IL "SEGRETO MILITARE" E LA SUA SPECIALE TUTELA PENALE

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IL “SEGRETO MILITARE” E LA SUA SPECIALE TUTELA PENALE

Sommario: 1. Premessa - 2. Connotazione normativa del “segreto militare” - 3. Le singole fattispecie
incriminatici.

1. PREMESSA
         Il segreto militare costituisce l’oggetto giuridico della tutela penale di specifiche norme
incriminatrici della legge penale militare1 e, in particolare, del vigente codice penale militare di pace (di
seguito c.p.mil.p.)2.
         La prima fattispecie punitiva che si ritrova, di esteso ambito applicativo, è quella dell’art. 85
c.p.mil.p. che punendo la soppressione di atti concernenti la difesa militare dello Stato, ha nel segreto
militare il proprio oggetto materiale. La norma incriminatrice è contenuta nel capo dei reati contro la
fedeltà militare ma ha una struttura che lo rende riconducibile al genus dei reati contro la difesa militare
(fattispecie prodromiche ai “reati spionistici”). Il legislatore ha optato per questa soluzione in quanto ha
ritenuto che la sottrazione di atti all’autorità competente vìoli più il dovere di fedeltà che quello di
difesa. E’ un reato esclusivamente militare, perchè non trova corrispondenza in alcuna previsione di reato
comune. In particolare, non è identico all’art. 255 c.p. che punisce la sottrazione all’autorità di atti,
documenti e altre cose che riguardino forza, preparazione e difesa militare, che devono rimanere
segrete. Queste materie sono quelle elencate in un apposito allegato del R.D. 11 luglio 1941 n. 1161 in
tema di “segreto militare”. Pertanto ogni atto relativo a tali materie qualifica l’oggetto materiale della
fattispecie, rendendo applicabile questa incriminazione.
         Altresì, in questo caso, la soggettività attiva del reato è espressamente estesa oltre che al militare
in attualità di servizio, anche al militare posto in congedo illimitato dall’art. 7, comma 1 c.p.mil.p.
         Il capoverso dell’art. 85 c.p.mil.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale
derivante dalla compromissione della preparazione della difesa militare dello Stato. Si tratta di una
circostanza aggravante che si ritrova anche in altri reati di spionaggio. Non è sufficiente per integrare la
fattispecie una mera disfunzione temporanea dell’apparato bellico.
         Il R.D. 11 luglio 1941 n. 1161 in tema di segreto militare è reputato tuttora vigente e dovrà
essere coordinato con la legge generale regolatrice della materia n. 801 del 1977. Nel caso di specie
l’allegato indica le materie di carattere militare che si devono intendere come segreto militare a
prescindere da una loro espressa qualificazione come tale3.
         Prima di esaminare le specifiche ipotesi di reato ad esso dedicate, di cui gli artt. 86-89 c.p.mil.p.,
in materia di violazione del dovere di difesa, è indispensabile delineare i contorni del segreto militare, quale
oggetto della tutela penale.

1 La bibliografia specifica sul tema non è amplissima e risulta per lo più datata. Si ricordano: D’gata, Spionaggio militare, in
Rass. Arma CC, 1964, p. 741; Gentili, Note sulla tutela del segreto militare, in Rass. Arma CC, 1966, p. 993; Longo, Il segreto militare,
in Riv. GdF, 1969, p. 725; Messina, I reati contro la fedeltà e la difesa militare, in Rass.giust.mil., 1987, p. 181; Scandurra, Spionaggio
militare e rivelazione di segreti militari, in Nov.mo Dig.it., XVIII Torino, 1971, 4; Veutro, Notizie militari, in Enc.dir., XXVIII,
Milano, 1978, p. 761.
2 Ci si riferisce alle fattispecie ricomprese nel capo II del titolo I del libro II del vigente c.p.mil.p. Cui fanno da corollario le

incriminazioni del capo II del titolo II del libro III del codice penale militare di guerra (artt. 59-71 c.p.mil.g.), ricalcate per lo
più sulle prime e connotate rispetto a queste da forti inasprimenti sanzionatori, le quali non sono oggetto di esame diretto in
questa sede.
3 In altri termini: con l’ allegato al R.D. n. 1161 del 1941 è stato individuato un elenco di materie di carattere militare, o

comunque concernenti l’ interesse bellico dello Stato, per le quali, nell’ interesse alla sicurezza, deve intendersi vietata la
divulgazione di notizie, senza che influisca la maggiore o minore importanza delle notizie stesse. Cfr. T.S.M. 18 ottobre
1974, Smoglian et al.

