LA DUREZZA DI QUESTI TEMPI NON CI DEVE FAR PERDERE LA TENEREZZA DEI NOSTRI CUORI - Legge di bilancio 2021 Decreto ristori Nuove indicazioni per ...
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n. 1/2 2021 www.uneba.org LA DUREZZA DI QUESTI TEMPI NON CI DEVE FAR PERDERE LA TENEREZZA DEI NOSTRI CUORI anno XLVII - Poste Italiane SpA - spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC ISSN 2532-8344 all’interno: Legge di bilancio 2021 Decreto ristori Nuove indicazioni per emergenza Covid
Innoviamo insieme le Residenze Sanitarie Assistenziali Riportiamo un estratto del “Position S Paper – Residenze Sanitarie Assisten- U neba econdo i dati ISTAT nel RSA sono chiamate ad operare, prossimo futuro la popo- ziali” (il testo integrale è consultabile organizzando i servizi in una lo- lazione anziana crescerà su www.uneba.org/uneba-aris-speran- gica di continuità nella “presa in ulteriormente e molte persone si za-paglia) firmato congiuntamente da carico” ed inserendole in un mo- troveranno nel prossimo futuro UNEBA e ARIS e presentato, a novem- dello di “prossimità” - ovvero la a vivere da sole la fascia di età bre scorso, nel corso dell’audizione alla vicinanza territoriale e l’apparte- successiva ai 75 anni. E’ dun- Commissione per la riforma dell’assi- nenza ad una rete di servizi – più que evidente che l’intero sistema rispondente ai nuovi bisogni del- stenza sanitaria e sociosanitaria per la di protezione sociale (sanitario, le persone anziane fragili e delle socio-assistenziale e, nel limite popolazione anziana, guidata da mons. loro famiglie. del possibile, anche le famiglie) Vincenzo Paglia. Le RSA dovrebbero in sostanza dovrà prepararsi a questo cam- trasformarsi in “centri multiser- biamento ed è necessario un investimento culturale e finan- vizi” territoriali in stretto collegamento con la rete ospe- ziario a beneficio dei c.d. bisogni da long term care (LTC). daliera e i medici di base, all’interno di una rete di servizi Le RSA – spesso prima ignorate e oggi finite, troppe volte “aperti”, capaci di assicurare interventi al domicilio delle ingiustamente, nel mirino mediatico – sono strutture socio- persone anziani fragili insieme a risposte residenziali pro- sanitarie, richiamate nei LEA che erogano, all’interno di tette, in collegamento con le altre realtà assistenziali. Una specifici nuclei assistenziali, prestazioni di natura medica, rete ampia che va dall’assistenza domiciliare (non di poche ore infermieristica, di assistenza tutelare e riabilitativa nonché all’anno), ai centri diurni, ai mini alloggi protetti, alle comunità attività di natura sociale ed educativo/animativa. Tali strut- alloggio, alla teleassistenza e alle RSA. Servizi non alternativi ture sono indirizzate a persone anziane non autosufficienti fra loro ma complementari, per rispondere in maniera differen- impossibilitate a rimanere presso il loro domicilio. Delle ziata a bisogni differenti e ponendo al centro la persona fragile, RSA ci sarà sempre bisogno, soprattutto se si considera il suo progetto di vita, le capacità residue, i bisogni, le relazio- che in Italia i posti letto per acuti negli ospedali pubblici e ni, il contesto famigliare e le condizioni economiche. privati sono 215.000 a cui si aggiungono altri 35.000 posti Dovremo riflettere sulle carenze e sulle mancate risposte rile- letto di riabilitazione. I posti letto nelle RSA sono 285.000 e vate durante la pandemia. Per troppi anni il Servizio Sanitario 40.000 nelle residenze per persone con disabilità. Nazionale, di cui il settore sociosanitario fa parte a pieno titolo, L’auspicio è di poter mantenere l’anziano, anche non au- non ha trovato nei bilanci pubblici la dovuta attenzione. Poco tosufficiente, nel proprio contesto abitativo, familiare e so- si è fatto anche per la prevenzione nelle scuole, nei luoghi di la- ciale. Tuttavia non è sempre possibile, soprattutto nelle si- voro e per le persone a rischio per età o per patologie croniche. tuazioni di maggior fragilità nelle quali la famiglia fatica a UNEBA e all’ARIS sono associazioni gestite da enti con farsi carico del complesso dei bisogni di cura della persona ispirazione cristiana e congregazioni religiose che hanno interessata. Il primo bisogno delle famiglie, in questi casi, come riferimento la Conferenza Episcopale Italiana. Le isti- è disporre di un continuum di risposte e di opzioni che vada tuzioni ad esse aderenti sono “private no profit”, un modus dal sostegno alla domiciliarietà fino alla risposta residen- operandi che non esclude la necessità di un’organizzazione ge- ziale sostitutiva. stionale che va dal mantenimento dell’efficienza delle strutture I servizi sociosanitari si appoggiano per lo più ad un sistema e della tecnologia di servizio all’equa retribuzione dei lavora- di strutture “private” che ricomprende sia gestori religiosi che tori, provvedendo a tutte le iniziative per il benessere dei propri organismi del Terzo settore e fondazioni che nel tempo hanno ospiti. Le attuali fonti di finanziamento non consentono voli sviluppato, anche in relazione alle diverse normative regiona- pindarici nel conseguimento degli obiettivi prefissati; rendersi li, modelli organizzativi e gestionali talora significativamente conto di questa necessità aiuterebbe certamente a sviluppare la diversi tra loro. potenzialità di queste strutture. Delle RSA non si può certo fare a meno. Ma è altrettanto ARIS e UNEBA sono disponibili ed aspirano ad ogni forma di certo che sia assolutamente necessario ripensarne il ruolo collaborazione affinché possa trovare una risposta l’appello del istituzionale partendo dal tema della “qualità della vita” de- Presidente Sergio Mattarella, il quale ha esortato ad “avviare gli ospiti che spesso si coniuga col tema dell’appropriatezza dei percorsi di diagnosi e cura per chi è fragile o rischia di nella loro accoglienza. Evitare i ricoveri impropri significa diventarlo”. Preservare e curare al meglio gli anziani è cruciale sviluppare il contesto organizzativo e territoriale in cui le per il futuro di una comunità “civile e democratica”. 2 N u o v a P r o p o s t a
