Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Cesar
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Prot. 642 del 21 gennaio 2019 Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”; VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’articolo 27, concernente, tra l’altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 1
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014–2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 “Gestione del rischio”; CONSIDERATE le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell’ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici”, prevista dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, previste dall’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; CONSIDERATO il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013; VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il Regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio; CONSIDERATI il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all’allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in attesa del 2
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393; VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”; VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l’altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; CONSIDERATO, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea; CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lazio e della Regione Sardegna; CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalle organizzazioni professionali agricole, dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dagli Organismi collettivi di difesa (ASNACODI); RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l’adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 gennaio 2019 DECRETA Capo I Disposizioni generali Articolo 1 (Ambito di applicazione) 3
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Capo II Polizze assicurative Articolo 2 (Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili) 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. 2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2. 3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell’allegato 4. Articolo 3 (Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali) 1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie); b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie); d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali); e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all’allegato 5; f) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1. 4
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all’allegato 1, punti 1.5 e 1.6. 3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione è consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l’adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi diversi. 4. La copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all’anno solare. 5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata all’interno di un territorio comunale. 6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo. 7. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l’utilizzo degli indici di cui all’allegato 5. 8. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l’intero prodotto assicurato, di cui all’allegato 1, per Comune. 9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l’indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell’allegato 8. Articolo 4 (Coperture assicurative per le strutture aziendali) 1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato. 5
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2. La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all’allegato 1, punto 1.3, all’interno di un territorio comunale. 6
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Articolo 5 (Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali) 1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7. 3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo articolo 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell’evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. 6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento coincide con l’emissione del provvedimento dell’autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. 7. La copertura assicurativa è riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all’anno solare. 8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1 per Comune. 7
