Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali - Febbraio 2021
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Premessa ............................................................................................................................................................................................................. 3 INCENTIVI NAZIONALI .................................................................................................................................... 5 INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO .................................................................................. 5 AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ..................................................... 6 GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ........................................... 8 LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età ....................................................................................................................................... 12 INCENTIVO “IO LAVORO” ............................................................................................................................. 13 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 ............................................................... 21 GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE ............................................................ 26 GIOVANI LAUREATI E DOTTORATI ECCELLENTI “BONUS GIOVANI “ECCELLENZE”” .............................................. 27 GIOVANI AGRICOLTORI ................................................................................................................................ 28 COVID-19 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO ............... 30 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVERIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI ...................................................................................................................... 33 INCENTIVO “OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD” “BONUS SUD” ............................................................................. 34 AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (C.D. DECONTRIBUZIONE SUD) ........................... 36 ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA ........................................................................... 39 ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DIS-COLL CONTRATTI A TERMINE IN AGRICOLTURA_COVID-19 ............................................................................................................................. 42 ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON L’INTERVENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE “PATTO DI FORMAZIONE” ............................................................................................................................ 44 PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI)........................................................ 47 ANTICIPAZIONE DELLA NASPI AL SOCIO DI COOPERATIVA ............................................................................... 47 LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) ................................... 48 ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I TITOLARI DI CIGS – “BONUS RICOLLOCAZIONE” ........................................ 50 SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO ............................................................................ 53 LAVORATORI OVER 50 ................................................................................................................................. 54 DONNE ....................................................................................................................................................... 55 SPORT FEMMINILE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO ................................... 58 DISABILI ..................................................................................................................................................... 60 PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381/91 (INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI, ANCHE GIUDIZIARI, SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTI, ALCOLISTI, MINORI IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI). ......................................... 63 DETENUTI O INTERNATI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CONDANNATI E INTERNATI AMMESSI AL LAVORO ESTERNO .................................................................................................................... 64 INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE .................................................... 66 INCENTIVI REGIONALI .................................................................................................................................. 68 “DE MINIMIS” ............................................................................................................................................. 69 2
Premessa Le agevolazioni economiche, normative e fiscali sono previste nel nostro sistema giuridico per incentivare nuove assunzioni. Sono previsti, infatti, alleggerimenti del costo del lavoro per specifiche categorie di lavoratori e tipologie contrattuali, iniziative che supportano economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi utili a calmierare il costo del lavoro. Si tratta, per lo più, di agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a tempo”. Al fine di garantire una sistematica applicazione degli incentivi stessi, la Legge 92/2012 ha introdotto i principi generali che si devono necessariamente rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni alle assunzioni. Tali principi sono stati confermati anche nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n.150/2015 nell’articolo 31 “Principi generali di fruizione degli incentivi” del Capo III “Riordino degli incentivi all'occupazione”, come di seguito indicato. Non si potrà ad esempio accedere all’incentivo, quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche quando il lavoratore avente diritto all'assunzione viene assunto mediante contratto di somministrazione; quando l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; se i lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore; se l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Per accedere ai benefici, In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006). L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con il mercato interno. Il documento annovera una raccolta dei principali incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale e regionale. La classificazione è articolata secondo la tipologia di destinatari: 3
• Giovani • Incentivi senza limiti di età • Assunzione beneficiari di Reddito di Cittadinanza • Percettori di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Lavoratori in CIGS • Percettori di indennità di disoccupazione • Sostituzione di lavoratrici/lavoratori in Congedo • Over 50 • Donne • Disabili • Svantaggiati • Detenuti, internati, ecc. • Donne vittime di violenza di genere Le informazioni principali (Descrizione della misura, Tipologia ed entità dell’incentivo, Datori di lavoro beneficiari, Destinatari, Tipologia di contratto richiesto, Natura dell’aiuto e cumulabilità, tempistica e scadenze, Ente gestore, Normativa e modulistica) sono contenute nelle tabelle riepilogative. 4
