Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli enti locali - Sipotra
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli enti locali di Luigino Sergio Sommario: 1. Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) nei processi di cambiamento: dal voto tradizionale al voto elettronico. 2. Il voto elettronico. 3. Voto elettronico in modalità on-line e off-line, in ambiente controllato e non controllato. 4. Sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta. 5. Il rapporto tra voto elettronico e Costituzione italiana. 9. Conclusioni. 1. Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) nei processi di cambiamento: dal voto tradizionale al voto elettronico Il ruolo dell’Information Technology Communication (ITC) è estremamente importante nei processi di cambiamento della p.a., la quale di frequente subisce le ITC, adattando i propri processi e i propri modelli organizzativi ad esse; in altri casi le nuove tecnologie vengono usate in modo consapevole secondo la logica del “governo elettronico”, elemento di sostegno al processo di ammodernamento della p.a. in generale. Un notevole impulso allo sviluppo delle ITC riviene dal Codice dell’Amministrazione, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, attraverso il quale le nuove tecnologie assumono un posto centrale all’interno del processo ammodernamento complessivo della p.a. e che permette l’introduzione al suo interno di processi di aziendalizzazione della macchina amministrativa. Nei Paesi ad ordinamento democratico i governanti debbono essere scelti dai governati, per il tramite di un sistema selettivo incentrato sulle libere elezioni, attraverso le quali si determina la scelta dei migliori avuto riguardo alla loro capacità politica e si conferisce loro la qualità di rappresentanti1. Di fondamentale importanza nei sistemi democratici è il voto, che in base a quanto dispone la nostra Costituzione all’art. 48 è «[…] personale ed eguale, libero e segreto». La personalità del voto implica che esso vada espresso di persona, senza intermediari, tranne il caso di elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, soggetti che comunque abbiano gravi impedimenti di natura fisica, tali da richiedere l’ausilio di un elettore volontariamente scelto in qualità d’accompagnatore). L’uguaglianza del voto significa che il voto di ogni cittadino deve avere lo stesso valore e implica che ogni elettore deve avere lo stesso numero di voti, secondo il principio di uguale diritto di voto: «un elettore, un voto». Questo sta a indicare che non è consentito il voto multiplo che si ha quando un elettore è ammesso a votare in più collegi e che non è permesso il voto plurimo «[…] che si ha quando al voto dell’elettore che si trova in determinate condizioni personali o sociali (capifamiglia, proprietari di 1 Art. 67 Cost. «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione». 1
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 immobili, laureati, ecc.) viene attribuito un valore superiore all’unità»2 e di conseguenza che ogni voto deve avere uguale “peso” ovvero la medesima forza elettorale, con l’unica eccezione che viene in qualche maniera ammessa, allorquando la legge permette il voto per procura, perché in tale caso l’elettore può delegare un altro elettore a votare al suo posto; modalità di voto che se pur ammessa nel Regno Unito, in Francia e in Olanda è valutata negativamente dall’OSCE3 e anche dalla Commissione di Venezia4, in quanto consente al votante delegato di esprimere più di un voto, mentre non garantisce la segretezza del voto del delegante che, gioco forza, deve rivelare la propria intenzione di voto al delegato. La libertà di voto presuppone che tutti i cittadini godano dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione, associazione, di riunione pacifica e di movimento. Gli elettori debbono essere in grado di esprimere il proprio voto, liberamente; vale a dire svincolati da intimidazioni, violenza o interferenze amministrative e senza timore; essi debbono poter scegliere liberamente i propri rappresentanti, senza indebita influenza o pressione riveniente da chicchessia; inoltre nessun ostacolo dovrebbe impedire ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni o agli elettori di impegnarsi elettoralmente. La segretezza del voto comporta che l’elettore deve esprimerlo da solo, nella cabina elettorale e nel rispetto della propria privacy, in modo tale che la scelta di voto espressa non possa essere vista prima che la scheda venga introdotta nell’urna. Eccezioni possono essere fatte solo in condizioni specifiche, come ad esempio su richiesta di elettori che necessitano di assistenza, ad esempio, disabili o gli elettori analfabeti. Il voto segreto è assicurato dal fatto che esso è espresso su di una scheda elettorale di Stato, vale a dire eguale per ogni elettore. Proprio per garantire la suddetta triade del voto libero, segreto e personale, il legislatore ha dovuto giocoforza porre in essere numerosi passaggi procedurali necessari proprio in quanto il voto è espresso ancora in modo tradizionale, vale a dire tramite scheda cartacea che resiste attualmente, in un tempo in cui la centralità dell’informatica, come ausilio alla procedimentalizzazione “leggera” e come mezzo per la semplificazione del lavoro in generale è sotto gli occhi di ogni persona dotata di buon senso. E il voto tradizionale, basato cioè sull’attuale scheda cartacea, è già un’evoluzione di metodologie elettorali che preesistevano ad esso (come il voto orale, il voto espresso tramite l’uso di palline bianche e nere) ed evidenzia come anche in campo elettorale vi sia stata una continua evoluzione che non può dirsi ancora completata e dunque è suscettibile di ulteriori processi di cambiamento. Nel nostro Paese è solo con la legge Acerbo del 19235 che si ha una scheda omogenea a livello nazionale ovvero la scheda di Stato; precisamente con la legge n. 2444/1923, la quale all’art. 37, disponeva che: «la scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero 2 T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2011, p. 153. 3 Cfr. OSCE/ODIHR, Existing commitments for democratic elections in OSCE participating states, Varsavia, 2013, p. 21. Nei rapporti finali relativi alle missioni di valutazione elettorale svolte dall’OSCE/ ODIHR in occasione delle elezioni in Francia e Olanda, che si sono avute rispettivamente nel giugno e nel settembre 2012, disponibili nell’URL: http://www.osce.org/odihr/elections, è raccomandata una forte limitazione della possibilità di votare per procura, poiché tale modalità di voto non rispetterebbe appieno i principi di suffragio uguale e di segretezza del voto richiamati dai paragrafi 7.3 e 7.4 del Documento di Copenhagen del 1990. 4 Cfr. Commissione di Venezia, Code of good practice in electoral matters: guidelines and explanatory report, adottato nella cinquantaduesima sessione (18-19 ottobre 2002), CDL-AD(2002)023, p. 9, in cui si afferma che «il voto familiare e tutte le altre forme di controllo di un elettore sul voto devono essere vietate». 5 L. 18 novembre 1923, n. 2444, Modificazioni alla legge elettorale politica, Testo Unico 2 settembre 1919, n. 1495, in G. U. del 3 dicembre 1923, n. 283. 2
