IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA DEFINIZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI - Euroconference

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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA DEFINIZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI - Euroconference
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO:
 LA DEFINIZIONE SPONTANEA
        DEGLI ERRORI
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA DEFINIZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI - Euroconference
Il ravvedimento operoso                                         pag. 108

                            REGOLE GENERALI
         Non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta la
         constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni
         o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
         l'autore (ovvero i soggetti solidalmente obbligati) abbiano avuto formale
         conoscenza

         Si perfeziona con il versamento di interessi e sanzioni
         (non necessariamente lo stesso giorno)

         La notifica di un «bonario» blocca il ravvedimento

         Per il calcolo del dies a quo occorre far riferimento all’effettiva scadenza e
         non alla data in cui è avvenuto il versamento
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA DEFINIZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI - Euroconference
Il ravvedimento operoso                                      pag. 109

              LE «MISURE» DEL RAVVEDIMENTO
                                                                              SANZIONI
                                VIOLAZIONI                                     RIDOTTE
  Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel    1/10 del
  termine di trenta giorni dalla data della sua commissione                    minimo

  Ravvedimento «sprint» entro i 15 giorni      Riduzione 1/15 per ogni giorno di ritardo
  successivi alla scadenza)
  Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione       1/8 del
  relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione         minimo

  Tardiva presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con    1/10 del
  ritardo non superiore a novanta giorni.                                      minimo
Il ravvedimento operoso                                         pag. 109

               LE «APERTURE» DELL’AGENZIA
                              LA PRASSI: RM 69/E/2011
    1          Il versamento non può essere rateizzato, ma può essere effettuato:
                                      in misura parziale
                                     in modo frazionato

                              LA PRASSI: CM 27/E/2013
           Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli
                              importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
            Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta,
    2
         sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non
          sono commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi
           perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al
                       quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.
                indicare il codice tributo sanzione sul modello F24 (contra Assonime)
Il ravvedimento operoso                                                 pag. 110

                      COMPUTO DEL RAVVEDIMENTO
                   Nel caso di rateizzazione, il ravvedimento di una eventuale rata va calcolato
                   dalla scadenza di tale rata
   VERSAMENTI DA
   DICHIARAZIONE

                   CM 27/E/2013  In caso di parziale versamento con maggiorazione dello
                   0,4%, il ravvedimento dalla parte mancate va calcolato dal 16/7 (o 20/8)
                   CM 27/E/2013  In caso di omesso versamento, il ravvedimento va calcolato
                   dal 16/6 (o dal 7/7)
                   Assonime 29/2013  in caso di parziale versamento entro il 16.6, la differenza
                   può essere versata entro il 16.7 con maggiorazione (no ravvedimento)

                   È errore che comporta l’applicazione della sanzione  OK ravvedimento
   F24 A
   ZERO

                   Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza  € 6 (1/8 di € 51)
                   Oltre 5 giorni lavorativi dalla scadenza  € 19 (1/8 di € 154)
Il ravvedimento operoso                                         pag. 110

            RAVVEDIMENTO CREDITI INESISTENTI
     Sanzione dal 100% al 200% (200% se > € 50.000)
     Se verificabili tramite controllo automatizzato delle dichiarazioni: sanzione 30%

                Anche il ravvedimento seguirà la sanzione applicabile
     Occorre presentare
       integrativa per
        «ricostruire il
           credito»                    Nella dichiarazione dell’anno successivo potrà
                                            essere riportato un credito pari alle
                                                 compensazioni effettuate
Il ravvedimento operoso                                         pag. 111

                RAVVEDIMENTO E DICHIARAZIONI
             DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
   Errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione                       3,75%
                                                           SANZIONE         (1/8 di 30%)
                  e di controllo formale
      (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973)

            DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
                                                                                12,5%
      Errori e omissioni che configurerebbero la           SANZIONE
                                                                            (1/8 di 100%)
         violazione di infedele dichiarazione
              DICHIARAZIONE TARDIVA                                              € 25
   Presentazione della dichiarazione entro il termine      SANZIONE        + 3,75% imposte
              di 90 giorni dalla scadenza                                       dovute
                       INTEGRATIVA ENTRO 90 GG.
    Per evitare un’assurda asimmetria si ritiene applicabile tale misura
           anche per una integrativa presentata entro 90 giorni
Il ravvedimento operoso                                         pag. 111

    REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI AGENZIA
               Violazioni di natura fiscale – presentazione tardiva e regolarizzazione di elenco
               irregolare: € 64 (1/8 di € 516)
  INTRASTAT
               Violazioni di natura statistica – integrazione o correzione spontanea di dati
               mancanti o inesatti: NO sanzione

               • Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione
  BLACK LIST   • Rettifica oltre il mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 64 (1/8 di €
                 516)

               • Invio comunicazione omessa ovvero corretta
   LETTERE     • Versamento sanzione 12,50% (1/8 di 100%) IVA non applicata dal fornitore
  D’INTENTO    • Termine: 1 anno

               • Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione
 SPESOMETRO    • Rettifica oltre mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 32 (1/8 di €
                 258)
Il ravvedimento operoso                                        pag. 112

                        REMISSIONE IN BONIS
           Consente di effettuare tardivamente un adempimento con versamento
                         di una sanzione di € 258 (non ravvedibile)

                           Evitando di perdere la possibilità di
                                 fruire di benefici fiscali
                                   o di regimi opzionali

 • Opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR)
 • Opzione per il consolidato (art. 117 TUIR)
 • Modello EAS per gli ENC (art. 148 TUIR)
 • Opzione per il regime di cedolare secca (D.L. 23/11), purché non si tratti di un mero
   ripensamento (no versamento imposta di registro)
 • Opzione IVA di gruppo
 • Opzione IRAP contabile per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria
IL NUOVO «VOLTO» DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO
       DAL 2015
     DDL DI STABILITÀ
Il «nuovo» ravvedimento operoso                          pag. 113

                 AMPIO SCAMBIO DI DATI

          SOSTITUIAMO CONTROLLI CON SCAMBIO DATI

        L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA METTERA’ A DISPOSIZIONE
           DEL CONTRIBUENTE LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO

                CONOSCENDO I DATI SARA’ PIU’ FACILE UN
                     ADEMPIMENTO SPONTANEO
Il «nuovo» ravvedimento operoso                      pag. 114

                RIMOSSE CAUSE OSTATIVE

               NUOVO APPROCCIO COLLABORATIVO

         IL RAVVEDIMENTO DIVIENE LO STRUMENTO PER RIMEDIARE
             A ERRORI CON BENEFICIO DELLA SANZIONI RIDOTTE

                  ELIMINATA LA PRECLUSIONE IN CASO DI
                     «ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE»
         RIMANE, INVECE, BLOCCO DOPO RICEZIONE AVVISI BONARI
Il «nuovo» ravvedimento operoso                                pag. 115

            AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI

                   Mancato versamento tributo rimediato entro 30 giorni
     1/10                (rimane anche «ravvedimento sprint»)

                    Rimedio a qualsiasi errore entro 90 giorni da termine
      1/9                      presentazione dichiarazione

                   Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione
      1/8             dichiarazione anno in cui si è commesso errore
Il «nuovo» ravvedimento operoso                               pag. 116

            AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI

                   Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione
      1/7              dichiarazione anno successivo a quello in cui
                                   si è commesso errore

                   Rimedio a qualsiasi errore oltre termine presentazione
      1/6              dichiarazione anno successivo a quello in cui
                                   si è commesso errore

                  Per presentazione dichiarazione con ritardo non superiore
     1/10                     a 90 giorni da originaria scadenza
Il «nuovo» ravvedimento operoso                               pag. 116

                          ELIMINATI DEFLATTIVI «LAMPO»

                                  DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE
     ELIMINATI DAL 2016

                                         DEFINIZIONE PVC

                                    ACQUIESCENZA RAFFORZATA
Il «nuovo» ravvedimento operoso                      pag. 117

                 TERMINE DEI CONTROLLI

                QUANDO SI PRESENTA INTEGRATIVA

      TERMINE PER ACCERTAMENTI DECORRE, PER LE POSTE MODIFICATE,
                  DA PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO

      TERMINE PER NOTIFICA CARTELLE DECORRE DA ANNO SUCCESSIVO
                  A PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
RATEAZIONE AVVISI BONARI
      E PATOLOGIE

      D.LGS. 462/1997
Rateazione avvisi bonari                              pag. 118

                 IL BENEFICIO DEL BONARIO

         RIDUZIONE DIFFERENZIATA DELLE SANZIONI

               36- BIS                           36- TER

             1/3 = 10%                          2/3 = 20%

            INOLTRE SI PUÒ BENEFICIARE DI PAGAMENTO RATEALE
Rateazione avvisi bonari                                   pag. 119

