Redditi fondiari, di Capitale e redditi diversi - A cura del Dott. Giovanni Barbato

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Redditi fondiari, di
Capitale e redditi diversi

   A cura del Dott. Giovanni Barbato
Redditi fondiari
   redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
    territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti
    nel catasto dei terreni o dei fabbricati (art.25, c.1)
   non producono redditi fondiari gli immobili relativi
    all’impresa commerciale e quelli strumentali
    all’esercizio di arti e professioni (art.43, c.1)
   per i non residenti: i redditi fondiari si considerano
    sempre prodotti nel territorio dello Stato (art.23, c.1,
    lett.a)

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redditi fondiari
   si distinguono in:
•   redditi dominicali dei terreni (imputati al soggetto che
    possiede il fondo a titolo di proprietà o altro diritto
    reale)
•   redditi agrari (imputati al soggetto che svolge sul
    fondo l’attività agricola)
•   redditi dei fabbricati (imputati al soggetto che
    possiede l’immobile a titolo di proprietà o altro diritto
    reale)

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redditi fondiari
   concorrono a formare il reddito, nella misura
    determinata applicando le tariffe d’estimo,
    indipendentemente dalla percezione, per il
    periodo d’imposta in cui si è verificato il
    possesso
   se il fondo è concesso in affitto, il reddito
    agrario concorre a formare il reddito
    dell’affittuario

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redditi fondiari: catasto
   inventario degli immobili esistenti nel territorio dello
    Stato con indicazione dei proprietari e attribuzione
    delle relative rendite
   unità elementare
•   per i terreni: la particella catastale (porzione continua
    di terreno appartenente al medesimo possessore ed
    avente la medesima qualità e classe);
•   per i fabbricati: l’unità immobiliare (porzione di
    fabbricato di per sé idonea a produrre un proprio
    reddito)

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redditi fondiari: catasto
   la rendita è attribuita applicando le tariffe
    d’estimo stabilite:
•   per i terreni in relazione a ciascuna qualità
    (tipo di coltura) e classe (capacità produttiva);
•   per i fabbricati in relazione a ciascuna
    categoria (tipo di destinazione) e classe
    (capacità produttiva)

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redditi fondiari: catasto
   le tariffe d’estimo individuano il reddito medio
    ordinario degli immobili tipo di ciascuna qualità (o
    categoria) e classe presente nella zona censuaria,
•   per i terreni: perché relativo all’intero ciclo della
    coltura ed ottenibile da un coltivatore di capacità
    normale
•   per i fabbricati: perché basato sui canoni di affitto
    normalmente ritraibili

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redditi fondiari: redditi dominicali

   parte dominicale del reddito medio
    ordinario ritraibile dal terreno attraverso
    l’esercizio delle attività agricole (art.27, c.1)

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redditi fondiari: redditi agrari
   parte del reddito medio ordinario del terreno
    imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di
    organizzazione impiegati, nei limiti della
    potenzialità del terreno, nell’esercizio di
    attività agricole (art.32, c.1)

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redditi fondiari: redditi agrari

   sono attività agricole: a) la coltivazione del
    terreno e la silvicoltura; b) l’allevamento di
    animali con mangimi ottenibili per almeno
    un quarto dal terreno; c) la manipolazione,
    conservazione,                 trasformazione,
    commercializzazione e valorizzazione,
    ancorché non svolte sul fondo, di prodotti
    ottenuti prevalentemente dal terreno e dagli
    animali allevati su di esso (art.32,c.2)
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redditi fondiari: redditi dei
               fabbricati

   reddito medio ordinario ritraibile da
    ciascuna     unità      immobiliare    urbana
    (fabbricati, altre costruzioni stabili o loro
    porzioni) (art.36, c.1)

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redditi fondiari: redditi dei
                  fabbricati
   unità costituenti abitazione principale: deduzione pari
    alla rendita (art.10, c.3-bis)
   fabbricati dati in locazione con canone superiore
    (ridotto del 15%) alla rendita: reddito pari al canone
    (ridotto del 15%) (art.37, c.4-bis)
   unità ancora senza rendita: comparazione con quella
    di unità similari già iscritte (art.37, c.4)

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REDDITI DI
CAPITALE
Redditi di capitale: Premessa
    Costituiscono redditi di capitale "tutti i redditi che si caratterizzano come frutti
     o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente
     (pre)determinati o (pre)determinabili".
    Attraverso tale definizione, rinvenibile nella Relazione Governativa al DLgs.
     461/97, è possibile individuare la differenza che caratterizza i redditi di
     capitale dai redditi diversi di natura finanziaria. Mentre i primi si configurano
     quale "reddito-prodotto", derivante dall'impiego del capitale, i secondi hanno
     natura di "reddito-entrata", derivante da un atto di disposizione del capitale

Tale distinzione si riflette anche sulla determinazione di tali redditi, in quanto:
• per i redditi di capitale, non è ammessa la deduzione dei relativi componenti negativi;
• per i redditi diversi di natura finanziaria, invece, il reddito è determinato contrapponendo al
corrispettivo percepito il costo di acquisizione dell'attività.
Norma                                                                Oggetto
      Art. 44 co. 1 lett. a)
                                      Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

      Art. 44 co. 1 lett. b)
                                      Interessi e altri proventi delle obbligazioni, altri titoli e certificati di massa

      Art. 44 co. 1 lett. c)
                                      Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue

      Art. 44 co. 1 lett. d)
                                      Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie

      Art. 44 co. 1 lett. e)
                                      Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti

      Art. 44 co. 1 lett. g)
                                      Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali

    Art. 44 co. 1 lett. g-bis)
                                      Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su valute

   Art. 44 co. 1 lett. g-ter)
                                      Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

 Art. 44 co. 1 lett. g-quarter)      Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
                                   vita e di capitalizzazione

Art. 44 co. 1 lett. g-quinquies)    Redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma
                                   periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

  Art. 44 co. 1 lett. g-sexies)
                                    Redditi imputati al beneficiario del trust, qualora individuato

                                     Interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale,
     Art. 44 co. 1 lett. h)        esclusi i rapporti attraverso i quali possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in
                                   dipendenza di un evento incerto
REDDITI DI CAPITALE :
L’art. 44 individua i redditi di capitale con una elencazione esaustiva, ma al tempo stesso si chiude
    (alla lett. h) del comma 1) con una fattispecie residuale che lascia ampia portata alla norma.

