Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli enti locali - Sipotra

Pagina creata da Leonardo Magni
 
CONTINUA A LEGGERE
Il voto elettronico nel processo di cambiamento
                      organizzativo degli enti locali
                                                   di Luigino Sergio

Sommario: 1. Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) nei processi di cambiamento: dal voto
tradizionale al voto elettronico. 2. Il voto elettronico. 3. Voto elettronico in modalità on-line e off-line, in ambiente
controllato e non controllato. 4. Sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta. 5. Il rapporto tra voto elettronico e
Costituzione italiana. 9. Conclusioni.

1. Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) nei processi di cambiamento:
dal voto tradizionale al voto elettronico
Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) è estremamente importante nei processi
di cambiamento della p.a., la quale di frequente subisce le ITC, adattando i propri processi e i propri
modelli organizzativi ad esse; in altri casi le nuove tecnologie vengono usate in modo consapevole
secondo la logica del “governo elettronico”, elemento di sostegno al processo di ammodernamento
della p.a. in generale.
Un notevole impulso allo sviluppo delle ITC riviene dal Codice dell’Amministrazione, di cui al
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, attraverso il quale le nuove
tecnologie assumono un posto centrale all’interno del processo ammodernamento complessivo della
p.a. e che permette l’introduzione al suo interno di processi di aziendalizzazione della macchina
amministrativa.
Nei Paesi ad ordinamento democratico i governanti debbono essere scelti dai governati, per il
tramite di un sistema selettivo incentrato sulle libere elezioni, attraverso le quali si determina la
scelta dei migliori avuto riguardo alla loro capacità politica e si conferisce loro la qualità di
rappresentanti1.
Di fondamentale importanza nei sistemi democratici è il voto, che in base a quanto dispone la nostra
Costituzione all’art. 48 è «[…] personale ed eguale, libero e segreto».
La personalità del voto implica che esso vada espresso di persona, senza intermediari, tranne il caso
di elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, soggetti che comunque abbiano gravi
impedimenti di natura fisica, tali da richiedere l’ausilio di un elettore volontariamente scelto in
qualità d’accompagnatore).
L’uguaglianza del voto significa che il voto di ogni cittadino deve avere lo stesso valore e implica
che ogni elettore deve avere lo stesso numero di voti, secondo il principio di uguale diritto di voto:
«un elettore, un voto».
Questo sta a indicare che non è consentito il voto multiplo che si ha quando un elettore è ammesso a
votare in più collegi e che non è permesso il voto plurimo «[…] che si ha quando al voto
dell’elettore che si trova in determinate condizioni personali o sociali (capifamiglia, proprietari di

1   Art. 67 Cost. «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione».

                                                            1
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

immobili, laureati, ecc.) viene attribuito un valore superiore all’unità»2 e di conseguenza che ogni
voto deve avere uguale “peso” ovvero la medesima forza elettorale, con l’unica eccezione che viene
in qualche maniera ammessa, allorquando la legge permette il voto per procura, perché in tale caso
l’elettore può delegare un altro elettore a votare al suo posto; modalità di voto che se pur ammessa
nel Regno Unito, in Francia e in Olanda è valutata negativamente dall’OSCE3 e anche dalla
Commissione di Venezia4, in quanto consente al votante delegato di esprimere più di un voto,
mentre non garantisce la segretezza del voto del delegante che, gioco forza, deve rivelare la propria
intenzione di voto al delegato.
La libertà di voto presuppone che tutti i cittadini godano dei diritti fondamentali, come la libertà di
espressione, associazione, di riunione pacifica e di movimento.
Gli elettori debbono essere in grado di esprimere il proprio voto, liberamente; vale a dire svincolati
da intimidazioni, violenza o interferenze amministrative e senza timore; essi debbono poter
scegliere liberamente i propri rappresentanti, senza indebita influenza o pressione riveniente da
chicchessia; inoltre nessun ostacolo dovrebbe impedire ai candidati di esporre liberamente le
proprie opinioni o agli elettori di impegnarsi elettoralmente.
La segretezza del voto comporta che l’elettore deve esprimerlo da solo, nella cabina elettorale e nel
rispetto della propria privacy, in modo tale che la scelta di voto espressa non possa essere vista
prima che la scheda venga introdotta nell’urna.
Eccezioni possono essere fatte solo in condizioni specifiche, come ad esempio su richiesta di
elettori che necessitano di assistenza, ad esempio, disabili o gli elettori analfabeti.
Il voto segreto è assicurato dal fatto che esso è espresso su di una scheda elettorale di Stato, vale a
dire eguale per ogni elettore.
Proprio per garantire la suddetta triade del voto libero, segreto e personale, il legislatore ha dovuto
giocoforza porre in essere numerosi passaggi procedurali necessari proprio in quanto il voto è
espresso ancora in modo tradizionale, vale a dire tramite scheda cartacea che resiste attualmente, in
un tempo in cui la centralità dell’informatica, come ausilio alla procedimentalizzazione “leggera” e
come mezzo per la semplificazione del lavoro in generale è sotto gli occhi di ogni persona dotata di
buon senso.
E il voto tradizionale, basato cioè sull’attuale scheda cartacea, è già un’evoluzione di metodologie
elettorali che preesistevano ad esso (come il voto orale, il voto espresso tramite l’uso di palline
bianche e nere) ed evidenzia come anche in campo elettorale vi sia stata una continua evoluzione
che non può dirsi ancora completata e dunque è suscettibile di ulteriori processi di cambiamento.
Nel nostro Paese è solo con la legge Acerbo del 19235 che si ha una scheda omogenea a livello
nazionale ovvero la scheda di Stato; precisamente con la legge n. 2444/1923, la quale all’art. 37,
disponeva che: «la scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero
2
  T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2011, p. 153.
3 Cfr. OSCE/ODIHR, Existing commitments for democratic elections in OSCE participating states, Varsavia, 2013, p. 21. Nei rapporti
finali relativi alle missioni di valutazione elettorale svolte dall’OSCE/ ODIHR in occasione delle elezioni in Francia e
Olanda, che si sono avute rispettivamente nel giugno e nel settembre 2012, disponibili nell’URL:
http://www.osce.org/odihr/elections, è raccomandata una forte limitazione della possibilità di votare per procura, poiché tale
modalità di voto non rispetterebbe appieno i principi di suffragio uguale e di segretezza del voto richiamati dai paragrafi 7.3
e 7.4 del Documento di Copenhagen del 1990.
4 Cfr. Commissione di Venezia, Code of good practice in electoral matters: guidelines and explanatory report, adottato nella