U neba UN MONDO DI IGIENE Lidi Group offre un servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana da letto e da bagno, materasseria e guanciali, divise per il personale, lavaggio degli indumenti dei pazienti con sistema di tracciatura e identificazione. La richiesta delle moderne strutture sanitarie tende in direzione di standard di efficienza sempre più elevati. Lidi Group è il partner che grazie ad un know-how specializzato nel settore sanitario è in grado di dare risposte specifiche ad ogni vostra problematica. Qualità costante, sicurezza, convenienza. Lidigroup s.r.l Strada statale Romea 15 44029-PortoGaribaldi N u o v a P r o p o s t a tel.0533327195 3 info@lidigroup.it
covid Piano vaccinale E mergenza La circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, intitolata “Raccomandazioni per l’orga- nizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”, illustra come deve essere organizzato un Punto Vaccinale in Struttura Residenziale, fornisce indicazioni circa la documentazione da acquisire per il consenso informato (il modulo per il consenso e la nota informativa sono allegati alla circolare) e spiega come conservare, manipolare, somministrare e smaltire il vaccino. Riportia- mo un estratto della circolare. Punto Vaccinale in L’attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti di presidi e strutture residenziali per Struttura Residen- anziani e per persone non autosufficienti dovrà essere garantita presso la struttura stessa. ziale (PVSR) In relazione della capacità organizzativa della stessa Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno costituiti, ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento organizzato in team mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo operante nella Struttura. A tal fine è opportuno che il Centro vaccinale e/o la ASL di riferimento prenda contatti preliminar- mente con i responsabili della Struttura. Per la ricostituzione del vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure, con l’individuazione di personale ad hoc a supporto dei PVSR. Standard minimi Personale medico: Ogni PVSR deve prevedere la presenza di un medico responsabile di di personale per seduta vaccinale che potrà essere identificato nel personale medico già operante presso la Team Mobile di struttura o da personale del team mobile. supporto al PVSR Personale vaccinatore: il personale vaccinatore sarà costituito da operatori sanitari che ga- rantiscono l’effettuazione della vaccinazione. Ai fini programmatori potrà essere considera- to un minimo di n. 2 operatori per singolo team mobile. Programmazione Tutte le Regioni ricevono le dosi in appositi punti di ricezione dei vaccini. Ogni punto di ricezione rifornisce uno o più Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR) e team mo- bili. Ogni Regione definisce le priorità di consegna di ogni punto di ricezione. Ogni punto di recezione dei vaccini verifica le modalità di trasporto nella prossimità dell’erogazione della vaccinazione. Per ogni PVSR i centri di coordinamento territoriali sono responsabili della programmazione delle sedute vaccinali in base al numero di persone da vaccinare, alla quantità di vaccini disponibili e al personale dedicato alla vaccinazione, tenendo conto delle caratteristiche di conservazione e gestione dei vaccini disponibili. Aggiornamento Per ogni PVSR le procedure aziendali prevedono già le seguenti fasi da verificare/aggiorna- delle procedure re con quelle già in uso. Tra queste: aziendali - Preparazione seduta vaccinale (tra cui elenco nominale dei vaccinandi); - Compilazione scheda anamnestica; - Raccolta del consenso informato; - Somministrazione della vaccinazione; - Registrazione della vaccinazione (in applicativo informatizzato). Per ogni PVSR sede vaccinale può essere identificato un “Archivio” (anche in formato digi- tale), nel quale viene raccolta e conservata la documentazione inerente. 4 N u o v a P r o p o s t a
E mergenza covid Il presidente nazionale di UNEBA, Franco Massi, i vice- presidenti nazionali e tutti i presidenti regionali, con un co- SERVE ANCHE IL VACCINO municato stampa congiunto, hanno dichiarato che “pren- dersi cura dei più fragili è il valore fondante di UNEBA e CONTRO LA SOLITUDINE dei suoi circa 1.000 enti associati in tutta Italia, in maggio- Lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, sot- ranza RSA e strutture per anziani; è la missione quotidiana toscritta congiuntamente il 20 gennaio 2021 da UNE- di chi lavora in tali strutture. BA, ANFFAS, ARIS, AGESPI e ANASTE Anche la campagna di vaccinazione contro il Covid è una via per prendersi cura dei più fragili. Onorevole Sig. Ministro, Le proponiamo un “Vaccino contro la solitudine”. Lo dimostra il fatto che hanno la priorità gli anziani ospiti Plaudendo alla scelta di dare priorità nella vaccinazione delle RSA e chi opera al loro fianco: un segno che final- anti-Covid 19 agli anziani ed alle persone fragili accolti in mente conferma che le strutture sociosanitarie hanno pari RSA e in strutture residenziali per disabili - una scelta che dignità con gli ospedali e sono, a pieno titolo, parte del può davvero fare la differenza tra la vita e la morte – tutta- Sistema Sanitario Nazionale. via pensiamo che il vaccino non sia sufficiente a rimediare all’altra ferita che questi mesi di pandemia hanno inferto ai Le lavoratrici e i lavoratori delle RSA e delle strutture per nostri anziani e disabili: quella della solitudine. anziani hanno compiuto sforzi enormi per proteggere gli Indubbiamente contemperando le visite e i contatti con anziani, e se stessi, ma pure le loro famiglie e le comunità e l’esterno, si è limitata la diffusione del virus: è però an- i territori in cui vivono, dalla diffusione del virus. Un vac- che vero che ciò ha ridotto moltissimo le opportunità di cino efficace è un ottimo alleato del loro stesso impegno. relazione. A soffrire altrettanto fortemente per questa limitazione Per questo, pur comprendendo l’incertezza generata da agli incontri sono stati i componenti della famiglia e i parenti stretti delle persone anziane e delle persone con questa situazione inedita, e nel rispetto della libertà di disabilità. ciascuno, si auspica che le lavoratrici e i lavoratori ade- Per questo chiediamo che per ogni anziano e disabile riscano alla campagna vaccinale. Se, viceversa, ci saran- vaccinato, sia vaccinato un famigliare. no rinunce al vaccino, l’assistenza agli anziani andrà in In questo modo si consentirebbe al famigliare di visitare grandi difficoltà. In ogni caso, a fare testo sarà il consenso il parente ricoverato, nel rispetto di tutte le misure di che esprimeranno (o non esprimeranno) quando saranno protezione; ecco il motivo per cui abbiamo denomina- interpellati dalle aziende