"Il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio" - TAR Lombardia - Milano - sez. II - sentenza del 27 luglio 2021 - n.1837
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“Il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio” – TAR Lombardia – Milano – sez. II – sentenza del 27 luglio 2021 – n.1837 Il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota . Massimazione a cura della Redazione di IURA NOVIT CURIA © SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da Mariagrazia Omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia, 1; nei confronti Omissisa r.l., Euroverde Società agricola a r.l., Aop Unolombardia Società agricola a r.l., non costituite in giudizio; per l’annullamento del diniego opposto dalla Direzione generale agricoltura, con nota 18 marzo 2021 all’istanza di accesso agli atti prot. n. M1.2021.0022876, presentata in data 8 febbraio 2021 e volta all’esibizione dei “documenti inerenti le istruttorie dei controlli effettuati per le annualità 2018 e 2019 dalla Regione Lombardia in relazione al Reg. UE 543/2011 previsti dalla normativa sull’attività posta in essere da Euroverde soc. agr. srl (allegata visura) quale Filiale della OP Ortonatura (allegata visura), comprensivi della rendicontazione dei piani VPC” nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con contestuale ordine di esibizione all’amministrazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa; Relatrice la dott.ssa Laura Patelli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, e 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (conv. legge n. 70/2020 e modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con il ricorso in epigrafe, Omissis Mariagrazia ha impugnato il diniego all’istanza d’accesso agli atti presentata in data 8 febbraio 2021, opposto dalla Regione Lombardia – Direzione generale agricoltura con nota del 18 marzo 2021. 2. In particolare, l’interessata chiedeva alla Regione l’esibizione dei “documenti inerenti le istruttorie dei controlli effettuati per le annualità 2018 e 2019 dalla Regione Lombardia in relazione al Reg. UE 543/2011 previsti dalla normativa sull’attività posta in essere da Euroverde soc. agr. Srl quale Filiale della OP Ortonatura, comprensivi della rendicontazione dei piani VPC” motivando l’istanza sulla “necessità al fine di appurarne la correttezza quale titolare dell’Azienda Agricola Omissis Mariagrazia […] socia della OP Ortonatura Omissis”. Ricevute le opposizioni dei controinteressati, alle quali era allegata documentazione volta a dimostrare che l’istante non era più socia di OP Ortonatura Omissis sin dall’1 gennaio 2019, l’amministrazione negava l’accesso ai documenti, sul rilievo che le motivazioni addotte per giustificare l’accesso “non trova[va]no riscontro”. 3. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., Omissis ha impugnato il provvedimento di diniego predetto, ritenendo che l’amministrazione abbia errato nel valutare i presupposti della richiesta. 4. Si è costituita in giudizio, in data 3 giugno 2021, la Regione Lombardia, per resistere al ricorso, eccependo il difetto di legittimazione all’accesso da parte della ricorrente a partire dal 2019 e contestando, nel merito, la genericità della richiesta istruttoria. 5. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2021, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande. Infine, all’udienza predetta, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Al fine di meglio comprendere l’oggetto della richiesta di accesso documentale, devono premettersi alcuni cenni sugli aiuti comunitari di cui all’articolo 103-quinquies, paragrafo 2 Reg. EU n. 1234/2007. La norma in questione prevede che le organizzazioni di produttori (“OP”) del settore ortofrutticolo possano costituire un fondo di esercizio – finalizzato all’esclusiva realizzazione di programmi operativi approvati dagli stati membri – finanziato in parte dagli aderenti alle organizzazioni o dall’organizzazione stessa e in parte con aiuti europei. Nel dettaglio, l’ammontare del contributo europeo al fondo predetto dipende dal valore della produzione
commercializzata (“VPC”). Il regolamento EU n. 543/2011 contiene poi le modalità di applicazione del citato regolamento EU n. 1234/2007. In particolare, l’articolo 50 del Regolamento EU n. 543/2011 stabilisce che “il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta”. La verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto – sulla base dei quali viene calcolato il VPC – viene svolta sui dati contabili e sulle fatture emesse dalla OP, dalle filiali della OP e dai soci autorizzati dalla OP, durante il periodo di riferimento (vale a dire l’ultimo esercizio contabile approvato, precedente alla data di presentazione del programma operativo). A seguire, in base alla produzione ed alla commercializzazione svolta dalla OP, viene calcolato il VPC, da cui dipende l’ammontare del contributo europeo corrispondente al 50% del fondo di esercizio. In questo quadro, alla Regione vengono attribuiti, dalla normativa nazionale (D.M. n. 9194017/2020 e allegato 2 alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008), compiti di controllo sulle OP e sui relativi aderenti, sia ai fini del riconoscimento che dell’approvazione ed attuazione dei programmi operativi e delle loro modifiche. Oggetto della richiesta di accesso è proprio l’attività di verifica svolta dalla Regione Lombardia su Euroverde società agricola a r.l., della quale l’OP Ortonatura – di cui l’istante afferma di essere socia – detiene il 90% delle quote. 