Il risarcimento del danno da fumo passivo nel diritto civile

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26     Tribuna Article                                                                                  Tabaccologia 2-2020

     Il risarcimento del danno da fumo passivo
     nel diritto civile
     Compensation for second hand smoking damage
     in civil law
     Valentino Gardi

           Riassunto
           Il danno da fumo passivo rappresenta una tematica ampiamente discussa dal punto di vista medico-
           scientifico, ma ancora poco sviluppata dal punto di vista giuridico. In questo articolo si cercherà,
           pertanto, di affrontare l’argomento in tale prospettiva, dando conto dello stato del dibattito sia nella
           dottrina che nella giurisprudenza. Verranno esaminati gli aspetti più pregnanti del riconoscimento
           di un diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del fumo passivo dando conto delle difficoltà,
           agevolmente superabili nel diritto civile, in ordine alla prova della relazione eziologica tra l’evento e il
           danno. In più verrà dato ampiamente conto degli obblighi e delle responsabilità del datore di lavoro
           per i danni cagionati dal mancato rispetto della normativa sul fumo nell’ambiente di lavoro. Infine si
           fornirà una panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di danno giuridico da fumo
           passivo, con la fondamentale sentenza contro l’azienda pubblica Rai fino alle pronunce più recenti, an-
           che alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia (Direttiva 2014/40/UE e d.lgs. n. 6 del 2016).
           Parole chiave: Risarcimento del danno, fumo passivo, relazione eziologica evento-danno, bilancia-
           mento interesse contrapposto, nesso di causalità.

           Abstract
           This article covers a debated topic in Italy: the compensation for damage due to secondhand
           smoke, from a juridical perspective. The following text will cover the issue from the point of view of
           both the doctrine and the jurisprudence. It will start by defining the category of the “mass toxic
           tort”. The text will then proceed on discussing the relation and controversy between the individual’s
           right of smokers to smoke opposed to the rights of non-smokers not to smoke. Moreover, the
           article will analyse difficulties of the deciding process for the right compensation de quo due to the
           injured party. We will also talk about the responsibility of the employer when he/she damages his/
           her own workers in the working environment. In the end, we will illustrate a panorama of the
           jurisprudence’s evolution, regarding damages caused by secondhand smoke, with particular
           attention to the Rai sentence and to the most recent cases, under the light of the recent laws
           (Direttiva 2014/40/UE and D.lgs. n. 6/2016).
           Keywords: Reparation damage, second-hand smoke, causative connection between event and
           damage, the equilibrium between the opposed appeal, causality link.

     Introduzione                             dimostrato che, per molti versi, il       Acclarata l’estrema dannosità del
                                              fumo passivo presentava un’anima          fumo passivo per la salute di coloro
     Il fumo passivo o “sidestream smok-                                                che (con)vivono loro malgrado a
                                              addirittura più nociva del fumo as-
     ing” è una di quelle situazioni ester-                                             stretto contatto con dei fumatori,
                                              sunto volontariamente dal sogget-
     ne, di flusso negativo, causate da                                                 ci si è chiesti come assicurare loro
     prodotti da fumo, come per esempio       to: nello specifico si osservava che
                                                                                        una tutela adeguata e, nel caso in
     le sigarette. Tale fattispecie concer-   il fumo passivo sviluppato a tem-
                                                                                        cui non fossero riusciti a sfuggire al-
     ne l’inalazione involontaria di fumo     perature più ridotte rispetto al fumo     le conseguenze nefaste dell’espo-
     da parte di soggetti non fumatori.       attivo, tendeva ad avere una con-         sizione al fumo altrui, se potessero
     Alcuni studi effettuati nel corso del-   centrazione maggiore di tossine           almeno vantare un qualche tipo di
     la fine degli anni Ottanta hanno         rilevate nel fumo di sigaretta [1].       pretesa risarcitoria.
