Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Premessa ............................................................................................................................................................................................................. 3
INCENTIVI NAZIONALI .................................................................................................................................... 5
INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO .................................................................................. 5
AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ..................................................... 6
GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ........................................... 8
LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante
senza limiti di età ....................................................................................................................................... 12
INCENTIVO “IO LAVORO” ............................................................................................................................. 13
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 ............................................................... 21
GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER
LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE ............................................................ 26
GIOVANI LAUREATI E DOTTORATI ECCELLENTI “BONUS GIOVANI “ECCELLENZE”” .............................................. 27
GIOVANI AGRICOLTORI ................................................................................................................................ 28
COVID-19 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO ............... 30
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVERIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E
DEGLI STABILIMENTI TERMALI ...................................................................................................................... 33
INCENTIVO “OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD” “BONUS SUD” ............................................................................. 34
AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (C.D. DECONTRIBUZIONE SUD) ........................... 36
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA ........................................................................... 39
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DIS-COLL CONTRATTI A TERMINE IN
AGRICOLTURA_COVID-19 ............................................................................................................................. 42
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON L’INTERVENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
“PATTO DI FORMAZIONE” ............................................................................................................................ 44
PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI)........................................................ 47
ANTICIPAZIONE DELLA NASPI AL SOCIO DI COOPERATIVA ............................................................................... 47
LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) ................................... 48
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I TITOLARI DI CIGS – “BONUS RICOLLOCAZIONE” ........................................ 50
SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO ............................................................................ 53
LAVORATORI OVER 50 ................................................................................................................................. 54
DONNE ....................................................................................................................................................... 55
SPORT FEMMINILE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO ................................... 58
DISABILI ..................................................................................................................................................... 60
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381/91 (INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, EX DEGENTI DI
OSPEDALI PSICHIATRICI, ANCHE GIUDIZIARI, SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTI,
ALCOLISTI, MINORI IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI). ......................................... 63
DETENUTI O INTERNATI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CONDANNATI E INTERNATI
AMMESSI AL LAVORO ESTERNO .................................................................................................................... 64
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE .................................................... 66
INCENTIVI REGIONALI .................................................................................................................................. 68
“DE MINIMIS” ............................................................................................................................................. 69
2Premessa
Le agevolazioni economiche, normative e fiscali sono previste nel nostro sistema giuridico per incentivare nuove
assunzioni. Sono previsti, infatti, alleggerimenti del costo del lavoro per specifiche categorie di lavoratori e
tipologie contrattuali, iniziative che supportano economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione
nel mondo del lavoro attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi utili a calmierare il costo del
lavoro.
Si tratta, per lo più, di agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati,
over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti
di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a
tempo”.
Al fine di garantire una sistematica applicazione degli incentivi stessi, la Legge 92/2012 ha introdotto i principi
generali che si devono necessariamente rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni alle assunzioni. Tali
principi sono stati confermati anche nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n.150/2015 nell’articolo 31 “Principi
generali di fruizione degli incentivi” del Capo III “Riordino degli incentivi all'occupazione”, come di seguito indicato.
Non si potrà ad esempio accedere all’incentivo, quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche quando il lavoratore avente diritto
all'assunzione viene assunto mediante contratto di somministrazione; quando l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se prima dell'utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi
i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità
produttiva; se i lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento
del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore; se l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non
si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Per accedere ai benefici, In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in
azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006).
L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con
il mercato interno.
Il documento annovera una raccolta dei principali incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale e
regionale. La classificazione è articolata secondo la tipologia di destinatari:
3• Giovani
• Incentivi senza limiti di età
• Assunzione beneficiari di Reddito di Cittadinanza
• Percettori di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Lavoratori in CIGS
• Percettori di indennità di disoccupazione
• Sostituzione di lavoratrici/lavoratori in Congedo
• Over 50
• Donne
• Disabili
• Svantaggiati
• Detenuti, internati, ecc.