                L’IMPORTANZA DEL TERMINE

            MOMENTO DI CONSEGNA AVVISO BONARIO

              CARTACEO                             TELEMATICO

         30 GIORNI (ricezione)                 60 + 30 GIORNI (invio)

                     SE DECORRE INUTILMENTE TERMINE →
            SI PERDONO BENEFICI RIDUZIONE SANZIONE E RATEAZIONE
Rateazione avvisi bonari                            pag. 119

              RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

       POSSIBILITÀ CONCESSA A RATE VARIABILI PER IMPORTO

          SINO 5.000 EURO                  OLTRE 5.000 EURO

         6 RATE TRIMESTRALI               20 RATE TRIMESTRALI

                PROCEDURA DI SUPPORTO SU SITO AGENZIA
Rateazione avvisi bonari                                     pag. 120

              MANCATO PAGAMENTO RATE

                   TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA»

         X                                             X+1

                In questo periodo si può rimediare a
                    mancato versamento rata X
                 senza perdere beneficio rateazione

                Sanzioni ordinarie o ravvedimento
Rateazione avvisi bonari                                           pag. 120

               MANCATO PAGAMENTO RATE

                         TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»

         X                                                   X+1

                Se non si paga rata X in questo periodo

             1) Si decade da beneficio rateazione
             2) Si decade da beneficio sanzioni ridotte da
                bonario
Rateazione avvisi bonari                              pag. 121

          OBBLIGATORIETÀ AVVISO BONARIO

                PARERE COSTANTE GIURISPRUDENZA

       IN CASO DI NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE NON PRECEDUTA DA
            AVVISO BONARIO NON E’ POSSIBILE INVOCARE NULLITÀ
              CARTELLA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI VIOLAZIONE
               CONSISTE NEL MANCATO VERSAMENTO TRIBUTO

        NON VI SAREBBERO QUESTIONI PROBLEMATICHE DA RISOLVERE
                     SU CONTENUTO DICHIARAZIONE
Rateazione avvisi bonari                               pag. 121

                    MANCANZA BONARIO

              SENZA BONARIO SI PERDE OPPORTUNITÀ

       RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/3 VIENE COMUNQUE ACCORDATA

                            AGGI EQUITALIA?

                   DIVERSE CONDIZIONI DI RATEAZIONE?
PAGAMENTI IN SEDE DI ADESIONE
       E PATOLOGIE

        D. LGS. 218/1997
Pagamenti in sede di adesione                        pag. 122

                    ISTITUTI INTERESSATI

                    DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE

                         DEFINIZIONE DEL PVC

                     ACCERTAMENTO CON ADESIONE

                      ACQUIESCENZA ALLA PRETESA

                       CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
          REGOLE COMUNI DI DEFINIZIONE CON PAGAMENTO RATEALE
                 SENZA OBBLIGO DI PRESENTARE GARANZIA
Pagamenti in sede di adesione                      pag. 123

                 MECCANISMO GENERALE

              PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI DA DEFINIZIONE

                       ELEMENTO INDISPENSABILE

            INTERO IMPORTO                  PRIMA RATA

                    CONSEGNA A UFFICIO QUIETANZA
                       E MATERIALE RITIRO ATTO
Pagamenti in sede di adesione                                pag. 123

                      NUMERO DELLE RATE

                      PUO’ SCEGLIERE IL CONTRIBUENTE

                          MA IN RELAZIONE A DEBITO
              SINO 51.645,69
                                                     OLTRE
           (50.000 conciliazione)

           8 RATE TRIMESTRALI               12 RATE TRIMESTRALI
Pagamenti in sede di adesione                          pag. 124

             PERFEZIONAMENTO ACCORDO

             «PATTO» SI CONSOLIDA CON PAGAMENTO 1^ RATA

                     QUALE GARANZIA PER AGENZIA?

