Individuazione valutazione dei rischi: la gestione degli infortuni e delle malattie professionali - CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI "Scuola"

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Individuazione valutazione dei rischi: la gestione degli infortuni e delle malattie professionali - CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI "Scuola"
CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI
                   “Scuola”

 Individuazione valutazione dei
                               rischi:
la gestione              degli infortuni e delle
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          malattie professionali
                     INAIL
                     SEDE DI FIRENZE
OBBLIGHI ASSICURATIVI INAIL E
               TUTELA INFORTUNI
    MODALITA’ E PROCEDURE PER GLI ADEMPIMENTI DELLE
    ISTITUZIONI SCOLASTICHE

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Per la produzione delle presenti slide è
stato utilizzato in parte il materiale
prodotto da INAIL Veneto.
SOGGETTI RAPPORTO ASSICURATIVO

1) ENTE ASSICURATORE
   •    INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie
        professionali)

2) SOGGETTO ASSICURANTE
   •    E’ il Datore di lavoro (Dirigente scolastico; Responsabile dell’Unità
        Scolastica Regionale) che è tenuto a tutti gli adempimenti assicurativi

3) SOGGETTI ASSICURATI
   •    Insegnanti
   •    Alunni
   •    Personale A.T.A (amministrativo-tecnico-ausiliario)
   •    Dirigente scolastico
   •    Collaboratori coordinati e continuativi
QUANDO NASCE IL RAPPORTO INFORTUNISTICO

Il rapporto infortunistico nasce se ricorrono contestualmente i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti rispettivamente dagli art. 4 e 1 del T.U.
D.P.R. 1124/ 1965

     REQUISITI SOGGETTIVI
     Essere uno dei soggetti assicurabili, così come individuato dal T.U.
     D.P.R. 1124/65 art. 4

     REQUISITI OGGETTIVI
     Consistono nelle attività rischiose così come individuate dall’art. 1
     del citato T.U.
PERSONE ASSICURATE
•   INSEGNANTI

•   ALUNNI

•   PERSONALE A.T.A. (amministrativo – tecnico – ausiliario)

•   DIRIGENTE SCOLASTICO

•   COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
INSEGNANTI
Sono assicurati all’Inail gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado se ricorrono i requisiti individuati dall’art. 1 T.U. , in particolare:

           se per lo svolgimento delle loro attività fanno uso in via non
           occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer,
           fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc)

           se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
INSEGNANTI – ATTIVITA’
•   esperienze tecnico scientifiche
•   esercitazioni pratiche (all’esercitazione pratica sono state assimilate
    l’attività di educazione fisica e l’attività ludico-motoria praticata nelle
    scuole materne ed elementari);
•   esercitazioni di lavoro (sono assimilati all’esercitazione di lavoro i viaggi di
    istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo)
•   attività di sostegno
•   attività di accompagnatore degli alunni durante un viaggio di istruzione o
    di integrazione della preparazione di indirizzo quando tale viaggio rientri
    fra quelli programmati nel piano di offerta formativa
•   Se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti macchine
    elettriche (computer; fotocopiatrici, ecc)
INSEGNANTI
Gli insegnanti una volta entrati nel campo di applicazione della tutela
assicurativa, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative
(ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico
dell’attività per cui sono stati assicurati.

                    ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA
Non trova applicazione la tutela assicurativa Inail quando il lavoratore
volontariamente si espone a un rischio che non ha alcun collegamento con lo
svolgimento del suo lavoro (rischio elettivo).
INFORTUNIO IN ITINERE

•   L’infortunio in itinere è quello che può accadere al
    lavoratore mentre dalla propria abitazione si reca
    al luogo di lavoro e viceversa

•   L’infortunio in itinere è stato regolamentato
    dall’art. 12 del D.LGS 38/2000 recependo e
    ampliando gli orientamenti giurisprudenziali
INFORTUNIO IN ITINERE
                      E’ TUTELATO L’INFORTUNIO OCCORSO:

•   durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
    quello di lavoro

•   durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore
    ha più rapporti di lavoro