sanitarie nei territori. to questa iniziativa “vaccino contro la solitudine”. Per dare all’anziano e al disabile anche una importante cari- Contiamo sul fatto che saranno il senso di responsabilità e ca di benessere psicofisico. la solidarietà che sempre contraddistinguono la loro opera Le videochiamate e gli altri sistemi di comunicazione a quotidiana a orientare la loro decisione”. distanza in cui le strutture nostre associate tanto si sono impegnate in questi mesi, sono state e sono preziose, ma non possono sostituire la relazione faccia a faccia, QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2021 specie per le persone anziane fragili vissute in epoche niente affatto digitali. Si ricorda agli associati che gli importi e le modalità Già altre voci, ad esempio del sindacato, hanno lanciato di pagamento delle quote di adesione a UNEBA per la proposta di vaccinare un famigliare per ogni anziano l’anno 2021 sono riportate sul sito internet alla pagina e disabile nelle strutture residenziali. Volentieri le no- www.uneba.org/iscrizione-a-uneba-anno-2021. Le stre Associazioni si uniscono e rilanciano l’appello: quote sono invariate rispetto al 2020. chiediamo una modifica del Piano Vaccinale, per in- Per alcune regioni è prevista una quota regionale ag- trodurre nelle categorie prioritarie un famigliare per giuntiva: sul sito sono pubblicate le relative informa- ogni ospite. zioni, regione per regione. Con l’occasione, ci pregiamo di inviarLe i più cordiali saluti. N u o v a P r o p o s t a 5
di bilancio La legge di bilancio per il 2021 di Alessio Affanni L egge Esaminiamo le principali disposizioni riguardanti il settore socio-sanitario e sanitario contenute nella legge di bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. Molte delle disposizioni indicate, ai fini della loro operatività, richiederanno un successivo decreto attuativo. Per alcune misure di carattere sanitario verranno utilizzate anche le risorse del Programma Next Generation EU. Viene istituito, nello stato di previsione del Min. della salute, il Fondo per l’Alzheimer e le de- Alzheimer menze, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni in applicazione del (art. 1, commi 330- Piano nazionale demenze, nonché al finanziamento di investimenti, anche mediante l’acquisto 332) di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer. Viene incrementato con 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. La destinazione delle risorse del Fondo è da regolamentare con decreto interministeriale, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca, il trattamento e le buone pratiche Autismo terapeutiche ed educative; (art. 1, commi 454 – b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali 456) pubbliche e private con competenze specifiche in grado di effettuare il trattamento di soggetti, sia minori che adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al consegui- mento dell’accreditamento da parte del SSN; c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’I- stituto superiore sanità. Bambini malati La dotazione del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica viene stabilita oncologici in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. (art. 1, comma 329) Caregiver familiare Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed eco- (art. 1, comma 334) nomico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare. Viene istituito, presso la Presidenza del Cons. dei ministri, un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di prevenire e contrastare le forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, Contrasto a violenza sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. di genere Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del Terzo settore che rechino nello Sta- (art. 1, commi 1134 - tuto finalità di questo tipo, che abbiano almeno tre anni di attività ed un curriculum che documenti 1136) attività compiute in attuazione delle citate finalità. Le risorse del Fondo sono destinate alle spese di funzionamento delle associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. 6 N u o v a P r o p o s t a
L egge Si fa decorrere dal 31 dicembre 2020 il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative. Modificati alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992, estendendo la disciplina per l’autorizzazione di bilancio e l’accreditamento anche alle strutture che erogano cure domiciliari e in particolare: Cure palliative e cure domiciliari - l’applicazione delle norme sull’autorizzazione richiesta per l’esercizio di attività sanitarie; (art. 1, commi 405 - - l’applicazione delle norme per il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione. 406) L’accreditamento istituzionale di tali strutture sarà pertanto subordinato alla rispondenza ai requi- siti di qualificazione, funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e verifica dell’attività svolta; - l’applicazione, anche a tali strutture, delle disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con gli enti privati. La detraibilità al 110% delle spese per gli interventi di efficienza energetica e antisismici su- gli edifici (cosiddetto “superbonus”) viene prorogata fino al 30 giugno 2022 e viene specificato che rientrano nell’agevolazione anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architet- toniche, inclusi quelli effettuati in favore di persone con più di 65 anni. Finanziamenti per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 allo scopo di ga- rantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e per l’inclusione scolastica (con Disabilità incremento del numero di insegnanti di sostegno). Vengono inoltre stanziati 10 milioni di euro (art. 1, comma 66, per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e definite le risorse commi 365 – 366, professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica agli alunni con disturbi specifici commi 819 - 820 e di apprendimento. commi 960 - 963) Alle madri disoccupate o monoreddito in nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Previsti contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria ovvero delle donne in stato di gravidanza. Il Fondo per le politiche della famiglia viene incrementato nella misura di: - 50 milioni di euro per il 2021, al sostegno delle misure adottate dalle imprese per favorire il ri- entro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto; - 500.000 euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assi- Famiglia stenza psicologica a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, nonché per interventi a sostegno dei genitori stessi. (art. 1, commi 23-26 e commi 362 - 364) L’assegno di natalità viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo obbligatorio per il padre la- voratore dipendente. Esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo nei casi di morte perinatale. Al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, viene demandata l’adozione di Linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni LEA sanitarie accreditati e l’elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità e dei flussi interregionali, al fine di sviluppare i servizi di prossimità. (art. 1, commi 493 – 494 e comma 496) Si consente l’accesso agli IRCCS da parte di pazienti fuori regione introducendo però un tetto di spesa complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2021, con copertura tramite il Fondo per le esigenze indifferibili. N u o v a P r o p o s t a 7
di bilancio Viene definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, una in- dennità di specificità infermieristica da riconoscere al personale dipendente del SSN in sede di contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Inoltre per i dipendenti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, di assistente sociale nonché degli operatori sociosa- nitari, è riconosciuta, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un’indennità di tutela del malato e promozione della salute, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. L egge Si dispone che un importo di 40 milioni di euro sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incremen- tare i fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da Covid-19. Personale sanitario Per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pe- diatri di libera scelta viene autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, (art. 1, commi 409 secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. - 417 e commi 423 – 428) Per garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare perso- nale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021 del personale reclutato grazie alle misure già previste dal Decreto Cura Italia, in deroga ai vincoli legislativi, non oltre il 31 dicembre 2021. Innalzato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei cor- si di formazione specialistica, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e svolga servizi di guardia notturna, festiva e turistica, fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria. Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure sulle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), incluso il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari anche in deroga alle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della Povertà ed esclusione maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità sociale giudiziaria, la quota del Fondo Povertà viene integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento è riservato, in via sperimentale, a interventi volti a permettere (art. 1, comma 335) di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d’età. Il MIUR promuove, con il Min. dell’istruzione, un programma nazionale di ricerca e di inter- Povertà educativa venti sul contrasto della povertà educativa, della durata di 12 mesi. Possono essere coinvolte le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della (art. 1, commi 507 - dispersione scolastica. A tal proposito viene istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di 509) euro per l’anno 2021. Le regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da Covid-19, hanno sospeso, anche Strutture private per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private ac- accreditate creditate fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei con- tratti stipulati per l’anno 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio (art. 1, comma 495) sanitario regionale. Il contributo una tantum è a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti, durante la sospensione, e rendicontati dalla struttura privata accreditata. Le regioni destinano una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma pluriennale di Telemedicina interventi di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche e private accredita- te, per l’acquisto di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazio- (art. 1, comma 444) ne a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto. 8 N u o v a P r o p o s t a
L egge - Gli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (tra le quali l’assistenza agli anziani e le attività di cura per patologie varie o per disturbi psichici e mentali) non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese. di bilancio L’imposta sul reddito non dovuta va destinata al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile per tutta la durata dell’ente. - Al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori Terzo settore di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la co- stituzione di Ecosistemi dell’innovazione, con la riqualificazione o la creazione di infrastrutture (art. 1, commi 44 – 46, per attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione commi 188 - 190 e di enti pubblici e privati, tra cui quelli del Terzo settore. Per il finanziamento di questi inter- commi 1087 - 1088) venti il CIPE assegna risorse al MIUR, nell’ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Possono contribuire anche le risorse relative ai fondi strutturali europei per il 2021-2027. - Agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica delle acque destinate al consumo umano, fino a un ammon- tare complessivo non superiore a 5.000 euro per ciascun immobile. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (modalità di applica- zione del credito d’imposta da stabilire con provvedimento dell’Agenzia delle entrate). Tutela della vista Si istituisce il Fondo tutela della vista con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse sono destinate a membri dei nuclei familiari con ISEE del va- (art. 1, commi 437 – lore non superiore a 10.000 euro annui, tramite erogazione di un voucher una tantum di 50 euro 439) per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Viene istituito nello stato di previsione del Min. della salute un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto di vaccini contro il Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19. Vengono esentate da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta fino al 31 dicembre 2022: - le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse (in deroga a precedente disposizione che prevedeva un’aliquota del 5%); - le cessioni di vaccini anti Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini (deroga all’aliquota ordinaria del 10%). Si disciplina l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini, che sarà attuato dalle regioni. Vaccini anti-Covid In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, previa diffida, il Commissario straordinario. (art. 1, commi 418 – 420, commi 447 – 449, La partecipazione dei medici in formazione specialistica all’attività di somministrazione dei vac- commi 452 – 453 e cini configura, a tutti gli effetti, attività formativa professionalizzante nell’ambito del corso di commi 457 - 473) specializzazione frequentato. Inseriti nella legge di bilancio anche i finanziamenti per i bandi per l’assunzione di 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campa- gna vaccinale. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti, l’Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’e- ducazione continua in medicina. La vaccinazione Covid si potrà effettuare anche nelle farmacie in via sperimentale, per l’anno 2021, sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. N u o v a P r o p o s t a 9
Misure di sostegno Il Decreto ristori di Sergio Zanarella ne n. 176/2020 contiene previsioni importanti in merito all’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, al ser- È vizio civile universale, all’istituzione di un Fondo stra- stato approvato il testo della legge di conversione ordinario per il gli enti del Terzo settore (Ets) e alle del decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) che tra l’al- modalità di acquisizione di dispositivi medici da parte tro mette insieme i contenuti degli ultimi tre decre- di Ets accreditati. ti-legge Ristori volti a introdurre misure urgenti in materia Vediamo con ordine i principali contenuti sia di carattere di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, sanitario in generale che quelli di interesse specifico per gli giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemio- Enti del Terzo Settore. logica da Covid-19: d.l. n. 149/2020 Ristori-bis, d.l. n. 154/2020 Ristori-ter e d.l. n. 157/2020 Ristori-quater. CONTENUTI DI CARATTERE SANITARIO Rispetto alla versione originaria, in sede di conversione, Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi anti- sono state introdotte diverse novità, tra cui un rimborso del genici rapidi da parte dei medici di medicina generale e 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione dei pediatri di libera scelta (Articolo 18) agli inquilini in difficoltà; la possibilità di pagare in quattro Viene autorizzata la spesa di 30 milioni per il 2020 al fine di quote la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le im- sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi poste sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile. Prevista di positività al virus Sars-CoV-2 attraverso l’esecuzione di inoltre la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambu- definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. lanti. Tra le principali iniziative contenute si segnala che: sono Disposizioni per favorire l’accesso a prestazioni di tele- stati stanziati 30 milioni per permettere l’esecuzione di medicina nei piccoli centri (Articolo 19-septies) 2 milioni di test antigenici rapidi da parte di medici di Alle farmacie che operano nei Comuni con meno di 3.000 famiglia e pediatri di libera scelta; ai privati accredita- abitanti viene riconosciuto un contributo sotto forma di ti che hanno sospeso l’attività per effetto del Covid, le credito di imposta nella misura del 50%, fino ad un impor- Regioni potranno riconoscere fino ad un massimo del to massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, 90% del budget loro assegnato per il 2020; lo svolgi- per l’acquisto e il noleggio per l’anno 2021 di apparecchia- mento delle attività presso le Unità Speciali di Continu- ture per la telemedicina. Le prestazioni di medicina po- ità Assistenziale viene riconosciuto come svolgimento tranno essere erogate in farmacia previo accordo con l’Asl dell’attività di formazione specialistica. In particolare di riferimento che definirà il tetto massimo di prestazioni per quanto riguarda il non profit, la legge di conversio- annuali. 10 N u o v a P r o p o s t a
Misure di sostegno Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di di- fonico e telematico alle persone risultate positive al virus spositivi di protezione e medicinali nelle Rsa e nelle al- Sars-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con tre strutture residenziali (Articolo 19-novies) soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifi- E’ previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per ca di allerta attraverso l’applicazione “Immuni” i cui dati il 2021 per l’acquisto di dispositivi di protezione e me- sono resi accessibili per caricare il codice chiave in pre- dicali. Le risorse stanziate grazie all’emendamento, oltre senza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai all’indubbio valore economico , sono anche un riconosci- casi diagnosticati di positività al virus Sars-Cov-2 sono resi mento della qualità della cura che va garantita alle persone disponibili al servizio sanitario, anche attraverso il Sistema fragili, in particolare ora che la pandemia li costringe alla Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. lontananza dai loro affetti famigliari. Per queste finalità viene autorizzata la spesa di 1 milione Grazie alla premura degli operatori sanitari e sociosanita- per l’anno 2020 e 3 milioni per l’anno 2021. ri e delle amministrazioni delle strutture è stata assicurata sicurezza, prevenzione ed umanità agli anziani e alle altre Disposizioni in materia di attività degli psicologi persone accolte. (Articolo 20-bis) Questo emendamento è stato anche occasione per eviden- Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico in- ziare il ruolo fondamentale delle strutture sociosanitarie, dividuale e collettivo nell’eccezionale situazione causata che sono a tutti gli effetti parte integrante del Sistema