La struttura e il contenuto del conto giudiziale per le varie categorie di agenti contabili, con particolare riguardo agli agenti della ...

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    La struttura e il contenuto del conto giudiziale per le varie
    categorie di agenti contabili, con particolare riguardo agli
               agenti della riscossione delle entrate

1. I soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale

            La legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
     dello Stato, all’art. 74 dispone che gli “agenti incaricati della riscossione
     delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano
     somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o
     hanno maneggio qualsiasi di denaro1 ovvero debito di materie, nonché
     coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti” sono
     obbligati alla resa del conto e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
     conti.
            Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
     contabilità dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nell’art. 610, dispone
     che tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni
     e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali
     lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio di pubblico denaro
     ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale
     autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti devono rendere ogni
     anno alla Corte il conto giudiziale della loro gestione.
            Infine l’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 sull’ordinamento della Corte dei
     conti precisa che la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti
     dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere,
     di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in
     custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si
     ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai
     detti agenti.
            Nelle disposizioni che precedono si configura una particolare
     categoria di pubblici funzionari che si qualificano con la denominazione
     generica di agenti contabili.

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  La giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo chiarito che l’espressione “maneggio di denaro” non va
intesa nel senso strettamente letterale di materiale detenzione, bensì nel significato più ampio di disponibilità di
denaro, così da poterne venire in possesso, di propria volontà, in ogni momento (come ad es., nel caso del
detentore di una delle chiavi della cassa di riserva). Tale disponibilità dev’essere, comunque, specifica e non
generica, quale sarebbe quella di un semplice ordinatore di spesa (Sez. I^, 28 luglio 1960, n. 203).
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       L’agente contabile non è mai definito come tale dalla legislazione
positiva, ma la sua definizione si ricava tradizionalmente dall’elencazione
contenuta nell’art. 178 del reg. cont.: “Sotto la denominazione di agenti
contabili dell’Amministrazione si comprendono:
       a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle
disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie
entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;
       b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato,
o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle
spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali
che sono loro affidati dal Ministro del Tesoro o dal direttore generale del
tesoro;
       c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come
facente parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra, della
marina e simili (ora soppressi, a norma del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 195)
hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi,
oggetti e materie appartenenti allo Stato;
       d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia dato
speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualsiasi natura e
provenienza;
       e) tutti coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza
negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di
spettanza dello Stato”.
       Gli agenti contabili dello Stato possono quindi raggrupparsi in tre
categorie:
       agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le
entrate;
       agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e
dell’esecuzione dei pagamenti;
       agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi,
oggetti e materia appartenenti alla p.a.
       La qualifica di agente contabile compete, sulla base di quanto
precede, non solo a pubblici dipendenti, ma anche a tutti coloro, compresi i
privati, che instaurino con la p.a. un rapporto di servizio (es. l’istituto di
credito tesoriere dell’ente locale), e può essere acquisita di diritto, in base
ad espressa attribuzione a seguito di provvedimento amministrativo o di atto
convenzionale, o di fatto, attraverso la materiale ingerenza nella gestione
dei beni pubblici (c.d. contabile di fatto: es. funzionari auto-immessisi
nell’ufficio; funzionari che, pur essendo stati regolarmente nominati, hanno
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mutato il loro originario status a seguito di sospensione della qualifica, di
destituzione etc., così da non essere più legittima la loro permanenza in
carica). Ha in proposito affermato la giurisprudenza che le responsabilità
proprie della gestione contabile conseguono all’assunzione del “carico” da
parte dell’agente, anche quando faccia difetto un formale atto di nomina
(Sez. I^ centrale, 15 luglio 2003, n. 260/A).
        Gli agenti di diritto si possono anche distinguere in agenti per ufficio
(se il rapporto con la P.A. è fondato sul pubblico impiego); per contratto
(se fondato su contratto); per concessione (se fondato su concessione).
        Se i contabili si occupano di complesse gestioni vengono denominati
principali; in caso contrario, secondari (artt. 192 e 193 reg. cont.). Ad es.
rivestono la figura di contabili secondari gli agenti che, debitamente
autorizzati dagli organi amministrativi competenti, gestiscono magazzini
posti alle dipendenze di un agente superiore nella cui contabilità vengono
assorbite quelle dei singoli magazzini (es. i comandanti di reparto che
ricevono in consegna materiale di casermaggio, rispetto al consegnatario
principale). Tale suddivisione assume rilevanza in relazione alle modalità di
resa del conto giudiziale. Infatti, entrambe le figure sono sottoposte alla
giurisdizione della Corte, ma il contabile principale non risponde del
contabile secondario, se non per colpa o trascuratezza a lui imputabile (art.
192, co. 2, reg. cont.). I contabili secondari, peraltro, sono, al pari dei
principali, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono
rendere ad essa il loro conto giudiziale, da unirsi a corredo di quello del
contabile principale (art. 192, co. 3). Talora il contabile secondario viene
qualificato consegnatario di fatto o sub-consegnatario o contabile indiretto:
tali locuzioni hanno lo stesso contenuto, nel senso che opera alle dipendenze
di un agente principale – o consegnatario – titolare della gestione cui sono
assegnati.
        Per determinare la figura del contabile principale rispetto a quella del
contabile secondario, con tutti i diritti ed obblighi che dalle due posizioni
scaturiscono, tra cui quello della resa del conto giudiziale, occorre
un’apposita disposizione organica, poiché in caso contrario si è in presenza
di un semplice rapporto fiduciario.
         Possono rivestire la qualifica di agente contabile tanto le persone
singole, che più persone unite tra loro da un vincolo collegiale, o anche una
persona giuridica, come ad esempio la Banca d’Italia a cui è affidato il
servizio di tesoreria provinciale, ecc.
        Tradizionale, infine, è la distinzione tra contabili a denaro e
contabili a materia, a seconda della natura dei mezzi avuti in gestione:
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       sono contabili a denaro gli agenti della riscossione, gli agenti pagatori e gli
       agenti consegnatari (di somme di denaro), sono contabili a materia, i
       consegnatari di altri valori ovvero beni mobili.
              L’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti di tutte
       queste categorie di soggetti prevede la sola eccezione della esenzione
       dall’obbligo di rendere il conto: a) per i funzionari delegati al pagamento di
       spese su ordini di accreditamento, che devono soltanto presentare rendiconti
       amministrativi agli uffici di controllo; b) per coloro che abbiano in
       consegna mobili d’ufficio nonché stampe, registri o altri oggetti per uso
       esclusivo d’ufficio, c.d. consegnatari per debito di vigilanza; c) per i
       consegnatari del materiale raccolto in pinacoteche, musei, biblioteche e
       similari; d) per gli agenti contabili della Presidenza della Repubblica, della
       Camera dei Deputati e del Senato, perché aventi speciale autonomia.
              Ai sensi dell’art. 188 reg. cont., gli agenti contabili “oltre che della
       loro gestione personale rispondono altresì dei cassieri, impiegati e commessi
       di cui si avvalgono nel proprio ufficio (c.d. coadiutori), anche se la loro
       assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti”; “tale
       responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, il sindacato o il
       riscontro che venissero esercitati da altri funzionari sulla gestione di detti
       agenti”. Si è in proposito affermato (SS.RR. 5 aprile 1990, n. 657) che la
       responsabilità del contabile per l’operato dei dipendenti non deriva da culpa
       in vigilando2, ma dalla natura stessa dell’obbligazione contabile. La regola –
       che trova riscontro in quella analoga dell’art. 1228 cod. civ. (Responsabilità
       per fatto degli ausiliari) – rinviene il suo fondamento nel fatto
       incontestabile che l’agente contabile titolare della gestione è il solo
       responsabile della gestione medesima nei confronti dell’Amministrazione,
       la quale rimane del tutto estranea ai rapporti costituitisi tra il predetto
       titolare e il suo ausiliario, e persegue, in caso di accertata responsabilità,
       direttamente l’agente contabile titolare, salvo a questi l’azione di rivalsa a
       carico del dipendente colpevole.
              Il principio è stato di recente ribadito in fattispecie in cui una società
       per azioni affidataria di servizio pubblico locale da parte del Comune, non
       intendendo espletare direttamente il servizio affidatole, aveva provveduto a
       subaffidarlo ad altra società: in tal caso – ha affermato la giurisprudenza – la
       società affidataria, che riveste la qualifica di agente contabile, risponde
       comunque personalmente dell’intera gestione, anche quando per diverse
       cause si avvalga di altri soggetti, in quanto tale subaffidamento non distoglie

