Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale - COMUNE DI QUISTELLO PROVINCIA DI MANTOVA

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COMUNE DI QUISTELLO
                               PROVINCIA DI MANTOVA

        Regolamento per la disciplina del
        Referendum consultivo comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. ______ del ____________________
Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale

INDICE

Titolo Primo - I PRINCIPI GENERALI
ART. 1       FINALITÀ
ART. 2       OGGETTO DEL REFERENDUM
ART. 3       TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE
ART. 4       PROMOZIONE DEL REFERENDUM
ART. 5       DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

Titolo Secondo - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA'
ART. 6       COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ
ART. 7       ESAME DEL QUESITO
ART. 8       COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ART. 9       RACCOLTA DELLE FIRME
ART. 10      AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
ART. 11      SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
ART. 12      PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

Titolo Terzo - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
ART. 13      INDIZIONE
ART. 14      PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM
ART. 15      REVOCA DEL REFERENDUM
ART. 16      DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
ART. 17      COMPITI DELL’UFFICIO ELETTORALE
ART. 18      UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM
ART. 19      UFFICIO DI SEZIONE
ART. 20      PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI E DEL COMITATO PROMOTORE DEL/DEI
             REFERENDUM
ART. 21      OPERAZIONI DI VOTO
ART. 22      OPERAZIONI DI SCRUTINIO
ART. 23      PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Titolo Quarto - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24      PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO
ART. 25      RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
ART. 26      DISPOSIZIONI APPLICABILI
ART. 27      SPESE
ART. 28      ENTRATA IN VIGORE
Titolo Primo
I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 87 dello Statuto Comunale, le modalità per
l’ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per
consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’Ente e favorire un rapporto di
collaborazione fra i cittadini e l’istituzione.
2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte al
quesito sottoposto.

ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM
1. Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque
ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nell’ultimo quinquennio, ovvero già dichiarate
illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
2. Ove la dichiarazione di illegittimità o di inammissibilità sia stata motivata su irregolarità procedurali,
l’istanza potrà essere ripresentata e la procedura referendaria potrà essere nuovamente avviata sulle stesse
proposte.
3. Il referendum non può essere proposto relativamente alle seguenti materie:
    a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
    b) le materie previste dall’art. 87 dello Statuto Comunale;
    c) attività meramente esecutive di norme statali e regionali;
    d) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
    e) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune;
    f) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e
    l'applicazione di tributi e tariffe;
    g) l'attuazione dei principi dettati dall'art. 3, commi 1 e 2, Costituzione, sulla pari dignità giuridica e
    sociale delle persone;
    h) materie nelle quali siano già stati adottati atti e/o provvedimenti per effetto dei quali sono stati
    assunti impegni finanziari o sono sorti rapporti contrattuali con terzi, la cui revoca o modifica sostanziale
    esponga l’amministrazione a oneri economici, anche a titolo di risarcitorio e/o indennitario.
4. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori
entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali
oneri.

ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE
1. Il Sindaco indice il referendum, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, per iniziativa
di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei
promotori.

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2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell’ultima revisione utile delle
liste elettorali.

ART. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare al Protocollo generale del
Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di inammissibilità, in calce il nome, il cognome, la
data, il luogo di nascita, gli estremi di un documento valido di riconoscimento e la firma di almeno 100
(cento) degli elettori del Comune di Quistello. L’ufficio Elettorale accerta l’effettiva iscrizione alle liste
elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l’istanza di
fronte alla Commissione dei Garanti e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni
referendarie.
3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre
alla votazione popolare, e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire
un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo che prospetti alla consultazione popolare più proposte,
il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ..."
cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.

ART. 5 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM
1. Ogni anno solare può aver luogo una sola consultazione referendaria, riferita ad uno o più referendum in
numero non superiore a tre, in una giornata di domenica, non coincidente con altre consultazioni elettorali,
dal 15 aprile al 15 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

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Titolo Secondo
VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA'

