Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021

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Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
Guida Incentivi Assunzioni 2021
                     Nazionali e Regionali

                                  Febbraio 2021

Aggiornamento: 22 febbraio 2021
Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
Premessa ............................................................................................................................................................................................................. 3
     INCENTIVI NAZIONALI .................................................................................................................................... 5
     INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO .................................................................................. 5
     AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ..................................................... 6
     GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ........................................... 8
     LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante
     senza limiti di età ....................................................................................................................................... 12
     INCENTIVO “IO LAVORO” ............................................................................................................................. 13
     INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 ............................................................... 21
     GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER
     LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE ............................................................ 26
     GIOVANI LAUREATI E DOTTORATI ECCELLENTI “BONUS GIOVANI “ECCELLENZE”” .............................................. 27
     GIOVANI AGRICOLTORI ................................................................................................................................ 28
     COVID-19 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO ............... 30
     ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVERIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E
     DEGLI STABILIMENTI TERMALI ...................................................................................................................... 33
     INCENTIVO “OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD” “BONUS SUD” ............................................................................. 34
     AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (C.D. DECONTRIBUZIONE SUD) ........................... 36
     ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA ........................................................................... 39
     ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DIS-COLL CONTRATTI A TERMINE IN
     AGRICOLTURA_COVID-19 ............................................................................................................................. 42
     ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON L’INTERVENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
     “PATTO DI FORMAZIONE” ............................................................................................................................ 44
     PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI)........................................................ 47
     ANTICIPAZIONE DELLA NASPI AL SOCIO DI COOPERATIVA ............................................................................... 47
     LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) ................................... 48
     ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I TITOLARI DI CIGS – “BONUS RICOLLOCAZIONE” ........................................ 50
     SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO ............................................................................ 53
     LAVORATORI OVER 50 ................................................................................................................................. 54
     DONNE ....................................................................................................................................................... 55
     SPORT FEMMINILE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO ................................... 58
     DISABILI ..................................................................................................................................................... 60
     PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381/91 (INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, EX DEGENTI DI
     OSPEDALI PSICHIATRICI, ANCHE GIUDIZIARI, SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTI,
     ALCOLISTI, MINORI IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI). ......................................... 63
     DETENUTI O INTERNATI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CONDANNATI E INTERNATI
     AMMESSI AL LAVORO ESTERNO .................................................................................................................... 64
     INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE .................................................... 66
     INCENTIVI REGIONALI .................................................................................................................................. 68
     “DE MINIMIS” ............................................................................................................................................. 69

                                                                                                                                                                                                                     2
Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
Premessa

Le agevolazioni economiche, normative e fiscali sono previste nel nostro sistema giuridico per incentivare nuove
assunzioni. Sono previsti, infatti, alleggerimenti del costo del lavoro per specifiche categorie di lavoratori e
tipologie contrattuali, iniziative che supportano economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione
nel mondo del lavoro attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi utili a calmierare il costo del
lavoro.

Si tratta, per lo più, di agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati,
over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti
di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a
tempo”.

Al fine di garantire una sistematica applicazione degli incentivi stessi, la Legge 92/2012 ha introdotto i principi
generali che si devono necessariamente rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni alle assunzioni. Tali
principi sono stati confermati anche nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n.150/2015 nell’articolo 31 “Principi
generali di fruizione degli incentivi” del Capo III “Riordino degli incentivi all'occupazione”, come di seguito indicato.

Non si potrà ad esempio accedere all’incentivo, quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche quando il lavoratore avente diritto
all'assunzione viene assunto mediante contratto di somministrazione; quando l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se prima dell'utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi
i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità
produttiva; se i lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento
del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore; se l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non
si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Per accedere ai benefici, In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in
azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006).
L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con
il mercato interno.

