Il processo civile e la Costituzione - BARBARA POLISENO - Uniba
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Fase di passaggio: scuola/università Sensazione di smarrimento: il giovane non conosce le proprie inclinazioni (o le proprie vocazioni) Si passa da un sistema in cui c’è un controllo quotidiano sullo studio da parte del docente ad un sistema in cui si valuta solo l’apprendimento finale, ma non conta come ci si è arrivati
I pro e contra di una scelta Questa sensazione di smarrimento nella scelta dello studio del diritto è per un verso maggiore e per altro verso minore di quanto accada in altri percorsi universitari Minore perché gli studi giuridici hanno una loro coerenza interna ed una loro compattezza difficilmente replicabile: lo studio del diritto nelle sue sfaccettature (storiche, filosofiche, positive); in una sola parola è la funzione sociale del diritto che accomuna l’intero percorso di studi Maggiore perché gli studi giuridici sono, solitamente, in linea di discontinuità con quelli compiuti nella scuola secondaria Lo studente di chimica solitamente ha già familiarizzato con i concetti della chimica Lo studente di giurisprudenza solitamente non ha idea di cosa sia il diritto prima di iscriversi
Apre molte strade ma lascia in mezzo ad una strada? La laurea in giurisprudenza dà sbocco ad una serie di professioni: avvocato, magistrato, notaio, dirigente di organizzazioni pubbliche e private (anche internazionali), docenti di scuola superiore, consulente del lavoro In altre facoltà non accade lo stesso: chi sceglie veterinaria vuole fare il veterinario, chi sceglie odontoiatria…
Diritto: una materia senza materia?... Il diritto non appartiene al “mondo dei segni sensibili”: i fenomeni giuridici esistono soltanto nella mente di chi li pensa: un diritto soggettivo non potrà mai afferrarsi tra le mani, una servitù prediale non la vedremo mai passeggiare, una ipoteca non si arrampica su una casa Il diritto non è altro che la trasformazione di parole contenute in alcuni testi (la legge) in parole di altri testi (le sentenze): gli istituti giuridici prendono forma, non attraverso l’osservazione (es. la gravità), ma attraverso la qualificazione giuridica Ex facto oritur ius: la redazione di un documento cartaceo può trasformarsi a certe condizioni in contratto di locazione
…una materia concreta! Nonostante la sua astrattezza, non deve sfuggire che il diritto si occupa di vicende molto concrete: dove c’è una comunità, lì c’è il diritto Solo che il diritto non si limita ad osservare un fenomeno ed inscriverlo in una determinata legge scientifica, ma parte dal fatto storico per conformarlo ad una determinata norma. Il diritto non osserva, ma trasforma: es. incidente stradale Per Carnelutti: “Avviene nel corso della storia come nel corso di un fiume: senza il diritto la storia seguirebbe il suo alveo naturale; il diritto somiglia ad un sistema di argini, di dighe, di chiuse, mediante il quale si accelera, si orienta, o persino si arresta il fluire delle acque” Il diritto non serve a descrivere (come avviene per le leggi scientifiche) ma a prescrivere, ad orientare i comportamenti umani
Studiare diritto IMPARARE STUDIARE CONOSCERE
Vocazione o inclinazione? In alcuni campi di interesse è necessaria una innata predisposizione: l’orecchio per la musica, la mano per la pittura Nelle materie legate all’apprendimento intellettuale, come il diritto, si suole ritenere non necessaria una vocazione innata, ma È comunque necessario interrogarsi sulle proprie inclinazioni 1) di conoscenza: storia, filosofia, scienze umane 2) di attitudini: chi ha terrore del sangue non può fare il chirurgo; chi non ha passione per i fenomeni sociali, per le vicende politiche istituzionali, per l’organizzazione del potere socio-economico potrebbe avere qualche difficoltà in più a studiare il diritto
Il processo e la sua funzione strumentale In ogni ordinamento esiste una normativa primaria che disciplina il comportamento dei cittadini: l’insieme di poteri, doveri facoltà chiamato diritto sostanziale: es. del creditore ad ottenere una somma di danaro in base ad un contratto CREDITORE DEBITORE ORDINAMENTO Il rapporto non è bilaterale (ordinamento – titolare dell’obbligo), ma trilaterale
Il processo e la sua funzione strumentale In caso di inadempimento della normativa primaria, entra in gioco quel complesso di norme processuali – diritto processuale - diretto a garantire che la norma sostanziale venga attuata anche in caso di mancata cooperazione spontanea da parte di chi vi è tenuto Ecco perché il processo viene definito come strumentale rispetto alla norma sostanziale, nel senso che non potrebbe esistere senza un diritto sostanziale Il processo come strumento riparatore delle diseguaglianze
Indispensabilità del diritto processuale Nel nostro ordinamento esiste il divieto di autotutela privata: per l’art. 392 c.p. “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa” (v. anche l’art. 393 c.p.) Se la parte non può farsi giustizia da sé (con la forza), anche il diritto sostanziale, per essere attuato, ha bisogno del diritto processuale
Indispensabilità del diritto processuale Se non esistesse il processo, il diritto sostanziale sarebbe semplicemente declamato, rimarrebbe lettera morta se, proprio nel momento più delicato, non vi fosse possibilità di farlo rispettare Si pensi al diritto di associazione, alla reintegra del lavoratore, al diritto dei figli all’istruzione da parte dei genitori ecc.: un ordinamento che, pur prevedendo questi diritti, non ne assicurasse l’attuazione in caso di inadempimento non potrebbe dirsi pienamente giuridico, ma basato sulla forza.