ART. 6 COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ
1. La verifica di ammissibilità dei referendum proposti è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti,
composta dal Segretario Comunale e da altri 2 (due) garanti, che abbiano maturato una significativa
esperienza giuridico-amministrativa (di cui almeno uno con esperienza accademica pluriennale), comprovata
da idoneo curriculum, nominati dal Consiglio Comunale. Tale nomina deve essere fatta nel Consiglio
Comunale successivo alla seduta di approvazione del presente regolamento.
2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio che l’ha eletta. Qualora uno dei componenti venga a
mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro
i successivi sessanta giorni per provvedere a sostituirlo.
3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo decide sull’ammissibilità dei referendum, nel
rispetto di quanto prescritto agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, entro 45 giorni dalla data di
ricevimento della proposta.
4. Le modalità procedurali a cui si deve attenere la Commissione dei garanti sono stabilite al successivo art.
7 del presente regolamento.
5. Le decisioni della Commissione dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì
indicare le norme che lo hanno determinato.
6. Le decisioni della Commissione dei Garanti, sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono
essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari; le sue
decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale.
7. Le prestazioni rese dai Garanti sono compensate con un gettone di presenza onnicomprensivo spettante
ad ogni componente per ciascuna seduta e il cui importo sarà fissato dalla Giunta comunale prima
dell’insediamento della Commissione stessa.

ART. 7 ESAME DEL QUESITO
1 La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via
obbligatoria, vincolante e definitiva, dalla Commissione dei Garanti di cui all'articolo precedente.
2. Il Sindaco trasmette alla Commissione dei Garanti le proposte di referendum entro trenta giorni dal loro
ricevimento.
3. I tre promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, possono chiedere audizione al Commissione dei Garanti
per integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se
lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, la Commissione dei Garanti
invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della
proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie
osservazioni.

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4. Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica la Commissione dei Garanti dà atto formalmente, con
propria motivata relazione, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta,
della ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum e invia il verbale al Sindaco.
5. Qualora la Commissione dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di
presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, deve stabilire un termine per le eventuali
sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
6. La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario
non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a
quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione non venga trasmessa alla
Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la
Commissione dichiara la proposta inammissibile.

ART.    8   COMUNICAZIONE           SUI    RISULTATI         DELLA   VERIFICA       DI   AMMISSIBILITÀ          DEL
REFERENDUM
1. Qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile dall’apposita Commissione dei Garanti, il Sindaco,
entro 15 giorni dal ricevimento, notifica al Comitato promotore la decisione della Commissione e il quorum
delle firme necessarie ai sensi dell’art. 87 dello Statuto Comunale.
2. Qualora la proposta di referendum sia stata dichiarata inammissibile il Sindaco provvede a darne
comunicazione nelle stesse forme previste dal comma precedente.

ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME
1. La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli vidimati dal Segretario
Comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della loro consegna.
Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura del Comitato promotore, il testo
della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima e ammissibile dalla Commissione dei
Garanti, nonché allegata copia dell'estratto del verbale di cui all'art. 7, comma 4.
2. Il Comitato Promotore, entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità espressa dalla
Commissione dei Garanti, trasmette all’Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei
referendum. L’Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero
d’ordine, il timbro, la data e la firma del Segretario comunale.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario
Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al
Sindaco e al Comitato promotore.

ART. 10 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e
cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza.
2. Sono competenti ad eseguire l’autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle Corti d’Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati
dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
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presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme
contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L’autenticazione delle firme presso l’Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al
pubblico dell’ufficio stesso. Dovrà essere altresì inserita la certificazione anche collettiva di iscrizione alle liste
elettorali, rilasciata dall’Ufficio Elettorale.

ART. 11 SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dal Segretario generale, dai Consiglieri comunali o dal
funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 9, recanti le firme autenticate e dalla
attestazione, anche collettiva, dell’ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali
comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza
del termine fissato per la raccolta delle firme.
2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della
richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei
promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di
referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste
elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà
comunicazione al Sindaco.

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Titolo Terzo
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 13 INDIZIONE
1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine
dettato dal precedente art. 9.
2. Entro i termini previsti dal presente Regolamento all’art. 5 comma 1, il Sindaco indice il referendum, salvo
i casi previsti dal successivo art. 14. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del
numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori.
3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e manifesti da
affiggersi almeno 45 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo
del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei
partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche
affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

ART. 14 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM
1. Il referendum non può essere effettuato :
    a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
    b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di
    indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
    c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
    d) contestualmente ad altre consultazioni elettorali.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo
spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 13.

ART. 15 REVOCA DEL REFERENDUM
1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il mese di febbraio, gli organi comunali competenti
abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.
2. La Commissione dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva,
stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal
contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni
referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla
cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.
4. La presa d’atto della revoca di un referendum dovrà essere oggetto di deliberazione nella prima seduta
utile del Consiglio Comunale.