Tabaccologia 2-2020                                                                                    Tribuna Article        27

Dal punto di vista della tutela, uno       blica autorità né dai soggetti espo-      ne dei soggetti a sostanze nocive.
dei successi chiave è stato raggiun-       sti, se non una semplice “permissio-      Nella fattispecie concreta dell’ille-
to nel 2003 dallo Stato italiano con       ne” nel rispetto della legge. In as-      cito “di massa” possono presentar-
l’inserimento del divieto di fumare        senza di un interesse meritevole di       si due distinte situazioni: in primis
in tutti i luoghi chiusi aperti al pub-    tutela dall’ordinamento giuridico e       una che riconduce il fenomeno a un
blico, portato a compimento dalla          dato il carattere socialmente dan-        episodio di natura extra-contrattua-
c.d. legge Sirchia, all’art. 51. Attual-   noso e spesso mortale del fumo, il        le, che cagiona un danno alla salu-
mente in Italia è possibile fumare         fenomeno anche se ritenuto poten-         te a una pluralità indeterminata di
solo nei luoghi aperti (giardini, sta-     ziale, e rilevante fonte di danno,        soggetti; in secundis, una situazio-
di, etc.) o nei luoghi parzialmente        risulta confinato nel non iure piut-      ne, cumulativa rispetto alla prima,
aperti (gallerie, portici, etc.).          tosto che nel contra ius. La mancan-      dove vicino all’estensione quanti-
Più di recente l’Italia ha, inoltre, re-   za di materiale valido che dimostri       tativa dei soggetti danneggiati, si
cepito con il d.lgs. n. 6 del 2016 la      l’utilità nella pratica del fumo, rende   collocano ulteriori requisiti, come
direttiva n. 40/2014 dell’UE, circa        molto complessa per l’interprete          per esempio il tipo di danno subito
il ravvicinamento delle disposizioni       la possibilità di operare un bilan-       dagli indeterminati soggetti, ovve-
legislative, regolamentari e ammi-         ciamento fra interessi, con la con-       ro l’accertamento di un effettivo
nistrative degli Stati membri con-         seguenza che il giudizio dell’inter-      nesso di causalità tra l’azione della
cernenti la lavorazione, la presen-        prete non potrà che rilevare gli          sostanza nociva e il danno sofferto
tazione e la vendita di prodotti di        effetti nocivi e pregiudizievoli del      [10].
tabacco o altri prodotti correlati al      fumo sulla salute umana indivi-           La definizione di mass torts può
fumo.                                      duale e collettiva [4].                   condurre, a sua volta, all’analisi di
La direttiva UE, nella sua comple-         Ove sia dimostrato che il consumo         tre diversi tipi di danno: eventi sin-
tezza, ha il merito di aver esteso le      dei prodotti da fumo sia tale da
                                                                                     goli da cui derivano contempora-
tutele per i soggetti esposti al fu-       determinare un danno reale alla
                                                                                     neamente lesioni a una pluralità di
mo passivo, in particolare dei più         salute altrui, il giudicante non po-
                                                                                     soggetti (cc.dd. mass accidents),
giovani: sono stati infatti introdotti     trà che ritenere primaria la salute
                                                                                     come per esempio incidenti aerei
nuovi e importanti divieti di fumo,        dell’individuo, quale diritto fonda-
                                                                                     ovvero disastri naturali di natura
all’interno delle auto, in presenza        mentale, così come sancito all’art.
                                                                                     colposa [11]; eventi che causano un
di soggetti minori o donne in stato        32 della Costituzione; con tutte le
                                                                                     danno rilevante diffuso, localizzato
di gravidanza, e nelle pertinenze          implicazioni in termini di attribu-
                                                                                     in una determinata area geografi-
esterne delle strutture universitarie      zione della responsabilità e del ri-
                                           sarcimento del danno.                     ca, provocato da sostanze tossiche
ospedaliere, dei presidi ospeda-
                                                                                     (cc.dd. pollution mass torts); esem-
lieri e degli IRCCS pediatrici, non-
                                                                                     pio, tristemente noto, quello del di-
ché nelle pertinenze esterne dei           Inquadramento giuridico                   sastro nucleare di Černobyl’ [12];
reparti di ginecologia e ostetricia,       della questione                           infine, lesioni a catena cagionate da
neonatologia e pediatria.
