Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Cesar

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Il Ministro delle politiche agricole
                alimentari, forestali e del turismo
Prot. 642 del 21 gennaio 2019

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
“de minimis”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
“de minimis” nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare
l’articolo 27, concernente, tra l’altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e
l’articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche
per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i
fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso
di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da
infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per
uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli
agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

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VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione
dei rischi e delle crisi;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014–2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica
approvata con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 “Gestione
del rischio”;

CONSIDERATE le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell’ambito di taluni
Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici”, prevista
dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, previste
dall’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

CONSIDERATO il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato
Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26
marzo 2018, n. 32;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015,
reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della
nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto
direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni
applicative coerentemente con il Regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione
SA.49425(2017/XA);

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12
marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATI il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione
individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA)
di cui all’allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive
modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento,
la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in attesa del

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relativo aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte al Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante
“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177”;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n.
143/2017 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello
sviluppo rurale (DISR) compete, tra l’altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare
la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le
strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo
smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;

CONSIDERATO, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale
dello sviluppo rurale (DISR) come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale
cofinanziate dall’Unione europea;

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Lombardia,
della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della
Regione Lazio e della Regione Sardegna;

CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalle organizzazioni
professionali agricole, dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dagli
Organismi collettivi di difesa (ASNACODI);

RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli
obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l’adozione di strumenti adeguati
di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche
mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 gennaio 2019

                                               DECRETA

                                                Capo I
                                          Disposizioni generali

                                               Articolo 1
                                         (Ambito di applicazione)

                                                                                                           3
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1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in
   agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo
   2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento
   (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma
   di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

                                                Capo II
                                          Polizze assicurative

                                              Articolo 2
                  (Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)
1.   Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente
     capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e
     animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2.   Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno
     2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli
     allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle
     produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate
     nell’allegato 2.
3.   Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura
     assicurativa agevolata, sono riportate nell’allegato 4.

                                             Articolo 3
                   (Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali)
1.   Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle
     produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
      a)   polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità
           catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
      b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità
         catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
      c)   polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità
           di frequenza e avversità accessorie);
      d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1 (avversità
         catastrofali);
      e)   polizze sperimentali nei termini stabiliti all’allegato 5;
      f)   polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1.

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2.   Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture
     possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati
     all’allegato 1, punti 1.5 e 1.6.
3.   Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione è consentita la sottoscrizione di una polizza
     assicurativa e l’adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi
     diversi.
4.   La copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni
     singola coltura o all’anno solare.
5.   La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intera superficie in
     produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata
     all’interno di un territorio comunale.
6.   Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione
     superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente
     all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente
     comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, le perdite devono superare
     il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo.
7.   Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito
     incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati
     meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i,
     anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma
     6. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta,
     tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali
     index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l’utilizzo degli indici di cui
     all’allegato 5.
8.   Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la
     possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più
     polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del
     risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l’intero
     prodotto assicurato, di cui all’allegato 1, per Comune.
9.   A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.10, gli
     schemi di polizza agevolata potranno prevedere l’indicazione del valore unitario della
     produzione secondo la procedura riportata nell’allegato 8.

                                              Articolo 4
                           (Coperture assicurative per le strutture aziendali)
1.   Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le
     avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative
     previste dal medesimo allegato.

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2.   La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e deve comprendere le intere superfici
     occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all’allegato 1, punto 1.3,
     all’interno di un territorio comunale.

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                                             Articolo 5
                 (Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali)
1.   I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono
     comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non
     risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti
     dovute ad altre cause.
2.   Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono
     assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per
     singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così
     come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7.
3.   Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1, punto
     1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree
     perifocali.
4.   Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione
     superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente
     all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle
     polizze di cui al successivo articolo 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento
     carcasse.
5.   Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento
     formale del verificarsi dell’evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla
     Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l’esistenza del nesso di
     causalità tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato
     la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto
     anche della eventuale compromissione della qualità.
6.   Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento
     coincide con l’emissione del provvedimento dell’autorità sanitaria. A seguito di tale emissione,
     il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l’esistenza
     del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui
     al comma 4.
7.   La copertura assicurativa è riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo
     allevamento o all’anno solare.
8.   La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intero allevamento ovvero
     l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato
     1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale.
9.   Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo
     strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati
     di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia
     di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1 per Comune.

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10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di
    servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le Compagnie di
    assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi
    economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi
    morti.

