" La natura del Piano educativo individualizzato (PEI)"- TAR Sicilia - Palermo - sez. III - sentenza del 10 luglio 2020 - n.1421

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“ La natura del Piano educativo
individualizzato (PEI)”- TAR Sicilia – Palermo
– sez. III – sentenza del 10 luglio 2020 –
n.1421

      Il piano educativo individualizzato, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art.
12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore
programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle
risorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno
pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella
fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente
riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione
indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.

     Pubblicato il 10/07/2020
     N. 01421/2020 REG.PROV.COLL.
     N. 02899/2015 REG.RIC.

      SENTENZA
      sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in proprio
e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e
difesa dall’avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, e con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Palermo, Via Oberdan N.5;
      contro
      il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, di Agrigento, Direzione Didattica
Statale “-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo via V.
Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
      per l’annullamento
      del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale -OMISSIS-
(AG) con il quale è stata disposta l’assegnazione alla minore indicata in epigrafe di un
insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (7 ore);
      – dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero
dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all’Istituto scolastico
frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato
sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;
      – di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
      NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO
      del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per 15 ore
settimanali (come indicato nel PED) ovvero in subordine per 11 ore settimanali secondo il
rapporto 1/2 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino
all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di
ore di sostegno.
      ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA
      delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore, di un insegnante
di sostegno per 15 ore settimanali (come indicato nel PED) ovvero in subordine per 11 ore
settimanali secondo il rapporto 1/2 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni
scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un
diverso numero di ore di sostegno .
      NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO
      del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale
sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di
sostegno;
      ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA
      del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico
Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del
danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata
tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.

      Visti il ricorso e i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, e vista la
documentazione depositata;
      Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, e visto il relativo adempimento;
      Vista la documentazione depositata da entrambe le parti;
      Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
      Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza del giorno 7 luglio 2020, tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a
verbale;
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

