Il risarcimento del danno da fumo passivo nel diritto civile
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26 Tribuna Article Tabaccologia 2-2020 Il risarcimento del danno da fumo passivo nel diritto civile Compensation for second hand smoking damage in civil law Valentino Gardi Riassunto Il danno da fumo passivo rappresenta una tematica ampiamente discussa dal punto di vista medico- scientifico, ma ancora poco sviluppata dal punto di vista giuridico. In questo articolo si cercherà, pertanto, di affrontare l’argomento in tale prospettiva, dando conto dello stato del dibattito sia nella dottrina che nella giurisprudenza. Verranno esaminati gli aspetti più pregnanti del riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del fumo passivo dando conto delle difficoltà, agevolmente superabili nel diritto civile, in ordine alla prova della relazione eziologica tra l’evento e il danno. In più verrà dato ampiamente conto degli obblighi e delle responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dal mancato rispetto della normativa sul fumo nell’ambiente di lavoro. Infine si fornirà una panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di danno giuridico da fumo passivo, con la fondamentale sentenza contro l’azienda pubblica Rai fino alle pronunce più recenti, an- che alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia (Direttiva 2014/40/UE e d.lgs. n. 6 del 2016). Parole chiave: Risarcimento del danno, fumo passivo, relazione eziologica evento-danno, bilancia- mento interesse contrapposto, nesso di causalità. Abstract This article covers a debated topic in Italy: the compensation for damage due to secondhand smoke, from a juridical perspective. The following text will cover the issue from the point of view of both the doctrine and the jurisprudence. It will start by defining the category of the “mass toxic tort”. The text will then proceed on discussing the relation and controversy between the individual’s right of smokers to smoke opposed to the rights of non-smokers not to smoke. Moreover, the article will analyse difficulties of the deciding process for the right compensation de quo due to the injured party. We will also talk about the responsibility of the employer when he/she damages his/ her own workers in the working environment. In the end, we will illustrate a panorama of the jurisprudence’s evolution, regarding damages caused by secondhand smoke, with particular attention to the Rai sentence and to the most recent cases, under the light of the recent laws (Direttiva 2014/40/UE and D.lgs. n. 6/2016). Keywords: Reparation damage, second-hand smoke, causative connection between event and damage, the equilibrium between the opposed appeal, causality link. Introduzione dimostrato che, per molti versi, il Acclarata l’estrema dannosità del fumo passivo presentava un’anima fumo passivo per la salute di coloro Il fumo passivo o “sidestream smok- che (con)vivono loro malgrado a addirittura più nociva del fumo as- ing” è una di quelle situazioni ester- stretto contatto con dei fumatori, sunto volontariamente dal sogget- ne, di flusso negativo, causate da ci si è chiesti come assicurare loro prodotti da fumo, come per esempio to: nello specifico si osservava che una tutela adeguata e, nel caso in le sigarette. Tale fattispecie concer- il fumo passivo sviluppato a tem- cui non fossero riusciti a sfuggire al- ne l’inalazione involontaria di fumo perature più ridotte rispetto al fumo le conseguenze nefaste dell’espo- da parte di soggetti non fumatori. attivo, tendeva ad avere una con- sizione al fumo altrui, se potessero Alcuni studi effettuati nel corso del- centrazione maggiore di tossine almeno vantare un qualche tipo di la fine degli anni Ottanta hanno rilevate nel fumo di sigaretta [1]. pretesa risarcitoria.
