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Interventi riguardanti gli studenti delle scuole

30 aprile 2020

     I più recenti interventi riguardanti gli studenti delle scuole sono stati adottati per fronteggiare
  l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) e sono stati volti a contemperare la tutela della salute
  degli studenti con la salvaguardia del diritto allo studio e della validità dell'anno scolastico. E' stata,
  altresì, disciplinata la conclusione e regolare valutazione dello stesso.
     Precedenti interventi della XVIII legislatura hanno riguardato: la sostituzione dei percorsi di alternanza
  scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e, al contempo, l'introduzione
  di misure volte a rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del
  lavoro; l'incremento delle risorse per il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni;
  il differimento di alcune disposizioni caratterizzanti la nuova disciplina in materia di esami di Stato;
  l'introduzione, dall'a.s. 2020/2021, dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo
  di istruzione; l'istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative per la diffusione dei valori della
  tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado; la previsione di
  contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di
  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la possibilità di azzerare o ridurre la
  quota corrisposta dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico; l'incremento delle risorse e la
  modifica della disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

  Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19)

  Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di
trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area
già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM,
del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di
istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e
territoriali, tali previsioni.
In particolare, il DPCM 9 marzo 2020 aveva esteso all' intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del
DPCM 8 marzo 2020, valide fino al 3 aprile 2020, fra le quali la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la sospensione dei viaggi di
istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque
denominate. Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche i dirigenti scolastici dovevano attivare
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

   Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto
il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di
modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus,
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la
sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle
uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p e q) e
art. 2, co. 1).
  Ha, altresì, disposto (art. 5, co. 1) l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però
salvi gli effetti prodotti sulla base dei DPCM emanati ai sensi dello stesso D.L. e disponendo che
continuavano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con gli stessi DPCM
(art. 2, co. 3).

In attuazione, era intervenuto, anzitutto, il DPCM 1 aprile 2020, che aveva prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia
delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020.
Successivamente, è intervenuto il DPCM 10 aprile 2020 che ha confermato la sospensione, fino al 3 maggio 2020,
dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e la
previsione che, per tutta la durata della sospensione i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Ha, altresì, confermato che fino alla
stessa data sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (al riguardo si
veda, però, infra, quanto ha disposto il D.L. 22/2020).
Infine, ha previsto che dal 14 aprile 2020 cessavano di produrre effetto il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo
2020 e il DPCM 1° aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. k), l), m) e art. 8, co. 1 e 2).
Da ultimo, è intervenuto il DPCM 26 aprile 2020, le cui disposizioni si applicano, dal 4 maggio 2020, in
sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Fino a tale data, si
confermano, comunque, negli stessi termini, le sospensioni relative alle attività didattiche in presenza, nonché la
prosecuzione della didattica a distanza, già disposte, da ultimo, dal DPCM 10 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. k), l),
m) e art. 10, co. 1).

  Nel frattempo, il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 aveva introdotto disposizioni relative alla validità dell'anno
scolastico (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai
viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9).

  Le previsioni recate dal D.L. 9/2020 sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi
con modifiche, nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al contempo prevendendo, nella relativa legge di conversione
(L. 27/2020), l'abrogazione dello stesso D.L. 9/2020, con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.

  Pertanto, il D.L. 18/2020, nel testo come convertito in legge (L. 27/2020):

     ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200
     giorni di lezione (previsti a regime), l'a.s. 2019-2020 conserva comunque validità (art. 121-ter);
     ha disposto che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica
     svolta a distanza nell'a.s. 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 87, co.
     3-ter);
     ha incrementato di € 85 mln per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica
     laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di
     piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
     dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a
     disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
     fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare
     il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono
     comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori
     alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità (art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6 e 7).

