ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SEDE CENTRALE Via D. Morelli, 75 Napoli
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI SEDE CENTRALE Via D. Morelli, 75 Napoli (Tel.7973111 - Fax 7973238)
2 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Via D. Morelli, 75 – Napoli Tel.081-7973111 – Fax 7973238 2
3 CARTA DEI SERVIZI La presente “Carta dei Servizi” è stata predisposta dall’IACP di Napoli Testi a cura di: dott.ssa ROSA PERCUOCO Dirigente Settore Servizi Generali Realizzazione e stampa: I.Q.S. di Aiello Annalisa – Melito - Napoli 3
4 INDICE PARTE I PRESENTAZIONE Avv. Marco Di Lello (Assessore Edilizia Pubblica Abitativa – Regione Campania) Pag. 7 Consiglio di Amministrazione “ “ 8 Il ruolo istituzionale dell’IACP “ “ 9 Il contesto finanziario “ “ 10 Il ruolo dell’IACP nel recupero del centro storico di Napoli “ “ 12 Obiettivi della Carta dei Servizi “ “ 14 Principi ispiratori “ “ 15 Organi di indirizzo politico-programmatico e di controllo “ “ 16 Organi di gestione burocratica e struttura organizzativa “ “ 17 Sede centrale e uffici distaccati “ “ 18 Patrimonio Immobiliare in gestione “ “ 19 Commissione Paritetica di Conciliazione “ “ 20 PARTE II GUIDA ALL’UTENTE Canone di locazione degli alloggi Pag. 23 Tabella canoni “ “ 25 Modalità di pagamento del canone “ “ 26 Morosità “ “ 27 Contratto di locazione alloggio “ “ 28 Locazione d’immobili non abitativi “ “ 29 Accertamento periodico del reddito “ “ 30 Domanda di revisione del canone “ “ 31 Voltura Contratto “ “ 32 Ampliamento del nucleo familiare “ “ 34 Ospitalità temporanea “ “ 35 Annullamento dell’assegnazione “ “ 36 Decadenza dell’assegnazione “ “ 37 Decadenza per mancato invio del reddito “ “ 38 Occupazione senza titolo “ “ 39 Riconsegna dell’alloggio “ “ 40 Regolarizzazione del rapporto locativo “ “ 41 Mobilità negli alloggi di E.R.P “ “ 43 Opere abusive “ “ 44 Costituzione e funzionamento del condominio “ “ 46 4
5 Autogestione dei fabbricati “ “ 47 Acquisto degli alloggi ai sensi della L. 560/93 “ “ 49 Procedure di vendita “ “ 51 Manutenzione “ “ 53 Interventi manutentivi di competenza dell’Istituto “ “ 54 Norme di comportamento ed interventi manutentivi di competenza “ “ 56 dell’assegnatario PARTE III Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “ “ 61 Accesso ai documenti amministrativi “ “ 61 Reclami “ “ 61 Orario di ricevimento dell’utenza “ “ 62 Tempi di conclusione dei singoli procedimenti “ “ 62 APPENDICE Regolamento per la gestione della mobilita' degli alloggi di E.R.P “ “ 65 Regolamento tipo per l’autogestione degli alloggi E.R.P “ “ 69 Convenzione tipo autogestione “ “ 74 5
7 Regione Campania La nuova filosofia dell’intervento pubblico nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica prevede programmi costruttivi non più legati alle esigenze di “quantità” degli interventi sia dal punto di vista urbanistico che architettonico, ambientale e sociale. Da qui lo sviluppo di programmi complessi destinati alla riqualificazione urbanistica ambientale, per una organica valorizzazione del territorio. Appare evidente come sia cambiato il modo di vivere la casa e la città da parte dei cittadini. La struttura della città, caratterizzata finora da uno sviluppo spesso disarticolato, necessita di interventi mirati che ne modifichino le forme, ne cambino l’uso e ne favoriscano la vivibilità. D’altra parte, la problematica abitativa assume connotati fortemente sociali, in ordine ai quali si chiede una risposta, ai “bisogni” crescenti, in modo non tradizionale. La “Carta dei Servizi” per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, rappresenta un primo e concreto passo per definire il rapporto tra gli utenti e gli Enti Gestori determinando, anche attraverso la definizione dello standard di qualità dei servizi offerti, una nuova forma di collaborazione e di partecipazione degli utenti. La stessa legge regionale 18/97 riconosce, infatti, la necessità di individuare e codificare tutti i diritti degli assegnatari, coinvolgendoli nelle varie gestioni del patrimonio pubblico a fronte della esigenza e del rispetto dei principi generali e specifici doveri, da individuare in una apposita “Carta”. Si inaugura, in tal modo, un nuovo rapporto tra Istituzioni e Cittadini che, sempre più, sono chiamati a partecipare attivamente alla gestione dei servizi, al fine di contribuire ad elevarne la qualità. Avv. Marco Di Lello Ass. all' Edilizia Pubblica Abitativa Regione Campania 7
8 Il Consiglio di Amministrazione è lieto di inviare alle Amministrazioni locali e ai Sindacati degli Inquilini la Carta dei Servizi. Si tratta di un atto importante sulla strada della partecipazione e della trasparenza amministrativa. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha condiviso tale significativo risultato con le OO.SS. degli inquilini, avendo discusso accuratamente e posto a confronto con le predette associazioni i contenuti della presente Carta. La Carta dei Servizi costituisce un patto scritto con gli utenti sulla qualità dei servizi forniti dall'Ente. Lo sforzo profuso in questa direzione da parte dell'Ente, che si è tradotto nel documento suindicato, si inserisce nel piu' ampio obiettivo dell'Ente per migliorare la comunicazione, l'informazione, il rapporto, implicitamente il servizio, fra l'Ente e l'utenza. Consapevoli del significato qualificante della Carta dei Servizi, l'Istituto ne verificherà contenuti ed efficacia dopo un periodo adeguato di applicazione. Ci auguriamo che essa venga conservata per divenire uno strumento d'informazione da utilizzare qualora se ne senta l'esigenza. Proprio perché l'utilità della pubblicazione non è limitata al presente, pensiamo di consegnare copia della Carta a chi diventerà in futuro nostro utente; la stessa è, inoltre, suscettibile - sin d’ora – di gratuita consultazione oltre che di acquisto, previo rimborso delle sole spese. Il nostro impegno per facilitare il rapporto fra utenti e IACP non sarà limitato a questa sola iniziativa. I prossimi mesi saranno dedicati, in particolare, al miglioramento di questo rapporto e a questo fine saranno decise ulteriori iniziative intese a facilitare l'accesso e il dialogo del Pubblico con i nostri Settori. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8
