Il robot tra ius condendum e ius conditum - ITTIG

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                          Informatica e diritto, XLII annata, Vol. XXV, 2016, n. 1, pp. 115-137

                                            Il robot tra ius condendum e ius conditum

                                  GIANCARLO TADDEI ELMI, FRANCESCO ROMANO∗

        SOMMARIO: 1. Dal diritto dell’informatica al diritto della robotica – 2. Dal Rap-
         porto Delvaux alla Risoluzione del Parlamento europeo – 3. Robotica e intelligenza
         artificiale nelle mozioni parlamentari italiane – 4. Le prospettive giuridiche – 5. Le
         prospettive economiche – 6. Le prospettive socio-politiche – 7. Le prospettive etiche e
         socio-antropologiche – 8. Dall’intelligenza alla coscienza dei robot

        1. DAL DIRITTO DELL’INFORMATICA AL DIRITTO DELLA ROBOTICA

            Negli ormai lontani primi anni Novanta, quando Robotica e Rete erano
        ancora agli albori, si ponevano, tra le molte altre, due questioni, una filo-
        sofica generale, relativa alla possibilità che gli artefatti intelligenti avrebbero
        potuto un giorno superare la classica dicotomia cosa-persona procurandosi
        una tutela per soggettività oltre che per valore, e una seconda, pratico fun-
        zionale, che prendeva atto della sempre più diffusa capacità delle macchine
        di sostituire totalmente o parzialmente l’uomo in molte delle sue attività1 .
        Ci si domandava in particolare se l’informatica avrebbe potuto garantire ra-
        zionalità, trasparenza e un effetto per così dire “anti-tangente” (eravamo in
        piena “tangentopoli”) in tutto il settore della pubblica amministrazione e non
        solo2 .
            A distanza di oltre 20 anni, forse un po’ in ritardo, i temi sono diven-
        tati attualissimi tanto che il Parlamento europeo, su spinta di un rapporto
        presentato dalla deputata dell’assemblea di Strasburgo Mady Delvaux3 , ha

           ∗ Gli AA. sono rispettivamente associato alle ricerche e ricercatore dell’Istituto di Teoria
        e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
            1
              Vedi G. TADDEI ELMI, I diritti dell’intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fanta-
        diritto o ius condendum?, in L. Lombardi Vallauri (a cura di), “Il meritevole di tutela”, Milano,
        Giuffrè, 1990, p. 685 ss. e L. LOMBARDI VALLAURI, Neuroni, mente, anima, algoritmo: quat-
        tro ontologie, in L. Lombardi Vallauri (a cura di), “Logos dell’essere. Logos della norma”, Bari,
        Editrice Adriatica, 1999, pp. 571-601.
            2
              Vedi G. TADDEI ELMI, Pa. “informatica”: “razionale”, “trasparente” e’ ... “anti-tangente”?
        in “Informatica ed Enti Locali”, 1993, n. 1, pp. 12-20.
            3
              PARLAMENTO EUROPEO - COMMISSIONE GIURIDICA, Relazione recante raccoman-
        dazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, doc. A8-005/2017
        (2015/2103(INL)).

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                    ISSN 0390-0975

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        adottato una Risoluzione per una legge sul diritto civile dei robot4 e la digi-
        talizzazione della pubblica amministrazione come strumento semplificatore
        e anti-corruttivo, specialmente nel campo degli appalti, sta subendo una forte
        accelerazione5 .
            Sul punto “soggettività dell’intelligenza artificiale” basti, al momento, sot-
        tolineare che la attuale natura ancora morfosintattica e inconsapevole del
        computer non solo non consente di superare la dicotomia cosa-persona, ma
        neppure la dicotomia logica-semantica. La macchina non si rende conto di se
        stessa e non comprende i significati ma solo i significanti. Sono questi i pro-
        blemi di soluzione problematica della intelligenza artificiale sui quali non
        possiamo ora diffonderci6 .
            La tecnologia però sta progredendo a grandi passi verso macchine sempre
        più sofisticate che addirittura si auto-programmano. Questa autonomia può
        arrivare fino a sganciare il robot da chi sta dietro le quinte come produttore,
        programmatore e utilizzatore? Oggi possiamo, infatti, cogliere almeno tre
        livelli di robotica, con distinti e crescenti livelli di autonomia, che vanno dai
        robot totalmente teleoperati a quelli che apprendono dalla loro “esperienza”.
            È recente la notizia di un robot autoapprendente chiamato Libratus, pro-
        dotto alla Carnegie Mellon University Pittsburg, che è in grado di battere i
        campioni umani di poker7 . È l’evoluzione del suo fratello maggiore Claudi-
        cus che aveva fallito perché ancora non sufficientemente capace di apprendere
        dall’esperienza e rielaborare le mosse delle partite perse con gli umani. Que-
        sti livelli di autonomia differenti possono ovviamente avere un effetto diver-
        so rispetto alle eventuali responsabilità da attribuire in caso di danni prodotti
        dalla robotica.

           4
              PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 re-
        cante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica
        (2015/2103(INL)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=
        P8-TA-2017-0051&language=IT&ring=A8-2017-000.
            5
              In realtà sono anni che sia il dibattito scientifico sia la produzione legislativa spingono per
        il documento informatico, il processo civile telematico e per una informatizzazione di gran
        parte delle operazioni basate su dati obbiettivamente certi e univoci. Tale processo non ha
        avuto per ora gli esiti sperati, per vari motivi, tra questi vi è la mancata previsione di sanzioni
        nei casi in cui tale digitalizzazione non fosse attuata dalla PA.
            6
              Vedi supra nota 1 e G. TADDEI ELMI, Logos e intelligenza artificiale, in L. Lombardi
        Vallauri (a cura di), “Logos dell’essere. Logos della norma”, cit., con ampia bibliografia.
            7
              T. RILEY, Partita a poker con il computer, trad. it., in “Internazionale”, 10/16 marzo
        2017, n. 1195, p. 94.

        ISSN 0390-0975                                                          Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                      117

            Quanto agli effetti sul lavoro non vi è dubbio che, come la meccanizzazio-
        ne in passato, la robotica produca un effetto importante. Sociologi e lavoristi
        hanno negli anni riflettuto su questo tema cruciale dividendosi tra ottimisti
        e pessimisti8 .
            Analogo atteggiamento è quello nei confronti della Rete che, per alcu-
        ni9 , riduce la capacità di pensare e riflettere, mentre per altri10 rappresenta
        una potenzialità per acquisire e approfondire un numero sempre maggiore di
        informazioni.
            L’overdose di informazione può portare a un’acquisizione acritica, priva
        di riflessione, foriera di quantità e superficialità, oppure può costringere a una
        necessaria opera di analisi e filtro utile per l’attività intellettuale11 . La mente
        nel primo caso si inaridirebbe, mentre nel secondo caso sarebbe indotta ad
        allenarsi continuamente.
            Questi nuovi scenari hanno spinto il Parlamento europeo a invitare le
        istituzioni europee ad attivarsi per regolamentare la materia informatico-
        robotica che impinge sempre più nell’intelligenza artificiale evoluta.
            In questo quadro si colloca la Risoluzione europea approvata nel febbraio
        2017 su spinta del Rapporto Delvaux.