Tabaccologia 2-2020 Tribuna Article 27 Dal punto di vista della tutela, uno blica autorità né dai soggetti espo- ne dei soggetti a sostanze nocive. dei successi chiave è stato raggiun- sti, se non una semplice “permissio- Nella fattispecie concreta dell’ille- to nel 2003 dallo Stato italiano con ne” nel rispetto della legge. In as- cito “di massa” possono presentar- l’inserimento del divieto di fumare senza di un interesse meritevole di si due distinte situazioni: in primis in tutti i luoghi chiusi aperti al pub- tutela dall’ordinamento giuridico e una che riconduce il fenomeno a un blico, portato a compimento dalla dato il carattere socialmente dan- episodio di natura extra-contrattua- c.d. legge Sirchia, all’art. 51. Attual- noso e spesso mortale del fumo, il le, che cagiona un danno alla salu- mente in Italia è possibile fumare fenomeno anche se ritenuto poten- te a una pluralità indeterminata di solo nei luoghi aperti (giardini, sta- ziale, e rilevante fonte di danno, soggetti; in secundis, una situazio- di, etc.) o nei luoghi parzialmente risulta confinato nel non iure piut- ne, cumulativa rispetto alla prima, aperti (gallerie, portici, etc.). tosto che nel contra ius. La mancan- dove vicino all’estensione quanti- Più di recente l’Italia ha, inoltre, re- za di materiale valido che dimostri tativa dei soggetti danneggiati, si cepito con il d.lgs. n. 6 del 2016 la l’utilità nella pratica del fumo, rende collocano ulteriori requisiti, come direttiva n. 40/2014 dell’UE, circa molto complessa per l’interprete per esempio il tipo di danno subito il ravvicinamento delle disposizioni la possibilità di operare un bilan- dagli indeterminati soggetti, ovve- legislative, regolamentari e ammi- ciamento fra interessi, con la con- ro l’accertamento di un effettivo nistrative degli Stati membri con- seguenza che il giudizio dell’inter- nesso di causalità tra l’azione della cernenti la lavorazione, la presen- prete non potrà che rilevare gli sostanza nociva e il danno sofferto tazione e la vendita di prodotti di effetti nocivi e pregiudizievoli del [10]. tabacco o altri prodotti correlati al fumo sulla salute umana indivi- La definizione di mass torts può fumo. duale e collettiva [4]. condurre, a sua volta, all’analisi di La direttiva UE, nella sua comple- Ove sia dimostrato che il consumo tre diversi tipi di danno: eventi sin- tezza, ha il merito di aver esteso le dei prodotti da fumo sia tale da goli da cui derivano contempora- tutele per i soggetti esposti al fu- determinare un danno reale alla neamente lesioni a una pluralità di mo passivo, in particolare dei più salute altrui, il giudicante non po- soggetti (cc.dd. mass accidents), giovani: sono stati infatti introdotti trà che ritenere primaria la salute come per esempio incidenti aerei nuovi e importanti divieti di fumo, dell’individuo, quale diritto fonda- ovvero disastri naturali di natura all’interno delle auto, in presenza mentale, così come sancito all’art. colposa [11]; eventi che causano un di soggetti minori o donne in stato 32 della Costituzione; con tutte le danno rilevante diffuso, localizzato di gravidanza, e nelle pertinenze implicazioni in termini di attribu- in una determinata area geografi- esterne delle strutture universitarie zione della responsabilità e del ri- sarcimento del danno. ca, provocato da sostanze tossiche ospedaliere, dei presidi ospeda- (cc.dd. pollution mass torts); esem- lieri e degli IRCCS pediatrici, non- pio, tristemente noto, quello del di- ché nelle pertinenze esterne dei Inquadramento giuridico sastro nucleare di Černobyl’ [12]; reparti di ginecologia e ostetricia, della questione infine, lesioni a catena cagionate da neonatologia e pediatria. Giuridicamente il danno da fumo un prodotto difettoso (cc.dd. pro- passivo rientra nella categoria dei duct liability mass torts); a titolo Il bilanciamento dell’inte- cc.dd. mass toxic torts: con questo esemplificativo si rilevano i casi resse contrapposto termine ci si riferisce a delle ipotesi del fumo, dell’amianto, dei farmaci Occorre evidenziare che imporre di danni, e responsabilità, per l’as- difettosi, dei campi elettromagne- la sopportazione del fumo ad altri sunzione-esposizione, da parte di tici (CEM). soggetti è al pari di ogni altra tec- un soggetto, ad agenti tossici o Il danno da fumo passivo rappre- nica di induzione al fumo, un atto materiali e sostanze di natura bio- senta un grave danno alla salute, di violenza fisica e morale, visto e chimica, radioattiva, con la conse- così come lo rappresentano i danni constatato che questa dipendenza guenza di gravi effetti eziopatolo- dovuti all’esposizione ad altre so- fa subire, indirettamente, gli effetti gici sull’organismo [5-9]. stanze chimiche nocive (come per nocivi ai soggetti presenti in loco. Tale tipologia di illecito va ricondot- esempio al cromo, al PM10, etc.). Questo comportamento sociale, ta a una duplice ipotesi: la prima L’individuazione dei medesimi dan- pertanto, travolge l’integrità fisica e concernente i danni derivanti dal ni è assai ardua per l’interprete, in salutare della persona umana [2,3]. consumo di beni con effetti di natu- quanto nel compimento di tali La liceità di consumare prodotti da ra tossica, le cui consumazione e azioni subentrano difficoltà che ri- fumo sembra costituire l’oggetto produzione portano danni rilevanti guardano principalmente l’esatto di una “volontà” negativa per il per la salute; la seconda ipotesi ri- accertamento del processo ezio- fumatore; in quanto, nell’esercizio guardante i danni conseguenti allo patologico della malattia, la quale della stessa, il soggetto non potreb- svolgimento di attività, lavorative o varia a seconda della tipologia di be pretendere nulla né dalla pub- simili, caratterizzate dall’esposizio- sostanza dannosa esaminata.
