IL PRECARIO INGRESSO DELL'IMPRESA AGRICOLA NELLA LEGGE FALLIMENTARE
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IL PRECARIO INGRESSO DELL’IMPRESA AGRICOLA NELLA LEGGE FALLIMENTARE [,] di Emma Sabatelli Sommario: 1. L’estemporaneo intervento governa- ma, che, pur dichiaratamente temporanea (es- tivo: questioni di legittimità costituzionale. – 2. I sendo destinata ad operare «in attesa di una re- discutibili vantaggi nell’accesso delle imprese visione complessiva della disciplina dell’im- agricole agli accordi di ristrutturazione dei debi- prenditore agricolo in crisi [la quale, peraltro, ti. – 3. La difficile praticabilità dell’accesso alla allo stato non esiste nel nostro ordinamento] e transazione fiscale. – 4. Segue: i concreti spazi del coordinamento delle disposizioni in mate- applicativi. – 5. Quale futura «riforma organi- ca»? ria») appare fortemente sospetta di illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. E ciò in ragione del differente e deteriore trattamento al quale 1. L’estemporaneo intervento gover- risultano sottoposte le imprese commerciali, nativo: questioni di legittimità costitu- che non raggiungono le soglie di fallibilità indi- zionale. Con un estemporaneo provvedimen- cate dall’art. 1 l. fall., rispetto alle imprese agri- to collocato al comma 43o dell’art. 23, d.l. cole di pari dimensioni: ferma restando la sot- 6.7.2011, n. 98, convertito con modifiche nella trazione di ambedue le categorie al fallimento, l. 15.7.2011, n. 111, il Governo ha consentito mentre le imprese commerciali «piccole», ai agli imprenditori agricoli la possibilità di acce- sensi della legge fallimentare, non possono dere alle procedure di cui agli artt. 182 bis nemmeno usufruire delle cosiddette procedure (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 182 concorsuali minori, almeno secondo l’opinione ter (transazione fiscale) l. fall. (e successive finora prevalente, le imprese agricole, anche se modificazioni, secondo l’inciso introdotto in di ridotte dimensioni (anzi, quale che sia la lo- sede di conversione). Si sono così estesi istituti ro dimensione) possono ora stipulare accordi disciplinati nell’ambito del concordato pre- di ristrutturazione dei debiti e transazioni fi- ventivo ad imprese finora sottratte alla genera- scali ex artt. 182 bis e 182 ter l. fall., senza che lità delle procedure concorsuali, che, come è sia dato di rinvenire alcuna razionale giustifica- noto, sono riservate agli imprenditori com- zione a sostegno di tale diverso regime norma- merciali in possesso dei requisiti dimensionali tivo. di cui all’art. 1 l. fall., e ciò è avvenuto, ancora Non per la cosiddetta transazione fiscale una volta, facendo ricorso alla ormai consueta collegata ad un concordato preventivo – che, e deprecabile prassi dell’utilizzo dello stru- come si vedrà, senza dubbio alcuno poteva fi- mento del decreto legge per l’adozione di nora essere utilizzata soltanto da soggetti falli- provvedimenti palesemente privi dei requisiti bili – ma esclusivamente con riguardo agli ac- di necessità ed urgenza, i quali, per di più, cordi di ristrutturazione, parte della dottrina vengono collocati in un ambito («Disposizioni sostiene, però, che essi possono essere conclu- urgenti per la stabilizzazione finanziaria») del si anche da imprenditori non assoggettabili al tutto disomogeneo rispetto all’oggetto delle fallimento (e, secondo la più estrema interpre- disposizioni. tazione, addirittura anche da chi imprenditore Fra il comma dedicato alla razionalizzazione non sia) ( 1 ). La tesi si fonda su due diverse degli adempimenti relativi al noleggio di auto- veicoli e quello avente per oggetto le agevola- zioni tributarie previste per gli abitanti di Lam- ( 1 ) Così, benché con posizioni non coincidenti, pedusa, il Governo ha così introdotto una nor- Mattei, La transazione fiscale negli accordi di ri- strutturazione e nel concordato preventivo, nel Trat- tato delle procedure concorsuali, coordinato da Api- [,] Contributo pubblicato in base a referee. ce, III, Giappichelli, 2011, 582; Di Marzio, Le so- NGCC 2012 - Parte seconda 71
