L'Approfondimento: Dichiarazione dei redditi 2022, i chiarimenti delle Entrate sui bonus edilizi

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DICHIARAZIONI

L’Approfondimento: Dichiarazione dei
redditi 2022, i chiarimenti delle Entrate sui
bonus edilizi
Le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sismabo-
nus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus
di Fabrizio G. Poggiani | 5 AGOSTO 2022

 Dopo la circolare 7 luglio 2022, n. 24/E, è stata pubblicata anche la seconda parte di chiarimenti, con
 l’emanazione della circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, che riassume le principali novità normative e inter-
 pretative che, nel corso del 2021, hanno riguardato le detrazioni “edilizie”, a seguito delle indicazioni
 fornite nell’ambito di un tavolo tecnico con la Consulta nazionale dei CAF. In particolare, sono state og-
 getto di trattazione le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del
 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per gli interventi antisismici (“sismabonus”), di cui ai commi 1-bis ss. dell’art.
 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, per il bonus verde, per il bonus facciate, per gli interventi volti alla ri-
 qualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e per la detrazio-
 ne maggiorata del 110 per cento (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche
 sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assisten-
 za fiscale (CAF) o al professionista abilitato.

Premessa
Dopo la pubblicazione della circolare 7 luglio 2022, n. 24/E, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la cir-
colare 25 luglio 2022, n. 28/E, contenente la seconda parte della raccolta dei principali documenti di
prassi relativi alle detrazioni edilizie, ai fini della corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il documento di prassi appena richiamato, in particolare, riassume le principali novità normative e in-
terpretative che, nel corso del 2021, hanno riguardato:
   la detrazione IRPEF del 50 per cento spettante per gli interventi destinati al recupero edilizio,
     di cui all’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (bonus ristrutturazione), compresa la detrazione ac-
     quisti, di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
   la detrazione IRPEF del 50 per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con deter-
     minate caratteristiche, di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, collegato agli
     interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
   la detrazione IRPEF e/o IRES dal 50 all’85 per cento per gli interventi antisismici, di cui ai
     commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (sismabonus), per le spese sostenute
     fino al 31 dicembre 2024;

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   la detrazione IRPEF/IRES dal 50 al 75 per cento per gli interventi di riqualificazione energeti-
     ca (ecobonus), di cui ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
     all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
   la detrazione IRPEF e/o IRES dell’80 o dell’85 per cento per gli interventi combinati di riqua-
     lificazione energetica e di miglioramento sismico (bonus sisma ed eco) su parti comuni di
     edifici condominiali, di cui al comma 2-quater dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013, per le spese soste-
     nute fino al 31 dicembre 2024;
   la detrazione maggiorata del 110 per cento (superbonus), di cui all’art 119 del D.L. 19 maggio
     2020, n. 34;
   la detrazione IRPEF/IRES del 90 per cento (o del 60 per cento) spettante per gli interventi di ri-
     facimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), di cui ai commi da 219 a 223 dell’art. 1
     della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le spese sostenute dal 2022, l’aliquota della detrazione
     spetta nella misura più ridotta del 60 per cento);
   la detrazione IRPEF del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde e la realizzazio-
     ne di coperture a verde e di giardini pensili (bonus verde), di cui ai commi da 12 a 15 dell’art. 1
     della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese sostenute fino al 2024;
   la detrazione IRPEF e/o IRES del 50 o del 110 per cento, spettante in relazione all’installazione
     di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 e al
     comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Il documento di prassi in commento, predisposto in collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e la
Consulta nazionale dei CAF, contiene anche l’elencazione della documentazione, comprese le neces-
sarie dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati
devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Non è stato oggetto di trattazione la detrazione IRPEF e/o IRES spettante, ai sensi dell’art. 119-ter del
D.L. n. 34/2020, come introdotto dal comma 42 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge
di bilancio 2022), fissata nella misura del 75 per cento e destinata agli interventi finalizzati al supera-
mento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2022.
Il presente contributo intende fare il punto, estrapolando alcune indicazioni più ricorrenti della circo-
lare, assai copiosa, con riferimento alle principali detrazioni edilizie analizzate, esponendo una sintesi
delle informazioni più utili.