Ubi societas ibi ius e Processo E’ il processo lo strumento deputato a far valere le proprie ragioni e a ripristinare giustizia e convivenza civile I conflitti che sorgono tra i membri appartenenti alla medesima Comunità/Stato Democratico non si risolvono con l’uso della forza “fai da te”.
L’art. 24 della Costituzione Una delle norme principali sulla giurisdizione presenti nella Costituzione: dopo l’art. 3 Cost., che cristallizza il principio rafforzato di uguaglianza sostanziale a fronte della uguaglianza formale di tutti i cittadini, è quella più frequentemente fatta oggetto di giudizi di rimessione alla Consulta Può essere idealmente scomposta in 4 distinte proposizioni: diritto di azione diritto di difesa patrocinio dei non abbienti riparazione degli errori giudiziari
“Tutti possono agire…” Il primo comma dell’art. 24 Cost. recita “TUTTI possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” Dal punto di vista soggettivo, l’espressione “tutti” si contrappone a cittadini: mentre alcuni diritti vengono riconosciuti solo a chi è legato alla nazione da un vincolo di cittadinanza (art. 16,17,18), la tutela giurisdizionale è riconosciuta a chiunque per il solo fatto di essere soggetto di diritto Sarebbe incostituzionale una qualsiasi norma che negasse l’accesso alla tutela giurisdizionale agli stranieri clandestini, non muniti di permesso di soggiorno (o gli negasse la libertà religiosa ex art. 19)
“…per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” Dal punto di vista oggettivo, la norma impedisce al legislatore ordinario di creare situazioni soggettive aventi rilevanza giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo) sul piano sostanziale e poi negare alle stesse tutela dal punto di vista processuale La norma ha una sua forte matrice storica, dovuta al fatto che nel periodo precedente alla Costituzione spesso il legislatore aveva negato la tutela di fronte a taluni atti della P.a.
Quale tutela? Ci si deve chiedere se il Costituente abbia voluto garantire una qualsiasi tutela o una tutela strettamente giurisdizionale (il processo) Autodichia (giurisdizione domestica) farsi giustizia da sé vale per gli organi Costituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte costituzionale) e comporta, ad esempio, per i dipendenti di questi organi l’impossibilità di rivolgersi ad un giudice e la necessità di chiedere tutela al proprio datore di lavoro (fatta salva la tutela giurisdizionale per i rapporti giuridici con i terzi). Es.: bibliotecario della Camera o eletti del Parlamento: v. art. 66 Cost.
Quale tutela? Giurisdizione condizionata Ipotesi in cui il legislatore non impedisce completamente l’accesso alla giurisdizione ma lo rinvia all’esperimento di una attività preliminare al giudizio, come condizione di procedibilità del giudizio stesso: tentativi obbligatori di conciliazione o mediazione obbligatoria La corte ritiene legittima questa scelta del legislatore fin tanto che non si frappongono al diritto di azione ostacoli eccessivi e purché il condizionamento sia funzionale ad un miglior funzionamento della giurisdizione.