Il documento annovera una raccolta dei principali incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale e
regionale. La classificazione è articolata secondo la tipologia di destinatari:
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Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
•   Giovani
    •   Incentivi senza limiti di età
    •   Assunzione beneficiari di Reddito di Cittadinanza
    •   Percettori di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
    •   Lavoratori in CIGS
    •   Percettori di indennità di disoccupazione
    •   Sostituzione di lavoratrici/lavoratori in Congedo
    •   Over 50
    •   Donne
    •   Disabili
    •   Svantaggiati
    •   Detenuti, internati, ecc.
    •   Donne vittime di violenza di genere

Le informazioni principali (Descrizione della misura, Tipologia ed entità dell’incentivo, Datori di lavoro beneficiari,
Destinatari, Tipologia di contratto richiesto, Natura dell’aiuto e cumulabilità, tempistica e scadenze, Ente gestore,
Normativa e modulistica) sono contenute nelle tabelle riepilogative.

                                                                                                                     4
INCENTIVI NAZIONALI

INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Descrizione                    Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”, all’art.
                               6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo
                               indeterminato”, introduce il nuovo incentivo per agevolare l’occupazione stabile.

                               Fino al 31 dicembre 2020, infatti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che
                               assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei
                               contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma
                               restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal
                               versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei
                               mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel
                               limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,
                               riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che
                               abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
                               all’assunzione presso la medesima impresa. L’incentivo è riconosciuto anche nei casi
                               di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in
                               contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore
                               del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
                               finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
                               previdenziale dovuta.

Tipologia ed entità            L’esonero, che scatta per contratti firmati entro il 31 dicembre, è pressoché totale,
dell’incentivo                 vale a dire fino a 8.060 euro l’anno, che riparametrati sui sei mesi di sconto ottenibili
                               dalla data dell’assunzione, fanno scendere il tetto massimo di incentivo a poco più
                               di 4mila euro (una cifra che consente lo sgravio integrale per contratti a tempo
                               indeterminato con retribuzione intorno ai 26mila euro l’anno). Considerando che si
                               tratterà, per moltissimi datori, di sottoscrivere rapporti di ingresso nel mondo del
                               lavoro, con buste paga presumibilmente più basse di 26mila euro annui, l’esecutivo
                               calcola uno sconto medio ottenibile ad assunzione intorno ai 2.500-3mila.
                               Di questo incentivo potranno fruire tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del
                               settore agricolo. Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro
                               fine anno.

                               È riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale
                               limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di
                               tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale
                               nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti
                               contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Datori di lavoro beneficiari   Tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo.
Destinatari                    Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno.

                               Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo
                               indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima
                               impresa.

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Tipologia di contratto      Contratto a tempo indeterminato.
richiesto
                            L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro
                            subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato
                            successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con
                            altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
                            vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Modalità di accesso e di    La misura non vale per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, e non
erogazione dell’incentivo   potranno fruirne i lavoratori che hanno già avuto, con la medesima impresa, un
                            contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione
Natura dell’aiuto e         L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ad esempio con lo sgravio triennale al 50%
cumulabilità                rivolto agli under 35: in questo caso, spiegano fonti di governo, i primi sei mesi di
                            esonero sono al 100 per cento.
Tempistica e scadenze       Fino al 31 dicembre 2020
Normativa e modulistica     Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”

AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Descrizione                 La “liberalizzazione” dei contratti a termine, come definita dal decreto Agosto, ha
                            una portata ampia e vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non
                            comporta la trasformazione a tempo indeterminato, ma anche perché è possibile
                            utilizzare una quinta proroga, rispetto alle usuali quattro, e non rispettare lo “stop
                            and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Sono questi alcuni
                            chiarimenti resi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che hanno risolto gran parte
                            dei problemi interpretativi degli operatori.

                            Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
                            fornito le prime indicazioni del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), tra queste,
                            particolarmente importanti, sono quelle che riguardano i contratti a termine che,
                            attesa la piena assimilazione intervenuta con il D.L. n. 87/2018, possono riferirsi
                            anche alla somministrazione a tempo determinato.

                            Si liberalizza il ricorso al contratto a termine ed alla somministrazione a tempo
                            determinato, per un preciso periodo (dodici mesi al massimo) senza l’apposizione
                            di alcuna causale in caso di proroga o rinnovo (il primo contratto tra le parti, è
                            sempre senza condizioni). Tale apertura normativa vuole rappresentare una
                            risposta al crollo di tali tipologie contrattuali verificatosi nel primo semestre
                            dell’anno in corso, in quanto i lavoratori a termine e quelli stagionali sono stati, da
                            un punto di vista lavorativo, tra le prime vittime del COVID-19.