            8
              Su queste prospettive si veda un documento di discussione dell’Agenzia europea per la
        sicurezza e la salute sul lavoro del 20 novembre 2015 intitolato Futuro del lavoro: la robotica,
        https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications.
            9
              L. MAFFEI, Elogio della lentezza, Bologna, Il Mulino, 2014; ID., Elogio della ribellione,
        Bologna, Il Mulino, 2016; N. CARR, Internet ci rende stupidi?, Milano, Cortina, 2011.
           10
              C. SHIRKY, Surplus digitale, Torino, Codice edizioni, 2010; D. KERCHOVE, La Re-
        te ci renderà stupidi?, Roma, Castelvecchi, 2016; ma anche D. WEINBERGHER, La stanza
        intelligente: la conoscenza come proprietà della rete, Torino, Codice edizioni, 2012, p. 271.
           11
              Ma lavorare sempre connessi potrebbe causare anche disturbi fisici: «The increasing ex-
        pectation that workers will remain connected and doing computer-based work while out of
        the office, including while travelling, could lead to the use of mobile devices that are less
        ergonomic than desktop devices and could, therefore, cause musculoskeletal disorders», si
        veda la relazione Principali tendenze e fattori di cambiamento nelle tecnologie dell’informazio-
        ne, della comunicazione e delle sedi di lavoro, che presenta le «conclusioni del pacchetto di
        lavoro 1 del progetto dell’EU-OSHA Foresight on new and emerging occupational safety and
        health risks associated with information and communication technologies and work location by
        2025 (Previsione di rischi nuovi ed emergenti per la sicurezza e la salute sul lavoro legati al-
        le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle sedi di lavoro entro il 2025)»,
        del 4 maggio 2017, p. 15, https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/
        key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                 ISSN 0390-0975

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        2. DAL RAPPORTO DELVAUX ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO
           EUROPEO

            La recente Risoluzione del Parlamento europeo, composta da 68 punti,
        invita a definire un diritto civile della robotica12 .
            Dopo alcune premesse di carattere generale per giustificare la necessità di
        un intervento legislativo in materia si richiama, in primis, la questione della
        responsabilità civile per i danni prodotti dai robot, sottolineandone l’urgen-
        za dovuta al forte sviluppo dell’autonomia dei robot. Per i danni prodotti da
        negligenza della macchina si propone l’ipotesi di una assicurazione obbliga-
        toria che copra i rischi e di un fondo sussidiario in caso di non assicurazione
        rievocando il peculium degli schiavi romani.
            Successivamente, per quanto riguarda gli effetti sul lavoro, si richiama l’at-
        tenzione sulla previsione della Commissione secondo cui entro il 2020 l’Eu-
        ropa potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di professionisti “digitali”
        fino a 825.000 persone e, d’altro canto, si rileva che la robotizzazione potreb-
        be incidere negativamente sulla occupazione in generale con pericolo di forti
        perdite di posti di lavoro13 .
            A questo proposito la proposta originaria chiedeva che si introducesse una
        tassa, definita Robotax, che avrebbe dovuto incidere sui redditi prodotti da en-
        trate “digitali”, per poi costituire un fondo per la tutela e la riqualificazione
        dei lavoratori licenziati a causa della tecnologia digitale. Il testo approvato
        non prevede questa ipotesi che – come prospettato anche dalla Federazione
        Internazionale della Robotica – sarebbe risultata troppo penalizzante per l’in-
        dustria digitale e anzi (punto 41) invita gli Stati membri a sviluppare sistemi
        di istruzione e formazione «più flessibili, in modo da garantire la corrispon-
        denza tra le strategie delle conoscenze e le esigenze dell’economia della robo-
        tica» per accrescere la competenza digitale che favorirebbe sia il consumo di
        prodotti digitali sia l’occupazione nell’industria robotica.
            La Risoluzione, oltre alle problematiche riconducibili alla responsabilità
        civile robotica e ai temi del lavoro, sottolinea altre questioni rilevanti per il
        futuro dei robot.

          12
             PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit.
          13
             Per quanto riguarda l’impatto che l’Industry 4.0 potrà avere sul lavoro e sulle relazioni
        industriali si veda ad esempio F. SEGHEZZI, Lavoro e relazioni industriali in Industry 4.0.
        Posizione del problema e prime interpretazioni, in “ADAPT University Press”, 2016, n. 1,
        http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/wp-1.pdf.

        ISSN 0390-0975                                                      Edizioni Scientifiche Italiane

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            Si occupa, infatti, di principî generali ed etici ai quali la ricerca dovrebbe
        uniformarsi per sviluppare robot e intelligenza artificiale, proponendo l’isti-
        tuzione di una agenzia europea “per la robotica e l’intelligenza artificiale”.
        Questa dovrebbe fornire le competenze tecniche, etiche e normative neces-
        sarie a sostenere l’impegno degli attori pubblici pertinenti, a livello sia di
        Unione che di Stati membri e garantire una risposta tempestiva, etica e ben
        informata alle nuove opportunità e sfide derivanti dallo sviluppo tecnologico
        della robotica.
            Altri temi affrontati sono la proprietà intellettuale e il flusso dei dati in Re-
        te, la normazione, la sicurezza e la protezione, intesa come “armonizzazione
        internazionale delle norme tecniche” ma anche come valutazione dei rischi
        relativi a sperimentare determinati artefatti automatici nelle città (come le
        auto senza pilota) e i mezzi di trasporto autonomi (veicoli e droni).
            In relazione ai droni14 si «invita la Commissione a valutare la necessità
        di introdurre un sistema di tracciabilità e identificazione obbligatorio per
        i RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems che consenta di individuare in
        tempo reale la posizione dei velivoli durante il loro utilizzo».
            Altri punti della Risoluzione15 sono dedicati ai robot assistenti e ai robot
        medici. Al riguardo si prevede che pur non dovendosi rinunciare al contatto
        umano con il paziente, i robot in campo assistenziale-medico possano solle-
        vare il personale sanitario umano da compiti gravosi e ripetitivi16 , facendoli
        proficuamente concentrare sugli aspetti più qualificanti e importanti dell’at-
        tività di cura, come quelli diagnostici e quelli per «una migliore pianifica-
        zione delle opzioni terapeutiche»17 . La Risoluzione considera fondamentale
        il principio della “autonomia supervisionata” dei robot, in base al quale «la
        programmazione iniziale di cura e la scelta finale sull’esecuzione spetteranno
        sempre a un chirurgo umano»18 .

