La speciale disciplina delle integrazioni salariali (CIGO, FIS e CIGD) per l'emergenza "Covid-19": condizioni, limiti e requisiti per datori di ...
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La speciale disciplina delle integrazioni salariali (CIGO, FIS e CIGD) per l’emergenza "Covid-19”: condizioni, limiti e requisiti per datori di lavoro e dipendenti Criticità e compatibilità con istituti contrattuali Avv. Silvia Balestro Webinar, 6 maggio 2020
Lavoratori destinatari: i lavoratori «a chiamata» Circ. INPS 47/2020 “Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti..” Circ. INPS 41/2006 Ammessa la Cassa soltanto se “il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata.” Si farà comunque riferimento alla media delle chiamate effettuate, per quel lavoratore, nei 12 mesi precedenti (circ. 47/2020)
Lavoratori destinatari: i lavoratori «a chiamata» Cassa integrazione in deroga, estesa anche ai lavoratori a chiamata Quindi Possibilità di richiedere la cassa in deroga per quei lavoratori esclusi dagli ordinari mezzi di integrazione salariale (assenza del requisito soggettivo di accesso agli ammortizzatori «ordinari»)
Per poter accedere agli ammortizzatori previsti dal D.L. Cura Italia occorre che i lavoratori smaltiscano prima tutte le ferie e i permessi maturati e non fruiti? Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 - L’eventuale presenza di ferie pregresse dei lavoratori per i quali si richiede un trattamento di integrazione salariale (anche in deroga) non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza (in tal senso già si era espresso l’INPS con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019 e con circolare n. 139/2016)
Diritto del lavoratore alle ferie? «Si può sostenere, pertanto, in risposta ai primi due quesiti avanzati, che l’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra - annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Tale soluzione appare in linea con le ipotesi derogatorie richiamate dalla circolare menzionata, in quanto nella fattispecie concreta si riscontri l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali richieste espressamente dall’art. 2109 c.c. Si ritiene, altresì, che le suddette necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.» Interpello Ministero del Lavoro 19/2011
Trasferimento di azienda e subentro nell’appalto: I lavoratori che sono passati alle dipendenze del nuovo datore (cessionario o appaltatore) dopo il 17 marzo 2020 restano esclusi dai trattamenti integrativi covid-19? Art. 1, comma 3, D. Lgs. 148/2015 – «Ai fini del requisito di cui al comma 2 (90 gg di anzianità) l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata» Art. 2112 c.c. – «…..il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano..»
Trasferimento di azienda e subentro nell’appalto: I lavoratori che sono passati alle dipendenze del nuovo datore (cessionario o appaltatore) dopo il 17 marzo 2020 restano esclusi dai trattamenti integrativi covid-19? Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 - Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Messaggio INPS n.1607 del 14 aprile 2020 - A seguito del riconoscimento dei trattamenti integrativi covid-19 anche ai lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020, ribadisce che nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Ammortizzatori Sociali Covid-19 contratti a termine e di somministrazione La Legge di conversione del D.L. 18/2020 introduce per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori CIGO/Assegno ordinario Covid-19 (art. 19) e CIGD Covid-19 (art. 22) la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga a: divieto di contratto a termine per mansioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni (D.lgs. 81/2015, art. 20 c.1, lett. c)) divieto di contratto di somministrazione per mansioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni (D.lgs. 81/2015, art. 32 c.1, lett. c)) stop&go (D.lgs. 81/2015, art. 21 c.2)
Ammortizzatori Sociali Covid-19 contratti a termine e di somministrazione Criticità «sanatoria» per quei datori di lavoro che hanno prorogato o rinnovato nonostante i divieti? Interpretazione autentica contenuta nell’art. 19 bis o disposizione normativa? Rispetto dell’art. 21 D.Lgs. 81/2015 non modificato e non «toccato» dall’art. 19 bis Nuove assunzioni a termine non consentite Integrazione delle domande di cassa già presentate
Rapporto tra trattamento di integrazione salariale ordinario e malattia Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (art. 3, co. 7, d.lgs. 148/2015). Messaggio INPS 1822 del 30.4.2020 che rinvia alla circolare 197/2015 per la CIG e alla circolare 130/2017 per il FIS Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015 Cassa integrazione a 0 ore: Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali e NON dovrà comunicare lo stato di malattia Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: • se la totalità del personale in forza all’ufficio cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia. Cassa integrazione non a zero ore - Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia. Regole analoghe valgono per l’assegno ordinario FIS (circolare INPS n. 130 del 15 settembre 2017)
Trattamento di integrazione salariale e maternità Non è possibile sospendere la lavoratrice in maternità durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento (dall’inizio della gravidanza sino al compimento del 1° anno di età del bambino) salvo che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui la stessa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale (art. 54, co. 4, D.Lgs. n.151/01). Per quanto riguarda il trattamento economico, per la maternità insorta durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, o anche prima dell’inizio della cassa, la relativa indennità prevale sempre rispetto all’integrazione salariale (Circolare INPS n. 152/90).
