IL " DECRETO LEGGE BERSANI" AL VAGLIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

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IL ” DECRETO LEGGE BERSANI” AL VAGLIO
   DEI CONSULENTI DEL LAVORO
La manovra finanziaria attuata con il decreto legge 223/2006 ha scaturito reazioni di vario tipo
da parte dei soggetti destinatari della novellata normativa. I consulenti del lavoro con il presente
documento di analisi critico-costruttiva intendono apportare il loro contributo tecnico al dibattito
che si è avviato nel Paese e che proseguirà nelle aule Parlamentari.

LA MANCATA CONCERTAZIONE

        Circa il metodo adottato dal Governo per l’emanazione del provvedimento sicuramente
un punto debole è rappresentato dalla mancata concertazione con le parti interessate e soprattutto
con i rappresentanti delle professioni.

        La riforma delle libere professioni è in discussione da anni. Oramai nessuna categoria
mette in dubbio che i tempi sono maturi per una revisione più o meno complessiva delle norme
regolamentari. Il decreto 223/2006 rischia di vanificare un dibattito pluriennale con
l’introduzione di due norme che inevitabilmente influenzano in modo rilevante anche le stesse
ipotesi di future misure organiche.

        Il tutto deriva da quella presunzione, tipicamente ideologica, che le professioni
intellettuali non sono parte sociale e quindi non hanno dignità a partecipare al tavolo della
concertazione.

        Non si comprende come si possa negare questa funzione a chi col proprio lavoro, di fatto
permette al consumatore/utente di poter adempiere alle mille “trappole” che il nostro sistema di
esazione, tributario/previdenziale/regionale/comunale, ecc., impone a tutti i cittadini italiani.

Senza l’ausilio dei professionisti abilitati sono scarse le possibilità che questo decreto possa
centrare i propri obiettivi.

        Nel provvedimento si riscontrano passaggi confusi e in alcuni casi contraddittori come ad
esempio la norma che richiede una rielaborazione degli acconti che i contribuenti avevano già
provveduto a versare.

        Con questa metodologia di regolamentazione è impossibile fare una corretta
pianificazione fiscale e contributiva che dovrebbe stare alla base di qualunque attività di impresa.
I PROFESSIONISTI E LA PRESUNZIONE DI EVASIONE

        Con l’art. 35, comma 12 si introduce un trattamento discriminatorio tra imprese e
professionisti, obbligando a quest’ultimi di effettuare le transazioni mediante conto bancario
dedicato.

        Chi pagherà le maggiori spese per la tenuta di un diverso conto?

        Quale reale beneficio potrà avere l’erario da questo provvedimento?

        Questi sono alcuni quesiti che legittimamente i professionisti si pongono.

        Il rischio di questa norma è che l’opinione pubblica pensi che in questo modo si sia
voluto dare un grosso incentivo alle banche vista la potenziale apertura di circa 2.000.000 conto
correnti.

        L’art. 36, comma 27 prevede che dal 2006 le perdite da lavoro autonomo possono essere
utilizzate solo con riferimento alla medesima tipologia di reddito (e non anche quindi, con
eventuali redditi di lavoro dipendente o redditi diversi prodotti dal contribuente professionista o
ditta individuale). Questo contraddice il principio di unitarietà del reddito della persona fisica
stabilito dall’art. 3 del TUIR. Se tale vincolo deve permanere allora va eliminato (oppure
ulteriormente allungato) il limite dei cinque anni entro cui è possibile scomputare la perdita.

        L’art. 37, comma 2 per gli studi di settore hanno eliminato la possibilità di adeguarsi con
la formula 2 su 3. Ossia se nell’arco di un triennio risultavi congruo per almeno due di essi, non
scattava l’accertamento. Con le modifiche l’adeguamento è 1 su 1, ossia se non ti adegui ogni
anno scatta l’accertamento. L’assurdità è che la norma vale a partire dalla dichiarazione che è in
scadenza il 2005. Bisogna mettere mano, quindi, alle dichiarazione già chiuse, con evidenti
aggravi di costi per i professionisti che difficilmente potranno addebitarli ai contribuenti!

        L’art. 37, commi 18, 19, 20 prevedono che l’attribuzione della partita IVA, dal 1
settembre 2006, è subordinata, e quindi potrebbe essere non rilasciata, alla esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello
stesso numero, nonché all’eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell’attività.

        Inoltre, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di un proprio provvedimento,
potrebbe richiedere specifiche informazioni all’atto della dichiarazione di inizio attività ed
individuare tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di patita IVA è
subordinato al rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria.
Ci si chiede quali siano gli impatti della norma sull’imprenditore o sul professionista ai
quali, oltre al capitale investito o a quello prestatogli dalle banche, gli si chiede di avere a
disposizione ulteriore risorse fiduciarie per garantire anche l’amministrazione finanziaria.

       Oltre al fatto che ci possono essere legittimi dubbi di violazione del precetto
costituzionale dell’art. 41 sulla libertà economica visto il controllo invasivo dello Stato.

LE RESPONSABILITA’ DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

       Nuove e pesanti responsabilità in capo ai sostituti di imposta vengono previste dal decreto
in questione.

       L’art. 37, commi da 10 a 14 cambiano i termini per i versamenti delle imposte e per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il modello Unico dovrà essere trasmesso entro il 31
luglio, il 770 entro il 31 marzo, il CUD entro il 28 febbraio.

Al riguardo, appare singolare che tale modifica, la cui efficacia è rinviata di quasi due anni (è il
caso delle modifiche del CUD e del modello 770), venga regolamentata con decreto legge di
urgenza.