          14
             PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit., punto 30.
          15
             Ivi, punti 31-35.
          16
              Il volume di affari dei robot medici addetti alla riabilitazione dovrebbe passare dagli
        attuali 5 miliardi di dollari (2016) ai 13 miliardi nel 2021. Previsioni di Markets and Markets,
        in “La Repubblica” del 21 maggio 2017, p. 19.
          17
             PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit., punto 32.
          18
              Ivi, punto 33. Su questo punto tuttavia bisogna anche rendere conto di esperienze di
        uso dell’intelligenza artificiale in ambito prognostico e diagnostico. Ci riferiamo al progetto
        Deep patient del Mount Sinai hospital di New York, dove si sperimenta un sistema di AI che
        addestrato sui dati di oltre 700.000 persone «si è dimostrato incredibilmente efficace nel preve-
        dere le patologie». Cfr. W. KNIGHT, Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale, Mit Technology
        Review, trad. it., in “Internazionale”, 19 maggio 2017, n. 1205, pp. 64-68.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                  ISSN 0390-0975

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        120                                                       Informatica e diritto / Studi e ricerche

            Inoltre si affrontano aspetti relativi agli interventi migliorativi sul corpo
        umano, all’educazione e al lavoro, all’impatto ambientale e alle questioni in-
        ternazionali che l’uso di questi automi implica. In proposito19 , pur osservan-
        dosi che le convenzioni internazionali in tema di circolazione stradale non
        debbano essere urgentemente modificate, si rileva che alcuni trattati andran-
        no rivisti per consentire, ad esempio, la circolazione di veicoli senza pilota.
            Oltre all’Unione europea, alcuni Paesi stanno avviando interventi regola-
        tivi della materia. Si pensi agli Stati Uniti d’America20 , alla Gran Bretagna,
        al Giappone, oltre a Cina e Corea del Sud, che stanno prendendo in conside-
        razione e in una certa misura hanno già adottato, atti normativi in materia
        di robotica e intelligenza artificiale. Parimenti alcuni Stati membri hanno
        iniziato a riflettere su possibili cambiamenti legislativi per tenere conto delle
        applicazioni emergenti di tali tecnologie.

        3. ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE MOZIONI PARLA-
            MENTARI ITALIANE

            L’agenda politica e parlamentare italiana è coinvolta nel dibattito euro-
        peo? Si direbbe di sì a giudicare dal cospicuo numero di mozioni parlamen-
        tari depositate in questi ultimi mesi negli atti parlamentari. Le questioni che
        sembrano avere destato l’interesse del dibattito parlamentare italiano sono
        principalmente lo sviluppo impetuoso che questo mercato sta avendo e gli
        effetti dirompenti che si avranno sul mercato del lavoro21 .
            Le mozioni22 – che vanno dal febbraio al maggio 2017 – sembrano avere
        individuato dieci temi chiave per orientare le politiche legislative future in
        questo settore destinato a mutare la nostra società, ossia:

          19
              PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit., punti 60-62.
          20
              Si veda per quanto riguarda la regolazione statunitense dell’uso di particolari robot quali
        sono i droni R.L. FINN, D. WRIGHT, Privacy, Data Protection and Ethics for Civil Drone
        Practice: A Survey of Industry, Regulators and Civil Society Organisations, in “Computer Law
        & Security Review”, vol. 32, 2016, n. 4, pp. 577-586.
           21
              I testi di queste mozioni presentate dai parlamentari di vari schieramenti politici so-
        no tratte dal sito Internet della Camera dei Deputati. Tali mozioni citano anche importanti
        fonti quali il rapporto The future of jobs, presentato al World Economic Forum di Davos.
        Per i possibili sviluppi del mercato della robotica nel continente europeo si veda anche Ro-
        botics in Europe. Why is Robotics Important?, https://www.eu-robotics.net/sparc/about/
        robotics-in-europe/index.html.
           22
              I dati sono tratti dai Testi allegati all’ordine del giorno della seduta n. 792 di martedì 9
        maggio 2017, http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_
        allegato_odg&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=09.

        ISSN 0390-0975                                                        Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                     121

            – l’aggiornamento del sistema scolastico e formativo italiano attraverso
              la promozione di «attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuo-
              le, nelle università e nei centri di ricerca italiani di tali tecnologie»23 ;
              ri-orientare il sistema scolastico e formativo italiano sembra una pro-
              spettiva sensata ma alcuni osservano che l’unico modo per gli umani di
              rimanere in gioco sarà quello di continuare ad imparare durante tutto
              il corso della loro vita e che il vero problema non sarà quello di crea-
              re nuovi posti di lavoro, ma di «creare nuovi mestieri che gli umani
              riescano a fare meglio degli algoritmi»24 ;
            – l’allocazione di risorse nella ricerca «per dare il reale supporto finan-
              ziario ai settori della ricerca relativi alla robotica e all’intelligenza arti-
              ficiale, considerati prioritari dallo stesso programma nazionale per la
              ricerca (Pnr) 2015-2020»25 ;
            – l’approfondimento di temi sensibili e urgenti quali ad esempio quelli
              «relativi al tema della cyber-security e della rilevanza etica e dell’impatto
              che tali tecnologie avranno sulla società e sul mondo del lavoro»26 ;
            – l’istituzione di apposite agenzie come ad esempio un «osservatorio na-
              zionale, adeguatamente organizzato, in accordo con regioni e enti lo-
              cali, per la rilevazione alla luce degli sviluppi della robotica e dell’intel-
              ligenza artificiale dei mutamenti dei sistemi economici e produttivi in
              termini di impatto sulle competenze delle figure professionali»27 ;
            – la definizione di nuovi strumenti gius-lavoristici ad esempio per «favo-
              rire l’adeguamento degli strumenti contrattuali esistenti, rispetto al-
              l’impatto delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, anche attraver-
              so iniziative volte a rimodulare progressivamente l’orario di lavoro al
              fine di migliorare la conciliazione tra la giornata lavorativa e la vita
              familiare e sociale»28 ;

           23
              Mozione 1-01508 a firma Rosato e altri del 13 febbraio 2017 e anche mozione 1-01623 a
        firma Palmieri e Occhiuto del 4 maggio 2017.
           24
              Y.N. HARARI, Homo deus. Breve storia del futuro, Milano, Bompiani, 2017, p. 495.
           25
              Mozione 1-01623, cit.
           26
              Mozioni 1-01508, cit., e anche 1-01558 a firma Binetti e altri del 27 marzo 2017 e infine
        1-01623, cit.
           27
              Mozioni 1-01559 a firma Cominardi e altri del 27 marzo 2017, e 1-01623, cit.
           28
              Mozioni 1-01559 e 1-01623, cit. Va però segnalato un approccio molto pragmati-
        co del sindacato che sta occupandosi del tema affrontando, ad esempio, le problematiche
        connesse all’uso di queste tecnologie rispetto alla sicurezza sul lavoro. Si veda in que-
        sto senso la pubblicazione della UILCA Robot e sicurezza del lavoro, http://www.uilca.it/
        pdf/news/newsletter__area_tematica_ssl_marzo_2017_vers_2_marzo.pdf. E che il sindaca-

