La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale - ODCEC ...

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La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale - ODCEC ...
La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione
                   volontaria, legale e giudiziale

          VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA

                                   Dott.ssa Francesca Parente
               Componente della Commissione Diritto dell’Impresa dell’ODCEC di Roma
                                    Roma, 10 febbraio 2020
                                   Roma, 4 novembre 2019
IL PRINCIPIO DI GESTIONE CONSERVATIVA

                                Durate l’esercizio fisiologico dell’attività d’impresa, essendo la finalità principale degli
       Nei periodi «in     amministratori quella di massimizzare i profitti, la tutela degli interessi dei creditori è garantita
      bonis» della vita
                            dalla maggiore consistenza e solidità patrimoniale perseguita, che si tradure in una maggiore
           sociale
                                                                          solvibilità.

                                                        Principio guida è la continuità aziendale.
       Durante le c.d.    In capo agli amministratori ricade il dovere d’intervenire senza indugio non appena siano rilevati
       «twilight zone»                            segnali premonitori di uno stato di crisi o insolvenza.
                            E’ responsabilità dell’organo gestorio: 1) individuare quegli elementi di rischio che mettono in
                            pericolo la continuità aziendale; 2) Individuare il rimedio da utilizzare ed eliminare i motivi di
                                               allerta; 3) Applicare a soluzione ritenuta più congeniale.

        In condizioni
        recessive o di    Garanzia più stringente è data dall’obbligo della conservazione dell’integrità del patrimonio
         imminente        sociale: necessità di proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate.
          insolvenza

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IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA: ora disciplina di «rango generale»

                                   • L’obbligo di gestione conservativa nell’interesse dei creditori sociali non era contemplato
                                     nella disciplina della Srl che garantiva tutela esclusivamente alla società, al socio ed al terzo
                                     direttamente danneggiato.
                                   • Nella prassi tuttavia, il tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la
           Riforma del 2003          dottrina tendeva ad una applicazione analogica della disciplina delle SpA.

                                   • L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale è divenuta una disciplina di
                                     rango generale, estensibile a tutte le tipologie di società di capitali.
                                   • In particolare nell’ambito delle Srl è stato introdotto il 6° comma dell’art. 2476 c.c. «5-bis –
           Con la Legge Delega       gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti
               155/2017 e            alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.»
         l’introduzione del CCII

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IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA

              Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi
              inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai
                   creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. …».

    Viene stabilita quindi la responsabilità gestoria per inottemperanza dell’obbligo di conservazione del patrimonio
              sociale, qualora poi quest’ultimo si riveli insufficiente per assolvere le aspettative creditorie.

Decisioni con cui si configura la «conservazione» del patrimonio sociale:
 1) obbligo di evitare l’assunzione di un nuovo rischio?
 2) nell’intraprendere attività di mera «ordinaria amministrazione»?
 3) strada più convincente, ritenere che quando si deve iniziare a “conservare”, il traguardo di riferimento non è
 l’organizzazione imprenditoriale ma il patrimonio sociale il patrimonio sociale diventa l’oggetto da presidiare già
 quando si manifestano le condizioni recessive.

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Il dovere di gestione conservativa nella LIQUIDAZIONE

               Al verificarsi di una causa di scioglimento (e fino alla nomina dei liquidatori) gli amministratori
              conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore
                                                      del patrimonio sociale.

                                                        In caso di violazione:
                         Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati
                                             alla società, ai soci, ai crediti sociali ed ai terzi

 Gli amministratori conservano il potere di rappresentanza generale, che riguarda i rapporti esterni tra società e terzi, anche dopo
 che si è verificata una causa di scioglimento della società.  Gli atti compiuti dagli amministratori sono sempre validi, efficaci e
 vincolanti per la società con distinzione:
 1) atti che non comportano responsabilità per l'amministratore (atti conservativi): necessari per portare a compimento
 operazioni in corso, diretti a conservare il patrimonio e favorire la liquidazione.
 2) atti che comportano responsabilità per l'amministratore: atti compiuti eccedendo il potere di gestione.
 In tal caso gli amministratori assumono una responsabilità per i danni eventualmente provocati dal loro illecito, con la conseguente
 necessità di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento e il pregiudizio.

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IL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA nei confronti dei creditori sociali
              L’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale non è tanto la tutela delle singole
                pretese creditorie, quanto la funzione garantista che riveste il patrimonio sociale quale unico
                                      elemento idoneo a soddisfare le istanze dei creditori.

