INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

       INAUGURAZIONE
    DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                  2017
            Procura regionale
            Relazione di sintesi

        MILANO, 17 FEBBRAIO 2017
     TESTO TESTO TESTO TESTO TESTO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

            INAUGURAZIONE
        DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                2017

           PROCURA REGIONALE
           RELAZIONE DI SINTESI

          MILANO, 17 FEBBRAIO 2017
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
1. Introduzione.
     1.1. Il buon andamento amministrativo ed il bisogno di co-
noscere. L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 costituisce la sede
naturale nella quale esporre, tutte le informazioni fondamentali per
rendere un bilancio chiaro, completo e trasparente delle attività svolte
dalla Corte dei conti, a tutela dell’integrità e della economicità nella
gestione dei bilanci pubblici, e dell’efficienza amministrativa.
      Nei diversi ambiti regionali, e con particolare intensità nelle aree
territoriali gravate da specifici fenomeni di mala-amministrazione so-
stenuti da fattori socio-economici ed ambientali, è sempre più palese,
forte e costante, la manifestazione dell’interesse del Cittadino -come
singolo, o come soggetto inserito a vario titolo in aggregazioni sociali
intermedie- a conoscere l’organizzazione ed il funzionamento degli isti-
tuti di garanzia, collocati a tutela dell’integrità della finanza pubblica.
     Il bisogno di conoscere proviene da aspettative -di origine e di na-
tura complessa- tutte riconducibili all’interesse generale in favore della
buona amministrazione e del buon andamento nella gestione delle ri-
sorse pubbliche. Le risposte al bisogno di conoscere presuppongono la
piena e completa trasparenza dei rapporti tra il Cittadino, e le sue Isti-
tuzioni amministrative e di garanzia.
      Le diverse cause della crisi economica hanno riversato sul diritto
amministrativo la ricerca degli spazi, degli strumenti e delle riforme
dell’intervento pubblico. I temi dell’efficienza amministrativa, uniti ai
temi dell’economicità nella gestione delle risorse pubbliche e dell’effet-
tività degli strumenti di controllo e di tutela dell’integrità della finanza
pubblica allargata, assumono una rilevanza strategica per le risposte
che il diritto amministrativo e le discipline di contabilità pubblica pos-
sono dare ai vecchi ed ai nuovi bisogni di buona amministrazione.
      1.2. La riforma amministrativa. L’apertura di una stagione
normativa di ritorno al riformismo amministrativo è avvenuta in un con-
testo nel quale la crisi economica e l’emersione contestuale dei disagi
sociali, si ricongiunge naturalmente alle istanze di efficienza delle ge-
stioni pubbliche, intese come sistema condizionante le libertà ed i diritti
dei cittadini, i quali costituiscono l’essenza ed il fondamento stesso dello
Stato democratico.

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
Il disegno riformatore concepito con l’approvazione della legge 7
agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, cd. Riforma Madia), procede oltre il
semplice riordino, e la manutenzione normativa, degli istituti legislativi
progressivamente introdotti dalla più recente legislazione di contabilità
e di finanza pubblica, a tutela della buona gestione delle risorse pubbli-
che. Il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
avviato dalla legge n.124/2015 cit. evoca con immediatezza gli analoghi
percorsi delle riforme amministrative di natura strutturale, risalenti
agli anni ’90. L’impronta peculiare del processo normativo, consiste
nella riforma dell’amministrazione pubblica, intesa come tema unitario,
e come sistema dei poteri pubblici che si presenta “al cittadino con una
voce sola, coerente nel tempo”.
     La ricostruzione ed il rafforzamento del rapporto di fiducia tra il
cittadino e la pubblica amministrazione, unitariamente intesa quale si-
stema di servizio nell’interesse inclusivo di tutti i consociati, è rimessa al
recupero di alcuni valori-chiave, che derivano dal fondamento dello
Stato democratico e dal metodo della partecipazione democratica.
      1.3. Il binomio della trasparenza e dell’efficienza. “Potere visi-
bile” e “Opacità per confusione”. Recuperando con maggiore coe-
renza e consapevolezza i temi riformisti degli anni ’90, il principio del
buon andamento amministrativo, supera definitivamente la sua inde-
terminatezza, per la doppia appartenenza alla scienza dell’amministra-
zione ed al diritto amministrativo, e si coniuga in modo inscindibile, con
il valore dell’efficienza amministrativa.
     Nell’aspirazione a una democrazia intesa come “regime del potere
visibile” (secondo la nota definizione di Norberto Bobbio), la traspa-
renza si colloca non solo come strumento di prevenzione dei fenomeni
corruttivi, ma anche come istituto primario per il ri-avvicinamento del
cittadino alla pubblica amministrazione, nell’ambito di una visione più
ampia dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 2 della Costituzione
(v. CdS 515/16). Tuttavia, il valore della trasparenza richiede regole e
criteri direttivi di semplificazione normativa (cfr. art. 7, comma 1 legge
n. 124/15 cit.), poiché la “burocrazia della trasparenza” e la “opacità per
confusione” costituiscono situazioni di significato esattamente contra-
rio.

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2. La Corte dei conti nel sistema di prevenzione generale dell’illega-
lità amministrativa e finanziaria.
     2.1. Raccordi e sinergie tra controllo e giurisdizione. Un
nuovo “modus operandi”. Nel contesto della riforma amministrativa,
emerge la necessità di riflettere sulla posizione istituzionale della Corte
dei conti, poiché il sistema di tutela del buon andamento e dell’effi-
cienza amministrativa, reclama un’azione di contrasto effettiva e siste-
matica, nei confronti di qualsiasi forma di illegalità finanziaria ed eco-
nomica, che costituisca causa di cattivo uso e di spreco delle risorse pub-
bliche. Ritorna di straordinaria attualità la concezione della Corte dei
conti collocata nei principi costituzionali, come “pilastro dello Stato de-
mocratico”, al fine di consentire al cittadino un controllo diffuso sulle
attività di amministrazione delle risorse pubbliche, per maggior parte
provenienti dal prelievo fiscale, e sulle gestioni assorbite dalle materie
di contabilità pubblica ex art. 103 Cost.
      I princìpi interpretativi preposti al raccordo tra l’assetto dei con-
trolli ed il sistema delle responsabilità pubbliche, dimostrano che la tu-
tela dell’efficienza amministrativa richiede un modello di collegamento
sempre più improntato, non a divieti e preclusioni, ma a sinergie orga-
niche e sistematiche tra gli strumenti di garanzia della legalità. E’ ne-
cessario e fondamentale, la realizzazione di un ordinamento unitario
delle garanzie di legalità finanziarie ed economiche, predisposte per l’in-
tegrità e per l’efficienza della gestione delle pubbliche risorse. I feno-
meni d’inefficienza amministrativa si contrastano con le misure d’effi-
cienza giudiziaria, e la complessità del ruolo della Corte dei conti nella
duplice funzione di controllo e di giurisdizione, quale magistratura pre-
posta alla tutela degli equilibri di bilancio, del buon andamento e
dell’efficienza amministrativa, richiede una completa sinergia tra le due
funzioni contemplate in diverse disposizioni costituzionali (artt. 100 e
103 Cost.), attraverso la quale si eleva la qualità della realizzazione dei
diritti fondamentali della Persona (artt. 2-3 Cost.).
     Dal medesimo contesto, considerato nella sua complessità norma-
tiva e nelle sue dinamiche evolutive, appare alquanto evidente la pro-
gressiva elaborazione di un nuovo “modus operandi” che contraddistin-
gue la rinnovata presenza della Corte dei conti nei rapporti istituzionali,
e nei contesti amministrativi dei diversi ambiti territoriali.

