IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza

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IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza
IV Corso di aggiornamento sui farmaci:
        Expanded access, off label e farmacovigilanza

“Il decreto 8 Maggio 2003 “Expanded Access”: esperienze della sua applicazione”
                               Maria Federica Barchetti

                          Auditorium del Ministero della Salute
                                Roma 26 Gennaio 2011

              Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza
Agenda

Impegno istituzionale dell’AIFA
DM 08/05/2003 “Uso terapeutico di medicinale
sottoposto a sperimentazione clinica c.d. uso
compassionevole
Contesto normativo e linee guida europee
Riflessioni Etiche

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IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza
Legge n. 326/2003
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Usi speciali dei medicinali

I riferimenti normativi

   Legge n. 648 del 23 Dicembre 1996

   Legge n. 94 8/4/1998

    DM 8/5/2003 G.U. 173 del 28 Luglio 2003

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Nicchie terapeutiche

          L’attività del medico non si esaurisce all’ordinaria prescrizione di
specialità medicinali nelle indicazioni, vie o modalità di somministrazione
previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio.
         Esistono aree terapeutiche così dette di “nicchia” che riguardano
bisogni clinici insoddisfatti, needs medical unmet, per il trattamento di

 malattie rare
 pazienti in condizioni gravi con scarse opzioni terapeutiche
 pazienti in situazioni pericolo di vita
 pazienti non responder alle terapie standard
 popolazioni di pazienti poco studiate nei clinical trials

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DM 8/5/2003
            G.U. 173 del 28 Luglio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a
         sperimentazione clinica
               c.d. uso compassionevole
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DM 8/05/2003

          E’ lo strumento normativo che in
 Italia definisce le procedure operative da
 seguire per consentire l’accesso a terapie
 farmacologiche sperimentali attraverso
 protocolli così definiti di accesso allargato
 o “expanded access”.

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“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”

                                Art.1

 1. Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico,
    autorizzato ai sensi dell’articolo 3 del DM 11 Febbraio 1997
    sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano o in
    Paese estero, privo dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del
    decreto legislativo del 29 maggio 1991, n.178, può essere
    richiesto all’impresa produttrice per uso al di fuori della
    sperimentazione clinica quando non esista valida alternativa
    terapeutica al trattamento di
    patologie gravi
    malattie rare
    condizioni di malattia che pongono il paziente in
    pericolo di vita.

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D.Lvo n. 211/2003 art. 2 comma 1 d)

d) “medicinale sperimentale”; una forma
farmaceutica di un principio attivo di un
placebo saggiato come controllo in una
sperimentazione clinica compresi i prodotti
che hanno ottenuto un’autorizzazione di
commercializzazione ma che sono utilizzati
o preparati (secondo formula magistrale o
confezionati) in forme diverse da quella
autorizzata, o quando sono utilizzati per
indicazioni non autorizzate o per ottenere
ulteriori informazioni sulla forma autorizzata

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art. 2 comma 1 DM 08/05/2003

La richiesta può essere autorizzata alle seguenti
condizioni:

           a) il medicinale sia richiesto nella medesima
specifica indicazione terapeutica, di studi clinici
sperimentali, in corso o conclusi, di fase III o, in casi
particolari di condizioni di malattia che pongano il
paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di
fase II;
           b) i dati disponibili sulle sperimentazioni siano
sufficienti a formulare un favorevole giudizio
sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto

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REGISTRAZIONE
 Ricerca e
                                       Ricerca CLINICA                                   POST MARKETING
 sviluppo
                                     e svilupo registrativo                                surveillance
PRE CLINICO

                 FASE I
              Volontari sani : sicurezza, effetti
              biologici, metabolismo, farmacocinetica
                                                                                      • PRESCRIZIONE
                                                                                      • SEGNALAZIONE REAZIONI
                                                                                        AVVERSE
                                    FASE II                                           • FARMACOVIGILANZA,
                                                                                        FARMACOSORVEGLIANZA
                              Campione di pazienti : sicurezza, effetti               • FARMACOEPIDEMIOLOGIA
                              biologici, metabolismo, farmacocinetica                 • STUDI DI MORTALITA’
                                                                                      • POPOLAZIONE

                                                      FASE III
                                               Campione più ampio di pazienti
                                               selezionati : sicurezza ed efficacia
        BREVE TERMINE

                    LUNGO TERMINE                                                          FASE IV

               Studi nell’ animale : tossicità cronica, effetti
               sulla riproduzione, teratogenicità
    1- 3                              2-10
    anni                              anni
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art. 3 DM 08/05/2003

La fornitura del medicinale potrà essere richiesta alla ditta
   produttrice:

a)    dal medico per uso nominale nel singolo paziente non trattato
     nell’ambito di studi clinici

b)    da più medici operanti in diversi centri o da gruppi
     collaborativi multicentrici

c)    dai medici o da gruppi collaborativi, per pazienti che hanno
     partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un
     profilo di efficacia e tollerabilià tale da configurare la necessità,
     per coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la
     massima tempestività dei suoi risultati.

