IVA ridotta nell'edilizia - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa
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IVA ridotta nell’edilizia I beni finiti, gli interventi agevolati, le norme e le interpretazioni. Edizione 2019 Istruzioni per l’uso
Carissimi Soci, l’edizione 2019 delle “Istruzioni per l’uso” dedicate alle modalità applicative dell’IVA ridotta nel settore dell’edilizia, fa riferimento alle consuete casistiche legate agli interventi di nuo- va costruzione e di recupero del patrimonio edilizio privilegiando gli aspetti di immediato interesse per la generalità delle aziende associate, cioè quelli concernenti la cessione dei prodotti (“beni finiti” e semilavorati) abitualmente trattati dalle aziende distributrici del settore idrotermosanitario. Ricordiamo che sono state prese in considerazione alcune importanti modifiche relative al “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. 380/2001), introdotte dal c.d. decreto “Sblocca Italia” (decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 164 dell’11 novembre 2014), il quale aveva ampliato il concetto di “manutenzione straordinaria”. Resta inteso che, stante l’estrema eterogeneità delle casistiche previste dalla normativa, l’opuscolo non può essere del tutto esaustivo ma ha l’obiettivo di proporsi come agile stru- mento di consultazione e aggiornamento, fornendo un quadro sintetico e generale della materia; Vi ricordiamo comunque che ulteriori informazioni ed approfondimenti sono dispo- nibili all’interno del sito ANGAISA (Area Normative/Fisco). Ricordiamo che le aziende associate possono avvalersi di un servizio di consulenza tele- fonica e via e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) in funzione del quale è possibile ottenere chiarimenti, consigli, indicazioni in merito alle pratiche concernenti l’applicazione di aliquote IVA 4% e 10% da parte della propria clientela privata e professionale. Come sempre, le novità più significative che potranno interessare in futuro la materia, ver- ranno tempestivamente segnalate a tutti i Soci all’interno del portale www.angaisa.it e attra- verso il bollettino informativo “ANGAISA Informa”. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Corrado Oppizzi Milano, gennaio 2019 L’elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può compor- tare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
INDICE LE CESSIONI DI BENI FINITI.......................................................................................pag. 3 I BENI FINITI: caratteristiche ed elenchi esemplificativi..............................................pag. 4 GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI: le aliquote IVA applicabili..............................pag. 8 IVA RIDOTTA 4% - Cessione beni finiti........................................................................pag. 10 Nuove costruzioni........................................................................................................pag. 10 Gli immobili agevolati...................................................................................................pag. 10 Ampliamento e completamento..................................................................................pag. 11 Gli ausili per disabili.....................................................................................................pag. 12 IVA RIDOTTA 10% - Cessione beni finiti......................................................................pag. 14 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.........................................................pag. 14 Opere interne...............................................................................................................pag. 17 Modifica destinazione d’uso........................................................................................pag. 17 Gli immobili agevolati...................................................................................................pag. 17 Edifici assimilati alle case di abitazione......................................................................pag. 18 Urbanizzazioni e altri interventi agevolati.....................................................................pag. 18 Impianti solari termici...................................................................................................pag. 19 Impianti solari fotovoltaici............................................................................................pag. 19 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI......................................................................................pag. 21 SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.....................................................pag. 24 DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ.......................................................................pag. 26 ANGAISA rappresenta la Categoria nell’ambito delle Istituzioni Italiane aderendo alla Conferazione Generale Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.
LE CESSIONI DI BENI FINITI Per quanto riguarda le cessioni di beni, Naturalmente ad ogni cessione di beni sono sostanzialmente tre le condizioni che deve essere applicata l’aliquota vigente al devono sussistere per poter applicare le momento dell’effettuazione dell’operazio- aliquote IVA ridotte nell’edilizia nel pieno ne ex art. 6 D.P.R. 633/1972 (“Testo Unico rispetto della normativa fiscale vigente: IVA”). 1. l’oggetto della cessione deve riguardare L’acquisto dei beni finiti per un intervento beni “finiti” (vedi paragrafo seguente); “agevolato” consente di applicare l’agevo- lazione fiscale ai beni, diversi dalle materie 2. i beni finiti devono essere utilizzati per prime e semilavorate, acquistati sia da un uno degli interventi edilizi “agevolati” soggetto che effettua l’intervento in econo- per i quali è prevista l’applicazione del- mia, sia da parte di chi esegua i lavori in l’aliquota IVA ridotta 4% o 10%; appalto o subappalto; naturalmente, an- IVA RIDOTTA che in questo caso, l’acquirente (es.: su- 3. l’acquirente deve rilasciare una dichia- bappaltante installatore) dovrà rilasciare al razione di responsabilità circa l’utilizzo commerciante un’apposita dichiarazione dei beni finiti stessi; è inoltre opportuno di responsabilità che attesti la destinazio- che venga allegata la fotocopia del ti- ne d’uso finale dei beni stessi, come pun- tolo abilitativo necessario per effettua- tualizzato dalla circolare Ministero Finanze re l’intervento edilizio (DIA, SCIA, Co- n. 1/E del 2 marzo 1994. municazione Inizio Attività o Permesso 3 « di costruire).
