REGIONE LIGURIA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA - Legislazione Tecnica

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REGIONE LIGURIA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA - Legislazione Tecnica
REGIONE LIGURIA

       PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA

                            Indirizzi e criteri per la

           SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
                                     2020

                                in attuazione del
                      Testo Unico in materia di Commercio

legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e successive modificazioni e integrazioni
PREMESSA

I nuovi indirizzi e criteri relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande per la Regione
Liguria sono stati elaborati alla luce delle recenti normative statali.
Tengono, naturalmente, conto delle parallele modifiche operate sulla l.r. 1/2007 e s.m.i. degli articoli
contenuti al Capo VI (Somministrazione alimenti e bevande) e l’inserimento di alcuni altri articoli corre-
lati alle nuove tipologie di somministrazione, quali ad esempio il consumo immediato di prodotti e gli
home restaurants.
Le attività di cui alla presente programmazione sono in ogni caso soggette al regime amministrativo e
agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 222/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di auto-
rizzazione, segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di defi-
nizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo
5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed alla relativa modulistica recepita dalla Regione con propri atti di
Giunta.

                                                   I PARTE

DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni
                             “SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”

                                           VENDITA PER ASPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, comma 3 (Tipologia dell’attività), gli esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza
necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizia, laddove necessario.
Tali esercizi hanno, dunque, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi, compresi i generi di
gelateria, di pasticceria e le ulteriori tipologie di prodotti somministrati.
Gli home restaurants non possono svolgere attività di vendita per asporto ai sensi dell’articolo 51 ter,
comma 3.

                                            ATTIVITÀ ACCESSORIE

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 62 (Esercizio di attività accessorie) le SCIA/Autorizzazioni all’eser-
cizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della
    musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
b) l’effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

Tali attività accessorie sono consentite a condizione che:
- l’intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di
    pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere idonei all’accoglimento pro-
    lungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

La semplice presenza e l’uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento.
L’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza
importare il pagamento di un biglietto d’ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento
non comporta, parimenti, alcun adempimento.
In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere comunque rispettate le norme in materia di
inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.
Viene fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni approvate dal Ministero dell’Interno di cui alle se-
guenti Circolari:
==>	a seguito abrogazione articolo 124, comma 2 del Regolamento TULPS (R.D. N.635/1940) che ri-
        chiedeva la licenza di P.S., ad opera dell’articolo 13, comma 2, del d.l. 5/2012, convertito in l.
        35/2012, riguardo piccoli intrattenimenti all’interno di attività di somministrazione alimenti e
        bevande da effettuarsi solo occasionalmente o per specifiche ricorrenze come per esempio i fe-
        steggiamenti del Capodanno;
==>	interventi di modifica apportati dal d.l. 91/2013 (come convertito dalla l. 122/2013) al r.d. 773/1931
        ed in particolare agli articoli 68, comma 1 e 69, coi quali si prevede l’applicabilità della SCIA agli
        eventi fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio. (verifica Risolu-
        zione Ministero Interno 11/9/2013);
==>	vedi articolo 689, comma 2, del Codice Penale, come modificato dal d.l. 158/2012, che prevede la
        possibilità di vendere/somministrare bevande alcooliche anche mediante distributori automatici,
        purchè sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettu-
        ra ottica dei documenti.

                                         AFFIDAMENTO DI REPARTO

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 133 (Affidamento di reparto), il titolare di un esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti
somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione a uno o più
soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 per un periodo di tempo convenuto.

Il titolare deve presentare la comunicazione.
Nel caso di cessazione deve essere presentata la comunicazione entro 30 giorni ai sensi di quanto stabi-
lito all’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell’atti-
vità esercitata dal gestore.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto
è collocato e non avere un accesso autonomo.