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato B e riproduce in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione […]». Successivamente cominciarono a essere progettati e introdotti nell’organizzazione elettorale i sistemi di votazione e conteggio meccanici, il cui primo brevetto di una macchina per votare risale al 1875 ad opera dell’inglese H. W. SPRATT; anche se c’è da precisare che il primo strumento meccanico realmente usato all’interno di un seggio è stato quello che venne brevettato nel 1889 dall’americano J. H. MEYERS; macchina a leve utilizzata dal votante, il quale una volta entrato nella cabina elettorale doveva selezionare le leve suddette in corrispondenza dei candidati che aveva in animo di votare, con l’effetto che in modo automatico, i voti espressi venivano registrati dalla macchina stessa, la quale al termine dell’elezione era in grado di dare in modo immediato i risultati. In Italia il 1912 fu la data di proposizione al Parlamento del voto tramite una macchina a leve meccaniche, vale a dire il Votometro dell’inventore TRESPOLI, anche se agli effetti pratici nessuna macchina a leve per votare venne mai utilizzata nel nostro Paese6; Votometro che nel 1899 Gino TRESPOLI presentava, convinto che tale strumento avrebbe ostacolato la corruttela elettorale e ogni forma di alterazione del voto. Gli anni ’60 furono quelli che consentirono l’ingresso nell’ordinamento dei sistemi di voto che prevedevano di utilizzare la tecnologia della scheda perforata ovvero l’uso di una scheda che includeva caselle numerate da inserire in un supporto che riportava i nomi dei candidati. Ciò detto, ad oggi l’uso della carta (rectius della scheda cartacea) in campo elettorale e nella p.a. in generale permane, comunque, nonostante la vigenza del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, il quale prevede, all’art. 3 il «Diritto all’uso delle tecnologie» e nonostante l’art. 9 preveda che la p.a. debba favorire «[…] ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti […]» e l’art. 12 disponga che «[…] le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione […]». 2. Il voto elettronico Superate le macchine a leve e le schede perforate s’introducono i sistemi di voto elettronici; essi possono essere racchiusi in una duplice tipologia: la prima basata su una scheda elettorale cartacea che viene letta da uno scanner ottico e un computer, operazione che è affidata ad un software che individua l’espressione di voto; la seconda basata sul sistema DRE (acronimo di Direct Recording Electronic) che prevede la presenza di dispositivi elettronici a registrazione diretta. I sistemi DRE con un’interfaccia simile a quella dei POS, possono avvertire istantaneamente il votante nel caso di voto non valido e fornire un conteggio istantaneo al termine delle operazioni di voto; con un supporto cartaceo di ogni voto, verificabile da ogni votante, i sistemi DRE offrono un 6 Come riportato dal sito ufficiale dell’Ufficio elettorale dello Stato di New York, macchine a leve sono state utilizzate nelle elezioni presidenziali del 6 novembre 2012 ad Albany e a New York City. 3
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 buon grado di verificabilità, mentre in un sistema che non usa schede cartacee, i votanti devono fidarsi dell’accuratezza del software di conteggio. Il voto elettronico è una categoria di specie, inquadrabile all’interno della più ampia categoria di genere della E-democracy e può essere inteso come un sistema innovativo che consente la possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso elettorale, facendo ricorso all’utilizzo delle tecnologie più avanzate anche con l’obiettivo di far avvicinare il corpo elettorale ad una nuova prospettiva di espressione del voto; esso «costituisce un’applicazione esemplificativa delle tecnologie di informazione a distanza»7. È problematico dare una definizione esaustiva di voto elettronico poiché esso può avere significati differenti. Ad avviso di autorevole dottrina (OROFINO)8«[…] la ratio comune a tutti i progetti e tentativi di introduzione dell’e-vote (e non solo in Italia) è stata come anticipato sia quella di ricercare, attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, lo snellimento delle procedure di espressione del suffragio, sia, soprattutto, quella di ridurre al minimo eventuali errori nello spoglio, nonché di porre un freno a tentativi di manipolazione delle preferenze elettorali da parte di scrutatori poco scrupolosi […]». OROFINO rileva che il voto elettronico è una «[…] realtà dalle molteplici sfaccettature [perché] sono diverse le modalità con cui si può esprimere [e che [..] l’introduzione di sistemi automatizzati di voto potrebbe portare considerevoli vantaggi e contribuire a ridurre le disfunzioni della macchina elettorale [e] servirebbe ad eliminare o a ridurre al minimo errori nell’espressione o nel conteggio dei voti». Secondo altra qualificata dottrina (BERNI) «da un punto di vista architetturale e tecnologico, il termine e-voting raggruppa approcci ben distinti che spaziano dall’uso di sistemi per la lettura ottica della scheda cartacea, alle macchine per voto assistito con registrazione diretta (direct-recording eletronic – DRE), fino al voto elettronico su rete pubblica (utilizzando l’internet mondiale)»9. Altra parte della dottrina (SARAIS) rileva come, quando si parla di voto elettronico «[…] bisogna preliminarmente intendersi sul concetto che tale espressione sottende, perché spesso viene utilizzata per esprimere significati diversi […] voto elettronico vuole indicare il processo ed il risultato dell’applicazione alle operazioni elettorali delle nuove tecnologie informatiche»10. È stato sostenuto che il voto elettronico, essendo inserito all’interno di una ben individuata procedura amministrativa, si compone di più fasi che è possibile informatizzare. Secondo una dottrina già citata (SARAIS) la prima fase è quella preliminare al voto che comprende l’elaborazione, la gestione e l’aggiornamento delle liste elettorali nonché la procedura consistente nell’identificazione dell’elettore, necessaria per la sua legittimazione al voto che può determinarsi tramite l’uso di tessere elettorali elettroniche, con microchip o smart card, con carte d’identità elettroniche oppure per mezzo di lettori per il riconoscimento di impronte digitali. La seconda fase è quella dell’informatizzazione dell’espressione del voto, vale a dire quella nel corso della quale l’elettore formula la propria scelta elettorale ed è equiparabile all’apposizione della classica croce tracciata sulla scheda elettorale cartacea nel voto “tradizionale”. 7 A. AVENTAGGIATO, Il voto elettronico, in Rivista elettronica di diritto economia, management, fondata e diretta da A.D. LIMONE, n. 2, Lecce, 2013. 8 A.G. OROFINO, L’e-vote, in Diritto&Diritti, luglio 2003, p. 1. 9 A. BERNI, E-voting: il punto della situazione, disponibile all’URL: https://cctld.it/internetvoting/html/ berni_01.html, p. 1. 10 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna, 2008, pp. 20-21. 4