I BENI FINITI Caratteristiche ed elenchi esemplificativi Le cessioni di beni con aliquota IVA ridotta struttura della quale fanno parte e che con- devono essere relative a beni “finiti”: deve servano, quindi, la propria individualità”. In trattarsi cioè di beni che, incorporandosi base al principio richiamato dal Ministero nei fabbricati senza perdere la loro indivi- delle Finanze, possono essere conside- dualità, ne costituiscono elementi struttu- rati a tutti gli effetti “beni finiti” del Settore rali e/o funzionali, diventando quindi parti Idrotermosanitario, con conseguente ap- integranti dei fabbricati stessi. plicabilità delle aliquote IVA ridotte: Le caratteristiche dei “beni finiti” sono sta- • apparecchi idrosanitari in vitreous chi- te puntualizzate dal Ministero delle Finanze na, fire clay e altri materiali; con la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile • bruciatori per caldaie; 1981: “ai fini della identificazione – dei beni • cabine doccia (comprensive di box- ammessi al suddetto particolare trattamen- doccia e piatto doccia); IVA RIDOTTA to di aliquota – vale il criterio – enunciato • cabine doccia-sauna (comprensive di nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 box-doccia e piatto doccia); – della permanenza del carattere della “in- • caldaie per riscaldamento a gasolio, a dividualità” dei beni stessi anche successi- gas, a carbone o funzionanti con altri vamente al loro impiego nella costruzione. tipi di combustibile; Pertanto, non rientrano nell’ambito applica- • caminetti; tivo della disposizione …… omissis…… • cassette di scarico esterne e/o da in- quei beni che, pur essendo prodotti finiti casso; 4 « per il cedente, costituiscono invece mate- • centraline elettroniche ed apparati di rie prime e semilavorate per l’acquirente, controllo per impianti di riscaldamento quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di e/o condizionamento; ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, • condizionamento (impianti); ecc…… omissis…… possono conside- • contatori e misuratori per impianti rarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2% idraulici e di riscaldamento; [N.B.: attualmente 4%], purché, beninteso, • depuratori; risultino da dichiarazione dell’acquirente • dolcificatori d’acqua; e sotto la sua responsabilità, forniti per la • filtri; costruzione degli immobili agevolati, gli • flessibili; ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, • impianti solari termici; vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, • impianti fotovoltaici; per gli impianti di riscaldamento (caldaia, • impianti irrigazione (se accessori); elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), • infissi; per impianti elettrici (contatore, interruttori, • lavabi (anche comprendenti compo- filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas nenti arredo bagno, purché il prodotto (contatore, tubazioni, ecc...). sia caratterizzato da un singolo codice articolo); A sua volta, la Risoluzione Ministero Fi- • lavelli in acciaio inox; nanze n. 39/E del 9 marzo 1996 precisa • minuterie per impianti idraulici, da ri- che i “beni finiti” sono quelli “aventi ca- scaldamento e/o condizionamento; ratteristiche tali da poter essere sostituiti • piatti doccia in ghisa, acciaio e altri in modo assolutamente autonomo dalla materiali;
• pilettame; milavorati” dall’applicazione delle aliquote • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso IVA ridotte. idraulico e/o di riscaldamento; • raccorderia in ghisa, ferro, nera, zinca- Per maggior chiarezza espositiva, ripor- ta, cromata; tiamo di seguito un elenco esemplificativo • raccorderia in ottone, rame, bronzo; dei prodotti che non possono essere ce- • radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e duti con aliquote IVA ridotte: materiali; • rubinetteria cromata e rubinetteria gial- • battiscopa; la esterna da incasso; • box/pareti doccia, in quanto caratte- • saracinesche e valvole in ghisa; rizzati da un proprio singolo codice • scaldabagni elettrici, a gas o funzio- articolo. A tale proposito segnaliamo nanti con altri combustibili; che la Direzione Centrale Normati- • scaldabagni solari; va (Settore Imposte Indirette – Ufficio • scale a chiocciola; IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha for- • sifoname; nito ad ANGAISA una specifica con- • stufe (integranti impianti di riscalda- sulenza giuridica (n. 954-21/2010 del IVA RIDOTTA mento che non si caratterizzino come 09.12.2010) con la quale si puntualiz- semplici elettrodomestici); za, fra l’altro, quanto segue: [Per poter • tubazioni e altri manufatti in ghisa, fruire delle aliquote IVA ridotte nei casi acciaio, plastica, piombo e/o altri ma- previsti dalla legge] “come chiarito dal- teriali per impianti di scarico di acque l’Amministrazione finanziaria con la riso- bianche o nere; luzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, • tubazioni in acciaio nero o zincato, in oggetto della cessione deve essere il rame e altri materiali per impianti di ad- bene completo, ne sia o meno previ- 5 « duzione di acqua calda e/o fredda; sta la posa in opera; nell’ipotesi in cui • vasche idromassaggio; vengano cedute singole parti, ciascuna • vasche in ghisa, acciaio e altri materiali. dovrà essere assoggettata ad aliquota propria. Pertanto, ne deriva che i com- Non possiedono invece le caratteristiche ponenti rappresentati dall’Associazio- di “bene finito” i prodotti riconducibili alle ne istante [ANGAISA] ….. box doccia, famiglie dell’arredobagno e dell’accesso- gruppi aste, colonne doccia per cabine ristica in genere, così come i semplici elet- doccia – qualora ceduti singolarmente - trodomestici (es.: stufette elettriche) che scontano l’aliquota IVA ordinaria. Ciò in devono essere pertanto ceduti applicando quanto tali beni pur essendo facilmen- l’aliquota IVA ordinaria. te individuabili, costituiscono elementi strutturali del bene finito (… cabina L’aliquota IVA ordinaria deve essere inoltre doccia); non appaiono, dunque, dotati applicata nel caso in cui vengano cedu- di una propria individualità funzionale te materie prime – es.: cemento – ovvero che, come sopra chiarito, caratterizza i semilavorati – es.: piastrelle – anche se i “beni finiti” per i quali è previsto il regi- prodotti venduti devono essere utilizzati me fiscale di favore”; per costruzioni di case non di lusso o per • collanti; interventi di recupero del patrimonio edili- • elettrodomestici; zio “agevolati”. Ricordiamo che la tabella • ferro per cemento armato: ferro e ac- A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti ciaio tondo per cemento armato, in II e III, è inequivocabile nell’escludere le barre lisce e in barre ad aderenza mi- semplici cessioni di “materie prime e se- gliorata;
