IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA DEFINIZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI - Euroconference
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Il ravvedimento operoso pag. 108 REGOLE GENERALI Non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta la constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore (ovvero i soggetti solidalmente obbligati) abbiano avuto formale conoscenza Si perfeziona con il versamento di interessi e sanzioni (non necessariamente lo stesso giorno) La notifica di un «bonario» blocca il ravvedimento Per il calcolo del dies a quo occorre far riferimento all’effettiva scadenza e non alla data in cui è avvenuto il versamento
Il ravvedimento operoso pag. 109 LE «MISURE» DEL RAVVEDIMENTO SANZIONI VIOLAZIONI RIDOTTE Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel 1/10 del termine di trenta giorni dalla data della sua commissione minimo Ravvedimento «sprint» entro i 15 giorni Riduzione 1/15 per ogni giorno di ritardo successivi alla scadenza) Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione 1/8 del relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione minimo Tardiva presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con 1/10 del ritardo non superiore a novanta giorni. minimo
Il ravvedimento operoso pag. 109 LE «APERTURE» DELL’AGENZIA LA PRASSI: RM 69/E/2011 1 Il versamento non può essere rateizzato, ma può essere effettuato: in misura parziale in modo frazionato LA PRASSI: CM 27/E/2013 Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni). Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, 2 sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. indicare il codice tributo sanzione sul modello F24 (contra Assonime)
Il ravvedimento operoso pag. 110 COMPUTO DEL RAVVEDIMENTO Nel caso di rateizzazione, il ravvedimento di una eventuale rata va calcolato dalla scadenza di tale rata VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE CM 27/E/2013 In caso di parziale versamento con maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento dalla parte mancate va calcolato dal 16/7 (o 20/8) CM 27/E/2013 In caso di omesso versamento, il ravvedimento va calcolato dal 16/6 (o dal 7/7) Assonime 29/2013 in caso di parziale versamento entro il 16.6, la differenza può essere versata entro il 16.7 con maggiorazione (no ravvedimento) È errore che comporta l’applicazione della sanzione OK ravvedimento F24 A ZERO Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza € 6 (1/8 di € 51) Oltre 5 giorni lavorativi dalla scadenza € 19 (1/8 di € 154)
Il ravvedimento operoso pag. 110 RAVVEDIMENTO CREDITI INESISTENTI Sanzione dal 100% al 200% (200% se > € 50.000) Se verificabili tramite controllo automatizzato delle dichiarazioni: sanzione 30% Anche il ravvedimento seguirà la sanzione applicabile Occorre presentare integrativa per «ricostruire il credito» Nella dichiarazione dell’anno successivo potrà essere riportato un credito pari alle compensazioni effettuate
Il ravvedimento operoso pag. 111 RAVVEDIMENTO E DICHIARAZIONI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione 3,75% SANZIONE (1/8 di 30%) e di controllo formale (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 12,5% Errori e omissioni che configurerebbero la SANZIONE (1/8 di 100%) violazione di infedele dichiarazione DICHIARAZIONE TARDIVA € 25 Presentazione della dichiarazione entro il termine SANZIONE + 3,75% imposte di 90 giorni dalla scadenza dovute INTEGRATIVA ENTRO 90 GG. Per evitare un’assurda asimmetria si ritiene applicabile tale misura anche per una integrativa presentata entro 90 giorni
Il ravvedimento operoso pag. 111 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI AGENZIA Violazioni di natura fiscale – presentazione tardiva e regolarizzazione di elenco irregolare: € 64 (1/8 di € 516) INTRASTAT Violazioni di natura statistica – integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti: NO sanzione • Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione BLACK LIST • Rettifica oltre il mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 64 (1/8 di € 516) • Invio comunicazione omessa ovvero corretta LETTERE • Versamento sanzione 12,50% (1/8 di 100%) IVA non applicata dal fornitore D’INTENTO • Termine: 1 anno • Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione SPESOMETRO • Rettifica oltre mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 32 (1/8 di € 258)