Saggi e Aggiornamenti considerazioni. In primo luogo viene rilevata in commento dovrebbe essere intesa come una la genericità del termine utilizzato dal legisla- sorta di interpretazione autentica, attraverso la tore per individuare il soggetto legittimato a quale il legislatore avrebbe inteso limitarne proporre l’accordo di ristrutturazione, che è l’applicazione ai soli imprenditori agricoli, l’imprenditore in stato di crisi, senza alcuna ul- escludendo, in palese violazione dell’art. 3 teriore specificazione in ordine alla natura e Cost., gli imprenditori commerciali privi dei alle dimensioni dell’impresa. Si noti che nella requisiti di cui all’art. 1 l. fall., ai quali, invece, originaria versione della norma, in termini an- secondo la tesi appena ricordata, sarebbe stato cor più generici, legittimato era il debitore e in precedenza consentito di stipulare accordi che tale espressione è tuttora utilizzata per in- di ristrutturazione dei debiti. dicare il proponente nella transazione fiscale (ma, su ciò, infra). La seconda argomentazio- 2. I discutibili vantaggi nell’accesso ne si basa sulla diversa natura che questa opi- delle imprese agricole agli accordi di ri- nione attribuisce agli accordi di ristrutturazio- strutturazione dei debiti. Se, poi, metten- ne rispetto al concordato preventivo: non si do da parte ogni questione di legittimità costi- tratterebbe né di una sub-procedura concor- tuzionale, si passa all’esame dei singoli istituti dataria, né di un procedimento concorsuale richiamati, si deve convenire che, di per sé, autonomo, in quanto l’art. 182 bis non con- l’iter per pervenire alla omologazione dell’ac- templa alcun procedimento, né la nomina di cordo di ristrutturazione sembra poter essere alcun organo, né alcuna forma di controllo seguito anche dagli imprenditori agricoli senza sull’esecuzione dell’accordo; mancherebbe, particolari difficoltà. Dal momento che anche inoltre, il requisito della concorsualità, dal costoro sono soggetti all’iscrizione nella appo- momento che l’accordo non vincola i creditori sita sezione del registro delle imprese e che, che non vi aderiscono. Se ne conclude che gli dunque, nessun problema si pone in ordine alla accordi di ristrutturazione avrebbero natura pubblicazione dell’accordo (che, intuibilmen- negoziale, pur se con peculiari caratteristiche te, deve essere effettuato nella sezione medesi- relative alla stabilità della convenzione ed agli ma) ( 2 ), un punto di criticità poteva darsi, ove effetti, derivanti ex lege dal «crisma» della pubblicità e dell’omologazione giudiziale, e che, dunque, sul piano sistematico nessun ( 2 ) Come è noto, nella stessa sezione speciale ostacolo potrebbe prefigurarsi in ordine alla convivono iscrizioni con efficacia diversa: per i pic- fruibilità dell’istituto da parte di qualunque coli imprenditori commerciali individuali vige anco- imprenditore, che versi in stato di crisi. ra il regime previsto dalla l. n. 580/1993, che attri- Anche a seguire questa interpretazione, il buisce all’iscrizione il valore di pubblicità-notizia; comma 43o dell’art. 23, d.l. n. 98/2011, appare invece, ai sensi del d. legis. n. 228/2001, l’iscrizione delle imprese agricole individuali e collettive in for- di dubbia legittimità costituzionale per motivi ma di società semplice, nonché – per opinione co- specularmente opposti a quelli prospettati in mune – di tutti gli atti ad esse relativi per i quali precedenza. Se si reputa che nel contesto della l’iscrizione è richiesta dalla legge ha efficacia dichia- legge fallimentare l’art. 182 bis poteva