L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale

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L’impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale
Gli Hallmarks rilevanti nell’ambito della pianificazione patrimoniale

Avv. Massimo Antonini
Partner Chiomenti

 1                                                                      Italy
                                                         ADVISING FAMILIES ACROSS GENERATIONS
L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Introduzione

 La Direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018 (“DAC 6”) ha modificato la Direttiva
  2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 sulla Cooperazione Amministrativa (“DAC”).

 La DAC 6 impone agli «Intermediari» e (in subordine) ai «Contribuenti Pertinenti», l’obbligo di
  comunicare alle Amministrazioni finanziarie competenti degli Stati UE i c.d. «meccanismi
  transfrontalieri», come identificati nella DAC 6.

 La DAC 6 prevede inoltre un obbligo di scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni
  finanziarie degli Stati UE sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione.

 La DAC 6 è entrata in vigore il 25 giugno 2018 e si applica dal 1 luglio 2020, ma l’obbligo di
  comunicazione riguarda anche i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata implementata dal
  25 giugno 2018.

 La DAC 6 non è stata ancora recepita in Italia. Secondo quanto previsto dalla DAC 6, le relative
  disposizioni legislative di implementazione dovranno essere approvate dagli Stati UE entro il 31
  dicembre 2019.

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Gli Hallmarks rilevanti ai fini dell’individuazione dei
Meccanismi Transfrontalieri soggetti all’obbligo di
comunicazione

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
I Meccanismi Transfrontalieri

 Per «Meccanismo Transfrontaliero» si intende un meccanismo che interessa più Stati membri o uno
  Stato membro e un Paese terzo laddove presenti almeno una delle seguenti condizioni:

       non tutti partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;

       uno o più partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una
        giurisdizione;

       uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un’attività d’impresa in un’altra giurisdizione
        tramite una S.O. situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o
        costituisce l’intera attività d’impresa di tale S.O;

       uno o più partecipanti al meccanismo svolge un’attività d’impresa in un’altra giurisdizione senza
        essere residente a fini fiscali né costituire una S.O. situata in tale giurisdizione; e

       il meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o
        sull’identificazione del titolare effettivo.

 La Commissione UE ha precisato che anche un mero «verbal act could be sufficient for making an
  arrangement reportable».

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Gli Hallmarks
       Affinché all’esistenza di un Meccanismo Transfrontaliero consegua l’obbligo di comunicazione è
        necessario che sussista almeno uno degli elementi distintivi contenuti nell’Allegato I della DAC 6 e
        inseriti nell’Allegato IV della DAC («Hallmarks» o «Elementi Distintivi»).

       Per «Hallmark» si intende una caratteristica o peculiarità di un Meccanismo Transfrontaliero che
        presenta un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale.

       La scelta di ricorrere a Hallmarks ai fini dell’individuazione dei Meccanismi Transfrontalieri da
        comunicare è dovuta alle complessità legate all’enucleazione del concetto di «pianificazione fiscale
        aggressiva»:

        «sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente
        aggressiva attraverso la compilazione di un elenco di peculiarità e degli elementi delle operazioni che
        presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di
        pianificazione fiscale aggressiva» (Considerando n. 9 della DAC 6).

       Gli Hallmarks sono raggruppati in cinque categorie. La Categoria A contiene i c.d. Hallmarks generici,
        mentre le restanti Categorie (da B ad E) contengono i c.d. Hallmarks specifici (cfr. slide 6).

       Alcuni Hallmarks possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il «criterio del
        vantaggio principale» («CVP»), ossia quando è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno
        dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può
        ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

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Il criterio del c.d. «vantaggio principale» (1/2)
                                                    Richiesto il
                                                      test del
 Categoria              Hallmarks                                                                  Esempi
                                                     vantaggio
                                                    principale?
                                                                     Accordi in cui l’intermediario ha diritto ad una fee parametrata al
                                                                                              vantaggio fiscale
              Hallmarks generici collegati al
     A                                                   Sì
             criterio del vantaggio principale
                                                                      Operazione standardizzata resa disponibile a più contribuenti
                                                                                 senza bisogno di personalizzazione
                                                                     Operazioni di conversione del reddito in capitale o altre categorie
             Hallmarks specifici collegati al                                  reddituali tassate a livello inferiore o esenti
     B                                                   Sì
             criterio del vantaggio principale
                                                                     Operazioni circolari di «round-tripping» tramite entità interposte
                                                                        Pagamenti transfrontalieri deducibili corrisposti ad imprese
                                                                     associate che godono di regime di esenzione nel proprio Stato di
              Hallmarks specifici collegati                                           residenza (necessario CVP)
     C                                             Solo per alcuni
             alle operazioni transfrontaliere
                                                                     Sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di
                                                                       reddito o capitale in più giurisdizioni (non necessario CVP)

