UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA
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Emanato con D.R. n. 444 del 27.03.2013 come modificato dal D.R. n. 2003 del 23.05.2019 Pubblicato in albo web il 23.05.2019 - in vigore dal 24.05.2019 - a cura di Servizio personale docente - Area Personale Allegato A UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E DI SPECIALIZZAZIONE Capo I – Norme generali Art. 1 - Oggetto della disciplina ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi di insegnamento e di contratti di diritto privato per attività di insegnamento ufficiale ed integrativa nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione. Art. 2 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori 1.I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno, di cui da 100 a 120 ore di didattica frontale, e non meno di 250 ore in regime di impegno a tempo definito, di cui da 75 a 90 ore di didattica frontale. Per attività didattica frontale si intendono: lezioni, esercitazioni e seminari, in aula o in laboratorio, che danno luogo a crediti formativi ed inoltre le lezioni per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le lezioni presso i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, nonché i tirocini pratici dei corsi di studio svolti alla presenza dei docenti titolari dell’attività. L’assolvimento dei compiti didattici con mezzi telematici sarà disciplinato con apposito Regolamento. 2. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di impegno a tempo definito. Ai ricercatori a tempo indeterminato sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di didattica ufficiale frontale, compatibilmente con la programmazione didattica, entro 60 ore per anno accademico. Per accertate carenze didattiche, possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo delle 120 ore complessive per anno accademico. La didattica integrativa relativa ai compiti didattici affidati rientra nei compiti istituzionali del ricercatore a tempo indeterminato. 3.1 I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a), ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, della legge 30/12/2010, n.240, svolgono attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 1
Allegato A studenti con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) sono tenuti a svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico. Per accertate carenze didattiche possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo di 90 ore complessive per anno accademico. 3.2 I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b), ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, della legge 30/12/2010, n.240, svolgono attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) sono tenuti a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico. Eventuali ulteriori compiti didattici possono essere attribuiti, con il consenso dell’interessato, entro il limite massimo di 120 ore di didattica frontale complessive, mediante affidamento anche a titolo oneroso con spesa a carico del Dipartimento proponente. 3.3 Ai ricercatori titolari di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, possono essere conferiti, con il loro consenso, incarichi di insegnamento a titolo non oneroso, nell’ambito dell’impegno orario complessivo pari a 1500 ore di lavoro annue, di cui almeno 350 dedicate ad attività di didattica. Possono svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica ufficiale frontale per anno accademico. Per accertate carenze didattiche possono essere affidati, con il consenso dell’interessato, ulteriori incarichi di didattica ufficiale frontale nel limite massimo di 90 ore complessive per anno accademico. 4. I professori ed i ricercatori autocertificano, mediante la compilazione del registro delle lezioni, l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti. 5. Nei confronti dei professori e ricercatori cui sono affidati compiti di gestione o di ricerca particolarmente gravosi è possibile una riduzione del carico didattico, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, dello Statuto dell’Ateneo. Ai sensi degli articoli 9 e 13 dello Statuto dell’Ateneo i compiti didattici del Rettore e del Prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato. Capo II – Incarichi didattici Art. 3 - Procedure di conferimento dei compiti didattici e dei contratti di diritto privato 1. Nell’ambito della programmazione didattica per l’anno accademico, ciascun Dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell’equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. 2. Nel rispetto dei principi di cui sopra, qualora docenti di uno stesso settore scientifico- disciplinare siano presenti in più Dipartimenti, i loro compiti e carichi didattici sono determinati di concerto dai Dipartimenti interessati. 3. Nel caso dei corsi di studio della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, le competenze attribuite nel seguito ai Dipartimenti e non riservate ai medesimi dalla legge, possono essere esercitate dalla Scuola, ivi comprese quelle di carattere economico–finanziario, in 2