                                              Articolo 6
                      (Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)
1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore
   assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la
   presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la
   copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’articolo 1, comma 1,
   del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto
   ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma
   devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive,
   trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui
   al comma 1.
3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo
   agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo
   di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati
   nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il PAI di cui all’allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come
   modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN,
   costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi
   dell’articolo 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

                                          Articolo 7
    (Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)
1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all’articolo 3, agli allevamenti
   e alle produzioni animali di cui all’articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento
   carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità assicurate se superiori,
   in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio
   precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo
   l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.
2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate
   di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assicurate,
   eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato

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                alimentari, forestali e del turismo
     stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e
     dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
     modificazioni.
3. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la
   spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi
   agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate
   nell’allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto
   nell’allegato 3 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per
   ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
     a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della
        produzione media annua, relative a:
         1) colture /eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie
            secondo le combinazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2:
            fino al 70% della spesa ammessa;
         2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa
            ammessa;
         3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al
            70% della spesa ammessa;
         4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino
            al 70% della spesa ammessa;
         5) polizze sperimentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa
            ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, la perdita di
            produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);
         6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui
            all’articolo 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.
     b) polizze senza soglia di danno, relative a:
        1)    strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al
              50% della spesa ammessa;
        2)    allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della
              spesa ammessa.
5.   Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri
     di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle
     risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto
     previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità
     di bilancio.

                                                                                                          9
Il Ministro delle politiche agricole
                alimentari, forestali e del turismo
                                              Articolo 8
                               (Termini di sottoscrizione delle polizze)
1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze
   collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la
   campagna assicurativa, di seguito indicate:
     a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
     b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
     c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
     d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
     e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti
        entro il 31 ottobre;
     f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate
        successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini
   di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale
   dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula
   delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

                                             Capo III
                                      Fondi di mutualizzazione

                                             Articolo 9
        (Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica)
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo,
   le quote di partecipazione e adesione ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti
   dall’Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed
   epizoozie, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno
   2019, si considerano assoggettabili:
   a) le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità
      atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel
      medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui
      all’allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell’allegato 2;
   b) gli allevamenti zootecnici di cui all’allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto
      1.7 del medesimo allegato.

                                                                                                       10
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                 alimentari, forestali e del turismo
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell’allegato
   4.

                                            Articolo 10
                  (Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica)
1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all’articolo 9,
   comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la
   copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua
   dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e
   successive modificazioni.
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati
   il danno sulla coltura/allevamento, l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche
   su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e
   fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2.
4. La copertura mutualistica è riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola
   coltura o allevamento o all’anno solare.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
       a) l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto
          1.1, coltivata all’interno di un territorio comunale;
       b) l’intero allevamento o l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna
          specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio
          comunale.
6. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale
   attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla
   medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

                                          Articolo 11
      (Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni)
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al
   decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto
   assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa
   applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e
   termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche
   o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori
   e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di

                                                                                                        11
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                alimentari, forestali e del turismo
    erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di
    domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo.
2. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura
   mutualistica deve, altresì, indicare il valore della produzione media dell’imprenditore agricolo
   nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti,
   escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

                                         Articolo 12
    (Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)
1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, le quantità
   assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla
   produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media
   triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e
   quello con la produzione più alta.
2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura
   mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assoggettate
   a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato
   stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e
   dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
   modificazioni.
3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore
   risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della
   ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del
   Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di
   adesione alla copertura mutualistica.
4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle
   operazioni.
5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica è riconosciuta una percentuale
   contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

                                             Articolo 13
                      (Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche)
1. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere
   sottoscritte entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio,
   di seguito indicate:
     a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
     b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

                                                                                                      12
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                alimentari, forestali e del turismo
     c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
     d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
     e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
     f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate
        successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini
   di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello
   sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle
   polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

                                              Capo IV
                               Fondi per la stabilizzazione del reddito

                                              Articolo 14
            (Settori ammissibili per l’attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito)
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo,
   le quote di partecipazione e adesione ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale
   settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, nonché le spese di costituzione dei
   fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno
   2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell’allegato 1 al presente decreto, punto 1.9,
   nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, è riportata
   nell’allegato 4 al presente decreto.

                                           Articolo 15
                             (Determinazione del reddito di riferimento)
1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell’anno solare oggetto di copertura, ovvero
   delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all’allegato M 17.3 -
   1 “Linee guida per la rilevazione del reddito” del PSRN 2014-2020.

