IL SINDACO Città di Marigliano Città Metropolitana di Napoli

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Città di Marigliano
                                           Città Metropolitana di Napoli
                                                        SINDACO
Ordinanza n. ______412________ del 16/02/2021

                                                    IL SINDACO
VISTI:
   1) la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza
       fino al 30 aprile 2021;

    2) il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. dalla L. 22 marzo 2020, n. 35, che al fine di contrastare l’epidemia Covid-
       19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti
       del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, autorizza l’adozione di misure di sicurezza tra le quali:
       - la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
             pubblici (art. 1, comma 2, lett. b);
       - la limitazione e il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.
             1, comma 2, lett. f);
       - la limitazione e la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
             forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,
             ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, comma 2, lett. g);
       - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
             2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità del
             loro svolgimento di attività in modalità a distanza (art. 1, comma 2, lett. p);
       riconoscendo in ogni caso alle autorità sanitarie i poteri esercitabili in base alla legislazione previgente (art.3,
       comma 3);

    3) il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, con particolare alle
       sue seguenti disposizioni:
       - art. 1, comma 8, a norma del quale «E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
             al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico,
             ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica
             o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla
             base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai
             sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020»;
       - art. 1, comma 9, a norma del quale «Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree
             pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza
             di sicurezza interpersonale di almeno un metro»;
    4) il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
    5) il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
    6) il D.L. 19 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, con particolare
       riferimento al suo art. 1-quater recante disposizioni per favorire la “progressiva ripresa dell’attività scolastica
       in presenza”;
    7) il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2;
    8) il DPCM 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
       convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
       l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
       modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
       l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori
       disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
       di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», con particolare riferimento alle sue seguenti disposizioni le
       quali sono efficaci fino al 5 marzo 2021 per effetto del suo art. 14, comma 1:

        -    art. 1, comma 3, a norma del quale «Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono
             consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di
             necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte
             della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze
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                                        Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA)
                              Centralino +39 081 8858111 - PEC: protocollo@pec.comunemarigliano.it
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           lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o
           usufruire di servizi non sospesi»;

       -   art. 1, comma 4, a norma del quale «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
           situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie
           la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
           legittimamente aperti e alle abitazioni private»;

       -   art. 1, comma 10, lett. b), a norma del quale «l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
           pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma
           8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
           14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
           consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
           deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
           attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della
           famiglia di cui all'allegato 8»;

       -   l’art. 1, comma 10, lett. i), a norma del quale «lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito
           soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte
           e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18
           del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

       -   l’art. 1, comma 10, lett. m), a norma del quale «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
           teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto»;

       -   l’art. 1, comma 10, lett. n), a norma del quale «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in
           sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al
           chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle
           abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che
           per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque
           genere e gli altri analoghi eventi»;

       -   l’art. 1, comma 10, lett. s), a norma del quale «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
           adottano forme flessibili nell'organizzazione         dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del
           decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio
           2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle
           predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica
           è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
           attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione
           educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
           educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto
           2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
           collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività
           didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
           di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di
           protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
           patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina»;

       -   l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale «5. In caso di emergenze sanitarie o di igiene
           pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
           quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
           rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare
           situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di
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                                      Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA)
                            Centralino +39 081 8858111 - PEC: protocollo@pec.comunemarigliano.it
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             pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
             tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
             asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
             provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
             spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
             di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni
             sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del
             precedente comma»;

        -    la L. 23/12/1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, particolare, l'art. 32,
             comma 3, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con
             efficacia estesa al territorio comunale;

RICHIAMATE:

    1) l’atto del Presidente della Regione Campania del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
       prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
       3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25
       marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di
       raccomandazione e richiamo”;

    2) la Relazione dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione
       dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 9 febbraio 2021, dalla quale si rileva un sensibile
       incremento attuale dell’incidenza del virus, specie per le fasce d’età giovanili, associato ad una previsione di
       deciso aumento del numero dei positivi nei prossimi giorni;

    3) la comunicazione del 9 febbraio 2021 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la
       prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 9 febbraio 2021, nel quale si legge
       testualmente quanto segue: «L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei
       contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte
       le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in
       termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario
       passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio»;

