LA FORMAZIONE CONTINUA IN FRANCIA
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LA FORMAZIONE CONTINUA IN FRANCIA Il sistema di formazione professionale In Francia la formazione professionale rientra nel discorso dell’educazione permanente, ossia della possibilità per ciascun individuo, di avere accesso alla formazione durante tutto il corso della loro vita. La creazione dei centri di formazione professionale accelerata dopo la II guerra mondiale (Centres de formation professionnelle accélérée - FPA), diventati in seguito centri di formazione professionale per adulti, risponde ai bisogni della ricostruzione che rende necessaria la formazione di una manodopera in età da lavoro. Lo Stato si assume il compito di finanziare questi centri di formazione volti alla qualifica di persone adulte, attraverso stage di breve durata (in genere 6 mesi). Nel 1949 la gestione di questi centri è affidata all’Associazione nazionale interprofessionale per la formazione razionale della manodopera (Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main d’oeuvre - ANIFRMO), che in seguito diventa l’Associazione nazionale per la formazione professionale degli adulti (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - AFPA). Alla fine degli anni 50 il progetto Promotion sociale del Primo Ministro Michel Debré, ha il compito di dare la possibilità a chiunque di seguire una formazione professionale. Questo progetto costituisce la prima risposta dei poteri pubblici all’aumento della richiesta di manodopera qualificata da parte delle aziende e, attraverso tre leggi, quella del 1959 sulla promozione sociale, quella del 1959 sulla formazione sindacale e quella del 1961 sull’istruzione popolare, pone le basi di un sistema di formazione professionale continua. La legge del luglio 1959 offre allo Stato la possibilità di intervenire sul funzionamento dei centri di formazione, pubblici e privati, che hanno stipulato una convenzione con i poteri pubblici e, a chiunque segua una formazione professionale, la possibilità di beneficiare di una retribuzione. Nel 1963 viene creato il fondo nazionale per l’occupazione (fonds national pour l’emploi), con il compito di seguire le operazioni di riconversione industriale, soprattutto organizzando corsi di formazione, rivolti ai lavoratori dipendenti a rischio o vittime di licenziamenti. Nel 1966 una nuova legge (di orientamento e di programma sulla formazione professionale) conferma questo sistema e riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto al congedo individuale per la formazione. Nel 1968 vengono definiti i principi di retribuzione applicabili alle diverse azioni di formazione professionale. All’inizio degli anni 70 due testi, l’accordo del 9 luglio 1970, ripreso dalla legge del 9 luglio 1971, costituiscono la base del sistema francese di formazione professionale nell’ambito della formazione permanente. La legge del 1971 pone le basi del finanziamento della formazione professionale continua da parte delle imprese e dà la possibilità alle parti sociali di gestire queste somme. L’azione dello Stato si intensifica e, a partire dal 1971, la maggior parte delle spese per la formazione professionale continua è coperta dai finanziamenti pubblici. Nel 1988 lo Stato definisce le varie forme di stage precisando a chi sono rivolte: i giovani possono beneficiare del credito di formazione e gli adulti che cercano lavoro delle azioni di
inserimento e di formazione. I principi dell’accordo interprofessionale del 1991, che mette in evidenza la volontà delle parti sociali di acquisire un ruolo più importante nel campo della formazione professionale, vengono ripresi nella legge del 31 dicembre 1991 che introduce diverse novità: aumento della percentuale di partecipazione delle imprese al finanziamento della formazione professionale dall’1,2% della massa salariale all’1,4%, fino all’1,5% nel 1993; creazione di due nuove forme di inserimento dei giovani (contratto di orientamento e contratto locale di orientamento); riconoscimento legale del bilancio delle competenze personali e professionali, accessibile ai lavoratori dipendenti attraverso un congedo specifico o nell’ambito del piano di formazione; regolamentazione della formazione al di fuori dell’orario di lavoro nell’ambito del piano di formazione. La legge quinquennale del 20 dicembre 1993 sul lavoro, l’occupazione e la formazione professionale, e diverse misure previste dal nuovo contratto per la scuola (Nouveau Contrat pour l’Ecole) del 1994, propongono la realizzazione di vere e proprie forme di istruzione permanente in cui la formazione professionale continua degli adulti viene completata nei corsi serali. La formazione permanente organizzata a vantaggio dei lavoratori è regolata da una serie di leggi (la Legge n.71-575 del 16 luglio 1971, la Legge n.73-4 del 2 gennaio 1973 modificata dalla Legge n.75-1332 del 31 dicembre 1975, la Legge n.84-130 del 24 febbraio 1984 e la Legge n.91-1405 del 31 dicembre 1991) che riconoscono a tutti i lavoratori il diritto a un congedo individuale per la formazione che può essere usato per seguire uno stage di tipo professionale o culturale, non obbligatoriamente in rapporto diretto con la propria attività. Il congedo individuale per la formazione è un diritto di tutti i lavoratori dipendenti che abbiano maturato un’anzianità di 24 mesi nel proprio ambito professionale di cui 6 mesi nell’impresa. La durata non può superare un anno a tempo pieno o 1200 ore a tempo parziale. Bisogna distinguere tra il congedo individuale per la formazione e il congedo per la formazione economica, sociale e sindacale. Quest’ultimo permette ai lavoratori dipendenti di partecipare a stage o sessioni di formazione economica e sociale o sindacale (spesso a carattere giuridico o storico). Gli stage sono organizzati sia da centri annessi a organizzazioni sindacali di dipendenti riconosciute a livello nazionale, sia da istituti specializzati. Il congedo per la formazione economica, sociale e sindacale non può superare i 12 giorni all’anno. Durante tale periodo il lavoratore continua a percepire lo stipendio. Nel settore pubblico viene applicato un regime particolare di formazione continua. Secondo l’articolo L.970-1 del Codice del Lavoro (Code du Travail), “lo Stato realizza a vantaggio dei propri dipendenti una politica coordinata per la formazione professionale e per la promozione sociale simile, per la portata e per i mezzi impiegati, a quella prevista dall’articolo L.910-1 relativo ai lavoratori dipendenti e autonomi. Questa politica tiene conto del carattere specifico della funzione pubblica”. Le leggi e i regolamenti relativi alla formazione continua dei dipendenti dello Stato sono numerosi. Le disposizioni più importanti sono raccolte nel Code du Travail, pubblicato annualmente. I funzionari statali devono aver maturato tre anni di anzianità per poter beneficiare dei congedi per la formazione. L’amministrazione stessa organizza dei corsi in vista della preparazione dei concorsi amministrativi da parte dei dipendenti statali. Alcuni tipi di formazione sono rivolti a coloro che cercano lavoro, iscritti all’Agenzia nazionale per l’impiego (Agence nationale pour l’emploi - ANPE). Durante il periodo di formazione, questi
