"Il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio" - TAR Lombardia - Milano - sez. II - sentenza del 27 luglio 2021 - n.1837

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“Il recesso da una società è un atto
unilaterale recettizio” – TAR Lombardia –
Milano – sez. II – sentenza del 27 luglio 2021
– n.1837

       Il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a
produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta
nella sfera di conoscenza della società destinataria; pertanto, la liquidazione della quota non
è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la
conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status
socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota .

      Massimazione a cura della Redazione di IURA NOVIT CURIA ©

      SENTENZA

        sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da
Mariagrazia Omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Gorlani, con domicilio
digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
        contro
        Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da Pec
da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, piazza
Città di Lombardia, 1;
        nei confronti
        Omissisa r.l., Euroverde Società agricola a r.l., Aop Unolombardia Società agricola a r.l.,
non costituite in giudizio;
        per l’annullamento
        del diniego opposto dalla Direzione generale agricoltura, con nota 18 marzo 2021
all’istanza di accesso agli atti prot. n. M1.2021.0022876, presentata in data 8 febbraio 2021 e
volta all’esibizione dei “documenti inerenti le istruttorie dei controlli effettuati per le
annualità 2018 e 2019 dalla Regione Lombardia in relazione al Reg. UE 543/2011 previsti
dalla normativa sull’attività posta in essere da Euroverde soc. agr. srl (allegata visura) quale
Filiale della OP Ortonatura (allegata visura), comprensivi della rendicontazione dei piani VPC”
        nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alla
documentazione richiesta con contestuale ordine di esibizione all’amministrazione;

      Visti il ricorso e i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
        Relatrice la dott.ssa Laura Patelli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2021,
tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25,
comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, e 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28 (conv. legge n. 70/2020 e modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.l. 1 aprile
2021, n. 44), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui
all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
        Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

      FATTO

        1. Con il ricorso in epigrafe, Omissis Mariagrazia ha impugnato il diniego all’istanza
d’accesso agli atti presentata in data 8 febbraio 2021, opposto dalla Regione Lombardia –
Direzione generale agricoltura con nota del 18 marzo 2021.
        2. In particolare, l’interessata chiedeva alla Regione l’esibizione dei “documenti
inerenti le istruttorie dei controlli effettuati per le annualità 2018 e 2019 dalla Regione
Lombardia in relazione al Reg. UE 543/2011 previsti dalla normativa sull’attività posta in
essere da Euroverde soc. agr. Srl quale Filiale della OP Ortonatura, comprensivi della
rendicontazione dei piani VPC” motivando l’istanza sulla “necessità al fine di appurarne la
correttezza quale titolare dell’Azienda Agricola Omissis Mariagrazia […] socia della OP
Ortonatura Omissis”.
        Ricevute le opposizioni dei controinteressati, alle quali era allegata documentazione
volta a dimostrare che l’istante non era più socia di OP Ortonatura Omissis sin dall’1 gennaio
2019, l’amministrazione negava l’accesso ai documenti, sul rilievo che le motivazioni addotte
per giustificare l’accesso “non trova[va]no riscontro”.
        3. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., Omissis ha impugnato il provvedimento di diniego
predetto, ritenendo che l’amministrazione abbia errato nel valutare i presupposti della
richiesta.
        4. Si è costituita in giudizio, in data 3 giugno 2021, la Regione Lombardia, per resistere
al ricorso, eccependo il difetto di legittimazione all’accesso da parte della ricorrente a partire
dal 2019 e contestando, nel merito, la genericità della richiesta istruttoria.
        5. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2021, le parti hanno
depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande.
        Infine, all’udienza predetta, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