essere rativa (sulle incongruenze di tale doppio regime cfr. utilizzato da qualsiasi imprenditore, la norma Belviso, Il regime pubblicitario dell’imprenditore agricolo, in La riforma dell’impresa agricola, a cura di Abriani-Motti, Giuffrè, 2003, 175, nonché, da ul- luzioni concordate della crisi d’impresa, in La riforma timi, Presti-Rescigno, Corso di diritto commercia- fallimentare. Lavori preparatori e obiettivi, a cura di le, I, Zanichelli, 2011, 41). Tale circostanza potreb- Vietti-Marotta-Di Marzio, Utet, 2008, 160. be indurre a ritenere che il differente trattamento Per la tesi maggioritaria, che limita l’applicabilità previsto rispettivamente per le imprese commerciali dell’istituto agli imprenditori commerciali fallibili, si e le imprese agricole, che non raggiungano le soglie vedano, da ultimi, Valensise, Art. 182 bis, in La di fallibilità previste dall’art. 1 l. fall., trovi un appi- legge fallimentare dopo la riforma, III, Giappichelli, glio normativo nella diversa efficacia dell’iscrizione 2010, 2259; Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, nel registro delle imprese: più precisamente nella in Le riforme della legge fallimentare, II, Utet, 2009, presunzione di conoscenza da parte dei terzi, che 1972. opera soltanto per gli atti relativi all’impresa agrico- 72 NGCC 2012 - Parte seconda
Impresa agricola nella legge fallimentare la legge avesse richiesto di allegare alla doman- santa giorni a decorrere dalla data di pubbli- da di omologazione le scritture contabili, poi- cazione dell’accordo nel registro delle imprese ché si sarebbe posto il problema di individuare saranno sottratte alle azioni esecutive e caute- quali scritture contabili dovessero essere pro- lari proposte dai creditori anteriori alla pub- dotte dall’imprenditore agricolo; ma tale onere, blicazione per titolo e causa; inoltre, tale effet- previsto nella originaria formulazione dell’art. to sospensivo, accompagnato dal divieto per i 161 l. fall. (al quale rinvia l’art. 182 bis, comma creditori di acquisire titoli di prelazione non 1o), ovviamente con riferimento alle scritture concordati, può essere anticipato alla fase del- contabili dell’imprenditore commerciale, è sta- le trattative per la conclusione dell’accordo: to soppresso dal legislatore della riforma e la più precisamente, esso decorre dalla data della documentazione attualmente menzionata nella pubblicazione nel registro delle imprese della norma sembra poter essere fornita senza parti- istanza di sospensione, secondo quanto ora di- colari difficoltà anche da un imprenditore agri- spone l’ultima parte del comma 6o della nor- colo. ma, quale che sia la decisione a cui il Tribuna- Tanto premesso, la questione di maggior ri- le addiverrà in ordine alla sospensione mede- lievo è costituita dalla individuazione degli ef- sima. fettivi vantaggi che l’accesso all’istituto può Sono questi benefici di portata assai limitata, portare alle imprese agricole in crisi, nei quali, non fosse altro che per la esiguità dei termini a rigor di logica, dovrebbe essere rinvenuta la entro i quali si producono, che al massimo non ratio della disposizione governativa in com- potrebbero superare i centocinquanta giorni, e mento. Certamente esse potranno usufruire che non paiono tali da giustificare l’estensione delle misure di protezione del patrimonio pre- dell’intero art. 182 bis l. fall. all’imprenditore viste dall’art. 182 bis l. fall., cosicché per ses- agricolo. In realtà, gli effetti di maggior rilievo conseguenti alla omologazione di un accordo di ristrutturazione si verificano proprio nel ca- la, ma non per quelli relativi alla piccola impresa so in cui si abbia una successiva dichiarazione commerciale individuale. Questa ipotesi interpretativa non può, però, esse- di fallimento; è appunto su questo piano che il re sostenuta per l’evidente