IVA ridotta nell'edilizia - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa

Pagina creata da Roberta Santoro
 
CONTINUA A LEGGERE
IVA ridotta nell'edilizia - Edizione 2019 Istruzioni per l'uso - Angaisa
IVA ridotta
nell’edilizia
I beni finiti, gli interventi agevolati,
le norme e le interpretazioni.

Edizione 2019

                                           Istruzioni per l’uso
Carissimi Soci,

l’edizione 2019 delle “Istruzioni per l’uso” dedicate alle modalità applicative dell’IVA ridotta
nel settore dell’edilizia, fa riferimento alle consuete casistiche legate agli interventi di nuo-
va costruzione e di recupero del patrimonio edilizio privilegiando gli aspetti di immediato
interesse per la generalità delle aziende associate, cioè quelli concernenti la cessione dei
prodotti (“beni finiti” e semilavorati) abitualmente trattati dalle aziende distributrici del settore
idrotermosanitario.

Ricordiamo che sono state prese in considerazione alcune importanti modifiche relative
al “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. 380/2001), introdotte dal c.d. decreto “Sblocca Italia”
(decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 164 dell’11 novembre
2014), il quale aveva ampliato il concetto di “manutenzione straordinaria”.

Resta inteso che, stante l’estrema eterogeneità delle casistiche previste dalla normativa,
l’opuscolo non può essere del tutto esaustivo ma ha l’obiettivo di proporsi come agile stru-
mento di consultazione e aggiornamento, fornendo un quadro sintetico e generale della
materia; Vi ricordiamo comunque che ulteriori informazioni ed approfondimenti sono dispo-
nibili all’interno del sito ANGAISA (Area Normative/Fisco).

Ricordiamo che le aziende associate possono avvalersi di un servizio di consulenza tele-
fonica e via e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) in funzione del quale è possibile ottenere
chiarimenti, consigli, indicazioni in merito alle pratiche concernenti l’applicazione di aliquote
IVA 4% e 10% da parte della propria clientela privata e professionale.

Come sempre, le novità più significative che potranno interessare in futuro la materia, ver-
ranno tempestivamente segnalate a tutti i Soci all’interno del portale www.angaisa.it e attra-
verso il bollettino informativo “ANGAISA Informa”.

                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                   dott. Corrado Oppizzi

Milano, gennaio 2019

L’elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può compor-
tare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
INDICE

LE CESSIONI DI BENI FINITI.......................................................................................pag.              3

I BENI FINITI: caratteristiche ed elenchi esemplificativi..............................................pag.                        4

GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI: le aliquote IVA applicabili..............................pag.                                    8

IVA RIDOTTA 4% - Cessione beni finiti........................................................................pag.                  10
Nuove costruzioni........................................................................................................pag.      10
Gli immobili agevolati...................................................................................................pag.      10
Ampliamento e completamento..................................................................................pag.                  11
Gli ausili per disabili.....................................................................................................pag.   12

IVA RIDOTTA 10% - Cessione beni finiti......................................................................pag.                   14
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.........................................................pag.                    14
Opere interne...............................................................................................................pag.   17
Modifica destinazione d’uso........................................................................................pag.            17
Gli immobili agevolati...................................................................................................pag.      17
Edifici assimilati alle case di abitazione......................................................................pag.               18
Urbanizzazioni e altri interventi agevolati.....................................................................pag.               18
Impianti solari termici...................................................................................................pag.     19
Impianti solari fotovoltaici............................................................................................pag.       19

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI......................................................................................pag. 21

SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.....................................................pag. 24

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ.......................................................................pag. 26

                                                         ANGAISA
                                                         rappresenta la Categoria nell’ambito delle Istituzioni
                                                         Italiane aderendo alla Conferazione Generale Italiana
                                                         delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro
                                                         Autonomo.
LE CESSIONI DI BENI FINITI

Per quanto riguarda le cessioni di beni,         Naturalmente ad ogni cessione di beni
sono sostanzialmente tre le condizioni che       deve essere applicata l’aliquota vigente al
devono sussistere per poter applicare le         momento dell’effettuazione dell’operazio-
aliquote IVA ridotte nell’edilizia nel pieno     ne ex art. 6 D.P.R. 633/1972 (“Testo Unico
rispetto della normativa fiscale vigente:        IVA”).

1. l’oggetto della cessione deve riguardare      L’acquisto dei beni finiti per un intervento
   beni “finiti” (vedi paragrafo seguente);      “agevolato” consente di applicare l’agevo-
                                                 lazione fiscale ai beni, diversi dalle materie
2. i beni finiti devono essere utilizzati per    prime e semilavorate, acquistati sia da un
   uno degli interventi edilizi “agevolati”      soggetto che effettua l’intervento in econo-
   per i quali è prevista l’applicazione del-    mia, sia da parte di chi esegua i lavori in
   l’aliquota IVA ridotta 4% o 10%;              appalto o subappalto; naturalmente, an-

                                                                                                  IVA RIDOTTA
                                                 che in questo caso, l’acquirente (es.: su-
3. l’acquirente deve rilasciare una dichia-      bappaltante installatore) dovrà rilasciare al
   razione di responsabilità circa l’utilizzo    commerciante un’apposita dichiarazione
   dei beni finiti stessi; è inoltre opportuno   di responsabilità che attesti la destinazio-
   che venga allegata la fotocopia del ti-       ne d’uso finale dei beni stessi, come pun-
   tolo abilitativo necessario per effettua-     tualizzato dalla circolare Ministero Finanze
   re l’intervento edilizio (DIA, SCIA, Co-      n. 1/E del 2 marzo 1994.
   municazione Inizio Attività o Permesso                                                          3            «
   di costruire).
I BENI FINITI
Caratteristiche ed elenchi esemplificativi

Le cessioni di beni con aliquota IVA ridotta       struttura della quale fanno parte e che con-
devono essere relative a beni “finiti”: deve       servano, quindi, la propria individualità”. In
trattarsi cioè di beni che, incorporandosi         base al principio richiamato dal Ministero
nei fabbricati senza perdere la loro indivi-       delle Finanze, possono essere conside-
dualità, ne costituiscono elementi struttu-        rati a tutti gli effetti “beni finiti” del Settore
rali e/o funzionali, diventando quindi parti       Idrotermosanitario, con conseguente ap-
integranti dei fabbricati stessi.                  plicabilità delle aliquote IVA ridotte:

Le caratteristiche dei “beni finiti” sono sta-     • apparecchi idrosanitari in vitreous chi-
te puntualizzate dal Ministero delle Finanze         na, fire clay e altri materiali;
con la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile        • bruciatori per caldaie;
1981: “ai fini della identificazione – dei beni    • cabine doccia (comprensive di box-
ammessi al suddetto particolare trattamen-           doccia e piatto doccia);

