Maurizio Crestani Corso perfezionamento benessere animale - Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a fini scientifici - Fabio Luzi

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Maurizio Crestani Corso perfezionamento benessere animale - Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a fini scientifici - Fabio Luzi
Maurizio Crestani
Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a fini scientifici

              Corso perfezionamento benessere animale

                              Milano 2018
Maurizio Crestani Corso perfezionamento benessere animale - Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a fini scientifici - Fabio Luzi
Quante e quali “R”?
Rationale: si basa su dati ed osservazioni preliminari che sono il fondamento per formulare
un’ipotesi solida su cui si basa l’intero progetto
Relevance: l’idea progettuale è coerente con le finalità dell’agenzia finanziatrice e con
l’argomento per il quale si chiede il finanziamento?
Research plan: descrizione delle attività del progetto
Results: ciò che vogliamo ottenere per generare la nostra storia
Reproducibility: i risultati devono essere replicabili
Research institution: qualità delle strutture e disponibilità attrezzature
Research team: qual è la sua storia in uno specifico campo di ricerca? Ha le competenze
per eseguire il progetto?
Reputation: autorevolezza del gruppo nel campo di ricerca
Research integrity: dati non veri, pubblicazioni falsificate
Responsible Research and Innovation: le moderne tematiche che orbitano attorno alla
ricerca (gender, research ethics, open access, public engagement, contact with civil society)
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Research ethics
 Animal welfare
   the 3 Rs:
    Replace
    Reduce
     Refine
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L’uso degli animali è richiesto dalla legge
   in tutte le fasi dello Sviluppo Preclinico
                                          FDA/EMA                                                    FDA/EMA
                                           richiesta                                              Approvazione
                     Investigational New Drug (IND)
                                                                                        Sviluppo Clinico
               Target
  Target ID                Hit identif.   Hit to lead   Lead opt.   Preclin. Dev.   Phase 1   Phase 2   Phase 3
              Validation

              Sviluppo Pre-Clinico

Caratterizzazione Disegno farmaci                             Valutazione
   del target       Valutazione                                tossicità
                      efficacia

   L’uso degli animali è indispensabile per ognuna delle varie fasi
                      dello sviluppo preclinico
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I percorsi della ricerca biomedica

                                       La ricerca:
La ricerca biomedica per la cura    strumento per
          di malattie                 raggiungere                        CURA
                                       l’obiettivo
                                                            STUDI CLINICI TERAPEUTICI
                                                     APPROCCI TERAPEUTICI IN VIVO
                                           APPROCCI TERAPEUTICI IN VITRO
                                   STUDI SUL MECCANISMO
                         IDENTIFICAZIONE GENICA
                 MALATTIA GENETICA

                                    DNA

                                             IN SILICO      IN VITRO      IN VIVO
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Riduzione uso animali nella sperimentazione

                         1998           2009
                       1.099.491       830.453
    TOTALE                                         -24%
                         (100%)         (100%)
                       1,040.731       767.637
   Topi/Ratti                                      -26%
                         (95%)          (92%)
                          876            607
     Cani
                        (0,08%)        (0,07%)
                                                   -31%
                                                           3 Rs:
    Scimmie
                          427
                        (0,04%)
                                         416
                                       (0,05%)
                                                    -3%    - Replace
     Gatti
                           89                 0
                                                   -100%
                                                           - Reduce
                        (0,01%)
                        22,920
                                            (0%)
                                        8,657
                                                           - Refine
    Conigli                                        -62%
                        (1,04%)         (1,0%)
                         2.066          14.958
     Pesci                                         +624%
                        (0,19%)         (1,8%)

            Fonte: Ministero della Salute
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La percezione del problema da parte del cittadino

«Oggi le leggi della CEE che controllano la sperimentazione scientifica sugli animali sono molto severe. Le gabbie devono essere pulitissime e di
dimensioni adeguate e chi fa interventi chirurgici sugli animali deve dimostrare di essere in grado di farlo limitando al massimo le sofferenze.
Inoltre oggi le sperimentazioni scientifiche sugli animali si sono molto ridotte e circa il 90% degli animali utilizzati per le sperimentazioni sono
topi. Alla luce di quello che le ho appena detto, quanto ritiene accettabile la sperimentazione scientifica sugli animali per testare nuovi medicinali
o nuove cure prima che arrivino all’uomo?»