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•       Art. 44 c. 1 lettera a) :                                                             consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a
                                                                                              restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".
Gli interessi ed altri proventi derivanti                                                     - Nell'ambito dei depositi fruttiferi, l'ipotesi più frequente è quella dei depositi bancari,
                                                                                              disciplinati dall'art. 1834 c.c. Si distingue, in questo ambito, tra:
da mutui, depositi e conti correnti                                                           •          • depositi "ordinari", che possono essere richiesti a rimborso in un'unica
                                                                                                         soluzione;
N.B. Possono essere soggetti a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. n), quando                   • depositi "a risparmio", il cui importo può essere modificato, rispetto
non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il              all'investimento iniziale, da versamenti o prelevamenti successivi;
periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.                                    • depositi in conto corrente, analoghi nella struttura rispetto ai depositi "a
                                                                                              risparmio", ma che possono essere "alimentati" anche da assegni bancari.
                                                                                              - Rientrano tra i redditi di capitale gli interessi: • dei contratti di conto corrente "tipici"
                                                                                              (contratti con i quali, ai sensi dell'art. 1823 c.c., "le parti si obbligano ad annotare in un
                                                                                              conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili
                                                                                              fino alla chiusura del conto");• delle operazioni bancarie in conto corrente, con le quali,
                                                                                              a norma dell'art. 1852 c.c., "il correntista può disporre in qualsiasi momento delle
                                                                                              somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso
                                                                                              eventualmente pattuito".

•     Art. 44 c. 1 lettera b)                                                                 Es. proventi di titoli tipici, come le cambiali e gli assegni bancari,
 Gli interessi e gli altri proventi:                                                          e proventi dei titoli atipici individuali e di massa (Titoli di
      - delle obbligazioni e dei titoli similari                                              massa: quelli emessi in notevole quantità, con caratteri di
                                                                                              omogeneità ed in base ad una unica operazione economica;
      - degli altri titoli diversi dalle azioni e dei
      titoli similari                                                                         Titoli individuali: emessi in operazioni singole).
      - dei certificati di massa                                                              Rientrano tra i titoli in commento anche i c.d. "titoli senza
Possono essere soggetti a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. n),                    cedola" (zero coupon bond), per i quali non è prevista la
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad                       corresponsione periodica di interessi, e le obbligazioni con
imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è                     warrant (buono di sottoscrizione che conferisce il diritto di
superiore a cinque anni
                                                                                              sottoscrivere un determinato numero di azioni o di obbligazioni
 Le disposizioni della lett. b) vanno coordinate con quelle contenute al                      dell'emittente o di altra società)
comma 2
Redditi di capitale ART. 44 C. 1:

                                                 - Sono indeterminate nella durata
Lettera c) Le rendite perpetue e le              - Sono costituite da somme di denaro o da una certa quantità di cose
                                                 fungibili
prestazioni annue perpetue v. artt.
                                                 Rendite perpetue: corrispettivo della cessione di denaro o di un immobile
1861 e 1869 c.c                                  Prestazioni perpetue: possono essere disposte come atto di ultima volontà
                                                 Nonostante non sia prevista una definizione di "titoli in serie o di massa", è
                                                 opinione condivisa in dottrina che le caratteristiche comuni di tali titoli
                                                 siano da ricercare nella fungibilità e nell'omogeneità. Anche secondo
                                                 l'Amministrazione finanziaria (C.M. 24.6.98 n. 165/E, par. 1.1.3), si deve
                                                 trattare di "titoli emessi in base ad un'unica operazione economica, con
                                                 caratteri di omogeneità e che sono oggettivamente idonei ad una
                                                 circolazione presso il pubblico".
Lettera d) I compensi per prestazioni di
fideiussione o di altra garanzia                  Compensi corrisposti a seguito del rilascio di una
                                                  fideiussione o di altra garanzia, quale ad es.
                                                  pegno o ipoteca

Lettera e) Utili derivanti gli utili derivanti
dalla partecipazione al capitale o al
patrimonio di società ed enti soggetti passivi
IRES (c.d. Utili da Partecipazione, art. 47)
•   N. B. Viene ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 (c.d.
    Thin Capitalization) erogati dal socio o dalle sue parti correlate. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
    Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 17.3.2005 n. 11/E (par. 6):
•   • l'assimilazione agli utili è prevista esclusivamente per le remunerazioni dei finanziamenti direttamente
    erogati dal socio e dalle sue parti correlate, e non per le remunerazioni dei finanziamenti erogati
    indirettamente e per quelli semplicemente garantiti dal socio o dalle sue parti correlate, che continuano
    ad essere trattati come interessi attivi;
•   • visto che il superamento o meno del rapporto massimo tra indebitamento e patrimonio può essere
    accertato solamente al termine del periodo di imposta, la remunerazione dei finanziamenti è assoggettata
    inizialmente al regime delle ritenute previsto per gli interessi (art. 26 del DPR 600/73);
•           • l'assimilazione della remunerazione dei finanziamenti eccedenti agli utili da partecipazione "non è
    suscettibile di analoga applicazione nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato erogato o garantito ad una
    società di persone ovvero ad una società che abbia optato per il regime della tassazione per trasparenza in
    base all'articolo 115 del TUIR, da parte dei rispettivi soci" (in tale situazione, infatti, il maggior reddito
    viene imputato per trasparenza ai soci e "non vi è spazio per tassare nuovamente come dividendo, all'atto
    della percezione, il maggior reddito conseguente alla indeducibilità degli interessi passivi eccedenti già
    quantificato e tassato per trasparenza in capo ai soci").
•
Redditi di capitale