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2.2. Il Codice dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. Il fon-
damentale interesse per l’ammodernamento degli strumenti e delle tec-
niche di tutela processuale, è richiamato nella delega normativa per la
riforma dei giudizi dinanzi la Corte dei conti, la quale ha recuperato un
ritardo oggettivo, protrattosi per un lungo arco temporale, con decor-
renza almeno dal 1994, che individua il riferimento temporale per la
codificazione della clausola generale del danno ingiusto in diritto pub-
blico (art. 1 legge 14 gennaio 1994 n.20).
      L’approvazione del decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174, che
introduce il nuovo Codice di giustizia contabile, costituisce una delle
tappe fondamentali nei percorsi di attuazione delle deleghe contenute
nella legge 7 agosto 2015 n.124 (cd. Riforma Madia), la quale indica e
circoscrive le materie qualificate da rilevanza strategica per la riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i più moderni prin-
cipi di efficienza degli apparati e delle funzioni amministrative. La tran-
sizione normativa dal Regolamento di procedura (regio decreto 13 agosto
1933 n.1038, oggi integralmente abrogato) al Codice per i giudizi dinanzi
alla Corte dei conti, introdotto con decreto legislativo 26 agosto 2016
n.174, adottato ai sensi dell’art. 20 legge 124/2015 cit., costituisce un
evento auspicato ed atteso da lungo tempo. La codificazione, in un testo
unitario, del codice della giustizia contabile presenta l’immediata ed
evidente utilità della concentrazione in una disciplina unica dell’insieme
disseminato di norme, stratificato in molteplici interventi legislativi av-
venuti in tempi diversi e lontani tra loro, con decorrenza dalla legisla-
zione pre-unitaria (v. dossier studi Senato).
     Tuttavia, nei primi approcci mirati all’individuazione ed alla va-
lutazione della portata innovativa delle norme del nuovo codice, - senza
alcun allarmismo, né prevenzione concettuale, ma con prudenza, misura
ed equilibrio - è necessario rivolgere i parametri del metodo interpreta-
tivo verso una duplice direzione. La prima direzione è rivolta a verifi-
care la coerenza sistematica della nuova disciplina rispetto ai principi
del giusto processo, ai principi generali del processo civile, ed ai connessi
e conseguenti orientamenti interpretativi, progressivamente consoli-
dati nella giurisprudenza costituzionale e nella giurisprudenza di legit-
timità (coerenza sistematica interna).

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La seconda direzione è rivolta a verificare l’adeguatezza e la pro-
porzionalità degli istituti processuali, assoggettati all’opera di codifica-
zione, rispetto ai lineamenti, alla struttura ed ai principi che ispirano il
cantiere delle riforme amministrative, attratte dai temi fondamentali
dell’efficienza e della trasparenza amministrativa (coerenza sistematica
esterna).
     E’ innegabile che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti costituiscono
la sede naturale per un sindacato pieno ed effettivo dei fenomeni reali
di mala-amministrazione, sui quali la natura del potere sindacatorio ri-
servato al Giudice, diviene lo strumento fondamentale per avvicinare
la realtà processuale alla verità sostanziale, superando le situazioni di
“probatio diabolica” che molto spesso gravano sull’esercizio dell’azione
pubblica. In tale prospettiva, non può trascurarsi il faticoso percorso
giurisprudenziale attraverso il quale, la natura cd. sindacatoria del giu-
dizio di responsabilità amministrativa è divenuta il sinonimo della pie-
nezza e della effettività delle garanzie nella tutela dell’integrità della fi-
nanza pubblica.
     E nella medesima prospettiva, non può essere ignorato il bisogno
di valorizzazione del ruolo del pubblico ministero, nelle diverse qualifi-
cazioni formali e sostanziali : “parte necessaria” in tutti i rapporti pro-
cessuali che si costituiscono per effetto dell’esercizio delle funzioni fon-
damentali, di controllo e di giurisdizione, riservate alla competenza
della Corte dei conti; “parte imparziale” con funzione obiettiva e neu-
trale nell’interesse generale al corretto esercizio delle gestioni ammini-
strative e contabili; ed infine organo “promotore di giustizia”1 a tutela
dei valori collettivi posti dall’ordinamento giuridico, ed a vigilanza
della conformazione delle gestioni pubbliche alle disposizioni della legi-
slazione finanziaria, per il contrasto effettivo dei fenomeni reali di
mala-amministrazione. Peraltro, in tale contesto, al nuovo sistema dei
controlli, definito dalla legge 213/12, corrisponde anche la doppia fun-
zione della responsabilità amministrativa, poiché la finalità compensa-
tiva-risarcitoria, e la finalità sanzionatorio-punitiva, si presentano con
regimi giuridici, non autonomi, ma reciprocamente collegati tra loro.

  1 Sul Pubblico Ministero, inteso quale organo “promotore di giustizia”, v. rela-
zione del Procuratore regionale per la Sicilia, Francesco Rapisarda, per l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario 2001.