9 RUOLO ISTITUZIONALE DELL’IACP Non è facile riassumere in poche battute il ruolo istituzionale dell’IACP per Napoli e la sua Provincia, ciò che esso ha rappresentato sino ad oggi nella realtà sociale ed economica della nostra comunità dagli inizi del secolo. L’Istituto fu costituito nel 1908 con il compito preciso di “costruire costantemente, risanando, nell’ambito della città e doverosamente e necessariamente decentrando verso la periferia”. Dal 1908, anno della sua costituzione, l’IACP di Napoli ha svolto una costante attività in un settore di rilevante profilo economico e sociale, con l’obiettivo primario di costruire case per i meno abbienti secondo il dettato della legge Luzzatti del 1903. E’ proprio il carattere di “socialità” che forse, più degli altri, va evidenziato nella storia che accompagna la nascita e la costituzione dell’IACP. La creazione di nuovi rioni edilizi (Luzzatti, Duca d’Aosta, Principe di Piemonte e Vittorio Emanuele) sorti in zone che sembravano condannare ad una condizione permanente di insalubrità e negatività sociale è valsa a configurare il ruolo dell’IACP quale “soggetto di evoluzione sociale”: esso ha infatti restituito a nuova vita la condizione di queste “sacche di malessere urbano” sottraendole ad un destino ineluttabile di abbandono, di incuria, di veri e propri ghetti dalle condizioni di vita inumane. E’ certamente merito dell’IACP aver “saldato” alla città le zone di periferia, aver cancellato in un aggregato urbano la sensazione di esclusione dal contesto sociale metropolitano, annullando così le distanze che intercorrono tra centro e periferia. E’ alla luce di queste risultanze che l’IACP si è reso strumento di risanamento urbanistico e di bonifica sociale: due funzioni consolidatesi e rafforzatesi nell’impegno espletato fino ad oggi. L’attività dell’Istituto si è sviluppata in più periodi: - nel periodo 1908-1937 furono costruiti oltre 200 fabbricati per n. 16.000 vani complessivi; - nel periodo 1937-1945 oltre alla riparazione dei danni di guerra, furono realizzati ben 62 fabbricati per n. 3158 vani; - nel periodo 1945-1960 si ebbe un grande fervore di realizzazioni: furono realizzati n. 890 fabbricati per n. 81.969 vani - nel periodo 1960-1971 furono costruiti n. 182 fabbricati per n. 50.200 vani. - Agli inizi degli anni 80 si ebbe con l’ emanazione di alcune leggi quali la legge 25/80, la 94/82 e soprattutto con la legge 457/78, un intensificarsi dell’attività costruttiva, alla quale si unì anche quella del recupero del patrimonio edilizio esistente consistente nel rinnovamento di alcuni rioni degradati, nonché nel recupero - riuso di edifici d’interesse storico-artistico ricadenti nel centro storico della città. - Dal 1997 ad oggi utilizzando la legge n. 135/97 sono stati programmati ed appaltati vari piani di recupero urbano. Da segnalare, infine, la legge 560/93 che, consentendo la vendita di una cospicua parte del patrimonio immobiliare, costituisce la base per il rilancio dell’edilizia Residenziale, prevedendo espressamente il reinvestimento e la riqualificazione della stessa. Un’azione sociale, dunque, che si è accompagnata ad un intervento più propriamente economico, che ha messo in circuito proventi notevoli, procurando anche infinite occasioni di lavoro ed esaltando le capacità imprenditoriali e professionali che hanno lavorato al servizio della comunità sociale dell’area metropolitana di Napoli. D.ssa Annamaria Negro Coordinatore Generale 9
10 IL CONTESTO FINANZIARIO Le problematiche dell’IACP di Napoli sono le stesse di quegli IACP, particolarmente del Centro Sud, che hanno incontrato difficoltà dovute all’insorgere,nel tempo, di nuove esigenze da quando, già dagli anni ottanta, la politica relativa all’edilizia residenziale pubblica ha subito gradualmente un radicale cambiamento. In attuazione del decentramento della materia alle regioni col DPR n° 616/’77, lo Stato si è via via tirato indietro lasciando gli Istituti Autonomi Case Popolari, che nel corso di quasi un secolo sono stati suoi enti strumentali per gli interventi nell’edilizia residenziale pubblica, alla disciplina regionale. Indubbiamente è giusto che la politica della casa sia programmata e curata localmente e che gli IACP, realizzatori e gestori dell’edilizia residenziale pubblica, dipendano dalle regioni. E’ ingiusto però che tali enti siano divenuti, nella visione dei Ministeri dei LL.PP., del Tesoro e delle Finanze, organismi non più meritevoli di protezione. In passato non v’era legge introduttiva di imposte che non recasse agevolazioni per gli IACP. Si ricordino le esenzioni venticinquennali da imposte dirette come l’ILOR sui fabbricati, le esenzioni da imposte patrimoniali come l’INVIM decennale e l’I.S.I., le esenzioni da imposte di bollo e registro, ecc. Con le nuove norme degli anni novanta, non solo sono finite le agevolazioni, ma si pretende dagli IACP anche l’impossibile. Al riguardo si pensi all’ICI, che per le unità abitative in alcuni comuni addirittura supera l’ammontare annuo dei canoni di locazione. Ci si è messa anche la Corte Costituzionale che, con sentenza del 1999 ha ritenuto ininfluente, con riferimento all’ICI, l’inesistenza di capacità contributiva in capo agli IACP, equiparati peraltro ad imprese commerciali. Si pensi anche all’IRPEG: ogni impresa è esentata da tale imposta sui fabbricati strumentali; gli IACP sarebbero imprese, ma i fabbricati non sono considerati strumentali e per essi si paga l’IRPEG separatamente dal risultato di bilancio. Si potrebbe continuare su altre illogicità ed iniquità del sistema. Quel che si voleva porre in evidenza, come accennato all’inizio, è che solo quegli IACP che hanno potuto riformarsi per tempo ampliando il proprio campo di attività a quello di vera e propria impresa commerciale, sì da supplire con gli utili di questa alle perdite sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica, si sono resi indenni da tali nefasti nuovi aspetti normativi. E’ da sottolineare che in tali casi la riconversione è stata senz’altro favorita dalle Regioni che, avendo rivolto attenzione agli IACP di appartenenza con norme di riorganizzazione, hanno anche curato l’adeguamento dei canoni di locazione. In altri casi, com’è per gli enti della Campania e per l’IACP di Napoli in particolare, il campo di attività è rimasto quasi per intero quello altamente deficitario della sola gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Circa la gestione deficitaria il conto è presto fatto: nel 2001 si prevedono entrate da canoni di locazione per circa Lire 36 miliardi, cui si aggiungono Lire 3,7 miliardi da locali ad uso diverso. Le sole spese di gestione del patrimonio superano i 39 miliardi. Le imposte e tasse, per circa 12 miliardi, e la quota allo Stato di 8 miliardi, potranno trovare parziale 10