                                           Giuridicamente il danno da fumo           un prodotto difettoso (cc.dd. pro-
                                           passivo rientra nella categoria dei       duct liability mass torts); a titolo
Il bilanciamento dell’inte-                cc.dd. mass toxic torts: con questo       esemplificativo si rilevano i casi
resse contrapposto                         termine ci si riferisce a delle ipotesi   del fumo, dell’amianto, dei farmaci
Occorre evidenziare che imporre            di danni, e responsabilità, per l’as-     difettosi, dei campi elettromagne-
la sopportazione del fumo ad altri         sunzione-esposizione, da parte di         tici (CEM).
soggetti è al pari di ogni altra tec-      un soggetto, ad agenti tossici o          Il danno da fumo passivo rappre-
nica di induzione al fumo, un atto         materiali e sostanze di natura bio-       senta un grave danno alla salute,
di violenza fisica e morale, visto e       chimica, radioattiva, con la conse-       così come lo rappresentano i danni
constatato che questa dipendenza           guenza di gravi effetti eziopatolo-       dovuti all’esposizione ad altre so-
fa subire, indirettamente, gli effetti     gici sull’organismo [5-9].                stanze chimiche nocive (come per
nocivi ai soggetti presenti in loco.       Tale tipologia di illecito va ricondot-   esempio al cromo, al PM10, etc.).
Questo comportamento sociale,              ta a una duplice ipotesi: la prima        L’individuazione dei medesimi dan-
pertanto, travolge l’integrità fisica e    concernente i danni derivanti dal         ni è assai ardua per l’interprete, in
salutare della persona umana [2,3].        consumo di beni con effetti di natu-      quanto nel compimento di tali
La liceità di consumare prodotti da        ra tossica, le cui consumazione e         azioni subentrano difficoltà che ri-
fumo sembra costituire l’oggetto           produzione portano danni rilevanti        guardano principalmente l’esatto
di una “volontà” negativa per il           per la salute; la seconda ipotesi ri-     accertamento del processo ezio-
fumatore; in quanto, nell’esercizio        guardante i danni conseguenti allo        patologico della malattia, la quale
della stessa, il soggetto non potreb-      svolgimento di attività, lavorative o     varia a seconda della tipologia di
be pretendere nulla né dalla pub-          simili, caratterizzate dall’esposizio-    sostanza dannosa esaminata.
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     Per danno da fumo, nell’ordinamen-        to illecito, e chi ha commesso il        nale vige la regola “dell’oltre ogni
     to giuridico, si intende l’insieme di     fatto sia obbligato al risarcimento;     ragionevole dubbio”; nel diritto ci-
     tutte le questioni in cui si rilevano     come può avvenire quando un              vile prevale la regola del c.d. “più
     delle situazioni dove l’esposizione       soggetto per un lungo periodo,           probabile che non” [18-20]; appli-
     al fumo di tabacco cagiona un dan-        per esempio in un luogo, inala il fu-    cando un principio in termini di
     no alla salute; si può, al riguardo,      mo di tabacco esalato dai suoi           probabilità logica. Nel caso di do-
     distinguere tra danno derivante da        colleghi di lavoro, sviluppando una      ver dimostrare che il fumo passivo
     fumo attivo, danno da fumo passivo        grave patologia; questo soggetto, a      subito da un soggetto, per molti
     (dove i soggetti danneggiati han-         causa di questo evento dannoso,          anni, sia stato la causa della morte
     no inalato, contro la loro volontà,       avrà diritto a un risarcimento. La       dello stesso, sarà da dimostrare
     le emissioni altrui) [13], danno da       determinazione del risarcimento          come dalla dottrina ivi citata che, il
     fumo di terza mano (che è quello          trova disciplina dall’art. 1223 c.c.     fumo inalato dal soggetto passivo,
     che viene assorbito dall’ambiente         Il problema del nesso causale rile-      sia stato l’elemento che ha causato
     dopo essersi depositato su abiti,         va che all’art. 2043 c.c. utilizzando    l’insorgere della morte, attraverso
     capelli, pelle, suppellettili e arredi    il termine “cagiona” ci si rifà a un     una patologia; manifestandosi per-
     di ambienti confinati) [14], e, infi-     primo nesso definito di causalità        tanto l’esistenza del nesso causale
     ne, col termine di più recente ac-        materiale (principio della condicio      tra l’evento (il fumo inalato) e il
     quisizione si può parlare anche di        sine qua non, etc.); invece gli art.     danno (la morte del soggetto).
     danno da fumo di “quarta mano”
     [15,16], che, con un forte impatto
     ambientale, concerne l’inquina-
     mento tossico causato dalle innu-
     merevoli cicche di sigarette di-
     sperse ogni giorno nell’ambiente.
