TUTELA DELLE FERIE POSTE ITALIANE

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TUTELA DELLE FERIE POSTE ITALIANE
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VOCE A QUELLO
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  TUTELA DELLE

                FERIE

POSTE ITALIANE
TUTELA DELLE FERIE POSTE ITALIANE
SOMMARIO

Ferie                                        3

Ferie e Malattia                             5

Permessi retribuiti individuali              6

Cure termali                                 6
TUTELA DELLE FERIE POSTE ITALIANE
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                              FERIE
Le ferie sono un diritto irrinunciabile a
garanzia della salute del lavoratore
(decreto 66/03), da godersi nell’anno di
maturazione, almeno per due settimane,
o entro 18 mesi dalla fine dell’anno dello
stesso, per il residuo. Le ferie non fruite
possono essere monetizzate solo in ca-
so di chiusura del contratto di lavoro. Le
ferie maturano in ragione di 1/12 dei
giorni spettanti per ogni mese, o frazio-
ne di esso superiore a 15 giorni, di servi-
zio prestato (anche nei casi di assenza
qualora equiparata al lavoro effettivo).
I lavoratori assunti dopo l’11 luglio 2003, maturano un periodo annuale di
ferie di 28 giorni lavorativi se l’orario si sviluppa su 6 giorni, che vengono
divisi per 1,2 quando l’orario di lavoro è su 5 giorni.
Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni sarà ricono-
sciuto un giorno di ferie aggiuntivo, ed uno ulteriore al raggiungimento
dei 10 anni.
Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, fino al
31.12.2007 al personale già in servizio alla data dell'11 luglio 2003 viene
riconosciuto, un periodo annuale di ferie pari a: 32 giorni lavorativi in ca-
so di prestazione resa su sei giorni lavorativi; 27 giorni lavorativi in caso
di prestazione resa su cinque giorni (32/1,2). A decorrere dal 1° gennaio
2008, spetta un periodo annuale di ferie: di 30 giorni lavorativi, per orario
su sei giorni lavorativi; 25 giorni (32/1,2), per orario su cinque giorni.
Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni
alla settimana (part-time verticale), il numero di giorni di ferie spettanti
sarà proporzionalmente ridotto.
Sono equiparate al servizio effettivamente svolto le assenze per: malatti-
a o infortunio; congedo di maternità; congedo matrimoniale; svolgimento
di funzioni presso i seggi elettorali; richiamo alle armi.
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Le ferie non maturano quando il lavoratore si
assenta per: congedo parentale; sciopero; ma-
lattia del bambino; preavviso non lavorato.
II periodo di ferie è programmato dalla Società
tenendo conto delle eventuali richieste del la-
voratore, compatibilmente con le esigenze di
servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.
La Società assicura nel periodo 15 giugno-15 settembre il godimento di
due settimane continuative di ferie e di un'ulteriore settimana nel periodo
15 gennaio-15 aprile.
La Società avrà cura di comunicare, al lavoratore, con un preavviso di
almeno 60 gg, nel caso di imprevedibili esigenze organizzative, le varia-
zioni al periodo di ferie già autorizzato. Ove tale comunicazione avvenis-
se con un preavviso inferiore a 60 gg., il lavoratore avrà diritto al rimbor-
so delle spese già sostenute per la prenotazione e non recuperabili pur-
ché documentate (spese di viaggio di soggiorno ecc)
La fruizione delle ferie può essere concessa, nel primo semestre
dell'anno successivo a quello di maturazione, solo nel caso in cui
nell'anno di maturazione non sia stata possibile fruirla per infortunio, ma-
lattia o assenza obbligatoria (maternità/paternità), e particolari esigenze
di servizio.
Nel caso di motivate esigenze di carattere personale, la fruizione delle
ferie potrà slittare al massimo fino al mese di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza. Se per imprevedibili esigenze organizzative, la So-
cietà, richiami in servizio il dipendente prima del termine del periodo di
ferie autorizzato, pagherà all'interessato un'indennità di trasferta (art.42
CCNL) per il tempo trascorso in viaggio, e, rimborserà le spese di viag-
gio e quelle sostenute e non recuperabili. Nel caso in cui vengono istituiti
periodi di chiusura collettiva delle attività, (in riferimento alle strutture di
staff centrali e territoriali) in coerenza con le esigenze produttive ed or-
ganizzative aziendali, nel periodo di ferragosto e delle festività natalizie,
verranno utilizzate le ferie contrattuali. La durata di suddetti periodi di
chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi presi a livello regionale.
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                        Ferie e Malattia
In materia di ferie la Cassazione a sezioni
unite, (Sentenza n.1947 23/02/1998), ha
affermato che queste possono interrom-
persi a causa di sopraggiunta malattia, so-
lo se questa ne interrompe il godimento. Il
CCNL recepisce il dettato giurisprudenzia-
le e lo applica prevedendo che l'effetto so-
spensivo si verifica nel caso in cui nel pe-
riodo di ferie sopraggiunga un'infermità ta-
le da comportare ricovero ospedaliero o
day-hospital, regolarmente certificato, an-
che di un solo giorno, o, una malattia re-
golarmente prescritta della durata di alme-
no 6 giorni. In tal caso il lavoratore deve
darne immediatamente comunicazione al-
la Società.
Un'altra causa di sospensione delle ferie è prevista dalla legge 8 marzo
2000 n.53 (art.47 comma 4, T.U. 151/01, per i genitori in caso di ricovero
ospedaliero del bambino fino ad otto anni di età).
La sospensione delle ferie non è necessariamente limitata al tempo di ri-
covero ma si protrae per tutto il periodo successivo (convalescenza), ove
l'impossibilità del lavoratore di fruire adeguatamente delle ferie sia stret-
tamente connessa all'evento che ha determinato il ricovero stesso e tale
consequenzialità sia inequivocabilmente certificata.
Se lo stato di malattia si esaurisce entro il periodo di ferie programmate,
il lavoratore rientrerà in servizio al termine di quest'ultimo periodo, ferma
restando la possibilità di fruire delle ferie non godute successivamente,
previa autorizzazione. Se la malattia si protrae oltre il termine del periodo
di ferie programmato, il lavoratore riprenderà servizio al termine della
malattia stessa, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di fruire
delle ferie non godute successivamente, previa autorizzazione.
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           Permessi retribuiti individuali
Dal 1 gennaio 2008 , ai lavoratori già in servizio alla
data dell'11 luglio 2003, verrà riconosciuto un monte
ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a12 ore
nel caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi, e
pari 14 ore 24 minuti in caso di prestazione resa su 5
giorni lavorativi. Se la prestazione lavorativa è resa su
meno di 5 giorni a settimana,il monte ore annuo di per-
messi spettanti viene proporzionalmente ridotto.
Detti permessi possono essere fruiti a giornata intera ovvero frazionati
ad ore. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione, vengono mone-
tizzati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

                           Cure termali
La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normati-
va di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.
Nel caso in cui si verifichi una indifferibile certificata necessità di sotto-
porsi tempestivamente a cure termali e il lavoratore non possa fruire di
ferie, l’assenza verrà considerata malattia a tutti gli effetti. La terapia de-
ve iniziare entro trenta giorni dalla prescrizione medica per un massimo
di 15 giorni l’anno(art.13 legge 638/83). Tra il periodo concesso a qualsi-
asi titolo per le cure termali e l'eventuale fruizione di periodi di ferie deve
trascorrere un intervallo di almeno 15 giorni.

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