IL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO IN EUROPA: POTENZIALITÀ PER IL SETTORE AGRICOLO - FORESTALE ITALIANO - Giugno 2005

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IL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO IN
EUROPA: POTENZIALITÀ PER IL SETTORE

   AGRICOLO - FORESTALE ITALIANO

                      a cura di:

      Luca Belelli Marchesini, Riccardo Valentini

                    Giugno 2005
1.       IL PROTOCOLLO DI KYOTO............................................................................................................................ 3
     1.1.     I CAMBIAMENTI CLIMATICI: IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEL PROBLEMA ................................................... 3
     1.2.     LA UNFCCC.................................................................................................................................................... 3
        1.2.1. Principi ispiratori ....................................................................................................................................... 4
        1.2.2. Definizione e differenziazione degli impegni .............................................................................................. 4
        1.2.3. Le Istituzioni ............................................................................................................................................... 7
             1.2.3.1.          Il Segretariato .....................................................................................................................................................7
             1.2.3.2.          Organi collegati ..................................................................................................................................................7
     1.3.     IL PROTOCOLLO DI KYOTO ............................................................................................................................... 8
        1.3.1. Impegni ed emissioni ................................................................................................................................ 10
        1.3.2. Scadenze ................................................................................................................................................... 11
        1.3.3. I meccanismi ............................................................................................................................................. 12
             1.3.3.1.          CDM (Clean Development Mechanism) ..........................................................................................................13
             1.3.3.2.          JI (Joint Implementation)..................................................................................................................................15
             1.3.3.3.          ET (Emission Trading) .....................................................................................................................................16
        1.3.4. Misure nel settore agro-forestale.............................................................................................................. 17
        1.3.5. Attività di Afforestazione e Riforestazione nell’ambito dei CDM............................................................. 19
     1.4.     L’ADESIONE AL PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA UNIONE EUROPEA ............................................................... 21
        1.4.1. La situazione dei Paesi dell’Unione Europea rispetto agli impegni del Protocollo di Kyoto .................. 23
2.       IL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO ................................................................................................ 26
     2.1.     COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO DI KYOTO PER IL MERCATO DEL CARBONIO IN AMBITO MONDIALE: IL
     MECCANISMO DI EMISSION TRADING. .......................................................................................................................... 26
     2.2.     COSA PREVEDE L’UNIONE EUROPEA PER IL MERCATO DEL CARBONIO INTERNO: L’EU-ETS.......................... 27
     2.3.     COSA PREVEDE LA UNIONE EUROPEA IL MERCATO INTERNAZIONALE DEGLI SCAMBI: LA “LINKING
     DIRECTIVE”. ................................................................................................................................................................. 30
        2.3.1. Il Piano Nazionale di Assegnazione.......................................................................................................... 32
     2.4.     BORSA DI SCAMBIO: STATO ED ANDAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO .................................................. 36
        2.4.1. Tipologie di transazioni ............................................................................................................................ 36
        2.4.2. Transazioni basate su progetti: volume d’affari, flussi finanziari e analisi dei prezzi ............................. 37
        2.4.3. Transazioni basate su diritti di emissione................................................................................................. 41
3.       LA STRATEGIA ITALIANA PER LA RIDUZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA ............................... 43
     3.1.     1. IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE GAS SERRA (DELIBERA CIPE
     N°123DEL 19 DICEMBRE 2002)..................................................................................................................................... 43
     3.2.     IL SETTORE DEI CDM E JI............................................................................................................................... 47
     3.3.     IL SETTORE DELL’USO DEL SUOLO, DEL CAMBIAMENTO D’USO DEL SUOLO E DELLA SELVICOLTURA PER LA
     GENERAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CARBONIO ................................................................................... 47
        3.3.1. Sinks forestali e agricoli italiani............................................................................................................... 48
        3.3.2. Gestione Forestale.................................................................................................................................... 49
        3.3.3. Afforestazione e Riforestazione................................................................................................................ 51
        3.3.4. Deforestazione .......................................................................................................................................... 53
        3.3.5. Gestione delle terre agricole .................................................................................................................... 54
             3.3.5.1.          Produzione di biomasse per l’energia ...............................................................................................................55
        3.3.6. Pascoli ...................................................................................................................................................... 55
        3.3.7. Rivegetazione............................................................................................................................................ 57
     3.4.     IL CARBON FUND ITALIANO ............................................................................................................................ 58
        3.4.1. Obiettivi dell’ICF e criteri di selezione dei progetti ................................................................................. 59
  4.  QUALE POSSIBILE RICADUTA DEL MERCATO DEI CREDITI PER IL COMPARTO AGRO-
FORESTALE NAZIONALE?....................................................................................................................................... 61
BIBLIOGRAFIA:........................................................................................................................................................... 64