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2. CONNOTAZIONE NORM ATIVA DEL “SEGRETO MILITARE”
          Bisogna ripartire l’oggetto materiale dei reati di cui gli artt. 86-96 c.p.mil.p. in: notizie segrete e
notizie riservate. Sono “segrete” quelle che hanno un numero determinato e predefinito di destinatari.
Sono “riservate” quelle che non hanno un numero determinato di destinatari ma di cui è vietata
l’ulteriore divulgazione.
          Il segreto militare è species del più ampio genus del “segreto di Stato”, costituendone un segmento
in esso ricompreso. La legge organica che disciplina il segreto di Stato è la L. 24 ottobre 1977 n. 8014.
          L’art. 12 di tale legge indica l’oggetto del segreto di Stato: atti, documenti, notizie, attività ed ogni altra
cosa la cui diffusione sia idonea ad arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali ovvero ad arrecare nocumento alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al
libero esercizio delle funzioni degli organi istituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri stati, nonché alla
preparazione e difesa militare dello Stato.
          Dalla lettura del surriportato art. 12 si desume che il segreto militare (attinente alla difesa
militare) sia parte di esso ma non lo esaurisca.
          Nei reati di spionaggio non è tutelato il segreto di Stato ma il segreto militare. Se la condotta
violativa della notizia segreta non attiene al segreto militare ma al segreto di Stato, troveranno
applicazione le norme del codice penale comune, ancorchè il reo sia “militare in servizio” (artt. 256-257
c.p.).
          Aver limitato l’oggettività giuridica materiale delle fattispecie degli artt. 86-96 al solo segreto
militare, costituisce un limite quantitativo evidente e molto importante che relega le norme incriminatici
in una posizione esclusivamente residuale e funzionalmente sussidiaria rispetto alle norme del c.p. sia
dal punto di vista soggettivo, perché si richiede la militarità dell’agente, sia dal punto di vista oggettivo,
perché il segreto deve essere qualificato come militare.
          Secondo alcuni interpreti, l’entrata in vigore della L. n. 801 del 1977 avrebbe determinato
l’integrale abrogazione del R.D. n. 1161 del 1941 perché le procedure del segreto di Stato si
sovrapporrebbero a quelle del decreto. Naturalmente, non tutto il decreto è tuttora vigente perché la L.
n. 801 del 1977 ha disciplinato il segreto di Stato ma ne sopravvivono alcune norme, in particolare
quelle relative alle notizie riservate, che sono da considerarsi vigenti, ed è tuttora vigente l’elenco di
materie di carattere militare che devono considerarsi riservate indipendentemente dalla loro
qualificazione5.
          Tali materie sono:
          - La forza: abbraccia tutto quello che riguarda la formazione, la costituzione, la composizione, e
dislocazione delle unità e dei reparti, compresi consistenza numerica, spostamenti e armamenti.
          - La preparazione: grado di addestramento delle truppe e situazione morale delle unità,
caratteristiche dei mezzi, funzionamento dei materiali in uso, possibili avarie, materiali in esperimento.
          - La difesa bellica: fortificazioni, postazioni di artiglieria, basi navali, stazioni costiere, caserme,
stabilimenti militari.
          Se una notizia, documento o atto attiene a tali materie, se ne deve ritenere vietata la
divulgazione, a meno che non vengano declassificati6. Quindi divengono ex se notizie oggetto materiale
dei reati di cui agli artt. 86-96 c.p.mil.p. La giurisprudenza ritiene che il vincolo di segretezza cada in