                       CONSUMO IMMEDIATO DI PRODOTTI E PIANI DI APPOGGIO

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 bis (Consumo immediato di prodotti) vengono disciplinate in
modo generale le modalità con cui deve essere effettuata l’attività di consumo immediato di prodotti,
specificando che è consentita la presenza di piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli, che devono
essere utilizzate stoviglie e posate a perdere biodegradabili sulla base di quanto previsto dalla vigente
normativa e che possono essere esposti cartelloni o lavagne in cui vengono indicati i prodotti offerti.
Non è consentita la presenza di tavoli e sedie, né l’attività di servizio assistito e la fornitura al pubblico di
menù. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbani-
stico-edilizie, laddove necessario.

Detta disciplina trova applicazione nelle seguenti fattispecie:
A) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei
   prodotti alimentari;
B) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 bis, comma 1, secondo periodo, nella vendita su aree pub-
   bliche di prodotti alimentari;
C) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera f) alle imprese artigiane iscritte agli albi
   di cui all’articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della nor-
   mativa in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti
   dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzio-
   ne delle opere o alla prestazione del servizio e, per quanto riguarda le attività di somministrazione di
   alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, svolte in via
   strumentale o accessoria all’esercizio di impresa.

Giova precisare che la legge regionale estende tale facoltà a tutti gli imprenditori artigiani (non solo ai
panificatori ma anche, per esempio, ai pasticceri, gelatai, rivenditori di pizza al taglio ecc…).

I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti punti A) e B) devono essere in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 12 e 13.
Richiamando la definizione di somministrazione (articolo 50): “per somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande, la vendita per il consumo, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano
i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”, nonché la
definizione di attrezzature di somministrazione, “tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire
il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le
stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti”, ne consegue che i piani di
appoggio citati non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di
somministrazione.

In considerazione del fatto che tali piani di appoggio devono avere dimensioni “congrue all’ampiezza e
alla capacità ricettiva del locale” (come stabilisce la Circolare Ministeriale), il Comune, con proprio rego-
lamento, può stabilire la congruità e l’ampiezza dei locali nonché le dimensioni e la tipologia dei piani
di appoggio. Nelle predette fattispecie saranno dunque le disposizioni in materia igienico-sanitaria che
potranno consentire o meno il consumo immediato di prodotti; l’eventuale imposizione di dotazione di
servizi igienici per il pubblico che consuma immediatamente i prodotti di gastronomia potrà legittima-
mente avvenire solo se contenuta nei suddetti regolamenti.
Infatti, a seguito della sostituzione dell’autorizzazione sanitaria, avvenuta con Regolamento CEE
852/2004 (dal 1/1/2006), l’esercente è tenuto a dare tale comunicazione (consumo di prodotti) all’ASL
competente per territorio.

                                            HOME RESTAURANT

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51 ter (Home restaurant), gli home restaurants vengono definiti
come eventi caratterizzati dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione da
parte di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.
L’attività degli home restaurants deve essere svolta nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni e
autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza alimentare.
I titolari devono consentire l’accesso da parte delle competenti autorità per effettuare controlli.
All’attività di home restaurants sono imposti i seguenti limiti:
- possono avere un massimo di quindici coperti per ogni singolo evento;
- possono svolgere fino a dodici eventi all’anno; il soggetto che svolge attività di home restaurant
     è tenuto ad inviare tramite posta elettronica al Comune nel cui territorio svolge l’attività, almeno
     tre giorni prima del singolo evento, una comunicazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
     Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con
     la quale informa dello svolgimento dell’evento e ne conteggia la ricorrenza (1 di 12, 2 di 12, 3 di 12
     ecc…) onde consentire al Comune la verifica del rispetto del limite massimo annuo di eventi;
-   non è consentita la vendita per asporto;
-   le transazioni di denaro relative all’attività devono avvenire esclusivamente attraverso sistemi di pa-
    gamento elettronici o bonifici bancari.
Gli home restaurants già in attività alla data di entrata in vigore della presente programmazione devono
adeguarsi alle disposizioni di cui sopra entro i termini stabiliti dai Comuni.

    ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SANZIONI PER VIOLAZIONE
                                      NORMATIVA SU ORARI

La disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nell’arti-
colo 116 della l.r. 1/2007 e nella deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 al Paragrafo 11, Lettera
K, disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali che si riporta anche nel presente atto di
programmazione:
“Per quanto riguarda gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, così come di-
sciplinati dalla l.r. 1/2007 e successive modificazione ed integrazioni, si fa riferimento a quanto stabilito
dalla Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione –Direzione Generale per il mercato la concorrenza il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della Concorrenza, avente ad oggetto:
“Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, articolo 35,
commi 6 e 7. Liberalizzazioni degli orari di apertura e di chiusura-Circolare esplicativa”, ed in particolare,
al punto 4, che prevede quanto segue

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i Comuni possano adottare provvedimenti -adeguatamente moti-
vati- nelle forme previsti dai singoli Statuti comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali,
etc…), finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e
alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica
sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini nei loro fondamentali diritti - ad esem-
pio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, criticità legate al fenomeno della c.d. mo-
vida, particolarmente sentito nel territorio ligure) - con particolare riferimento alla tutela della salute,
della sicurezza e dell’integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale).
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l’imprescin-
dibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell’ordine pubblico, del
consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Si precisa, infine, che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni sull’obbligo di comunicazio-
ne al pubblico dell’orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l’esposizione di “appositi cartelli o
altri mezzi idonei”

Si precisa che la sanzione per la violazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (articolo 116) è prevista nell’articolo 144.

                                          DECADENZA E SANZIONI

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 142 e 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integra-
zioni, ai fini della decadenza e delle sanzioni amministrative relative all’esercizio delle attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010
e successive modificazioni e integrazioni.

                                                   PARTE II

                               INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI E COMUNALI

                                    LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 54, i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autoriz-
   zazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone
   del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
   (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifica-
   zioni e integrazioni.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, contiene indicazioni per i comu-
   ni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo 64 del D.lgs. 59/2010
   e successive modificazioni e integrazioni relative:
   a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazio-
        ne di alimenti e bevande;
   b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.

                              IL PIANO (LA PROGRAMMAZIONE) COMUNALE

I Comuni adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all’apertura e di
quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui
all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni anche sulla base della presente
programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, attraverso forme di consultazione e di
confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale
delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni
dei consumatori e degli utenti e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Posto che i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al trasferimento
(da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela) degli esercizi di somministrazione al pubbli-
co di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni nell’adottare il Piano, potranno tenere
conto dei seguenti elementi:

a) le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all’evoluzione
   dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
b) la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane
   o costiere;
c) la valorizzazione dell’attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l’enogastronomia e le
   produzioni tipiche locali, anche con offerta di alimenti per celiaci e soggetti affetti da intolleranze
   e/o allergie alimentari.

Il Piano comunale potrà sì sostanziarsi nella previsione di criteri per nuove autorizzazioni, pur limitata-
mente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o trasferimenti da
zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela, di tipo qualitativo quali ad esempio:
A) conformità dell’arredamento dei locali all’area in cui si insediano le attività di somministrazione ali-
     menti e bevande;
B) somministrazione di prodotti tipici locali e/o provenienti dal commercio equosolidale e di prodotti
     per celiaci e soggetti affetti da intolleranze e/o allergie alimentari;
C) personale occupato;
D) inserimento del locale nel contesto urbano;

comunque tali da essere valutabili in sede di Bando Comunale.

Il Comune, con l’obiettivo del raggiungimento di una maggiore sostenibilità e qualità urbana, può sta-
bilire limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli immobili.

Il Comune, con lo strumento urbanistico comunale ovvero nel Piano commerciale comunale di cui all’ar-
ticolo 5 del T.U.C., e della deliberazione del Consiglio regionale 31/2012, può stabilire le condizioni per
garantire un’adeguata dotazione di parcheggi necessaria per la funzionabilità e fruibilità da parte del
consumatore dei nuovi insediamenti, eventualmente anche a seguito di trasferimento, degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela.