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                ISSN 0390-0975

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        122                                                     Informatica e diritto / Studi e ricerche

              – la sperimentazione di nuove modelli di welfare quali «forme di reddito
                di base incondizionato, analogamente a quanto già in atto in Finlan-
                dia»29 o anche forme di ricollocazione dei lavoratori in esubero; sem-
                bra infatti che il mercato delle tecnologie digitali abbia assunto carat-
                teristiche tali da portare a un calo di occupazione e di salari, interrom-
                pendo così quel circolo virtuoso che si innescava durante le precedenti
                fasi di innovazione tecnologica quando l’aumento di produttività era
                legato a un aumento dei salari e ciò comportava un mercato in grado
                di assorbire sia l’aumento di produttività sia l’aumento della occupa-
                zione; per ridurre le disuguaglianze che si creeranno, si potrebbero
                introdurre forme di reddito minimo garantito con una politica fisca-
                le redistributiva e una appropriata qualificazione del capitale umano
                che metta in grado di integrare il più possibile il lavoro umano con le
                tecnologie digitali30 ;
              – la realizzazione di «un Piano nazionale per le sfide proposte dalla quar-
                ta rivoluzione industriale31 » oppure la promozione di un dibattito eu-
                ropeo «per la definizione di una proposta organica di una politica eu-
                ropea su questi temi per nuovi obiettivi chiave per i prossimi dieci
                anni»32 ;
              – l’efficientamento della PA valutando «la possibilità di far ricorso a si-
                stemi di intelligenza artificiale negli uffici della pubblica amministra-
                zione, anche qualora ciò comportasse una riduzione del turn-over, al
                fine di migliorare la user experience dei cittadini e di impedire ab origine
                episodi di corruzione e clientelismo»33 ;
              – iniziative per obbligare i produttori di automi a rispettare la privacy
                dei cittadini;
              – iniziative per stabilire chiaramente per legge la responsabilità dei pro-
                duttori di automi in caso di danni arrecati da questi ad esseri umani
                o comunque l’introduzione di uno status giuridico specifico per i ro-

        to segua il dibattito su questi attualissimi temi è dimostrato da molte altre pubblicazio-
        ni. Si veda ad esempio Toscana Lavoro News del 10 maggio 2017, http://www.tosc.cgil.it/
        archivio37_toscana-lavoro-news_0_26370.html.
          29
             Mozioni 1-01559 e 1-01623, cit.
          30
             I. MUSU, Gli effetti economici delle tecnologie digitali, in “Il Mulino”, 2016, n. 6, pp.
        1049-1050.
          31
             Mozioni 1-01623, cit. e 1-01608 a firma Catalano e altri del 19 aprile 2017.
          32
             Mozione 1-01608, cit.
          33
             Mozione 1-01622 a firma Baldassarre e altri del 3 maggio 2017.

        ISSN 0390-0975                                                      Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                         123

                bot, con particolare riferimento ai profili etici e di responsabilità civile,
                nonché in ambito fiscale.
            La Risoluzione europea e l’interesse parlamentare per questi temi robo-
        tici ci invitano a soffermarci sulle prospettive di una simile rivoluzione tec-
        nologica. Per comprendere le innovazioni tecnologiche che da fantascien-
        tifiche sono divenute realtà si dovrà forse partire dal ripensamento di un
        dualismo che da sempre influenza la nostra cultura, costituito dal binomio
        naturale/artificiale, spesso da noi tradotto nel binomio buono/cattivo, giu-
        sto/sbagliato. Sembra che si continui a ragionare usando questo binomio
        anche se il tempo attuale, dove la “natura” dell’essere umano può essere il
        prodotto del suo “artificio” e il soggetto e l’oggetto insieme si confondono,
        pare aver reso vana la differenza tra naturale e artificiale34 .
            Per affrontare le nuove sfide che ci attendono sarà opportuno iniziare a
        liberarsi da tale schema mentale.

        4. LE PROSPETTIVE GIURIDICHE

            Tra i vari problemi giuridici prodotti dall’avvento della robotica e sotto-
        lineati dalla Risoluzione è particolarmente rilevante quello dell’attribuzione
        della responsabilità per i danni prodotti dalla robotica35 .
            In questa sede tralasciamo la normativa sulla responsabilità contrattuale
        derivante dai difetti e dai vizi di costruzione dell’artefatto robotico e rinvia-
        mo alle norme europee quali la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento euro-
        peo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifi-
        ca la direttiva 95/16/CE, che disciplina la progettazione e costruzione delle
        macchine e che interessa la responsabilità dei robot considerati quali meri
        artefatti meccanici.
            Qui interessa la ormai vexata quaestio della responsabilità extracontrat-
        tuale dei robot per eventuali atti illeciti.
            Come noto tale responsabilità si basa su elementi oggettivi (fatto, danno
        e il nesso di causalità) e soggettivi (colpa, dolo).

          34
              G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, To-
        rino, Einaudi, 2009, p. 40. Secondo G.O. LONGO, Il simbionte. Prove di umanità futura,
        Roma, Meltemi, 2003, pp. 50-51, si verificherà una progressiva confusione tra naturale e arti-
        ficiale che sarà il preludio ad una simbiosi tra sistemi viventi e non viventi in grado di generare
        una complessità che potrà essere indagata solo con gli strumenti forniti dalle nuove tecnolo-
        gie e potrà comportare un mutamento epistemologico che influirà molto sul modo in cui
        conosceremo e progetteremo il mondo.
           35
              PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit., punti 49-59.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                   ISSN 0390-0975

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        124                                                       Informatica e diritto / Studi e ricerche