               NON E’ PIU’ RICHIESTA POLIZZA FIDEIUSSORIA

                      INCREMENTO SANZIONI
Pagamenti in sede di adesione                                  pag. 124

              MANCATO PAGAMENTO RATE

                   TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA»

         X                                               X+1

              Se non si paga rata X entro termine rata
              successiva e si fa ravvedimento operoso

               NON C’È DECADENZA DAL PIANO
Pagamenti in sede di adesione                                   pag. 125

               MANCATO PAGAMENTO RATE

                        TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»

         X                                                X+1

                Se non si paga rata X in questo periodo

             1) Si decade da beneficio rateazione
             2) Somme iscritte a ruolo CON SANZIONE
                DOPPIA (30 +30%)
Pagamenti in sede di adesione                                 pag. 125

               MANCATO PAGAMENTO RATE

                        TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»

        Trovarsi in questa situazione all’inizio del piano di rateazione
                  determina una conseguenza paradossale:

     • Si è inteso definire beneficiando della riduzione delle sanzioni
     • Si verifica un raddoppio delle sanzioni sulle somme da versare
     • Spesso varia drasticamente il calcolo di convenienza effettuato
RISCOSSIONE FRAZIONATA
IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Riscossione frazionata                                                   pag. 126

     RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
   Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1 ottobre 2011, relativi ai
   periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, divengono
   esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.
   Il ricorso alla Commissione Tributaria competente non sospende l’esecuzione dell’atto.
   Le imposte, i contributi ed i premi, nonché i relativi interessi, accertati dall'ufficio ma
   non ancora definitivi sono iscritti nei ruoli a titolo provvisorio, nella misura di 1/3
   dell’accertato (art.15, D.P.R. n. 602/1973).
   Per evitare l’esecuzione frazionata il ricorrente può richiedere la sospensione dell’atto
   impugnato alla stessa autorità giudiziaria adita (art. 47, D.Lgs. n. 546/1992).

   Requisiti per la sospensione:
    Fumus boni iuris
    Periculum in mora
   La sospensione ha effetto sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
Riscossione frazionata                                             pag. 127

       RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
 Decorso il termine di 60 gg utile ai fini   B) EVENTUALI:
 della presentazione del ricorso le
 somme divenute esigibili vengono poste       46 gg per la sospensione feriale per
 provvisoriamente in riscossione.              l’impugnazione
                                              90 gg per la procedura di accertamento
  Sulla riscossione incidono una serie di      con adesione
           termini di sospensione:            90 gg per il procedimento di
                                               reclamo/mediazione per i
                                               procedimenti di valore non superiore a
 A) FISSI:
                                               20.000 euro
  30 gg per l’affidamento in carico
    all’Agente della riscossione
  180 gg per la sospensione legale
    dell’esecuzione
Riscossione frazionata                                                   pag. 127

  RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI

   Dopo il giudizio di primo grado il contribuente deve versare in via frazionata gli importi
   accertati nell’atto impugnato come disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992:
    per i 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il
      ricorso;
    per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e
      comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
    per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria
      regionale.

        La sospensione dell’esecuzione dell’atto nei successivi gradi di giudizio non è
                     espressamente prevista nel processo tributario.
Riscossione frazionata                                                  pag. 128

  RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI

    La Corte Costituzionale nella sentenza 217/2010, con una lettura costituzionalmente
    orientata dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, ha ammesso la possibilità di ricorrere al
    rimedio cautelare ai sensi degli articoli 283 e 373 c.p.c.

    Successivamente anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “il giudice che ha
    pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione
    possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che
    l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua garanzia. La specialità della materia
    tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una
    rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del
    periculum in mora” (Cass. sez. trib. n. 2845 del 24/02/2012).
Riscossione frazionata                                                     pag. 128

         RISCOSSIONE E RICHIESTA DI RATEAZIONE
   L’Agente della riscossione procede al recupero coattivo limitatamente alle somme
   divenute esigibili e maggiorate degli ulteriori importi dovuti a titolo di:
    interessi legali, calcolati sulle imposte dal giorno successivo a quello di scadenza del
     pagamento e fino alla notifica dell’atto ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973;
    interessi di mora, nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a
     partire dal giorno successivo alla notifica degli avvisi di accertamento e fino alla data
     di effettivo pagamento;
    aggio spettante all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
     112/1999;
    rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

   Sugli importi divenuti esecutivi il contribuente può richiedere direttamente all’Agente
   della riscossione la rateazione del pagamento ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Riscossione frazionata                                                 pag. 129

  RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
   CTP Bari, Sentenza n. 14 del 20.02.2013:
   A seguito di un accertamento irritualmente notificato, l’ente impositore in pendenza di
   giudizio emette provvedimento di sgravio integrale del ruolo impugnato dal
   contribuente. La commissione adita nel dichiarare la cessazione della materia del
   contendere condanna per lite temeraria, al risarcimento delle spese patite dal
   contribuente, l’ente impositore e il concessionario della riscossione.
   CTP Brindisi, Sentenza n. 216 del 22.08.2013:
   Equitalia notifica intimazione di pagamento per importi non dovuti nonostante
   l’accoglimento del ricorso già proposto dal contribuente. Il giudice afferma che:
   “L'Agente della riscossione ha l'obbligo di controllare la regolarità formale e
   sostanziale dei ruoli e di verificare la sussistenza del credito presupposto, ricorrendo
   anche al potere di autotutela, in caso di prescrizione o decadenza del titolo. In caso
   contrario si rende responsabile di omessa diligenza e controllo, violando i principi di
   trasparenza, coscienza e conoscenza inerenti alla funzione pubblica che esercita.”
Riscossione frazionata                                                   pag. 129

  RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
  CTP Reggio Calabria, Sentenza n. 406 del 3.02.2014:
  “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la
  regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore
  interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
  CTR Lecce, Sentenza n. 522 del 27.02.2014
  Il concessionario della riscossione iscrive il fermo sul veicolo nonostante sia venuto
  tempestivamente a conoscenza della sospensione della esecutorietà della presupposta
  cartella di pagamento. Il giudice nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso il
  fermo precisa: “Nel caso in cui il provvedimento di annullamento in autotutela sia
  intervenuto ex post, quindi, dopo aver costretto il contribuente ad attivare un
  procedimento giudiziale e a sopportarne i relativo costi, nel caso in cui l'uso della
  normale diligenza avrebbe potuto evitarlo con sicure economie di tempo, di atti e
  finanziarie per tutte le parti processuali sono dovute le spese di lite processuali nei
  confronti del contribuente stesso.”
RATEAZIONE CARTELLE
    ESATTORIALI

 ART. 19 D.P.R. 600/1973
Rateazione cartelle esattoriali                                      pag. 130

                     SITUAZIONE LUGLIO 2014

        2.400.000 RATEAZIONI                        26,6 MILIARDI DI EURO

     PER NUMERO                    TIPO DI DEBITORE                  PER IMPORTO

         76,9%                     PERSONE FISICHE                        34,1%
         23,1%                          IMPRESE                           65,9%

      Nella distinzione tra privati ed imprese si nota una composizione inversamente
       proporzionale tra il numero delle rateazioni e l’ammontare delle medesime
Rateazione cartelle esattoriali                                 pag. 131

                   SITUAZIONE LUGLIO 2014

        2.400.000 RATEAZIONI                    26,6 MILIARDI DI EURO

        PERCENTUALE                  AMMONTARE DEBITO RATEIZZATO
           70,8%           DEBITI SINO 5.000 EURO (difficoltà economica)
           26,2%           DEBITI TRA 5.000 E 50.000 EURO (assenza vincoli)
            2,9%           OLTRE 50.000 EURO (posizioni rilevanti)
Rateazione cartelle esattoriali                       pag. 131

                     PROSPETTIVE FUTURE

            RATEAZIONE              UNICO MODO PER INCASSARE

                                  MOLTE RATEAZIONI, MOLTO LAVORO
         «INGOLFAMENTO»
                                           PER EQUITALIA

                                   CARTELLA CON PIANO DI RATEAZIONE
                                            «AUTOMATICO»
         PROSPETTIVA 2015
                                   SI PAGHERA’ ALLE SINGOLE SCADENZE
                                            SENZA RICHIESTA
Rateazione cartelle esattoriali                                         pag. 132

           LE «AVVERTENZE» DELLA CARTELLA
             I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazione
             delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è
             a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli
             importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica.
   AGGI
             In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9%, è posto
             interamente a carico del destinatario della cartella.
             Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle
             ulteriori somme aggiuntive.