Copia del piano sarà inviata dal Comune alla Regione – Settore commercio e all’Osservatorio di cui all’ar-
ticolo 6.

                                    POTERE SOSTITUTIVO REGIONALE

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 8 la Regione ha individuato le aree da sottoporre a tutela ai
fini del rilascio delle nuove autorizzazioni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela
(anche a carattere stagionale) o trasferimenti da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela
di cui all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni confermando quelle già
individuate dalla Programmazione commerciale ed urbanistica sul commercio al dettaglio in sede fissa di
cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31/2012, Paragrafo 3, e come di seguito riportate:

 Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2
 aprile 1968, n. 1444;

 Centri storico-commerciali di cui all’art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano
 Commerciale Comunale previsto dall’articolo 5 del medesimo Testo Unico;
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;

 Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti
 NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento)

Restano ferme le Intese già approvate e che verranno anche in futuro approvate ai sensi di quanto pre-
visto dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 222/2016.

                                          CORSI PROFESSIONALI

I corsi professionali in materia sono stati disciplinati nella “Nuova programmazione commerciale ed
urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo le liberalizzazioni”, approvata con
deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni,
al Paragrafo 16, lettere B) e C), di cui si riporta il contenuto:

    CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LIGURIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI
 PROFESSIONALI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALI-
               MENTI E BEVANDE E DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE
Il richiamato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, all’articolo 71, comma 6, riconosce il possesso del
suddetto requisito professionale a chi abbia “frequentato con esito positivo un corso professionale per
il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e Bolzano”;

Le Regioni hanno condiviso la necessità di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto
il territorio nazionale e c tale esigenza si è concretizzata nell’approvazione, in data 21 dicembre 2011,
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, di un Accordo sui corsi abilitanti l’esercizio del commercio alimentare e della sommi-
nistrazione di alimenti e bevande riguardante la durata e il contenuto dei suddetti corsi professionali, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

 Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi
 professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
 somministrazione di alimenti e bevute di cui all’art. 71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26
 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
 interno”.

in tale Accordo si sancisce quanto segue:
L’accordo sopracitato ha ritenuto essenziale un’adeguata conoscenza in materia di alimenti, igiene, sa-
nità e sicurezza, nonché delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti
stessi, tale da garantire competenze e capacità di gestione e di stabilire la durata dei corsi di formazione
in almeno novanta ore complessive.

Ciascuna Regione, nel rispetto delle proprie specifiche normative e delle competenze in materia di for-
mazione professionale, procede alla definizione dei seguenti elementi:
• requisiti degli enti gestori dei corsi;
• modalità di erogazione, organizzazione e riconoscimento dei corsi;
• numero massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso;
• caratteristiche dei docenti, anche in relazione all’attinenza del titolo di studio posseduto con le ma-
    terie da trattare;
• composizione delle commissioni di esame, anche in relazione alle eventuali incompatibilità tra atti-
    vità di docenza e partecipazione alla commissione di esame;
• regolazione delle fasi concernenti le prove e le certificazioni finali;
• durata dei corsi, nel rispetto del limite minimo di novanta ore.

Le Regioni hanno, altresì, considerato opportuno definire un percorso formativo omogeneo nei suoi
contenuti essenziali, al fine di fornire agli operatori una professionalità di base comune in tutte le Re-
gioni e, pertanto, condiviso.

