LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO PER L'ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI ALTRI ANIMALI - AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI PALAZZO DI ...

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LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO PER L'ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI ALTRI ANIMALI - AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI PALAZZO DI ...
LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO
 PER L’ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI
           ALTRI ANIMALI

 AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI
        PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
          3 Dicembre 2015; 15.00-18.30
L’animale
     nei giudizi di separazione e divorzio

Olindo Canali                 Cinzia Calabrese
nel 1641 Massachusetts

∗ “Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o
  crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo per il
                  proprio utilizzo”
D.U.D.A.
 Dichiarazione universale dei diritti
            degli animali
∗ Dichiarazione universale dei diritti degli animali
  proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell’Unesco a
  Parigi
TRATTATO DI AMSTERDAM

∗ Trattato di Amsterdam 1997 che modifica Trattato UE,
  Trattati che istituiscono Comunità europee e alcuni atti
  connessi Protocollo sulla protezione ed il benessere
  degli animali – art. 10
∗ “LE ALTE PARTI CONTRAENTI
∗ DESIDERANDO garantire maggiore protezione e
  rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri
  senzienti
∗ HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è
  allegata al trattato che istituisce la Comunità Europea
Animali esseri sensibili e senzienti
 ∗ Nel Protocollo il Trattato di Amsterdam riconosce
   ufficialmente che gli animali sono esseri sensibili e
   senzienti e impone alle Istituzioni Europee di tener
   conto delle esigenze del benessere degli animali in
   fase di elaborazione ed attuazione della normativa
   europea
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
         TRATTATO di LISBONA
che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato
che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il
                    13 dicembre 2007

 Il nuovo trattato europeo ha rafforzato quanto previsto
 nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam,
 riconoscendo gli animali come esseri senzienti ed impone
 al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale
 status giuridico nel processo di formazione delle norme
 comunitarie.
CONVENZIONE EUROPEA per la
      protezione degli
  ANIMALI DA COMPAGNIA
                Strasburgo 13.11.1987

∗ Per la convenzione sono gli animali tenuti o destinati
  ad essere tenuti dall’uomo, in particolare presso il
  suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia
  (art.1)
∗
Legge 4 novembre 2010, n. 201

∗ Ratifica Convenzione
∗ Introduce la nuova fattispecie criminosa di traffico
  illecito di animali da compagnia
∗ Sanzioni amministrative
Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16
come modificata dalle leggi regionali 31 marzo 2008
         n. 5 e 23 dicembre 2008 n. 33

 ∗ LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA
   DEGLI     ANIMALI      DI    AFFEZIONE.
   (BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 25 Luglio
   2006                                    )
   urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-
                    07-20;16
Art. 1
                    (Finalità)

∗ 1. La Regione , in attuazione di quanto disposto
  dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in
  materia di animali di affezione e prevenzione del
  randagismo) e successive modificazioni, anche al
  fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
  animale e di tutelare la salute, il benessere e
  l’ambiente, promuove la prevenzione del
  randagismo, la protezione e la tutela degli animali
  di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di
  esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze
  fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo
  di maltrattamento, compreso l’abbandono.
Art. 2
                       (Oggetto)
∗ 1. Ai fini della presente legge per animali di affezione
  s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente
  convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che
  possono svolgere attività utili all’uomo.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre,
  agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione
  che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che
  extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici
  ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica
  ed esecuzione della convenzione sul commercio
  internazionale delle specie animali e vegetali in via di
  estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
Art. 3
     (Tutela dei modi di vita degli animali di
                   affezione)
∗ 1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali
  di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita
  adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura
  della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e
  contenimento e degli spazi di movimento, secondo le
  caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni
  fisiologici ed etologici dell’animale stesso.
  2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1
  abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti,
  alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in
  condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture
  o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e
  secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
∗ "La questione è stata oggetto del disegno di legge (nr. 3231 della
  XVI legislatura) che propone di introdurre dopo il titolo XIV del
  libro primo del codice civile il “Titolo XIV-bis degli animali” di cui
  l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione
  dei coniugi) così dispone: In caso di separazione dei coniugi,
  proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un
  accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di
  comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici
  dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso,
  esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o
  condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior
  benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido
  di cui al presente comma anche in caso di cessazione della
  convivenza more uxorio.
∗
TRIBUNALE DI FOGGIA
∗ Il Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di
  provvedimenti temporanei in una causa di separazione, ha
  ritenuto di affidare il cane al marito indipendentemente
  dall'intestazione formale del cane alla moglie. L'intestazione
  del microchip avrebbe dunque un mero valore presuntivo
  relativo, vincibile da prova contraria.
∗ Nell'ordinanza il Presidente ha affermato che "il giudice
  della separazione ben può disporre, in sede di
  provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già
  convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con
  l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro
  coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune
  ore nel corso di ogni giorno").
TRIBUNALE DI CREMONA

∗ Il Tribunale di Cremona (11.06.2008), poi, ha convinto i
  ricorrenti di separazione giudiziale a trovare un
  accordo – che ha omologato – con cui i coniugi si
  accordavano nel potersi prendere cura
  congiuntamente dei loro cani, a cui nessuno dei due
  voleva rinunciare, dividendo le spese di
  mantenimento. Non solo. Ha specificato expressis
  verbis che "tutte le garanzie che sono previste per
  l'affido condiviso dei figli minori siano specularmente
  applicate per i cani".
UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT

∗ Il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con provvedimento
  del 02.03.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda
  di assegnazione alla moglie e ai figli del gatto e del
  cane, in quanto l'ordinamento non prevede
  attualmente l'affidamento o l'assegnazione degli
  animali domestici, "né essendo compito del giudice
  della separazione quello di regolare i diritti delle parti
  sugli animali di casa".
Alla prossima !
     Grazie
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