Lettera f)      Utili derivanti da associazioni in       Se l’apporto dell’associato nell’associazione in
partecipazione e dai contratti di cui al primo           partecipazione è di solo lavoro, gli utili che ne
comma dell’art. 2554 c.c. (contratti di                  derivano sono redditi di lavoro autonomo
cointeressenza agli utili senza partecipazione alle
                                                                        Associazione in partecipazione
perdite dell’impresa e contratti con il quale un
contraente attribuisce la partecipazione agli utili e
alle perdite dell’impresa senza il corrispettivo di un
                                                                                                      Associato B
determinato apporto)                                                                                Apporto di capitale o di
                                                                                                      capitale e lavoro
                                                                  Utili: redd. lav. aut.
                                                                                                       Utili: redd. capitale

                                                         ESCLUSIONI :Non rientrano tra i redditi di capitale gli utili
Lettera g)       Proventi derivanti dalla                corrisposti da Fondi Comuni di Investimento, in quanto sono
                                                         assoggettati ad imposta sostitutiva
gestione     di    masse      patrimoniali
                                                         Possono essere soggetti a tassazione separata ex art. 17, co. 1,
nell’interesse collettivo di una pluralità               lett. n), quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
                                                         imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del
di soggetti                                              contratto o del titolo è superiore a cinque anni

                                                         - Con tali operazioni le parti non intendono trasferire la proprietà
Lettera g-bis)     Proventi derivanti dal                dei titoli e del denaro, ovvero delle valute, a titolo definitivo, ma
                                                         solo a titolo temporaneo (non costituiscono redditi diversi)
riporti e pronti contro termine, su titoli
                                                         - Posso avere ad oggetto ogni tipologia di titolo di credito e
e valute                                                 quindi anche titoli rappresentativi di quote comuni di fondi di
                                                         investimento, titoli atipici, certificati di deposito.
Redditi di capitale

Lettera g-ter) : Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito
Schema contrattuale dell'operazione
Il mutuo di titoli garantito è un'operazione che può essere schematizzata come segue: • un primo soggetto (mutuante) presta titoli ad secondo soggetto
(mutuatario); • il mutuatario incassa gli interessi e gli altri proventi dei titoli oggetto del prestito, obbligandosi però a retrocedere una somma di denaro
equivalente al mutuante; • il mutuante percepisce, inoltre, un corrispettivo a fronte del prestito, commisurato al valore dei titoli prestati. Il mutuatario,
inoltre, costituisce in garanzia dei titoli oggetto del prestito una quantità di denaro o di titoli equivalente. Gli interessi e gli altri proventi di questi titoli, incassati dal
mutuante, sono "retrocessi" al mutuatario

Lettera g-quater): I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione L'ambito applicativo della norma in questione deve
tenere conto delle numerose modifiche che sono state apportate al regime della previdenza complementare da parte del DLgs. 47/2000. A tal fine, come
rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 20.3.2001 n. 29/E (par. 3), occorre distinguere tra:• contratti aventi ad oggetto il rischio, e • contratti aventi
contenuto prevalentemente finanziario

Lettera g-quinquies): I redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche erogate in forma periodica dai fondi pensione e i redditi derivanti
dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale La norma deve essere letta in parallelo con quanto stabilito
dall'art. 50 co. 1 lett. h) del TUIR, secondo il quale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (e non redditi di capitale) le rendite vitalizie
diverse da quelle aventi funzione previdenziale.Rientrano, invece, tra i redditi di capitale i soli rendimenti delle rendite aventi funzione previdenziale e le
rendite erogate a seguito dell'adesione a forme pensionistiche complementari, successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione.

g-sexies) I redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se
non residenti; Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48/E (par. 4), tuttavia, i redditi tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei
beneficiari (quando il trust era "opaco"), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.
Utili da partecipazione - art. 47
Utili da partecipazione: proventi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di una
partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti passivi Ires (lett. e, art. 44)

 Regime impositivo
Gli utili da partecipazione concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare (art. 47, co. 1)

Ratio dell’esenzione parziale
Limitare la doppia imposizione della medesima ricchezza, poiché gli utili
concorrono alla determinazione del reddito:
- sia della società partecipata che li distribuisce, in quanto indeducibili ex art. 109, co. 9
- sia dei singoli soci percipienti
ANTE Riforma                                     RIFORMA
La doppia imposizione era evitata              La doppia imposizione è parzialmente
attraverso il meccanismo del credito di        evitata accordando al socio una parziale
imposta                                        esenzione

Sussiste una stretta correlazione tra proventi rientranti nella categoria degli utili da
partecipazione e proventi indeducibili dal reddito dei soggetti Ires
Fattispecie costituente reddito di capitale                                                     Determinazione del reddito

Interessi su mutui, depositi e conti correnti (art. 44 co. 1 lett. a)             Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si comprende in
                                                                                  questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme impiegate