• idropitture; espansa in grana grossa, pietrisco cal- • laterizi: comignoli e canne fumarie, careo, polistirolo liquido o in granuli, elementi in laterizio per soletta mista e sabbia viva di cava o sabbietta viva di nervature parallele con o senza alette fiume, silicio o simili, vermiculite espan- ed elementi semplici, forati, mattoni an- sa; che refrattari, tavelle e tavelloni, tegole; • materiali per pavimentazione interna • leganti e loro composti: calce dolce e ed esterna: doghe e doghette in legno, spenta, calce eminentemente idrauli- linoleum, listoni in legno, marmette e ca, calce idrata, cementi normali e clin- marmettoni, moquette, pavimenti in ker, malta, miscela per intonaco pron- gomma e in PVC, piastrelle di rivesti- ta; mento murale in sughero, piastrelle in • maniglioni (*); gres e di marmo, piastrelle per rivesti- • manufatti e prefabbricati in gesso, ce- mento in maiolica, scaglie di spacco di mento, laterocemento, ferrocemento, lastra di marmo, frammenti di lastra di fibrocemento e anche con altri compo- marmo e pietra naturale per pavimen- sti: blocchi cavi in conglomerati di ce- tazione, prodotto ceramico cotto deno- mento e granulato in argilla espansa, minato biscotto, quarzo plastico, tesse- IVA RIDOTTA blocchi cavi prefabbricati in calcestruz- re di caolino smaltato per rivestimenti, zo di cemento vibrocompresso, pali tessere di vetro per pavimenti e rivesti- prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti menti. A tale proposito segnaliamo che in cemento prefabbricati, recinzione la recente Risoluzione Agenzia Entrate prefabbricata costituita da pilastrini in n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, calcestruzzo armato; facendo riferimento agli interventi di ri- • materiali di coibentazione, imperme- strutturazione edilizia, che l’acquisto di abilizzazione, bituminosi e bituminati: pavimento in laminato (parquet) di tipo 6 « agglomerato ligneo in lastre, bitume, flottante non sconta l’aliquota IVA ridot- cartone bituminato e cilindrato, cemen- ta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, to plastico bituminoso e fibra di amian- sebbene i pannelli di laminato possano to, fibra di vetro, frammenti di sughero essere spostati facilmente in altro luo- in lastre, idrofugo liquido e in polvere, go per essere di nuovo posati e creare isolanti flessibili in gomma per tubi, una pavimentazione, nel momento in lana di roccia, guaine impermeabili, cui vengono smontati perdono le loro polistirolo espanso; caratteristiche strutturali di pavimenta- • materiali e prodotti dell’industria lapi- zione e, pertanto, non possono essere dea: alabastro, ardesia, caolino, dio- considerati come “beni finiti” dotati di rite, granito, marmo, pietre calcaree e una propria individualità e autonomia silicee, pietre di gesso, quarzite, sieni- funzionale. Più semplicemente si tratta, te, travertino, serpentino, tufi, porfido, quindi, di materiale di rivestimento, ov- feldspato, caolino; prodotti e sotto- vero di materie prime o semilavorate da prodotti derivati dalla lavorazione dei impiegare per l’intervento in oggetto; materiali dell’industria lapidea: argilla, • mobili e mobiletti; calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, gra- • portarifiuti; nulati, marmette e marmettoni, pietri- • porta salviette; sco, polvere e similari, sabbia, selci; • portasaponette; • materiali inerti: argilla, bentonite di tipo • sedili per WC; medio, ghiaia, ghiaietta, graniglia per • specchi e specchiere; trattamento superficiale e massiccia- • stucco; te stradali, granulati di pomice, perlite • tappeti;
• tende per doccia; Più precisamente, nel caso delle pavi- • tubi isolanti in polietilene; mentazioni (come avviene normalmente) • vernici. l’accordo fra le parti deve presentare le caratteristiche del cosiddetto “contratto di (*) Possono essere ceduti con IVA 4% in risultato”, in cui il cedente si impegna non quanto ausili per disabili alle condizioni semplicemente a consegnare uno o più previste dalla normativa vigente. prodotti, ma a garantire la realizzazione di un risultato finale (es.: pavimentazione Ribadiamo che le semplici cessioni di pia- “a regola d’arte”) che richiede l’impiego strelle devono sempre essere effettuate di una “organizzazione straordinaria del applicando l’aliquota IVA ordinaria; è in- lavoro” con conseguente assunzione del vece consentita l’applicazione dell’aliquo- rischio e garanzia nei confronti del cliente. ta IVA ridotta nel caso in cui il contratto – identificato o meno come cessione con “posa in opera” – si possa configurare, a tutti gli effetti, come una vera e propria pre- stazione di servizi dipendente da contratto IVA RIDOTTA di appalto, in quanto prevale l’obbligazione di “fare”, anziché quella di “dare”. 7 «
GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI Le aliquote IVA applicabili - Tabella riepilogativa Prestazioni di servizi Le nuove costruzioni Cessione beni finiti (contratti di appalto subappalto) Costruzione casa non di lusso (se il committente possiede i requisiti 4% 4% prima casa). Costruzione casa non di lusso (se il committente non possiede i 4% 10% requisiti prima casa). Costruzione casa non di lusso (se il committente è un’impresa che effet- IVA RIDOTTA 4% 4% tua la costruzione per la successiva vendita). Costruzione casa non di lusso (se il committente è un’impresa o ente 4% 10% che non effettua la costruzione per la successiva vendita). Costruzioni fabbricati rurali ad uso abitativo (se ricorrono le condizioni 4% 4% 8 « previste da art. 9, D.L. 557/1993) Costruzione edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso 10% 10% (caserme, ospedali, case di cura, collegi, orfanotrofi, ecc...). Costruzione uffici, negozi, alberghi 22% 22% Ampliamento casa non di lusso - se il committente possiede i requisiti 4% 4% “prima casa” Ampliamento casa non di lusso - se il committente non possiede i 4% 10% requisiti “prima casa” Completamento costruzione casa non di lusso - se il committente 4% 4% possiede i requisiti “prima casa” Completamento costruzione casa non di lusso - se il committente non 4% 10% possiede i requisiti “prima casa” Costruzione casa di lusso (appar- tenente alle categorie catastali A1/ 22% 22% A8/A9.
GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI Le aliquote IVA applicabili - Tabella riepilogativa Gli interventi di recupero edilizio Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata Contratti di appalto = 10% Manutenzione ordinaria e straordinaria Contratti di subappalto = 22% Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. Cessione beni finiti = 22% 380/2001 Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22% Restauro e risanamento conservativo, Contratti di appalto = 10% ristrutturazione edilizia e ristrutturazione Contratti di subappalto = 10% urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1, Cessione beni finiti = 10% D.P.R. n. 380/2001 Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22% IVA RIDOTTA Gli interventi di recupero edilizio Altri edifici e immobili Edifici di edilizia residenziale pubblica: contratti di Manutenzione ordinaria e straordinaria appalto e subappalto = 10% Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. Cessione beni finiti = 22% 380/2001 Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22% 9 « Restauro e risanamento conservativo, Contratti di appalto = 10% ristrutturazione edilizia e ristrutturazione Contratti di subappalto = 10% urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1, Cessione beni finiti = 10% D.P.R. n. 380/2001 Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22% N.B.: In caso di opere riconducibili a prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto o subappalto con contestuale forniture dei “beni finiti di valore significativo” di cui al D.M. 29.12.1999 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; appa- recchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza) devono essere rispettate le modalità di fatturazione riportate nel capitolo dedicato alle prestazioni di servizi.
