" La natura del Piano educativo individualizzato (PEI)"- TAR Sicilia - Palermo - sez. III - sentenza del 10 luglio 2020 - n.1421
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“ La natura del Piano educativo individualizzato (PEI)”- TAR Sicilia – Palermo – sez. III – sentenza del 10 luglio 2020 – n.1421 Il piano educativo individualizzato, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. Pubblicato il 10/07/2020 N. 01421/2020 REG.PROV.COLL. N. 02899/2015 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Palermo, Via Oberdan N.5; contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, di Agrigento, Direzione Didattica Statale “-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo via V. Villareale n. 6, sono per legge domiciliati; per l’annullamento del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale -OMISSIS- (AG) con il quale è stata disposta l’assegnazione alla minore indicata in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (7 ore); – dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico; – di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali; NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per 15 ore settimanali (come indicato nel PED) ovvero in subordine per 11 ore settimanali secondo il rapporto 1/2 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino
all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno. ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno per 15 ore settimanali (come indicato nel PED) ovvero in subordine per 11 ore settimanali secondo il rapporto 1/2 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno . NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno; ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, e vista la documentazione depositata; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, e visto il relativo adempimento; Vista la documentazione depositata da entrambe le parti; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza del giorno 7 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO A. – Con il ricorso in esame l’odierna istante – nella qualità di genitore della minore indicata in epigrafe – disabile non grave ex art. 3, co. 1, della l. n. 104/1992 – ha adito questo Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico indicato in oggetto; il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunna disabile, di un insegnante di sostegno per le ore ritenute necessarie; nonché, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale. B. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni scolastiche intimate, depositando documentazione. C. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare e sono stati disposti adempimenti istruttori a carico delle resistenti amministrazioni (adempiuti). D. – In vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente, dichiaratamente consapevole dell’orientamento di questa Sezione, ha preliminarmente argomentato sulla
sussistenza della giurisdizione del G.A.; nel merito, ha insistito per la definizione del giudizio ai fini della regolazione delle spese, di cui ha chiesto la distrazione, e per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Quindi, all’udienza del giorno 7 luglio 2020 la causa è stata posta in decisione, in applicazione del citato art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020. E. – La controversia ha ad oggetto la mancata tempestiva assegnazione alla figlia minore di parte ricorrente – portatrice di handicap ex art. 3, co. 1, della l. n. 104/1992, come risulta da attestazione versata in atti – di un insegnante di sostegno per le ore ritenute necessarie. Deve precisarci che parte ricorrente, in ragione del tempo trascorso, ha manifestato l’interesse alle definizione del presente ricorso solo ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio e della statuizione sulla domanda risarcitoria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per l’a.s. ormai trascorso. F. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Deve premettersi che, con numerose sentenze, questa Sezione ha di recente ricostruito la giurisdizione nella materia che viene in rilievo, distinguendo le domande volte alla predisposizione degli strumenti didattici necessari per l’individuazione delle esigenze degli studenti disabili – rientranti nella giurisdizione del G.A. – da quelle con le quali viene chiesta la concreta erogazione del relativo servizio, di competenza del G.O.. Si fa in particolare riferimento, tra le tante, alle sentenze di questa Sezione n. 2057/2017, n. 2437/2017 e n. 2459/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7; nonché, alle recentissime sentenze n. 1784 e n. 1785 del 2018, le quali, sul profilo del riparto di giurisdizione, fanno riferimento anche all’ulteriore decisione delle Sezioni Unite, con la quale è stata confermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi in cui sia già stato redatto il PEI (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966). Sotto tale specifico profilo, il Collegio, pur conoscendo taluni, anche recentissimi, precedenti del Giudice di appello (tra le tante, C.G.A. n. 669, n. 710 e n. 711 del 2018, nonché n. 151 del 2020), ritiene di dovere richiamare quanto più volte stabilito dal Giudice regolatore della giurisdizione, secondo cui “il piano educativo individualizzato, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011). La giurisdizione del giudice ordinario scatta dunque a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l’indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell’educazione e dell’istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell’alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all’istruzione dello studente disabile. Invece, le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza
dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. c), (Cass., Sez. U., 28 febbraio 2017, n. 5060).” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966; e, più di recente, Sez. Un., 28 gennaio 2020, n. 1870; 8 ottobre 2019, n. 25101, in cui non si ritiene dirimente ai fini del riparto di giurisdizione l’esplicita deduzione di una condotta discriminatoria). In questo senso è, peraltro, orientata anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pure richiamata nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5060/2017 (v. in tal senso anche C.G.A. in sede giurisd., 8 marzo 2018, n. 128). Osserva ulteriormente il Collegio che, tenuto conto della coesistenza di due giurisdizioni sulla stessa posizione soggettiva, le decisioni appena citate indicano chiaramente il limite della giurisdizione amministrativa, attribuendo a quella ordinaria tutte le questioni relative alla mancata (o incompleta) attuazione del documento programmatorio didattico indicante le ore di sostegno; e ciò, a prescindere dalla prospettazione della parte ricorrente, dalla quale non può dipendere la scelta del giudice al quale ricorrere per la tutela della propria posizione soggettiva. In merito sembra quasi superfluo precisare che i comportamenti discriminatori hanno carattere oggettivo; conseguentemente sono tali indipendentemente dalla volontà di chi li compie o della prospettazione di chi propone l’azione giudiziaria; e, sotto tale profilo, la giurisdizione non può dipendere dalla domanda formulata dalla parte ricorrente, a fronte della stessa fattispecie in cui l’interessato – accertato dai competenti organi il carattere grave dell’handicap ai fini dell’integrazione scolastica – lamenta la mancata attuazione del documento programmatorio che ha stabilito il numero delle ore di sostegno necessarie; o, comunque, assume di avere diritto alla prestazione nella misura massima prevista. Non possono pertanto essere seguite quelle ricostruzioni, secondo le quali la giurisdizione del G.O. indicata dalle richiamate sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione sussisterebbe solo in caso di espressa denunzia di un comportamento discriminatorio, che inevitabilmente porterebbe ad una inammissibile sorta di divisione della giurisdizione sulla base della prospettazione di parte, con una singolare riedizione della teoria della prospettazione, opportunamente abbandonata da parecchi decenni. Altro punto che appare utile chiarire – considerate le oscillazioni che si registrano sul punto in alcune sentenze amministrative ed ordinarie – è che il criterio di riparto della giurisdizione, in ossequio a fondamentali principi processuali, non possa che fondarsi sulle concrete domande spiegate e non, invece, sulla base dell’attività amministrativa ad esse propedeutica. Ne consegue che la domanda di attribuzione di ore rientra comunque nella giurisdizione del G.O. anche qualora il PEI non sia stato redatto (circostanza che può incidere sulla fondatezza dell’eventuale domanda proposta, ma non sul pregiudiziale riparto di giurisdizione), mentre la competenza del Giudice Amministrativo, in sintonia con le già richiamate sentenze delle Sezioni Unite e dell’Adunanza Plenaria, è comunque relativa esclusivamente alla domanda volta alla predisposizione del PEI ovvero alla sua contestazione nel merito. Conseguentemente, sulla domanda volta alla concreta erogazione del servizio la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, al quale la parte ricorrente potrà rivolgersi per eventuali contestazioni afferenti la mancata (o parziale) attuazione del documento programmatorio degli interventi integrativi, come prospettato nel caso di specie; restando, invece, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’eventuale
contestazione (non presente nel caso di specie) dell’adeguatezza delle misure inserite nel documento didattico. È quasi superfluo evidenziare che il medesimo esito deve essere dettato per la connessa domanda risarcitoria. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la parte potrà riproporre il giudizio ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. G. – Gli specifici profili della controversia e l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione pregiudiziale legittimano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, co. 6, del d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 48/2020, con l’intervento dei magistrati: Maria Cappellano, Presidente FF, Estensore Anna Pignataro, Consigliere Calogero Commandatore, Referendario
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