IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza
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IV Corso di aggiornamento sui farmaci: Expanded access, off label e farmacovigilanza “Il decreto 8 Maggio 2003 “Expanded Access”: esperienze della sua applicazione” Maria Federica Barchetti Auditorium del Ministero della Salute Roma 26 Gennaio 2011 Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Agenda Impegno istituzionale dell’AIFA DM 08/05/2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica c.d. uso compassionevole Contesto normativo e linee guida europee Riflessioni Etiche Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Usi speciali dei medicinali I riferimenti normativi Legge n. 648 del 23 Dicembre 1996 Legge n. 94 8/4/1998 DM 8/5/2003 G.U. 173 del 28 Luglio 2003 Agenzia Italiana del Farmaco - Sperimentazione Clinica
Nicchie terapeutiche L’attività del medico non si esaurisce all’ordinaria prescrizione di specialità medicinali nelle indicazioni, vie o modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio. Esistono aree terapeutiche così dette di “nicchia” che riguardano bisogni clinici insoddisfatti, needs medical unmet, per il trattamento di malattie rare pazienti in condizioni gravi con scarse opzioni terapeutiche pazienti in situazioni pericolo di vita pazienti non responder alle terapie standard popolazioni di pazienti poco studiate nei clinical trials Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
DM 8/5/2003 G.U. 173 del 28 Luglio 2003 Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica c.d. uso compassionevole Agenzia Italiana del Farmaco - Sperimentazione Clinica
DM 8/05/2003 E’ lo strumento normativo che in Italia definisce le procedure operative da seguire per consentire l’accesso a terapie farmacologiche sperimentali attraverso protocolli così definiti di accesso allargato o “expanded access”. Agenzia Italiana del Farmaco - Sperimentazione Clinica
“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” Art.1 1. Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico, autorizzato ai sensi dell’articolo 3 del DM 11 Febbraio 1997 sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paese estero, privo dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n.178, può essere richiesto all’impresa produttrice per uso al di fuori della sperimentazione clinica quando non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi malattie rare condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
D.Lvo n. 211/2003 art. 2 comma 1 d) d) “medicinale sperimentale”; una forma farmaceutica di un principio attivo di un placebo saggiato come controllo in una sperimentazione clinica compresi i prodotti che hanno ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
art. 2 comma 1 DM 08/05/2003 La richiesta può essere autorizzata alle seguenti condizioni: a) il medicinale sia richiesto nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase III o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase II; b) i dati disponibili sulle sperimentazioni siano sufficienti a formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
REGISTRAZIONE Ricerca e Ricerca CLINICA POST MARKETING sviluppo e svilupo registrativo surveillance PRE CLINICO FASE I Volontari sani : sicurezza, effetti biologici, metabolismo, farmacocinetica • PRESCRIZIONE • SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE FASE II • FARMACOVIGILANZA, FARMACOSORVEGLIANZA Campione di pazienti : sicurezza, effetti • FARMACOEPIDEMIOLOGIA biologici, metabolismo, farmacocinetica • STUDI DI MORTALITA’ • POPOLAZIONE FASE III Campione più ampio di pazienti selezionati : sicurezza ed efficacia BREVE TERMINE LUNGO TERMINE FASE IV Studi nell’ animale : tossicità cronica, effetti sulla riproduzione, teratogenicità 1- 3 2-10 anni anni Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
art. 3 DM 08/05/2003 La fornitura del medicinale potrà essere richiesta alla ditta produttrice: a) dal medico per uso nominale nel singolo paziente non trattato nell’ambito di studi clinici b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici c) dai medici o da gruppi collaborativi, per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di efficacia e tollerabilià tale da configurare la necessità, per coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la massima tempestività dei suoi risultati. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Art. 4 DM 08/05/2003 1. A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire il farmaco sulla base di un protocollo in cui siano presenti ed adeguatamente documentate: a) la motivazione clinica della richiesta; b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità; c) il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e di coloro per cui è formulata la richiesta; d) le modalità di informazione al paziente; e) le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio osservazionale. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Art. 4 DM 08/05/2003 2. Il protocollo deve essere: a) sottoposto da parte del medico alla approvazione da parte del Comitato Etico nel cui ambito di competenze origina la richiesta, il quale può operare anche mediante procedura di urgenza, accompagnato da una nota di assunzione di responsabilità del trattamento secondo protocollo da parte del medico richiedente; b) notificato, contestualmente alla notifica di cui alla lettera a), al Ministero della Salute – Direzione generale valutazione medicinali e farmacovigilanza – Ufficio Sperimentazione clinica - i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio sospensivo della procedura o dell'uso. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Comitato Etico Esprimere parere 1. Idoneità del medico richiedente 2. Protocollo d’uso del medicinale, IB 3. Documento di informazione al paziente e il modulo di acquisizione del consenso informato 4. Valutazione del rapporto rischio/beneficio del medicinale 5. Paziente candidato al trattamento Un parere favorevole autorizza la fornitura del medicinale Un parere non favorevole la respinge Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Art. 4 DM 08/05/2003 3. Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa autorizzata. Per l’eventuale ingresso del farmaco presso gli uffici doganali preposti, dovrà essere presentata l’approvazione da parte del Comitato Etico competente. La fornitura del medicinale da parte dell’Azienda Farmaceutica è subordinata al parere favorevole espresso dal Comitato Etico Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Check-list di documenti da notificare all’Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica dell’AIFA 1. Richiesta del medicinale da parte del medico con assunzione di responsabilità; 2. Notifica del/dei pazienti candidati al trattamento, breve motivazione clinica della richiesta 3. Dichiarazione di disponibilità della ditta alla fornitura gratuita del medicinale 4. Protocollo d’uso del medicinale, RCP 5. Documentazione di informazione al paziente e modulo di consenso informato; 6. Copia del Parere espresso dal Comitato Etico competente; Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Notifica della documentazione all’Ufficio Sperimentazione Clinica dell’AIFA L’Ufficio Sperimentazione Clinica riceve notifica della documentazione relativa “all’uso terapeutico” dei medicinali e ne verifica la conformità al DM 8/5/2003 e alla normativa applicabile. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Articolo 4 5 Qualora l’utilizzazione del medicinale avvenga al di fuori di quanto stabilito all’art. 1 ovvero non vengano rispettati gli adempimenti e le limitazioni stabilite dall’autorizzazione, o qualora, comunque, lo ritenga opportuno per la tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute può sospendere o vietare l’ulteriore cessione e l’impiego di medicinali di cui al presente decreto. Agenzia Italiana del Farmaco - Sperimentazione Clinica
Articolo 4 4 I dati relativi all’uso del farmaco, di cui al presente decreto, possono essere utilizzati come supporto, ma non sostitutivi, di quanto richiesto nelle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo del 29 Maggio 1991, n. 178. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Chiusura del programma Le Ditte Farmaceutiche provvederanno a comunicare all’Ufficio Sperimentazione Clinica dell’AIFA e ai centri la data di inizio e la data di chiusura del programma previsto in ambito nazionale in corrispondenza della avvenuta pubblicazione in G.U. della Repubblica Italiana della Determinazione AIFA che autorizza la commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale e ne stabilisce prezzo e regime di rimborsabilità. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Requisiti di qualità richiesti per un medicinale sperimentale DM 7 Novembre 2008 G.U. n.80 del 6/4/2009 art. 2 comma 1 a) IMP risponda ai requisiti di qualità richiesti: art. 13 del Decreto legislativo n. 211 del 24 Giugno 2003 capo III del decreto legislativo 6 Novembre 2007, n.200 per la produzione dei medicinali secondo GMP Annex 13 Norme di Buona Fabbricazione dei Medicinali Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Ruolo dell’AIFA –Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica Garantire il necessario controllo e la corretta gestione da parte dell’ufficio sperimentazione clinica dell’AIFA delle notifiche delle richieste di medicinali formulate ai sensi del DM 08/05/2003 Garantire ai pazienti la migliore qualità possibile dell’assistenza farmaceutica attraverso l’accesso a medicinali innovativi, a farmaci orfani per malattie rare, là dove a giudizio del medico non esistano ulteriori opportunità terapeutiche Promuovere la tracciabilità delle attività sul territorio nazionale Intervenire, se necessario, con misure restrittive per motivi di tutela della salute pubblica Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