IVA RIDOTTA 4% - Cessione beni finiti Nuove costruzioni b. non oltre il 25% della superficie to- In base al n. 24, tabella A, parte II, alle- tale dei piani sopra terra deve esse- gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, re destinato a negozi (nel concetto l’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di “negozi” rientrano tutte le attivi- di beni finiti forniti per la costruzione di tà commerciali che prevedano un case di abitazione non di lusso; più pre- contatto diretto con il pubblico). cisamente il punto citato prevede quanto segue: DPR 633/72, tabella A, parte II – Seconda casa: ferme restando le con- Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% dizioni sopra indicate, non ha alcun punto 24: “beni, escluse le materie prime rilievo il fatto che l’immobile sia adibito e semilavorate, forniti per la costruzione, o meno a prima casa; l’aliquota IVA ri- anche in economia, dei fabbricati di cui dotta al 4% si applicherà quindi anche all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. alle cessioni di beni finiti da destinare IVA RIDOTTA 408 e successive modificazioni, delle co- ad un’abitazione che non presenti tali struzioni rurali di cui al numero 21-bis e, caratteristiche. fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero Definizione di “casa di abitazione”: del patrimonio pubblico e privato danneg- per casa di abitazione deve intendersi giato dai movimenti sismici del 29 aprile, “ogni costruzione destinata a dimo- del 7 e dell’11 maggio 1984”. ra delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere 10 « Gli immobili agevolati utilizzata ad alloggio stabile di singo- L’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di le persone o di nuclei familiari, a nulla beni destinati alla costruzione di: rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o sal- 1. Fabbricati di cui all’art. 13 della leg- tuaria” (Circ. Min. Finanze n. 14 del ge n. 408/1949 (c.d. “legge Tupini”): 17.04.1981). si tratta dei fabbricati composti o da sole unità abitative (vedi di seguito Caratteristiche “casa di lusso”: rien- la definizione di “casa di abitazione”) trano nella categoria delle “case di che non possiedono le caratteristiche lusso” (per le quali non è applicabile “di lusso” (sono considerate di “lusso” l’aliquota IVA ridotta 4%) le unità im- le unità abitative appartenenti alle ca- mobiliari classificate o classificabili tegorie catastali A1, A8, A9), oppure nelle seguenti categorie catastali: cat. composti da abitazioni, uffici e negozi; A/1 – abitazioni di tipo signorile; cat. in quest’ultimo caso, come previsto A/8 – abitazioni in ville; cat. A/9 – ca- dalla legge n. 1212/1967, per appli- stelli e palazzi di eminenti pregi artistici care l’aliquota 4% devono ricorrere le e storici. La precedente definizione di seguenti condizioni: “abitazione di lusso” (n. 21 Tabella A, Parte II, D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633) a. oltre il 50% della superficie totale è stata modificata di recente dal D.l- dei piani sopra terra deve essere gs n. 175 del 21 novembre 2014 (c.d. destinata ad abitazione non di lus- “semplificazioni fiscali”), il quale ha so; provveduto a sostituire le parole: “non
di lusso secondo i criteri di cui al de- comprese nella categoria dell’ampliamen- creto del Ministero dei lavori Pubblici 2 to anche le opere finalizzate a sopralzo/so- agosto 1969” con le seguenti: “ad ec- praelevazione dell’immobile). cezione di quelle di categoria catasta- le A1, A8 e A9”. Nonostante il concetto Con Risoluzione Ministeriale n. 400039 del di “casa di lusso” sia stato superato 9 marzo 1985, il Ministero delle Finanze ha dalle modifiche apportate dal prov- ribadito che “gli ampliamenti di immobili vedimento, permangono dei dubbi agevolati soggiacciono alla stessa aliquo- circa l’identificazione di un’abitazione ta applicabile alla costruzione del bene ex civile con caratteristiche non di lusso. novo, in quanto l’ampliamento deve con- I giudici di Cassazione, con sentenza siderarsi una nuova parziale costruzione”. n. 12024 del 10.06.2015, hanno affer- Pertanto, a fronte di un regolare titolo abi- mato che, se le finiture dell’immobile litativo che a tale intervento faccia espres- possono essere definite di “pregio”, so riferimento e comunque concernente la categoria di riferimento sarà quella fabbricati di cui alla “legge Tupini” 2 luglio della casa di lusso (A/1) anche se è 1949 n. 408, art. 13 (a prescindere dal fat- stata classificata come categoria A/2. to che l’immobile abbia le caratteristiche IVA RIDOTTA di “prima” o “seconda” casa), alle relative 2. Costruzioni rurali a destinazione abi- cessioni di beni finiti deve applicarsi l’ali- tativa: si tratta di fabbricati destinati quota IVA ridotta al 4%. al servizio del terreno ove si svolge Può accadere che l’intervento di amplia- l’attività agricola; la costruzione deve mento si sovrapponga ad un intervento di essere destinata all’uso abitativo da restauro o di ristrutturazione edilizia (en- parte del proprietario del terreno o di trambi gli interventi devono essere natural- altri addetti alle coltivazioni dello stes- mente menzionati all’interno della conces- 11 « so o all’allevamento del bestiame e sione); in questo caso l’applicazione della alle attività connesse. Devono inoltre corretta aliquota dovrà essere effettuata ricorrere le altre condizioni previste necessariamente in base alla dichiarazione dall’art. 9, comma 3, lett. c) ed e) D.L. presentata dal cliente, che potrà acquista- n. 557 del 30.12.1993: il terreno cui il re con aliquota del 4% facendo riferimento fabbricato è asservito deve avere una all’ampliamento e con aliquota del 10%, fa- superficie non inferiore a 10.000 mq cendo riferimento all’intervento di restauro (3.000 mq se il terreno è ubicato in un o ristrutturazione edilizia. comune montano) ed essere censito L’aliquota IVA ridotta al 4% deve inoltre al catasto terreni con attribuzione del essere applicata nel caso in cui la desti- reddito