            Indagine IPSOS, gennaio 2014
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del Parlamento Europeo e del Consiglio
                    del 22 Settembre 2010
     sulla Protezione degli Animali utilizzati a fini Scientifici

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
                      utilizzati a fini scientifici
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1. Gli Stati membri provvedono affinché́ ciascun               1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un
allevatore, fornitore e utilizzatore costituisca un            organismo preposto al benessere degli animali.
organismo preposto al benessere degli animali.                 2. L’organismo di cui al comma 1 è composto almeno dalla
2. L’organismo preposto al benessere degli animali si          persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura
compone almeno della persona o delle persone                   degli animali, dal medico veterinario di cui all’articolo 24 e, nel
responsabili del benessere e della cura degli animali e, nel   caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.
caso di un utilizzatore, di un membro scientifico.             3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i
L’organismo preposto al benessere degli animali riceve         compiti previsti dall’articolo 26 ad un organismo operante in
inoltre contributi da parte del veterina rio designato o       uno stabilimento diverso.
dell’esperto di cui all’articolo 25.                           4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore è autorizzato
3. Gli Stati membri possono autorizzare piccoli allevatori,    anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui
fornitori e utilizzatori ad assolvere con altri mezzi i        all’articolo 26 possono essere assolti mediante l’istituzione di un
compiti di cui all’articolo 27, paragrafo 1.                   unico organismo preposto al benessere animale.
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Il Decreto Legislativo 26/2014:
    recepimento direttiva 2010/63/UE
Il Decreto Legislativo 26/2014 stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici o educativi.
Disciplina i seguenti aspetti (Art. 1):
a)La sostituzione, la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di
  allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure (implementazione del
  principio delle 3 «R»)
b)La provenienza, l’allevamento, l’identificazione, la cura, l’alloggiamento e la soppressione degli animali
c)Le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori
d)La valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure

Art. 13
Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l’impiego di animali vivi per le
quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla
legislazione dell’Unione europea
Il Decreto Legislativo 26/2014

Le procedure che prevedono l’utilizzo degli animali a fini sperimentali sono quelle specificate all’art. 5
del D.LGS:
- La ricerca di base
- La ricerca applicata o traslazionale
- La realizzazione di uno degli scopi previsti per la ricerca applicata o traslazione nell’ambito dello
 sviluppo, produzione o prove di qualità di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari,
 dei mangimi e di altre sostanze
- La protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o
 degli animali
- La ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
- L’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del
 miglioramento di competenze professionali
- Le indagini medico legali
Il Decreto Legislativo 26/2014: le 3 "R"

Il principio delle 3 R prevede:
Sostituzione: sostituire il modello animale con un modello alternativo
Riduzione: ridurre il più possibile il numero di animali utilizzati nel protocollo sperimentale
Perfezionamento: migliorare le condizioni sperimentali alle quali sono sottoposti gli animali
           Rapporto danno/beneficio: quale beneficio si ottiene a fronte del danno indotto?
         • Descrizione accurata dell’impatto delle procedure sulle condizioni di benessere dell’animale
         • Descrizione accurata del fenotipo noto per linee geneticamente modificate
Il Decreto prescrive che ciascun ente utilizzatore di animali a fini sperimentali si doti di un Organismo
preposto al benessere degli animali (OPBA)
Compiti dell’OPBA sono, tra gli altri, monitorare l’implementazione della normativa ed inviare le
richieste di autorizzazioni al Ministero della Salute.
L’OPBA svolge le sue funzioni nell’ottica di coadiuvare e facilitare i ricercatori nell’ottenimento
dell’autorizzazione per la realizzazione dei progetti.
Ad oggi l’OPBA ha inviato al Ministero della Salute 200 richieste di autorizzazione, il 95% delle quali
hanno ottenuto un parere positivo da parte del Ministero della Salute
Organismo preposto al benessere degli animali