2. In via preliminare, deve essere valutata la legittimazione all’accesso della ricorrente, in quanto la qualità di socia dell’OP in capo a Omissis è contestata a partire dal 1° gennaio 2019. Sul punto, la ricorrente afferma che la propria nota di recesso del settembre 2018 non avrebbe alcuna efficacia – nonostante l’intervenuta delibera del Consiglio di Amministrazione a far data dal 1° gennaio 2019 – poiché non le sarebbero state tempestivamente liquidate le proprie quote sociali (nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso, previsto dall’art. 2473 c.c.). La tesi della ricorrente è infondata. Infatti, il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. VI, 11/09/2017, n.21036; Cassazione civile sez. I, 19/03/2004, n.5548). Pertanto, correttamente l’amministrazione eccepisce il difetto di legittimazione attiva all’accesso ai documenti da parte di Omissis per l’anno 2019, poiché in tale periodo questa non era titolare di alcuna situazione giuridica differenziata che giustifichi un interesse all’accesso ai documenti sui controlli effettuati in tale annualità; infatti, residuava tra Omissis e la società un mero rapporto obbligatorio di credito. Né conduce a conclusioni differenti la considerazione che la delibera di recesso non sia stata iscritta presso il registro delle imprese, poiché trattasi di pubblicità con efficacia dichiarativa (art. 2193 c.c.) e non costitutiva. Tantomeno rileva il fatto che Omissis abbia continuato a ricevere, nel corso del 2019,
le comunicazioni delle assemblee dei soci, trattandosi di un mero fatto – eventualmente anche riconducibile a un difetto di coordinamento tra gli uffici amministrativi della società – che non può in alcun modo incidere sulla validità del recesso operato dall’interessata e sulla delibera adottata dalla società. Conclusivamente sul punto, la richiesta di accesso agli atti per l’anno 2019 deve essere rigettata e, per questa parte, il provvedimento di diniego dell’amministrazione è legittimo. 3. Deve essere ora esaminata la richiesta di accesso, limitatamente all’anno 2018, in considerazione di quanto sopra osservato per il 2019. La richiesta è fondata. 3.1. In primo luogo, deve escludersi – diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione nelle proprie difese – che l’istanza sia formulata in termini generici e sia volta al controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, in quanto la ricorrente, in realtà, ha circoscritto i documenti richiesti a quelli relativi “alle istruttorie dei controlli effettuati dalla Regione Lombardia in relazione agli aiuti europei che la filiale della OP Ortonatura ha ricevuto negli anni 2018 e 2019”. La domanda di accesso deve essere valutata avuto riguardo alla disciplina di riferimento e, in tale contesto, non si palesa come esplorativa o generica, ben potendo l’amministrazione individuare facilmente i documenti richiesti, anzitutto specificando se nel corso del 2018 abbia esercitato i propri poteri di controllo in relazione alla Filiale Euroverde dell’OP Ortonatura e, quindi, se esistano dei documenti attestanti lo svolgimento di tale attività (quali i verbali di controllo), documenti che dovranno essere esibiti alla ricorrente. Inoltre, Omissis ha puntualmente specificato di avere interesse quantomeno alla rendicontazione dei piani VPC, sulla base dei quali – come già precisato – viene calcolato l’ammontare del contributo europeo corrispondente al 50% del fondo di esercizio. 3.2. In secondo luogo, deve escludersi che i documenti richiesti siano coperti da riservatezza per la parte in cui abbiano ad oggetto dati contabili, come invece eccepito dalla resistente, poiché trattasi comunque di dati depositati nei registri della società e fatti oggetto di controllo da parte della Regione ai fini della stima del contributo europeo. In ogni caso, la ricorrente ha allegato nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. di dover accedere agli atti richiesti per esigenze difensive, in quanto la Guardia di Finanza sta conducendo indagini, nell’ambito del procedimento penale avente R.G.N.R. 30345/2016 mod. 21 (cfr. doc. 12 della ricorrente), in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal socio amministratore di Euroverde ai fini dell’ottenimento dei contributi pubblici. Trattandosi di esigenze – seppur lato sensu – difensive l’interesse all’accesso deve essere ritenuto prevalente sulle eventuali (ma insussistenti, nel caso di specie) esigenze di riservatezza della società. 4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere in parte accolto e deve essere ordinata alla Regione Lombardia l’esibizione dei documenti richiesti limitatamente all’anno 2018 (secondo quanto precisato al par. 3.1), da compiersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, o dalla notificazione del medesimo, se anteriore. 5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, fatto salvo il diritto della ricorrente alla refusione del contributo unificato versato. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e ordina alla Regione Lombardia l’esibizione alla ricorrente dei documenti richiesti, relativamente all’annualità 2018. Compensa tra le parti le spese di giudizio, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, a carico della Regione Lombardia e in favore della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati: Italo Caso, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Laura Patelli, Referendario, Estensore
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