Per quanto riguarda i nuovi termini relativi al 770 e CUD, c’è da evidenziare come sono troppo
ravvicinati rispetto ai tempi nei quali vengono approvate le specifiche tecniche per la relativa
compilazione. Di solito, infatti, non prima del 15 gennaio (termine previsto dall’art. 1 del dpr
322/98) di ogni anno il ministero approva i modelli delle dichiarazioni ufficiali. Dopodichè le
case di software devono avere il tempo di elaborare i relativi programmi applicativi. Il termine
del 31 marzo, quindi, relativo al modello 770 è praticamente impossibile da rispettare, a meno
che l’amministrazione finanziaria non si accolla di anticipare di qualche mese l’elaborazione di
dette specifiche tecniche.

Il nuovo termine invece per il rilascio del modello CUD, non appare coordinato con altre
disposizioni presenti nell’ordinamento.

I conguagli fiscali di fine anno ai dipendenti, infatti, ai sensi dell’art. 23 del dpr 600/73, si
possono protrarre fino alla stessa data del 28 febbraio. Come si potrà consegnare
contestualmente al dipendente busta paga di conguaglio ed elaborare il CUD?

L’art. 35 commi 28, 29, 32 e 33 stabilisce che è punito con la sanzione amministrativa da 5 mila
a 200 mila euro il committente che paga il corrispettivo all’appaltatore o al subappaltatore, senza
acquisire la documentazione dell’assolvimento degli adempimenti relativi al personale addetto
all’opera al servizio affidato. Stessa responsabilità nel caso del pagamento delle ritenute fiscali
sui redditi da lavoro dipendente

I sostituti di imposta dovranno fare particolare attenzione ai casi di appalti nel settore edile, in
quanto saranno solidalmente responsabili nel caso non chiedessero la prova dei pagamenti dei
contributi e delle ritenute fiscali.

Si noti che il controllo da parte del committente non appare attuabile atteso che la
documentazione probatoria (DM10 per l’Inps e il modello F24 di pagamento di imposte e tributi)
tengono conto dell’intero personale delle aziende interessate all’appalto e non soltanto dei
dipendenti ad esso riferiti.

PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DEL DECRETO LEGGE NELL’ART. 77 DELLA
COSTITUZIONE.
        La delimitazione dei casi che legittimano i decreti d’urgenza può essere operata, come
dimostra l’esperienza costituzionale del nostro e di altri Paesi, attraverso due differenti tecniche
normative: la prima consiste nell’utilizzare una clausola generale che individui in modo
indeterminato i presupposti di eccezionalità che autorizzano l’esecutivo ad emanare decreti
d’urgenza con efficacia legislativa; la seconda, invece, comporta la delimitazione più rigorosa e
dettagliata possibile delle ipotesi nelle quali il Governo può assumere la potestà legislativa.
        Sono evidenti le differenze tra le due tecniche in questione: nella prima al vantaggio di poter
modellare l’istituto rispetto ad ogni esigenza di straordinaria necessità che si verifica in concreto, si
contrappone il rischio di una interpretazione eccessivamente elastica (ed “abusiva”) della clausola
legittimante; nella seconda tecnica, invece, il maggiore rigore offerto dal principio della tassatività
delle ipotesi offre la possibilità di contenere gli eventuali abusi, ma rischia di impedire l’uso della
decretazione in casi non previsti dalla norma, anche quando siffatto uso sia effettivamente ed
immediatamente necessario.
        Come è noto, nella nostra Costituzione la tecnica prescelta per la limitazione della
decretazione legislativa d’urgenza è proprio quella del ricorso a clausole generali (tecnica che era
già stata sperimentata in Italia con la legge 31 gennaio 1926, n. 100).
        L’art. 77 della Costituzione prevede, infatti, che il Governo possa emanare provvedimenti
provvisori con forza di legge soltanto in «casi straordinari di necessità e d’urgenza».
        Questa è la formula risultata all’esito di un lungo e complesso dibattito in sede di
costituente, ove ad una iniziale posizione addirittura contraria a qualunque regolamentazione
dell’istituto nel testo costituzionale1, si è contrapposto ed ha prevalso il fronte dei favorevoli alla
decretazione d’urgenza, sostanzialmente in considerazione della sua inevitabilità.
       Come prescrive l’art. 77 della Costituzione, i presupposti giustificativi ai fini dell’adozione
dei decreti legge sono rappresentati dai requisiti della straordinaria necessità e urgenza.
       Tali termini, contrariamente a quello che accade nella decretazione delegata (art. 76 Cost.),
non indicano alcuna direttiva al Governo, ma costituiscono semplicemente i presupposti su cui si
fonda il potere di emanazione dei decreti legge.

       Di conseguenza, la decretazione d’urgenza può andare a regolare qualunque materia, purché
ricorrano i presupposti in questione. Sono escluse soltanto alcune materie specifiche, ritenute
incompatibili con il potere di legiferare del Governo (la materia elettorale; la ratifica di trattati
internazionali; l’approvazione di bilanci e consuntivi; ed altre).

       Nella nostra esperienza politica e di applicazione della Costituzione, il riferimento
costituzionale ai «casi di straordinaria necessità e d’urgenza» è stato interpretato in modo molto
lato e comprensivo2.

       Così, la prevista straordinarietà dei casi di emissione dei decreti-legge si è risolta nella
constatazione che questi, per definizione, non costituiscono atti di ordinaria amministrazione; ma
ciò non comporta che il requisito della straordinarietà si distingua nettamente da quelli della
necessità e dell’urgenza, e valga ulteriormente ed autonomamente a circoscrivere il potere
governativo d’ordinanza.
       A sua volta, la necessità è stata intesa nel senso della indispensabilità d’una data misura ai
fini del perseguimento dell’indirizzo politico governativo.