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1. IL PROTOCOLLO DI KYOTO

1.1. I cambiamenti climatici: il riconoscimento ufficiale del problema

Nel 1979, In occasione della prima Conferenza Mondiale sul Clima (World Climate Conference,
WCC) fu evidenziata per la prima volta l’influsso della attività antropiche sul sistema climatico
globale; da allora un sempre più vasto interessamento dell’opinione pubblica verso le problematiche
ambientali unitamente ad una crescente consapevolezza da parte dei governi di diverse nazioni del
mondo dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, permisero di muovere primi passi verso una
politica di protezione del clima a scala globale. Il primo traguardo in tal senso fu raggiunto nel
1988 durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quando su proposta del Governo di Malta
fu adottata la risoluzione 43/53 che sollecitava la “Protezione del clima globale per le generazioni
presenti e future dell’umanità”.
Durante lo stesso anno, gli organi governativi dell’ Organizzazione Mondiale Meteorologica (World
Meteorological Organization, WMO) insieme al Programma Ambientale delle Nazioni Unite
(United Nations Environment Programme, UNEP), istituirono il Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), formato da
scienziati di eccellenza con il compito di promuovere la ricerca nel settore e fornire le basi
scientifiche per la conoscenza del fenomeno.
Nel 1990 l’IPCC produsse il suo primo rapporto (First Assessment Report) confermando la
fondatezza delle preoccupazioni legate alla minaccia dei cambiamenti climatici. Alla richiesta della
creazione di un trattato internazionale sull’argomento, lanciata a Ginevra alla fine dello stesso anno
in occasione della seconda Conferenza Mondiale sul Clima, l’Assemblea Generale dell’ONU
rispose con la risoluzione 45/212, aprendo formalmente le negoziazioni su una convenzione sui
cambiamenti climatici, che doveva essere condotta dal Comitato di Negoziazione Intergovernativo
(Intergovernamental Negotiating Committee, INC).

1.2. La UNFCCC
L’INC si riunì per la prima volta nel febbraio del 1991 e dopo appena 15 mesi di trattative i governi
adottarono la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) , il 9 maggio 1992. La convenzione fu aperta alle firme
alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e Sviluppo, anche detta “Earth Summit”, il 4
giugno 1992 a Rio de Janeiro ed entrò in vigore il 21 marzo 1994.

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La Convenzione attribuisce ufficialmente al clima globale il valore di risorsa comune la cui
stabilità può essere compromessa dalle emissioni gassose di anidride carbonica (CO2) ed altri gas ad
effetto serra (greenhouse gases, GHG), derivanti per la maggior parte dalle attività industriali, e
pertanto mira (art.2) alla stabilizzazione della loro concentrazione in atmosfera, ad un livello tale da
impedire interferenze pericolose con il sistema climatico.
Si specifica tuttavia, che tali livelli di concentrazione devono essere raggiunti in un periodo di
tempo tale da permettere un adattamento naturale degli ecosistemi, il mantenimento della sicurezza
alimentare e uno sviluppo economico sostenibile.
Allo stato attuale, la Convenzione sui Cambiamenti Climatici è stata ratificata, in forme diverse, da
189 nazioni e risulta perciò uno dei più supportati accordi internazionali per la protezione
dell’ambiente.

