ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SEDE CENTRALE Via D. Morelli, 75 Napoli

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ISTITUTO AUTONOMO
  PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

       SEDE CENTRALE

     Via D. Morelli, 75 Napoli
    (Tel.7973111 - Fax 7973238)
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                               CARTA DEI SERVIZI

La presente “Carta dei Servizi” è stata predisposta dall’IACP di Napoli

Testi a cura di:
dott.ssa ROSA PERCUOCO
Dirigente Settore Servizi Generali

Realizzazione e stampa:
I.Q.S. di Aiello Annalisa – Melito - Napoli

                                                                          3
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                                            INDICE

                                            PARTE I

                                     PRESENTAZIONE

Avv. Marco Di Lello (Assessore Edilizia Pubblica Abitativa – Regione Campania)   Pag.    7
Consiglio di Amministrazione                                                      “ “   8
Il ruolo istituzionale dell’IACP                                                 “ “     9
Il contesto finanziario                                                          “ “    10
Il ruolo dell’IACP nel recupero del centro storico di Napoli                     “ “    12
Obiettivi della Carta dei Servizi                                                “ “    14
Principi ispiratori                                                              “ “    15
Organi di indirizzo politico-programmatico e di controllo                        “ “    16
Organi di gestione burocratica e struttura organizzativa                         “ “    17
Sede centrale e uffici distaccati                                                “ “    18
Patrimonio Immobiliare in gestione                                               “ “    19
Commissione Paritetica di Conciliazione                                          “ “    20

                                          PARTE II

                                   GUIDA ALL’UTENTE

Canone di locazione degli alloggi                                                Pag.   23
Tabella canoni                                                                   “ “    25
Modalità di pagamento del canone                                                 “ “    26
Morosità                                                                         “ “    27
Contratto di locazione alloggio                                                  “ “    28
Locazione d’immobili non abitativi                                               “ “    29
Accertamento periodico del reddito                                               “ “    30
Domanda di revisione del canone                                                  “ “    31
Voltura Contratto                                                                “ “    32
Ampliamento del nucleo familiare                                                 “ “    34
Ospitalità temporanea                                                            “ “    35
Annullamento dell’assegnazione                                                   “ “    36
Decadenza dell’assegnazione                                                      “ “    37
Decadenza per mancato invio del reddito                                          “ “    38
Occupazione senza titolo                                                         “ “    39
Riconsegna dell’alloggio                                                         “ “    40
Regolarizzazione del rapporto locativo                                           “ “    41
Mobilità negli alloggi di E.R.P                                                  “ “    43
Opere abusive                                                                    “ “    44
Costituzione e funzionamento del condominio                                      “ “    46
                                                                                        4
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Autogestione dei fabbricati                                             “   “   47
Acquisto degli alloggi ai sensi della L. 560/93                         “   “   49
Procedure di vendita                                                    “   “   51
Manutenzione                                                            “   “   53
Interventi manutentivi di competenza dell’Istituto                      “   “   54
Norme di comportamento ed interventi manutentivi di competenza          “   “   56
dell’assegnatario

                                            PARTE III

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà   “   “   61
Accesso ai documenti amministrativi                                     “   “   61
Reclami                                                                 “   “   61
Orario di ricevimento dell’utenza                                       “   “   62
Tempi di conclusione dei singoli procedimenti                           “   “   62

                                          APPENDICE

Regolamento per la gestione della mobilita' degli alloggi di E.R.P      “ “     65
Regolamento tipo per l’autogestione degli alloggi E.R.P                 “ “     69
Convenzione tipo autogestione                                           “ “     74

                                                                                5
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   PARTE I
PRESENTAZIONE

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                                  Regione Campania

       La nuova filosofia dell’intervento pubblico nel settore dell’Edilizia Residenziale
Pubblica prevede programmi costruttivi non più legati alle esigenze di “quantità” degli
interventi sia dal punto di vista urbanistico che architettonico, ambientale e sociale.

      Da qui lo sviluppo di programmi complessi destinati alla riqualificazione urbanistica
ambientale, per una organica valorizzazione del territorio.

        Appare evidente come sia cambiato il modo di vivere la casa e la città da parte dei
cittadini. La struttura della città, caratterizzata finora da uno sviluppo spesso disarticolato,
necessita di interventi mirati che ne modifichino le forme, ne cambino l’uso e ne favoriscano
la vivibilità.

        D’altra parte, la problematica abitativa assume connotati fortemente sociali, in ordine
ai quali si chiede una risposta, ai “bisogni” crescenti, in modo non tradizionale.

        La “Carta dei Servizi” per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica, rappresenta un primo e concreto passo per definire il rapporto tra gli utenti e gli
Enti Gestori determinando, anche attraverso la definizione dello standard di qualità dei
servizi offerti, una nuova forma di collaborazione e di partecipazione degli utenti.

       La stessa legge regionale 18/97 riconosce, infatti, la necessità di individuare e
codificare tutti i diritti degli assegnatari, coinvolgendoli nelle varie gestioni del patrimonio
pubblico a fronte della esigenza e del rispetto dei principi generali e specifici doveri, da
individuare in una apposita “Carta”.

        Si inaugura, in tal modo, un nuovo rapporto tra Istituzioni e Cittadini che, sempre
più, sono chiamati a partecipare attivamente alla gestione dei servizi, al fine di contribuire ad
elevarne la qualità.

                                                    Avv. Marco Di Lello
                                              Ass. all' Edilizia Pubblica Abitativa
                                                      Regione Campania

                                                                                               7
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       Il Consiglio di Amministrazione è lieto di inviare alle Amministrazioni locali e ai
Sindacati degli Inquilini la Carta dei Servizi.

      Si tratta di un atto importante sulla strada della partecipazione e della trasparenza
amministrativa.

       L'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha condiviso tale significativo risultato con
le OO.SS. degli inquilini, avendo discusso accuratamente e posto a confronto con le predette
associazioni i contenuti della presente Carta.

        La Carta dei Servizi costituisce un patto scritto con gli utenti sulla qualità dei servizi
forniti dall'Ente. Lo sforzo profuso in questa direzione da parte dell'Ente, che si è tradotto nel
documento suindicato, si inserisce nel piu' ampio obiettivo dell'Ente per migliorare la
comunicazione, l'informazione, il rapporto, implicitamente il servizio, fra l'Ente e l'utenza.

        Consapevoli del significato qualificante della Carta dei Servizi, l'Istituto ne
verificherà contenuti ed efficacia dopo un periodo adeguato di applicazione.

        Ci auguriamo che essa venga conservata per divenire uno strumento d'informazione
da utilizzare qualora se ne senta l'esigenza.