              Hallmarks specifici riguardanti                           Meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o
     D            scambio automatico di                  No             effettiva non trasparente rendendo, inter-alia, il beneficiario
             informazioni e titolarità effettiva                                          effettivo non identificabile

              Hallmarks specifici relativi ai                            Meccanismo che comporta l'uso di norme “safe harbour»
     E                                                   No
                prezzi di trasferimento                                                     unilaterali

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Il criterio del c.d. «vantaggio principale» (2/2)

* Il test del «vantaggio principale» non deve essere effettuato per alcuni Hallmarks di cui alla Categorie C e per gli Hallmarks di cui alle Categorie D ed E.

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Gli Hallmarks specifici riguardanti lo scambio
automatico di informazioni e la titolarità effettiva –
Categoria D

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Hallmarks inclusi nella Categoria D – Identificazione
delle fonti normative e interpretative

                                                                                                         implementato
                             rinvio a                            basato su          Common                                   Direttiva
                                          Model Legislation                                               da
         DAC 6                                                                      Reporting                           2014/107/UE («DAC
                                            OCSE 2018
                                                                                Standard («CRS»)                                2»)

Gli Hallmarks compresi nella            Il Modello OCSE per la               Il CRS ha implementato uno           Il CRS è stato recepito nella
Categoria D rappresentano la            comunicazione obbligatoria           standard globale comune              normativa europea con la DAC
sostanziale trasposizione               di informazioni per                  relativamente allo scambio           2.
degli Hallmarks individuati dal         fronteggiare i meccanismi            automatico di informazioni
Model Legislation.                      di elusione del CRS e le             sui conti finanziari di cui sono     La DAC 2 è stata implementata
                                        strutture offshore opache è          titolari persone fiscalmente non     in Italia con Legge n. 95/2015,
Considerando n. 13 della                basato sulla normativa CRS           residenti.                           attuata con Decreto del
DAC 6: gli Stati UE possono             e sul BEPS Action 12.                                                     Ministero dell’Economia e delle
avvalersi del Model                                                                                               finanze del 28.12.2015
Legislation come fonte                                                                                            («Decreto CRS»).
illustrativa o interpretativa
degli Hallmarks compresi nella
Categoria D.

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L'impatto delle regole DAC 6 sulla pianificazione patrimoniale Gli Hallmarks rilevanti nell'ambito della pianificazione patrimoniale
Gli Hallmarks - Categoria D (1/2)
     Gli Hallmarks inclusi nella Categoria D rappresentano la stanziale trasposizione di quelli individuati dal Model Legislation
      dell’OCSE.

     La DAC 6 non prevede una descrizione degli Hallmarks inclusi nella Categoria D; tuttavia il Commentario al Model
      legislation OCSE ne fornisce una esemplificazione, ricorrendo a definizioni di matrice CRS:

       «Conto Finanziario»: conto intrattenuto presso una qualsiasi istituzione finanziaria (ad es. conti di deposito, conti di
        custodia a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie, quote nel capitale di rischio e di debito
        dell’istituzione finanziaria, contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, contratti di rendita
        emessi da un’istituzione finanziaria).

       «Entità Non Finanziaria Attiva»: entità diversa da un’istituzione finanziaria che soddisfa i requisiti previsti ai fini della
        DAC 2 (ad. es. produzione di passive income inferiore al 50% del reddito lordo; capitale regolarmente negoziato in un
        mercato regolamentato; natura di entità statale o internazionale; come: enti di beneficienza, società di capitali quotate,
        entità statali, organizzazioni internazionali).

         Nel caso in cui l’Entità Non Finanziaria Attiva detenga un Conto Finanziario, non si deve procedere all’individuazione dei
         soggetti che esercitano il controllo dell’entità.

       «Entità Non Finanziaria Passiva»: entità diversa da un’istituzione finanziaria sprovvista dei requisiti per essere
        considerata un’Entità Finanziaria Attiva.

         Nel caso in cui l’Entità Non Finanziaria Passiva detenga un Conto Finanziario, si deve procedere all’individuazione dei
         soggetti che esercitano il controllo dell’entità.

       «Istituzione finanziaria»: istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento, impresa di assicurazione
        (purché emetta contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o sia obbligata
        a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti).
    10
Gli Hallmarks - Categoria D (2/2)

     La Categoria D comprende due sotto categorie di Hallmarks:

         Categoria D.1: Hallmarks specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni

      Meccanismi che possono avere come effetto quello di compromettere l'obbligo di comunicazione
      imposto dalle leggi che attuano la normativa UE o eventuali accordi equivalenti sullo scambio
      automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i Paesi terzi, o che traggono
      vantaggio dall’assenza di tale normativa o di tali accordi.