Gli 85 milioni di euro sono stati ripartiti con DM 26 marzo 2020, n. 187. In particolare, la premessa del DM fa
presente che si è ravvisata l'utilità di tener conto dello status socio-economico delle famiglie degli studenti di cui all'
indicatore OCSE ESCS ( Economic, Social and Cultural Status, che definisce lo status sociale, economico e
culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove INVALSI e ad altre ricerche internazionali), misurato
con riferimento a ciascuno studente, piuttosto che del dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i
cittadini e alle famiglie residenti, indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non disponibile a
livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali, che, ancorché all'interno della stessa regione, presentano
notevoli differenze socio-economiche.
Dispone, dunque, che le risorse sono assegnate a ciascuna scuola – nei termini di cui all' Allegato 1 - tenendo
conto, per il riparto dei € 70 mln, del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato
per l'a.s. 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli
studenti – dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI -, in misura ponderale pari al 70% (in considerazione del
riferimento agli studenti meno abbienti) e, per il riparto di € 10 mln e di € 5 mln, dei medesimi elementi, in misura
ponderale pari, per ciascuno, al 50% (in considerazione della diversa finalità perseguita). Dispone, altresì, che le
istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già
esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza.
Infine, il DM dispone che, sempre per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le risorse di cui al DM 28 marzo 2019,
n. 279, concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola
digitale, sono incrementate di € 2 mln, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 dall' art. 1, co. 62, secondo
periodo, della L. 107/2015.
Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio.

   In argomento, si ricorda, inoltre, che il 17 aprile 2020 era stata data notizia, sul sito del Ministero, dell'arrivo di altri
80 mln da risorse PON per l'acquisto di pc e tablet nelle scuole del I ciclo.
Qui l'avviso per la partecipazione emanato con nota Prot. 4878 del 17 aprile 2020. L'avviso precisava che l'obiettivo
era quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, nella fase emergenziale, in
comodato d'uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a
distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno
essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Sono state ammesse a partecipare - dalle ore 10 del 20 aprile
2020 alle ore 15 del 27 aprile 2020 - le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione nonché, in virtù
degli specifici Accordi vigenti, le istituzioni scolastiche afferenti al primo ciclo di istruzione, ubicate nelle province
autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna candidatura non può superare l'importo complessivo di € 13.000.
Sempre l'avviso prevedeva che l'elenco delle scuole a cui assegnare le risorse sarebbe stato compilato sulla base
degli indicatori socio-economici, del tasso di deprivazione territoriale, del livello di disagio negli apprendimenti e del
tasso di abbandono scolastico.
Le graduatorie sono state pubblicate sul sito del Ministero il 29 aprile 2020. Il comunicato stampa – nel quale è
riportata anche la tabella che indica le risorse assegnate a ciascuna regione- fa presente che "Le scuole che hanno
aderito sono state 4.905, pari all'87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che
saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Hanno partecipato con la totalità delle scuole del proprio territorio la
Regione Molise e la Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è la Regione a cui è stata assegnata la più alta
quota di risorse, 8.172.708,71 euro. Seguono la Campania, con 8.159.729,49 euro, la Sicilia, che riceverà
7.012.685,56 euro, il Lazio, con 5.116.524,41 euro. Le risorse residue non assegnate verranno riutilizzate. In
particolare, il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per
l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni tecnologiche";

     ha stanziato € 2 mln per il 2020 a favore delle scuole paritarie per la dotazione di piattaforme e
     strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a
     disposizione degli studenti meno abbienti. Le risorse devono essere ripartite con gli stessi criteri
     utilizzati per le scuole statali (art. 120, co. 6-bis e 7);
     ha autorizzato le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti sino al termine delle
     attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine
     di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della
     strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (art.
     120, co. 4-7).

Al riparto degli assistenti tecnici si è proceduto con il medesimo DM 26 marzo 2020, n. 187. Al riguardo, la
premessa evidenzia che la dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità ad ogni
istituzione scolastica del primo ciclo. Pertanto, dispone che la stessa è assegnata agli Uffici scolastici regionali
(USR) – nei termini di cui all' Allegato 2 - sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del
primo ciclo della regione, al fine della individuazione, da parte degli stessi, di scuole polo, a ciascuna delle quali
sono riferite varie istituzioni scolastiche . I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica
secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di
informatica, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo
determinato sino al termine delle attività didattiche;

     ha previsto che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di
     supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero
dell'istruzione assegna comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di
    tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico
    ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,
    al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (art. 121).