        Proprio perché l'utilità della pubblicazione non è limitata al presente, pensiamo di
consegnare copia della Carta a chi diventerà in futuro nostro utente; la stessa è, inoltre,
suscettibile - sin d’ora – di gratuita consultazione oltre che di acquisto, previo rimborso delle
sole spese.

       Il nostro impegno per facilitare il rapporto fra utenti e IACP non sarà limitato a
questa sola iniziativa.

       I prossimi mesi saranno dedicati, in particolare, al miglioramento di questo rapporto e
a questo fine saranno decise ulteriori iniziative intese a facilitare l'accesso e il dialogo del
Pubblico con i nostri Settori.

                                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                                                                8
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                          RUOLO ISTITUZIONALE DELL’IACP

    Non è facile riassumere in poche battute il ruolo istituzionale dell’IACP per Napoli e la sua
    Provincia, ciò che esso ha rappresentato sino ad oggi nella realtà sociale ed economica della
    nostra comunità dagli inizi del secolo.
    L’Istituto fu costituito nel 1908 con il compito preciso di “costruire costantemente, risanando,
    nell’ambito della città e doverosamente e necessariamente decentrando verso la periferia”.
    Dal 1908, anno della sua costituzione, l’IACP di Napoli ha svolto una costante attività in un
    settore di rilevante profilo economico e sociale, con l’obiettivo primario di costruire case per i
    meno abbienti secondo il dettato della legge Luzzatti del 1903.
    E’ proprio il carattere di “socialità” che forse, più degli altri, va evidenziato nella storia che
    accompagna la nascita e la costituzione dell’IACP.
    La creazione di nuovi rioni edilizi (Luzzatti, Duca d’Aosta, Principe di Piemonte e Vittorio
    Emanuele) sorti in zone che sembravano condannare ad una condizione permanente di
    insalubrità e negatività sociale è valsa a configurare il ruolo dell’IACP quale “soggetto di
    evoluzione sociale”: esso ha infatti restituito a nuova vita la condizione di queste “sacche di
    malessere urbano” sottraendole ad un destino ineluttabile di abbandono, di incuria, di veri e
    propri ghetti dalle condizioni di vita inumane.
    E’ certamente merito dell’IACP aver “saldato” alla città le zone di periferia, aver cancellato in
    un aggregato urbano la sensazione di esclusione dal contesto sociale metropolitano, annullando
    così le distanze che intercorrono tra centro e periferia.
    E’ alla luce di queste risultanze che l’IACP si è reso strumento di risanamento urbanistico e di
    bonifica sociale: due funzioni consolidatesi e rafforzatesi nell’impegno espletato fino ad oggi.
    L’attività dell’Istituto si è sviluppata in più periodi:
-   nel periodo 1908-1937 furono costruiti oltre 200 fabbricati per n. 16.000 vani complessivi;
-   nel periodo 1937-1945 oltre alla riparazione dei danni di guerra, furono realizzati ben 62
    fabbricati per n. 3158 vani;
-   nel periodo 1945-1960 si ebbe un grande fervore di realizzazioni: furono realizzati n. 890
    fabbricati per n. 81.969 vani
-   nel periodo 1960-1971 furono costruiti n. 182 fabbricati per n. 50.200 vani.
-   Agli inizi degli anni 80 si ebbe con l’ emanazione di alcune leggi quali la legge 25/80, la 94/82
    e soprattutto con la legge 457/78, un intensificarsi dell’attività costruttiva, alla quale si unì
    anche quella del recupero del patrimonio edilizio esistente consistente nel rinnovamento di
    alcuni rioni degradati, nonché nel recupero - riuso di edifici d’interesse storico-artistico
    ricadenti nel centro storico della città.
-   Dal 1997 ad oggi utilizzando la legge n. 135/97 sono stati programmati ed appaltati vari piani
    di recupero urbano.
    Da segnalare, infine, la legge 560/93 che, consentendo la vendita di una cospicua parte del
    patrimonio immobiliare, costituisce la base per il rilancio dell’edilizia Residenziale,
    prevedendo espressamente il reinvestimento e la riqualificazione della stessa.
    Un’azione sociale, dunque, che si è accompagnata ad un intervento più propriamente
    economico, che ha messo in circuito proventi notevoli, procurando anche infinite occasioni di
    lavoro ed esaltando le capacità imprenditoriali e professionali che hanno lavorato al servizio
    della comunità sociale dell’area metropolitana di Napoli.

                                                                             D.ssa Annamaria Negro
                                                                              Coordinatore Generale

                                                                                                 9
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                               IL CONTESTO FINANZIARIO

       Le problematiche dell’IACP di Napoli sono le stesse di quegli IACP, particolarmente
del Centro Sud, che hanno incontrato difficoltà dovute all’insorgere,nel tempo, di nuove
esigenze da quando, già dagli anni ottanta, la politica relativa all’edilizia residenziale
pubblica ha subito gradualmente un radicale cambiamento.

        In attuazione del decentramento della materia alle regioni col DPR n° 616/’77, lo
Stato si è via via tirato indietro lasciando gli Istituti Autonomi Case Popolari, che nel corso
di quasi un secolo sono stati suoi enti strumentali per gli interventi nell’edilizia residenziale
pubblica, alla disciplina regionale.

       Indubbiamente è giusto che la politica della casa sia programmata e curata
localmente e che gli IACP, realizzatori e gestori dell’edilizia residenziale pubblica,
dipendano dalle regioni. E’ ingiusto però che tali enti siano divenuti, nella visione dei
Ministeri dei LL.PP., del Tesoro e delle Finanze, organismi non più meritevoli di protezione.

       In passato non v’era legge introduttiva di imposte che non recasse agevolazioni per
gli IACP. Si ricordino le esenzioni venticinquennali da imposte dirette come l’ILOR sui
fabbricati, le esenzioni da imposte patrimoniali come l’INVIM decennale e l’I.S.I., le
esenzioni da imposte di bollo e registro, ecc.

        Con le nuove norme degli anni novanta, non solo sono finite le agevolazioni, ma si
pretende dagli IACP anche l’impossibile. Al riguardo si pensi all’ICI, che per le unità
abitative in alcuni comuni addirittura supera l’ammontare annuo dei canoni di locazione.

        Ci si è messa anche la Corte Costituzionale che, con sentenza del 1999 ha ritenuto
ininfluente, con riferimento all’ICI, l’inesistenza di capacità contributiva in capo agli IACP,
equiparati peraltro ad imprese commerciali.

        Si pensi anche all’IRPEG: ogni impresa è esentata da tale imposta sui fabbricati
strumentali; gli IACP sarebbero imprese, ma i fabbricati non sono considerati strumentali e
per essi si paga l’IRPEG separatamente dal risultato di bilancio.

