Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato - Avv. Giorgio Treglia, Avv. Lorenzo Cairo
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Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato Avv. Giorgio Treglia, Avv. Lorenzo Cairo Milano, 18 giugno 2014
Argomenti Le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato Avv. Giorgio Treglia Il contratto a termine “acausale” La durata del contratto, il regime delle proroghe e la reiterazione del contratti I limiti quantitativi previsti dalla legge e la regolamentazione prevista dai CCNL Le sanzioni in caso di superamento dei limiti percentuali Novità in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato Avv. Lorenzo Cairo La acausalità della somministrazione di lavoro a termine Le differenze rispetto alla previgente disciplina in materia di proroghe e limiti quantitativi La cumulabilità dei periodi con il lavoro a termine Le variazioni alla disciplina dell’apprendistato e le altre novità Avv. Lorenzo Cairo Il piano formativo e la formazione base e trasversale L’abrogazione degli oneri di stabilizzazione Il trattamento retributivo dell’apprendista Altre novità (semplificazione del DURC / Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà) 2
Contratto di lavoro a termine (Avv. Giorgio Treglia) Section 1
D. Lgs. 368/2001 – Art. 1 – Apposizione del termine (1/2) Disciplina precedente Disciplina vigente • Il contratto di lavoro subordinato a tempo • Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. rapporto di lavoro. • Forma scritta per la validità del termine (riferita • Forma scritta per la validità del termine. anche alle ragioni tecniche, organizzative Mancanza tempo indeterminato + indennità produttive sostitutive). Mancanza tempo 2,5 – 12 mensilità. indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità. • La causalità è la regola, la a-causalità • Contratto a-causale come regola. l’eccezione. • Condizioni per contratto a termine a-causale: • Condizioni per contratto a termine a-causale: • Primo rapporto a tempo determinato; • Durata non superiore a 36 mesi [NB • Durata non superiore a 12 mesi; svolgimento problema di coordinamento con proroga: è di qualsiasi mansione. possibile un contratto iniziale, non prorogabile, di durata superiore a tre anni?]. 4
D. Lgs. 368/2001 – Art. 1 – Apposizione del termine (2/2) Disciplina precedente Disciplina vigente • Possibilità di contratto a-causale, entro il 6% del • Limite percentuale di assunzioni a tempo totale dei lavoratori dell’unità produttiva, anche determinato pari al 20% del numero dei nei casi previsti dai contrati collettivi stipulati lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° dalle OO.SS. comparativamente più gennaio dell’anno di assunzione. rappresentative nell’ambito di • avvio nuova attività; • Fino a 5 dipendenti non sono previsti limiti per • lancio nuovo prodotto / servizio innovativo; la stipulazione di contratti a termine. • rilevante cambiamento tecnologico; • fase supplementare di progetti di ricerca; • rinnovo/proroga di commessa consistente. • Violazione limiti percentuali (secondo la • Violazione limiti percentuali (art. 5, co. 4- giurisprudenza) tempo indeterminato + septies) sanzioni amministrative [NB Rischio indennità 2,5 – 12 mensilità. che la giurisprudenza ritenga le sanzioni amministrative cumulabili con tempo indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità]. 5
D. Lgs. 368/2001 – Art. 4 – Proroga Disciplina precedente Disciplina vigente •Proroga ammessa (solo per contratto causale) •Proroga ammessa con consenso del lavoratore con consenso del lavoratore quando durata quando durata iniziale < tre anni. iniziale < tre anni. •Massimo 5 proroghe nell’arco di 36 mesi (anche •Una sola proroga per ragioni oggettive e per la nella forma del contratto di somministrazione), medesima attività lavorativa prevista dal primo indipendentemente dal numero dei rinnovi. contratto. •Proroghe ammesse per stessa attività lavorativa •Onere della prova relativo all’esistenza delle per la quale il contratto è stato stipulato. ragioni della proroga a carico del datore di lavoro. •Il contratto a-causale non può essere prorogato. 6