Spese di ristrutturazione edilizia
Si ricorda che, a regime, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal
26 giugno 2012, al 50 per cento) dell’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (ristrutturazione edilizia), realizzati su parti comuni di edifici residenziali e
su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata istituita a
regime (quindi, permanente) dall’art. 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto l’art. 16-bis nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
La percentuale maggiorata (rispetto a quella a regime fissata al 36 per cento) del 50 per cento spet-
ta per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo
di spesa di euro 96.000.

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        Esempio
        Il contribuente che sostiene, per il rifacimento del bagno, spese per euro 50.000 può fruire di
        una detrazione pari a 25.000 euro (50 per cento di 50.000), riportando la stessa nella propria
        dichiarazione in dieci quote di pari importo ovvero di euro 2.500 per periodo d’imposta
        (25.000: 10 = 2.500), salvo effettuare la scelta per la cessione del credito o l’ottenimento dello
        sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.
        77.

Come indicato nel documento di prassi in commento, la detta detrazione spetta anche nel caso di in-
terventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie che provvedano, entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine
dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e spetta ai seguenti soggetti che pos-
siedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato o diritti reali o
altro), gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Si tratta, in particolare, come avviene per la generalità delle detrazioni fiscali indicate anche di seguito
dei:
   proprietari;
   nudi proprietari;
   titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
   soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
   imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
   soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in acco-
     mandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste
     per gli imprenditori individuali, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986;
   detentori dell’immobile (locatari, comodatari o altro);
   familiari conviventi;
   coniugi separati assegnatari dell’immobile intestato all’altro coniuge;
   conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Ci-
     rinnà);
   promittenti acquirenti.

        Attenzione
        Si evidenzia che la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli in-
        terventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizio-
        ne della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detra-
        zione non fruite.
        Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre indivi-
        duare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (sul punto, Mini-
        stero delle finanze, C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 2.1.14).

                                                                                                                         3
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        Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al
        detentore dell’immobile (inquilino o comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detra-
        zione anche se la detenzione cessa (Ministero delle finanze, C.M. 24 febbraio 1998, n. 57/E,
        par. 4).
        Lo stesso ragionamento può essere fatto valere anche per il familiare convivente del pro-
        prietario dell’immobile che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese
        sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli inter-
        venti, venga ceduta.

Il comma 8 dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1987 dispone che, in caso di vendita dell’unità immobi-
liare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è
trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente perso-
na fisica dell’unità immobiliare (Agenzia delle entrate, circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.6 e 1.8).

        Esempio
        Nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno
        di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente che ha so-
        stenuto la spesa, quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione (Agenzia delle entrate,
        circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.8).

        Attenzione
        In mancanza di accordo da indicare all’interno dell’atto di trasferimento dell’unità immobilia-
        re, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche
        da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizza-
        to, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal sen-
        so esisteva sin dalla data del rogito e, di conseguenza, il comportamento dei contribuenti in
        sede di redazione della dichiarazione dei redditi deve essere in linea con quanto indicato
        nell’accordo successivamente formalizzato.

Se l’immobile giunge per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero
esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta
dell’immobile; in estrema sintesi, la detrazione spetta a coloro che possono disporre dell’unità immo-
biliare, a prescindere dalla circostanza che lo abbiano adibito a propria abitazione principale (Agenzia
delle entrate, circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.1).
È presente un criterio generale in base al quale, al fine di determinare chi possa fruire della quota di
detrazione relativa a un anno, si rende necessario individuare il soggetto che possedeva l’immobile al
31 dicembre di quell’anno; si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detra-
zione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di
sostenimento della spesa.
Le spese, ai fini di potere fruire della detrazione fiscale, devono essere pagate con bonifico dedica-
to (bonifico parlante), dal quale risultino:
   la causale del versamento, dalla quale si rilevi che il pagamento è eseguito per gli interventi di
     recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;

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        Attenzione
        Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della
        detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere fruita senza
        necessità di ulteriori adempimenti (Agenzia delle entrate, circolare 21 maggio 2014, n. 11/E,
        risp. 4.5).

   il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il
     bonifico);
   il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effet-
     tuato.
Se ci sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui
che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a
prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointe-
stato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti; a tale fine, è necessario
che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha so-
stenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale e le dette integrazioni devono essere
effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare
nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Agenzia delle entrate, circolari
21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 4.1, e 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 2.1).
Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni
per interventi di recupero del patrimonio edilizio (provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entra-
te 2 novembre 2011, n. 149646/2011), sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizza-
zione o comunicazione di inizio lavori).