        Si potrebbe continuare su altre illogicità ed iniquità del sistema. Quel che si voleva
porre in evidenza, come accennato all’inizio, è che solo quegli IACP che hanno potuto
riformarsi per tempo ampliando il proprio campo di attività a quello di vera e propria
impresa commerciale, sì da supplire con gli utili di questa alle perdite sulla gestione
dell’edilizia residenziale pubblica, si sono resi indenni da tali nefasti nuovi aspetti normativi.

       E’ da sottolineare che in tali casi la riconversione è stata senz’altro favorita dalle
Regioni che, avendo rivolto attenzione agli IACP di appartenenza con norme di
riorganizzazione, hanno anche curato l’adeguamento dei canoni di locazione. In altri casi,
com’è per gli enti della Campania e per l’IACP di Napoli in particolare, il campo di attività è
rimasto quasi per intero quello altamente deficitario della sola gestione dell’edilizia
residenziale pubblica.

        Circa la gestione deficitaria il conto è presto fatto: nel 2001 si prevedono entrate da
canoni di locazione per circa Lire 36 miliardi, cui si aggiungono Lire 3,7 miliardi da locali
ad uso diverso. Le sole spese di gestione del patrimonio superano i 39 miliardi. Le imposte e
tasse, per circa 12 miliardi, e la quota allo Stato di 8 miliardi, potranno trovare parziale
                                                                                               10
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copertura soltanto nei proventi delle vendite; ma è chiaro che se si pagano le spese correnti,
eliminando pezzi del patrimonio da reddito, si può parlare non già di corretta gestione, bensì
di messa in liquidazione.

        Nonostante tali e tante difficoltà, cui si è aggiunta una progressiva grave carenza di
personale, l’IACP di Napoli è riuscito sempre ad offrire finora un minimo di servizi
all’utenza.

       E’ da auspicare che vi sia, con l’intervento della Regione, un radicale cambiamento
che consenta di invertire la tendenza in atto, di rendere economica la gestione e di offrire un
miglior livello di servizi.

                                                          dott. Vincenzo Giliberti
                                                   Dirigente Settore Economico Finanziario

                                                                                            11
12

IL RUOLO DELL’IACP NEL RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

L’attività’ costruttiva dell’IACP ha avuto, negli anni ottanta, una svolta di estremo
interesse, nell’ambito di una collaborazione straordinaria ma fattiva con il Comune di
Napoli.
In un’ottica architettonica moderna di convivenza civile e restituzione del patrimonio
artistico della città, l’IACP ha realizzato interventi edilizi volti al recupero e riuso di
alcuni edifici di proprietà comunale, siti nel centro storico di Napoli come l’intervento di
recupero dell’ ex asilo Girardi (asilo nido e una scuola media di diciotto aule con tutte le
attrezzature complementari e spazi verdi) dell’ex ritiro S. Rita (destinato a sede del
T.A.R. Campania), dell’ex Ospedale della Pace (sede della circoscrizione, uffici
comunali, salone per conferenze e concerti) e della chiesa S. Maria della Pace
(restituita alle sue funzioni religiose).

SALONE DELLE FEMMINE
EX OSPEDALE S. MARIA DELLA PACE

                                                                                         12
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EX ASILO GIRARDI

RECUPERO EX OSPEDALE S. MARIA DELLA PACE

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                           OBBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI

L’obbiettivo della carta è principalmente quello di garantire agli utenti prestazioni le cui
caratteristiche qualitative siano in grado di soddisfare i bisogni ed inoltre di recuperare il
rapporto con gli utenti stessi. Inserendosi nel solco del filone giuridico della trasparenza
dell’attività amministrativa e dell’informazione all’utenza, rappresenta un rilevante salto di
qualità del servizio pubblico.

La Carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti, contiene gli standard di qualità dei servizi
offerti, descrive i progetti di miglioramento della qualità dei servizi ed individua gli
strumenti di tutela dell’utente .

Gli utenti, laddove riscontrino il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta,
possono tutelare i loro diritti con un reclamo che deve essere presentato presso l’Istituto.

Al fine di garantire la completezza e l’agevole accedibilità delle informazione fornite
dall’Ente, è da tempo costituito il sito INTERNET www.iacp.napoli.it (cfr. anche infra
pagg. 15 e 19).

La carta è redatta in conformità alla direttiva del Presidente Del Consiglio dei Ministri del
27/1/94.

                                                                                             14
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                                         PRINCIPI ISPIRATORI

     I principi ispiratori della carta dei servizi sono:
1)    Imparzialità:
      Uguaglianza di trattamento per tutti gli utenti senza distinzione;
2)    Regolarità:
      continuità nell’erogazione dei servizi;
3)    Partecipazione:
      degli utenti e delle OO.SS. per ottimizzare le funzioni ed i servizi stessi;
4)    Trasparenza, Efficienza ed Efficacia:
      per coniugare l’esigenza di redditività dell’Ente, con le legittime aspettative degli utenti.

     Validità della Carta dei Servizi
     La carta potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione,
     nonché a seguito di variazioni del quadro normativo, sia nazionale che regionale.
     Eventuali modifiche potranno essere suggerite anche dalle OO.SS. che coadiuveranno i
     Settori dell’Ente nella individuazione di proposte, iniziative e progetti atti a migliorare il
     servizio.
     Pubblicazione della Carta
     Tale documento sarà trasmesso agli Enti locali ed alle rappresentanze sociali, nonché agli
     assegnatari che ne faranno richiesta previo rimborso delle sole spese.
     La carta potrà essere consultata all’indirizzo internet: www. iacp.napoli.it.

                                                                                                      15
16

   ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - PROGRAMMATICO E DI CONTROLLO

Sono Organi dello I.A.C.P. della Provincia di Napoli:
1. Il Presidente
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale

Presidente
Arch. ONORATO VISONE

Vice Presidente
Dr. VINCENZO ACAMPORA

Consiglio di Amministrazione
Sig. ANTONIO BORRIELLO, Dr. GIOVANNI CRISPINO, Sig. ANTONIO FALANGA,
Dr. ANTONIO GIORDANO, Ing. ROCCO MARRAUDINO,
Sig. NICOLA PERFETTO, Sig. TIBERIO SAURO, Dr. PASQUALE SOMMESE,
Dr. GIUSEPPE VACCARO, Dr. GUSTAVO VALLE.