• Donne vittime di violenza di genere
Le informazioni principali (Descrizione della misura, Tipologia ed entità dell’incentivo, Datori di lavoro beneficiari,
Destinatari, Tipologia di contratto richiesto, Natura dell’aiuto e cumulabilità, tempistica e scadenze, Ente gestore,
Normativa e modulistica) sono contenute nelle tabelle riepilogative.
4INCENTIVI NAZIONALI
INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”, all’art.
6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo
indeterminato”, introduce il nuovo incentivo per agevolare l’occupazione stabile.
Fino al 31 dicembre 2020, infatti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che
assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei
mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che
abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
all’assunzione presso la medesima impresa. L’incentivo è riconosciuto anche nei casi
di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta.
Tipologia ed entità L’esonero, che scatta per contratti firmati entro il 31 dicembre, è pressoché totale,
dell’incentivo vale a dire fino a 8.060 euro l’anno, che riparametrati sui sei mesi di sconto ottenibili
dalla data dell’assunzione, fanno scendere il tetto massimo di incentivo a poco più
di 4mila euro (una cifra che consente lo sgravio integrale per contratti a tempo
indeterminato con retribuzione intorno ai 26mila euro l’anno). Considerando che si
tratterà, per moltissimi datori, di sottoscrivere rapporti di ingresso nel mondo del
lavoro, con buste paga presumibilmente più basse di 26mila euro annui, l’esecutivo
calcola uno sconto medio ottenibile ad assunzione intorno ai 2.500-3mila.
Di questo incentivo potranno fruire tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del
settore agricolo. Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro
fine anno.
È riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di
tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale
nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti
contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo.
Destinatari Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno.
Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo
indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima
impresa.
5Tipologia di contratto Contratto a tempo indeterminato.
richiesto
L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Modalità di accesso e di La misura non vale per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, e non
erogazione dell’incentivo potranno fruirne i lavoratori che hanno già avuto, con la medesima impresa, un
contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione
Natura dell’aiuto e L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ad esempio con lo sgravio triennale al 50%
cumulabilità rivolto agli under 35: in questo caso, spiegano fonti di governo, i primi sei mesi di
esonero sono al 100 per cento.
Tempistica e scadenze Fino al 31 dicembre 2020
Normativa e modulistica Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”
AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Descrizione La “liberalizzazione” dei contratti a termine, come definita dal decreto Agosto, ha
una portata ampia e vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non
comporta la trasformazione a tempo indeterminato, ma anche perché è possibile
utilizzare una quinta proroga, rispetto alle usuali quattro, e non rispettare lo “stop
and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Sono questi alcuni
chiarimenti resi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che hanno risolto gran parte
dei problemi interpretativi degli operatori.
Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
fornito le prime indicazioni del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), tra queste,
particolarmente importanti, sono quelle che riguardano i contratti a termine che,
attesa la piena assimilazione intervenuta con il D.L. n. 87/2018, possono riferirsi
anche alla somministrazione a tempo determinato.
Si liberalizza il ricorso al contratto a termine ed alla somministrazione a tempo
determinato, per un preciso periodo (dodici mesi al massimo) senza l’apposizione
di alcuna causale in caso di proroga o rinnovo (il primo contratto tra le parti, è
sempre senza condizioni). Tale apertura normativa vuole rappresentare una
risposta al crollo di tali tipologie contrattuali verificatosi nel primo semestre
dell’anno in corso, in quanto i lavoratori a termine e quelli stagionali sono stati, da
un punto di vista lavorativo, tra le prime vittime del COVID-19.
Tipologia ed entità Per un periodo massimo di dodici mesi per le proroghe o per i rinnovi e per una sola
dell’incentivo volta, nel rispetto dei termini di durata massima di ventiquattro mesi complessivi,
senza condizioni, ha una portata ampia nel senso che vale non soltanto per il fatto
che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato
(come sostenuto da chi si è attestato su una tesi restrittiva), ma anche perché è
possibile, qualora ve ne sia la necessità, utilizzare una quinta proroga (rispetto alle
usuali quattro) e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo
determinato e l’altro che è di dieci o venti giorni di calendario se il precedente
rapporto ha avuto, rispettivamente, una durata fino a sei mesi o superiore.