     Risulta quindi evidente come il
     danno da fumo ricopra una molti-
     tudine di casistiche variegate tal-
     volta di estrema complessità.
     Occorre porre in un ruolo primario,
     nell’inquadramento giuridico del
     danno de quo, l’accertamento da
     parte dell’interprete del c.d. nesso
     di causalità tra l’evento e il danno,
     e in particolare l’applicazione del
     criterio del “più probabile che non”
     e dei principi della causalità addi-
     zionale, cumulativa e della equiva-
     lenza delle concause ex art. 41 codi-
     ce penale (c.p.), il quale disciplina
     il “concorso di cause”, che si ma-
     nifesta quando una pluralità di           1123, 1225 e 1227 c.c. rilevano un       Nel diritto vivente, concernente le
     condotte o situazioni appaiono ido-       nesso inerente alla c.d. causalità       aule giudiziarie, uno dei procedi-
     nee a produrre l’evento nocivo ve-        giuridica (principio della regolarità    menti più recenti contro un’azienda
     rificatosi.                               causale), che ha lo scopo di rinve-      pubblica per i danni da fumo pas-
     Il nesso di causalità può essere de-      nire i profili di esistenza e ampiez-    sivo, subiti da una propria lavoratri-
     finito come quel nesso eziologico         za dei pregiudizi relativi all’evento    ce, è del 2016, dove è stato statu-
     tra un determinato evento (eserci-        dannoso cagionato.                       ito che il datore di lavoro risponde
     tato da un’azione umana o natura-         Infine, è giusto affermare che riguar-   del danno subito dal dipendente
     le), e il verificarsi di una determina-   do alla prova del nesso di causalità,    a causa della nocività dell’ambien-
     ta conseguenza, che assume rilievo        come potrebbe avvenire nel caso          te lavorativo (Corte di Cass., sez.
     per l’ordinamento giuridico [17]. Il      di un risarcimento per danni da fu-      Lavoro, 03/03/2016 n. 4211). Nello
     codice civile non si esprime circa        mo passivo, l’elemento che tende         specifico la dipendente, oltre ad
     la definizione di causalità, ma si li-    a differenziare in modo evidente il      aver dovuto subire un demansiona-
     mita a prevedere attraverso l’art.        settore civile de quo da quello pe-      mento disciplinare, era stata sog-
     2043 c.c., che un danno ingiusto          nale è quello del c.d. standard          getta a una perdurante esposizio-
     debba essere cagionato da un fat-         probatorio richiesto: nel diritto pe-    ne al fumo altrui sul luogo di lavoro;
Tabaccologia 2-2020                                                                                 Tribuna Article        29

la Suprema Corte di Cassazione, in
quella occasione, ha chiarito che il
datore di lavoro non va esente da
responsabilità nel caso in cui si sia
limitato a impartire direttive gene-
riche e non abbia assicurato la sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro
controllando adeguatamente che
fosse rispettata la normativa anti-
fumo; secondo la Suprema Corte,
infatti, sul posto di lavoro devono
valere criteri di diligenza più strin-
genti, rivestendo il datore una ve-
ra e propria posizione di garanzia.
Emblematico è stato anche il caso
processuale contro la Regione Sici-
lia che, nel 2017, è stata condanna-
ta dal Tribunale civile di Palermo,      Le difficoltà in ordine                  zione del soggetto responsabile e
con la sentenza n. 2227, a un risar-     alla prova della relazione               l’imputazione della conseguente
cimento pari a un milione e mezzo                                                 responsabilità.