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3. La legislazione e le strategie di contrasto della corruzione.
       3.1. Le misure di contrasto preventivo nella tutela dell’integrità
delle risorse pubbliche. L’entrata in vigore della legge n. 190/2012, re-
cante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha costituito il
momento di avvio di un nuovo processo di revisione e di ri-organizza-
zione degli strumenti di contrasto dei fenomeni di mala-amministra-
zione, mala-gestione e mal-funzionamento degli apparati pubblici.
       Le negatività del fenomeno corruttivo, inteso in senso lato , sono
misurabili per: le conseguenze di tipo economico, riscontrabili nelle pa-
tologie degli effetti prodotti sugli strumenti e sulle misure di sostegno e
di crescita dell’economia reale del Paese (lesione delle prospettive di svi-
luppo equo e sostenibile); le conseguenze di tipo funzionale, valutabili
nella lesione della libera concorrenza nel mercato, poiché la natura si-
stemica dei circuiti criminogeni esclude ed espelle le imprese organiz-
zate secondo principi di legalità aziendale e fiscale (lesione della effi-
cienza nel mercato); e le conseguenze di tipo etico-sociale , poiché la per-
cezione della corruzione come costume diffuso nella amministrazione
degli interessi pubblici, induce alla implicita condivisione di modelli di
comportamento radicalmente antagonisti della legalità sostanziale, e
profondamente offensivi della immagine delle istituzioni nazionali e co-
munitarie (lesione dell’etica della funzione pubblica).
       Al di là dell’enfasi posta sulla “necessità che occorre prevenire la
corruzione e non solo reprimerla”, il disegno legislativo che nel 2013 è
stato completato dalle normazioni previste e collegate alla legge-base,
ha subito evidenziato l’apertura di una fase contraddistinta dalla effet-
tiva discontinuità nel panorama normativo nazionale, nella quale il pro-
cesso dinamico maturato sulle esperienze interne è orientato nella dire-
zione della complementarietà ad altre politiche di riforma. Nell’impianto
delle misure di prevenzione e di contrasto, la corruzione intesa come
sistema di percezioni misurabili, possiede una dimensione lata, e diviene
sinonimo di favoritismo, clientelismo, deviazione del sistema procedi-
mentale di scelta degli interessi pubblici a vantaggio di gruppi di inte-
ressi privati che ottengono posizioni di dominio contrattuale e di mer-
cato.

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3.2. Le transizioni normative e le correzioni di rotta nel
ruolo dell’Anac. L’inversione di tendenza, segnata dalla legge n.
190/2012, costituisce - con piena evidenza - un punto di non ritorno, ma
richiede percorsi normativi correttamente orientati a definire i principi
direttivi e le linee-guida, che devono ispirare l’applicazione delle misure
di prevenzione della corruzione, le quali devono essere dotate di garan-
zie di effettività, e di criteri di proporzionalità e di adeguatezza, affinché
l’esito complessivo della riforma anti-corruzione, superi definitiva-
mente la fase di consistenza meramente formale, fondata sulla cultura
dell’adempimento. In tale prospettiva, meritano particolare attenzione,
le disposizioni normative che hanno progressivamente differenziato e
rafforzato il ruolo e le funzioni dell’ANAC, con l’ampliamento della mis-
sione istituzionale, e più di recente -soprattutto- in riferimento ai poteri
di vigilanza e di regolazione del sistema dei contratti pubblici contem-
plato nelle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (v. artt. 211-213 -
Codice contratti pubblici - poteri ANAC).
       Le relazioni normative tra le misure di prevenzione della corru-
zione, le garanzie di trasparenza, e gli strumenti di misurazione della
performance, sono state revisionate dal legislatore nazionale per la so-
pravvenienza di evidenti e piuttosto noti fattori ambientali. Infatti,
l’emersione di gravi fatti corruttivi, riconducibili non solo a fenomeni
d’infiltrazione organizzata, accertati sul territorio nazionale nell’anno
2014, ha determinato l’avvio di processi normativi per la riforma e per
la revisione degli istituti, e degli strumenti di prevenzione amministra-
tiva e di repressione penale, orientati all’effetto del ripristino della tra-
sparenza contrattuale e dell’economicità della spesa pubblica.
       Nel contesto della prevenzione dell’illegalità economica nei con-
tratti pubblici, sono già state introdotte nell’anno 2014 le misure straor-
dinarie della gestione commissariale degli appalti pubblici, viziati
dall’aggiudicazione ad imprese infiltrate dalle organizzazioni crimi-
nali2.

   2 V. art. 32 decreto legge n. 90.14 (cd. D.L. Madia), Misure straordinarie di ge-
stione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

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I fenomeni di corruzione si combinano con le logiche dell’infiltra-
zione criminale3, concepite dalle organizzazioni di tipo mafioso, secondo
le dinamiche impresse dalla crisi economica. Crisi economica e corru-
zione procedono con relazioni reciproche, formando un circolo vizioso,
nel quale l’una è causa ed effetto dell’altra. Pertanto, gli interessi terri-
toriali della criminalità organizzata si spostano (cd. a-territorialità
dell’impresa criminosa) e si allocano nelle aree geografiche dove la pub-
blica amministrazione riesce a conservare, oppure ad ottenere, signifi-
cativi spazi finanziari per la gestione della spesa4. Si tratta di fenomeni,
di logiche e di dinamiche, che non sfuggono all’attenzione della giuri-
sdizione della Corte dei conti, la quale nella predisposizione delle misure
di prevenzione e di contrasto finanziario, si avvale non solo dei consoli-
dati strumenti normativi ed organizzativi d’intervento, ma anche dei
nuovi raccordi con il sistema dei controlli rafforzati dal codice di giusti-
zia contabile (v. art. 52 CGC obbligo di denunzia di danno e onere di
segnalazione).
       3.3. L’evoluzione normativa nella “leva” della prevenzione.
La cd. “Sartoria dell’appalto pubblico”. Le misure di reazione all’il-
legalità amministrativa tendono a costituirsi in un sistema unitario, nel
quale gli interventi di contrasto repressivo, e la strategia del contrasto
preventivo appartengono ad un sistema integrato di garanzie. La con-
tinuità giuridica tra il contrasto preventivo ed il contrasto repressivo,
affida alla tutela finanziaria-contabile di natura risarcitoria/sanziona-
toria, un ruolo non solo conseguenziale, ma anche complementare alla
tutela penale. Tuttavia, dalla fisionomia complessiva della leva preven-
tiva nell’azione di contrasto alle patologie corruttive, emergono le di-

   3 “Il metodo corruttivo, ha avvertito la DDA di Milano, non è una rinunzia al
tradizionale metodo mafioso, ma è una modalità di esso più raffinata, “pericolosa
al pari della capacità d’intimidazione della politica e della vita amministrativa nel
territorio” perché altera i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa, oltre a quelli di libertà d’iniziativa economica e di concorrenza”
(Procuratore generale Roberto Alfonso, intervento all’Assemblea generale della
Corte d’Appello di Milano per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017, Milano
28 gennaio 2017).
   4 - Per la economia con lineamenti evoluti e progrediti della Regione Lombardia
e della Città Metropolitana e del Comune di Milano, anche nel settore dei cd. Inve-
stimenti innovativi, v. Relazione per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017,
Milano 28 gennaio 2017, Pres. Corte d’Appello Milano, Marina Tavassi.