11 copertura soltanto nei proventi delle vendite; ma è chiaro che se si pagano le spese correnti, eliminando pezzi del patrimonio da reddito, si può parlare non già di corretta gestione, bensì di messa in liquidazione. Nonostante tali e tante difficoltà, cui si è aggiunta una progressiva grave carenza di personale, l’IACP di Napoli è riuscito sempre ad offrire finora un minimo di servizi all’utenza. E’ da auspicare che vi sia, con l’intervento della Regione, un radicale cambiamento che consenta di invertire la tendenza in atto, di rendere economica la gestione e di offrire un miglior livello di servizi. dott. Vincenzo Giliberti Dirigente Settore Economico Finanziario 11
12 IL RUOLO DELL’IACP NEL RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI L’attività’ costruttiva dell’IACP ha avuto, negli anni ottanta, una svolta di estremo interesse, nell’ambito di una collaborazione straordinaria ma fattiva con il Comune di Napoli. In un’ottica architettonica moderna di convivenza civile e restituzione del patrimonio artistico della città, l’IACP ha realizzato interventi edilizi volti al recupero e riuso di alcuni edifici di proprietà comunale, siti nel centro storico di Napoli come l’intervento di recupero dell’ ex asilo Girardi (asilo nido e una scuola media di diciotto aule con tutte le attrezzature complementari e spazi verdi) dell’ex ritiro S. Rita (destinato a sede del T.A.R. Campania), dell’ex Ospedale della Pace (sede della circoscrizione, uffici comunali, salone per conferenze e concerti) e della chiesa S. Maria della Pace (restituita alle sue funzioni religiose). SALONE DELLE FEMMINE EX OSPEDALE S. MARIA DELLA PACE 12
13 EX ASILO GIRARDI RECUPERO EX OSPEDALE S. MARIA DELLA PACE 13
14 OBBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI L’obbiettivo della carta è principalmente quello di garantire agli utenti prestazioni le cui caratteristiche qualitative siano in grado di soddisfare i bisogni ed inoltre di recuperare il rapporto con gli utenti stessi. Inserendosi nel solco del filone giuridico della trasparenza dell’attività amministrativa e dell’informazione all’utenza, rappresenta un rilevante salto di qualità del servizio pubblico. La Carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti, contiene gli standard di qualità dei servizi offerti, descrive i progetti di miglioramento della qualità dei servizi ed individua gli strumenti di tutela dell’utente . Gli utenti, laddove riscontrino il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta, possono tutelare i loro diritti con un reclamo che deve essere presentato presso l’Istituto. Al fine di garantire la completezza e l’agevole accedibilità delle informazione fornite dall’Ente, è da tempo costituito il sito INTERNET www.iacp.napoli.it (cfr. anche infra pagg. 15 e 19). La carta è redatta in conformità alla direttiva del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 27/1/94. 14
15 PRINCIPI ISPIRATORI I principi ispiratori della carta dei servizi sono: 1) Imparzialità: Uguaglianza di trattamento per tutti gli utenti senza distinzione; 2) Regolarità: continuità nell’erogazione dei servizi; 3) Partecipazione: degli utenti e delle OO.SS. per ottimizzare le funzioni ed i servizi stessi; 4) Trasparenza, Efficienza ed Efficacia: per coniugare l’esigenza di redditività dell’Ente, con le legittime aspettative degli utenti. Validità della Carta dei Servizi La carta potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione, nonché a seguito di variazioni del quadro normativo, sia nazionale che regionale. Eventuali modifiche potranno essere suggerite anche dalle OO.SS. che coadiuveranno i Settori dell’Ente nella individuazione di proposte, iniziative e progetti atti a migliorare il servizio. Pubblicazione della Carta Tale documento sarà trasmesso agli Enti locali ed alle rappresentanze sociali, nonché agli assegnatari che ne faranno richiesta previo rimborso delle sole spese. La carta potrà essere consultata all’indirizzo internet: www. iacp.napoli.it. 15
16 ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - PROGRAMMATICO E DI CONTROLLO Sono Organi dello I.A.C.P. della Provincia di Napoli: 1. Il Presidente 2. Il Consiglio di Amministrazione 3. Il Collegio Sindacale Presidente Arch. ONORATO VISONE Vice Presidente Dr. VINCENZO ACAMPORA Consiglio di Amministrazione Sig. ANTONIO BORRIELLO, Dr. GIOVANNI CRISPINO, Sig. ANTONIO FALANGA, Dr. ANTONIO GIORDANO, Ing. ROCCO MARRAUDINO, Sig. NICOLA PERFETTO, Sig. TIBERIO SAURO, Dr. PASQUALE SOMMESE, Dr. GIUSEPPE VACCARO, Dr. GUSTAVO VALLE. Collegio Sindacale: Presidente: Dr. Oreste Pipolo Componenti: Dr. Marcello Cosconati, Dr. Angelo di Lorenzo 16
17 ORGANI DI GESTIONE BUROCRATICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA Sono organi di gestione burocratica : I Dirigenti Coordinatore Generale D.ssa Anna Maria Negro Settore Patrimonio D.ssa Claudia Labella Settore Servizi Locativi D.ssa Rosa Poeta Settore Alienazioni Dr. Mario Festa Settore Tecnico Costruzioni Ing. Sergio Tomasetta Settore Tecnico Manutenzioni e Ing. Francesco Bellinetti Recupero Edilizio Settore Economico Finanziario Dr. Vincenzo Giliberti Settore Servizi Generali D.ssa Rosa Percuoco Settore Legale Avv. Enrico Marotta Settore Recupero Crediti Avv. Vincenzo Caputo Settore Gestione Stralcio del Avv. Elio R. Fusco Contenzioso Pregresso Settore Sistema Informativo Ing. Mario Palumbo Settore Gestione Risorse Umane D.ssa Anna Maria Negro Tale organizzazione scaturisce dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/1186 del 18/1/2000, ed è suscettibile di variazioni. 17