INCENTIVI NAZIONALI INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Descrizione Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”, all’art. 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato”, introduce il nuovo incentivo per agevolare l’occupazione stabile. Fino al 31 dicembre 2020, infatti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’incentivo è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Tipologia ed entità L’esonero, che scatta per contratti firmati entro il 31 dicembre, è pressoché totale, dell’incentivo vale a dire fino a 8.060 euro l’anno, che riparametrati sui sei mesi di sconto ottenibili dalla data dell’assunzione, fanno scendere il tetto massimo di incentivo a poco più di 4mila euro (una cifra che consente lo sgravio integrale per contratti a tempo indeterminato con retribuzione intorno ai 26mila euro l’anno). Considerando che si tratterà, per moltissimi datori, di sottoscrivere rapporti di ingresso nel mondo del lavoro, con buste paga presumibilmente più basse di 26mila euro annui, l’esecutivo calcola uno sconto medio ottenibile ad assunzione intorno ai 2.500-3mila. Di questo incentivo potranno fruire tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo. Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno. È riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo. Destinatari Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. 5
Tipologia di contratto Contratto a tempo indeterminato. richiesto L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Modalità di accesso e di La misura non vale per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, e non erogazione dell’incentivo potranno fruirne i lavoratori che hanno già avuto, con la medesima impresa, un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione Natura dell’aiuto e L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ad esempio con lo sgravio triennale al 50% cumulabilità rivolto agli under 35: in questo caso, spiegano fonti di governo, i primi sei mesi di esonero sono al 100 per cento. Tempistica e scadenze Fino al 31 dicembre 2020 Normativa e modulistica Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2” AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Descrizione La “liberalizzazione” dei contratti a termine, come definita dal decreto Agosto, ha una portata ampia e vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato, ma anche perché è possibile utilizzare una quinta proroga, rispetto alle usuali quattro, e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Sono questi alcuni chiarimenti resi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che hanno risolto gran parte dei problemi interpretativi degli operatori. Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), tra queste, particolarmente importanti, sono quelle che riguardano i contratti a termine che, attesa la piena assimilazione intervenuta con il D.L. n. 87/2018, possono riferirsi anche alla somministrazione a tempo determinato. Si liberalizza il ricorso al contratto a termine ed alla somministrazione a tempo determinato, per un preciso periodo (dodici mesi al massimo) senza l’apposizione di alcuna causale in caso di proroga o rinnovo (il primo contratto tra le parti, è sempre senza condizioni). Tale apertura normativa vuole rappresentare una risposta al crollo di tali tipologie contrattuali verificatosi nel primo semestre dell’anno in corso, in quanto i lavoratori a termine e quelli stagionali sono stati, da un punto di vista lavorativo, tra le prime vittime del COVID-19. Tipologia ed entità Per un periodo massimo di dodici mesi per le proroghe o per i rinnovi e per una sola dell’incentivo volta, nel rispetto dei termini di durata massima di ventiquattro mesi complessivi, senza condizioni, ha una portata ampia nel senso che vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato (come sostenuto da chi si è attestato su una tesi restrittiva), ma anche perché è possibile, qualora ve ne sia la necessità, utilizzare una quinta proroga (rispetto alle usuali quattro) e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro che è di dieci o venti giorni di calendario se il precedente rapporto ha avuto, rispettivamente, una durata fino a sei mesi o superiore. 6
La previsione di una durata massima della proroga o del rinnovo “agevolato” ha una data di riferimento: quella del 31 dicembre 2020. Essa si riferisce alla formalizzazione della proroga o del rinnovo entro tale data, con la conseguenza che gli effetti possono ben esplicarsi nel corso dell’anno successivo. In caso di proroga la comunicazione telematica ai servizi per l’impiego può essere inviata entro i cinque giorni successivi, mentre in caso di rinnovo la stessa deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto. Il susseguirsi delle eventuali proroghe che si succedono, la prima avvenuta sotto l’imperio del vecchio art. 93 e l’altra sulla base del nuovo testo. L’Ispettorato chiarisce che la nuova disposizione ha carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente e, quindi, le due diverse proroghe acausali hanno origine da due norme diverse, atteso che i presupposti sono diversi: di conseguenza, il concetto di “prima volta” va inteso come riferito al “nuovo” art. 93, sempre nel rispetto dei ventiquattro mesi complessivi. Resta valido quanto segue: a. Con il riferimento ai ventiquattro mesi complessivi ci si riferisce a contratti a termine o in somministrazione a tempo determinato svoltisi tra gli stessi soggetti (datore di lavoro e lavoratore) per mansioni di pari livello o categoria legale di inquadramento; b. Con il richiamo al termine “rinnovo” il Legislatore si riferisce ad un nuovo contratto tra il datore di lavoro ed il lavoratore che, in via normale, dovrebbe vedere l’apposizione di una condizione ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 pur se le mansioni o la categoria legale di inquadramento sono diverse rispetto al precedente; c. Con il richiamo all’istituto della proroga il Legislatore non cambia nulla circa il contenuto della stessa in quanto interviene, solamente, sul fatto che, in caso di necessità, se ne può stipulare una quinta senza che ci sia la trasformazione a tempo indeterminato a partire dalla stessa, come richiederebbe il comma 2 dell’art 21. Proroga automatica dei contratti a termine L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma, poi, sugli effetti dell’abrogazione del comma 1-bis del D.L. n. 34, introdotto in sede di conversione nella legge n. 77 che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo uguale a quello derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa. Tale proroga, se avvenuta, resta “neutra” rispetto al computo della durata massima di ventiquattro mesi. Contratto in deroga assistita I chiarimenti dell’INL in breve fanno riferimento al c.d. “contratto in deroga assistita” stipulato avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 3, oltre il termine dei ventiquattro mesi o quello, diverso, previsto dalla contrattazione collettiva: in questo caso nulla è cambiato rispetto alle indicazioni fornite, da ultimo, con la nota n. 8120/2019 tra cui, spicca l’unicità del contratto per un massimo di dodici mesi (senza proroga), l’inserimento di una delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 19 ed il rispetto dello “stop and go”. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati. Destinatari Occupati a tempo determinato Tipologia di contratto Contratto a Tempo Determinato richiesto 7