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le Compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti. Articolo 6 (Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni) 1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1. 3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti. 4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi. 5. Il PAI di cui all’allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto. Articolo 7 (Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili) 1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all’articolo 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all’articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. 2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato 8
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni. 3. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell’allegato 3 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 1) colture /eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 5) polizze sperimentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua); 6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa. b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio. 9
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Articolo 8 (Termini di sottoscrizione delle polizze) 1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive. Capo III Fondi di mutualizzazione Articolo 9 (Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica) 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell’allegato 2; b) gli allevamenti zootecnici di cui all’allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 10
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell’allegato 4. Articolo 10 (Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica) 1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all’articolo 9, comma 2. 2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni. 3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2. 4. La copertura mutualistica è riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare. 5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere: a) l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata all’interno di un territorio comunale; b) l’intero allevamento o l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale. 6. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio. Articolo 11 (Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni) 1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di 11
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo. 2. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore della produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Articolo 12 (Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili) 1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, le quantità assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. 2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni. 3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Articolo 13 (Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche) 1. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 12
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive. Capo IV Fondi per la stabilizzazione del reddito Articolo 14 (Settori ammissibili per l’attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito) 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell’allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, è riportata nell’allegato 4 al presente decreto. Articolo 15 (Determinazione del reddito di riferimento) 1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell’anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all’allegato M 17.3 - 1 “Linee guida per la rilevazione del reddito” del PSRN 2014-2020. Articolo 16 (Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito) 1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito è riferita all’anno solare. 2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'articolo 39-bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 13
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita). 3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell’anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all’articolo 15. 4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno. Articolo 17 (Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni) 1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo. 2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore del reddito medio dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Articolo 18 (Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili) 1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. 14