Collegio Sindacale:

Presidente:             Dr. Oreste Pipolo
Componenti:             Dr. Marcello Cosconati, Dr. Angelo di Lorenzo

                                                                        16
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      ORGANI DI GESTIONE BUROCRATICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

   Sono organi di gestione burocratica : I Dirigenti

Coordinatore Generale                                    D.ssa Anna Maria Negro

Settore                     Patrimonio                   D.ssa Claudia Labella

Settore                     Servizi Locativi             D.ssa Rosa Poeta

Settore                     Alienazioni                  Dr. Mario Festa

Settore                     Tecnico Costruzioni          Ing. Sergio Tomasetta

Settore                     Tecnico Manutenzioni e       Ing. Francesco Bellinetti
                            Recupero Edilizio

Settore                     Economico Finanziario        Dr. Vincenzo Giliberti

Settore                     Servizi Generali             D.ssa Rosa Percuoco

Settore                     Legale                       Avv. Enrico Marotta

Settore                     Recupero Crediti             Avv. Vincenzo Caputo

Settore                     Gestione Stralcio del        Avv. Elio R. Fusco
                            Contenzioso Pregresso

Settore                     Sistema Informativo          Ing. Mario Palumbo

Settore                     Gestione Risorse Umane       D.ssa Anna Maria Negro

Tale organizzazione scaturisce dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/1186 del
18/1/2000, ed è suscettibile di variazioni.

                                                                                          17
18

                            Sede Centrale e Uffici distaccati
Ufficio / Indirizzo                  Telefono / Fax       Ricevimento del pubblico

Sede                                 Tel. 081-7973111           martedì e venerdì
Via Domenico Morelli, 75                                       dalle 8,30 alle 14,00
Napoli                               Fax 081- 7973238
Sportello Accertamento Redditi       Tel. 081- 7973145         dal lunedì al venerdì
Via Chiatamone, 3                                              dalle 8,30 alle 14,00
Napoli                               Fax 081- 7973238

Servizio Manutenzioni                Tel. 081 - 7973300
(rione La Loggetta)                                                 Zona W/3
                                     Fax 081 - 5937549
Via O. Petruccelli, 21
Secondigliano (rione 167)            Tel. 081 - 5430765
Scampia – Napoli                                                    Zona W/1
                                     Fax 081-5432479
Secondigliano (rione 167)            Tel. 081 5430765
Scampia - Napoli                                                    Zona W/2
                                     Fax 081-5432479
Monterusciello                       Tel. 081 5245208
Via L. Bovio lotto 14 isol. A                                       Zona W/4
Pozzuoli Napoli                      Fax 081-5246475
Rione Luzzatti                       Tel. 081 265720
Via T. da Sessa,44                                                  Zona E/1
Napoli                               Fax 081-265720
S. Giovanni a Teduccio               Tel. 081 7524502
Via Figurelle, is.32                                                Zona E/2
Napoli                               Fax 081-7524502
Torre Annunziata                     Tel. 081 8615256
Via S. Francesco                                                    Zona E/3
Napoli                               Fax 081-8615256
Casamarciano Gescal                  Tel. 081 8236395               Zona E/4
Piazzale Centrale
Nola - Napoli                        Fax 081-8236395

                                                                                       18
19

                      IL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN GESTIONE

Alloggi:

di proprietà dell’IACP                                                      n°           29.227
di proprietà aliena                                                         n°            7.398
alloggi ceduti a riscatto e amministrati dall’IACP                          n°            3.427
TOTALE ALLOGGI                                                              n°           40.052

Locali ad uso diverso:

Suoli e terreni                                                                    n°       443
Botteghe e terranei                                                                n°       911
Scantinati                                                                         n°     2.883
TOTALE UNITA’ IMMOBILIARI                                                          n°    44.289
(situazione al 31.12.2000)

I dati aggiornati relativi al patrimonio immobiliare potranno essere consultati, in ogni momento,
all’indirizzo internet www. iacp.napoli.it.

                                                                                             19
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                        COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE

Al fine di garantire il rispetto della "Carta dei Diritti e dei Doveri" degli assegnatari del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica - adottata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5/25 del 14/7/98 - nonché al fine di prevenire possibili contenziosi, è stata
istituita la Commissione Paritetica di Conciliazione.
Tale organismo svolge una importante funzione consultiva in ordine a problematiche insorte nel
corso della gestione del patrimonio, con finalità conciliative di carattere generale, senza rinunzia
delle parti alla tutela in sede giurisdizionale.
La Commissione è composta:
 - dal legale rappresentante dell’Ente,
 - da un rappresentante sindacale per ogni Organizzazione dell’utenza riconosciuta a livello
      nazionale,
 - dai responsabili dei servizi dell’Ente interessati alla gestione del patrimonio o loro delegati.

   RIONE C. COLOMBO

                                                                                                20
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RIONE S. CATERINA DA SIENA

                                  21
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    PARTE II

GUIDA ALL’UTENTE

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23

                                          SCHEDA N°1

                         CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

I criteri di determinazione del canone di locazione sono fissati dalla legge regionale attualmente
in vigore, ovvero dalla legge n°19 del 14 agosto 1997.

Detta legge individua tre fasce di canone così denominate:
Canone A - fascia sociale
Canone B - fascia di riferimento
Canone C - fascia di decadenza

Canone A - fascia sociale
La fascia sociale riguarda i nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante da lavoro
dipendente o assimilato, non supera il valore di due pensioni INPS.
In questa fascia sono possibili quattro diversi canoni, contraddistinti nella tabella canoni dai
codici I.A.C.P. A,B,C,D, in funzione della composizione dei nuclei familiari.
I canoni di questa fascia sono determinati in base a percentuali del reddito imponibile,
indipendentemente quindi dal valore oggettivo dell’alloggio.
Si noti che nessun canone mensile può essere inferiore a £. 5.000 per vano convenzionale
(Codice “E”)

Canone B – fascia di riferimento
La fascia di riferimento riguarda i nuclei familiari che, non rientrando nella fascia sociale,
dispongono di un reddito convenzionale annuo complessivo non superiore al limite fissato per la
decadenza dell’assegnazione.
Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi convenzionali di tutti i percettori di
reddito componenti il nucleo familiare, determinati a partire dal reddito imponibile, detratto un
milione per ogni figlio a carico, ridotto del 40% per i redditi da lavoro dipendente o assimilato,
abbattuto di un ulteriore milione per ciascun componente oltre i due, non percettore di reddito,
diverso dai figli a carico, fino ad un massimo di lire 6.000.000.
In questa fascia sono possibili quattordici diversi canoni riferiti a 7 scaglioni di reddito
rispettivamente relativi alla coppie di codice in tabella canoni:
F-O; G-P; H-Q; I-R; J-S; K-T; L-U.

                                                                                              23
24

Canone C- fascia di decadenza
Il primo codice di ciascuna coppia conduce ad un canone che è funzione di parametri
oggettivi dell’alloggio, il secondo codice riporta ad un canone corrispondente ad una
percentuale del reddito convenzionale.

