NUOVE REGOLE SULLA PROTEZIONE ANIMALE IN AMBITO SPERIMENTALE: DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 26
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
NUOVE REGOLE SULLA PROTEZIONE ANIMALE IN AMBITO SPERIMENTALE: DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 26 Davide Barbetta Medico veterinario designato Università degli Studi di Trieste e Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) dbarbetta@units.it Trieste, 14 - 20 settembre 2016
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici . Con l’entrata in vigore della nuova legislazione viene abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO D.Lgs 26/14 NON E’ UNA NORMATIVA SUGLI ASPETTI SCIENTIFI, MA SUL BENESSERE ANIMALE
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 2. È consentito l’utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali vivi. Concetto rafforzato dalla nuova norma
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Ribadito in modo esplicito l’importanza del principio delle 3 R a) la sostituzione, la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; Applicazione del concetto di perfezionamento non solo nell’ambito delle procedure sperimentali, ma tutela del benessere animale dalla nascita alla sino alla morte dell’individuo
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Nell’ambito della riduzione, all’ art. 18 al fine di ridurre il numero di animali utilizzati nelle procedure, la norma promuove: la condivisione fra gli utilizzatori di organi e tessuti di animali sacrificati a fini sperimentali
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Nell’ambito degli animali utilizzati nelle procedure, il nuovo decreto comprende anche le forme larvali capaci di alimentarsi in modo autonomo, le forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo terzo del loro sviluppo e i cefalopodi (invertebrati). DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DI PROVARE DOLORE, SOFFERENZA, ANGOSCIA E DANNO O SOGGETTI AD EFFETTI NEGATIVI SUL LORO SVILUPPO
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Non si parla più di esperimento, ma di procedura Art. 3 a)procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato all’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo di impiegarne gli organi o i tessuti
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO equivalente o superiore a quello provocato all’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie per la prima volta si “quantifica” la sofferenza animale animali geneticamente modificati la legislazione si applica per la prima volta agli animali geneticamente modificati
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Fine della procedura Art.17 1.Una procedura termina quando non è necessario compiere ulteriori osservazioni oppure, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell’alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago. LA NUOVA NORMA DEFINISCE PER GLI AGM LO STATUS DI NON SOFFERENZA, QUESTO CON RISVOLTI PRATICI NELL’ITER AUTORIZZATIVO DEI PROGETTI
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Art. 5 Procedure non autorizzate Produzione e controllo di materiale bellico. Protocolli della LD50 e LC50 tranne in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali. Produzione di anticorpi monoclonali attraverso l’induzione di ascite Quando sono disponibili altri metodi validati e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali.
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Le esercitazioni didattiche nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari (consentito in deroga dal D.Lgs 116/92) E’ consentita invece l’alta formazione dei medici e veterinari Le ricerche sugli xenotrapianti (trapianto di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze di abuso dal 1° gennaio 2017
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto introduce delle figure nuove e rivede il ruolo del medico veterinario Art. 3 Definizioni Membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifici che appartenendo alla comunità scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni Responsabile del benessere animale, la persona responsabile del benessere e dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Inoltre, il personale coinvolto nella realizzazione delle procedure, nella cura o soppressione degli animali opera sotto la supervisione del RBB finché non abbia dato prova di possedere le competenze richieste (art 23 comma 4) Art. 24 Veterinario designato: esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e formazione, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Metodi di soppressione (art. 6; Allegato IV) Rispetto alla vecchia legislazione (uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minor sofferenza fisica e psicologica), il decreto pone molta attenzione alla protezione degli animali anche nel momento del sacrificio dedicando un allegato in cui sono elencati i metodi idonei per le diverse specie animali
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Quando è inevitabile l’impiego degli animali permane l’ imperativo, come già sancito dal D.Lgs 116/92, di implementare quelle procedure, che a parità di risultati, garantiscano (art 13 comma 2): a)il minor numero di animali utilizzati; b)l’impiego di organismi viventi con la minor capacità di provare dolore, sofferenza o danno; c)la possibilità di minimizzare, dolore, sofferenza o danno; d)le maggiori probabilità di risultati.