28 Tribuna Article Tabaccologia 2-2020 Per danno da fumo, nell’ordinamen- to illecito, e chi ha commesso il nale vige la regola “dell’oltre ogni to giuridico, si intende l’insieme di fatto sia obbligato al risarcimento; ragionevole dubbio”; nel diritto ci- tutte le questioni in cui si rilevano come può avvenire quando un vile prevale la regola del c.d. “più delle situazioni dove l’esposizione soggetto per un lungo periodo, probabile che non” [18-20]; appli- al fumo di tabacco cagiona un dan- per esempio in un luogo, inala il fu- cando un principio in termini di no alla salute; si può, al riguardo, mo di tabacco esalato dai suoi probabilità logica. Nel caso di do- distinguere tra danno derivante da colleghi di lavoro, sviluppando una ver dimostrare che il fumo passivo fumo attivo, danno da fumo passivo grave patologia; questo soggetto, a subito da un soggetto, per molti (dove i soggetti danneggiati han- causa di questo evento dannoso, anni, sia stato la causa della morte no inalato, contro la loro volontà, avrà diritto a un risarcimento. La dello stesso, sarà da dimostrare le emissioni altrui) [13], danno da determinazione del risarcimento come dalla dottrina ivi citata che, il fumo di terza mano (che è quello trova disciplina dall’art. 1223 c.c. fumo inalato dal soggetto passivo, che viene assorbito dall’ambiente Il problema del nesso causale rile- sia stato l’elemento che ha causato dopo essersi depositato su abiti, va che all’art. 2043 c.c. utilizzando l’insorgere della morte, attraverso capelli, pelle, suppellettili e arredi il termine “cagiona” ci si rifà a un una patologia; manifestandosi per- di ambienti confinati) [14], e, infi- primo nesso definito di causalità tanto l’esistenza del nesso causale ne, col termine di più recente ac- materiale (principio della condicio tra l’evento (il fumo inalato) e il quisizione si può parlare anche di sine qua non, etc.); invece gli art. danno (la morte del soggetto). danno da fumo di “quarta mano” [15,16], che, con un forte impatto ambientale, concerne l’inquina- mento tossico causato dalle innu- merevoli cicche di sigarette di- sperse ogni giorno nell’ambiente. Risulta quindi evidente come il danno da fumo ricopra una molti- tudine di casistiche variegate tal- volta di estrema complessità. Occorre porre in un ruolo primario, nell’inquadramento giuridico del danno de quo, l’accertamento da parte dell’interprete del c.d. nesso di causalità tra l’evento e il danno, e in particolare l’applicazione del criterio del “più probabile che non” e dei principi della causalità addi- zionale, cumulativa e della equiva- lenza delle concause ex art. 41 codi- ce penale (c.p.), il quale disciplina il “concorso di cause”, che si ma- nifesta quando una pluralità di 1123, 1225 e 1227 c.c. rilevano un Nel diritto vivente, concernente le condotte o situazioni appaiono ido- nesso inerente alla c.d. causalità aule giudiziarie, uno dei procedi- nee a produrre l’evento nocivo ve- giuridica (principio della regolarità menti più recenti contro un’azienda rificatosi. causale), che ha lo scopo di rinve- pubblica per i danni da fumo pas- Il nesso di causalità può essere de- nire i profili di esistenza e ampiez- sivo, subiti da una propria lavoratri- finito come quel nesso eziologico za dei pregiudizi relativi all’evento ce, è del 2016, dove è stato statu- tra un determinato evento (eserci- dannoso cagionato. ito che il datore di lavoro risponde tato da un’azione umana o natura- Infine, è giusto affermare che riguar- del danno subito dal dipendente le), e il verificarsi di una determina- do alla prova del nesso di causalità, a causa della nocività dell’ambien- ta conseguenza, che assume rilievo come potrebbe avvenire nel caso te lavorativo (Corte di Cass., sez. per l’ordinamento giuridico [17]. Il di un risarcimento per danni da fu- Lavoro, 03/03/2016 n. 4211). Nello codice civile non si esprime circa mo passivo, l’elemento che tende specifico la dipendente, oltre ad la definizione di causalità, ma si li- a differenziare in modo evidente il aver dovuto subire un demansiona- mita a prevedere attraverso l’art. settore civile de quo da quello pe- mento disciplinare, era stata sog- 2043 c.c., che un danno ingiusto nale è quello del c.d. standard getta a una perdurante esposizio- debba essere cagionato da un fat- probatorio richiesto: nel diritto pe- ne al fumo altrui sul luogo di lavoro;