Il conduttore, nell’ambito dello scaglione, è tenuto al pagamento dell’importo a lui più
favorevole.

La fascia di decadenza riguarda i nuclei familiari che dispongono di un reddito
convenzionale annuo complessivo superiore al limite fissato per la decadenza
dell’assegnazione.

In questa fascia sono possibili quattro diversi canoni, relativi a quattro scaglioni di reddito
convenzionale, contraddistinti nella tabella canoni dai codici M, Z, X, W.

A ciascuno scaglione corrisponde un canone pari al valore dell’equo canone, secondo la
legge 392/78, rispettivamente incrementato del 10%, 20%, 30%, 50%.

I “canoni provvisori” e quelli “predeterminati”, distinti in tabella dai codici “Y”, “N”,
possono essere definiti canoni tecnici e sono utilizzati per situazioni transitorie o casi
particolari.

                                                                                             24
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                                   Tabella canoni
determinazione dei canoni di locazione in base alla legge regionale n°19 del 14/8/1997

                                            Condizioni di accesso                                            Canone
codice                    I                                 II                        III              IV    Applicato
  A      Redd. esclus. da lavoro dip/pens   Redd. Impon.
26

                                          SCHEDA N°2

                    MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE
Procedura

La bolletta per il versamento dei canoni di locazione, o della rate di riscatto o di qualsiasi
altra spesa a carico dell’utente, vengono recapitate direttamente all’indirizzo di ciascun
utente.
La spedizione è trimestrale e relativa a tre mensilità del canone, ciascuna delle quali
dovrà essere corrisposta entro i primi dieci giorni del mese di riferimento come
puntualmente riportato nella stessa bolletta.
A titolo esemplificativo, nel primo trimestre vengono trasmessi i bollettini relativi alle
mensilità di gennaio, febbraio, e marzo, nel secondo trimestre le altre mensilità e così via,
ricordando che dovrà essere versata una sola bolletta per ciascun mese di riferimento.
La spedizione avviene entro il mese precedente di ciascun trimestre, proprio per dare
modo di effettuare puntualmente i versamenti entro le scadenze prefissate e riportate in
ogni singolo bollettino.
Se per motivi eccezionali la spedizione dovesse subire ritardi, si posticiperà anche la data
di pagamento delle relative mensilità, indicando, nei bollettini stessi, le nuove scadenze.
Il pagamento potrà avvenire presso qualsiasi ufficio postale.

Note e osservazioni

In caso di inottemperanza, decorsi 20 giorni dal mancato pagamento, l’Istituto applica gli
interessi legali e l'indennità di mora ,ai sensi dell’art. 1282 c.c.
Il mancato pagamento di tre mensilità di canone, a qualsiasi titolo dovuto, è causa di
risoluzione contrattuale.
L'Istituto, sulla scorta della circolare Regione Campania n. 2 del 12/3/98, previa diffida
all'assegnatario, portata a conoscenza del Comune interessato, decorsi inutilmente 60
giorni, richiederà l'emissione del provvedimento di decadenza, con conseguente
risoluzione contrattuale.

È opportuno che l’utente presti attenzione ai messaggi stampati periodicamente
sulla bolletta negli appositi spazi ed agli avvisi relativi ad eventuali bollette
precedenti non pagate.

Il bollettino premarcato costituisce l’unico mezzo di pagamento riconosciuto; pertanto
l’utente è tenuto, nel caso di contestazione del canone e degli oneri accessori, a non
prendere alcuna iniziativa di autoriduzione dei corrispettivi, utilizzando altri mezzi di
pagamento, che lo metterebbero in uno stato di morosità, perseguibile legalmente.

Responsabile del procedimento di rendicontazione è il Settore Economico-Finanziario.
Responsabile del procedimento di bollettazione è il Settore Sistema Informativo.

                                                                                           26
27

                                        SCHEDA N°3

                                      MOROSITA’
Procedura
Il puntuale pagamento dei canoni è uno dei principali doveri dell’assegnatario.
In caso di morosità superiore a tre mesi, si provvede a diffidare l’interessato, concedendo
60gg., a termine di legge, per il saldo del debito.

In caso di inadempienza, ai sensi dell’art. 20 lett. g) della richiamata L.R. 18/97, dovrà
essere richiesta ai Comuni competenti la decadenza dall’assegnazione.

Tale provvedimento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale ed il rilascio
dell’alloggio.

Contemporaneamente alla decadenza dall’assegnazione viene anche avviata la procedura
legale per il recupero del credito.

Ulteriori informazioni
Si ricorda che non sempre si attiva automaticamente la procedura di decadenza e la
procedura legale poiché, se l’inadempienza è dovuta a stato di disoccupazione, grave
malattia o altra grave difficoltà a corrispondere regolarmente il canone, l’Ente può
concedere, ove ne ricorrano le condizioni, i benefici previsti dalla legge regionale
(sospensione della risoluzione contrattuale per sei mesi, prorogabile per altri sei mesi).

L’ assegnatario, per ottenere questi benefici, dovrà tuttavia segnalare il proprio grave
disagio all' Istituto, esibendo la documentazione di sostegno.

Responsabile dell’avvio del procedimento (invio atti al Comune) per l’emanazione del
provvedimento di decadenza è il Settore Servizi Locativi.

Responsabile del recupero giudiziario del credito, è il Settore Recupero Crediti.

Responsabile del procedimento di contestazione della morosità, della rateazione e del
controllo sulla regolarità contabile è il Settore Economico Finanziario.

                                                                                        27
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                                        SCHEDA N°4

                       CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO

Procedura:
L’Istituto procede alla stipula del contratto dopo il ricevimento, da parte dei comuni, dei
decreti di assegnazione dell’alloggio.

 Documentazione necessaria:
• stato di famiglia;
• documentazione relativa al reddito di ciascun componente il nucleo familiare;
• documento di riconoscimento;
• codice fiscale;
• decreto di assegnazione;
• copia della lettera di invito;
• somma minima di £.400.000 per n°3 mensilità di deposito, quota imposta di registro e
   altri rimborsi;
• n° 4 marche da bollo da £. 20.000 .

La documentazione anagrafica e la certificazione relativa al reddito possono essere
sostituite da autocertificazione, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Descrizione della procedura
L’assegnatario viene convocato con lettera raccomandata per la stipula del contratto e la
successiva consegna delle chiavi.

Ulteriori informazioni
Se la consegna dell’alloggio avviene entro i primi 15 gg. del mese, è dovuto anche il
canone del mese in corso, altrimenti il primo canone dovuto è quello del mese successivo.
Dell’avvenuta stipula l’Istituto avvisa l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi.