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Riferimenti Normativi D.lvo 211 24 Giugno 2003: 2003 attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico Direttiva europea 2001/20/CE del 4 Aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n. 219 Attuazione della Direttiva 2001/83/CE(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,nonché della direttiva 2003/94/CE DM 11/02/1997 modalità di importazione di medicinali esteri e successive modifiche Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Riferimenti Normativi DM 12 Maggio 2006 Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali Decreto Legislativo 6 Dicembre 2007 n. 200 Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in sperimentazione DM 15 Luglio 1997, 1997 recepisce le linee guida delle Good Clinical practice, elaborate in sede ICH (International Coference of Harmonisation e approvate dall’Emea nel Luglio 1996): “Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali Good Clinical Practice, Practice, GCP; GCP è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Riferimenti Normativi Dichiarazione di Helsinki (1964 e successive) della World Medical Association contenente i principi etici cui i medici di tutto il mondo sono obbligati ad attenersi per la conduzione delle ricerche cliniche DM 7 Novembre 2008 recante modifiche ed integrazioni ai decreti 19 Marzo 1998; 8/5/2003 e al DM 12 Maggio 2006; Regolamento CE n.141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani. Il Regolamento n.141/2000 stabilisce le procedure comunitarie per l’attribuzione della qualifica di medicinale orfano secondo criteri obiettivi basati su una prevalenza della affezione per la quale è ricercata una diagnosi, una profilassi, una terapia non superiore a 5 casi su 10000 ; i medicinali per la cura di una affezione potenzialmente letale, gravemente invalidante o grave e cronica dovrebbero beneficiare di incentivi anche qualora la prevalenza sia superiore a 5 casi su 10000 (considerando 5) Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Riferimenti Normativi Regolamento (CE) N. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 Marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia Europea dei medicinali Considerando 7 L’esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di istituire una procedura comunitaria centralizzata di autorizzazione obbligatoria dei medicinali ad alta tecnologia, in particolare quelli derivati dalle biotecnologie, per conservare l’alto livello di valutazione scientifica di tali medicinali nella comunità e per preservare di conseguenza la fiducia dei pazienti e degli operatori sanitari in tale valutazione Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Regolamento (CE) N. 726/2004 ALLEGATO MEDICINALI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA COMUNITÀ COMUNITÀ 1. Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici: — tecnologie da DNA ricombinante, — espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi, — metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali. 2. Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o la produttività degli animali trattati. 3. Medicinali per uso umano contenenti una nuova sostanza attiva non autorizzata nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, aventi come indicazione terapeutica il trattamento di una delle seguenti malattie: — sindrome da immunodeficienza acquisita; — cancro; — disordini neurodegenerativi; — diabete; e, con effetto da 20 maggio 2008, — malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie; — malattie virali. Dopo 20 maggio 2008 la Commissione, sentita l'agenzia, può presentare proposte appropriate di modifica del presente punto sulle quali il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 4. Medicinali che sono designati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Regolamento (CE) N. 726/2004 Art. 83 1 In deroga all’art. 6 della direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri possono mettere a disposizione, per uso compassionevole, un medicinale per uso umano appartenente alle categorie di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento. 2 Ai fini del presente articolo, per uso compassionevole si intende la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale appartenente alle categorie di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2, ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmnente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato. Il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’art. 6 del presente regolamento o essere sottoposto a sperimentazione clinica. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
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Guideline on Compassionate Use of medicinal products Guideline on compassionate use (CU) of medicinal products, pursuant to article 83 of regulation (EC) N. 726/2004 Doc.Ref: EMEA/27170/2006 CU programmes are intended to facilitate the availability to patients of new treatment options under development CU programmes, making medicinal products available either on a named patient basis or to cohorts of patients, are governed by individual Member States (MS) legislation. CU versus clinical trials : From a methodological point of view, clinical trials are practically the only means of obtaining reliable and interpretable efficacy and safety data for a medicinal product. Although safety data may be collected during CU, such programmes cannot replace clinical trials for investigational purposes CU is not a substitute for properly conducted trials. CU should not slow down the