             • Interessi dovuti per mancato pagamento entro 60 giorni da notifica
   MORA      • Misura stabilita ex articolo 30 del D.P.R. 602/1973
             • Si applicano a partire da data notifica cartella fino a giorno pagamento
Rateazione cartelle esattoriali            pag. 132

                 TIPOLOGIA DI RATEAZIONE
Rateazione cartelle esattoriali                           pag. 133

            PUNTI NODALI DELLA RATEAZIONE

     1                    CONDIZIONI PER ACCOGLIMENTO ISTANZA

     2                   ULTERIORI DEBITI DOPO AVVIO RATEAZIONE

     3                   SITUAZIONI CHE PERMETTONO LA PROROGA

     4                   SITUAZIONI CHE DETERMINANO DECADENZA
Rateazione cartelle esattoriali                          pag. 133

               LA RATEAZIONE PIU’ GETTONATA

   DEBITI SINO 50.000 €

                                         Si deve indicare un motivo ma
                                         normalmente non è sindacato

      MAX 72 RATE

                                  IMPORTO MINIMO RATA 100 EURO
Rateazione cartelle esattoriali                              pag. 134

                 IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO
                       PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

CONDIZIONE
Rateazione cartelle esattoriali                             pag. 134

                                  IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO
    PREFERENDO LA STRAORDINARIA
Rateazione cartelle esattoriali                                        pag. 135

       NUOVI DEBITI CON RATEAZIONE IN CORSO

     E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a
     ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.
     1) Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle
        precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50 mila euro, si applicano le regole
        per l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata.
     2) Se il nuovo debito non supera i 50 mila euro, ma la somma tra questo e il
        debito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade:
         - chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito;
         - chiedere un nuovo calcolo comprensivo del debito non ancora scaduto.
     3) Se il nuovo debito supera 50 mila euro, si applica la disciplina prevista per la
        rateazione di tali importi.
Rateazione cartelle esattoriali                                  pag. 135

             PASSAGGIO AL PIANO A 120 RATE

        LE MODALITÀ DI PROVA SONO LE MEDESIME DELLA PRIMA RICHIESTA DEL PIANO
                                   STRAORDINARIO
Rateazione cartelle esattoriali                           pag. 136

                                LE CONDIZIONI PER LE PROROGHE
   SI CONSIDERANO PER EVITARE
           DECADENZA
Rateazione cartelle esattoriali                                     pag. 136

               LA DECADENZA DAL BENEFICIO

                             MANCATO PAGAMENTO DI 8 RATE DEL PIANO,
    QUANDO
                                   ANCHE NON CONSECUTIVE

                                           OPERA DI DIRITTO

                   L’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato “è
                   immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
     EFFETTI       soluzione”, con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa) l’azione
                   di recupero coattivo delle predette somme.
                                 Art. 19 co. 3 lett. b) del D.P.R. 602/1973.
COMPENSAZIONI:
«BLOCCHI» E SANZIONI

   Art. 31 DL 78/2010
Compensazioni e patologie                            pag. 137

              LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

         QUANTITATIVI            700.000 EURO PER ANNO SOLARE

          QUALITATIVI        • esistenza credito
                             • presentazione dichiarazione (IVA)
                             • visto di conformità (IVA e II.DD.)

      SITUAZIONE VS ERARIO
                             ASSENZA DI RUOLI SCADUTI E NON PAGATI
                              PER IMPORTI SUPERIORI A 1.500 EURO
Compensazioni e patologie                                     pag. 138

                         SANZIONI PREVISTE

                                  • Se riscontrati in sede di liquidazione
                                    (anche ravvedimento)
         30% delle somme
                                  • In caso di «sforamento» del tetto
                                    massimo previsto

                                  • In caso di utilizzo di crediti inesistenti
          Dal 100 al 200%         • 200% se si supera soglia 50.000 euro
                                    per anno solare
                                  • 8 anni di tempo per avviso di recupero
     Attenzione risvolti penali
Compensazioni e patologie                             pag. 138

              PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI

                                  1. E’ PRECLUSA LA COMPENSAZIONE DI
       RUOLI SCADUTI E NON
                                     CREDITI ERARIALI SU F24
              PAGATI
                                  2. SI PUO’ «SBLOCCARE» LA
        IMPORTO > 1.500 €
                                     COMPENSAZIONE SALDANDO IL
                                     RUOLO CON COMPENSAZIONE
         NON OGGETTO DI
                                     PRESSO EQUITALIA
         IMPUGNAZIONE
                                  3. IN CASO DI VIOLAZIONE C’E’
     RELATIVI A DEBITI ERARIALI
                                     SANZIONE SPECIFICA
Compensazioni e patologie                                           pag. 139

              PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI
                              DUBBI SULLA SANZIONE