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto sancisce inoltre e) il più favorevole rapporto tra danno e beneficio Evitare la morte come punto finale. Quando, invece, è inevitabile la morte dell’animale nel corso della procedura, questa deve comportare il minor numero possibile di individui ed è necessario ridurre al minimo la durata e l’intensità della sofferenza
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Classificazione delle procedure (art. 15) Il decreto, nell’allegato VII suddivide le singole procedure in diverse categorie in base alla sofferenza prodotta sugli animali indicando i criteri di assegnazione e riportando delle esemplificazioni. Il decreto specifica in modo dettagliato quando un animale precedentemente impiegato in una o più procedura possa essere riutilizzato in altre procedure (art. 16) devono essere soddisfatte determinate condizioni
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Il D.Lgs 116/ 92 contemplava già la possibilità di cessione degli animali al termine dell’esperimento ad altra struttura o ad associazioni … aspetto innovativo del nuovo decreto (art.19) la cessione dell’animale deve essere seguita da un programma di reinserimento che assicura la socializzazione (rieducazione comportamentale) degli animali e la loro di riabilitazione fisica
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO FORMAZIONE DEL PERSONALE Il D.Lgs 116/92 contemplava la formazione del personale coinvolto nell’esperimento o nel controllo degli animali richiedendo che le persone dovessero avere “un’istruzione e una formazione adeguata e dimostrata”. La nuova norma definisce la formazione del personale (art. 23) stabilisce che gli stabilimenti e il responsabile del progetto dispongano di un numero sufficiente di persone abilitate in relazione al numero, alle specie animali stabulate e alla natura delle procedure
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Le persone devono possedere un livello di istruzione e di formazione adeguato per: concezione di procedure e di progetti; realizzazione di procedure su animali; cura degli animali; soppressione degli animali
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Livello di istruzione e formazione acquisito, mantenuto e dimostrato secondo i requisiti da definire con decreto ministeriale (IN ATTESA!) sulla base dei punti di cui all’allegato V del decreto in oggetto Allo stato attuale chi certifica l’adeguata formazione del personale coinvolto nel progetto ? OPBA
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Il responsabile del progetto: concezione ed elaborazione di procedure e progetti conoscenze della specie utilizzata GARANTISCE L’INTERRUZIONE DI UNA PROCEDURA QUANDO ALL’ ANIMALE VENGONO INFLITTI EVITABILE DOLORE, SOFFERENZA E DANNO Il responsabile del progetto entra a pieno titolo nella tutela del benessere animale
INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO Ogni stabilimento dovrà disporre dei requisiti di cui all’Allegato III a partire dal 1° gennaio 2017: 1. sezione generale A (strutture fisiche, condizioni ambientali e relativo controllo, cura degli animali) 2. Sezione B (attinente alle singole specie) I requisiti minimi strutturali e di gestione sono stati aggiornati sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche nell’ambito della stabulazione degli animali
ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OPBA) Il nuovo decreto introduce un “elemento” nuovo che non ha precedenti nella passata legislazione: OPBA garante del rispetto della norma la cui missione principale è di fornire consulenza sul benessere degli animali La norma prevede che ciascun stabilimento (allevatore, fornitore o utilizzatore) istituisca un OPBA (art. 25), costituito almeno da: responsabile del benessere animale, dal veterinario designato e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico
ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OPBA) Funzioni dell’OPBA (art.26) Consiglia il personale su aspetti di benessere animale: acquisizione, cura e impiego degli animali (Ruolo chiave nel promuovere e migliorare il benessere animale); Consiglia, durante lo sviluppo dei progetti, il personale, nell’applicazione del principio delle 3R, lo tiene informato sull’innovazione tecnica-scientifica e promuove la formazione (Promuove e garantisce l’applicazione delle tre R)
ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OPBA) Si occupa del benessere degli animali stabulati o utilizzati definisce e rivede i processi operativi di monitoraggio e di verifica del benessere animale Esprime un parere motivato sui progetti di ricerca (valutazione tecnica-scientifica) Progetti di ricerca:al fine di ottenere l’autorizzazione dei progetti, inoltra al Ministero della Salute le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca. (Organo di interfaccia fra i ricercatori e l’autorità competente)
ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OPBA) Segue lo sviluppo e l’esito dei progetti Consulenza sul principio delle 3 R Effetti procedurali benessere animale Consulenza sui programmi di reinserimento e di socializzazione degli animali utilizzati o destinati ad essere impiegati nelle procedure.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA ALLEGATO VI SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA (art. 31) ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITA’ EMERSE DALLA REVISIONE DEI PROGETTI Punto 9. Elenco e competenza del personale che partecipa al progetto di ricerca Formazione ed esperienza in relazione alle procedure con animali, ai modelli animali
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Non è necessario riportare il personale che si occupa della parte in vitro. Nel caso di mancata esperienza ( ad. es. tesista) in formazione sotto supervisone del responsabile del progetto/delle procedure Incompatibilità di ruoli 1. Responsabile del benessere-veterinario designato 2. Responsabile del progetto- responsabile del benessere 3. Responsabile del progetto-vterinario designato
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Punto 20. Dichiarazione riferite all’articolo 13, comma 2 a) Sostituzione (Dichiarazione che la specie animale di cui si farà uso sono quelle a più basso sviluppo neurologico, nonché la mancanza di metodi alternativi, compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca).
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Motivare la mancanza di metodi alternativi, l’impiego di una determinata specie e giustificare perché essa non possa essere sostituita con una a più basso sviluppo neurologico Es. Modello murino anziché Zebrafish Giustificazione della specie in relazione: rilevanza del dato predittivo in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi del progetto Non è possibile presentare un progetto di ricerca che prevede sia le prove in vitro che le procedure su modelli animali acquisire prima i dati da sistemi non animali per poi passare eventualmente ai modelli in vivo.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA c) Affinamento (Ottimizzazione della metodica per ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l’esecuzione delle procedure) Descrivere in modo dettagliato tutti i possibili miglioramenti applicabili nell’ambito del protocollo sperimentale: stabulazione, anestesia, procedure chirurgiche, vie di somministrazione…. Es. Prelievi ematici dal padiglione auricolare nel coniglio: applicazione di crema anestetica al fine di ridurre lo stress e prevenire il dolore nella fase di inserimento dell’ago.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Es. Immounosoppressione in modelli murini di tumorigenesi: impiego di una singola somministrazione di ciclofosfamide anziché sottoporre l’animale ad irradiamento. Es. Ear notching e/o taglio delle falangi distali nel topo: con una unica operazione è possibile identificare l’animale e allo stesso tempo raccogliere dei campioni per la genotipizzazione Il valore del Benessere animale è da considerarsi gerarchicamente più importante al fine della selezione della metodica fra più metodiche disponibili equipollenti in termini di valore predittivo.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA d) Rapporto danno/beneficio: elemento centrale del processo di autorizzazione Descrizione con il fine di far emergere chiaramente se il danno prodotto a carico degli animali è giustificato dal risultato atteso beneficio per l’uomo, l’animale e l’ambiente. Il richiedente è tenuto a documentare in modo dettagliato le sofferenze, anche quelle potenziali, causate dalle singole procedure, con supporto di dati bibliografici