cinquantaduesima sessione (18-19 ottobre 2002), CDL-AD(2002)023, p. 9, in cui si afferma che «il voto familiare e tutte le
altre forme di controllo di un elettore sul voto devono essere vietate».
5 L. 18 novembre 1923, n. 2444, Modificazioni alla legge elettorale politica, Testo Unico 2 settembre 1919, n. 1495, in G. U. del 3

dicembre 1923, n. 283.
                                                                2
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato B e riproduce in fac-simile i
contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione […]».
Successivamente cominciarono a essere progettati e introdotti nell’organizzazione elettorale i
sistemi di votazione e conteggio meccanici, il cui primo brevetto di una macchina per votare risale
al 1875 ad opera dell’inglese H. W. SPRATT; anche se c’è da precisare che il primo strumento
meccanico realmente usato all’interno di un seggio è stato quello che venne brevettato nel 1889
dall’americano J. H. MEYERS; macchina a leve utilizzata dal votante, il quale una volta entrato
nella cabina elettorale doveva selezionare le leve suddette in corrispondenza dei candidati che aveva
in animo di votare, con l’effetto che in modo automatico, i voti espressi venivano registrati dalla
macchina stessa, la quale al termine dell’elezione era in grado di dare in modo immediato i risultati.
In Italia il 1912 fu la data di proposizione al Parlamento del voto tramite una macchina a leve
meccaniche, vale a dire il Votometro dell’inventore TRESPOLI, anche se agli effetti pratici nessuna
macchina a leve per votare venne mai utilizzata nel nostro Paese6; Votometro che nel 1899 Gino
TRESPOLI presentava, convinto che tale strumento avrebbe ostacolato la corruttela elettorale e
ogni forma di alterazione del voto.
Gli anni ’60 furono quelli che consentirono l’ingresso nell’ordinamento dei sistemi di voto che
prevedevano di utilizzare la tecnologia della scheda perforata ovvero l’uso di una scheda che
includeva caselle numerate da inserire in un supporto che riportava i nomi dei candidati.
Ciò detto, ad oggi l’uso della carta (rectius della scheda cartacea) in campo elettorale e nella p.a. in
generale permane, comunque, nonostante la vigenza del Codice dell’amministrazione digitale, di
cui al d.lgs. n. 82/2005, il quale prevede, all’art. 3 il «Diritto all’uso delle tecnologie» e nonostante
l’art. 9 preveda che la p.a. debba favorire «[…] ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo
democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti
[…]» e l’art. 12 disponga che «[…] le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente
la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione
[…]».

2. Il voto elettronico
Superate le macchine a leve e le schede perforate s’introducono i sistemi di voto elettronici; essi
possono essere racchiusi in una duplice tipologia: la prima basata su una scheda elettorale cartacea
che viene letta da uno scanner ottico e un computer, operazione che è affidata ad un software che
individua l’espressione di voto; la seconda basata sul sistema DRE (acronimo di Direct Recording
Electronic) che prevede la presenza di dispositivi elettronici a registrazione diretta.
I sistemi DRE con un’interfaccia simile a quella dei POS, possono avvertire istantaneamente il
votante nel caso di voto non valido e fornire un conteggio istantaneo al termine delle operazioni di
voto; con un supporto cartaceo di ogni voto, verificabile da ogni votante, i sistemi DRE offrono un

6 Come riportato dal sito ufficiale dell’Ufficio elettorale dello Stato di New York, macchine a leve sono state utilizzate nelle

elezioni presidenziali del 6 novembre 2012 ad Albany e a New York City.

                                                               3
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

buon grado di verificabilità, mentre in un sistema che non usa schede cartacee, i votanti devono
fidarsi dell’accuratezza del software di conteggio.
Il voto elettronico è una categoria di specie, inquadrabile all’interno della più ampia categoria di
genere della E-democracy e può essere inteso come un sistema innovativo che consente la
possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso elettorale, facendo ricorso all’utilizzo delle
tecnologie più avanzate anche con l’obiettivo di far avvicinare il corpo elettorale ad una nuova
prospettiva di espressione del voto; esso «costituisce un’applicazione esemplificativa delle
tecnologie di informazione a distanza»7.
È problematico dare una definizione esaustiva di voto elettronico poiché esso può avere significati
differenti.
Ad avviso di autorevole dottrina (OROFINO)8«[…] la ratio comune a tutti i progetti e tentativi di
introduzione dell’e-vote (e non solo in Italia) è stata come anticipato sia quella di ricercare,
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, lo snellimento delle procedure di espressione del
suffragio, sia, soprattutto, quella di ridurre al minimo eventuali errori nello spoglio, nonché di porre
un freno a tentativi di manipolazione delle preferenze elettorali da parte di scrutatori poco
scrupolosi […]».
OROFINO rileva che il voto elettronico è una «[…] realtà dalle molteplici sfaccettature [perché]
sono diverse le modalità con cui si può esprimere [e che [..] l’introduzione di sistemi automatizzati
di voto potrebbe portare considerevoli vantaggi e contribuire a ridurre le disfunzioni della macchina
elettorale [e] servirebbe ad eliminare o a ridurre al minimo errori nell’espressione o nel conteggio
dei voti».
Secondo altra qualificata dottrina (BERNI) «da un punto di vista architetturale e tecnologico, il
termine e-voting raggruppa approcci ben distinti che spaziano dall’uso di sistemi per la lettura ottica
della scheda cartacea, alle macchine per voto assistito con registrazione diretta (direct-recording
eletronic – DRE), fino al voto elettronico su rete pubblica (utilizzando l’internet mondiale)»9.
Altra parte della dottrina (SARAIS) rileva come, quando si parla di voto elettronico «[…] bisogna
preliminarmente intendersi sul concetto che tale espressione sottende, perché spesso viene utilizzata
per esprimere significati diversi […] voto elettronico vuole indicare il processo ed il risultato
dell’applicazione alle operazioni elettorali delle nuove tecnologie informatiche»10.
È stato sostenuto che il voto elettronico, essendo inserito all’interno di una ben individuata
procedura amministrativa, si compone di più fasi che è possibile informatizzare.
Secondo una dottrina già citata (SARAIS) la prima fase è quella preliminare al voto che comprende
l’elaborazione, la gestione e l’aggiornamento delle liste elettorali nonché la procedura consistente
nell’identificazione dell’elettore, necessaria per la sua legittimazione al voto che può determinarsi
tramite l’uso di tessere elettorali elettroniche, con microchip o smart card, con carte d’identità
elettroniche oppure per mezzo di lettori per il riconoscimento di impronte digitali.
La seconda fase è quella dell’informatizzazione dell’espressione del voto, vale a dire quella nel
corso della quale l’elettore formula la propria scelta elettorale ed è equiparabile all’apposizione
della classica croce tracciata sulla scheda elettorale cartacea nel voto “tradizionale”.