•   e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
    percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
    abituale dei pasti

     salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal
     lavoro o, comunque, non necessitate.
INFORTUNIO IN ITINERE

•   IL TRAGITTO CASA-LAVORO E VICEVERSA PUÒ       ESSERE
    PERCORSO SIA A PIEDI CHE CON MEZZI PUBBLICI

•   E’ TUTELATO ANCHE L’EVENTO OCCORSO UTILIZZANDO IL
    MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO PURCHÈ NECESSITATO
INFORTUNIO IN ITINERE
        PRINCIPALI CRITERI PER VALUTARE LA NECESSITA’ DELL’USO DEL
                              MEZZO PRIVATO

•   distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la
    percorribilità a piedi o meno

•   carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici

•   coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro

•   eccessivo tempo impiegato per l’attesa e l’uso del mezzo pubblico
INFORTUNIO IN ITINERE

Il legislatore ha ritenuto che l’abuso di alcolici e di psicofarmaci, l’uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, la conduzione di veicolo senza
la patente, configurino l’ipotesi del

                        RISCHIO ELETTIVO

 INTERROMPENDO IL NESSO DI CAUSALITÀ FRA LAVORO
                ED INFORTUNIO
ALUNNI SCUOLA MATERNA

Per gli alunni della scuola materna non trova
applicazione la tutela assicurativa
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

Sono assicurati:

       a)   per gli infortuni che accadano nel corso delle
            esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le
            lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua
            straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche.
       b)   per gli infortuni che accadano durante lo svolgimento
            delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
       c)   per gli infortuni che accadano nel corso delle
            esperienze tecnico-scientifiche
ALUNNI SCUOLE MEDIE
                           INFERIORI E SUPERIORI

Sono assicurati per lo svolgimento delle seguenti attività:

      a)   esperienze    tecnico-scientifiche             (attività   di
           laboratorio);

      a)   esercitazioni pratiche e di lavoro: (attività di
           educazione fisica, uso di computer, laboratori di
           lingue con supporti audiovisivi ecc.)
ALUNNI SCUOLE MEDIE
                      INFERIORI E SUPERIORI

Tali studenti sono tutelati anche durante:

    viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
    (sono quelli finalizzati all’acquisizione di esperienze
    tecnico-scientifiche) perchè costituiscono un vero e
    proprio prolungamento dell’esercitazione pratica
ALUNNI - ESCLUSIONE
A differenza degli insegnanti, gli alunni sono assicurati soltanto per gli
infortuni che accadano nel corso delle attività per le quali sussiste
l’obbligo.

           ESEMPI DI INFORTUNI ESCLUSI DALLA TUTELA

      a)    infortunio in itinere ( tragitto casa/scuola e
            scuola/casa)
      b)    infortunio avvenuto durante la ricreazione
      c)    infortunio avvenuto cadendo dalle scale
PERSONALE A.T.A.

Personale assicurato se ricorrono i requisiti oggettivi previsti
dall’art.1 T.U., in particolare SE:

    a)   è adibito in via non occasionale all’uso di macchine
         elettriche;
    b)   frequenta un ambiente organizzato ove sono
         presenti le suddette macchine
    c)   svolge attività di pulizia
GESTIONE PER CONTO
       la copertura antinfortunistica degli alunni,
insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuola
primaria e secondaria pubblica       viene attuata
mediante la “gestione per conto” dello Stato (lo Stato
rimborsa all’Inail le prestazioni che ha corrisposto
nell’anno con maggiorazione per le spese di gestione
sostenute)
In questi casi    non è previsto il pagamento del
premio Inail
DPCM 22 luglio 2011
•   Art. 1 A decorrere dal 1° luglio 2013, la
    presentazione di istanze, dichiarazioni dati e lo
    scambio di informazioni e docuementi, anche
    ai fini statistici, tra le imprese e le
    amministrazioni pubbliche avvengono
    esclusivamente in via telematica.
Circolare INAIL n.69/2012
•