6La previsione di una durata massima della proroga o del rinnovo “agevolato” ha una
data di riferimento: quella del 31 dicembre 2020. Essa si riferisce alla
formalizzazione della proroga o del rinnovo entro tale data, con la conseguenza che
gli effetti possono ben esplicarsi nel corso dell’anno successivo. In caso di proroga
la comunicazione telematica ai servizi per l’impiego può essere inviata entro i
cinque giorni successivi, mentre in caso di rinnovo la stessa deve essere effettuata
entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.
Il susseguirsi delle eventuali proroghe che si succedono, la prima avvenuta sotto
l’imperio del vecchio art. 93 e l’altra sulla base del nuovo testo. L’Ispettorato
chiarisce che la nuova disposizione ha carattere “sostitutivo” rispetto alla
precedente e, quindi, le due diverse proroghe acausali hanno origine da due norme
diverse, atteso che i presupposti sono diversi: di conseguenza, il concetto di “prima
volta” va inteso come riferito al “nuovo” art. 93, sempre nel rispetto dei
ventiquattro mesi complessivi.
Resta valido quanto segue:
a. Con il riferimento ai ventiquattro mesi complessivi ci si riferisce a contratti a
termine o in somministrazione a tempo determinato svoltisi tra gli stessi
soggetti (datore di lavoro e lavoratore) per mansioni di pari livello o categoria
legale di inquadramento;
b. Con il richiamo al termine “rinnovo” il Legislatore si riferisce ad un nuovo
contratto tra il datore di lavoro ed il lavoratore che, in via normale, dovrebbe
vedere l’apposizione di una condizione ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2015 pur se le mansioni o la categoria legale di inquadramento sono diverse
rispetto al precedente;
c. Con il richiamo all’istituto della proroga il Legislatore non cambia nulla circa il
contenuto della stessa in quanto interviene, solamente, sul fatto che, in caso di
necessità, se ne può stipulare una quinta senza che ci sia la trasformazione a
tempo indeterminato a partire dalla stessa, come richiederebbe il comma 2
dell’art 21.
Proroga automatica dei contratti a termine
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma, poi, sugli effetti dell’abrogazione del
comma 1-bis del D.L. n. 34, introdotto in sede di conversione nella legge n. 77 che
prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo
uguale a quello derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa. Tale proroga, se
avvenuta, resta “neutra” rispetto al computo della durata massima di ventiquattro
mesi.
Contratto in deroga assistita
I chiarimenti dell’INL in breve fanno riferimento al c.d. “contratto in deroga assistita”
stipulato avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ai sensi
dell’art. 19, comma 3, oltre il termine dei ventiquattro mesi o quello, diverso,
previsto dalla contrattazione collettiva: in questo caso nulla è cambiato rispetto alle
indicazioni fornite, da ultimo, con la nota n. 8120/2019 tra cui, spicca l’unicità del
contratto per un massimo di dodici mesi (senza proroga), l’inserimento di una delle
condizioni previste dal comma 1 dell’art. 19 ed il rispetto dello “stop and go”.
Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati.
Destinatari Occupati a tempo determinato
Tipologia di contratto Contratto a Tempo Determinato
richiesto
7Tempistica e scadenze 31 dicembre 2020
Normativa e modulistica D.Lgs. n. 81/2015; Decreto Legge n. 87/2018 e, soprattutto, con la Legge di
conversione, n. 96/2020; art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con
modificazioni, nella L. n. 77/2020; Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto
“Agosto” o “Rilancio 2”; Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota n. 713 del 16
settembre 2020;
GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Descrizione Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista
(lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi.
Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate
dal D.Lgs 81/2015 e la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha, inoltre, previsto
uno specifico bonus per i contratti di apprendistato stipulati dalle piccole e medie
imprese, parte del pacchetto di incentivi volti a stimolare le nuove assunzioni.
I giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di
apprendistato.
Apprendistato di Primo Livello
I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale
quadriennale).
Apprendistato di Secondo Livello
I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29
anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:
- ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti
la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo).
Apprendistato di Terzo Livello:
I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti
con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita
dalle regioni e dalle province autonome.
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha la
possibilità di lavorare e contemporaneamente conseguire un titolo d’istruzione
terziaria, universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o anche
assolvere al periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni
ordinistiche.
Le finalità del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono quindi:
o Il conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e
post-universitario tra cui:
- Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS)
- Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale e magistrale
- Laurea magistrale a ciclo unico
- Master di I e II livello
8- Dottorato di ricerca
o Lo sviluppo di una ricerca, concordata tra Istituzione formativa ed Impresa,
che sia in linea con il percorso di studi e con le tematiche di interesse del
datore di lavoro.
o L’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle
professioni ordinistiche.
Possono assumere datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi.
La fase formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (il
periodo cioè necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento
degli obiettivi della ricerca) non può avere una durata inferiore a 6 mesi.
La durata massima per il contratto di alta formazione non può essere superiore alla
durata del percorso ordinamentale (ad esempio due anni per un apprendistato per
un Master biennale o tre anni per il conseguimento della Laurea) e in linea con il
tempo necessario al conseguimento del titolo di studio (ad esempio un anno per il
conseguimento del Master biennale se il contratto viene attivato il secondo anno del
percorso).
Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà delle
regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino
ad un massimo di un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di
ricerca.
Per l’apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la
durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta
pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
Se al termine della fase formativa le parti non recedono (senza bisogno di giusta causa
o giustificato motivo), il contratto di apprendistato prosegue come contratto a tempo
indeterminato.
La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Circolare INPS n. 108 del 14
novembre 2018, sia pure con alcune precisazioni e vincoli, presentano la possibilità di
assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori
beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorire il reingresso dei
soggetti espulsi dai processi produttivi.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di
alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione
e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni
professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Tipologia ed entità dell’incentivo Per tutte le tipologie di contratto di apprendistato è prevista la possibilità di dedurre
le spese e i contributi dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti
con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai
contratti collettivi e la possibilità di assumere ad un costo inferiore rispetto a quanto
previsto per le altre tipologie contrattuali.
Si consideri, inoltre, che sul contratto di apprendistato grava un’aliquota contributiva
agevolata, sia per l’azienda che per il dipendente.
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10%
della retribuzione ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la
contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo
dello0,30% destinato alla formazione.
Incentivo contributivo:
9Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- I datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per l’anno 2021 fruiscono dello
sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i
periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Laddove il contratto di
apprendistato preveda una durata più lunga, per gli anni di contratto di
apprendistato successivi, resta fissata dal 10%. Rimane ferma la trattenuta a carico
del lavoratore (5,84%).
- I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, ferma restando la
contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenuti a pagare, fino al 2020,
una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del
5% nel terzo (art. 1, comma 110 lettera d della legge n. 205/2017 che ha prorogato
quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015);
- Prosecuzione dell’apprendistato
Se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, è riconosciuto un incentivo:
- pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
- nel limite massimo di 3.000 euro su base annua;
- per un periodo massimo di 12 mesi.
L’incentivo spetta se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non ha
compiuto il trentesimo anno di età.
Apprendistato professionalizzante
Per il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nel 2020, in
quanto norma a regime, la previsione del comma 106 della legge di Bilancio 2018
(legge n. 205/2017) in base al quale, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato
del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione
contributiva di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può
fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000
euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla
data di inizio della prosecuzione.