                             COMPOSIZIONE
L’Organismo preposto al benessere animale, così come prescrive l’art. 25 del
D.Lgs 26/2014, è composto da:
• Membri scientifici (5)
• Veterinari designati (2)
• Responsabili del benessere e della cura degli animali degli stabilimenti
utilizzatori
• Giurista
Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri sono tenuti all’obbligo della
riservatezza.
Organismo preposto al benessere degli animali

                   NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 26/2014
• Il progetto di ricerca che prevede l’utilizzo di animali a fini sperimentali può prendere avvio solo
 DOPO l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute

Art. 31
È vietata l’esecuzione di progetti di ricerca che prevedano l’utilizzo di animali senza la
preventiva autorizzazione del Ministero della salute
• La domanda di autorizzazione al Ministero deve essere inviata dall’Organismo preposto al benessere
 degli animali (non più dal singolo PI)

• L’Organismo vaglia il progetto, svolgendo una scrupolosa verifica del rispetto di quanto previsto dalla
 normativa (principio delle 3 R). Se la documentazione presentata è ritenuta conforme al D.Lgs.
 26/2014, esprime parere positivo ed inoltra la richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute
Organismo preposto al benessere degli animali

          Presentazione dei progetti all’Organismo preposto al benessere degli animali
                                                 (Art. 31)
Il responsabile del progetto dovrà trasmettere all’OPBA, previo confronto con il Responsabile del
benessere e della cura dello stabulario ove si svolgerà la sperimentazione, la richiesta di parere.

Ogni richiesta sarà composta da:
• proposta di progetto
• schema per la presentazione di un progetto di ricerca (All. VI)
• sintesi non tecnica del progetto (All. IX)
• dichiarazione del responsabile del progetto circa l’assenza di sentenze definitive per uno dei reati di
 cui agli art. 544 bis e ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della
 legge 4 novembre 2010, n. 201
• CV del Responsabile del Progetto
Iter di invio della domanda al Ministero

                    L’Organismo esamina la documentazione pervenuta

   Rigetto del progetto         Richiesta di                  Il progetto è ritenuto
   per non rispetto di          integrazioni al PI al fine    conforme alla
   quanto previsto dalla        di inviare il progetto al     normativa
   normativa                    Ministero

    Comunicazione al PI via     Le integrazioni vengono       Parere positivo
    e-mail delle motivazioni    vagliate e se ritenute        dell’Organismo
    con suggerimenti per        sufficienti
    ripresentare il progetto

                                                               L’Organismo invia il
                                                               progetto al Ministero
Iter di invio della domanda al Ministero

  Dalla data di ricezione della domanda, il Ministero ha tempo 40 gg lavorativi per:

                                                  Richiedere integrazioni o modifiche
     Autorizzare il progetto                      se la domanda viene ritenuta
                                                  incompleta o errata

                                                  Dalla data di ricevimento della
                                                  richiesta, UNIMI ha 30 gg per
                                                  fornire le integrazioni richieste

  Il progetto potrà iniziare solo dopo l’autorizzazione ministeriale!!!
Organismo preposto al benessere degli animali

                                ALTRI COMPITI DELL’OPBA (Art. 26)
L’Organismo preposto al benessere animale, svolge inoltre i seguenti compiti:
a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla
   loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
b) consiglia il personale nell’applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del
   perfezionamento (3R), lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e
c) promuove l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali;
d) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere
   degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
e) segue lo sviluppo e l’esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché
   individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione,
   della riduzione e del perfezionamento;
f) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l’adeguata socializzazione degli animali
   che devono essere reinseriti (v. Art. 19 e problema animali geneticamente modificati).
Decreto Legislativo 26/2014

            ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 26/2014

• Il personale che a vario titolo opera con gli animali (ideatore e realizzatore degli
 esperimenti, cura, soppressione) deve disporre di un livello di istruzione e formazione
 adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato (Art. 23)