obsolescenza delle norme legislatore della riforma è intervenuto allo sco- che regolano l’iscrizione nel registro delle imprese, po di incentivare il ricorso a procedure nego- rispetto alle innovazioni introdotte dalla riforma del ziate della crisi, tenendo indenni sia l’impren- diritto fallimentare, che, fra l’altro, nell’art. 1 ha ditore, sia i soggetti – creditori e fornitori di espunto ogni riferimento al piccolo imprenditore nuova finanza – disposti a partecipare al tenta- commerciale e al carattere individuale o collettivo tivo di salvataggio dell’impresa dalle conse- dell’impresa. Si consideri che devono iscriversi nella guenze pregiudizievoli alle quali si sarebbero sezione speciale del registro delle imprese, con effet- potuti trovare esposti in conseguenza del- to di pubblicità-notizia, i piccoli imprenditori indi- l’apertura del fallimento. A tal fine la legge fal- viduali ex art. 2083 cod. civ., mentre coloro che non sono piccoli imprenditori, secondo la definizione limentare stabilisce che, una volta intervenuta del codice civile, ma non raggiungono le soglie di l’omologazione, a) gli atti compiuti in esecuzio- fallibilità previste dalla legge fallimentare, si iscrivo- ne dell’accordo sono sottratti alla revocatoria no nella sezione ordinaria, con effetto di pubblicità fallimentare (art. 67, comma 3o, lett. e)) e, se- dichiarativa; di contro, le società commerciali, anche condo una cospicua dottrina, anche alla revo- se prive dei requisiti dimensionali, che consentono catoria ordinaria; b) i finanziamenti erogati in di usufruire degli istituti disciplinati dalla legge falli- qualsiasi forma da banche e intermediari finan- mentare, devono comunque iscriversi nella sezione ziari in esecuzione dell’accordo sono prededu- ordinaria del registro delle imprese. Posto, dunque, cibili per l’intero importo (art. 182 quater, che l’accesso agli accordi di ristrutturazione e al comma 1o); c) inoltre, in virtù dell’effetto anti- concordato fiscale è interdetto anche agli imprendi- tori commerciali individuali e collettivi non fallibili, cipatorio dei benefici della procedura, il tribu- iscritti nella sezione ordinaria del registro delle im- nale con il decreto di omologazione può accor- prese, l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione non può dare il vantaggio della prededucibilità anche ai essere un’idonea chiave di lettura per spiegare le finanziamenti che tali soggetti abbiano erogato scelte del legislatore, che qui si commentano. in funzione della presentazione della domanda NGCC 2012 - Parte seconda 73
Saggi e Aggiornamenti di omologazione (art. 182 quater, comma 2o); per il caso di risoluzione di contratti a presta- d) parimenti prededucibili nella misura dell’ot- zione continuata o periodica resterebbero sal- tanta per cento sono i finanziamenti effettuati ve le prestazioni già eseguite, secondo quanto dai soci in esecuzione dell’accordo (art. 182 dispone l’art. 1458 cod. civ. Chi ritiene, inve- quater, comma 3o); e) i pagamenti e le opera- ce, che l’art. 182 bis l. fall. regoli un sub-pro- zioni compiuti in esecuzione di un accordo di cedimento concordatario ( 4 ), ovviamente con- ristrutturazione non configurano alcun reato di sidera applicabile agli accordi di ristruttura- bancarotta (art. 217 bis l. fall.). zione l’art. 186 l. fall., il quale rinvia agli artt. Ovviamente nessuno di questi effetti può ve- 137 e 138 l. fall., che regolano la risoluzione e rificarsi, se l’accordo di ristrutturazione è sti- l’annullamento del concordato fallimentare. pulato da un imprenditore agricolo, che è tut- Nessuna di queste norme, però, disciplina la tora sottratto al fallimento. Ne consegue che, sorte degli atti compiuti in funzione della con- qualora il tentativo di salvataggio dell’impresa clusione del concordato o in esecuzione di non abbia successo, nessuna