Interessi su obbligazioni, altri titoli e certificati di massa (art. 44 co. 1 lett. b) Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si comprende in
                                                                                       questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e prezzo di emissione

Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue (art. 44 co. 1 lett. c)             Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)

Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie (art. 44 co. 1 lett. Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)
d)

Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti (art. 44 co. 1 lett. e)   Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni), con esenzione
                                                                                  parziale a norma dell'art. 47

Remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione (art. 44 co. 1 Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni), con esenzione
lett. f)                                                                     parziale a norma dell'art. 47. Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme
                                                                             percepite alla scadenza e somme apportate
Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali (art. 44 co. 1 lett. Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si
g)                                                                           comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla
                                                                             scadenza e somme affidate in gestione

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su valute (art. 44       Differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle
co. 1 lett. g-bis)                                                             valute, ridotta degli interessi maturati nel periodo di durata del rapporto

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (art. 44 co. 1 lett. g-ter)   Interessi maturati nel periodo di durata del rapporto, maggiorati del compenso
                                                                               per il mutuo

Redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. Differenza tra ammontare percepito e premi pagati
44 co. 1 lett. g-quarter)

Redditi da prestazioni pensionistiche periodiche e rendite previdenziali Differenza tra ciascuna rata di rendita o di prestazione erogata e
(art. 44 co. 1 lett. g-quinquies)                                        corrispondente importo della rata calcolato non tenendo conto dei rendimenti
                                                                         finanziari

Altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego di      Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)
capitale (art. 44 co. 1 lett. h)
Utili e dividendi – Riforma fiscale

• Abrogazione del credito di imposta sui dividendi e soppressionne dei canestri

• Il nuovo Tuir assimila ai dividendi:
- gli interessi remunerati ai soci sui finanziamenti relativi alla thin capitalization (art. 44, co.
1, lett. e);
- le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di
capitale (art. 44, co. 1, lett. f)
- le remunerazioni di strumenti finanziari collegate con i risultati economici della società
emittente (art. 44, co. 2)
La tassazione di dividendi percepiti dalle persone fisiche

Persone fisiche            Ante riforma                        Post riforma

   Utili da     - cedolare secca 12,5% (no dichia-
                                                     - cedolare secca 12,5% (no dichia-
partecipazioni razione)                              razione)
non qualificate - su opzione, in dichiarazione con   - no credito d’imposta
                credito d’imposta
   Utili da
               - in dichiarazione con credito        - imponibile al 40% in dichiara-
partecipazioni
               d’imposta                             zione senza credito d’imposta
  qualificate

    Utili da      - in dichiarazione con credito     - imponibile al 40% in dichiara-
partecipazioni    d’imposta                          zione senza credito d’imposta
 in regime di     - concorrono alla formazione del   - concorre alla formazione del
   impresa        reddito d’impresa                  reddito d’impresa
Utili corrisposti a persone fisiche in base ad un contratto di
                  associazione in partecipazione

   Associazione in partecipazioni                       Tassazione
L’apporto dell’associato qualificato       40% sull’utile percepito
L’apporto dell’associato non qualificato   Ritenuta a titolo di imposta del 12,5%
Associato non residente, partecipazioni
non relative a stabili organizzazioni nel Ritenuta a titolo di imposta del 27%
territorio dello Stato
Dividendi distribuiti a persone fisiche da parte di soggetti
     residenti in paesi a fiscalità privilegiata (black list)

Soggetti percettori   Regola generale            Eccezioni
   Soggetti Ire         Tassazione         Accoglimento interpello
                         integrale      (tassazione parziale del 40%)
Nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del
           diritto societario e il loro trattamento fiscale
 Titoli assimilabili alle partecipazioni     Titoli assimilabili alle
                                                 obbligazioni
- provento non è deducibile per la so- - provento è deducibile per la
cietà che lo eroga                        società che lo eroga
- aliquote elevate in capo al percettore. - ritenuta del 12,5% in capo al
                                          percettore
Il regime di tassazione per le plusvalenze percepite da
                                persone fisiche
Persone fisiche               Ante riforma                                            Post riforma

   Cessione
 partecipazioni     - imposta sostitutiva del 12,5%         - Invariato
non qualificate
                    - imposta sostitutiva del 27% e
   Cessione                                                 - tassazione in dichiarazione (aliquote Ire)
                    riportabilità delle minusvalenze in
 partecipazioni                                             - soppressione della riportabilità delle minusvalenze
                    quattro esercizi
  qualificate
                                                            - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (partecipation
                    - Concorso alla tassazione del          exemption) concorre per il 40% alla formazione del reddito della
                    reddito d’impresa (tassazione con       società (esente il 60%)
                    aliquota marginale Irpef)               - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni
    Cessione        - facoltà di rateazione in 5 periodi    finanziarie in almeno 3 bilanci la plusvalenza concorre
partecipazioni in   di imposta per quelle iscritte tra le   integralmente alla formazione del reddito nell’esercizio o in quote
   regime di        immobilizzazioni finanziarie            costanti in 5 esercizi
    impresa         - per le partecipazioni di controllo    - per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante o per quelle
                    e collegamento possibilità di           immobilizzate possedute da meno di 3 esercizi la plusvalenza
                    applicare l’imposta sostitutiva del     concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è realizzata
                    19%                                     - le minusvalenze non sono mai deducibili
Tassazione dei capital gain - artt. 67 e 68
 Capital gain                            Tassazione
Plusvalenza da
                Imponibile il 100% della plusvalenza con imposta sostitutiva
partecipazione
                del 12,5%
non qualificata
Plusvalenza da
partecipazione Imponibile il 40% della plusvalenza
qualificata
REDDITI DIVERSI
La categoria dei redditi diversi è costituita dalle
fattispecie tassativamente individuate dall'art. 67 del
TUIR.

