La tassazione dei redditi delle attività finanziarie

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07/06/2010

Corso di Economia Pubblica
Anno Accademico 2009/2010 – II semestre

                                Luca Savino

 Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
                             Università degli Studi di Trieste

La tassazione dei redditi
 delle attività finanziarie

                                                                                                   1
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I redditi finanziari
nel sistema italiano - 1

     • La normativa di riferimento è quella
       risultante dalla riforma del 1998
       (riforma Visco)
     • Una riforma generale, organica, che va a
       disciplinare in maniera uniforme tutte le
       tipologie di redditi
           • di capitale
           • diversi

I redditi finanziari
nel sistema italiano - 2
 •   La riforma è mirata a:
        • garantire l’equità del prelievo
        • garantire che la tassazione non
           distorca le scelte degli operatori circa
           le possibilità alternative di investimento
           del proprio risparmio
        • prevenire l’elusione fiscale derivante
           da trattamenti differenziati

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I redditi finanziari
nel sistema italiano - 3

  — Se percepiti nell’esercizio dell’impresa
    diventano redditi d’impresa
  — Sono quindi ricondotti a tassazione
    ordinaria (Ires o Irpef)

  —   Eccezione per dividenti e plusvalenze
      azionari che rientrano nel regime della
      partecipation exemption

I redditi finanziari
nel sistema italiano - 4

  —   Se percepiti da persone fisiche sfuggono
      all’imposizione progressiva

        — Sono esclusi dalla
          base imponibile Irpef
        — Sono invece assoggettati
          a regimi sostitutivi,
          di tipo proporzionale
            —   Eccezione: partecipazioni qualificate

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Criticità tipiche del sistema

    •   È evidente la mancanza di equità di questa
        scelta sistemica; vi sono però diversi fattori da
        considerare:

         •   Difficoltà nell’accertamento, con conseguente
             ricorso alle ritenute operate dal sostituto
             d’imposta (evitando l’accertamento dei redditi
             individuali)
         •   Fughe di capitali verso Paesi con condizioni
             tributarie agevolate o minori controlli

 Redditi di capitale
   •    Interessi su obbligazioni, depositi e conti correnti
        bancari
   •    Utili da partecipazione in società
   •    Proventi da gestione collettiva del risparmio
        (fondi comuni di investimento)
   •    Proventi da riporti e pronti contro termine su titoli
        e valute
   •    Redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di
        capitalizzazione
   •    Rendimenti fondi di previdenza (inclusi redditi da
        rivalutazione TFR)
   •    Differenza tra esborsi e rimborsi in assenza di
        percezione interessi

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  I Dividendi - tassazione
Società di capitali ed      Esclusi dall’imponibile per il 95%
enti commerciali            dell’ammontare

Altre imprese               Inclusi nell’imponibile per il 49,17%
                            dell’ammontare

Persone fisiche             Partecipazioni non qualificate:
(non imprenditori)          Tassazione sostitutiva al 12,5%

                            Partecipazioni qualificate:
                            Inclusi nell’imponibile per il 49,17%
                            dell’ammontare
I dividendi distribuiti da residenti in Paesi a fiscalità privilegiata
sono tassati integralmente
Eccezione: utile di società quotata in borsa percepito da p.f.
             viene tassato al 12,5%

  I redditi diversi

      — Plusvalenze    (partecipazioni qualificate o
        non qualificate, cessione di titoli pubblici e
        privati, quote di partecipazione a fondi di
        investimento)

      — Proventi  da prodotti derivati
        (future, option, swap)

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I redditi finanziari: le aliquote
 —   11%
        —   rendimenti dei fondi pensione e rivalutazioni del
            TFR
 —   12,5%
        — redditi di capitale: titoli pubblici, obbligazioni con
          scadenza non inferiore ai 18 mesi, dividendi
          azionari (partecipazione non qualificata)
        — redditi diversi: plusvalenze da cessione di
          partecipazioni non qualificate e proventi sui
          prodotti derivati obbligazioni emesse da società
          non quotate
 —   27%
        —   redditi di capitale: obbligazioni con scadenza
            inferiore ai 18 mesi, interessi sui conti correnti e
            depositi bancari

