COMUNE DI NOCIGLIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Provincia di Lecce

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COMUNE DI NOCIGLIA
                           Provincia di Lecce

             REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

                             (in vigore dal 1 gennaio 2012)

Il revisore del conto
Dr. Salvatore Palma

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       (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.   10del 26/10/2012)

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INDICE

Articolo   1 – Oggetto

Articolo   2 – Presupposto dell’imposta

Articolo   3 – Soggetti passivi

Articolo   4 – Soggetto attivo

Articolo   5 – Fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Articolo   6 – Abitazione principale e relative pertinenze

Articolo   7 – Base imponibile

Articolo   8 – Aliquote e detrazioni

Articolo   9 – Detrazione per l’abitazione principale

Articolo 10   – Assimilazioni

Articolo 11   – Fabbricati rurali

Articolo 12   – Esenzioni

Articolo 13   – Quota riservata allo Stato

Articolo 14   – Versamenti

Articolo 15   – Dichiarazione

Articolo 16   – Accertamento

Articolo 17   – Riscossione coattiva

Articolo 18   – Sanzioni e interessi

Articolo 19   – Rimborsi e compensazioni

Articolo 20   – Contenzioso

Articolo 21   – Funzionario responsabile

Articolo 22   – Disposizioni finali ed efficacia

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Articolo 1
                                        OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU) nel Comune di Nociglia, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, e all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L’istituzione dell’IMU è anticipata, in via sperimentale, in tutti i comuni del
territorio nazionale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014. L’applicazione a regime
dell’IMU è fissata al 2015.
3. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di
assicurare una gestione del tributo secondo criteri di efficienza, economicità,
funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

                                      Articolo 2
                              PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui
all’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, siti nel territorio del Comune, ivi
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

                                       Articolo 3
                                    SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell’imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa;
b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

                                      Articolo 4
                                   SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Nociglia relativamente agli
immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

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2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera
soggetto attivo il Comune nel cui ambito territoriale risulta ubicato l’immobile al 1°
gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

                                  Articolo 5
              FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di
nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
b) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all’allevamento di animali;
c) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.

                                   Articolo 6
                   ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo
immobile;
b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6
(stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

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Articolo 7
                                    BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, e dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma
48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze)
e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle,
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione
della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo)
e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e
locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati)
e D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione); tale moltiplicatore è
elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è
determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito
dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture
contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti
aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In
caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile
1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base
della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di
demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3,
comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

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2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135. Se i terreni agricoli nonché quelli non coltivati sono posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. La base imponibile è ridotta del 50% per:
a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42;
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario o, in alternativa, dichiarata dal contribuente mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione si applica a
condizione che l’inagibilità o inabitabilità consista in un sopravvenuto degrado
fisico e strutturale del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo, previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della L.
5 agosto 1978, n. 457. La riduzione decorre dalla data di sopravvenuta inabitabilità
o di inagibilità del fabbricato, accertata dall’ufficio tecnico comunale o
dichiarata dal contribuente.

                                      Articolo 8
                                ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Per la determinazione dell’imposta, si applicano le aliquote e le detrazioni
stabilite dalla legge, come eventualmente variate dal Comune con deliberazione
del Consiglio Comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione.
2. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio,
ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
3. Le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno, in caso di
mancata emanazione della delibera entro il termine di cui al comma 1 del
presente articolo.

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Articolo 9
                     DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, l’importo di euro 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
2. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento,
può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
4. Per gli anni 2012 e 2013, oltre alla detrazione di cui al comma 1 del presente
articolo, spetta al contribuente una maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l’importo complessivo
della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.
5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono
verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo; a tal fine, il
mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si
siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

                                     Articolo 10
                                    ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale, relative all’aliquota, alla
detrazione e alla maggiorazione per i figli, si applicano anche alla ex casa
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Lo stesso regime delle abitazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applica anche alle relative pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale e
dal presente regolamento.
4. La sola detrazione per l’abitazione principale, senza la maggiorazione prevista
per i figli, è applicata:
a) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP;
b) alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