        Attenzione
        In presenza di interventi in edilizia libera, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto
        di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la
        data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edili-
        zia” posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di al-
        cun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Agenzia delle entrate, circolare
        1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.5).

Con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, è stato attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e
degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo, nel contempo, un ampliamento della categoria
degli interventi soggetti ad attività completamente libera e, in attuazione dal comma 2 dell’art. 1 del
richiamato D.Lgs. n. 222/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il D.M. 2
marzo 2018, al quale è allegato il “Glossario Unico” delle principali opere realizzabili in attività di edili-
zia libera.

                                                                                                                         5
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        Ricorda
        Sul punto si invita, però, a verificare Comune per Comune per la presenza di situazioni di-
        verse da area ad area.

Sismabonus
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche, di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, effettuati su
edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, la
detrazione spetta nella misura del 65 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

        Ricorda
        Tale detrazione spetta a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a de-
        correre dal 4 agosto 2013.

Si evidenzia, inoltre, che la detrazione non spetta soltanto alle persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle
società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito.

        Attenzione
        La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa
        comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, non-
        ché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65 per cento può essere fruita solo per le
        spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 riferite alle unità immobiliari desti-
        nate ad attività produttive e ad abitazione principale; per unità immobiliari adibite ad at-
        tività produttive si intendono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produtti-
        ve di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Dal 1° gennaio 2017, le regole per la fruizione della detrazione delle spese sostenute a partire dalla
medesima data per gli interventi antisismici sono state modificate. In particolare, la detrazione per la
messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati struttural-
mente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo il 1° gennaio 2017, relativi a:
   edifici collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
     Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;
   costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale e ad attività produttive.
Dal 1° gennaio 2021, le disposizioni sono state ulteriormente modificate e il comma 1-bis del citato
art. 16 del D.L. n. 63/2013 attualmente prevede che il sismabonus si applichi agli interventi le cui pro-
cedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rila-
sciato il titolo edilizio; è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio
2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipenden-

                                                                                                                         6
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temente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (Agenzia delle entrate, circolare 23 giugno
2022, n. 23/E, par. 3.3).

        Attenzione
        Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (data di introduzione della detrazione maggiorata)
        per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori
        dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, su edifici residenziali, o su edifici non re-
        sidenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, si applica esclusi-
        vamente la disciplina del 110 per cento, senza facoltà, per il contribuente, di scegliere quale
        agevolazione applicare.
        Resta fermo, invece, che il sismabonus ordinario è fruibile in tutti gli altri casi esclusi dal su-
        perbonus (Agenzia delle entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 3.3).

In particolare, nei casi esclusi dalla detrazione del 110 per cento, la detrazione spetta nella misura del
50 per cento, nel limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è riparti-
ta in cinque quote annuali di pari importo.

Bonus verde
I commi da 12 a 15 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno pre-
visto, a partire dall’anno d’imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese documen-
tate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le
pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili.
Il comma 38 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato la detrazione in
commento per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o
detentori e anche per le spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., per la quota imputabile al singolo condòmino, a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi.

        Attenzione
        La detrazione non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica
        dei giardini preesistenti, non connessa a un intervento innovativo o modificativo nei termini
        sopra indicati e per i lavori in economia, sebbene il contribuente possa rivolgersi a fornitori
        diversi per l’acquisto dei vegetali e per la realizzazione dell’intervento.

Resta fermo che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione
dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se perma-
nente e sempre se si riferisce a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili resi-

                                                                                                                         7
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L’Approfondimento: Dichiarazione dei redditi 2022, i chiarimenti delle Entrate sui bonus edilizi

denziali e tra le spese detraibili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione, connesse
all’esecuzione dell’intervento.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenzia-
le e, quindi, spetta nella misura massima di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile e il
limite è riferito a ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni e gli stessi possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, po-
stali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito.