7 A. AVENTAGGIATO, Il voto elettronico, in Rivista elettronica di diritto economia, management, fondata e diretta da A.D.

LIMONE, n. 2, Lecce, 2013.
8 A.G. OROFINO, L’e-vote, in Diritto&Diritti, luglio 2003, p. 1.
9 A. BERNI, E-voting: il punto della situazione, disponibile all’URL: https://cctld.it/internetvoting/html/ berni_01.html, p. 1.
10 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna, 2008, pp. 20-21.

                                                               4
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

Nella votazione elettronica l’apposizione del segno sulla scheda elettorale informatica può avvenire
tanto premendo un pulsante o tastando una parte di uno schermo messo a disposizione nel seggio
elettorale, quanto abbrunando una casella oppure digitando una parola.
È del tutto evidente che subito dopo il voto espresso, esso deve essere reso disponibile per il
successivo conteggio, cosa che avviene anche nella votazione elettronica, fase che corrisponde al
deposito della scheda elettorale nell’urna virtuale, come del resto avviene nei sistemi di voto
tradizionali allorquando la scheda cartacea votata viene inserita nell’urna elettorale.
Come accade nei sistemi di voto tradizionale, dove normalmente è possibile per il votante
accorgersi di un errore e chiedere di poter ripetere il proprio voto prima dell’inserimento della
scheda nell’urna, anche nel sistema elettorale elettronico si può verificare tale situazione, alla quale
è possibile informaticamente porvi rimedio tramite una procedura di conferma.
La fase successiva è quella dell’informatizzazione dello scrutinio che descrive il momento del
conteggio del voto, effettuato dopo che la votazione è terminata e gli elettori hanno espresso il
proprio orientamento.
Nei sistemi di voto tradizionale il conteggio è attuato in maniera manuale, mentre nella votazione
elettronica, la fase del conteggio del voto è quella che in modo particolare gode dell’uso della
tecnologia informatica, poiché terminata la votazione essa è in grado di fornire direttamente e
rapidamente il risultato dello scrutinio.
È chiaro che il risultato dello scrutinio dovrà essere conteggiato e aggregato ai vari livelli per la
determinazione del risultato elettorale finale, fatto che implica la sua trasmissione dal singolo
seggio elettorale all’ufficio competente in materia che può avvenire con modalità differenti, vale a
dire dalla consegna a mano di un verbale cartaceo, alla consegna di una apposita software USB;
dalla comunicazione a mezzo telefono, alla trasmissione tramite posta elettronica, fino alla comuni-
cazione attraverso ulteriori mezzi telematici.
Appare del tutto chiaro che la situazione ottimale è quella che riconduce all’informatizzazione
dell’intero procedimento elettorale (ed è a questo che le istituzioni pubbliche a ciò preposte
dovrebbero tendere) anche se le fasi della procedura elettorale possono essere informatizzate anche
in modo singolo.
Ciò significa che si potrebbe avere una procedura elettorale per cui la gestione delle liste elettorali è
completamente informatizzata, mentre l’espressione del voto avviene su scheda cartacea e lo
scrutinio è manuale; oppure avere un sistema procedurale in cui la scelta dell’elettore è effettuata a
mezzo di un computer, ma la scheda stampata può essere poi scrutinata anche manualmente; oppure
uno scrutinio in cui i risultati dei singoli seggi sono riportati su schede di memoria e aggregati
successivamente.
Conclusivamente si può dire che il voto elettronico è quella procedura elettorale in cui in una
qualunque fase endoprocedimentale è adoperata un’applicazione meccanizzata o informatica per
poter esprimere il voto ed effettuare lo scrutinio attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici.
Utilizzando la specificazione adottata da autorevole dottrina11, vi sono quattro tipologie di voto
elettronico: 1- voto espresso in un chiosco all’interno del seggio elettorale abituale in cui l’elettore è
iscritto; 2 - voto effettuato in un chiosco all’interno di un qualsiasi seggio elettorale; 3 - voto

11   A. SARAIS, Op. cit., p. 23.

                                                    5
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

espresso in un chiosco ubicato al di fuori di un seggio elettorale; 4 - voto a distanza o remote-
voting, ovvero senza spostamento per l’elettore.
La prima modalità di espressione del voto è quella esperita in un chiosco all’interno del seggio
elettorale in cui l’elettore è iscritto; è un sistema poll site voting poiché il voto viene dato all’interno
di un ambiente pubblico protetto e dedicato alla funzione elettorale entro appositi seggi elettorali.
L’elettore si reca nel suo seggio abituale e al suo interno esprime il proprio voto grazie alla presenza
di un computer; ovvero dopo aver espresso il proprio voto su una scheda cartacea, provvede ad
inserire quest’ultima all’interno di un lettore ottico.
La seconda modalità è quella del voto effettuato in un chiosco all’interno di un qualsiasi seggio
elettorale; anche tale sistema è poll site voting.
Tale modalità prevede che l’elettore, per poter votare, deve recarsi all’interno di un seggio elettorale
presidiato da funzionari pubblici, ma a differenza della prima modalità elettorale, non deve
necessariamente recarsi nel seggio in cui è iscritto, ma può esprimere il proprio voto in qualsiasi
seggio eletttorale, in quanto questo secondo sistema presuppone che vi sia una rete informatica che
collega tutti i seggi, che consente l’identificazione, la legittimazione al voto dell’elettore per il
tramite di un contatto informatico con il seggio di residenza, ma anche la possibilità che l’elettore
esprima la propria scelta di voto tra le varie possibili previste nella sua circoscrizione anziché in
quella relativa al seggio in cui si trova fisicamente.
L’elettore potrà, quindi, votare il candidato del proprio collegio elettorale, pur trovandosi fuori da
esso, atteso che il sistema informativo informatico permetterà di trasferire in modo automatico il
voto al seggio elettorale tradizionale dell’elettore dove è conteggiato.
La terza modalità riguarda il voto espresso in un chiosco ubicato al di fuori di un seggio elettorale e
rappresenta un ibrido tra sistema di poll site voting in apposito ambiente pubblico e di remote-
voting che a breve verrà esaminato.
Con questa modalità l’elettore vota su una macchina non ubicata nell’apposito seggio elettorale, ma
che può essere collocata entro uffici pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali; tale modalità
presuppone che i vari chioschi siano posti in collegamento telematico, con la variante che gli stessi
possono essere controllati o meno e posti sotto la sorveglianza di appositi funzionari e tecnici.
La quarta modalità è data dal voto a distanza o remote-voting, vale a dire senza spostamento per
l’elettore.
Tale ultima modalità elettorale si verifica in uno spazio privato o, comunque, non previamente
determinato come nei casi precedenti; nel senso che l’elettore può esprimere il voto dalla propria
casa, dal luogo di lavoro e persino dall’estero.
I mezzi utilizzati possono essere molto diversi, da quello più semplice e maggiormente adoperato
ovvero il voto per corrispondenza, a quello che usa le ITC che hanno reso possibile anche il voto
attraverso internet (il cosiddetto internet-voting o i-voting), oppure tramite sms (short message
service), utilizzando il telecomando di una televisione interattiva o digitale.
Alla quadripartizione appena esposta, ulteriore dottrina (OROFINO) contrappone una bipartizione,
discernendo fra l’ipotesi in cui la votazione «avviene per mezzo di terminali collocati in seggi
elettorali posti in luoghi pubblici (a prescindere dal fatto che siano all’interno di appositi seggi
elettorali o meno) e quella in cui avviene tramite terminali privati, collegati per mezzo di reti
telematiche»12.