Tipologia ed entità         Per un periodo massimo di dodici mesi per le proroghe o per i rinnovi e per una sola
dell’incentivo              volta, nel rispetto dei termini di durata massima di ventiquattro mesi complessivi,
                            senza condizioni, ha una portata ampia nel senso che vale non soltanto per il fatto
                            che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato
                            (come sostenuto da chi si è attestato su una tesi restrittiva), ma anche perché è
                            possibile, qualora ve ne sia la necessità, utilizzare una quinta proroga (rispetto alle
                            usuali quattro) e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo
                            determinato e l’altro che è di dieci o venti giorni di calendario se il precedente
                            rapporto ha avuto, rispettivamente, una durata fino a sei mesi o superiore.

                                                                                                                  6
La previsione di una durata massima della proroga o del rinnovo “agevolato” ha una
                               data di riferimento: quella del 31 dicembre 2020. Essa si riferisce alla
                               formalizzazione della proroga o del rinnovo entro tale data, con la conseguenza che
                               gli effetti possono ben esplicarsi nel corso dell’anno successivo. In caso di proroga
                               la comunicazione telematica ai servizi per l’impiego può essere inviata entro i
                               cinque giorni successivi, mentre in caso di rinnovo la stessa deve essere effettuata
                               entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.

                               Il susseguirsi delle eventuali proroghe che si succedono, la prima avvenuta sotto
                               l’imperio del vecchio art. 93 e l’altra sulla base del nuovo testo. L’Ispettorato
                               chiarisce che la nuova disposizione ha carattere “sostitutivo” rispetto alla
                               precedente e, quindi, le due diverse proroghe acausali hanno origine da due norme
                               diverse, atteso che i presupposti sono diversi: di conseguenza, il concetto di “prima
                               volta” va inteso come riferito al “nuovo” art. 93, sempre nel rispetto dei
                               ventiquattro mesi complessivi.
                               Resta valido quanto segue:
                               a. Con il riferimento ai ventiquattro mesi complessivi ci si riferisce a contratti a
                                  termine o in somministrazione a tempo determinato svoltisi tra gli stessi
                                  soggetti (datore di lavoro e lavoratore) per mansioni di pari livello o categoria
                                  legale di inquadramento;
                               b. Con il richiamo al termine “rinnovo” il Legislatore si riferisce ad un nuovo
                                  contratto tra il datore di lavoro ed il lavoratore che, in via normale, dovrebbe
                                  vedere l’apposizione di una condizione ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
                                  81/2015 pur se le mansioni o la categoria legale di inquadramento sono diverse
                                  rispetto al precedente;
                               c. Con il richiamo all’istituto della proroga il Legislatore non cambia nulla circa il
                                  contenuto della stessa in quanto interviene, solamente, sul fatto che, in caso di
                                  necessità, se ne può stipulare una quinta senza che ci sia la trasformazione a
                                  tempo indeterminato a partire dalla stessa, come richiederebbe il comma 2
                                  dell’art 21.

                               Proroga automatica dei contratti a termine
                               L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma, poi, sugli effetti dell’abrogazione del
                               comma 1-bis del D.L. n. 34, introdotto in sede di conversione nella legge n. 77 che
                               prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo
                               uguale a quello derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa. Tale proroga, se
                               avvenuta, resta “neutra” rispetto al computo della durata massima di ventiquattro
                               mesi.

                               Contratto in deroga assistita
                               I chiarimenti dell’INL in breve fanno riferimento al c.d. “contratto in deroga assistita”
                               stipulato avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ai sensi
                               dell’art. 19, comma 3, oltre il termine dei ventiquattro mesi o quello, diverso,
                               previsto dalla contrattazione collettiva: in questo caso nulla è cambiato rispetto alle
                               indicazioni fornite, da ultimo, con la nota n. 8120/2019 tra cui, spicca l’unicità del
                               contratto per un massimo di dodici mesi (senza proroga), l’inserimento di una delle
                               condizioni previste dal comma 1 dell’art. 19 ed il rispetto dello “stop and go”.