                                                                                                        IVA RIDOTTA
to di aliquota – vale il criterio – enunciato      • cabine doccia-sauna (comprensive di
nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979              box-doccia e piatto doccia);
– della permanenza del carattere della “in-        • caldaie per riscaldamento a gasolio, a
dividualità” dei beni stessi anche successi-         gas, a carbone o funzionanti con altri
vamente al loro impiego nella costruzione.           tipi di combustibile;
Pertanto, non rientrano nell’ambito applica-       • caminetti;
tivo della disposizione …… omissis……               • cassette di scarico esterne e/o da in-
quei beni che, pur essendo prodotti finiti           casso;                                              4            «
per il cedente, costituiscono invece mate-         • centraline elettroniche ed apparati di
rie prime e semilavorate per l’acquirente,           controllo per impianti di riscaldamento
quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di         e/o condizionamento;
ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso,           • condizionamento (impianti);
ecc…… omissis…… possono conside-                   • contatori e misuratori per impianti
rarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2%        idraulici e di riscaldamento;
[N.B.: attualmente 4%], purché, beninteso,         • depuratori;
risultino da dichiarazione dell’acquirente         • dolcificatori d’acqua;
e sotto la sua responsabilità, forniti per la      • filtri;
costruzione degli immobili agevolati, gli          • flessibili;
ascensori, i sanitari per bagno (lavandini,        • impianti solari termici;
vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici,     • impianti fotovoltaici;
per gli impianti di riscaldamento (caldaia,        • impianti irrigazione (se accessori);
elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.),         • infissi;
per impianti elettrici (contatore, interruttori,   • lavabi (anche comprendenti compo-
filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas        nenti arredo bagno, purché il prodotto
(contatore, tubazioni, ecc...).                      sia caratterizzato da un singolo codice
                                                     articolo);
A sua volta, la Risoluzione Ministero Fi-          • lavelli in acciaio inox;
nanze n. 39/E del 9 marzo 1996 precisa             • minuterie per impianti idraulici, da ri-
che i “beni finiti” sono quelli “aventi ca-          scaldamento e/o condizionamento;
ratteristiche tali da poter essere sostituiti      • piatti doccia in ghisa, acciaio e altri
in modo assolutamente autonomo dalla                 materiali;
• pilettame;                                       milavorati” dall’applicazione delle aliquote
• pompe e circolatori di tutti i tipi per uso      IVA ridotte.
  idraulico e/o di riscaldamento;
• raccorderia in ghisa, ferro, nera, zinca-        Per maggior chiarezza espositiva, ripor-
  ta, cromata;                                     tiamo di seguito un elenco esemplificativo
• raccorderia in ottone, rame, bronzo;             dei prodotti che non possono essere ce-
• radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e    duti con aliquote IVA ridotte:
  materiali;
• rubinetteria cromata e rubinetteria gial-        • battiscopa;
  la esterna da incasso;                           • box/pareti doccia, in quanto caratte-
• saracinesche e valvole in ghisa;                   rizzati da un proprio singolo codice
• scaldabagni elettrici, a gas o funzio-             articolo. A tale proposito segnaliamo
  nanti con altri combustibili;                      che la Direzione Centrale Normati-
• scaldabagni solari;                                va (Settore Imposte Indirette – Ufficio
• scale a chiocciola;                                IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha for-
• sifoname;                                          nito ad ANGAISA una specifica con-
• stufe (integranti impianti di riscalda-            sulenza giuridica (n. 954-21/2010 del

                                                                                                     IVA RIDOTTA
  mento che non si caratterizzino come               09.12.2010) con la quale si puntualiz-
  semplici elettrodomestici);                        za, fra l’altro, quanto segue: [Per poter
• tubazioni e altri manufatti in ghisa,              fruire delle aliquote IVA ridotte nei casi
  acciaio, plastica, piombo e/o altri ma-            previsti dalla legge] “come chiarito dal-
  teriali per impianti di scarico di acque           l’Amministrazione finanziaria con la riso-
  bianche o nere;                                    luzione n. 353485 del 18 ottobre 1982,
• tubazioni in acciaio nero o zincato, in            oggetto della cessione deve essere il
  rame e altri materiali per impianti di ad-         bene completo, ne sia o meno previ-              5            «
  duzione di acqua calda e/o fredda;                 sta la posa in opera; nell’ipotesi in cui
• vasche idromassaggio;                              vengano cedute singole parti, ciascuna
• vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.        dovrà essere assoggettata ad aliquota
                                                     propria. Pertanto, ne deriva che i com-
Non possiedono invece le caratteristiche             ponenti rappresentati dall’Associazio-
di “bene finito” i prodotti riconducibili alle       ne istante [ANGAISA] ….. box doccia,
famiglie dell’arredobagno e dell’accesso-            gruppi aste, colonne doccia per cabine
ristica in genere, così come i semplici elet-        doccia – qualora ceduti singolarmente -
trodomestici (es.: stufette elettriche) che          scontano l’aliquota IVA ordinaria. Ciò in
devono essere pertanto ceduti applicando             quanto tali beni pur essendo facilmen-
l’aliquota IVA ordinaria.                            te individuabili, costituiscono elementi
                                                     strutturali del bene finito (… cabina
L’aliquota IVA ordinaria deve essere inoltre         doccia); non appaiono, dunque, dotati
applicata nel caso in cui vengano cedu-              di una propria individualità funzionale
te materie prime – es.: cemento – ovvero             che, come sopra chiarito, caratterizza i
semilavorati – es.: piastrelle – anche se i          “beni finiti” per i quali è previsto il regi-
prodotti venduti devono essere utilizzati            me fiscale di favore”;
per costruzioni di case non di lusso o per         • collanti;
interventi di recupero del patrimonio edili-       • elettrodomestici;
zio “agevolati”. Ricordiamo che la tabella         • ferro per cemento armato: ferro e ac-
A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti     ciaio tondo per cemento armato, in
II e III, è inequivocabile nell’escludere le         barre lisce e in barre ad aderenza mi-
semplici cessioni di “materie prime e se-            gliorata;
• idropitture;                                       espansa in grana grossa, pietrisco cal-
• laterizi: comignoli e canne fumarie,               careo, polistirolo liquido o in granuli,
  elementi in laterizio per soletta mista e          sabbia viva di cava o sabbietta viva di
  nervature parallele con o senza alette             fiume, silicio o simili, vermiculite espan-
  ed elementi semplici, forati, mattoni an-          sa;
  che refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;   •   materiali per pavimentazione interna
• leganti e loro composti: calce dolce e             ed esterna: doghe e doghette in legno,
  spenta, calce eminentemente idrauli-               linoleum, listoni in legno, marmette e
  ca, calce idrata, cementi normali e clin-          marmettoni, moquette, pavimenti in
  ker, malta, miscela per intonaco pron-             gomma e in PVC, piastrelle di rivesti-
  ta;                                                mento murale in sughero, piastrelle in
• maniglioni (*);                                    gres e di marmo, piastrelle per rivesti-
• manufatti e prefabbricati in gesso, ce-            mento in maiolica, scaglie di spacco di
  mento, laterocemento, ferrocemento,                lastra di marmo, frammenti di lastra di
  fibrocemento e anche con altri compo-              marmo e pietra naturale per pavimen-
  sti: blocchi cavi in conglomerati di ce-           tazione, prodotto ceramico cotto deno-
  mento e granulato in argilla espansa,              minato biscotto, quarzo plastico, tesse-