prededucibilità, questo; tuttavia, si è spesso sostenuto che an- né alcuna altra forma di tutela può darsi per i che per il concordato preventivo trovi applica- finanziamenti a tal fine erogati e, in tal caso, la zione l’art. 140 l. fall., il quale nel disciplinare consapevolezza che le possibilità di recupero gli effetti della riapertura del fallimento per il dei crediti sono affidate esclusivamente agli caso di risoluzione o annullamento del con- strumenti previsti in via generale dall’ordina- cordato fallimentare prevede che i creditori mento, oltre a disincentivare i potenziali forni- conservino le garanzie prestate e non siano te- tori di nuova finanza – operatori professionali, nuti alla restituzione di quanto ricevuto in ba- ma anche gli stessi soci – dall’intervenire a so- se al concordato ( 5 ). stegno dell’accordo di ristrutturazione, ne ren- Si tratta, in realtà, di una questione che ha de, per questo aspetto, sostanzialmente inutile suscitato poco interesse, avendo scarsissima ri- l’estensione alle imprese agricole. levanza pratica nel caso in cui gli accordi di ri- Ma le maggiori criticità concernono la sorte strutturazione vengano stipulati da soggetti fal- degli atti compiuti in preparazione ed in ese- libili. Infatti, benché per l’accesso all’istituto cuzione dell’accordo di ristrutturazione, nel non sia richiesto che l’imprenditore versi in caso in cui questo venga risolto per inadempi- una situazione di insolvenza, essendo sufficien- mento ovvero venga annullato. In tali ipotesi, te che si trovi in stato di crisi, l’insuccesso del- a causa del silenzio del legislatore, la dottrina l’accordo determina nella massima parte dei ha prospettato soluzioni che pervengono ad casi l’apertura della procedura fallimentare (al esiti assolutamente opposti. Coloro per i quali più, mediata da un ulteriore tentativo di com- gli accordi di ristrutturazione hanno natura posizione della crisi attraverso la proposizione negoziale ( 3 ), reputano che ad essi debba esse- di una domanda di concordato), in conseguen- re applicata la ordinaria disciplina privatistica za della quale diviene operativo l’«ombrello in materia di risoluzione o annullamento del protettivo» disposto dal legislatore al fine di contratto, la quale comporta, in ambedue le assicurare la tutela e la stabilità degli atti stru- fattispecie, il venir meno di tutti gli atti posti mentali all’omologazione ovvero compiuti in in essere in esecuzione dell’accordo; soltanto esecuzione dell’accordo. È evidente, però, che il problema assume ben altra pregnanza rispet- to all’imprenditore agricolo, che in ragione ( 3 ) È questa l’opinione assolutamente prevalente: della natura dell’impresa è sottratto al falli- fra molti, Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, in www.il ( 4 ) Si vedano, soprattutto, Valensise, cit., 2252 caso.it; Giannelli, Concordato preventivo, accordi ss., nonché, per la peculiarità dell’impostazione in- di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento terpretativa, Frascaroli Santi, Gli accordi di ri- dell’impresa nella riforma delle procedure concorsua- strutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento li. Prime riflessioni, in Dir. fall., 2005, I, 117; Presti, concorsuale, Cedam, 2009, passim. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca, ( 5 ) Guerrera, Le soluzioni concordatarie, in borsa, tit. cred., 2006, 16. Aa.Vv., Diritto fallimentare, Giuffrè, 2008, 172. 74 NGCC 2012 - Parte seconda