D. Lgs. 368/2001 – Art. 5 – Successione di contratti (1/2) Disciplina precedente Disciplina vigente •Prosecuzione del rapporto oltre il termine • Prosecuzione del rapporto oltre il termine maggiorazione (20%, 40% dopo il 10° giorno oltre il maggiorazione (20%, 40% dopo il 10° giorno termine). oltre il termine). •Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo alla • Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo scadenza del termine inferiore a 6 mesi / oltre il 50° alla scadenza del termine inferiore a 6 mesi / giorno negli altri casi tempo indeterminato dalla oltre il 50° giorno negli altri casi tempo scadenza del termine + indennità 2,5 – 12 mensilità. indeterminato dalla scadenza del termine + indennità 2,5 – 12 mensilità. •Stop & go 60 giorni per contratti fino a 6 mesi / 90 giorni negli altri casi - riduzioni (max rispettivamente • Stop & go 10 giorni per contratti fino a 6 20 / 30 giorni) possono essere prevista da CCNL per: mesi / 20 giorni negli altri casi. • Avvio nuova attività • Lancio nuovo prodotto / servizio innovativo • Rilevante cambiamento tecnologico • Fase supplementare di progetti di ricerca • Rinnovo/proroga di commessa consistente. 7
D. Lgs. 368/2001 – Art. 5 – Successione di contratti (2/2) Disciplina precedente Disciplina vigente •Due assunzioni a termine senza le pause minime • Due assunzioni a termine senza le pause previste dalla legge / CCNL tempo minime previste dalla legge tempo indeterminato dal secondo contratto + indennità 2,5 indeterminato dal secondo contratto + indennità – 12 mensilità. 2,5 – 12 mensilità. •Due assunzioni a termine senza soluzione di • Due assunzioni a termine senza soluzione di continuità tempo indeterminato fin dal primo continuità tempo indeterminato fin dal primo contratto (+ indennità 2,5 – 12 mensilità). contratto (+ indennità 2,5 – 12 mensilità). •Oltre i 36 mesi (comprensivi di proroghe, rinnovi, • Oltre i 36 mesi (comprensivi di proroghe, somministrazione per mansioni equivalenti) rinnovi, somministrazione per mansioni tempo indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità, equivalenti) tempo indeterminato + indennità salva possibilità di ulteriore contratto da stipulare in 2,5 – 12 mensilità, salva possibilità di ulteriore DTL di durata stabilita dalle OOSS contratto da stipulare in DTL di durata stabilita comparativamente più rappresentative sul piano dalle OOSS comparativamente più nazionale con avvisi comuni. rappresentative sul piano nazionale con avvisi comuni. 8
Disposizioni transitorie – Capo I, Art. 2- bis D. L. 34/2014 • La nuova disciplina si applica ai soli rapporti di lavoro già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto. • Nei casi di prima applicazione del limite percentuale introdotto all’art. 1 comma 1, è possibile mantenere i limiti percentuali, se diversi, già stabiliti dai contratti collettivi nazionali. • In caso di superamento dei limiti percentuali alla data di entrata in vigore del D. L. 34/2014, il datore di lavoro è tenuto a rientrare nei limiti previsti entro il 31 dicembre 2014, salvo disposizioni più favorevoli previste da un contratto collettivo applicabile nell’azienda. • In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, il datore di lavoro, scaduto il termine, non può stipulare ulteriori contratti a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. 9
Somministrazione (Avv. Lorenzo Cairo) Section 2
D. Lgs. 276/2003 – Art. 20 – Condizioni di liceità Disciplina precedente Disciplina vigente • Requisiti soggettivi • Requisiti soggettivi somministratore autorizzazione. somministratore autorizzazione. • Somministrazione a tempo determinato • Somministrazione a tempo determinato a-causale causale è la regola, contratto a-causale è è la regola. l’eccezione. • Limiti quantitativi per somministrazione a • Limiti quantitativi per somministrazione a tempo tempo determinato stabiliti dai contratti determinato contratti collettivi nazionali stipulati collettivi nazionali stipulati dalle OO. SS. dalle OO. SS. comparativamente più comparativamente più rappresentative. rappresentative. • [NB Solo contatti nazionali – no aziendali cfr Trib. Milano, 18 aprile 2007] • Violazione limiti percentuali (art. 5, co. 4-septies D.Lgs. 368/2001) sanzioni amministrative [NB Rischio che la giurisprudenza ritenga le sanzioni amministrative cumulabili con tempo indeterminato + indennità 2,5 – 12 mensilità]. 11