                                                                                                   IVA RIDOTTA
  blocchi cavi prefabbricati in calcestruz-          re di caolino smaltato per rivestimenti,
  zo di cemento vibrocompresso, pali                 tessere di vetro per pavimenti e rivesti-
  prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti            menti. A tale proposito segnaliamo che
  in cemento prefabbricati, recinzione               la recente Risoluzione Agenzia Entrate
  prefabbricata costituita da pilastrini in          n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito,
  calcestruzzo armato;                               facendo riferimento agli interventi di ri-
• materiali di coibentazione, imperme-               strutturazione edilizia, che l’acquisto di
  abilizzazione, bituminosi e bituminati:            pavimento in laminato (parquet) di tipo        6            «
  agglomerato ligneo in lastre, bitume,              flottante non sconta l’aliquota IVA ridot-
  cartone bituminato e cilindrato, cemen-            ta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti,
  to plastico bituminoso e fibra di amian-           sebbene i pannelli di laminato possano
  to, fibra di vetro, frammenti di sughero           essere spostati facilmente in altro luo-
  in lastre, idrofugo liquido e in polvere,          go per essere di nuovo posati e creare
  isolanti flessibili in gomma per tubi,             una pavimentazione, nel momento in
  lana di roccia, guaine impermeabili,               cui vengono smontati perdono le loro
  polistirolo espanso;                               caratteristiche strutturali di pavimenta-
• materiali e prodotti dell’industria lapi-          zione e, pertanto, non possono essere
  dea: alabastro, ardesia, caolino, dio-             considerati come “beni finiti” dotati di
  rite, granito, marmo, pietre calcaree e            una propria individualità e autonomia
  silicee, pietre di gesso, quarzite, sieni-         funzionale. Più semplicemente si tratta,
  te, travertino, serpentino, tufi, porfido,         quindi, di materiale di rivestimento, ov-
  feldspato, caolino; prodotti e sotto-              vero di materie prime o semilavorate da
  prodotti derivati dalla lavorazione dei            impiegare per l’intervento in oggetto;
  materiali dell’industria lapidea: argilla,     •   mobili e mobiletti;
  calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, gra-      •   portarifiuti;
  nulati, marmette e marmettoni, pietri-         •   porta salviette;
  sco, polvere e similari, sabbia, selci;        •   portasaponette;
• materiali inerti: argilla, bentonite di tipo   •   sedili per WC;
  medio, ghiaia, ghiaietta, graniglia per        •   specchi e specchiere;
  trattamento superficiale e massiccia-          •   stucco;
  te stradali, granulati di pomice, perlite      •   tappeti;
• tende per doccia;                                Più precisamente, nel caso delle pavi-
• tubi isolanti in polietilene;                    mentazioni (come avviene normalmente)
• vernici.                                         l’accordo fra le parti deve presentare le
                                                   caratteristiche del cosiddetto “contratto di
(*)
      Possono essere ceduti con IVA 4% in          risultato”, in cui il cedente si impegna non
      quanto ausili per disabili alle condizioni   semplicemente a consegnare uno o più
      previste dalla normativa vigente.            prodotti, ma a garantire la realizzazione
                                                   di un risultato finale (es.: pavimentazione
Ribadiamo che le semplici cessioni di pia-         “a regola d’arte”) che richiede l’impiego
strelle devono sempre essere effettuate            di una “organizzazione straordinaria del
applicando l’aliquota IVA ordinaria; è in-         lavoro” con conseguente assunzione del
vece consentita l’applicazione dell’aliquo-        rischio e garanzia nei confronti del cliente.
ta IVA ridotta nel caso in cui il contratto
– identificato o meno come cessione con
“posa in opera” – si possa configurare, a
tutti gli effetti, come una vera e propria pre-
stazione di servizi dipendente da contratto

                                                                                                   IVA RIDOTTA
di appalto, in quanto prevale l’obbligazione
di “fare”, anziché quella di “dare”.

                                                                                                    7            «
GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI
Le aliquote IVA applicabili - Tabella riepilogativa

                                                               Prestazioni di servizi
    Le nuove costruzioni                Cessione beni finiti     (contratti di appalto
                                                                    subappalto)
Costruzione casa non di lusso (se
il committente possiede i requisiti             4%                       4%
prima casa).
Costruzione casa non di lusso
(se il committente non possiede i               4%                      10%
requisiti prima casa).
Costruzione casa non di lusso (se il
committente è un’impresa che effet-

                                                                                         IVA RIDOTTA
                                                4%                       4%
tua la costruzione per la successiva
vendita).
Costruzione casa non di lusso (se
il committente è un’impresa o ente
                                                4%                      10%
che non effettua la costruzione per
la successiva vendita).
Costruzioni fabbricati rurali ad uso
abitativo (se ricorrono le condizioni           4%                       4%               8            «
previste da art. 9, D.L. 557/1993)
Costruzione edifici assimilati alle
case di abitazione non di lusso
                                                10%                     10%
(caserme, ospedali, case di cura,
collegi, orfanotrofi, ecc...).
Costruzione uffici, negozi, alberghi            22%                     22%
Ampliamento casa non di lusso - se
il committente possiede i requisiti             4%                       4%
“prima casa”
Ampliamento casa non di lusso
- se il committente non possiede i              4%                      10%
requisiti “prima casa”
Completamento costruzione casa
non di lusso - se il committente                4%                       4%
possiede i requisiti “prima casa”
Completamento costruzione casa
non di lusso - se il committente non            4%                      10%
possiede i requisiti “prima casa”
Costruzione casa di lusso (appar-
tenente alle categorie catastali A1/            22%                     22%
A8/A9.
GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI
Le aliquote IVA applicabili - Tabella riepilogativa

Gli interventi di recupero edilizio
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
                                                Contratti di appalto = 10%
Manutenzione ordinaria e straordinaria
                                                Contratti di subappalto = 22%
Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n.
                                                Cessione beni finiti = 22%
380/2001
                                                Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22%
Restauro e risanamento conservativo,            Contratti di appalto = 10%
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione    Contratti di subappalto = 10%
urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1,       Cessione beni finiti = 10%
D.P.R. n. 380/2001                              Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22%

                                                                                                          IVA RIDOTTA
 Gli interventi di recupero edilizio
 Altri edifici e immobili
                                                Edifici di edilizia residenziale pubblica: contratti di
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
                                                appalto e subappalto = 10%
 Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n.
                                                Cessione beni finiti = 22%
 380/2001
                                                Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22%          9            «
 Restauro e risanamento conservativo,           Contratti di appalto = 10%
 ristrutturazione edilizia e ristrutturazione   Contratti di subappalto = 10%
 urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1,      Cessione beni finiti = 10%
 D.P.R. n. 380/2001                             Cessione altri materiali (es. semilavorati) = 22%