Allegato A applicazione di apposite disposizioni regolamentari approvate dalla Scuola stessa e dai Dipartimenti. 4. L’attribuzione dei compiti didattici e degli affidamenti per la copertura degli insegnamenti vacanti è effettuata in applicazione delle disposizioni che seguono. Art.4 - Ricognizione e attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali 1. I Consigli di corso di studi sottopongono annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai Dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento didattico del corso di studi. Qualora un dato settore scientifico disciplinare sia attribuito a più Dipartimenti, il Consiglio dei corsi di studi stabilisce a quale Dipartimento inoltrare la richiesta, dando la priorità al Dipartimento a cui afferisce il corso di studio e fermo restando che l'attribuzione andrà fatta di concerto con gli altri Dipartimenti a cui afferiscono docenti del settore. L'inoltro della richiesta e la scelta del Dipartimento a cui inoltrarla può essere affidata a ciascuna Scuola con deliberazione dei Dipartimenti di afferenza. 2. Sulla base delle esigenze interne e delle richieste pervenute da altre strutture in applicazione di quanto previsto nel periodo precedente, ciascun Dipartimento procede ad attribuire ai professori che ad esso afferiscono gli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali. 3. Esaurita l’attribuzione dei compiti didattici ai professori, e sempre con riguardo ai docenti afferenti, ciascun Dipartimento procede all’attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato nonché, con il loro consenso, all’attribuzione degli affidamenti di incarichi di didattica ufficiale frontale ai ricercatori a tempo indeterminato. 4. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento il Dipartimento procede a valutazione comparativa degli interessati. Art. 5 – Affidamento di ulteriori compiti didattici 1. Al fine di assicurare la copertura degli insegnamenti risultati vacanti al termine della procedura di attribuzione di cui al precedente articolo, il Dipartimento procede, con il consenso degli interessati, all’attribuzione di ulteriori insegnamenti ai professori, ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato del settore scientifico disciplinare cui si riferisce l’insegnamento ovvero di settore riconosciuto affine dai Dipartimenti a cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare, ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art.12 della legge n.341/90, ai collaboratori ed esperti linguistici ed al personale di cui all’art.6, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992. 2. Ai professori gli incarichi di insegnamento ufficiale di cui al comma precedente possono essere attribuiti a titolo oneroso subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie da parte del Dipartimento che procede all’attribuzione e a condizione che nell’Ateneo non vi sia nel relativo settore scientifico disciplinare una corrispondente disponibilità di docenza non utilizzata; la retribuzione può essere corrisposta per le ore eccedenti le 120 di didattica frontale ai professori a tempo pieno e per le ore eccedenti le 90 di didattica frontale ai professori a tempo definito. 3. In base a quanto previsto dal precedente comma, possono essere conferiti incarichi di insegnamento ufficiale anche a titolo oneroso ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b), con corresponsione della retribuzione per le ore eccedenti le 60 di didattica istituzionale e 3
Allegato A comunque entro il limite massimo di 120 ore complessive di didattica frontale per anno accademico. 4. Gli incarichi di insegnamento affidati al personale di cui all’art.6, comma 5, del D.L.vo n.502/92 ed ai collaboratori ed esperti linguistici, possono essere conferiti, subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, a titolo oneroso con spesa a carico del Dipartimento al quale è attribuita la responsabilità del corso di studio in cui l’attività di insegnamento si svolge ed eventuale cofinanziamento da parte del Centro Linguistico di Ateneo, limitatamente agli incarichi affidati a collaboratori ed esperti linguistici del Centro stesso. 5. Le modalità di retribuzione degli incarichi di cui ai precedenti commi 2,3 e 4, nonché i criteri e le modalità per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, sono disciplinati dal successivo art.8. 6. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento si procede a valutazione comparativa, dando preferenza ai professori di prima o di seconda fascia del medesimo settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da affidare. 7. In base alla stipula di convenzioni previste dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 27/11/2012 e con le modalità di cui all’art.23, comma 1, della Legge n.240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si può procedere alla attribuzione di insegnamenti a ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca. 8. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento in questione non sia attribuito al Dipartimento responsabile del corso di studio, quanto previsto dal presente articolo è svolto di concerto con i Dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare. Art.6 – Verifica della congruità ed equa ripartizione dei carichi didattici attribuiti 1. La deliberazione di attribuzione degli insegnamenti ai docenti del Dipartimento viene inviata alle Scuole di pertinenza ai fini della verifica di cui all’art. 44, comma 5, dello Statuto. La Scuola può chiedere al Dipartimento un riesame degli affidamenti. Art.7 – Modalità di copertura di insegnamenti vacanti 1. Il Dipartimento, cui è attribuito il corso di studio, conferisce gli insegnamenti ancora vacanti dopo aver esperito le procedure di cui ai precedenti due articoli, utilizzando a scelta le seguenti modalità: a) Bando di selezione e procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di insegnamento a titolo gratuito ovvero oneroso, con spesa a carico del Dipartimento, destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri Atenei, da emanarsi a cura del Direttore del Dipartimento e da pubblicizzare sul sito internet della struttura. L’affidamento dell’incarico di insegnamento avviene previo nulla osta dell’Ateneo di appartenenza. b) Stipula diretta di contratti a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, previa apposita delibera adeguatamente motivata, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi di esperti dotati di tale requisito 4
Allegato A in quanto in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. La deliberazione di proposta di stipula dei contratti a titolo oneroso viene assunta con le modalità di cui al successivo art. 8, comma 1. I contratti hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di 5 anni, previa apposita delibera della struttura in ragione del permanere delle esigenze didattiche. Essi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso ciascun Dipartimento dell’Ateneo. Il contratto può essere stipulato dal Direttore del Dipartimento su delega del Rettore. Qualora il soggetto sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ove necessaria. c) Bando di selezione per contratto ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, da emanarsi a cura del Direttore del Dipartimento e da pubblicizzare sul sito internet della struttura, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, riservato a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il Dipartimento definisce il programma delle attività didattiche del professore a contratto e determina il trattamento economico secondo quanto previsto al successivo art.8, comma 1. Possono partecipare alla procedura di selezione anche gli assegnisti di ricerca nonché il personale tecnico amministrativo dell’Università. L’avviso di selezione deve contenere l’indicazione dell’insegnamento che si intende affidare, dell’impegno orario di didattica frontale e della durata del contratto, le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli, dei titoli preferenziali di cui all’art. 23, comma 2, della legge 30.12.2010, n. 240, dei criteri e delle modalità della valutazione comparativa dei richiedenti sulla base del curriculum complessivo di ciascuno e dell’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare cui è attribuito l’insegnamento da coprire, nonché del trattamento economico. Può inoltre contenere ulteriori indicazioni sulle attività oggetto del contratto e sulle modalità di svolgimento delle stesse. L’individuazione del contraente avviene mediante deliberazione del Dipartimento, con riconoscimento del trattamento economico determinato ai sensi del successivo art. 8, comma 1. Agli assegnisti di ricerca e al personale tecnico-amministrativo può essere attribuito un incarico di insegnamento entro il limite di 60 ore di didattica frontale estensibile a 90 in caso di comprovata necessità. Il contratto può essere stipulato dal Direttore del Dipartimento su delega del Rettore. L’assegnista di ricerca, che risultasse vincitore della selezione, svolge l’attività di insegnamento previo parere favorevole della struttura di appartenenza, al di fuori dell’impegno contrattuale previsto per l’assegno e comunque compatibilmente con l’attività di ricerca. Il personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo che risultasse vincitore della selezione, prima dell’accettazione dell’incarico, deve richiedere al Direttore Generale il necessario nulla osta allo svolgimento dell’attività; nella richiesta dovranno essere indicati l’impegno orario previsto e le modalità di svolgimento della stessa. L’incarico deve essere svolto esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro e l’impegno previsto deve essere compatibile con l’attività lavorativa istituzionale propria del dipendente, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato, nonché con le 5
Allegato A esigenze di servizio della struttura di appartenenza. Per il personale tecnico-amministrativo il conferimento dell’incarico avviene con la medesima delibera di attribuzione. Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un’altra pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione, ove necessaria, dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il Direttore del Dipartimento, accertato che il docente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo. 2. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento in questione non sia attribuito al Dipartimento responsabile del corso di studio, quanto previsto dal presente articolo è svolto di concerto con i Dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare. Art. 8 – Disposizioni di carattere economico 1. La deliberazione di conferimento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui ai precedenti articoli 5, commi 2,3 e 4 e art. 7, punto a), ovvero di proposta di stipula di contratti a titolo oneroso, ai sensi dell’art.23, commi 1 e 2, della legge n.240/2010, di cui al precedente articolo 7, punti b) e c), viene assunta in base ad un piano annuale di spesa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Dipartimento ed il trattamento economico viene determinato secondo quanto previsto dal D.M. 21.7.2011, n. 313, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento interno mirante ad assicurare l’uniformità dei corrispettivi. 