Una tutela effettiva Il processo deve assicurare tendenzialmente a chi ha ragione tutto quello e proprio quello che aveva diritto di ottenere alla stregua del diritto sostanziale Il principio di effettività della tutela impone di contemperare il primo comma dell’art. 24 con il secondo comma (la difesa è diritto inviolabile): la necessità di una tutela effettiva può far sì che il diritto di difesa venga, almeno temporaneamente, compresso o limitato Es.: provvedimenti cautelari inaudita altera parte (nelle linee di Governo, il ministro Cartabia segnala oggi la necessità di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia)
Il giudice naturale L’art. 25 Cost., concepito per il processo penale, ma valido anche per quello civile, dispone che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” I criteri atti ad individuare il giudice devono essere previsti nella legge (v. le regole di giurisdizione e competenze previste nel codice di procedura civile) Una volta incardinata la causa dinanzi a quel giudice, non gli può più essere sottratta con forme più o meno esplicite di avocazione (gli eventuali mutamenti della legge o dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda sono solitamente irrilevanti) Il principio ha una limitata valenza pratica perché si riferisce al Giudice = ufficio giudiziario e non al Giudice = persona fisica e dunque non impedisce al capo dell’ufficio di provvedere alla concreta individuazione del magistrato competente
I principi costituzionali sulla magistratura Il Titolo IV della Costituzione è rubricato “La Magistratura” e contiene una serie di norme sui giudici (ordinari e speciali) e sulla giurisdizione Secondo l’art. 101 Cost. “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. L’affermazione si collega all’esercizio di sovranità affidato nelle mani del popolo dall’art. 1, comma 2, Cost. Secondo l’art. 101, comma 2, “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” I giudici devono amministrare nec spe nec metu, nel senso che non soffrono alcuna soggezione rispetto agli altri poteri dello Stato che non sia giustificata dall’osservanza della legge: tutti gli atti contra ius possono essere disapplicati principio di separazione dei poteri Montesquieu e art. 104, comma 1°, Cost.
I giudici: ordinari, straordinari, speciali L’art. 102, comma 2°, Cost. dispone seccamente che “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali” Il giudice straordinario è quello costituito post factum, a seguito del verificarsi dei fatti costitutivi di un diritto (o dopo un reato): viola il principio di precostituzione naturale del giudice in base alla legge ed è istituzionalmente pericoloso perché tende ad identificarsi con l’organo o il potere che lo ha istituito Il giudice speciale è quello costituito prima del fatto (si differenzia da quello straordinario), ma ha una definizione ricavabile in negativo: tutti i giudici che non sono ordinari perché non istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (v. art. 101 co. 1 Cost.)
Il giudice amministrativo Una particolare species di giudice speciale è il giudice amministrativo che, secondo l’art. 103 Cost., ha giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi. Gli interessi legittimi sono posizioni soggettive (secondo alcuni meno importanti del diritto soggettivo) correlate all’esercizio di poteri autoritativi della P.a. (concorso pubblico) e la cui tutela si realizza attraverso l’impugnazione del provvedimento amministrativo illegittimo Gli organi di giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato, T.a.r.) hanno, in realtà, anche ed in “particolare materie indicate dalla legge” una giurisdizione estesa anche ai diritti soggettivi: questa prassi prende il nome di giurisdizione esclusiva (edilizia e urbanistica, pubblici servizi). Es.: se un soggetto vuole chiedere il pagamento di una somma di danaro per il servizio pubblico espletato, sebbene faccia valere un diritto, deve rivolgersi al g.amm.
Le sezioni specializzate Lo stesso art. 102 Cost. consente tuttavia l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari che si occupino di “determinate materie”, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura Es.: sezioni specializzate agrarie presso i tribunali ordinari: formate da membri togati (giudici) e da esperti estranei alla magistratura: il giudice non può essere onnisciente Le sezioni specializzate non sono a sé stanti, ma hanno sede e fanno parte di uffici giudiziari (tribunale, corte di appello) destinati ad esaminare anche materie ordinarie, non “specializzate”
La giustizia privata Come non può essere negata, per l’istruzione, la scuola privata, per le cure mediche, la clinica privata, così: Ciascuno deve essere libero di scegliere di affidare a privati la definizione delle controversie E’ vietato l’arbitrato obbligatorio, così come non può essere imposta la scuola privata o la clinica privata È possibile solo per alcune controversie (diritti disponibili) e non può avere ad oggetto la realizzazione coattiva dei diritti, che implica l’uso della forza, riservata al potere pubblico
I principi del Giusto processo: art. 111 Cost. Espressione recepita dalla Costituzione dalla esperienza anglosassone (due process of law) con la legge n. 26 del 1999 Il giudice deve essere terzo e imparziale
I principi del Giusto processo: art. 111 Cost. Obiettivi essenziali e «altissimi» 1° comma: …«Regolato dalla legge» L’art. 111 Cost., modificato nel 1999 con l’introduzione di alcuni commi di rilevanza essenzialmente processualpenalistica, statuisce che la giurisdizione si attua mediante “il giusto processo regolato dalla legge” Predeterminazione delle forme e dei termini “Regolato dalla legge”: seppur da non intendersi in senso assoluto, il principio comporta che non deve farsi ricorso illimitato ai poteri discrezionali ed officiosi del giudice che altrimenti trasmoderebbero in arbitrio (il giudice deve essere guidato dalla legge: v. art. 101, 2° co., Cost.)
Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio Art. 24, 2° co., Cost. “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” Art. 111, 2° co., Cost. “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale” Art. 101 c.p.c. “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa” È la teorizzazione del dialogo per giungere alla verità: il processo è una sequenza ordinata di atti e provvedimenti, per cui al potere di una parte deve corrispondere sempre, a pena di illegittimità costituzionale, il potere simmetrico della controparte di smentire, confutare o provare il contrario di quanto affermato dalla controparte Ovviamente, la verità è sempre quella formale (che emerge dagli atti del processo), ma non è opera magica del giudice del suo “imperscrutabile e soggettivo convincimento” bensì del principio “iuxta alligata et probata”, assumendo su di sé la logica dialettica della controversia (Capograssi)
Forme del contraddittorio Il principio deve realizzarsi tanto nei confronti delle parti, quanto nei confronti del giudice, quando questi decida sulla base di una questione rilevata d’ufficio non può esistere la c.d. sentenza a sorpresa Processi a cognizione piena: quelli in cui le parti possono contribuire alla ricerca della verità, con ogni mezzo previsto dal legislatore Processi a cognizione sommaria: non prevedono una trattazione piena ed esauriente della controversia. O perché alcune questioni vengono (provvisoriamente) escluse dalla trattazione; o perché l’istruttoria (cioè la raccolta delle prove) è effettuata in modo atipico o deformalizzato il diritto processuale è un diritto «diseguale» corsie preferenziali per alcuni diritti o per la semplicità delle cause La tutela sommaria rimane costituzionalmente ammessa fin tanto che consente alle parti il ricorso alla cognizione piena, con un provvedimento idoneo a sostituirsi a quello reso in fase sommaria
La ragionevole durata del processo Secondo l’art. 111 comma 2° la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo «Il processo è giusto se è breve» (Cartabia) Art. 6, par. 1, Convenzione europea diritti dell’Uomo: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta” Legge 24 marzo 2001, n. 89: Art. 2. Diritto all'equa riparazione Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione
Durata ed effettività della tutela Il principio rappresenta una declinazione necessaria del diritto di azione sancito dall’art. 24 Cost., giacché una giustizia ritardata potrebbe equivalere ad una giustizia negata (si pensi all’impresa che chieda il soddisfacimento di un suo credito che, se insoddisfatto, potrebbe condurre al fallimento) Necessità del legislatore di operare, non solo sul piano strettamente processuale (evitando che le parti e il giudice possano procrastinare la decisione) ma anche sul piano strutturale-organizzativo, con l’ampliamento dell’organico dei magistrati o con misure di court and case management Le classifiche europee diffuse dalla Cepej (agenzia internazionale di monitoraggio) degli ultimi anni dicono che l’Italia è al terzultimo posto in Europa per lunghezza dei processi, con una durata media di 608 giorni per il solo primo grado (meglio solo di Cipro e Malta; primo è il Lussemburgo con una durata media di 53 gg.!)
