UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA

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Emanato con D.R. n. 444 del 27.03.2013 come modificato dal D.R. n. 2003 del 23.05.2019
Pubblicato in albo web il 23.05.2019 - in vigore dal 24.05.2019 - a cura di Servizio personale docente - Area Personale

 Allegato A

                    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA
 ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI
 DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E DI SPECIALIZZAZIONE

                                                Capo I – Norme generali

                          Art. 1 - Oggetto della disciplina ed ambito di applicazione

 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli
 studenti dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi di insegnamento e di
 contratti di diritto privato per attività di insegnamento ufficiale ed integrativa nei corsi di laurea,
 laurea magistrale e di specializzazione.

                            Art. 2 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

 1.I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare
 annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
 nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di impegno a
 tempo pieno, di cui da 100 a 120 ore di didattica frontale, e non meno di 250 ore in regime di
 impegno a tempo definito, di cui da 75 a 90 ore di didattica frontale.
 Per attività didattica frontale si intendono: lezioni, esercitazioni e seminari, in aula o in laboratorio,
 che danno luogo a crediti formativi ed inoltre le lezioni per l’assolvimento degli obblighi formativi
 aggiuntivi, le lezioni presso i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, nonché i tirocini
 pratici dei corsi di studio svolti alla presenza dei docenti titolari dell’attività.
 L’assolvimento dei compiti didattici con mezzi telematici sarà disciplinato con apposito
 Regolamento.
 2. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e
 sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
 inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un
 massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di impegno
 a tempo definito.
 Ai ricercatori a tempo indeterminato sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il
 rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di didattica ufficiale
 frontale, compatibilmente con la programmazione didattica, entro 60 ore per anno accademico.
 Per accertate carenze didattiche, possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori
 incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo delle 120 ore complessive per anno
 accademico.
 La didattica integrativa relativa ai compiti didattici affidati rientra nei compiti istituzionali del
 ricercatore a tempo indeterminato.

 3.1 I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a), ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, della
 legge 30/12/2010, n.240, svolgono attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
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Allegato A

studenti con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in
regime di tempo definito.

I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) sono tenuti a svolgere fino ad un
massimo di 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico.
Per accertate carenze didattiche possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori
incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo di 90 ore complessive per anno
accademico.

3.2 I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b), ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, della
legge 30/12/2010, n.240, svolgono attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore.
I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) sono tenuti a svolgere, nell’ambito
dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico.
Eventuali ulteriori compiti didattici possono essere attribuiti, con il consenso dell’interessato, entro
il limite massimo di 120 ore di didattica frontale complessive, mediante affidamento anche a titolo
oneroso con spesa a carico del Dipartimento proponente.

3.3 Ai ricercatori titolari di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca ai
sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, possono essere conferiti, con il loro consenso,
incarichi di insegnamento a titolo non oneroso, nell’ambito dell’impegno orario complessivo pari a
1500 ore di lavoro annue, di cui almeno 350 dedicate ad attività di didattica.
Possono svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico.
Per accertate carenze didattiche possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori
incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo di 90 ore complessive per anno
accademico.

4. I professori ed i ricercatori autocertificano, mediante la compilazione del registro delle lezioni,
l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti.

5. Nei confronti dei professori e ricercatori cui sono affidati compiti di gestione o di ricerca
particolarmente gravosi è possibile una riduzione del carico didattico, secondo quanto previsto
dall’art. 42, comma 3, dello Statuto dell’Ateneo.
Ai sensi degli articoli 9 e 13 dello Statuto dell’Ateneo i compiti didattici del Rettore e del
Prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.

                                    Capo II – Incarichi didattici

   Art. 3 - Procedure di conferimento dei compiti didattici e dei contratti di diritto privato

   1. Nell’ambito della programmazione didattica per l’anno accademico, ciascun Dipartimento
      definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della
      congruità e dell’equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.
   2. Nel rispetto dei principi di cui sopra, qualora docenti di uno stesso settore scientifico-
      disciplinare siano presenti in più Dipartimenti, i loro compiti e carichi didattici sono
      determinati di concerto dai Dipartimenti interessati.
   3. Nel caso dei corsi di studio della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, le competenze
      attribuite nel seguito ai Dipartimenti e non riservate ai medesimi dalla legge, possono essere
      esercitate dalla Scuola, ivi comprese quelle di carattere economico–finanziario, in

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      applicazione di apposite disposizioni regolamentari approvate dalla Scuola stessa e dai
      Dipartimenti.
   4. L’attribuzione dei compiti didattici e degli affidamenti per la copertura degli insegnamenti
      vacanti è effettuata in applicazione delle disposizioni che seguono.