D. Lgs. 276/2003 – Art. 22 – Successione di contratti Disciplina precedente Disciplina vigente •Prosecuzione del rapporto oltre il termine • Prosecuzione del rapporto oltre il termine maggiorazione (20%, 40% dopo il 10°giorno maggiorazione (20%, 40% dopo il 10° oltre il termine). giorno oltre il termine). •Prosecuzione oltre il 30° giorno successivo • Prosecuzione oltre il 30° giorno alla scadenza del termine inferiore a 6 mesi / successivo alla scadenza del termine oltre il 50° giorno negli altri casi tempo inferiore a 6 mesi / oltre il 50°giorno negli indeterminato dalla scadenza del termine + altri casi tempo indeterminato dalla indennità 2,5 – 12 mensilità. scadenza del termine + indennità 2,5 – 12 mensilità. •Stop & go non si applica. • Stop & go non si applica. • [NBNecessità di considerare il limite cumulativo di 36 mesi ex artt. 1 e 5, D. Lgs. 368/2001 in caso di contratti a termine per mansioni equivalenti]. 12
D. Lgs. 276/2003 – Art. 22 – Proroga Disciplina precedente Disciplina vigente •Forma scritta. • Forma scritta. •Consenso del lavoratore. • Consenso del lavoratore. •Durata prevista dal CCNL applicato dal • Durata prevista dal CCNL applicato somministratore [6 proroghe in 36 mesi / dal somministratore [6 proroghe in 42 se nei primi 24 proroghe < 3]. 36 mesi / 42 se nei primi 24 proroghe < 3]. • [Necessità di considerare il limite cumulativo di 36 mesi ex artt. 1 e 5, D. Lgs. 368/2001 in caso di contratti a termine per mansioni equivalenti]. 13
Apprendistato e altre novità (Avv. Lorenzo Cairo) Section 3
D. Lgs. 167/2011 – Art. 2 – Disciplina generale (segue) Disciplina precedente Disciplina vigente • Necessaria forma scritta per • Necessaria forma scritta per • contratto • contratto • patto di prova • patto di prova • piano formativo individuale (entro • breve indicazione del piano 30 giorni dalla stipulazione del formativo (no termine). contratto). 15
D. Lgs. 167/2011 – Art. 2 – Disciplina generale Disciplina precedente Disciplina vigente • Nuovi contratti di apprendistato se • Nuovi contratti di apprendistato se nei 36 mesi precedenti il nuovo nei 36 mesi precedenti il nuovo contratto prosecuzione del contratto prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno 50% rapporto di lavoro di almeno 20% apprendisti assunti presso lo stesso apprendisti assunti presso lo stesso datore di lavoro. datore di lavoro. • No stabilizzazione per i datori di • Stabilizzazione solo per datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. lavoro con almeno 50 dipendenti 16
Semplificazione del DURC • Verifica telematica ed in tempo reale della regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse edili. Validità della risultanza: 120 giorni dal ricevimento della risposta e sostituisce ad ogni effetto il DURC. • Ministro del lavoro e delle politiche sociali + Ministro dell’economia e delle finanze + Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione identificazione dei requisiti di regolarità, contenuti, modalità della verifica e ipotesi di esclusione dalla verifica telematica. • Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione alle Camere sull’andamento delle nuove disposizioni.
Contratto di solidarietà • Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che beneficeranno delle agevolazioni da stabilire con decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell’economia e delle finanze). • Innalzata al 35 % (a fronte della previgente quota del 25%) la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. • Eliminazione delle previgenti differenziazioni su base territoriale (era prevista una diversificazione di trattamento per il Mezzogiorno) e delle ulteriori agevolazioni per riduzioni dell’orario di lavoro superiori al 30%. • Obbligo di depositare i contratti di solidarietà, sottoscritti ai sensi della normativa vigente, presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito, presso il CNEL, ex art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 finalità di sostenere la diffusione delle buone pratiche e il controllo continuo delle risorse utilizzate.
Jobs act: contratto a termine, somministrazione e apprendistato Milano, 18 giugno 2014 Il presente materiale ha mero scopo scientifico e divulgativo e non costituisce parere legale. Nessuna azione può essere presa sulla base delle informazioni e valutazioni contenute nel presente materiale senza preventivamente consultare un professionista abilitato a fornire parerei legali secondo la legislazione di tempo in tempo vigente.
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