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Articolo 19 (Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito) 1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo dell’esercizio di riferimento. 2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito. Articolo 20 (Modifiche al Piano) 1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro Firmato Centinaio 15
ALLEGATO 1 1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA CEREALI Segue FORAGGERE FRUTTA IN GUSCIO AVENA LUPINELLA MANDORLE FARRO SULLA NOCCIOLE FRUMENTO TRIFOGLIO NOCI GRANO SARACENO VECCIA PISTACCHIO MAIS FORAGGERE DA SEME ORNAMENTALI MIGLIO PRATI E PRATI PASCOLO FLORICOLE ORZO PASCOLO FRONDE ORNAMENTALI RISO COLTURE INDUSTRIALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE SEGALE ARBOREE DA BIOMASSA VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO SORGO BARBABIETOLA PIANTE DI VITI PORTAINNESTO TRITICALE PATATE VIVAI DI VITI OLEAGINOSE PIOPPO VIVAI DI PIANTE DA ORTO COLZA TABACCO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA SENAPE BIANCA SUGHERETE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO GIRASOLE TESSILI Arbusti SOIA CANAPA Piante da fiore ORTICOLE LINO Palme AGRETTO POMACEE Rampicanti AGLIO MELE Siepi ASPARAGO PERE Alberi ornamentali sempreverdi BARBABIETOLA ROSSA DRUPACEE Alberi ornamentali caducifoglie BIETOLA DA COSTA ALBICOCCHE Rosai BROCCOLI CILIEGE Altre ornamentali CARCIOFI NETTARINE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CARDO PESCHE CAMPO CAROTA SUSINE Siepi CAVOLFIORE AGRUMI Alberi ornamentali sempreverdi CAVOLO ARANCE Alberi ornamentali caducifoglie CETRIOLI BERGAMOTTO Altre ornamentali CIPOLLE CEDRO VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI COCOMERI KUMQUAT VIVAI DI PIANTE FORESTALI CRESCIONE LIMONI PIANTE AROMATICHE FINOCCHI MANDARANCE ANICE FRAGOLE MANDARINI BASILICO LATTUGHE E INDIVIE POMPELMI CORIANDOLO MELANZANE SATSUMA PEPERONCINO MELONI OLIVICOLE PREZZEMOLO PEPERONI OLIVE DA OLIO ANETO POMODORI OLIVE DA TAVOLA BORRAGINE PORRO VITICOLE LUPPOLO RADICCHIO/CICORIA UVA DA TAVOLA CAPPERO RAVANELLO UVA DA VINO ALTRE AROMATICHE RUCOLA FRUTTICOLE VARIE ALTRE COLTURE SCALOGNO ACTINIDIA MIRTO SEDANO CACHI ROSA CANINA SPINACI CASTAGNE ZAFFERANO ZUCCA FICHI PIANTE OFFICINALI ZUCCHINE FICHI D’INDIA PRODUZIONI sotto serre e tunnels LEGUMINOSE GELSO PRODUZIONI protette da reti antigrandine ARACHIDI LAMPONI PRODUZIONI protette da impianti antibrina CECI MIRTILLI PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e CICERCHIE MORE FAGIOLI NESPOLO DEL GIAPPONE antibrina FAGIOLINI MANGO PRODUZIONI DA SEME FAVE RIBES GOJI LENTICCHIE UVA SPINA FUNGHI COLTIVATI LUPINI ALTRE FRUTTICOLE QUINOA PISELLI BAMBÙ FORAGGERE TAPPETO ERBOSO ERBA MEDICA CRISANTEMO DA SEME ERBAI OLIVELLO SPINOSO FAVINO ERBACEE DA BIOMASSA LOIETTO 16
1.2 AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1 1.2.1 – Avversità catastrofali ALLUVIONE SICCITA’ GELO E BRINA 1.2.2 – Altre avversità 1.2.2.1 – Avversità di frequenza ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI 1.2.2.2 – Avversità accessorie COLPO DI SOLE E VENTO CALDO SBALZI TERMICI 1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE RETI ANTIGRANDINE SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante IMPIANTI ANTIBRINA 1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3 Obbligatorie GRANDINE – TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO – (l’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) Facoltative PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA’ (l’ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) 17
1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1 ALTERNARIA ANTRACNOSI ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS BATTERIOSI BOTRITE CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE CARBONE COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora) CORINEO VIROSI FLAVESCENZA DORATA FUSARIOSI MAL DEL PIEDE RUGGINI SEPTORIOSI MAL DELL’ESCA OIDIO MAL DELL’INCHIOSTRO MARCIUME BRUNO MARCIUME RADICALE TICCHIOLATURA PERONOSPORA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka) SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma) PHYTOPHTORA RAMORUM MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium) 1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1 CINIPIDE DEL CASTAGNO DIABROTICA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME TIGNOLE DEL POMODORO TARLO ASIATICO (Anoplophora spp) MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii) AROMIA BUNGII CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys) POPILLIA (Popillia japonica) ELATERIDI PER IL MAIS (Agriotes spp) NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp) 1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA BOVINI BUFALINI SUINI OVICAPRINI 18