Responsabile del procedimento per la stipula del contratto è il Settore Servizi Locativi.

Responsabile del procedimento per la consegna dell’alloggio è il Settore Tecnico
Manutenzione e Recupero Edilizio.

                                                                                            28
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                                           SCHEDA N°5

                          LOCAZIONE D’IMMOBILI NON ABITATIVI

   Procedura
   I locali ad uso diverso dall’abitazione (negozi, depositi assoggettati alla legge 392/78 e
   successive modifiche) e i suoli sono locati alle condizioni di mercato, utilizzando le
   seguenti procedure:

1) predisposizione di una stima-base indicante la descrizione, la consistenza, la
   destinazione d’uso, l’ubicazione ed il canone di riferimento;
2) comunicazione al pubblico delle disponibilità dei locali liberi mediante affissioni e/o
   pubblicazioni di avviso a mezzo stampa;
3) acquisizione, entro la data fissata dal bando, delle offerte (in busta chiusa) degli
   interessati;
4) assegnazione al migliore offerente sulla base dei parametri indicati.

   Le offerte vanno indirizzate a:

   IACP Servizi Locativi – Via Domenico Morelli, 75 - a mezzo raccomandata con ricevuta
   di ritorno.

   Responsabile delle pratiche di locazione immobili ad uso diverso è il Settore Servizi
   Locativi.

                                                                                             29
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                                             SCHEDA N°6

                        ACCERTAMENTO PERIODICO DEL REDDITO

    Procedura
    L'art. 3 della L.R. n. 18/97 prevede l’aggiornamento – con cadenza biennale – della
    situazione reddituale degli assegnatari al fine del calcolo del canone da corrispondere.
    L'Istituto rappresenta che, per quanto riguarda il patrimonio da esso gestito, dal 2 gennaio
    al 30 giugno di ogni anno dispari, chiede alla propria utenza di dichiarare il reddito
    complessivo familiare annuo.
    La modulistica necessaria potrà essere acquisita direttamente presso lo “Sportello del
    Cittadino” dello stesso Istituto – via Chiatamone n°3 - ovvero attraverso le
    Organizzazioni Sindacali accreditate presso l’IACP.

    L’autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere consegnata:
-   presso lo “Sportello del Cittadino” come sopra ubicato;
-   tramite le OO.SS.;
-   a mezzo Servizio Postale.

    Qualora l’autocertificazione fosse consegnata da persona diversa dal conduttore o a
    mezzo servizio Postale, dovrà essere accompagnata da fotocopia di valido documento di
    riconoscimento del dichiarante.

    E’ prevista la verifica di quanto autocertificato, da parte di questo IACP, attraverso altre
    P.A. . L’accertamento di falsità della dichiarazione darà luogo all’attivazione, in danno
    del dichiarante, dei procedimenti previsti dal codice penale.

    La consegna dell’autocertificazione è obbligatoria allo scopo di :
-   determinare il canone di locazione ovvero l’indennità di occupazione;
-   verificare la sussistenza del possesso dei requisiti necessari per la fruizione di un alloggio
    ERP;
-   verificare la consistenza del nucleo familiare occupante l’immobile.

    La mancata presentazione dell’autocertificazione, nel termine perentorio di 180 giorni dal
    30 giugno di ogni anno, è causa di decadenza dall’assegnazione e della imposizione di
    una indennità di occupazione pari al 150% dell’equo canone.

    Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi

                                                                                               30
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                                        SCHEDA N°7

                       DOMANDA DI REVISIONE DEL CANONE

Procedura
Qualora il reddito del nucleo familiare abbia subito una diminuzione, l’assegnatario può
presentare domanda per ottenere la revisione del canone.

La documentazione necessaria è la stessa di quella prevista per l’accertamento periodico
del reddito.

Ulteriori informazioni
La riduzione del canone, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L. R. 19/97 (decesso,
licenziamento) decorre dal mese successivo alla richiesta. Si ricorda che i presupposti per
la revisione sussistono qualora la diminuzione reddituale comporti una variazione della
fascia di appartenenza.

Per altre cause di diminuzione del reddito (trasferimento di un componente) la riduzione
del canone decorre, invece, dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la
diminuzione del reddito stesso.

Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi, che provvederà ad effettuare
la variazione, con tutti i necessari conguagli.

                                                                                        31
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                                               SCHEDA N°8
                                          VOLTURA CONTRATTO
         Procedura
         La voltura del contratto di locazione va richiesta nei seguenti casi:
    1)   per decesso dell’assegnatario;
    2)   nell’ipotesi di separazione e di scioglimento di matrimonio tra coniugi;
    3)   nel caso di cessazione della convivenza more uxorio;
    4)   in caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare.

         Nella prima eventualità subentrano nel contratto i componenti del nucleo familiare,
         purché conviventi da almeno due anni, nell’ordine stabilito dalla legge e cioè il coniuge, i
         figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e gli affiliati. Hanno altresì diritto il
         convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, purché
         la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme
         di legge.
         Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o
         affinità purché la convivenza sia stata istituita con carattere di stabilità e sia stata
         finalizzata all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare . Tale ulteriore forma di
         convivenza deve essersi instaurata da almeno due anni e risultare da certificazione
         anagrafica.
         Nel caso di separazione coniugale l’Ente predisporrà il nuovo contratto uniformandosi
         alle decisioni del giudice, contenute nel dispositivo della sentenza definitiva di
         separazione o di divorzio non gravata da opposizione.

         Infine, nel caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare, la voltura verrà concessa
         secondo l’ordine sopraindicato purché il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti
         per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, previa rinuncia dell’assegnatario, ovvero
         risoluzione del contratto in danno dello stesso.

         Documentazione necessaria:
-        domanda in carta semplice da parte dell’avente titolo al subentro con l’opportuna
         motivazione;
-        autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge come da apposita
         modulistica ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
-        fotocopia dei codici fiscali degli occupanti l’alloggio.

                                                                                                   32
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    Eventualmente anche:
-   certificato di morte;
-   copia della sentenza definitiva di separazione di coniugi;
-   reddito familiare annuo .
    Anche questi documenti possono essere resi con autocertificazione.

    Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi.

            SCAMPIA SECONDIGLIANO

                                                                         33
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                                              SCHEDA N°9

                           AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

     Procedura
     Ai fini degli accrescimenti naturali, il nucleo familiare titolare dell’assegnazione può
     essere ampliato esclusivamente nei seguenti casi:
1)    matrimonio;
2)    adozione di minore;
3)    convivenza more uxorio anche con figli naturali riconosciuti;
4)    rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario che, già componente del
      nucleo medesimo, abbia abbandonato l’alloggio;
5)    rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio, secondo quanto
      attestato dal certificato storico – anagrafico;

     Descrizione della procedura

     Per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento si dovrà presentare apposita domanda
     all’Istituto il quale accoglierà la richiesta, variando la composizione del nucleo familiare,
     dopo aver verificato il possesso dei requisiti per la permanenza nell’alloggio.