Congedo parentale L’intervento della CIGS non impedisce alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, che si siano avvalsi o vogliano avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro di usufruire o continuare ad usufruire del congedo parentale. Ma entrambi possono decidere di interrompere il congedo in essere e beneficiare della integrazione salariale (il cui importo è maggiore)
Congedo matrimoniale Prevale sul trattamento di integrazione salariale in quanto più favorevole Spetta quindi la normale retribuzione Circ. INPS 248/1992
Trattamento di integrazione salariale e «congedo Covid 19» art. 23 del DL 18/2020 convertito in L. 27/2020: congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare Messaggio INPS 1621 del 15.4.2020 “il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.”
Durante la Cassa i permessi ex L. 104/1992 possono essere fruiti? Nessun giorno di permesso spetta nel caso di sospensione a zero ore, mentre nel caso di riduzione della prestazione lavorativa i permessi vanno calcolati in proporzione ai giorni lavorati (Messaggio INPS n. 26411/2009, Interpello Min. Lav. n. 46/08 e Circolare INPS n. 133/2000). Durante la Cassa i nuovi permessi previsti dal D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 possono essere fruiti? No, prevale la Cassa Integrazione perché viene meno la ragione per richiedere il permesso, analogamente con quanto stabilito per i permessi ex l. 104/92. Possono essere fruiti in proporzione alle ore lavorate se la Cassa integrazione non è a zero ore. Le ulteriori giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale (messaggio INPS 1621/2020)
Congedo per handicap grave due anni retribuiti Domanda di congedo precedente alla integrazione salariale non a zero ore: consentito continuare a fruire del congedo che non viene interessato alla sospensione (art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001) Domanda durante integrazione salariale a zero ore: non è consentito di fruire del congedo Se riduzione orario: è consentito fruire del congedo per le ore non interessate dalla sospensione (il lavoratore o la lavoratrice percepiranno l’indennità per il congedo e il trattamento di integrazione salariale) Messaggio INPS 25.11.2009, N. 27168
Come vengono pagate le festività? con riduzione d’orario: quando le festività ricadono in una settimana di riduzione dell’attività, la retribuzione è a carico dell’azienda e le ore corrispondenti vengono calcolate come lavorate. Le ore relative alle festività infrasettimanali che ricorrano nell’ambito di una settimana ad orario ridotto devono sempre essere considerate non integrabili e, pertanto, a carico del datore di lavoro, seguendo i criteri di computo riportati dalla circolare Inps n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, che prevede espressamente che: “le festività infrasettimanali cadenti nel corso di una settimana ad orario ridotto siano sempre a carico del datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima”.
Come vengono pagate le festività? zero ore Ai lavoratori retribuiti non in misura per i lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa ma in rapporto alle ore, le fissa mensile le festività civili, nazionali e festività del 25 aprile, del 1° maggio e religiose, non comportano la riduzione della del 2 giugno cadenti nel corso della misura settimanale delle integrazioni settimana devono essere sempre salariali. Infatti la retribuzione retribuite dal datore di lavoro (artt. 1 e predeterminata si riferisce a tutte le giornate 2 della L. n. 90/54) lavorative del mese e non varia nel caso che queste coincidano con delle festività Le festività infrasettimanali non sono (circolare Inps n. 50943 dell’8 febbraio 1973 integrabili quando queste si collocano lett. b) punto 6). Ciò vale anche per gli nell’ambito delle prime due settimane operai con paga «mensilizzata» di sospensione, essendo per legge la retribuzione a carico del datore di lavoro (art. 3 L. 90/54)
Disciplina degli ANF Spettano se CIGO o CIGS - comma 9, art. 3, D.Lgs 148/2015 L’INPS non li riconosce in caso di FIS (circ. 47/2020: «durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare»; Circ. 130/2017) Ma nella bozza del D.L. «aprile/maggio» sono espressamente previsti ex art. 2 (modifica l’art. 19 del DL 18/20 conv. in legge 27/2020) Rimane il «problema» dell’assegno «ordinario» ovvero quello richiesto per cause diverse da Covid 19
Durante la Cassa è possibile fare nuove assunzioni? È possibile assumere a tempo indeterminato o a termine nuovi lavoratori solo per mansioni infungibili e diverse da quelle del personale coinvolto nella Cassa Integrazione (per il contratto a termine cfr. esplicitamente art. 20, co. 1 lettera c, D.Lgs. n. 81/15). Come vengono gestiti i lavoratori agili in forza? I dipendenti che al momento della presentazione della richiesta di Cassa Integrazione prestano la loro attività in smart working sono sospesi al pari degli altri dipendenti, salvo che il datore di lavoro non abbia interesse a che continuino a lavorare. E i lavoratori somministrati in forza ? In caso di ricorso alla Cassa Integrazione da parte della società utilizzatrice i lavoratori somministrati dall’Agenzia sono sospesi al pari dei dipendenti diretti. La società utilizzatrice comunica formalmente all’Agenzia l’esistenza della cassa perché questa attivi i propri fondi di categoria.
Durante la Cassa maturano le ferie? Le ferie non maturano durante la sospensione a zero ore, mentre maturano in proporzione a quanto lavorato in caso di riduzione della prestazione lavorativa (se le ore lavorate superano i 15 giorni – circ. 130/2017). E tredicesima e quattordicesima? Sì, ma solo nelle giornate lavorate, altrimenti il massimale giornaliero tiene già conto delle quote di mensilità aggiuntive. Maturano anche gli scatti di anzianità
Trattamento di fine rapporto art. 2120 cc: «In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.»
GRAZIE
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