                                         eziologica evento-danno                  Rispetto al fenomeno del fumo at-
di euro, per la morte di una dipen-
dente che per anni era stata co-         Nel dover dimostrare la connessio-       tivo sarà più complesso l’accerta-
stretta a inalare il fumo passivo        ne eziologica tra fumo passivo e         mento dell’efficienza dell’esposizio-
dei propri colleghi sul luogo di la-     pregiudizio, si va a configurare un’i-   ne al fumo altrui, quale causa de-
voro, finendo con lo sviluppare          potesi di danno ingiusto [21]. Fin       terminante del danno alla salute la-
una neoplasia polmonare.                 da subito è evidente, nel raffronto      mentato, con un’ulteriore difficoltà
Da ultimo la Corte di Cassazione è       del danno da fumo passivo con il         in ordine all’individuazione dei sog-
                                         fumo attivo, che nel primo non si        getti responsabili nel caso concre-
tornata a pronunciarsi con l’Ordi-
                                         rilevano particolari problematiche       to. Partendo da una posizione ri-
nanza del 9 gennaio 2019, n. 276,
                                         in ordine al profilo (ruolo) e all’in-   guardo i profili oggettivi da accerta-
che ha condannato in via definiti-       cidenza della condotta del sog-          re, è evidente che l’accertamento
va Poste Italiane a risarcire i danni    getto danneggiato nella produzio-        dell’incidenza del fumo, nella ezio-
subiti a causa del fumo passivo da       ne dell’illecito.                        patogenesi della malattia, mostra
un proprio dipendente; la vicenda        Nelle situazioni ove la vicenda dan-     da subito le incertezze tipiche di
processuale riguarda un ex dipen-        nosa sia caratterizzata anche dalla      un danno da sostanza tossica, in
dente, non fumatore, di Poste Ita-       spontanea volontà e consapevole          quanto non è provocato dal consu-
liane, che per oltre quattordici anni    assunzione del rischio dalla vittima,    mo diretto dell’oggetto dannoso
era stato esposto al fumo passivo        si qualifica una responsabilità bila-    (sigaretta, sigaro, etc.), ma dall’e-
nel proprio ambiente di lavoro, e        terale, e l’incognita del problema si    sposizione involontaria dell’altrui
che aveva finito, quindi, con lo svi-    rifà all’accertamento della relazio-     consumo. Ciò conferma di essere
luppare una neoplasia dell’appa-         ne eziologica tra evento e pregiu-       in presenza di un danno reale da
rato respiratorio. Tale patologia,       dizio, da cui discende l’individua-      sostanza tossica, anche senza la
secondo i medici, sarebbe stata la
conseguenza proprio dell’esposi-
zione prolungata al fumo passivo
sul luogo di lavoro. In questa pro-
nuncia della Corte di Cassazione è
stato, quindi, confermato il nesso
di causalità tra l’evento e il danno
per il soggetto. Questa è l’ennesi-
ma prova di come il danno da fu-
mo passivo possa “immergersi” in
scenari quanto più quotidiani, an-
che in un semplice luogo di lavoro,
per non parlare della quotidianità
abitativa delle famiglie.
30      Tribuna Article                                                                                   Tabaccologia 2-2020

     volontarietà del soggetto, oltre che        materiale dell’illecito, che nel caso    quella riconducibile al mero rap-
     per quanto è stato riportato, con           di specie sarebbe proprio lo stes-       porto tra lavoratore e datore di la-
     dati clinici e scientifici, già dalla fi-   so soggetto fumatore.                    voro, incorporando in sé ogni fatto
     ne degli anni Ottanta quando fu             Al pari delle sentenze precedente-       ove il titolare del potere di orga-
     dimostrato che i soggetti sani non          mente citate, nel 2016 la Suprema        nizzazione, controllo e salvaguardia
     fumatori, esposti acutamente al fu-         Corte di Cassazione ha dimostrato        dei luoghi, in cui si realizza l’espo-
     mo, lamentavano sintomi clinici di          “tolleranza zero” verso il danno da      sizione volontaria al fumo altrui,
     vario genere (irritazioni oculari, emi-     fumo passivo, considerando il da-        non assume misure idonee a impe-
     cranie, tosse, etc.), e fu ritenuto, fin    tore di lavoro responsabile, e nel       dire il danno; tale fattispecie ipo-
     da quegli anni, che gli effetti dell’e-     caso concreto condannando la Rai         tetica risulta per l’appunto la più
     sposizione cronica differivano sen-         (tv pubblica) a risarcire, con circa     ricorrente [24,25]. Al fine di defini-
     sibilmente a seconda dell’età del           32.000 euro, un ex dipendente, in        re i profili di responsabilità dei sog-
     soggetto [22].                              pensione, per danni biologici e          getti aventi i poteri, ivi definiti, è
     Ritornando al caso specifico, in rife-      morali [23]. In queste argomenta-        necessario compiere un’analisi sto-
     rimento alla difficoltà in ordine alla      zioni giuridiche sembra aver trova-      rica. Tra i primi decreti vi fu il
     prova delle modalità in cui si è svol-      to più riscontro, dai Tribunali, l’a-    d.P.R. 24/04/1955, n. 547, attra-
     ta l’esposizione nel caso concreto,         zione verso chi detiene un potere        verso il quale fu posto in essere il
     l’impossibilità di accertamento di          conformativo dell’attività del fu-       divieto di fumare nei luoghi aventi
     una connessione causale, senza ri-          matore attivo o passivo ovvero sia       un particolare rischio, in riferimen-
     correre a modelli matematici i qua-         responsabile della salute, sicurez-      to al loro fine lavorativo; un altro
     li variano a seconda di eventi non          za dei lavoratori e degli ambienti       decreto importante fu il d.P.R.