     L’eventuale autorizzazione conferirà ai nuovi componenti il diritto al subentro
     nell’assegnazione.

     Il canone di locazione dovrà tenere conto anche della capacità economica dei nuovi
     membri del nucleo ed avrà decorrenza dal mese successivo alla richiesta di ampliamento.

     Documentazione necessaria:

-    domanda dell’assegnatario indirizzata all’Istituto ;
-    ultima dichiarazione dei redditi per i nuovi componenti;
-    Autocertificazione ai sensi della legge Bassanini relativamente al possesso dei requisiti di
     legge per l’accesso all’ERP da parte degli stessi.

     Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi.

                                                                                               34
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                                          SCHEDA N°10

                                OSPITALITA’ TEMPORANEA

    Procedura
    A differenza dell’ampliamento riportato nel precedente paragrafo, l’ospitalità di terze
    persone non conferisce alcun diritto nell’assegnazione e nel subentro.

    E’ ammessa, previa autorizzazione dell’Ente, l’ospitalità temporanea di terze persone
    (legate o meno da parentela con l’assegnatario) per un periodo non superiore a due
    anni e prorogabile solamente per un ulteriore biennio, qualora l’istanza di ospitalità
    dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo
    indeterminato o da altro giustificato motivo.
    In questo caso dovrà essere presentata apposita e motivata domanda all’Istituto, con
    l’indicazione dei dati anagrafici dell’ospite. L’eventuale autorizzazione non conferisce
    alcun diritto nell’assegnazione e nel subentro.

    Documentazione necessaria:
-   domanda dell’assegnatario all’Istituto.

    Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi.

                                                                                         35
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                                            SCHEDA N°11

                           ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE

    Procedura
    E’ possibile incorrere nella perdita dell’alloggio per annullamento dell’assegnazione nei
    seguenti casi:

-   per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
    dell’assegnazione medesima;
-   per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni
    risultate false.

    In presenza di tali condizioni, accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del
    rapporto locativo, il Comune competente per territorio trasmette all’apposita
    Commissione, di cui all’art. 6 della Legge Regionale, le risultanze degli accertamenti,
    unitamente alle controdeduzioni dell’interessato in ordine alla preventiva diffida
    notificata a cura dello stesso Comune.

    La Commissione, riscontrate le condizioni sopraindicate, esprime il parere obbligatorio e
    vincolante sulla scorta del quale viene pronunziato - nei successivi 30 gg. - a cura del
    Sindaco, l’annullamento dell’assegnazione, che comporta la risoluzione di diritto del
    contratto.

    L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 6
    mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi
    l’alloggio; la predetta ordinanza non è soggetta a graduazioni o proroghe ed ha carattere
    definitivo.

    La Commissione, qualora formuli parere favorevole all’annullamento dell’assegnazione
    per dichiarazioni o attestazioni false, provvede a trasmettere gli atti relativi alla
    competente autorità giudiziaria.

    Responsabile del procedimento di richiesta di annullamento dell’assegnazione in presenza
    di condizioni accertate nel corso del rapporto locativo, è il Settore Servizi Locativi.

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                                        SCHEDA N°12

                          DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE

Procedura
Anche questo capitolo tratta della possibilità di perdere l’alloggio e richiede, pertanto, la
massima attenzione.

La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco quando l’assegnatario:

•   abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato
    la destinazione d’uso;
•   non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, salva autorizzazione dell’ente gestore,
    giustificata da gravi motivi;
•   abbia adibito l’alloggio ad attività illecita;
•   abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto stabilito per il
    reddito dall’art. 21 legge regionale n° 18/97;
•   non abbia occupato l’alloggio entro 30 gg. dalla stipula del contratto (o 45 gg. per i
    lavoratori emigrati all’estero);
•   sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento
    condominiale o dell’autogestione;
•   abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione e oneri accessori,
    superiori a tre mesi;
•   non abbia prodotto l’autocertificazione relativa al reddito nei termini di legge.

Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le stesse disposizioni
previste per l’annullamento dell’assegnazione, fatta eccezione per il parere della
Commissione, di cui all’art. 6 della precitata legge regionale.
La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il
rilascio immediato dell’alloggio.

Ulteriori informazioni

In caso di mancato rilascio dell’alloggio entro i termini prefissati dall’ordinanza
Sindacale, l’Istituto si attiverà, tramite il proprio Settore Legale, per riottenere
coattivamente il possesso dell’immobile.

                                                                                          37
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                                      SCHEDA N°13

                 DECADENZA PER MANCATO INVIO DEL REDDITO
Procedura
La qualifica di assegnatario si perde anche nel caso in cui non venga prodotta la
dichiarazione reddituale, nonostante il sollecito–diffida alla presentazione, nel termine
ultimo di 180 giorni.

Per il periodo di permanenza è dovuto un canone pari all’equo canone aumentato del
50%.

Responsabile del procedimento di decadenza dall’assegnazione è il Settore Servizi
Locativi.

Nell’eventualità di ricorsi giurisdizionali, responsabile del procedimento è il Settore
Legale.

     RIONE TRAIANO

                                                                                      38
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                                           SCHEDA N°14

                                  OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

    Procedura
    Chiunque occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica è perseguito
    con querela ai sensi dell’art. 633 del codice penale.

    L’Istituto inoltre invierà diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
    intimando il rilascio dell’alloggio entro 15 gg., assegnando stesso termine per la
    presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti. Decorso tale termine,
    l’occupazione abusiva verrà comunicata al Comune competente per l’attivazione del
    procedimento di rilascio.
    Inoltre, l’occupante sarà assoggettato al pagamento dell’indennità di occupazione (pari al
    canone) oltre al pagamento della sanzione amministrativa, oggi determinata in £. 500.000.

    Ulteriori informazioni
    Detta intimazione di rilascio, nel termine di 30 gg., costituisce titolo esecutivo e non è
    soggetta a graduazioni o proroghe.

    Le strutture competenti a perseguire le occupazioni abusive sono :

-   il Settore Servizi Locativi
-   il Settore Legale.

                                                                                            39
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                                            SCHEDA N°15

                                  RICONSEGNA DELL’ALLOGGIO
    Procedura
    L’utente, in caso di rilascio dell’alloggio, invierà all’Istituto apposita lettera scritta con
    preavviso di 90 giorni.
    Successivamente i nostri uffici risponderanno, illustrando le modalità per il rilascio
    dell’alloggio e concordando la data per la riconsegna delle chiavi, mediante sottoscrizione
    di un verbale di riconsegna in contraddittorio tra l’incaricato dell’Ente e l’inquilino.