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sposizioni di potenziamento -in forma quasi esclusiva- dei poteri cono-
scitivi, di vigilanza e di regolazione flessibile, conferiti all’ANAC, la
quale tende ad assumere il ruolo di cabina di regia nazionale e di perno
istituzionale di un sistema, tendenzialmente unitario, di prevenzione
amministrativa. La ri-configurazione del profilo istituzionale dell’Au-
torità Nazionale Anticorruzione è stata completata dal decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
       La rete di relazioni organizzative, da costruire all’interno ed
all’esterno di ciascuna amministrazione, deve poggiare sulla consape-
volezza della combinazione e della commistione tra le due categorie on-
tologiche di devianza finanziaria, e sulla certezza storico-ambientale
che la corruzione sistemica e la corruzione burocratico- pulviscolare, sono
antagoniste delle misure di ripristino, e degli interventi di attivazione
dei percorsi di ottimizzazione della spesa e di eliminazione degli sprechi
e delle inefficienze, ed esprimono dinamiche di ritorno di logiche d’ille-
galità amministrativa che si ripetono uguali a sé stesse, nel lungo pe-
riodo. Per interrompere la frequenza dei fenomeni ripetitivi nelle logi-
che e nelle dinamiche di devianza finanziaria, in pregiudizio dell’inte-
grità della finanza pubblica, e del buon andamento amministrativo, è
fondamentale operare con verifiche di effettività e riscontri di efficienza
sulle relazioni tra le istituzioni di garanzia, e sui rapporti integrati tra
le competenze di contrasto preventivo e di contrasto repressivo.
        Il ruolo della Corte dei conti nel sistema di contrasto preventivo
dell’illegalità amministrativo-finanziaria, diviene ancora più fonda-
mentale, qualora si presti attenzione alle recenti dinamiche di recepi-
mento nazionale delle direttive comunitarie in materia di contratti pub-
blici (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudica-
zione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici).
       Infatti, nel nuovo contesto giuridico europeo, la elasticità e la fles-
sibilità della negoziazione, costituisce il parametro di maggiore effi-
cienza e qualità degli appalti pubblici, che tende a sostituirsi ai mecca-
nismi rigidi, asettici e meramente automatici di selezione dei concor-
renti e dei soggetti aggiudicatari. Nelle più recenti letture delle dinami-
che normative nella materia dei contratti pubblici, il bando di gara di-
viene quasi un abito sartoriale cucito sulla fisionomia dei bisogni d’effi-
cienza delle pubbliche amministrazioni.

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Ed è alquanto ovvio come la sartoria dell’appalto pubblico si presti
al duplice ed antitetico utilizzo, poiché potrà essere una virtuosa occa-
sione d’innovazione e d’incremento dell’efficienza amministrativa, ma
potrà anche rappresentare -al contrario- un’area di negoziazione e di
scambio, informata a pratiche corruttive ed a comportamenti subdoli
di spreco e di mala-amministrazione delle risorse pubbliche.
      Tale considerazione avvalora ancora di più la necessità di raffor-
zamento delle sinergie tra le misure di prevenzione amministrativa, con
l’avvalimento del patrimonio informativo in dotazione all’Anac, prove-
niente dalla vigilanza operata sul sistema dei contratti pubblici e sulle
singole procedure di affidamento e di esecuzione negoziale, la quale è
stata ampliata dai poteri di cd. regolazione flessibile.
       Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai profili innovativi
della legislazione anticorruzione, ed ai nuovi strumenti di vigilanza af-
fidati all’Anac, con la dotazione di banche-dati, e la gestione di elenchi
ed informazioni aggiuntive, che incrementano i poteri d’analisi per l’ac-
certamento delle patologie contrattuali.

        4. La giurisprudenza costituzionale sugli interessi e nelle materie
di rilevanza per la finanza e la contabilità pubblica.
         In analogia agli anni precedenti, la disamina degli orientamenti
della giurisprudenza costituzionale per l’anno 2016, consente di rinve-
nire molteplici indirizzi di rilievo per la tutela del buon andamento e
dell’efficienza amministrativa.
     4.1. Equilibrio di bilancio ed armonizzazione dei conti pub-
blici. La giurisprudenza costituzionale ha proseguito nell’opera d’in-
terpretazione del significato del principio di equilibrio di bilancio, indi-
viduando gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema
di armonizzazione dei conti pubblici, che risultano strumentali ad una
manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regio-
nale, presidiati dall’art. 81 Cost. (C. Cost. 279/2016 del 16/12/2016, Pres.
Grossi, Red. Carosi).

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4.2. Il divieto di “giurisdizione frazionata”. Il diritto puni-
tivo “in senso lato”. Altrettanto significativi sono i principi affermati
dalla giustizia costituzionale sui criteri di lettura delle materie ripartite
tra diverse giurisdizioni, e sull’ambito del cd. diritto punitivo extra-pe-
nale che confluisce nell’area del diritto sanzionatorio amministrativo.
     Infatti, sul versante dei criteri di riparto della giurisdizione, il Giu-
dice costituzionale ha osservato che il principio di concentrazione delle
tutele ostacola la sussistenza di materie “a giurisdizione frazionata”, in
funzione della differente soggettività dei contendenti (C. Cost.
179/2016). L’affermazione del principio, fondato sul rilievo che l’ordi-
namento non conosce materie “a giurisdizione frazionata” ritorna utile
nell’approccio al difficile tema dei poteri di cognizione sulle società a
partecipazione pubblica, e sul sindacato di economicità nelle ipotesi di
abuso dello schermo societario.
     Per quanto riguarda, invece, i principi generali del diritto sanzio-
natorio di natura amministrativa, la Corte costituzionale ha esaminato
la questione relativa all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui non prevede l’applicazione,
all’autore dell’illecito amministrativo, della legge successiva più favo-
revole (principio della lex mitior).
      In tale prospettiva, la Corte ha messo in evidenza come la Corte di
Strasburgo e la relativa giurisprudenza CEDU, abbia elaborato alcuni
criteri idonei ad individuare di volta in volta le caratteristiche “intrin-
secamente punitive”, idonee ad estendere la portata applicativa
dell’art. 7 della CEDU anche a fattispecie cui l’ordinamento interno at-
tribuisce natura diversa da quella criminale (sentenza 8 giugno 1976,
Engel e altri contro Paesi Bassi). A tali fini, il criterio seguito per iden-
tificare l’ambito di operatività dell’art. 7 della CEDU è riconducibile al
profilo normativo che si tratti di sanzioni amministrative, originaria-
mente rilevanti sul piano penale, ovvero di sanzioni che possano in
qualche modo evolvere nella limitazione della libertà personale del sog-
getto sanzionato (C. Cost. ord. 2/2017). Tali argomentazioni aprono un
importante contesto di approfondimento sulle fattispecie sanzionato-
rie, rimesse alla giurisdizione della Corte dei conti con discipline a re-
gime tipizzato, sulle quali il nuovo codice di giustizia contabile, ha in-
trodotto una disciplina processuale specifica (v. artt.133 ss.).