Il ravvedimento operoso pag. 112 REMISSIONE IN BONIS Consente di effettuare tardivamente un adempimento con versamento di una sanzione di € 258 (non ravvedibile) Evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali • Opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR) • Opzione per il consolidato (art. 117 TUIR) • Modello EAS per gli ENC (art. 148 TUIR) • Opzione per il regime di cedolare secca (D.L. 23/11), purché non si tratti di un mero ripensamento (no versamento imposta di registro) • Opzione IVA di gruppo • Opzione IRAP contabile per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria
IL NUOVO «VOLTO» DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015 DDL DI STABILITÀ
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 113 AMPIO SCAMBIO DI DATI SOSTITUIAMO CONTROLLI CON SCAMBIO DATI L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA METTERA’ A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO CONOSCENDO I DATI SARA’ PIU’ FACILE UN ADEMPIMENTO SPONTANEO
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 114 RIMOSSE CAUSE OSTATIVE NUOVO APPROCCIO COLLABORATIVO IL RAVVEDIMENTO DIVIENE LO STRUMENTO PER RIMEDIARE A ERRORI CON BENEFICIO DELLA SANZIONI RIDOTTE ELIMINATA LA PRECLUSIONE IN CASO DI «ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE» RIMANE, INVECE, BLOCCO DOPO RICEZIONE AVVISI BONARI
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 115 AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI Mancato versamento tributo rimediato entro 30 giorni 1/10 (rimane anche «ravvedimento sprint») Rimedio a qualsiasi errore entro 90 giorni da termine 1/9 presentazione dichiarazione Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione 1/8 dichiarazione anno in cui si è commesso errore
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 116 AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione 1/7 dichiarazione anno successivo a quello in cui si è commesso errore Rimedio a qualsiasi errore oltre termine presentazione 1/6 dichiarazione anno successivo a quello in cui si è commesso errore Per presentazione dichiarazione con ritardo non superiore 1/10 a 90 giorni da originaria scadenza
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 116 ELIMINATI DEFLATTIVI «LAMPO» DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE ELIMINATI DAL 2016 DEFINIZIONE PVC ACQUIESCENZA RAFFORZATA
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 117 TERMINE DEI CONTROLLI QUANDO SI PRESENTA INTEGRATIVA TERMINE PER ACCERTAMENTI DECORRE, PER LE POSTE MODIFICATE, DA PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO TERMINE PER NOTIFICA CARTELLE DECORRE DA ANNO SUCCESSIVO A PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
RATEAZIONE AVVISI BONARI E PATOLOGIE D.LGS. 462/1997
Rateazione avvisi bonari pag. 118 IL BENEFICIO DEL BONARIO RIDUZIONE DIFFERENZIATA DELLE SANZIONI 36- BIS 36- TER 1/3 = 10% 2/3 = 20% INOLTRE SI PUÒ BENEFICIARE DI PAGAMENTO RATEALE
Rateazione avvisi bonari pag. 119 L’IMPORTANZA DEL TERMINE MOMENTO DI CONSEGNA AVVISO BONARIO CARTACEO TELEMATICO 30 GIORNI (ricezione) 60 + 30 GIORNI (invio) SE DECORRE INUTILMENTE TERMINE → SI PERDONO BENEFICI RIDUZIONE SANZIONE E RATEAZIONE
Rateazione avvisi bonari pag. 119 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO POSSIBILITÀ CONCESSA A RATE VARIABILI PER IMPORTO SINO 5.000 EURO OLTRE 5.000 EURO 6 RATE TRIMESTRALI 20 RATE TRIMESTRALI PROCEDURA DI SUPPORTO SU SITO AGENZIA
Rateazione avvisi bonari pag. 120 MANCATO PAGAMENTO RATE TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA» X X+1 In questo periodo si può rimediare a mancato versamento rata X senza perdere beneficio rateazione Sanzioni ordinarie o ravvedimento
Rateazione avvisi bonari pag. 120 MANCATO PAGAMENTO RATE TARDIVITÀ «PRECLUSIVA» X X+1 Se non si paga rata X in questo periodo 1) Si decade da beneficio rateazione 2) Si decade da beneficio sanzioni ridotte da bonario
Rateazione avvisi bonari pag. 121 OBBLIGATORIETÀ AVVISO BONARIO PARERE COSTANTE GIURISPRUDENZA IN CASO DI NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE NON PRECEDUTA DA AVVISO BONARIO NON E’ POSSIBILE INVOCARE NULLITÀ CARTELLA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI VIOLAZIONE CONSISTE NEL MANCATO VERSAMENTO TRIBUTO NON VI SAREBBERO QUESTIONI PROBLEMATICHE DA RISOLVERE SU CONTENUTO DICHIARAZIONE
Rateazione avvisi bonari pag. 121 MANCANZA BONARIO SENZA BONARIO SI PERDE OPPORTUNITÀ RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/3 VIENE COMUNQUE ACCORDATA AGGI EQUITALIA? DIVERSE CONDIZIONI DI RATEAZIONE?