agrario; il fabbricato non deve nazione d’uso dei beni finiti ceduti sia re- possedere le caratteristiche delle unità lativa a lavori di “completamento” di una immobiliari urbane appartenenti alle nuova costruzione di casa di abitazione categorie A/1, A/8 e A9. non di lusso; a tale proposito va ricordato che le caratteristiche proprie del “comple- Ampliamento e completamento tamento” sono state escluse dal Ministero L’art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659 delle Finanze in presenza di fattispecie non prevede che le agevolazioni fiscali e tri- riconducibili alla nozione di costruzione: butarie stabilite per la costruzione di case riattamenti, rifacimenti, riammodernamen- di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 ti e ristrutturazioni. A titolo esemplificativo della legge 2 luglio 1949 n. 408 si appli- ricordiamo che in base alla risoluzione cano anche all’ampliamento degli edifici ministeriale n. 330968 del 7 aprile 1981, il già costruiti o in corso di costruzione (sono rifacimento della facciata di un fabbricato,
successivamente alla data di fine lavori e al usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% de- rilascio del certificato di abitabilità (attual- vono essere accompagnate dalla predetta mente denominato “certificato di agibilità”, certificazione. vedi art. 24, D.P.R. n. 380/2001), non può La certificazione dovrebbe contenere l’e- beneficiare dell’aliquota ridotta, in quanto lencazione dei beni/prodotti che il medico di per sé non costituisce opera di com- specialista “prescrive” al disabile, in quan- pletamento ma di semplice manutenzione to “ausili” atti a compensare l’handicap. ordinaria. Rimarrebbero quindi esclusi dall’ambito agevolativo le cessioni di beni che non Gli ausili per disabili possono essere fatti rientrare nella cate- L’art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio goria degli “ausili”; a titolo esemplificativo: 1989 n. 263 prevede che “tutti gli ausili e lavabi, rubinetterie, piastrelle ed infissi che le protesi relativi a menomazioni funzionali non hanno alcuna specifica funzionalità le- permanenti sono assoggettati all’aliquota gata al loro utilizzo da parte di un disabile dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per permanente, dovranno necessariamente cento”. Il punto 41-quater, tabella A, par- essere venduti con aliquota IVA ordinaria te II, del D.P.R. 633/1972, nella versione (a meno che la cessione non sia legata ad IVA RIDOTTA attualmente in vigore, prevede che siano un intervento edilizio già agevolato in base soggetti all’aliquota IVA 4% “protesi e ausi- alla normativa fiscale vigente, come nel li inerenti a menomazioni di tipo funzionale caso di restauro risanamento conservativo permanenti”. o ristrutturazione edilizia per i quali è pre- L’effettiva portata del provvedimento age- vista l’aliquota IVA ridotta al 10%). In caso volativo e le relative modalità di applica- contrario l’agevolazione fiscale prevista zione dell’aliquota IVA ridotta sono state per “ausili e protesi” troverebbe un’appli- successivamente chiarite dalla circolare cazione generalizzata a qualsiasi tipologia 12 « Ministero Finanze - Dipartimento delle en- di bene, ciò che esula dagli ambiti previsti trate, n. 189/E del 22 novembre 1994. In dalla legge n. 263/1989. particolare, tale circolare precisa che “l’a- Con le risoluzioni n. 97/E del 20 aprile 1995 liquota agevolata non può applicarsi alle e n. 107/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia del- cessioni di protesi ed ausili per i quali, le Entrate ha fornito alcune precisazioni in attesa la loro possibile utilizzazione pro- merito alla possibilità di applicare l’aliquo- miscua, non è dato di individuare, all’atto ta IVA ridotta al 4%, relativa agli ausili e alle di effettuazione delle relative cessioni, il protesi per disabili, alle cessioni effettuate loro effettivo impiego da parte di soggetti nei confronti di strutture quali fondazioni, aventi menomazioni funzionali permanenti. case di cura, ecc. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le La risoluzione del 1995 aveva ritenuto cessioni effettuate direttamente nei con- ammissibile la concessione dell’agevola- fronti dei soggetti muniti di specifica pre- zione fiscale nei confronti di tali soggetti scrizione autorizzativa rilasciata dal medico “quando la sicura utilizzazione da parte specialista della UU.SS.LL. di appartenen- del soggetto disabile sia dimostrata sulla za, nella quale si faccia anche riferimento base della seguente documentazione, che alla menomazione permanente dell’acqui- l’acquirente deve produrre al cedente: rente”. Pertanto tutte le cessioni di prodotti che possono essere considerati ausili ma a) un elenco delle persone sofferenti delle che si prestano ad un utilizzo “promiscuo”, suaccennate menomazioni permanen- cioè tanto da parte del disabile quanto da ti ricoverate nella casa di riposo; parte di persone “normodotate”, per poter b) un attestato del Direttore sanitario delle
condizioni dei ricoverati, con allegati, 196/2003), l’Agenzia delle Entrate ha quin- anche in fotocopia, i certificati originali di confermato la possibilità di sostituire la sullo status dei singoli… rilasciati dalle documentazione citata con una semplice UU.SS.LL. competenti”. dichiarazione attestante che gli elenchi ed i certificati esistono e sono a disposizione Consapevole del fatto che la produzio- ne di tale documentazione al fornitore dell’Amministrazione finanziaria in sede di “può confliggere con le norme che tute- eventuali verifiche. lano il diritto alla privacy” (vedi d. lgs. n. IVA RIDOTTA 13 «