implementation or continuation of clinical trials intended to provide essential information relative to the benefict/risk balance of a medicinal product Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Guideline on Compassionate Use of medicinal products Guideline on compassionate use of medicinal products, products, pursuant to article 83 of regulation(EC) regulation(EC) N. 726/2004 Compassionate use versus off- off-label use: use in this guideline, cu does not refer to use of an authorised medicinal product for an indication different from the one mentioned in section 4.1 of the summary of product characteristics (SPC) i.e. off-label use Pharmacovigilance: Pharmacovigilance: pharmacovigilance rules and responsabilities are applicable to medicinal products for which an opinion on the conditions for compassionate use has been adopted The EMEA’ EMEA’s role in Compassionate use The EMEA’s recommendations may help to make compassionate use programmes similar across the European Union. They may also help to make existing compassionate use programmes more trasparent. London 19 July 2007 Doc.Ref: Doc.Ref: EMEA/72144/2006 Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
European Medicines Agency What is compassionate use? Compassionate use is a way of making available to patients with an unmet medical need a promising medicine which has not yet been authorised (licensed) for their condition. A medicine can be marketed in the European Union (EU) only after it has been authorised. However, it is sometimees in the interest of patients to have access to medicines before authorisation. Special programmes can be set up to make these medicines available to them under defined conditions.This is know as “compassionate use”. Compassionate use programmes can only be put in place for medicines that are expected to help patients with life-threating, long-lasting or seriously disabling illnesses. These programmes are expected to benefict seriously ill patients who currently cannot be treated satisfactorily with authorised medicines, or who have a desease for which no medicine has yet been authorised. The compassionate use route may be a way for patients who cannot enrol in an ongoing clinical trial to obtain treatment with a potentially life-saving medicine. EMEA/72144/2006 (rev) Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
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Alcune esperienze dell’applicazione del DM 8/5/2003 Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Medicinali richiesti ai sensi del DM 08/05/2003 TMC 125 etravirina infezioni da HIV in pazienti Janssen Cilag NNTRI pluritrattati e/o multiresistenti MK-0518 raltegravir infezioni da HIV in pazienti MSD Inibitore integrasi pluritrattati e/o multiresistenti TMC114 darunavir infezioni da HIV in pazienti Janssen Cilag IP pluritrattati e/o multiresistenti Temozolamide Tumori cerebrali Schering Pluogh gliomi Panitumumab Carcinoma del colon-retto Amgen metastatico Omalizumab Asma allergico moderato- Novartis grave non controllato da terapie convenzionali Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Medicinali richiesti ai sensi del DM 08/05/2003 Ipilimumab Melanoma metastatico BMS Ixabepilone Carcinoma metastatico della BMS mammella pretrattati e resistenti a taxani, antracicline e/o capecitabina Tamiflu IV Trattamento di pazienti in Roche condizioni critiche con infezione influenzale H1N1o stagionale da virus A o B Ozurdex Edema maculare Allergan BRVO-CRVO Trastuzumab Carcinoma gastrico Roche metastatico HER 2+ Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Trade NameProduct EU Designation Designated Orphan Designation date Sponsor Indication Nexavar EU/04/207 Renal cell 29/07/2004 Bayer Sorafenib EU/3/6/364 carcinoma 11/04/2006 epatocarcinoma Exjade Treatment of chronic 13/3/2002 Novartis Europharm Deferasirox EU/3/02/92 iron overload Limited, UK requiring chelation therapy Torisel EU/3/06/365 Treatment of renal 6/4/2006 Wyeth Europa Temsirolimus cell carcinoma Limited Prialt EU/3/01/050 Treatment of chronic Eisai Limited Ziconotide pain requiring 9/7/2001 intraspinal analgesia Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Revatio EU/3/03/178 Treatment of 12/12/2003 Pfizer Ltd sildenafil pulmonary arterial hypertension Nelarabine EU/3/05/293 Treatment of acute 23/12/2005 Glaxo Group lynphoblastic Ltd leukaemia Revlimid EU/3/03/177 Mieloma Multiplo 12/12/2003 Celgene Europe Lenalidomide Diacomit stiripentol EU/3/04/207 Treatment of severe 5/12/2001 Biocodex myoclonic epipepsy in infancy Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Sprycel EU/3/05/339 Treatment of chronic 3/12/2005 Bristol-Myers Dasatinib EU/3/5/338 myeloid leukaemia 23/12/2005 Squibb Pharma Treatment of acute EEIG lymphoblastic leukaemia Forodesina EU/3/06/428 Linfoma cutaneo a 29/01/2007 Mundipharma cellule T Forodesina EU/3/06/421 Acute Lynphoblastic 18/12/2006 Mundipharma leukaemia Myozyme EU/3/00/018 Treatment of glycogen 14/02/2001 Genzyme Europe Recombinant human Storage disease type II B.V. acid alpha- ( pompe’s disease) glucosidase Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Eltrombopag EU/3/07/467 