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI Nella votazione elettronica l’apposizione del segno sulla scheda elettorale informatica può avvenire tanto premendo un pulsante o tastando una parte di uno schermo messo a disposizione nel seggio elettorale, quanto abbrunando una casella oppure digitando una parola. È del tutto evidente che subito dopo il voto espresso, esso deve essere reso disponibile per il successivo conteggio, cosa che avviene anche nella votazione elettronica, fase che corrisponde al deposito della scheda elettorale nell’urna virtuale, come del resto avviene nei sistemi di voto tradizionali allorquando la scheda cartacea votata viene inserita nell’urna elettorale. Come accade nei sistemi di voto tradizionale, dove normalmente è possibile per il votante accorgersi di un errore e chiedere di poter ripetere il proprio voto prima dell’inserimento della scheda nell’urna, anche nel sistema elettorale elettronico si può verificare tale situazione, alla quale è possibile informaticamente porvi rimedio tramite una procedura di conferma. La fase successiva è quella dell’informatizzazione dello scrutinio che descrive il momento del conteggio del voto, effettuato dopo che la votazione è terminata e gli elettori hanno espresso il proprio orientamento. Nei sistemi di voto tradizionale il conteggio è attuato in maniera manuale, mentre nella votazione elettronica, la fase del conteggio del voto è quella che in modo particolare gode dell’uso della tecnologia informatica, poiché terminata la votazione essa è in grado di fornire direttamente e rapidamente il risultato dello scrutinio. È chiaro che il risultato dello scrutinio dovrà essere conteggiato e aggregato ai vari livelli per la determinazione del risultato elettorale finale, fatto che implica la sua trasmissione dal singolo seggio elettorale all’ufficio competente in materia che può avvenire con modalità differenti, vale a dire dalla consegna a mano di un verbale cartaceo, alla consegna di una apposita software USB; dalla comunicazione a mezzo telefono, alla trasmissione tramite posta elettronica, fino alla comuni- cazione attraverso ulteriori mezzi telematici. Appare del tutto chiaro che la situazione ottimale è quella che riconduce all’informatizzazione dell’intero procedimento elettorale (ed è a questo che le istituzioni pubbliche a ciò preposte dovrebbero tendere) anche se le fasi della procedura elettorale possono essere informatizzate anche in modo singolo. Ciò significa che si potrebbe avere una procedura elettorale per cui la gestione delle liste elettorali è completamente informatizzata, mentre l’espressione del voto avviene su scheda cartacea e lo scrutinio è manuale; oppure avere un sistema procedurale in cui la scelta dell’elettore è effettuata a mezzo di un computer, ma la scheda stampata può essere poi scrutinata anche manualmente; oppure uno scrutinio in cui i risultati dei singoli seggi sono riportati su schede di memoria e aggregati successivamente. Conclusivamente si può dire che il voto elettronico è quella procedura elettorale in cui in una qualunque fase endoprocedimentale è adoperata un’applicazione meccanizzata o informatica per poter esprimere il voto ed effettuare lo scrutinio attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici. Utilizzando la specificazione adottata da autorevole dottrina11, vi sono quattro tipologie di voto elettronico: 1- voto espresso in un chiosco all’interno del seggio elettorale abituale in cui l’elettore è iscritto; 2 - voto effettuato in un chiosco all’interno di un qualsiasi seggio elettorale; 3 - voto 11 A. SARAIS, Op. cit., p. 23. 5
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 espresso in un chiosco ubicato al di fuori di un seggio elettorale; 4 - voto a distanza o remote- voting, ovvero senza spostamento per l’elettore. La prima modalità di espressione del voto è quella esperita in un chiosco all’interno del seggio elettorale in cui l’elettore è iscritto; è un sistema poll site voting poiché il voto viene dato all’interno di un ambiente pubblico protetto e dedicato alla funzione elettorale entro appositi seggi elettorali. L’elettore si reca nel suo seggio abituale e al suo interno esprime il proprio voto grazie alla presenza di un computer; ovvero dopo aver espresso il proprio voto su una scheda cartacea, provvede ad inserire quest’ultima all’interno di un lettore ottico. La seconda modalità è quella del voto effettuato in un chiosco all’interno di un qualsiasi seggio elettorale; anche tale sistema è poll site voting. Tale modalità prevede che l’elettore, per poter votare, deve recarsi all’interno di un seggio elettorale presidiato da funzionari pubblici, ma a differenza della prima modalità elettorale, non deve necessariamente recarsi nel seggio in cui è iscritto, ma può esprimere il proprio voto in qualsiasi seggio eletttorale, in quanto questo secondo sistema presuppone che vi sia una rete informatica che collega tutti i seggi, che consente l’identificazione, la legittimazione al voto dell’elettore per il tramite di un contatto informatico con il seggio di residenza, ma anche la possibilità che l’elettore esprima la propria scelta di voto tra le varie possibili previste nella sua circoscrizione anziché in quella relativa al seggio in cui si trova fisicamente. L’elettore potrà, quindi, votare il candidato del proprio collegio elettorale, pur trovandosi fuori da esso, atteso che il sistema informativo informatico permetterà di trasferire in modo automatico il voto al seggio elettorale tradizionale dell’elettore dove è conteggiato. La terza modalità riguarda il voto espresso in un chiosco ubicato al di fuori di un seggio elettorale e rappresenta un ibrido tra sistema di poll site voting in apposito ambiente