Impresa agricola nella legge fallimentare mento, poiché, in tal caso, non vi è alcun ele- l’art. 160, il debitore può proporre...»), trova mento normativo certo al quale appigliarsi per poi conferma vuoi nelle regole dettate per la determinare la sorte degli atti giuridici com- individuazione del valore e delle modalità di piuti in funzione e in esecuzione di accordi di soddisfacimento dei crediti tributari oggetto di ristrutturazione, che siano stati annullati o ri- transazione, che vengono determinati per rela- solti. Se si condividono le osservazioni appena tionem in rapporto al trattamento offerto agli formulate, non si può non manifestare il più vi- altri crediti, vuoi nella equiparazione della Am- vo sconcerto di fronte a questo genere di inter- ministrazione agli altri creditori in punto di venti legislativi, che, estrapolando un istituto manifestazione del voto sulla proposta di con- dal suo «naturale» contesto normativo, senza cordato (art. 182 ter, commi 3o e 4o) ( 6 ). A ciò prestare la benché minima attenzione ai pro- si aggiunga che la regolare esecuzione di un blemi di coordinamento e di applicazione pra- concordato/transazione stipulato con i soli cre- tica, rischiano di generare situazioni di obietti- ditori fiscali non potrebbe che risultare estre- va incertezza, foriere più di danni che di bene- mamente aleatoria, poiché il patrimonio del- fici. l’imprenditore resterebbe esposto all’esercizio delle azioni individuali degli altri creditori, a 3. La difficile praticabilità dell’acces- differenza di quanto avviene nelle procedure di so alla transazione fiscale. Ancora mag- composizione preventiva della crisi ed in pale- giori perplessità suscita, poi, l’estensione agli se contraddizione con le finalità perseguite dal imprenditori agricoli dell’art. 182 ter l. fall. legislatore della riforma. Tralasciando in questa sede ogni questione in In alternativa si potrebbe ritenere che ordine alla individuazione della natura, nego- l’estensione della prima parte dell’art. 182 ter l. ziale o procedimentale, della cosiddetta transa- fall. agli imprenditori agricoli poggi su un im- zione fiscale, non si può non osservare che la plicito presupposto: che questi possano acce- prima parte della norma citata – per la preci- dere al concordato preventivo solo ed esclusiva- sione dal primo al comma 5o – disciplina l’isti- mente se la domanda di concordato è accompa- tuto nell’ambito del concordato preventivo, gnata da una proposta di transazione fiscale ( 7 ). dal quale gli imprenditori agricoli sono senza Ma anche questa possibile interpretazione deve alcun dubbio esclusi in via di principio, stante essere scartata, perché porta a conseguenze pri- la chiara formulazione già nella rubrica («Im- ve di ogni razionalità e determinerebbe una in- prese soggette al fallimento e al concordato pre- giustificata disparità di trattamento all’interno ventivo») dell’art. 1 l. fall. Peraltro, il comma della categoria degli imprenditori agricoli: per- 43o dell’art. 23, d.l. 6.7.2011, n. 98, non men- ché mai, fra costoro, l’accesso al concordato ziona affatto il concordato preventivo al fine di preventivo – peraltro, mediante una tecnica le- estenderne l’applicabilità alle imprese agricole, gislativa sulla quale sarebbe meglio cassare ogni sicché all’interprete sembrano aprirsi due vie. commento – dovrebbe essere consentito sol- In primo luogo si potrebbe ipotizzare che il le- tanto a chi si trovi nella necessità di sistemare le gislatore abbia inteso recidere il rapporto che proprie pendenze con il Fisco ed essere preclu- lega transazione fiscale e concordato, autoriz- so ad ogni altro imprenditore agricolo in crisi? zando gli imprenditori agricoli ad addivenire ad un accordo transattivo con il fisco, secondo 4. Segue: i concreti spazi applicativi. le modalità indicate nella norma, ma non anche Nessun particolare problema sembra porre, in- ad una sistemazione complessiva della situazio- vece, l’estensione alle imprese agricole degli ul- ne debitoria attraverso lo strumento del con- timi due commi dell’art. 182 ter l. fall., che cordato preventivo. Questa proposta interpre- tativa appare, però, assolutamente improponi- ( 6 ) Nel senso del testo si veda, ampiamente, bile innanzitutto in ragione dei saldi vincoli Mattei, cit., 595 ss. che reggono l’innesto della transazione fiscale ( 7 ) Favorevole a questa ipotesi sembra essere, in- nel procedimento concordatario: l’inscindibili- vece, Ferro, La nuova legislazione sociale nelle pro- tà del legame, chiaramente enunciata fin dal- cedure concorsuali: norme di settore e agevolazioni al- l’esordio della norma («Con il piano di cui al- la gestione della crisi, in Fallimento, 2011, 920. NGCC 2012 - Parte seconda 75