18 Sede Centrale e Uffici distaccati Ufficio / Indirizzo Telefono / Fax Ricevimento del pubblico Sede Tel. 081-7973111 martedì e venerdì Via Domenico Morelli, 75 dalle 8,30 alle 14,00 Napoli Fax 081- 7973238 Sportello Accertamento Redditi Tel. 081- 7973145 dal lunedì al venerdì Via Chiatamone, 3 dalle 8,30 alle 14,00 Napoli Fax 081- 7973238 Servizio Manutenzioni Tel. 081 - 7973300 (rione La Loggetta) Zona W/3 Fax 081 - 5937549 Via O. Petruccelli, 21 Secondigliano (rione 167) Tel. 081 - 5430765 Scampia – Napoli Zona W/1 Fax 081-5432479 Secondigliano (rione 167) Tel. 081 5430765 Scampia - Napoli Zona W/2 Fax 081-5432479 Monterusciello Tel. 081 5245208 Via L. Bovio lotto 14 isol. A Zona W/4 Pozzuoli Napoli Fax 081-5246475 Rione Luzzatti Tel. 081 265720 Via T. da Sessa,44 Zona E/1 Napoli Fax 081-265720 S. Giovanni a Teduccio Tel. 081 7524502 Via Figurelle, is.32 Zona E/2 Napoli Fax 081-7524502 Torre Annunziata Tel. 081 8615256 Via S. Francesco Zona E/3 Napoli Fax 081-8615256 Casamarciano Gescal Tel. 081 8236395 Zona E/4 Piazzale Centrale Nola - Napoli Fax 081-8236395 18
19 IL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN GESTIONE Alloggi: di proprietà dell’IACP n° 29.227 di proprietà aliena n° 7.398 alloggi ceduti a riscatto e amministrati dall’IACP n° 3.427 TOTALE ALLOGGI n° 40.052 Locali ad uso diverso: Suoli e terreni n° 443 Botteghe e terranei n° 911 Scantinati n° 2.883 TOTALE UNITA’ IMMOBILIARI n° 44.289 (situazione al 31.12.2000) I dati aggiornati relativi al patrimonio immobiliare potranno essere consultati, in ogni momento, all’indirizzo internet www. iacp.napoli.it. 19
20 COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE Al fine di garantire il rispetto della "Carta dei Diritti e dei Doveri" degli assegnatari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/25 del 14/7/98 - nonché al fine di prevenire possibili contenziosi, è stata istituita la Commissione Paritetica di Conciliazione. Tale organismo svolge una importante funzione consultiva in ordine a problematiche insorte nel corso della gestione del patrimonio, con finalità conciliative di carattere generale, senza rinunzia delle parti alla tutela in sede giurisdizionale. La Commissione è composta: - dal legale rappresentante dell’Ente, - da un rappresentante sindacale per ogni Organizzazione dell’utenza riconosciuta a livello nazionale, - dai responsabili dei servizi dell’Ente interessati alla gestione del patrimonio o loro delegati. RIONE C. COLOMBO 20
21 RIONE S. CATERINA DA SIENA 21
22 PARTE II GUIDA ALL’UTENTE 22
23 SCHEDA N°1 CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI I criteri di determinazione del canone di locazione sono fissati dalla legge regionale attualmente in vigore, ovvero dalla legge n°19 del 14 agosto 1997. Detta legge individua tre fasce di canone così denominate: Canone A - fascia sociale Canone B - fascia di riferimento Canone C - fascia di decadenza Canone A - fascia sociale La fascia sociale riguarda i nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante da lavoro dipendente o assimilato, non supera il valore di due pensioni INPS. In questa fascia sono possibili quattro diversi canoni, contraddistinti nella tabella canoni dai codici I.A.C.P. A,B,C,D, in funzione della composizione dei nuclei familiari. I canoni di questa fascia sono determinati in base a percentuali del reddito imponibile, indipendentemente quindi dal valore oggettivo dell’alloggio. Si noti che nessun canone mensile può essere inferiore a £. 5.000 per vano convenzionale (Codice “E”) Canone B – fascia di riferimento La fascia di riferimento riguarda i nuclei familiari che, non rientrando nella fascia sociale, dispongono di un reddito convenzionale annuo complessivo non superiore al limite fissato per la decadenza dell’assegnazione. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi convenzionali di tutti i percettori di reddito componenti il nucleo familiare, determinati a partire dal reddito imponibile, detratto un milione per ogni figlio a carico, ridotto del 40% per i redditi da lavoro dipendente o assimilato, abbattuto di un ulteriore milione per ciascun componente oltre i due, non percettore di reddito, diverso dai figli a carico, fino ad un massimo di lire 6.000.000. In questa fascia sono possibili quattordici diversi canoni riferiti a 7 scaglioni di reddito rispettivamente relativi alla coppie di codice in tabella canoni: F-O; G-P; H-Q; I-R; J-S; K-T; L-U. 23
24 Canone C- fascia di decadenza Il primo codice di ciascuna coppia conduce ad un canone che è funzione di parametri oggettivi dell’alloggio, il secondo codice riporta ad un canone corrispondente ad una percentuale del reddito convenzionale. Il conduttore, nell’ambito dello scaglione, è tenuto al pagamento dell’importo a lui più favorevole. La fascia di decadenza riguarda i nuclei familiari che dispongono di un reddito convenzionale annuo complessivo superiore al limite fissato per la decadenza dell’assegnazione. In questa fascia sono possibili quattro diversi canoni, relativi a quattro scaglioni di reddito convenzionale, contraddistinti nella tabella canoni dai codici M, Z, X, W. A ciascuno scaglione corrisponde un canone pari al valore dell’equo canone, secondo la legge 392/78, rispettivamente incrementato del 10%, 20%, 30%, 50%. I “canoni provvisori” e quelli “predeterminati”, distinti in tabella dai codici “Y”, “N”, possono essere definiti canoni tecnici e sono utilizzati per situazioni transitorie o casi particolari. 24
25 Tabella canoni determinazione dei canoni di locazione in base alla legge regionale n°19 del 14/8/1997 Condizioni di accesso Canone codice I II III IV Applicato A Redd. esclus. da lavoro dip/pens Redd. Impon.