4 In dottrina La Cute, Spionaggio e rivelazione di segreti militari tra diritto comune e diritto penale militare, in Rass.giust.mil., 1989, p. 1,
ritenendo il “segreto militare” quale species del più ampio “segreto di Stato”, suggerisce la possibile avvenuta abrogazione
tacita, per pretesa incompatibilità, del R.D. del 1941 ad opera della L. n. 801 del 1977.
5 Attenzione: le notizie relative a materie elencate in allegato al R.D. n. 1161 del 1941, quali, ad es., l’ ubicazione territoriale o

la composizione personale di un reparto, ancorché siano note alla popolazione locale in cui il reparto si trovi, debbono
ugualmente intendersi ancora riservate e di vietata divulgazione. Invero, il concetto di notorietà comunemente acco lto è
relativo, non bastando comunque la diffusione limitata ad un determinato ambito (personale o territoriale).
6 Oltre alla declassificazione o ad una effettiva divulgazione, si ritiene usualmente che escluda il divieto anche la mancanza di

perdurante attualità del contenuto della notizia, escludendosene il carattere allorché per il tempo trascorso, il dato
conoscitivo sia relegato al passato, acquisendo valore meramente “storico”: cfr. T.S.M. 10 giugno 1969, Multari.

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caso di sopravvenuta notorietà della notizia7. La materia è tutt’ora in attesa di una legge organica di
riordino ed aggiornamento.

3. LE SINGOLE FATTISPECIE INCRIMINATICI
         La partizione codicistica si apre con l’art. 86 c.p.mil.p. che punisce la rivelazione di segreti
militari a scopo di spionaggio. La norma ripete espressamente gli elementi costitutivi già contenuti
nell’art. 261 c.p. Si è pertanto di fronte ad un reato obiettivamente militare che è connotato dalla qualità
di militare del soggetto attivo, espressamente estesa anche al militare posto in congedo illimitato. Il dolo
specifico è dato dallo scopo di spionaggio. Rivelare vuol dire divulgare la notizia con ogni mezzo a
persone non autorizzate o pubblicare la notizia mettendone a conoscenza soggetti indeterminati. Il dolo
specifico è dato dalla finalità di dare la comunicazione ad uno stato estero. In questo si sostanzia ed
esaurisce il dolo specifico.
         Il successivo art. 87 c.p.mil.p. estende la punibilità anche all’accordo per commettere la
rivelazione di cui all’art. 86. Si tratta di un caso di punibilità dell’accordo non seguito dalla effettiva
commissione del reato. La necessità di una espressa previsione scaturisce dalla riserva dell’art. 115,
comma 1 c.p. che stabilisce che se l’accordo non è seguito dalla commissione del reato, non è punibile
senza una disposizione espressa. Anche nel caso dell’accordo la soggettività attiva è estesa al militare
che sia stato posto in congedo illimitato.
         L’art. 88 c.p.mil.p. sanziona invece il procacciamento8 delle notizie segrete ed è connotato dal
dolo specifico dello scopo di spionaggio. Il fine spionistico consiste nell’intento di dare la notizia ad
uno stato estero. In particolare, nel capoverso si ritrova l’aggravante derivante dalla compromissione
della preparazione e della difesa militare, da intendersi come danno effettivo, come sensibile
diminuzione dell’efficienza dell’apparato militare. Corrisponde in toto alla previsione dell’art. 257 c.p. e
perciò si tratta di un reato obiettivamente militare.
         L’art. 89 c.p.mil.p. completa la tutela incriminando il procacciamento delle notizie segrete
commesso senza il fine spionistico. Il reato è punito solo se commesso da militare in attualità di
servizio. E’ esclusa la configurabilità del reato nel caso di militare posto in congedo illimitato. Nell’art.
88 c’è il dolo specifico e qui, invece, no; nell’art. 88 la soggettività attiva è estesa al militare posto in
congedo illimitato e qui, invece, no. E’ previsto il tentativo, ma la pena è corrispondente a quella del
reato consumato. Dal punto di vista ontologico la condotta di procacciamento, infatti, ben può
ammettere anche il tentativo. Solo ai fini sanzionatori, allora, si equipara il delitto tentato a quello
consumato.
         L’art. 89-bis c.p.mil.p. attiene alla configurazione dei cd reati di “spionaggio indiziario”. La
condotta punita è identica a quella contemplata nel successivo art. 90 c.p.mil.p.. La soggettività è estesa
al militare posto in congedo illimitato. La distinzione dipende dal rilievo che nell’art 89-bis sono punite
condotte prodromiche: alla commissione del reato, e non è necessario che in concreto la rivelazione
avvenga (reato di pericolo presunto).
         Le condotte incriminate sono prodromiche: si punisce anche l’introduzione abusiva o
clandestina in luogo militare il cui accesso è vietato per motivi di difesa (nel c.p. è previsto come
contravvenzione all’art. 682 c.p.). Il trattamento sanzionatorio originario è stato ritenuto sproporzionato
e quindi, con tre pronunce caducatorie, la Corte Cost. lo ha parificato a quello previsto dall’art. 260 n. 3
c.p. Il Giudice delle leggi ha, cioè, ottenuto, con le proprie pronunce manipolative, di uniformare il
trattamento sanzionatorio a quello – più lieve- di una fattispecie di identica portata lesiva. Pertanto,
dopo le sentenze n. 49 del 1989; n. 289 del 1995 e n. 97 del 1998, tutte le fattispecie di cui al comma 1
(da 1 a 4) e comma 2 dell’art. 90 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni (parificando il
trattamento sanzionatorio a quello previsto dall’art. 260 n. 3 c.p.).

