La tassazione dei redditi delle attività finanziarie
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07/06/2010 Corso di Economia Pubblica Anno Accademico 2009/2010 – II semestre Luca Savino Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche Università degli Studi di Trieste La tassazione dei redditi delle attività finanziarie 1
07/06/2010 I redditi finanziari nel sistema italiano - 1 • La normativa di riferimento è quella risultante dalla riforma del 1998 (riforma Visco) • Una riforma generale, organica, che va a disciplinare in maniera uniforme tutte le tipologie di redditi • di capitale • diversi I redditi finanziari nel sistema italiano - 2 • La riforma è mirata a: • garantire l’equità del prelievo • garantire che la tassazione non distorca le scelte degli operatori circa le possibilità alternative di investimento del proprio risparmio • prevenire l’elusione fiscale derivante da trattamenti differenziati 2
07/06/2010 I redditi finanziari nel sistema italiano - 3 — Se percepiti nell’esercizio dell’impresa diventano redditi d’impresa — Sono quindi ricondotti a tassazione ordinaria (Ires o Irpef) — Eccezione per dividenti e plusvalenze azionari che rientrano nel regime della partecipation exemption I redditi finanziari nel sistema italiano - 4 — Se percepiti da persone fisiche sfuggono all’imposizione progressiva — Sono esclusi dalla base imponibile Irpef — Sono invece assoggettati a regimi sostitutivi, di tipo proporzionale — Eccezione: partecipazioni qualificate 3
07/06/2010 Criticità tipiche del sistema • È evidente la mancanza di equità di questa scelta sistemica; vi sono però diversi fattori da considerare: • Difficoltà nell’accertamento, con conseguente ricorso alle ritenute operate dal sostituto d’imposta (evitando l’accertamento dei redditi individuali) • Fughe di capitali verso Paesi con condizioni tributarie agevolate o minori controlli Redditi di capitale • Interessi su obbligazioni, depositi e conti correnti bancari • Utili da partecipazione in società • Proventi da gestione collettiva del risparmio (fondi comuni di investimento) • Proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute • Redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione • Rendimenti fondi di previdenza (inclusi redditi da rivalutazione TFR) • Differenza tra esborsi e rimborsi in assenza di percezione interessi 4
07/06/2010 I Dividendi - tassazione Società di capitali ed Esclusi dall’imponibile per il 95% enti commerciali dell’ammontare Altre imprese Inclusi nell’imponibile per il 49,17% dell’ammontare Persone fisiche Partecipazioni non qualificate: (non imprenditori) Tassazione sostitutiva al 12,5% Partecipazioni qualificate: Inclusi nell’imponibile per il 49,17% dell’ammontare I dividendi distribuiti da residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono tassati integralmente Eccezione: utile di società quotata in borsa percepito da p.f. viene tassato al 12,5% I redditi diversi — Plusvalenze (partecipazioni qualificate o non qualificate, cessione di titoli pubblici e privati, quote di partecipazione a fondi di investimento) — Proventi da prodotti derivati (future, option, swap) 5
07/06/2010 I redditi finanziari: le aliquote — 11% — rendimenti dei fondi pensione e rivalutazioni del TFR — 12,5% — redditi di capitale: titoli pubblici, obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi, dividendi azionari (partecipazione non qualificata) — redditi diversi: plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate e proventi sui prodotti derivati obbligazioni emesse da società non quotate — 27% — redditi di capitale: obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, interessi sui conti correnti e depositi bancari Le modalità del prelievo Gli intermediari sono spesso coinvolti nel prelievo fiscale sulle persone fisiche, a seconda della scelta di regime fatta dall’investitore: — Risparmio individuale — Risparmio amministrato — Risparmio individuale gestito — Risparmio collettivo gestito 6
07/06/2010 Il risparmio individuale - 1 • Se ne avvalgono i contribuenti che non ricorrono agli intermediari finanziari né per amministrare né per gestire il loro risparmio. • I redditi da capitale sono assoggettati a tassazione sostitutiva al 12,5%, e non sono riportati in dichiarazione. • Sono riportati in dichiarazione invece i redditi diversi, che sono tassati alla realizzazione Il risparmio individuale - 2 • Sui redditi diversi è applicata l’aliquota del 12,5%, al netto di minusvalenze e perdite • È possibile la compensazione solo tra redditi diversi (escluse plusvalenze su partecipazioni qualificate) • Il saldo negativo è riportabile per 4 anni • Partecipazioni qualificate: plus e minusvalenze sono incluse nella base imponibile al 49,72%; le minusvalenze sono deducibili o riportabili per 4 anni 7