                                                                        - 11 -
4.3. I diritti fondamentali ed i limiti alla discrezionalità fi-
nanziaria del legislatore. Sulla tutela dei diritti fondamentali della
Persona, e sulla presunta natura di diritti finanziariamente condizio-
nati, la giurisprudenza costituzionale ha elaborato importanti orienta-
menti di self-restraint della discrezionalità legislativa, per prevenire co-
perture finanziarie inadeguate od aleatorie rispetto all’entità dei biso-
gni individuali e sociali. Infatti, la natura fondamentale dei diritti della
Persona impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile
nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»,
tra le quali rientrano le prestazioni essenziali (nella specie: il servizio di
trasporto scolastico e di assistenza per lo studente disabile) che costitui-
scono la componente necessaria ad assicurare l’effettività del diritto (C.
Cost. 275/2016 Pres. Grossi, Red. Prosperetti).
      4.4. La riforma amministrativa ed il principio di leale colla-
borazione tra Stato e Regioni nelle materie a competenza ripar-
tita. La legge di riforma amministrativa, 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche), è stata assoggettata allo scrutinio di costituzionalità, nelle sue
più importanti disposizioni innovative e di riordino. Il Giudice costitu-
zionale ha operato con rigorosi criteri di distinzione tra le materie di
riforma amministrativa, e di selezione dei profili disciplinati dalle di-
verse disposizioni di delega, concludendo per la caducazione dei com-
plessi normativi nei quali, le molteplici interferenze con le competenze
regionali, non sono risolvibili mediante il criterio della prevalenza della
legislazione statale.
      Nei limiti di tali processi normativi, specificamente ed esatta-
mente individuati, diviene necessario che l’adozione dei decreti legisla-
tivi attuativi, avvenga con una forma di raccordo con le Regioni, che
non sia limitata al parere della Conferenza unificata. Infatti, solo la
Conferenza Stato-Regioni, costituisce l’istituto idoneo allo svolgimento
di “genuine trattative”, che garantiscono il reale ed effettivo coinvolgi-
mento delle autonomie regionali in conformità al principio di leale col-
laborazione tra Stato e Regioni (artt. 5 e 120 Cost.) nelle materie a com-
petenza ripartita (C. Cost. 251/2016, Pres. Grossi, Red. Sciarra).

                                                                        - 12 -
5. Il conflitto tra le giurisdizioni ed i criteri di riparto nella giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione.
      5.1. Le oscillazioni d’indirizzo. Gli orientamenti giurispruden-
ziali della Corte di Cassazione esprimono significative linee di tendenza
rivolte ad un ambito molto eterogeneo di fattispecie, sulle quali i criteri
di riparto della giurisdizione sono elaborati ed applicati – con partico-
lare rigore – al fine di ricondurre alla giurisdizione della Corte dei conti
i fatti ed i comportamenti, le condotte di gestione, gli atti ed i procedi-
menti, attraverso i quali si manifesta la gestione patrimoniale e finan-
ziaria degli interessi pubblici..
       Nella naturale oscillazione tra i diversi orientamenti, rimane co-
munque ferma l’apertura del quadro evolutivo (v. ab initio ord. Sez.
Un. n. 4511/2006), fondato sul pieno e definitivo superamento del rap-
porto di servizio inteso quale relazione bilaterale intersoggettiva, e sulla
naturale transizione verso una diversa concezione teleologico-funzionale
caratterizzata da un criterio di collegamento oggettivo con la giurisdi-
zione finanziaria, nella quale viene in rilievo la sostanza delle regole di
gestione e la natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, con ri-
percussioni sulla stessa nozione di danno alle pubbliche finanze, confi-
gurabile nelle ipotesi di “eccesso di potere finanziario” viziate dalla “vio-
lazione degli obblighi nascenti dalla finalizzazione dell’impiego delle pub-
bliche risorse”.
     5.2. Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica. Gli
orientamenti della Corte di cassazione, sulle società pubbliche- in gene-
rale-, e sulle gestioni in house -in particolare-, si propongono di ricon-
durre la soluzione del problema del riparto di giurisdizione entro un
quadro coerente di principi giuridici, e fondano le premesse argomenta-
tive sui lineamenti normativi della materia, la quale non avrebbe an-
cora acquisito le “caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sé stante”,
ma continuerebbe ad apparire come “un insieme di deroghe alla disci-
plina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione”.
      La natura frammentaria della normativa, la quale è il risultato
dell’impulso di risposta ad esigenze contingenti di finanza pubblica, non
consentirebbe -ad avviso del Giudice di legittimità- di andare “oltre il
dettato della singola disposizione” al fine di riconoscere la giurisdizione

                                                                       - 13 -
generale della Corte dei conti. Pertanto, all’interprete non rimane che
adeguarsi alla “drastica alternativa”, la quale consente la giurisdizione
sulla finanza pubblica nella ipotesi delle società in house (individuate
per requisiti rigorosamente specificati), oppure ancora nelle sole ipotesi
nelle quali sussistano “previsioni normative che eccezionalmente lo stabi-
liscano, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente
capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato”.
     In tale contesto interpretativo, di elevata complessità, è interve-
nuta l’approvazione del decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica), con il quale il legislatore
statale persegue la finalità di riordino di una molteplicità di discipline,
da coordinare secondo principi e criteri univoci, per eliminare le con-
traddizioni e le antinomie normative pre-esistenti.
      Certamente il regime delle società pubbliche richiedeva l’opera
chiarificatrice del legislatore. Tuttavia, sulle soluzioni normative adot-
tate nel decreto legislativo n.175/2016, e sul complesso dell’articolato
normativo, è stato già sottolineato nei primi commenti che, all’ipotesi
di controllo cd. gestionale-preventivo da affidare alla Corte dei conti, è
stato preferito un regime conoscitivo fondato su oneri di comunicazione
(art. 5 d.lgs. 175 cit.)5, mentre il regime di responsabilità patrimoniale
nel sistema delle partecipazioni pubbliche è stato attratto dalla disci-
plina ordinaria delle società di capitali, salve le deroghe recepite con la
codificazione dei principi provenienti dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione (art. 12 D.lgs. n. 175 cit.)6.