Tabaccologia 2-2020 Tribuna Article 29 la Suprema Corte di Cassazione, in quella occasione, ha chiarito che il datore di lavoro non va esente da responsabilità nel caso in cui si sia limitato a impartire direttive gene- riche e non abbia assicurato la sa- lubrità dell’ambiente di lavoro controllando adeguatamente che fosse rispettata la normativa anti- fumo; secondo la Suprema Corte, infatti, sul posto di lavoro devono valere criteri di diligenza più strin- genti, rivestendo il datore una ve- ra e propria posizione di garanzia. Emblematico è stato anche il caso processuale contro la Regione Sici- lia che, nel 2017, è stata condanna- ta dal Tribunale civile di Palermo, Le difficoltà in ordine zione del soggetto responsabile e con la sentenza n. 2227, a un risar- alla prova della relazione l’imputazione della conseguente cimento pari a un milione e mezzo responsabilità. eziologica evento-danno Rispetto al fenomeno del fumo at- di euro, per la morte di una dipen- dente che per anni era stata co- Nel dover dimostrare la connessio- tivo sarà più complesso l’accerta- stretta a inalare il fumo passivo ne eziologica tra fumo passivo e mento dell’efficienza dell’esposizio- dei propri colleghi sul luogo di la- pregiudizio, si va a configurare un’i- ne al fumo altrui, quale causa de- voro, finendo con lo sviluppare potesi di danno ingiusto [21]. Fin terminante del danno alla salute la- una neoplasia polmonare. da subito è evidente, nel raffronto mentato, con un’ulteriore difficoltà Da ultimo la Corte di Cassazione è del danno da fumo passivo con il in ordine all’individuazione dei sog- fumo attivo, che nel primo non si getti responsabili nel caso concre- tornata a pronunciarsi con l’Ordi- rilevano particolari problematiche to. Partendo da una posizione ri- nanza del 9 gennaio 2019, n. 276, in ordine al profilo (ruolo) e all’in- guardo i profili oggettivi da accerta- che ha condannato in via definiti- cidenza della condotta del sog- re, è evidente che l’accertamento va Poste Italiane a risarcire i danni getto danneggiato nella produzio- dell’incidenza del fumo, nella ezio- subiti a causa del fumo passivo da ne dell’illecito. patogenesi della malattia, mostra un proprio dipendente; la vicenda Nelle situazioni ove la vicenda dan- da subito le incertezze tipiche di processuale riguarda un ex dipen- nosa sia caratterizzata anche dalla un danno da sostanza tossica, in dente, non fumatore, di Poste Ita- spontanea volontà e consapevole quanto non è provocato dal consu- liane, che per oltre quattordici anni assunzione del rischio dalla vittima, mo diretto dell’oggetto dannoso era stato esposto al fumo passivo si qualifica una responsabilità bila- (sigaretta, sigaro, etc.), ma dall’e- nel proprio ambiente di lavoro, e terale, e l’incognita del problema si sposizione involontaria dell’altrui che aveva finito, quindi, con lo svi- rifà all’accertamento della relazio- consumo. Ciò conferma di essere luppare una neoplasia dell’appa- ne eziologica tra evento e pregiu- in presenza di un danno reale da rato respiratorio. Tale patologia, dizio, da cui discende l’individua- sostanza tossica, anche senza la secondo i medici, sarebbe stata la conseguenza proprio dell’esposi- zione prolungata al fumo passivo sul luogo di lavoro. In questa pro- nuncia della Corte di Cassazione è stato, quindi, confermato il nesso di causalità tra l’evento e il danno per il soggetto. Questa è l’ennesi- ma prova di come il danno da fu- mo passivo possa “immergersi” in scenari quanto più quotidiani, an- che in un semplice luogo di lavoro, per non parlare della quotidianità abitativa delle famiglie.