ultimi non hanno diritto al sussidio di disoccupazione. Infine, esiste un regime particolare relativo ai congedi per i lavoratori autonomi: agricoltori, artigiani, liberi professionisti. In quest’ottica, la formazione permanente permette a ciascuno di beneficiare di una formazione, sia a titolo di Formazione Iniziale (studenti del sistema scolastico e universitario), sia a titolo di Formazione Professionale Continua (per tutte le persone, giovani e adulti, che fanno già parte della vita attiva). In funzione del loro stato e dei problemi specifici di formazione che possono incontrare gli individui, le parti sociali e lo Stato hanno realizzato diversi dispositivi: la formazione in alternanza, il contratto d’orientamento, il contratto di qualificazione e il contratto d’adattamento, il congedo individuale per la formazione, le convenzioni di conversione, ecc. La formazione professionale continua è un settore economico importante che rappresenta l’1,7% del prodotto interno lordo francese. Canali di formazione La formazione professionale iniziale La formazione iniziale ha l’obiettivo di offrire ai giovani, in base alle filiere di formazione scelte, insegnamenti generali e professionali. L’istruzione è obbligatoria fino a 16 anni. La formazione secondaria e l’istruzione superiore propongono ai giovani tre filiere di formazione professionale: - la formazione professionale , permette di ottenere un certificato di attitudine professionale (CAP), un brevetto di studi professionali (BEP), o un diploma di laurea professionale (BAC Pro). Questi diplomi forniscono una qualificazione relativa ad un determinato mestiere; - la formazione tecnologica, permette di ottenere un brevetto di tecnico (BT) e un diploma di laurea tecnologica. Due titoli rilevanti per la corte di istruzione superiore sono il diploma universitario di tecnologia (DUT) e il brevetto di tecnica superiore (BTS). Questi diplomi forniscono una qualificazione relativa ad una tecnica; - le filiere professionali dell’istruzione superiore long. Queste tre filiere possono essere organizzate nel quadro di un contratto di lavoro particolare: il contratto d’apprendistato. L’apprendistato L’apprendistato ha l’obiettivo di fornire ai giovani tra i 16 e i 25 anni una formazione generale, teorica e pratica, per ottenere uno dei diplomi che vanno dal CAP/BEP (la maggior parte delle volte) al diploma di ingegnere. L’apprendistato propone una formazione in alternanza. Durante l’apprendistato, il giovane è nello stesso tempo pagato dall’azienda e dal centro di formazione dell’apprendista (CFA), o da un liceo professionale. La formazione professionale continua La formazione professionale continua riguarda tutte le persone già impegnate nella della vita lavorativa attiva o che si stanno avviando, ed ha l’obiettivo di:
- facilitare il loro adattamento allo sviluppo delle tecniche e delle condizioni di lavoro; - mantenere o migliorare la qualificazione professionale; - favorire la promozione sociale e professionale. Lo Stato, le Regioni, le imprese e le parti sociali concorrono all’elaborazione della politica della formazione professionale. Politiche formative: parità e dialogo sociale nella nuova dinamica della negoziazione L’elaborazione della politica formativa in Francia mette in gioco un gran numero di soggetti: lo stato e gli enti locali, le imprese, le parti sociali. Essa si caratterizza per una costruzione che dà spazio crescente alla negoziazione collettiva. Le disposizioni che la riguardano sono così il risultato di iniziative dei partner sociali (accordi collettivi) e dello stato. Formalizzato negli anni 60, il sistema francese di formazione professionale continua si basa su un Patto Sociale tra lo Stato, il Patronato e i Sindacati, sancito dalla legge del 16 luglio 1971. Questo Patto ha dato origine ad un tipo di organizzazione e di finanziamento per la Formazione Professionale Continua basato sulla divisione di competenze tra Stato ed imprese. Il primo si occupa della formazione dei disoccupati mentre le imprese della formazione per gli occupati a cui sono riconosciuti individualmente e collettivamente i diritti. Per 30 anni, gli attori sociali sono stati co-attori, in grado diverso, nelle disposizioni e uso del sistema. Durante gli anni 80, di fronte ad una congiuntura economica e sociale molto più sfavorevole, si aprono dei dibattiti sulla necessità di una riforma dei principi fondamentali, in particolare in riferimento all’esigenza di pensare la formazione in relazione alla strategia dell’impresa e alla gestione delle risorse umane. La formazione degli occupati, tuttavia, continua ad essere basata sulle regole esistenti fino all’inizio degli anni 90. Nel 1991, la riforma del sistema si basa sulla legalizzazione del principio del “co-investimento”: in base a questo principio, viene data la possibilità a qualsiasi lavoratore occupato di impiegare il proprio tempo libero per seguire una formazione qualificante nel quadro di un piano di formazione aziendale, con l’impegno da parte del datore di lavoro di assicurargli un’evoluzione professionale. Sulla stessa base, la creazione di un fondo capitale finanziato per la metà dai fondi monetari precedentemente dedicati ai Congedi Individuali di Formazione, autorizza gli occupati a seguire un programma di formazione su propria iniziativa. Le iniziative dell’impresa e degli occupati, risultano a questo punto non più chiaramente definiti, poiché il costo della formazione non è più unicamente supportato dell’impresa, ma anche il singolo lavoratore è sottoposto ad un contributo. Passa il principio secondo il quale anche l’individuo deve contribuire alla propria formazione dal momento che ne trae benefici: “Questi sviluppi riflettono e legittimano la concezione attraverso la quale la formazione è percepita come un investimento che conviene ristabilire. Nella misura in cui questo investimento può portare dei vantaggi al singolo individuo, appare legittimo, per non dire