pubblico e di remote- voting che a breve verrà esaminato. Con questa modalità l’elettore vota su una macchina non ubicata nell’apposito seggio elettorale, ma che può essere collocata entro uffici pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali; tale modalità presuppone che i vari chioschi siano posti in collegamento telematico, con la variante che gli stessi possono essere controllati o meno e posti sotto la sorveglianza di appositi funzionari e tecnici. La quarta modalità è data dal voto a distanza o remote-voting, vale a dire senza spostamento per l’elettore. Tale ultima modalità elettorale si verifica in uno spazio privato o, comunque, non previamente determinato come nei casi precedenti; nel senso che l’elettore può esprimere il voto dalla propria casa, dal luogo di lavoro e persino dall’estero. I mezzi utilizzati possono essere molto diversi, da quello più semplice e maggiormente adoperato ovvero il voto per corrispondenza, a quello che usa le ITC che hanno reso possibile anche il voto attraverso internet (il cosiddetto internet-voting o i-voting), oppure tramite sms (short message service), utilizzando il telecomando di una televisione interattiva o digitale. Alla quadripartizione appena esposta, ulteriore dottrina (OROFINO) contrappone una bipartizione, discernendo fra l’ipotesi in cui la votazione «avviene per mezzo di terminali collocati in seggi elettorali posti in luoghi pubblici (a prescindere dal fatto che siano all’interno di appositi seggi elettorali o meno) e quella in cui avviene tramite terminali privati, collegati per mezzo di reti telematiche»12. 12 A.G. OROFINO, Op. cit., p. 25. 6
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI 3. Voto elettronico in modalità on-line e off-line, in ambiente controllato e non controllato Un’ulteriore distinzione è quella fra sistemi di votazione on line e sistemi di votazione off line. Nei primi (sistemi on-line) i computer che vengono adoperati per esprimere il voto sono collegati ad una rete informatica organizzata in client e server13. Tale rete può essere una rete chiusa, nella quale i vari computer sono collegati per mezzo di una rete locale (intranet) a una postazione centrale, alla quale vengono trasmessi i dati o invece può essere una rete aperta poiché utilizza la rete internet. Nei sistemi off-line, viceversa, i computer non sono collegati fra loro ma, tutti operano in maniera autonoma e indipendentemente dagli altri, fatto che implica l’impossibilità di interazioni o scambio d’informazioni, tranne che non vi sia inserimento di dati dall’esterno. Si può affermare che il classico esempio di voto on-line è l’i-voting che viene espresso dal votante tramite un computer client, il quale voto, attraverso la rete internet viene inviato ad un computer server centrale avente il compito di raccogliere il complesso dei dati rivenienti da ogni elaboratore elettronico connesso, di provvedere al conteggio e all’elaborazione informatizzata dei voti che sono stati espressi. Un’altra distinzione è quella tra voto presidiato o in ambiente controllato e voto non presidiato o in ambiente non controllato. Il voto presidiato o in ambiente controllato, sia esso elettronico o meno, è quello che avviene in luoghi assoggettati al controllo di funzionari pubblici che presiedono alla conforme attuazione delle operazioni elettorali. Tra i differenti sistemi di votazione elettronica si ricordano i sistemi elettronici a registrazione diretta o DRE (Direct Recording Electronic). I dispositivi elettronici a registrazione diretta o DRE sono dei computer che consentono all’elettore di poter esprimere il proprio voto tramite una scheda che non sia strutturata in maniera cartacea che è, invece, dematerializzata, in quanto è riprodotta in un video, tramite il quale l’elettore può esprime la propria scelta toccandolo, nel caso di tecnologia touch screen, oppure spingendo dei pulsanti che sono collocati a lato dello stesso. Ogni singolo voto viene registrato nella memoria elettronica e terminata l’elezione, il sistema sviluppa i risultati registrandoli in una scheda di memoria rimovibile e può prevedere pure la possibilità di una loro stampa. Con tale apparato che può essere tanto on line, quanto off line si ha che, terminata la votazione, vi è l’immediata disponibilità dei dati elettorali; sistema che evidenzia, altresì, la sua versatilità per i bisogni delle persone diversamente abili e l’evidenziazione della scheda in lingue differenti. Accanto ai punti di forza il sistema in esame ha anche punti di debolezza, rappresentati dall’immaterialità del voto che impedisce l’eventuale riconteggio dello stesso e di conseguenza l’impossibilità da parte dell’elettore della certezza che il proprio voto sia stato del tutto correttamente valutato, a causa di sistemi informatici difettosi o che in maniera artata abbia potuto creare dei danni al sistema di voto nel suo complesso. 13 Nel campo informatico il termine sistema client-server (letteralmente cliente-serviente) specifica un’architettura di rete nella quale un computer client o terminale si connette ad un server per potere utilizzare un determinato servizio, come la condivisione di una risorsa hardware/software con altri client, basandosi sulla sottostante architettura protocollare. 7
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 Ne deriva una notevole diminuzione del principio di trasparenza e di monopolizzazione del potere di gestione e di controllo informatico da parte del venditore del sistema elettorale elettronico, l’unico grado di conoscere e assicurare il corretto funzionamento e l’affidabilità della tecnologia, con conseguente perdita di controllo pubblico sul meccanismo di votazione che dovrebbe rappresentare, invece, il fulcro del sistema democratico. 4. Sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta Si può a questo punto introdurre la fattispecie dei sistemi di voto elettronico con o senza ricevuta. Nei sistemi di voto senza il rilascio di ricevuta, il suffragio che viene espresso dall’elettore avviene tramite il computer; voto che viene registrato come dato elettronico dall’elaboratore e che successivamente è aggregato agli altri voti, allo scrutinio e alla elaborazione del risultato elettorale. Di tutte tali operazioni rimane traccia all’interno del computer sotto forma di file, ma di esse non esiste riscontro alcuno fuori dall’elaboratore elettronico, determinando così l’impossibilità, per il soggetto che ha espresso il voto, di appurare se l’operato del computer stesso sia stato compatibile con le indicazioni reali dell’elettore. La medesima situazione di difficoltà si verifica qualora vi sia l’indispensabilità di verifica o di riconteggio del voto, perché non vi è alcun mezzo esterno che consenta l’accertamento della correttezza delle operazioni di voto compiute dal computer. Proprio per rimuovere tale fattore di debolezza, in numerosi sistemi elettronici è stata introdotta la possibilità di ottenere una copia cartacea del voto espletato, in funzione di ricevuta di quanto l’elettore ha compiuto nell’atto di votare; “pezza giustificativa” che è nella disponibilità del personale addetto al seggio elettorale e che consente sia all’elettore di poter controllare la corrispondenza tra la scelta effettuata e il voto effettivamente espresso, sia la possibilità dell’eventuale riconteggio del voto medesimo. Il sistema che permette quanto appena esposto e che è specificato con il termine di “VVPAT”, acronimo di Voter Verified Paper Audit Trail, ammette il rilascio di una ricevuta cartacea oppure di una scheda che è predisposta per la scansione ottica ovvero di una smart card su cui è registrata la scelta elettorale. Ciò autorizza, dunque, la possibilità di valutare, qualora ve ne fosse la necessità, la corrispondenza del voto espresso al voto elaborato dal computer; in tal modo è possibile accertare, anche successivamente, l’attendibilità dello scrutinio elettronico attraverso riconteggi o attraverso la tecnica del campionamento oppure effettuando nuovi calcoli qualora vi sia contestazione del voto o si sia verificato un non corretto funzionamento del sistema informatico. Occorre aggiungere che al posto della stampa della scheda elettorale o della ricevuta si può ottenere la creazione di un file PDF che è memorizzato in un differente supporto magnetico che a sua volta può essere visualizzato o stampato qualora vi sia la necessità di riconteggiare il voto. Un interessante sistema di verifica del voto è il cd. “Prêt à Voter” che in prima istanza utilizza una scheda elettorale. «Un esempio di ruolo contemporaneo di client e server è costituito dai sistemi Peer-to-Peer (P2P9), in cui due computer comunicano tra di loro permettendo la condivisione di dati (tipicamente file) ed entrambi svolgono tutti e due i ruoli», G. DESTRI, Op. cit., p. 190. 8
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI Tale sistema permette all’elettore l’espressione di voto per il tramite di una scheda elettorale cartacea, sulla quale, secondo un sistema random, è riportata la lista nominativa dei candidati, il cui ordine di lista è puramente casuale e varia di volta in volta per ogni scheda. Il modello di scheda prevede che nella sua parte sinistra sono stampati i nominativi dei candidati, mentre nella sua parte destra c’è lo spazio per esprimere la preferenza attraverso l’apposizione di un segno in corrispondenza del candidato prescelto. Dopo che l’elettore ha espresso il proprio voto, la parte della scheda contenente l’elenco dei candidati è distrutta, mentre è inserita nell’urna soltanto la parte della scheda contenente la preferenza espressa oltre ad un codice crittografato per il conteggio del voto. A seguito dell’espressione del voto all’elettore rimane una ricevuta numerata, senza l’indicazione del candidato prescelto. Successivamente alle elezioni il sistema informatico pubblica in internet le ricevute di tutti i voti ricevuti e considerati e, dunque, l’elettore può verificare che il proprio voto sia stato incluso nella serie dei suffragi espressi, nel pieno rispetto della sua privacy14. Un differente impianto di verifica del voto è il cd. sistema end-to-end (acronimo dell’inglese end- to-end encryption). Esso si basa sulla crittografia, con la precisazione che tale sistema, rispetto a quello crittografico tradizionale che utilizza i server assicura che soltanto il mittente e il destinatario potranno leggere il messaggio inviato, poiché i dati sono crittografati con chiavi separate e non vengono salvati su di un server, ma sul dispositivo del cliente. Si tratta di una crittografia aperta solo ai due terminali del messaggio. La cifratura end-to-end consente a due interlocutori di cifrare e decifrare i messaggi in locale, vale a dire agli estremi del canale di comunicazione, rendendo così la comunicazione inintellegibile, tanto agli eventuali attaccanti che dovessero intercettarla mentre è in transito, quanto ai service provider intermediari. Nella prassi, qualora vi sia una duplice raccolta dei voti, cartacea ed elettronica e in caso di riconteggio del voto vi sia una discordanza tra i due conteggi, è necessario stabilire in anticipo quale sia il risultato ufficiale. Nonostante possa sembrare scontato che in casi di riconteggio dei voti registrati sulle schede o ricevute cartacee siano questi ultimi a divenire ufficiali, non sempre si va in questa direzione, come nel caso della Repubblica federale Venezuelana, dove il conteggio che prevale ufficialmente è quello elettronico15. Un’altra gamma di votazione elettronica è quella incentrata su sistemi di riconoscimento ottici, vale a dire effettuata per il tramite di apparati informatici in grado di effettuare le necessarie operazioni di voto, come la lettura, registrazione, memorizzazione e conteggio della scheda elettorale cartacea. Vi è poi un’altra tipologia di voto elettronico, vale a dire quella che prevede l’utilizzo di sistemi per il voto della scheda elettorale e che consente l’espressione del voto tastando lo schermo o pigiando 14 Per approfondimenti sul sistema Prêt à Voter, cfr. RYAN and S. SCHNEIDER, Prêt à voter with reencryption mixes. Proceedings of ESORICS, 2006. LNCS, disponibile all’URL: http://www.computing.surrey. ac.uk/personal/st/S.Schneider/papers/revote09.pdf. 15 Cfr. The Carter Center, Carter Center Study Mission Pre-Election Report for the Oct. 7, 2012, Vecnezuelan Presidential Election, 5 ottobre 2012, disponibile all’URL: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela-pre-election-rpt-oct-2012.pdf. 9