                                      Articolo 11

                                                                                       7
FABBRICATI RURALI

1. Sono soggetti all’imposta municipale propria anche i fabbricati rurali di cui
all’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133.
2. Ai fini della determinazione dell’imposta:
a) al “fabbricato rurale ad uso abitativo” si applica l’aliquota di base di cui all’art.
13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come eventualmente variata dal
Comune. Nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale, si
applicano le relative agevolazioni;
b) ai “fabbricati rurali ad uso strumentale”, di cui dall’articolo 9, comma 3-bis, del
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, si applica l’aliquota ridotta stabilita dall’art. 13,
comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come eventualmente variata dal
Comune.
3. I fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non
costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati
al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità' stabilite dal
decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nelle more della
presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui all’art. 13,
comma 14-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'imposta municipale propria è
corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle
unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dal
Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui
al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

                                      Articolo 12
                                      ESENZIONI

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c),
d) e), f), h) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguardanti:
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27
maggio 1929, n. 810;

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e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

                                    Articolo 13
                            QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è riservata
allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota
di base di cui all’articolo 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. La quota d’imposta riservata allo Stato non si applica altresì alle unità
immobiliari richiamate nell’articolo 10 del presente regolamento nonché agli
immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Alla quota d’imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste
dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nonché le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato
direttamente dal contribuente, contestualmente al versamento in favore del
Comune, secondo le modalità di cui all’articolo 15 del presente regolamento.

                                      Articolo 14
                                     VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese
durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato
per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di
pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16
dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è
effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50%
dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista
dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; la seconda rata è versata a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla
prima rata.

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4. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, d’importo
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e
la detrazione previste dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; la terza rata è
versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.
5. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per i fabbricati rurali iscritti al catasto dei
terreni, di cui all’articolo 11, comma 3, del presente regolamento, è versata in
un’unica rata entro il 17 dicembre.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo
le disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione
del modello e dei codici tributo, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 17, in quanto compatibili.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto
se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti:
a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) i versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando
viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile
della gestione dell’imposta;
c) i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre
dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi
rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato
anteriormente alla morte del dante causa.
9. L’imposta non è versata nel caso in cui sia pari o inferiore ad euro 12,00. Tale
limite deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario
annuale nei confronti del Comune e dello Stato, per singolo immobile. Se l’importo
dovuto supera detto limite, il versamento deve essere effettuato per l’intero
ammontare.

                                      Articolo 15
                                    DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con
decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 201, n. 23; con il citato
decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

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4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in
quanto compatibili, sono valide anche con riferimento all’IMU.

                                     Articolo 16
                                   ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e
documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,
con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti
agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei
parziali o ritardati versamenti, nonché l’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato
con l’individuazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 e successive modificazioni.
3. Le attività di accertamento e riscossione della quota d’imposta erariale, di cui
all’articolo 13 del presente regolamento, sono svolte dal Comune, al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale
propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal
vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati
dal D.Lgs 218/1997.

                                    Articolo 17
                               RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate
entro i termini di legge, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14
aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di
cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste
dall’ordinamento vigente.
2. A decorrere dal 1° Luglio 2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare
dovuto non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00 con riferimento ad
ogni periodo d’imposta.

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3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da
ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

                                    Articolo 18
                                SANZIONI E INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un
minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare
dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omissione o ritardo nel versamento, la sanzione è quella fissata
dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli
elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per
l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di
norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si
applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale maggiorato di un
punto e mezzo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

                                   Articolo 19
                            RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo
possono essere:
a) rimborsate entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;

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b) compensate con gli importi dovuti a titolo di IMU, su specifica richiesta del
contribuente da presentare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla
notificazione del provvedimento di rimborso.
3. Non si dà luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’ammontare dovuto non
sia superiore all’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

                                     Articolo 20
                                    CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 546/92 e
successive modificazioni.

                                   Articolo 21
                            FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, con delibera di Giunta
Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

                                   Articolo 22
                         DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del
presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

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