ART. 16 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all’art. 1 comma 2.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

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3. Ai soli fini dei referendum comunali di cui al presente regolamento, saranno ammessi al voto gli elettori
risultanti dall’ultima revisione dinamica.
4. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti del documento elettorale previsto dalla normativa
vigente al momento del Referendum.

ART. 17 COMPITI DELL’UFFICIO ELETTORALE
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l'ufficio Elettorale predispone
tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre:
a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
b) procede entro il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
- all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
- all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
- alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.
2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all’Ufficio comunale per il referendum.

ART. 18 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, si insedia l'Ufficio comunale per il
referendum. L'Ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Generale, dal Responsabile
dell’Ufficio Elettorale e da un Istruttore Amministrativo afferente al servizio elettorale nominato dal
Segretario. Ai lavori dell’Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di referendum, ai quali, a
cura del Segretario Generale, vengono comunicate le date delle sedute.
2. L’Ufficio comunale per il referendum procede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo
alle operazioni di voto:
    - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
    - alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i
    reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati;
    - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum.
3. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'Ufficio di Elettorale e trasmesso in copia al Sindaco
e ai promotori delegati.

ART. 19 UFFICIO DI SEZIONE
1. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già
costituite ai sensi della normativa vigente.
2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da tre
scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.
L’Ufficio comunale del Referendum di cui all’art. 18 provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio e degli
scrutatori.
3. Per i compensi dei componenti degli Uffici di sezione verrà fatto riferimento alla normativa vigente al
momento della consultazione referendaria.

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ART. 20 PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI E DEL COMITATO PROMOTORE
DEL/DEI REFERENDUM
1. Il Comitato promotore del/i referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro
forme singole o associate contemplati dal D.Lgs. 267/2000, hanno diritto di svolgere apposita propaganda
elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore.
2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma che precede devono presentare apposita istanza al
Sindaco entro il 30° giorno antecedente la data di svolgimento del referendum.
3. A decorrere dal 30° giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria, la propaganda
sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate
al 1° comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno
antecedente a quello di inizio della consultazione.
4. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun soggetto previsto al 1° comma
spetta un unico spazio agli effetti dell’affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica
domanda.

ART. 21 OPERAZIONI DI VOTO
1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00 del giorno della votazione. Dalle ore
6.00 alle ore 8.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una
copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del referendum da esporre nella
parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione.
2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono
possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con
la dicitura "Referendum comunale".
3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla
Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima e ammissibile, letteralmente riprodotta a
caratteri chiaramente leggibili. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione
secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste
di referendum sottoposte al voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e,
comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del
referendum e terminano alle ore 22.00 dello stesso giorno. Sono ammessi a votare gli elettori in quel
momento presenti all'interno del seggio.

ART. 22 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1 Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad
esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato
all'Ufficio Elettorale.

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2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Elettorale, possono
assistere, un rappresentante di ognuno dei Comitati promotori del referendum, designati dai rispettivi
delegati.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini
l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.

ART. 23 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'Ufficio comunale
per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
    a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
    b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
    c) al Comitato Promotore.
2. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati entro dieci giorni all’Ufficio comunale per
il Referendum decide l’Ufficio entro i successivi venti giorni.

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Titolo Quarto
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno
dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Se l’esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia.
3. L’esito del referendum non può impegnare direttamente l’Amministrazione, la quale ha comunque sempre
il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico – finanziarie in
ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà
popolare,     la   discrezionalità   e   le   responsabilità    connesse   alle   funzioni   proprie   ed   esclusive
dell’amministrazione pubblica.
4. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di
pubblicità.

ART. 25 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle
operazioni referendarie fino al momento della pronuncia della Commissione dei Garanti. A questo fine, dovrà
inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i
quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.

ART. 26 DISPOSIZIONI APPLICABILI
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e
referendarie.
2. Per i procedimenti la cui istanza venga depositata tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio ovvero dal 1° al 31
agosto, i soli termini previsti dall’art. 7 comma 2 possono essere aumentati fino al doppio, previa
comunicazione ai promotori da parte del responsabile del procedimento.

ART. 27 SPESE
1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze
dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto all'art. 20,
comma 1.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si
provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale
è stato approvato dal Consiglio Comunale.
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