PAGAMENTI IN SEDE DI ADESIONE E PATOLOGIE D. LGS. 218/1997
Pagamenti in sede di adesione pag. 122 ISTITUTI INTERESSATI DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE DEFINIZIONE DEL PVC ACCERTAMENTO CON ADESIONE ACQUIESCENZA ALLA PRETESA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE REGOLE COMUNI DI DEFINIZIONE CON PAGAMENTO RATEALE SENZA OBBLIGO DI PRESENTARE GARANZIA
Pagamenti in sede di adesione pag. 123 MECCANISMO GENERALE PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI DA DEFINIZIONE ELEMENTO INDISPENSABILE INTERO IMPORTO PRIMA RATA CONSEGNA A UFFICIO QUIETANZA E MATERIALE RITIRO ATTO
Pagamenti in sede di adesione pag. 123 NUMERO DELLE RATE PUO’ SCEGLIERE IL CONTRIBUENTE MA IN RELAZIONE A DEBITO SINO 51.645,69 OLTRE (50.000 conciliazione) 8 RATE TRIMESTRALI 12 RATE TRIMESTRALI
Pagamenti in sede di adesione pag. 124 PERFEZIONAMENTO ACCORDO «PATTO» SI CONSOLIDA CON PAGAMENTO 1^ RATA QUALE GARANZIA PER AGENZIA? NON E’ PIU’ RICHIESTA POLIZZA FIDEIUSSORIA INCREMENTO SANZIONI
Pagamenti in sede di adesione pag. 124 MANCATO PAGAMENTO RATE TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA» X X+1 Se non si paga rata X entro termine rata successiva e si fa ravvedimento operoso NON C’È DECADENZA DAL PIANO
Pagamenti in sede di adesione pag. 125 MANCATO PAGAMENTO RATE TARDIVITÀ «PRECLUSIVA» X X+1 Se non si paga rata X in questo periodo 1) Si decade da beneficio rateazione 2) Somme iscritte a ruolo CON SANZIONE DOPPIA (30 +30%)
Pagamenti in sede di adesione pag. 125 MANCATO PAGAMENTO RATE TARDIVITÀ «PRECLUSIVA» Trovarsi in questa situazione all’inizio del piano di rateazione determina una conseguenza paradossale: • Si è inteso definire beneficiando della riduzione delle sanzioni • Si verifica un raddoppio delle sanzioni sulle somme da versare • Spesso varia drasticamente il calcolo di convenienza effettuato
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Riscossione frazionata pag. 126 RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1 ottobre 2011, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Il ricorso alla Commissione Tributaria competente non sospende l’esecuzione dell’atto. Le imposte, i contributi ed i premi, nonché i relativi interessi, accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritti nei ruoli a titolo provvisorio, nella misura di 1/3 dell’accertato (art.15, D.P.R. n. 602/1973). Per evitare l’esecuzione frazionata il ricorrente può richiedere la sospensione dell’atto impugnato alla stessa autorità giudiziaria adita (art. 47, D.Lgs. n. 546/1992). Requisiti per la sospensione: Fumus boni iuris Periculum in mora La sospensione ha effetto sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
Riscossione frazionata pag. 127 RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO Decorso il termine di 60 gg utile ai fini B) EVENTUALI: della presentazione del ricorso le somme divenute esigibili vengono poste 46 gg per la sospensione feriale per provvisoriamente in riscossione. l’impugnazione 90 gg per la procedura di accertamento Sulla riscossione incidono una serie di con adesione termini di sospensione: 90 gg per il procedimento di reclamo/mediazione per i procedimenti di valore non superiore a A) FISSI: 20.000 euro 30 gg per l’affidamento in carico all’Agente della riscossione 180 gg per la sospensione legale dell’esecuzione
Riscossione frazionata pag. 127 RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI Dopo il giudizio di primo grado il contribuente deve versare in via frazionata gli importi accertati nell’atto impugnato come disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992: per i 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. La sospensione dell’esecuzione dell’atto nei successivi gradi di giudizio non è espressamente prevista nel processo tributario.