             I robot sempre più autonomi pongono, in particolare, la questione del
        collegamento eziologico tra il comportamento del robot e il soggetto umano
        (sia esso produttore, programmatore, ideatore). Per questa ragione la Riso-
        luzione invita il legislatore europeo a definire una tassonomia dei robot in
        relazione al grado di autonomia della macchina e anche alla loro interazione
        con l’uomo e con l’ambiente.
             Tenendo conto del grado dell’autonomia possiamo individuare almeno
        tre categorie: la prima in cui l’esecuzione è guidata totalmente dall’esterno
        (robot teleoperati), dove la macchina è una protesi staccata dell’uomo e svolge
        passo dopo passo le istruzioni che le vengono impartite. Il programma è
        eseguito dal guidatore umano che lo governa in modo totale e continuativo.
        La macchina in questo caso non ha alcun livello di autonomia.
             La seconda, dove l’esecuzione è totalmente guidata, ma dall’interno. L’uo-
        mo si limita a fornire un input iniziale e un programma fornisce tutte le re-
        gole di comportamento del robot. Si parla in questo caso di un’autonomia
        debole. Possiamo inquadrare in questa seconda categoria i casi nei quali il
        robot è istruito in modalità top down, tramite un programma che gli fornisce
        tutte le regole di comportamento. All’interno di questa categoria si possono
        distinguere vari livelli di supervisione da parte dell’utilizzatore, che potreb-
        bero avere conseguenze importanti dal punto di vista della responsabilità (il
        caso classico è quello dei vari tipi di auto “autonome”)36 .
             La terza categoria è quella in cui il robot è esecutivo e auto-guidato co-
        me nella seconda categoria, ma la macchina è dotata di un sistema per auto
        programmarsi: in questo ultimo caso dunque siamo di fronte a un’autonomia
        forte. All’interno di questa terza categoria è possibile individuare due varian-
        ti, la prima “chiusa”, dove l’“auto-programmazione” è prevista e prevedibile
        esattamente dal programmatore, la seconda “aperta”, dove la macchina è im-
        postata dal programma (algoritmi genetici ed evoluzionisti) per apprendere
        dalla propria esperienza in modo imprevisto e imprevedibile. Questa ultima
        variante può essere etichettata come autonomia totale. Però in questo ulti-

          36
              I livelli di autonomia delle driveless car sono almeno tre. Il primo dove il livello di ese-
        cuzione deve essere supervisionato (Driver Assistance) e sono presenti alcune funzioni di as-
        sistenza alla guida (ad esempio servosterzo, sistema di frenatura ABS, cruise control, funzioni
        che non utilizzano informazioni sull’ambiente esterno ma unicamente dati prelevati dal vei-
        colo). Il secondo (Partial Automation) in cui sono presenti alcune funzioni di assistenza alla
        guida che utilizzano informazioni sull’ambiente esterno (ad esempio, procedure di parcheg-
        gio automatico che elaborano immagini provenienti da una telecamera). Il terzo (Conditional
        Automation) nella quale c’è l’automazione di tutte le funzioni di guida, sotto la supervisione
        del conducente.

        ISSN 0390-0975                                                        Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                    125

        mo caso non si riesce ancora a comprendere le modalità con cui la macchina
        apprende e modifica il suo comportamento37 .
            Accanto a questo approccio classificatorio che prende in considerazione
        il grado di autonomia, si può delineare un’altra classificazione basata sul tipo
        di interazione che la macchina è in grado di avere38 . Le interazioni possono
        essere nei confronti dell’uomo e con l’ambiente. Quella con l’uomo può
        essere mediata39 o diretta40 .
            L’interazione con l’ambiente può avvenire in vari modi.
            In un primo caso il robot è fornito di un controllo di posizione che non lo
        mette in grado di percepire l’ambiente ma solo di controllare la posizione e la
        velocità dei giunti o delle ruote. Tali robot sono quindi quelli meno autono-
        mi, che di solito operano in ambienti protetti, come le braccia meccaniche,
        le presse e gli altri automatismi propri delle fabbriche.
            In un secondo caso i robot esercitano un controllo visivo che permette
        di percepire l’ambiente tramite sensori esterocettivi. Con questi sistemi di
        visione possono calcolare la posizione di oggetti da prendere con le pinze o
        calcolare le traiettorie di braccia meccaniche. Questa funzionalità permette
        di schivare ostacoli di varia natura ma non di adattare la forza delle loro parti
        meccaniche. L’interazione con l’ambiente può però avvenire anche tramite
        strumentazioni in grado di svolgere un controllo di forza. Ciò permette a
        questi robot non solo di schivare ostacoli imprevisti ma anche di controllare
        il contatto con questi ostacoli. Anche in questo terzo caso però l’interazione
        con l’umano non è del tutto priva di rischi perché il controllo sulla forza
        esercitata dal robot è gestito solo all’interno di aree sensorizzate.
            Bisogna dunque arrivare a un tipo di controllo definito di “complianza”
        per avere un tipo di azione robotica che sia cedevole e quindi non pericolosa,
        nel caso di contatti imprevisti41 .

          37
              In tal senso vedi di recente M. LOMBARDI, L’impatto dell’esplosione robotica su economia
        ed ecologia, relazione presentata durante il ciclo di seminari svolti a Firenze dal 18 maggio
        al 29 giugno 2017 presso l’Accademia la Colombaria, in collaborazione con l’ITTIG-CNR,
        sul tema “Robotica, dall’algoritmo all’umanoide”, http://www.colombaria.it/2017/05/08/
        ciclo-di-lezioni-roboetica-dallalgoritmo-allumanoide/.
           38
              Caratteristica questa che distingue il robot propriamente detto dal computer.
           39
              L’uomo interagisce col robot in modo limitato e per poco tempo, come nel caso in cui
        si scambino oggetti tra mano umana e pinza robotica.
           40
               Come nel caso di esoscheletri indossati dall’uomo per supplire a proprie carenze
        patologiche o per rafforzare alcune capacità, quali la corsa, il sollevamento di pesi ecc.
           41
              “Complianza” dal termine inglese compliance. La parola nasce in ambiente bancario
        (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Compliance and the Compliance Func-

          Edizioni Scientifiche Italiane                                               ISSN 0390-0975

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        126                                                        Informatica e diritto / Studi e ricerche

            Il fenomeno interattivo tra uomo e robot può essere progettato e gestito
        secondo due modalità: approccio top down e approccio bottom up, dove il
        primo può essere immaginato come mero algoritmo di esecuzione, che detta
        tutte le regole di comportamento, oppure come algoritmo di riconoscimento
        del mondo esterno che opera sulla base di una conoscenza già fornita, mentre
        il secondo può invece essere definito come un algoritmo di apprendimento
        che fornisce alla macchina esclusivamente un obiettivo da raggiungere senza
        indicare alcuna regola sul come raggiungerlo42 . Il raggiungimento dell’obiet-
        tivo è il risultato di una serie di tentativi più o meno numerosi che la mac-
        china opera automodificando il proprio comportamento in base a insuccessi
        e successi. Tecnicamente la macchina adatta i propri movimenti fino a rag-
        giungere il risultato ottimale, per esempio camminare adattandosi al terreno,
        camminare in modo eretto, prendere un oggetto, saltare ostacoli, attraver-
        so feedback successivi. Tuttavia resta ancora non conosciuto l’esatto path di
        apprendimento in base al quale tale forma di “evoluzione robotica” si attua.
            Sulla base dei robot oggi esistenti e funzionanti cercheremo di dare delle
        risposte in relazione alla responsabilità civile extracontrattuale o aquiliana da
        atti illeciti per i danni prodotti dai robot.
            Come detto il fatto illecito presenta elementi oggettivi, il fatto, il danno
        ingiusto e il rapporto di causalità fra fatto e danno, ed elementi soggettivi,
        il dolo o la colpa. Secondo l’articolo 2043 c.c. qualunque fatto doloso o
        colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto fa sorgere un’obbligazione di
        risarcimento del danno.
            Per regola generale l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui
        che ha commesso il fatto e dato che sembra improponibile far sorgere in ca-
        po a un robot l’obbligazione di risarcimento, essendo totalmente privo il suo
        comportamento di dolo o colpa, non resterebbe altra via che ricorrere alla
        c.d. responsabilità indiretta, prevista dal codice civile, dove è responsabi-
        le del danno un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto, o alle
        responsabilità senza colpa o oggettive.