IVA RIDOTTA 10% - Cessione beni finiti Gli interventi di recupero del patri- 1. Manutenzione ordinaria (lett. a, art. monio edilizio 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, alle- Interventi edilizi che riguardano le opere gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, di riparazione, rinnovamento e sostitu- è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti zione delle finiture degli edifici e quelle per gli interventi di recupero del patrimo- necessarie ad integrare o mantenere in nio edilizio, per le quali è attualmente pre- efficienza gli impianti tecnologici esi- vista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%. Il stenti. punto sopra citato prevede quanto segue: Sono interventi di “manutenzione ordi- D.P.R. 633/72, tabella A, parte III – Beni e naria”, a titolo esemplificativo: servizi soggetti all’aliquota del 10% punto • sostituzione sanitari; 127-terdecies: “beni, escluse le materie • installazione nuova doccia; prime e semilavorate, forniti per la realiz- • rifacimento integrale o parziale di IVA RIDOTTA zazione degli interventi di recupero di cui pavimenti; all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. • nuova piastrellatura bagno; 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) • riparazione di impianti; del primo comma dello stesso articolo”. • rifacimento intonaci interni e tinteg- giatura; L’art. 31 della legge n. 457/78, nelle lettere • sostituzione caldaia; da a) ad e) prende in considerazione cin- • sostituzione scaldabagno; que distinti interventi di recupero: • installazione di termostati e crono- 14 « a) manutenzione ordinaria; termostati; b) manutenzione straordinaria; • sostituzione di vasca tradizionale c) restauro e risanamento conservativo; con vasca idromassaggio; d) ristrutturazione edilizia; • sostituzione di tubi gas/acqua; e) ristrutturazione urbanistica. • apertura/chiusura porte interne; • installazione doppi vetri; Le cessioni di beni finiti da destinare ad in- • installazione di porte blindate. terventi di manutenzione ordinaria e straor- dinaria devono essere effettuate applican- 2. Manutenzione straordinaria (lettera do l’aliquota IVA ordinaria del 22%. b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). Interventi edilizi che riguardano le ope- L’aliquota IVA 10% è invece applicabile se re e le modifiche necessarie per rinno- i lavori riguardano rispettivamente restauro vare e sostituire parti anche strutturali e risanamento conservativo, ristrutturazio- degli edifici, nonché per realizzare ed ne edilizia e ristrutturazione urbanistica. integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino Riportiamo di seguito alcune delle tipologie la volumetria complessiva degli edifici di lavori riconducibili ai singoli interventi di delle singole unità immobiliari e non recupero edilizio, facendo riferimento alle comportino modifiche delle destina- definizioni incluse nel citato art. 31, legge zioni d’uso. Nell’ambito degli interventi n. 457/78 che sono state successivamen- di manutenzione straordinaria sono ri- te recepite all’interno del “Testo Unico del- compresi anche quelli consistenti nel l’Edilizia” (D.P.R. n. 380/2001). frazionamento o accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione di • sostituzione tramezzi interni, senza opere anche se comportanti la variazio- alterazione della tipologia dell’unità ne delle superfici delle singole unità im- immobiliare; mobiliari nonché del carico urbanistico • installazione di pannelli solari o di purché non sia modificata la volumetria pompe calore per climatizzazione complessiva degli edifici e si mantenga ambiente e/o produzione acqua l’originaria destinazione d’uso (lett. b, calda sanitaria; art. 3, D.P.R. n. 380/2001). L’art. 3 com- • interventi finalizzati al risparmio ma 1 lett. b) è stato modificato dal c.d. energetico. decreto “Sblocca Italia” (decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, conver- 3. Restauro e risanamento con- tito in legge n. 164 dell’11 novembre servativo (lett. c, art. 3, comma 1, 2014), il quale ha ampliato il concetto D.P.R. n. 380/2001) di “manutenzione straordinaria”, ricon- Interventi edilizi rivolti a conservare ducendo in questa categoria anche gli l’organismo edilizio e ad assicurarne interventi consistenti nel frazionamento la funzionalità mediante un insieme e accorpamento (prima riconducibili sistematico di opere che, nel rispet- IVA RIDOTTA ad una “ristrutturazione edilizia”) e an- to degli elementi tipologici, formali che gli interventi che comportino “al- e strutturali dell’organismo stesso, terazioni” delle superfici delle singole ne consentano destinazioni d’uso unità immobiliari. con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il Sono interventi di “manutenzione straor- ripristino e il rinnovo degli elementi dinaria”, a titolo esemplificativo: costitutivi dell’edificio, l’inserimen- • sostituzione di infissi esterni e ser- to degli elementi accessori e degli 15 « ramenti o persiane con serrande, impianti richiesti dalle esigenze del- con modifica di materiale o tipolo- l’uso, l’eliminazione degli elementi gia di infisso; estranei all’organismo edilizio. • realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali Si considerano interventi di “restauro che non comportino aumento di e risanamento conservativo”, a titolo volumi, realizzazione di volumi tec- esemplificativo: nici, quali centrali termiche, impian- • modifiche tipologiche delle singole ti di ascensori, scale di sicurezza, unità immobiliari per una più fun- canne fumarie; zionale distribuzione; • nuova realizzazione e integrazione • innovazione delle strutture verticali di servizi igienico-sanitari senza e orizzontali; alterazione dei volumi (compresi • ripristino dell’aspetto storico-ar- scarichi e tubature interne); chitettonico di un edificio, anche • rifacimento integrale impianto di ri- tramite la demolizione di superfe- scaldamento; tazioni; • sostituzione impianto igienico-sa- • adeguamento delle altezze dei so- nitario; lai, con il rispetto delle volumetrie • rifacimento di scale e rampe; esistenti; • realizzazione di recinzioni, muri di • apertura di finestre per esigenze di cinta e cancellate; sostituzione so- aerazione dei locali; lai di copertura con materiali diversi • demolizione e ricostruzione struttu- dai preesistenti; re interne di un fabbricato.