auspicabile, che anch’esso vi contribuisca”. L’impresa è considerata, per parte sua, come la struttura ideale per negoziare le condizioni e le modalità di questo investimento1 . Nel Libro Bianco di Nicole Pery, vengono proposti quattro assi per modernizzare il settore: 1. sviluppare un diritto individuale trasferibile e collettivamente garantito 2. prendere in considerazione le esperienze acquisite nei percorsi professionali 3. favorire le potenzialità della formazione in alternanza 4. chiarire il ruolo dei diversi attori. Questi temi hanno aperto la discussione negli incontri tra le parti sociali, durante i quali si è raggiunto un accordo sui contenuti enunciati da Nicole Pery, ma le soluzioni proposte ai problemi avanzati da ciascuno, divergono leggermente. Nel 1993, la legge sul decentramento dà nuova vita al dialogo fra le regioni e le parti sociali locali. Nel 1983, venivano affidate alle Regioni le competenze relative alla formazione degli adulti e all’apprendistato, in seguito alle prime leggi sul decentramento. La legge quinquennale del 1993 rinforza considerevolmente le responsabilità del Consiglio Regionale sulla politica regionale della formazione professionale e modifica le condizioni attraverso cui si pone la questione della bilateralità a livello locale: • da una parte, attribuendo alle Regioni le competenze di coordinamento della regolazione e della coerenza delle politiche di formazione professionale per i giovani; • dall’altra, creando l’organismo paritario di raccolta regionale: l’OPCA-REG. L’obiettivo di questa legge è soprattutto quello di migliorare la capienza del sistema di formazione professionale al fine di condurre tutti i giovani verso un inserimento professionale. Per arrivare a questo obiettivo diventa fondamentale creare dei rapporti durevoli tra i diversi attori a livello regionale e che questi siano affiancati da partner qualificati. Tuttavia, la fragilità delle organizzazioni professionali a livello regionale e la complessità delle istanze di consultazione, a volte rendono difficile il dialogo. I numerosi tentativi di avvio di questa concertazione, incontrano difficoltà ricorrenti perché gli attori economici e sociali sono poco strutturati a livello regionale. Per esempio, nelle ricerche di informazioni circa le prospettive di occupazione e di formazione, le Regioni si rivolgono principalmente alle organizzazioni dei settori professionali, le quali spesso non dispongono di elementi rappresentativi a questo livello. Nello stesso tempo, le confederazioni sindacali non hanno l’abitudine di portare la discussione a livello regionale. Nonostante l’emergere dei Sindacati Interprofessionali Regionali (la cui creazione si riferisce direttamente alla volontà di essere rappresentati e coinvolti nel processo di decentramento), determinate confederazioni criticano le prerogative assegnate alle Regioni, cosa che comporta una certa ambiguità nelle discussioni regionali. In più, il dispositivo regionale che permette allo Stato e alle Regioni di consultare gli attori economici e sociali, forma un complesso troppo confuso. 1 “La formazione professionale continua e la negoziazione collettiva”, rapporto realizzato da Joseph Gauter (professore dell’ENSA di Rennes) con Patrick Guilloux (conferenziere all’Università di Vannes), settembre 1999.
In questo modo, lo spazio pubblico regionale, dove gli attori sociali dovrebbero trovarsi per la definizione delle esigenze e dell’evoluzione dell’offerta di formazione professionale, è ancora oggi in corso di costruzione. Le amministrazioni regionali sostengono l’organizzazione di assemblee in relazione alle attività economiche, che possono essere il mezzo per la costruzione di uno spazio pubblico coerente. Altri privilegiano il sostegno alle iniziative locali affinché queste ultime articolino i progetti di formazione professionale in base alle condizioni locali dell’economia e dell’occupazione. Nella regione PACA (Provenza, Alpi e Costa Azzurra), sono state organizzate due assemblee nel 2001 (anno dedicato alla formazione nella regione), che hanno raccolto molti rappresentanti regionali appartenenti a tutte le istituzioni che operano nella formazione professionale. I dibattiti e gli scambi si sono concentrati intorno alle seguenti tematiche: 1. la formazione e lo sviluppo dei territori 2. la formazione durante tutto il corso della vita 3. la politica regionale della formazione e del partenariato 4. la formazione professionale come settore economico 5. la valutazione della politica regionale della formazione professionale 6. il posto e il ruolo degli utenti nella formazione professionale. Sei anni dopo l’applicazione della legge quinquennale, il bilancio è limitato: l’ambito della formazione si è ampliato e complessificato a causa di budget sempre più significativi. Le riforme devono ancora essere intraprese, soprattutto in materia fiscale locale, e gli spazi regionali stabiliti devono costituirsi al fine di realizzare il decentramento. Tuttavia, malgrado un difficile coordinamento delle parti sociali, la Regione rimane più che mai la struttura privilegiata per lo sviluppo della formazione professionale e per l’inserimento dei giovani. Successivamente, con la legge Aubry I e II, le negoziazioni relative alle 35 ore, arrivano ad un nuovo equilibrio tra i tempi di lavoro e i tempi di formazione. Gli accordi conclusi in seguito alla legge Aubry I e contenenti le clausole sulla formazione professionale sono relativamente pochi. Le disposizioni di questi accordi riguardanti i tempi di formazione sollevano problemi giuridici relativamente a questi punti principali: - la natura della formazione - il carico di occupabilità - il livello di negoziazione del co-investimento - le condizioni di regolazione del co-investimento - lo stato del lavoratore in formazione fuori orario di lavoro. La legge Aubry II del 19 gennaio 2000 prende nota degli accordi conclusi fra le due leggi e convalida determinati orientamenti dati dai negoziatori (riguardo al co-investimento). Mentre in alcuni casi integra il potere dei partner sociali, lasciando un vasto spazio all’autonomia collettiva e, di fatto, al dialogo sociale.