        tion in Banks, 2005, http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf) per indicare una funzione indi-
        pendente che identifica, valuta, consiglia, controlla e riferisce in merito al rischio di: sanzioni
        legali o amministrative, perdite finanziarie, deterioramento dell’immagine della banca per il
        mancato rispetto di leggi, regolamenti, procedure e codici di condotta, best practices. Viene
        poi utilizzata anche in altri ambiti per valutare i rischi di attività pericolose.
           42
              Sui robot cognitivi vedi A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e
        diritto: una prima ricognizione, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2012, n. 3,
        https://www.unipv-lawtech.eu/files/ngcc7-8-12_santosuos1_bozza.pdf.

        ISSN 0390-0975                                                         Edizioni Scientifiche Italiane

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               “articoli/TaddeiRomano” — 2017/11/8 — 9:25 — page 127 — #127
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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                  127

            Il codice civile prevede varie ipotesi di responsabilità indiretta: la prima
        ipotesi che viene avanzata potrebbe essere quella del robot come attività o co-
        sa pericolosa (articoli 2050 e 2051 c.c.). L’articolo 2050 riguarda il momento
        dinamico concentrandosi sullo svolgimento di un’attività pericolosa mentre
        l’articolo 2051 concerne quello statico in cui si pone l’accento e rilievo sulla
        cosa in sé43 . Se il danno è prodotto da un fatto dell’uomo nell’esercizio di
        una sua attività che contiene di per sé una probabilità di danno si applicherà
        l’articolo 2050 perché la cosa è lo strumento dell’attività umana.
            Se invece il danno deriva direttamente dalla cosa senza nessun intervento
        immediato dell’uomo si applica l’articolo 2051. Esiste un elenco di attività
        pericolose previste nel Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza.
            Ovviamente la regola fondamentale è che il danneggiato deve provare il
        nesso causale tra l’attività pericolosa o la cosa e il danno sofferto. Ad esempio,
        l’attività medico chirurgica non può essere considerata attività pericolosa
        secondo la giurisprudenza.
            Finora abbiamo parlato di robot che non si muovono (la gru, la pressa,
        il robot chirurgico ecc.) ma esiste il livello dei robot in grado di muoversi
        nell’ambiente (casa, campagna, città). In questi casi, dove il robot è neces-
        sariamente più autonomo, i danni prodotti paiono rientrare nella fattispecie
        dell’articolo 2052 c.c. che regola la responsabilità per i danni provocati da un
        animale.
            Questa fattispecie prevede la responsabilità del soggetto che vigila e cu-
        stodisce l’animale (potrebbe quindi anche non essere il proprietario) che può
        esonerarsi da responsabilità solo se prova il caso fortuito.
            Anche la Risoluzione del Parlamento europeo, che finalmente nel 2017 si
        accorge della peculiare natura dei sistemi di AI e delle loro ricadute sul pia-
        no giuridico in generale e in specie sulla questione “responsabilità”, auspica
        soluzioni che vanno verso tipi di responsabilità indirette/oggettive o senza
        colpa. Il problema è creare un meccanismo che consenta al robot, ovvero
        a chi sta dietro di “lui”, di risarcire i danni prodotti da illeciti robotici. Per
        questo si è pensato a un fondo assicurativo che operi, alla stregua del pecu-
        lium dei servi romani, a garanzia dei danneggiati e dei danneggianti. Questa
        soluzione si muove dalla prospettiva che i robot siano meri strumenti privi
        di stati soggettivi tali da non consentire alcuna attribuzione di responsabilità
        diretta. La Risoluzione però, riprendendo forse suggestioni già avanzate nel

          43
               A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, Cedam, 2011, p. 268 ss.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                             ISSN 0390-0975

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        “articoli/TaddeiRomano” — 2017/11/8 — 9:25 — page 128 — #128
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        128                                                          Informatica e diritto / Studi e ricerche

        passato da alcuni studiosi dei rapporti tra AI e diritto44 , vagheggia una sog-
        gettività giuridica (finzione) da attribuire alla macchina che assumerebbe uno
        status giuridico di “persona elettronica”, come avviene nel caso delle società
        e di altri enti dotati di personalità giuridica fittizia.
            È ovvio che il giorno in cui i robot avranno autonomia totale, le categorie
        di responsabilità e personalità andranno fortemente rivisitate con particola-
        re riferimento al nesso di causalità. E quando poi arrivassero a possedere
        uno stato di coscienza, la responsabilità potrebbe transitare dalla “aquiliana”
        alla “diretta”. Ma tutto ciò pare ancora lontano da un punto di vista tecno-
        funzionale e inoltre, questo eventuale stato di coscienza, sarebbe tutto da
        verificare. La condizione minima necessaria ma non sufficiente per poter at-
        tribuire lo stato coscienziale alle macchine si potrebbe raggiungere quando
        fosse costruito un computer con una ram di 1015 , connessione identica alle
        connessioni sinaptiche del cervello umano. Ciò, secondo una progressione
        statistica dello sviluppo delle memorie dei calcolatori, avverrebbe nel 202945 .