Riscossione frazionata pag. 128 RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI La Corte Costituzionale nella sentenza 217/2010, con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, ha ammesso la possibilità di ricorrere al rimedio cautelare ai sensi degli articoli 283 e 373 c.p.c. Successivamente anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua garanzia. La specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora” (Cass. sez. trib. n. 2845 del 24/02/2012).
Riscossione frazionata pag. 128 RISCOSSIONE E RICHIESTA DI RATEAZIONE L’Agente della riscossione procede al recupero coattivo limitatamente alle somme divenute esigibili e maggiorate degli ulteriori importi dovuti a titolo di: interessi legali, calcolati sulle imposte dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla notifica dell’atto ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973; interessi di mora, nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli avvisi di accertamento e fino alla data di effettivo pagamento; aggio spettante all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999; rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. Sugli importi divenuti esecutivi il contribuente può richiedere direttamente all’Agente della riscossione la rateazione del pagamento ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Riscossione frazionata pag. 129 RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Bari, Sentenza n. 14 del 20.02.2013: A seguito di un accertamento irritualmente notificato, l’ente impositore in pendenza di giudizio emette provvedimento di sgravio integrale del ruolo impugnato dal contribuente. La commissione adita nel dichiarare la cessazione della materia del contendere condanna per lite temeraria, al risarcimento delle spese patite dal contribuente, l’ente impositore e il concessionario della riscossione. CTP Brindisi, Sentenza n. 216 del 22.08.2013: Equitalia notifica intimazione di pagamento per importi non dovuti nonostante l’accoglimento del ricorso già proposto dal contribuente. Il giudice afferma che: “L'Agente della riscossione ha l'obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli e di verificare la sussistenza del credito presupposto, ricorrendo anche al potere di autotutela, in caso di prescrizione o decadenza del titolo. In caso contrario si rende responsabile di omessa diligenza e controllo, violando i principi di trasparenza, coscienza e conoscenza inerenti alla funzione pubblica che esercita.”
Riscossione frazionata pag. 129 RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Reggio Calabria, Sentenza n. 406 del 3.02.2014: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. CTR Lecce, Sentenza n. 522 del 27.02.2014 Il concessionario della riscossione iscrive il fermo sul veicolo nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza della sospensione della esecutorietà della presupposta cartella di pagamento. Il giudice nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso il fermo precisa: “Nel caso in cui il provvedimento di annullamento in autotutela sia intervenuto ex post, quindi, dopo aver costretto il contribuente ad attivare un procedimento giudiziale e a sopportarne i relativo costi, nel caso in cui l'uso della normale diligenza avrebbe potuto evitarlo con sicure economie di tempo, di atti e finanziarie per tutte le parti processuali sono dovute le spese di lite processuali nei confronti del contribuente stesso.”