Lo sgravio decorre pertanto dal primo mese successivo a quello di scadenza degli
sgravi contributivi previsti per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il
periodo di apprendistato dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si
applicano i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103, 104, 105 dell'articolo 1 della
legge n. 205/2019. Vale a dire che l'agevolazione non è trasferibile ad un successivo
datore di lavoro e non operano le limitazioni previste in caso di licenziamenti nei sei
mesi precedenti l'assunzione, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Incentivo economico:
- L’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a
quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime
mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
- I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali
di cui all’art. 118, l. n. 388/00.
- Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari
al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi).
Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo.
Incentivo normativo:
- Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di
particolari normative e istituti contrattuali.
10- Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del
periodo di apprendistato.
Incentivo fiscale:
- Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il
calcolo dell’IRAP.
Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
- Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10%
per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota
dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo
dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua).
- Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di
dipendenti superiore a 9.
- Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
- La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori
qualificati a parità di livello d’inquadramento finale.
- Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda.
- Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.
Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività
Destinatari - I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29
anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tipologia di contratto richiesto Contratto di apprendistato
Natura dell’aiuto e cumulabilità Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
Tempistica e scadenze Apprendistato per la qualifica: i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per
le assunzioni 2021.
Le altre forme di incentivo non sono previste scadenze.
Ente gestore INPS
Normativa e modulistica Ministero del Lavoro Circolare n. 5/2008; D.Lgs n. 13/2013; D.Lgs. n. 81/2015; DM 12
ottobre 2015; D.Lgs n. 148/2015; D.lgs. n. 150/2015; Regione Abruzzo DGR 867 2016;
Nota MLPS n. 14994/2016; D.Lgs. n. 185/2016; Legge n.205/2017 e Legge n.148/2018
(Proroghe per sistema duale); Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); Decreto Legge n. 34/2020, decreto
“Rilancio”; Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 7 con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio2020, n.34, decreto “Rilancio”; La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 –
Legge di Bilancio 2021.
Circolare INPS N. 51/2008; Circolare INPS 22/2007; Messaggio INPS n. 2499/2017;
Circolare INPS n.108 del 14 novembre 2018; Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019.
11LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato
Professionalizzante senza limiti di età
Descrizione Il D.Lgs 81/2015 introduce la possibilità per i lavoratori beneficiari di una qualsiasi
indennità di disoccupazione di poter essere assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale.
Tipologia ed entità dell’incentivo Per i beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (non sono previsti incentivi
economici):
- I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno
un’aliquota contributiva a loro carico pari all’3,11% il primo anno, al 4,61% il
secondo anno, al 11,61% dal terzo anno
- I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota
contributiva pari al 11,61%
Non sono previsti, invece, incentivi economici.
Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati.
Destinatari Lavoratori senza limiti di età beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ai sensi
dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015
Tipologia di contratto richiesto Contratto di apprendistato professionalizzante
Modalità di accesso e di Viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato
erogazione dell’incentivo professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da
parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali
assunzioni all’INPS (Messaggio INPS n. 2243/2017).
Natura dell’aiuto e cumulabilità Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
Tempistica e scadenze Non sono previste scadenze
Normativa Legge n. 223/91; Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; Interpello MLPS n. 19 del 20
maggio 2016; Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INPS n. 137/2012; Messaggio INPS n.
2243/2017; Messaggio INPS n. 322/2019; Messaggio INPS n. 2768 del 18-07-2019;
12INCENTIVO “IO LAVORO”
Descrizione Il decreto ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020 introduce l’incentivo denominato
“Incentivolavoro” (IO Lavoro), rivolto ai datori di lavoro privati, che
assumono/trasformano a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2020, persone disoccupate e/o occupate con determinate
caratteristiche di seguito poste in evidenza.
La circolare INPS n. 124 del 26/10/2020 fornisce le indicazioni operative e le
istruzioni contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla
misura di esonero contributivo.
Tipologia ed entità dell’incentivo L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire
dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per
lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio
2022.