• Le autorità competenti effettuano ispezioni non necessariamente concordate con
 l’ente, sull’esecuzione dei progetti per verificare la conformità degli stessi con i requisiti
 del Decreto Legislativo 26/2014 (Art. 30)

• Le autorità competenti in caso di accertata mancata rimozione delle non conformità
 rilevate in sede ispettiva, procedono con l’applicazione delle sanzioni (Art. 30)
Decreto Legislativo 26/2014

                 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 26/2014
L’art. 40 del Decreto Legislativo 26/2014 dettaglia le sanzioni per il mancato rispetto di quanto
previsto dalla normativa.
Esempi:
• La violazione di quanto prescritto nell’articolo 6 «Metodi di soppressione» è soggetta alla sanzione
 amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 9.000,00 a 60.000,00 con possibile
 sospensione dell’attività
• Il responsabile del progetto di ricerca che violi le disposizioni dell’art. 14 (Anestesia) è soggetto in
 solido con l’utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €
 30.000,00 a 150.000,00. E’ inoltre disposta la revoca immediata dell’autorizzazione all’effettuazione
 del progetto di ricerca
Decreto Legislativo 26/2014

• Chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali
 destinati alla sperimentazione senza l’autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo 26/2014 art.
 20, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €
 15.000,00 a 90.000,00

• Il responsabile del progetto di ricerca che esegue le procedure senza autorizzazione ministeriale è
 soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €
 50.000,00 a 150.000,00

• Il PI che esegue il progetto in modo non conforme all’autorizzazione o ad ogni ulteriore decisione
 adottata dall’autorità competente è soggetto in solido con l’utilizzatore al pagamento della
 sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da € 3.000,00 a 150.000,00
Decreto Legislativo 26/2014

• Qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed
 espressamente autorizzata dal Ministero, il responsabile del progetto di ricerca che violi tale
 disposizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €
 9.000,00 a 60.000,00
OPBA PER TIPO DI ENTE
     OpBA per tipo di Ente

         35%         29%     ditte
                             enti ricerca
                             università
               36%

     174 OpBA per gli stabilimenti utilizzatori
                                            (dati Min. Sal.)
OpBA per aree geografiche

            8%
                 15%

                             sud
                             centro
                       29%
                             nord
      48%                    isole
Ba

                          0
                              5
                                  10
                                       15
                                            20
                                                 25
                                                      30
                                                           35
         sil
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                at
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          Um ria
         M bria
       Sa arc
          rd he
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            Lig na
         A uria
            br
               uz
                    zo
                Fr
                  i
            Pu uli
                 gl
                     i
              Sic a
         Ve ilia
        To net
Em C sc o
  ilia am an
                      a
       Ro pa
          m nia
       Pi a g
         em na
               on
      Lo L te
        m az
           ba io
                rd
                     ia
                                                            2
                                                                1
                                                                    OpBA per Regione

                                                       2

                                       1
Numero di OpBA censiti e di stabilimenti
    utilizzatori autorizzati in Italia

    Tipo di Ente   OpBA    Stabilimenti utilizzatori
Ditte                 51                            52
Enti di Ricerca       63                            88
Università            60                           191
totale               174                           331

                                 (dati Min Sal.)
Ruolo dell’OpBA
del Parlamento Europeo e del Consiglio
                    del 22 Settembre 2010
     sulla Protezione degli Animali utilizzati a fini Scientifici

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
                      utilizzati a fini scientifici
1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale           1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito
per la protezione degli animali usati a fini scientifici.       presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attività
Detto comitato fornisce consulenza alle autorità                di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli
competenti e agli organismi preposti al benessere degli         animali usati a fini scientifici.
animali su questioni relative all’acquisizione,                 2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
all’allevamento, alla sistemazione, alla cura e all’uso degli   a) consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti
animali nelle procedure e assicura la condivisione delle        al benessere degli animali su questioni relative all’acquisizione,
migliori pratiche.                                              all’allevamento, alla sistemazione, alla cura e all’uso degli animali
2. I comitati nazionali di cui al paragrafo 1 si scambiano le   nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;
informazioni sul funzionamento degli organismi preposti         b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell’Unione, delle
al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto     informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al
e condividono le migliori pratiche all’interno dell’Unione      benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e
                                                                condividendone le migliori pratiche.
3. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero;
b) due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria;
c) due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
f) un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli
animali dal laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna.
4. Il Comitato può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse umane finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. I risultati dell’attività del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.
Articolo 1
(omissis)