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Quando possibile, rapportare il singolo danno sull’individuo al relativo beneficio atteso dalla metodica dell’esperimento 21.Metodologia e tecnica dell’esperimento 21.1 Criteri di selezione del campione Campione inteso come gruppi di animali e non riferito a prelievi di materiale biologico.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Consigliato l’uso di tabelle ogni volta che è possibile No. animali Trattamento A B C D 50 mg/kg 60 mg/Kg 70 mg/kg 80 mg/kg IP (1 volta IP (1 volta IP IP sett.) sett.) (2 volte sett.) (2 volte sett.) 8 + - - - 10 - + - -
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA 21.3 Tecnica di esecuzione delle procedure L’aspetto fondamentale è la descrizione dettagliata delle procedure effettuate sugli animali nelle varie fasi sperimentali a cui si accompagna la spiegazione delle tecniche di analisi postmortem. 24. EFFETTI AVVERSI E MISURE PER RIDURRE, EVITARE E ATTENUARE QUALSIASI FORMA DI SOFFERENZA PER L’ANIMALE DALLA NASCITA ALLA MORTE Per la sua valenza sul benessere animale, rappresenta il punto più importante di tutto il progetto
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA EFFETTI AVVERSI Descrizione dettagliata, con supporto di dati bibliografici se disponibili, degli effetti dannosi che causano o possono determinare sofferenza durante la vita sperimentale dell’animale dall’acquisizione all’eutanasia.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA MISURE PER RIDURRE, EVITARE E ATTENUARE LA SOFFERENZA ANIMALE Affinamento ottimizzazione della metodica procedurale, miglioramento delle condizioni di stabulazione (es. arricchimento ambientale) Somministrazione di farmaci: anestetici e/o analgesici . I farmaci oggetto di studio possono rappresentare essi stessi un mezzo per ridurre la sofferenza degli animali.
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Effetti di una molecola o di una procedura non noti Studio pilota al fine di studiare la natura e la gravità dei segni clinici, di determinare la frequenza delle osservazioni soprattutto in relazione agli humane endpoints Monitoraggio degli animali: valutazione del benessere animale attraverso gli score sheets e la determinazione di humane endpoints
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA 26. Proposta di classificazione della gravità delle procedure ai sensi dell’articolo 15 e Allegato VII Non risveglio lievi moderati gravi Molto spesso l’assegnazione della gravità della procedura non corrisponde alla sofferenza a cui vanno incontro gli animali nel corso delle procedure sperimentali
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA Procedura classificata come lieve/moderata anziché grave. Fra le motivazioni alla base di una valutazione non corretta spesso c’è il timore da parte del proponente che l’assegnazione di un grado sofferenza grave possa essere motivo di bocciatura del progetto da parte dell’autorità competente. Punto 34. Finanziamenti: in assenza di risorse finanziarie acquisite precedentemente alla presentazione del progetto non è possibile richiedere l’autorizzazione
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA D.Lgs 116/92 prevedeva Autocertificazioni Autorizzazioni che “garantivano” circa in deroga il 90 % dell’ attività sperimentale Con il decreto D.Lgs 26/14 non è più possibile utilizzare animali a fini sperimentali se non preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute.
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA (art.31) Con la vecchia legislazione era il responsabile del progetto che applicava, adesso è l’OPBA l’interlocutore unico con l’autorità competente, che inoltra al Ministero della Salute ai fini autorizzativi: 1. Proposta del progetto “elemento” introdotto con la nuova legislazione, che include: a) Stato delle conoscenze e razionale nel settore della ricerca b) Obiettivi del progetto
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA c) Giustificazione del modello animale d) Risultati attesi e contributo al miglioramento delle conoscenze scientifiche nel settore della salute umana, animale e dell’ambiente
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 2. La sintesi non tecnica del progetto (art. 34) (elemento introdotto con la nuova legislazione) Relazione sinottica, compilata dal responsabile del progetto, caratterizzata da un linguaggio semplice, comprensibile anche per i non addetti ai lavori, secondo il modello di cui l’allegato IX del decreto che deve contenere: obiettivi del progetto, rapporto danno/beneficio, numero/specie utilizzate applicazione del principio delle 3R.