Al riguardo, con nota 392 del 18 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha precisato che "L'articolo 121 del d.l., oltre
a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque
dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di
contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una
propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a
distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente
scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso";

    ha autorizzato la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative
    pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali –
    di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
    igiene personale (art. 77).

In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e
non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse sono riferite al "
Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici" e sono determinate,
per ogni scuola, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza
numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro)
riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla
soglia minima di € 500 per ogni scuola.
Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente
erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio;

    ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali possono fornire
    l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari,
    finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza (art. 4-ter, co. 1).
    Al riguardo, nella lettera sull'inclusione scolastica del 27 aprile 2020 (indirizzata a tutto il personale scolastico,
    agli studenti e alle famiglie), il Ministro dell'istruzione ha richiamato l'attenzione "sul fatto che già una norma di
    legge, recentemente varata tra i provvedimenti emergenziali, prevede che si possano coinvolgere gli assistenti
    educatori e alla comunicazione nel lavoro quotidiano di garanzia della didattica a distanza, in raccordo con gli
    enti locali. Con gli assistenti alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda alunni e studenti con
    disabilità sensoriali, la collaborazione potrà avvenire attraverso sistemi di condivisione delle piattaforme
    digitali in uso tra i docenti, in modo che gli assistenti medesimi possano operare a loro volta a distanza con
    gli allievi e i docenti medesimi, utilizzando il canale comunicativo più adeguato alle varie circostanze. Chiedo ai
    dirigenti scolastici di valutare la strada migliore per la garanzia di coinvolgimento di personale assistente
    alla comunicazione, il quale seppur non direttamente dipendente dall'Amministrazione scolastica, svolge un
    fondamentale lavoro di supporto a garanzia del diritto allo studio degli studenti con disabilità;

    ha previsto un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche
    mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il
    viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria
    e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso). Sono fatti salvi, con effetto per
    l'a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di
    entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli
    organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento
    anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (art. 88-bis, co. 8-10).

  Da ultimo, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche
con riferimento agli esami di Stato, e l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.
In particolare, l'art. 1 demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la disciplina di:

     requisiti per l'ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di
     secondo grado. A tal fine, si deroga alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla
     parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di
     scrutinio finale, del giudizio (co. 3, lett. a), e co. 4, alinea);
     eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020, che deve avvenire
     nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (co. 2);
     ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si prescinde, oltre
     che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla
     partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le
     competenze trasversali e l'orientamento (secondo ciclo) (co. 6, primo e secondo periodo);
     modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo
     ciclo, prevedendo che siano composte da commissari interni, con presidente esterno (co. 3, lett. c),
     e co. 4, alinea).
In base all'art. 16 del d.lgs. 62/2017, la Commissione è normalmente presieduta da un Presidente esterno e
composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020, è intervenuta l' OM 197 del 17 aprile 2020, che ha previsto la
costituzione di una commissione ogni 2 classi. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno
all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la
possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Nella composizione della commissione
si terrà conto dell'equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del
commissario di italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Il presidente è nominato
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe;

     modalità di svolgimento degli esami di Stato. In particolare, nel caso in cui l'attività didattica in presenza
     riprenda entro il 18 maggio 2020, per il primo ciclo si prevede l'eliminazione di una o più delle
     prove; per il secondo ciclo si prevede la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale
     con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, secondo criteri individuati dal
     Ministero dell'istruzione.
     Nel caso in cui, invece, l'attività didattica in presenza non possa riprendere entro il 18 maggio 2020, per
     il primo ciclo si prevede la sostituzione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio
     di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, si prevede
     l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità
     telematica. Del colloquio costituiscono comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le
     competenze trasversali e l'orientamento (co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b) e c), co. 6, terzo periodo).