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    V. par. 2.4.1.
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      l’agente principale dalle proprie responsabilità né interrompe la sua
      gestione, con la conseguenze che il contabile deve comprendere nel suo
      conto giudiziale anche il periodo di tempo gestito dall’affidatario, del cui
      operato risponde, anche quando l’attività di vigilanza sulla gestione sia
      esercitata da terzi (Sez. giur. Lazio, 30 dicembre 2005, n. 3008).
             Peraltro, la giurisprudenza contabile, nel tentativo di mitigare la
      rigidità della regola, tenendo conto della varietà delle situazioni che si
      possono in concreto presentare, ha creato la figura del fiduciario
      dell’agente contabile, cioè di colui al quale il contabile abbia affidato con
      proprio atto il denaro, i valori o le materie della Stato che era obbligato
      personalmente a custodire. Ma, si è chiarito, il fiduciario, che risponde
      solidalmente nei casi in cui sia configurabile un vincolo solidale per
      comportamento doloso o per appropriazione di beni pubblici, ovvero per la
      parte che vi ha preso con il contabile, può essere chiamato in giudizio solo
      sotto il profilo della responsabilità amministrativa, allo stesso modo come
      può essere chiamato a rispondere anche il funzionario che aveva sul
      contabile compiti di vigilanza e comunque gerarchici i quali, se adempiuti,
      avrebbero potuto evitare il risultato dannoso.3
             Nel caso in cui l’agente contabile venga a cessare per morte o per
      altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto
      dall’Amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali di
      essa, la gestione dell’ufficio potrà interinalmente essere continuata dal
      gerente anzidetto (gerente interino) sotto la responsabilità e la garanzia
      dell’eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà
      dall’Amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo.
      Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o non
      fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell’ufficio al gerente del
      cessato contabile, l’Amministrazione da cui esso dipendeva nomina un
      gerente di ufficio. In ogni caso, sia che un ufficio passi al gerente dal
      cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente d’ufficio, l’assunzione in
      funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie e
      risultare da processi verbali. I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi
      imposti ai contabili titolari, e debbono rendere il loro conto giudiziale alla
      Corte dei conti nei modi prescritti (art. 184 reg. cont.).