        5. LE PROSPETTIVE ECONOMICHE

           La robotica a breve termine pare essere causa di una inesorabile perdita
        di posti di lavoro in determinati ambiti, mentre nel medio lungo periodo
        potrebbe provocare la nascita di nuovi posti di lavoro in molti altri settori.
           Sembrerebbe muovere da questa prospettiva il punto 43 della Risoluzio-
        ne che invita la Commissione a monitorare più da vicino le tendenze occu-
        pazionali di medio e lungo periodo, prestando un’attenzione particolare alla
        creazione, alla dislocazione e alla perdita di posti di lavoro nei diversi cam-
        pi/settori di qualifica, in modo da individuare gli ambiti in cui vengono creati

          44
              G. TADDEI ELMI, I diritti dell’intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto
        o ius condendum?, cit., p. 685 ss.; ID., Law and Artificial Subjectivity, in “Proceedings of The
        Law of Electronic Agents Lea 04 Workshop” (Bologna, 18 giugno 2004); G. SARTOR, L’inten-
        zionalità dei sistemi informatici e il diritto, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
        2003, n. 1, pp. 23-51, e ID., Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in “Contratto
        e impresa”, 2002, n. 2, pp. 465-499. Recentemente i temi della soggettività e della responsabi-
        lità delle macchine sono stati riscoperti e in proposito vedi E. PALMERINI, E. STRADELLA
        (eds.), Law and Technology. The Challenge of Regulating Technological Development, Pisa, Pisa
        University Press, 2013 e F. BATTAGLIA, N. MUKERJI, J. LIAN NIDA-RUMELIN (eds.), Re-
        thinking Responsibility in Science and Technology, Pisa, University Press, 2014, in particolare
        A. BERTOLINI, Robots and Liability, ivi, pp. 143-166.
           45
              Vedi G. BUTTAZZO, Coscienza artificiale: missione impossibile?, in “Mondo digitale”, n.
        1, marzo 2002, p. 22, http://retis.sssup.it/~giorgio/paps/2002/aica02.pdf.

        ISSN 0390-0975                                                            Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum                         129

        posti di lavoro e quelli in cui vengono persi a seguito dell’aumento dell’uso
        dei robot46 .
            Si sarebbe cioè in linea con le teorie di molti economisti che pensano che
        il progresso tecnologico non può mai produrre una disoccupazione «su vasta
        scala e di lunga durata». Tale paradigma, verificato con successo ad esempio
        con riferimento alla meccanizzazione dell’agricoltura, che a fine Ottocento
        negli USA impiegava i 3/4 dei lavoratori, non pare però essere riproponibile
        con le innovazioni che la robotica prospetta.
            Infatti oggi, a differenza delle precedenti innovazioni tecnologiche, non
        sarà un solo settore ad automatizzarsi ma quasi tutti47 .
            L’intensità di manodopera che sarà dunque richiesta sarà sempre mino-
        re, dato che le imprese potranno produrre quasi tutto con robot e affini e
        la disoccupazione potrebbe quindi divenire strutturale, con perdita di pote-
        re d’acquisto e contrazione dei consumi. Ecco perché sarà saggio iniziare a
        pensare a soluzioni che finora parevano indicibili quali il “reddito garantito”.
            La Risoluzione del Parlamento europeo non pare andare in questa direzio-
        ne, ma il dibattito parlamentare italiano sembra invece avere già colto questa
        concreta possibilità.
            Sul piano economico il Rapporto originario della Delvaux, come già det-
        to in precedenza, prevedeva l’istituzione di una tassa a carico delle industrie
        costruttrici di robot nell’ottica di attenuare gli effetti della possibile disoccu-
        pazione di massa, attribuendo una forma di sussidio ai lavoratori licenziati.
        Sulla spinta delle reazioni della Federazione Internazionale della Robotica
        che sottolineavano come il danno alla produzione sarebbe stato più elevato
        rispetto agli eventuali vantaggi per il lavoratori licenziati, la prospettiva di
        una tale Robotax è stata per il momento accantonata.
            La rivoluzione robotica e digitale risulta, in definitiva, essere così pervasi-
        va sull’economia da spingere alcuni a sostenere che ci troveremmo di fronte
        a un nuovo paradigma economico-sociale che determina il passaggio dalla so-

          46
              Si veda M. FORD, Il Robot finisce il lavoro, in “La Repubblica - inserto Robinson”, 21
        maggio 2017, p. 16.
          47
              In base ad alcuni dati forniti da McKinsey, sulla base dei quali l’Harvard Business Review
        ha analizzato il potenziale di automazione dei vari Stati nei diversi continenti, in Italia i posti
        di lavoro a rischio per la “concorrenza” dei robot sarebbero il 50,3% (considerando però non
        solo i lavori che sarebbe già possibile sostituire con i robot, ma anche quelli di ingegno facil-
        mente automatizzabili). Il Paese più a rischio sarebbe il Giappone (55,7%) quello con minore
        pericolo la Svezia (46%). Vedi Automazione ecco i Paesi più a rischio, in “Pagina99”, 26 maggio
        2017, p. 19.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                                   ISSN 0390-0975

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        130                                                       Informatica e diritto / Studi e ricerche

        cietà industriale a una società post-industriale, detta da alcuni discontinuisti48
        società dell’informazione. Sotto il profilo economico saremmo addirittura
        entrati in una nuova era chiamata “seconda economia”49 .

        6. LE PROSPETTIVE SOCIO-POLITICHE

            Sia il dibattito parlamentare italiano sia il Rapporto Delvaux sembrano
        incentrare il proprio interesse sui possibili cambiamenti economici e i conse-
        guenti rimedi giuridici che la imminente esplosione robotica potrà compor-
        tare per le nostre società, proponendo in proposito rimedi relativi alla forma-
        zione professionale o alla somministrazione di redditi sostitutivi e strumenti
        giuridici in grado di rispondere alle esigenze del diritto civile e penale sotto
        i profili di responsabilità, risarcimento dei danni, tutela assicurativa ecc. Si
        pensa infatti che il diritto sarà anche questa volta in grado di creare, per lo più
        ricorrendo a “finzioni”, nuovi istituti giuridici per imputare responsabilità o
        attribuire diritti.
            Ma la rivoluzione che ci sta per investire, o meglio che ci ha già investito50 ,
        pare richiedere un approccio più globale che tenga conto del cambiamento di
        paradigma socio-politico che l’uso massivo di queste tecnologie comporterà.
            La portata di queste novità è talmente rilevante che potrebbe riguardare
        la stessa tenuta democratica dei nostri sistemi politici e sociali.
            Se, infatti, tramontate religioni e ideologie la nuova religione che si sta
        profilando sarà davvero quella basata sui dati (c.d. “datismo”), sarà molto im-
        portante prevedere se la gestione di questi flussi informativi, nei quali lo stes-

           48
              D. BELL, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New
        York, Basic Books, 1973.
           49
              «Digitization is creating a second economy that’s vast, automatic, and invisible there-
        by bringing the biggest change since the Industrial Revolution», in W. BRIAN ARTHUR,
        The Second Economy, in “McKinsey Quarterly”, 2011, http://www.fullertreacymoney.com/
        system/data/images/archive/2011-10-10/TheSecondEconomy.pdf. Mauro Lombardi, nel
        corso della sua relazione L’impatto dell’esplosione robotica su economia ed ecologia, cit., par-
        la di un cambiamento di paradigma tecno-economico in base al quale dopo la “società
        dell’informazione” arriverà nel 2025 the molecular society.
           50
              Su questi temi si dibatte da sempre, si pensi per tutti alla riflessione di Günther Anders
        riassunta in un volume che seleziona i suoi saggi più famosi (la prima versione del saggio è del
        1956), cfr. G. ANDERS, L’uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza
        rivoluzione industriale, Torino, Bollati Boringhieri, 1992. Come noto per il filosofo l’ultima
        rivoluzione industriale, era la terza, quella cioè che coincide con la scoperta e l’uso della bom-
        ba atomica. L’uomo avrebbe inventato per la prima volta ciò che poteva annientarlo. In un
        mondo in cui la tecnica è diventata soggetto della storia, l’uomo risulta superato, “antiquato”.