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 un pulsante, consentendo, in tale maniera, che il computer stampi su di una scheda cartacea la scelta elettorale compiuta. Il voto, di conseguenza, viene riportato su carta in modo informatico, cioè senza l’ausilio della matita copiativa, con il beneficio di facilitare soprattutto l’elettore diversamente abile, nel momento in cui egli deve votare, consentendo, altresì, che l’elettore suddetto possa votare da solo, senza l’ausilio di un altro soggetto, atteso che il suddetto sistema elettorale può essere collegato a sistemi audio per i videolesi e che può essere dotato di sistemi a pedale o sip-and-puff, utile per le persone che hanno difficoltà nell’uso delle mani. Il voto elettronico non presidiato o in ambiente non controllato è quella modalità elettorale che corrisponde al cd. voto a distanza, detto altrimenti remote-voting che l’elettore esprime senza che vi sia controllo alcuno da parte di pubblici funzionari. Nella categoria del voto elettronico non presidiato o in ambiente non controllato, rientrano più tipologie di voto; quella più conosciuta è il voto per corrispondenza, al quale può accedere il cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE (acronimo di Anagrafe Italiani residenti all’estero)16. Esistono anche altri modi che prevedono l’espressione di voto grazie all’uso di strumenti elettronici, come i chioschi elettronici ubicati in luoghi differenti dai seggi elettorali (come uffici postali e le stazioni ferroviarie) anche se l’esempio più manifesto appare essere il voto espresso tramite internet, vale a dire l’i-voting, detto pure home-voting; quella votazione in cui l’elettore può votare da qualsiasi computer o terminale purché connesso ad internet, vale a dire da casa, dal posto di lavoro, da terminali pubblici, tramite l’utilizzo di tablet. L’i-voting consente di votare con due differenti modi; il primo consiste nella possibilità di esprimere il proprio voto a distanza dopo che l’elettore ha ricevuto via internet o via e-mail o in altro modo una scheda elettorale in formato elettronico e dopo averla votata, restituendo la scheda elettorale alle autorità preposte o via web o via e-mail; è del tutto evidente come siffatta modalità elettorale vanifichi il diritto alla segretezza del voto. Il secondo modo di votare elettronicamente via internet riguarda la possibilità che l’elettore voti direttamente su un apposito sito internet, sul quale compare la scheda elettorale, registrata la scelta e trasmesso il voto. In tale caso la segretezza del voto è assicurata grazie ad un software che permette la criptazione del voto e che non consente a persone terze di verificare quale sia il soggetto che ha espresso un determinato voto. 16 L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge n. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: •la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.; •la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; •la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E). Fonte: Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; disponibile all’URL: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html. 10
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI Anche l’i-voting ha i suoi punti di debolezza, dovuti proprio all’uso della rete internet che dà la possibilità a tutti di avervi accesso, creando potenziali situazioni di pericolo allorquando vengano messi in atto attacchi informatici anche tramite l’uso di virus. 5. Il rapporto tra voto elettronico e Costituzione italiana Il nostro Paese si è dimostrato aperto alle innovazioni in campo elettorale, sia nel mondo pubblico, sia in quello privato; fatto che evidenzia che l’attenzione alle nuove tecnologie è assai presente da noi, pur con notevoli contraddizioni che spesso fanno ristagnare le decisioni, le quali, invece, debbono essere assunte tempestivamente dopo ogni fase di discussione e di sperimentazione; in assenza delle quali determinazioni si avrebbe solo grande perdita di tempo e d’impiego inefficace delle risorse, finanziarie ed umane, messe a disposizione. In Italia l’espressione del voto in forma elettronica deve fare i conti con la vigente legislazione; nel senso che esso è, in un certo qual modo, il risultato della produzione legislativa in tema elettorale, ma anche il prodotto di quanto è stato possibile realizzare a Costituzione invariata. Ed è proprio dalla nostra Costituzione che occorre partire, se non altro per evitare che iniziative, seppur lodevoli nel campo dell’innovazione tecnologica ed elettorale, vengano vanificate dal punto di vista della loro applicabilità concreta per evidente contrasto con la Costituzione repubblicana. Al fine di sviscerare gli elementi salienti del voto nel contesto politico-elettorale del nostro Paese è dalla giuridicità del voto elettronico, da ciò che prevede il diritto ed in particolare la Costituzione che è necessario prendere le mosse. L’esercizio del diritto di voto è previsto nell’art. 48 Cost., il quale recita che: «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge17. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». L’art. 48 Cost., partendo dal principio del suffragio universale, illustra alcuni diritti irrinunciabili posti a garanzia del voto, come la personalità, l’eguaglianza, la libertà, la segretezza, l’unicità ed il dovere civico del suffragio elettorale. Occorre pertanto vedere se il voto elettronico, nelle varie forme di sua espressione, salvaguardia i suddetti principi costituzionali, pena l’illegittima formale e sostanziale espressione della modalità elettronica del voto democratico. Si dirà che spesso neppure il sistema elettorale attuale, quello cioè tradizionale basato sull’uso della scheda cartacea, manifesta la certezza assoluta dell’implementazione dei basilari principi democratici su cui si basa l’espressione del voto realmente democratico. Il principio del suffragio universale non deve (e non può) essere limitato a causa dell’introduzione nel sistema elettorale del voto elettronico, il quale potrebbe creare tutta una serie di difficoltà all’elettore, proprio a seguito dell’applicazione delle nuove tecnologie all’espressione di voto. 11
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 L’uso delle ITC nelle operazioni di voto potrebbe essere limitativo del principio di universalità, in quanto il voto elettronico potrebbe essere inteso come fattore ostativo alla reale partecipazione al voto degli elettori che dimostrino di non possedere almeno la necessaria conoscenza di base dell’informatica. Viceversa, il voto elettronico dovrebbe essere l’elemento che determina la crescita della partecipazione elettorale a causa della sua modernità e della sua maggiore semplicità rispetto alla modalità tradizionale; per la sua semplicità, per l’essere alla portata di tutti, anche di coloro che non abbiano particolari abilità informatiche. La nostra Costituzione ribadisce all’art. 48, comma 3, che: «il voto è personale ed eguale […]»; personale, nel senso che il diritto di voto va esercitato personalmente, salvo che non si versi nel caso di elettori fisicamente impediti e nel senso che è vietato il voto per procura; eguale, vale a dire che ogni voto ha il medesimo valore, lo stesso peso elettorale, a prescindere dalla posizione personale del votante; escludendo tale principio il voto plurimo, con il quale si attribuisce un valore del voto superiore all’unità e anche il voto multiplo ovvero la possibilità che l’elettore possa