5. Il Comitato esercita i compiti di seguito elencati:

- fornisce consulenza alle autorità competenti (pareri su proposte legislative, pareri scientifici,
raccomandazioni per l’attuazione della normativa);
- fornisce consulenza agli organismi preposti al benessere degli animali;
- provvede allo scambio delle informazioni con i comitati degli altri paesi dell’Unione
Europea; in merito al funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e
alla valutazione del progetto (parere motivato e valutazione Tecnico Scientifica) condividendone le
migliori pratiche;
- promuove la comunicazione con l’opinione pubblica;
- fornisce orientamenti su aspetti specifici nei settori dell’acquisizione, dell’allevamento, della
sistemazione, della cura e dell’uso degli animali;
- promuove il principio delle 3R;
- divulga le buone pratiche di utilizzo degli animali per uso scientifico ed educativo;
- promuove i livelli di coerenza e coesione sulla cura e l’uso degli animali in relazione alle finalità e agli
obiettivi della Direttiva;
- promuove la coerenza e l’uniformità dei criteri delle autorità competenti, in relazione alle
finalità e agli obiettivi della Direttiva, nella valutazione dei progetti di ricerca;
- promuove azioni per l’armonizzazione dell’attività degli OPBA;
- incentiva l’interazione tra enti di ricerca, enti finanziatori e altri operatori del settore per
armonizzare le tempistiche del percorso autorizzativo;
- fornisce consulenza sull’attuazione della normativa in materia di formazione, aggiornamento,
istruzione del personale, nonché in materia di riconoscimento dei titoli minimi necessari per
l’utilizzo degli animali;
- valuta e redige pareri e raccomandazioni sui temi di competenza;
- concede il patrocinio “culturale e morale” a manifestazioni ed iniziative in linea con le sue
finalità istituzionali, il Comitato norma con apposito documento le attività connesse al decreto,
secondo lo “Schema delle modalità per la concessione del Patrocinio Culturale e Morale da
parte del Comitato Nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici”;
- promuove attività culturali come ad esempio conferenze e seminari, atte ad incentivare la
sensibilità verso gli scopi stessi del Comitato.

6. Il Comitato redige, entro l’1 febbraio di ciascun anno di mandato, una relazione sui risultati
della propria attività, riferita all’anno precedente e pubblicata sul portale del Ministero della
Salute.
Il regolamento è stato un vero e proprio atto di autodeterminazione
finalizzato alla condivisione degli obiettivi in ambito europeo, ma con una forte
attenzione alla situazione italiana.

In particolare il Comitato è stato da subito coinvolto in alcune delle priorità
gestionali, nel settore della sperimentazione animale, da parte della Autorità
Competente.

In primis sul Decreto Formazione e sulla assoluta necessità di organizzare una
forte azione di coordinamento degli Organismi Preposti al Benessere Animale,
al fine di armonizzarne il ruolo a livello nazionale.

Gli OPBA vengono infatti individuati come gli elementi fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione
Raccomandazioni finali

• Per ogni dubbio rivolgetevi sempre al responsabile del benessere e della cura del vostro
 stabilimento. Sentite anche i veterinari designati e consultate l’OPBA se necessario
• Non prendete iniziative autonomamente senza aver sentito il parere del vostro
 responsabile del benessere e della cura e, ove necessario, anche l’OPBA
• Pianificate bene le vostre sperimentazioni: potreste risparmiare animali e costi
• Gli stabilimenti devono essere a norma e rispettare tutte le regole per garantire il
 massimo benessere degli animali
• Migliorando il benessere degli animali anche i vostri risultati saranno più attendibili
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