In base all'art. 8 del d.lgs. 62/2017, l'esame conclusivo del primo ciclo si articola in tre prove scritte (italiano o
lingua nella quale si svolge l'insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in
due sezioni) predisposte dalla commissione d'esame e in un colloquio.
In base agli artt. 17 e 18 dello stesso d.lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo si articola in
due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, in forma scritta, e una o
più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva
musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta –
e un colloquio, nell'ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, l'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

  Le ordinanze prevedono specifiche modalità per l'adattamento di tutte le previsioni agli studenti con
disabilità e a quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali (co.
5).
  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può
emanare specifiche disposizioni per adattare l'applicazione delle ordinanze alle scuole italiane all'estero
(co. 8).

  Inoltre, lo stesso D.L. 22/2020 ha previsto che i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, sono sospesi fino al termine dell'a.s. (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6).

  In relazione all'a.s. 2020/2021, ha disposto che la data di inizio delle lezioni è definita con ordinanze
interministeriali, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti e che si
procede all'eventuale conferma dei libri di testo adottati per l'a.s. 2019/2020 (art. 2, co. 1, alinea e lett. a) e
d).

 Le principali azioni amministrative per la didattica a distanza

 Il 28 febbraio 2020 il Ministero dell'istruzione ha pubblicato due call per sostenere la didattica a distanza, ai
 fini della predisposizione di una pagina web nella quale mettere a disposizione soluzioni tecnologiche per
 supportare gli istituti scolastici interessati. Attraverso le call il Ministero ha invitato tutti i produttori di hardware
 (call prot. 169/2020) e di software ( call prot. 170/2020) che desiderano rendere disponibili a titolo gratuito i
 propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità attraverso la piattaforma Protocolli in rete.
 Il 2 marzo 2020 il Ministero ha dato notizia dell'attivazione della pagina web per supportare la didattica a
 distanza, strutturata in diverse sezioni, contenenti materiali che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i
 gemellaggi fra scuole, possibilità di accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a
 disposizione da partner che collaborano con il Ministero, materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner
 come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Tra le sezioni, successivamente, è stata aperta quella dedicata
 alla didattica a distanza per gli alunni con disabilità ( L'inclusione via web' ).
 Nella pagina web, un'apposita sezione è dedicata alle FAQ. Tra queste, in una si precisa che la sospensione
 vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le
 competenze trasversali e per l'orientamento.

 Con nota 318 dell'11 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha poi avviato una un' indagine sulle modalità di
 realizzazione e svolgimento della didattica a distanza. In base alla nota, l'indagine, raggiungibile all'indirizzo
 https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ e da completare entro il 18 marzo 2020, serviva principalmente a
 rilevare: se era stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; in che modo erano stati coinvolti gli
 studenti; l'effettiva dotazione informatica delle scuole, l'esistenza di strumenti già attivi per la attivazione della
 didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l'accesso alla
 didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti; l'utilizzo di strumenti di interazione a distanza
 anche per la gestione degli organi collegiali; il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche
 generali e adeguate per interventi di formazione a distanza.
 Al riguardo, il 25 marzo 2020, rispondendo, nell'Assemblea della Camera, all'interrogazione a risposta immediata
 3-01382, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che " il 93% delle scuole ha compilato un
 questionario, articolato in 21 domande. Dal rilevamento effettuato emerge che le istituzioni scolastiche che
 hanno attivato sistemi di didattica a distanza sono riuscite a coinvolgere circa il 94% degli studenti, utilizzando
 molteplici strumenti e l'89% delle scuole ha predisposto specifici materiali per gli alunni con disabilità". Aveva,
 inoltre evidenziato che "I dati del monitoraggio confermano, quindi, una grande solidarietà nella comunità
 scolastica, testimoniata dal 41% delle istituzioni interpellate che hanno attivato forme di collaborazione".
 Inoltre, intervenendo nell'Assemblea del Senato il 26 marzo 2020, il rappresentante del Governo aveva fatto
 presente che "Il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche
 forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività
 didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con
 disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha
 predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES non certificati); il 48 per
 cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza".

 Il 12 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha anche reso noto che, nell'ambito di un progetto di solidarietà
 digitale attivato dal Ministero per l'innovazione tecnologia e la digitalizzazione, con il supporto tecnico
 dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono state rese disponibili offerte di giga gratuiti messi a disposizione dalle
 compagnie telefoniche, utili, fra l'altro, per facilitare la didattica a distanza.
   Con nota prot. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni operative per la
 didattica a distanza.