                                            Articolo 16
                       (Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura
                            del Fondo di stabilizzazione del reddito)
1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito è riferita all’anno solare.
2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20%
   del reddito medio annuo, conformemente all'articolo 39-bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013

                                                                                                      13
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                alimentari, forestali e del turismo
    e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato
    su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito
   su base unitaria dell’anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo
   imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale
   calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il
   reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all’articolo 15.
4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del
   rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i
   ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

                                            Articolo 17
                 (Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica
                      per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni)
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al
   decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere tra l’altro riportato, per ogni garanzia
   e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la
   tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità
   e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative
   e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e
   quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di
   erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di
   domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo.
2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore del reddito
   medio dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato
   sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più
   elevato.

                                           Articolo 18
                       (Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e
                               delle aliquote massime concedibili)
1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore
   risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della
   ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Direttore della
   Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla
   copertura mutualistica.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non
   prevedono criteri di selezione delle operazioni.
3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito è
   riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

                                                                                                     14
Il Ministro delle politiche agricole
                alimentari, forestali e del turismo
                                             Articolo 19
             (Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento
                                   di stabilizzazione del reddito)
1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo
   dell’esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non
   prevedibili, con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi
   possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula
   delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

                                            Articolo 20
                                         (Modifiche al Piano)
1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o
   integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali
   modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle
   normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di
   ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi,
   colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

                                                                            Il Ministro
                                                                         Firmato Centinaio

                                                                                                      15
ALLEGATO 1
 1.1   PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA
        MUTUALISTICA
CEREALI               Segue FORAGGERE         FRUTTA IN GUSCIO
AVENA                 LUPINELLA               MANDORLE
FARRO                 SULLA                   NOCCIOLE
FRUMENTO              TRIFOGLIO               NOCI
GRANO SARACENO        VECCIA                  PISTACCHIO
MAIS                  FORAGGERE DA SEME       ORNAMENTALI
MIGLIO                PRATI E PRATI PASCOLO   FLORICOLE
ORZO                  PASCOLO                 FRONDE ORNAMENTALI
RISO                  COLTURE INDUSTRIALI     VIVAI ARBOREE E ERBACEE
SEGALE                ARBOREE DA BIOMASSA     VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
SORGO                 BARBABIETOLA            PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
TRITICALE             PATATE                  VIVAI DI VITI
OLEAGINOSE            PIOPPO                  VIVAI DI PIANTE DA ORTO
COLZA                 TABACCO                 VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
SENAPE BIANCA         SUGHERETE               VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
GIRASOLE              TESSILI                 Arbusti
SOIA                  CANAPA                  Piante da fiore
ORTICOLE              LINO                    Palme
AGRETTO               POMACEE                 Rampicanti
AGLIO                 MELE                    Siepi
ASPARAGO              PERE                    Alberi ornamentali sempreverdi
BARBABIETOLA ROSSA    DRUPACEE                Alberi ornamentali caducifoglie
BIETOLA DA COSTA      ALBICOCCHE              Rosai
BROCCOLI              CILIEGE                 Altre ornamentali
CARCIOFI              NETTARINE               VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO
CARDO                 PESCHE                  CAMPO
CAROTA                SUSINE                  Siepi
CAVOLFIORE            AGRUMI                  Alberi ornamentali sempreverdi
CAVOLO                ARANCE                  Alberi ornamentali caducifoglie
CETRIOLI              BERGAMOTTO              Altre ornamentali
CIPOLLE               CEDRO                   VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
COCOMERI              KUMQUAT                 VIVAI DI PIANTE FORESTALI
CRESCIONE             LIMONI                  PIANTE AROMATICHE
FINOCCHI              MANDARANCE              ANICE
FRAGOLE               MANDARINI               BASILICO
LATTUGHE E INDIVIE    POMPELMI                CORIANDOLO
MELANZANE             SATSUMA                 PEPERONCINO
MELONI                OLIVICOLE               PREZZEMOLO
PEPERONI              OLIVE DA OLIO           ANETO
POMODORI              OLIVE DA TAVOLA         BORRAGINE
PORRO                 VITICOLE                LUPPOLO
RADICCHIO/CICORIA     UVA DA TAVOLA           CAPPERO
RAVANELLO             UVA DA VINO             ALTRE AROMATICHE
RUCOLA                FRUTTICOLE VARIE        ALTRE COLTURE
SCALOGNO              ACTINIDIA               MIRTO
SEDANO                CACHI                   ROSA CANINA
SPINACI               CASTAGNE                ZAFFERANO
ZUCCA                 FICHI                   PIANTE OFFICINALI
ZUCCHINE              FICHI D’INDIA           PRODUZIONI sotto serre e tunnels
LEGUMINOSE            GELSO                   PRODUZIONI protette da reti antigrandine
ARACHIDI              LAMPONI                 PRODUZIONI protette da impianti antibrina
CECI                  MIRTILLI
                                              PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e
CICERCHIE             MORE
FAGIOLI               NESPOLO DEL GIAPPONE    antibrina
FAGIOLINI             MANGO                   PRODUZIONI DA SEME
FAVE                  RIBES                   GOJI
LENTICCHIE            UVA SPINA               FUNGHI COLTIVATI
LUPINI                ALTRE FRUTTICOLE        QUINOA
PISELLI                                       BAMBÙ
FORAGGERE                                     TAPPETO ERBOSO
ERBA MEDICA                                   CRISANTEMO DA SEME
ERBAI                                         OLIVELLO SPINOSO
FAVINO                                        ERBACEE DA BIOMASSA
LOIETTO