     prevedibili, comporta la necessità di       ove si svolge l’attività degli stessi    09/04/1959, n. 128, con cui fu posta
     un’elaborazione di campioni che al          lavoratori.                              la restrizione al consumo di og-
     quantum del consumo per la deter-           A tal proposito avendo analizzato        getti da fumo in luoghi sotterranei
     minazione dell’incidenza statistica         pienamente le difficoltà che si pre-     (quali per esempio cave o miniere).
     del danno stesso sostituiscono la           sentano, all’interprete e al giuri-      La tutela del soggetto non fuma-
     durata e la modalità dell’esposi-           sta, in ordine alla prova della sus-     tore lavoratore inizialmente fu at-
     zione.                                      sistenza della relazione eziologica      tuata solo ai sensi del già citato
     A tal proposito la complessità è evi-       evento-danno, sia in base a profili      art. 2043 c.c., in quanto tale arti-
     dente, visto che risulterebbe più na-       oggettivi o soggettivi da accertare,     colo interpretato in concomitanza
     turale e semplice stabilire una rela-       sembra doveroso soffermarsi nel          con l’art. 32 della Cost., permette-
     zione tra il consumo diretto di so-         prossimo capitolo sulla dissertazio-     va al soggetto danneggiato non
     stanze da fumo e le patologie la-           ne in tema di responsabilità del         fumatore di agire verso il soggetto
     mentate rispetto alle stesse malat-         datore di lavoro nell’adempimento        fumatore a titolo di risarcimento
     tie e l’esposizione al fumo di altri.       del potere-dovere di sicurezza, con-     danni, causati alla propria persona,
     Tutto ciò è giustificato dal fatto che      trollo e salvaguardia dell’ambiente      dall’esposizione allo stesso fumo
     il quantum dell’inalazione di fumo          di lavoro e gli obblighi verso gli       passivo [26]. Trattare e ascrivere
     passivo dal soggetto appare legato          stessi dipendenti (soggetti passivi      una tutela unicamente tramite l’ar-
     al quomodo della stessa inalazione,         del fumo), a lui riconducibili.          ticolo 2043 c.c. consentiva, però,
     risultando assai complicata la deter-                                                di giungere solamente a un risarci-
     minazione di un’incidenza causale,          Profili di responsabilità:               mento di danni eventualmente ca-
     anche per difficoltà di ricorrere a         il datore di lavoro e il                 gionati, e non favoriva una tutela
     elementi di natura presuntiva.                                                       ai soggetti passivi con l’obbligo di
                                                 potere-dovere di sicurezza
     Inoltre, è importante constatare che                                                 adozione, in capo al datore di la-
     le difficoltà sono immutate ove si
                                                 nei luoghi di lavoro                     voro, delle necessarie misure pre-
     analizzi la situazione sotto il profilo     Come argomentato precedente-             ventive. Questa tutela totale, tanto
     soggettivo. Il quesito primario da          mente, è risaputo esserci una vera       “sperata”, giunse a compimento
     porsi, a tal proposito, sta nell’indi-      e propria incertezza circa l’origine     negli anni Novanta quando l’orien-
     viduazione di chi, tra i soggetti con-      e la genesi della moltitudine di si-     tamento dottrinale e giuridico ricon-
     correnti nella faccenda, possa rite-        tuazioni in cui il danno da fumo si      dusse alla tutela dei soggetti non
     nersi come il responsabile del dan-         manifesta.                               fumatori, e in particolare dei lavo-
     no subito dal soggetto attore. An-          In tale visione giuridica risulta pre-   ratori, nell’ambito dell’art. 2087 c.c.