1
  Si fa riferimento al progetto di Costituzione della Repubblica italiana presentato al Presidente
dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, che nell’art. 74 si limitava ad affermare che
«l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.».
Si fa riferimento anche alla Relazione all’Assemblea costituente, Vol. I «Problemi costituzionali -
Organizzazione dello Stato», Roma, 1946, 24, 220 ss., in cui si propone di creare una Giunta
permanente in seno alle due Camere con il compito di procedere nella vacanza del Parlamento
all’esame e all’approvazione in via d’urgenza di progetti di legge del Governo.
2
        Nella prassi, si possono riscontrare tre principali sottospecie di decreti-legge, classificati dal
punto di vista del loro contenuto: a) i decreti miranti a ristabilire l’ordine pubblico comunque
compromesso; b) i cosiddetti decreti di proroga, essenzialmente rivolti a colmare o prevenire lacune
dell’ordinamento; c) i c.d. «decreti-catenaccio» in materia fiscale, modificativi di dazi doganali, di
imposte di fabbricazione o consumo, di prezzi di prodotti di monopolio, etc.
L’urgenza, infine, richiede che malgrado l’importanza e l’improrogabilità delle misure
progettate dal Governo, queste non possano, per motivi tecnici, compiersi efficacemente ed
immediatamente dalle Camere parlamentari.
         Tali “motivi tecnici” sono interpretati in senso rigoroso da una parte della dottrina, di modo
che vi sarebbe l’urgenza soltanto in casi eccezionali (per limitare gli effetti di una epidemia; per
evitare lacune nell’ordinamento in caso di perdita di efficacia di una normativa vigente; per
introdurre o aumentare imposte di consumo, il cui annuncio provocherebbe speculazioni nelle more
della approvazione della legge; etc.)3.
         Nella prassi costituzionale, invece, il requisito dell’urgenza è molto più lato. Esso viene
sostanzialmente escluso, quando sussiste chiaramente la possibilità di ricorrere al normale canale
legislativo parlamentare, così da rendere manifesta una “palese arbitrarietà dello scavalcamento del
legislativo ad opera dell’esecutivo”4.
         Dunque provvedimenti che apparissero - nei termini accennati - necessari ed urgenti, ma per
i quali non fosse preclusa l’eventualità d’una pronta adozione nelle forme ordinarie, non potrebbero
emanarsi legittimamente nella veste del decreto-legge.

LA CARENZA DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI (ART. 77) DEL DECRETO
322/2006
         Il c.d. Decreto Bersani (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale”) pone numerose questioni circa la effettiva sussistenza dei
presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza.
         Infatti, anche nella interpretazione più ampia e comprensiva dell’art. 76 Cost., in merito alla
“straordinaria necessità ed urgenza”, sembrano emergere delle carenze sostanziali del decreto
quantomeno sotto il profilo del requisito dell’urgenza.
         Si potrebbe, infatti, ritenere che si tratti di un provvedimento non rientrante nella ordinaria
amministrazione dell’attività parlamentare (così configurandosi la “straordinarietà” del caso), e che
esso sia considerato attualmente indispensabile per il perseguimento dell’indirizzo politico
governativo (tale da soddisfare il requisito della “necessità”).
         Non si rinviene però in alcun modo il motivo (tecnico) per cui le misure previste dal
Governo non potessero essere adottate efficacemente ed immediatamente dalle Camere
parlamentari.

3
    Cfr. VIESTI, Il decreto-legge, Napopli, 1967, pag. 124.
4
    PALADIN, In tema di decreti-legge, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 557.
Né, come è evidente, il motivo in questione potrebbe essere rappresentato da una difficoltà
(politica, e non tecnica) da parte della coalizione di maggioranza di adottare il provvedimento in
Parlamento in quel dato momento storico.
       Come è stato infatti precisato dalla dottrina, la difficoltà delle Camere e “la lentezza dei
lavori parlamentari non costituisce di per sé causa legittimatrice per la emanazione di un decreto-
legge”, sicché sostenere “che il Governo possa adottare decreti-legge per il solo fatto che le Camere
lavorano lentamente sarebbe assurdo”5.
       E proprio sul piano tecnico-giuridico, vi sono alcuni rilievi decisivi dai quali si ricava
l’insussistenza del requisito costituzionale della “urgenza” nell’adozione del c.d. Decreto Bersani.

       Il decreto-legge in questione si occupa infatti di una pluralità assolutamente eterogenea di
materie (la concorrenza nei servizi professionali e nel settore della distribuzione commerciale; le
regole per la produzione del pane; il settore dei farmaci; le licenze per i taxi; il passaggio di
proprietà dei beni mobili registrati; le condizioni contrattuali dei conti correnti bancari; etc.) rispetto
alle quali non è ragionevolmente possibile, nemmeno in astratto, ipotizzare la simultanea presenza
del requisito della “urgenza” (in senso costituzionale) dell’intervento legislativo del Governo.
       Per i suoi contenuti, dunque, si tratta di un provvedimento “a tutto campo” (e non mirato a
regolare una o più singole situazioni, con un intervento eccezionale ed urgente, ma) deliberatamente
volto a disciplinare interi settori della vita civile del Paese, sostituendo il potere legislativo a favore
dell’esecutivo.
       Del resto, lo stesso art. 1, comma 2, del decreto, chiarisce le proprie amplissime “finalità”
affermando che “Le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117,
commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza
statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale”.

