di diritto penale comparato a giurisprudenza, e responsabile scientifica del progetto
Lexop Gli operatori della legge tutti insieme per le donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità.

Decreto legge n.93/2013. Una prima lettura

di Maria (Milli) Virgilio, avvocata penalista e docente

(da zeroviolenza.it e www.women.it)

Dobbiamo rassegnarci e accontentarci? Il Governo Letta-Alfano aveva promesso di mettere nella sua
agenda politica la violenza contro le donne. E, a suo modo, lo ha fatto. Modo e contenuti non ci
soddisfano. Aspettavamo una legge organica e finanziata, che affrontasse tutti gli aspetti civili,
amministrativi, penali, dalla educazione nelle scuole alla formazione degli operatori,
dall’osservatorio di monitoraggio ai centri antiviolenza. Invece abbiamo avuto norme solo penali
all’interno di un decreto legge pacchetto il cui testo abbiamo avuto a disposizione solo alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioè solo dopo la sua entrata in vigore, a cose fatte. Noi
avremmo preferito, invece di esser poste dinanzi al fatto compiuto, discuterne con modalità di
elementare partecipazione democratica (ma questa ormai è vuota parola, a tutti i livelli di potere;
eppure dovrebbe essere un dovere per i governanti).

Ancora una volta il tema che ci sta a cuore è all’interno di un pacchetto sicurezza di contenuto
eterogeneo (i decreti dovrebbero essere a contenuto omogeneo: L. n. 400/1988) e dunque non è
stato ritenuto degno di autonoma trattazione. E’ così ormai da parecchi anni. Inscindibile binomio:
decreti-legge e sicurezza (il titolo del decreto dice solo “sicurezza” , ma poi preambolo e articolato
chiariscono che è alla sicurezza pubblica e di polizia che il Governo si riferisce). Questa volta la
scelta del decreto provvisorio con forza di legge di iniziativa governativa – che la Costituzione
ammette solo “in casi straordinari di necessità e d’urgenza” è giustificata ribaltando il dato
oggettivo delle elaborazioni e azioni politiche delle donne che si sono attivate (spesso coinvolgendo
le istituzioni) per ovviare alla cronica mancanza di dati ufficiali sulla violenza maschile contro le
donne e per portare il tema alla attenzione pubblica (sforzo purtroppo stravolto dalla ribalta
mediatica, tutta concentrata sui casi di assassini). Infatti il Governo – per giustificare le circostanze
straordinarie di necessità e urgenza – non porta dati, ma si limita a enunciare il “susseguirsi di
eventi di gravissima efferatezza in danno di donne”. Ed è da questo che trae un “conseguente”
“allarme sociale”, che – a sua volta rende necessario “inasprire per finalità dissuasive, il trattamento
punitivo per gli autori”. E’ un ribaltamento bello e buono. Curioso – e contraddittorio che una
indimostrata asserzione statistica e criminologica (un vago e ascientifico “susseguirsi di eventi”)
costituisca l’unico presupposto di legittimità costituzionale (straordinaria necessità e urgenza) di un
decreto legge che nel suo dettato contiene poi sia l’assegnazione al Ministro dell’interno del compito
di elaborare annualmente ( art 3) “un’analisi criminologica della violenza di genere” e sia la
previsione di una raccolta strutturata dei dati del fenomeno inserita nel Piano straordinario (art. 5).
Insomma il presupposto del decreto ne costituisce anche l’oggetto, che deve ancora essere
dimostrato.

Quanto all’arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamenti e atti persecutori, ne viene
posticipata la vigenza al momento della conversione in legge e questo dimostra che la misura non
era poi tanto urgente. Insomma ce ne sarebbe a sufficienza per contestare dinanzi alla Corte
costituzionale il ricorso allo strumento decreto legge; ma – costata la prassi invalsa e alla luce della
 giurisprudenza della Corte sul punto trattasi di una strategia impervia. Non per questo la protesta
e la critica sul punto devono essere taciute.

Sembra dunque non restare altro che lo spazio oggi così risicato delle modifiche e dei ritocchi in
parlamento, da parte delle due camere (sia chiaro: lavori in commissione e non in aula; abuso dello
strumento della fiducia). Quanto al contenuto, le ombre sono più delle luci. Innanzitutto le norme
contro la violenza di genere di effettivo vigore sono tutte di esclusivo carattere penale. Infatti il
Piano d’azione straordinario è solo annunciato ed è a costo zero (“senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica”). Il vocabolario usato è oscillante e incerto: violenza di genere; poi
violenza sessuale e di genere; e ancora violenza di genere e stalking (come se violenza sessuale e
stalking non costituissero violenza di genere contro le donne) . Quanto alla nozione di violenza
domestica riprende sì la definizione di Istanbul, ma caricata di un ulteriore requisito fortemente
restrittivo: gli atti “non episodici”.