07/06/2010 Il risparmio amministrato - 1 • Opzione per il contribuente che affida i suoi titoli in custodia o amministrazione presso un intermediario (banche, Sim) senza affidarne la gestione (possibilità di decidere quando e cosa vendere o acquistare). • Non è ammessa per le plus e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. • Redditi da capitale: tassazione sostitutiva. • Redditi diversi: tassazione sostitutiva ad opera dell’intermediario presso cui si ha la custodia o amministrazione (12,5% sulla singola operazione). Il contribuente non deve dichiarare i redditi diversi. Il risparmio amministrato - 2 • La compensazione tra redditi diversi è possibile solo nello stesso rapporto di amministrazione, nello stesso periodo di imposta o nei 4 successivi. • Le plusvalenze sono tassate alla realizzazione • Questa opzione garantisce l’anonimato (i redditi diversi non sono inseriti nella dichiarazione) 8
07/06/2010 Il risparmio individuale gestito - 1 • Il risparmiatore affida ad un intermediario la gestione del suo patrimonio finanziario; il gestore decide quando e cosa vendere e acquistare. • Tassazione unitaria e contestuale dei redditi da capitale e redditi diversi maturati nel periodo di imposta. • L’opzione non è ammessa per le partecipazioni qualificate e quelle in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Il risparmio individuale gestito - 2 Valore del patrimonio finale (al lordo dell’imposta sostitutiva) - Valore del patrimonio iniziale + Prelievi in corso d’anno - Conferimenti effettuati durante l’anno - Redditi esenti - redditi da capitale con tassazione al 27% - Proventi da fondi comuni di investimento (tassati in capo al fondo) Risultato di Gestione Tassato al 12,5% 9
07/06/2010 Il risparmio collettivo gestito - 1 • Risparmio gestito da parte di organismi di investimento collettivo (fondi comuni e Sicav). • La società di gestione preleva il 12,5% del risultato di gestione. • Il risultato negativo di un periodo può essere portato in diminuzione del risultato dei successivi periodi o di altri fondi da essa gestiti. Il risparmio collettivo gestito - 2 • I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi concorrono a formare il reddito imponibile dei sottoscrittori solo se essi operano nell’esercizio di imprese commerciali. • In questo caso, è ammesso un credito d’imposta del 15% sui proventi; la tassazione subita dal fondo è considerata acconto dell’imposta dovuta dal contribuente. 10
07/06/2010 Il risparmio collettivo gestito - 2 La Tassazione del risultato di gestione garantisce: • omogeneità dei trattamenti: tutti i redditi generati dai titoli in portafoglio sono tassati con la stessa aliquota • Compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale • tassazione in base alla maturazione è preferibile al risparmio individuale per: • anonimato • possibilità di compensazione delle minusvalenze con redditi da capitale (le minusvalenze sono riportabili per 4 anni) Il risparmio previdenziale - 1 • I piani di risparmio previdenziali godono di un trattamento fiscale fortemente agevolato; devono però rispondere a diversi requisiti per poter essere definiti tali: • Durata dell’investimento • Periodo di fruizione (alla pensione) • Destinazione e composizione dell’investimento • Trasparenza della gestione • Tipologia delle prestazioni (vitalizi per almeno il 50%) 11
07/06/2010 Il risparmio previdenziale - 2 • Previdenza complementare: Fondi pensione chiusi (o di categoria), forme pensionistiche complementari istituite a seguito di contratti collettivi per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. • Previdenza individuale: Fondi pensione aperti o contratti assicurativi con finalità previdenziale istituite da intermediari finanziari e assicurazioni. Durata minima di 15 anni; erogazione all’età pensionabile. • TFR assimilato alle forme pensionistiche complementari. Il risparmio previdenziale - 3 • Contributi: • Deducibili dal reddito entro €5.164,57 • Redditi da accumulazione: • Stesso sistema dei redditi finanziari, con un’aliquota dell’11% • Prestazioni: • La restituzione dei contributi è tassata al 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il 15° (9% con 35 anni di contributi) • L’accumulazione è esente • I rendimenti successivi al pensionamento sono tassati al 12,5% 12
07/06/2010 Il risparmio assicurativo • Contratti assicurazione sulla vita • forme pensionistiche a carattere individuale; obbligatorio il vincolo della causa delle prestazioni (invalidità, premorienza, non autosufficienza) • Godono di un regime di • detrazione d’imposta sui premi versati • esenzione dell’accumulazione • tassazione separata per le prestazioni in forma di capitale. Tassazione internazionale dei redditi - 1 • Come tassare i redditi finanziari dei residenti ottenuti all’estero? • Come tassare i redditi finanziari dei non residenti ottenuti in territorio nazionale? 13
