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La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione
volontaria, legale e giudiziale
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA
Dott.ssa Francesca Parente
Componente della Commissione Diritto dell’Impresa dell’ODCEC di Roma
Roma, 10 febbraio 2020
Roma, 4 novembre 2019IL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA
Durate l’esercizio fisiologico dell’attività d’impresa, essendo la finalità principale degli
Nei periodi «in amministratori quella di massimizzare i profitti, la tutela degli interessi dei creditori è garantita
bonis» della vita
dalla maggiore consistenza e solidità patrimoniale perseguita, che si tradure in una maggiore
sociale
solvibilità.
Principio guida è la continuità aziendale.
Durante le c.d. In capo agli amministratori ricade il dovere d’intervenire senza indugio non appena siano rilevati
«twilight zone» segnali premonitori di uno stato di crisi o insolvenza.
E’ responsabilità dell’organo gestorio: 1) individuare quegli elementi di rischio che mettono in
pericolo la continuità aziendale; 2) Individuare il rimedio da utilizzare ed eliminare i motivi di
allerta; 3) Applicare a soluzione ritenuta più congeniale.
In condizioni
recessive o di Garanzia più stringente è data dall’obbligo della conservazione dell’integrità del patrimonio
imminente sociale: necessità di proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate.
insolvenza
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 2IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA: ora disciplina di «rango generale»
• L’obbligo di gestione conservativa nell’interesse dei creditori sociali non era contemplato
nella disciplina della Srl che garantiva tutela esclusivamente alla società, al socio ed al terzo
direttamente danneggiato.
• Nella prassi tuttavia, il tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la
Riforma del 2003 dottrina tendeva ad una applicazione analogica della disciplina delle SpA.
• L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale è divenuta una disciplina di
rango generale, estensibile a tutte le tipologie di società di capitali.
• In particolare nell’ambito delle Srl è stato introdotto il 6° comma dell’art. 2476 c.c. «5-bis –
Con la Legge Delega gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti
155/2017 e alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.»
l’introduzione del CCII
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 3IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai
creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. …».
Viene stabilita quindi la responsabilità gestoria per inottemperanza dell’obbligo di conservazione del patrimonio
sociale, qualora poi quest’ultimo si riveli insufficiente per assolvere le aspettative creditorie.
Decisioni con cui si configura la «conservazione» del patrimonio sociale:
1) obbligo di evitare l’assunzione di un nuovo rischio?
2) nell’intraprendere attività di mera «ordinaria amministrazione»?
3) strada più convincente, ritenere che quando si deve iniziare a “conservare”, il traguardo di riferimento non è
l’organizzazione imprenditoriale ma il patrimonio sociale il patrimonio sociale diventa l’oggetto da presidiare già
quando si manifestano le condizioni recessive.
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 4Il dovere di gestione conservativa nella LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento (e fino alla nomina dei liquidatori) gli amministratori
conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio sociale.
In caso di violazione:
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati
alla società, ai soci, ai crediti sociali ed ai terzi
Gli amministratori conservano il potere di rappresentanza generale, che riguarda i rapporti esterni tra società e terzi, anche dopo
che si è verificata una causa di scioglimento della società. Gli atti compiuti dagli amministratori sono sempre validi, efficaci e
vincolanti per la società con distinzione:
1) atti che non comportano responsabilità per l'amministratore (atti conservativi): necessari per portare a compimento
operazioni in corso, diretti a conservare il patrimonio e favorire la liquidazione.
2) atti che comportano responsabilità per l'amministratore: atti compiuti eccedendo il potere di gestione.
In tal caso gli amministratori assumono una responsabilità per i danni eventualmente provocati dal loro illecito, con la conseguente
necessità di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento e il pregiudizio.
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 5IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA nei confronti dei creditori sociali
L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale non è tanto la tutela delle singole
pretese creditorie, quanto la funzione garantista che riveste il patrimonio sociale quale unico
elemento idoneo a soddisfare le istanze dei creditori.