         Categoria D.2: Hallmarks specifici riguardanti la titolarità effettiva

      Meccanismi che comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l’utilizzo
      di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche dotati di particolari caratteristiche.

     I Meccanismi Transfrontalieri individuati nella Categoria D non devono soddisfare il «criterio del
      vantaggio principale» per essere soggetti all’obbligo di notifica. A questi fini non rileva quindi la
      presenza di un vantaggio fiscale derivante dall’implementazione del Meccanismo Transfrontaliero.

 11
Categoria D.1 - Hallmarks specifici riguardanti lo
scambio automatico di informazioni (1/7)
Meccanismo che può avere come effetto quello di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi
che attuano la normativa dell’UE o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari, compresi accordi con Paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o di tali accordi.

Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:

 uso di un conto, prodotto o investimento che non è un Conto Finanziario, o non appare come tale, ma ha
  caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un Conto Finanziario (lett. a).

    Descrizione (lett. a)

        Utilizzo di conti o di prodotti finanziari che pur non essendo soggetti all’obbligo di notifica – in quanto esclusi
        dalla normativa in materia di scambio automatico di informazioni – garantiscono all’investitore le funzionalità
        tipiche di un Conto Finanziario.

    Esempi (lett. a)

      • utilizzo di certi tipi di moneta virtuale come alternativa ad un conto di deposito (i.e. rientrante nella definizione
        di Conto Finanziario soggetto agli obblighi di comunicazione).

      • emissione da parte delle istituzioni finanziarie di alcuni tipi di contratto derivato esclusi dalla normativa sullo
        scambio automatico di informazioni aventi tuttavia come sottostante un prodotto finanziario soggetto agli
        obblighi di comunicazione, in quanto qualificabile come Conto Finanziario.

 12
Categoria D.1 - Hallmarks specifici riguardanti lo
scambio automatico di informazioni (2/7)
 trasferimento di conti o attività finanziari in Stati che non sono vincolati dallo scambio automatico di informazioni
  sui Conti Finanziari con lo Stato di residenza del Contribuente Pertinente (i.e. soggetto che attua o a favore del quale viene
  messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero), o l'utilizzo di tali giurisdizioni (lett. b).

 la conversione di un’Istituzione Finanziaria in un’istituzione finanziaria non soggetta all’obbligo di comunicazione
  (lett. d);

 la conversione o il trasferimento di un Conto Finanziario o delle attività in esso contenute, in un conto finanziario non
  oggetto di comunicazione (lett. d).

     Descrizione (lett. b) e lett. d))

        La potenziale elusività di questi meccanismi è legata allo Stato in cui il prodotto finanziario è offerto e all’assenza nello
        stesso di obblighi di comunicazione dei meccanismi che possono potenzialmente comportare una violazione della
        normativa relativa allo scambio automatico di informazioni (e.g. Samoa americane, Belize, Vanuatu).

     Esempi (lett. b) e lett. d))

        • trasferimento di denaro ad un’istituzione finanziaria istituita in uno Stato che non ha implementato la normativa sullo
          scambio automatico di informazioni o che non adempie agli obblighi di comunicazione con lo Stato in cui il
          Contribuente Pertinente è fiscalmente residente.

        • trasferimenti di fondi in un conto escluso dagli obblighi di comunicazione detenuto presso un’istituzione finanziaria di
          uno Stato in cui è vigente la normativa relativa allo scambio automatico di informazioni.

        • suddivisione delle somme detenute in un Conto Finanziario per rimanere al di sotto di un ammontare in Euro
          corrispondente a 250.000 USD per evitare di incorrere nell’obbligo di comunicazione (secondo quanto previsto dalla
          normativa CRS).
   13
Categoria D.1 - Hallmarks specifici riguardanti lo
scambio automatico di informazioni (3/7)
 riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio
  automatico di informazioni sui conti finanziari (lett. c).

    Descrizione (lett. c)

       Meccanismi che consentono la classificazione di un pagamento disposto a favore di un titolare di un
       conto o di un soggetto che detiene il controllo di una società tra quelli non soggetti ad obbligo di
       comunicazione.

    Esempi (lett. c)

       Trust che paga conti o fatture per conto del beneficiario o che accredita somme su una carta di debito
       o di credito prepagata a favore di un beneficiario.

  14
Categoria D.1 - Esempi di Hallmark (lett. c) (4/7)

  Il Trust paga conti o fatture per conto del
  Beneficiario.