7Giurisprudenza consolidata. Cfr. già T.S.M. 9 maggio 1952, Rispoli et al., in Riv.pen., 1952, II, p. 638.
8La condotta di procacciamento consiste nell’ attività di acquisizione di notizie precedentemente non possedute dall’ agente.
Conseguentemente non può commettere “procacciamento” colui che, per ragioni di ufficio o servizio, abbia già cognizione
della notizia destinata a rimanere segreta o riservata: T.S.M. 7 maggio 1971, Bussi, in Giust.pen., 1973, II, p. 209, m.17.

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Le fattispecie dell’art. 90 c.p.mil.p. prescindono dal fine spionistico, non è estesa la soggettività
attiva e l’oggetto materiale è una notizia segreta o riservata9. Il problema è che l’art. 89-bis è inapplicabile
perché il procacciamento è punito sia con dolo che senza: se uno pone in essere una condotta dell’art.
90 c.p.mil.p. commette quantomeno un tentativo di procacciamento (si applicherà, quindi, solo l’art. 90
c.p.mil.p.).
         L’art. 91 c.p.mil.p. punisce la rivelazione delle notizie non a scopo di spionaggio. La norma è
simmetrica rispetto al precedente art. 86, ma non è richiesto il dolo specifico. Prevede anche
l’aggravante ad effetto speciale data dalla compromissione della difesa e della preparazione militare10.
         Un’altra aggravante speciale è prevista dall’art. 92 c.p.mil.p. allorquando le notizie rivelate siano
state conosciute per il servizio o l’ufficio prestato dal colpevole. La soggettività attiva dell’art. 91 è
limitata al militare in attualità di servizio. E’ prevista la punibilità anche per l’ipotesi colposa.
         L’art. 93 c.p.mil.p. prevede la condotta di procacciamento non per le notizie segrete ma per le
notizie riservate. Si è già visto che la summa divisio è tra i reati militari con scopo spionistico e quelli senza
tale scopo. Una seconda distinzione è tra reati militari che hanno ad oggetto notizie segrete militari e
reati militari che hanno ad oggetto notizie riservate. Nella fattispecie la previsione è identica a quella
dell’art. 88 c.p.mil.p.: cambia l’oggetto materiale e a ciò corrisponde un trattamento sanzionatorio più
mite. Il “divieto di divulgazione”, che è il connotato distintivo caratteristico delle notizie riservate,
scaturisce, beninteso, automaticamente dalla riconduciblità della notizia, e quindi dell’atto o del
documento che la contiene, a una delle materie elencate nell’allegato al regio decreto del 1941. In forza
dell’esplicito disposto di cui al capoverso dell’art. 1 R.D. n. 1161 del 1941 può scaturire anche da
un’apposita classifica emessa dall’autorità competente pur se la notizia non sia riconducibile ad una delle
materie oggetto dell’elenco.
         L’art. 94 c.p.mil.p. completa la tutela punendo la comunicazione all’estero di notizie che non
siano né segrete né riservate ma che comunque attengano alla difesa militare. È punito, però, il fatto
solo se da esso può derivare un nocumento ad una delle nozioni già dette (forza, preparazione o difesa
militare dello Stato). La soggettività attiva è esplicitamente estesa sia al militare non più in attualità di
servizio che agli estranei alle FF.AA., in forza del disposto di cui all’art. 14, c. 1, c.p.mil.p. Si tratta, cioè,
di uno dei reati militari commissibili da “chiunque”. Esso, inoltre, è procedibile a richiesta del Ministro
da cui il militare dipenda (art. 260, comma 1 c.p.mil.p.). Se il fatto è commesso da soggetto che non
rivesta la qualifica di militare la richiesta deve essere emessa dal Ministro della difesa. Poiché l’art. 14,
comma 1 c.p.mil.p., estende la soggettività attiva a chiunque, non è stata necessaria l’estensione espressa
anche al militare in congedo illimitato, ai sensi dell’art. 7 c.p.mil.p.
         L’art. 95 c.p.mil.p. reca un disposto in sé probabilmente è superfluo perché la condotta di
ottenimento delle notizie è già punibile come concorso nel reato in forza dei principi desumibili dagli
artt. 110 e seguenti c.p.
         L’art. 96 c.p.mil.p., infine, punisce il cosiddetto “doppio gioco” che è una forma spionistica
particolarmente insidiosa. Il fine di favorire lo Stato italiano che sia sotteso ad uno dei reati previsti non
esclude la punibilità, ma può diminuire il trattamento sanzionatorio grazie ad una norma di carattere
eminentemente circostanziale .In questo modo il legislatore ha ritenuto che il militare, in quanto tale,
non potesse instaurare quella forma spionistica insidiosa data dal cosiddetto “doppio gioco”. È una
scelta di carattere politico non tecnico, si sarebbe potuto anche stabilire che il fine di favorire lo Stato
italiano escluda la punibilità ma in questo modo consentendo il “doppio gioco” si sarebbe lasciato al
militare un margine di manovra sulle materie coperte da segreto militare che il legislatore ha ritenuto
invece di escludere.