 Con comunicato stampa del 20 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha dato notizia della disponibilità di € 8,2
 mln per potenziare la didattica a distanza attraverso gli animatori digitali, aggiuntivi rispetto alle risorse
 previste dal D.L. 18/2020. In particolare, in base al comunicato, ad ogni scuola è destinato un contributo di €
 1.000.

 Il 24 marzo 2020 è stato raggiunto un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e la Rai per rafforzare la
 programmazione dedicata a scuola e famiglie. Qui il comunicato stampa.
Il 16 aprile 2020 è stata data notizia di un potenziamento dell'accordo, con l'avvio di un palinsesto dedicato e
 lezioni in tv. In particolare, in base al comunicato stampa, " Ogni giorno, su diversi canali, ci sarà un'offerta
 dedicata che va dai più piccoli fino ai ragazzi che devono fare gli Esami di Stato del secondo ciclo, con lezioni,
 approfondimenti, suggerimenti utili. Qui l' approfondimento.

 Con comunicato del 17 aprile 2020 il Ministero ha reso noto che è stato avviato un nuovo monitoraggio con lo
 scopo di raccogliere informazioni sull'andamento della didattica a distanza e, in particolare, di rilevare le
 necessità attuali di device e connessioni da parte delle fasce più deboli.
 Al riguardo, con comunicato del 29 aprile 2020 è stato fatto presente che "I primi dati che emergono dal
 secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo
 avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi
 stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si
 trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali"

  I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 784-787), ha ridenominato i percorsi di alternanza
scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 - in "percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento" e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo
complessivo da svolgere.
  In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

    210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400
    ore);
    150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
    90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

   Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre
2019.

 Interventi per rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal
mercato del lavoro

  Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 49-bis) ha previsto che, a decorrere dal 2021, è riconosciuto un incentivo
in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (per un importo non inferiore a € 10.000
nell'arco di un anno) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di
istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e
assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. A tale fine, ha
autorizzato una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.
  In particolare, le tipologie degli interventi finanziabili con le erogazioni liberali – di cui possono beneficiare
sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali – riguardano:

    laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
    laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
    ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
    attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  L'incentivo alle imprese consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto per un periodo
massimo di 12 mesi dall'assunzione.
  La disciplina applicativa è stata affidata a un decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (0-6)

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 741) ha incrementato di € 10 mln annui, a decorrere dal
2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (c.d. sistema 0-6). Pertanto,
dal 2019, le risorse del Fondo sono pari ad € 249 mln annui.

Al riguardo, si ricorda che, allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia
(da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema
nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180
e 181, lett. e), – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla
cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti
locali.
In particolare, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono bambini fra 3 e
36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini fra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, che concorrono
all'educazione e alla cura dei bambini in modo flessibile e diversificato, e si distinguono in: spazi gioco, che
accolgono bambini fra 12 e 36 mesi; centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita
insieme con un adulto accompagnatore; servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini fra 3 e 36
mesi.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità
dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di
raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale
diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei
Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione
progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il
coordinamento pedagogico territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale,
che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione (€ 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019, poi aumentati ad € 249 mln),
contestualmente istituito.
Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera,
mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi
pubblici a domanda individuale.
Ogni due anni, il Ministro presenta una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre
2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.In particolare, l'art. 3, co. 4, della Delibera ha
previsto che l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza
esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia e che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e,
a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.
Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l' intesa per il riparto del Fondo per il 2017, operato
per il 40% sulla popolazione 0-6 anni, per il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e
per il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale. Il riparto delle risorse fra le
regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012.
L' intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre
2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687, che, in particolare, ha
ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocano al di sotto
della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0
e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la
media nazionale ( qui la tabella di riparto 2018).
L' intesa per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18
dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 19 dicembre 2019, n. 1160, che, in
particolare, ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocano
al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età
compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per
raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3
anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).