30 Tribuna Article Tabaccologia 2-2020 volontarietà del soggetto, oltre che materiale dell’illecito, che nel caso quella riconducibile al mero rap- per quanto è stato riportato, con di specie sarebbe proprio lo stes- porto tra lavoratore e datore di la- dati clinici e scientifici, già dalla fi- so soggetto fumatore. voro, incorporando in sé ogni fatto ne degli anni Ottanta quando fu Al pari delle sentenze precedente- ove il titolare del potere di orga- dimostrato che i soggetti sani non mente citate, nel 2016 la Suprema nizzazione, controllo e salvaguardia fumatori, esposti acutamente al fu- Corte di Cassazione ha dimostrato dei luoghi, in cui si realizza l’espo- mo, lamentavano sintomi clinici di “tolleranza zero” verso il danno da sizione volontaria al fumo altrui, vario genere (irritazioni oculari, emi- fumo passivo, considerando il da- non assume misure idonee a impe- cranie, tosse, etc.), e fu ritenuto, fin tore di lavoro responsabile, e nel dire il danno; tale fattispecie ipo- da quegli anni, che gli effetti dell’e- caso concreto condannando la Rai tetica risulta per l’appunto la più sposizione cronica differivano sen- (tv pubblica) a risarcire, con circa ricorrente [24,25]. Al fine di defini- sibilmente a seconda dell’età del 32.000 euro, un ex dipendente, in re i profili di responsabilità dei sog- soggetto [22]. pensione, per danni biologici e getti aventi i poteri, ivi definiti, è Ritornando al caso specifico, in rife- morali [23]. In queste argomenta- necessario compiere un’analisi sto- rimento alla difficoltà in ordine alla zioni giuridiche sembra aver trova- rica. Tra i primi decreti vi fu il prova delle modalità in cui si è svol- to più riscontro, dai Tribunali, l’a- d.P.R. 24/04/1955, n. 547, attra- ta l’esposizione nel caso concreto, zione verso chi detiene un potere verso il quale fu posto in essere il l’impossibilità di accertamento di conformativo dell’attività del fu- divieto di fumare nei luoghi aventi una connessione causale, senza ri- matore attivo o passivo ovvero sia un particolare rischio, in riferimen- correre a modelli matematici i qua- responsabile della salute, sicurez- to al loro fine lavorativo; un altro li variano a seconda di eventi non za dei lavoratori e degli ambienti decreto importante fu il d.P.R. prevedibili, comporta la necessità di ove si svolge l’attività degli stessi 09/04/1959, n. 128, con cui fu posta un’elaborazione di campioni che al lavoratori. la restrizione al consumo di og- quantum del consumo per la deter- A tal proposito avendo analizzato getti da fumo in luoghi sotterranei minazione dell’incidenza statistica pienamente le difficoltà che si pre- (quali per esempio cave o miniere). del danno stesso sostituiscono la sentano, all’interprete e al giuri- La tutela del soggetto non fuma- durata e la modalità dell’esposi- sta, in ordine alla prova della sus- tore lavoratore inizialmente fu at- zione. sistenza della relazione eziologica tuata solo ai sensi del già citato A tal proposito la complessità è evi- evento-danno, sia in base a profili art. 2043 c.c., in quanto tale arti- dente, visto che risulterebbe più na- oggettivi o soggettivi da accertare, colo interpretato in concomitanza turale e semplice stabilire una rela- sembra doveroso soffermarsi nel con l’art. 32 della Cost., permette- zione tra il consumo diretto di so- prossimo capitolo sulla dissertazio- va al soggetto danneggiato non stanze da fumo e le patologie la- ne in tema di responsabilità del fumatore di agire verso il soggetto mentate rispetto alle stesse malat- datore di lavoro nell’adempimento fumatore a titolo di risarcimento tie e l’esposizione al fumo di altri. del potere-dovere di sicurezza, con- danni, causati alla propria persona, Tutto ciò è giustificato dal fatto che trollo e salvaguardia dell’ambiente dall’esposizione allo stesso fumo il quantum dell’inalazione di fumo di lavoro e gli obblighi verso gli passivo [26]. Trattare e ascrivere passivo dal soggetto appare legato