Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato - Avv. Giorgio Treglia, Avv. Lorenzo Cairo

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Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato - Avv. Giorgio Treglia, Avv. Lorenzo Cairo
Jobs act: contratto a termine,
somministrazione e apprendistato
Avv. Giorgio Treglia, Avv. Lorenzo Cairo

Milano, 18 giugno 2014
Argomenti
 Le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato
 Avv. Giorgio Treglia
          Il contratto a termine “acausale”
          La durata del contratto, il regime delle proroghe e la reiterazione del contratti
          I limiti quantitativi previsti dalla legge e la regolamentazione prevista dai CCNL
          Le sanzioni in caso di superamento dei limiti percentuali

 Novità in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato
 Avv. Lorenzo Cairo
          La acausalità della somministrazione di lavoro a termine
          Le differenze rispetto alla previgente disciplina in materia di proroghe e limiti quantitativi
           La cumulabilità dei periodi con il lavoro a termine

 Le variazioni alla disciplina dell’apprendistato e le altre novità
 Avv. Lorenzo Cairo
          Il piano formativo e la formazione base e trasversale
          L’abrogazione degli oneri di stabilizzazione
          Il trattamento retributivo dell’apprendista
          Altre novità (semplificazione del DURC / Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà)

                                                                                                            2
Contratto di lavoro a termine
(Avv. Giorgio Treglia)

                                Section   1
D. Lgs. 368/2001 – Art. 1 – Apposizione del termine (1/2)

            Disciplina precedente                                      Disciplina vigente
•    Il contratto di lavoro subordinato a tempo •             Il contratto di lavoro subordinato a tempo
     indeterminato costituisce la forma comune di             indeterminato costituisce la forma comune di
     rapporto di lavoro.                                      rapporto di lavoro.

•    Forma scritta per la validità del termine (riferita •    Forma scritta per la validità del termine.
     anche alle ragioni tecniche, organizzative               Mancanza  tempo indeterminato + indennità
     produttive sostitutive). Mancanza  tempo                2,5 – 12 mensilità.
     indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità.

•    La causalità     è   la   regola,   la   a-causalità •   Contratto a-causale come regola.
     l’eccezione.

•    Condizioni per contratto a termine a-causale: • Condizioni per contratto a termine a-causale:
    • Primo rapporto a tempo determinato;            • Durata non superiore a 36 mesi [NB
    • Durata non superiore a 12 mesi; svolgimento      problema di coordinamento con proroga: è
       di qualsiasi mansione.                          possibile    un    contratto    iniziale,   non
                                                       prorogabile, di durata superiore a tre anni?].

                                                                                                        4
D. Lgs. 368/2001 – Art. 1 – Apposizione del termine (2/2)

             Disciplina precedente                                      Disciplina vigente

•    Possibilità di contratto a-causale, entro il 6% del   •   Limite percentuale di assunzioni a tempo
     totale dei lavoratori dell’unità produttiva, anche        determinato pari al 20% del numero dei
     nei casi previsti dai contrati collettivi stipulati       lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
     dalle      OO.SS.       comparativamente        più       gennaio dell’anno di assunzione.
     rappresentative nell’ambito di
    • avvio nuova attività;                                •   Fino a 5 dipendenti non sono previsti limiti per
    • lancio nuovo prodotto / servizio innovativo;             la stipulazione di contratti a termine.
    • rilevante cambiamento tecnologico;
    • fase supplementare di progetti di ricerca;
    • rinnovo/proroga di commessa consistente.

•    Violazione limiti percentuali (secondo la             •   Violazione limiti percentuali (art. 5, co. 4-
     giurisprudenza)  tempo indeterminato +                   septies)  sanzioni amministrative [NB Rischio
     indennità 2,5 – 12 mensilità.                             che la giurisprudenza ritenga le sanzioni
                                                               amministrative     cumulabili    con     tempo
                                                               indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità].

                                                                                                           5
D. Lgs. 368/2001 – Art. 4 – Proroga

        Disciplina precedente                                   Disciplina vigente

•Proroga ammessa (solo per contratto causale)       •Proroga ammessa con consenso del lavoratore
con consenso del lavoratore quando durata           quando durata iniziale < tre anni.
iniziale < tre anni.
                                                    •Massimo 5 proroghe nell’arco di 36 mesi (anche
•Una sola proroga per ragioni oggettive e per la    nella forma del contratto di somministrazione),
medesima attività lavorativa prevista dal primo     indipendentemente dal numero dei rinnovi.
contratto.
                                                    •Proroghe ammesse per stessa attività lavorativa
•Onere della prova relativo all’esistenza delle     per la quale il contratto è stato stipulato.
ragioni della proroga a carico del datore di
lavoro.

•Il contratto a-causale non può essere prorogato.