Sani- dall’epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni tario Nazionale, come già più volte ribadito dal presidente psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori di Uneba, Franco Massi. sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse profes- Uneba, assieme alle altre associazioni di categoria del so- sionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché ciosanitario Anffas, Anaste, Aris, Ansdipp, Agespi ed di garantire le attività previste dai livelli essenziali di as- Agidae, aveva richiesto un sostegno e proposto le con- sistenza (LEA) ai fini dell’applicazione della direttiva del crete necessità alla politica, attraverso interlocuzioni con Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, rappresentanti dei diversi gruppi politici. le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica un’unica funzione aziendale. per la sorveglianza sanitaria (Articolo 20) Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e CONTENUTI DI INTERESSE PER GLI ETS sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompa- Prestazioni acquistate dal Servizio Sanitario Nazionale gnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle da privati accreditati (Articolo 19-ter) competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero Le Regioni che a causa del Covid hanno sospeso trami- della salute attiva un servizio nazionale di supporto tele- te i propri enti le attività ordinarie possono riconoscere, N u o v a P r o p o s t a 11
Misure di sostegno alle strutture private accreditate destinatarie di apposi- La disposizione presente nel d.l. n. 137/2020 convertito in to budget per il 2020, fino ad un massimo del 90% del legge inserisce le imprese sociali (d.lgs. n. 112/2017) tra budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei con- quei soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio tratti ferma restando la garanzia dell’equilibrio econo- stipulano le predette convenzioni quadro e dispone che il mico del Sistema Sanitario Regionale. Questo ricono- conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo scimento terrà conto sia delle attività erogate, di cui alle cooperative sociali, ma anche alle stesse imprese so- deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia di ciali. Per cui anche le imprese sociali possono soddisfare, un contributo una tantum legato all’emergenza in cor- attraverso tali convenzioni quadro, l’obbligo di assunzione so, a ristoro dei costi fissi sostenuti dalla struttura priva- di lavoratori appartenenti alle categorie protette. ta accreditata e rendicontati, per aver sospeso le attività previste da accordi e contratti stipulati per l’anno 2020. Operatori volontari del servizio civile universale Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget as- (Articolo 12-quater) segnato per il 2020, in caso di produzione del volume di E’ prevista una circoscritta e transitoria deroga al requisi- attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget to di ammissione relativo alla soglia anagrafica massima previsto dagli accordi e contratti stipulati per il 2020, come consentita, ai fini dell’ammissione al servizio civile uni- rendicontato dalla struttura interessata. versale, qualora lo svolgimento di quest’ultimo sia rimasto Il decreto Ristori, convertito in legge con l’approvazione interrotto durante l’anno 2020 a causa dell’emergenza epi- definitiva di Camera e Senato, porta concreto sostegno alle demiologica . Si prevede, in particolare, che possano es- strutture residenziali e semiresidenziali dei servizi socio sere ammessi a svolgere il servizio civile universale i gio- sanitari -come sono moltissimi degli enti associati Une- vani che, alla data di presentazione della domanda, abbia- ba; tutte realtà in cui i costi aggiuntivi per fronteggiare no compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il l’emergenza Covid e per garantire massima sicurezza ad ventinovesimo, a condizione che essi abbiano interrotto lo ospiti e operatori, impattano fortemente sui bilanci. svolgimento del servizio civile durante l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori È così posta, in via straordinaria, una deroga al requisito disabili e svantaggiati (Articolo 1-septies) anagrafico vigente per l’ammissione a svolgere il servizio Si estende anche alle imprese sociali che svolgono in ma- civile universale (di cui all’art. 14 d.lgs. n. 40/2017). niera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività A questo proposito, si rammenti che è in corso di esame d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità so- presso la Commissione Affari costituzionali della Camera ciale la possibilità di stipulare convenzioni quadro dirette dei deputati un disegno di legge (A.C. n. 1812) recante, tra all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o le sue disposizioni, una norma di delega al Governo per disabili, possibilità in prima battuta riconosciuta alle coo- la predisposizione di un testo unico, finalizzato al riordi- perative e ai loro consorzi. Inoltre, si potrà considerare tale no del complesso delle disposizioni vigenti in materia di inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della servizio civile, alla razionalizzazione e semplificazione del copertura della quota di riserva in favore delle categorie quadro normativo, allo snellimento delle procedure ammi- protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla nistrative. normativa vigente. In proposito è bene ricordare che l’art. 14 del d. lgs. n. Fondo straordinario per il sostegno degli Ets 276/2003 – sostituito integralmente dall’art. 1-septies in que- (Articolo 13-quaterdecies) stione – prevedeva che i servizi per il collocamento obbliga- Con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, torio stipulino con le associazioni sindacali dei datori e dei viene istituito “Fondo straordinario per il sostegno degli prestatori di lavoro (più rappresentative a livello nazionale) enti del Terzo settore” gestito dal Ministero del Lavoro e e le cooperative sociali ed i relativi consorzi, le convenzio- delle Politiche sociali (art. 13-quaterdecies che riproduce ni quadro su base territoriale. Tali convenzioni, validate da l’art. 15 del Ristori-bis). parte delle regioni, hanno come oggetto il conferimento di Il fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle mi- imprese associate o aderenti, al fine di favorire l’inserimento sure in materia