Come migliorare il sistema giustizia? Il ministro risponde: «Appare prioritaria l’azione riorganizzativa della macchina giudiziaria e amministrativa – che rientra nei compiti che la Costituzione, all’art. 110, affida esplicitamente al Ministro della giustizia – e che i progetti presentati nell’ambito del Recovery Plan consentono di declinare i tre principali ambiti di intervento: 1) il primo, riguarda la valorizzazione del personale e delle risorse umane; 2) il secondo, mira al potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; 3) il terzo, destina un significativo ammontare di risorse all’edilizia giudiziaria e all’architettura penitenziaria». Ufficio del processo Esperienze virtuose ADR Alternative dispute resolutions
Obbligo di motivazione Per l’art. 111, comma 6°, Cost. “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” Il principio risponde alla massima di esperienza secondo cui se il giudice deve rendere conto del suo ragionamento: 1) più difficilmente potrà ignorare le argomentazioni difensive 2) una sentenza che contiene le ragioni del decidere è statisticamente più meditata Funzione extraprocessuale: la motivazione funge da specchio di garanzia che consente alla collettività di verificare l’operato dei giudice nella stesura della sentenza, atto pubblico Funzione endoprocessuale: serve a rendere concretamente spendibili i diritti di azione e difesa, in fase di impugnazione, consentendo alle parti del giudizio la verifica della correttezza dell’operato del giudice e la presenza di eventuali vizi (es. il giudice ha erroneamente valutato attendibile un testimone miope che deponeva su un incidente stradale verificatosi a 100 m. di distanza)
Obbligo di motivazione In realtà, l’obbligo di motivazione non si estende a tutti i provvedimenti indiscriminatamente, ma: Alle sentenze: v. anche l’art. 132 c.p.c. (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione); e in minor misura alle ordinanze Ai provvedimenti diversi dalle sentenze (ordinanze, decreti) a patto che abbiano natura sostanziale di sentenza, cioè siano definitivi ed in grado di incidere su diritti cioè decisori
La garanzia del ricorso per cassazione L’art. 111, 7° co., Cost. prevede che contro le sentenze (e tutti i provvedimenti sulla libertà personale) pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge a) Sistemi di common law b) Sistemi di civil law
La nomofilachia Per l’art. 65 ord. Giud. La Corte di cassazione assicura “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni” Il giudice di merito può discostarsi dall’orientamento della Corte? Autorevolezza della Corte: anche in assenza di vincolo del precedente giudiziario, esso dovrebbe imporsi imperio rationis e non ratione imperii Possibilità del soccombente di impugnare dinanzi alla Corte la sentenza dissenziente e di farla “cassare” Il termine sentenza va interpretato non in senso formale, ma sostanziale, estendendo la garanzia anche agli altri provvedimenti purché idonei al giudicato (definitivi e inoppugnabili) e in grado di decidere su diritti (decisori)
Il processo come giuoco dialettico “Il processo non è soltanto una serie di atti che devono susseguirsi in un certo ordine stabilito dalla legge (ordo procedendi) ma è anche, nel compimento di questi atti, un ordinato alternarsi di più persone, ciascuna delle quali in questa serie di atti deve parlare e agire al momento giusto, non prima e non dopo, allo stesso modo che nel recitare un dramma ogni attore deve saper entrare a tempo per la sua battuta, o in una partita a scacchi debbono i giuocatori regolarmente alternarsi nel muovere i pezzi”
Dialogo e deontologia “Per questo l’avvocatura è un’arte, nella quale la conoscenza scolastica delle leggi serve a ben poco, se non è accompagnata dall’intuito psicologico che serve a conoscere gli uomini, e i molteplici espedienti e manovre coi quali essi cercano di piegare le leggi ai loro scopi pratici. Invano si spera che i codici di procedura, anche i meglio studiati in teoria, servano davvero alla giustizia se non sono sostenuti nella loro applicazione pratica da quella lealtà e correttezza del giuoco, da quel fair play, le cui regole non scritte sono affidate alla coscienza e sensibilità degli ordini forensi”
Anche il giudice, oltre ad applicare la legge, deve avere «buon senso» A Los Angeles davanti al giudice che esamina coloro che vogliono diventare cittadini degli Stati Uniti venne anche un oste italiano. Si era preparato seriamente ma a disagio per la sua ignoranza della nuova lingua, durante l’esame alla domanda: che cosa dice l’ottavo emendamento? rispose esitando: 1492. Poiché la legge prescrive al richiedente la conoscenza della lingua nazionale, fu respinto. Ritornato dopo tre mesi trascorsi in ulteriori studi ma ancora a disagio per l’ignoranza della nuova lingua, gli posero la domanda: chi fu il generale che vinse la guerra civile? La sua risposta fu: 1492 (con voce alta e cordiale). Mandato via di nuovo e ritornato una terza volta, alla terza domanda: quanti anni dura in carica il presidente? rispose di nuovo: 1492. Orbene il giudice, che aveva simpatia per l’uomo, capì che non poteva imparare la nuova lingua, si informò sul modo come viveva e venne a sapere: con un duro lavoro. E allora alla quarta seduta il giudice gli pose la domanda: Quando fu scoperta l’America? e in base alla risposta esatta, 1492, l’uomo ottenne la cittadinanza. (Brecht, New York, anni ‘40 - Un giudice democratico)
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