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Art. 4 DM 08/05/2003

1. A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire il
farmaco sulla base di un protocollo in cui siano presenti ed
adeguatamente documentate:

a) la motivazione clinica della richiesta;
b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità;
c) il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle
   sperimentazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e di
   coloro per cui è formulata la richiesta;
d) le modalità di informazione al paziente;
e) le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio
   osservazionale.
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Art. 4 DM 08/05/2003

2. Il protocollo deve essere:

a) sottoposto da parte del medico alla approvazione da parte del
   Comitato Etico nel cui ambito di competenze origina la
   richiesta, il quale può operare anche mediante procedura di
   urgenza, accompagnato da una nota di assunzione di
   responsabilità del trattamento secondo protocollo da parte del
   medico richiedente;
b) notificato, contestualmente alla notifica di cui alla lettera a), al
   Ministero della Salute – Direzione generale valutazione
   medicinali e farmacovigilanza – Ufficio Sperimentazione clinica
   - i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio
   sospensivo della procedura o dell'uso.
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Comitato Etico

Esprimere parere

1. Idoneità del medico richiedente
2. Protocollo d’uso del medicinale, IB
3. Documento di informazione al paziente e il modulo di
   acquisizione del consenso informato
4. Valutazione del rapporto rischio/beneficio del medicinale
5. Paziente candidato al trattamento

Un parere favorevole autorizza la fornitura del medicinale

Un parere non favorevole la respinge
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Art. 4 DM 08/05/2003

       3. Il medicinale è fornito gratuitamente
       dall’impresa autorizzata. Per l’eventuale
       ingresso del farmaco presso gli uffici
       doganali     preposti,    dovrà    essere
       presentata l’approvazione da parte
              del Comitato Etico competente.

La fornitura del medicinale da parte dell’Azienda Farmaceutica è
subordinata al parere favorevole espresso dal Comitato Etico

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Check-list di documenti da notificare all’Ufficio Ricerca e
           Sperimentazione Clinica dell’AIFA

1. Richiesta del medicinale da parte del medico con assunzione di
   responsabilità;

2. Notifica del/dei pazienti candidati            al   trattamento,    breve
   motivazione clinica della richiesta

3. Dichiarazione di disponibilità della ditta alla fornitura gratuita del
   medicinale

4. Protocollo d’uso del medicinale, RCP

5. Documentazione di informazione al paziente e modulo di
   consenso informato;

6. Copia del Parere espresso dal Comitato Etico competente;
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Notifica della documentazione all’Ufficio Sperimentazione Clinica
                           dell’AIFA

            L’Ufficio Sperimentazione Clinica
            riceve notifica della documentazione
            relativa “all’uso terapeutico” dei
            medicinali e ne verifica la conformità
            al DM 8/5/2003 e alla normativa
            applicabile.

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Articolo 4

 5 Qualora l’utilizzazione del medicinale
 avvenga al di fuori di quanto stabilito
 all’art. 1 ovvero non vengano rispettati gli
 adempimenti e le limitazioni stabilite
 dall’autorizzazione, o qualora, comunque,
 lo ritenga opportuno per la tutela della
 salute pubblica, il Ministero della Salute
 può sospendere o vietare l’ulteriore
 cessione e l’impiego di medicinali di cui al
 presente decreto.

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Articolo 4

4 I dati relativi all’uso del farmaco, di
cui al presente decreto, possono
essere utilizzati come supporto, ma
non sostitutivi, di quanto richiesto
nelle procedure di autorizzazione
all’immissione in commercio, ai sensi
dell’art. 8 del decreto legislativo del
29 Maggio 1991, n. 178.