stessi dipendenti (soggetti passivi una tutela unicamente tramite l’ar- al quomodo della stessa inalazione, del fumo), a lui riconducibili. ticolo 2043 c.c. consentiva, però, risultando assai complicata la deter- di giungere solamente a un risarci- minazione di un’incidenza causale, Profili di responsabilità: mento di danni eventualmente ca- anche per difficoltà di ricorrere a il datore di lavoro e il gionati, e non favoriva una tutela elementi di natura presuntiva. ai soggetti passivi con l’obbligo di potere-dovere di sicurezza Inoltre, è importante constatare che adozione, in capo al datore di la- le difficoltà sono immutate ove si nei luoghi di lavoro voro, delle necessarie misure pre- analizzi la situazione sotto il profilo Come argomentato precedente- ventive. Questa tutela totale, tanto soggettivo. Il quesito primario da mente, è risaputo esserci una vera “sperata”, giunse a compimento porsi, a tal proposito, sta nell’indi- e propria incertezza circa l’origine negli anni Novanta quando l’orien- viduazione di chi, tra i soggetti con- e la genesi della moltitudine di si- tamento dottrinale e giuridico ricon- correnti nella faccenda, possa rite- tuazioni in cui il danno da fumo si dusse alla tutela dei soggetti non nersi come il responsabile del dan- manifesta. fumatori, e in particolare dei lavo- no subito dal soggetto attore. An- In tale visione giuridica risulta pre- ratori, nell’ambito dell’art. 2087 c.c. cora una volta, come nel caso af- valere l’azione del c.d. second (tutela delle condizioni di lavoro; frontato in tema di risarcimento di hand smoker nei confronti del re- [I]. L’imprenditore è tenuto ad danno da fumo di sigaretta attivo, sponsabile della sicurezza e salu- adottare nell’esercizio dell’impresa torna in ausilio il già citato art. 2043 brità degli ambienti, dove i lavora- le misure che, secondo la partico- c.c., dove come soggetto respon- tori svolgono la propria attività. larità del lavoro, l’esperienza e la sabile dovrebbe ritenersi l’autore Questa ipotesi risulta più estesa di tecnica, sono necessarie a tutelare
Tabaccologia 2-2020 Tribuna Article 31 l’integrità fisica e la personalità mo- per finalizzare l’abbassamento e dal legislatore sia dalla giurispru- rale dei prestatori di lavoro); ana- l’eliminazione del rischio correlato denza. Evitando, inoltre, di espor- lizzato correlatamente con lo stes- all’inalazione della sostanza nociva re i soggetti passivi a nuovi fattori so art. 32 della Costituzione. stessa. Inoltre, è chiaro che la nor- di rischio per la salute. Attraverso questo combinato dispo- ma de qua abbia reso più semplice Gli stessi medici, che dovrebbero sto dei due articoli è sorto un dirit- l’onere della prova. essere portatori di salute e sanità, to soggettivo alla salute dei lavo- Per comprendere quanto sia im- fumano in grande numero in Italia ratori, ovvero il diritto alla salubrità portante trattare il danno da fumo [30]; noncuranti non soltanto dei dell’aria respirata nei luoghi lavo- passivo, con particolare intenzione danni che si auto-provocano, ma rativi, con la susseguente imposi- anche all’ambiente lavorativo, è soprattutto dell’esempio sociale e zione di obblighi di prevenzione fondamentale ricordare che all’inter- globale che trasmettono ai cittadi- in capo al datore di lavoro. L’art. no dell’Unione Europea, nel 2002, ni, fumatori o no. Giuridicamente 2087 c.c., applicabile anche in casi sono deceduti circa 7.300 soggetti la questione de qua è ancora mol- non ancora espressamente previsti adulti, di cui circa 2.800 non fuma- to dibattuta a livello sia dottrinale dal legislatore, prevede una sorta tori, a causa dell’esposizione al fu- che giurisprudenziale. di implicito dovere di sicurezza sia mo passivo di tabacco diffuso nei È necessario che la nuova norma- verso i soggetti non fumatori lavo- luoghi di lavoro [28]; più specifica- tiva del d.lgs. n. 6 del 2016, sul di- ratori, sia verso i soggetti non fu- tamente, inoltre, è emerso che il ri- vieto