Il medesimo d.lgs. 65/2017 ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli per l'infanzia, destinati
ad accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6
anni. Per favorire la costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di fondi
INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017, tenendo conto della popolazione nella
fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per
l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni. Il DM ha individuato anche i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse
regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia.Nello specifico, le regioni, d'intesa con gli enti locali, dovevano selezionare da uno a
tre interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR.

Con riferimento ai Poli per l'infanzia, successivamente, il D.L. 86/2018 ( L. 97/2018: art. 4, co. 3- ter) ha
soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, lo specifico
concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi
individuati dalle regioni.
Ancora in seguito, il D.L. 109/2018 ( L. 130/2018: art. 42- bis, co. 3 e 4) ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione degli stessi Poli. Le risorse sono anticipate agli
enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della
quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Inoltre (art. 42- bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1
a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero
minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Al riguardo, rispondendo nella VII Commissione della Camera, il 27 giugno 2019, all' interrogazione 5-02099, il
rappresentante del Governo aveva fatto presente che le regioni avevano inviato al MIUR i piani regionali e che con
nota MIUR-INAIL erano stati definiti i criteri per l'avvio delle progettazioni. Aveva, altresì, evidenziato che era in
corso la valutazione e la stima del valore delle aree da parte dell'INAIL, che può svolgere il ruolo di stazione
appaltante per i comuni per la costruzione dei Poli per l'infanzia.
Nella risposta alla stessa interrogazione, il rappresentante del Governo aveva fatto presente, inoltre, che con DM
220/2019 era stata costituita la cabina di regia prevista dall'art. 5 del Piano di azione nazionale, con funzioni di
monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano.

Infine, il d.lgs. 65/2017 ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa propone al MIUR le Linee guida pedagogiche
per il Sistema integrato.

Con nota n. 404 del 19 febbraio 2018 il MIUR aveva fornito i primi orientamenti operativi agli Uffici scolastici
regionali per l'attuazione del Sistema integrato, ricordando anche che con DM 48 del 26 gennaio 2018 era stata
costituita la Commissione prevista dal d.lgs.

  Interventi per gli studenti con disabilità

   La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 335) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo
destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Al riguardo, si ricorda che il D.L. 42/2016 (L. 89/2016: art. 1- quinquies, co. 1) – come modificato dalla L. 232/2016
(art. 1, co. 616) – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, che
accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito
secondo modalità e criteri definiti con decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione,
tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di
alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Da ultimo, il DM 278 del 28 marzo 2019 (art. 9), recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto disposto a partire dall'a.s.
2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali
ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli
USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla
base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l'altro 50%, tenendo conto della percentuale di
alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

   In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25
mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art.
139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Pertanto, le risorse per il periodo 2019-2021 ammontano
complessivamente a € 100 mln annui.
   Ha disposto, altresì (art. 1, co. 562), che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è
emanato anche di concerto con il Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione.
Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che le funzioni in questione sono state attribuite dalla L. di stabilità 2016 ( L.
208/2015: art. 1, co. 947), a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale,
queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, era stata
autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.
Successivamente, la L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016), con un intervento nella sezione II (cap. 2836 del MIUR), e
la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 70) avevano autorizzato la spesa di € 75 mln annui, rispettivamente
per il 2017 e il 2018.
Il contributo era stato ripartito per il 2016 con DPCM 30 agosto 2016, per il 2017 con DPCM 28 settembre 2017, per
il 2018 con DPCM 21 dicembre 2018. Da ultimo, per il 2019 è stato ripartito con DPCM 1 agosto 2019.