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Chiusura del programma

 Le Ditte Farmaceutiche provvederanno a
comunicare all’Ufficio Sperimentazione Clinica
dell’AIFA e ai centri la data di inizio e la data di
chiusura del programma previsto in ambito
nazionale in corrispondenza della avvenuta
pubblicazione in G.U. della Repubblica Italiana della
Determinazione     AIFA      che      autorizza    la
commercializzazione del medicinale sul territorio
nazionale e ne stabilisce prezzo e regime di
rimborsabilità.

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Requisiti di qualità richiesti per un medicinale sperimentale

  DM 7 Novembre 2008 G.U. n.80 del 6/4/2009
 art. 2 comma 1 a)

 IMP risponda ai requisiti di qualità richiesti:
       art. 13 del Decreto legislativo n. 211 del 24 Giugno 2003

       capo III del decreto legislativo 6 Novembre 2007, n.200 per
     la produzione dei medicinali secondo GMP

       Annex 13 Norme di Buona Fabbricazione dei Medicinali

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Ruolo dell’AIFA –Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica

    Garantire il necessario controllo e la corretta gestione da parte dell’ufficio
 sperimentazione clinica dell’AIFA delle notifiche delle richieste di medicinali
 formulate ai sensi del DM 08/05/2003

    Garantire ai pazienti la migliore qualità possibile dell’assistenza
 farmaceutica attraverso l’accesso a medicinali innovativi, a farmaci orfani
 per malattie rare, là dove a giudizio del medico non esistano ulteriori
 opportunità terapeutiche

   Promuovere la tracciabilità delle attività sul territorio nazionale

   Intervenire, se necessario, con misure restrittive per motivi di tutela della
 salute pubblica
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Riferimenti Normativi

     D.lvo 211 24 Giugno 2003:
                             2003 attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico

    Direttiva europea 2001/20/CE del 4 Aprile 2001 concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati Membri relative all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano

   Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n. 219 Attuazione della Direttiva
2001/83/CE(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano,nonché della direttiva 2003/94/CE

  DM 11/02/1997 modalità di importazione di medicinali esteri e successive
modifiche

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Riferimenti Normativi

   DM 12 Maggio 2006 Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il
funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali
   Decreto Legislativo 6 Dicembre 2007 n. 200 Principi e linee guida dettagliate
per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in sperimentazione
    DM 15 Luglio 1997,
                  1997 recepisce le linee guida delle Good Clinical practice,
elaborate in sede ICH (International Coference of Harmonisation e approvate
dall’Emea nel Luglio 1996): “Recepimento delle linee guida dell’Unione europea
di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali
    Good Clinical Practice,
                  Practice, GCP;
                            GCP è uno standard internazionale di etica e qualità
scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che
coinvolgano soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce
pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla
Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio
clinico.

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Riferimenti Normativi

  Dichiarazione di Helsinki (1964 e successive) della World Medical
Association contenente i principi etici cui i medici di tutto il mondo sono
obbligati ad attenersi per la conduzione delle ricerche cliniche
 DM 7 Novembre 2008 recante modifiche ed integrazioni ai decreti 19
Marzo 1998; 8/5/2003 e al DM 12 Maggio 2006;
  Regolamento CE n.141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente i medicinali orfani.
 Il Regolamento n.141/2000 stabilisce le procedure comunitarie per
l’attribuzione della qualifica di medicinale orfano secondo criteri obiettivi
basati su una prevalenza della affezione per la quale è ricercata una
diagnosi, una profilassi, una terapia non superiore a 5 casi su 10000 ;
    i medicinali per la cura di una affezione potenzialmente letale,
gravemente invalidante o grave e cronica dovrebbero beneficiare di
incentivi anche qualora la prevalenza sia superiore a 5 casi su 10000
(considerando 5)
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Riferimenti Normativi

Regolamento (CE) N. 726/2004 del Parlamento europeo e del
consiglio del 31 Marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso
umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia Europea dei
medicinali

Considerando 7

L’esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di istituire una procedura
comunitaria centralizzata di autorizzazione obbligatoria dei medicinali ad alta
tecnologia, in particolare quelli derivati dalle biotecnologie, per conservare l’alto
livello di valutazione scientifica di tali medicinali nella comunità e per preservare
di conseguenza la fiducia dei pazienti e degli operatori sanitari in tale valutazione

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Regolamento (CE) N. 726/2004

ALLEGATO
MEDICINALI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA COMUNITÀ
                                               COMUNITÀ

1. Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:
— tecnologie da DNA ricombinante,
— espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli
eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi,
— metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali.
2. Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o la
produttività degli animali trattati.
3. Medicinali per uso umano contenenti una nuova sostanza attiva non autorizzata nella Comunità alla data di
entrata
in vigore del presente regolamento, aventi come indicazione terapeutica il trattamento di una delle seguenti
malattie:
— sindrome da immunodeficienza acquisita;
— cancro;
— disordini neurodegenerativi;
— diabete;
e, con effetto da 20 maggio 2008,
— malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie;
— malattie virali.
Dopo 20 maggio 2008 la Commissione, sentita l'agenzia, può presentare proposte appropriate di modifica del
presente punto sulle quali il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
4. Medicinali che sono designati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000.