A differenza dei redditi di capitale, per i quali una
apposita norma "di chiusura" - l'art. 44 co. 1 lett. h) del
TUIR - ricomprende in tale categoria tutti i redditi non
specificamente contemplati dalle precedenti disposizioni
dell'articolo, ma comunque riconducibili ad un impiego
di capitale, l'elencazione dei redditi diversi è tassativa.
   si caratterizzano per la eterogeneità delle fonti, e sono
    raggruppabili nelle seguenti categorie (art.67):
•   - plusvalenze immobiliari;
•   - guadagni di capitale (capital gains);
•   - proventi residuali;

• per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio
  dello Stato se derivano da attività svolte nel territorio
  stesso o da beni che si trovano sul territorio, nonché le
  plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società
  residenti con alcune esclusioni (art.23, c.1, lett.f)

                                                                17
determinazione
   in generale:
•   tassazione “al netto” delle spese di produzione;
•   criterio di cassa.
Rientrano tra i redditi diversi - se gli immobili sono posseduti al di fuori dell'ambito dell'attività
imprenditoriale eventualmente esercitata - le plusvalenze derivanti:

• dalla cessione a titolo oneroso (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) di:

- terreni lottizzati o fatti oggetto di opere intese a renderli edificabili, ovvero edifici costruiti su
tali terreni;

- terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni;

- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;

- fabbricati o porzioni di fabbricato che non derivano da lottizzazioni di terreni, acquistati o
costruiti da non più di cinque anni;

• dall'esproprio o occupazione di terreni per pubblica utilità (art. 11 co. 5 della L. 413/91).

In termini generali, dette plusvalenze sono determinate, ai sensi dell'art. 68 co. 1 del TUIR,
come differenza tra:

• l'ammontare dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta a fronte della cessione;

• e la corrispondente quota di costo o valore fiscale di acquisto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene.
Sotto un primo profilo, con riferimento alle plusvalenze immobiliari, il manifestarsi del presupposto impositivo si individua in base alla
normativa in vigore al momento in cui viene trasferito l'immobile (data dell'atto notarile), anche se il pagamento del prezzo e il
conseguente assoggettamento a imposizione (in base al criterio di cassa) avvengono in un esercizio successivo.

Il principio si desume dalla sentenza Cass. 26.6.92 n. 8027.

Cessione a titolo oneroso - Nozione

In linea di prima approssimazione, presupposto per il conseguimento dei redditi in commento è la cessione a titolo oneroso dei beni
immobili, operata al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale.

La cessione a titolo oneroso ricorre in primo luogo quando la proprietà dell'immobile viene trasferita a terzi tramite un contratto di
compravendita. Tuttavia, essa si configura anche qualora l'immobile venga trasferito a terzi tramite:

• il conferimento in società o enti;

• la permuta (tipicamente, con altri immobili);

• la datio in solutum (ossia l'estinzione di una obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento della proprietà di un bene);

Inoltre, integrano cessione a titolo oneroso degli immobili anche i contratti onerosi che determinino effetti traslativi o costitutivi di diritti
reali di godimento, e quindi:

• usufrutto;

• uso;

• abitazione;

• enfiteusi;

• superficie;

• servitù prediali.
Le plusvalenze immobiliari in commento sono quelle conseguite, al di fuori dell'attività imprenditoriale o di lavoro
autonomo eventualmente esercitata:

• da persone fisiche;

• società semplici;

• enti non commerciali;

• soggetti non residenti:

- senza stabile organizzazione in Italia, sempre che la cessione si consideri effettuata in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR
(ovverosia, sempre che gli immobili ceduti siano siti in Italia);

- con stabile organizzazione in Italia, se la cessione si considera effettuata in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR (ovverosia,
sempre che gli immobili ceduti siano siti in Italia) e non è riferibile alla stabile organizzazione.

Iscrizione nell'inventario

Per gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali, sono suscettibili di generare plusvalenze rilevanti ex art. 67 co. 1
lett. a) e b) del TUIR gli immobili diversi da quelli merce che non risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 c.c. o
scritture equipollenti ai sensi di legge.
Criterio di imputazione del reddito (principio di cassa)

Le plusvalenze immobiliari conseguite al di fuori dell'esercizio
di imprese commerciali concorrono a formare il reddito
complessivo del cedente nel periodo d'imposta in cui è
percepito il corrispettivo (art. 68 co. 1 del TUIR).

Ai fini della prova della percezione del corrispettivo, occorre
riferirsi a quanto indicato nell'atto notarile di cessione.
Secondo la C.T. Reg. Torino 2.7.2009 n. 43, infatti, non rileva
che a seguito della cessione di un terreno non si sia
effettivamente percepito il corrispettivo che nell'atto notarile di
cessione è stato indicato come corrisposto.
Cessione di terreni oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso - anche parziale - di terreni o edifici sono
sempre tassate se realizzate successivamente (art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR):

• alla lottizzazione del terreno;

• ovvero all'esecuzione di opere intese a renderli edificabili.

Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo del venditore anche se
realizzate con riferimento a terreni acquistati da più di cinque anni, ovvero acquisiti per successione
o donazione.

La lottizzazione o la realizzazione di opere, di per sé non danno luogo all'emersione di alcuna
plusvalenza e conseguentemente, non determinano la realizzazione di alcun reddito diverso. Solo
con la successiva cessione del terreno si realizza la plusvalenza speculativa.
Cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni

La cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili genera una plusvalenza tassabile
(art. 67 co. 1 lett. b del TUIR), se la cessione avviene:

• a titolo oneroso;

• entro 5 anni dalla costruzione o dall'acquisto.