di fumo, esteso anche nelle matori comuni. Per di più il citato schio di carcinoma polmonare era pertinenze ospedaliere, sia rispet- articolo è azionabile non solo ex maggiore del 50% per i soggetti tata sia dai pazienti sia dagli stessi post per il ristoro dei danni pro- che lavoravano in ambienti lavora- medici; e così che si riesca a bandi- dotti dalla violazione del medesi- tivi di ristorazione dove era legale re il fumo, in toto, in tutti i luoghi mo obbligo, ma anche ex ante fumare, rispetto a quelli non espo- di cura. per ottenere che il datore di lavo- sti al fumo [29]. È evidente, purtroppo, che la liber- ro adempia alle tutele necessarie. tà di autodeterminazione è forte- Sulla base della responsabilità da- toriale è importante ricordare che Conclusioni mente menomata in misura varia- gli obblighi di prevenzione del da- bile a seconda dell’età a cui si è Solo negli ultimi tempi il danno da tore di lavoro non cessano di avere iniziato a fumare e del tempo tra- fumo passivo sembra potersi inqua- efficacia con la semplice predispo- scorso dall’inizio di questa dipen- drare anche nell’ambito giuridico. sizione delle misure di sicurezza, denza. Occorre mettere in evidenza Inoltre sono venuti alla ribalta nuo- ma si materializzano concretamen- il fatto che questi soggetti dipen- vi strumenti finalizzati all’assunzio- denti non sono soli, ma che vi sono te anche con l’attività di vigilanza ne del fumo, quali per esempio le si- sul rispetto delle misure di preven- migliaia di associazioni, che lottano garette elettroniche e vaporizzatori quotidianamente, mettendoci an- zione da parte dei prestatori di la- di varie specie. L’esposizione ai va- voro. Infine, è lecito dire che l’art. che la faccia, contro il fenomeno del pori di questi oggetti porta a rischi tabagismo, sia a livello nazionale 2087 c.c. impone al datore di la- concreti per la salute umana; soprat- voro l’adozione di tutte le misure sia a livello internazionale. Grazie tutto per le alte concentrazioni di a loro, ai medici coscienziosi e ai idonee a preservare l’integrità psi- metalli pesanti che si disperdono milioni di volontari in tutto il mon- co-fisica dei propri lavoratori, e ha nell’ambiente. Questi strumenti di do, la speranza di curare i soggetti l’effetto di espandere la sfera di consumo non ricadono nell’ambito fumatori da questa dipendenza, e tutela possibile, in quanto prescin- di operatività dei divieti attualmen- portare la conoscenza circa i danni de dalla considerazione, e dalla prova di un danno effettivamente te vigenti, al di là di alcune speci- medici, psichici, sociali e giuridici subito [27]. fiche aree (accuratamente segna- del fumo agli occhi del mondo in- In totale corrispondenza con l’ar- late) e dei mezzi di trasporto, come tero, può avere ancora speranza. gomento trattato in questa sede, per esempio sui treni, ove all’inter- [Tabaccologia 2020; 2:26-32] è opportuno citare un intervento no dei vari regolamenti è previsto legislativo di notevole importanza, il divieto di fumo oltre che per le per i lavoratori: nel 2008 il d.lgs. sigarette comuni, anche per le si- Valentino Gardi n. 81 ha posto l’obbligo in capo al garette elettroniche. Dottore in giurisprudenza, datore di lavoro di adottare ogni È quanto più auspicabile che ven- Università di Bologna intervento idoneo, al fine di preve- gano posti in essere, da parte del Specializzando in professioni legali, nire qualsiasi possibile danno ca- legislatore e delle Istituzioni, inter- Università degli Studi di Firenze gionato dal fumo passivo ai sog- venti legislativi validi e concreti, con valentino.gardi@unibo.it getti non fumatori (e non), sul luo- lo scopo di tutelare la salute dei go di lavoro; tale norma prevede, soggetti esposti al vapore di questi innanzitutto, l’adozione di misure oggetti; il tutto per non rendere Disclosure: l’autore dichiara generali di prevenzione del fumo, vano tutto il lavoro fatto finora, sia l’assenza di conflitto d’interessi.
