La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale - ODCEC ...
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La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA Dott.ssa Francesca Parente Componente della Commissione Diritto dell’Impresa dell’ODCEC di Roma Roma, 10 febbraio 2020 Roma, 4 novembre 2019
IL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA Durate l’esercizio fisiologico dell’attività d’impresa, essendo la finalità principale degli Nei periodi «in amministratori quella di massimizzare i profitti, la tutela degli interessi dei creditori è garantita bonis» della vita dalla maggiore consistenza e solidità patrimoniale perseguita, che si tradure in una maggiore sociale solvibilità. Principio guida è la continuità aziendale. Durante le c.d. In capo agli amministratori ricade il dovere d’intervenire senza indugio non appena siano rilevati «twilight zone» segnali premonitori di uno stato di crisi o insolvenza. E’ responsabilità dell’organo gestorio: 1) individuare quegli elementi di rischio che mettono in pericolo la continuità aziendale; 2) Individuare il rimedio da utilizzare ed eliminare i motivi di allerta; 3) Applicare a soluzione ritenuta più congeniale. In condizioni recessive o di Garanzia più stringente è data dall’obbligo della conservazione dell’integrità del patrimonio imminente sociale: necessità di proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate. insolvenza Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 2
IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA: ora disciplina di «rango generale» • L’obbligo di gestione conservativa nell’interesse dei creditori sociali non era contemplato nella disciplina della Srl che garantiva tutela esclusivamente alla società, al socio ed al terzo direttamente danneggiato. • Nella prassi tuttavia, il tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la Riforma del 2003 dottrina tendeva ad una applicazione analogica della disciplina delle SpA. • L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale è divenuta una disciplina di rango generale, estensibile a tutte le tipologie di società di capitali. • In particolare nell’ambito delle Srl è stato introdotto il 6° comma dell’art. 2476 c.c. «5-bis – Con la Legge Delega gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti 155/2017 e alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.» l’introduzione del CCII Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 3
IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. …». Viene stabilita quindi la responsabilità gestoria per inottemperanza dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, qualora poi quest’ultimo si riveli insufficiente per assolvere le aspettative creditorie. Decisioni con cui si configura la «conservazione» del patrimonio sociale: 1) obbligo di evitare l’assunzione di un nuovo rischio? 2) nell’intraprendere attività di mera «ordinaria amministrazione»? 3) strada più convincente, ritenere che quando si deve iniziare a “conservare”, il traguardo di riferimento non è l’organizzazione imprenditoriale ma il patrimonio sociale il patrimonio sociale diventa l’oggetto da presidiare già quando si manifestano le condizioni recessive. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 4
Il dovere di gestione conservativa nella LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento (e fino alla nomina dei liquidatori) gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. In caso di violazione: Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai crediti sociali ed ai terzi Gli amministratori conservano il potere di rappresentanza generale, che riguarda i rapporti esterni tra società e terzi, anche dopo che si è verificata una causa di scioglimento della società. Gli atti compiuti dagli amministratori sono sempre validi, efficaci e vincolanti per la società con distinzione: 1) atti che non comportano responsabilità per l'amministratore (atti conservativi): necessari per portare a compimento operazioni in corso, diretti a conservare il patrimonio e favorire la liquidazione. 2) atti che comportano responsabilità per l'amministratore: atti compiuti eccedendo il potere di gestione. In tal caso gli amministratori assumono una responsabilità per i danni eventualmente provocati dal loro illecito, con la conseguente necessità di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento e il pregiudizio. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 5
IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA nei confronti dei creditori sociali L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale non è tanto la tutela delle singole pretese creditorie, quanto la funzione garantista che riveste il patrimonio sociale quale unico elemento idoneo a soddisfare le istanze dei creditori. Le aspettative creditorie, in situazioni di crisi, assumono infatti carattere prioritario rispetto all’interesse dei soci. I SOCI I CREDITORI hanno diritto all’intero utile ≠ hanno diritto a somme pecuniarie residuo, senza pertanto poter specificamente individuate ed è per questa avanzare pretese fisse o ragione che situazioni d’incapienza patrimoniale predeterminate rappresentano per loro un grave pregiudizio Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 6
IL DOVERE CONSERVATIVO E IL DOVERE DI DILIGENZA Responsabilità degli amministratori verso la società • Art. 2392 c.c. : «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze». Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali • Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale». Il dovere conservativo è dunque un semplice mezzo tramite il quale garantire una gestione diligente dell’impresa. Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, dei creditori e dei terzi, per inadempimento dei doveri specificamente posti fuori dagli standard di lealtà e diligenza: tale responsabilità assume una più nitida configurazione in occasione della CRISI D’IMPRESA. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 7
Excursus della VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA • L’architrave dell’impianto normativo era costituito dall’insolvenza: un dissesto insanabile, da gestire nell’ambito del fallimento. L’attivazione della procedura conduceva solitamente alla disgregazione del complesso aziendale ed all’ “eliminazione” dell’imprenditore dal mercato. Sistema del • Uniche eccezioni rappresentate dalle procedure di concordato preventivo e di amministrazione 1942 controllata. • L’obiettivo diventa quello di preservare, laddove possibile, la continuità aziendale e dare maggior corpo al concetto di efficienza allocativa. • Introduzione di strumenti tesi ad incentivare l’agire tempestivo, come i piani attestati di risanamento e A far data dal gli accordi di ristrutturazione. 2005 • Revisione del concordato preventivo, al fine di potervi accedere già in stato di crisi: momento cronologicamente antecedente a quello dell’insolvenza, alla quale prima era subordinato. • Due le finalità principali: • 1) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; Con il CCII • 2) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro al fallimento enucleati strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e procedure di allerta, a beneficio dell’imprenditore non fallibile. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 8
La gestione conservativa e le novità del CCII Nella circostanza della CRISI D’IMPRESA, quindi, gli amministratori sono gravati dall’onere di governare la società con un impegno gestorio più oculato, consistente nella scelta della via da percorrere per affrontare la crisi e auspicabilmente risolverla. VIOLAZIONE DEL DOVERE V/ SOLUZIONI DI RISANAMENTO La violazione del dovere di gestione conservativa del patrimonio si deve oggi confrontare con soluzioni di possibile risanamento, finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale La gestione conservativa non solo ha l’obiettivo di stabilire la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le istanze dei creditori, ma si accompagna anche al più generale obbligo di «conduzione razionale» della società. In caso di crisi, gli amministratori mantengono sì il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. In caso di violazione della gestione meramente conservativa sono personalmente e solidalmente responsabili viene meno l’ombrello protettivo della Business judgement rule? pur essendo insindacabili, le scelte degli amministratori possono essere ritenute illegittime se, valutando il momento in cui sono state prese, risultino manifestamente avventate ed imprudenti Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 9
La gestione conservativa: una duplice esigenza Dunque, l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale ha lo scopo di garantire la potenziale soddisfazione di una duplice esigenza: 1) Preservare la peculiarità dell’attività d’impresa, allo scopo di non minare la propensione al rischio dei gestori. 2) Proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate. … in caso di violazione? Gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione a tale dovere. Novità del CCII è la quantificazione del danno (art. 2486, comma 3): è stata introdotta una presunzione circa l’effettivo ammontare del danno cagionato, con inversione dell’onere della prova del fanno, ora in capo all’amministratore. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 10
Grazie per l’attenzione. Roma, 10 Febbraio 2020 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA 11
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