Si aggiunga il riferimento nella comunicazione governativa- al femminicidio (diffusamente ripreso:
decreto contro il femminicidio?) che risulta un ossequio mediatico e di immagine, visto che nessuna
norma si riferisce agli assassini di donne da parte di uomini con cui sono in relazione di intimità o
prossimità. A meno di non voler sostenere che qualunque modifica in materia di violenza della legge
penale (sia legge sostanziale che processuale) svolga di per sé funzione di prevenzione dei c.d.
femicidi (ringraziamo per queste confusioni e per questi effetti boomerang chi continua a premere
indiscriminatamente e acriticamente sul pedale del femminicidio e ad attribuirgli un significato
giuridico). Non sono certo riconducibili a una funzione di prevenzione le norme più scopertamente
repressive, cioè gli aumenti di pena e le aggravanti appositamente previste per “inasprire” il
trattamento degli autori (tra cui quello per la violenza cd. assistita, inflitta ai minori presenti alle
violenze, complesso problema che richiede ben altre coordinate azioni non solo di diritto penale).
Infatti è ormai storicamente e scientificamente assodato che gli inasprimenti di pena non realizzano
alcuna funzione deterrente (ancor più in tema di violenza maschile contro le donne), perché non
scalfiscono l’aspettativa e il senso di impunità degli autori .

L’attenzione va piuttosto ad altri aggiustamenti.

La più significativa ci pare quella della “costante informazione in ordine allo svolgimento dei relativi
procedimenti penali”. Ottimo proposito! Ma perché prevederla riduttivamente solo per i
maltrattamenti contro familiari e conviventi? E perché solo per alcune delle misure cautelari, e non
per la custodia in carcere? E perché non hanno inserito una ulteriore apposita norma che imponga
alla polizia giudiziaria di indicare alla donna che ha denunciato (o querelato) un riferimento
personale a fine di reperibilità telefonica per i casi a rischio? La nuova misura attribuita alla polizia
giudiziaria dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (384 bis CPP) è pur sempre impostata
come un potere di polizia che può essere esercitato d’ufficio, dunque anche contro la volontà della
donna. E la previa autorizzazione del pubblico ministero (come? nelle vie brevi, per telefono?) deve
essere precisata. Le varie norme su arresto obbligatorio in flagranza (che entreranno in vigore solo
dopo il vaglio del Parlamento) intervengono rendendo obbligatorio quello che già era previsto, ma in
modo facoltativo. Il superamento della discrezionalità non affronta il problema di fondo, che è quello
della formazione professionale delle forze di polizia (e degli operatori in generale).

Bene gli ampliamenti di garanzia su incidente probatorio (ma valgono solo per maltrattamenti). Bene
anche l’audizione con modalità protette in dibattimento, ora ampliate. Bene ancora la priorità
assoluta dei processi (ma di fatto – vista la crisi della giustizia non può che essere relativa) e il
patrocinio a spese dello stato. Ma sia chiaro: sono tutte norme di “tutela”, per una vittima
vulnerabile, o comunque ritenuta per legge soggetto “debole”, e comunque sono norme processuali
che si riferiscono a casi in cui il fatto violento è già stato portato a emersione da denuncia o querela.

Un ulteriore incremento del potere di polizia giudiziaria (soprattutto dei posti di polizia collocati nei
pronto soccorso ospedalieri) è costituito dalla “misura di prevenzione per condotte di violenza
domestica” (art.3). E’ ricalcata sul modello dell’ammonimento questorile per lo stalking (ove
l’istanza della donna doveva precedere la querela). Questa invece vale solo per gli episodi di lesioni
personali (582, 2 comma, cp) e – perché mai? è applicabile “anche in assenza di
querela”. Ineffettivo risulta il rilascio del permesso di soggiorno agli “stranieri vittime “ (genere?) di
violenza domestica. E’ una estensione della speciale misura già prevista dalla normativa
sull’immigrazione (art 18 della cd Turco-Napolitano, poi Bossi-Fini), ma non è accompagnata dalla
previsione di interventi sociali di sostegno ed appoggio.