Uno studio del 2000 condotto su tutti gli accordi di settore e su 2000 accordi a livello aziendale sottoscritti in seguito alla legge Aubry II, indica che approssimativamente la metà di questi accordi contengono clausole relative alla formazione e prevedono la creazione di un Conto per il Risparmio del tempo (CET). Queste clausole sono principalmente relative a: - gli obiettivi assegnati alla formazione - l’accesso alla formazione (parità tra uomini e donne, tra occupati a tempo parziale e occupati a tempo pieno) - la natura dei tempi dedicati alla formazione - il regime giuridico dei tempi della formazione - le modalità di gestione del CET. Questi dispositivi hanno permesso di creare nuove opportunità. Tuttavia, hanno tutti il difetto di non essere trasferibili da un’impresa all’altra, e da un settore all’altro. Oggi, al centro della discussione sia a livello regionale che nazionale vi è un progetto di creazione di un diritto individuale alla formazione, traduzione concreta del diritto alla formazione durante tutto il corso della vita. Si tratta di far coesistere diversi principi: - quello di un obbligo a carico delle imprese di adattare la propria manodopera alle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - quello della ricerca di una convergenza di interesse tra l’imprenditore e l’occupato al fine di sviluppare le competenze e l’autonomia professionale; - quello della libertà di ciascuno di seguire la formazione su propria scelta nel quadro dell’educazione permanente. Gli orientamenti della politica di formazione nel 2003 La politica in materia di formazione professionale nel 2003 e la realizzazione di priorità nel budget per la formazione sono state le tappe fondamentali e necessarie per una riforma consistente dell’attuale sistema di formazione professionale, avente per obiettivo il miglioramento della visibilità, dell’efficacia e il sostegno centrale che la formazione può apportare alla dinamica del lavoro e della crescita economica. Parecchi avvenimenti del 2003 preparano il nuovo quadro istituzionale per gli strumenti di intervento in vista di una migliore organizzazione dell’accesso alla formazione professionale durante tutto il corso della vita dell’individuo. Le tappe decisive chiarificano le responsabilità delle parti sociali nella concezione e nel finanziamento dei dispositivi di formazione e la preoccupazione di promuovere strategie in materia di formazione che sono più sensibili ai bisogni del mercato del lavoro. Le parti sociali hanno iniziato le negoziazioni interprofessionali che si sono concluse alla fine di settembre 2003 con un accordo relativo all’accesso degli occupati alla formazione durante tutto il corso della vita, che è stato trascritto in forma legislativa e sottoposto al Parlamento alla fine dell’anno. I lavori iniziano una nuova fase del trasferimento delle competenze alle regioni in materia di formazione professionale e si sono concretizzati in un progetto di legge adottato dal Consiglio dei Ministri il 1° ottobre. Le azioni iniziate nel
2002 con la legge n° 73 del 17 gennaio 2002 e la legge n. 276 del 27 febbraio 2002 sono continuate nel 2003, in particolare quelle che prevedono: - la realizzazione di un diritto individuale per la validazione delle esperienze acquisite; - di riformare il finanziamento dell’apprendistato e di trasferire gli aiuti fissi ai datori di lavoro per l’assunzione e la formazione degli apprendisti; - la realizzazione di un quadro istituzionale per sostenere l’elaborazione di politiche comuni sulla formazione professionale a livello regionale. Le politiche in favore della formazione professionale nel 2003, hanno riguardato le priorità relative alla formazione professionale delle persone svantaggiate e in difficoltà nel mercato del lavoro, attraverso il sostegno di un elevato livello di formazione in alternanza per i giovani e per gli adulti, il sostegno dell’AFPA per realizzare formazione qualificante destinata agli adulti, il loro orientamento professionale e l’offerta di servizi di validazione di esperienze acquisite così come il sostegno ai disoccupati che partecipano a corsi di formazione che esauriscono il loro diritto di indennizzo di disoccupazione. Sono state incoraggiate le iniziative che portano ad uno sviluppo dell’occupazione e delle competenze, a livello settoriale e delle imprese. Il sistema di formazione professionale continua Gli attori del sistema di formazione professionale continua La formazione professionale continua è garantita dai seguenti organismi: - Ministeri - Enti territoriali - Imprese - Associazioni, Associazioni professionali e centri privati di formazione Il Ministero dell’Educazione Nazionale, dell’Istruzione Superiore e della Ricerca (Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) e il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (Ministère du Travail et des Affaires sociales) sono responsabili dell’amministrazione della formazione continua. Il Ministero dell’Agricoltura (Ministère de l’Agriculture) coordina centri di formazione professionale e di promozione sociale per adulti (Centres de formation professionnelle et de promotion sociale - CFPPA), di solito annessi a un liceo professionale a indirizzo agrario. Ministero dell’educazione nazionale, dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Il Ministero dell’Educazione ha un ruolo importante nelle azioni di formazione continua e soprattutto nel settore della promozione sociale. In seguito alla legge del 1971 vari enti e istituti sono stati incaric ati di organizzare e gestire le azioni di formazione continua. A livello di amministrazione centrale, la rete di servizi per la formazione continua, dipendente dalla Direzione dei licei e collegi, fissa i principi generali della politica di formazione degli adulti in seno agli istituti di secondo grado del Ministero dell’Educazione Nazionale.
A livello di académie,2 un servizio preposto alla formazione continua (Délégation académique à la formation continue - DAFCO) è responsabile delle attività di formazione; definisce una strategia di sviluppo della rete accademica di formazione degli adulti; assicura la concertazione con i partner regionali, soprattutto con i servizi decentrati del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali; mantiene le relazioni con le grandi imprese; coordina l’attività dei GRETA3 dell’académie. Ogni Delegazione accademica dispone di un Centro accademico di formazione continua (Centre académique de formation continue - CAFOC) che contribuisce alla formazione dei formatori di adulti. Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali La legge del 16 luglio 1971 ha creato un’amministrazione della formazione professionale, sotto la direzione di un delegato interministeriale dipendente dal Primo Ministro. A metà degli anni 70 diventa segretariato di Stato alla formazione professionale (secrétariat d’Etat à la Formation professionnelle), nel 1981 Ministero della Formazione professionale (Ministère de la Formation professionnelle), nel 1984 Ministero del Lavoro e degli Affari sociali. Per avviare la politica di formazione professionale, il Ministro dispone di due servizi, la Delegazione per la formazione professionale (Délégation à la formation professionnelle - DFP) e la Delegazione per il lavoro (Délégation à l’emploi - DE). Esso tutela l’Agenzia nazionale per l’impiego (Agence nationale pour l’emploi - ANPE), l’Associazione per la formazione professionale degli adulti (Association pour la formation professionnelle des adultes - AFPA), il Centro per lo sviluppo dell’informazione sulla formazione permanente (Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente - INFFO) e, insieme al Ministero dell’Educazione nazionale, il Centro di studi e ricerca sulle qualifiche (Centre d’Etudes et de Recherche sur les Qualifications – CEREQ). L’ANPE, nata nel 1967, si occupa della sistemazione di coloro che cercano lavoro e delle azioni di formazione professionale rivolte a coloro che cercano lavoro e ai dipendenti che sono in fase di riqualificazione. Inoltre essa gestisce i fondi pubblici per l’occupazione e dispone di 25 delegazioni regionali e 103 delegazioni dipartimentali. L’AFPA è il più importante organo francese di formazione e ha il compito di orientare le proprie attività verso i gruppi più svantaggiati (giovani, disoccupati di lunga durata, dipendenti a rischio di licenziamento). Il centro INFFO ha il compito di mettere a disposizione dei professionisti della formazione i mezzi di informazione (documentazione, servizi telematici, pubblicazioni). Bisogna precisare che secondo la legge quinquennale sul lavoro, l’occupazione e la formazione professionale del 20 dicembre 1993, le regioni sono 2 Circoscrizione amministrativa propria dell’Educazione nazionale in cui si organizzano i servizi deconcentrati del Ministero sotto la direzione di un rettore. La Francia è suddivisa i 28 académies che corrispondono, se si escludono alcune eccezioni, alla suddivisione regionale. 3 Il Greta è un gruppo di istituti pubblici di istruzione che uniscono le proprie risorse in locali e insegnanti per organizzare programmi di formazione continua per adulti. Gli istituti coinvolti possono essere collèges o lycées (lycées generali o tecnologici e lycées professionali). Il ruolo del Greta è di accogliere e orientare le persone interessate, aiutarle a definire e realizzare un progetto di formazione. I Greta offrono una vasta gamma di opzioni: al loro interno si può seguire o riprendere una formazione generale o professionale, imparare le lingue, preparare un diploma professionale, preparare un concorso, elevare il livello di qualifica, adattarsi alle evoluzioni tecnologiche, ecc.