   5 Art. 5 comma 3. “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione
della società' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei
conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità' garante della concorrenza e del mercato, che
può' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.
   6 Art. 12 Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi
delle società partecipate. Comma 1. I componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di respon-
sabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdi-
zione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai
dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della
quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di
danno erariale di cui al comma 2. Comma 2. Costituisce danno erariale il danno,
patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il
danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti
o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri
diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della parteci-
pazione.

                                                                                   - 14 -
In tale nuovo contesto normativo, e nell’ambito delle fattispecie
eterogenee, attratte dai confini mobili della pubblica amministrazione,
non può essere ignorato che tra le figure soggettive ibride, si annove-
rano le situazioni gestorie qualificate dalla più attenta dottrina come
“semi-amministrazioni” od ancora come “enti pubblici in forma di so-
cietà”, tra le quali i comportamenti delle società in house continuano a
proporsi nei profili di agevolazione della “fuga dell’amministrazione
verso il diritto privato” mediante “l’abuso dello schermo societario”.
     6. Le attività inquirenti nell’anno 2016. Il ciclo delle informazioni
nelle notizie di danno.
      6.1. L’andamento generale delle attività istruttorie e degli
accertamenti. La descrizione dell’andamento generale, nelle attività e
nei risultati conseguiti con l’esercizio delle funzioni inquirenti nell’anno
2016, è supportata dai quadri di sintesi, e dalle tabelle di raffronto.
     Nell’anno 2016 la Corte dei conti di Milano, in generale, e la pro-
cura regionale, in particolare, ha attraversato un tempo di transizione ed
ha avviato una fase di revisione, nella quale -senza alcuna soluzione di
continuità con la complessiva organizzazione già esistente, e con il rela-
tivo avviamento- si è resa urgente e necessaria l’opera di riordino gene-
rale dell’archivio istruttorio, in un disegno di nuova e/o diversa redistri-
buzione dei carichi complessivi di lavoro. La ri-organizzazione dell’ar-
chivio istruttorio e la revisione dei criteri di gestione dei connessi carichi
di lavoro, sono segnate da alcuni fattori di spinta e di accelerazione nei
processi di riordino delle molteplici linee d’attività.
     Un importante fattore di induzione all’innovazione organizzativa
è costituito dall’impatto del nuovo Codice di giustizia contabile, il quale
-salva la revisione normativa nel prossimo biennio, e la razionalizza-
zione applicativa nell’interpretazione giurisprudenziale- assoggetta le
attività istruttorie a disposizioni analitiche e puntuali, distinte per tipi
di atti, prevedendo modalità tipiche, assistite da un regime diffuso di
nullità processuali. Né può essere ignorato l’impatto normativo della
nuova disciplina dedicata alla prescrizione, la quale è contraddistinta
da disposizioni speciali e derogatorie, rispetto alla disciplina patrimo-
niale del codice civile (v. artt. 66 CGC).

                                                                        - 15 -
Altrettanto importante è il fattore di rilevazione annuale, corre-
lato al ciclo delle informazioni di danno, che sopravvengono con per-
centuali statistiche palesemente crescenti, e confluiscono nella mole già
consistente dell’archivio istruttorio pregresso (n. 1988 denunzie perve-
nute nel 2016). Entrambi i fattori -normativo il primo, informativo il
secondo- hanno imposto l’avviamento di una fase di revisione dell’or-
ganizzazione dell’ufficio e dei carichi di lavoro, e d’impostazione di un
programma condiviso, sugli obiettivi di semplificazione degli adempi-
menti interni, e di verifica dei requisiti di concretezza e di attualità del
danno nelle istruttorie più remote, al fine di ottimizzare i tempi ed i
modi degli accertamenti probatori ed investigativi.
        6.2. I dati statistici generali. In relazione ai dati statistici gene-
rali, rilevanti per la valutazione complessiva dell’andamento delle atti-
vità inquirenti, si osserva che:
       anche per l’effetto del programma di riordino dell’archivio istrut-
torio, l’indice globale di smaltimento delle denunzie di danno, ha supe-
rato la sopravvenienza annuale (per il 2016: n. 1940 istruttorie aperte,
n. 3581 istruttorie complessivamente archiviate), e pertanto il carico com-
plessivo dell’archivio istruttorio è stato ridotto da n. 9.588 nel 2015 a
n. 7.846 nel 2016;
      é stato incrementato – in percentuale moderata - l’indice di depo-
sito degli atti di citazione (n. 95 nel 2015, n. 98 nel 2016), con un mar-
gine complessivo di produttività qualitativa e quantitativa, che si pre-
senta -in termini relativi- il più elevato di tutte le precedenti statistiche
nell’ultimo triennio, ed espone l’esito di una costante tendenza in au-
mento; viceversa l’indice di deposito degli inviti a dedurre espone un
moderato decremento (n. 118 nel 2015, n. 112 nel 2016).
       Ovviamente tutti i dati statistici di tipo meramente quantita-
tivo, devono essere integrati da criteri di rilevanza qualitativa, al fine
di esprimere le conseguenti considerazioni incidenti, sulle cause e sui
fattori d’incremento o di decremento percentuale, e sul metodo di pro-
grammazione delle attività per l’anno 2017. In tale contesto, il carico
di lavoro individuale, assegnato ai singoli Magistrati, oscilla attual-
mente all’interno dei parametri compresi tra n. 1000 (parametro mi-
nimo) e n.1.500 (parametro massimo) istruttorie.

                                                                        - 16 -
Tali valori di riferimento, necessari per la specificazione degli in-
dicatori di benessere organizzativo, anche per le unità di Segreteria, col-
locate in ausilio delle attività individuali, richiedono adeguate rifles-
sioni sul cd. Margine operativo utile da rinvenire in un ragionevole pa-
rametro di mediazione quantitativa e qualitativa, tra i carichi di lavoro
sostenibili ed i carichi di lavoro esigibili.
       6.3. Il programma di deflazione istruttoria. Dunque, in rela-
zione agli obiettivi di semplificazione e di deflazione nella gestione or-
dinaria dell’archivio istruttorio, nell’anno 2016, i dati statistici eviden-
ziano che la pianificazione del lavoro, ha prodotto esiti progressiva-
mente positivi, con percentuali di smaltimento delle istruttorie, le quali
superano la quantità degli affari sopravvenuti. La revisione impostata,
con decorrenza dall’anno 2016, è orientata a produrre risultati di pro-
gressivo miglioramento nella gestione dell’archivio istruttorio, poiché
la rilevanza quantitativa e qualitativa delle sopravvenienze annuali,
impone l’organizzazione del lavoro, -da un lato- secondo criteri di selet-
tività degli indicatori di gravità finanziaria, e -dall’altro lato- secondo
criteri di trattazione semplificata degli affari classificabili in categorie
seriali.
       Le misure di auto-organizzazione adottate nel 2016, sono orien-
tate all’individuazione di linee-guida improntate alle buone pratiche
d’ufficio, le quali devono consentire di sostenere l’impatto connesso
all’incremento percentuale delle nuove istruttorie (n. 1940 nel 2016, a
fronte di n. 1628 sopravvenienze nel 2015), e di elevare -soprattutto con
la migliore organizzazione degli adempimenti e degli accertamenti sulle
fattispecie seriali- l’indice di smaltimento dei carichi di lavoro. I criteri
di perfezionamento nella gestione dell’archivio istruttorio, devono es-
sere costantemente orientati alla ricerca di una tendenziale condizione
di benessere organizzativo, fondata su una più ragionevole proporzione
tra i carichi quantitativi di lavoro e le risorse umane disponibili, da im-
pegnare nelle aree di criticità dalle quali provengono le aspettative di
urgente ripristino della sana gestione finanziaria. L’efficienza nelle
buone pratiche di lavoro, deve consentire di liberare ulteriori spazi di
tempo-lavoro, da dedicare all’approfondimento ed alla definizione delle
istruttorie e delle competenze a natura complessa, che manifestano un
indice statistico progressivamente crescente.