                                                                                       16
1.2     AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL
        PUNTO 1.1
      1.2.1 – Avversità catastrofali

         ALLUVIONE
         SICCITA’
         GELO E BRINA

      1.2.2 – Altre avversità

      1.2.2.1 – Avversità di frequenza

        ECCESSO DI NEVE
        ECCESSO DI PIOGGIA
        GRANDINE
        VENTI FORTI

      1.2.2.2 – Avversità accessorie

        COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
        SBALZI TERMICI

1.3     STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

        IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
        RETI ANTIGRANDINE
        SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
        SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O
        PLASTICA
        SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
        SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di
        nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
        OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete
        ombreggiante
        IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE
     AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie
      GRANDINE – TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO
      – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO – (l’ultimo solamente per impianti di
      produzioni arboree e arbustive)

Facoltative
      PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA’ (l’ultima solamente per impianti di produzioni
      arboree e arbustive)

                                                                                     17
1.5   FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A
      CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

      ALTERNARIA
      ANTRACNOSI
      ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
      BATTERIOSI
      BOTRITE
      CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
      CARBONE
      COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
      CORINEO
      VIROSI
      FLAVESCENZA DORATA
      FUSARIOSI
      MAL DEL PIEDE
      RUGGINI
      SEPTORIOSI
      MAL DELL’ESCA
      OIDIO
      MAL DELL’INCHIOSTRO
      MARCIUME BRUNO
      MARCIUME RADICALE
      TICCHIOLATURA
      PERONOSPORA
      VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
      SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
      PHYTOPHTORA RAMORUM
      MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)

1.6   INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA
      MUTUALISTICA CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1
      CINIPIDE DEL CASTAGNO
      DIABROTICA
      PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
      TIGNOLE DEL POMODORO
      TARLO ASIATICO (Anoplophora spp)
      MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
      AROMIA BUNGII
      CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
      POPILLIA (Popillia japonica)
      ELATERIDI PER IL MAIS (Agriotes spp)
      NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)

1.7   ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA
      MUTUALISTICA

      BOVINI
      BUFALINI
      SUINI
      OVICAPRINI

                                                                       18
AVICOLI
        API
        EQUIDI
        CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

 EPIZOOZIA                                           ELENCO DI RIFERIMENTO
 Obbligatorie
                                                   Lista organizzazione mondiale sella
 AFTA EPIZOOTICA
                                                        sanità animale (OIE) 2018
 BRUCELLOSI                                                   Lista OIE 2018
 PLEUROPOLMONITE                                            Lista OIE 2018
 TUBERCOLOSI                                                Lista OIE 2018
 Facoltative
 LEUCOSI ENZOOTICA                                          Lista OIE 2018
 BLUE TONGUE                                                Lista OIE 2018
 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA                           Lista OIE 2018
 CARBONCHIO EMATICO                                         Lista OIE 2018
 DIARREA VIRALE BOVINA                                      Lista OIE 2018
 RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE            Lista OIE 2018
 PARATUBERCOLOSI                                            Lista OIE 2018

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

 Obbligatorie
 PESTE SUINA CLASSICA                                       Lista OIE 2018
 VESCICOLARE SUINA                                 Decisione 2009/470/CE - Allegato I
 AFTA EPIZOOTICA                                             Lista OIE 2018
 Facoltative
 PESTE SUINA AFRICANA                                       Lista OIE 2018
 TRICHINELLOSI                                              Lista OIE 2018
 MORBO DI AUJESZKY                                          Lista OIE 2018
 BRUCELLOSI SUINA                                           Lista OIE 2018
 MORBO BLU DEI SUINI PRRS                                   Lista OIE 2018

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

 Obbligatorie
 BLUE TONGUE                                                Lista OIE 2018
 BRUCELLOSI                                                 Lista OIE 2018
 AFTA EPIZOOTICA                                            Lista OIE 2018
 Facoltative
 SCRAPIE                                                    Lista OIE 2018
 AGALASSIA CONTAGIOSA                                       Lista OIE 2018
 ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE                               Lista OIE 2018