    1. Premessa
•   In base al dettato normativo di cui al decreto
    legislativo 81/2008 e s.m.i. in materia di salute
    e sicurezza sul lavoro, l’Unità produttiva, nella
    definizione di cui all’art.2, comma 1, lettera t):
    “stabilimento o struttura finalizzati alla
    produzione di beni o all’erogazione di servizi
    dotati di autonomia finanziaria e tecnico
    funzionale”, rappresenta, nella complessiva
    articolazione dell’organizzazione aziendale, il
•   Per la comunicazione in via telematica dei
    nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
    per la sicurezza (Rls), è stata messa a
    disposizione una specifica procedura rilasciata
    con le circolari n. 11 del 12 marzo 2009
    (attuazione dell’art.18, comma 1, lettera aa)
    del decreto legislativo 81/2008) e n. 43 del 25
    agosto 2009, emanata a seguito delle
    modifiche e integrazioni in materia operate
    dal decreto legislativo 106/2009, in base alle
    quali i datori di lavoro hanno effettuato
•   le trasmissioni in via telematica dei rapporti
    dei medici competenti di cui all’art.40 d.lgs.
    81/2008 e s.m.i e decreto interministeriale 9
    luglio 2012 (Gu 26 luglio 2012 n. 173), che
    pone a carico dei datori di lavoro l’inserimento
    delle informazioni relative ai dati identificativi
    dell’azienda;
•   le comunicazioni degli infortuni che
    comportano l’assenza dal lavoro almeno di un
    giorno, che saranno obbligatorie dalla
    scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
•   A tale riguardo si ricorda che con la denuncia
    infortuni effettuata all’Inail, ai fini as-sicurativi,
    in attuazione dell’art.53 Tu 1124/1965, il
    datore di lavoro assolverà an-che all’obbligo di
    comunicazione degli infortuni sul lavoro che
    comportino un’assenza dal lavoro superiore a
    tre giorni. La procedura Unità produttiva
    consente l’aggiornamento della situazione
    organizzativa dell’azienda in qualsiasi
    momento in via preventiva, in modo da
    trovare già i riferimenti memorizzati, ad
•   Per le amministrazioni pubbliche soggette
    alla speciale gestione per conto dello Stato
    (amministrazioni statali, anche ad
    ordinamento autonomo) , sono in fase di
    attivazione modalità per la declinazione della
    organizzazione delle rispettive strutture
    centrali e territoriali, in logiche di unità
    produttive, in considerazione della complessa
    articolazione delle stesse. In attesa di
    specifiche istruzioni, le suddette
    amministrazioni dovranno usare le modalità
Modalità autenticazione sito INAIL
•   Il link sotto riportato vi aiuterà ad autenticarsi
    sul sito dell’INAIL e ottenere le credenziali di
    accesso per l’inoltro di tutte le denunce
    telematiche da farsi per legge all’INAIL.

•   https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/it/inail/registrazio
Manuale denuncia di infortunio
           telematica
Potete trovare il manuale nel link seguente:

http://www.inail.it/Portale/appmanager
/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZI
index.jsp
DENUNCIA DI INFORTUNIO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
•   La denuncia di infortunio va effettuata con la modulistica Inail scaricabile dal sito
    dell’Istituto: www.inail.it/download/assicurazione/modulistica/infortuni o
    reperibile presso le sedi Inail fino al 30 giugno 2013.

•   A partire dal 1° luglio 2013 dopo essersi autenticati sul sito www.inail.it le
    denunce potranno essere inoltrate soltanto seguendo la modalità telematica.

•   Il criterio per individuare la Sede Inail competente a trattare i casi di infortunio,
    valido su tutto il territorio nazionale, è il domicilio (luogo in cui vive
    abitualmente) dell’assicurato;

•   Copia della denuncia va inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui
    si è verificato l’infortunio entro due giorni dal ricevimento del primo certificato

•   La tardata o la mancata presentazione della suddetta denuncia entro i termini
    previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art.
    53 T.U.
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Tale sanzione amministrativa viene notificata al Responsabile dell’Istituto
Scolastico.