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    F. GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Giuffrè, 2000, pagg. 229‐230.
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2. La struttura ed il contenuto del conto giudiziale

             Conto giudiziale è il documento contabile contenente la
      dimostrazione descrittiva in termini numerici di atti e fatti di gestione per le
      entrate (carico) e per le uscite (scarico) al fine di determinare la sfera di
      responsabilità dell’agente contabile.
             Il conto è detto giudiziale in quanto è sottoposto necessariamente alla
      verifica di un giudice, quello appunto contabile, cioè la Corte dei conti,
      attraverso il giudizio di conto (cfr. M. Cantucci “Il giudizio sui conti degli
      agenti contabili dello Stato”4).
             Il conto giudiziale è reso alla Corte dei conti, o direttamente o tramite
      l’Amministrazione da cui dipende il contabile, entro i tre mesi successivi
      alla chiusura dell’esercizio o gestione cui si riferisce o dalla cessazione
      dall’ufficio del contabile stesso (art. 611 reg. cont.).
             Se in un anno si sono succeduti alla direzione dell’ufficio soggetto
      all’obbligo della resa del conto più soggetti, ciascuno di essi deve rendere il
      conto separatamente per il periodo della propria gestione.
             I conti giudiziali possono essere principali o accessori. I primi sono
      presentati dal gestore medesimo o dai suoi eredi, ovvero, in caso di
      inottemperanza dei soggetti tenuti a tale incombenza, dalla
      Amministrazione di appartenenza.
             I conti accessori sono i deconti, i conti complementari e i conti
      speciali, previsti dall’art. 34 reg. proc., che sono autonomi dal conto
      principale cui si riferiscono.
             I deconti sono conti parziali rettificativi dei conti principali, che
      vengono compilati dall’Amministrazione di appartenenza, laddove questa
      accerti, in sede di verifica, revisione contabile o ispezione, una deficienza da
      porre a carico del contabile (art. 34 co. 1, lett. c, reg. proc.). I deconti
      assumono la funzione di vere e proprie contestazioni di addebiti con la
      notificazione al contabile delle partite contestate, che vengono portate in
      detrazione dal conto principale predisposto dal contabile stesso. Essi sono
      depositati presso la segreteria del giudice contabile prima dell’instaurazione
      degli ordinari processi sui conti principali cui accedono, mirando ad
      un’anticipazione del giudizio ordinario di conto per una più sollecita
      rifusione del danno erariale.
             I conti complementari sono quelli che hanno la funzione di integrare
      i conti principali, già formalmente discaricati, ovviando alle omissioni di
      partite attive o passive ovvero agli errori materiali verificatisi nella
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    Cedam, Padova, 1958, pagg. 41 ss.
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compilazione di questi ultimi. Essi, compilati a cura dell’Amministrazione o
dello stesso contabile e prodotti nel termine, non mirano, quindi, come i
deconti ad instaurare un giudizio anticipato a carico del contabile, ma a
completare e/o rettificare i conti principali, mediante un nuovo giudizio. Un
particolare tipo di conto complementare (art. 34 co. 1, lett. d, reg. proc.) è
quello compilato dall’Amministrazione, che costituisce un mezzo
procedurale per introdurre il giudizio di responsabilità amministrativa
contro un agente contabile per atti o fatti non rappresentati nel conto
giudiziale perché al di fuori della gestione contabile vera e propria.
       Infine vi sono i conti speciali di quegli agenti per i quali non sussista
in via normale l’obbligo della resa periodica del conto (art. 34, co. 1, lett. e,
reg. proc.).