                                                                                         19
FEBBRE Q                                         Lista OIE 2018
 PARATUBERCOLOSI                                  Lista OIE 2018
 PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI                      Lista OIE 2018
 VISNA - MAEDI                                    Lista OIE 2018

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

 Obbligatorie
 NEWCASTLE                                        Lista OIE 2018
 Facoltative
 INFLUENZA AVIARIA                                Lista OIE 2018
 SALMONELLOSI                                     Lista OIE 2018
 MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE   Lista OIE 2018
 LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA               Lista OIE 2018

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI DI API

 Obbligatorie
 PESTE AMERICANA                                  Lista OIE 2018
 PESTE EUROPEA                                    Lista OIE 2018
 Facoltative
 VARROASI                                         Lista OIE 2018
 ACARIOSI                                         Lista OIE 2018
 INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA                  Lista OIE 2018

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

   Obbligatorie
 ENCEFALITE EQUINA                                Lista OIE 2018
 ANEMIA INFETTIVA                                 Lista OIE 2018
 Facoltative
 ARTERITE VIRALE                                  Lista OIE 2018
 INFLUENZA EQUINA                                 Lista OIE 2018

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

 Obbligatorie
 MIXOMATOSI                                       Lista OIE 2018
 MALATTIA EMORRAGICA VIRALE                       Lista OIE 2018

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL
PUNTO 1.7

        MANCATO REDDITO
        MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
        MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

                                                                    20
ABBATTIMENTO FORZOSO
    COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI
STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

    FRUMENTO DURO
    OLIVICOLTURA
    ORTOFRUTTA
    LATTE BOVINO
    AVICOLTURA

1.10 PRODUZIONI VEGETALI PER LE QUALI E PREVISTA IN VIA SPERIMENTALE
L’INDICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA PRODUZIONE IN LUOGO DELLA RESA

     TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI     CODICE    AREA
     MELE                                   C04    ITALIA
     ALBICOCCHE                             C02    ITALIA
     UVA DA VINO D.O.C.                     H80  PIEMONTE
     MAIS DA GRANELLA                       C03    ITALIA
     POMODORO CONCENTRATO                   C12    ITALIA
     PERE                                   C07    ITALIA

                                                                    21
ALLEGATO 2
                TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

                                                         UNITÀ DI                                                                  UNITÀ DI
         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI       CODICE                         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI           CODICE
                                                         MISURA                                                                    MISURA
ACTINIDIA                                        C01     100 kg/ha   AVOCADO                                               H53     100 kg/ha
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE                D69     100 kg/ha   BAMBU'                                                L19     100 kg/ha
AGLIO                                            D01     100 kg/ha   BAMBU' DA BIOMASSA                                    L20     100 kg/ha
AGLIO DA SEME                                    L10     100 kg/ha   BARBABIETOLA DA BIOMASSA                              L21     100 kg/ha
AGRETTO                                          L11     100 kg/ha   BARBABIETOLA DA FORAGGIO                              L22     100 kg/ha
ALBICOCCHE                                       C02     100 kg/ha   BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME                      L08     100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI                               L12     100 kg/ha   BARBABIETOLA DA ZUCCHERO                              D04     100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE       L90     100 kg/ha   BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME                      C67     100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E                         BASILICO                                              C82     100 kg/ha
                                                 L91     100 kg/ha
IMPIANTO ANTIBRINA                                                   BASILICO DA SEME                                      H26     100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE               D70     100 kg/ha   BERGAMOTTO                                            C63     100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO
                                                 L92     100 kg/ha   BIETA LISCIA DA TAGLIO                                H54     100 kg/ha
ANTIBRINA
                                                                     BIETOLA DA COSTA                                      D05     100 kg/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)                         L13     100 kg/ha
                                                                     BIETOLA DA COSTA DA SEME                              H88     100 kg/ha
ANETO                                            L14     100 kg/ha
                                                                     BIETOLA ROSSA                                         L23     100 kg/ha
ANETO DA SEME                                    H38     100 kg/ha
                                                                     BIETOLA ROSSA DA SEME                                 D50     100 kg/ha
ANICE                                            C80     100 kg/ha
                                                                     BORRAGINE                                             H86     100 kg/ha
ANICE STELLATO                                   H74     100 kg/ha
                                                                     BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)                            D90     100 kg/ha
ANICE STELLATO DA SEME                           H75     100 kg/ha
                                                                     BUNCHING ONION DA SEME                                D96     100 kg/ha
ANONE                                            L15     100 kg/ha
                                                                     CACHI                                                 C36     100 kg/ha
ARACHIDI                                         D53     100 kg/ha
                                                                     CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                         L93     100 kg/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE                             C23     100 kg/ha
                                                                     CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA    L94     100 kg/ha
ARANCE PRECOCI                                   H02     100 kg/ha
                                                                     CAMOMILLA                                             L24     100 kg/ha
ARNICA                                           L16     100 kg/ha
                                                                     CANAPA                                                D06     100 kg/ha
ASPARAGO                                         D03     100 kg/ha
                                                                     CANAPA DA SEME                                        C84     100 kg/ha
ASTONI PIANTE FRUTTO                             C81     unità/mq
                                                                     CANAPA INFIORESCENZA
AVENA                                            C43     100 kg/ha
                                                                     CAPPERO                                               L04     100 kg/ha
AVENA DA BIOMASSA                                L17     100 kg/ha
                                                                     CARCIOFO                                              C27      capolino
AVENA DA SEME                                    L18     100 kg/ha
                                                                     CARDO                                                 D07     100 kg/ha