di contenimento e gestione dell’emergen- lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabi- za epidemiologica da Covid-19, è espressamente rivolto li. Nel caso in cui a beneficiare dell’opportunità lavorativa alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono at- nelle cooperative sociali attraverso le convenzioni siano i tività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volonta- lavoratori disabili (con particolari difficoltà di inserimento riato, alle associazioni di promozione sociale e alle orga- nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valuta- nizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni zione dei servizi per il collocamento obbligatorio), tale inse- del fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo rimento si considera utile ai fini della copertura della quota perduto da destinare agli operatori Iva e con le misure di di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le sostegno a favore delle associazioni e delle società spor- imprese conferenti in base alla normativa vigente. tive dilettantistiche. 12 N u o v a P r o p o s t a
Il Terzo settore T erzo e il trasporto sanitario d’emergenza settore La Corte Costituzionale è tornata Secondo la Presidenza del Consiglio tale disposizione le- gittimerebbe in maniera stabile lo strumento convenzio- ad esprimersi su questo tema nale per lo svolgimento del servizio di emergenza-urgen- con una nuova sentenza. za nei confronti di due tipologie di enti del Terzo settore specificamente individuati, ovvero le associazioni Onlus Riportiamo una sintesi dei contenuti. e le cooperative sociali. L’art. 57, comma 1 del Codice L del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio a Corte Costituzionale, con la sentenza n. 255 del 2017), invece, consentirebbe l’affidamento di tale tipo di 26 novembre 2020, si è espressa a seguito di un servizio, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nei confronti della Legge regionale della Sardegna n. 16 nazionale del terzo settore, aderenti a una rete associativa del 16 settembre 2019 (disposizioni sanitarie di variazio- e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ne di bilancio della Legge di stabilità regionale del 2018 ove esistente. Inoltre, l’affidamento diretto potrebbe aversi e 2019), sollevando una questione di legittimità costitu- solo nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, zionale dell’art. 1, comma 5 di tale Legge, nella quale è esso “garantisca l’espletamento del servizio di interesse previsto che la Regione sia autorizzata a finanziare annual- generale, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza mente l’AREUS (Azienda regionale emergenza urgenza e non discriminazione”. Al di fuori dello strumento con- Sardegna) per le “attività rese dalle associazioni Onlus e venzionale resterebbe obbligatoria la modalità pubblici- cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emer- stica dell’appalto di servizi (anche nel regime alleggerito genza-urgenza 118”. o dell’affidamento diretto), come avrebbe già precisato la N u o v a P r o p o s t a 13
settore T erzo giurisprudenza amministrativa (viene richiamata la senten- Il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale. za del Consiglio di Stato n. 1139 del 22 febbraio 2018). La disposizione regionale impugnata, pertanto, si porreb- be in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e) dice; tra gli strumenti alternativi per l’affidamento dei ser- della Costituzione, in quanto la tutela della concorrenza, vizi sociali rientra senz’altro la convenzione contemplata in adesione ai principi comunitari, costituisce materia di dal Codice del Terzo settore. competenza esclusiva statale. In particolare, ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo In secondo luogo, il legislatore regionale avrebbe effettua- settore, le convenzioni possono essere stipulate con le or- to un’individuazione imprecisa dei soggetti per i quali è ganizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel ammesso lo strumento della convenzione (le associazioni Registro unico nazionale del terzo settore (o negli attuali Onlus), affiancando alla forma giuridica (associazione) una registri del volontariato, considerati equivalenti), quando qualificazione di carattere fiscale (tra l’altro in via di supe- siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e abbia- ramento). Infatti, sebbene le organizzazioni di volontariato no ad oggetto lo svolgimento di attività o servizi sociali di siano Onlus di diritto e, ai sensi dell’art. 32 del Codice del interesse generale e prevedano esclusivamente il rimborso Terzo settore, possano avere solo forma associativa, ciò delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’in- non precluderebbe ad altre tipologie di enti associativi di dividuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione assumere, allo stato attuale, la qualificazione fiscale di On- deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di traspa- lus (ossia quelle iscritte all’Anagrafe delle Onlus). renza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. La Corte Costituzionale, citando anche la recente sentenza Ai sensi dell’art. 57 del Codice, invece, si prevede la fa- n. 131 del 26 giugno 2020 (cfr. Nuova Proposta n. 5/6 del coltà per le amministrazioni di affidare il servizio di tra- 2020, pagg. 7 – 9) sottolinea che, ai sensi della Direttiva sporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del tramite convenzioni per l’affidamento diretto, alle organiz- 26 febbraio 2014, riguardante gli appalti pubblici, resta in zazioni di volontariato. In questo caso si può prescindere capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in re- dalla valutazione preliminare di maggior favore rispetto al lazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello mercato, purchè si tratti di garantire l’espletamento di un organizzativo ispirato non al principio di concorrenza, servizio di interesse generale, per una finalità sociale e per ma a quello di solidarietà, che può prevedere l’affida- il perseguimento degli obiettivi di solidarietà. mento tramite modalità estranee al regime dei contratti Per quanto riguarda le cooperative sociali, la disciplina si pubblici o comunque attraverso un regime di evidenza ritrova nella Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, la quale pubblica alleggerito. Inoltre, l’art. 10, lettera h), della