AVICOLI API EQUIDI CUNICOLI 1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI EPIZOOZIA ELENCO DI RIFERIMENTO Obbligatorie Lista organizzazione mondiale sella AFTA EPIZOOTICA sanità animale (OIE) 2018 BRUCELLOSI Lista OIE 2018 PLEUROPOLMONITE Lista OIE 2018 TUBERCOLOSI Lista OIE 2018 Facoltative LEUCOSI ENZOOTICA Lista OIE 2018 BLUE TONGUE Lista OIE 2018 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA Lista OIE 2018 CARBONCHIO EMATICO Lista OIE 2018 DIARREA VIRALE BOVINA Lista OIE 2018 RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE Lista OIE 2018 PARATUBERCOLOSI Lista OIE 2018 1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI Obbligatorie PESTE SUINA CLASSICA Lista OIE 2018 VESCICOLARE SUINA Decisione 2009/470/CE - Allegato I AFTA EPIZOOTICA Lista OIE 2018 Facoltative PESTE SUINA AFRICANA Lista OIE 2018 TRICHINELLOSI Lista OIE 2018 MORBO DI AUJESZKY Lista OIE 2018 BRUCELLOSI SUINA Lista OIE 2018 MORBO BLU DEI SUINI PRRS Lista OIE 2018 1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI Obbligatorie BLUE TONGUE Lista OIE 2018 BRUCELLOSI Lista OIE 2018 AFTA EPIZOOTICA Lista OIE 2018 Facoltative SCRAPIE Lista OIE 2018 AGALASSIA CONTAGIOSA Lista OIE 2018 ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE Lista OIE 2018 19
FEBBRE Q Lista OIE 2018 PARATUBERCOLOSI Lista OIE 2018 PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI Lista OIE 2018 VISNA - MAEDI Lista OIE 2018 1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI Obbligatorie NEWCASTLE Lista OIE 2018 Facoltative INFLUENZA AVIARIA Lista OIE 2018 SALMONELLOSI Lista OIE 2018 MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE Lista OIE 2018 LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA Lista OIE 2018 1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API Obbligatorie PESTE AMERICANA Lista OIE 2018 PESTE EUROPEA Lista OIE 2018 Facoltative VARROASI Lista OIE 2018 ACARIOSI Lista OIE 2018 INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA Lista OIE 2018 1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI Obbligatorie ENCEFALITE EQUINA Lista OIE 2018 ANEMIA INFETTIVA Lista OIE 2018 Facoltative ARTERITE VIRALE Lista OIE 2018 INFLUENZA EQUINA Lista OIE 2018 1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI Obbligatorie MIXOMATOSI Lista OIE 2018 MALATTIA EMORRAGICA VIRALE Lista OIE 2018 1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7 MANCATO REDDITO MANCATA PRODUZIONE DI LATTE MANCATA PRODUZIONE DI MIELE 20
ABBATTIMENTO FORZOSO COSTO DI SMALTIMENTO 1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO FRUMENTO DURO OLIVICOLTURA ORTOFRUTTA LATTE BOVINO AVICOLTURA 1.10 PRODUZIONI VEGETALI PER LE QUALI E PREVISTA IN VIA SPERIMENTALE L’INDICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA PRODUZIONE IN LUOGO DELLA RESA TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE AREA MELE C04 ITALIA ALBICOCCHE C02 ITALIA UVA DA VINO D.O.C. H80 PIEMONTE MAIS DA GRANELLA C03 ITALIA POMODORO CONCENTRATO C12 ITALIA PERE C07 ITALIA 21
ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA UNITÀ DI UNITÀ DI TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE MISURA MISURA ACTINIDIA C01 100 kg/ha AVOCADO H53 100 kg/ha ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE D69 100 kg/ha BAMBU' L19 100 kg/ha AGLIO D01 100 kg/ha BAMBU' DA BIOMASSA L20 100 kg/ha AGLIO DA SEME L10 100 kg/ha BARBABIETOLA DA BIOMASSA L21 100 kg/ha AGRETTO L11 100 kg/ha BARBABIETOLA DA FORAGGIO L22 100 kg/ha ALBICOCCHE C02 100 kg/ha BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME L08 100 kg/ha ALBICOCCHE PRECOCI L12 100 kg/ha BARBABIETOLA DA ZUCCHERO D04 100 kg/ha ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE L90 100 kg/ha BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME C67 100 kg/ha ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E BASILICO C82 100 kg/ha L91 100 kg/ha IMPIANTO ANTIBRINA BASILICO DA SEME H26 100 kg/ha ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D70 100 kg/ha BERGAMOTTO C63 100 kg/ha ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO L92 100 kg/ha BIETA LISCIA DA TAGLIO H54 100 kg/ha ANTIBRINA BIETOLA DA COSTA D05 100 kg/ha ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) L13 100 kg/ha BIETOLA DA COSTA DA SEME H88 100 kg/ha ANETO L14 100 kg/ha BIETOLA ROSSA L23 100 kg/ha ANETO DA SEME H38 100 kg/ha