Datori di lavoro beneficiari   Tutti i datori di lavoro privati.
Destinatari                    Occupati a tempo determinato
Tipologia di contratto         Contratto a Tempo Determinato
richiesto

                                                                                                                       7
Tempistica e scadenze      31 dicembre 2020
Normativa e modulistica    D.Lgs. n. 81/2015; Decreto Legge n. 87/2018 e, soprattutto, con la Legge di
                           conversione, n. 96/2020; art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con
                           modificazioni, nella L. n. 77/2020; Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto
                           “Agosto” o “Rilancio 2”; Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota n. 713 del 16
                           settembre 2020;

GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Descrizione               Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista
                          (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi.

                          Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate
                          dal D.Lgs 81/2015 e la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha, inoltre, previsto
                          uno specifico bonus per i contratti di apprendistato stipulati dalle piccole e medie
                          imprese, parte del pacchetto di incentivi volti a stimolare le nuove assunzioni.
                          I giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di
                          apprendistato.

                          Apprendistato di Primo Livello
                          I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di
                          apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
                          secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
                           - ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale
                             quadriennale).

                          Apprendistato di Secondo Livello
                          I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29
                          anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:
                          - ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti
                          la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo).

                          Apprendistato di Terzo Livello:
                          I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), in possesso del diploma di
                          istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti
                          con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita
                          dalle regioni e dalle province autonome.
                          Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha la
                          possibilità di lavorare e contemporaneamente conseguire un titolo d’istruzione
                          terziaria, universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o anche
                          assolvere al periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni
                          ordinistiche.
                          Le finalità del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono quindi:
                                   o Il conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e
                                        post-universitario tra cui:
                          - Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS)
                          - Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica
                          - Laurea triennale e magistrale
                          - Laurea magistrale a ciclo unico
                          - Master di I e II livello
                                                                                                                    8
- Dottorato di ricerca
                                             o Lo sviluppo di una ricerca, concordata tra Istituzione formativa ed Impresa,
                                                 che sia in linea con il percorso di studi e con le tematiche di interesse del
                                                 datore di lavoro.
                                             o L’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle
                                                 professioni ordinistiche.
                                     Possono assumere datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi.
                                     La fase formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (il
                                     periodo cioè necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento
                                     degli obiettivi della ricerca) non può avere una durata inferiore a 6 mesi.
                                     La durata massima per il contratto di alta formazione non può essere superiore alla
                                     durata del percorso ordinamentale (ad esempio due anni per un apprendistato per
                                     un Master biennale o tre anni per il conseguimento della Laurea) e in linea con il
                                     tempo necessario al conseguimento del titolo di studio (ad esempio un anno per il
                                     conseguimento del Master biennale se il contratto viene attivato il secondo anno del
                                     percorso).
                                     Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà delle
                                     regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino
                                     ad un massimo di un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di
                                     ricerca.
                                     Per l’apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la
                                     durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta
                                     pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
                                     Se al termine della fase formativa le parti non recedono (senza bisogno di giusta causa
                                     o giustificato motivo), il contratto di apprendistato prosegue come contratto a tempo
                                     indeterminato.

                                     La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Circolare INPS n. 108 del 14
                                     novembre 2018, sia pure con alcune precisazioni e vincoli, presentano la possibilità di
                                     assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori
                                     beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorire il reingresso dei
                                     soggetti espulsi dai processi produttivi.

                                     L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
                                     secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di
                                     alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione
                                     e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni
                                     professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto
                                     legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Tipologia ed entità dell’incentivo   Per tutte le tipologie di contratto di apprendistato è prevista la possibilità di dedurre
                                     le spese e i contributi dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti
                                     con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai
                                     contratti collettivi e la possibilità di assumere ad un costo inferiore rispetto a quanto
                                     previsto per le altre tipologie contrattuali.
                                     Si consideri, inoltre, che sul contratto di apprendistato grava un’aliquota contributiva
                                     agevolata, sia per l’azienda che per il dipendente.
                                     In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10%
                                     della retribuzione ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la
                                     contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo
                                     dello0,30% destinato alla formazione.