Idiopathic 3/8/2007 GSK thrombocytopenic purpura Afamelanotide EU/3/09/648 Treatment of solar 24/07/2004 Clunivel UK Linited urticaria Imatinib EU/3/05/306 Treatment of 26/08/2005 Novartis mastocytosis Imatinib EU/3/1/061 Treatment of 20/11/2001 Novartis GIST Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Pasireotide EU/3/09/671 Cushing’s disease 8/10/2009 Novartis Givinostat EU/3/09/719 Polytemia vera 3/272010 Italfarmaco Ofatumumab EU/3/08/581 Cronic lymphocytic 7/11/2008 GSK leukaemia Vorinostat EU/3/04/205 Cutaneus T-cell 21/6/205 MSD Lynphoma Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Orphan Medicinal Products Muramyl Tripeptide EU/3/04/2006 Osteosarcoma 21/06/2006 AAIFarma Mifamurtide Mepolizumab EU/3/04/213 Treatment of 29/07/2004 GSK Hypereosinophilic syndrome Everolimus EU/3/07/449 Treatment of renal 5/6/2007 Novartis cell carcinoma Everolimus EU/3/07/488 Grastro-entero- 14/11/2007 Novartis pancreatic Neuroendocrine tumors Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
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DM 08/05/2003 Il DM 08/05/2003 non deve essere considerato un riferimento normativo per consentire una sperimentazione clinica allargata ma uno strumento per favorire l’accesso precoce, early access, a terapie farmacologiche sperimentali in assenza di valide alternative terapeutiche Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
DM 8/5/2003 La tipologia di pazienti cui il decreto si rivolge richiede una particolare tutela e protezione appartenendo alla categoria dei soggetti così definiti “vulnerabili” dalle GCP (1.61 GCP DM 15/7/1997) Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Soggetti Vulnerabili 1.61 GCP DM 15/7/1997 Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno studio clinico può essere influenzata impropriamente dall’aspettativa, sia essa giustificata o meno, di benefici legati alla partecipazione, oppure di una possibile azione di ritorsione da parte di individui gerarchicamente superiori, in caso di rifiuto a partecipare…………… Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti da malattie incurabili………..pazienti in situazioni di emergenza……………..minori e persone incapaci di dare il proprio consenso. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Good Clinical Practice 3.1 GCP Responsabilità Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti che partecipano allo studio. Deve essere prestata particolare attenzione agli studi che coinvolgono soggetti vulnerabili Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Comitato Etico Art. 1 DM 12 Maggio 2006 1 Il Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche di medicinali di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 6 del decreto legislativo 24 Giugno 2003, n.211, è un organismo indipendente che ha la responsabilità responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale sicurezza. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
DM 12 Maggio 2006 art. 2 Istituzione e composizione Due clinici Un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di llibera ibera scelta Un biostatistico Un farmacologo Un farmacista (ex officio) del servizio farmaceutico della istituzione istituzione di ricovero o territoriale, sede della sperimentazione clinica dei medicinali; nei casi di cui all’ all’art. 1, comma 2, un farmacista del servizio sanitario regionale Il Direttore sanitario (ex officio) e ove applicabile, come nel caso degli istituti di scientifico ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico ( ex officio ) della istituzione sede della sperimentazione nei casi di cui allall’’art. 1, comma 2, un dirigente appartenente all’ all’assessorato alla sanità sanità regionale o delle province autonome; Un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale legale Un esperto in bioetica Un rappresentante del settore infermieristico Un rappresentante del volontariato per l’l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
DM 12 Maggio 2006 art. 4 Organizzazione Art. 4 comma 4. Il Comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la loro espressione, che comunque deve essere di almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Dichiarazione di Helsinki E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti umani. Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e di comprendere l’eziologia e la patogenesi della malattia. Le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società. Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 Novembre 2001 Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica (considerando 2) Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Il farmaco rappresenta un bene per la comunità e uno strumento privilegiato di tutela della salute pubblica Impegnarsi per migliorare la qualità dell’assistenza farmaceutica significa tutelare la Salute considerata “ come diritto fondamentale dell’uomo e interesse della collettività” Art.32 Costituzione Italiana Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
Grazie per l’attenzione! mf.barchetti@aifa.gov.it Agenzia Italiana del Farmaco – Sperimentazione Clinica
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