BIETOLA ROSSA DA SEME D50 100 kg/ha ANICE C80 100 kg/ha BORRAGINE H86 100 kg/ha ANICE STELLATO H74 100 kg/ha BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) D90 100 kg/ha ANICE STELLATO DA SEME H75 100 kg/ha BUNCHING ONION DA SEME D96 100 kg/ha ANONE L15 100 kg/ha CACHI C36 100 kg/ha ARACHIDI D53 100 kg/ha CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE L93 100 kg/ha ARANCE MEDIO TARDIVE C23 100 kg/ha CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA L94 100 kg/ha ARANCE PRECOCI H02 100 kg/ha CAMOMILLA L24 100 kg/ha ARNICA L16 100 kg/ha CANAPA D06 100 kg/ha ASPARAGO D03 100 kg/ha CANAPA DA SEME C84 100 kg/ha ASTONI PIANTE FRUTTO C81 unità/mq CANAPA INFIORESCENZA AVENA C43 100 kg/ha CAPPERO L04 100 kg/ha AVENA DA BIOMASSA L17 100 kg/ha CARCIOFO C27 capolino AVENA DA SEME L18 100 kg/ha CARDO D07 100 kg/ha 22
ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA UNITÀ DI UNITÀ DI TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE MISURA MISURA CARDO DA SEME L25 100 kg/ha COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, D58 100 kg/ha CAROTA D08 100 kg/ha PAULONIA, EUCALIPTO) CAROTA DA SEME D46 100 kg/ha COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA D55 100 kg/ha CARTAMO L26 100 kg/ha COLZA C32 100 kg/ha CASTAGNE D33 100 kg/ha COLZA DA BIOMASSA L33 100 kg/ha CAVOLFIORE D09 100 kg/ha COLZA DA SEME D45 100 kg/ha CAVOLFIORE DA SEME D52 100 kg/ha CORIANDOLO C85 100 kg/ha CAVOLI DA SEME C69 100 kg/ha CORIANDOLO DA SEME C86 100 kg/ha CAVOLO BROCCOLO C83 100 kg/ha CRESCIONE L34 100 kg/ha CAVOLO CAPPUCCIO D10 100 kg/ha CRESCIONE DA SEME H76 100 kg/ha CAVOLO CINESE L28 100 kg/ha CRISANTEMO DA SEME L07 100 kg/ha CAVOLO FORAGGIO L29 100 kg/ha ECHINACEA PARTE AEREA H99 100 kg/ha CAVOLO NERO H55 100 kg/ha ECHINACEA RADICI H98 100 kg/ha CAVOLO RAPA L30 100 kg/ha ELICRISO L35 100 kg/ha CAVOLO ROMANESCO L31 100 kg/ha ERBA CIPOLLINA L36 100 kg/ha CAVOLO VERZA D11 100 kg/ha ERBA MAZZOLINA DA SEME H96 100 kg/ha CECI D12 100 kg/ha ERBA MEDICA D15 100 kg/ha CEDRO C64 100 kg/ha ERBA MEDICA DA SEME C68 100 kg/ha CETRIOLI D13 100 kg/ha ERBAI DA BIOMASSA L37 100 kg/ha CETRIOLI DA SEME C70 100 kg/ha ERBAI DI GRAMINACEE C87 100 kg/ha CICERCHIA D54 100 kg/ha ERBAI DI LEGUMINOSE C88 100 kg/ha CILIEGIE C37 100 kg/ha ERBAI DI RAVIZZONE L38 100 kg/ha CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D71 100 kg/ha ERBAI MISTI C89 100 kg/ha CILIEGIE SOTTO TUNNEL D91 100 kg/ha FACELIA DA SEME H97 100 kg/ha CILIEGIO ACIDO L32 100 kg/ha FAGIOLI DA INDUSTRIA L39 100 kg/ha CIPOLLA DA SEME C72 100 kg/ha FAGIOLI DA SEME D98 100 kg/ha CIPOLLE C54 100 kg/ha FAGIOLI FRESCHI C45 100 kg/ha CIPOLLINE D14 100 kg/ha FAGIOLI SECCHI NANI L40 100 kg/ha COCOMERO C33 100 kg/ha FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI L41 100 kg/ha 23
ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA UNITÀ DI UNITÀ DI TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE MISURA MISURA FAGIOLINI C47 100 kg/ha FRUMENTO DURO DA SEME H12 100 kg/ha FAGIOLINI DA INDUSTRIA L42 100 kg/ha FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) H79 100 kg/ha FAGIOLINI DA SEME L43 100 kg/ha FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME L49 100 kg/ha FARRO D16 100 kg/ha FRUMENTO TENERO H11 100 kg/ha FARRO DA SEME L44 100 kg/ha FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO L50 100 kg/ha FAVA SECCA L45 100 kg/ha FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO L51 100 kg/ha FAVA DA SEME D97 100 kg/ha FRUMENTO TENERO DA SEME H13 100 kg/ha FAVA FRESCA D17 100 kg/ha FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA H51 mq FAVINO D18 100 kg/ha FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA H47 mq FAVINO DA SEME L46 100 kg/ha FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA H49 mq FESTUCA DA SEME H95 100 kg/ha FUNGHI DI COLTIVAZIONE L01 100 kg/mq FICHI C44 100 kg/ha GELSO D56 100 kg/ha FICO D'INDIA C42 100 kg/ha GENZIANA L52 100 kg/ha FIENO GRECO H78 100 kg/ha GERMOGLI DI BAMBU' L06 100 kg/ha FINOCCHIO D19 100 kg/ha GIRASOLE C48 100 kg/ha FINOCCHIO DA SEME D51 100 kg/ha GIRASOLE DA BIOMASSA L53 100 kg/ha FIORDALISO L47 100 kg/ha GIRASOLE DA SEME D48 100 kg/ha FIORI DI ZUCCHINA H27 unità/ha GIUGGIOLE H36 100 kg/ha FIORI IN PIENO CAMPO D20 unità/mq GOJI D95 100 kg/ha FLORICOLE SOTTO SERRA D25 unità/mq GRANO SARACENO H14 100 kg/ha FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ H90 mq INDIVIA DA SEME C73 100 kg/ha FLORICOLE SOTTO TUNNEL D73 unità/mq KUMQUAT D35 100 kg/ha FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ H94 mq LAMPONE C52 100 kg/ha FRAGOLE C38 100 kg/ha LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE H08 100 kg/ha FRAGOLE SOTTO SERRA D92 100 kg/ha LATTUGHE DA SEME C74 100 kg/ha FRAGOLE SOTTO TUNNEL D74 100 kg/ha LATTUGHE\INDIVIE D21 100 kg/ha FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO D34 pezzi/ha LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO L54 100 kg/ha FRUMENTO DA BIOMASSA L48 100 kg/ha LENTICCHIE D22 100 kg/ha FRUMENTO DURO H10 100 kg/ha 24
ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA UNITÀ DI UNITÀ DI TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE MISURA MISURA LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D76 100 kg/ha C24 100 kg/ha bianchetto) MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA L95 100 kg/ha LIMONI PRECOCI (Primo fiore) H04 100 kg/ha MELISSA SEMI L61 100 kg/ha LINO C91 100 kg/ha MELISSA L62 100 kg/ha LINO DA SEME H28 100 kg/ha MELOGRANO H35 100 kg/ha LIQUIRIZIA RADICE L55 100 kg/ha MELONI C34 100 kg/ha LOIETTO H18 100 kg/ha MENTA DOLCE L63 100 kg/ha LOIETTO DA SEME C92 100 kg/ha MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA L64 100 kg/ha LUPINELLA H45 100 kg/ha MENTA SEMI L65 100 kg/ha LUPINELLA DA SEME L56 100 kg/ha MENTUCCIA L66 100 kg/ha LUPINI H17 100 kg/ha MIGLIO C93 100 kg/ha LUPPOLO H77 100 kg/ha MIRTILLI SOTTO RETE D77 100 kg/ha MAGGIORANA L57 100 kg/ha MIRTILLO C51 100 kg/ha MAIS DA BIOMASSA L58 100 kg/ha MIRTO D37 100 kg/ha MAIS DA GRANELLA C03 100 kg/ha MORE C66 100 kg/ha MAIS DA INSILAGGIO D23 100 kg/ha NESPOLO DEL GIAPPONE H09 100 kg/ha MAIS DA POP CORN L59 100 kg/ha NESTI DI VITI (barbatelle) D57 unità/mq MAIS DA SEME C39 100 kg/ha NETTARINE C05 100 kg/ha MAIS DOLCE D24 100 kg/ha NETTARINE PRECOCI C06 100 kg/ha MALVA L60 100 kg/ha NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE D78 100 kg/ha MANDARANCE C25 100 kg/ha NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D79 100 kg/ha MANDARANCE PRECOCI H05 100 kg/ha NOCCIOLE C59 100 kg/ha MANDARINI MEDIO - TARDIVI C26 100 kg/ha NOCE PIANTE D42 unità/mq MANDARINI PRECOCI H07 100 kg/ha NOCI D38 100 kg/ha MANDORLE C61 100 kg/ha OLIVELLO SPINOSO L96 100 kg/ha MANGO L02 100 kg/ha OLIVE OLIO C41 100 kg/ha MELANZANE C58 100 kg/ha OLIVE TAVOLA C40 100 kg/ha MELE C04 100 kg/ha OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA H50 mq MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA H52 100 kg/ha OLIVO IN VASO H93 unità/mq 25
ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA UNITÀ DI UNITÀ DI TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI CODICE MISURA MISURA OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA H46 mq PIANTINE DA ORTO IBRIDE H44 mq OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA H48 mq PIANTINE DA ORTO STANDARD H43 mq ORIGANO L67 100 kg/ha PIANTINE DI NOCCIOLO H87 unità/mq ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO H15 mq PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI L71 100 kg/ha ORNAMENTALI SOTTO SERRA C94 mq PIOPPO D41 cadauno ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL D80 mq PISELLI SECCHI L72 100 kg/ha ORTICA L68 100 kg/ha PISELLI FRESCHI C46 100 kg/ha ORTICOLE SOTTO SERRA C95 mq PISELLO DA SEME D47 100 kg/ha ORTICOLE SOTTO TUNNEL D81 mq PISELLO PROTEICO C96 100 kg/ha ORZO C29 100 kg/ha PISTACCHIO C57 100 kg/ha ORZO DA BIOMASSA L69 100 kg/ha POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI L05 100 kg/ha ORZO DA SEME D60 100 kg/ha POMODORO CONCENTRATO C12 100 kg/ha PASCOLO L97 mq POMODORO DA TAVOLA C13 100 kg/ha PASSIFLORA L70 100 kg/ha POMODORO PELATO C14 100 kg/ha PASTONE DI MAIS L09 100 kg/ha POMPELMO D36 100 kg/ha PATATA DA SEME H16 100 kg/ha PORRO D27 100 kg/ha PATATE C35 100 kg/ha PORRO DA SEME C75 100 kg/ha PEPERONCINO H24 100 kg/ha PRATO PASCOLO C98 mq PEPERONI C22 100 kg/ha PRATO POLIFITA C97 mq PERE C07 100 kg/ha PREZZEMOLO C99 100 kg/ha PERE PRECOCI C08 100 kg/ha PREZZEMOLO DA SEME D43 100 kg/ha PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE D82 100 kg/ha PSILLIO H42 100 kg/ha PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D83 100 kg/ha QUINOA D94 100 kg/ha PESCHE C09 100 kg/ha RADICCHIO D28 100 kg/ha PESCHE PRECOCI C10 100 kg/ha RADICCHIO\CICORIA DA SEME C71 100 kg/ha PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE D84 100 kg/ha RAPA D61 100 kg/ha PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE D85 100 kg/ha RAPA DA SEME C76 100 kg/ha PIANTE OFFICINALI D26 100 kg/ha RAVANELLO D29 100 kg/ha PIANTE DI VITI PORTA INNESTO C11 unità/mq RAVANELLO DA SEME C77 100 kg/ha 26
Puoi anche leggere