                                                                       - 17 -
6.4. Il monitoraggio qualitativo delle attività. Il progressivo
decremento delle complessive pendenze istruttorie, e la concentrazione
delle maggiori energie investigative alle attività istruttorie di contenuto
complesso, presuppone lo sviluppo di alcuni fattori di auto-organizza-
zione, da condividere con i Colleghi Magistrati e con il Personale ammi-
nistrativo in servizio presso l’ufficio della Procura regionale. Infatti, la
sopravvenienza di fenomeni gestionali ad elevata complessità di accer-
tamento istruttorio, e la diffusione degli effetti di specifiche patologie
d’amministrazione, genera la ineludibile necessità di scelte d’organizza-
zione fondate sulla rigorosa selezione delle aree contraddistinte dalla
urgenza e della necessità delle attività informative ed investigative.
      La finalità di garantire l’uniformità e l’uguaglianza nell’esercizio
dell’azione di responsabilità amministrativa sulle fattispecie viziate
dalla gravità della devianza finanziaria, non deve essere associata ad
una presunta fisionomia di esemplarità della giurisdizione della Corte
dei conti, la quale -invece nei suoi tratti funzionali- assume e conserva
oramai da lungo periodo, la finalità d’intervento diffuso in tutti gli am-
biti gestionali, che manifestano indici d’inefficienza e di diseconomicità,
incompatibili con il buon andamento amministrativo, senza alcuna di-
scriminazione o disparità di trattamento tra fenomeni omogenei ed as-
similabili tra loro.
      I dati statistici generali, e specifici alle singole aree d’intervento,
dimostrano che, le energie investigative sono state -in maggiore parte-
orientate verso i fatti e gli eventi di maggiore rilievo, sotto il profilo
dell’entità delle risorse pubbliche impiegate, e della gravità ed evidenza
macroscopica delle violazioni di legge.
      L’esercizio delle funzioni inquirenti, è quotidianamente contraddi-
stinto dalla costante percezione di condividere momenti di vita collet-
tiva nei quali è particolarmente insistente, pressante e diffuso il bisogno
di efficienza nella utilizzazione delle risorse pubbliche. Nella gestione
delle risorse finanziarie, di provenienza e/o di destinazione pubblica, gli
sprechi, gli sperperi, e le diseconomicità di qualsiasi genere, ed ancora
le dispersioni, i disservizi e le sottrazioni dei vantaggi e delle utilità pa-
trimoniali, richiedono interventi di urgente ripristino del buon anda-
mento, in favore del benessere comune, e del legittimo e lecito benessere
individuale.

                                                                        - 18 -
7. Le citazioni ed i giudizi nelle materie di particolare rilevanza ed
interesse processuale.
       Molteplici sono le istruttorie definite con citazione in giudizi, tut-
tora in corso di trattazione processuale. Tra di queste, a conferma degli
indici di qualità delle istruttorie definite, sono in evidenza diverse tipo-
logie di fattispecie viziate da grave offensività finanziaria, la quale ha
richiesto lo svolgimento di accertamenti probatori di natura complessa.
     7.1. Citazioni in casi di particolare interesse per rilevanza
finanziaria, amministrativa e/o ambientale delle singole fatti-
specie per giudizi in corso di trattazione
       - Citazione V.2014/01519- Quote Latte- danno erariale per un to-
tale di euro 117.072.524,84 (84.991.818,18, oltre interessi).
      - Citazione V.2015/00201 e V.2016/00114 Operazione cd. Smile-
danno erariale pari ad euro 3.838.872,03 in pregiudizio delle Aziende
Socio Sanitarie Territoriali - ASST Vimercate (già Azienda Ospedaliera
di Desio e Vimercate) e ASST Monza.
       - Citazione V.2014/00804- EXPO- danno erariale in pregiudizio
della società legale EXPO 2015 S.p.A., ed in subordine dei soci pubblici
(Ministero dell’economia e delle finanze, Regione Lombardia, Comune
di Milano, Provincia di Milano – oggi Città Metropolitana di Milano,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano),
pari all’importo di 1.050.000,00 (euro 550.000,00 a titolo di danno da
tangente ed euro 500.000,00 a titolo di danno all’immagine). Sulla ge-
stione della società EXPO 2015, e sugli appalti affidati dalla medesima
società direttamente od indirettamente, nella qualità di stazione appal-
tante, è in corso di deposito un ulteriore atto di citazione. Sono in corso
di svolgimento molteplici attività di approfondimento istruttorio, le
quali sono incluse nella programmazione delle attività inquirenti per
l’anno 2017.
     - Citazioni in fattispecie di rimborso illegittimo delle spese dei
gruppi politici istituiti presso il Consiglio regionale per la Lombardia.
Nel 2016 sono state depositate le citazioni: V.2014/363 euro 25.000;
V.2014/855- euro 93.410,83; V.2015/1198- euro 52.287,92; V.2015/1451-
euro 33.430,07; V.2015/01200 euro 39.764.04); V.2016/00073 euro