N.B.:   In caso di opere riconducibili a prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto o
        subappalto con contestuale forniture dei “beni finiti di valore significativo” di cui al D.M.
        29.12.1999 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; appa-
        recchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti
        di sicurezza) devono essere rispettate le modalità di fatturazione riportate nel capitolo
        dedicato alle prestazioni di servizi.
IVA RIDOTTA 4% - Cessione beni finiti

Nuove costruzioni                               b. non oltre il 25% della superficie to-
In base al n. 24, tabella A, parte II, alle-       tale dei piani sopra terra deve esse-
gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA,       re destinato a negozi (nel concetto
l’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni         di “negozi” rientrano tutte le attivi-
di beni finiti forniti per la costruzione di       tà commerciali che prevedano un
case di abitazione non di lusso; più pre-          contatto diretto con il pubblico).
cisamente il punto citato prevede quanto
segue: DPR 633/72, tabella A, parte II –        Seconda casa: ferme restando le con-
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%     dizioni sopra indicate, non ha alcun
punto 24: “beni, escluse le materie prime       rilievo il fatto che l’immobile sia adibito
e semilavorate, forniti per la costruzione,     o meno a prima casa; l’aliquota IVA ri-
anche in economia, dei fabbricati di cui        dotta al 4% si applicherà quindi anche
all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n.    alle cessioni di beni finiti da destinare

                                                                                               IVA RIDOTTA
408 e successive modificazioni, delle co-       ad un’abitazione che non presenti tali
struzioni rurali di cui al numero 21-bis e,     caratteristiche.
fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per
la realizzazione degli interventi di recupero   Definizione di “casa di abitazione”:
del patrimonio pubblico e privato danneg-       per casa di abitazione deve intendersi
giato dai movimenti sismici del 29 aprile,      “ogni costruzione destinata a dimo-
del 7 e dell’11 maggio 1984”.                   ra delle persone e delle loro famiglie,
                                                cioè strutturalmente idonea ad essere           10           «
Gli immobili agevolati                          utilizzata ad alloggio stabile di singo-
L’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di   le persone o di nuclei familiari, a nulla
beni destinati alla costruzione di:             rilevando la circostanza che la stessa
                                                sia abitata in via permanente o sal-
1. Fabbricati di cui all’art. 13 della leg-     tuaria” (Circ. Min. Finanze n. 14 del
   ge n. 408/1949 (c.d. “legge Tupini”):        17.04.1981).
   si tratta dei fabbricati composti o da
   sole unità abitative (vedi di seguito        Caratteristiche “casa di lusso”: rien-
   la definizione di “casa di abitazione”)      trano nella categoria delle “case di
   che non possiedono le caratteristiche        lusso” (per le quali non è applicabile
   “di lusso” (sono considerate di “lusso”      l’aliquota IVA ridotta 4%) le unità im-
   le unità abitative appartenenti alle ca-     mobiliari classificate o classificabili
   tegorie catastali A1, A8, A9), oppure        nelle seguenti categorie catastali: cat.
   composti da abitazioni, uffici e negozi;     A/1 – abitazioni di tipo signorile; cat.
   in quest’ultimo caso, come previsto          A/8 – abitazioni in ville; cat. A/9 – ca-
   dalla legge n. 1212/1967, per appli-         stelli e palazzi di eminenti pregi artistici
   care l’aliquota 4% devono ricorrere le       e storici. La precedente definizione di
   seguenti condizioni:                         “abitazione di lusso” (n. 21 Tabella A,
                                                Parte II, D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633)
   a. oltre il 50% della superficie totale      è stata modificata di recente dal D.l-
      dei piani sopra terra deve essere         gs n. 175 del 21 novembre 2014 (c.d.
      destinata ad abitazione non di lus-       “semplificazioni fiscali”), il quale ha
      so;                                       provveduto a sostituire le parole: “non
di lusso secondo i criteri di cui al de-     comprese nella categoria dell’ampliamen-
    creto del Ministero dei lavori Pubblici 2    to anche le opere finalizzate a sopralzo/so-
    agosto 1969” con le seguenti: “ad ec-        praelevazione dell’immobile).
    cezione di quelle di categoria catasta-
    le A1, A8 e A9”. Nonostante il concetto      Con Risoluzione Ministeriale n. 400039 del
    di “casa di lusso” sia stato superato        9 marzo 1985, il Ministero delle Finanze ha
    dalle modifiche apportate dal prov-          ribadito che “gli ampliamenti di immobili
    vedimento, permangono dei dubbi              agevolati soggiacciono alla stessa aliquo-
    circa l’identificazione di un’abitazione     ta applicabile alla costruzione del bene ex
    civile con caratteristiche non di lusso.     novo, in quanto l’ampliamento deve con-
    I giudici di Cassazione, con sentenza        siderarsi una nuova parziale costruzione”.
    n. 12024 del 10.06.2015, hanno affer-        Pertanto, a fronte di un regolare titolo abi-
    mato che, se le finiture dell’immobile       litativo che a tale intervento faccia espres-
    possono essere definite di “pregio”,         so riferimento e comunque concernente
    la categoria di riferimento sarà quella      fabbricati di cui alla “legge Tupini” 2 luglio
    della casa di lusso (A/1) anche se è         1949 n. 408, art. 13 (a prescindere dal fat-
    stata classificata come categoria A/2.       to che l’immobile abbia le caratteristiche