  Meccanismo incluso nella Categoria D.1
  (lett. c)) per il quale non è richiesto il
  superamento del test del «vantaggio
  principale»      ai  fini  dell’obbligo di
  comunicazione.

  Il Trust accredita somme su una carta di
  debito o di credito prepagata a favore del
  Beneficiario.

  Meccanismo incluso nella Categoria D.1
  (lett. c)) per il quale non è richiesto il
  superamento del test del «vantaggio
  principale» ai fini dell’obbligo di
  comunicazione.

 15
Categoria D.1 - Hallmarks specifici riguardanti lo
scambio automatico di informazioni (5/7)
 Ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o che hanno lo scopo di eliminare la
  comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti
  nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (lett. e).

    Descrizione (lett. e)

       Meccanismi che (i) sfruttano il fatto che le Entità Non Finanziarie Attive non sono soggette ad obblighi di
       disclosure e di comunicazione circa i soggetti che ne detengono il controllo ai fini della normativa sullo
       scambio automatico di informazioni e che (ii) ricorrono a Entità Non Finanziarie Passive costruite in modo tale
       da aggirare l’obbligo sulle stesse esistente di dichiarare i soggetti che ne detengono il controllo.

    Esempi (lett. e)

       • meccanismi che consentono, attraverso investimenti back-to-back, di considerare Attiva un’Entità Non
         Finanziaria titolare di un Conto Finanziario, con lo scopo di impedire l’identificazione dei soggetti che ne
         esercitano il controllo da parte dell’intermediario finanziario presso cui il conto è detenuto.

       • commercializzazione di una società che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di Entità
         Non Finanziaria Attiva nella giurisdizione di costituzione.

       • meccanismi che consentono, intervenendo sugli assetti proprietari di un’Entità Non Finanziaria Passiva che
         detiene un conto, di impedire l’identificazione della persona ne che esercita il controllo.

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Categoria D.1 - Hallmarks specifici riguardanti lo
scambio automatico di informazioni (6/7)
 Meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per
  ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui Conti Finanziari o ne sfruttano le debolezze,
  compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con
  requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici (lett. f).

    Descrizione (lett. f)

       Meccanismi che minano l’effettività e sfruttano le debolezze delle procedure di adeguata verifica utilizzate
       dalle istituzioni finanziarie per raccogliere informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico
       di informazioni relative ai titolari dei conti e ai soggetti che controllano un’Entità Non Finanziaria Passiva.

    Esempi (lett. f)

       Meccanismi che non consentono all’intermediario finanziario presso cui il Conto Finanziario è detenuto la
       corretta identificazione dello Stato di residenza del titolare del conto o dei soggetti che esercitano il controllo di
       un’Entità Non Finanziaria Passiva attraverso:

       • l’utilizzo di certificati di residenza emessi da Stati che non richiedono una presenza minima nel territorio
         ai fini dell’ottenimento della residenza fiscale;

       • lo sfruttamento delle criticità delle procedure di adeguata verifica fiscale dovute ad esempio ad una
         inadeguata implementazione delle procedure di due diligence antiriciclaggio rispetto alle ultime
         raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale («GAFI»);

       • la creazione di appositi indizi o prove documentali.
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Categoria D.1 - Esempio di Hallmark (lett. f) (7/7)

 Il trustee nomina, all’apertura del conto, un ente di
 beneficienza come unico beneficiario discrezionale.

 Successivamente, sostituisce l’ente di beneficienza
 con i reali beneficiari senza informare l’istituzione
 finanziaria.

 Meccanismo incluso nella Categoria D.1 (lett. f)) per
 il quale non è richiesto il superamento del test
 del «vantaggio principale» ai fini dell’obbligo di
 comunicazione.

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Categoria D.2 - Hallmarks specifici riguardanti la
titolarità effettiva (1/6)
Meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di
persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

 a)   che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e
      locali adeguati;

 b)   che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla
      giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone,
      dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e

 c)   in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla
      Direttiva 2015/849/UE, sono resi non identificabili.

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Categoria D.2 – Gli Hallmarks specifici riguardanti la
titolarità effettiva (2/6)
 Utilizzo di entità che comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con utilizzo di
  persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche che non svolgono un'attività economica sostanziale
  supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati (lett. a).

    Descrizione (lett. a)

       La presenza di elementi che conferiscono sostanza economica al veicolo deve essere accertata
       direttamente in capo al veicolo stesso e ponderata sulla base dell’attività effettivamente svolta. Inoltre,
       l’esistenza di personale, attrezzatura, attività e locali adeguati deve essere direttamente valutata in
       relazione all’attività svolta dall’entità stessa e non verificata in capo ad un terzo soggetto.