Il termine immobili appare semanticamente ampio, rievocando implicitamente la nozione
civilistica di cui all'art. 812 c.c. (fabbricati e terreni, a prescindere, per i primi, dalla destinazione -
residenziale o produttiva - e dalle risultanze catastali).

Ai sensi dell'art. 9 co. 5 del TUIR, sono assimilati alle cessioni gli atti a titolo oneroso che
comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, ivi compresi i
conferimenti, l'usufrutto e le servitù.
Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili non
lottizzati sono tassate come redditi diversi, indipendentemente dalla data di
acquisto dei terreni stessi (art. 67 co. 1 lett. b) ultimo periodo del TUIR).

Le plusvalenze sono tassabili anche se i terreni edificabili sono acquisiti a
seguito di successione o donazione
Espropriazione di terreni per pubblica utilità

La plusvalenza realizzata su terreni a seguito di espropri, se non è conseguita da chi esercita
un'impresa commerciale, è tassata ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.
Sono pertanto tassate le plusvalenze derivanti da:

• indennità di esproprio;

• somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;

• somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di
urgenza divenute illegittime;

relative a terreni destinati a (art. 11 co. 5 della L. 413/91):

• opere pubbliche o infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al
DM 2.4.68 n. 1444, come definite dagli strumenti urbanistici (R.M. 18.2.97 n. 30/E; C.M. 24.7.98 n.
194/E);

• interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18.4.62 n. 167,
non assumendo alcun rilievo l'ubicazione dell'area (R.M. 18.2.97 n. 30/E; C.M. 24.7.98 n. 194/E).
PLUSVALENZE DI
NATURA FINANZIARIA
Il regime fiscale delle plusvalenze di natura finanziaria è disciplinato da un sistema di norme
                                          alquanto articolato.

Le norme di riferimento sono costituite dagli artt. 67 e 68 del TUIR e dal DM 2.4.2008, le quali regolano,
rispettivamente:

• le fattispecie che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria;

• le modalità di determinazione di tali redditi;

• la percentuale con cui le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione dell'imponibile.

A tali norme si affiancano le disposizioni del DLgs. 461/97 che disciplinano la determinazione
dell'imposizione sostitutiva nei casi di partecipazioni non qualificate.
Norma                                          Oggetto

                                  Tassazione come redditi diversi di natura finanziaria
                                  delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
     Art. 67 co. 1 lett c)
                                  partecipazioni qualificate e delle relative fattispecie
                                  assimilate

                                  Tassazione come redditi diversi di natura finanziaria
                                  delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
   Art. 67 co. 1 lett c-bis)
                                  partecipazioni non qualificate e delle relative
                                  fattispecie assimilate

                                  Tassazione come redditi diversi di natura finanziaria
                                  delle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal
   Art. 67 co. 1 lett c-ter)
                                  rimborso di titoli, certificati di massa, valute estere
                                  ecc.

                                  Tassazione come redditi diversi di natura finanziaria
 Art. 67 co. 1 lett c-quater)
                                  delle plusvalenze derivanti da contratti derivati

                                  Tassazione come redditi diversi di natura finanziaria
Art. 67 co. 1 lett c-quinquies)
                                  delle plusvalenze finanziarie di natura "residuale"

                                  Compensazione di plusvalenze e minusvalenze
        Art. 68 co. 3             derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e
                                  delle relative fattispecie assimilate
Compensazione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla
                    cessione di partecipazioni (qualificate o non qualificate) in società
 Art. 68 co. 4      con sede in Stati diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
                    dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 168-bis (c.d. white
                    list)

                    Compensazione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla
 Art. 68 co. 5      cessione di partecipazioni non qualificate e delle relative
                    fattispecie assimilate

                    Determinazione del reddito nei casi di partecipazioni qualificate e
 Art. 68 co. 6      non qualificate e di cessione o rimborso di titoli, certificati di
                    massa, valute estere

Art. 68 co. 6-bis   Agevolazione per il reinvestimento in imprese "start-up"

                    Determinazione del limite dell'importo esente nei casi di
Art. 68 co. 6-ter
                    plusvalenze che beneficiano dell'agevolazione di cui al co. 6-bis

 Art. 68 co. 7      Disposizioni particolari per la determinazione del capital gain

 Art. 68 co. 8      Determinazione del reddito nei casi di contratti derivati

 Art. 68 co. 9
                    Determinazione del reddito nei casi di plusvalenze finanziarie di
                    natura "residuale
Applicano il regime del capital gain (circ. Agenzia delle Entrate 10.12.2004 n. 52/E,
par. 2.1):

• le persone fisiche residenti (purché non conseguano la plusvalenza nell'esercizio di
attività d'impresa, di lavoro autonomo o in qualità di lavoratori dipendenti);

• le società semplici e i soggetti equiparati;

• gli enti non commerciali (purché non conseguano la plusvalenza nell'esercizio di
attività d'impresa);

• i soggetti non residenti (di qualunque natura):

- senza stabile organizzazione in Italia, sempre che la cessione si consideri effettuata
in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR;

- con stabile organizzazione in Italia, se la cessione si considera effettuata in Italia ai
sensi dell'art. 23 del TUIR e non è riferibile alla stabile organizzazione.
Le fattispecie che determinano il realizzo di redditi diversi di natura finanziaria sono disciplinate
dall'art. 67 del TUIR.