26 SCHEDA N°2 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE Procedura La bolletta per il versamento dei canoni di locazione, o della rate di riscatto o di qualsiasi altra spesa a carico dell’utente, vengono recapitate direttamente all’indirizzo di ciascun utente. La spedizione è trimestrale e relativa a tre mensilità del canone, ciascuna delle quali dovrà essere corrisposta entro i primi dieci giorni del mese di riferimento come puntualmente riportato nella stessa bolletta. A titolo esemplificativo, nel primo trimestre vengono trasmessi i bollettini relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, e marzo, nel secondo trimestre le altre mensilità e così via, ricordando che dovrà essere versata una sola bolletta per ciascun mese di riferimento. La spedizione avviene entro il mese precedente di ciascun trimestre, proprio per dare modo di effettuare puntualmente i versamenti entro le scadenze prefissate e riportate in ogni singolo bollettino. Se per motivi eccezionali la spedizione dovesse subire ritardi, si posticiperà anche la data di pagamento delle relative mensilità, indicando, nei bollettini stessi, le nuove scadenze. Il pagamento potrà avvenire presso qualsiasi ufficio postale. Note e osservazioni In caso di inottemperanza, decorsi 20 giorni dal mancato pagamento, l’Istituto applica gli interessi legali e l'indennità di mora ,ai sensi dell’art. 1282 c.c. Il mancato pagamento di tre mensilità di canone, a qualsiasi titolo dovuto, è causa di risoluzione contrattuale. L'Istituto, sulla scorta della circolare Regione Campania n. 2 del 12/3/98, previa diffida all'assegnatario, portata a conoscenza del Comune interessato, decorsi inutilmente 60 giorni, richiederà l'emissione del provvedimento di decadenza, con conseguente risoluzione contrattuale. È opportuno che l’utente presti attenzione ai messaggi stampati periodicamente sulla bolletta negli appositi spazi ed agli avvisi relativi ad eventuali bollette precedenti non pagate. Il bollettino premarcato costituisce l’unico mezzo di pagamento riconosciuto; pertanto l’utente è tenuto, nel caso di contestazione del canone e degli oneri accessori, a non prendere alcuna iniziativa di autoriduzione dei corrispettivi, utilizzando altri mezzi di pagamento, che lo metterebbero in uno stato di morosità, perseguibile legalmente. Responsabile del procedimento di rendicontazione è il Settore Economico-Finanziario. Responsabile del procedimento di bollettazione è il Settore Sistema Informativo. 26
27 SCHEDA N°3 MOROSITA’ Procedura Il puntuale pagamento dei canoni è uno dei principali doveri dell’assegnatario. In caso di morosità superiore a tre mesi, si provvede a diffidare l’interessato, concedendo 60gg., a termine di legge, per il saldo del debito. In caso di inadempienza, ai sensi dell’art. 20 lett. g) della richiamata L.R. 18/97, dovrà essere richiesta ai Comuni competenti la decadenza dall’assegnazione. Tale provvedimento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale ed il rilascio dell’alloggio. Contemporaneamente alla decadenza dall’assegnazione viene anche avviata la procedura legale per il recupero del credito. Ulteriori informazioni Si ricorda che non sempre si attiva automaticamente la procedura di decadenza e la procedura legale poiché, se l’inadempienza è dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o altra grave difficoltà a corrispondere regolarmente il canone, l’Ente può concedere, ove ne ricorrano le condizioni, i benefici previsti dalla legge regionale (sospensione della risoluzione contrattuale per sei mesi, prorogabile per altri sei mesi). L’ assegnatario, per ottenere questi benefici, dovrà tuttavia segnalare il proprio grave disagio all' Istituto, esibendo la documentazione di sostegno. Responsabile dell’avvio del procedimento (invio atti al Comune) per l’emanazione del provvedimento di decadenza è il Settore Servizi Locativi. Responsabile del recupero giudiziario del credito, è il Settore Recupero Crediti. Responsabile del procedimento di contestazione della morosità, della rateazione e del controllo sulla regolarità contabile è il Settore Economico Finanziario. 27
28 SCHEDA N°4 CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO Procedura: L’Istituto procede alla stipula del contratto dopo il ricevimento, da parte dei comuni, dei decreti di assegnazione dell’alloggio. Documentazione necessaria: • stato di famiglia; • documentazione relativa al reddito di ciascun componente il nucleo familiare; • documento di riconoscimento; • codice fiscale; • decreto di assegnazione; • copia della lettera di invito; • somma minima di £.400.000 per n°3 mensilità di deposito, quota imposta di registro e altri rimborsi; • n° 4 marche da bollo da £. 20.000 . La documentazione anagrafica e la certificazione relativa al reddito possono essere sostituite da autocertificazione, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Descrizione della procedura L’assegnatario viene convocato con lettera raccomandata per la stipula del contratto e la successiva consegna delle chiavi. Ulteriori informazioni Se la consegna dell’alloggio avviene entro i primi 15 gg. del mese, è dovuto anche il canone del mese in corso, altrimenti il primo canone dovuto è quello del mese successivo. Dell’avvenuta stipula l’Istituto avvisa l’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi. Responsabile del procedimento per la stipula del contratto è il Settore Servizi Locativi. Responsabile del procedimento per la consegna dell’alloggio è il Settore Tecnico Manutenzione e Recupero Edilizio. 28
29 SCHEDA N°5 LOCAZIONE D’IMMOBILI NON ABITATIVI Procedura I locali ad uso diverso dall’abitazione (negozi, depositi assoggettati alla legge 392/78 e successive modifiche) e i suoli sono locati alle condizioni di mercato, utilizzando le seguenti procedure: 1) predisposizione di una stima-base indicante la descrizione, la consistenza, la destinazione d’uso, l’ubicazione ed il canone di riferimento; 2) comunicazione al pubblico delle disponibilità dei locali liberi mediante affissioni e/o pubblicazioni di avviso a mezzo stampa; 3) acquisizione, entro la data fissata dal bando, delle offerte (in busta chiusa) degli interessati; 4) assegnazione al migliore offerente sulla base dei parametri indicati. Le offerte vanno indirizzate a: IACP Servizi Locativi – Via Domenico Morelli, 75 - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Responsabile delle pratiche di locazione immobili ad uso diverso è il Settore Servizi Locativi. 29