Le modalità del prelievo

     Gli intermediari sono spesso coinvolti nel
      prelievo fiscale sulle persone fisiche, a
      seconda della scelta di regime fatta
      dall’investitore:

     — Risparmio     individuale
     — Risparmio     amministrato
     — Risparmio     individuale gestito
     — Risparmio     collettivo gestito

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    Il risparmio individuale - 1
• Se ne avvalgono i contribuenti che non
  ricorrono agli intermediari finanziari né per
  amministrare né per gestire il loro risparmio.
• I redditi da capitale sono assoggettati a
  tassazione sostitutiva al 12,5%, e non sono
  riportati in dichiarazione.
• Sono riportati in dichiarazione invece i
  redditi diversi, che sono tassati alla
  realizzazione

    Il risparmio individuale - 2
• Sui redditi diversi è applicata l’aliquota del
  12,5%, al netto di minusvalenze e perdite
• È possibile la compensazione solo tra redditi
  diversi (escluse plusvalenze su
  partecipazioni qualificate)
• Il saldo negativo è riportabile per 4 anni
• Partecipazioni qualificate: plus e
  minusvalenze sono incluse nella base
  imponibile al 49,72%; le minusvalenze sono
  deducibili o riportabili per 4 anni

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    Il risparmio amministrato - 1
•   Opzione per il contribuente che affida i suoi titoli in
    custodia o amministrazione presso un intermediario
    (banche, Sim) senza affidarne la gestione (possibilità
    di decidere quando e cosa vendere o acquistare).
•   Non è ammessa per le plus e minusvalenze derivanti
    dalla cessione di partecipazioni qualificate.
•   Redditi da capitale: tassazione sostitutiva.
•   Redditi diversi: tassazione sostitutiva ad opera
    dell’intermediario presso cui si ha la custodia o
    amministrazione (12,5% sulla singola operazione).
    Il contribuente non deve dichiarare i redditi diversi.

    Il risparmio amministrato - 2
• La compensazione tra redditi diversi è
  possibile solo nello stesso rapporto di
  amministrazione, nello stesso periodo di
  imposta o nei 4 successivi.
• Le plusvalenze sono tassate alla
  realizzazione
• Questa opzione garantisce l’anonimato
  (i redditi diversi non sono inseriti nella
  dichiarazione)

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Il risparmio individuale gestito - 1
• Il risparmiatore affida ad un intermediario la
  gestione del suo patrimonio finanziario;
  il gestore decide quando e cosa vendere e
  acquistare.
• Tassazione unitaria e contestuale dei
  redditi da capitale e redditi diversi maturati
  nel periodo di imposta.
• L’opzione non è ammessa per le
  partecipazioni qualificate e quelle in società
  residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Il risparmio individuale gestito - 2
        Valore del patrimonio finale
        (al lordo dell’imposta sostitutiva)
    -   Valore del patrimonio iniziale
    +   Prelievi in corso d’anno
    -   Conferimenti effettuati durante l’anno
    -   Redditi esenti
    -   redditi da capitale con tassazione al 27%
    -   Proventi da fondi comuni di investimento
        (tassati in capo al fondo)

        Risultato di Gestione                 Tassato al 12,5%

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Il risparmio collettivo gestito - 1
• Risparmio gestito da parte
  di organismi di investimento collettivo
  (fondi comuni e Sicav).
• La società di gestione preleva il 12,5% del
  risultato di gestione.
• Il risultato negativo di un periodo può essere
  portato in diminuzione del risultato dei
  successivi periodi o di altri fondi da essa
  gestiti.

Il risparmio collettivo gestito - 2
• I proventi derivanti dalla partecipazione ai
  fondi concorrono a formare il reddito
  imponibile dei sottoscrittori solo se essi
  operano nell’esercizio di imprese
  commerciali.
• In questo caso, è ammesso un credito
  d’imposta del 15% sui proventi; la tassazione
  subita dal fondo è considerata acconto
  dell’imposta dovuta dal contribuente.