     cora una volta, come nel caso af-           valere l’azione del c.d. second          (tutela delle condizioni di lavoro;
     frontato in tema di risarcimento di         hand smoker nei confronti del re-        [I]. L’imprenditore è tenuto ad
     danno da fumo di sigaretta attivo,          sponsabile della sicurezza e salu-       adottare nell’esercizio dell’impresa
     torna in ausilio il già citato art. 2043    brità degli ambienti, dove i lavora-     le misure che, secondo la partico-
     c.c., dove come soggetto respon-            tori svolgono la propria attività.       larità del lavoro, l’esperienza e la
     sabile dovrebbe ritenersi l’autore          Questa ipotesi risulta più estesa di     tecnica, sono necessarie a tutelare
Tabaccologia 2-2020                                                                                      Tribuna Article       31

l’integrità fisica e la personalità mo-    per finalizzare l’abbassamento e           dal legislatore sia dalla giurispru-
rale dei prestatori di lavoro); ana-       l’eliminazione del rischio correlato       denza. Evitando, inoltre, di espor-
lizzato correlatamente con lo stes-        all’inalazione della sostanza nociva       re i soggetti passivi a nuovi fattori
so art. 32 della Costituzione.             stessa. Inoltre, è chiaro che la nor-      di rischio per la salute.
Attraverso questo combinato dispo-         ma de qua abbia reso più semplice          Gli stessi medici, che dovrebbero
sto dei due articoli è sorto un dirit-     l’onere della prova.                       essere portatori di salute e sanità,
to soggettivo alla salute dei lavo-        Per comprendere quanto sia im-             fumano in grande numero in Italia
ratori, ovvero il diritto alla salubrità   portante trattare il danno da fumo         [30]; noncuranti non soltanto dei
dell’aria respirata nei luoghi lavo-       passivo, con particolare intenzione        danni che si auto-provocano, ma
rativi, con la susseguente imposi-         anche all’ambiente lavorativo, è           soprattutto dell’esempio sociale e
zione di obblighi di prevenzione           fondamentale ricordare che all’inter-      globale che trasmettono ai cittadi-
in capo al datore di lavoro. L’art.        no dell’Unione Europea, nel 2002,          ni, fumatori o no. Giuridicamente
2087 c.c., applicabile anche in casi       sono deceduti circa 7.300 soggetti         la questione de qua è ancora mol-
non ancora espressamente previsti          adulti, di cui circa 2.800 non fuma-       to dibattuta a livello sia dottrinale
dal legislatore, prevede una sorta         tori, a causa dell’esposizione al fu-      che giurisprudenziale.
di implicito dovere di sicurezza sia       mo passivo di tabacco diffuso nei          È necessario che la nuova norma-
verso i soggetti non fumatori lavo-        luoghi di lavoro [28]; più specifica-      tiva del d.lgs. n. 6 del 2016, sul di-
ratori, sia verso i soggetti non fu-       tamente, inoltre, è emerso che il ri-      vieto di fumo, esteso anche nelle
matori comuni. Per di più il citato        schio di carcinoma polmonare era           pertinenze ospedaliere, sia rispet-
articolo è azionabile non solo ex          maggiore del 50% per i soggetti            tata sia dai pazienti sia dagli stessi
post per il ristoro dei danni pro-         che lavoravano in ambienti lavora-         medici; e così che si riesca a bandi-
dotti dalla violazione del medesi-         tivi di ristorazione dove era legale       re il fumo, in toto, in tutti i luoghi
mo obbligo, ma anche ex ante               fumare, rispetto a quelli non espo-        di cura.
per ottenere che il datore di lavo-        sti al fumo [29].                          È evidente, purtroppo, che la liber-
ro adempia alle tutele necessarie.
