LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO PER L'ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI ALTRI ANIMALI - AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI PALAZZO DI ...
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LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO PER L’ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI ALTRI ANIMALI AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 3 Dicembre 2015; 15.00-18.30
L’animale nei giudizi di separazione e divorzio Olindo Canali Cinzia Calabrese
nel 1641 Massachusetts ∗ “Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo per il proprio utilizzo”
D.U.D.A. Dichiarazione universale dei diritti degli animali ∗ Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell’Unesco a Parigi
TRATTATO DI AMSTERDAM ∗ Trattato di Amsterdam 1997 che modifica Trattato UE, Trattati che istituiscono Comunità europee e alcuni atti connessi Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali – art. 10 ∗ “LE ALTE PARTI CONTRAENTI ∗ DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti ∗ HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato che istituisce la Comunità Europea
Animali esseri sensibili e senzienti ∗ Nel Protocollo il Trattato di Amsterdam riconosce ufficialmente che gli animali sono esseri sensibili e senzienti e impone alle Istituzioni Europee di tener conto delle esigenze del benessere degli animali in fase di elaborazione ed attuazione della normativa europea
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea TRATTATO di LISBONA che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 Il nuovo trattato europeo ha rafforzato quanto previsto nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, riconoscendo gli animali come esseri senzienti ed impone al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale status giuridico nel processo di formazione delle norme comunitarie.
CONVENZIONE EUROPEA per la protezione degli ANIMALI DA COMPAGNIA Strasburgo 13.11.1987 ∗ Per la convenzione sono gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia (art.1) ∗
Legge 4 novembre 2010, n. 201 ∗ Ratifica Convenzione ∗ Introduce la nuova fattispecie criminosa di traffico illecito di animali da compagnia ∗ Sanzioni amministrative
Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16 come modificata dalle leggi regionali 31 marzo 2008 n. 5 e 23 dicembre 2008 n. 33 ∗ LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE. (BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 25 Luglio 2006 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2006- 07-20;16
Art. 1 (Finalità) ∗ 1. La Regione , in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.
Art. 2 (Oggetto) ∗ 1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
Art. 3 (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione) ∗ 1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale stesso. 2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
∗ "La questione è stata oggetto del disegno di legge (nr. 3231 della XVI legislatura) che propone di introdurre dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile il “Titolo XIV-bis degli animali” di cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) così dispone: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio. ∗
TRIBUNALE DI FOGGIA ∗ Il Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di provvedimenti temporanei in una causa di separazione, ha ritenuto di affidare il cane al marito indipendentemente dall'intestazione formale del cane alla moglie. L'intestazione del microchip avrebbe dunque un mero valore presuntivo relativo, vincibile da prova contraria. ∗ Nell'ordinanza il Presidente ha affermato che "il giudice della separazione ben può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno").
TRIBUNALE DI CREMONA ∗ Il Tribunale di Cremona (11.06.2008), poi, ha convinto i ricorrenti di separazione giudiziale a trovare un accordo – che ha omologato – con cui i coniugi si accordavano nel potersi prendere cura congiuntamente dei loro cani, a cui nessuno dei due voleva rinunciare, dividendo le spese di mantenimento. Non solo. Ha specificato expressis verbis che "tutte le garanzie che sono previste per l'affido condiviso dei figli minori siano specularmente applicate per i cani".
UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT ∗ Il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con provvedimento del 02.03.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione alla moglie e ai figli del gatto e del cane, in quanto l'ordinamento non prevede attualmente l'affidamento o l'assegnazione degli animali domestici, "né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa".
Alla prossima ! Grazie
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