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Il risparmio collettivo gestito - 2
    La Tassazione del risultato di gestione garantisce:
•   omogeneità dei trattamenti: tutti i redditi generati dai
    titoli in portafoglio sono tassati con la stessa aliquota
•   Compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale
•   tassazione in base alla maturazione

    è preferibile al risparmio individuale per:
•   anonimato
•   possibilità di compensazione delle minusvalenze
    con redditi da capitale (le minusvalenze sono
    riportabili per 4 anni)

Il risparmio previdenziale - 1
•   I piani di risparmio previdenziali godono di un
    trattamento fiscale fortemente agevolato;
    devono però rispondere a diversi requisiti per
    poter essere definiti tali:
        • Durata dell’investimento
        • Periodo di fruizione (alla pensione)
        • Destinazione e composizione
          dell’investimento
        • Trasparenza della gestione
        • Tipologia delle prestazioni
          (vitalizi per almeno il 50%)

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Il risparmio previdenziale - 2
•   Previdenza complementare:
    Fondi pensione chiusi (o di categoria), forme
    pensionistiche complementari istituite a seguito di
    contratti collettivi per i lavoratori dipendenti, pubblici
    e privati.
•   Previdenza individuale:
    Fondi pensione aperti o contratti assicurativi con
    finalità previdenziale istituite da intermediari
    finanziari e assicurazioni.
    Durata minima di 15 anni; erogazione all’età
    pensionabile.
•   TFR
    assimilato alle forme pensionistiche complementari.

Il risparmio previdenziale - 3
•   Contributi:
       •   Deducibili dal reddito entro €5.164,57
•   Redditi da accumulazione:
       •   Stesso sistema dei redditi finanziari, con
           un’aliquota dell’11%
•   Prestazioni:
       •   La restituzione dei contributi è tassata al 15%,
           ridotta di 0,3% per ogni anno di contribuzione
           oltre il 15° (9% con 35 anni di contributi)
       •   L’accumulazione è esente
       •   I rendimenti successivi al pensionamento sono
           tassati al 12,5%

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Il risparmio assicurativo
•   Contratti assicurazione sulla vita
      •   forme pensionistiche a carattere individuale;
          obbligatorio il vincolo della causa delle
          prestazioni (invalidità, premorienza, non
          autosufficienza)
•   Godono di un regime di
      • detrazione d’imposta sui premi versati
      • esenzione dell’accumulazione
      • tassazione separata per le prestazioni
        in forma di capitale.

Tassazione internazionale
dei redditi - 1

    • Come tassare i redditi finanziari dei
      residenti ottenuti all’estero?

    • Come tassare i redditi finanziari dei
      non residenti ottenuti in territorio
      nazionale?

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Tassazione internazionale
dei redditi - 2
    Il contesto attuale è quello della piena libertà
    di movimento dei capitali

•   fattori fiscali possono incidere
    sull’allocazione delle risorse finanziarie

•   l’autonomia delle autorità nazionali è limitata
    dalla mobilità delle basi imponibili

Tassazione internazionale
dei redditi - 3

    Due sono i principi fondamentali in materia
    di tassazione internazionale dei redditi,
    utilizzati per eliminare le doppie imposizioni:

1. Il principio della residenza

2. Il principio della fonte

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Il principio della residenza

  Tutti i redditi (qualunque sia la natura
  e il luogo di produzione) afferiscono
  immediatamente e integralmente al
  loro titolare e sono oggetto di
  tassazione nel paese di residenza
  del percettore

Il principio della fonte

  I redditi sono tassati nel paese di
  produzione del reddito,
  prescindendo dal luogo di residenza
  e dalla posizione reddituale
  complessiva del percettore

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Criteri di valutazione
  Efficienza e neutralità
  • Limitazione delle distorsioni provocate dai
    sistemi fiscali nelle scelte di individui e
    società
  Ripartizione del gettito tra i Paesi
  • Individuazione di criteri ragionevoli
  Rispetto dei principi di equità
    dell’imposizione personale
  • Equità interpersonale
  Applicabilità delle normative nazionali
  • Circoscrivere le possibilità di elusione e
    evasione

Efficienza e neutralità - 1
CEN: Capital Export Neutrality
• Un sistema di tassazione soddisfa la CEN
  se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte
  di localizzazione degli investimenti di un
  investitore domestico, in quanto viene
  tassato sempre nello stesso modo.
• Nell’ipotesi di perfetta mobilità dei capitali,
  tutti gli investitori ottengono lo stesso
  rendimento lordo.