     FATTO e DIRITTO

      A. – Con il ricorso in esame l’odierna istante – nella qualità di genitore della minore
indicata in epigrafe – disabile non grave ex art. 3, co. 1, della l. n. 104/1992 – ha adito questo
Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico indicato in
oggetto; il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunna disabile, di un insegnante di
sostegno per le ore ritenute necessarie; nonché, la condanna dell’Amministrazione al
risarcimento del danno non patrimoniale.
      B. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni scolastiche intimate, depositando
documentazione.
      C. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare e sono stati disposti
adempimenti istruttori a carico delle resistenti amministrazioni (adempiuti).
      D. – In vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente, dichiaratamente
consapevole dell’orientamento di questa Sezione, ha preliminarmente argomentato sulla
sussistenza della giurisdizione del G.A.; nel merito, ha insistito per la definizione del giudizio
ai fini della regolazione delle spese, di cui ha chiesto la distrazione, e per l’accoglimento della
domanda risarcitoria.
      Quindi, all’udienza del giorno 7 luglio 2020 la causa è stata posta in decisione, in
applicazione del citato art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020.
      E. – La controversia ha ad oggetto la mancata tempestiva assegnazione alla figlia
minore di parte ricorrente – portatrice di handicap ex art. 3, co. 1, della l. n. 104/1992, come
risulta da attestazione versata in atti – di un insegnante di sostegno per le ore ritenute
necessarie.
      Deve precisarci che parte ricorrente, in ragione del tempo trascorso, ha manifestato
l’interesse alle definizione del presente ricorso solo ai fini della regolamentazione delle spese
del giudizio e della statuizione sulla domanda risarcitoria, chiedendo la declaratoria di
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per l’a.s. ormai trascorso.
      F. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
      Deve premettersi che, con numerose sentenze, questa Sezione ha di recente ricostruito
la giurisdizione nella materia che viene in rilievo, distinguendo le domande volte alla
predisposizione degli strumenti didattici necessari per l’individuazione delle esigenze degli
studenti disabili – rientranti nella giurisdizione del G.A. – da quelle con le quali viene chiesta
la concreta erogazione del relativo servizio, di competenza del G.O..
      Si fa in particolare riferimento, tra le tante, alle sentenze di questa Sezione n.
2057/2017, n. 2437/2017 e n. 2459/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio
2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7; nonché, alle
recentissime sentenze n. 1784 e n. 1785 del 2018, le quali, sul profilo del riparto di
giurisdizione, fanno riferimento anche all’ulteriore decisione delle Sezioni Unite, con la quale
è stata confermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi in cui sia già stato
redatto il PEI (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966).
      Sotto tale specifico profilo, il Collegio, pur conoscendo taluni, anche recentissimi,
precedenti del Giudice di appello (tra le tante, C.G.A. n. 669, n. 710 e n. 711 del 2018,
nonché n. 151 del 2020), ritiene di dovere richiamare quanto più volte stabilito dal Giudice
regolatore della giurisdizione, secondo cui “il piano educativo individualizzato, definito ai
sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire
il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di
ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione
che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla
pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla
corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza
discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. U., 25
novembre 2014, n. 25011).
      La giurisdizione del giudice ordinario scatta dunque a seguito della redazione
conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del piano educativo individualizzato,
contenente l’indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell’educazione e
dell’istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente
specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle
specifiche necessità dell’alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica
amministrazione autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e
quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all’istruzione dello
studente disabile. Invece, le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza
dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano
educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai
sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. c), (Cass., Sez. U., 28 febbraio 2017, n.
5060).” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966; e, più di recente, Sez. Un., 28
gennaio 2020, n. 1870; 8 ottobre 2019, n. 25101, in cui non si ritiene dirimente ai fini del
riparto di giurisdizione l’esplicita deduzione di una condotta discriminatoria).
      In questo senso è, peraltro, orientata anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
pure richiamata nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5060/2017 (v. in tal senso anche C.G.A.
in sede giurisd., 8 marzo 2018, n. 128).
      Osserva ulteriormente il Collegio che, tenuto conto della coesistenza di due giurisdizioni
sulla stessa posizione soggettiva, le decisioni appena citate indicano chiaramente il limite
della giurisdizione amministrativa, attribuendo a quella ordinaria tutte le questioni relative
alla mancata (o incompleta) attuazione del documento programmatorio didattico indicante le
ore di sostegno; e ciò, a prescindere dalla prospettazione della parte ricorrente, dalla quale
non può dipendere la scelta del giudice al quale ricorrere per la tutela della propria posizione
soggettiva.
      In merito sembra quasi superfluo precisare che i comportamenti discriminatori hanno
carattere oggettivo; conseguentemente sono tali indipendentemente dalla volontà di chi li
compie o della prospettazione di chi propone l’azione giudiziaria; e, sotto tale profilo, la
giurisdizione non può dipendere dalla domanda formulata dalla parte ricorrente, a fronte
della stessa fattispecie in cui l’interessato – accertato dai competenti organi il carattere grave
dell’handicap ai fini dell’integrazione scolastica – lamenta la mancata attuazione del
documento programmatorio che ha stabilito il numero delle ore di sostegno necessarie; o,
comunque, assume di avere diritto alla prestazione nella misura massima prevista.
      Non possono pertanto essere seguite quelle ricostruzioni, secondo le quali la
giurisdizione del G.O. indicata dalle richiamate sentenze delle sezioni unite della Corte di
Cassazione sussisterebbe solo in caso di espressa denunzia di un comportamento
discriminatorio, che inevitabilmente porterebbe ad una inammissibile sorta di divisione della
giurisdizione sulla base della prospettazione di parte, con una singolare riedizione della teoria
della prospettazione, opportunamente abbandonata da parecchi decenni.
      Altro punto che appare utile chiarire – considerate le oscillazioni che si registrano sul
punto in alcune sentenze amministrative ed ordinarie – è che il criterio di riparto della
giurisdizione, in ossequio a fondamentali principi processuali, non possa che fondarsi sulle
concrete domande spiegate e non, invece, sulla base dell’attività amministrativa ad esse
propedeutica.
      Ne consegue che la domanda di attribuzione di ore rientra comunque nella giurisdizione
del G.O. anche qualora il PEI non sia stato redatto (circostanza che può incidere sulla
fondatezza dell’eventuale domanda proposta, ma non sul pregiudiziale riparto di
giurisdizione), mentre la competenza del Giudice Amministrativo, in sintonia con le già
richiamate sentenze delle Sezioni Unite e dell’Adunanza Plenaria, è comunque relativa
esclusivamente alla domanda volta alla predisposizione del PEI ovvero alla sua contestazione
nel merito.
      Conseguentemente, sulla domanda volta alla concreta erogazione del servizio la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, al quale la parte ricorrente potrà rivolgersi per
eventuali contestazioni afferenti la mancata (o parziale) attuazione del documento
programmatorio degli interventi integrativi, come prospettato nel caso di specie; restando,
invece, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’eventuale
contestazione (non presente nel caso di specie) dell’adeguatezza delle misure inserite nel
documento didattico.
      È quasi superfluo evidenziare che il medesimo esito deve essere dettato per la connessa
domanda risarcitoria.
      Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la parte potrà riproporre il
giudizio ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
      G. – Gli specifici profili della controversia e l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale
sulla questione pregiudiziale legittimano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

     P.Q.M.

       Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione.
       Compensa tra le parti le spese di giudizio.
       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
       Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
       Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84,
co. 6, del d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del T.A.R.
Sicilia n. 48/2020, con l’intervento dei magistrati:
       Maria Cappellano, Presidente FF, Estensore
       Anna Pignataro, Consigliere
       Calogero Commandatore, Referendario
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