Sulla base di tutto quanto sopra si riportano di seguito le disposizioni:

a) i corsi professionali abilitanti all’esercizio del commercio alimentare e all’esercizio dell’attività di
   somministrazione di alimenti e bevande hanno una durata complessiva di ore 100 con le modalità,
   l’articolazione delle ore di lezione per singola materia e le relative percentuali assegnate come più
   sotto riportati:
PROGRAMMA UNICO
         PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PER COMMERCIO ALIMENTARE

N. ORE    %     MATERIE - ARGOMENTI
          30%   1. Igiene e sicurezza degli alimenti
                Contenuti prevalenti:
                •	quadro normativo igienico-sanitario che regola le attività di vendita di prodotti
                   alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
                • regolamenti comunali;
                •	gestione degli alimenti: analisi dei processi lavorativi e individuazione dei fattori
                   di rischio;
                •	igiene della persona e dell’ambiente: procedure di pulizia e sanificazione
                   dell’ambiente e delle attrezzature;
                • formazione degli addetti;
                • programmi di pulizia giornaliera e modalità di raccolta e rimozioni dei rifiuti;
                •	analisi dei potenziali rischi per gli alimenti (analisi del processo e delle cause).
                   Interventi in caso di rischio;
                • utilizzo di check-list;
                • fattori responsabili di malattie di origine alimentare;
                • principali alterazioni e contaminazioni cui sono soggetti gli alimenti;
                •	analisi dei processi di trasformazione/alterazione degli alimenti e delle loro cause;
                • principi di nutrizione: la tutela del consumatore.
          15%   2. Valutazione del rischio in campo alimentare
                Contenuti prevalenti:
                • pericoli microbiologici, chimici e fisici;
                • effettuazione della loro analisi e valutazione del rischio;
                • nozioni di microbiologia: germi patogeni e fattori della crescita batterica;
                • epidemiologia delle malattie correlate con gli alimenti e le abitudini alimentari;
                • rischi nell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
          15%   3. Autocontrollo nelle produzioni alimentari: il sistema Haccp
                Contenuti prevalenti:
                •	principi, scopi, ambito di applicazione e normativa, con particolare riferimento
                   alle direttive comunitarie in materia di autocontrollo;
                • programma operativo per l’attuazione del sistema Haccp;
                • linee guida per la stesura del manuale e dei piani di autocontrollo;
                • analisi del rischio e della individuazione dei punti critici di controllo;
                • linee guida della Regione in materia di autocontrollo e sistema sanzionatorio.
          15%   4. Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale
                Contenuti prevalenti:
                • nozioni di normativa amministrativa, fiscale e tributaria;
                • nozioni di assistenza e previdenza;
                • nozioni per la creazione di un piano d’ impresa;
                • strumenti finanziari e contabilità;
                • libri obbligatori;
                • operazioni bancarie e finanziamenti, strumenti e modalità di pagamento;
                • ricavi e costi aziendali;
                • budget d’esercizio;
                • bilancio;
                • marketing e comunicazione aziendale;
                • tutela dei consumatori: il Codice del consumo.
10%    5. Merceologia ed etichettatura degli alimenti
                   Contenuti prevalenti:
                   • caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle principali derrate alimentari;
                   • merceologia del settore alimentare e relativa etichettatura
                   • etichettatura e rintracciabilità dei prodotti: d.lgs 109/1992
            10%    6. Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità
                   Contenuti prevalenti:
                   • condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro: d.lgs. 81/2008;
                   • misure di prevenzione e protezione;
                   • gestione della documentazione obbligatoria;
                   • prevenzione incendi e procedure antincendio.
            5%     7. Legislazione sociale
                   Contenuti prevalenti:
                   • Statuto dei lavoratori
                   • contratto collettivo: lavoro subordinato ed autonomo;
                   • lavoratrice madre;
                   • licenziamento;
                   • contratti atipici;
                   • periodo di prova.

b) Lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per l’attribuzione dei requisiti professionali
   richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’atti-
   vità di vendita nel settore alimentare sono assegnati a Enti accreditati dal sistema della formazione
   professionale ligure con esperienza specifica nel settore e nella erogazione di corsi di pari natura
   secondo le modalità deliberate nel presente regolamento e nel rispetto delle normative previste per
   la formazione professionale.

