ILVA, la situazione a quasi un anno dall'abolizione dello scudo penale - Amazon S3

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ILVA, la situazione a quasi
un anno dall’abolizione dello
scudo penale
Se si fa una ricerca in rete sull’ILVA di Taranto, nella SERP
di Google compaiono, nelle prime pagine, risultati relativi
all’attualità più stringente, relativa alla nuova fase di
cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento ILVA di
Taranto. Una cassa integrazione ordinaria che con il Decreto
Agosto è diventata nuovamente “causale Covid-19” a far data
dal 3 agosto e per sei settimane.

Nessun risultato recente in merito allo scudo penale (o
immunità penale che dir si voglia), di cui tanto si è parlato
a fine 2019, in epoca pre-Covid19: una vita fa.

Eppure, i temi connessi allo scudo penale sono più che mai
all’ordine del giorno, e anzi amplificati proprio
dall’emergenza sanitaria, e dai suoi corollari: tutela
dell’ambiente e della sua salubrità, sicurezza sul lavoro,
tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, problemi
di ordine sociale ed economico.

Sono quelle che mi piace chiamare le “quattro sostenibilità”.
Non ha più senso – se mai lo ha avuto – parlare soltanto di
sostenibilità ambientale, il cui perseguimento inevitabilmente
influisce sulle altre tre.
Sullo sfondo, naturalmente, le responsabilità per il disastro
(non solo) ambientale e per l’effettuazione delle bonifiche
del sito.

A fronte di tale silenzio, vale la pena tirare le fila del
discorso. E capire i perché di certe scelte, e soprattutto le
loro conseguenze, al fine di contestualizzare le opzioni
politiche e valutare se sono in grado di far raggiungere il
fine perseguito.
Le responsabilità per la bonifica
dei siti storici contaminati e la
“contestualizzazione storica”
Il tema della responsabilità per l’inquinamento storico, e del
connesso tema relativo alla responsabilità in caso di
successione di società su un sito contaminato, è stato
ampiamente analizzato in un articolo pubblicato nelle pagine
di questo portale.

Stesso discorso vale per il sito dell’ex ILVA di Taranto, per
il quale però si parla di “scudo penale” o “immunità penale”.
Il lettore poco avvezzo alle dinamiche del “giuridiche se”
potrebbe trovarsi spiazzato, e certe notizie di stampo
prettamente     giornalistico     potrebbero    confonderlo
ulteriormente.

Che cos’è, dunque, questo “scudo penale”, o immunità penale
che dir si voglia? Cerchiamo di far chiarezza partendo da una
sintetica quanto doverosa opera di “contestualizzazione
storica”.

L’anno della svolta (il 2012) e
quello del commissariamento (2013)
Lo stabilimento dell’Ex ILVA di Taranto è stato dichiarato di
interesse strategico nazionale a fine 2012 con il DL 207/2012,
con il quale il Governo ha avviato un percorso per
regolarizzare la posizione dell’acciaieria anche dal punto di
vista ambientale, salvaguardando i posti di lavoro coinvolti e
cercando di imprimere una svolta alla gestione della
sicurezza.

La norma ha previsto una specifica disciplina sull’efficacia
dell’autorizzazione integrata ambientale “in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”. E
nel dichiarare quello di Taranto uno di questi, ha dettato
norme che prevedevano, in estrema sintesi:

          le modalità relative alla gestione del sito e della
          prosecuzione dell’attività produttiva
          la nomina (per un periodo non superiore ai tre anni) di
          un Garante, incaricato di “vigilare sull’attuazione
          delle disposizioni” del decreto
          le responsabilità nella conduzione degli impianti.
                                    Responsabilità nella conduzione degli impianti
Nei limiti consentiti dal decreto, rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale la gestione e la
responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza di ogni
obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l’attività di controllo dell’autorità competente.

L’anno successivo (D.L. n. 61/2013) è quello delle “Nuove
disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e
del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale”. Si tratta del Decreto con il quale è stato
disposto, in via generale e con specifico riguardo allo
stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, il commissariamento
straordinario di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale la cui attività produttiva comporti
pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa
dell’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale.

