La Governance dell'Istruzione - Organizzazione dell'Amministrazione Scolastica Lucrezia Stellacci

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La Governance dell'Istruzione - Organizzazione dell'Amministrazione Scolastica Lucrezia Stellacci
La Governance dell’Istruzione
        Organizzazione
 dell’Amministrazione Scolastica

                      Lucrezia Stellacci

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La Governance dell'Istruzione - Organizzazione dell'Amministrazione Scolastica Lucrezia Stellacci
La Governance dell’ISTRUZIONE

                          STATO

        Amministrazione           Amministrazione
          centrale                  periferica

                                              Uffici Scolastici
                                                 Regionali
   Ministero
 dell’Istruzione                                  Ambito
                                                Territoriale

                                                                  2
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La Governance dell’ISTRUZIONE

                       Regioni

                       Province
     REGIONI
    ENTI LOCALI
                       Comuni

                  Città Metropolitane

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STORIA del Ministero dell’Istruzione
         dal 1861 ad oggi

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STORIA del Ministero dell’Istruzione
               dal 1861 ad oggi
• 1861 Nasce con il governo Cavour e fu soppresso il 12 settembre
  1929 dal governo Mussolini,         che   lo   sostituì   col   Ministero
  dell'educazione nazionale.
• 1944,    il dicastero ritorna alla denominazione originaria, quale
  Ministero della pubblica istruzione.
• 1974 Il 14 dicembre 1974, ad opera del governo Moro IV, fu creato il
  Ministero per i beni culturali ed ambientali, che raccolse alcune delle
  competenze e funzioni prima spettanti al Ministero della pubblica
  istruzione, nonché ad altri dicasteri.
• 1989 Il Ministero della pubblica istruzione, si divide in 2 ministeri:
  Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e Ministero della Università e
  della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) (legge 9 maggio 1989 n.
  168).

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STORIA del Ministero dell’Istruzione
                 dal 1861 ad oggi
 • 2001 In ottemperanza alla riforma Bassanini del d.lgs. n. 300/1999, i due
    ministeri confluiscono nell’unico Ministero dell'istruzione, dell'università e
    della ricerca, noto con l'acronimo MIUR.
 • 2006 Nel 2006 ritorna la divisione fra i 2 ministeri
 • 2008 I due dicasteri del MIUR, tornano alla configurazione originaria della
    riforma Bassanini.
• 2020 Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge
    5 marzo 2020, n. 12 con Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha
    istituito i due dicasteri:
      Ministero dell’istruzione (M.I.)
      e Ministero dell’Università e della Ricerca M.U.R.) trasferendo loro le
      specifiche competenze in materia di istruzione da un lato e di università e
      ricerca dall’altro.

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L’amministrazione statale nel settore istruzione
   I nostri giorni: il Ministero dell’Istruzione

                   Il comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 1/2020 prevedeva il
                   termine del 30 giugno 2020 per l’emanazione dei
                   regolamenti di riorganizzazione, con DPCM, dei due
                   Ministeri, emanazione che di fatto ha avuto luogo in
                   data 30 settembre 2020:

                    DPCM 166/2020             Regolamento     Ministero
                    dell’istruzione (MI)
                    DPCM 167/2020          Regolamento Uffici di diretta
                                                                                  MI
                    collaborazione MI

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Funzioni e compiti
 del Ministero dell’Istruzione
Al Ministero dell’istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica.
D. Lgs n°112 del 31 marzo 1998
Art. 137:Competenze dello Stato
 c. 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri
per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza
unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative
alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di
cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo (Accademie e
conservatori)

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Funzioni e compiti
    del Ministero dell’Istruzione
L’attività del Ministero dell’Istruzione è principalmente rivolta:
•   alla definizione degli ordinamenti, dei curricoli, delle indicazioni nazionali e delle linee
    guida, quale quadro di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni
    scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
•   all’organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della
    scuola, formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del
    personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
•   alla definizione di criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola, degli
    interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del
    servizio scolastico ed educativo;
•   alla ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
•   al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed
    internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione
    europea;

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Funzioni e compiti
    del Ministero dell’Istruzione
•   alla definizione degli indirizzi per il Sistema Nazionale di Valutazione;
•   all’individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione
    superiore e di formazione tecnica superiore e cura dei rapporti con i sistemi formativi delle
    regioni;
•   alla definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non
    statale;
•   alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;
•   al diritto allo studio e servizi alle famiglie, promozione dello status dello studente, orientamento
    allo studio e professionale;
•   alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, promozione
    dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

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Il Ministro dell’Istruzione
Al Ministero dell'istruzione, con sede a Roma, è preposto il Ministro che
rappresenta l’organo di direzione politica del Ministero (è nominato dal
Presidente della Repubblica, su designazione del Capo del Governo) ed
esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo (articoli 4 e 14 del
d.lgs. 165/2001).