2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali, con il loro consenso, sono affidati insegnamenti ufficiali o moduli di essi. Ai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuiti, nei limiti della disponibilità di bilancio dell’Ateneo, gli incarichi di insegnamento svolti entro 60 ore di didattica frontale, da ridursi in proporzione al numero effettivo delle ore di didattica frontale effettuate. La quota dello stanziamento complessivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione eventualmente residuata dall’attribuzione di insegnamenti ufficiali di 60 ore di didattica frontale, ovvero di moduli di insegnamenti ufficiali inferiori alle 60 ore di didattica frontale, viene destinata alla retribuzione dell’ulteriore attività di insegnamento ufficiale prestata dai ricercatori a tempo indeterminato già titolari di un insegnamento ufficiale di 60 ore frontali, in ogni caso nel limite massimo di ulteriori 60 ore di didattica frontale. La retribuzione delle ore di attività didattica frontale eccedente le prime 60 ore e nel limite massimo di 120 ore per ciascun ricercatore a tempo indeterminato viene ripartita in proporzione al numero totale delle ore eccedenti le prime 60 prestate nell’Ateneo, in ogni caso entro un ulteriore importo pari alla retribuzione forfettaria lorda massima fissata dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di un insegnamento ufficiale di 60 ore di didattica frontale. 6
Allegato A Capo III - Professori a contratto Art. 9 - Diritti e doveri dei professori a contratto 1. I professori a contratto di insegnamento ufficiale partecipano alle commissioni di esami di profitto per l’intero anno accademico di riferimento, nonché alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento. Partecipano alle attività di orientamento ed assistenza agli studenti e prendono parte alle sedute del Consiglio di corso di studio interessato, fatte salve le deliberazioni relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente Regolamento. 2. I professori a contratto di corsi integrativi di quelli ufficiali svolgono le attività didattiche previste nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi concordati con il professore titolare del relativo corso ufficiale. Partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni degli esami di profitto del corso ufficiale per l’intero anno accademico di riferimento. Prendono parte alle sedute del Consiglio di corso di studio interessato, fatte salve le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento. 3. I professori a contratto possono partecipare ai gruppi ed ai progetti di ricerca dell’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge 30.12.2010, n. 240. 4. I professori a contratto presentano, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite. Presentano altresì, entro i termini previsti nel contratto, una relazione finale sull’attività svolta. Sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti. 5. Le eventuali attività extrauniversitarie svolte dai professori a contratto non devono comportare conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, recare pregiudizio all’Ateneo. 6. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio del Dipartimento. Capo IV - Internazionalizzazione Art. 10 - Stipula di contratti con esperti stranieri di chiara fama 1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l’Università, ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 7
Allegato A 2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee. 3. La proposta dell'incarico, presentata dal Consiglio di Dipartimento, è formulata dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università. 4. La stipula del contratto viene effettuata dal Rettore. Capo V – Incompatibilità degli incarichi Art. 11 – Regime delle incompatibilità 1. Ai sensi della vigente normativa nonché del Codice Etico dell’Ateneo, i contratti per attività di insegnamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università. 2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a: - soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università dall’art. 13 del D.P.R. 11/7/1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni. - soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, fatta salva la limitata attività di supporto alla didattica di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998 Capo VI - Disposizioni finali Art.12 – Norme finali e di rinvio 1. Altre forme di attività didattica, anche a titolo gratuito, che non diano luogo ad acquisizione di crediti formativi da parte dello studente, possono essere attivate previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato attestante la qualità dei relativi contenuti. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia. Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nell’albo informatico del sito istituzionale dell’Ateneo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento. 8
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