4. Ristrutturazione edilizia (lett. d, art. ga mantenuta la stessa volumetria ma 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). non la stessa sagoma. Come precisa- Interventi edilizi rivolti a trasformare gli to in una recente risposta del Ministero organismi edilizi mediante un insieme dell’Economia e delle Finanze del 14 sistematico di opere che possono por- gennaio 2014 a seguito dell’interro- tare ad un organismo edilizio in tutto gazione parlamentare n.5-01866, la o in parte diverso dal precedente. Tali variazione della sagoma può anche interventi comprendono il ripristino o la consistere nello “spostamento di lie- sostituzione di alcuni elementi costituti- ve entità” in fase di ricostruzione del vi dell’edificio, l’eliminazione, la modifi- fabbricato. Con la nuova nozione di ca e l’inserimento di nuovi elementi ed “ristrutturazione” si ha quindi un am- impianti. Nell’ambito degli interventi di pliamento delle fattispecie agevolabili ristrutturazione edilizia sono ricompresi sia per quanto riguarda l’aliquota IVA anche quelli consistenti nella demo- ridotta al 10%, sia ai fini della detrazio- lizione e ricostruzione con la stessa ne fiscale del 50% per le ristrutturazioni volumetria di quella preesistente, fatte edilizie (per maggiori informazioni vi ri- salve le sole innovazioni necessarie mandiamo all’Opuscolo “Detrazione fi- IVA RIDOTTA per l’adeguamento alla normativa anti- scale 50%”). Si considerano interventi di sismica nonché quelli volti al ripristino “ristrutturazione edilizia”, a titolo esem- di edifici, o parti di essi, eventualmen- plificativo: te crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile ac- • riorganizzazione distributiva degli certarne la preesistente consistenza. edifici e delle unità immobiliari, del Rimane fermo che, con riferimento agli loro numero e delle loro dimensioni; immobili sottoposti a vincolo ai sen- • mutamento di destinazione d’uso 16 « si del decreto legislativo 22 gennaio di edifici, secondo quanto disci- 2004, n. 42 e successive modificazioni, plinato dalle leggi regionali e dalla gli interventi di demolizione e ricostru- normativa locale; zione e gli interventi di ripristino di edifi- • trasformazione dei locali accessori ci crollati o demoliti costituiscono inter- in locali residenziali; venti di ristrutturazione edilizia soltanto • recupero abitativo sottotetto; ove sia rispettata la medesima sagoma • realizzazione solaio; dell’edificio preesistente. • realizzazione balcone; Prima delle modifiche introdotte dal • apertura finestre e porte finestre. c.d. “Decreto del Fare” (art. 30, com- ma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno 2013, 5. Ristrutturazione urbanistica (lett. f, n. 69, convertito, con modificazioni, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). nella Legge 9 agosto 2013, n. 98), la Interventi rivolti a sostituire l’esistente demolizione e ricostruzione di un im- tessuto urbanistico-edilizio con altro di- mobile era qualificabile come interven- verso mediante un insieme sistematico to di “ristrutturazione edilizia” solamen- di interventi edilizi anche con la modifi- te nel caso in cui rimanessero invariate cazione del disegno dei lotti, degli iso- la volumetria e la sagoma dell’edificio, lati e della rete stradale. c.d. “fedele ricostruzione”. Allo stato attuale invece, rientrano nella nuova Come puntualizza la Circolare del Ministero definizione di “ristrutturazione edilizia” delle Finanze n. 57/E del 24.02.1998, “è il anche gli interventi di demolizione e caso di rilevare che gli interventi previsti in ricostruzione a seguito dei quali ven- ciascuna delle categorie sopra richiamate
sono, di norma, integrati o correlati ad inter- modifiche di destinazione d’uso degli im- venti di categorie diverse; per esempio, ne- mobili. gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’interven- Ai fini dell’eventuale applicazione di ali- to edilizio nel suo insieme, opere di pittura quote IVA ridotte legate ad interventi di e finitura ricomprese in quelle di manuten- “modifica destinazione d’uso” è necessa- zione ordinaria. Pertanto, occorre tener con- rio tenere presente che tali modifiche pos- to del carattere assorbente della categoria sono comportare anche “opere significati- “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al ve” che rientrano nelle tipologie comprese fine dell’esatta individuazione degli interven- nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. ti da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento”. Il Ministero delle Finanze, nella Circolare 57/E del 24 febbraio 1998 ha precisato, Opere interne a titolo esemplificativo, che nella ristrut- In linea generale le “opere interne” sono turazione edilizia sono ricompresi anche assimilate, ai fini IVA, ad interventi di ma- i “mutamenti di destinazione d’uso di nutenzione straordinaria. edifici, secondo quanto disciplinato dalle IVA RIDOTTA Peraltro il Ministero delle Finanze, con Cir- leggi regionali e dalla normativa locale”: è colare n. 57/E del 1998 ha precisato quan- quindi necessario fare riferimento anche in to segue: “La definizione di opere interne si questo caso al titolo abilitativo, verificando riferisce, come è noto, alle diverse catego- di volta in volta i riferimenti di legge in esso rie rubricate nell’art. 31 della legge 457/78, contenuti, per determinare se la variazione le cui caratteristiche principali ed unificanti è effettuata nel contesto di lavori ricondu- sono, in sintesi, l’assenza di alterazione cibili ad uno degli interventi per i quali si dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la rende applicabile l’aliquota IVA ridotta al 17 « natura di interventi edilizi che non compor- 10%. tino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. (... omissis ...) ... Gli immobili agevolati l’intervento interno in conformità del titolo Per quanto riguarda le tipologie degli im- abilitativo necessario, non deve eccedere mobili che possono costituire oggetto di il limite dell’intervento meramente edilizio, interventi di recupero “agevolato”, si è potendosi realizzare, quindi, opere com- consolidata nel tempo una evoluzione in- prese nella manutenzione straordinaria o terpretativa a livello amministrativo che ha di restauro e risanamento conservativo, an- comportato l’estensione dell’aliquota ri- che connesse con opere di manutenzione dotta anche ai lavori effettuati su edifici ed ordinaria.... è evidente come la modalità di organismi edilizi a carattere non abitativo. intervento in commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all’interno di Sono pertanto interessati all’applicazione una singola unità immobiliare, per le quali dell’aliquota IVA ridotta al 10% non soltan- le opere stesse devono essere considera- to gli interventi su edifici a carattere abita- te nell’insieme della categoria di intervento tivo o ad essi assimilati, quali scuole, ca- edilizio di maggiore rilievo, come identifica- serme, ospedali, case di riposo, ma anche ta all’art. 31 della legge 457/1978”. immobili con diverse caratteristiche come uffici, negozi, alberghi, edifici di interesse Modifica destinazione d’uso artistico, ecc. In base a quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, compete alle singole Per quanto riguarda ad es. la “ristruttura- Regioni regolamentare la disciplina delle zione” di albergo, il Ministero delle Finanze