                                                                                                   IVA RIDOTTA
                                                 di “prima” o “seconda” casa), alle relative
2. Costruzioni rurali a destinazione abi-        cessioni di beni finiti deve applicarsi l’ali-
   tativa: si tratta di fabbricati destinati     quota IVA ridotta al 4%.
   al servizio del terreno ove si svolge         Può accadere che l’intervento di amplia-
   l’attività agricola; la costruzione deve      mento si sovrapponga ad un intervento di
   essere destinata all’uso abitativo da         restauro o di ristrutturazione edilizia (en-
   parte del proprietario del terreno o di       trambi gli interventi devono essere natural-
   altri addetti alle coltivazioni dello stes-   mente menzionati all’interno della conces-         11           «
   so o all’allevamento del bestiame e           sione); in questo caso l’applicazione della
   alle attività connesse. Devono inoltre        corretta aliquota dovrà essere effettuata
   ricorrere le altre condizioni previste        necessariamente in base alla dichiarazione
   dall’art. 9, comma 3, lett. c) ed e) D.L.     presentata dal cliente, che potrà acquista-
   n. 557 del 30.12.1993: il terreno cui il      re con aliquota del 4% facendo riferimento
   fabbricato è asservito deve avere una         all’ampliamento e con aliquota del 10%, fa-
   superficie non inferiore a 10.000 mq          cendo riferimento all’intervento di restauro
   (3.000 mq se il terreno è ubicato in un       o ristrutturazione edilizia.
   comune montano) ed essere censito             L’aliquota IVA ridotta al 4% deve inoltre
   al catasto terreni con attribuzione del       essere applicata nel caso in cui la desti-
   reddito agrario; il fabbricato non deve       nazione d’uso dei beni finiti ceduti sia re-
   possedere le caratteristiche delle unità      lativa a lavori di “completamento” di una
   immobiliari urbane appartenenti alle          nuova costruzione di casa di abitazione
   categorie A/1, A/8 e A9.                      non di lusso; a tale proposito va ricordato
                                                 che le caratteristiche proprie del “comple-
Ampliamento e completamento                      tamento” sono state escluse dal Ministero
L’art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659       delle Finanze in presenza di fattispecie non
prevede che le agevolazioni fiscali e tri-       riconducibili alla nozione di costruzione:
butarie stabilite per la costruzione di case     riattamenti, rifacimenti, riammodernamen-
di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18     ti e ristrutturazioni. A titolo esemplificativo
della legge 2 luglio 1949 n. 408 si appli-       ricordiamo che in base alla risoluzione
cano anche all’ampliamento degli edifici         ministeriale n. 330968 del 7 aprile 1981, il
già costruiti o in corso di costruzione (sono    rifacimento della facciata di un fabbricato,
successivamente alla data di fine lavori e al      usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% de-
rilascio del certificato di abitabilità (attual-   vono essere accompagnate dalla predetta
mente denominato “certificato di agibilità”,       certificazione.
vedi art. 24, D.P.R. n. 380/2001), non può         La certificazione dovrebbe contenere l’e-
beneficiare dell’aliquota ridotta, in quanto       lencazione dei beni/prodotti che il medico
di per sé non costituisce opera di com-            specialista “prescrive” al disabile, in quan-
pletamento ma di semplice manutenzione             to “ausili” atti a compensare l’handicap.
ordinaria.                                         Rimarrebbero quindi esclusi dall’ambito
                                                   agevolativo le cessioni di beni che non
Gli ausili per disabili                            possono essere fatti rientrare nella cate-
L’art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio       goria degli “ausili”; a titolo esemplificativo:
1989 n. 263 prevede che “tutti gli ausili e        lavabi, rubinetterie, piastrelle ed infissi che
le protesi relativi a menomazioni funzionali       non hanno alcuna specifica funzionalità le-
permanenti sono assoggettati all’aliquota          gata al loro utilizzo da parte di un disabile
dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per         permanente, dovranno necessariamente
cento”. Il punto 41-quater, tabella A, par-        essere venduti con aliquota IVA ordinaria
te II, del D.P.R. 633/1972, nella versione         (a meno che la cessione non sia legata ad

                                                                                                       IVA RIDOTTA
attualmente in vigore, prevede che siano           un intervento edilizio già agevolato in base
soggetti all’aliquota IVA 4% “protesi e ausi-      alla normativa fiscale vigente, come nel
li inerenti a menomazioni di tipo funzionale       caso di restauro risanamento conservativo
permanenti”.                                       o ristrutturazione edilizia per i quali è pre-
L’effettiva portata del provvedimento age-         vista l’aliquota IVA ridotta al 10%). In caso
volativo e le relative modalità di applica-        contrario l’agevolazione fiscale prevista
zione dell’aliquota IVA ridotta sono state         per “ausili e protesi” troverebbe un’appli-
successivamente chiarite dalla circolare           cazione generalizzata a qualsiasi tipologia          12           «
Ministero Finanze - Dipartimento delle en-         di bene, ciò che esula dagli ambiti previsti
trate, n. 189/E del 22 novembre 1994. In           dalla legge n. 263/1989.
particolare, tale circolare precisa che “l’a-      Con le risoluzioni n. 97/E del 20 aprile 1995
liquota agevolata non può applicarsi alle          e n. 107/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia del-
cessioni di protesi ed ausili per i quali,         le Entrate ha fornito alcune precisazioni in
attesa la loro possibile utilizzazione pro-        merito alla possibilità di applicare l’aliquo-
miscua, non è dato di individuare, all’atto        ta IVA ridotta al 4%, relativa agli ausili e alle
di effettuazione delle relative cessioni, il       protesi per disabili, alle cessioni effettuate
loro effettivo impiego da parte di soggetti        nei confronti di strutture quali fondazioni,
aventi menomazioni funzionali permanenti.          case di cura, ecc.
In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione
si rende applicabile esclusivamente per le         La risoluzione del 1995 aveva ritenuto
cessioni effettuate direttamente nei con-          ammissibile la concessione dell’agevola-
fronti dei soggetti muniti di specifica pre-       zione fiscale nei confronti di tali soggetti
scrizione autorizzativa rilasciata dal medico      “quando la sicura utilizzazione da parte
specialista della UU.SS.LL. di appartenen-         del soggetto disabile sia dimostrata sulla
za, nella quale si faccia anche riferimento        base della seguente documentazione, che
alla menomazione permanente dell’acqui-            l’acquirente deve produrre al cedente:
rente”. Pertanto tutte le cessioni di prodotti
che possono essere considerati ausili ma           a) un elenco delle persone sofferenti delle
che si prestano ad un utilizzo “promiscuo”,           suaccennate menomazioni permanen-
cioè tanto da parte del disabile quanto da            ti ricoverate nella casa di riposo;
parte di persone “normodotate”, per poter          b) un attestato del Direttore sanitario delle
condizioni dei ricoverati, con allegati,      196/2003), l’Agenzia delle Entrate ha quin-
   anche in fotocopia, i certificati originali   di confermato la possibilità di sostituire la
   sullo status dei singoli… rilasciati dalle    documentazione citata con una semplice
   UU.SS.LL. competenti”.
                                                 dichiarazione attestante che gli elenchi ed
                                                 i certificati esistono e sono a disposizione
Consapevole del fatto che la produzio-
ne di tale documentazione al fornitore           dell’Amministrazione finanziaria in sede di
“può confliggere con le norme che tute-          eventuali verifiche.
lano il diritto alla privacy” (vedi d. lgs. n.

                                                                                                 IVA RIDOTTA
                                                                                                  13           «
IVA RIDOTTA 10% - Cessione beni finiti

Gli interventi di recupero del patri-              1. Manutenzione ordinaria (lett. a, art.
monio edilizio                                        3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, alle-      Interventi edilizi che riguardano le opere
gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA,          di riparazione, rinnovamento e sostitu-
è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti       zione delle finiture degli edifici e quelle
per gli interventi di recupero del patrimo-           necessarie ad integrare o mantenere in
nio edilizio, per le quali è attualmente pre-         efficienza gli impianti tecnologici esi-
vista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%. Il        stenti.
punto sopra citato prevede quanto segue:              Sono interventi di “manutenzione ordi-
D.P.R. 633/72, tabella A, parte III – Beni e          naria”, a titolo esemplificativo:
servizi soggetti all’aliquota del 10% punto           • sostituzione sanitari;
127-terdecies: “beni, escluse le materie              • installazione nuova doccia;
prime e semilavorate, forniti per la realiz-          • rifacimento integrale o parziale di

