Individuazione valutazione dei rischi: la gestione degli infortuni e delle malattie professionali - CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI "Scuola"
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CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI “Scuola” Individuazione valutazione dei rischi: la gestione degli infortuni e delle Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema malattie professionali INAIL SEDE DI FIRENZE
OBBLIGHI ASSICURATIVI INAIL E TUTELA INFORTUNI MODALITA’ E PROCEDURE PER GLI ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Per la produzione delle presenti slide è stato utilizzato in parte il materiale prodotto da INAIL Veneto.
SOGGETTI RAPPORTO ASSICURATIVO 1) ENTE ASSICURATORE • INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie professionali) 2) SOGGETTO ASSICURANTE • E’ il Datore di lavoro (Dirigente scolastico; Responsabile dell’Unità Scolastica Regionale) che è tenuto a tutti gli adempimenti assicurativi 3) SOGGETTI ASSICURATI • Insegnanti • Alunni • Personale A.T.A (amministrativo-tecnico-ausiliario) • Dirigente scolastico • Collaboratori coordinati e continuativi
QUANDO NASCE IL RAPPORTO INFORTUNISTICO Il rapporto infortunistico nasce se ricorrono contestualmente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti rispettivamente dagli art. 4 e 1 del T.U. D.P.R. 1124/ 1965 REQUISITI SOGGETTIVI Essere uno dei soggetti assicurabili, così come individuato dal T.U. D.P.R. 1124/65 art. 4 REQUISITI OGGETTIVI Consistono nelle attività rischiose così come individuate dall’art. 1 del citato T.U.
PERSONE ASSICURATE • INSEGNANTI • ALUNNI • PERSONALE A.T.A. (amministrativo – tecnico – ausiliario) • DIRIGENTE SCOLASTICO • COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
INSEGNANTI Sono assicurati all’Inail gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado se ricorrono i requisiti individuati dall’art. 1 T.U. , in particolare: se per lo svolgimento delle loro attività fanno uso in via non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc) se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
INSEGNANTI – ATTIVITA’ • esperienze tecnico scientifiche • esercitazioni pratiche (all’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica e l’attività ludico-motoria praticata nelle scuole materne ed elementari); • esercitazioni di lavoro (sono assimilati all’esercitazione di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo) • attività di sostegno • attività di accompagnatore degli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo quando tale viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa • Se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti macchine elettriche (computer; fotocopiatrici, ecc)
INSEGNANTI Gli insegnanti una volta entrati nel campo di applicazione della tutela assicurativa, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati. ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA Non trova applicazione la tutela assicurativa Inail quando il lavoratore volontariamente si espone a un rischio che non ha alcun collegamento con lo svolgimento del suo lavoro (rischio elettivo).
INFORTUNIO IN ITINERE • L’infortunio in itinere è quello che può accadere al lavoratore mentre dalla propria abitazione si reca al luogo di lavoro e viceversa • L’infortunio in itinere è stato regolamentato dall’art. 12 del D.LGS 38/2000 recependo e ampliando gli orientamenti giurisprudenziali
INFORTUNIO IN ITINERE E’ TUTELATO L’INFORTUNIO OCCORSO: • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro • e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate.
INFORTUNIO IN ITINERE • IL TRAGITTO CASA-LAVORO E VICEVERSA PUÒ ESSERE PERCORSO SIA A PIEDI CHE CON MEZZI PUBBLICI • E’ TUTELATO ANCHE L’EVENTO OCCORSO UTILIZZANDO IL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO PURCHÈ NECESSITATO
INFORTUNIO IN ITINERE PRINCIPALI CRITERI PER VALUTARE LA NECESSITA’ DELL’USO DEL MEZZO PRIVATO • distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno • carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici • coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro • eccessivo tempo impiegato per l’attesa e l’uso del mezzo pubblico
INFORTUNIO IN ITINERE Il legislatore ha ritenuto che l’abuso di alcolici e di psicofarmaci, l’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, la conduzione di veicolo senza la patente, configurino l’ipotesi del RISCHIO ELETTIVO INTERROMPENDO IL NESSO DI CAUSALITÀ FRA LAVORO ED INFORTUNIO
ALUNNI SCUOLA MATERNA Per gli alunni della scuola materna non trova applicazione la tutela assicurativa
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE Sono assicurati: a) per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche. b) per gli infortuni che accadano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”. c) per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche
ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI Sono assicurati per lo svolgimento delle seguenti attività: a) esperienze tecnico-scientifiche (attività di laboratorio); a) esercitazioni pratiche e di lavoro: (attività di educazione fisica, uso di computer, laboratori di lingue con supporti audiovisivi ecc.)
ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI Tali studenti sono tutelati anche durante: viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (sono quelli finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche) perchè costituiscono un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica
ALUNNI - ESCLUSIONE A differenza degli insegnanti, gli alunni sono assicurati soltanto per gli infortuni che accadano nel corso delle attività per le quali sussiste l’obbligo. ESEMPI DI INFORTUNI ESCLUSI DALLA TUTELA a) infortunio in itinere ( tragitto casa/scuola e scuola/casa) b) infortunio avvenuto durante la ricreazione c) infortunio avvenuto cadendo dalle scale
PERSONALE A.T.A. Personale assicurato se ricorrono i requisiti oggettivi previsti dall’art.1 T.U., in particolare SE: a) è adibito in via non occasionale all’uso di macchine elettriche; b) frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine c) svolge attività di pulizia
GESTIONE PER CONTO la copertura antinfortunistica degli alunni, insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuola primaria e secondaria pubblica viene attuata mediante la “gestione per conto” dello Stato (lo Stato rimborsa all’Inail le prestazioni che ha corrisposto nell’anno con maggiorazione per le spese di gestione sostenute) In questi casi non è previsto il pagamento del premio Inail
DPCM 22 luglio 2011 • Art. 1 A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni dati e lo scambio di informazioni e docuementi, anche ai fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.
Circolare INAIL n.69/2012 • 1. Premessa • In base al dettato normativo di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Unità produttiva, nella definizione di cui all’art.2, comma 1, lettera t): “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”, rappresenta, nella complessiva articolazione dell’organizzazione aziendale, il
• Per la comunicazione in via telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), è stata messa a disposizione una specifica procedura rilasciata con le circolari n. 11 del 12 marzo 2009 (attuazione dell’art.18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008) e n. 43 del 25 agosto 2009, emanata a seguito delle modifiche e integrazioni in materia operate dal decreto legislativo 106/2009, in base alle quali i datori di lavoro hanno effettuato
• le trasmissioni in via telematica dei rapporti dei medici competenti di cui all’art.40 d.lgs. 81/2008 e s.m.i e decreto interministeriale 9 luglio 2012 (Gu 26 luglio 2012 n. 173), che pone a carico dei datori di lavoro l’inserimento delle informazioni relative ai dati identificativi dell’azienda; • le comunicazioni degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro almeno di un giorno, che saranno obbligatorie dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
• A tale riguardo si ricorda che con la denuncia infortuni effettuata all’Inail, ai fini as-sicurativi, in attuazione dell’art.53 Tu 1124/1965, il datore di lavoro assolverà an-che all’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La procedura Unità produttiva consente l’aggiornamento della situazione organizzativa dell’azienda in qualsiasi momento in via preventiva, in modo da trovare già i riferimenti memorizzati, ad
• Per le amministrazioni pubbliche soggette alla speciale gestione per conto dello Stato (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo) , sono in fase di attivazione modalità per la declinazione della organizzazione delle rispettive strutture centrali e territoriali, in logiche di unità produttive, in considerazione della complessa articolazione delle stesse. In attesa di specifiche istruzioni, le suddette amministrazioni dovranno usare le modalità
Modalità autenticazione sito INAIL • Il link sotto riportato vi aiuterà ad autenticarsi sul sito dell’INAIL e ottenere le credenziali di accesso per l’inoltro di tutte le denunce telematiche da farsi per legge all’INAIL. • https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/it/inail/registrazio
Manuale denuncia di infortunio telematica Potete trovare il manuale nel link seguente: http://www.inail.it/Portale/appmanager /portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZI index.jsp
DENUNCIA DI INFORTUNIO
DENUNCIA DI INFORTUNIO • La denuncia di infortunio va effettuata con la modulistica Inail scaricabile dal sito dell’Istituto: www.inail.it/download/assicurazione/modulistica/infortuni o reperibile presso le sedi Inail fino al 30 giugno 2013. • A partire dal 1° luglio 2013 dopo essersi autenticati sul sito www.inail.it le denunce potranno essere inoltrate soltanto seguendo la modalità telematica. • Il criterio per individuare la Sede Inail competente a trattare i casi di infortunio, valido su tutto il territorio nazionale, è il domicilio (luogo in cui vive abitualmente) dell’assicurato; • Copia della denuncia va inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si è verificato l’infortunio entro due giorni dal ricevimento del primo certificato • La tardata o la mancata presentazione della suddetta denuncia entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 53 T.U.