Complessivamente la filosofia del decreto comporta una riduzione della autodeterminazione della
donna a vantaggio di una logica di irrigidimento e di preteso efficientismo ed economia delle attività
di polizia giudiziaria e processuali. La opzione governativa è che la riluttanza della donne a
denunciare e querelare e ancor più la loro eventuale titubanza a proseguire nel conflitto
giudiziario con le conseguenti loro rinunce e ritrattazioni non debba essere affrontata e trattata con
azioni di sostegno alle donne stesse e col rispetto dei loro “tempi”, bensì forzandole con una sorta di
decisionismo istituzionale intollerante, che non ammette tentennamenti e non sopporta – diciamolo
perdite di tempo e di energia lavorativa per gli operatori della legge, che non accettano indagini e
processi che non diano garanzie di realizzare senza indugi la finalità repressiva.

Tale priorità delle logiche istituzionali repressive rispetto alla libertà femminile emerge in più parti
(vedi art 3 “anche in assenza di querela”). Ma la spia più significativa è quella –inaccettabile della
irrevocabilità ora sancita per la querela di stalking.

E’ evidentemente ripresa dalla scelta unica nell’ordinamento penale prevista sin dal 1930 per la
violenza sessuale. Ma non si confonda: per la violenza sessuale la effettiva regola è ormai dal 1996
quella della procedibilità è d’ufficio ( la procedibilità su querela è residuale e limitata a poche
ipotesi). Invece lo stalking è perseguibile di regola, tranne pochissime eccezioni – a querela.
Pertanto la innovazione della irrevocabilità per il delitto di atti persecutori rischia di essere
controproducente, perché introduce un elemento di rigidità in una fattispecie che deve sinora la sua
fortuna proprio alla sua duttilità e leggerezza (censurabili giuridicamente e costituzionalmente per
indeterminatezza ma questo è un altro discorso). Ci riferiamo al numero di querele presentate:
secondo i recenti dati pubblicizzati dal Ministero dell’interno sono 38.142 dall’entrata in vigore della
legge 38/2009; nel 73% dei casi depositate da donne (occorre tuttavia considerare che molti fascicoli
aperti vengono poi archiviati: tra il 15 e il 30% per remissione di querela e tra il 30 e il 60% per
infondatezza o mancanza degli elementi costitutivi previsti dalla legge. Così risulta dalle valutazioni
dei pubblici ministeri raccolte nel volume da me curato “Stalking nelle relazioni di intimità” , IUS 17,
n.2/2012, Bononia University Press, Bologna ).

Siamo certe che le donne continueranno a querelare anche quando sapranno che il susseguente
procedimento penale non sarà più nella loro disponibilità e non saranno più libere di ritirarsi? Sarà
così inevitabilmente frenato questo tipo di emersione (pubblica) di fatti violenti, tanto più che le
donne (e i media) nominano e classificano come stalking (che è violenza psicologica) anche gli altri
fatti ben più lesivi, che quasi sempre lo accompagnano, perpetrati con violenza fisica o sessuale. Si
tratta insomma di una limitazione della autonomia/autodeterminazione della donna che ha subito
violenza. Ci siamo forse dimenticate del dibattito ventennale che ha preceduto la legge del 1996
contro la violenza sessuale, quando la discussione fu incentrata sulla procedibilità d’ufficio o a
querela?

Che fare?

Lavorare con giuriste/i, avvocate/i e magistrate/i per contrastare l’articolato tutto (compreso No TAV
e dissenso sociale; non possiamo considerare solo i primi 5 articoli, ignorando il resto) e sollevare
questioni di legittimità costituzionale sulla legiferazione per decreto? E’ seriamente praticabile?
Lavorare con le/i parlamentari per migliorare e emendare i ritocchi positivi e per eliminare i punti
inaccettabili? Siamo in grado di riuscire a ribaltare la logica repressiva di fondo che ha ispirato il
decreto, che non solo sulla violenza contro le donne, ma in tutto il suo articolato ha puntato
sull’incremento dei poteri di polizia? Possiamo seriamente considerare questo decreto
esclusivamente penalistico come solo un primo piccolo passo? Siamo davvero fiduciose che poi si
lavorerà insieme (collettivamente e democraticamente – non solo i centri antiviolenza e le
associazioni, ma anche le donne delle istituzioni e le singole) ad una legge organica e a elaborare un
 Piano nazionale congruamente finanziato. Ma come garantirselo da ora? Quale impegno in tal senso
esigere adesso da parlamentari e istituzioni? Saranno capaci le donne di trovare luoghi e modi per
esprimere simile forza a favore della libertà femminile (e di tutti)?.
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