12   A.G. OROFINO, Op. cit., p. 25.
                                                     6
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

3. Voto elettronico in modalità on-line e off-line, in ambiente controllato e non controllato
Un’ulteriore distinzione è quella fra sistemi di votazione on line e sistemi di votazione off line.
Nei primi (sistemi on-line) i computer che vengono adoperati per esprimere il voto sono collegati ad
una rete informatica organizzata in client e server13.
Tale rete può essere una rete chiusa, nella quale i vari computer sono collegati per mezzo di una rete
locale (intranet) a una postazione centrale, alla quale vengono trasmessi i dati o invece può essere
una rete aperta poiché utilizza la rete internet.
Nei sistemi off-line, viceversa, i computer non sono collegati fra loro ma, tutti operano in maniera
autonoma e indipendentemente dagli altri, fatto che implica l’impossibilità di interazioni o scambio
d’informazioni, tranne che non vi sia inserimento di dati dall’esterno.
Si può affermare che il classico esempio di voto on-line è l’i-voting che viene espresso dal votante
tramite un computer client, il quale voto, attraverso la rete internet viene inviato ad un computer
server centrale avente il compito di raccogliere il complesso dei dati rivenienti da ogni elaboratore
elettronico connesso, di provvedere al conteggio e all’elaborazione informatizzata dei voti che sono
stati espressi.
Un’altra distinzione è quella tra voto presidiato o in ambiente controllato e voto non presidiato o in
ambiente non controllato.
Il voto presidiato o in ambiente controllato, sia esso elettronico o meno, è quello che avviene in
luoghi assoggettati al controllo di funzionari pubblici che presiedono alla conforme attuazione delle
operazioni elettorali.
Tra i differenti sistemi di votazione elettronica si ricordano i sistemi elettronici a registrazione
diretta o DRE (Direct Recording Electronic).
I dispositivi elettronici a registrazione diretta o DRE sono dei computer che consentono all’elettore
di poter esprimere il proprio voto tramite una scheda che non sia strutturata in maniera cartacea che
è, invece, dematerializzata, in quanto è riprodotta in un video, tramite il quale l’elettore può esprime
la propria scelta toccandolo, nel caso di tecnologia touch screen, oppure spingendo dei pulsanti che
sono collocati a lato dello stesso.
Ogni singolo voto viene registrato nella memoria elettronica e terminata l’elezione, il sistema
sviluppa i risultati registrandoli in una scheda di memoria rimovibile e può prevedere pure la
possibilità di una loro stampa.
Con tale apparato che può essere tanto on line, quanto off line si ha che, terminata la votazione, vi è
l’immediata disponibilità dei dati elettorali; sistema che evidenzia, altresì, la sua versatilità per i
bisogni delle persone diversamente abili e l’evidenziazione della scheda in lingue differenti.
Accanto ai punti di forza il sistema in esame ha anche punti di debolezza, rappresentati
dall’immaterialità del voto che impedisce l’eventuale riconteggio dello stesso e di conseguenza
l’impossibilità da parte dell’elettore della certezza che il proprio voto sia stato del tutto
correttamente valutato, a causa di sistemi informatici difettosi o che in maniera artata abbia potuto
creare dei danni al sistema di voto nel suo complesso.

13 Nel campo informatico il termine sistema client-server (letteralmente cliente-serviente) specifica un’architettura di rete nella

quale un computer client o terminale si connette ad un server per potere utilizzare un determinato servizio, come la condivisione
di una risorsa hardware/software con altri client, basandosi sulla sottostante architettura protocollare.

                                                                7
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

Ne deriva una notevole diminuzione del principio di trasparenza e di monopolizzazione del potere
di gestione e di controllo informatico da parte del venditore del sistema elettorale elettronico,
l’unico grado di conoscere e assicurare il corretto funzionamento e l’affidabilità della tecnologia,
con conseguente perdita di controllo pubblico sul meccanismo di votazione che dovrebbe
rappresentare, invece, il fulcro del sistema democratico.

4. Sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta
Si può a questo punto introdurre la fattispecie dei sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta.
Nei sistemi di voto senza il rilascio di ricevuta, il suffragio che viene espresso dall’elettore avviene
tramite il computer; voto che viene registrato come dato elettronico dall’elaboratore e che
successivamente è aggregato agli altri voti, allo scrutinio e alla elaborazione del risultato elettorale.
Di tutte tali operazioni rimane traccia all’interno del computer sotto forma di file, ma di esse non
esiste riscontro alcuno fuori dall’elaboratore elettronico, determinando così l’impossibilità, per il
soggetto che ha espresso il voto, di appurare se l’operato del computer stesso sia stato compatibile
con le indicazioni reali dell’elettore.
La medesima situazione di difficoltà si verifica qualora vi sia l’indispensabilità di verifica o di
riconteggio del voto, perché non vi è alcun mezzo esterno che consenta l’accertamento della
correttezza delle operazioni di voto compiute dal computer.
Proprio per rimuovere tale fattore di debolezza, in numerosi sistemi elettronici è stata introdotta la
possibilità di ottenere una copia cartacea del voto espletato, in funzione di ricevuta di quanto
l’elettore ha compiuto nell’atto di votare; “pezza giustificativa” che è nella disponibilità del
personale addetto al seggio elettorale e che consente sia all’elettore di poter controllare la
corrispondenza tra la scelta effettuata e il voto effettivamente espresso, sia la possibilità
dell’eventuale riconteggio del voto medesimo.
Il sistema che permette quanto appena esposto e che è specificato con il termine di “VVPAT”,
acronimo di Voter Verified Paper Audit Trail, ammette il rilascio di una ricevuta cartacea oppure di
una scheda che è predisposta per la scansione ottica ovvero di una smart card su cui è registrata la
scelta elettorale.
Ciò autorizza, dunque, la possibilità di valutare, qualora ve ne fosse la necessità, la corrispondenza
del voto espresso al voto elaborato dal computer; in tal modo è possibile accertare, anche
successivamente, l’attendibilità dello scrutinio elettronico attraverso riconteggi o attraverso la
tecnica del campionamento oppure effettuando nuovi calcoli qualora vi sia contestazione del voto o
si sia verificato un non corretto funzionamento del sistema informatico.
Occorre aggiungere che al posto della stampa della scheda elettorale o della ricevuta si può ottenere
la creazione di un file PDF che è memorizzato in un differente supporto magnetico che a sua volta
può essere visualizzato o stampato qualora vi sia la necessità di riconteggiare il voto.
Un interessante sistema di verifica del voto è il cd. “Prêt à Voter” che in prima istanza utilizza una
scheda elettorale.

«Un esempio di ruolo contemporaneo di client e server è costituito dai sistemi Peer-to-Peer (P2P9), in cui due computer
comunicano tra di loro permettendo la condivisione di dati (tipicamente file) ed entrambi svolgono tutti e due i ruoli», G.
DESTRI, Op. cit., p. 190.

                                                            8
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

Tale sistema permette all’elettore l’espressione di voto per il tramite di una scheda elettorale
cartacea, sulla quale, secondo un sistema random, è riportata la lista nominativa dei candidati, il cui
ordine di lista è puramente casuale e varia di volta in volta per ogni scheda.
Il modello di scheda prevede che nella sua parte sinistra sono stampati i nominativi dei candidati,
mentre nella sua parte destra c’è lo spazio per esprimere la preferenza attraverso l’apposizione di un
segno in corrispondenza del candidato prescelto.
Dopo che l’elettore ha espresso il proprio voto, la parte della scheda contenente l’elenco dei
candidati è distrutta, mentre è inserita nell’urna soltanto la parte della scheda contenente la
preferenza espressa oltre ad un codice crittografato per il conteggio del voto.
A seguito dell’espressione del voto all’elettore rimane una ricevuta numerata, senza l’indicazione
del candidato prescelto.
Successivamente alle elezioni il sistema informatico pubblica in internet le ricevute di tutti i voti
ricevuti e considerati e, dunque, l’elettore può verificare che il proprio voto sia stato incluso nella
serie dei suffragi espressi, nel pieno rispetto della sua privacy14.
Un differente impianto di verifica del voto è il cd. sistema end-to-end (acronimo dell’inglese end-
to-end encryption).
Esso si basa sulla crittografia, con la precisazione che tale sistema, rispetto a quello crittografico
tradizionale che utilizza i server assicura che soltanto il mittente e il destinatario potranno leggere il
messaggio inviato, poiché i dati sono crittografati con chiavi separate e non vengono salvati su di un
server, ma sul dispositivo del cliente.
Si tratta di una crittografia aperta solo ai due terminali del messaggio.
La cifratura end-to-end consente a due interlocutori di cifrare e decifrare i messaggi in locale, vale a
dire agli estremi del canale di comunicazione, rendendo così la comunicazione inintellegibile, tanto
agli eventuali attaccanti che dovessero intercettarla mentre è in transito, quanto ai service provider
intermediari.
Nella prassi, qualora vi sia una duplice raccolta dei voti, cartacea ed elettronica e in caso di
riconteggio del voto vi sia una discordanza tra i due conteggi, è necessario stabilire in anticipo quale
sia il risultato ufficiale.
Nonostante possa sembrare scontato che in casi di riconteggio dei voti registrati sulle schede o
ricevute cartacee siano questi ultimi a divenire ufficiali, non sempre si va in questa direzione, come
nel caso della Repubblica federale Venezuelana, dove il conteggio che prevale ufficialmente è
quello elettronico15.
Un’altra gamma di votazione elettronica è quella incentrata su sistemi di riconoscimento ottici, vale
a dire effettuata per il tramite di apparati informatici in grado di effettuare le necessarie operazioni
di voto, come la lettura, registrazione, memorizzazione e conteggio della scheda elettorale cartacea.
Vi è poi un’altra tipologia di voto elettronico, vale a dire quella che prevede l’utilizzo di sistemi per
il voto della scheda elettorale e che consente l’espressione del voto tastando lo schermo o pigiando

14 Per approfondimenti sul sistema Prêt à Voter, cfr. RYAN and S. SCHNEIDER, Prêt à voter with reencryption mixes. Proceedings
of ESORICS, 2006. LNCS, disponibile all’URL: http://www.computing.surrey. ac.uk/personal/st/S.Schneider/papers/revote09.pdf.
15 Cfr. The Carter Center, Carter Center Study Mission Pre-Election Report for the Oct. 7, 2012, Vecnezuelan Presidential Election, 5

ottobre 2012, disponibile all’URL:
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela-pre-election-rpt-oct-2012.pdf.
                                                                 9
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