30 SCHEDA N°6 ACCERTAMENTO PERIODICO DEL REDDITO Procedura L'art. 3 della L.R. n. 18/97 prevede l’aggiornamento – con cadenza biennale – della situazione reddituale degli assegnatari al fine del calcolo del canone da corrispondere. L'Istituto rappresenta che, per quanto riguarda il patrimonio da esso gestito, dal 2 gennaio al 30 giugno di ogni anno dispari, chiede alla propria utenza di dichiarare il reddito complessivo familiare annuo. La modulistica necessaria potrà essere acquisita direttamente presso lo “Sportello del Cittadino” dello stesso Istituto – via Chiatamone n°3 - ovvero attraverso le Organizzazioni Sindacali accreditate presso l’IACP. L’autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere consegnata: - presso lo “Sportello del Cittadino” come sopra ubicato; - tramite le OO.SS.; - a mezzo Servizio Postale. Qualora l’autocertificazione fosse consegnata da persona diversa dal conduttore o a mezzo servizio Postale, dovrà essere accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante. E’ prevista la verifica di quanto autocertificato, da parte di questo IACP, attraverso altre P.A. . L’accertamento di falsità della dichiarazione darà luogo all’attivazione, in danno del dichiarante, dei procedimenti previsti dal codice penale. La consegna dell’autocertificazione è obbligatoria allo scopo di : - determinare il canone di locazione ovvero l’indennità di occupazione; - verificare la sussistenza del possesso dei requisiti necessari per la fruizione di un alloggio ERP; - verificare la consistenza del nucleo familiare occupante l’immobile. La mancata presentazione dell’autocertificazione, nel termine perentorio di 180 giorni dal 30 giugno di ogni anno, è causa di decadenza dall’assegnazione e della imposizione di una indennità di occupazione pari al 150% dell’equo canone. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi 30
31 SCHEDA N°7 DOMANDA DI REVISIONE DEL CANONE Procedura Qualora il reddito del nucleo familiare abbia subito una diminuzione, l’assegnatario può presentare domanda per ottenere la revisione del canone. La documentazione necessaria è la stessa di quella prevista per l’accertamento periodico del reddito. Ulteriori informazioni La riduzione del canone, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L. R. 19/97 (decesso, licenziamento) decorre dal mese successivo alla richiesta. Si ricorda che i presupposti per la revisione sussistono qualora la diminuzione reddituale comporti una variazione della fascia di appartenenza. Per altre cause di diminuzione del reddito (trasferimento di un componente) la riduzione del canone decorre, invece, dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la diminuzione del reddito stesso. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi, che provvederà ad effettuare la variazione, con tutti i necessari conguagli. 31
32 SCHEDA N°8 VOLTURA CONTRATTO Procedura La voltura del contratto di locazione va richiesta nei seguenti casi: 1) per decesso dell’assegnatario; 2) nell’ipotesi di separazione e di scioglimento di matrimonio tra coniugi; 3) nel caso di cessazione della convivenza more uxorio; 4) in caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare. Nella prima eventualità subentrano nel contratto i componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni, nell’ordine stabilito dalla legge e cioè il coniuge, i figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e gli affiliati. Hanno altresì diritto il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia stata istituita con carattere di stabilità e sia stata finalizzata all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare . Tale ulteriore forma di convivenza deve essersi instaurata da almeno due anni e risultare da certificazione anagrafica. Nel caso di separazione coniugale l’Ente predisporrà il nuovo contratto uniformandosi alle decisioni del giudice, contenute nel dispositivo della sentenza definitiva di separazione o di divorzio non gravata da opposizione. Infine, nel caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare, la voltura verrà concessa secondo l’ordine sopraindicato purché il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, previa rinuncia dell’assegnatario, ovvero risoluzione del contratto in danno dello stesso. Documentazione necessaria: - domanda in carta semplice da parte dell’avente titolo al subentro con l’opportuna motivazione; - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge come da apposita modulistica ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; - fotocopia dei codici fiscali degli occupanti l’alloggio. 32
33 Eventualmente anche: - certificato di morte; - copia della sentenza definitiva di separazione di coniugi; - reddito familiare annuo . Anche questi documenti possono essere resi con autocertificazione. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi. SCAMPIA SECONDIGLIANO 33
34 SCHEDA N°9 AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE Procedura Ai fini degli accrescimenti naturali, il nucleo familiare titolare dell’assegnazione può essere ampliato esclusivamente nei seguenti casi: 1) matrimonio; 2) adozione di minore; 3) convivenza more uxorio anche con figli naturali riconosciuti; 4) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia abbandonato l’alloggio; 5) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio, secondo quanto attestato dal certificato storico – anagrafico; Descrizione della procedura Per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento si dovrà presentare apposita domanda all’Istituto il quale accoglierà la richiesta, variando la composizione del nucleo familiare, dopo aver verificato il possesso dei requisiti per la permanenza nell’alloggio. L’eventuale autorizzazione conferirà ai nuovi componenti il diritto al subentro nell’assegnazione. Il canone di locazione dovrà tenere conto anche della capacità economica dei nuovi membri del nucleo ed avrà decorrenza dal mese successivo alla richiesta di ampliamento. Documentazione necessaria: - domanda dell’assegnatario indirizzata all’Istituto ; - ultima dichiarazione dei redditi per i nuovi componenti; - Autocertificazione ai sensi della legge Bassanini relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’ERP da parte degli stessi. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi. 34