  Al contempo, la stessa L. di bilancio 2019 ha autorizzato (art. 1, co. 1138, lett. b)) una spesa di € 5,03 mln
per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in
materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

    Relativamente alla disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, le novità introdotte
con il d.lgs. 66/2017 sono state modificate con il d.lgs. 96/2019, che, tra l'altro, ha previsto la costituzione di
Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità – composti dal team dei docenti
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare – che hanno il compito di redigere il Piano educativo
individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

Il d.lgs. 66/2017, emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c)) , come
modificato, da ultimo, dal d.lgs. 96/2019, stabilisce che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole ( DPR 80/2013).
Con riferimento alle competenze, dispone, in particolare, che lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione
scolastica, all' assegnazione dei docenti per il sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche statali, alla
definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di studenti con accertata condizione di
disabilità, all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei
compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, e all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo
economico parametrato al numero degli studenti con accertata condizione di disabilità accolti, ed alla relativa
percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. A loro volta, gli enti territoriali provvedono ad
assicurare gli interventi necessari per garantire l' assistenza di loro competenza, i servizi per il trasporto per
l'inclusione scolastica e l' accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli
strumenti delle istituzioni scolastiche statali. Il medesimo d.lgs., inoltre, prevede l'individuazione in sede di
Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei
profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale,
anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, il d.lgs. stabilisce che il Profilo di
funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo
documento, redatto dall' unità di valutazione multidisciplinare (che opera nell'ambito del SSN ed è composta da
uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di
salute dello studente, nonché, in rappresentanza dell' ente locale di competenza, da almeno due delle seguenti
figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un
assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale), è
propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo
individualizzato (PEI), ed è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché, nella misura massima possibile, dello
studente con disabilità, e con la partecipazione del dirigente scolastico.
Il Progetto individuale è redatto dall' ente locale d'intesa con la competente azienda sanitaria locale, sulla base
del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica
interessata.
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione, entro giugno, in via provvisoria, e, di norma, non oltre il mese di ottobre, in via definitiva, e tiene conto
dell'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento.
Esso è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di sopravvenute condizioni di
funzionamento dell'alunno.
Per quanto riguarda la progettazione e l' organizzazione scolastica per l'inclusione, prevede che:
- ogni istituzione scolastica predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per
l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale.
Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico e ha compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- presso ogni istituzione scolastica sono inoltre costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei
singoli alunni con accertata condizione di disabilità, che, in particolare, hanno il compito di definire il PEI, verificare
il processo di inclusione e quantificare le ore di sostegno e le altre misure di sostegno. Essi sono composti dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità. E',
inoltre, assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva. Il
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è supportato dall' unità di valutazione multidisciplinare;
- per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è istituito il Gruppo per
l'inclusione territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione e nelle
metodologie didattiche inclusive e innovative, e presieduto da un dirigente tecnico o scolastico. In particolare, il GIT
può confermare o esprimere parere difforme sulla richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al
fabbisogno delle misure di sostegno;
- presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale
(GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la
realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR – che è presieduto dal dirigente dell'USR o
da un suo delegato – partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone
con disabilità maggiormente rappresentative.
La composizione e l'articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.

Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ha previsto un
corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo per
l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di accesso predisposta
dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti
formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione – è
annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e comprende 300 ore di tirocinio.
La disciplina attuativa è stata rimessa ad un decreto ministeriale. Non essendo intervenuto lo stesso, con DM 92
dell'8 febbraio 2019 sono state integrate e aggiornate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, le disposizioni del DM 30
settembre 2011 (che riguarda anche i percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria), adottato
sulla base del regolamento emanato con DM 249/2010.

La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle
istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF). Per i dirigenti scolastici, le modalità della formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono
definite dal MIUR.
Al fine di agevolare la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il dirigente scolastico può proporre ai
docenti con contratto a tempo determinato e titolo di specializzazione per il sostegno didattico ulteriori contratti a
tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il MIUR, dell' Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con
compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte.
L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico scientifico e
Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal MIUR con comunicato del 27
novembre 2017.

  A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 7, co. 3), in materia di diritto allo studio, ha stanziato € 10 mln per
ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle
istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa certificata.

La Corte dei conti ha adottato, il 16 luglio 2018, la Deliberazione n. 13/2018/G, relativa agli interventi per la didattica
a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali tra il 2012 e il 2017, mentre il 4 giugno 2019 il MIUR
ha pubblicato il FOCUS con i principali dati relativi agli alunni con disabilità nell'a.s. 2017/2018.
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