                                     Incentivo contributivo:

                                                                                                                                   9
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
 - I datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per l’anno 2021 fruiscono dello
   sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i
   periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Laddove il contratto di
   apprendistato preveda una durata più lunga, per gli anni di contratto di
   apprendistato successivi, resta fissata dal 10%. Rimane ferma la trattenuta a carico
   del lavoratore (5,84%).
 - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, ferma restando la
   contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenuti a pagare, fino al 2020,
   una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del
   5% nel terzo (art. 1, comma 110 lettera d della legge n. 205/2017 che ha prorogato
   quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015);
 - Prosecuzione dell’apprendistato
   Se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore al termine del periodo di
   apprendistato, è riconosciuto un incentivo:
      - pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
           esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
      - nel limite massimo di 3.000 euro su base annua;
      - per un periodo massimo di 12 mesi.
L’incentivo spetta se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non ha
compiuto il trentesimo anno di età.

Apprendistato professionalizzante
Per il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nel 2020, in
quanto norma a regime, la previsione del comma 106 della legge di Bilancio 2018
(legge n. 205/2017) in base al quale, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato
del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione
contributiva di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può
fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000
euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla
data di inizio della prosecuzione.
Lo sgravio decorre pertanto dal primo mese successivo a quello di scadenza degli
sgravi contributivi previsti per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il
periodo di apprendistato dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si
applicano i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103, 104, 105 dell'articolo 1 della
legge n. 205/2019. Vale a dire che l'agevolazione non è trasferibile ad un successivo
datore di lavoro e non operano le limitazioni previste in caso di licenziamenti nei sei
mesi precedenti l'assunzione, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Incentivo economico:
 - L’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a
   quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime
   mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura
   percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
 - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali
   di cui all’art. 118, l. n. 388/00.
 - Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari
   al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi).
   Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è
   esonerato da ogni obbligo retributivo.
Incentivo normativo:
 - Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di
   particolari normative e istituti contrattuali.
                                                                                         10
- Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del
                                      periodo di apprendistato.
                                   Incentivo fiscale:
                                    - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il
                                      calcolo dell’IRAP.

                                   Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
                                   - Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10%
                                     per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota
                                     dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo
                                     dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua).
                                   - Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di
                                     dipendenti superiore a 9.
                                   - Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
                                   - La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori
                                     qualificati a parità di livello d’inquadramento finale.
                                   - Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda.
                                   - Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.

Datori di lavoro beneficiari       Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività
Destinatari                         - I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto
                                      di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
                                      secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
                                    - I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29
                                      anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
                                    - I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso del diploma di istruzione
                                      secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con
                                      contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tipologia di contratto richiesto   Contratto di apprendistato
Natura dell’aiuto e cumulabilità   Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per
                                   l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
Tempistica e scadenze              Apprendistato per la qualifica: i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per
                                   le assunzioni 2021.
                                   Le altre forme di incentivo non sono previste scadenze.
Ente gestore                       INPS
Normativa e modulistica            Ministero del Lavoro Circolare n. 5/2008; D.Lgs n. 13/2013; D.Lgs. n. 81/2015; DM 12
                                   ottobre 2015; D.Lgs n. 148/2015; D.lgs. n. 150/2015; Regione Abruzzo DGR 867 2016;
                                   Nota MLPS n. 14994/2016; D.Lgs. n. 185/2016; Legge n.205/2017 e Legge n.148/2018
                                   (Proroghe per sistema duale); Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); Legge 27
                                   dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); Decreto Legge n. 34/2020, decreto
                                   “Rilancio”; Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 7 con modificazioni, del decreto-
                                   legge 19 maggio2020, n.34, decreto “Rilancio”; La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 –
                                   Legge di Bilancio 2021.
                                   Circolare INPS N. 51/2008; Circolare INPS 22/2007; Messaggio INPS n. 2499/2017;
                                   Circolare INPS n.108 del 14 novembre 2018; Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019.