Datori di lavoro beneficiari L’incentivo è riconosciuto ai tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori,
che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4,
comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con
modificazione della legge n. 26/2019)
Destinatari Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4,
comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con
modificazione della legge n. 26/2019), ossia di soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure
di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
In possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (intesi come 24 anni e 364
giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti
disoccupato;
b) lavoratori con 25 anni di età e più, oltre ad essere disoccupato, deve risultare
privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la
definizione di “lavoratori svantaggiati”, privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 17 ottobre 2017. Si ribadisce che è considerato privo di impiego
regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento
agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di
lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività
di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che
corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti
ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
13c) disoccupati, non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il
medesimo datore di lavoro;
d) trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo
indeterminato;
e) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni
“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla
residenza del lavoratore.
f) lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro
determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo
riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver
avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di
lavoro che lo assume con l’incentivo.
Si precisa che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in
considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla
trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di
tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Destinatari Il Messaggio INPS n. 4191 del 10-11-2020 ribadisce e chiarisce informazioni sull’invio
Precisazioni come da Messaggio dell’istanza di agevolazione in merito ai lavoratori che, al momento
INPS n. 4191 del 10-11-2020 dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad
chiarimenti sulle procedure essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da
operative in merito ai destinatari almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo
“Disoccupati che hanno già 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del
compiuto 25 anni di età, oltre ad 17 ottobre 2017. Al riguardo, ribadisce che è privo di impiego regolarmente
essere disoccupato, deve risultare retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato
privo di impiego regolarmente attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di
retribuito da almeno sei mesi, almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato
secondo la definizione di “lavoratori dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla
svantaggiati” di cui all’articolo 1, misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle
comma 1, lett. a), del decreto del imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica22
Ministero del Lavoro e delle dicembre 1986, n. 917.
politiche sociali del 17 ottobre
2017”. Il Messaggio INPS chiarisce che a seguito dell’invio delle istanze è emersa la
necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di
impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti
procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state
contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno
essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate
direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Il Messaggio, precisa che
nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno
terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze
verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare
n.124/2020.Come già illustrato nella circolare n. 124/2020.
Si conferma quanto segue:
per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al
rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità
14nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato
effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo
telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle
assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo
telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate
secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che per le richieste
trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel
periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta
dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni
a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2020 e il giorno precedente il
rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020).
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a
decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il
16 novembre 2020,saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato
dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del
decreto direttoriale n. 52/2020).Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno
inviate a decorrere dal 17 novembre 2020,per l’elaborazione delle stesse varrà il
criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della
richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
Il Messaggio, ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza
di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà
l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto
direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti
per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina
l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la
possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma,
potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce
contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.
Ambito territoriale di ammissione L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata
all’incentivo e risorse stanziate l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più
sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise
e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Tipologia di contratto richiesto L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni e le trasformazioni a
tempo indeterminato per le seguenti tipologie:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati
in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del
requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale
15ANPAL n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche
il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei
mesi con il medesimo datore di lavoro. Qualora alla data della trasformazione il
lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche
per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del
citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la
somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il
lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo
rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove
autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di
lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità
dell’effettiva fruizione del beneficio.
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le
tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere
riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di
apprendistato professionalizzante. Può trovare applicazione solo durante il
periodo formativo.
In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari
o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per
i rapporti a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici
mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in
base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato
per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo
dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente
dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di
mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo
47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei
dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo,
l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta
dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al
primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già
previste per la specifica tipologia contrattuale.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico,
occasionale o intermittente.
Modalità di accesso e di erogazione L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
dell’incentivo esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di
8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici
mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di
paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di
lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata
16assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto
dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale
dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare
riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale
che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo
5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata
dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n.
148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al
Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di
Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n.
95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n.
148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede
che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4,
del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o
comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non
hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto
già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei
medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di
cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la
restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo
determinato.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
godimento del beneficio.
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come
espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n.
52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò
implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi
17Puoi anche leggere