c) La programmazione ed il coordinamento dei succitati corsi nonché l’assegnazione degli stessi agli
   Enti accreditati come sopra specificato, saranno affidati ai CAT riconosciuti dalla Regione Liguria ai
   sensi dell’articolo 9 della l.r. 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni
   ed integrazioni. I CAT potranno a tal scopo stipulare apposite convenzioni con Province e Camere di
   Commercio in relazione all’attività di verifica dell’apprendimento, di monitoraggio e di certificazio-
   ne delle competenze.

d) I CAT, attraverso un’attenta azione di coordinamento e monitoraggio, possono proporre alla Re-
   gione Liguria eventuali modifiche ai programmi approvati sulla base delle esigenze rilevate, dei
   mutamenti del fabbisogno formativo del sistema, dell’armonizzazione con la programmazione delle
   Regioni limitrofe, della possibilità di introdurre criteri di valutazione che consentano riconoscimenti
   di crediti formativi.

e) I CAT curano la promozione dei corsi nei confronti dell’utenza interessata con particolare sensibilità
   all’attività di aggiornamento prevista per gli operatori già in attività.

f) Le attestazioni relative alla frequentazione dei corsi di formazione professionale per l’attribuzione
   dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di ali-
   menti e bevande e dell’attività di vendita nel settore alimentare di cui alla presente programmazione
   sono rilasciate dalle Province.
Sulla base di quanto sopra ed in considerazione di quanto previsto al Punto 5 del succitato Accordo, si
riportano di seguito le disposizioni relative ai:

        CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
    AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE
                               E NEL SETTORE NON ALIMENTARE

Al fine di elevare il livello professionale ovvero per procedere ad una necessaria riqualificazione degli
operatori commerciali, si individuano le seguenti materie su cui dovranno essere organizzati corsi di
aggiornamento.
A tal fine il programma formativo sarà articolato in seminari di 8 ore con specifico riferimento alle mate-
rie in ambito igienico-sanitario, merceologico, manipolativo, di somministrazione per quanto riguarda il
settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, mentre, relativamente al settore non
alimentare, si tratta di corsi tendenti ad elevare la qualificazione di tutti gli operatori commerciali con
materie di carattere più generale relative alla gestione, nel suo complesso, di un’attività commerciale; i
CAT svolgono un’accurata opera di promozione presso gli operatori ai fini del conseguimento del livello
massimo possibile di aggiornamento.

                                   PROGRAMMA UNICO
           PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PER COMMERCIO ALIMENTARE

 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE: AGGIORNAMENTI SULLE TECNICHE
 AGGIORNAMENTI PER BARMAN
 CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEGLI OLI
 CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI VINI
 FORMAGGI E DERIVATI
 LA CUCINA TRADIZIONALE LIGURE
 PRODOTTI TIPICI DELLA LIGURIA
 AGGIORNAMENTI DI GASTRONOMIA
 AGGIORNAMENTI SUI PRODOTTI DA FORNO
 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN CAMPO IGIENICO-SANITARIO
 TECNICHE DI VENDITA E DI MARKETING

                                              PROGRAMMA
                                    PER IL SETTORE NON ALIMENTARE

 CREDITO
 GESTIONE AZIENDALE
 BASILEA 2
 STUDI DI SETTORE
 EVOLUZIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO
 LINGUE STRANIERE
 GESTIONE DEL MAGAZZINO
 VISUAL MERCHANDISING
 INFORMATICA:
 ==> Windows, Word, Excel.
 ==> Internet e posta elettronica
 ==> E- Commerce
MARKETING E COMUNICAZIONE:
 ==> Ideazione e preparazione di una campagna promozionale
 ==> L’immagine aziendale e la comunicazione esterna
 ==> Analisi della concorrenza
 ==> Tecniche di vendita
 ==> Comunicazione efficace

Successivamente, con l’Accordo del 9 novembre 2017, la Conferenza Unificata ha integrato l’atto sancito
nel 2011 come di seguito:
La Regione Liguria ha provveduto a recepire il suddetto atto integrativo con deliberazione della Giunta
regionale 14 ottobre 2019, n. 827.
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