Bonus facciate
I commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), hanno
previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate e sostenu-
te nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici.
Il comma 39 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha confermato
che la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, ma nella misura
ridotta del 60 per cento.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, a prescindere dalla
tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi
agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
La detrazione spetta per le spese sostenute relative a interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esi-
stenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o profes-
sione, ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, ma
non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati me-
diante demolizione e ricostruzione, compresa la ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lett. d),
dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE).
La detrazione, sia ai fini IRPEF, sia ai fini IRES, spetta nella misura del 90 per cento, calcolata sull’intera
spesa sostenuta negli anni d’imposta 2020 e 2021 ed effettivamente rimasta a carico del contribuen-
te, senza limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile, da ripartire
in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
Per fruire della detrazione, è necessario pagare le spese con bonifico, bancario o postale (anche on
line), dal quale risultino:
   la causale del versamento;
   il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
   il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto che ha effettuato i lavori, a favore del
     quale il bonifico è effettuato.

        Ricorda
        Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini della
        detrazione per ristrutturazione e/o efficientamento energetico.

                                                                                                                         8
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Bonus mobili
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR),
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per
cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non in-
feriore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta ener-
getica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero.
Per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio
spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recu-
pero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e, per l’anno 2021, è calcola-
ta su un importo massimo di euro 16.000 (10.000 euro per le spese sostenute nell’anno 2020), indi-
pendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
Il citato limite è correlato a ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, comprensiva
delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (Agenzia delle entrate, circolare 18 set-
tembre 2013, n. 29/E, par. 3.5).

        Attenzione
        Per il contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione
        è riconosciuto più volte e, in presenza di interventi di recupero edilizio che comportino
        l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abi-
        tativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomesti-
        ci, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edi-
        lizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti devono
eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizza-
re il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di
ristrutturazione edilizia (Agenzia delle entrate, circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, par. 2.4) e resta con-
sentito eseguire il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte
di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento
(Agenzia delle entrate, circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, par. 2.4).
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finan-
ziamento a rate, ma a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con
le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

Ecobonus
La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifi-
ci esistenti è stata introdotta dai commi da 344 a 349 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che ne deli-
nea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di de-
trazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.
Il comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e dal relativo decreto

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di attuazione (decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41), nonché alle disposizioni in materia di
certificazione energetica degli edifici; dal comma 349 è stato previsto un ulteriore decreto ministeriale
attuativo, emanato il 19 febbraio 2007 (integrato dai D.M. 26 ottobre 2007, D.M. 7 aprile 2008 e D.M.
6 agosto 2009).
Le detrazioni, diversificate, sono attualmente disciplinate dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e successive
modificazioni, che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese
sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre
2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili; a decorrere dal 2018, inoltre, per alcune spe-
se, la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di
reddito e, quindi, la detrazione è fruibile dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professio-
ni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni
tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di
persone, società di capitali (art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007).

Riqualificazione energetica e involucro
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell’art. 1 della leg-
ge n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000 ed è calcolata nella misura del 65 per
cento delle spese.
Si tratta delle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscalda-
mento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e per gli
interventi di coibentazione, che possono non avere le caratteristiche richieste per la loro inclusione
negli interventi descritti ai punti successivi.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere calcolato, con la me-
todologia prevista dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero
edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. I parametri cui fare rife-
rimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Per interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell’art. 1 della legge n.
296/2006, la detrazione, pari al 65 per cento delle spese sostenute, spetta nel limite di euro 60.000
per ciascun immobile.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente agli interventi di sostituzione di
serramenti e infissi, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento.

        Esempio
        Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono quelli effettuati sugli edifici, su parti di
        edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne),
        strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre, comprensive di infissi, delimi-
        tanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati o contro terra, che per-
        mettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minore calore disperso.

L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuo-
va realizzazione in ampliamento) o come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non
come nuova installazione).