   Art.4 - Ricognizione e attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali

1. I Consigli di corso di studi sottopongono annualmente le esigenze didattiche dei singoli
insegnamenti ai Dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dal
Regolamento didattico del corso di studi. Qualora un dato settore scientifico disciplinare sia
attribuito a più Dipartimenti, il Consiglio dei corsi di studi stabilisce a quale Dipartimento inoltrare
la richiesta, dando la priorità al Dipartimento a cui afferisce il corso di studio e fermo restando che
l'attribuzione andrà fatta di concerto con gli altri Dipartimenti a cui afferiscono docenti del settore.
L'inoltro della richiesta e la scelta del Dipartimento a cui inoltrarla può essere affidata a ciascuna
Scuola con deliberazione dei Dipartimenti di afferenza.

2. Sulla base delle esigenze interne e delle richieste pervenute da altre strutture in applicazione di
quanto previsto nel periodo precedente, ciascun Dipartimento procede ad attribuire ai professori che
ad esso afferiscono gli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali.

3. Esaurita l’attribuzione dei compiti didattici ai professori, e sempre con riguardo ai docenti
afferenti, ciascun Dipartimento procede all’attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo
determinato nonché, con il loro consenso, all’attribuzione degli affidamenti di incarichi di didattica
ufficiale frontale ai ricercatori a tempo indeterminato.

4. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento il Dipartimento
procede a valutazione comparativa degli interessati.

                         Art. 5 – Affidamento di ulteriori compiti didattici

1. Al fine di assicurare la copertura degli insegnamenti risultati vacanti al termine della procedura di
attribuzione di cui al precedente articolo, il Dipartimento procede, con il consenso degli interessati,
all’attribuzione di ulteriori insegnamenti ai professori, ai ricercatori a tempo determinato e
indeterminato del settore scientifico disciplinare cui si riferisce l’insegnamento ovvero di settore
riconosciuto affine dai Dipartimenti a cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare, ai tecnici
laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell’art.12 della legge n.341/90, ai collaboratori ed esperti linguistici ed al personale di cui all’art.6,
comma 5, del D.L.vo n. 502/1992.

2. Ai professori gli incarichi di insegnamento ufficiale di cui al comma precedente possono essere
attribuiti a titolo oneroso subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie da parte del
Dipartimento che procede all’attribuzione e a condizione che nell’Ateneo non vi sia nel relativo
settore scientifico disciplinare una corrispondente disponibilità di docenza non utilizzata; la
retribuzione può essere corrisposta per le ore eccedenti le 120 di didattica frontale ai professori a
tempo pieno e per le ore eccedenti le 90 di didattica frontale ai professori a tempo definito.

3. In base a quanto previsto dal precedente comma, possono essere conferiti incarichi di
insegnamento ufficiale anche a titolo oneroso ai ricercatori a tempo determinato con contratto di
tipo b), con corresponsione della retribuzione per le ore eccedenti le 60 di didattica istituzionale e
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Allegato A

comunque entro il limite massimo di 120 ore complessive di didattica frontale per anno
accademico.

4. Gli incarichi di insegnamento affidati al personale di cui all’art.6, comma 5, del D.L.vo n.502/92
ed ai collaboratori ed esperti linguistici, possono essere conferiti, subordinatamente alla
disponibilità di risorse finanziarie, a titolo oneroso con spesa a carico del Dipartimento al quale è
attribuita la responsabilità del corso di studio in cui l’attività di insegnamento si svolge ed eventuale
cofinanziamento da parte del Centro Linguistico di Ateneo, limitatamente agli incarichi affidati a
collaboratori ed esperti linguistici del Centro stesso.

5. Le modalità di retribuzione degli incarichi di cui ai precedenti commi 2,3 e 4, nonché i criteri e le
modalità per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, sono disciplinati dal
successivo art.8.

6. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento si procede a
valutazione comparativa, dando preferenza ai professori di prima o di seconda fascia del medesimo
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da affidare.

7. In base alla stipula di convenzioni previste dal Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in data 27/11/2012 e con le modalità di cui all’art.23, comma 1, della
Legge n.240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si può procedere alla attribuzione di
insegnamenti a ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca.

8. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento in questione non sia attribuito
al Dipartimento responsabile del corso di studio, quanto previsto dal presente articolo è svolto di
concerto con i Dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare.

      Art.6 – Verifica della congruità ed equa ripartizione dei carichi didattici attribuiti

1. La deliberazione di attribuzione degli insegnamenti ai docenti del Dipartimento viene inviata alle
Scuole di pertinenza ai fini della verifica di cui all’art. 44, comma 5, dello Statuto. La Scuola può
chiedere al Dipartimento un riesame degli affidamenti.