1.2.1. Principi ispiratori
L’UNFCCC si fonda sui seguenti principi:
   ¾ Equità e responsabilità comuni ma differenziate, in riflessione del fatto che, sebbene il
       cambiamenti climatici riguardino l’intero pianeta, i paesi industrializzati hanno storicamente
       contribuito in grado maggiore ad incrementare la concentrazione di GHG in atmosfera ed
       hanno maggiori risorse spendibili per fronteggiare il problema causato.
   ¾ Precauzionalità, che guida la volontà di intraprendere azioni in modo tempestivo per
       combattere i cambiamenti climatici, sebbene la loro entità risulti ancora incerta, per non
       rischiare di arrivare ad un punto di irreversibilità, tale da non potere più evitare gli effetti più
       drastici.
   ¾ Interconnessione tra sviluppo e cambiamenti climatici, fenomeni entrambi guidati dal
       consumo di risorse energetiche, dalla crescita demografica e dall’uso dei suoli; la
       convenzione vede a tal proposito la crescita economica e lo sviluppo sostenibili come
       ingredienti di politiche vincenti per combattere i cambiamenti climatici.

1.2.2. Definizione e differenziazione degli impegni
In generale, i governi dei Paesi firmatari si impegnano a:
   ¾ riunirsi periodicamente e condividere informazioni sui livelli di emissioni di GHG, sullo
       status delle politiche nazionali e sulle pratiche migliori (best practice) da adottare per
       perseguire le finalità della convenzione.
   ¾ seguire un modello di sviluppo sostenibile, lanciando strategie per fronteggiare le emissioni
       di GHG ed adattarsi agli impatti attesi dai cambiamenti climatici, aiutando anche i Paesi in

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via di sviluppo a intraprendere lo stesso percorso mettendo loro a disposizione mezzi
         finanziari e supporto tecnologico.
    ¾ cooperare nella preparazione ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici

Tuttavia gli impegni sono assegnati in maniera diversificata per gruppi di nazioni a seconda della
loro situazione contingente e delle loro esigenze. La convenzione divide infatti i Paesi in tre gruppi
principali ed individua tre livelli di impegno:

I Paesi dell’Annesso I (Annex I Parties), che includono i Paesi industrializzati che erano membri
dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (Organization for Economic Co-
operation and Development, OECD) nel 1992, più i Paesi con economie in transizione ( EIT
Parties) che comprendono la Federazione Russa, i Paesi Baltici e diverse nazioni dell’Europa
dell’Est.
Un impegno che riguarda solo Paesi dell’Annesso I consiste nell’adozione di misure e politiche
nazionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra ai livelli del 1990 entro l’anno 2000. Ai Paesi
con economie in transizione è garantito un maggiore grado di flessibilità nell’implementazione dei
vincoli per l’abbattimento delle emissioni; diversi Paesi hanno esercitato questo diritto per scegliere
un anno diverso dal 1990 come riferimento del livello di emissioni di GHG da raggiungere( anno
base).

I Paesi dell’Annesso II (Annex II Parties) consistono nei Paesi dell’Annesso I ad eccezione dei
Paesi con economie in transizione: questo gruppo si impegna a fornire le risorse finanziarie per
permettere ai paesi in via di sviluppo di intraprendere azioni di riduzione delle emissioni
nell’ambito della Convenzione e di aiutarli nel percorso di mitigazione degli effetti avversi dei
cambiamenti climatici; inoltre si impegnano nel raggiungimento di tutti i possibili passi in avanti
nella promozione dello sviluppo e nel trasferimento di tecnologie a basso impatto ambientale verso i
Paesi con economie in transizione e i Paesi in via di sviluppo.