                                                                                                                        10
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Pannelli e schermature solari, generatori di calore, climatizzazione e
“building automation”
Per interventi di installazione di pannelli solari, di al comma 346 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, la
detrazione spetta nel limite di euro 60.000 a immobile ed è calcolata nella misura del 65 per cento
delle spese.
Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
Sono agevolabili anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera del-
le schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29 di-
cembre 2006, n. 311, con marcatura CE.
Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche
oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno,
all’esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di ana-
loghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regola-
zione e controllo delle schermature. Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle espo-
sizioni da est a ovest, passando per il sud.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 60.000 e, dal 1° gennaio 2018, è pari al 50 per cen-
to delle spese sostenute.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di cui
al comma 2-bis dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000 e, dal 1° gennaio 2018, è pari al 50 per cen-
to delle spese sostenute e l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vec-
chio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti.
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui al comma 347 dell’art.
1 della legge n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000.
Fino al 31 dicembre 2017, la detrazione spettava nella misura del 65 per cento delle spese sostenute
per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, ma, a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione
è calcolata con percentuali diverse, in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di di-
spositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei con-
sumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta
una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.
Per gli interventi con data di inizio di lavori a partire dal 6 ottobre 2020, il limite massimo di detra-
zione ammissibile è pari a euro 15.000 per unità immobiliare.

Sismabonus ed ecobonus combinati
Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in Comuni ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento del-
la superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

                                                                                                                        11
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   l’80 per cento delle spese sostenute, se gli interventi determinano congiuntamente il passaggio a
     una classe di rischio inferiore;
   l’85 per cento delle spese sostenute, se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) clas-
     si di rischio sismico inferiore.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle
spese non superiore a euro 136.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio; detto limite di spesa costituisce l’ammontare massimo di spesa agevolabile riferito all’intero
edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono e l’importo massimo di detrazione
spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite del risparmio d’imposta ot-
tenibile mediante la detrazione, da suddividersi tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che
partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

        Attenzione
        Per fruire delle detrazioni, i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con
        la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti
        tecnici previsti per ciascuno di essi; dall’11 ottobre 2009, è prevista la possibilità di sostituire
        l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal direttore dei lavori sulla con-
        formità al progetto delle opere realizzate (art. 4, comma 1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007, e
        art. 8, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020).

Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere a un tecnico abilitato
l’attestato di certificazione e/o prestazione energetica.
I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico
bancario o postale, dal quale risultino:
   la causale del versamento;
   il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
   il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;
   il numero e la data della fattura a cui tale bonifico si riferisce.
Tale obbligo non è, invece, previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determi-
nato in base al principio di competenza.

Superbonus
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha introdotto la detrazione maggiora-
ta del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi ”trai-
nanti” e ”trainati” di efficienza energetica e antisismici, nonché di installazione di impianti fotovoltaici e
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento della spesa soste-
nuta, da ripartire in cinque (dal 2022 in quattro) quote annuali di pari importo ed è ammessa entro
il limite che trova capienza nell’imposta annua.
Possono beneficiare della detrazione maggiorata in commento:
   i condomìni;

                                                                                                                        12
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   le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, limitatamente
     agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobi-
     liari a destinazione residenziale, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli in-
     terventi effettuati sulle parti comuni degli edifici;
   a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), le perso-
     ne fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferimento agli in-
     terventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a
     quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o
     in comproprietà da più persone fisiche. In sostanza, per le spese sostenute a partire dal 1°
     gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti
     comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a quattro)
     di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.
L’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli inter-
venti realizzati in fase di “nuova costruzione”, ma l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi rea-
lizzati mediante demolizione e ricostruzione, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edi-
lizia” ai sensi al comma 1, lett. d), dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

        Attenzione
        Qualora l’intervento avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento
        dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto
        l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
        Detti criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del
        Piano Casa (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E).

La detrazione maggiorata del 110 per cento spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a
taluni specifici interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisi-
smiche degli edifici (interventi “trainanti”), nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi (interventi “trainati”)
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
   A/1 (Abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di
     pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei
     fabbricati di tipo residenziale);
   A/8 (Abitazioni in ville);
   A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
     storici).
È possibile fruire del 110 per cento anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realiz-
zati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione che al termine
dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili resi-
denziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, a determinate condizioni, anche
con riferimento a interventi effettuati su “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprov-
visti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”, di cui al comma 1-quater dell’art. 119 del
D.L. n. 34/2020.
Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:

                                                                                                                        13
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   gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di clima-
     tizzazione invernale;
   gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trai-
nanti” di efficienza energetica:
   gli interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
   l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di ac-
     cumulo;
   l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

        Attenzione
        Nel caso di interventi antisismici su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi
        sismici, la detrazione maggiorata spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la
        ricostruzione, atteso che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente soste-
        nute e rimaste a carico.

Sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese so-
stenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione maggiorata, inoltre, spetta anche per talune spese, a condizione che l’intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato, come le spese sostenute per l’acquisto:
   dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste
     dal tipo di lavori e

        Esempio
        Perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.

   degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

        Esempio
        Le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per ese-
        guire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto, qualora non ricorrano le condizioni per la detra-
        zione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
        l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per potere disporre dello spazio in-
        sistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio (Agenzia delle
entrate, circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risp. 4.4.1), ma è detraibile il compenso
dell’amministratore che gli viene riconosciuto quale responsabile dei lavori di cui al comma 1, lett.

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c), dell’art. 89 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto correlato all’esecuzione degli interventi agevo-
labili (Agenzia delle entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 4).
La detrazione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assogget-
tati a tassazione separata o a imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispon-
dente detrazione, in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono sta-
ti realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del superbo-
nus in relazione alle spese sostenute dal dante causa.

        Attenzione
        Se l’intervento può astrattamente beneficiare sia del superbonus, sia di altre agevolazioni
        (ecobonus, bonus facciate o sismabonus), il contribuente deve scegliere soltanto una tra le
        agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla
        stessa.

Le disposizioni in materia di 110 per cento si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detra-
zioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, nonché
quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Per fruire della detta agevolazione, in linea di principio, è necessario effettuare gli adempimenti ordi-
nariamente previsti per le predette agevolazioni, oltre a quelli specificamente previsti dalla norma e il
pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di
sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale parlante, dal quale risultino:
   la causale del versamento;
   il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
   il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effet-
     tuato;
   il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce, con la sola esclusione dei soggetti
     esercenti attività d’impresa.
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al 110 per cento, prevista dall’art. 121 del D.L.
n. 34/2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti inca-
ricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, che sono te-
nuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incari-
cati.
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, che dell’opzione
per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti in-
caricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo
le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenen-
za, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,
modificato dai D.M. 7 marzo 2017, n. 65, D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, e D.M. 6 agosto 2020, n. 329.

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L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (sismabonus acquisti) è
commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita
e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati; di conseguenza, ai fini
del 110 per cento, nonché dell’opzione di cui all’art. 121, non va attestata la corrispondente congrui-
tà delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione e, per
gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via te-
lematica all’ENEA.

        Ricorda
        L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro novanta giorni dalla data di fi-
        ne lavori.

Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello
unico competente, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 (TUE).

        Attenzione
        La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal benefi-
        cio.

Gli onorari professionali connessi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica,
per la redazione dell’APE, nonché per l’asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di ri-
sparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati sono detraibili al 110 per cento, se risulta rispettato un doppio limite ovvero quello previ-
sto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detra-
zione e quello di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Con il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (decreto “Anti-frodi”), in vigore dal 12 novembre 2021, è stato:
   esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione maggiorata del 110
     per cento sia utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il
     caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della
     dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto
     d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
   disposto che, per stabilire la congruità dei prezzi, che deve essere attestata da un tecnico abili-
     tato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
     decreto del Ministro della transizione ecologica.

        Riferimenti normativi
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, artt.
     119 e 121;
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 219 a 223;

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   Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 12 a 15;
   D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, artt. 14,
     16 e 16-ter;
   Agenzia delle entrate, Provv. 2 novembre 2011, n. 149646/2011;
   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 347;
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis;
   Agenzia delle entrate, circolare 25 luglio 2022, n. 28/E;
   Agenzia delle entrate, circolare 7 luglio 2022, n. 24/E;
   Agenzia delle entrate, circolare 29 novembre 2021, n. 16/E;
   Agenzia delle entrate, circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E;
   Agenzia delle entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

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