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Entro tre mesi del rilascio delle autorizzazioni, le sintesi non tecniche sono rese pubbliche dal Ministero della Salute. In tal modo l’opinione pubblica ha visibilità su quanto viene fatto dalla ricerca che si avvale degli animali
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI 3. Progetto di ricerca come da schema dell’Allegato VI del decreto 4. Parere motivato redatto dall’OPBA 5. C.V. del responsabile del progetto 6. Dichiarazione del responsabile del progetto circa l’assenza di condanne penali per i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da compagnia e/o introduzione illecita di animali da compagnia
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI Nell’iter autorizzativo il Ministero della Salute richiede una valutazione tecnico-scientifica all’Istituto Superiore di Sanità o al Consiglio superiore di sanità (primati non umani, cani e gatti ed individui di specie in via di estinzione). La valutazione suddetta verifica la conformità dei progetti di ricerca in base a quanto previsto dal decreto legislativo tutto ciò a garanzia del benessere animale
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI VALUTAZIONE SCIENTIFICA Scopi del progetto che giustificano l’uso dell’animale Analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto Effettiva necessità della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti Giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge Motivazioni poste alla base dell’utilizzo di una determinata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure Minor numero di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI VALUTAZIONE TECNICA Presenza del parere motivato di cui all’articolo 26, comma 1, lettera d Preventiva valutazione circa lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente possibili Conformità a quanto previsto dal presente decreto relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure Tutte le possibili precauzioni assunte a prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza, e il distress nelle procedure Rispetto di quanto disposto dall’art. 14 (anestesia) Motivazioni poste alla base della scelta alla base delle vie di somministrazioni dei preparati Utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformità con l’art. 6 Preventiva valutazione sulla gravità delle procedure, nonché una classificazione secondo i criteri di cui all’articolo 15 e all’Allegato VII del presente decreto Necessità di eseguire o meno una valutazione retrospettiva del progetto di cui all’art. 32 Presenza di personale con competenze specialistiche nei seguenti ambiti: 1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali saranno utilizzati con particolare riguardo alla realizzazione del principio delle 3R; 2) progettazione sperimentale, se del caso, valutazione dei dati statistici; 3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica; 4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI Introdotta con il decreto la valutazione retrospettiva (art. 32): Nell’ambito della valutazione tecnico-scientifica si definisce l’eventuale necessità di fare un valutazione retrospettiva del progetto di ricerca, che sarà prevista nell’autorizzazione. Sempre richiesta dall’autorità competente nell’utilizzo di primati non umani e nelle procedure classificate come gravi
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI La valutazione retrospettiva è richiesta al responsabile del progetto Documentazione richiesta: 1. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 2. le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate; 3. gli elementi che possono contribuire a potenziare l’applicazione del principio R Ai fini del rilascio del parere motivato, l’OPBA valuta i punti richiesti dalla valutazione tecnico-scientifica
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Il decreto autorizzativo dei progetti è rilasciato dal Ministero della Salute entro un termine non superiore ai quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda e prorogabili, nel caso di domande incomplete o errate che richiedono integrazioni o modifiche, una sola volta per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi, durante i quali il termine di quaranta giorni è sospeso (art. 31)
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA L’autorizzazione del progetto non può essere concessa nel caso in cui il responsabile del progetto ha condanne per reati (art. 31) uccisione, maltrattamento e traffico illecito di animali da compagnia e/o introduzione illecita di animali da compagnia
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI Rispetto a quanto previsto dalla norma precedente (limite fissato a 3 anni), l’autorizzazione dei progetti e’ stata estesa a cinque anni, può essere oggetto di domanda di rinnovo (almeno quattro mesi prima della scadenza, solo se ricorrono giustificate ragioni di necessità). Qualsiasi modifica significativa nell’ambito di un progetto deve essere comunicata e autorizzata: variazione del numero di animali, cambio della specie e della procedura, variazione di un responsabile
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI I progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori (sicurezza ed efficacia di sostanze e prodotti) o che prevedono l’utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti che non implementano procedure classificate come gravi e non impiegano primati non umani Procedura amministrativa semplificata (art. 33): iter semplificato, progetti attuabili trascorsi quaranta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte del Ministero della Salute (silenzio-assenso). Non è richiesta la sintesi non tecnica e la valutazione retrospettiva
Puoi anche leggere