5
  Così DI CIOLO, Questioni in tema di decreti-legge, Milano, I, 1970, pag. 234. Lo stesso Autore
ha precisato che “l’emanazione di un decreto-legge porta normalmente ad una conseguenza, che
viene spesso censurata dagli uomini politici…L’adozione di un decreto-legge, cioè, può favorire in
pratica il formarsi di una maggiore compattezza nella maggioranza parlamentare che sostiene il
Governo; maggioranza che, soprattutto in caso di Governo di coalizione, tende spesso alla
frantumazione ed alla scarsa efficienza…”, con la successiva avvertenza però che “…a parte il fatto,
più volte ripetuto, che l’adozione del decreto legge si giustifica soltanto in presenza di determinati
presupposti e coinvolge sempre un problema di limiti e di responsabilità, è di tutta evidenza come
non basta il ricorso a tale strumento per rendere funzionale un Governo altrimenti inefficiente; anzi,
il ricorso al decreto-legge, oltre certi limiti e in determinate situazioni, anziché giovare, può nuocere
gravemente alla funzionalità del Governo, se non addirittura alla sua stessa sopravvivenza”
Ma è noto che lo strumento costituzionale del decreto-legge, subordinato alla sussistenza di
una situazione di “straordinaria necessità ed urgenza”, non è giuridicamente idoneo ad essere
utilizzato per riformare strutturalmente interi settori dello “ordinamento civile” e dei “diritti civili”.
Il che sembra inficiare il decreto in questione per eccesso di potere legisaltivo, anche nella
interpretazione più lata e meno rigorosa del requisito di “necessità” e soprattutto di “urgenza”
previsto dall’art. 76 Cost.
        Ma v’è di più. La mancanza del requisito dell’urgenza emerge nel decreto in questione
anche, ed inequivocabilmente, dalle singole disposizioni di esso.
        Si fa riferimento, a titolo di esempio:
a) all’art. 2, comma 3, del decreto, ove è previsto in materia di servizi professionali che “Le norme
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina…sono adeguate entro il 1 gennaio 2007. In caso
di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data sono in ogni caso nulle per violazione di
norma imperativa di legge”;
b) all’art. 3, comma 4, secondo cui per la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
“Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari…entro il 1
gennaio 2007”;
c) all’art. 8, comma 2, in base la quale le clausole limitative della concorrenza sottoscritte prima
della entrata in vigore del decreto “sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non
oltre il 1 gennaio 2008”.

        Tali disposizioni – citate, tra le altre, a titolo di esempio – rinviano gli effetti del decreto ad
un momento futuro e lontano nel tempo, dimostrando nella maniera più patente la mancanza del
requisito della urgenza richiesto dalla Costituzione per l’adozione del decreto-legge.

IL CONTROLLO SUL REQUISITO DI NECESSITÀ ED URGENZA NEL DECRETO
LEGGE. IL “POSSIBILE” VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
        Come detto, il controllo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione
d’urgenza è demandato allo stesso Governo e poi al Parlamento in sede di conversione. Sono
dunque questi soggetti ad esercitare una valutazione, inevitabilmente di natura politica, sul rispetto
dell’art. 77 Cost.
        L’unico strumento di controllo da parte di un soggetto terzo è rappresentato dal possibile
sindacato della Corte Costituzionale, riferito in particolare ai requisiti di necessità ed urgenza.
        La questione è stata ovviamente analizzata dalla stessa Corte Costituzionale nel corso degli
anni.
La Corte Costituzionale ha per lungo tempo mostrato notevole resistenza nell’effettuare un
sindacato in ordine alla effettiva consistenza dei casi straordinari di necessità ed urgenza (supportata
dagli orientamenti prevalentemente negativi della dottrina6), astenendosi praticamente da decisioni
di incostituzionalitá per violazione dell'art. 77 Cost.
        Dopo essersi in diverse occasioni rifiutata di pronunciarsi sul problema, dichiarando
inammissibili le relative questioni per contingenti profili pregiudiziali o processuali7, la Corte - alla
metà, degli anni '80 - aveva collocato una sorta di «pietra tombale» sul problema, affermando
seccamente che «l’avvenuta conversione in legge del decreto fa ritenere superate le proposte
censure"8.
        Questa decisa negazione della sindacabilità dei presupposti dei decreti-legge è stata poi
ribadita in numerose occasioni con ordinanze di manifesta inammissibilità «per avvenuta
conversione»9 o con lapidarie affermazioni incidentali nell’ambito di pronunce più articolate10, fino
ad arrivare alla sentenza 24 giugno 1994, n. 26311, in cui i giudici della Consulta hanno ancora una
volta ribadito che, «come più volte affermato da questa Corte, intervenuta la conversione, perdono
rilievo e non possono trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità le censure di illegittimità
dedotte con riguardo ai limiti del potere del Governo nell'adozione dei decreti-legge».
        In buona sostanza, per il decreto-legge si era venuta a creare una sorta di zona franca dove
tutto era possibile senza controllo.
        Tuttavia, successivamente la Corte - sotto la spinta della degenerazione della prassi - ha
    iniziato a modificare il proprio indirizzo, tentando finalmente di arginare l'abuso del
    decreto-legge anche mediante l’effettuazione di un controllo sui suoi presupposti di legittimità.
        Dapprima nella nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 2912 la Consulta ha ammesso - soltanto in
linea teorica - la sindacabilità dei presupposti del decreto-legge, quanto meno nei casi in cui sia
palese la mancanza, anche dopo la conversione in legge, evidenziando che quest'ultima non può