                        Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Regolamento (CE) N. 726/2004
                               Art. 83

1   In deroga all’art. 6 della direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri possono
    mettere a disposizione, per uso compassionevole, un medicinale per
    uso umano appartenente alle categorie di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2
    del presente regolamento.

2   Ai fini del presente articolo, per uso compassionevole si intende la
    messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale
    appartenente alle categorie di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2, ad un
    gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente
    invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmnente letale, e
    che non possono essere curati in modo soddisfacente con un
    medicinale autorizzato. Il medicinale in questione deve essere oggetto
    di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio a
    norma dell’art. 6 del presente regolamento o essere sottoposto a
    sperimentazione clinica.

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Guideline on Compassionate Use of medicinal products

Guideline on compassionate use (CU) of medicinal products, pursuant to
article 83 of regulation (EC) N. 726/2004 Doc.Ref: EMEA/27170/2006
 CU programmes are intended to facilitate the availability to patients of new
treatment options under development
 CU programmes, making medicinal products available either on a named
patient basis or to cohorts of patients, are governed by individual Member States
(MS) legislation.
 CU versus clinical trials : From a methodological point of view, clinical trials
are practically the only means of obtaining reliable and interpretable efficacy and
safety data for a medicinal product. Although safety data may be collected during
CU, such programmes cannot replace clinical trials for investigational purposes
 CU is not a substitute for properly conducted trials. CU should not slow down
the implementation or continuation of clinical trials intended to provide essential
information relative to the benefict/risk balance of a medicinal product

               Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Guideline on Compassionate Use of medicinal products

Guideline on compassionate use of medicinal products,
                                            products, pursuant to article 83 of
regulation(EC)
regulation(EC) N. 726/2004

Compassionate use versus off-
                           off-label use:
                                     use in this guideline, cu does not refer to use of
an authorised medicinal product for an indication different from the one mentioned in
section 4.1 of the summary of product characteristics (SPC) i.e. off-label use

Pharmacovigilance:
Pharmacovigilance: pharmacovigilance rules and responsabilities are applicable to
medicinal products for which an opinion on the conditions for compassionate use has
been adopted

The EMEA’
    EMEA’s role in Compassionate use The EMEA’s recommendations may help
to make compassionate use programmes similar across the European Union. They
may also help to make existing compassionate use programmes more trasparent.
                                 London 19 July 2007 Doc.Ref:
                                                     Doc.Ref: EMEA/72144/2006

                 Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
European Medicines Agency

What is compassionate use?
           Compassionate use is a way of making available to patients with an
unmet medical need a promising medicine which has not yet been authorised
(licensed) for their condition.
         A medicine can be marketed in the European Union (EU) only after it has
been authorised. However, it is sometimees in the interest of patients to have
access to medicines before authorisation. Special programmes can be set up to
make these medicines available to them under defined conditions.This is know as
“compassionate use”.
           Compassionate use programmes can only be put in place for medicines
that are expected to help patients with life-threating, long-lasting or seriously
disabling illnesses. These programmes are expected to benefict seriously ill patients
who currently cannot be treated satisfactorily with authorised medicines, or who
have a desease for which no medicine has yet been authorised. The compassionate
use route may be a way for patients who cannot enrol in an ongoing clinical trial to
obtain treatment with a potentially life-saving medicine. EMEA/72144/2006 (rev)

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Alcune esperienze dell’applicazione del DM 8/5/2003

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Medicinali richiesti ai sensi del DM 08/05/2003

TMC 125 etravirina         infezioni da HIV in pazienti        Janssen Cilag
     NNTRI                pluritrattati e/o multiresistenti

MK-0518 raltegravir        infezioni da HIV in pazienti            MSD
 Inibitore integrasi      pluritrattati e/o multiresistenti