32 Tribuna Article Tabaccologia 2-2020 Bibliografia 23. Cassazione Civile, 3 marzo 2016, n. 4211. 1. Surgeon General, USDHHS, cit., 1986. 24. Consoli I. Il fumo passivo nei luoghi di lavoro e la respon- sabilità del datore di lavoro, nota a Cass. Civ. 16 novembre 2. Nazzaro D. Il diritto di non fumare. Giur It 1997;1:109. 2006, n. 24404, in Il lavoro della giurisp., fasc. 6, pp. 585, 3. Nazzaro D. Il divieto di fumare: un aspetto “minimalistico” 2007. della tutela della salute? Giur It 1997;IV:244-51. 25. Cumani E. Responsabilità del datore di lavoro per espo- 4. Baldini G. Il danno da fumo, cap. 4° 1. Fumo attivo vs fumo sizione a fumo passivo e infermità per causa di servizio, nota passivo, Collana: Consumatori Oggi, 20. Edizioni Scientifiche a Cass. Civ. 1611/2006, n. 24404. Italiane: Napoli 2008. 26. Corte Costituzionale, 7 maggio 1991, n. 5002. 5. Ponzanelli G. La responsabilità civile. Il Mulino: Bologna 27. Lorenzi F. Il problema del fumo passivo, in Studium Iuris, 1992. n. 4, 469-475, 2004. 6. Monateri PG. La responsabilità nei mass torts, in Respon- 28. The Smoke Free Partnership. Lifting the smokescreen: sabilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.). Torino, pg. 10 reasons for a smoke free Europe. European Respiratory 195 ss., 1998. Society Journals Ltd: Bruxelles (Belgio) 2006. 7. Baldini G. Il danno da fumo. Il problema della responsa- 29. Siegel M. Involuntary smoking in the restaurant work- bilità nel danno da sostanze tossiche, Collana: Consumatori place. A review of employee exposure and health effects. Oggi, 20, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. JAMA 1993;270:490-3. 8. Rheingold P. Toxic Torts Tort Actions for cancer and Lu, 30. Ficarra MG, Gualano MR, Capizzi S, Siliquini R, Liguori Association of Trial Lawyers, Washington, 1977. G, Manzoli L, et al. Tobacco use prevalence, knowledge and 9. Gold S. Causation in toxic torts: burdens of proof, standards attitudes among Italian hospital healthcare professionals. of persuasion and statistical evidence. Yale L.J. 1986;96: Eur J Public Health 2011;21:29-34. 376-402. 10. Ponzanelli G. La responsabilità civile. Mass torts nel di- ritto italiano. Il Mulino: Bologna 1992, pg. 174. 11. Monateri G. La responsabilità nei mass torts, in Respon- sabilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.). Torino 1998, pg. 197 ss. 12. Monateri G. La responsabilità nei mass torts, in Responsa- bilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.). Torino 1998, pg. 195 ss. 13. Woodward A, Laugesen M. How many deaths are caused by second hand cigarette smoke? Tob Control 2001;10:383-8. 14. Ramirez N, Ozel MZ, Lewis AC, Marce RM, Borrull F, Hamilton JF. Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. Environ Int 2014;71:139-47. 15. Lombardi CC, Puca P. Le cicche di Sigaretta: da rifiuto tossico nocivo a risorsa per il green ecologic design Rimini, Atti Ecomondo, 2013. Green economy: Ricerca, Innovazione e Simbiosi industriale. 16. Thomas E, Novotny TE, Zhao F. Consumption and pro- duction waste: another externality of tobacco use. Tob Con- trol 1999;8:75-80. 17. Capecchi M. Il nesso di causalità. Da elemento della fat- tispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del risarci- mento del danno. CEDAM: Padova 2005. 18. Bordon R. Il nesso di causalità. UTET Giuridica: Torino 2006. 19. Gorla G. Sulla c.d. causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze. Rivista di diritto civile 1954;II. 20. Realmonte F. Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno. Giuffrè: Milano 1967. 21. Corte Costituzionale, sentenza 202/91. 22. Caso G, Trecciano L. Quaderni di Selecta Paediatrica, la via del respiro: effetti da fumo passivo. Edizioni Mediche Italiane: Pavia 1987.
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