    Debito iscritto a ruolo                                       Sanzione
                              Compensazione  (50 per cento del debito)
          € 25.000                     € 25.000                      € 12.500
           € 25.000                    € 18.000                      € 12.500
           € 70.000                    € 25.000                      € 25.000

            La circolare 13/E/2011 applica sempre la misura del 50% del ruolo
                 con il massimo delle somme effettivamente compensate
Compensazioni e patologie                                             pag. 139

               PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI
                              DUBBI SULLA SANZIONE

    Debito iscritto a ruolo                                       Sanzione
                              Compensazione  (50 per cento del debito)

          € 25.000                      € 25.000                       € 12.500
           € 25.000                     € 18.000                       € 9.000
           € 70.000                     € 25.000                       € 12.500

            La norma, invece, fa esplicito riferimento al tetto massimo del 50%
                        delle somme utilizzate in compensazione
Compensazioni e patologie                           pag. 140

               EFFETTUAZIONE COMPENSAZIONE

        SEGNALIAMO COMPENSAZIONE

    R VR RUOL ------------- ---------------------
                                                    MODELLO F24
                                                      ACCISE
SOSPENSIONE CARTELLE

  ART. 1, LEGGE 228/2012
Sospensione cartelle                                     pag. 141

         METODO PER BLOCCARE ESECUZIONE

                          AGENTE DELLA RISCOSSIONE

                                ATTENZIONE
                                AGLI ABUSI!

                                                BLOCCA OGNI AZIONE
    RICEVE APPOSITA ISTANZA
                                                  FINALIZZATA ALLA
       DAL CONTRIBUENTE
                                                    RISCOSSIONE
Sospensione cartelle                                            pag. 142

                  QUANDO E COME SI AGISCE

     RICEZIONE ATTO                                      TERMINE ULTIMO

               Se non si provvede in questo lasso temporale,
                la domanda è da considerarsi inammissibile

                                2 modalità

              1. Cartacea (manuale, posta, mail)
              2. Telematica (procedura sito Equitalia)
Sospensione cartelle                                                  pag. 142

                      CONTENUTO ISTANZA
                           consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R.
 AUTOCERTIFICAZIONE    445/2000 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
                         di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del
                         Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità
                       •   prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta
    MOTIVAZIONE            in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
                       •   provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
                       •   sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
                       •   sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto
                           o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al
  DOCUMENTI IN             quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
 PDF A SOSTEGNO        •   pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data
    RICHIESTA              antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente
                           creditore;
                       •   qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso
Sospensione cartelle                                               pag. 143

                    EFFETTI IN CAPO AGLI ENTI
       RICEZIONE               INVIO               COMUNICAZIONE       ESTINZIONE
        ISTANZA                 ENTE                   ESITO             DEBITO

                   10 GIORNI             60 GIORNI
                ANALISI E PRIMA        VERIFICA E RISPOSTA
             ISTRUTTORIA SU MERE        CON ANALISI NEL
                  FORMALITA’                 MERITO
                                        COMUNICA ESITO
                                           VERIFICA

                                         220 GIORNI
               IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI 220
                GIORNI LA PARTITA VIENE STORNATA E L’ENTE CREDITORE PERDE
                              DIRITTO DI RECUPERARE SOMME
Sospensione cartelle                                         pag. 143

       QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE UTILMENTE

       1) ATTIVATA RATEAZIONE SU AVVISO BONARIO
       2) COMMESSE IRREGOLARITÀ SENZA AVVEDERSI DELLA DECADENZA,
          CONTINUANDO A PAGARE LE RATE
       3) VIENE ISCRITTA A RUOLO LA SOMMA, SENZA TENERE CONTO DI
          PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIO TEMPORE
       4) BISOGNEREBBE RECARSI ALL’UFFICIO E CHIEDERE LO SGRAVIO
       5) MOLTO PIÙ SEMPLICE INVIARE COMUNICAZIONE
Sospensione cartelle                         pag. 144

                   ATTENZIONE SANZIONI

                              CONSEGUENZE DERIVANTI
                                 DA CODICE PENALE,
                           CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
    FALSA ATTESTAZIONE          DI NOTIZIA DI REATO

     FALSI DOCUMENTI
                             SANZIONE AMMINISTRATIVA
                           DA 100% A 200% SOMME DOVUTE,
                               CON MINIMO DI 258 EURO
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