                                                                                      tà di autodeterminazione è forte-
Sulla base della responsabilità da-
toriale è importante ricordare che         Conclusioni                                mente menomata in misura varia-
gli obblighi di prevenzione del da-                                                   bile a seconda dell’età a cui si è
                                           Solo negli ultimi tempi il danno da
tore di lavoro non cessano di avere                                                   iniziato a fumare e del tempo tra-
                                           fumo passivo sembra potersi inqua-
efficacia con la semplice predispo-                                                   scorso dall’inizio di questa dipen-
                                           drare anche nell’ambito giuridico.
sizione delle misure di sicurezza,                                                    denza. Occorre mettere in evidenza
                                           Inoltre sono venuti alla ribalta nuo-
ma si materializzano concretamen-                                                     il fatto che questi soggetti dipen-
                                           vi strumenti finalizzati all’assunzio-     denti non sono soli, ma che vi sono
te anche con l’attività di vigilanza       ne del fumo, quali per esempio le si-
sul rispetto delle misure di preven-                                                  migliaia di associazioni, che lottano
                                           garette elettroniche e vaporizzatori       quotidianamente, mettendoci an-
zione da parte dei prestatori di la-       di varie specie. L’esposizione ai va-
voro. Infine, è lecito dire che l’art.                                                che la faccia, contro il fenomeno del
                                           pori di questi oggetti porta a rischi      tabagismo, sia a livello nazionale
2087 c.c. impone al datore di la-          concreti per la salute umana; soprat-
voro l’adozione di tutte le misure                                                    sia a livello internazionale. Grazie
                                           tutto per le alte concentrazioni di        a loro, ai medici coscienziosi e ai
idonee a preservare l’integrità psi-
                                           metalli pesanti che si disperdono          milioni di volontari in tutto il mon-
co-fisica dei propri lavoratori, e ha
                                           nell’ambiente. Questi strumenti di         do, la speranza di curare i soggetti
l’effetto di espandere la sfera di
                                           consumo non ricadono nell’ambito           fumatori da questa dipendenza, e
tutela possibile, in quanto prescin-
                                           di operatività dei divieti attualmen-      portare la conoscenza circa i danni
de dalla considerazione, e dalla
prova di un danno effettivamente           te vigenti, al di là di alcune speci-      medici, psichici, sociali e giuridici
subito [27].                               fiche aree (accuratamente segna-           del fumo agli occhi del mondo in-
In totale corrispondenza con l’ar-         late) e dei mezzi di trasporto, come       tero, può avere ancora speranza.
gomento trattato in questa sede,           per esempio sui treni, ove all’inter-
                                                                                             [Tabaccologia 2020; 2:26-32]
è opportuno citare un intervento           no dei vari regolamenti è previsto
legislativo di notevole importanza,        il divieto di fumo oltre che per le
per i lavoratori: nel 2008 il d.lgs.       sigarette comuni, anche per le si-
                                                                                      Valentino Gardi
n. 81 ha posto l’obbligo in capo al        garette elettroniche.                      Dottore in giurisprudenza,
datore di lavoro di adottare ogni          È quanto più auspicabile che ven-          Università di Bologna
intervento idoneo, al fine di preve-       gano posti in essere, da parte del         Specializzando in professioni legali,
nire qualsiasi possibile danno ca-         legislatore e delle Istituzioni, inter-    Università degli Studi di Firenze
gionato dal fumo passivo ai sog-           venti legislativi validi e concreti, con      valentino.gardi@unibo.it
getti non fumatori (e non), sul luo-       lo scopo di tutelare la salute dei
go di lavoro; tale norma prevede,          soggetti esposti al vapore di questi
innanzitutto, l’adozione di misure         oggetti; il tutto per non rendere             Disclosure: l’autore dichiara
generali di prevenzione del fumo,          vano tutto il lavoro fatto finora, sia     l’assenza di conflitto d’interessi.
32      Tribuna Article                                                                                           Tabaccologia 2-2020

     Bibliografia                                                         23. Cassazione Civile, 3 marzo 2016, n. 4211.

     1. Surgeon General, USDHHS, cit., 1986.                              24. Consoli I. Il fumo passivo nei luoghi di lavoro e la respon-
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