- D.G. Tasse e II.II. ha confermato l’am- quelli di culto non cattolico ammessi dal- missibilità dell’agevolazione fiscale con lo Stato, a norma dell’art. 12 del R.D. 289 Risoluzione 16 febbraio 1989 n. 551410. del 28 febbraio 1930. Con la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, Edifici assimilati alle case di abitazione il Ministero delle Finanze ha esteso l’ap- Fra le categorie di immobili presi in con- plicazione dell’IVA ridotta “anche ad siderazione dal legislatore al fine di de- edifici che, pure se non sono precipua- terminare quelli ai quali possono essere mente destinati ad ospitare collettività, applicate, nei casi previsti dalla legge, le sono utilizzati per il perseguimento delle aliquote IVA ridotte, vi è anche quella dei finalità di istruzione, cura, assistenza e cosiddetti “edifici assimilati ai fabbricati beneficenza”, chiarendo altresì che “l’e- non di lusso”. Per tale categoria di immo- sercizio di attività volte al perseguimen- bili è prevista l’applicazione dell’aliquota to di finalità di interesse collettivo deve IVA ridotta al 10% non solo relativamente trovare rispondenza nelle caratteristiche alle cessioni di beni finiti destinati ad inter- strutturali dell’immobile”. venti di recupero ma anche per quelli de- stinati alla loro costruzione. La norma di Urbanizzazioni e altri interventi agevolati IVA RIDOTTA riferimento è sempre il D.P.R. n. 633/1972, Il n. 127-quinquies, tabella A, parte III, più precisamente i nn. 127-quinquies e allegata al D.P.R. n. 633/1972, individua sexies, tabella A, parte III, che prevedo- inoltre ulteriori tipologie di interventi per i no l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta quali è prevista l’applicazione dell’aliquo- al 10% per le cessioni di beni, escluse le ta IVA ridotta al 10%: materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli edifici assimilati ai 1. Realizzazione opere di urbanizzazio- fabbricati di cui all’articolo 13 della legge ne: sono quelle elencate nell’art. 4 18 « 2 luglio 1949 n. 408 e successive modi- della legge n. 847 del 29.09.1964, fra ficazioni. Un’elencazione, peraltro non le quali rientrano ad esempio: tassativa, di tali fabbricati è contenuta a. fognature nell’art. 2, comma 2, R.D.L. 1094 del 21 b. reti idriche giugno 1938, convertito nella legge 35 c. asili nido e scuole materne del 5 gennaio 1939, che fa riferimento a: d. scuole dell’obbligo e. mercati di quartiere • edifici scolastici; f. delegazioni comunali • caserme; g. chiese ed altri edifici per servizi • ospedali; religiosi • case di cura; h. impianti sportivi di quartiere • ricoveri; i. centri sociali ed attrezzature cul- • colonie climatiche; turali e sanitarie. • collegi; • educandati; 2. Realizzazione impianti di produzione • asili infantili; e reti di distribuzione calore-energia e • orfanotrofi; di energia elettrica da fonte solare-fo- e simili. tovoltaica ed eolica. Fanno inoltre parte della categoria di edi- 3. Realizzazione impianti di depurazio- fici in esame anche gli immobili destinati ne destinati ad essere collegati a reti al culto cattolico, quali chiese, santuari, fognarie anche intercomunali e ai re- oratori pubblici e semi-pubblici, oltre a lativi collettori di adduzione.
Impianti solari termici gli impianti termici solari), ai sensi del Per quanto riguarda gli “impianti di pro- n. 127-quinquies, tabella A, parte III del duzione e reti di distribuzione calore-e- D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia limita inve- nergia e di energia elettrica da fonte ce l’applicabilità dell’aliquota IVA 10% solare-fotovoltaica ed eolica”, va preci- in caso di cessione dei “componenti” sato che con le risoluzioni 334359 del 9 sopra menzionati, utilizzati per la realiz- febbraio 1982 e 333154 del 30 ottobre zazione degli impianti solari termici. Più 1981, il Ministero delle Finanze aveva precisamente: inizialmente limitato l’applicazione dell’a- gevolazione agli impianti che immette- 1) alla cessione dei beni finiti forniti per vano calore o energia in apposite reti la costruzione degli impianti di cui urbane, per essere impiegato da uten- sopra l’aliquota IVA 10% resta appli- ze civili o commerciali e industriali (c.s. cabile solamente “se detti beni sono “teleriscaldamento”). Successivamente acquistati da soggetti che rilasciano, l’Agenzia ha peraltro esteso tale ambito sotto la propria responsabilità, un’ap- applicativo, fornendo ulteriori chiarimenti posita dichiarazione al cedente dal- nelle risposte fornite ad alcune istanze la quale risulti che i beni acquistati IVA RIDOTTA di interpello; sulla base di tali indicazioni sono destinati ad essere impiegati era stata sostanzialmente ammessa la per l’installazione o costruzione degli possibilità di applicare genericamente impianti in argomento”; l’aliquota IVA ridotta al 10% alle “cessioni di pannelli solari utilizzati in genere per la 2) l’aliquota IVA ridotta si renderà appli- produzione di acqua calda”. Più recen- cabile esclusivamente per le cessioni temente la risoluzione dell’Agenzia delle che intervengono nell’ultima fase di Entrate n. 269/E del 27.09.2007, ha fis- commercializzazione del bene, con 19 « sato con estrema chiarezza le principali la conseguenza che il beneficio non casistiche e le relative modalità applica- può essere riconosciuto se la cessio- tive delle aliquote IVA. I chiarimenti forniti ne interviene nei confronti di un sog- dall’Agenzia riguardano le cessioni di: getto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione (quindi non 1) “impianti termici ad energia solare, potrà essere applicata per le cessioni definiti anche kit solari, la cui funzio- da fornitore a commerciante). ne essenziale è quella di sfruttare al meglio l’irradiazione solare per tra- In sostanza, l’agevolazione resterà appli- sformarla in energia termica”; cabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli 2) “singole parti componenti dei citati kit solari, bollitori e pompe) effettuate nei solari, quali i pannelli solari, i bollitori confronti di soggetti dediti all’installazio- specifici per tali impianti, le pompe di ne o costruzione di impianti termici ad alimentazione del flusso del liquido energia solare nonché degli utilizzatori termovettore tra pannelli solari e bolli- finali che rilascino, sotto la propria re- tori all’interno dell’impianto”. sponsabilità, una specifica “dichiarazio- ne di responsabilità” circa l’utilizzazione Nel ribadire l’applicabilità dell’aliquota dei beni per la costruzione degli impianti IVA ridotta al 10% sulle cessioni di “im- di cui al n. 127-quinquies. pianti di produzioni e reti di distribuzione calore-energia… da fonte solare, foto- Impianti solari fotovoltaici voltaica ed eolica” (a cui sono assimilati Gli stessi principi sopra richiamati si ren-
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