Di- stabilisce che le Regioni determinino le modalità di raccor- rettiva esclude dal campo di applicazione delle norme sugli do dell’attività dei servizi socio-sanitari con le cooperative appalti taluni specifici servizi di difesa civile, di protezione sociali e che adottino convenzioni-tipo per regolare i loro civile e di prevenzione contro i pericoli, forniti da organiz- rapporti con queste ultime. zazioni e associazioni senza scopo di lucro, tra cui è indivi- La Regione Sardegna, muovendosi entro tale cornice duato proprio il trasporto sanitario di emergenza e urgenza. normativa, è intervenuta con leggi regionali a regolare lo La normativa europea è stata recepita dal Decreto Legisla- strumento della convenzione, sia con le organizzazioni di tivo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), volontariato che con le cooperative sociali. che lascia impregiudicata la facoltà di affidare tali servizi sociali attraverso modalità diverse dall’appalto di servizi, La disposizione impugnata, pertanto – osserva la Consulta escludendoli dal campo di applicazione del medesimo Co- – non regola essa stessa le modalità di affidamento del ser- 14 N u o v a P r o p o s t a
vizio di emergenza e urgenza. Difatti indica solo le somme includono tale servizio tra quelli per cui è possibile de- stanziate da destinare annualmente all’AREUS per il trien- rogare alle procedure di evidenza pubblica. T erzo nio 2020-2021 relativamente alle attività rese dai soggetti La disposizione è infatti esplicita nell’indicare la facoltà di convenzionati. Si tratta di una formulazione probabilmente affidare con convenzione il servizio alle organizzazioni poco felice, in particolare in quanto non individua in modo di volontariato “in via prioritaria”. Il che pone un pro- chiaro i soggetti che possono essere affidatari del servizio, blema interpretativo di soluzione non univoca, così come facendo tra l’altro ricorso a una qualificazione di carattere non la fornisce riguardo all’applicabilità dell’art. 57 alle fiscale, quella di Onlus, di per sé poco consona allo scopo. cooperative sociali, visto che oltretutto il Codice del terzo settore Pertanto la possibilità di affidare il servizio di emergenza settore sembra qualificare la Legge n. 381 del 1991 come e urgenza tramite convenzione a enti del Terzo settore di- disciplina speciale. versi dalle organizzazioni di volontariato non trova la sua Per questi motivi la Corte Costituzionale non ha accolto fonte nella disposizione impugnata, bensì eventualmente il ricorso, dichiarando che la norma impugnata non pre- nelle altre norme regionali che regolano la materia. senta elementi di illegittimità costituzionale. Ma l’aspetto Comunque – afferma la Corte – non è di palmare di maggior rilievo che si può cogliere nelle motivazioni evidenza che l’art. 57 del Codice del Terzo settore abbia della sentenza, a livello interpretativo, è che possano essere voluto limitare l’istituto convenzionale, per il servizio affidatari, tramite convenzione, del servizio di trasporto sa- di emergenza e urgenza, soltanto alle organizzazioni di nitario di emergenza e urgenza anche altri soggetti (asso- volontariato. Un’interpretazione diversa restringereb- ciazioni Onlus - in futuro ETS - e cooperative sociali), oltre be il campo dei possibili affidatari rispetto alla ricor- alle organizzazioni di volontariato: queste ultime, infatti, data normativa europea e al Codice degli appalti, che costituirebbero scelta prioritaria ma non esclusiva. IL CONSIGLIO DI STATO SUI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AMBULANZE C on l’ordinanza n. 6908 del 9 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte Costituzionale un’ulteriore questione. Ha infatti rinviato all’esame dell’articolo 76 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato il contributo in caso di acquisto di ambulanze. Tutto ha origine da un ricorso presentato da una fondazione Onlus a seguito della sua esclusione dall’assegnazione dei contributi previsti dal Codice del Terzo settore. In particolare, l’articolo 76 prevede che tali risorse sono desti- nate “a sostenere l’attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato… per l’acquisto di autoambu- lanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali”. La norma in questione, entrata in vigore nel 2017, ha ristretto l’ambito applicativo del contributo, rispetto alla nor- mativa previgente, che includeva nel beneficio anche le Onlus. La fondazione che ha presentato il ricorso lamenta una disparità di trattamento tra le organizzazioni di volontariato (ODV) e gli altri enti ad esse sostanzialmente equiparabili, dal momento che anche le Onlus possono avvalersi di volontari e perseguire le medesime finalità di interesse generale. Il Consiglio di Stato, concordando con tali motivazioni, pone in dubbio la ragionevolezza di questo regime diffe- renziato, osservando che tanto le ODV quanto le Onlus (finché permarrà questa qualifica) possono avvalersi sia di volontari che di personale retribuito, anche se con limiti diversi, dal momento che in una ODV il numero comples- sivo dei lavoratori non può superare la metà del numero complessivo dei volontari. Sotto un altro profilo, inoltre, il Consiglio di Stato ravvisa, in questa distinzione, una irragionevole incongruità rispetto all’art. 4 della Legge n. 106 del 2016 (Legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore) che, for- nendo una definizione unitaria degli enti del Terzo settore, intende anche accentuare l’unitarietà della disciplina di favore prevista per tali enti, pur nelle rispettive specificità, superando le discipline di settore precedentemente in vigore. Ad avviso del Consiglio di Stato, ciò che dovrebbe assumere rilevanza, quale criterio direttivo ai fini del riconoscimento delle misure di sostegno e quale requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa di settore, è l’elemento accomunante delle “attività di interesse generale” da essi perseguite. Occorrerà, a questo punto, attendere il parere della Corte Costituzionale investita della questione che, nel caso confermasse gli orientamenti del Consiglio di Stato, potrebbe rimettere in discussione l’attuale regime di contributi per l’acquisto di ambulanze, con la potenziale conseguente necessità di adeguamenti normativi che comportino la riammissione al beneficio degli ETS esclusi. N u o v a P r o p o s t a 15
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