Saggi e Aggiornamenti contemplano la possibilità che la proposta di ne della crisi, non potendosi verificare rispetto transazione fiscale venga formulata nel corso ad essi, se l’impresa in crisi è un’impresa agri- delle trattative finalizzate alla stipulazione di cola, l’effetto conservativo conseguente alla un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. dichiarazione di fallimento. fall. In particolare, l’ultima parte del comma 6o, precisando che l’assenso espresso dall’uffi- 5. Quale futura «riforma organica»? cio competente nei termini e nei modi previsti Per concludere. È noto che lo scopo dichiara- dalla disposizione medesima «equivale a sotto- tamente e pervicacemente perseguito dalle as- scrizione dell’accordo di ristrutturazione», sor- sociazioni di categoria, già nel mentre si discu- tisce l’effetto di equiparare l’Amministrazione teva della riforma delle procedure concorsuali, agli altri creditori e autorizza a ritenere che il era quello di mantenere all’imprenditore agri- credito fiscale concorra alla formazione della colo il «privilegio» della esenzione del falli- aliquota del sessanta per cento richiesta dalla mento, consentendogli, al contempo, l’accesso legge al fine dell’omologabilità dell’accordo. Si alle procedure minori di composizione della potrebbe allora supporre che il richiamo all’in- crisi. Nel rimettere alla valutazione del lettore tero art. 182 ter l. fall., contenuto nel comma se e in che misura questo risultato possa consi- 43o dell’art. 23, d.l. n. 98/2011, abbia in effetti derarsi conseguito con successo mediante l’in- portata più limitata di quanto la lettera della novazione normativa, che si è qui rapidamente norma lascerebbe supporre, avendo inteso il commentata, ci si limiterà a rammentare che legislatore consentire agli imprenditori agricoli essa dovrebbe avere carattere temporaneo, es- di stipulare transazioni fiscali soltanto nell’am- sendo destinata ad operare in attesa della ema- bito di accordi di ristrutturazione dei debiti, nazione di una disciplina organica della crisi come sarebbe comprovato, fra l’altro, anche dell’impresa agricola. dalla circostanza che nella norma in commen- Quanto questa attesa possa essere lunga non to, a fronte dell’esplicito rinvio all’art. 182 bis l. è dato sapere. Quello che è certo è che, dopo il fall., nulla è detto in ordine alla fruibilità da passaggio in Senato, è all’esame della Commis- parte degli imprenditori agricoli dell’istituto sione Giustizia della Camera dei Deputati la del concordato preventivo. proposta di legge n. 2364, recante «Disposizio- Certamente restano fermi comunque i dub- ni in materia di usura e di estorsione, nonché di bi che si sono formulati in precedenza circa composizione delle crisi da sovraindebitamen- l’idoneità degli accordi di ristrutturazione dei to», che nel testo, ovviamente provvisorio, ap- debiti a fornire strumenti efficaci per la solu- provato dal Senato prevede uno specifico pro- zione delle crisi delle imprese agricole, ai quali cedimento di composizione delle crisi causate si deve aggiungere un’ulteriore notazione per da «situazioni di perdurante squilibrio econo- l’ipotesi in cui l’accordo di ristrutturazione mico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio contempli anche una transazione fiscale. In tal disponibile per farvi