                                                                                                  6
D. Lgs. 368/2001 – Art. 5 – Successione di contratti (1/2)

            Disciplina precedente                                      Disciplina vigente

•Prosecuzione del rapporto oltre il termine               •   Prosecuzione del rapporto oltre il termine 
maggiorazione (20%, 40% dopo il 10° giorno oltre il            maggiorazione (20%, 40% dopo il 10° giorno
termine).                                                      oltre il termine).

•Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo alla          •   Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo
scadenza del termine inferiore a 6 mesi / oltre il 50°         alla scadenza del termine inferiore a 6 mesi /
giorno negli altri casi  tempo indeterminato dalla            oltre il 50° giorno negli altri casi  tempo
scadenza del termine + indennità 2,5 – 12 mensilità.           indeterminato dalla scadenza del termine +
                                                               indennità 2,5 – 12 mensilità.
•Stop & go  60 giorni per contratti fino a 6 mesi / 90
giorni negli altri casi - riduzioni (max rispettivamente   •   Stop & go  10 giorni per contratti fino a 6
20 / 30 giorni) possono essere prevista da CCNL per:           mesi / 20 giorni negli altri casi.
  • Avvio nuova attività
  • Lancio nuovo prodotto / servizio innovativo
  • Rilevante cambiamento tecnologico
  • Fase supplementare di progetti di ricerca
  • Rinnovo/proroga di commessa consistente.

                                                                                                           7
D. Lgs. 368/2001 – Art. 5 – Successione di contratti (2/2)

           Disciplina precedente                                         Disciplina vigente

•Due assunzioni a termine senza le pause minime            •   Due assunzioni a termine senza le pause
previste dalla legge / CCNL  tempo                            minime previste dalla legge  tempo
indeterminato dal secondo contratto + indennità 2,5            indeterminato dal secondo contratto + indennità
– 12 mensilità.                                                2,5 – 12 mensilità.

•Due assunzioni a termine senza soluzione di               •   Due assunzioni a termine senza soluzione di
continuità  tempo indeterminato fin dal primo                 continuità  tempo indeterminato fin dal primo
contratto (+ indennità 2,5 – 12 mensilità).                    contratto (+ indennità 2,5 – 12 mensilità).

•Oltre i 36 mesi (comprensivi di proroghe, rinnovi,        •   Oltre i 36 mesi (comprensivi di proroghe,
somministrazione per mansioni equivalenti)                    rinnovi,   somministrazione     per     mansioni
tempo indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità,            equivalenti) tempo indeterminato + indennità
salva possibilità di ulteriore contratto da stipulare in       2,5 – 12 mensilità, salva possibilità di ulteriore
DTL      di    durata      stabilita    dalle    OOSS          contratto da stipulare in DTL di durata stabilita
comparativamente più rappresentative sul piano                 dalle     OOSS        comparativamente         più
nazionale con avvisi comuni.                                   rappresentative sul piano nazionale con avvisi
                                                               comuni.

                                                                                                               8
Disposizioni transitorie – Capo I, Art. 2- bis D. L. 34/2014

•   La nuova disciplina si applica ai soli rapporti di lavoro già costituiti alla data di entrata in
    vigore del decreto.

•   Nei casi di prima applicazione del limite percentuale introdotto all’art. 1 comma 1, è
    possibile mantenere i limiti percentuali, se diversi, già stabiliti dai contratti collettivi
    nazionali.

•   In caso di superamento dei limiti percentuali alla data di entrata in vigore del D. L.
    34/2014, il datore di lavoro è tenuto a rientrare nei limiti previsti entro il 31 dicembre 2014,
    salvo disposizioni più favorevoli previste da un contratto collettivo applicabile nell’azienda.

•   In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, il datore di lavoro, scaduto il
    termine, non può stipulare ulteriori contratti a tempo determinato fino a quando non rientri
    nel limite percentuale del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
    forza.

                                                                                                   9
Somministrazione
(Avv. Lorenzo Cairo)

                       Section   2
D. Lgs. 276/2003 – Art. 20 – Condizioni di liceità
          Disciplina precedente                                Disciplina vigente

•   Requisiti soggettivi                       •   Requisiti soggettivi
    somministratore  autorizzazione.              somministratore  autorizzazione.

•   Somministrazione a tempo determinato •         Somministrazione a tempo determinato a-causale
    causale è la regola, contratto a-causale è     è la regola.
    l’eccezione.

•   Limiti quantitativi per somministrazione a •   Limiti quantitativi per somministrazione a tempo
    tempo determinato  stabiliti dai contratti    determinato  contratti collettivi nazionali stipulati
    collettivi nazionali stipulati dalle OO. SS.   dalle    OO.       SS.    comparativamente        più
    comparativamente più rappresentative.          rappresentative.
                                               •   [NB Solo contatti nazionali – no aziendali cfr Trib.
                                                   Milano, 18 aprile 2007]
                                               •   Violazione limiti percentuali (art. 5, co. 4-septies
                                                   D.Lgs. 368/2001)  sanzioni amministrative [NB
                                                   Rischio che la giurisprudenza ritenga le sanzioni
                                                   amministrative       cumulabili      con      tempo
                                                   indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità].