                     Art.7 – Modalità di copertura di insegnamenti vacanti

1. Il Dipartimento, cui è attribuito il corso di studio, conferisce gli insegnamenti ancora vacanti dopo
aver esperito le procedure di cui ai precedenti due articoli, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

       a) Bando di selezione e procedura di valutazione comparativa per l’affidamento
          dell’incarico di insegnamento a titolo gratuito ovvero oneroso, con spesa a carico del
          Dipartimento, destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato
          di altri Atenei, da emanarsi a cura del Direttore del Dipartimento e da pubblicizzare sul
          sito internet della struttura.
          L’affidamento dell’incarico di insegnamento avviene previo nulla osta dell’Ateneo di
          appartenenza.
       b) Stipula diretta di contratti a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della
          legge n. 240/2010, previa apposita delibera adeguatamente motivata, per attività di
          insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi di esperti dotati di tale requisito

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          in quanto in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. La
          deliberazione di proposta di stipula dei contratti a titolo oneroso viene assunta con le
          modalità di cui al successivo art. 8, comma 1.
          I contratti hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati
          annualmente per un periodo massimo di 5 anni, previa apposita delibera della struttura in
          ragione del permanere delle esigenze didattiche. Essi non danno luogo a diritti in ordine
          all’accesso nei ruoli dell’Università. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli
          stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno
          accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio
          presso ciascun Dipartimento dell’Ateneo.
          Il contratto può essere stipulato dal Direttore del Dipartimento su delega del Rettore.
         Qualora il soggetto sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è
         stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza,
         ove necessaria.

      c) Bando di selezione per contratto ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010,
         da emanarsi a cura del Direttore del Dipartimento e da pubblicizzare sul sito internet
         della struttura, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, riservato
         a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

      Il Dipartimento definisce il programma delle attività didattiche del professore a contratto e
      determina il trattamento economico secondo quanto previsto al successivo art.8, comma 1.
      Possono partecipare alla procedura di selezione anche gli assegnisti di ricerca nonché il
      personale tecnico amministrativo dell’Università.
      L’avviso di selezione deve contenere l’indicazione dell’insegnamento che si intende
      affidare, dell’impegno orario di didattica frontale e della durata del contratto, le modalità e i
      termini di presentazione delle domande e dei titoli, dei titoli preferenziali di cui all’art. 23,
      comma 2, della legge 30.12.2010, n. 240, dei criteri e delle modalità della valutazione
      comparativa dei richiedenti sulla base del curriculum complessivo di ciascuno e
      dell’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare cui è attribuito
      l’insegnamento da coprire, nonché del trattamento economico. Può inoltre contenere
      ulteriori indicazioni sulle attività oggetto del contratto e sulle modalità di svolgimento delle
      stesse.
      L’individuazione del contraente avviene mediante deliberazione del Dipartimento, con
      riconoscimento del trattamento economico determinato ai sensi del successivo art. 8, comma
      1.
      Agli assegnisti di ricerca e al personale tecnico-amministrativo può essere attribuito un
      incarico di insegnamento entro il limite di 60 ore di didattica frontale estensibile a 90 in caso
      di comprovata necessità.
      Il contratto può essere stipulato dal Direttore del Dipartimento su delega del Rettore.
      L’assegnista di ricerca, che risultasse vincitore della selezione, svolge l’attività di
      insegnamento previo parere favorevole della struttura di appartenenza, al di fuori
      dell’impegno contrattuale previsto per l’assegno e comunque compatibilmente con l’attività
      di ricerca.
      Il personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo che risultasse vincitore della
      selezione, prima dell’accettazione dell’incarico, deve richiedere al Direttore Generale il
      necessario nulla osta allo svolgimento dell’attività; nella richiesta dovranno essere indicati
      l’impegno orario previsto e le modalità di svolgimento della stessa.
      L’incarico deve essere svolto esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro e l’impegno
      previsto deve essere compatibile con l’attività lavorativa istituzionale propria del
      dipendente, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato, nonché con le
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Allegato A

       esigenze di servizio della struttura di appartenenza. Per il personale tecnico-amministrativo
       il conferimento dell’incarico avviene con la medesima delibera di attribuzione.
       Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un’altra pubblica
       amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione, ove necessaria,
       dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
       Il Direttore del Dipartimento, accertato che il docente abbia adempiuto agli obblighi
       contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo.

2. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento in questione non sia attribuito
al Dipartimento responsabile del corso di studio, quanto previsto dal presente articolo è svolto di
concerto con i Dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare.