        ISSN 0390-0975                                                        Edizioni Scientifiche Italiane

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        G. Taddei Elmi, F. Romano / Il robot tra ius condendum e ius conditum              131

        so operare dei robot sarà incardinato, rimarrà elaborato in forma distribuita,
        cioè nelle forme conosciute dalle nostre democrazie, oppure verrà accentrato
        con modalità che potranno essere del tutto incompatibili con ordinamenti
        democratici. Andranno elaborate apposite policies per la gestione di questi
        dati. Secondo Pedro Domingos servirebbe una banca dei nostri dati, anche
        di quelli personali che non vogliamo condividere. Nella sua categorizzazio-
        ne avremmo quattro diversi tipi di dato, quelli che condividiamo con tutti,
        quelli che condividiamo solo con colleghi o amici, quelli che condividiamo
        con alcune aziende e quelli che non condividiamo51 . Suggerisce di inventare
        nuove forme di tutela dei dati e si spinge a proporre una sorta di “sindacato
        dei dati”52 . Saremmo a quel punto giunti ad una maturità per la vita futura
        dei nostri dati che saranno conservati da aziende specializzate, ma protetti da
        un proprio sindacato53 .
            La vera domanda da porsi riguarda però il modo in cui gli Stati potranno
        gestire questi cambiamenti, se riusciranno cioè a rimanere al passo, adattan-
        do i propri modelli organizzativi e decisionali, in forme democratiche, con
        il rapido evolversi delle tecnologie. Per alcuni studiosi «è probabile che nei
        prossimi decenni assisteremo ad altre rivoluzioni tipo quella innescata da In-
        ternet, in cui la tecnologia si trova in vantaggio rispetto alla politica»54 . Le
        rivoluzioni alle quali ci si riferisce sono quelle innescate dall’intelligenza ar-
        tificiale e dalle biotecnologie e saranno in grado di produrre effetti sui nostri
        corpi, sulle nostre menti e quindi sull’intera società. C’è il pericolo che i si-
        stemi democratici non siano in grado di raccogliere ed elaborare velocemente
        i dati rilevanti e che i cittadini non siano abbastanza preparati su temi come
        biologia e cibernetica per «formarsi opinioni pertinenti al riguardo. Ecco
        perché la tradizionale politica democratica sta perdendo il controllo degli
        eventi e sta fallendo nel tentativo di indicare una seria visione del futuro»55 .
            La continua cessione volontaria di dati personali che avviene via Internet
        da parte degli utenti potrebbe prefigurare uno scenario nel quale la democra-
        zia sarà rimpiazzata, in una visione piuttosto distopica, «da un telecomando

          51
             P. DOMINGOS, L’algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del
        nostro mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, pp. 312-313.
          52
             Ivi, p. 315.
          53
             Ivi, p. 316. Ma ovviamente sul punto si veda anche S. RODOTÀ, Il mondo nella rete.
        Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 27-32.
          54
             N.Y. HARARI, op. cit., p. 570.
          55
             Ivi, p. 571.

          Edizioni Scientifiche Italiane                                          ISSN 0390-0975

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        132                                                      Informatica e diritto / Studi e ricerche

        universale a distanza che opererà attraverso i nuovi mezzi di comunicazione
        automatici e personalizzati»56 .
            Sembra quindi assolutamente urgente che su questi temi si inizi una rifles-
        sione in grado di elaborare una narrazione nuova del nostro tempo che pos-
        sa essere condivisa coinvolgendo necessariamente anche i filosofi, dato che
        gli strumenti sociali odierni, che influenzano il discorso pubblico e l’azione
        civile, sono progettati e usati dall’ala sperimentale della filosofia politica57 .
            Questa nuova visione sarà necessaria per dare senso a nuove forme di or-
        ganizzazione sociale che vedranno, da una lato, masse di persone non più
        occupabili, forse sostenute da redditi di cittadinanza, che dovranno occupare
        il tempo in forme soddisfacenti e senza rischi per l’ordine pubblico e, dal-
        l’altro, l’insorgenza di gruppi ristretti che, in condizione di essere curati con
        tecnologie avanzatissime o potenziati nel fisico tramite esoscheletri roboti-
        ci e nella mente con sofisticati stimolatori degli algoritmi biologici, potreb-
        bero divenire élite difficilmente governabili «creando le condizioni per una
        disuguaglianza sociale e politica senza precedenti»58 .

        7. LE PROSPETTIVE ETICHE E SOCIO-ANTROPOLOGICHE

            L’attenuarsi della rigida separazione tra naturale ed artificiale comporta
        anche riflessioni di tipo etico, come il rapporto fra l’uomo e la guerra, di
        tipo antropologico come il rapporto tra l’uomo e gli altri uomini e di tipo
        socio-lavoristico, come il rapporto tra l’uomo e il lavoro.
            Quanto al primo aspetto gli usi di tecnologie robotiche in campo milita-
        re sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare all’utilizzo dei droni in scenari
        di guerra. Ma tali tecnologie saranno sempre più usate ad esempio per il tra-
        sporto di armi, come cani e altri robot zoomorfi impiegati come i vecchi muli
        della prima guerra mondiale, oppure per potenziare alcuni sensi di guerrieri

          56
              Parla anche di questo Illah Reza Nourbakhsh nel capitolo I - “La nuova mediacrazia” del
        suo saggio I.R. NOURBAKHSH, Robot fra noi. Le creature intelligenti che stiamo per costruire,
        Torino, Bollati Boringhieri, 2017, p. 41.
           57
              In questo senso Clay Shirky che, studiando gli effetti di Internet sulla società, sostiene
        che «la gamma di opportunità che possiamo creare gli uni per gli altri è talmente ampia, e
        così diversa da come era la vita fino a poco tempo fa, che nessuna persona o gruppo o lista di
        regole o manuale può descrivere tutti i casi possibili. L’unico indice di quanto valore possiamo
        trarre dal nostro surplus cognitivo è dato da quanto ci permettiamo e incoraggiamo a vicenda
        a sperimentare, perché l’unico gruppo che può provare tutto è formato da tutti». C. SHIRKY,
        op. cit., p. 172.
           58
              N.Y. HARARI, op. cit., p. 490.

        ISSN 0390-0975                                                       Edizioni Scientifiche Italiane

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