responsabili dell’organizzazione dei corsi di formazione professionale continua destinati ai giovani con meno di 26 anni in vista dell’acquisizione di una qualifica. Stato e Regioni Queste autorità pubbliche si dividono la responsabilità per la gestione della formazione. Lo Stato interviene nella direzione di attività formative in favore di disoccupati e di soggetti pubblici particolari, dei settori professionali e delle imprese. I finanziamenti sono accordati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, a livello nazionale e locale. Le sue competenze sono disciplinate dalla legge. Dopo la legge di decentramento del 1982/83 e la legge quinquennale del 1993, le Regioni hanno competenze generali in materia di formazione continua, in particolare nel quadro dell’elaborazione di una politica coerente di formazione e apprendimento a livello regionale. Sono inoltre responsabili della formazione professionale continua destinata ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Attraverso la concertazione con lo Stato e le parti sociali, i Consigli Regionali coordinano l’insieme delle filiere della formazione professionale iniziale e continua. Lo strumento individuato è il Piano Regionale di Sviluppo della Formazione Professionale. Nel 1983 si è creato il Comitato di Coordinamento dei Programmi Regionali per l’apprendimento e la formazione continua (CCPR). Coinvolge le 26 Regioni della Francia, i rappresentanti dello Stato e le parti sociali, ed è incaricato di valutare le politiche di apprendimento e la formazione professionale iniziale e continua. Le organizzazioni professionali e sindacali Partecipano all’elaborazione delle disposizioni relative alla formazione e concorrono alla loro effettuazione attraverso la creazione e gestione di organismi paritari: le OPCA (Organismi Paritari Competenti alla Raccolta) che raccolgono i contributi obbligatori o facoltativi sottoforma mutualistica (mutualisation). Questa gestione dell’OPCA dà la possibilità all’impresa di trovare appoggio nella regolazione dei propri programmi di formazione (in particolare per le micro-imprese). Questa modalità permette, inoltre, una ripartizione dei fondi tra le imprese ed un impulso delle politiche individuali e collettive ancorate alle esigenze specifiche. Circa il 50% del finanziamento delle imprese (al netto dell’apprendistato) transitano attraverso questi organismi. Gli OPCA sono ad oggi quasi un centinaio, divisi in tre categorie: - gli OPCA di settore, articolati secondo settori professionali od economici; - gli OPCAREG e la rete AGEFOS-PME, i primi di tipo interprofessionale su base regionale e la seconda, anch’essa di tipo interprofessionale, riservata alle piccole e medie imprese; - l’OPACIF, fondo nazionale cui è riservata la gestione di quella parte dei versamenti obbligatori delle imprese che vanno a finanziare il Compte Individuel de Formation, cioè i fondi per la formazione individuale dei lavoratori.
A livello regionale le OPCA-REG possono definire e mettere in campo politiche interprofessionali regionali di formazione continua, attraverso un sistema di gestione che rispetta inoltre la parità di rappresentanza. Il loro campo d’azione è comunque limitato ad un ruolo di orientamento e controllo. L’allocazione delle risorse resta nelle mani delle OPCA settoriali. In questi ultimi anni numerose critiche sono state formulate in riferimento a questa modalità di finanziamento. Come si legge dal Libro Bianco: “malgrado le riforme successive, la raccolta e l’uso dei fondi di mutualità mancano di trasparenza. La gestione mutualistica dei fondi non ha sempre dato luogo all’attuazione di servizi di qualità per le imprese utilizzatrici e per gli occupati interessati”. Queste difficoltà di funzionamento nuocciono alla costituzione di un’offerta di formazione di qualità. Le imprese La normativa prevede attualmente l’obbligo per tutte le imprese di contribuire alla formazione continua partecipando ogni anno al finanziamento di interventi formativi e di bilancio delle competenze. I programmi di formazione aziendale formalizzano, ogni anno, la totalità delle azioni formative ritenute necessarie dal datore di lavoro in funzione degli orientamenti dell’impresa. Per l’elaborazione di questo piano di formazione l’azienda può appoggiarsi: - all’analisi dei fabbisogni di formazione: questo punto può più o meno essere sviluppato in base ai mezzi dell’azienda; - alla domanda di formazione proveniente dagli occupati o dai rappresentanti del personale. Sintetizzando quanto fin qui esposto, i soggetti istituzionali del sistema si dividono le responsabilità come segue: • le Regioni, hanno la responsabilità della pianificazione generale delle attività di Formazione Professionale (compresa la Formazione Continua); • lo Stato, ha competenze in alcuni casi determinati direttamente dalla normativa (ad esempio: imprese, settori e soggetti in difficoltà) e partecipa al Comitato nazionale di coordinamento con le Regioni; • le imprese, pianificano la propria formazione interna e la finanziano; • le parti sociali e le associazioni di categoria, gestiscono parte dei fondi attraverso gli organismi paritari e collaborano all’elaborazione dei dispositivi normativi attraverso la concertazione.
IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA LE AUTORITA’ PUBBLICHE I PARTNER SOCIALI ORGANIZZAZIONI SINDACATI DEI STATO REGIONI PROFESSIONALI LAVORATORI OFFERTE DI SERVIZIO AZIENDE STRUTTURE DI INFORMAZIONE FORMAZIONE DEGLI OCCUPATI ORGANISMI DI FORMAZIONE OBBLIGAZIONI FINANZIARIE ORGANISMI PER IL BILANCIO DI COMPETENZE FORMAZIONE DEI DIRIGENTI D’AZIENDA GLI UTENTI DISOCCUPATI ALTRI GIOVANI OCCUPATI AGENTI DELL’UFFICIO PUBBLICO ADULTI AUTONOMI Il pubblico della formazione Gli occupati del settore privato Per qualsiasi tipologia di imprese, gli occupati possono usufruire, durante la loro vita professionale, di azioni di formazione professionale continua. La formazione può essere effettuata: - nell’ambito di un piano di formazione dell’impresa: esso raccoglie tutte le azioni di formazione di cui il datore di lavoro si assume la responsabilità ed in questo caso la formazione viene vista come una missione professionale. Il lavoratore è remunerato dall’impresa. Il capitale del tempo di formazione permette agli occupati di beneficiare della formazione prevista nel piano di formazione dell’impresa. Il co-investimento formativo definisce le condizioni della formazione qualificante svolta in parte durante l’orario di lavoro. - Nell’ambito di un diritto individuale riconosciuto a tutti gli occupati, di seguire durante l’orario di lavoro, una formazione da loro scelta: il Congedo Individuale di Formazione (CIF). Il congedo per il bilancio di competenze permette agli occupati di analizzare le loro competenze personali e professionali al fine di definire un progetto professionale o di formazione. I funzionari pubblici I dipendenti pubblici possono beneficiare di azioni di formazione nel quadro di un piano di formazione su iniziativa dell’amministrazione, o nel quadro di un congedo di formazione. - Il piano di formazione raccoglie tutte le iniziative di formazione che l’amministrazione propone ai propri dipendenti. In questo caso essi sono considerati in servizio attivo e la relativa retribuzione è mantenuta.
- Il congedo di formazione è un diritto individuale che permette al dipendente di usufruire di una formazione da esso scelta all’interno dell’orario di lavoro. Il dipendente in congedo di formazione percepisce una remunerazione. I non-dipendenti Anche i non – dipendenti (agricoltori, artigiani, lavoratori indipendenti, commercianti, liberi professionisti) possono accedere alla formazione. Essi partecipano obbligatoriamente al finanziamento della loro formazione, attraverso il versamento di un contributo ad un organismo di raccolta abilitato dallo Stato. I disoccupati Tutti i disoccupati, a determinate condizioni, possono usufruire di una formazione retribuita. - Per i giovani tra i 16 e i 25 anni, la formazione può essere fatta nel quadro di un contratto di lavoro di tipo particolare finanziato dall’impresa: il Contratto d’Inserimento in Alternanza. Esistono tre tipi di contratto: 1. il Contratto d’Orientamento permette ai giovani di conoscere l’azienda; 2. il Contratto di Qualificazione dà accesso ad una qualifica professionale riconosciuta o ad un diploma; 3. il Contratto d’Adattamento all’azienda permette ai giovani titolari di una qualificazione di adeguarsi al loro posto di lavoro. Nel quadro di azioni di formazione finanziate dalle Regioni. - Per gli occupati del settore privato e gli altri disoccupati, la formazione può essere fatta: - nel quadro di un contratto di lavoro di tipo particolare, destinato a risolvere le difficoltà di accedere al lavoro; - nel quadro di azioni di formazione finanziate dallo Stato o dalle Regioni. Il corso di formazione di accesso all’impresa è rivolto ai disoccupati che rispondono ad un’offerta di lavoro dopo aver ricevuto una formazione supplementare. Questo corso è realizzato dall’Agenzia Nazionale del Lavoro (ANPE). La convenzione di conversione è un aiuto alla riqualificazione degli occupati licenziati per motivi economici. Le iniziative di formazione Il sistema francese della formazione continua è caratterizzato dalla predominanza dell’iniziativa imprenditoriale, nella misura in cui viene applicata la legge sull’obbligo di finanziamento della formazione per tutte le imprese. Tuttavia il datore di lavoro non è libero di decidere come la formazione continua deve essere regolata all’interno dell’impresa (come avviene invece in altri paesi). Qualunque sia l’azienda a cui appartengono, gli occupati possono seguire una formazione durante tutta la vita professionale. Questa può essere effettuata nel quadro di un piano di formazione o nell’ambito di un congedo individuale di formazione (CIF).
LE AZIONI DI FORMAZIONE SU INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE Azioni di formazione Azioni per domanda Azioni che necessitano del consenso preliminare decise dal datore di lavoro dell’occupato dell’occcupato Conto Risparmio Bilancio di Co- Tempo competenze investimento Nel quadro di un piano di formazione, l’occupato è di solito considerato in missione professionale, di conseguenza continua ad essere remunerato dall’azienda. Il co-investimento definisce le condizioni sotto le quali la formazione deve essere realizzata.
LE AZIONI DI FORMAZIONE SU INIZIATIVA DELL’OCCUPATO I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI OCCUPATI Congedo Individuale di Formazione Congedo per il Bilancio di Competenze (CBC) I CONGEDI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE Congedo di formazione Congedo per esami Congedo Autorizzazione d’assenza per per i giovani lavoratori per insegnamento stare all’interno di istanze rappresentative degli occupati In Francia, la possibilità data agli occupati di ricevere una formazione su propria iniziativa è garantita legalmente. Il supporto a questo tipo di formazione è il Congedo Individuale di Formazione (CIF); ma l’effetto di questo diritto rimane limitato, in particolare nelle piccole imprese. Il CIF è un diritto individuale specifico che permette agli occupati di seguire una formazione secondo una propria scelta, durante l’orario di lavoro (in particolare secondo condizioni di anzianità). Questo diritto, così come il diritto al bilancio delle competenze, è esteso anche agli occupati in situazioni precarie (lavoratori interinali e lavoratori a tempo parziale). La legge Fillon, adottata dal parlamento il 19 dicembre 2002, garantisce loro l’accesso alla formazione, attraverso l’introduzione di un fondo speciale destinato a compensare la precarietà delle loro situazioni professionali. Il 36,1% della formazione si basa sull’iniziativa del singolo, il 35,3% sull’iniziativa del datore di lavoro, mentre il 20,6% sull’iniziativa di entrambe le parti. Per la maggior parte dei casi la formazione è finanziata dall’impresa. Solo il 13,8% della formazione realizzata su iniziativa individuale è finanziata dal formato stesso. Generalmente i dipendenti delle imprese private possono andare in formazione: 1- Nel quadro di un Piano aziendale, nel qual caso lo fanno in orario di lavoro e sono remunerati dall'impresa. Il Piano aziendale può prevedere interventi formativi: • decisi dall'impresa; • su domanda del dipendente (nel qual caso il dipendente utilizza il "capitale di tempo di formazione"); • decise dal dipendente col consenso dell'impresa (bilancio di competenze oppure interventi “qualificanti” con la formula del "coinvestimento", cioè interventi superiori a 300 ore, e in cui i dipendenti concorrono al finanziamento effettuandone il 25% della durata nel loro tempo libero).