RATEAZIONE CARTELLE ESATTORIALI ART. 19 D.P.R. 600/1973
Rateazione cartelle esattoriali pag. 130 SITUAZIONE LUGLIO 2014 2.400.000 RATEAZIONI 26,6 MILIARDI DI EURO PER NUMERO TIPO DI DEBITORE PER IMPORTO 76,9% PERSONE FISICHE 34,1% 23,1% IMPRESE 65,9% Nella distinzione tra privati ed imprese si nota una composizione inversamente proporzionale tra il numero delle rateazioni e l’ammontare delle medesime
Rateazione cartelle esattoriali pag. 131 SITUAZIONE LUGLIO 2014 2.400.000 RATEAZIONI 26,6 MILIARDI DI EURO PERCENTUALE AMMONTARE DEBITO RATEIZZATO 70,8% DEBITI SINO 5.000 EURO (difficoltà economica) 26,2% DEBITI TRA 5.000 E 50.000 EURO (assenza vincoli) 2,9% OLTRE 50.000 EURO (posizioni rilevanti)
Rateazione cartelle esattoriali pag. 131 PROSPETTIVE FUTURE RATEAZIONE UNICO MODO PER INCASSARE MOLTE RATEAZIONI, MOLTO LAVORO «INGOLFAMENTO» PER EQUITALIA CARTELLA CON PIANO DI RATEAZIONE «AUTOMATICO» PROSPETTIVA 2015 SI PAGHERA’ ALLE SINGOLE SCADENZE SENZA RICHIESTA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 132 LE «AVVERTENZE» DELLA CARTELLA I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica. AGGI In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella. Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive. • Interessi dovuti per mancato pagamento entro 60 giorni da notifica MORA • Misura stabilita ex articolo 30 del D.P.R. 602/1973 • Si applicano a partire da data notifica cartella fino a giorno pagamento
Rateazione cartelle esattoriali pag. 132 TIPOLOGIA DI RATEAZIONE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 133 PUNTI NODALI DELLA RATEAZIONE 1 CONDIZIONI PER ACCOGLIMENTO ISTANZA 2 ULTERIORI DEBITI DOPO AVVIO RATEAZIONE 3 SITUAZIONI CHE PERMETTONO LA PROROGA 4 SITUAZIONI CHE DETERMINANO DECADENZA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 133 LA RATEAZIONE PIU’ GETTONATA DEBITI SINO 50.000 € Si deve indicare un motivo ma normalmente non è sindacato MAX 72 RATE IMPORTO MINIMO RATA 100 EURO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 134 IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA CONDIZIONE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 134 IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO PREFERENDO LA STRAORDINARIA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 135 NUOVI DEBITI CON RATEAZIONE IN CORSO E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso. 1) Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50 mila euro, si applicano le regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata. 2) Se il nuovo debito non supera i 50 mila euro, ma la somma tra questo e il debito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade: - chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito; - chiedere un nuovo calcolo comprensivo del debito non ancora scaduto. 3) Se il nuovo debito supera 50 mila euro, si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi.
Rateazione cartelle esattoriali pag. 135 PASSAGGIO AL PIANO A 120 RATE LE MODALITÀ DI PROVA SONO LE MEDESIME DELLA PRIMA RICHIESTA DEL PIANO STRAORDINARIO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 136 LE CONDIZIONI PER LE PROROGHE SI CONSIDERANO PER EVITARE DECADENZA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 136 LA DECADENZA DAL BENEFICIO MANCATO PAGAMENTO DI 8 RATE DEL PIANO, QUANDO ANCHE NON CONSECUTIVE OPERA DI DIRITTO L’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato “è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica EFFETTI soluzione”, con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa) l’azione di recupero coattivo delle predette somme. Art. 19 co. 3 lett. b) del D.P.R. 602/1973.