35 SCHEDA N°10 OSPITALITA’ TEMPORANEA Procedura A differenza dell’ampliamento riportato nel precedente paragrafo, l’ospitalità di terze persone non conferisce alcun diritto nell’assegnazione e nel subentro. E’ ammessa, previa autorizzazione dell’Ente, l’ospitalità temporanea di terze persone (legate o meno da parentela con l’assegnatario) per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solamente per un ulteriore biennio, qualora l’istanza di ospitalità dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo indeterminato o da altro giustificato motivo. In questo caso dovrà essere presentata apposita e motivata domanda all’Istituto, con l’indicazione dei dati anagrafici dell’ospite. L’eventuale autorizzazione non conferisce alcun diritto nell’assegnazione e nel subentro. Documentazione necessaria: - domanda dell’assegnatario all’Istituto. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi. 35
36 SCHEDA N°11 ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE Procedura E’ possibile incorrere nella perdita dell’alloggio per annullamento dell’assegnazione nei seguenti casi: - per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima; - per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. In presenza di tali condizioni, accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto locativo, il Comune competente per territorio trasmette all’apposita Commissione, di cui all’art. 6 della Legge Regionale, le risultanze degli accertamenti, unitamente alle controdeduzioni dell’interessato in ordine alla preventiva diffida notificata a cura dello stesso Comune. La Commissione, riscontrate le condizioni sopraindicate, esprime il parere obbligatorio e vincolante sulla scorta del quale viene pronunziato - nei successivi 30 gg. - a cura del Sindaco, l’annullamento dell’assegnazione, che comporta la risoluzione di diritto del contratto. L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 6 mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio; la predetta ordinanza non è soggetta a graduazioni o proroghe ed ha carattere definitivo. La Commissione, qualora formuli parere favorevole all’annullamento dell’assegnazione per dichiarazioni o attestazioni false, provvede a trasmettere gli atti relativi alla competente autorità giudiziaria. Responsabile del procedimento di richiesta di annullamento dell’assegnazione in presenza di condizioni accertate nel corso del rapporto locativo, è il Settore Servizi Locativi. 36
37 SCHEDA N°12 DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE Procedura Anche questo capitolo tratta della possibilità di perdere l’alloggio e richiede, pertanto, la massima attenzione. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco quando l’assegnatario: • abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso; • non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, salva autorizzazione dell’ente gestore, giustificata da gravi motivi; • abbia adibito l’alloggio ad attività illecita; • abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto stabilito per il reddito dall’art. 21 legge regionale n° 18/97; • non abbia occupato l’alloggio entro 30 gg. dalla stipula del contratto (o 45 gg. per i lavoratori emigrati all’estero); • sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell’autogestione; • abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione e oneri accessori, superiori a tre mesi; • non abbia prodotto l’autocertificazione relativa al reddito nei termini di legge. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le stesse disposizioni previste per l’annullamento dell’assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione, di cui all’art. 6 della precitata legge regionale. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio. Ulteriori informazioni In caso di mancato rilascio dell’alloggio entro i termini prefissati dall’ordinanza Sindacale, l’Istituto si attiverà, tramite il proprio Settore Legale, per riottenere coattivamente il possesso dell’immobile. 37
38 SCHEDA N°13 DECADENZA PER MANCATO INVIO DEL REDDITO Procedura La qualifica di assegnatario si perde anche nel caso in cui non venga prodotta la dichiarazione reddituale, nonostante il sollecito–diffida alla presentazione, nel termine ultimo di 180 giorni. Per il periodo di permanenza è dovuto un canone pari all’equo canone aumentato del 50%. Responsabile del procedimento di decadenza dall’assegnazione è il Settore Servizi Locativi. Nell’eventualità di ricorsi giurisdizionali, responsabile del procedimento è il Settore Legale. RIONE TRAIANO 38
39 SCHEDA N°14 OCCUPAZIONE SENZA TITOLO Procedura Chiunque occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica è perseguito con querela ai sensi dell’art. 633 del codice penale. L’Istituto inoltre invierà diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, intimando il rilascio dell’alloggio entro 15 gg., assegnando stesso termine per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti. Decorso tale termine, l’occupazione abusiva verrà comunicata al Comune competente per l’attivazione del procedimento di rilascio. Inoltre, l’occupante sarà assoggettato al pagamento dell’indennità di occupazione (pari al canone) oltre al pagamento della sanzione amministrativa, oggi determinata in £. 500.000. Ulteriori informazioni Detta intimazione di rilascio, nel termine di 30 gg., costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Le strutture competenti a perseguire le occupazioni abusive sono : - il Settore Servizi Locativi - il Settore Legale. 39