      DIRITTO

       1. Al fine di meglio comprendere l’oggetto della richiesta di accesso documentale,
devono premettersi alcuni cenni sugli aiuti comunitari di cui all’articolo 103-quinquies,
paragrafo 2 Reg. EU n. 1234/2007.
       La norma in questione prevede che le organizzazioni di produttori (“OP”) del settore
ortofrutticolo possano costituire un fondo di esercizio – finalizzato all’esclusiva realizzazione
di programmi operativi approvati dagli stati membri – finanziato in parte dagli aderenti alle
organizzazioni o dall’organizzazione stessa e in parte con aiuti europei. Nel dettaglio,
l’ammontare del contributo europeo al fondo predetto dipende dal valore della produzione
commercializzata (“VPC”).
        Il regolamento EU n. 543/2011 contiene poi le modalità di applicazione del citato
regolamento EU n. 1234/2007. In particolare, l’articolo 50 del Regolamento EU n. 543/2011
stabilisce che “il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori
è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e
include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è
riconosciuta”.
        La verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto – sulla
base dei quali viene calcolato il VPC – viene svolta sui dati contabili e sulle fatture emesse
dalla OP, dalle filiali della OP e dai soci autorizzati dalla OP, durante il periodo di riferimento
(vale a dire l’ultimo esercizio contabile approvato, precedente alla data di presentazione del
programma operativo).
        A seguire, in base alla produzione ed alla commercializzazione svolta dalla OP, viene
calcolato il VPC, da cui dipende l’ammontare del contributo europeo corrispondente al 50%
del fondo di esercizio.
        In questo quadro, alla Regione vengono attribuiti, dalla normativa nazionale (D.M. n.
9194017/2020 e allegato 2 alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008), compiti di
controllo sulle OP e sui relativi aderenti, sia ai fini del riconoscimento che dell’approvazione
ed attuazione dei programmi operativi e delle loro modifiche.
        Oggetto della richiesta di accesso è proprio l’attività di verifica svolta dalla Regione
Lombardia su Euroverde società agricola a r.l., della quale l’OP Ortonatura – di cui l’istante
afferma di essere socia – detiene il 90% delle quote.
        2. In via preliminare, deve essere valutata la legittimazione all’accesso della ricorrente,
in quanto la qualità di socia dell’OP in capo a Omissis è contestata a partire dal 1° gennaio
2019. Sul punto, la ricorrente afferma che la propria nota di recesso del settembre 2018 non
avrebbe alcuna efficacia – nonostante l’intervenuta delibera del Consiglio di Amministrazione
a far data dal 1° gennaio 2019 – poiché non le sarebbero state tempestivamente liquidate le
proprie quote sociali (nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso,
previsto dall’art. 2473 c.c.).
        La tesi della ricorrente è infondata.
        Infatti, il recesso da una società è un atto unilaterale recettizio, destinato a
perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo
esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; pertanto, la
liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto
stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla
società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la
liquidazione della quota (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. VI, 11/09/2017, n.21036;
Cassazione civile sez. I, 19/03/2004, n.5548).
        Pertanto, correttamente l’amministrazione eccepisce il difetto di legittimazione attiva
all’accesso ai documenti da parte di Omissis per l’anno 2019, poiché in tale periodo questa
non era titolare di alcuna situazione giuridica differenziata che giustifichi un interesse
all’accesso ai documenti sui controlli effettuati in tale annualità; infatti, residuava tra Omissis
e la società un mero rapporto obbligatorio di credito.
        Né conduce a conclusioni differenti la considerazione che la delibera di recesso non sia
stata iscritta presso il registro delle imprese, poiché trattasi di pubblicità con efficacia
dichiarativa (art. 2193 c.c.) e non costitutiva.
        Tantomeno rileva il fatto che Omissis abbia continuato a ricevere, nel corso del 2019,
le comunicazioni delle assemblee dei soci, trattandosi di un mero fatto – eventualmente
anche riconducibile a un difetto di coordinamento tra gli uffici amministrativi della società –
che non può in alcun modo incidere sulla validità del recesso operato dall’interessata e sulla
delibera adottata dalla società.
       Conclusivamente sul punto, la richiesta di accesso agli atti per l’anno 2019 deve
essere rigettata e, per questa parte, il provvedimento di diniego dell’amministrazione è
legittimo.
       3. Deve essere ora esaminata la richiesta di accesso, limitatamente all’anno 2018, in
considerazione di quanto sopra osservato per il 2019.
       La richiesta è fondata.
       3.1. In primo luogo, deve escludersi – diversamente da quanto ritenuto
dall’amministrazione nelle proprie difese – che l’istanza sia formulata in termini generici e sia
volta al controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, in quanto la ricorrente, in
realtà, ha circoscritto i documenti richiesti a quelli relativi “alle istruttorie dei controlli
effettuati dalla Regione Lombardia in relazione agli aiuti europei che la filiale della OP
Ortonatura ha ricevuto negli anni 2018 e 2019”. La domanda di accesso deve essere valutata
avuto riguardo alla disciplina di riferimento e, in tale contesto, non si palesa come esplorativa
o generica, ben potendo l’amministrazione individuare facilmente i documenti richiesti,
anzitutto specificando se nel corso del 2018 abbia esercitato i propri poteri di controllo in
relazione alla Filiale Euroverde dell’OP Ortonatura e, quindi, se esistano dei documenti
attestanti lo svolgimento di tale attività (quali i verbali di controllo), documenti che dovranno
essere esibiti alla ricorrente. Inoltre, Omissis ha puntualmente specificato di avere interesse
quantomeno alla rendicontazione dei piani VPC, sulla base dei quali – come già precisato –
viene calcolato l’ammontare del contributo europeo corrispondente al 50% del fondo di
esercizio.
       3.2. In secondo luogo, deve escludersi che i documenti richiesti siano coperti da
riservatezza per la parte in cui abbiano ad oggetto dati contabili, come invece eccepito dalla
resistente, poiché trattasi comunque di dati depositati nei registri della società e fatti oggetto
di controllo da parte della Regione ai fini della stima del contributo europeo.
       In ogni caso, la ricorrente ha allegato nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. di dover
accedere agli atti richiesti per esigenze difensive, in quanto la Guardia di Finanza sta
conducendo indagini, nell’ambito del procedimento penale avente R.G.N.R. 30345/2016 mod.
21 (cfr. doc. 12 della ricorrente), in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal socio
amministratore di Euroverde ai fini dell’ottenimento dei contributi pubblici. Trattandosi di
esigenze – seppur lato sensu – difensive l’interesse all’accesso deve essere ritenuto
prevalente sulle eventuali (ma insussistenti, nel caso di specie) esigenze di riservatezza della
società.
       4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere in parte accolto e deve essere
ordinata alla Regione Lombardia l’esibizione dei documenti richiesti limitatamente all’anno
2018 (secondo quanto precisato al par. 3.1), da compiersi nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, o dalla notificazione del medesimo, se anteriore.
       5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio devono
essere compensate tra le parti, fatto salvo il diritto della ricorrente alla refusione del
contributo unificato versato.

      P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei
sensi di cui in motivazione, e ordina alla Regione Lombardia l’esibizione alla ricorrente dei
documenti richiesti, relativamente all’annualità 2018.
       Compensa tra le parti le spese di giudizio, fatto salvo il rimborso del contributo
unificato, a carico della Regione Lombardia e in favore della ricorrente.
       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
       Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2021, tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25,
comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la
piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del
Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:
       Italo Caso, Presidente
       Antonio De Vita, Consigliere
       Laura Patelli, Referendario, Estensore
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