COMPENSAZIONI: «BLOCCHI» E SANZIONI Art. 31 DL 78/2010
Compensazioni e patologie pag. 137 LIMITI ALLA COMPENSAZIONE QUANTITATIVI 700.000 EURO PER ANNO SOLARE QUALITATIVI • esistenza credito • presentazione dichiarazione (IVA) • visto di conformità (IVA e II.DD.) SITUAZIONE VS ERARIO ASSENZA DI RUOLI SCADUTI E NON PAGATI PER IMPORTI SUPERIORI A 1.500 EURO
Compensazioni e patologie pag. 138 SANZIONI PREVISTE • Se riscontrati in sede di liquidazione (anche ravvedimento) 30% delle somme • In caso di «sforamento» del tetto massimo previsto • In caso di utilizzo di crediti inesistenti Dal 100 al 200% • 200% se si supera soglia 50.000 euro per anno solare • 8 anni di tempo per avviso di recupero Attenzione risvolti penali
Compensazioni e patologie pag. 138 PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI 1. E’ PRECLUSA LA COMPENSAZIONE DI RUOLI SCADUTI E NON CREDITI ERARIALI SU F24 PAGATI 2. SI PUO’ «SBLOCCARE» LA IMPORTO > 1.500 € COMPENSAZIONE SALDANDO IL RUOLO CON COMPENSAZIONE NON OGGETTO DI PRESSO EQUITALIA IMPUGNAZIONE 3. IN CASO DI VIOLAZIONE C’E’ RELATIVI A DEBITI ERARIALI SANZIONE SPECIFICA
Compensazioni e patologie pag. 139 PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI DUBBI SULLA SANZIONE Debito iscritto a ruolo Sanzione Compensazione (50 per cento del debito) € 25.000 € 25.000 € 12.500 € 25.000 € 18.000 € 12.500 € 70.000 € 25.000 € 25.000 La circolare 13/E/2011 applica sempre la misura del 50% del ruolo con il massimo delle somme effettivamente compensate
Compensazioni e patologie pag. 139 PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI DUBBI SULLA SANZIONE Debito iscritto a ruolo Sanzione Compensazione (50 per cento del debito) € 25.000 € 25.000 € 12.500 € 25.000 € 18.000 € 9.000 € 70.000 € 25.000 € 12.500 La norma, invece, fa esplicito riferimento al tetto massimo del 50% delle somme utilizzate in compensazione
Compensazioni e patologie pag. 140 EFFETTUAZIONE COMPENSAZIONE SEGNALIAMO COMPENSAZIONE R VR RUOL ------------- --------------------- MODELLO F24 ACCISE
SOSPENSIONE CARTELLE ART. 1, LEGGE 228/2012
Sospensione cartelle pag. 141 METODO PER BLOCCARE ESECUZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE ATTENZIONE AGLI ABUSI! BLOCCA OGNI AZIONE RICEVE APPOSITA ISTANZA FINALIZZATA ALLA DAL CONTRIBUENTE RISCOSSIONE
Sospensione cartelle pag. 142 QUANDO E COME SI AGISCE RICEZIONE ATTO TERMINE ULTIMO Se non si provvede in questo lasso temporale, la domanda è da considerarsi inammissibile 2 modalità 1. Cartacea (manuale, posta, mail) 2. Telematica (procedura sito Equitalia)
Sospensione cartelle pag. 142 CONTENUTO ISTANZA consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. AUTOCERTIFICAZIONE 445/2000 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità • prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta MOTIVAZIONE in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; • provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; • sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; • sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al DOCUMENTI IN quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; PDF A SOSTEGNO • pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data RICHIESTA antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso
Sospensione cartelle pag. 143 EFFETTI IN CAPO AGLI ENTI RICEZIONE INVIO COMUNICAZIONE ESTINZIONE ISTANZA ENTE ESITO DEBITO 10 GIORNI 60 GIORNI ANALISI E PRIMA VERIFICA E RISPOSTA ISTRUTTORIA SU MERE CON ANALISI NEL FORMALITA’ MERITO COMUNICA ESITO VERIFICA 220 GIORNI IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI 220 GIORNI LA PARTITA VIENE STORNATA E L’ENTE CREDITORE PERDE DIRITTO DI RECUPERARE SOMME
Sospensione cartelle pag. 143 QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE UTILMENTE 1) ATTIVATA RATEAZIONE SU AVVISO BONARIO 2) COMMESSE IRREGOLARITÀ SENZA AVVEDERSI DELLA DECADENZA, CONTINUANDO A PAGARE LE RATE 3) VIENE ISCRITTA A RUOLO LA SOMMA, SENZA TENERE CONTO DI PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIO TEMPORE 4) BISOGNEREBBE RECARSI ALL’UFFICIO E CHIEDERE LO SGRAVIO 5) MOLTO PIÙ SEMPLICE INVIARE COMUNICAZIONE
Sospensione cartelle pag. 144 ATTENZIONE SANZIONI CONSEGUENZE DERIVANTI DA CODICE PENALE, CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE FALSA ATTESTAZIONE DI NOTIZIA DI REATO FALSI DOCUMENTI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 100% A 200% SOMME DOVUTE, CON MINIMO DI 258 EURO
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