       L’impiego di personale, l’acquisto di attrezzature e l’affitto di locali al solo fine di evitare che il veicolo
       sia qualificato come «passivo» non sono idonei a conferire sostanza economica al veicolo stesso.

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Categoria D.2 – Gli Hallmarks specifici riguardanti la
titolarità effettiva (3/6)
    Meccanismi che comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con utilizzo di persone,
     dispositivi giuridici o strutture giuridiche che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una
     giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute
     da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche (lett. b).

      Descrizione (lett. b)

         Si tratta di meccanismi basati sull’utilizzo di veicoli offshore passivi, i.e. veicoli privi di sostanza economica
         istituiti o residenti in Stati diversi da quelli di residenza dei relativi beneficiari effettivi.

         Sono espressamente escluse dall’obbligo di comunicazione: (i) le strutture di investimento detenute
         esclusivamente da investitori residenti nella medesima giurisdizione del veicolo; (ii) i trust i cui beneficiari,
         trustee e, più in generale, i soggetti che detengono poteri relativi alla gestione del trust sono residenti nel
         medesimo Stato di istituzione del trust.

         Se anche soltanto uno dei beneficiari effettivi è residente in una giurisdizione diversa da quella del veicolo, in
         linea di principio quest’ultimo sarà considerato offshore ai fini della DAC 6 nella misura in cui sia ragionevole
         ritenere che i partecipanti al meccanismo fossero a conoscenza del fatto che il veicolo è un veicolo offshore
         passivo.

      Esempi (lett. b)

         Trust istituito nella medesima giurisdizione del disponente il cui beneficiario abbia successivamente trasferito
         in altro Stato la propria residenza, nella misura in cui di tale trasferimento non sia stata fatta disclosure nelle
         occasioni in cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere data (es. verifica).

    21
Categoria D.2 – Gli Hallmarks specifici riguardanti la
titolarità effettiva (4/6)
 Meccanismi che comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, in cui i titolari effettivi di
  tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla Direttiva 2015/849/UE, sono resi non
  identificabili (lett. c).

    Descrizione (lett. c)

       Un veicolo offshore passivo si considera detenuto attraverso una struttura opaca quando la titolarità del
       veicolo stesso è strutturata in modo tale da (i) non consentire un’accurata identificazione del beneficiario
       effettivo del veicolo o (ii) far apparire che il beneficiario effettivo non è tale.

       Non può essere considerata una struttura offshore opaca quella struttura che si avvale di veicoli offshore
       passivi (i) che siano qualificati come «investitori istituzionali» (e. g. soggetti regolamentati, società quotate,
       entità governative, banche centrali, organizzazioni internazionali) o che siano interamente detenuti da
       «investitori istituzionali»; (ii) i cui beneficiari effettivi siano fiscalmente residenti nella giurisdizione di residenza
       o stabilimento del veicolo stesso.

    Esempi (lett. c)

       • strutture di investimento che utilizzano soggetti stabiliti in giurisdizioni caratterizzate dalla mancanza di
         norme per identificare la titolarità giuridica di soggetti giuridici, inclusi i trust, le fondazioni e le società
         veicolo al fine di rendere difficile l’identificazione del beneficiario effettivo della catena partecipativa;

       • strutture di investimento che fanno ricorso a intestatari o procure per nascondere l’identità del titolare
         effettivo.

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Categoria D.2 - Esempio di Hallmark (lett. c) (5/6)

 Il trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di
 terzi     soggetti     («Trustee   effettivi»),    non
 riconosciuti come trustee (o protector) in base
 all’atto istitutivo del trust.

 Meccanismo incluso nella Categoria D.2 (lett. c))
 per il quale non è richiesto il superamento del
 test del «vantaggio principale» ai fini
 dell’obbligo di comunicazione.

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Categoria D.2 - Esempio di Hallmark (lett. c) (6/6)

 Soggetto        prestanome    («Nominee»)       detiene
 formalmente azioni di una società veicolo offshore
 passivo. L’identità del soggetto per conto del quale le
 azioni sono detenute («Nominator») è celata
 all’istituzione finanziaria.

 Non sono ricompresi fra i soggetti prestanome gli
 intermediari finanziari che agiscono in qualità di brokers
 o di depositari di azioni di enti a diffusa partecipazione
 negoziate su un mercato finanziario.

 Meccanismo incluso nella Categoria D.2 (lett. c)) per il
 quale non è richiesto il superamento del test del
 «vantaggio principale» ai fini dell’obbligo di
 comunicazione.

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