07/06/2010 Tassazione internazionale dei redditi - 2 Il contesto attuale è quello della piena libertà di movimento dei capitali • fattori fiscali possono incidere sull’allocazione delle risorse finanziarie • l’autonomia delle autorità nazionali è limitata dalla mobilità delle basi imponibili Tassazione internazionale dei redditi - 3 Due sono i principi fondamentali in materia di tassazione internazionale dei redditi, utilizzati per eliminare le doppie imposizioni: 1. Il principio della residenza 2. Il principio della fonte 14
07/06/2010 Il principio della residenza Tutti i redditi (qualunque sia la natura e il luogo di produzione) afferiscono immediatamente e integralmente al loro titolare e sono oggetto di tassazione nel paese di residenza del percettore Il principio della fonte I redditi sono tassati nel paese di produzione del reddito, prescindendo dal luogo di residenza e dalla posizione reddituale complessiva del percettore 15
07/06/2010 Criteri di valutazione Efficienza e neutralità • Limitazione delle distorsioni provocate dai sistemi fiscali nelle scelte di individui e società Ripartizione del gettito tra i Paesi • Individuazione di criteri ragionevoli Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale • Equità interpersonale Applicabilità delle normative nazionali • Circoscrivere le possibilità di elusione e evasione Efficienza e neutralità - 1 CEN: Capital Export Neutrality • Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione degli investimenti di un investitore domestico, in quanto viene tassato sempre nello stesso modo. • Nell’ipotesi di perfetta mobilità dei capitali, tutti gli investitori ottengono lo stesso rendimento lordo. 16
07/06/2010 Efficienza e neutralità - 2 CIN: Capital Import Neutrality • I rendimenti netti derivanti dall’investimento in un dato paese non dipendono dalla nazionalità dell’investitore • Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se all’interno di un Paese, investitori provenienti da Paesi diversi ottengono lo stesso rendimento netto Efficienza e neutralità - 3 Il principio di residenza realizza la CEN Il principio della fonte soddisfa la CIN 17
07/06/2010 Ripartizione del gettito tra paesi • Principio di residenza: base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti; il gettito va nel Paese di residenza del percettore. • Principio della fonte: base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese; il gettito resta nel Paese di produzione della rendita Equità e applicabilità Equità: Il principio di residenza, contrariamente al principio della fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione Applicabilità: Entrambi i principi pongono problemi di applicabilità (tax deferral, acquisizione di informazioni, trattati bilaterali, regimi particolari); il principio di residenza è il più problematico 18
07/06/2010 In sintesi • Sotto il profilo teorico ha maggior consenso il principio di residenza (per efficienza, equità, distribuzione del gettito). • Il problema è la sua applicabilità (asimmetrie informative ed incapacità di accertamento internazionale) La direttiva europea - 1 • I Paesi europei nel tempo hanno rinunciato alla tassazione progressiva sui redditi da capitale, istituendo regimi sostitutivi; nel contempo, hanno progressivamente esentato i redditi da capitale percepiti da cittadini non residenti. • Conseguenza di ciò è stato l’inasprimento della tassazione sul lavoro, in quanto fattore meno mobile. • Due le correnti di pensiero all’interno dell’UE: • Realizzazione del principio di residenza mediante un ampio scambio di informazioni • Introduzione di una ritenuta minima uniforme, e contestuale difesa dell’anonimato nel prelievo 19
07/06/2010 La direttiva europea - 2 • 1/7/2005: entra in vigore una direttiva europea risolutiva • gli Stati membri si impegnano ad attivare procedure per lo scambio di informazioni con gli altri Stati in modo da consentire la tassazione nel paese di residenza del percettore degli interessi percepiti all’interno dell’Unione. • Le informazioni vengono raccolte e trasmesse dagli intermediari finanziari. • Austria, Belgio e Lussemburgo applicano una ritenuta minima in difesa dell’anonimato del prelievo; il 75% di tale ritenuta viene versata allo Stato di residenza del percettore. Il trattamento in Italia - 1 Redditi percepiti da non residenti • Interessi su depositi ed obbligazioni, plusvalenze percepite nell’ambito del risparmio individuale sono esenti se il paese di residenza del percettore garantisca un adeguato scambio di informazioni • Sui dividendi viene applicata una ritenuta del 27%, rimborsabile fino ai 4/9 se si dimostra il pagamento delle imposte nello Stato di residenza del percettore. 20
07/06/2010 Il trattamento in Italia - 2 Redditi esteri dei residenti in Italia • Si applica il principio di residenza. • Si distingue tra • investimenti operati attraverso intermediari che operano come sostituti d’imposta ed applicano le ritenute • investimenti diretti vanno dichiarati; possibilità di • avvalersi della tassazione separata • inserirli nella base imponibile Irpef, con riconoscimento del credito per l’imposta pagata all’estero 21
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