LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO FINO A 25MILA EURO - i moduli da compilare - come compilarli
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CIRCOLARE 34 DEL 17 04 2020 Castagnetti Ivan dottore commercialista LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO FINO A 25MILA EURO i moduli da compilare - come compilarli le definizione di imprese, raccomandazione ue 1
FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO – REGOLE E COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro – Ora Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%. La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito). CHI HA DIRITTO A QUESTO FINANZIAMENTO i nuovi finanziamenti sono in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus (COVID-19) come da dichiarazione autocertificata. TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro - fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario- viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché: • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi; • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”. Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo. IMPORTO FINANZIABILE: massimo 25% DEI RICAVI ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione presentata Quali ricavi assumere per il calcolo del 25%: a) ricavi risultante dall’ultimo bilancio depositato (si solito si tratta del bilancio 2018 – oppure se viene presentato in questi giorni il bilancio 2019 si potrà assumere i dati di questo bilancio) b) ricavi risultanti o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (si tratta pertanto della dichiarazione relativa all’anno 2018 presentata nel 2019) c) ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione ( L’importo del prestito di 25.000 euro è pertanto l’importo massimo del finanziamento, se ho ricavi inferiori ad euro 100.000 potrò finanziare un importo pari al 25% di questi ricavi. I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del 2
D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite. Al riguardo, la circolare ABI del 16 aprile 2020 propone i seguenti esempi. Esempio 1 Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 120.000 euro. Il 25% è pari a 30.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 25.000 euro. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 25.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 25.000 euro. Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 e alla Banca Y per 10.000, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti. Esempio 2 Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 80.000 euro. Il 25% è pari a 20.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 20.000 euro. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 20.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 20.000 euro. Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 euro e alla Banca Y per 5.000 euro, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti. L’ abi poi fa un po di confusione quando afferma : L’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi. I ricavi non sono desumibili dalla dichiarazione iva. Si tenga anche presente che la dichiarazione iva può essere presentata entro il 30/6/2020 e molte aziende non sono state in grado di redigerla. 3
LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA L’abi ha dato istruzioni alle banche il 16/04/2020 – questo è il link per accedere alle istruzioni Abi La domanda vuole effettuata a) compilando il modulo per la richiesta predisposto dalla propria banca – qui occorre contattare la propria banca per farsi rilasciare questo modulo. b) compilando il modulo per il fondo garanzia questo modulo è reperibile sul sito del fondo garanzia link o sulla home page del sito dello studio link c) allegando alla richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La domanda dei 25mila può essere frazionata anche in più banche Come inviare il modulo I MODULI CON ALLEGATO LA CARTA IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE dovranno essere inviati alla propria banca , anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata – la pec è consigliata in quanto si ha una ricevuta di presentazione. MODULO DI RICHIESTA ALLA PROPRIA BANCA La compilazione di questo modulo dipende dalle richieste che effettua la propria banca – non esiste per il momento un facsimile COME COMPILARE IL MODULO RELATIVO ALLA GARANZIA DEL FONDO Il modulo si divide in 3 SCHEDE. SCHEDA 1 Il modulo dovrà essere compilato, nel caso di impresa, dal legale rappresentante dell’impresa (che dovrà indicare la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale, la data di costituzione e la sede legale) ovvero dal professionista o dal lavoratore autonomo, che dovrà specificare il numero di partita IVA e la data di iscrizione. RIGO 12 Nel modulo dovrà essere specificato il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento. Si dovrà inoltre dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 RIGO 13 Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità). RIGO 15 Dovranno essere indicati i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, potranno certificare i ricavi con un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo. RIGO 17 Altra informazione da riportare nel modulo riguarda gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi. Attenzione: dovranno essere inseriti solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia. Occorre quindi specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza 4
Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI. RIGO 18 Indicare email – il fondo di garanzia invia poi i dati per accedere al sito per il controllo della pratica SCHEDA 2 Parametri dimensionali I soggetti beneficiari “Impresa” dovranno compilare anche il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali. Sarà necessario specificare il tipo di impresa, ossia se l’impresa è: 1) autonoma, ossia se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese; 2) associata, ossia se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente: - società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; - università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; - investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; - enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti; 3) collegata, ossia se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente. Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: - la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo; - le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente). Dovranno inoltre essere riportati i dati degli occupati (in ULA), del fatturato e del totale bilancio- attivo. (in migliaia di euro), sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate, indicando che tipologia di impresa è il richiedente, micro impresa, piccola impresa, media impresa, midcap, grande impresa in base ai parametri dimensionali (ula fatturato totale attivo di bilancio). Per il calcolo degli ULA e dei dati finanziari Le regole sono le seguenti (racc commissioe Ue del 6/5/2003) Art. 4 Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 5
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Art. 5 Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. LA NORMA PARLA DI FATTURATO - (che è cosa diversa dai ricavi) ai fini fiscali è il totale delle fatture emesse poi non si capisce se al netto o al lordo dei beni strumentali, se fosse assunto al netto il dato da assumere sarebbe il volume d’affari rigo VE50). Se con i primi due dati dipendenti e fatturato si possono già determinare la tipologia di soggetto – in questo caso può essere evitato l’indicazione del totale del bilancio (tale dato infatti potrebbe non essere disponibile oggi per chi non ha redatto in bilancio cee oppure per i soggetti in contabilità semplificata (per questi ultimi il conteggio risulta laborioso per l’assenza dei dati dell’attivo e del passivo, i semplificati registrano solo i costi ed i ricavi) Le istruzioni al modello chiariscono che DATI ULA il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra FATTURATO per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. TOTALE ATTIVO - si intende il totale dell’attivo patrimoniale; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa. DIMENSIONI IMPRESA Microimpresa: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Piccola Impresa: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Media Impresa: a) ha meno di 250 occupati, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Mid Cap: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati. Grande Impresa: diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un’impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 6
Dichiarazioni Tra le varie dichiarazioni da fornire, il soggetto beneficiario dovrà specificare: - di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d); - di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80. Dovrà inoltre assumere l’impegno di: - inviare al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia; - a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo. Un aspetto da considerare riguarda le conseguenze della revoca dell’aiuto. Come espressamente previsto nel modulo, la revoca totale o parziale dell’agevolazione comporterà il versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 (da due a quattro volte l’importo dell’intervento). SCHEDA 3 Informativa privacy – non è richiesta la compilazione di nessun campo EROGAZIONE E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro – Ora Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%. La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito). I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Pattuanelli, “le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì». Cosa occorre alla banca per processare la richiesta presso il fondo di garanzia Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti. In particolare, occorre aver trasmesso alla banca: - il modulo di richiesta del finanziamento; - il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione modulistica (“Allegato 4-bis”). Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca). 7
Contrattualistica Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro- imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies - sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”). La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020). Garanzia automatica Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica. Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata. L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo. Innanzitutto, il numero delle domande di finanziamento che arrivano alla banca. Anche se l’iter istruttorio è molto semplice, gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d’Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19). Non è inoltre scontato che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa. Tale eventualità potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento. Importo massimo garantibile Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile. L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro. Credenziali per verificare la pratica presso il fondo di garanzia Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo. L’impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia. Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale Fondo di garanzia Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG. 8
allegato raccomandazioni commissione europea del 6/5/2003 TITOLO I DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE Articolo 1 Impresa Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. 3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. 9
Articolo 4 Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Articolo 5 Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa 1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. TITOLO II DISPOSIZIONI VARIE Articolo 7 Statistiche La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese seguenti: a) da 0 a 1 persona; b) da 2 a 9 persone; c) da 10 a 49 persone; d) da 50 a 249 persone. Articolo 8 Riferimenti 1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione. 2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati. Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1. Articolo 9 Revisione Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità. 10
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