                                                                                                                                       22
ALLEGATO 2
                 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

                                                      UNITÀ DI                                                                     UNITÀ DI
          TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI   CODICE                         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI              CODICE
                                                      MISURA                                                                       MISURA
CARDO DA SEME                                 L25     100 kg/ha   COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE,
                                                                                                                           D58     100 kg/ha
CAROTA                                        D08     100 kg/ha   PAULONIA, EUCALIPTO)
CAROTA DA SEME                                D46     100 kg/ha   COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA                              D55     100 kg/ha
CARTAMO                                       L26     100 kg/ha   COLZA                                                    C32     100 kg/ha
CASTAGNE                                      D33     100 kg/ha   COLZA DA BIOMASSA                                        L33     100 kg/ha
CAVOLFIORE                                    D09     100 kg/ha   COLZA DA SEME                                            D45     100 kg/ha
CAVOLFIORE DA SEME                            D52     100 kg/ha   CORIANDOLO                                               C85     100 kg/ha
CAVOLI DA SEME                                C69     100 kg/ha   CORIANDOLO DA SEME                                       C86     100 kg/ha
CAVOLO BROCCOLO                               C83     100 kg/ha   CRESCIONE                                                L34     100 kg/ha
CAVOLO CAPPUCCIO                              D10     100 kg/ha   CRESCIONE DA SEME                                        H76     100 kg/ha
CAVOLO CINESE                                 L28     100 kg/ha   CRISANTEMO DA SEME                                       L07     100 kg/ha
CAVOLO FORAGGIO                               L29     100 kg/ha   ECHINACEA PARTE AEREA                                    H99     100 kg/ha
CAVOLO NERO                                   H55     100 kg/ha   ECHINACEA RADICI                                         H98     100 kg/ha
CAVOLO RAPA                                   L30     100 kg/ha   ELICRISO                                                 L35     100 kg/ha
CAVOLO ROMANESCO                              L31     100 kg/ha   ERBA CIPOLLINA                                           L36     100 kg/ha
CAVOLO VERZA                                  D11     100 kg/ha   ERBA MAZZOLINA DA SEME                                   H96     100 kg/ha
CECI                                          D12     100 kg/ha   ERBA MEDICA                                              D15     100 kg/ha
CEDRO                                         C64     100 kg/ha   ERBA MEDICA DA SEME                                      C68     100 kg/ha
CETRIOLI                                      D13     100 kg/ha   ERBAI DA BIOMASSA                                        L37     100 kg/ha
CETRIOLI DA SEME                              C70     100 kg/ha   ERBAI DI GRAMINACEE                                      C87     100 kg/ha
CICERCHIA                                     D54     100 kg/ha   ERBAI DI LEGUMINOSE                                      C88     100 kg/ha
CILIEGIE                                      C37     100 kg/ha   ERBAI DI RAVIZZONE                                       L38     100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE              D71     100 kg/ha   ERBAI MISTI                                              C89     100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO TUNNEL                         D91     100 kg/ha   FACELIA DA SEME                                          H97     100 kg/ha
CILIEGIO ACIDO                                L32     100 kg/ha   FAGIOLI DA INDUSTRIA                                     L39     100 kg/ha
CIPOLLA DA SEME                               C72     100 kg/ha   FAGIOLI DA SEME                                          D98     100 kg/ha
CIPOLLE                                       C54     100 kg/ha   FAGIOLI FRESCHI                                          C45     100 kg/ha
CIPOLLINE                                     D14     100 kg/ha   FAGIOLI SECCHI NANI                                      L40     100 kg/ha
COCOMERO                                      C33     100 kg/ha   FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI                                L41     100 kg/ha