                           Art. 8 – Disposizioni di carattere economico

1. La deliberazione di conferimento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui ai
precedenti articoli 5, commi 2,3 e 4 e art. 7, punto a), ovvero di proposta di stipula di contratti a
titolo oneroso, ai sensi dell’art.23, commi 1 e 2, della legge n.240/2010, di cui al precedente articolo
7, punti b) e c), viene assunta in base ad un piano annuale di spesa nell’ambito delle disponibilità
finanziarie del Dipartimento ed il trattamento economico viene determinato secondo quanto
previsto dal D.M. 21.7.2011, n. 313, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento interno
mirante ad assicurare l’uniformità dei corrispettivi.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali, con il loro consenso, sono
affidati insegnamenti ufficiali o moduli di essi.
Ai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuiti, nei limiti della disponibilità di bilancio
dell’Ateneo, gli incarichi di insegnamento svolti entro 60 ore di didattica frontale, da ridursi in
proporzione al numero effettivo delle ore di didattica frontale effettuate.
La quota dello stanziamento complessivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione
eventualmente residuata dall’attribuzione di insegnamenti ufficiali di 60 ore di didattica frontale,
ovvero di moduli di insegnamenti ufficiali inferiori alle 60 ore di didattica frontale, viene destinata
alla retribuzione dell’ulteriore attività di insegnamento ufficiale prestata dai ricercatori a tempo
indeterminato già titolari di un insegnamento ufficiale di 60 ore frontali, in ogni caso nel limite
massimo di ulteriori 60 ore di didattica frontale.
La retribuzione delle ore di attività didattica frontale eccedente le prime 60 ore e nel limite massimo
di 120 ore per ciascun ricercatore a tempo indeterminato viene ripartita in proporzione al numero
totale delle ore eccedenti le prime 60 prestate nell’Ateneo, in ogni caso entro un ulteriore importo
pari alla retribuzione forfettaria lorda massima fissata dal Consiglio di Amministrazione per lo
svolgimento di un insegnamento ufficiale di 60 ore di didattica frontale.

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                                   Capo III - Professori a contratto

                          Art. 9 - Diritti e doveri dei professori a contratto

1. I professori a contratto di insegnamento ufficiale partecipano alle commissioni di esami di
profitto per l’intero anno accademico di riferimento, nonché alla prova finale per il conseguimento
del titolo di studio.

Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.

Partecipano alle attività di orientamento ed assistenza agli studenti e prendono parte alle sedute del
Consiglio di corso di studio interessato, fatte salve le deliberazioni relative alle proposte di stipula
dei contratti di cui al presente Regolamento.

2. I professori a contratto di corsi integrativi di quelli ufficiali svolgono le attività didattiche previste
nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi concordati con il professore titolare del
relativo corso ufficiale.

Partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni degli esami di profitto del corso ufficiale
per l’intero anno accademico di riferimento.

Prendono parte alle sedute del Consiglio di corso di studio interessato, fatte salve le delibere relative
alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento.

3. I professori a contratto possono partecipare ai gruppi ed ai progetti di ricerca dell’Ateneo ai sensi
dell’art. 18, comma 5, della Legge 30.12.2010, n. 240.

4. I professori a contratto presentano, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite.

Presentano altresì, entro i termini previsti nel contratto, una relazione finale sull’attività svolta.

Sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a
valutazione degli studenti frequentanti.

5. Le eventuali attività extrauniversitarie svolte dai professori a contratto non devono comportare
conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque,
recare pregiudizio all’Ateneo.

6. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su
deliberazione del Consiglio del Dipartimento.

                                   Capo IV - Internazionalizzazione

                 Art. 10 - Stipula di contratti con esperti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l’Università, ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 3,
della legge n. 240/2010, può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o
utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti,
studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
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Allegato A

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

3. La proposta dell'incarico, presentata dal Consiglio di Dipartimento, è formulata dal Rettore al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del
curriculum del candidato nel sito internet dell'Università.

4. La stipula del contratto viene effettuata dal Rettore.

                              Capo V – Incompatibilità degli incarichi

                               Art. 11 – Regime delle incompatibilità

   1. Ai sensi della vigente normativa nonché del Codice Etico dell’Ateneo, i contratti per attività
      di insegnamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o
      di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o
      alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
      un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
   2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a:
       -   soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale
           docente di ruolo delle Università dall’art. 13 del D.P.R. 11/7/1980, n. 382 e successive
           modificazioni ed integrazioni.
       -   soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, fatta salva la limitata attività di
           supporto alla didattica di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998

                                     Capo VI - Disposizioni finali

                                  Art.12 – Norme finali e di rinvio

             1. Altre forme di attività didattica, anche a titolo gratuito, che non diano luogo ad
                acquisizione di crediti formativi da parte dello studente, possono essere attivate
                previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato attestante la qualità
                dei relativi contenuti.
             2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle
                disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

                        Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

   1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nell’albo
          informatico del sito istituzionale dell’Ateneo.
   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni regolamentari
          incompatibili con il presente Regolamento.

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