40 SCHEDA N°15 RICONSEGNA DELL’ALLOGGIO Procedura L’utente, in caso di rilascio dell’alloggio, invierà all’Istituto apposita lettera scritta con preavviso di 90 giorni. Successivamente i nostri uffici risponderanno, illustrando le modalità per il rilascio dell’alloggio e concordando la data per la riconsegna delle chiavi, mediante sottoscrizione di un verbale di riconsegna in contraddittorio tra l’incaricato dell’Ente e l’inquilino. Nella nostra comunicazione viene principalmente richiesto di: - sgomberare completamente l’alloggio e le relative pertinenze (cantina, garage, ecc.); - demolire eventuali opere abusive eseguite senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto, ripristinando tutti i locali e pertinenze nella situazione originaria; - eseguire la pulizia di tutti i vani; - disdire tutti i contratti relativi agli allacciamenti di acqua, luce e gas, nonché quelli telefonici; Per quanto riguarda il pagamento del canone, si ricorda che dovrà essere versata anche la mensilità in cui avviene la riconsegna delle chiavi, così come sono dovute all’amministratore le spese condominiali sino alla fine dello stesso mese. In caso di scioglimento del rapporto di locazione va restituito il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali maturati, fermo restando il diritto dell’Ente a rivalersi dello stesso nelle ipotesi di danno. Ulteriori informazioni Va infine ricordato che, se l’assegnatario non adempie a quanto prescritto ai punti a) b) c), vi provvederà direttamente l’Istituto, addebitando successivamente tutti i costi diretti ed indiretti dell’intervento. Qualora l’alloggio non venisse rilasciato con le modalità di cui sopra, ma abbandonato o ceduto a terzi, l’assegnatario verrà sanzionato con l’addebito di una somma da £. 5.000.000 a £. 10.000.000, in relazione al valore catastale dell’immobile, ai sensi della legge n° 13/00. Se verranno correttamente rispettate tutte le procedure sopraelencate, l’Istituto provvederà alla restituzione del deposito cauzionale, a suo tempo versato dall’assegnatario. Responsabile del procedimento per la restituzione del deposito cauzionale è il Settore Servizi Locativi 40
41 SCHEDA N°16 REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO Procedura Chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31/12/1998, può accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 1 della L. R. del 14/4/2000 n° 13, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 della L. R. del 2/7/97 n° 18. Requisiti I requisiti per poter ottenere la regolarizzazione del rapporto locativo sono i seguenti: - cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia di Napoli; - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie del comune ove è ubicato l’alloggio da sanare; - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che l’abusivo abbia diritto al risarcimento danni; - non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; - reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a £. 36.750.000. Detrazioni dal reddito reale: £. 1.000.000 per ogni figlio a carico e, solo per lavoratori dipendenti, 40% dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso. Condizioni La regolarizzazione del rapporto locativo potrà avvenire a condizione che: - l’abusivo paghi la morosità esistente sull’alloggio anche in forma rateizzata ai sensi del 3° comma dell’art. 33 LR 18/97; - l’occupante non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già individuato in una graduatoria pubblicata a norma di legge; - l’abusivo o il coniuge non abbiano subito condanne penali per reati associativi. Documentazione La documentazione da allegare alla richiesta di regolarizzazione è indicata nel modulo disponibile presso il Settore Servizi Locativi. Alla richiesta, se inviata per posta, deve essere allegata fotocopia del documento d’identità valido del richiedente. 41
42 Ulteriori informazioni Dopo l’istruttoria della domanda di sanatoria per l’inesistenza di diritti di terzi sull’alloggio, l’istanza sarà inviata alla Commissione Assegnazione Alloggi, istituita ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 18/97, che esprimerà il parere, obbligatorio e vincolante, circa il possesso da parte dell’occupante dei requisiti per accedere all’assegnazione di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica. All’esito del parere della Commissione Assegnazione Alloggi, il Settore Locazioni predisporrà il provvedimento di regolarizzazione con conseguente stipula del contratto di locazione. Il contratto potrà essere sottoscritto dall’abusivo solo dopo il ripianamento dell’eventuale debito esistente sull’alloggio, anche in forma rateizzata. Responsabile del procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo è il Settore Servizi Locativi. 42
43 SCHEDA N°17 MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI E.R.P. Nel corso del rapporto contrattuale possono cambiare i bisogni e le esigenze del nucleo assegnatario, per sopravvenute condizioni di sovraffollamento, di sottoutilizzo, per problemi di salute o per qualsiasi altro grave disagio abitativo. Allo scopo di far fronte adeguatamente alle suddette circostanze e conseguire, pertanto, un ottimale utilizzo del patrimonio abitativo, l’Istituto predisporrà - secondo le modalità e la periodicità previste dall' apposito regolamento adottato dalla Regione Campania (v. appendice 1), programmi di mobilità dell’utenza, per favorire le domande di cambio di alloggio da parte degli interessati. SCAMBI CONSENSUALI Procedura Due assegnatari che intendono scambiare i rispettivi alloggi dovranno presentare una semplice domanda all’Istituto, corredata dalle opportune motivazioni e/o documentazione comprovante la volontà allo scambio reciproco. Se vi sono i requisiti prescritti per il mantenimento dell’assegnazione, se non vi è morosità od altri particolari motivi ostativi, il Settore Servizi Locativi provvederà alla stipula dei nuovi contratti e ai conseguenti aggiornamenti dei canoni e dell’anagrafe dell’utenza. Lo scambio materiale degli immobili dovrà avvenire solo dopo la stipula dei nuovi contratti. Documenti necessari: • domanda in carta semplice degli interessati allo scambio, indirizzata all’Istituto; • eventuale autocertificazione comprovante le motivazioni dello scambio. Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi. Ulteriori informazioni Informazioni più dettagliate, in merito ai criteri e alle modalità per dare corso alla mobilità negli alloggi ERP, potranno attingersi dal regolamento adottato dalla Giunta della Regione Campania in data 2 febbraio 2001 - in attuazione dell'art. 18 L.R. n. 18/97 - riportato in appendice alla presente Carta. In ogni caso, sarà cura dell'Ente comunicare tempestivamente agli Utenti eventuali ulteriori informazioni 43
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