        Quanto al contenuto del conto giudiziale, esso varia a seconda di
quanto prescritto nei regolamenti propri di ciascuna Amministrazione, ma
l’art. 616 reg. cont. (R.D. 23 maggio 1924, n. 87) stabilisce, in via generale,
che esso deve comprendere necessariamente “il carico” costituito dalla
consistenza dell’inizio della gestione derivante dalle risultanze del
precedente conto, lo “scarico” costituito dalle risultanze della gestione che
tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa. Devono essere
inoltre compresi nel conto “i resti da esigere”, l’”introito”, “l’esito” e la
“rimanenza”.
        A questo contenuto minimale comune, si aggiunge quello specifico
dei conti relativi alle tre categorie di agenti contabili.
        1) Conti giudiziali degli agenti della riscossione: sono suddivisi in
due parti, delle quali una costituisce il conto di diritto e l’altra il conto di
cassa. In ambedue le parti, partendo dai risultati dei rispettivi conti
precedenti, sono espressi e posti in evidenza il carico, lo scarico e i resti del
conto, distintamente secondo i capitoli di bilancio cui afferiscono.
        Nel conto di diritto il carico è costituito dalle somme rimaste da
riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente e dalle entrate
accertate durante l’esercizio, lo scarico è costituito dalle entrate riscosse e la
rimanenza da quelle rimaste da riscuotere.
        Nel conto di cassa il carico è costituito dal debito verso l’erario per le
somme incassate, lo scarico dai versamenti eseguiti, i resti dalle somme
riscosse e non ancora versate o da quelle versate in più del riscosso; in tal
modo può determinarsi una rimanenza attiva o una passiva.
        In sede di verifica del conto giudiziale per gli agenti della riscossione
(sia interni e sia esterni), sarà accertata la rispondenza tra il riscosso e il
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versato al tesoriere, nonché l’eventuale sussistenza di comportamenti
colposi, da parte dell’agente, che abbiano determinato l’inesigibilità di tutte
o di alcune delle partite contabili loro affidate.
       2) Conti giudiziali resi dai consegnatari, magazzinieri e quanti
hanno in consegna e maneggiano materie, libri, bollettari ed altri valori
dello Stato e dell’ente pubblico, ad eccezione degli economi che hanno in
consegna per debito di vigilanza mobili d’ufficio o altri oggetti di consumo.
Essi devono contenere la dimostrazione del debito, costituito dalle materie
esistenti all’inizio dell’esercizio o della gestione e da quelli avuti in
consegna nel corso di tale periodo, del credito, costituito dai valori
distribuiti, e le rimanenze costituite dai valori che sono rimasti presso
l’agente a chiusura del periodo di riferimento. Debito, credito e rimanenze
devono essere espressi secondo la specie, la qualità e le categorie in cui i
valori sono classificati e secondo le nomenclature attribuite
dall’Amministrazione.
       La base di tali conti è l’inventario vistato e verificato
dall’Amministrazione.
       3) Il conto del tesoriere, muovendo dalla situazione finale
dell’esercizio precedente, che può essere debitoria – costituita dal fondo di
cassa – o creditoria – costituita dal deficit di cassa -, espone gli introiti e i
pagamenti effettuati nel corso dell’anno e si chiude con la differenza tra
l’entrata e l’uscita, che viene poi portata a credito o a debito dell’esercizio
successivo.
       Il servizio è disciplinato dal contratto di tesoreria, normalmente
stipulato con un istituto bancario previo esperimento delle procedure di
evidenza pubblica per la scelta del contraente.
       L’esame del conto del tesoriere è suscettibile di evidenziare le
violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, atteso che le
disposizioni ivi contenute e le norme di diritto pubblico sono prevalenti
rispetto alle regole derivanti dalla prassi commerciale. Tra le fattispecie più
rilevanti, vi sono il controllo della regolarità formale dei titoli di pagamento,
l’obbligo di corrispondenza tra pagamenti ed ordini di pagamento, la
corretta applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi previsti in
convenzione.

       I conti giudiziali per le Amministrazioni dello Stato devono essere
redatti su appositi modelli predisposti dalle singole Amministrazioni e
sottoposti, a cura del Ministero del Tesoro (ora Economia), al parere
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   tecnico-giuridico delle Sezioni riunite della Corte dei conti (art. 620 reg.
   cont.).
           L’accertamento della regolarità del conti giudiziali, sia in quanto
   documenti contabili, sia per le gestioni che rappresentano, costituisce –
   come s’è detto – l’oggetto del giudizio di conto.

3. Particolari categorie di agenti contabili: a) consegnatari e cassieri delle
Amministrazioni dello Stato

      La materia è stata oggetto di revisione dal D.P.R. n. 254 del 04.09.2002,
entrato ufficialmente in vigore il 12.01.2003, che ha aggiornato il vecchio
regolamento approvato con D.P.R. n. 718 del 30.11.1979.

       Al provvedimento sono interessati tutti i dirigenti e dipendenti delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato con esclusione di quelle dotate
di autonomia amministrativa e contabile e delle Forze Armate, di Polizia, del
Corpo nazionale Vigili del Fuoco, per le quali esistono appositi regolamenti e
limiti. Pertanto è rivolto al personale qualificato e responsabilizzato come
consegnatario e cassiere dei Ministeri, Università, Istituti, Ospedali, Ragioneria
dello Stato, Commissioni Tributarie, Agenzie Fiscali, Enti pubblici, Inps, Inail,
CCIAA, Carceri, etc.

Consegnatari

      I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello
Stato e che adempiono le modalità di gestione e di rendicontazione con le
consequenziali responsabilità ed assumono la veste di agenti amministrativi per
debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.

       L’incarico, che non è cumulabile con quella di cassiere, è rinnovabile una
sola volta, ed è affidato, per un periodo non eccedente i cinque anni, al personale
inquadrato nei profili amministrativo ovvero amministrativo-contabile che abbia
un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale richiesta
ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui sono dati in uso o appartengano i
beni mobili. Il provvedimento di nomina designa anche uno o più impiegati
incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

      I provvedimenti di conferimento dell'incarico di consegnatario, di sub-
consegnatario e di sostituto consegnatario, sono trasmessi in copia al competente
Ufficio centrale del bilancio o all'Ufficio interno di ragioneria, se attengono ad
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uffici di amministrazioni centrali, ovvero alle competenti Ragionerie provinciali
dello Stato, se attengono ad uffici periferici, nonché alla Corte dei conti.

        Le mansioni dei consegnatari sono:

       a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui
gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o
per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli
oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;

       b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione
delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;

       c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il
regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle
altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;

      d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro
regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal
dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;

      e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle
prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle
amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

        E’ fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, anche
parzialmente, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso,
la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

       I consegnatari per debito di custodia dipendono direttamente dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali rendono il conto della
gestione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle
finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.