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Il Piano ambientale (2014)
Il 2014 si apre all’insegna dell’approvazione del “Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”.
A valle di alcune disposizioni volte a regolare la conclusione
dei procedimenti di riesame e alle raccomandazioni per la
predisposizione del piano industriale, il decreto legge
disciplina il piano ambientale ponendo l’accento:

     sull’attuazione di due decreti di AIA (quello del
     4/08/2011 e quello del 26/10/2012);
     sulle ulteriori    azioni per garantire la conformità alle
     prescrizioni di   legge e all’AIA;
     sulle scadenze     che ILVA avrebbe di lì in poi dovuto
     rispettare per    adempiere a quanto contenuto nel piano
     ambientale.

Le   disposizioni    urgenti    per
l’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale: lo scudo
penale (2015)
L’anno successivo debutta con la fine del commissariamento
straordinario. Il DL 1/2015, infatti, ammette l’ILVA
all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.
347/03 (“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza”). E detta una minuziosa
disciplina:

          sui “rapporti di valutazione del danno sanitario”;
          sulle modalità e sulle tempistiche di attuazione del
          piano ambientale

e, soprattutto sulle responsabilità, ovvero sullo scudo
penale.

Nella seguente tabella una sintesi delle disposizioni vigenti.
Volutamente si è tralasciata in questa sede l’analisi delle
molte modifiche medio tempore intervenute, per evitare di
ingolfare il lettore…

                                          Il comma 6 dell’art. 2 del DL 1/2015
L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del D.Lgs n. 231/2001, ai fini della valutazione delle condotte
      strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e
                                                dell’incolumità pubblica.
Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,
   non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o
acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole
     preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il depotenziamento avvenuto con il
decreto crescita (2019)
Gli anni passano, le scadenze anche, i Governi si susseguono e
promettono di risolvere la situazione. Nel frattempo l’ex ILVA
è stata acquistata da ArcelorMittal, colosso siderurgico
mondiale, ma i problemi dell’ILVA quelli erano e quelli
rimangono.

Dopo mesi di discussioni politiche, a metà 2019 con il
“Decreto Crescita” viene modificata la norma che ha introdotto
lo scudo penale, sopra sintetizzato, nei seguenti termini:

          è stato abrogato il riferimento alle “altre norme a
          tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità
pubblica”;
     è stato stabilito esplicitamente che tale disciplina “si
     applica con riferimento alle condotte poste in essere
     fino al 6 settembre 2019”.

Morale: per tutto ciò che succede dopo tale data, addio allo
“scudo penale”, anche per le condotte tenute nell’osservanza
delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale, che non
equivalgono più all’adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione di cui alla “231”.

Abolizione dello scudo penale che ha portato alla decisione di
ArcelorMittal di recedere dal contratto di affitto con obbligo
di acquisto dei rami di azienda, siglato soltanto un anno
prima. Contratto che si fondava, fra l’altro,         proprio
dell’esimente prevista dal decreto del 2015.

Il “Salva Imprese” e il tentativo
di razionalizzare la questione, poi
il silenzio
A fine ottobre 2019 c’è stato un tentativo di riportare la
questione su binari anche di sostenibilità giuridica. Con il
decreto “Salva Imprese” – nella sua versione originaria – era
stata prevista una norma con l’obiettivo di escludere “la
responsabilità penale e amministrativa del commissario
straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti
da questi delegati) dell’Ilva di Taranto in relazione alle
condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale”.
Ma in sede di votazione è passato un emendamento che ha
soppresso del tutto tale possibilità.
Poi il silenzio sulla vicenda, fino alle notizie con le quali
si è aperto questo contributo.
La ratio dello scudo penale
Si tratta, con tutta evidenza, di una vicenda – complessa di
suo – resa complicata dal susseguirsi e dall’aggrovigliarsi di
decisioni politiche discutibili. E anche di opinioni personali
giuridicamente non verificabili e, in ogni caso, dettate dal
contingente e del tutto avulse da un quadro prospettico di
risoluzione definitiva di una situazione, come s’è detto,
complessa di suo e resa ancora più complicata dal teatrino
politico.