                                                                                                   11
D. Lgs. 276/2003 – Art. 22 – Successione di contratti
         Disciplina precedente                                Disciplina vigente

•Prosecuzione del rapporto oltre il termine     •   Prosecuzione del rapporto oltre il termine
maggiorazione (20%, 40% dopo il 10°giorno             maggiorazione (20%, 40% dopo il 10°
oltre il termine).                                   giorno oltre il termine).

•Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo     •   Prosecuzione oltre il 30° giorno
alla scadenza del termine inferiore a 6 mesi /       successivo alla scadenza del termine
oltre il 50° giorno negli altri casi  tempo         inferiore a 6 mesi / oltre il 50°giorno negli
indeterminato dalla scadenza del termine +           altri casi  tempo indeterminato dalla
indennità 2,5 – 12 mensilità.                        scadenza del termine + indennità 2,5 –
                                                     12 mensilità.
•Stop & go  non si applica.
                                                 •   Stop & go  non si applica.

                                                 •   [NBNecessità di considerare il limite
                                                     cumulativo di 36 mesi ex artt. 1 e 5, D.
                                                     Lgs. 368/2001 in caso di contratti a
                                                     termine per mansioni equivalenti].

                                                                                               12
D. Lgs. 276/2003 – Art. 22 – Proroga

        Disciplina precedente                   Disciplina vigente

•Forma scritta.                         • Forma scritta.

•Consenso del lavoratore.               • Consenso del lavoratore.

•Durata prevista dal CCNL applicato dal • Durata prevista dal CCNL applicato
somministratore [6 proroghe in 36 mesi /  dal somministratore [6 proroghe in
42 se nei primi 24 proroghe < 3].         36 mesi / 42 se nei primi 24
                                          proroghe < 3].

                                        • [Necessità di considerare il limite
                                          cumulativo di 36 mesi ex artt. 1 e 5,
                                          D. Lgs. 368/2001 in caso di contratti
                                          a termine per mansioni equivalenti].

                                                                             13
Apprendistato e altre novità
(Avv. Lorenzo Cairo)

                               Section   3
D. Lgs. 167/2011 – Art. 2 – Disciplina generale (segue)

        Disciplina precedente                    Disciplina vigente

• Necessaria forma scritta per          • Necessaria forma scritta per
 • contratto                             • contratto
 • patto di prova                        • patto di prova
 • piano formativo individuale (entro    • breve indicazione del piano
   30 giorni dalla stipulazione del        formativo (no termine).
   contratto).

                                                                         15
D. Lgs. 167/2011 – Art. 2 – Disciplina generale

        Disciplina precedente                      Disciplina vigente

• Nuovi contratti di apprendistato se    • Nuovi contratti di apprendistato se
  nei 36 mesi precedenti il nuovo          nei 36 mesi precedenti il nuovo
  contratto  prosecuzione del             contratto  prosecuzione del
  rapporto di lavoro di almeno 50%         rapporto di lavoro di almeno 20%
  apprendisti assunti presso lo stesso     apprendisti assunti presso lo stesso
  datore di lavoro.                        datore di lavoro.

• No stabilizzazione per i datori di     • Stabilizzazione solo per datori di
  lavoro con meno di 10 dipendenti.        lavoro con almeno 50 dipendenti

                                                                                16
Semplificazione del DURC

•   Verifica telematica ed in tempo reale della regolarità contributiva verso INPS, INAIL e
    Casse edili. Validità della risultanza: 120 giorni dal ricevimento della risposta e sostituisce
    ad ogni effetto il DURC.

•   Ministro del lavoro e delle politiche sociali + Ministro dell’economia e delle finanze +
    Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  identificazione dei
    requisiti di regolarità, contenuti, modalità della verifica e ipotesi di esclusione dalla verifica
    telematica.

•   Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione alle Camere
    sull’andamento delle nuove disposizioni.
Contratto di solidarietà
• Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che beneficeranno delle
  agevolazioni  da stabilire con decreto interministeriale (Ministro del lavoro e
  delle politiche sociali e Ministro dell’economia e delle finanze).

• Innalzata al 35 % (a fronte della previgente quota del 25%) la riduzione della
  contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di
  solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

• Eliminazione delle previgenti differenziazioni su base territoriale (era prevista
  una diversificazione di trattamento per il Mezzogiorno) e delle ulteriori
  agevolazioni per riduzioni dell’orario di lavoro superiori al 30%.

• Obbligo di depositare i contratti di solidarietà, sottoscritti ai sensi della
  normativa vigente, presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
  collettivi di lavoro, istituito, presso il CNEL, ex art. 17 della legge 30 dicembre
  1986, n. 936  finalità di sostenere la diffusione delle buone pratiche e il
  controllo continuo delle risorse utilizzate.
Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato

                                               Milano, 18 giugno 2014

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