6
   Per una accurata rassegna delle posizioni dottrinarie sull'ammissibilità del sindacato della Corte
Costituzionale sui presupposti del decreto-legge, orientate prevalentemente in senso negativo,
facendo leva soprattutto sull'impossibilità materiale di effettuare il sindacato entro i sessanta giorni
di precaria vigenza, sulla portata sanante della legge di conversione, e sulla natura essenzialmente
politica dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, come tali non sindacabili in sede di
controllo di legittimità, v. l’analisi di RAVERAIRA, M., Il problema del sindacato di costi-
tuzionalità sui presupposti della «necessità ed urgenza» dei decreti-legge, 1437 ss.
7
  Cfr., tra le altre, sentenza 24 marzo 1977, n. 55, in Giur. Cost., 1977, 1, 598; sentenza 10 dicembre
1981, n. 185, in Giur. Cost., 1981, 1, 1826; e senteza 7 febbraio 1985, n. 34, ivi, 1985, 1, 104.
8
  Così sentenza 6 luglio 1987, n. 243, in Giur. Cost., 1987, 1, 2028.
9
  Cfr., tra le altre, ord. 14 luglio 1988, n. 808, in Giur. Cost., 1988, 19 3839.
10
    Cfr. sentenza 15 novembre 1988, n. 1033, in Giur. Cost., 1988, 1, 5055; e senteza 6 dicembre
1988, n. 1060, ivi, 1988, 1, 5106.
11
   In Giur. Cost., 1994, 2113 ss., spec. 2138 ss.
12
   In Giur. Cost., 1995, 278.
sanare i vizi propri del decreto, ma ne viene anzi inficiata, accedendo così alla posizione di quanti
avevano cercato di ricostruire il difetto della straordinaria necessità ed urgenza quale vizio formale,
attinente al procedimento di conversione e come tale trasmissibile alla stessa legge di conversione13.
       In tale prospettiva, appare importante anche la precisazione - per quanto contenuta sempre in
un obiter dictum - che il controllo del Parlamento in sede di conversione consiste in una
«valutazione del tutto diversa ... di tipo prettamente politico, che non impedisce quindi il controllo
da parte della Corte costituzionale».
       Questa posizione innovativa è stata ripresa nella successiva sentenza 10 maggio 1995, n.
16114, nella quale la Corte - per la prima volta - ha esercitato concretamente il sindacato
sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità ed urgenza di un decreto-legge, pur
ritenendo che non ve ne fosse “evidente mancanza” nel caso di specie.
       E il riconoscimento di questo controllo sui requisiti richiesti dall'art. 77 Cost. desta interesse
soprattutto per la formula utilizzata dalla Corte al fine di individuare l'ambito dei proprio sindacato,
e cioè la “non evidente mancanza” dei presupposti.
       Tale formula fa tornare alla mente gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla
conformità delle leggi rispetto alle c.d. norme costituzionali di scopo, rispetto alle quali - per non
incorrere nel pericolo di trasformare il controllo da giuridico in politico, oltrepassando il confine tra
legittimità e merito - il giudizio della Corte viene tradizionalmente effettuato in termini molto
rigorosi, solo rispetto all'errore o arbitrio manifesto (cioè sulle violazioni più macroscopiche,
emergenti dalla palese mancanza dei “casi straordinari di necessità ed urgenza”).
       E tuttavia, anche in tale prospettiva, si deve ritenere – per i motivi detti sopra – che il
Controllo della Corte Costituzionale sul c.d. Decreto Bersani potrebbe portare ad una pronuncia di
incostituzionalità del decreto-legge (o della eventuale legge di conversione) per abuso del potere
legislativo da parte del Governo.

13
    In tal modo la Corte capovolge il suo precedente orientamento circa la portata sanante della
conversione rispetto ai vizi formali del decreto.
14
   In Giur. Cost. 1995, 1348 ss.
PERCHE’ MANTENERE I MINIMI DI TARIFFA

I consulenti del lavoro, da sempre disponibili ad un dialogo per una riforma degli ordini,
evidenziano che nessuna ricerca ha ancora affermato che le tariffe minime sono di ostacolo alla
concorrenza. Svincolare le professioni dai minimi tariffari non significa aprire le professioni al
mercato, ma mettere a rischio la professionalità. Non si dimentichi che i valori delle parcelle sono
stabiliti con appositi decreti del medesimo Ministero della Giustizia. Non a caso, i consulenti del
lavoro attendono l'aggiornamento del tariffario fermo al 1992; la proposta di adeguamento giace al
Ministero dal 2003.
A molti, inoltre, sfugge come il sistema dei minimi di tariffa impedisca che tra i professionisti si
scateni una concorrenza al ribasso che potrebbe compromettere la validità delle prestazioni da loro
rese, oltre che scongiurare il pericolo che il cliente pretenda un drastico abbassamento del
compenso fino ad una soglia minima oltre alla quale sarebbe negata la stessa natura della
prestazione.
L'assenza di prezzi minimi, e la conseguente concorrenza alla diminuzione di prezzo, può creare
barriere alla prosecuzione della professione da parte dei più giovani, che comunque devono
affrontare costi gestionali onerosissimi per impiantare e mantenere lo studio professionale.

Specie negli incarichi assunti su delega dell'Amministrazione Statale per attività in outsourcing, è
necessaria la presenza di minimi da utilizzare per la verifica della correttezza degli appalti. Così
come risulta difficile capire a quali parametri si rifarà il Giudice per la liquidazione degli onorari
per attività svolte su suo incarico.
Il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia Europea hanno più volte sancito la legittimità dei
tariffari professionali, ritenendo valide le disposizioni statali che fissavano il principio
dell'inderogabilità dei minimi degli onorari professionali, seppur con alcune condizioni oggi già
applicate. Cioè che lo Stato eserciti o controlli a mezzo dei propri organi l'approvazione della tariffa
e della liquidazione degli onorari e quindi adotti tale tariffa a mezzo del regolamento emanato dal
Ministero competente nell'esercizio del proprio potere. Essi evidenziavano l'importanza delle norme
di regolamentazione delle professioni, al fine di garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e
la responsabilità degli iscritti di tali professioni, in modo da assicurare la qualità dei servizi e
l'interesse pubblico
CONSEGUENZE                                  SOLUZIONI ALTERNATIVE
rif. Norm ativo             titolo                    PROFESSIONISTI                   CONTRIBUENTI

                                                                                       Impossibilità dei
                     Riversamento iva                                                   contribuenti di        Prevedere rateizzazioni
                         acquisti per                                                 reperire le risorse    diversificate a seconda del
                          cessioni                                                      finanziarie per     volume d'affari delle imprese
 art. 35 c. 8-10      d'immobili esenti                                                  restituire l'iva             interessate