Le aspettative creditorie, in situazioni di crisi, assumono infatti carattere prioritario
rispetto all’interesse dei soci.
I SOCI I CREDITORI
hanno diritto all’intero utile ≠ hanno diritto a somme pecuniarie
residuo, senza pertanto poter specificamente individuate ed è per questa
avanzare pretese fisse o ragione che situazioni d’incapienza patrimoniale
predeterminate rappresentano per loro un grave pregiudizio
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 6IL DOVERE CONSERVATIVO E IL DOVERE DI DILIGENZA
Responsabilità degli amministratori verso la società
• Art. 2392 c.c. : «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche
competenze».
Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
• Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».
Il dovere conservativo è dunque un semplice mezzo tramite il quale garantire una gestione diligente dell’impresa.
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, dei creditori e dei terzi, per inadempimento dei doveri specificamente
posti fuori dagli standard di lealtà e diligenza:
tale responsabilità assume una più nitida configurazione in occasione della CRISI D’IMPRESA.
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 7Excursus della VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
• L’architrave dell’impianto normativo era costituito dall’insolvenza: un dissesto insanabile, da gestire
nell’ambito del fallimento. L’attivazione della procedura conduceva solitamente alla disgregazione del
complesso aziendale ed all’ “eliminazione” dell’imprenditore dal mercato.
Sistema del • Uniche eccezioni rappresentate dalle procedure di concordato preventivo e di amministrazione
1942
controllata.
• L’obiettivo diventa quello di preservare, laddove possibile, la continuità aziendale e dare maggior
corpo al concetto di efficienza allocativa.
• Introduzione di strumenti tesi ad incentivare l’agire tempestivo, come i piani attestati di risanamento e
A far data dal gli accordi di ristrutturazione.
2005
• Revisione del concordato preventivo, al fine di potervi accedere già in stato di crisi: momento
cronologicamente antecedente a quello dell’insolvenza, alla quale prima era subordinato.
• Due le finalità principali:
• 1) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
Con il CCII • 2) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro al fallimento enucleati
strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e procedure di allerta, a beneficio
dell’imprenditore non fallibile.
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 8La gestione conservativa e le novità del CCII
Nella circostanza della CRISI D’IMPRESA, quindi, gli amministratori sono gravati dall’onere di governare la società con un impegno
gestorio più oculato, consistente nella scelta della via da percorrere per affrontare la crisi e auspicabilmente risolverla.
VIOLAZIONE DEL DOVERE V/ SOLUZIONI DI RISANAMENTO
La violazione del dovere di gestione conservativa del patrimonio si deve oggi confrontare con soluzioni di possibile risanamento,
finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale
La gestione conservativa non solo ha l’obiettivo di stabilire la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le istanze dei creditori, ma
si accompagna anche al più generale obbligo di «conduzione razionale» della società.
In caso di crisi, gli amministratori mantengono sì il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e
del valore del patrimonio. In caso di violazione della gestione meramente conservativa sono personalmente e solidalmente
responsabili viene meno l’ombrello protettivo della Business judgement rule?
pur essendo insindacabili, le scelte degli amministratori possono essere
ritenute illegittime se, valutando il momento in cui sono state prese,
risultino manifestamente avventate ed imprudenti
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 9La gestione conservativa: una duplice esigenza
Dunque, l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale ha lo scopo di garantire la
potenziale soddisfazione di una duplice esigenza:
1) Preservare la peculiarità dell’attività d’impresa, allo scopo di non minare la
propensione al rischio dei gestori.
2) Proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate.
… in caso di violazione?
Gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione a tale dovere.
Novità del CCII è la quantificazione del danno (art. 2486, comma 3): è stata introdotta una presunzione circa l’effettivo
ammontare del danno cagionato, con inversione dell’onere della prova del fanno, ora in capo all’amministratore.
Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 10Grazie per l’attenzione. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 11
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