9 C. Mil. App., sez. Verona, 6 giugno 1986, Bossi et al., in Rass.giust.mil., 1986, p. 444, ha ritenuto al riguardo che il reato p. e
p. dall’ art. 90 c.p.mil.p. sanzioni anche il semplice possesso di cose o notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare (nella specie si è, peraltro, esclusa la riconducibilità alla norma incriminatrice del possesso di fotocopia di piantina
muta di una caserma, proprio perché priva delle indicazioni essenziali di dati identificativi).
10 T. mil. Padova 8 giugno 1989, Barraco, in Rass.giust.mil., 1990, p. 92, ha ritenuto al riguardo che, a seguito della entrata in

vigore della L. n. 801 del 1977, la nozione penalistica di notizie segrete debba necessariamente implicare la loro concreta
idoneità lesiva dei supremi interessi dell’integrità territoriale, indipendenza, e sopravvivenza stessa dello Stato e delle sue
istituzioni.

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L'art. 97 c.p.mil.p. punisce delle fattispecie di agevolazione colposa alla commissione dei reati
militare in tema di spionaggio e l'incriminazione è un reato obiettivamente militare corrispondendo al
reato comune di cui all'art. 259 c.p. La giurisprudenza ha escluso la punibilità a norma dell'art. 97
inquadrandola invece nella fattispecie di cui al capoverso dell'art. 326 c.p. ,cioè rivelazione di notizie
riservate, della condotta che avesse ad oggetto codici crittografici utilizzati esclusivamente per un'attività
di carattere amministrativo (nel caso di specie si trattava di comunicazioni attinenti l'ambito della polizia
tributaria)11.
          L'istigazione è prevista dall'art. 98 c.p.mil.p. ed è una norma speciale. L'istigazione alla
commissione di uno dei reati di spionaggio è norma speciale sia rispetto al reato comune che prevede
l'istigazione all'art. 302 c.p. per i reati comuni di spionaggio,sia rispetto alla norma speciale di cui all'art.
212 c.p.mil.p. che prevede l’istigazione a commettere reati militari.
          Nel capoverso del medesimo articolo si prevede la punibilità della mera offerta non accolta la
quale, altrimenti, non sarebbe autonomamente punibile perché non inquadrabile nel tentativo. Soggetto
attivo dell'istigazione può essere anche il militare in congedo illimitato in forza dell'art. 7 c.p.mil.p.
          Nel successivo art. 99 si punisce la forma di corrispondenza con Stato estero, in cui la
soggettività attiva è estesa anche al militare in congedo illimitato. La condotta incriminata è duplice ed
alternativa: da una parte, c'è la corrispondenza, dall'altra, c'è l'attentato: la prima si sostanzia nello
scambio di comunicazione tra due soggetti; la seconda è una forma di tentativo già punibile ex art. 56
c.p., qui sanzionata come reato consumato (da ciò la necessità di una previsione specifica).
          L'art. 100 prevede l'omissione di rapporto che è norma speciale rispetto all'art. 361 c.p. Nel
codice penale militare di pace non si rinviene una norma generica sulla omissione di rapporto dei reati
militari. L’omissione di rapporto dei reati militari da parte dei soggetti che sono tenuti a riferire è
punibile ai sensi dell'art. 361 c.p., mentre la previsione dell'art. 100 si riferisce esclusivamente ai reati di