                          obbligo di
                     incassare somme                                                                         innalzare la soglia almeno a
                       superiori a 100                                                                         1,000 euro. Consentire,
                       euro mediante                                                                        fermo restanfo l'obbligo di far
                     assegno, bonifico Oggettiva difficoltà procedurali da                                  transitare le somme su conto
                         e simili e di   parte di clienti di piccole dimensioni.                               corrente, che si possa
                       istituire un c/c Incremento delle spese per la tenuta                                 adoperare un c/c ad utilizzo
  art. 35, c. 12           dedicato                di un secondo c/c                                                  promiscuo

                       Società non
                    operative. Perdita
                    del credito iva in
                       mancanza di
                   idonee operazioni                                                      Immotivata
art. 35, c. 15-16 attive nel triennio                                                  penalizzazione    Abrogare la disposizione
                     detrazione 41%          difficoltà a quantificare il costo della maggiori oneri sia
                     ristrutturazioni -              manodopera per singola             amministrativi
                        indicazione               ristrutturazione a seguito del      (predisposizione
                       separata del           promiscuo utilizzo della stessa da fatture) sia di costi
                         costo della          parte degli imprenditori su piccole per reparimento dati indicazione in percentuale di
 art. 35 c. 19-20      manodopera                 realtà quali le ristrutturazioni    dal professionista    incidenza sul totale
                   sanzione
                   amministrativa da
                   5.000 a 200.000                                                       impossibilità di
                   euro          per    il                                                 verificare la
                   committente che                                                         correntenza
                   paga l'appaltatore                                                     contributiva e     riformulare la disposizione e
                   e          il     sub-                                             fiscale in presenza coordinarla con gli strumenti
                   appaltatore                 impossibilità di mettere in grado i          delle attuali   di dichiarazione e pagamento
Art. 35 c. 32 e 33 inadempienti              propri clienti di adempiere all'obbligo       modulistiche                   vigenti
                       eliminazione           conseguenze su accordi già presi
                      aliquota ridotta          che in scadenza a cavallo della           conseguenze
                    per la tassazione         modifica potrebbero saltare; gravi       negative su costo         previsione di una fase
                       degli incentivi       problemi di rinegoziazione di accordi         azienda se       transitoria e di una entrata in
  art. 36 c. 23           all'esodo                 a più lunga scadenza; .          l'accordo è sul netto vigore almeno dal 01/01/07
                                                                                            Penalizza il
                  Deducibilità delle                                                 contribuente perché
                  perdite d'impresa                                                       si paga su un     Consentire lo scomputo delle
                      e di lavoro                                                     reddito non veritiero      perdite almeno nei tra i
                    autonomo solo                la disposizone è contraria al        posto che le perdite          comparti reddito
                   nell'ambito delle              principio cardine del reddito           non possono         d'impresa/reddito di lavoro
                  stesse categorie            dhichiarato dal contribuente che è             andare a       autonomo, soggetti al rischio
art. 36, c. 27-28      reddituali                    complessivo e unitario            compensare gli utili     del risultato economico
                      Obbligo di                    impossibilità da parte del
                   rideterminare gli         professionista di rifare in ptatica, al
                    acconti Ires in            solo scopo di ottemperare a tale
                   base alle nuove             obbligo, una nuova dichiarazione
                    disposizioni in           anno 2005 per tutti i clienti Ires per                               abrogazione della
 art. 36, c. 34   vigore per il 2006                  ricalcolare l'acconto                                           disposizione
                  Studi di serttore -
                  abrogazione con                                                          tutela della           Abrogazione della
                         effetto                                                        correttezza che          disposizone ovvero
                    rertroattivo dal                                                        dovrebbe        prevedere la sua efficacia a
                  2005 della regola                                                  improntare i rapporti partire dal periodo di imposta
 art. 37, c. 2-3      del 2 su 3                                                      tra Stato e cittadino             2008
                                                generico affollamento nel primo                              anche se non si ravvisa la
                                              trimestre delle scadenze (770 cud                               necessità di anticipare la
                      modifiche termini            inail disabili ); poco tempo a                              scadenza perlomeno si
                       presentazione             disposizione per lo studio delle                            potrebbe stabilire una data
   art. 37 c. 10        dichiarazioni                           novità                                          congrua al 30 giugno
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

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                                    Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

I punti 1, 2 e 3 della lettera d) del comma 10 dell’art. 37 sono modificati nel modo seguente:

…omissis…

d) all'articolo 4:
      1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;
      2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio »;
      3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si intende adeguare le scadenze delle dichiarazioni prevista per il
sostituto di imposta tenendo conto dei numerosi adempimenti a cui è chiamato durante il corso
dell’anno. Infatti, la data attualmente prevista del 31 marzo non appare concretamente coerente
con gli adempimenti già assegnati ai sostituti di imposta per conto dell’Amministrazione
Finanziaria nel primo trimestre dell’anno. Con la modifica proposta si intende far presentare il
modello 770 a maggio. In questo modo, si consentirebbe alle società di software di predisporre i
programmi informatici necessari per la predisposte e la trasmissione delle dichiarazioni.

L’abrogazione del punto 3 della lettera d) consente di lasciare invariata la scadenza del CUD al
15 marzo. La data del 28 febbraio non consentirebbe ai sostituti di imposta di adempiere
correttamente dal momento che entro la stessa data del 28 febbraio sono possibili le operazioni di
conguaglio previste dall’art. 23 del DPR 600/1973. Pertanto, alla data del 28 febbraio il reddito
del lavoratore non è ancora definito.
Testo a fronte

Testo attuale                             Testo emendato
…omissis…                                 …omissis…

d) all'articolo 4:                        d) all'articolo 4:
      1. al comma 3-bis le parole:              1. al comma 3-bis le parole:
«entro il 30 settembre» sono              «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31   sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo»;                                   maggio»;
      2. al comma 4-bis le parole:              2. al comma 4-bis le parole:
«entro il 31 ottobre» sono                «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31   sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo»;                                   maggio »;
      3. al comma 6-quater le                   3. al comma 6-quater le
parole: «entro il 15 marzo» sono          parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28
febbraio»;                                sostituite dalle seguenti:
                                          «entro il 28 febbraio»;
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

                                                  ****

                                      Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

Il comma 43 dell’art. 37 è sostituito nel modo seguente:

…omissis…

   43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui
         redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
         917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi
         indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto,
         corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede
         all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della
         legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta
         rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento euro.