                                                                       - 19 -
16.615,04; V.2016/00074 euro 16.910,02. Sono stati recuperati comples-
sivi euro 1.185.429,21 euro.
       - Citazione V.2007/01580-V2008/01590, in favore dell’Agenzia
Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro– A.R.I.F.L- im-
porto danno euro 556.160,41. A seguito dell’instaurazione del giudizio
la Commissione Europea ha chiesto alla Regione Lombardia, informa-
zioni e chiarimenti sulla fattispecie di gestione.
      - Citazione V.2014/01365- danno euro 975.518,94 in pregiudizio
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- (ARPA) Lom-
bardia, per illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali esterni.
      7.2. Citazioni in fattispecie significative e qualificate
dall’entità finanziaria del danno e/o dall’offensività delle con-
dotte.
      7.2.A. Citazioni per danni connessi e/o conseguenziali a fat-
tispecie di reato.
       - Citazione V.2011/01393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-
1401-1402-1403-1404-1405-1406-; danno patrimoniale diretto €.
338.530,45; danno all’immagine €. 375.250,00, per la somma comples-
siva di € 713.780,45, quantificata per condotte di corruzione in pregiu-
dizio dell’Agenzia delle Entrate-Lombardia; - Citazione V.2016/00569-
danno patrimoniale diretto €. 466.698,46; danno all’immagine €.
56.000, per la somma complessiva di €. 522.698,46 - quantificata per
condotte di corruzione in pregiudizio dell’Agenzia delle Entrate-Lom-
bardia; - Citazione V.2011/1614- risarcimento in favore dei comuni di
Arese e Pogliano Milanese dell’importo di € 300.000,00, a titolo di
danno da tangente, ed in favore del comune di Arese della somma di
euro 600.000,00, a titolo di danno all’immagine; - Citazione
V.2003/00918-V.2003/01558- danno €. 241.213,00 in pregiudizio
dell’amministrazione provinciale di Milano (ora Città metropolitana di
Milano); - Citazione V.2015/65- danno euro 144.753,5 per gli illegittimi
affidamenti contrattuali conseguenti alle disposizioni impartite ai ser-
vice manager; euro 113.249,10 a titolo di danno alla concorrenza, in
pregiudizio dell’Azienda lombarda edilizia residenziale (ALER); - Cita-
zione V.2011/00109- danno euro 63.000,00 in pregiudizio del comune di
Trezzano Sul Naviglio- corruzione e danno all’immagine.

                                                                  - 20 -
7.2.B. Citazioni per frodi e/o irregolarità in contributi co-
munitari e/o nazionali e regionali. - Citazione-V.2012/1743- frode
comunitaria- danno € 541.171,76 in pregiudizio della Regione Lombar-
dia; - Citazioni V.2015/01203- V.2014/01631- V.2014/01636 per illecita
percezione contributi comunitari nel settore agricolo. Danno euro
12.481,67.
       7.2.C. Citazioni per situazioni di incompatibilità e di con-
flitto d’interesse nell’esercizio non autorizzato di attività profes-
sionali extra-lavorative (violazione dell’art.53 d.lgs. n.165/2001-
TUPI). - Citazione V.2015/00001- Esercizio illegittimo e non autoriz-
zato dell’attività professionale medica- danni multipli alle PP.AA. -
danno all’Università di Milano-Bicocca per l’importo di euro
8.289.302,77; - Citazione V.1983/2013- danno euro 544.580,00 in pre-
giudizio dell’Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova; - Citazione
V.1019/2015- danno € 208.383,75 in pregiudizio dell‘Azienda Ospeda-
liera Carlo Poma di Mantova (ora, Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova – ASST Mantova) ex art. 53 TU.PI.; - Citazione
V.2013/2330- danno euro 197.279,91 in pregiudizio dell’Azienda ospe-
daliera «Ospedale di Circolo di Melegnano».
     7.3. Citazioni in materie di rilevanza giuridica per l’appli-
cazione delle discipline proprie della contabilità pubblica e dei
contratti pubblici.
       7.3.A. Citazioni per responsabilità nella progettazione e
nella direzione dei lavori. - Citazione-vertenza n. 2013/1528- respon-
sabilità direttore lavori- euro 259.195,22 in favore dell’Azienda ospeda-
liera San Carlo Borromeo di Milano, in atto ASST Santi Paolo e Carlo,
Milano; -Citazione n. 2014/00512- in favore del comune di San Giorgio
in Lomellina, dell’importo di € 144.891,12- progettista-direttore lavori.
        7.3.B. Gestione fondo unico di amministrazione (FUA)-
Ministero della Giustizia. - Citazione V.2016/00070- danno €
51.411,42 in pregiudizio del Ministero della Giustizia; - Citazione
V.2016/00150- danno € 49.574,28 in pregiudizio del Ministero della Giu-
stizia.

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7.3.C. Supplenze annuali e gestione delle graduatorie sco-
lastiche- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca. - Citazione V.2016/00072- danno euro 98.543,27; - Citazione
V.2016/00075- danno euro 18.591,65; - Citazione V.2016/00071- danno
euro 16.086,31; - Citazione V.2016/00073- danno euro 16.615,04; - Cita-
zione V.2016/00074- danno euro 16.910,02.
       7.3.D. Fattispecie d’illecito in attività di rilevanza contrat-
tuale e/o concorsuale. - Citazione V.2016/00126- danno euro
34.403,09 per uso illecito di carta di credito del Comune di Segrate da
parte del Sindaco pro tempore; - Citazione V.2015/00237- danno euro
132.048,97 in pregiudizio del Comune di Toscolano Maderno, per ille-
gittimità di una transazione e di una fideiussione bancaria rilasciata
nell’interesse di un organismo partecipato; - Citazione V.2010/00560-
danno euro 36.051,75 in pregiudizio della Regione Lombardia, per lite
ritenuta di natura temeraria nel giudizio amministrativo di annulla-
mento di una procedura concorsuale per l’assunzione di dirigenti.
       8. Le sentenze depositate nell’anno 2016 nei giudizi di responsabi-
lità amministrativa e contabile.
      Si ritengono meritevoli di evidenza le seguenti decisioni, in con-
siderazione della particolare natura della fattispecie, e/o della rilevanza
finanziaria del danno erariale, e/o del percorso argomentativo adottato
dal Collegio giudicante:
      •      Sentenza n. 8/2016 di condanna in accoglimento della cita-
zione V.2007/01350, per il danno di euro 112.435,00 in pregiudizio della
Regione Lombardia. Il danno è correlato all’ingiusto profitto conse-
guito nella differenza tra la rendicontazione all’amministrazione regio-
nale delle opere relative al progetto per il lido di Menaggio, e la rendi-
contazione effettiva delle spese reali sostenute. La fattispecie ha coin-
volto un consigliere regionale della Lombardia eletto nel collegio elet-
torale di Como, in conflitto d’interessi perché socio occulto della Lago
di Como s.r.l., costituita allo scopo di realizzare e poi gestire commer-
cialmente il predetto lido di Menaggio.
      •     Sentenza n. 65/16 di condanna al pagamento della somma
di euro 100.000 per illegittimo conferimento dell’incarico di direttore

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