                                                                                                                                       23
ALLEGATO 2
               TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

                                                     UNITÀ DI                                                         UNITÀ DI
         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI   CODICE                        TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI   CODICE
                                                     MISURA                                                           MISURA
FAGIOLINI                                    C47     100 kg/ha   FRUMENTO DURO DA SEME                        H12     100 kg/ha
FAGIOLINI DA INDUSTRIA                       L42     100 kg/ha   FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)                 H79     100 kg/ha
FAGIOLINI DA SEME                            L43     100 kg/ha   FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME         L49     100 kg/ha
FARRO                                        D16     100 kg/ha   FRUMENTO TENERO                              H11     100 kg/ha
FARRO DA SEME                                L44     100 kg/ha   FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO                  L50     100 kg/ha
FAVA SECCA                                   L45     100 kg/ha   FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO                L51     100 kg/ha
FAVA DA SEME                                 D97     100 kg/ha   FRUMENTO TENERO DA SEME                      H13     100 kg/ha
FAVA FRESCA                                  D17     100 kg/ha   FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA         H51        mq
FAVINO                                       D18     100 kg/ha   FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA         H47        mq
FAVINO DA SEME                               L46     100 kg/ha   FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA            H49        mq
FESTUCA DA SEME                              H95     100 kg/ha   FUNGHI DI COLTIVAZIONE                       L01     100 kg/mq
FICHI                                        C44     100 kg/ha   GELSO                                        D56     100 kg/ha
FICO D'INDIA                                 C42     100 kg/ha   GENZIANA                                     L52     100 kg/ha
FIENO GRECO                                  H78     100 kg/ha   GERMOGLI DI BAMBU'                           L06     100 kg/ha
FINOCCHIO                                    D19     100 kg/ha   GIRASOLE                                     C48     100 kg/ha
FINOCCHIO DA SEME                            D51     100 kg/ha   GIRASOLE DA BIOMASSA                         L53     100 kg/ha
FIORDALISO                                   L47     100 kg/ha   GIRASOLE DA SEME                             D48     100 kg/ha
FIORI DI ZUCCHINA                            H27      unità/ha   GIUGGIOLE                                    H36     100 kg/ha
FIORI IN PIENO CAMPO                         D20     unità/mq    GOJI                                         D95     100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA                        D25     unità/mq    GRANO SARACENO                               H14     100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ                     H90        mq       INDIVIA DA SEME                              C73     100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL                       D73     unità/mq    KUMQUAT                                      D35     100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ                    H94        mq       LAMPONE                                      C52     100 kg/ha
FRAGOLE                                      C38     100 kg/ha   LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE              H08     100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO SERRA                          D92     100 kg/ha   LATTUGHE DA SEME                             C74     100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO TUNNEL                         D74     100 kg/ha   LATTUGHE\INDIVIE                             D21     100 kg/ha
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO            D34      pezzi/ha   LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO              L54     100 kg/ha
FRUMENTO DA BIOMASSA                         L48     100 kg/ha   LENTICCHIE                                   D22     100 kg/ha
FRUMENTO DURO                                H10     100 kg/ha

                                                                                                                          24
ALLEGATO 2
                   TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

                                                            UNITÀ DI                                                                 UNITÀ DI
           TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI        CODICE                        TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI           CODICE
                                                            MISURA                                                                   MISURA
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello,                        MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                         D76     100 kg/ha
                                                    C24     100 kg/ha
bianchetto)                                                             MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA    L95     100 kg/ha
LIMONI PRECOCI (Primo fiore)                        H04     100 kg/ha   MELISSA SEMI                                         L61     100 kg/ha
LINO                                                C91     100 kg/ha   MELISSA                                              L62     100 kg/ha
LINO DA SEME                                        H28     100 kg/ha   MELOGRANO                                            H35     100 kg/ha
LIQUIRIZIA RADICE                                   L55     100 kg/ha   MELONI                                               C34     100 kg/ha
LOIETTO                                             H18     100 kg/ha   MENTA DOLCE                                          L63     100 kg/ha
LOIETTO DA SEME                                     C92     100 kg/ha   MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA                       L64     100 kg/ha
LUPINELLA                                           H45     100 kg/ha   MENTA SEMI                                           L65     100 kg/ha
LUPINELLA DA SEME                                   L56     100 kg/ha   MENTUCCIA                                            L66     100 kg/ha
LUPINI                                              H17     100 kg/ha   MIGLIO                                               C93     100 kg/ha
LUPPOLO                                             H77     100 kg/ha   MIRTILLI SOTTO RETE                                  D77     100 kg/ha
MAGGIORANA                                          L57     100 kg/ha   MIRTILLO                                             C51     100 kg/ha
MAIS DA BIOMASSA                                    L58     100 kg/ha   MIRTO                                                D37     100 kg/ha
MAIS DA GRANELLA                                    C03     100 kg/ha   MORE                                                 C66     100 kg/ha
MAIS DA INSILAGGIO                                  D23     100 kg/ha   NESPOLO DEL GIAPPONE                                 H09     100 kg/ha
MAIS DA POP CORN                                    L59     100 kg/ha   NESTI DI VITI (barbatelle)                           D57     unità/mq
MAIS DA SEME                                        C39     100 kg/ha   NETTARINE                                            C05     100 kg/ha
MAIS DOLCE                                          D24     100 kg/ha   NETTARINE PRECOCI                                    C06     100 kg/ha
MALVA                                               L60     100 kg/ha   NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE            D78     100 kg/ha
MANDARANCE                                          C25     100 kg/ha   NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                    D79     100 kg/ha
MANDARANCE PRECOCI                                  H05     100 kg/ha   NOCCIOLE                                             C59     100 kg/ha
MANDARINI MEDIO - TARDIVI                           C26     100 kg/ha   NOCE PIANTE                                          D42     unità/mq
MANDARINI PRECOCI                                   H07     100 kg/ha   NOCI                                                 D38     100 kg/ha
MANDORLE                                            C61     100 kg/ha   OLIVELLO SPINOSO                                     L96     100 kg/ha
MANGO                                               L02     100 kg/ha   OLIVE OLIO                                           C41     100 kg/ha
MELANZANE                                           C58     100 kg/ha   OLIVE TAVOLA                                         C40     100 kg/ha
MELE                                                C04     100 kg/ha   OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA                      H50        mq
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA                       H52     100 kg/ha   OLIVO IN VASO                                        H93     unità/mq