un pulsante, consentendo, in tale maniera, che il computer stampi su di una scheda cartacea la scelta
elettorale compiuta.
Il voto, di conseguenza, viene riportato su carta in modo informatico, cioè senza l’ausilio della
matita copiativa, con il beneficio di facilitare soprattutto l’elettore diversamente abile, nel momento
in cui egli deve votare, consentendo, altresì, che l’elettore suddetto possa votare da solo, senza
l’ausilio di un altro soggetto, atteso che il suddetto sistema elettorale può essere collegato a sistemi
audio per i videolesi e che può essere dotato di sistemi a pedale o sip-and-puff, utile per le persone
che hanno difficoltà nell’uso delle mani.
Il voto elettronico non presidiato o in ambiente non controllato è quella modalità elettorale che
corrisponde al cd. voto a distanza, detto altrimenti remote-voting che l’elettore esprime senza che vi
sia controllo alcuno da parte di pubblici funzionari.
Nella categoria del voto elettronico non presidiato o in ambiente non controllato, rientrano più
tipologie di voto; quella più conosciuta è il voto per corrispondenza, al quale può accedere il
cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE (acronimo di Anagrafe
Italiani residenti all’estero)16.
Esistono anche altri modi che prevedono l’espressione di voto grazie all’uso di strumenti elettronici,
come i chioschi elettronici ubicati in luoghi differenti dai seggi elettorali (come uffici postali e le
stazioni ferroviarie) anche se l’esempio più manifesto appare essere il voto espresso tramite
internet, vale a dire l’i-voting, detto pure home-voting; quella votazione in cui l’elettore può votare
da qualsiasi computer o terminale purché connesso ad internet, vale a dire da casa, dal posto di
lavoro, da terminali pubblici, tramite l’utilizzo di tablet.
L’i-voting consente di votare con due differenti modi; il primo consiste nella possibilità di
esprimere il proprio voto a distanza dopo che l’elettore ha ricevuto via internet o via e-mail o in
altro modo una scheda elettorale in formato elettronico e dopo averla votata, restituendo la scheda
elettorale alle autorità preposte o via web o via e-mail; è del tutto evidente come siffatta modalità
elettorale vanifichi il diritto alla segretezza del voto.
Il secondo modo di votare elettronicamente via internet riguarda la possibilità che l’elettore voti
direttamente su un apposito sito internet, sul quale compare la scheda elettorale, registrata la scelta e
trasmesso il voto.
In tale caso la segretezza del voto è assicurata grazie ad un software che permette la criptazione del
voto e che non consente a persone terze di verificare quale sia il soggetto che ha espresso un
determinato voto.

16 L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati
dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei
dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge n. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire
di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per
esempio:
•la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti
all’U.E.;
•la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
•la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E). Fonte: Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale; disponibile all’URL:
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html.

                                                               10
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

Anche l’i-voting ha i suoi punti di debolezza, dovuti proprio all’uso della rete internet che dà la
possibilità a tutti di avervi accesso, creando potenziali situazioni di pericolo allorquando vengano
messi in atto attacchi informatici anche tramite l’uso di virus.

5. Il rapporto tra voto elettronico e Costituzione italiana
Il nostro Paese si è dimostrato aperto alle innovazioni in campo elettorale, sia nel mondo pubblico,
sia in quello privato; fatto che evidenzia che l’attenzione alle nuove tecnologie è assai presente da
noi, pur con notevoli contraddizioni che spesso fanno ristagnare le decisioni, le quali, invece,
debbono essere assunte tempestivamente dopo ogni fase di discussione e di sperimentazione; in
assenza delle quali determinazioni si avrebbe solo grande perdita di tempo e d’impiego inefficace
delle risorse, finanziarie ed umane, messe a disposizione.
In Italia l’espressione del voto in forma elettronica deve fare i conti con la vigente legislazione; nel
senso che esso è, in un certo qual modo, il risultato della produzione legislativa in tema elettorale,
ma anche il prodotto di quanto è stato possibile realizzare a Costituzione invariata.
Ed è proprio dalla nostra Costituzione che occorre partire, se non altro per evitare che iniziative,
seppur lodevoli nel campo dell’innovazione tecnologica ed elettorale, vengano vanificate dal punto
di vista della loro applicabilità concreta per evidente contrasto con la Costituzione repubblicana.
Al fine di sviscerare gli elementi salienti del voto nel contesto politico-elettorale del nostro Paese è
dalla giuridicità del voto elettronico, da ciò che prevede il diritto ed in particolare la Costituzione
che è necessario prendere le mosse.
L’esercizio del diritto di voto è previsto nell’art. 48 Cost., il quale recita che: «sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge17. Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge».
L’art. 48 Cost., partendo dal principio del suffragio universale, illustra alcuni diritti irrinunciabili
posti a garanzia del voto, come la personalità, l’eguaglianza, la libertà, la segretezza, l’unicità ed il
dovere civico del suffragio elettorale.
Occorre pertanto vedere se il voto elettronico, nelle varie forme di sua espressione, salvaguardia i
suddetti principi costituzionali, pena l’illegittima formale e sostanziale espressione della modalità
elettronica del voto democratico.
Si dirà che spesso neppure il sistema elettorale attuale, quello cioè tradizionale basato sull’uso della
scheda cartacea, manifesta la certezza assoluta dell’implementazione dei basilari principi
democratici su cui si basa l’espressione del voto realmente democratico.
Il principio del suffragio universale non deve (e non può) essere limitato a causa dell’introduzione
nel sistema elettorale del voto elettronico, il quale potrebbe creare tutta una serie di difficoltà
all’elettore, proprio a seguito dell’applicazione delle nuove tecnologie all’espressione di voto.