fronte». Tale procedimen- caso l’ult. comma dell’art. 182 ter stabilisce to non è specificamente destinato alle imprese che, qualora il debitore non esegua integral- agricole, potendo essere utilizzato dai debitori mente entro novanta giorni dalle scadenze non soggetti, né assoggettabili alle vigenti proce- previste i pagamenti a cui è tenuto in base alla dure concorsuali (art. 13): dunque, non soltanto transazione fiscale, questa è revocata di dirit- da tutti gli imprenditori non fallibili, ma anche to, quale che sia la sorte dell’accordo di ri- da chi imprenditore non sia. Peraltro, quanto- strutturazione. Il ricorso all’istituto della revo- meno sul piano dei requisiti oggettivi di acces- ca indica chiaramente l’intento del legislatore so, esso presenta profili di maggior rigore ri- di ripristinare la situazione debitoria fiscale spetto a quanto previsto dagli artt. 182 bis e anteriore alla stipula della transazione, qualora 182 ter l. fall., poiché richiede, ai fini dell’ap- questa non venga adempiuta; ma anche rispet- provazione della proposta formulata dal debi- to alla transazione fiscale si pongono gli stessi tore, l’assenso dei creditori che rappresentino interrogativi, che si sono in precedenza for- l’ottanta per cento dei crediti (a fronte del ses- mulati, circa la sorte degli atti posti in essere santa per cento previsto per gli accordi di ri- in esecuzione delle procedure di composizio- strutturazione). A questo si riduce la «riforma 76 NGCC 2012 - Parte seconda
Impresa agricola nella legge fallimentare organica» della crisi dell’impresa agricola, ven- tilata dal comma 43o dell’art. 23, d.l. n. 98/2011, o si deve ritenere che essa sia ancora tutta da scrivere? (*) (*) Corre l’obbligo di segnalare che, quando que- sto lavoro era già stato licenziato per la stampa, è stato emanato il d.l. 22 dicembre 2011, n. 297, re- cante Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del pro- cesso civile, il quale riprende alcuni degli elementi già presenti nella proposta di legge n. 2364, realiz- zando però una singolare commistione fra gli accor- di di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l. fall., il concordato preventivo (è incidentalmente prevista la possibilità che i creditori siano suddivisi in classi: art. 2, comma 2o) e le procedure di mediazione ex d. legis. 4 marzo 2010, n. 28. Benché sul contenuto di questo nuovo testo normativo non sia possibile in questa sede soffermarsi adeguatamente (fra l’altro, nel momento in cui si scrive, esso non può neppure essere considerato definitivo, essendo ancora in cor- so i termini per la conversione in legge del decreto), si deve tuttavia osservare che l’esplicita previsione della fruibilità del procedimento esclusivamente da parte degli imprenditori «non assoggettabili alle vi- genti procedure concorsuali» [art. 2, comma 2o, lett. a)] non chiarisce quale sia la situazione degli im- prenditori agricoli, che a tali procedure possono ora, sia pure parzialmente, accedere. In più, rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge n. 2364, il d.l. n. 297/2011 – oltre alla novità di una specifica considerazione della composizione della crisi da so- vraindebitamento del consumatore – riduce la per- centuale di consenso necessaria ai fini dell’omologa- zione dell’accordo rispettivamente al settanta e al cinquanta per cento (per gli accordi stipulati da con- sumatori) dei crediti (art. 6, comma 2o) e ammette la possibilità – non consentita dall’art. 182-bis l. fall. – che il piano di risanamento modifichi la situazione dei creditori che non aderiscono ad esso: infatti, fatta salva l’intangibilità dei crediti impignorabili, esso può prevedere fino ad un anno di moratoria per il pagamento dei creditori estranei (art. 3, comma 4o). NGCC 2012 - Parte seconda 77
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