      I predetti uffici provvedono al controllo dei conti pervenuti ed in caso di
nessun rilievo, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il
riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro due mesi
successivi alla data della loro ricezione ovvero della ricezione dei chiarimenti o
dei documenti richiesti.

        I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla
resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i beni affidati e ne dimostrano
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la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste
appositamente.

       I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente
responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna,
relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in
materia di responsabilità amministrativa e contabile. I consegnatari sono esenti da
responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino
nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la
distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Cassieri

       Ai cassieri è affidata la gestione di cassa; per tutte le operazioni essi
tengono le scritture previste dalla legge. Essi custodiscono il denaro ed i valori in
una o più casseforti site nei locali dell'ufficio; tengono, oltre i registri previsti, un
registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui
viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite
sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per
ciascuna gestione.

       Le operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 del citato DPR
254/02 sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati
riassuntivi di entrata e di uscita.

      Le operazioni contabili sono registrate appena compiute; qualora se ne
riscontri la necessità, le operazioni stesse possono essere contabilizzate anche a
fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla
prima nota o brogliaccio.

      I cassieri non possono svolgere altre attività all'infuori di quelle previste,
salvo specifiche deroghe statuite da apposite norme legislative.

      Il direttore dell'ufficio riscontrante o i dirigenti e funzionari dell'area
funzionale C (ora terza area) dal medesimo delegati, eseguono verifiche
improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle coesistenti amministrazioni
centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre.

      Allo scopo provvedono a richiedere alla tesoreria la situazione contabile dei
fondi accreditati al cassiere.

       Entro il mese di marzo vengono eseguite, altresì, verifiche sulle operazioni
di chiusura dell'esercizio precedente ed in occasione del passaggio di gestione.
12

     La verifica, oltre al denaro, si estende ai valori e titoli di qualsiasi specie
comunque affidati al cassiere.

      Di ciascuna verifica è redatto, in contraddittorio, processo verbale in tre
originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dall'ufficio
riscontrante e l'altro è inviato, entro quindici giorni successivi dalla verifica, alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza -.

     Nel caso di verifica per passaggio di gestione, è redatto un quarto
esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

       I cassieri responsabili di perdite o deterioramento di valori o titoli
sostitutivi che hanno in custodia o che impieghino, sia pure temporaneamente,
fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui sono destinati, sono sollevati
dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico in caso di dolo o
colpa grave.

      Gli uffici riscontranti che vengano a conoscenza delle trasgressioni di cui al
comma 1 hanno l'obbligo di darne subito comunicazione al Ministero di
appartenenza del cassiere, a quello dell'economia e delle finanze, nonché alla
competente Procura regionale della Corte dei conti.

     I cassieri sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla stregua e con le
modalità descritte per i consegnatari.

3. b) Gli agenti contabili degli Enti Locali

Sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione (artt. 93 e 233
T.U. 267/2000; art. 75 D.Lgs. n. 77/1995 s.m.i.) si comprendono:

   a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie
      entrate e di versarne le somme nelle casse del Tesoriere;

   b) il Tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune, esegue i
      pagamenti delle spese e disimpegna tutti quegli altri servizi speciali che gli
      sono affidati;

   c) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono
      consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti al Comune;

   d) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di
      qualunque natura e provenienza;
13

   e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza
      negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di
      spettanza del Comune.

Tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo
gli ordini che ricevono dai rispettivi responsabili di servizio Gli agenti contabili
interni sono nominati dal Sindaco.

3. c) Gli agenti della riscossione

       Com’è noto l’articolo 3 del decreto-legge 203 del 30 settembre 2005, conv.
con modif. nella legge n. 248/2005, ha disposto la soppressione, a decorrere dal
1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale
della riscossione.

      L’attribuzione delle relative funzioni è stata devoluta all’Agenzia delle
Entrate che le esercita per il tramite di Riscossione S.p.A., una nuova società per
azioni, con capitale pubblico, detenuto per il 51 per cento dall’Agenzia delle
Entrate e per il residuo 49 per cento dall’Inps.

       Per espressa previsione legislativa, in base all’art 3, comma 28 del DL
203/05, Riscossione S.p.A e le società dalla stessa partecipate (ex concessionari
del servizio di riscossione dei tributi), sono complessivamente denominate
“Agenti della Riscossione” ed effettuano il servizio di riscossione mediante ruolo,
compiti ad esso complementari nonché le altre attività di riscossione ad essi
attribuite dalla legge (riscossione delle entrate ex Sac da versarsi tramite il mod.
F23 - quali Tasse, imposte indirette, sanzioni, ecc. - e quelle da versarsi tramite
mod. F24 - versamenti spontanei delle imposte dirette, dell’IVA, delle ritenute e
dei contributi previdenziali e assicurativi).
14

            I Conti Giudiziali degli agenti della riscossione.
1. I Conti Giudiziali delle imposte e tributi erariali (ante e post riforma) per
le somme affidate in riscossione mediante ruoli.
Il documento contabile, relativo al conto giudiziale delle entrate erariali affidate
ante ed post riforma, è identico; l’unica differenza concerne l’indicazione dei
compensi dovuti all’agente, che nell’ipotesi di ruoli affidati post riforma non
devono essere esposti nel relativo prospetto in quanto sono liquidati direttamente
dall’A.F. mediante ordinativi di pagamento emessi a favore dei singoli agenti. Per
contro, per i ruoli emessi ai sensi della precedente normativa, tali compensi vanno
indicati nel prospetto dello scarico del conto di

Riferimento normativo: Articolo 25 del D.L.vo n. 112/99

        Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se
precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate
statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con
l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto
ministeriale.