                                                    11
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

L’uso delle ITC nelle operazioni di voto potrebbe essere limitativo del principio di universalità, in
quanto il voto elettronico potrebbe essere inteso come fattore ostativo alla reale partecipazione al
voto degli elettori che dimostrino di non possedere almeno la necessaria conoscenza di base
dell’informatica.
Viceversa, il voto elettronico dovrebbe essere l’elemento che determina la crescita della
partecipazione elettorale a causa della sua modernità e della sua maggiore semplicità rispetto alla
modalità tradizionale; per la sua semplicità, per l’essere alla portata di tutti, anche di coloro che non
abbiano particolari abilità informatiche.
La nostra Costituzione ribadisce all’art. 48, comma 3, che: «il voto è personale ed eguale […]»;
personale, nel senso che il diritto di voto va esercitato personalmente, salvo che non si versi nel
caso di elettori fisicamente impediti e nel senso che è vietato il voto per procura; eguale, vale a dire
che ogni voto ha il medesimo valore, lo stesso peso elettorale, a prescindere dalla posizione
personale del votante; escludendo tale principio il voto plurimo, con il quale si attribuisce un valore
del voto superiore all’unità e anche il voto multiplo ovvero la possibilità che l’elettore possa votare
in più collegi.
Ciò detto, se per poter votare in modo del tutto conforme all’ordinamento occorre il rispetto del
principio di personalità del voto, questo significa che anche il voto elettronico deve garantire
l’attuazione del suddetto principio; nel senso che si deve essere certi della personalità dell’elettore,
non solo al momento della sua identificazione, ma anche in quello immediatamente successivo
dell’espressione del suffragio elettorale; vale a dire che «[…] i sistemi meccanizzati quindi devono
comportare degli accorgimenti tecnici che permettano un’identificazione sicura e univoca
dell’elettore e che gli consentano di votare una sola volta, disattivandosi automaticamente
nell’ipotesi in cui si volesse esprimere fraudolentemente un voto plurimo»18.
A parere della dottrina (OROFINO), il requisito della personalità del voto «non risulta essere
pienamente soddisfatto dalle moderne tecniche di identificazione a distanza, le quali, se pur
potenzialmente idonee a garantire la personalità del votante al momento dell’identificazione, non
appaiono utili ad assicurare che, subito dopo il riconoscimento, l’avente diritto al voto lasci votare
in sua vece altra persona. Il che vale ad escludere l’utilizzabilità in Italia di tecniche di ma-
nifestazione del voto a distanza in virtù delle quali si vorrebbe consentire il voto via Internet
addirittura per mezzo di elaboratori privati, proprio perché queste ultime non riescono ad assicurare
la personalità del voto»19.
Offre insoddisfacenti garanzie sul versante del requisito della personalità del voto il sistema di
remote internet voting, nel quale l’elettore è necessario che si autentichi on-line per mezzo di codici
o password che se da un versante consentono al sistema informatico di sapere da dove provenga il
voto espresso, dall’altro non garantiscono che il soggetto che trasmette il voto sia realmente la
persona titolare del diritto elettorale e non un soggetto terzo che abbia ottenuto in modo fraudolento
o in qualunque maniera la chiave dei propri dati personali.
Il voto per chiara disposizione costituzionale, deve essere «libero e segreto».

17 Comma inserito dalla L. Cost., 17 gennaio 2000, n. 1, art. 1.
18 A. SARAIS., Op. cit., pp. 57-58.
19 G. OROFINO, L’e-vote, 2003, disponibile all’URL: http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/orofino.html#_ftnref20.

                                                                12
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

L’espressione di voto è libera allorquando l’elettore non subisce alcuna forma di pressione perché
forzatamente sostenga un determinato partito o un particolare candidato; mentre è segreta, se essa
assicura la libertà di voto.
Il suddetto principio di libertà e di segretezza del voto è centrale nel nostro ordinamento, poiché è a
presidio della libera espressione della volontà dell’elettore; quest’ultima intesa come l’arbitro della
scelta individuale su come orientarsi sul versante elettorale senza che vi siano sul votante pressioni
o costrizioni di sorta.
L’espressione di voto che non fosse garantita dal principio di segretezza vanificherebbe il principio
di libertà, in quanto soltanto il voto segreto può essere ritenuto che sia stato espresso con la
massima libertà.
Un voto che fosse dato senza libertà e senza segretezza vanificherebbe anche il principio di
sovranità popolare, enunciato nell’art. 1, comma 2, Cost., compromettendo irrimediabilmente un
fondamentale principio su cui si fonda l’ordinamento repubblicano del nostro Paese.
Secondo la dottrina (SARAIS) «la segretezza è quindi una condizione fondamentale, sebbene non
sufficiente, perché il voto sia libero, affinché l’elettore si esprima quindi senza intrusioni o
condizionamenti provenienti dall’esterno»20.
Altra qualificata dottrina (BETTINELLI) osserva che «la segretezza del voto rappresenta la
fondamentale (necessaria, seppure non sufficiente) condizione per l’esercizio di un voto libero. Per
assicurarla gli ordinamenti stabiliscono idonee misure e strutture di protezione affinché l’elettore si
senta nella sua manifestazione solo con la propria coscienza, al riparo da controlli (intrusioni) di
chicchessia, che inevitabilmente comprometterebbero la genuinità del voto, oltre che dare luogo a
intollerabili pressioni»21.
«Ne deriva che solo se l’elettore è certo che non si potrà in nessun modo risalire alle modalità in cui
si è determinato al momento dell’espressione della preferenza elettorale potrà essere veramente
libero di votare come meglio crede»22.
Esprimere il proprio suffragio attraverso voto elettronico può certamente influire sul principio di
libertà e segretezza del voto.
Il votare attraverso la procedura elettronica comporta la creazione di file dall’elaboratore che ha
consentito l’espressione di voto, fatto che non esclude la possibilità che il relativo software sviluppi
la possibilità di memorizzare la successione cronologica delle registrazioni oppure dell’orario
preciso in cui si è espresso il voto; o ancora che sia possibile tramite il sistema informatico che
dall’abilitazione al voto del votante si possa risalire all’identità dell’elettore, rendendo solo
metaforico il principio di segretezza e di libertà del voto.
Si dirà che a presidio dei principi di segretezza e libertà possano essere usati i sistemi crittografici;
ma nonostante ciò, l’esperienza del voto elettronico vista a livello locale e internazionale non può
comunque escludere il vulnus tecnologico.
Purtuttavia si può concludere che il sistema di voto elettronico e quello tradizionale, rispetto ai
principi di segretezza e di libertà di voto possano essere messi sul medesimo piano, giacché in

20 A. SARAIS, Op.cit., p. 58.
21 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, n. 46, 2002, p. 6, p. 14;
articolo disponibile all’URL: http://www.regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/ q46art1.pdf.
22 G. OROFINO, Op. cit.