     L’importo della sanzione, ai sensi dell’art.2 della L.561/93 e successive
     modifiche è pari a:

  € 1.290,00 se pagata entro i termini fissati dalla diffida dell’Inail (art.4 c.6
  L.123/2007 ed art.13 D.Lgs 124/2004)

  € 2.580,00 nel caso di mancato adempimento, nei termini indicati nella
  diffida, su notifica contestazione di violazione dell’Inail

  € 7.745,00 importo massimo su esecuzione della Direzione Provinciale del
  Lavoro
PUNTI DI ATTENZIONE
L’indirizzo dell’infortunato è il DOMICILIO dello stesso.
PUNTI DI ATTENZIONE
Nel campo “il datore di lavoro ha saputo il fatto” bisogna indicare la data in
cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’evento.

•   Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di
    lavoro (o il preposto) di qualsiasi infortunio subito.
•   In caso di ritardata comunicazione rispetto alla data di evento verrà
    applicato l’art. 52 T.U. n. 1124/65 con la conseguente mancata
    corresponsione dell’indennità di temporanea per i giorni antecedenti a
    quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio
PUNTI DI ATTENZIONE
Nel campo “ha ricevuto il primo certificato medico” va indicata la data di
ricezione del primo certificato medico (con prognosi superiore a tre giorni)

•   È a questa data che bisogna fare riferimento per il computo dei due giorni previsti dall’art.
    53      T.U.      n.      1124/65             per       l’inoltro    della       denuncia.

•   Il giorno iniziale del termine previsto è quello successivo alla data di ricezione del primo
    certificato medico.

•   Quanto alla scadenza, se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo
    non festivo.
PUNTI DI ATTENZIONE
È necessario indicare in modo dettagliato le cause e circostanze dell'evento onde
evitare ulteriori richieste di informazioni da parte della sede che rallenterebbero
i tempi di definizione del caso.
PUNTI DI ATTENZIONE
Se il Datore di lavoro ritiene che la descrizione riferita dall’infortunato non
corrisponda a verità è necessario indicare il motivo ed eventuali testimoni al fine
di facilitare l’istruttoria della pratica per la valutazione della regolarità del caso.
PUNTI DI ATTENZIONE
•   Si ricorda che il datore di lavoro dal 1 di
    luglio 2013 è tenuto ad inviare la denuncia
    anche in caso di infortunio con prognosi di
    un solo giorno;

•   In caso di infortunio che comporta la morte
    o il pericolo di morte, deve inviare un
    telegramma entro 24 ore.
PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL

•   INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’
    TEMPORANEA ASSOLUTA
•   INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE
    DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO
    BIOLOGICO)
•   RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM
    IN CASO DI MORTE
•
    FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI
INDENNITA’ GIORNALIERA
              PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA

Tale prestazione è dovuta
 nelle Scuole Private a tutte le figure assicurate con la sola esclusione degli
  alunni
 nelle Scuole Pubbliche ai soli collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)

•   Natura - indennizzo per mancata retribuzione.
•   Requisiti - inabilità che comporta l’astensione dal lavoro per più di tre
    giorni.
•   Decorrenza - dal quarto giorno successivo alla data di infortunio.
•   Calcolo - 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni -
    75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione
    clinica.
INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO
                         BIOLOGICO)

A partire dal 25 luglio 2000 gli infortuni e le malattie professionali con
menomazioni vengono indennizzati con una prestazione che sostituisce la
rendita permanente di cui al Testo Unico.

Calcolo dell’indennizzo in base al grado di menomazione
accertato

•   grado di menomazione inferiore al 6%: nessun indennizzo

•   grado dal 6 al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale
•
    grado dal 16 al 100% : indennizzo del danno biologico in rendita
RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM IN
                CASO DI MORTE

Quando la morte del lavoratore è causata dall’infortunio o dalla
malattia professionale, spetta a:

  •   coniuge
  •   figli legittimi, naturali o riconosciuti o
      riconoscibili, adottivi

  In mancanza di coniuge e figli spetta a:
   genitori naturali o adottivi
   fratelli e sorelle
FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI

La fornitura della protesi o del presidio va intesa
come parte integrante del processo di
riabilitazione e reinserimento sociale ed
occupazionale del soggetto
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