votare in più collegi. Ciò detto, se per poter votare in modo del tutto conforme all’ordinamento occorre il rispetto del principio di personalità del voto, questo significa che anche il voto elettronico deve garantire l’attuazione del suddetto principio; nel senso che si deve essere certi della personalità dell’elettore, non solo al momento della sua identificazione, ma anche in quello immediatamente successivo dell’espressione del suffragio elettorale; vale a dire che «[…] i sistemi meccanizzati quindi devono comportare degli accorgimenti tecnici che permettano un’identificazione sicura e univoca dell’elettore e che gli consentano di votare una sola volta, disattivandosi automaticamente nell’ipotesi in cui si volesse esprimere fraudolentemente un voto plurimo»18. A parere della dottrina (OROFINO), il requisito della personalità del voto «non risulta essere pienamente soddisfatto dalle moderne tecniche di identificazione a distanza, le quali, se pur potenzialmente idonee a garantire la personalità del votante al momento dell’identificazione, non appaiono utili ad assicurare che, subito dopo il riconoscimento, l’avente diritto al voto lasci votare in sua vece altra persona. Il che vale ad escludere l’utilizzabilità in Italia di tecniche di ma- nifestazione del voto a distanza in virtù delle quali si vorrebbe consentire il voto via Internet addirittura per mezzo di elaboratori privati, proprio perché queste ultime non riescono ad assicurare la personalità del voto»19. Offre insoddisfacenti garanzie sul versante del requisito della personalità del voto il sistema di remote internet voting, nel quale l’elettore è necessario che si autentichi on-line per mezzo di codici o password che se da un versante consentono al sistema informatico di sapere da dove provenga il voto espresso, dall’altro non garantiscono che il soggetto che trasmette il voto sia realmente la persona titolare del diritto elettorale e non un soggetto terzo che abbia ottenuto in modo fraudolento o in qualunque maniera la chiave dei propri dati personali. Il voto per chiara disposizione costituzionale, deve essere «libero e segreto». 17 Comma inserito dalla L. Cost., 17 gennaio 2000, n. 1, art. 1. 18 A. SARAIS., Op. cit., pp. 57-58. 19 G. OROFINO, L’e-vote, 2003, disponibile all’URL: http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/orofino.html#_ftnref20. 12
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI L’espressione di voto è libera allorquando l’elettore non subisce alcuna forma di pressione perché forzatamente sostenga un determinato partito o un particolare candidato; mentre è segreta, se essa assicura la libertà di voto. Il suddetto principio di libertà e di segretezza del voto è centrale nel nostro ordinamento, poiché è a presidio della libera espressione della volontà dell’elettore; quest’ultima intesa come l’arbitro della scelta individuale su come orientarsi sul versante elettorale senza che vi siano sul votante pressioni o costrizioni di sorta. L’espressione di voto che non fosse garantita dal principio di segretezza vanificherebbe il principio di libertà, in quanto soltanto il voto segreto può essere ritenuto che sia stato espresso con la massima libertà. Un voto che fosse dato senza libertà e senza segretezza vanificherebbe anche il principio di sovranità popolare, enunciato nell’art. 1, comma 2, Cost., compromettendo irrimediabilmente un fondamentale principio su cui si fonda l’ordinamento repubblicano del nostro Paese. Secondo la dottrina (SARAIS) «la segretezza è quindi una condizione fondamentale, sebbene non sufficiente, perché il voto sia libero, affinché l’elettore si esprima quindi senza intrusioni o condizionamenti provenienti dall’esterno»20. Altra qualificata dottrina (BETTINELLI) osserva che «la segretezza del voto rappresenta la fondamentale (necessaria, seppure non sufficiente) condizione per l’esercizio di un voto libero. Per assicurarla gli ordinamenti stabiliscono idonee misure e strutture di protezione affinché l’elettore si senta nella sua manifestazione solo con la propria coscienza, al riparo da controlli (intrusioni) di chicchessia, che inevitabilmente comprometterebbero la genuinità del voto, oltre che dare luogo a intollerabili pressioni»21. «Ne deriva che solo se l’elettore è certo che non si potrà in nessun modo risalire alle modalità in cui si è determinato al momento dell’espressione della preferenza elettorale potrà essere veramente libero di votare come meglio crede»22. Esprimere il proprio suffragio attraverso voto elettronico può certamente influire sul principio di libertà e segretezza del voto. Il votare attraverso la procedura elettronica comporta la creazione di file dall’elaboratore che ha consentito l’espressione di voto, fatto che non esclude la possibilità che il relativo software sviluppi la possibilità di memorizzare la successione cronologica delle registrazioni oppure dell’orario preciso in cui si è espresso il voto; o ancora che sia possibile tramite il sistema informatico che dall’abilitazione al voto del votante si possa risalire all’identità dell’elettore, rendendo solo metaforico il principio di segretezza e di libertà del voto. Si dirà che a presidio dei principi di segretezza e libertà possano essere usati i sistemi crittografici; ma nonostante ciò, l’esperienza del voto elettronico vista a livello locale e internazionale non può comunque escludere il vulnus tecnologico. Purtuttavia si può concludere che il sistema di voto elettronico e quello tradizionale, rispetto ai principi di segretezza e di libertà di voto possano essere messi sul medesimo piano, giacché in 20 A. SARAIS, Op.cit., p. 58. 21 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, n. 46, 2002, p. 6, p. 14; articolo disponibile all’URL: http://www.regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/ q46art1.pdf. 22 G. OROFINO, Op. cit. 13