L’agente della riscossione presenta tre diversi conti, relativi ai carichi:

   a) Affidati ante riforma con obbligo(ex D.P.R. n. 43/88) ;

   b) Affidati post riforma senza obbligo (i ruoli emessi ai sensi d.lgs. n. 112/99);

   c) Già di competenza dei soppressi servizi di cassa degli Uffici del Registro
      ed IVA (cosiddette riscossioni spontanee) da versarsi tramite il mod. F23.

2. Modalità generali di compilazione del conto

Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 610 e seguenti
del regolamento di contabilità generale dello Stato.

       Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato
del riscontro contabile (Ragioneria provinciale dello Stato competente per
territorio) entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura
dell'esercizio o della gestione.
15

                           Al conto vanno allegati:

1. i riassunti dei ruoli (D.D. 11/11/1999): riportano i dati identificativi del
    contribuente o del debitore ed i dati identificativi del tributo o dell’entrata
    da riscuotere (importo,anno di riferimento etc): sono lo strumento di lettura
    che consente di collegare i vari documenti contabili allegati al conto .

2. le quietanze di versamento rilasciate dalla Sezione di tesoreria
    provinciale dello Stato: si riferiscono ai versamenti, relativi al carico da
    riscuotere, che l’agente della riscossione effettua alle scadenze stabilite.

3. le ricevute di conto corrente postale per i versamenti eseguiti con tale
    modalità per i quali non siano state ancora emesse le quietanze mod.
    121 T : si riferiscono alle somme per le quali il pagamento è stato
    effettuato tramite conto corrente postale.

4. i decreti di maggior rateazione (o altro documento equipollente): sono i
    provvedimenti con i quali l’Amministrazione concede una rateazione al
    contribuente o al debitore in base a tali provvedimenti l’agente della
    riscossione è legittimati a riscuotere solo le rate scadenti nel periodo preso
    in considerazione dal conto giudiziale e non l’intera somma da riscuotere .

5. i decreti di discarico (o altro documento equipollente): sono i
    provvedimenti con i quali l’Amministrazione libera l’agente della
    riscossione dall’obbligo di riscuotere il tributo o l’entrata : (rientrano il tale
    categoria sia le quote di tributo dichiarate inesigibili con la procedura del
    DPR n. 43/88 e del D.L.vo n. 112/99 sia le altre entrate da riscuotere per le
    quali sia venuto meno il titolo della riscossione – ad es. quando vi è una
    sentenza che nega il diritto di credito dell’Amministrazione -).

6. ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati
   nel conto

               ESAME DELLA MODULISTICA
                              Il conto consta di:
16

                         UN FRONTESPIZIO (fig.1)

                               ove sono indicati :

-l’ambito territoriale
-l'esercizio finanziario
-i dati identificativi del concessionario
-il periodo di riferimento
-eventuali verifiche ispettive eseguite nei confronti del concessionario.

            il frontespizio è completato dall'indicazione del numero :

-dei riassunti dei ruoli
-delle quietanze dei versamenti effettuati
-dei decreti adottati dall'Ufficio delle entrate per maggiorazioni di carico e
 per discarichi amministrativi
 Questi documenti devono essere allegati al conto giudiziale .
                                      Fig.1
17

        INTERCALARI COMPOSTI DI TRE PARTI:

       PARTE PRIMA – CONTO DI DIRITTO (FIG.2)

                       In essa sono indicati :

-i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1);
-la descrizione del tributo da riscuotere (col 2);
-il carico, ripartito in:
    -somme rimaste da riscuotere nell'esercizio precedente (colonna 3);
    -carico dell'esercizio (col. 4) - comprensivo del totale degli interessi
       relativi ai decreti di maggior rateazione emessi nell'esercizio,
       anche se relativi a rate scadenti in esercizi successivi;
    -totale del carico (col. 5)
-il discarico, suddiviso in:
    -somme riscosse nell'esercizio (col. 6),
    -annullamenti (col. 7),
    -totale discarico (col.8).
-la differenza tra i totali del carico e del discarico, pari alle somme
       rimaste da riscuotere – Residui -(col.9).
                                Fig.2
18

                         PARTE SECONDA

               Sez. A ‐ Conto di cassa: carico (fig.3)

                       In essa sono indicati :

‐i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1);
‐la descrizione del tributo (col 2);
‐e somme rimaste da versare a fine esercizio precedente (col.3);
‐le somme riscosse nell’esercizio, pari a colonna 6, parte prima del Conto
  di Diritto(col. 4);
‐il totale del carico (col.5)
‐gli interessi rimasti da versare a fine esercizio precedente (col.6);
‐gli interessi riscossi nell’esercizio (col.7)
‐il totale delle somme da versare (col.8);
                                Fig.3
19

                     Sez. B ‐ Conto di cassa: scarico (fig.4)

                             In essa sono indicati :

      I riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1);
      Il totale delle somme rimaste da versare (di cui alla colonna 8 della Parte
        seconda sezione "A" Carico di cassa) col. 2;
      ‐l'eventuale credito per somme versate in eccedenza nell'esercizio
        precedente (col. 3);
      ‐ i compensi a carico dell'ente impositore (col. 4);
      ‐gli arrotondamenti (col. 5);
      ‐le somme versate nell'esercizio (col.6);
      ‐totale scarico di cassa (col.7);
      ‐ le differenze finali, a debito (col.8 e 9) o a credito (col.10).