    Nella nostra comunicazione viene principalmente richiesto di:

-   sgomberare completamente l’alloggio e le relative pertinenze (cantina, garage, ecc.);
-   demolire eventuali opere abusive eseguite senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto,
    ripristinando tutti i locali e pertinenze nella situazione originaria;
-   eseguire la pulizia di tutti i vani;
-   disdire tutti i contratti relativi agli allacciamenti di acqua, luce e gas, nonché quelli
    telefonici;

    Per quanto riguarda il pagamento del canone, si ricorda che dovrà essere versata anche la
    mensilità in cui avviene la riconsegna delle chiavi, così come sono dovute
    all’amministratore le spese condominiali sino alla fine dello stesso mese.
    In caso di scioglimento del rapporto di locazione va restituito il deposito cauzionale,
    maggiorato degli interessi legali maturati, fermo restando il diritto dell’Ente a rivalersi
    dello stesso nelle ipotesi di danno.

    Ulteriori informazioni
    Va infine ricordato che, se l’assegnatario non adempie a quanto prescritto ai punti a) b)
    c), vi provvederà direttamente l’Istituto, addebitando successivamente tutti i costi diretti
    ed indiretti dell’intervento.
    Qualora l’alloggio non venisse rilasciato con le modalità di cui sopra, ma abbandonato o
    ceduto a terzi, l’assegnatario verrà sanzionato con l’addebito di una somma da £.
    5.000.000 a £. 10.000.000, in relazione al valore catastale dell’immobile, ai sensi della
    legge n° 13/00.
    Se verranno correttamente rispettate tutte le procedure sopraelencate, l’Istituto provvederà
    alla restituzione del deposito cauzionale, a suo tempo versato dall’assegnatario.

    Responsabile del procedimento per la restituzione del deposito cauzionale è il Settore
    Servizi Locativi

                                                                                               40
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                                              SCHEDA N°16

                       REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO

    Procedura
    Chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31/12/1998,
    può accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 1 della L. R. del
    14/4/2000 n° 13, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 della
    L. R. del 2/7/97 n° 18.

    Requisiti
    I requisiti per poter ottenere la regolarizzazione del rapporto locativo sono i seguenti:
-   cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
-   non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
    esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia di Napoli;
-   non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, ubicati
    in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo
    di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi
    delle zone censuarie del comune ove è ubicato l’alloggio da sanare;
-   assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio
    realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in
    qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia più
    utilizzabile ovvero perito senza che l’abusivo abbia diritto al risarcimento danni;
-   non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
    locazione semplice;
-   reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a £.
    36.750.000. Detrazioni dal reddito reale: £. 1.000.000 per ogni figlio a carico e, solo per
    lavoratori dipendenti, 40% dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i
    componenti del nucleo stesso.

    Condizioni
    La regolarizzazione del rapporto locativo potrà avvenire a condizione che:
-   l’abusivo paghi la morosità esistente sull’alloggio anche in forma rateizzata ai sensi del 3°
    comma dell’art. 33 LR 18/97;
-   l’occupante non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già individuato
    in una graduatoria pubblicata a norma di legge;
-   l’abusivo o il coniuge non abbiano subito condanne penali per reati associativi.

    Documentazione
    La documentazione da allegare alla richiesta di regolarizzazione è indicata nel modulo
    disponibile presso il Settore Servizi Locativi. Alla richiesta, se inviata per posta, deve
    essere allegata fotocopia del documento d’identità valido del richiedente.

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Ulteriori informazioni
Dopo l’istruttoria della domanda di sanatoria per l’inesistenza di diritti di terzi
sull’alloggio, l’istanza sarà inviata alla Commissione Assegnazione Alloggi, istituita ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n° 18/97, che esprimerà il parere, obbligatorio e vincolante,
circa il possesso da parte dell’occupante dei requisiti per accedere all’assegnazione di un
alloggio di edilizia Residenziale Pubblica.

All’esito del parere della Commissione Assegnazione Alloggi, il Settore Locazioni
predisporrà il provvedimento di regolarizzazione con conseguente stipula del contratto di
locazione.
Il contratto potrà essere sottoscritto dall’abusivo solo dopo il ripianamento dell’eventuale
debito esistente sull’alloggio, anche in forma rateizzata.

Responsabile del procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo è il Settore
Servizi Locativi.

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                                        SCHEDA N°17

                        MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Nel corso del rapporto contrattuale possono cambiare i bisogni e le esigenze del nucleo
assegnatario, per sopravvenute condizioni di sovraffollamento, di sottoutilizzo, per
problemi di salute o per qualsiasi altro grave disagio abitativo.
Allo scopo di far fronte adeguatamente alle suddette circostanze e conseguire, pertanto,
un ottimale utilizzo del patrimonio abitativo, l’Istituto predisporrà - secondo le modalità e
la periodicità previste dall' apposito regolamento adottato dalla Regione Campania (v.
appendice 1), programmi di mobilità dell’utenza, per favorire le domande di cambio di
alloggio da parte degli interessati.

                                SCAMBI CONSENSUALI

Procedura
Due assegnatari che intendono scambiare i rispettivi alloggi dovranno presentare una
semplice domanda all’Istituto, corredata dalle opportune motivazioni e/o documentazione
comprovante la volontà allo scambio reciproco.

Se vi sono i requisiti prescritti per il mantenimento dell’assegnazione, se non vi è
morosità od altri particolari motivi ostativi, il Settore Servizi Locativi provvederà alla
stipula dei nuovi contratti e ai conseguenti aggiornamenti dei canoni e dell’anagrafe
dell’utenza.
Lo scambio materiale degli immobili dovrà avvenire solo dopo la stipula dei nuovi
contratti.

 Documenti necessari:
• domanda in carta semplice degli interessati allo scambio, indirizzata all’Istituto;
• eventuale autocertificazione comprovante le motivazioni dello scambio.

Responsabile del procedimento è il Settore Servizi Locativi.

Ulteriori informazioni
Informazioni più dettagliate, in merito ai criteri e alle modalità per dare corso alla
mobilità negli alloggi ERP, potranno attingersi dal regolamento adottato dalla Giunta
della Regione Campania in data 2 febbraio 2001 - in attuazione dell'art. 18 L.R. n. 18/97 -
riportato in appendice alla presente Carta.
In ogni caso, sarà cura dell'Ente comunicare tempestivamente agli Utenti eventuali
ulteriori informazioni

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