2- Nell'esercizio di un diritto individuale, attraverso il Congé Individuel de Formation (CIF, congedo individuale di formazione); in questo caso la remunerazione al dipendente durante il congedo individuale di formazione (se inferiore a un anno o a 1200ore) è pari al 90%; esiste anche la possibilità di un congedo per il bilancio delle competenze per tutti i dipendenti assunti da più di 5 anni. Aspetti finanziari e gestionali Il finanziamento della formazione professionale continua La formazione professionale continua è finanziata principalmente dello Stato, dalle Regioni e dalle Imprese. Se questi soggetti partecipano al finanziamento della FPC, ognuno per il proprio ambito, le possibilità di co- finanziamento sono ugualmente incoraggiate. Lo Stato Lo Stato dispone di budget particolari che finanziano: - le azioni per i disoccupati. Lo Stato si prende in carico tutto o parte dei costi della formazione, così come la remunerazione dei tirocinanti; - le azioni di formazione rivolte a soggetti svantaggiati: portatori di handicap, lavoratori immigrati, detenuti, analfabeti, ecc.; - le azioni di formazione all’interno di certi ambiti, come le nuove filiere di ingegneri; - le azioni di informazione sulla formazione; - le dotazioni finanziarie alle Regioni; - gli aiuti per l’elaborazione e la realizzazione di piani di formazione all’interno delle imprese o dei settori professionali. I finanziamenti sono concessi dallo Stato e in particolare dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, a livello nazionale e locale. Il Fondo Sociale Europeo concede delle sovvenzioni. Esso permette all’Unione Europea di agire sulle politiche di formazione e del lavoro degli Stati membri. Le autorità pubbliche destinano un notevole impegno alla formazione continua: questa copre circa il 39% dell’investimento nazionale, così ripartito: • più della metà delle spese vanno direttamente ai disoccupati e 1/3 ai giovani che escono dalla scuola e sono alla ricerca del loro primo impiego. Il resto (14%) è destinato alla formazione degli occupati. • Nel 2003, il budget della formazione continua (approvato nel novembre 2002 dal Parlamento) ha raggiunto i 4,73 miliardi, con un aumento dello 0,6% rispetto al 2002. nel 2003 lo sforzo è orientato principalmente verso la formazione dei disoccupati e la certificazione delle competenze acquisite. • In 10 anni la spesa pubblica è aumentata del 2% all’anno (1990-2000).
Le Regioni Ciascun Consiglio regionale finanzia particolarmente i dispositivi in direzione dei giovani tra i 16 e i 25 anni e le azioni corrispondono alle priorità che hanno definito. In concertazione con lo Stato e le parti sociali, i Consigli regionali coordinano l’insieme delle filiere di formazione professionale, iniziale e continua, proposte ai giovani tra i 16 e i 25 anni nella regione (grazie ad un piano regionale di sviluppo della formazione professionale dei giovani). Lo Stato e le Regioni intervengono, d’altro canto, nel quadro dei contratti del piano Stato-Regione adottato per cinque anni, in funzione degli obiettivi prioritari stabiliti in comune e cofinanziati. L’impresa La legge del luglio 1971 ha introdotto l’obbligo di partecipazione dei datori di lavoro al finanziamento della formazione professionale continua. Le imprese con più di 10 dipendenti devono versare annualmente una determinata percentuale della massa salariale per la formazione. Nel 1971 viene fissata allo 0,8%, ma raggiunge l’1,2% nel 1987 e l’1,5% nel 1993. Dalla suddivisione del mercato appare che l’80% di tale percentuale va agli enti a scopo di lucro, sotto il controllo del Comitato regionale per la formazione professionale (Comité régional de la formation professionnelle), un organo consultivo tutelato dal prefetto della regione. I contributi versati dalle imprese per i piani formativi aziendali sono mutualizzati. Gli obblighi sono così specificati dalla legge: 1) Le imprese con 10 o più addetti debbono destinare l’1,5 % della massa salariale alla formazione dei lavoratori (in realtà le imprese investono in media per la formazione molto di più, circa il 3%) ripartendolo nel seguente modo: - 0,9% o 1% (secondo il settore di appartenenza) per il finanziamento di interventi formativi previsti nei Piani di formazione aziendale; - 0,3 o 0,4% (sempre secondo il settore) per la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato; - 0,2% per i congedi individuali di formazione. 2) Le imprese con meno di 10 addetti devono destinare alla formazione lo 0,15% della massa salariale (o lo 0,25% se soggette alla cosiddetta “tassa d’apprendimento”) 3) Gli imprenditori e i lavoratori autonomi versano lo 0,15% (calcolato sulla base di un particolare procedimento) ad organismi abilitati dallo Stato alla raccolta. Con una legge del 1991 e sulla base degli accordi tra Stato e Parti Sociali stipulati nel 1993 e nel 1994 si è stabilito che i contributi delle imprese francesi obbligatoriamente destinati ai Piani di formazione aziendale (lo 0,9 o 1 %) possono essere utilizzati nei seguenti modi: a) versati al Tesoro; b) utilizzati direttamente per il finanziamento dei Piani di formazione aziendali;
c) versate a degli “Organismi professionali (bilaterali) concordati di raccolta” (Organismes Professionels Collecteurs Agrées – OPCA), gestiti dalle parti sociali. Il contributo dello 0,3 o 0,4%, per la formazione dei giovani assunti con contratto a causa mista, è destinato alle iniziative formative pianificate a livello regionale sulla base di direttive nazionali. Il contributo dello 0,2% per i congedi individuali viene versato all’OPACIF (fondo nazionale) che lo gestisce sulla base dei Piani individuali di formazione. Le imprese devono, inoltre, un contributo aggiuntivo dell’1% del salario corrisposto ai lavoratori a tempo determinato (1% CDD) o in formazione-lavoro da versare al FONGECIF o ad altra OPCA. Il contributo è destinato, ovviamente, al finanziamento della formazione di queste tipologie di lavoratori. L’AGEFAL Nel 1987 è stato creato l’AGEFAL (Associazione per la gestione dei fondi relativi alla formazione in alternanza), dalle parti sociali con l’obiettivo di gestire la