Come detto, i compensi indicati a (col. 4) derivano esclusivamente dai ruoli
emessi ai sensi della precedente normativa dettata dal D.P.R. n. 43/88 in quanto
per i ruoli emessi ai sensi del d.lgs. n. 112/99 i compensi sono liquidati
direttamente dall'Amministrazione finanziaria mediante ordinativi di pagamento
emessi a favore dei singoli agenti.
                                      Fig.4
20

                                PARTE TERZA

Sez. A - Descrizione dei riassunti dei ruoli consegnati con obbligo e/o senza
obbligo (fig.5)

Concerne i riassunti dei ruoli consegnati al concessionario durante
l'esercizio, e riporta:

      -i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col. 1);
      -il numero del riassunto (col. 2);
      -la descrizione del tributo (col. 3);
      -l'importo del tributo(col. 4);
      -il compenso a carico dell'ente creditore (col. 5);
                                       Fig.5
21

              Sez. B ‐ Elenco descrittivo dei provvedimenti (fig.6)

E' inerente ai provvedimenti di maggior rateazione e di discarico emessi, con la
specificazione :

      ‐del numero progressivo del decreto (col. 1);
      ‐dei riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col 2);
      ‐del numero del provvedimento(col. 3);
      ‐della descrizione del provvedimento stesso (col. 4);
      ‐dell'importo a carico (col. 5);
      ‐dell’importo a discarico (col. 6);

                                        Fig.6
22

            Sez. C - Dimostrazione dei versamenti eseguiti (fig. 7)

E' relativa alla dimostrazione dei versamenti eseguiti. In essa sono riportati :

     -l’imputazione in conto competenza o residui (col.1) ;
     -i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 2);
     -la descrizione del tributo cui si riferisce la quietanza (col. 3);
     -il numero e data della quietanza (col. 4 e 5);
     -gli importi dei versamenti effettuati relativi a imposte e tributi (col. 6);
     -gli importi dei versamenti effettuati relativi a interessi e mora (col. 7);
     -il totale della somma versata (col.8)

                                       Fig.7
23

                    PROSPETTO CONCLUSIVO (fig.8)

recante la parte riservata all'apposizione del visto di regolarità del conto da
parte del direttore dell'Ufficio delle entrate e da parte del direttore della
Ragioneria provinciale dello Stato.
                                      Fig.8
24

3. Conto giudiziale per le somme riscosse mediante versamenti diretti dei
contribuenti (riscossioni spontanee e ex SAC)
      Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 98 del
D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

       Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato
del riscontro contabile (Ragioneria provinciale dello Stato competente per
territorio) entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura
dell'esercizio o della gestione.

                            Al conto vanno allegati:

   1. le distinte riepilogative delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti .

   2. le quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria
       provinciale dello Stato e ad altri enti (per le ex aziende speciali).

   3. le copie dei decreti di tolleranza adottati dall’Ente creditore a norma
       dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 86, comma 5, del D.P.R. 28/1/1988 n.
       43;

   4. ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati
       nel conto
25

                               Il conto consta di:

                             UN FRONTESPIZIO

                               ove sono indicati :

-l’ambito territoriale
-l'esercizio finanziario
-i dati identificativi del concessionario
-il periodo di riferimento
-eventuali verifiche ispettive eseguite nei confronti del concessionario.

            il frontespizio è completato dall'indicazione del numero :

   1. delle distinte riepilogative delle riscossioni, dei rimborsi e dei
       versamenti .

   2. delle quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria
       provinciale dello Stato e ad altri enti (per le ex aziende speciali).

   3. delle copie dei decreti di tolleranza adottati dall’Ente creditore a
       norma dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 86, comma 5, del D.P.R.
       28/1/1988 n. 43;

                                 CINQUE SEZIONI

            La sezione prima riguarda la dimostrazione del carico e dello
      scarico dei bollettari. All’attualità tale sezione non viene compilata in
      considerazione del fatto che l’Agente della riscossione non ha in carico
      alcun bollettario sottoposto a rigoroso rendiconto.

            La sezione seconda, suddistinta in due parti: prima e seconda,
      contiene, rispettivamente, le somme riscosse mediante delega bancaria e/o
      agli sportelli dell’Agente da contribuenti titolari di conto fiscale e le
      somme affluite sul c/c postale vincolato intestato all’Agente della
      riscossione da contribuenti titolari di conto fiscale.
26

             La Sezione terza, anch’essa suddistinta in due parti: prima e
       seconda, dimostra, rispettivamente, le somme riscosse agli sportelli
       dall’Agente della Riscossione da contribuenti non titolari di conto fiscale e
       le somme affluite sul c/c postale vincolato intestato all’Agente da
       contribuenti non titolari di conto fiscale.