         All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n.
       917

         il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si intende rimuovere un effetto penalizzante per i lavoratori che
vedrebbero vanificare un possibile rimborso di Irpef per imposta trattenuta in misura superiore al
dovuto che può arrivare fino a 99 euro. L’attuale comma 43 è stato previsto per evitare
l’emissione ogni anno di un numero rilevante di avvisi di pagamento per i contribuenti (in molti
casi errati) che rientrano nel limite dei 99 euro. Peraltro, in base a quanto previsto dalla relazione
tecnica, questa disposizione prevede una perdita di gettito per l’erario di 20 milioni di euro.

Si tratta, quindi, di una norma che, da un lato, penalizza fortemente i lavoratori e, dall’altro lato,
produce un danno all’erario.

E‘ possibile ottenere il medesimo risultato – ossia di ridurre l’emissione di un numero rilevante
di avvisi di pagamento – eliminando la norma che prevede la riliquidazione del TFR da parte
dell’Ammnistrazione Finanziaria introdotta dall’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 47/2000.
In questo modo, il trattamento di fine rapporto tornerebbe ad essere tassato solo dal sostituto di
imposta in via definitiva - salvo il controllo del suo operato dal parte dell’Agenzia delle Entrate
mediante il modello 770 – così come previsto fino al periodo di imposta 2000.

D’altronde su questa linea è stato compiuto un primo significativo passo con l’art. 21, comma 3,
lettera c) del D.Lgs. 252/2005 il quale, mediante una modifica dell’art. 20 del Dpr n. 917/1986
(Testo unico delle imposte dirette) è stato eliminato la corrispondente riliquidazione da parte
dell’Amministrazione Finanziaria per le somme corrisposte dai fondi di previdenza
complementare.

Si rende necessario, quindi, rendere coerente la tassazione per le due tipologie di reddito e
procedere con analoga previsione per il Trattamento di Fine rapporto.

L’emendamento consentirebbe di recuperare un gettito di 20 milioni di euro e ridurrebbe in
modo sensibile gli avvisi di riliquidazione.

Testo a fronte

Testo attuale                                        Testo emendato
…omissis…                                            …omissis…

43. Per le indennità di fine rapporto di cui         43.Per le indennità di fine rapporto di cui
all'articolo 19 del testo unico delle imposte        all'articolo 19 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del               sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre              Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché per le altre indennità e        1986, n. 917, nonché per le altre indennità e
somme e per le indennità equipollenti ivi            somme e per le indennità equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di     indicate, e per le prestazioni pensionistiche
cui all'articolo 20 del medesimo decreto,            di cui all'articolo 20 del medesimo decreto,
corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e        corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede             fino al 31 dicembre 2005, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione         all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 412, della legge        di cui all'articolo 1, comma 412, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ne'                        30 dicembre 2004, n. 311, ne'
all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta          all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta
rispettivamente a debito o a credito e'              rispettivamente a debito o a credito e'
inferiore a cento euro.                              inferiore a cento euro.

                                                     All'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917
il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

                                                 ****

                                     Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

Il comma 23 dell’art. 36 è modificato nel modo seguente:

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso con effetto
dal 1 gennaio 2007.

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si intende regolare un regime transitorio in materia per non
penalizzare i lavoratori che hanno già concluso accordi con i propri datori di lavoro alla data di
entrata in vigore del manovra. Infatti, la disposizione originaria non tiene conto che gli effetti della
soppressione dell’agevolazione si estendono anche nei confronti dei lavoratori che hanno già
concluso l’accordo con il datore di lavoro ma il cui rapporto ancora non è cessato.
In questo modo, le parti hanno un congruo tempo a disposizione per organizzare la cessazione del
rapporto entro il 31 dicembre 2006 fruendo in modo legittimo del beneficio.
Va tenuto conto che senza tale modifica si ingenera una forte penalizzazione per i lavoratori (spesso
di età avanzata) che hanno sottoscritto l’accordo confidando in un determinano importo che senza
questa modifica verrebbe sensibilmente ridotto.

Testo a fronte
Testo attuale                                       Testo emendato
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle          23. Nell'articolo 19 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto          imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre        del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.          1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso con
                                                    effetto dal 1 gennaio 2007.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

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                                      Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

Il comma 12 dell’art. 35 è sostituita dalla seguente:

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono
obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente anche se non in via esclusiva, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

 I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente
mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o
postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a
1.000 euro.».

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto s’intende meglio puntualizzare che il conto corrente richiesto per la
gestione dell’attività professionale non debba essere aperto in via esclusiva a questo fine. Questo
consentirebbe ai professionisti di utilizzare conto correnti già accesi presso gli istituti di credito
ottimizzando i costi di tenuta. Nel secondo comma dell’art. 19 è stata elevato il limite di importo
sopra il quale è obbligatorio l’utilizzo dei mezzi elettronici per gli incassi e pagamenti derivanti
dall’attività professionale. Questa modifica consente di gestire in modo più snello l’attività
soprattutto nei rapporti con le piccolissime aziende dove l’utilizzo del mezzo elettronico richiesto
rischia di appesantire la gestione.