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Efficienza e neutralità - 2
CIN: Capital Import Neutrality

• I rendimenti netti derivanti dall’investimento
  in un dato paese non dipendono dalla
  nazionalità dell’investitore
• Un sistema di tassazione soddisfa la CIN
  se all’interno di un Paese, investitori
  provenienti da Paesi diversi ottengono lo
  stesso rendimento netto

Efficienza e neutralità - 3

Il principio di residenza
   realizza la CEN

                     Il principio della fonte
                              soddisfa la CIN

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Ripartizione del gettito tra paesi

  • Principio di residenza:
    base imponibile = rendite finanziarie
    generate dal risparmio dei residenti;
    il gettito va nel Paese di residenza del
    percettore.

  • Principio della fonte:
    base imponibile = rendite finanziarie
    generate dal capitale investito nel paese;
    il gettito resta nel Paese di produzione
    della rendita

Equità e applicabilità
Equità:
Il principio di residenza, contrariamente al
   principio della fonte, è compatibile con la
   personalità dell’imposizione

Applicabilità:
Entrambi i principi pongono problemi di
  applicabilità (tax deferral, acquisizione di
  informazioni, trattati bilaterali, regimi
  particolari); il principio di residenza è il più
  problematico

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In sintesi

• Sotto il profilo teorico ha maggior
  consenso il principio di residenza
  (per efficienza, equità, distribuzione
  del gettito).

• Il problema è la sua applicabilità
  (asimmetrie informative ed incapacità
  di accertamento internazionale)

La direttiva europea - 1
• I Paesi europei nel tempo hanno rinunciato alla
  tassazione progressiva sui redditi da capitale,
  istituendo regimi sostitutivi; nel contempo, hanno
  progressivamente esentato i redditi da capitale
  percepiti da cittadini non residenti.
• Conseguenza di ciò è stato l’inasprimento della
  tassazione sul lavoro, in quanto fattore meno
  mobile.
• Due le correnti di pensiero all’interno dell’UE:
   • Realizzazione del principio di residenza
      mediante un ampio scambio di informazioni
   • Introduzione di una ritenuta minima uniforme, e
      contestuale difesa dell’anonimato nel prelievo

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La direttiva europea - 2
• 1/7/2005: entra in vigore una direttiva europea
  risolutiva
• gli Stati membri si impegnano ad attivare procedure
  per lo scambio di informazioni con gli altri Stati in
  modo da consentire la tassazione nel paese di
  residenza del percettore degli interessi percepiti
  all’interno dell’Unione.
• Le informazioni vengono raccolte e trasmesse dagli
  intermediari finanziari.
• Austria, Belgio e Lussemburgo applicano una
  ritenuta minima in difesa dell’anonimato del
  prelievo; il 75% di tale ritenuta viene versata allo
  Stato di residenza del percettore.

Il trattamento in Italia - 1
Redditi percepiti da non residenti

• Interessi su depositi ed obbligazioni, plusvalenze
  percepite nell’ambito del risparmio individuale sono
  esenti se il paese di residenza del percettore
  garantisca un adeguato scambio di informazioni
• Sui dividendi viene applicata una ritenuta del 27%,
  rimborsabile fino ai 4/9 se si dimostra il pagamento
  delle imposte nello Stato di residenza del
  percettore.

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Il trattamento in Italia - 2
 Redditi esteri dei residenti in Italia

 • Si applica il principio di residenza.
 • Si distingue tra
    • investimenti operati attraverso intermediari
      che operano come sostituti d’imposta ed
      applicano le ritenute
    • investimenti diretti
      vanno dichiarati; possibilità di
        • avvalersi della tassazione separata
        • inserirli nella base imponibile Irpef,
          con riconoscimento del credito per l’imposta
          pagata all’estero

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