ASTRID RASSEGNA N. 15/2017 entrambi i casi potrebbe essere possibile raggiungere l’obiettivo dell’identificazione dell’elettore che ha votato in una determinata maniera. Infatti chi ha una minima esperienza in campo elettorale sa bene come sia possibile avere conoscenza di come si sia espresso un elettore nel sistema di voto tradizionale basato sulla scheda cartacea, attraverso il meccanismo della cd. “scheda controllata”; possibile almeno fino a quando si potevano esprimere più preferenze elettorali e consistente nell’assegnazione di combinazioni di preferenze preconfezionate a determinati elettori ritenuti “non fedeli” ad una determinata linea politica e che dovevano essere di conseguenza “monitorati”. Se una determinata combinazione si palesava a seguito di scrutinio del voto, si poteva avere la certezza del comportamento “lineare” dell’elettore controllato; viceversa si aveva la sicurezza che l’elettore avesse “tradito” le indicazioni di voto avute da terzi. I principi in esame di segretezza e di libertà riguardo all’espressione del voto possono (e spesso vengono) potenzialmente essere messi in forte discussione allorquando le moderne tecnologie consentono di poter votare al di fuori dei tradizionali seggi elettorali. Seggio elettorale che almeno finora era stato (ed è) un presidio della riservatezza e della segretezza al momento della votazione, in quanto al suo interno vi sono pubblici funzionari che hanno il compito di verificare il corretto andamento delle procedure di voto, oltre ai rappresentanti di lista che de visu garantiscono ampie condizioni di democrazia nel momento della votazione. Occorre aggiungere che il principio di segretezza del voto non rientra nella disponibilità dell’elettore; non è un requisito soggettivo disponibile, ma è un principio indisponibile da parte del votante, irrinunciabile e per questo posto a garanzia della libertà di scelta elettorale. Ciò detto, è evidente come l’i-voting possa comportare concreti problemi di conciliabilità con le guarentigie previste dalla Costituzione in termini di libertà e segretezza del voto, in quanto con l’i- voting (detto altrimenti home-voting) vi sarebbe la fondata possibilità che il proprio voto possa essere esibito davanti a soggetti terzi, con la nefasta conseguenza che verrebbero inficiati i suddetti principi di libertà e di segretezza del suffragio elettorale23. La tutela della segretezza del voto, nell’ordinamento italiano e nel sistema di voto tradizionale è assistita da tutta una serie di tutele come: l’adozione di una scheda di Stato uguale per tutti24; l’obbligo di votare all’interno della cabina, senza che nessuno si avvicini e con una matita fornita dall’ufficio elettorale25; l’annullamento del voto espresso al di fuori della cabina26; la previsione di un numero minimo di elettori per sezione27; il divieto d’introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o apparecchi fotografici28; l’annullamento dei voti contenuti in schede che si ritiene che l’elettore abbia voluto rendere riconoscibili29. Il voto, si è detto, è, inoltre, «dovere civico», così come è definito dall’art. 48, comma 2, Cost. «La formula sta a indicare l’indirizzo del costituente orientato ad auspicare una generalizzata partecipazione al procedimento elettorale da parte dei cittadini in base al loro senso civico»30. 23 Per un’esaustiva disamina della garanzia della segretezza del voto nelle Costituzioni dei Paesi dell’Unione europea cfr. A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Padova, 2005, pp. 86 ss. 24 Art. 31, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361. 25 Art. 58, comma 2, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 26 Art. 62, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361. 27 Art. 34, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223. 28Art. 1, d.l. 1 aprile 2008, n. 49, conv. in L. 30 maggio 2008, n. 96. 29 Art. 70, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361. 30 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2012, p. 423. 14
L. SERGIO - IL VOTO ELETTRONICO NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI Ne deriva che il voto è solo un diritto del cittadino, liberamente esercitabile e, appunto per questo, non coartabile31. Trasposto in termini di votazione elettronica, il principio del voto inteso come «dovere civico» non pare sollevare questioni di particolare rilievo rispetto al voto cartaceo. Tanto che si voti in modo tradizionale, quanto che si dia la propria preferenza elettorale per il tramite del voto elettronico, il principio del «dovere civico» non subisce rimaneggiamenti di sorta; nel senso che l’elettore anche in modalità di votazione elettronica può decidere di recarsi a votare o meno, similmente a ciò che può verificarsi votando in maniera tradizionale. In base a quanto finora detto, si ritiene che il voto elettronico possa ritenersi conciliabile con la nostra Costituzione, anche se la sua compatibilità rispetto alla Carta costituzionale è funzione delle specifiche caratteristiche del sistema di voto elettronico che viene adottato. È indubbiamente così per il voto elettronico espresso all’interno di seggi presidiati, nel quale sistema ciò che cambia, rispetto al voto tradizionale, è solo il mezzo utilizzato; un computer o una specifica attrezzatura informatica che sostituisce la scheda cartacea e la matita copiativa. Tanto che si sia in presenza di sistemi registrazione diretta o DRE (Direct Recording Electronic), di scanner ottici o di tecnologie per votare la scheda, il suffragio universale e i requisiti di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza possono essere sicuramente garantiti. Inoltre, la possibilità di avere copie cartacee (VVPAT, Voter Verified Paper Audit Trail) o in file, consentirebbe un eventuale riconteggio dei voti espressi, magari facendo ricorso anche alla tecnica del campionamento, apportando un aumento della fiducia dei cittadini nei confronti di tali sistemi innovativi. Riconteggio del voto che non è invece possibile avere in caso di utilizzo di sistemi di home-voting; ma ciò nonostante anche il voto non presidiato appare essere compatibile con i principi di uguaglianza e libertà del voto. La garanzia della personalità può essere offerta da opportune soluzioni tecniche; mentre l’universalità del suffragio viene assicurata da una sempre più estesa alfabetizzazione informatica e da un accesso a Internet sempre più ampio e bassissimo costo. Rimane in piedi solo il tema relativo alla garanzia della segretezza; nel senso della riservatezza nel mentre si esprime il voto. L’evidenza dell’analogia di tale aspetto con il voto per corrispondenza, conduce a un giudizio di compatibilità anche del voto elettronico non presidiato con il dettato costituzionale, almeno per quanto riguarda il voto dei residenti all’estero. Il medesimo discorso va fatto per il diritto di sottoscrivere le liste di candidati o candidature, di promuovere referendum, di proporre progetti di legge, perché in tali evenienze, avendo essi carattere eminentemente pubblico non vi è, ovviamente, alcuna necessità di segretezza e, anzi, la riconoscibilità del sottoscrittore e la conseguente verificabilità della firma deve essere considerata un requisito essenziale. 31 In origine il T.U. del 1957 aveva previsto che a danno di chi non avesse votato, vi fosse l’apposizione della menzione del non voto nei certificati di buona condotta; ma la disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 15
Puoi anche leggere