                                                                 13
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017

entrambi i casi potrebbe essere possibile raggiungere l’obiettivo dell’identificazione dell’elettore
che ha votato in una determinata maniera.
Infatti chi ha una minima esperienza in campo elettorale sa bene come sia possibile avere
conoscenza di come si sia espresso un elettore nel sistema di voto tradizionale basato sulla scheda
cartacea, attraverso il meccanismo della cd. “scheda controllata”; possibile almeno fino a quando si
potevano esprimere più preferenze elettorali e consistente nell’assegnazione di combinazioni di
preferenze preconfezionate a determinati elettori ritenuti “non fedeli” ad una determinata linea
politica e che dovevano essere di conseguenza “monitorati”.
Se una determinata combinazione si palesava a seguito di scrutinio del voto, si poteva avere la
certezza del comportamento “lineare” dell’elettore controllato; viceversa si aveva la sicurezza che
l’elettore avesse “tradito” le indicazioni di voto avute da terzi.
I principi in esame di segretezza e di libertà riguardo all’espressione del voto possono (e spesso
vengono) potenzialmente essere messi in forte discussione allorquando le moderne tecnologie
consentono di poter votare al di fuori dei tradizionali seggi elettorali.
Seggio elettorale che almeno finora era stato (ed è) un presidio della riservatezza e della segretezza
al momento della votazione, in quanto al suo interno vi sono pubblici funzionari che hanno il
compito di verificare il corretto andamento delle procedure di voto, oltre ai rappresentanti di lista
che de visu garantiscono ampie condizioni di democrazia nel momento della votazione.
Occorre aggiungere che il principio di segretezza del voto non rientra nella disponibilità
dell’elettore; non è un requisito soggettivo disponibile, ma è un principio indisponibile da parte del
votante, irrinunciabile e per questo posto a garanzia della libertà di scelta elettorale.
Ciò detto, è evidente come l’i-voting possa comportare concreti problemi di conciliabilità con le
guarentigie previste dalla Costituzione in termini di libertà e segretezza del voto, in quanto con l’i-
voting (detto altrimenti home-voting) vi sarebbe la fondata possibilità che il proprio voto possa
essere esibito davanti a soggetti terzi, con la nefasta conseguenza che verrebbero inficiati i suddetti
principi di libertà e di segretezza del suffragio elettorale23.
La tutela della segretezza del voto, nell’ordinamento italiano e nel sistema di voto tradizionale è
assistita da tutta una serie di tutele come: l’adozione di una scheda di Stato uguale per tutti24;
l’obbligo di votare all’interno della cabina, senza che nessuno si avvicini e con una matita fornita
dall’ufficio elettorale25; l’annullamento del voto espresso al di fuori della cabina26; la previsione di
un numero minimo di elettori per sezione27; il divieto d’introdurre nella cabina elettorale telefoni
cellulari o apparecchi fotografici28; l’annullamento dei voti contenuti in schede che si ritiene che
l’elettore abbia voluto rendere riconoscibili29.
Il voto, si è detto, è, inoltre, «dovere civico», così come è definito dall’art. 48, comma 2, Cost.
«La formula sta a indicare l’indirizzo del costituente orientato ad auspicare una generalizzata
partecipazione al procedimento elettorale da parte dei cittadini in base al loro senso civico»30.

23 Per un’esaustiva disamina della garanzia della segretezza del voto nelle Costituzioni dei Paesi dell’Unione europea cfr. A.

GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Padova, 2005, pp. 86 ss.
24 Art. 31, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
25 Art. 58, comma 2, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
26 Art. 62, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
27 Art. 34, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
28Art. 1, d.l. 1 aprile 2008, n. 49, conv. in L. 30 maggio 2008, n. 96.
29 Art. 70, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
30 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2012, p. 423.

                                                             14
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

Ne deriva che il voto è solo un diritto del cittadino, liberamente esercitabile e, appunto per questo,
non coartabile31.
Trasposto in termini di votazione elettronica, il principio del voto inteso come «dovere civico» non
pare sollevare questioni di particolare rilievo rispetto al voto cartaceo.
Tanto che si voti in modo tradizionale, quanto che si dia la propria preferenza elettorale per il
tramite del voto elettronico, il principio del «dovere civico» non subisce rimaneggiamenti di sorta;
nel senso che l’elettore anche in modalità di votazione elettronica può decidere di recarsi a votare o
meno, similmente a ciò che può verificarsi votando in maniera tradizionale.
In base a quanto finora detto, si ritiene che il voto elettronico possa ritenersi conciliabile con la
nostra Costituzione, anche se la sua compatibilità rispetto alla Carta costituzionale è funzione delle
specifiche caratteristiche del sistema di voto elettronico che viene adottato.
È indubbiamente così per il voto elettronico espresso all’interno di seggi presidiati, nel quale
sistema ciò che cambia, rispetto al voto tradizionale, è solo il mezzo utilizzato; un computer o una
specifica attrezzatura informatica che sostituisce la scheda cartacea e la matita copiativa.
Tanto che si sia in presenza di sistemi registrazione diretta o DRE (Direct Recording Electronic), di
scanner ottici o di tecnologie per votare la scheda, il suffragio universale e i requisiti di personalità,
uguaglianza, libertà e segretezza possono essere sicuramente garantiti.
Inoltre, la possibilità di avere copie cartacee (VVPAT, Voter Verified Paper Audit Trail) o in file,
consentirebbe un eventuale riconteggio dei voti espressi, magari facendo ricorso anche alla tecnica
del campionamento, apportando un aumento della fiducia dei cittadini nei confronti di tali sistemi
innovativi.
Riconteggio del voto che non è invece possibile avere in caso di utilizzo di sistemi di home-voting;
ma ciò nonostante anche il voto non presidiato appare essere compatibile con i principi di
uguaglianza e libertà del voto.
La garanzia della personalità può essere offerta da opportune soluzioni tecniche; mentre
l’universalità del suffragio viene assicurata da una sempre più estesa alfabetizzazione informatica e
da un accesso a Internet sempre più ampio e bassissimo costo.
Rimane in piedi solo il tema relativo alla garanzia della segretezza; nel senso della riservatezza nel
mentre si esprime il voto.
L’evidenza dell’analogia di tale aspetto con il voto per corrispondenza, conduce a un giudizio di
compatibilità anche del voto elettronico non presidiato con il dettato costituzionale, almeno per
quanto riguarda il voto dei residenti all’estero.
Il medesimo discorso va fatto per il diritto di sottoscrivere le liste di candidati o candidature, di
promuovere referendum, di proporre progetti di legge, perché in tali evenienze, avendo essi
carattere eminentemente pubblico non vi è, ovviamente, alcuna necessità di segretezza e, anzi, la
riconoscibilità del sottoscrittore e la conseguente verificabilità della firma deve essere considerata
un requisito essenziale.

31 In origine il T.U. del 1957 aveva previsto che a danno di chi non avesse votato, vi fosse l’apposizione della menzione del

non voto nei certificati di buona condotta; ma la disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

                                                            15
Puoi anche leggere