                                                                                                    IVA RIDOTTA
zazione degli interventi di recupero di cui               pavimenti;
all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n.          • nuova piastrellatura bagno;
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)       • riparazione di impianti;
del primo comma dello stesso articolo”.               • rifacimento intonaci interni e tinteg-
                                                          giatura;
L’art. 31 della legge n. 457/78, nelle lettere        • sostituzione caldaia;
da a) ad e) prende in considerazione cin-             • sostituzione scaldabagno;
que distinti interventi di recupero:                  • installazione di termostati e crono-         14           «
a) manutenzione ordinaria;                                termostati;
b) manutenzione straordinaria;                        • sostituzione di vasca tradizionale
c) restauro e risanamento conservativo;                   con vasca idromassaggio;
d) ristrutturazione edilizia;                         • sostituzione di tubi gas/acqua;
e) ristrutturazione urbanistica.                      • apertura/chiusura porte interne;
                                                      • installazione doppi vetri;
Le cessioni di beni finiti da destinare ad in-        • installazione di porte blindate.
terventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria devono essere effettuate applican-         2. Manutenzione straordinaria (lettera
do l’aliquota IVA ordinaria del 22%.                  b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
                                                      Interventi edilizi che riguardano le ope-
L’aliquota IVA 10% è invece applicabile se            re e le modifiche necessarie per rinno-
i lavori riguardano rispettivamente restauro          vare e sostituire parti anche strutturali
e risanamento conservativo, ristrutturazio-           degli edifici, nonché per realizzare ed
ne edilizia e ristrutturazione urbanistica.           integrare i servizi igienico-sanitari e
                                                      tecnologici, sempre che non alterino
Riportiamo di seguito alcune delle tipologie          la volumetria complessiva degli edifici
di lavori riconducibili ai singoli interventi di      delle singole unità immobiliari e non
recupero edilizio, facendo riferimento alle           comportino modifiche delle destina-
definizioni incluse nel citato art. 31, legge         zioni d’uso. Nell’ambito degli interventi
n. 457/78 che sono state successivamen-               di manutenzione straordinaria sono ri-
te recepite all’interno del “Testo Unico del-         compresi anche quelli consistenti nel
l’Edilizia” (D.P.R. n. 380/2001).                     frazionamento o accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione di          • sostituzione tramezzi interni, senza
opere anche se comportanti la variazio-        alterazione della tipologia dell’unità
ne delle superfici delle singole unità im-     immobiliare;
mobiliari nonché del carico urbanistico      • installazione di pannelli solari o di
purché non sia modificata la volumetria        pompe calore per climatizzazione
complessiva degli edifici e si mantenga        ambiente e/o produzione acqua
l’originaria destinazione d’uso (lett. b,      calda sanitaria;
art. 3, D.P.R. n. 380/2001). L’art. 3 com-   • interventi finalizzati al risparmio
ma 1 lett. b) è stato modificato dal c.d.      energetico.
decreto “Sblocca Italia” (decreto legge
n. 133 del 12 settembre 2014, conver-        3. Restauro e risanamento con-
tito in legge n. 164 dell’11 novembre           servativo (lett. c, art. 3, comma 1,
2014), il quale ha ampliato il concetto         D.P.R. n. 380/2001)
di “manutenzione straordinaria”, ricon-         Interventi edilizi rivolti a conservare
ducendo in questa categoria anche gli           l’organismo edilizio e ad assicurarne
interventi consistenti nel frazionamento        la funzionalità mediante un insieme
e accorpamento (prima riconducibili             sistematico di opere che, nel rispet-

                                                                                          IVA RIDOTTA
ad una “ristrutturazione edilizia”) e an-       to degli elementi tipologici, formali
che gli interventi che comportino “al-          e strutturali dell’organismo stesso,
terazioni” delle superfici delle singole        ne consentano destinazioni d’uso
unità immobiliari.                              con essi compatibili. Tali interventi
                                                comprendono il consolidamento, il
Sono interventi di “manutenzione straor-        ripristino e il rinnovo degli elementi
dinaria”, a titolo esemplificativo:             costitutivi dell’edificio, l’inserimen-
• sostituzione di infissi esterni e ser-        to degli elementi accessori e degli        15           «
   ramenti o persiane con serrande,             impianti richiesti dalle esigenze del-
   con modifica di materiale o tipolo-          l’uso, l’eliminazione degli elementi
   gia di infisso;                              estranei all’organismo edilizio.
• realizzazione e adeguamento di
   opere accessorie e pertinenziali          Si considerano interventi di “restauro
   che non comportino aumento di             e risanamento conservativo”, a titolo
   volumi, realizzazione di volumi tec-      esemplificativo:
   nici, quali centrali termiche, impian-    • modifiche tipologiche delle singole
   ti di ascensori, scale di sicurezza,          unità immobiliari per una più fun-
   canne fumarie;                                zionale distribuzione;
• nuova realizzazione e integrazione         • innovazione delle strutture verticali
   di servizi igienico-sanitari senza            e orizzontali;
   alterazione dei volumi (compresi          • ripristino dell’aspetto storico-ar-
   scarichi e tubature interne);                 chitettonico di un edificio, anche
• rifacimento integrale impianto di ri-          tramite la demolizione di superfe-
   scaldamento;                                  tazioni;
• sostituzione impianto igienico-sa-         • adeguamento delle altezze dei so-
   nitario;                                      lai, con il rispetto delle volumetrie
• rifacimento di scale e rampe;                  esistenti;
• realizzazione di recinzioni, muri di       • apertura di finestre per esigenze di
   cinta e cancellate; sostituzione so-          aerazione dei locali;
   lai di copertura con materiali diversi    • demolizione e ricostruzione struttu-
   dai preesistenti;                             re interne di un fabbricato.
4. Ristrutturazione edilizia (lett. d, art.             ga mantenuta la stessa volumetria ma
   3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).                     non la stessa sagoma. Come precisa-
   Interventi edilizi rivolti a trasformare gli         to in una recente risposta del Ministero
   organismi edilizi mediante un insieme                dell’Economia e delle Finanze del 14
   sistematico di opere che possono por-                gennaio 2014 a seguito dell’interro-
   tare ad un organismo edilizio in tutto               gazione parlamentare n.5-01866, la
   o in parte diverso dal precedente. Tali              variazione della sagoma può anche
   interventi comprendono il ripristino o la            consistere nello “spostamento di lie-
   sostituzione di alcuni elementi costituti-           ve entità” in fase di ricostruzione del
   vi dell’edificio, l’eliminazione, la modifi-         fabbricato. Con la nuova nozione di
   ca e l’inserimento di nuovi elementi ed              “ristrutturazione” si ha quindi un am-
   impianti. Nell’ambito degli interventi di            pliamento delle fattispecie agevolabili
   ristrutturazione edilizia sono ricompresi            sia per quanto riguarda l’aliquota IVA
   anche quelli consistenti nella demo-                 ridotta al 10%, sia ai fini della detrazio-
   lizione e ricostruzione con la stessa                ne fiscale del 50% per le ristrutturazioni
   volumetria di quella preesistente, fatte             edilizie (per maggiori informazioni vi ri-
   salve le sole innovazioni necessarie                 mandiamo all’Opuscolo “Detrazione fi-