             La Sezione quarta riepiloga le somme riscosse da contribuenti per
       carichi ex SAC, agli sportelli dell’Agente (parte prima) e affluite sul c/c
       postale vincolato intestato all’Agente della riscossione (parte seconda).

            La Sezione quinta è relativa alla dimostrazione del riepilogo
       generale delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti.

                       IL PROSPETTO CONCLUSIVO

che reca, prima della sottoscrizione del conto, la dichiarazione resa dall’Agente in
ordine alla piena concordanza dei risultati del conto stesso con le scritture
contabili in possesso dell’Agente e la parte riservata all'apposizione del visto di
regolarità da parte del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.
27

                  Altre tipologie di Conti Giudiziali

      Conti Amministrativi e Giudiziali dell’Agenzia del
                         Territorio
       Il processo di riforma organizzativa del Dipartimento del Territorio che si è
concluso, per quanto riguarda gli uffici operativi di base, con l’attivazione degli
Uffici del Territorio subentrati nelle competenze dei Servizi Tecnici Erariali e
delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, nonché delle Sezioni staccate con
competenza demaniale, ha reso urgente e indispensabile la revisione e
omogeneizzazione delle prassi contabili delle soppresse strutture e
all’adeguamento della relativa modulistica.

      Tale esigenza ha trovato fondamento in particolare, nelle seguenti
considerazioni:

   1. la riscossione diretta da parte degli Uffici del territorio, di una serie di
      entrate erariali, reintrodotta dal D.L.vo n. 422/1998, ha comportato la
      formale riapertura dei servizi di cassa;

   2. l’intervenuta riforma organizzativa, con l’attribuzione agli Uffici del
      Territorio di una vasta serie di attribuzioni oltre quelle di conservazione dei
      registri immobiliari, ha reso opportuna la separazione dei compiti di
      direzione dell’Ufficio da quelli di cassa.

      Pertanto, presso gli Uffici del territorio, il Servizio di Cassa è gestito
   distintamente dagli altri compiti dell’Ufficio e spetta ad altre strutture e/o unità
   direzionali l’accertamento delle entrate e la rendicontazione, in via
   amministrativa, dei relativi carichi; di questi ultimi adempimenti è
   direttamente responsabile il capo dell’ufficio.

             Ciò ha reso necessario procedere alla nomina presso ciascun Ufficio
   del Territorio di un cassiere con funzioni di agente contabile al quale fanno
   capo i seguenti adempimenti:

   1. la riscossione delle entrate pagabili presso l’Ufficio del territorio ed il
      rilascio delle relative quietanze;

   2. la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;
28

   3. la resa dei conti, limitatamente ai propri compiti;

   4. la contabilità dei       bollettari   di   riscossione   soggetti   a   rigorosa
      rendicontazione.

    L’agente contabile, unico per ciascun ufficio del territorio, è inoltre
contabilmente responsabile, oltre che del proprio operato, di quello degli addetti
ai servizi di cassa, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi.

   La nomina dell’agente contabile è formalizzata mediante decreto del Direttore
Compartimentale su proposta del Direttore dell’Ufficio interessato; con le stesse
formalità si procede alla nomina dei sub-agenti contabili per le sezioni staccate.

   Gli adempimenti di rendicontazione a carico degli agenti contabili hanno
cadenza bimestrale e annuale.

    Considerato che gli agenti contabili sono responsabili esclusivamente delle
riscossioni e dei versamenti, e che vi è contestualità tra riscossione e servizi di
sportello, i conti amministrativi e giudiziali dai medesimi resi, assumono la forma
dei conti di cassa.

    Il conto di diritto, a carattere amministrativo, relativo all’accertamento
attribuito agli Uffici del Territorio di talune entrate erariali e patrimoniali, è a
carico direttamente del Direttore dell’Ufficio

    Il titolare dell’Ufficio, quindi, è tenuto a rendere il conto di gestione mediante
la redazione dei seguenti modelli:

   a) Mod. 42T Dir. – Territorio, nel quale vengono riportati i residui da
      riscuotere derivanti dalla differenza tra gli accertamenti (con la specifica
      degli annullamenti e le iscrizioni a ruolo e le riscossioni)

   b) Mod.75, da allegare al mod. 42T Dir – Territorio, nel quale sono raccolte
      tutte le informazioni relative agli articoli rimasti da appuarre, mediante
      elenco nominativo, progressivo per numero di articolo.

         La rendicontazione annuale si compone, secondo le regole generali, del
   conto di gestione, a carattere amministrativo, e del conto di cassa, di natura
   giudiziale.

         Il conto giudiziale è reso mediante il Mod. 57T – Cont. Giud. Territorio.
   Esso evidenzia i movimenti dei bollettari di rendicontazione nonché, per
   capitolo e bimestre, i dati delle riscossioni e dei versamenti quietanzati.
29

      Costituiscono allegati del conto giudiziale:

1) Il Mod. 21A

2) Il Sub-allegato 1 (già sub-allegato XIII)

3) Il Sub-allegato 2 (già sub-allegato XIV).

   Entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, gli
agenti contabili devono presentare i modelli di rendicontazione annuale.

   Spetta alle Direzioni Compartimentali la parificazione dei conti resi sia di
cassa che di gestione.

   Il conto giudiziale parificato viene poi trasmesso alla Ragioneria
Provinciale dello Stato competente per territorio ed alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti.

                              Modulistica
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