Esse si originano a seguito della cessione o del rimborso:

• di partecipazioni qualificate e delle relative fattispecie assimilate (contratti di associazione in
partecipazione e strumenti finanziari), anch'esse "qualificate" (lett. c);

• di partecipazioni non qualificate e delle relative fattispecie assimilate (contratti di associazione
in partecipazione e strumenti finanziari), anch'esse non "qualificate" (lett. c-bis);

• di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc. (lett. c-ter);

• di rapporti dai quali deriva il diritto o l'obbligo a cedere o acquistare a termine strumenti
finanziari (lett. c-quater);

• di rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari, rapporti attraverso i quali è
possibile conseguire differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (lett. c-
quinquies).
A norma dell'art. 68 co. 6 del TUIR, le plusvalenze di natura
finanziaria sono costituite dalla differenza tra:

• il corrispettivo percepito, e

• il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (da
documentarsi a cura del contribuente), aumentato di ogni altro
onere inerente, ivi compresa l'imposta sulle successioni o
donazioni, ma con l'esclusione degli interessi passivi.

Il riferimento al "corrispettivo percepito" implica che la tassazione
dei redditi di natura finanziaria avvenga in base al principio di
cassa.
Ai fini della tassazione delle plusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non
imprenditori, si possono delineare quattro differenti regimi a seconda che si tratti di partecipazioni:

• qualificate (art. 68 co. 3 del TUIR e art. 2 co. 2 del DM 2.4.2008);

• non qualificate (art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97 e art. 68 co. 5 del TUIR);

• in società residenti in Stati non appartenenti alla white list di cui all'art. 168-bis co. 2 del TUIR
(art. 68 co. 4 del TUIR);

che godono del regime di esenzione previsto per le imprese start-up di cui all'art. 68 co. 6-bis e 6-
ter del TUIR.

Opzioni per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i soli redditi che derivano dal possesso di attività finanziarie "non qualificate", è possibile
optare per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, previsti rispettivamente dagli
artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97 al fine di attribuire a un intermediario appositamente individuato gli
adempimenti relativi alla liquidazione delle imposte sostitutive per conto del contribuente.
Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori

Per gli utili percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d'impresa è previsto:

• per le partecipazioni qualificate, l'inclusione parziale al reddito:

- nella misura del 40%, per i dividendi relativi ad utili formatisi fino all'esercizio in corso
al 31.12.2007;

- nella misura del 49,72%, per i dividendi relativi ad utili formatisi dopo l'esercizio in
corso al 31.12.2007;

• per le partecipazioni non qualificate, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del
12,50% sull'intero dividendo, senza opzione per la tassazione ordinaria;

• l'integrale imponibilità dei dividendi provenienti da società localizzate in Stati o territori
considerati a fiscalità privilegiata.
Si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

• una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria
  superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o
  al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non
  negoziate nei mercati regolamentati);

• una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria
  superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al
  patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei
  mercati regolamentati).

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti previsti dalla lett.
c) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, essa si intende "non qualificata" ed è
soggetta al regime di cui all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73.
Altri redditi
  diversi
Fattispecie                                           Determinazione del reddito

Vincite delle lotterie, concorsi a premio, giochi di abilità o Ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza
di sorte ecc. (art. 67 co. 1 lett. d)                          deduzioni (art. 69 co. 1)

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
                                                            Ammontare percepito nel periodo d'imposta (art. 70 co. 1)
(art. 67 co. 1 lett. e)

Redditi di beni immobili situati all'estero (art. 67 co. 1 lett. Ammontare risultante dalla valutazione effettuata dallo
f)                                                               Stato estero o, se quest'ultimo non adotta forme di
                                                                 tassazione su base catastale, ammontare percepito nel
                                                                 periodo d'imposta ridotto del 15% (art. 70 co. 2)

                                                                Ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto
Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere
                                                                forfetariamente del 25% se i diritti sono stati acquistati a
dell'ingegno, di brevetti, formule ecc. (art. 67 co. 1 lett. g)
                                                                titolo oneroso (art. 71 co. 1)

Redditi derivanti da (art. 67 co. 1 lett. h):

• concessione in usufrutto o sublocazione immobili;            Differenza tra l'ammontare percepito nel periodo
                                                               d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro
• affitto, locazione, concessione in uso ecc. beni mobili;     produzione (art. 71 co. 2)

• affitto unica azienda imprenditore individuale.
Plusvalenze derivanti dalla cessione dell'unica azienda       Differenza tra corrispettivo percepito e costo non
concessa in affitto (art. 67 co. 1 lett. h)                   ammortizzato (art. 71 co. 2)

Plusvalenze derivanti dalla cessione dell'unica azienda       Differenza tra corrispettivo percepito e costo non
acquisita a titolo gratuito (art. 67 co. 1 lett. h-bis)       ammortizzato (art. 71 co. 2)

Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate      Differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta
abitualmente (art. 67 co. 1 lett. i)                          e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art.
                                                              71 co. 2).

                                                              Differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta
Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
                                                              e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art.
esercitate abitualmente ecc. (art. 67 co. 1 lett. l)
                                                              71 co. 2)

Indennità, rimborsi spese, premi e compensi percepiti da Ammontare percepito nel periodo d'imposta, con
sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche esclusione (art. 69 co. 2):
(art. 67 co. 1 lett. m)
                                                                • dell'importo forfetario di 7.500 euro;

                                                              • dei rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio,
                                                              viaggio e trasporto fuori del territorio comunale.