                             Il Ministro dell’istruzione
                                prof. Patrizio Bianchi

                                                                                       11
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I Ministri dal 2005 ad oggi

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I Ministri dal 2005 ad oggi

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I Ministri dal 2005 ad oggi

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Organigramma
del Ministero dell’Istruzione

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                                Lucrezia Stellacci
Uffici di diretta collaborazione
  del Ministero dell’Istruzione
Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, Il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione
disciplinati dal D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167 definito «Regolamento
concernente gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione:

• L’Ufficio di gabinetto (al cui interno opera il Consigliere Diplomatico);

• L’Ufficio legislativo;

• L’Ufficio stampa;

• la Segreteria del Ministro;

• La Segreteria tecnica del Ministro;

• Le segreterie dei Sottosegretari di stato.

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Organigramma
        del Ministero dell’Istruzione
Il MI, in base a quanto previsto dal DPCM 30 settembre 2020, n. 166 è organizzato in 2
Dipartimenti, i cui capi svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generali compresi in ciascun dipartimento e sono responsabili dei risultati
raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro:

1. Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione, di cui fanno parte 4
   Uffici dirigenziali generali
          a. Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
          strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
          b. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
          di istruzione
          c. Direzione generale per il personale scolastico
          d. Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione

2. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, di cui fanno parte 3 Uffici
dirigenziali generali
          a. Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
          b. Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica
          c. Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi
          amministrativi, la comunicazione e i contratti.

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Ulteriori organi del M.I.: CSPI
Istituito nel 1847 come organo consultivo regio, divenuto Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione con il D. lgs 297/1994, con il D. lgs. 30 giugno 1999 n. 233, recante Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n.
59» assume la denominazione di: Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del
sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle
funzioni. Il CSPI supporta il Ministro dell’istruzione nella pianificazione e supervisione delle
politiche educative. Il Consiglio formula proposte e rilascia pareri obbligatori e facoltativi:
•   sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
•   sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, in materia di valutazione del
    sistema dell'istruzione;
•   sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale
    nonché sulla quota nazionale dei curricoli.
•   sull'organizzazione generale dell'istruzione.
È composto da 36 membri, la metà dei quali eletti fra gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il
personale amministrativo, mentre l'altra metà dei componenti è nominata dal Ministro.

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Enti in house del M.I.: INVALSI
L’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo di Istruzione e di
formazione, è un istituto di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico.
Dal 1999 ha raccolto l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE)
istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. L’INVALSI è soggetto alla
vigilanza del Ministero dell’Istruzione che individua le priorità strategiche delle
quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività.
I compiti principali dell'istituto sono incentrati in gran parte sulla valutazione
del sistema scolastico italiano.

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Enti in house del M.I.: INDIRE
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è
un ente vigilato dal Ministero dell’istruzione particolarmente specializzato in ricerca
educativa.
l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire),
oltre a essere parte del sistema nazionale di valutazione, svolge attività di ricerca e
documentazione nell’istruzione e sull’uso delle tecnologie per la formazione in
servizio del personale della scuola. Compito specifico dell’Istituto all’interno del
Sistema nazionale di valutazione è il supporto alle scuole per il loro processo di
miglioramento e di innovazione educativa. Inoltre, Indire sviluppa ambienti di
apprendimento online per gli insegnanti neo-assunti in ruolo.

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L’ organizzazione statale a livello periferico

  In attuazione delle disposizioni normative di cui alle Leggi Bassanini, del
  Decreto Legislativo 300/1999 viene emanato il Regolamento di
  organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, D.P.R. 6
  novembre 2000, n. 347 (Ministro De Mauro, Ministro della Funzione Pubblica
  Bassanini) con il quale, all’articolo 6, vengono istituiti gli Uffici Scolastici
  Regionali. Si tratta di un Ufficio che «assorbe» le competenze, comunque
  ridimensionate a seguito dell’introduzione dell'autonomia delle istituzioni
  scolastiche, dei preesistenti Provveditorati agli Studi.
  A livello decentrato, dunque e limitatamente all'istruzione scolastica, il MI
  opera attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) che si articolano a loro
  volta negli Ambiti territoriali a livello provinciale. Gli uffici decentrati
  applicano le politiche dettate dall’amministrazione centrale.

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L’ organizzazione statale a livello periferico:
        l’Ufficio Scolastico Regionale
  Gli Uffici Scolastici Regionali costituiscono
  articolazioni       periferiche         del       Ministero
  dell’Istruzione. Si tratta di uffici di livello dirigenziale
  generale o, in relazione alla popolazione studentesca
  della relativa Regione, di livello non generale. Di
  norma, l'Ufficio Scolastico Regionale si articola, per
  funzioni e sul territorio, con sedi a livello provinciale
  (Ambiti territoriali).