    4) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Marigliano n. 325 del 12 febbraio 2021, con la quale, atteso il quadro
       sopra delineato, tenuto conto di specificità territoriali correlate alla contingente impossibilità di assicurare i
       necessari controlli, veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del
       territorio comunale per il giorno 15 febbraio 2021;

    5) l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 5 del 13 febbraio 2021 recante disposizioni urgenti per i
       giorni dal 13 al 16 febbraio 2021;

PRESO ATTO:
   1) della nota prot. gen. 4223 del 12.2.2021 del Comandante della P.M. con la quale, esaminata la curva dei
      contagi e dei soggetti in quarantena, dalla quale si evince che la popolazione scolare da 0 a 18 anni ha subito
      un aumento dei positivi sino al numero di undici alla data della prevista norma e in numero di 30 soggetti in
      quarantena in ragione di contatti stretti intervenuti in relazione alla frequentazione delle scuole;

    2) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. 258 del 15/2/2021, avente ad oggetto “Adozione provvedimenti
       Circolare Unità di crisi del 9/2/2021” nella quale, in relazione all’analisi dei dati epidemiologici, con
       riferimento a tre plessi scolastici, “considerato che la percentuale di ogni setting è superiore alle percentuali
       comunali, in osservanza a quanto dettato dalla circolare in oggetto, si ritiene a tutela della salute pubblica di
       disporre la sospensione dell’attività in presenza per i plessi succitati per gg. 14” e che “trattandosi di n. 3
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                                        Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA)
                              Centralino +39 081 8858111 - PEC: protocollo@pec.comunemarigliano.it
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         scuole, in ottemperanza alla stessa circolare, la gravità di estensione del fenomeno nell’ambito del setting è da
         considerarsi in fascia rossa e con la previsione della chiusura per tutte le scuole comunali per gg.. 14”;

RITENUTO che, a tutela della salute pubblica, nelle more dell’adozione di provvedimenti da parte dei livelli di governo
sovraordinati, in relazione alle evidenze comunicate dall’ASL Napoli 3 SUD e dal Comando di P.M., sia necessario
intervenire con urgenza e tempestività al fine di evitare ulteriori occasioni di contagio correlati alla frequentazione degli
istituti scolastici di Marigliano da parte degli alunni per lo svolgimento della didattica in presenza;

RILEVATO che, a causa del focolaio della malattia registratosi presso il Corpo di P.M., che ha colpito undici agenti e
costretto alla quarantena gran parte del personale non è possibile assicurare il maggior livello di controllo e vigilanza
richiesto al fine di contrastare comportamenti non adeguati alle circostanze da parte dei genitori e degli alunni delle
scuole;

CONSIDERATO che la garanzia del diritto allo studio e alla socializzazione dei minori può essere elisa tanto dal
perdurare della sospensione dell’attività didattica in presenza, quanto dall’incremento del tasso di positività o del
numero delle classi e dei soggetti in quarantena, e che a tal fine si ritiene proporzionato, come espressione di una
equilibrata ponderazione tra tutti i diritti coinvolti, disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza dal giorno
17 e fino al 27 febbraio 2021, al fine di valutare l’emersione di nuove evidenze sull’andamento dei contagi nel territorio
comunale;

                                                           ORDINA

    1) la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di
       Marigliano, dal giorno 17 febbraio al 27 febbraio 2021;

    2) è consentito lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali
       previa valutazione, da parte dei dirigenti scolastici, della sussistenza delle condizioni di contesto idonee a
       consentirla;

                                                         AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione dell’art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito
con modificazioni in Legge n. 35/2020.

                                                           MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto
dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:
     • ai Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Marigliano,
     • al Responsabile del Servizio pubblica Istruzione,
     • al Responsabile del Settore LL.PP.,
     • all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
     • alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
     • al Presidente della Giunta Regionale Campania;
     • al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
     • al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL distretto Napoli SUD3;
     • alla Polizia Municipale di Marigliano per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

                                                           COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’Albo pretorio.

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                                         Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA)
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione
all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima
data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Marigliano, 16 febbraio 2021

                                                       IL SINDACO
                                                    Avv. Giuseppe Jossa

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