Tempistica e scadenze 31 dicembre 2020 Normativa e modulistica D.Lgs. n. 81/2015; Decreto Legge n. 87/2018 e, soprattutto, con la Legge di conversione, n. 96/2020; art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2020; Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”; Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota n. 713 del 16 settembre 2020; GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO Descrizione Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi. Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 81/2015 e la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha, inoltre, previsto uno specifico bonus per i contratti di apprendistato stipulati dalle piccole e medie imprese, parte del pacchetto di incentivi volti a stimolare le nuove assunzioni. I giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato. Apprendistato di Primo Livello I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: - ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale). Apprendistato di Secondo Livello I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante: - ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo). Apprendistato di Terzo Livello: I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita dalle regioni e dalle province autonome. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha la possibilità di lavorare e contemporaneamente conseguire un titolo d’istruzione terziaria, universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o anche assolvere al periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche. Le finalità del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono quindi: o Il conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e post-universitario tra cui: - Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS) - Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica - Laurea triennale e magistrale - Laurea magistrale a ciclo unico - Master di I e II livello 8
- Dottorato di ricerca o Lo sviluppo di una ricerca, concordata tra Istituzione formativa ed Impresa, che sia in linea con il percorso di studi e con le tematiche di interesse del datore di lavoro. o L’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono assumere datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi. La fase formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (il periodo cioè necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento degli obiettivi della ricerca) non può avere una durata inferiore a 6 mesi. La durata massima per il contratto di alta formazione non può essere superiore alla durata del percorso ordinamentale (ad esempio due anni per un apprendistato per un Master biennale o tre anni per il conseguimento della Laurea) e in linea con il tempo necessario al conseguimento del titolo di studio (ad esempio un anno per il conseguimento del Master biennale se il contratto viene attivato il secondo anno del percorso). Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un massimo di un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca. Per l’apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato. Se al termine della fase formativa le parti non recedono (senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo), il contratto di apprendistato prosegue come contratto a tempo indeterminato. La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018, sia pure con alcune precisazioni e vincoli, presentano la possibilità di assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorire il reingresso dei soggetti espulsi dai processi produttivi. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. Tipologia ed entità dell’incentivo Per tutte le tipologie di contratto di apprendistato è prevista la possibilità di dedurre le spese e i contributi dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e la possibilità di assumere ad un costo inferiore rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali. Si consideri, inoltre, che sul contratto di apprendistato grava un’aliquota contributiva agevolata, sia per l’azienda che per il dipendente. In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello0,30% destinato alla formazione. Incentivo contributivo: 9
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: - I datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per l’anno 2021 fruiscono dello sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, per gli anni di contratto di apprendistato successivi, resta fissata dal 10%. Rimane ferma la trattenuta a carico del lavoratore (5,84%). - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, ferma restando la contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenuti a pagare, fino al 2020, una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del 5% nel terzo (art. 1, comma 110 lettera d della legge n. 205/2017 che ha prorogato quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015); - Prosecuzione dell’apprendistato Se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore al termine del periodo di apprendistato, è riconosciuto un incentivo: - pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail; - nel limite massimo di 3.000 euro su base annua; - per un periodo massimo di 12 mesi. L’incentivo spetta se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non ha compiuto il trentesimo anno di età. Apprendistato professionalizzante Per il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nel 2020, in quanto norma a regime, la previsione del comma 106 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) in base al quale, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione contributiva di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. Lo sgravio decorre pertanto dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103, 104, 105 dell'articolo 1 della legge n. 205/2019. Vale a dire che l'agevolazione non è trasferibile ad un successivo datore di lavoro e non operano le limitazioni previste in caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Incentivo economico: - L’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, l. n. 388/00. - Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Incentivo normativo: - Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. 10
- Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del periodo di apprendistato. Incentivo fiscale: - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca - Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua). - Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9. - Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP. - La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale. - Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda. - Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività Destinatari - I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; - I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Tipologia di contratto richiesto Contratto di apprendistato Natura dell’aiuto e cumulabilità Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. Tempistica e scadenze Apprendistato per la qualifica: i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per le assunzioni 2021. Le altre forme di incentivo non sono previste scadenze. Ente gestore INPS Normativa e modulistica Ministero del Lavoro Circolare n. 5/2008; D.Lgs n. 13/2013; D.Lgs. n. 81/2015; DM 12 ottobre 2015; D.Lgs n. 148/2015; D.lgs. n. 150/2015; Regione Abruzzo DGR 867 2016; Nota MLPS n. 14994/2016; D.Lgs. n. 185/2016; Legge n.205/2017 e Legge n.148/2018 (Proroghe per sistema duale); Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); Decreto Legge n. 34/2020, decreto “Rilancio”; Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 7 con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio2020, n.34, decreto “Rilancio”; La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021. Circolare INPS N. 51/2008; Circolare INPS 22/2007; Messaggio INPS n. 2499/2017; Circolare INPS n.108 del 14 novembre 2018; Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019. 11
LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età Descrizione Il D.Lgs 81/2015 introduce la possibilità per i lavoratori beneficiari di una qualsiasi indennità di disoccupazione di poter essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale. Tipologia ed entità dell’incentivo Per i beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (non sono previsti incentivi economici): - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un’aliquota contributiva a loro carico pari all’3,11% il primo anno, al 4,61% il secondo anno, al 11,61% dal terzo anno - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 11,61% Non sono previsti, invece, incentivi economici. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati. Destinatari Lavoratori senza limiti di età beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015 Tipologia di contratto richiesto Contratto di apprendistato professionalizzante Modalità di accesso e di Viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato erogazione dell’incentivo professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS (Messaggio INPS n. 2243/2017). Natura dell’aiuto e cumulabilità Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. Tempistica e scadenze Non sono previste scadenze Normativa Legge n. 223/91; Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; Interpello MLPS n. 19 del 20 maggio 2016; Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INPS n. 137/2012; Messaggio INPS n. 2243/2017; Messaggio INPS n. 322/2019; Messaggio INPS n. 2768 del 18-07-2019; 12
INCENTIVO “IO LAVORO” Descrizione Il decreto ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020 introduce l’incentivo denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), rivolto ai datori di lavoro privati, che assumono/trasformano a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, persone disoccupate e/o occupate con determinate caratteristiche di seguito poste in evidenza. La circolare INPS n. 124 del 26/10/2020 fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo. Tipologia ed entità dell’incentivo L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. Datori di lavoro beneficiari L’incentivo è riconosciuto ai tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con modificazione della legge n. 26/2019) Destinatari Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con modificazione della legge n. 26/2019), ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. In possesso delle seguenti caratteristiche: a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; b) lavoratori con 25 anni di età e più, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Si ribadisce che è considerato privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR; 13
c) disoccupati, non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro; d) trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato; e) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. f) lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Si precisa che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice. Destinatari Il Messaggio INPS n. 4191 del 10-11-2020 ribadisce e chiarisce informazioni sull’invio Precisazioni come da Messaggio dell’istanza di agevolazione in merito ai lavoratori che, al momento INPS n. 4191 del 10-11-2020 dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad chiarimenti sulle procedure essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da operative in merito ai destinatari almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo “Disoccupati che hanno già 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del compiuto 25 anni di età, oltre ad 17 ottobre 2017. Al riguardo, ribadisce che è privo di impiego regolarmente essere disoccupato, deve risultare retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato privo di impiego regolarmente attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di retribuito da almeno sei mesi, almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato secondo la definizione di “lavoratori dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla svantaggiati” di cui all’articolo 1, misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle comma 1, lett. a), del decreto del imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 Ministero del Lavoro e delle dicembre 1986, n. 917. politiche sociali del 17 ottobre 2017”. Il Messaggio INPS chiarisce che a seguito dell’invio delle istanze è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Il Messaggio, precisa che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n.124/2020.Come già illustrato nella circolare n. 124/2020. Si conferma quanto segue: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità 14
nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020). Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020,saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020,per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione. Il Messaggio, ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020. Ambito territoriale di ammissione L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata all’incentivo e risorse stanziate l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Tipologia di contratto richiesto L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato per le seguenti tipologie: a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante; c) l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 15
ANPAL n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro. Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. Modalità di accesso e di erogazione L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con dell’incentivo esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata 16
assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi 17
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