TMC114 darunavir           infezioni da HIV in pazienti        Janssen Cilag
      IP                  pluritrattati e/o multiresistenti

  Temozolamide                   Tumori cerebrali             Schering Pluogh
                                     gliomi
   Panitumumab             Carcinoma del colon-retto              Amgen
                                 metastatico
   Omalizumab              Asma allergico moderato-              Novartis
                           grave non controllato da
                             terapie convenzionali

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Medicinali richiesti ai sensi del DM 08/05/2003

Ipilimumab                Melanoma metastatico               BMS

Ixabepilone            Carcinoma metastatico della           BMS
                          mammella pretrattati e
                      resistenti a taxani, antracicline
                             e/o capecitabina

 Tamiflu IV              Trattamento di pazienti in          Roche
                           condizioni critiche con
                       infezione influenzale H1N1o
                         stagionale da virus A o B

 Ozurdex                     Edema maculare                 Allergan
                              BRVO-CRVO

Trastuzumab                Carcinoma gastrico                Roche
                           metastatico HER 2+

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Orphan Medicinal Products

Trade NameProduct    EU Designation     Designated Orphan       Designation date        Sponsor
                                            Indication

    Nexavar            EU/04/207            Renal cell            29/07/2004             Bayer
    Sorafenib          EU/3/6/364           carcinoma             11/04/2006
                                          epatocarcinoma

     Exjade                             Treatment of chronic       13/3/2002       Novartis Europharm
   Deferasirox         EU/3/02/92           iron overload                             Limited, UK
                                         requiring chelation
                                               therapy

    Torisel           EU/3/06/365        Treatment of renal        6/4/2006          Wyeth Europa
  Temsirolimus                             cell carcinoma                              Limited

       Prialt         EU/3/01/050       Treatment of chronic                          Eisai Limited
    Ziconotide                          pain requiring             9/7/2001
                                        intraspinal analgesia

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Orphan Medicinal Products

     Revatio             EU/3/03/178       Treatment of       12/12/2003        Pfizer Ltd
     sildenafil                          pulmonary arterial
                                           hypertension

    Nelarabine           EU/3/05/293    Treatment of acute    23/12/2005      Glaxo Group
                                           lynphoblastic                          Ltd
                                             leukaemia

     Revlimid
                         EU/3/03/177     Mieloma Multiplo     12/12/2003   Celgene Europe
  Lenalidomide

Diacomit stiripentol     EU/3/04/207    Treatment of severe   5/12/2001         Biocodex
                                        myoclonic epipepsy
                                             in infancy

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Orphan Medicinal Products

    Sprycel           EU/3/05/339      Treatment of chronic      3/12/2005     Bristol-Myers
    Dasatinib         EU/3/5/338        myeloid leukaemia        23/12/2005   Squibb Pharma
                                        Treatment of acute                         EEIG
                                          lymphoblastic
                                            leukaemia

   Forodesina         EU/3/06/428       Linfoma cutaneo a        29/01/2007    Mundipharma
                                             cellule T

   Forodesina         EU/3/06/421      Acute Lynphoblastic       18/12/2006    Mundipharma
                                           leukaemia

     Myozyme          EU/3/00/018      Treatment of glycogen     14/02/2001   Genzyme Europe
Recombinant human
                                       Storage disease type II                     B.V.
    acid alpha-
                                         ( pompe’s disease)
   glucosidase

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Orphan Medicinal Products

Eltrombopag       EU/3/07/467          Idiopathic        3/8/2007           GSK
                                   thrombocytopenic
                                        purpura

Afamelanotide     EU/3/09/648      Treatment of solar   24/07/2004   Clunivel UK Linited
                                        urticaria

  Imatinib        EU/3/05/306         Treatment of      26/08/2005        Novartis
                                      mastocytosis

  Imatinib         EU/3/1/061         Treatment of      20/11/2001        Novartis
                                         GIST

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Orphan Medicinal Products

Pasireotide     EU/3/09/671      Cushing’s disease    8/10/2009         Novartis

 Givinostat     EU/3/09/719       Polytemia vera      3/272010         Italfarmaco

Ofatumumab      EU/3/08/581      Cronic lymphocytic   7/11/2008           GSK
                                     leukaemia

 Vorinostat     EU/3/04/205       Cutaneus T-cell     21/6/205            MSD
                                    Lynphoma

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Orphan Medicinal Products

Muramyl Tripeptide     EU/3/04/2006      Osteosarcoma        21/06/2006       AAIFarma
   Mifamurtide