                                                                                                      IVA RIDOTTA
   per l’adeguamento alla normativa anti-               scale 50%”). Si considerano interventi di
   sismica nonché quelli volti al ripristino            “ristrutturazione edilizia”, a titolo esem-
   di edifici, o parti di essi, eventualmen-            plificativo:
   te crollati o demoliti, attraverso la loro
   ricostruzione, purché sia possibile ac-              • riorganizzazione distributiva degli
   certarne la preesistente consistenza.                  edifici e delle unità immobiliari, del
   Rimane fermo che, con riferimento agli                 loro numero e delle loro dimensioni;
   immobili sottoposti a vincolo ai sen-                • mutamento di destinazione d’uso              16           «
   si del decreto legislativo 22 gennaio                  di edifici, secondo quanto disci-
   2004, n. 42 e successive modificazioni,                plinato dalle leggi regionali e dalla
   gli interventi di demolizione e ricostru-              normativa locale;
   zione e gli interventi di ripristino di edifi-       • trasformazione dei locali accessori
   ci crollati o demoliti costituiscono inter-            in locali residenziali;
   venti di ristrutturazione edilizia soltanto          • recupero abitativo sottotetto;
   ove sia rispettata la medesima sagoma                • realizzazione solaio;
   dell’edificio preesistente.                          • realizzazione balcone;
   Prima delle modifiche introdotte dal                 • apertura finestre e porte finestre.
   c.d. “Decreto del Fare” (art. 30, com-
   ma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno 2013,          5. Ristrutturazione urbanistica (lett. f,
   n. 69, convertito, con modificazioni,               art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
   nella Legge 9 agosto 2013, n. 98), la               Interventi rivolti a sostituire l’esistente
   demolizione e ricostruzione di un im-               tessuto urbanistico-edilizio con altro di-
   mobile era qualificabile come interven-             verso mediante un insieme sistematico
   to di “ristrutturazione edilizia” solamen-          di interventi edilizi anche con la modifi-
   te nel caso in cui rimanessero invariate            cazione del disegno dei lotti, degli iso-
   la volumetria e la sagoma dell’edificio,            lati e della rete stradale.
   c.d. “fedele ricostruzione”. Allo stato
   attuale invece, rientrano nella nuova            Come puntualizza la Circolare del Ministero
   definizione di “ristrutturazione edilizia”       delle Finanze n. 57/E del 24.02.1998, “è il
   anche gli interventi di demolizione e            caso di rilevare che gli interventi previsti in
   ricostruzione a seguito dei quali ven-           ciascuna delle categorie sopra richiamate
sono, di norma, integrati o correlati ad inter-   modifiche di destinazione d’uso degli im-
venti di categorie diverse; per esempio, ne-      mobili.
gli interventi di manutenzione straordinaria
sono necessarie, per completare l’interven-       Ai fini dell’eventuale applicazione di ali-
to edilizio nel suo insieme, opere di pittura     quote IVA ridotte legate ad interventi di
e finitura ricomprese in quelle di manuten-       “modifica destinazione d’uso” è necessa-
zione ordinaria. Pertanto, occorre tener con-     rio tenere presente che tali modifiche pos-
to del carattere assorbente della categoria       sono comportare anche “opere significati-
“superiore” rispetto a quella “inferiore”, al     ve” che rientrano nelle tipologie comprese
fine dell’esatta individuazione degli interven-   nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
ti da realizzare e della puntuale applicazione
delle disposizioni in commento”.                  Il Ministero delle Finanze, nella Circolare
                                                  57/E del 24 febbraio 1998 ha precisato,
Opere interne                                     a titolo esemplificativo, che nella ristrut-
In linea generale le “opere interne” sono         turazione edilizia sono ricompresi anche
assimilate, ai fini IVA, ad interventi di ma-     i “mutamenti di destinazione d’uso di
nutenzione straordinaria.                         edifici, secondo quanto disciplinato dalle

                                                                                                     IVA RIDOTTA
Peraltro il Ministero delle Finanze, con Cir-     leggi regionali e dalla normativa locale”: è
colare n. 57/E del 1998 ha precisato quan-        quindi necessario fare riferimento anche in
to segue: “La definizione di opere interne si     questo caso al titolo abilitativo, verificando
riferisce, come è noto, alle diverse catego-      di volta in volta i riferimenti di legge in esso
rie rubricate nell’art. 31 della legge 457/78,    contenuti, per determinare se la variazione
le cui caratteristiche principali ed unificanti   è effettuata nel contesto di lavori ricondu-
sono, in sintesi, l’assenza di alterazione        cibili ad uno degli interventi per i quali si
dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la     rende applicabile l’aliquota IVA ridotta al         17           «
natura di interventi edilizi che non compor-      10%.
tino trasformazioni urbanistiche, oggetto
di concessione edilizia. (... omissis ...) ...    Gli immobili agevolati
l’intervento interno in conformità del titolo     Per quanto riguarda le tipologie degli im-
abilitativo necessario, non deve eccedere         mobili che possono costituire oggetto di
il limite dell’intervento meramente edilizio,     interventi di recupero “agevolato”, si è
potendosi realizzare, quindi, opere com-          consolidata nel tempo una evoluzione in-
prese nella manutenzione straordinaria o          terpretativa a livello amministrativo che ha
di restauro e risanamento conservativo, an-       comportato l’estensione dell’aliquota ri-
che connesse con opere di manutenzione            dotta anche ai lavori effettuati su edifici ed
ordinaria.... è evidente come la modalità di      organismi edilizi a carattere non abitativo.
intervento in commento riguardi la maggior
parte delle opere eseguibili all’interno di       Sono pertanto interessati all’applicazione
una singola unità immobiliare, per le quali       dell’aliquota IVA ridotta al 10% non soltan-
le opere stesse devono essere considera-          to gli interventi su edifici a carattere abita-
te nell’insieme della categoria di intervento     tivo o ad essi assimilati, quali scuole, ca-
edilizio di maggiore rilievo, come identifica-    serme, ospedali, case di riposo, ma anche
ta all’art. 31 della legge 457/1978”.             immobili con diverse caratteristiche come
                                                  uffici, negozi, alberghi, edifici di interesse
Modifica destinazione d’uso                       artistico, ecc.
In base a quanto disposto dalla legge 28
febbraio 1985 n. 47, compete alle singole         Per quanto riguarda ad es. la “ristruttura-
Regioni regolamentare la disciplina delle         zione” di albergo, il Ministero delle Finanze
- D.G. Tasse e II.II. ha confermato l’am-          quelli di culto non cattolico ammessi dal-
missibilità dell’agevolazione fiscale con          lo Stato, a norma dell’art. 12 del R.D. 289
Risoluzione 16 febbraio 1989 n. 551410.            del 28 febbraio 1930.
                                                   Con la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994,
Edifici assimilati alle case di abitazione         il Ministero delle Finanze ha esteso l’ap-
Fra le categorie di immobili presi in con-         plicazione dell’IVA ridotta “anche ad
siderazione dal legislatore al fine di de-         edifici che, pure se non sono precipua-
terminare quelli ai quali possono essere           mente destinati ad ospitare collettività,
applicate, nei casi previsti dalla legge, le       sono utilizzati per il perseguimento delle
aliquote IVA ridotte, vi è anche quella dei        finalità di istruzione, cura, assistenza e
cosiddetti “edifici assimilati ai fabbricati       beneficenza”, chiarendo altresì che “l’e-
non di lusso”. Per tale categoria di immo-         sercizio di attività volte al perseguimen-
bili è prevista l’applicazione dell’aliquota       to di finalità di interesse collettivo deve
IVA ridotta al 10% non solo relativamente          trovare rispondenza nelle caratteristiche
alle cessioni di beni finiti destinati ad inter-   strutturali dell’immobile”.
venti di recupero ma anche per quelli de-
stinati alla loro costruzione. La norma di         Urbanizzazioni e altri interventi agevolati