regolamentazione del sistema di finanziamento dell’alternanza. L’AGEFAL è alimentato dalle disponibilità eccedenti le OPCA in riferimento al titolo dell’alternanza; dal 35% dei contributi per l’alternanza versati dalle imprese non trasferito alle OPCA settoriali o interprofessionali; dalle somme versate dalle imprese al Ministero del Tesoro, in mancanza del versamento ad un OPCA, a titolo di contributo per l’alternanza. Come contropartita, l’AGEFAL garantisce impegni di finanziamento per le azioni di formazione sottoscritte dalle OPCA deficitarie nei confronti delle imprese e copre i bisogni finanziari verificati. Al 31 dicembre 2002, i fondi destinati all’AGEFAL per coprire i bisogni degli OPCA deficitari arrivano a 254,1 milioni di euro. Nel 2002 questo organismo ha avuto entrate pari a 173,9 milioni di euro. IL TRASFERIMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI Stato Convenzione Regioni Sostegno alla formazione degli occupati Unédic (AGCC) Aziende (AGCC:Associazione per la gestione Sostegno alla formazione delle convenzioni delle conversioni). degli occupati
“mutualisation” Mutualisation
Gli OPCA Nel 2000, la raccolta totale delle OPCA ha raggiunto 3486 milioni di euro (+8% in un anno) che sono stati così destinati: 1102 milioni di euro per l’alternanza, 1521 per i piani di formazione (imprese con meno di 10 dipendenti), 136 milioni di euro per il fondo capitale, 178 per i piani di formazione (imprese con 10 dipendenti e più), e 549 milioni per i Congedi Individuali di Formazione (CIF). Nel 2002, gli organismi bilaterali operanti in quest’ambito (OPACIF) sono 43, e i contributi sono versati da 215.782 imprese (con più di 10 dipendenti) che impiegano circa 14 milioni di addetti per una contribuzione media di 2.027€. Questo ha consentito di accettare 29.840 domande (il 60% di quelle presentate) per i Congedi Individuali di Formazione. I Congedi Individuali per i bilanci di competenze accettati sono stati, nello stesso periodo, 20.657. La formazione è generalmente di lunga durata (il 33% dei corsi ha una durata superiore alle 1200 ore) e porta all’acquisizione di un diploma di Stato o ad un titolo analogo riconosciuto. L’attività degli OPACIF ha riguardato 7499 CIF e 5264 Congedi per Bilancio di Competenze; nel primo caso le domande accettate sono state l’86% del totale. La legge finanziaria del 1996 ha comportato la creazione del COPACIF (Comitato Bilaterale per il Congedo Individuale di Formazione) istituito dalle parti sociali con funzioni di fondo di perequazione fra gli OPACIF. I costi ammissibili Il contributo delle imprese alla FC può finanziare solamente le azioni di formazione così come definite dal codice del lavoro, che le riserva esclusivamente ai lavoratori dipendenti. La formazione deve rientrare in una delle seguenti categorie : • Adattamento o promozione a un impiego; • Prevenzione contro i rischi di inadeguatezza professionale; • Acquisizione, manutenzione o perfezionamento delle competenze; • Bilancio di competenze. L’azione formativa deve svolgersi seguendo un piano prestabilito, che precisi obiettivi pedagogici, strumenti di implementazione, controllo e valutazione dei risultati. Per adempiere all’obbligo di destinazione alla Formazione Continua dello 0,9% - 1,0% della massa salariale, l'imputazione delle spese formative sostenute direttamente dalle imprese (in luogo di quelle sostenute attraverso i versamenti al Tesoro o agli OPCA) è consentita solo alle imprese con 10 o più dipendenti. Essa può avvenire sia per la formazione svolta direttamente dall’impresa che per la formazione affidata a un organismo di formazione esterno. In quest’ultimo caso, vi sono due condizioni fondamentali:
- l’organismo di formazione deve essere titolare di un “numero” corrispondente ad una “dichiarazione d’esistenza” (una sorta di accreditamento) rilasciato dalla prefettura della regione di appartenenza; - una convenzione annuale o pluriannuale tra impresa e organismo di formazione che includa almeno il “numero di dichiarazione d’esistenza”, le caratteristiche della formazione impartita, le modalità di regolamentazione del rapporto. I costi ammissibili per la formazione organizzata direttamente dall’impresa o affidata ad organismi formativi, sono: - La remunerazione dei dipendenti in formazione; - Le spese di alloggio e di trasporto (esclusi spostamenti al di fuori dell’Unione Europea); - Le spese di equipaggiamento e il materiale didattico; - In proporzioni limitate, le spese di funzionamento (forniture esterne, etc.) ; I compensi per le persone che concorrono alla formazione (formatori e personale amministrativo dedicato esclusivamente alla formazione). Gli OPCA (Organismi paritari, bilaterali, concordati di raccolta” - Organismes Paritaires collecteurs agrées - gestiti dalle parti sociali), possono realizzare per conto delle imprese aderenti interventi che prevedano i seguenti costi ammissibili: - costi pedagogici: sostenuti dall’organismo di formazione che ha attuato l’intervento - la remunerazione lorda e gli oneri sociali delle imprese corrispondenti ai lavoratori in formazione per la durata della loro partecipazione all’intervento formativo medesimo; - le spese connesse all’intervento: trasporti e alloggio. Nei limiti posti dal codice del lavoro, ogni Consiglio di amministrazione bilaterale degli OPCA decide liberamente sulle regole da adottare nel finanziamento della formazione : ammontare dei costi formativi e dei costi annessi, modalità di rimborso, etc. Sono fissati dalla legge solo i tetti di costo ora/allievo delle azioni formative realizzate nel quadro dei diversi tipi di contratti di inserimento (qualificazione, adattamento e orientamento) : - 7,62 €/ora / lavoratore per i contratti di orientamento o adattamento ; - 9,15 € (con possibili maggiorazioni)/ora / lavoratore per i contratti di qualificazione. I fornitori di formazione Due tipologie di organismi intervengono nella FPC: gli organismi di formazione e gli organismi per il bilancio di competenze. Più di 45000 organismi di formazione si dividono il mercato della formazione, il cui accesso è libero.
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