                                                                                                                                         25
ALLEGATO 2
                TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

                                                     UNITÀ DI                                                          UNITÀ DI
         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI   CODICE                         TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI   CODICE
                                                     MISURA                                                            MISURA
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA              H46        mq       PIANTINE DA ORTO IBRIDE                       H44        mq
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA                 H48        mq       PIANTINE DA ORTO STANDARD                     H43        mq
ORIGANO                                      L67     100 kg/ha   PIANTINE DI NOCCIOLO                          H87     unità/mq
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO                   H15        mq       PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI            L71     100 kg/ha
ORNAMENTALI SOTTO SERRA                      C94        mq       PIOPPO                                        D41      cadauno
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL                     D80        mq       PISELLI SECCHI                                L72     100 kg/ha
ORTICA                                       L68     100 kg/ha   PISELLI FRESCHI                               C46     100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO SERRA                         C95        mq       PISELLO DA SEME                               D47     100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO TUNNEL                        D81        mq       PISELLO PROTEICO                              C96     100 kg/ha
ORZO                                         C29     100 kg/ha   PISTACCHIO                                    C57     100 kg/ha
ORZO DA BIOMASSA                             L69     100 kg/ha   POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI                  L05     100 kg/ha
ORZO DA SEME                                 D60     100 kg/ha   POMODORO CONCENTRATO                          C12     100 kg/ha
PASCOLO                                      L97        mq       POMODORO DA TAVOLA                            C13     100 kg/ha
PASSIFLORA                                   L70     100 kg/ha   POMODORO PELATO                               C14     100 kg/ha
PASTONE DI MAIS                              L09     100 kg/ha   POMPELMO                                      D36     100 kg/ha
PATATA DA SEME                               H16     100 kg/ha   PORRO                                         D27     100 kg/ha
PATATE                                       C35     100 kg/ha   PORRO DA SEME                                 C75     100 kg/ha
PEPERONCINO                                  H24     100 kg/ha   PRATO PASCOLO                                 C98        mq
PEPERONI                                     C22     100 kg/ha   PRATO POLIFITA                                C97        mq
PERE                                         C07     100 kg/ha   PREZZEMOLO                                    C99     100 kg/ha
PERE PRECOCI                                 C08     100 kg/ha   PREZZEMOLO DA SEME                            D43     100 kg/ha
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE         D82     100 kg/ha   PSILLIO                                       H42     100 kg/ha
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                 D83     100 kg/ha   QUINOA                                        D94     100 kg/ha
PESCHE                                       C09     100 kg/ha   RADICCHIO                                     D28     100 kg/ha
PESCHE PRECOCI                               C10     100 kg/ha   RADICCHIO\CICORIA DA SEME                     C71     100 kg/ha
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE       D84     100 kg/ha   RAPA                                          D61     100 kg/ha
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE               D85     100 kg/ha   RAPA DA SEME                                  C76     100 kg/ha
PIANTE OFFICINALI                            D26     100 kg/ha   RAVANELLO                                     D29     100 kg/ha
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO                 C11     unità/mq    RAVANELLO DA SEME                             C77     100 kg/ha

                                                                                                                           26
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