                                                                                                     IVA RIDOTTA
riferimento è sempre il D.P.R. n. 633/1972,        Il n. 127-quinquies, tabella A, parte III,
più precisamente i nn. 127-quinquies e             allegata al D.P.R. n. 633/1972, individua
sexies, tabella A, parte III, che prevedo-         inoltre ulteriori tipologie di interventi per i
no l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta        quali è prevista l’applicazione dell’aliquo-
al 10% per le cessioni di beni, escluse le         ta IVA ridotta al 10%:
materie prime e semilavorate, forniti per
la costruzione degli edifici assimilati ai         1. Realizzazione opere di urbanizzazio-
fabbricati di cui all’articolo 13 della legge         ne: sono quelle elencate nell’art. 4            18           «
2 luglio 1949 n. 408 e successive modi-               della legge n. 847 del 29.09.1964, fra
ficazioni. Un’elencazione, peraltro non               le quali rientrano ad esempio:
tassativa, di tali fabbricati è contenuta             a. fognature
nell’art. 2, comma 2, R.D.L. 1094 del 21              b. reti idriche
giugno 1938, convertito nella legge 35                c. asili nido e scuole materne
del 5 gennaio 1939, che fa riferimento a:             d. scuole dell’obbligo
                                                      e. mercati di quartiere
• edifici scolastici;                                 f. delegazioni comunali
• caserme;                                            g. chiese ed altri edifici per servizi
• ospedali;                                               religiosi
• case di cura;                                       h. impianti sportivi di quartiere
• ricoveri;                                           i. centri sociali ed attrezzature cul-
• colonie climatiche;                                     turali e sanitarie.
• collegi;
• educandati;                                      2. Realizzazione impianti di produzione
• asili infantili;                                    e reti di distribuzione calore-energia e
• orfanotrofi;                                        di energia elettrica da fonte solare-fo-
e simili.                                             tovoltaica ed eolica.

Fanno inoltre parte della categoria di edi-        3. Realizzazione impianti di depurazio-
fici in esame anche gli immobili destinati            ne destinati ad essere collegati a reti
al culto cattolico, quali chiese, santuari,           fognarie anche intercomunali e ai re-
oratori pubblici e semi-pubblici, oltre a             lativi collettori di adduzione.
Impianti solari termici                           gli impianti termici solari), ai sensi del
Per quanto riguarda gli “impianti di pro-         n. 127-quinquies, tabella A, parte III del
duzione e reti di distribuzione calore-e-         D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia limita inve-
nergia e di energia elettrica da fonte            ce l’applicabilità dell’aliquota IVA 10%
solare-fotovoltaica ed eolica”, va preci-         in caso di cessione dei “componenti”
sato che con le risoluzioni 334359 del 9          sopra menzionati, utilizzati per la realiz-
febbraio 1982 e 333154 del 30 ottobre             zazione degli impianti solari termici. Più
1981, il Ministero delle Finanze aveva            precisamente:
inizialmente limitato l’applicazione dell’a-
gevolazione agli impianti che immette-            1) alla cessione dei beni finiti forniti per
vano calore o energia in apposite reti               la costruzione degli impianti di cui
urbane, per essere impiegato da uten-                sopra l’aliquota IVA 10% resta appli-
ze civili o commerciali e industriali (c.s.          cabile solamente “se detti beni sono
“teleriscaldamento”). Successivamente                acquistati da soggetti che rilasciano,
l’Agenzia ha peraltro esteso tale ambito             sotto la propria responsabilità, un’ap-
applicativo, fornendo ulteriori chiarimenti          posita dichiarazione al cedente dal-
nelle risposte fornite ad alcune istanze             la quale risulti che i beni acquistati

                                                                                                  IVA RIDOTTA
di interpello; sulla base di tali indicazioni        sono destinati ad essere impiegati
era stata sostanzialmente ammessa la                 per l’installazione o costruzione degli
possibilità di applicare genericamente               impianti in argomento”;
l’aliquota IVA ridotta al 10% alle “cessioni
di pannelli solari utilizzati in genere per la    2) l’aliquota IVA ridotta si renderà appli-
produzione di acqua calda”. Più recen-               cabile esclusivamente per le cessioni
temente la risoluzione dell’Agenzia delle            che intervengono nell’ultima fase di
Entrate n. 269/E del 27.09.2007, ha fis-             commercializzazione del bene, con             19           «
sato con estrema chiarezza le principali             la conseguenza che il beneficio non
casistiche e le relative modalità applica-           può essere riconosciuto se la cessio-
tive delle aliquote IVA. I chiarimenti forniti       ne interviene nei confronti di un sog-
dall’Agenzia riguardano le cessioni di:              getto operante nelle fasi intermedie
                                                     di commercializzazione (quindi non
1) “impianti termici ad energia solare,              potrà essere applicata per le cessioni
   definiti anche kit solari, la cui funzio-         da fornitore a commerciante).
   ne essenziale è quella di sfruttare al
   meglio l’irradiazione solare per tra-          In sostanza, l’agevolazione resterà appli-
   sformarla in energia termica”;                 cabile alle sole cessioni dei componenti
                                                  di impianti termici solari (quali pannelli
2) “singole parti componenti dei citati kit       solari, bollitori e pompe) effettuate nei
   solari, quali i pannelli solari, i bollitori   confronti di soggetti dediti all’installazio-
   specifici per tali impianti, le pompe di       ne o costruzione di impianti termici ad
   alimentazione del flusso del liquido           energia solare nonché degli utilizzatori
   termovettore tra pannelli solari e bolli-      finali che rilascino, sotto la propria re-
   tori all’interno dell’impianto”.               sponsabilità, una specifica “dichiarazio-
                                                  ne di responsabilità” circa l’utilizzazione
Nel ribadire l’applicabilità dell’aliquota        dei beni per la costruzione degli impianti
IVA ridotta al 10% sulle cessioni di “im-         di cui al n. 127-quinquies.
pianti di produzioni e reti di distribuzione
calore-energia… da fonte solare, foto-            Impianti solari fotovoltaici
voltaica ed eolica” (a cui sono assimilati        Gli stessi principi sopra richiamati si ren-
Puoi anche leggere