                                                            Nessun criterio specifico esplicitato dal testo di legge (si
Plusvalenze derivanti da trasformazioni eterogenee (art. 67
                                                            applicano i criteri previsti per ciascuna fattispecie
co. 1 lett. n)
                                                            assoggettata a tassazione).
Vincite di lotterie, concorsi a premio, ecc.
                                                                 Ambito oggettivo

Costituiscono redditi diversi a norma dell'art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR:

• le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico;

• i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte;

• i premi attribuiti quali riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

La C.M. 10.2.98 n. 47/E e la R.M. 30.3.2000 n. 42/E hanno precisato che non costituiscono redditi tassabili i premi e le vincite realizzati in
ambito "familiare e privato", ivi compresi i casi di manifestazioni che si svolgono in circoli il cui accesso è riservato ai soli soci.

                                                            Determinazione del reddito

I premi e le vincite disciplinati dall'art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR costituiscono redditi per l'intero ammontare percepito nel periodo
d'imposta. Dalla formulazione della norma si evince che:

• si applica in ogni caso il principio di cassa, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione dalla quale si è originata la
vincita;

• ai fini della determinazione del reddito, non è ammessa alcuna deduzione.

Per i redditi in esame, generalmente non esiste obbligo di dichiarazione, in quanto sull'ammontare della vincita viene applicata la ritenuta a
titolo d'imposta nella misura prevista, per ciascuna tipologia di premio, dall'art. 30 del DPR 600/73.
Redditi fondiari non costituenti plusvalenze
                                                  Ambito oggettivo

Rientrano tra i redditi diversi di natura immobiliare (art. 67 co. 1 lett. e) del TUIR):

• i censi, le decime e i quartesi;

• gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;

• i redditi degli immobili per i quali non è prevista l'iscrizione in catasto.

                                                Censi, decime e quartesi

Tali dazioni, ormai confinate ad un ruolo marginale nell'economia moderna, esprimono diritti ed obblighi derivanti
da istituti risalenti nel tempo. In particolare:

• i censi costituiscono rendite perpetue che l'acquirente del fondo agricolo si impegna a pagare all'alienante quale
corrispettivo per il trasferimento del fondo stesso;

• le decime costituiscono il corrispettivo dell'utilizzo di un terreno (in origine la decima parte del raccolto),
assimilabile quanto a natura ad un vero e proprio canone di locazione;

• i quartesi, infine, costituiscono erogazioni dovute dal proprietario del fondo ad un beneficiario, titolare di un diritto
di credito sul fondo stesso.
Unità immobiliari possedute all'estero

Ai fini delle imposte sui redditi, le unità immobiliari urbane site
all'estero rilevano soltanto se possedute da soggetti residenti in
Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR.

Si ricorda che in tale sede si ha riguardo agli immobili non
relativi ad imprese commerciali posseduti da persone fisiche,
società semplici, enti non commerciali. Qualora si trattasse di
immobili patrimoniali di imprese commerciali, i relativi redditi,
ancorché determinati in base ai criteri definiti in materia di
redditi diversi dall'art. 70 co. 2 del TUIR, costituirebbero
componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 90
co. 1 del TUIR.
ELEMENTI
IMPORTANTI
Redditi diversi: plusvalenze
              immobiliari
   sono costituite dalla differenza tra i
    corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e
    il prezzo di acquisto o costo di costruzione
    del bene, aumentato di ogni altro costo
    inerente al bene medesimo (art.68, c.1)
Redditi diversi:  guadagni di capitale su
                 partecipazioni
   le plusvalenze e le minusvalenze sono
    costituite dalla differenza tra il corrispettivo
    percepito ed il costo o valore di acquisto
    aumentato di ogni altro onere inerente alla
    loro produzione, compresa l’imposta di
    successione e donazione
Redditi diversi:
                  guadagni di capitale
              su partecipazioni
   plusvalenze su partecipazioni “non
    qualificate”:
•   imposta sostitutiva del 12,5% (art.5, c.2, d.lgs.
    461/1997);
•   regime del risparmio amministrato;
•   regime del risparmio gestito
redditi diversi:guadagni di capitale
               su partecipazioni
    regime del risparmio amministrato (art.6,
     d.lgs. 461/1997):
•    presuppone un rapporto di custodia e
     amministrazione con un intermediario
     autorizzato;
•    l’intermediario applica l’imposta sostitutiva
     del 12,5% sulle plusvalenze percepite dal
     contribuente;
redditi diversi:guadagni di capitale su
                   partecipazioni
•    se sono realizzate minusvalenze, l’intermediario le
     computa in deduzione delle plusvalenze percepite
     nell’ambito del medesimo rapporto nello stesso
     periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il
     quarto;
•    il contribuente non deve esporre in dichiarazione le
     plusvalenze soggette a questo regime
redditi diversi:guadagni di capitale
               su partecipazioni
    regime del risparmio gestito (art.7, d.lgs.
     461/1997):
•    presuppone un rapporto di gestione
     individuale di portafoglio;
•    il gestore applica l’imposta sostitutiva del
     12,5% sul risultato della gestione calcolato al
     termine di ciascun anno;
redditi diversi: guadagni di capitale
                su partecipazioni
•    il risultato della gestione si determina come
     differenza tra valore del patrimonio gestito al
     termine dell’anno (aumentato dei prelievi e
     diminuito dei conferimenti effettuati in corso d’anno
     dal contribuente) e valore del patrimonio gestito
     all’inizio dell’anno, scomputando l’importo di quei
     redditi maturati in corso d’anno nell’ambito della
     gestione che sono esenti o soggetti a regimi
     impositivi diversi;
redditi diversi:guadagni di capitale
               su partecipazioni
•    se il risultato della gestione è negativo, la
     perdita è portata in diminuzione del risultato
     della gestione dei periodi d’imposta successivi
     ma non oltre il quarto;
•    il contribuente non deve esporre in
     dichiarazione le plusvalenze soggette a questo
     regime
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