  ➢15 uffici scolastici regionali coordinati da n
   Direttori generali;

  ➢3 uffici scolastici regionali coordinati da Dirigenti
   di 2 fascia.

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U.S.R. di livello Dirigenziale Generale
  Uffici Scolastici Regionali di livello DIRIGENZIALE GENERALE cui è preposto un
  DIRETTORE GENERALE di I ^ fascia

  1.   Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo,
  2.   Ufficio scolastico regionale per la Calabria,
  3.   Ufficio scolastico regionale per la Campania,
  4.   Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna,
  5.   Ufficio scolastico per il Friuli V. Giulia,
  6.   Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
  7.   Ufficio scolastico regionale per la Liguria,
  8.   Ufficio scolastico regionale per la Lombardia,
  9.   Ufficio scolastico regionale per le Marche,
  10. Ufficio scolastico regionale per il Piemonte,
  11. Ufficio scolastico regionale per la Puglia,
  12. Ufficio scolastico regionale per la Sardegna,
  13. Ufficio scolastico regionale per la Sicilia,
  14. Ufficio scolastico regionale per la Toscana,
  15. Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

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U.S.R. di livello Dirigenziale NON Generale
Uffici Scolastici Regionali di livello DIRIGENZIALE NON GENERALE cui è preposto un DIRIGENTE
di II ^ fascia

1. Ufficio scolastico regionale per la Basilicata
2. Ufficio scolastico regionale per il Molise
3. Ufficio scolastico regionale per l’Umbria

In alcune Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano)
le norme sull'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali sono diverse, in quanto la sfera di
competenza dell'Amministrazione statale nel loro territorio è più limitata e continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione

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Funzioni e compiti
         dell’Ufficio Scolastico Regionale
L'Ufficio Scolastico Regionale (D.P.C.M. 30 settembre 2020, n.166, art. 7, comma 2):
•   vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
    sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e
    sull'osservanza degli standard programmati;
•   cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per
    gli studenti;
•   provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e
    convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale;
•   attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa,
    didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche e integra la sua azione con quella dei
    comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
•   promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul
    territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con
    l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per
    l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione
    tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
•   esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole
    straniere in Italia;                                                                     25
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Funzioni e compiti
         dell’Ufficio Scolastico Regionale
•   svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle
    istituzioni scolastiche;
•   valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
•   assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
    competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o
    non riservate all'Amministrazione centrale;
•   assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
    passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del
    personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative
    statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito
    alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni.
•   cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale,
    amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio
    nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia.

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Organizzazione statale a livello periferico

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                                     Lucrezia Stellacci
Funzioni e compiti
    degli Uffici di ambito territoriale
L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale
per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole,
amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative D.P.C.M. 30
settembre 2020, n. 166, articolo 7, comma 3:

•   alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
    amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le
    risorse umane e finanziarie;
•   alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e
    amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai
    singoli istituti scolastici autonomi;
•   al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della
    offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali;

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Funzioni e compiti
    dell’Ufficio Scolastico Provinciale
•   al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole;
•   al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
•   allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
•   all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali
    competenti;
•   al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione
    dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della
    partecipazione studentesca;
•   al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
•   alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni
    sindacali territoriali.
Inoltre, possono esercitare ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale.

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La Governance dell’ISTRUZIONE
 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

                                                Regioni

                                                Province
                     REGIONI
                   ENTI LOCALI
                                                Comuni

                                                 Città
                                             Metropolitane
                                                                             30
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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
                art.138
Compiti amministrativi delle Regioni:
▪ la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
   formazione professionale;
• la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di
   risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
   provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla
   lettera a);
• la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa;
▪ la determinazione del calendario scolastico;
▪ i contributi alle scuole non statali;
▪ le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
   conferite.

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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
                   art.139 c.1

Compiti amministrativi delle Province in relazione agli Istituti di
istruzione secondaria superiore:
➢ l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli
  strumenti di programmazione;
➢ la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
➢ i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
  handicap o in situazione di svantaggio;
➢ il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
  istituzioni scolastiche;
➢ la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
➢ le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
➢ la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi
  collegiali scolastici a livello territoriale.

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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
                 art.139, c. 2 e 3

Compiti amministrativi dei Comuni:
❖   Stessi compiti delle Province, ma con riguardo alla scuola del 1 ciclo di istruzione
❖  educazione degli adulti;
❖  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
❖  azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
❖  azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in
   verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
❖ interventi perequativi;
❖ interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
   salute.
La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei
conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai
comuni.

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