DENUNCIA DI INFORTUNIO Tale sanzione amministrativa viene notificata al Responsabile dell’Istituto Scolastico. L’importo della sanzione, ai sensi dell’art.2 della L.561/93 e successive modifiche è pari a: € 1.290,00 se pagata entro i termini fissati dalla diffida dell’Inail (art.4 c.6 L.123/2007 ed art.13 D.Lgs 124/2004) € 2.580,00 nel caso di mancato adempimento, nei termini indicati nella diffida, su notifica contestazione di violazione dell’Inail € 7.745,00 importo massimo su esecuzione della Direzione Provinciale del Lavoro
PUNTI DI ATTENZIONE L’indirizzo dell’infortunato è il DOMICILIO dello stesso.
PUNTI DI ATTENZIONE Nel campo “il datore di lavoro ha saputo il fatto” bisogna indicare la data in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’evento. • Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto) di qualsiasi infortunio subito. • In caso di ritardata comunicazione rispetto alla data di evento verrà applicato l’art. 52 T.U. n. 1124/65 con la conseguente mancata corresponsione dell’indennità di temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio
PUNTI DI ATTENZIONE Nel campo “ha ricevuto il primo certificato medico” va indicata la data di ricezione del primo certificato medico (con prognosi superiore a tre giorni) • È a questa data che bisogna fare riferimento per il computo dei due giorni previsti dall’art. 53 T.U. n. 1124/65 per l’inoltro della denuncia. • Il giorno iniziale del termine previsto è quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico. • Quanto alla scadenza, se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo.
PUNTI DI ATTENZIONE È necessario indicare in modo dettagliato le cause e circostanze dell'evento onde evitare ulteriori richieste di informazioni da parte della sede che rallenterebbero i tempi di definizione del caso.
PUNTI DI ATTENZIONE Se il Datore di lavoro ritiene che la descrizione riferita dall’infortunato non corrisponda a verità è necessario indicare il motivo ed eventuali testimoni al fine di facilitare l’istruttoria della pratica per la valutazione della regolarità del caso.
PUNTI DI ATTENZIONE • Si ricorda che il datore di lavoro dal 1 di luglio 2013 è tenuto ad inviare la denuncia anche in caso di infortunio con prognosi di un solo giorno; • In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL • INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA • INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO BIOLOGICO) • RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE • FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI
INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA Tale prestazione è dovuta nelle Scuole Private a tutte le figure assicurate con la sola esclusione degli alunni nelle Scuole Pubbliche ai soli collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) • Natura - indennizzo per mancata retribuzione. • Requisiti - inabilità che comporta l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. • Decorrenza - dal quarto giorno successivo alla data di infortunio. • Calcolo - 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni - 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO BIOLOGICO) A partire dal 25 luglio 2000 gli infortuni e le malattie professionali con menomazioni vengono indennizzati con una prestazione che sostituisce la rendita permanente di cui al Testo Unico. Calcolo dell’indennizzo in base al grado di menomazione accertato • grado di menomazione inferiore al 6%: nessun indennizzo • grado dal 6 al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale • grado dal 16 al 100% : indennizzo del danno biologico in rendita
RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE Quando la morte del lavoratore è causata dall’infortunio o dalla malattia professionale, spetta a: • coniuge • figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi In mancanza di coniuge e figli spetta a: genitori naturali o adottivi fratelli e sorelle
FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI La fornitura della protesi o del presidio va intesa come parte integrante del processo di riabilitazione e reinserimento sociale ed occupazionale del soggetto
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