                                                                                                                            11
LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato
Professionalizzante senza limiti di età

 Descrizione                          Il D.Lgs 81/2015 introduce la possibilità per i lavoratori beneficiari di una qualsiasi
                                      indennità di disoccupazione di poter essere assunti con contratto di apprendistato
                                      professionalizzante ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale.
 Tipologia ed entità dell’incentivo   Per i beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (non sono previsti incentivi
                                      economici):
                                       - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno
                                         un’aliquota contributiva a loro carico pari all’3,11% il primo anno, al 4,61% il
                                         secondo anno, al 11,61% dal terzo anno
                                       - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota
                                         contributiva pari al 11,61%
                                      Non sono previsti, invece, incentivi economici.
 Datori di lavoro beneficiari         Tutti i datori di lavoro privati.
 Destinatari                          Lavoratori senza limiti di età beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ai sensi
                                      dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015
 Tipologia di contratto richiesto     Contratto di apprendistato professionalizzante
 Modalità di accesso e di             Viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato
 erogazione dell’incentivo            professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da
                                      parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali
                                      assunzioni all’INPS (Messaggio INPS n. 2243/2017).
 Natura dell’aiuto e cumulabilità     Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per
                                      l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
 Tempistica e scadenze                Non sono previste scadenze
 Normativa                            Legge n. 223/91; Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; Interpello MLPS n. 19 del 20
                                      maggio 2016; Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
                                      dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34,
                                      convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
                                      Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INPS n. 137/2012; Messaggio INPS n.
                                      2243/2017; Messaggio INPS n. 322/2019; Messaggio INPS n. 2768 del 18-07-2019;

                                                                                                                            12
INCENTIVO “IO LAVORO”

Descrizione                          Il decreto ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020 introduce l’incentivo denominato
                                     “Incentivolavoro” (IO Lavoro), rivolto ai datori di lavoro privati, che
                                     assumono/trasformano a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1°
                                     gennaio ed il 31 dicembre 2020, persone disoccupate e/o occupate con determinate
                                     caratteristiche di seguito poste in evidenza.

                                     La circolare INPS n. 124 del 26/10/2020 fornisce le indicazioni operative e le
                                     istruzioni contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla
                                     misura di esonero contributivo.

Tipologia ed entità dell’incentivo   L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
                                     esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire
                                     dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per
                                     lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

                                     In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

                                     L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio
                                     2022.
Datori di lavoro beneficiari         L’incentivo è riconosciuto ai tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori,
                                     che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
                                     persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4,
                                     comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con
                                     modificazione della legge n. 26/2019)

Destinatari                          Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4,
                                     comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con
                                     modificazione della legge n. 26/2019), ossia di soggetti privi di impiego che
                                     dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
                                     lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata
                                     disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure
                                     di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

                                     In possesso delle seguenti caratteristiche:
                                     a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (intesi come 24 anni e 364
                                        giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti
                                        disoccupato;
                                     b) lavoratori con 25 anni di età e più, oltre ad essere disoccupato, deve risultare
                                        privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la
                                        definizione di “lavoratori svantaggiati”, privi di impiego regolarmente retribuito
                                        da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
                                        Sociali del 17 ottobre 2017. Si ribadisce che è considerato privo di impiego
                                        regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento
                                        agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di
                                        lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività
                                        di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che
                                        corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti
                                        ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;

                                                                                                                          13
c) disoccupati, non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il
                                             medesimo datore di lavoro;
                                         d) trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo
                                             indeterminato;
                                         e) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
                                             Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle
                                             d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
                                             Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni
                                             “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla
                                             residenza del lavoratore.
                                         f) lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro
                                             dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
                                             detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui
                                             redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                                             1986, n. 917;
                                         Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro
                                         determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo
                                         riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver
                                         avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di
                                         lavoro che lo assume con l’incentivo.
                                         Si precisa che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in
                                         considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla
                                         trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di
                                         tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Destinatari                             Il Messaggio INPS n. 4191 del 10-11-2020 ribadisce e chiarisce informazioni sull’invio
Precisazioni come da Messaggio          dell’istanza di agevolazione in merito ai lavoratori che, al momento
INPS n. 4191 del 10-11-2020             dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad
chiarimenti sulle procedure             essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da
operative in merito ai destinatari      almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo
“Disoccupati che hanno già              1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del
compiuto 25 anni di età, oltre ad       17 ottobre 2017. Al riguardo, ribadisce che è privo di impiego regolarmente
essere disoccupato, deve risultare      retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato
privo di impiego regolarmente           attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di
retribuito da almeno sei mesi,          almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato
secondo la definizione di “lavoratori   dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla
svantaggiati” di cui all’articolo 1,    misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle
comma 1, lett. a), del decreto del      imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica22
Ministero del Lavoro e delle            dicembre 1986, n. 917.
politiche sociali del 17 ottobre
2017”.                                  Il Messaggio INPS chiarisce che a seguito dell’invio delle istanze è emersa la
                                        necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di
                                        impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti
                                        procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state
                                        contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno
                                        essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate
                                        direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Il Messaggio, precisa che
                                        nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno
                                        terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze
                                        verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare
                                        n.124/2020.Come già illustrato nella circolare n. 124/2020.
                                        Si conferma quanto segue:
                                        per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al
                                        rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità

                                                                                                                              14
nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato
                                    effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo
                                    telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle
                                    assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo
                                    telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate
                                    secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione
                                    dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
                                    Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che per le richieste
                                    trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel
                                    periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta
                                    dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni
                                    a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2020 e il giorno precedente il
                                    rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020).
                                    Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a
                                    decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il
                                    16 novembre 2020,saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato
                                    dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del
                                    decreto direttoriale n. 52/2020).Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno
                                    inviate a decorrere dal 17 novembre 2020,per l’elaborazione delle stesse varrà il
                                    criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della
                                    richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
                                    Il Messaggio, ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza
                                    di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà
                                    l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto
                                    direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
                                    prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti
                                    per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina
                                    l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la
                                    possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.
                                    L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma,
                                    potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce
                                    contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.
Ambito territoriale di ammissione   L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata
all’incentivo e risorse stanziate   l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno
                                    sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più
                                    sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
                                    Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano,
                                    Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise
                                    e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Tipologia di contratto richiesto    L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni e le trasformazioni a
                                    tempo indeterminato per le seguenti tipologie:
                                    a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
                                    b) contratto di apprendistato professionalizzante;
                                    c) l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati
                                       in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

                                    L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di
                                    trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

                                    Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
                                    rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del
                                    requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale
                                                                                                                            15
ANPAL n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche
                                      il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei
                                      mesi con il medesimo datore di lavoro. Qualora alla data della trasformazione il
                                      lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche
                                      per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del
                                      citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito
                                      da almeno sei mesi.

                                      In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
                                      l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la
                                      somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il
                                      lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

                                      In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo
                                      rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove
                                      autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di
                                      lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità
                                      dell’effettiva fruizione del beneficio.

                                      Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
                                      Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le
                                      tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere
                                      riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di
                                      apprendistato professionalizzante. Può trovare applicazione solo durante il
                                      periodo formativo.
                                      In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari
                                      o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per
                                      i rapporti a tempo indeterminato.
                                      Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici
                                      mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in
                                      base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato
                                      per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo
                                      dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente
                                      dovuta, è pari a 4.030 euro.
                                      Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di
                                      mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo
                                      47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei
                                      dodici mesi dall’inizio della fruizione.
                                      Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo,
                                      l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta
                                      dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al
                                      primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già
                                      previste per la specifica tipologia contrattuale.

                                      L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico,
                                      occasionale o intermittente.
Modalità di accesso e di erogazione   L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
dell’incentivo                        esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di
                                      8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici
                                      mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

                                      La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di
                                      paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di
                                      lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata
                                                                                                                            16
assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto
dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale
dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare
riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale
che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
 - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo
     5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020;
 - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
     settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
     civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
     effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata
     dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
 - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n.
     148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
     prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al
     Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di
     Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-
     Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015;
 - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto
     aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n.
     95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n.
     148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede
     che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4,
     del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
 - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978,
     n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o
     comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la
     formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
     388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non
hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto
già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei
medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di
cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la
restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo
determinato.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
godimento del beneficio.
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come
espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n.
52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò
implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi
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