spionaggio. Nel caso di specie si differenzia dall'art. 361 c.p. per tre motivi: per l'oggetto della
comunicazione, che sono solo i reati di spionaggio previsti nei capi precedenti; per il soggetto cui si ha
l'obbligo di riferire, che non è l'autorità giudiziaria ma i propri superiori; e perché si deve riferire
immediatamente, e non senza ritardo come previsto per gli altri generici reati. Con il meccanismo della
omissione di rapporto si trasla automaticamente al vertice della scala gerarchica l'obbligo di riferire,
perché anche il soggetto destinatario della comunicazione (il cosiddetto rapporto), colui a cui si ha
l'obbligo di riferire, a sua volta sarà punibile ai sensi dell'art. 100 ove non riferisca superiormente.
          Esistono alcune disposizioni comuni previste per i reati militari contro la fedeltà e la difesa tra
cui l’art. 100 c.p.mil.p., che punisce l’omissione di rapporto. Il soggetto che ha l’obbligo di riferire nel
caso previsto dall’art. 100 c.p.mil.p. è il militare. Mentre nel, solo omonimo, caso previsto dall'art. 361
c.p., il soggetto attivo è qualunque “pubblico ufficiale”. Qui, peraltro, si ritrova anche un aggravamento
sanzionatorio, ricollegato alla qualità del soggetto attivo, che sia (oltre a pubblico ufficiale, anche) agente
o ufficiale di polizia giudiziaria. Il reato di omissione di rapporto di cui all’art. 100 c.p.mil.p. è una
disposizione comune ai reati di cui al capo I e al capo II del libro II del c.p.mil.p., e quindi attiene sia ai
reati contro la fedeltà sia ai reati contro la difesa militare. L'oggetto dell'omissione, pertanto, può essere
uno qualunque dei reati di cui agli artt. dal 57 a 97 c.p.mil.p.
          Altre disposizioni comuni sono, in primo luogo, quella che estende la soggettività attiva dei
reati, a norma dell'art. 7 comma 1 n.1, oltre al militare in attualità di servizio, al militare in congedo
illimitato (salve le singole ipotesi esaminate volta per volta). Simmetricamente, viene estesa dall'art. 101
c.p.mil.p. la soggettività passiva, per i soli reati contro la difesa previsti dagli artt. 84 e seguenti
c.p.mil.p., oltre a quelli commessi ai danni dello Stato italiano, a quelli commessi contro lo Stato estero
alleato o associato a fini bellici con lo Stato italiano.

                                                                                                           Dr. Massimo Nunziata
                                                                                                               Magistrato militare

11 Cass., sez. I, 12 aprile 1988, Angius, a tenore della quale, sebbene astrattamente impiegabili anche per la trasmissione di
notizie di carattere strettamente militare, i codici crittografici utilizzati per l’ attività di polizia tributaria, attività strettamente
amministrativa, non sono riconducibili all’ oggetto materiale della norma incriminatrice, che è limitato ai codici crittografici
in uso alle FF.AA. e funzionali alla difesa militare dello Stato.

                                                                                                                                        5
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