Del resto, come spiega un dossier della Camera, il decreto del
2015 aveva introdotto “una presunzione di liceità delle
condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui
delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare
attuazione all’Aia e alle altre norme a tutela dell’ambiente,
della salute e dell’incolumità pubblica o amministrativa e
siano osservate le disposizioni contenute nel Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
relativo allo stabilimento Ilva di Taranto”.

Detto in altri termini, con quella norma:

     si volevano tutelare gli amministratori dell’ex-Ilva dal
     rischio di essere coinvolti in cause legali per i
     problemi di sicurezza e ambientali creati dalle gestioni
     precedenti dell’acciaieria ed ereditati dalla gestione
     attuale. Non, quindi, una vera e propria immunità penale
     (che protegge da qualsiasi tipo di reato), ma una sorta
     di “scriminanti speciali” (ossia di cause di esclusione
     del reato);
     è stata riconosciuta una sorta di “immunità penale ed
     amministrativa” per le condotte poste in essere in
     attuazione del cosiddetto “Piano ambientale”.

Probabilmente, quindi, è più corretto parlare di scudo penale.
Senza il quale nessuno si prenderebbe (o si sarebbe preso)
l’onere di gestire un sito con quelle complessità ambientali,
economiche, sociali e relative alla sicurezza dei lavoratori e
alla salute dei cittadini.

Il   rapporto  fra   le   quattro
sostenibilità   in  una   società
sviluppata ed industrializzata
Ma oltre alle motivazioni, cui si è fatto riferimento, ci sono
altri nodi che la decisione di abolire lo scudo penale lascia
irrisolti.

Al di là delle opinioni che fanno leva:

     anche su presunte (o meno) volontà giudiziarie di
     “condurre una guerra spietata allo stabilimento
     siderurgico di Taranto”, che fanno riferimento però, e
     correttamente, a “processi di risanamento imposti con
     modalità e tempi incompatibili con le caratteristiche
     dei processi produttivi della siderurgia e con un minimo
     di economicità dell’acciaieria”. E agli inevitabili e
     connessi risvolti psicologici ed economici, e quindi a
     cascata sociali, ambientali e “di salute-sicurezza”, o
     sulla validità di un’opzione giudiziaria che entra,
     proprio per questi motivi, nel merito di una scelta
     imprenditoriale per obbligare un’azienda a rispettare un
     contratto ormai ritenuto inficiato in uno dei suoi
     aspetti fondamentali, a causa di quella politica, cui si
     è fatto riferimento.

Ciò che vale la pena sottolineare è che questo tipo di
decisioni aprioristiche e semplicistiche non risolvono i
problemi alla radice (al limite, ne rinviano l’aggravarsi). E
non risolvono:

     né la questione relativa all’opportunità di sanzionare
     comportamenti adottati in conformità alla legge,
     né il dilemma dei dilemmi.
La conclusione è che non siamo una
società sviluppata e industrializzata?
Ovvero: qual è il rapporto fra le “quattro sostenibilità”
nella società sviluppata ed industrializzata di oggi, nella
quale anche la legislazione ambientale si evolve rapidamente –
in conseguenza di tanti fattori, tra cui è prevalente
l’apporto innovativo della tecnologia – ma che non può
trascurare gli aspetti economici e i risvolti sociali?

A meno che la risposta – non è così balzano ipotizzarlo – sia
che, in realtà, non siamo una società sviluppata ed
industrializzata. O per dirla con le parole di un noto
giuslavorista, Giuliano Cazzola:“Ecco, allora, che il caso
dell’Ilva di Taranto diventa un paradigma del possibile
declino dell’Italia. Esiste in molte circostanze, da noi,
l’atteggiamento incoerente di chi vorrebbe sviluppo, lavoro
(l’età media dei dipendenti dell’Ilva di Taranto ha poco più
di 30 anni) e benessere, ma ne rifiuta i corollari
inevitabilmente negativi”.

È questo il nuovo modello di sviluppo?
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