Testo a fronte
Testo attuale                                       Testo emendato
                   …omissis…                                             …omissis…
12. All'articolo 19 del decreto del                 12. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre            Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma sono            1973, n. 600, dopo il secondo comma sono
aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al          aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al
primo comma sono obbligati a tenere uno o           primo comma sono obbligati a tenere uno o
più conti correnti bancari o postali ai quali       più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme            affluiscono, obbligatoriamente anche se non
riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali   in via esclusiva, le somme riscosse
sono effettuati i prelevamenti per il               nell'esercizio dell'attività e dai quali sono
pagamento delle spese.                              effettuati i prelevamenti per il pagamento
                                                    delle spese.
 I compensi in denaro per l'esercizio di arti
e professioni sono riscossi esclusivamente            I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
                                                    professioni sono riscossi esclusivamente
mediante assegni non trasferibili o bonifici
                                                    mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalità di pagamento                  ovvero altre modalità di pagamento bancario
                                                    o     postale nonché mediante       sistemi di
bancario o postale nonché mediante sistemi
                                                    pagamento elettronico, salvo per importi unitari
di pagamento elettronico, salvo per importi         inferiori a 1.000 euro.».
unitari inferiori a 100 euro.».
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

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                                     Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

Il comma 27 dell’art. 36 è modificato nel modo seguente:

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

 «Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi
dell'articolo 60.

 2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo
5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti

dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei
soci accomandatari.

 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di
cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova capienza in essi. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5, il computo previsto
nel periodo precedente è ammesso non oltre il decimo periodo di imposta successivo.

Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in
nome

collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si intende ripristinare parzialmente una regola generale di unitarietà
del reddito prodotto dal professionista. Nelle attività professionali gli utili o le perdite sono
condizionate dagli incassi da parte dei clienti visto il particolare regime fiscale che trova
applicazione per il professionista. Infatti, a differenza delle imprese cui si applica il principio di
competenza, per il professionista trova applicazione il principio di cassa. Vale a dire, il compenso
forma reddito nel periodo di imposta in cui viene effettivamente incassato. Per questo motivo
appare giustificato un diverso trattamento fiscale della perdita prevedendo un più ampio termine
entro cui poterla dedurre dai redditi prodotti nei periodi di imposta successivi a quello in cui si è
formata.

Testo a fronte

Testo attuale                                       Testo emendato
27. L'articolo 8 del testo unico delle              27. L'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto          imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre         del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:           1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

 «Art. 8 (Determinazione del reddito                 «Art. 8 (Determinazione del reddito

complessivo). - 1. Il reddito complessivo si        complessivo). - 1. Il reddito complessivo si

determina sommando i redditi di ogni                determina sommando i redditi di ogni

categoria che concorrono a formarlo. Non            categoria che concorrono a formarlo. Non

concorrono a formare il reddito                     concorrono a formare il reddito

complessivo dei percipienti i compensi non          complessivo dei percipienti i compensi non

ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.     ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle societa' in nome                2. Le perdite delle societa' in nome
                                                    collettivo ed in accomandita semplice di cui
collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'       all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'

semplici e delle associazioni di cui allo           semplici e delle associazioni di cui allo

stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti    stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti

e professioni, si imputano a ciascun socio o        e professioni, si imputano a ciascun socio o

associato nella proporzione stabilita               associato nella proporzione stabilita

dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in   dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in
                                                    accomandita semplice che eccedono
accomandita semplice che eccedono
                                                    l'ammontare del capitale sociale la presente
l'ammontare del capitale sociale la presente
disposizione si applica nei soli                  disposizione si applica nei soli confronti dei
                                                  soci accomandatari.
confronti dei soci accomandatari.

 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di        3. Le perdite derivanti dall'esercizio di

imprese commerciali e quelle derivanti dalla      imprese commerciali e quelle derivanti dalla

partecipazione in societa' in nome collettivo e   partecipazione in societa' in nome collettivo e
                                                  in accomandita semplice nonche' quelle
in accomandita semplice nonche' quelle
                                                  derivanti dall'esercizio di arti e professioni,
derivanti dall'esercizio di arti e professioni,
                                                  anche esercitate attraverso societa' semplici e
anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono          associazioni di cui all'articolo 5, sono

computate in diminuzione dai relativi redditi     computate in diminuzione dai relativi redditi
                                                  conseguiti nei periodi di imposta e per la
conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il        differenza nei successivi, ma non oltre il

quinto, per l'intero                              quinto, per l'intero importo che trova
                                                  capienza in essi. Le perdite derivanti
importo che trova capienza in essi. Si
                                                  dall'esercizio di arti e professioni, anche
applicano le disposizioni del comma 2
                                                  esercitate attraverso societa' semplici e
dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa'
                                                  associazioni di cui all'articolo 5, il computo
in nome collettivo ed in accomandita
                                                  previsto nel periodo precedente è ammesso
semplice, quelle di cui al comma 3 del citato
                                                  non oltre il decimo periodo di imposta
articolo 84.».
                                                  successivo. Si applicano le disposizioni del
                                                  comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente
                                                  alle societa' in nome

                                                  collettivo ed in accomandita semplice, quelle
                                                  di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

                                                 ****

                                     Decreto Legge n. 223/2006

Emendamenti

Il comma 29 dell’art. 35 è modificato nel modo seguente:

 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione specifica dichiarazione di responsabilità prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Il comma 32 dell’art. 35 è modificato nel modo seguente:

 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione previo rilascio da parte di quest'ultimo della documentazione di specifica
dichiarazione di responsabilità attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con
le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Il comma 33 dell’art. 35 è modificato nel modo seguente:

 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 50.000 se gli adempimenti di cui
al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura
o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione
e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si intende coordinare le nuove disposizioni con le attuali modalità di
dichiarazione e versamento delle imposte e dei contributi. Va, infatti, tenuto conto che l’azienda
ogni fine mese effettua una denuncia delle retribuzioni corrisposte mediante un modello DM10
predisposto dall’INPS in cui confluiscono tutti i lavoratori riconducibili ad una specifica provincia.
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