                         Le aspettative creditorie, in situazioni di crisi, assumono infatti carattere prioritario
                                                      rispetto all’interesse dei soci.

                                         I SOCI                                                       I CREDITORI
                              hanno diritto all’intero utile            ≠                  hanno diritto a somme pecuniarie
                             residuo, senza pertanto poter                             specificamente individuate ed è per questa
                                avanzare pretese fisse o                            ragione che situazioni d’incapienza patrimoniale
                                    predeterminate                                    rappresentano per loro un grave pregiudizio

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IL DOVERE CONSERVATIVO E IL DOVERE DI DILIGENZA
                         Responsabilità degli amministratori verso la società

                          • Art. 2392 c.c. : «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
                            dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche
                            competenze».

                         Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
                          • Art. 2394: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
                            obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».

            Il dovere conservativo è dunque un semplice mezzo tramite il quale garantire una gestione diligente dell’impresa.

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, dei creditori e dei terzi, per inadempimento dei doveri specificamente
                                             posti fuori dagli standard di lealtà e diligenza:
                    tale responsabilità assume una più nitida configurazione in occasione della CRISI D’IMPRESA.

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Excursus della VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
                         • L’architrave dell’impianto normativo era costituito dall’insolvenza: un dissesto insanabile, da gestire
                           nell’ambito del fallimento. L’attivazione della procedura conduceva solitamente alla disgregazione del
                           complesso aziendale ed all’ “eliminazione” dell’imprenditore dal mercato.
        Sistema del      • Uniche eccezioni rappresentate dalle procedure di concordato preventivo e di amministrazione
            1942
                           controllata.

                      • L’obiettivo diventa quello di preservare, laddove possibile, la continuità aziendale e dare maggior
                        corpo al concetto di efficienza allocativa.
                      • Introduzione di strumenti tesi ad incentivare l’agire tempestivo, come i piani attestati di risanamento e
       A far data dal   gli accordi di ristrutturazione.
           2005
                      • Revisione del concordato preventivo, al fine di potervi accedere già in stato di crisi: momento
                        cronologicamente antecedente a quello dell’insolvenza, alla quale prima era subordinato.

                         • Due le finalità principali:
                         • 1) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
        Con il CCII      • 2) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro al fallimento  enucleati
                           strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e procedure di allerta, a beneficio
                           dell’imprenditore non fallibile.

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La gestione conservativa e le novità del CCII
 Nella circostanza della CRISI D’IMPRESA, quindi, gli amministratori sono gravati dall’onere di governare la società con un impegno
       gestorio più oculato, consistente nella scelta della via da percorrere per affrontare la crisi e auspicabilmente risolverla.

                                     VIOLAZIONE DEL DOVERE V/ SOLUZIONI DI RISANAMENTO
 La violazione del dovere di gestione conservativa del patrimonio si deve oggi confrontare con soluzioni di possibile risanamento,
                                         finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale

 La gestione conservativa non solo ha l’obiettivo di stabilire la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le istanze dei creditori, ma
                         si accompagna anche al più generale obbligo di «conduzione razionale» della società.
  In caso di crisi, gli amministratori mantengono sì il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e
     del valore del patrimonio. In caso di violazione della gestione meramente conservativa sono personalmente e solidalmente
                             responsabili  viene meno l’ombrello protettivo della Business judgement rule?

                                                        pur essendo insindacabili, le scelte degli amministratori possono essere
                                                         ritenute illegittime se, valutando il momento in cui sono state prese,
                                                                  risultino manifestamente avventate ed imprudenti

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La gestione conservativa: una duplice esigenza
                     Dunque, l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale ha lo scopo di garantire la
                                      potenziale soddisfazione di una duplice esigenza:

                           1) Preservare la peculiarità dell’attività d’impresa, allo scopo di non minare la
                                                 propensione al rischio dei gestori.

                            2) Proteggere chi potrebbe subire un pregiudizio da scelte non ponderate.

                                                      … in caso di violazione?

Gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione a tale dovere.

Novità del CCII è la quantificazione del danno (art. 2486, comma 3): è stata introdotta una presunzione circa l’effettivo
ammontare del danno cagionato, con inversione dell’onere della prova del fanno, ora in capo all’amministratore.

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Grazie per l’attenzione.

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