  Mepolizumab          EU/3/04/213        Treatment of       29/07/2004         GSK
                                        Hypereosinophilic
                                           syndrome

   Everolimus          EU/3/07/449      Treatment of renal    5/6/2007        Novartis
                                          cell carcinoma

   Everolimus          EU/3/07/488       Grastro-entero-     14/11/2007       Novartis
                                           pancreatic
                                         Neuroendocrine
                                             tumors

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DM 08/05/2003

Il DM 08/05/2003 non deve essere
considerato un riferimento normativo per
consentire una sperimentazione clinica
allargata ma uno strumento per favorire
l’accesso precoce, early access, a terapie
farmacologiche sperimentali in assenza di
valide alternative terapeutiche

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DM 8/5/2003

La tipologia di pazienti cui il decreto
si rivolge richiede una particolare
tutela e protezione appartenendo
alla categoria dei soggetti così
definiti “vulnerabili” dalle GCP
          (1.61 GCP DM 15/7/1997)

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Soggetti Vulnerabili
                   1.61 GCP DM 15/7/1997

Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno studio
clinico può essere influenzata impropriamente dall’aspettativa,
sia essa giustificata o meno, di benefici legati alla
partecipazione, oppure di una possibile azione di ritorsione da
parte di individui gerarchicamente superiori, in caso di rifiuto a
partecipare……………

Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti da
malattie    incurabili………..pazienti     in   situazioni      di
emergenza……………..minori e persone incapaci di dare il
proprio consenso.

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Good Clinical Practice

                   3.1 GCP Responsabilità

 Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza e il
 benessere di tutti i soggetti che partecipano allo studio.

Deve essere prestata particolare attenzione agli studi che
coinvolgono soggetti vulnerabili

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Comitato Etico
          Art. 1 DM 12 Maggio 2006

1 Il Comitato Etico per le sperimentazioni
cliniche di medicinali di cui all’art. 2,
comma 1, lettera m) e all’art. 6 del decreto
legislativo 24 Giugno 2003, n.211, è un
organismo indipendente che ha la
responsabilità
responsabilità di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti in sperimentazione e di fornire
pubblica garanzia di tale sicurezza.

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DM 12 Maggio 2006

                           art. 2 Istituzione e composizione

   Due clinici
   Un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di llibera
                                                                         ibera scelta
   Un biostatistico
   Un farmacologo
   Un farmacista (ex officio) del servizio farmaceutico della istituzione
                                                                 istituzione di ricovero o
    territoriale, sede della sperimentazione clinica dei medicinali; nei casi di cui all’
                                                                                        all’art.
1, comma 2, un farmacista del servizio sanitario regionale
 Il Direttore sanitario (ex officio) e ove applicabile, come nel caso degli istituti di
                                                           scientifico
    ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico ( ex officio ) della
             istituzione sede della sperimentazione nei casi di cui allall’’art. 1, comma 2, un
dirigente appartenente all’ all’assessorato alla sanità
                                                 sanità regionale o delle province
autonome;
 Un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale  legale
 Un esperto in bioetica
 Un rappresentante del settore infermieristico
 Un rappresentante del volontariato per l’l’assistenza e/o associazionismo di tutela
dei pazienti

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DM 12 Maggio 2006

             art. 4 Organizzazione

Art. 4 comma 4. Il Comitato etico rende
pubblicamente disponibili le modalità di
valutazione e di adozione dei pareri, tra
cui il quorum necessario per la loro
espressione, che comunque deve essere
di almeno la metà più uno dei
componenti; le decisioni sono assunte
dalla maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto.

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Dichiarazione di Helsinki

E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone

 Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve
basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti
                                umani.
 Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è
quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e
         di comprendere l’eziologia e la patogenesi della malattia.

  Le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano
  devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società.

              Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
                          del 6 Novembre 2001

        Lo scopo principale delle norme relative alla
     produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali
       deve essere quello di assicurare la tutela della
                       sanità pubblica

                                                    (considerando 2)

              Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Il farmaco rappresenta un bene per la
comunità e uno strumento privilegiato di tutela
              della salute pubblica
       Impegnarsi per migliorare la qualità
dell’assistenza farmaceutica significa tutelare
                    la Salute

   considerata “ come diritto fondamentale
    dell’uomo e interesse della collettività”

                 Art.32 Costituzione Italiana

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Grazie per l’attenzione!
      mf.barchetti@aifa.gov.it

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