I Paesi che non rientrano nell’Annesso I (Non-Annex I Parties), rappresentati per la maggior parte
da nazioni in via di sviluppo, riconosciute dalla Convenzione come particolarmente vulnerabili
dagli impatti dei cambiamenti climatici, che sono geograficamente collocati in aree a rischio di
desertificazione o in zone costiere topograficamente non elevate a potenziale rischio di
sommersione. Altre , come ad esempio le nazioni che basano la loro economia sulla produzione ed

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il commercio di combustibili fossili, temono le potenziali ripercussioni economiche indotte dalle
misure adottate in risposta ai cambiamenti climatici.

Tutte le Parti della Convenzione, ossia i Paesi che la hanno ratificata per mezzo di diversi strumenti
legali 1, sono soggette agli impegni per combattere i cambiamenti climatici e sono obbligate a
compilare un inventario delle emissioni di GHG e a redigere un rapporto, noto come
Comunicazione Nazionale, riguardante le azioni intraprese per implementare la Convenzione.
L’entrata in vigore della Convenzione per ciascuna Parte avviene dopo un termine di 90 giorni dalla
data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso.

I Paesi dell’Annesso I sono obbligati ad inviare i rapporti periodici con maggiore frequenza e
fornendo maggiori dettagli. La scadenza per una prima Comunicazione Nazionale dei Paesi
dell’Annesso I è stata fissata dopo sei mesi dall’entrata in vigore della Convenzione, la seconda era
prevista per il 15 Aprile 1997 (o 15 Aprile 1998 per i Paesi EIT per i quali la data di entrata in
vigore cadeva un anno dopo), mentre la terza entro il 30 Novembre 2001: entro il 1 Marzo 2004 il
Segretariato dell’UNFCCC aveva ricevuto 37 Comunicazioni. L’Italia ha finora prodotto tre
Comunicazioni Nazionali, di cui la terza è stata inviata il 20 Gennaio 2003. Il termine per l’invio
della quarta Comunicazione Nazionale è fissato per il 1 Gennaio 2006.
I Paesi dell’Annesso I devono inoltre presentare un Inventario delle emissioni e degli assorbimenti
dei gas ad effetto serra al Segretariato entro il 15 Aprile di ogni anno in cui figurino i livelli di
emissione al 1990 (o di un eventuale altro anno base per i Paesi EIT) e di ogni anno successivo a
questo escludendo l’anno precedente alla presentazione dell’ Inventario.
Le Comunicazioni Nazionali e gli Inventari devono essere redatti utilizzando le linee guida e le
metodologie sviluppate di volta in volta dall’IPCC.
Le Comunicazioni Nazionali vengono consegnate alla segreteria della Convenzione che le rende
pubbliche dopo averle riordinate e sintetizzate. Ogni comunicazione è sottoposta ad un approfondito
controllo da un gruppo di esperti che per gli Inventari dei GHG dei Paesi dell’Annesso I ha avuto
cadenza annuale a partire dal 2003.

I Paesi non compresi nell’annesso I (Non Annex I Parties) non sono obbligati a presentare un
inventario delle emissioni di GHG e le loro comunicazioni nazionali non sono oggetto di un
approfondito controllo da parte del segretariato. Il termine stabilito per la consegna della
comunicazione nazionale iniziale per le Parti appartenenti a questo gruppo è fissato a tre anni

1
    Gli strumenti legali previsti si dividono: ratifica, accettazione, approvazione, accesso.

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dall’entrata in vigore della Convenzione: entro il 19 Maggio 2005 sono state inviate al Segretariato
le prime Comunicazioni Nazionali da parte di 124 Paesi non-Annex I, mentre solo 3 (Messico,
Repubblica di Corea, Uruguay) hanno prodotto anche una seconda comunicazione nazionale (entro
il 31 Gennaio 2005).

1.2.3. Le Istituzioni
L’organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle Parti (Conference of Parties, COP):
si riunisce annualmente per verificare lo stato di implementazione della Convenzione, adotta
decisioni per sviluppare le regole della Convenzione, negozia nuovi sostanziali impegni. Esistono
inoltre due organi sussidiari che si riuniscono almeno due volte all’anno per svolgere un lavoro
preparatorio per le riunioni della COP:
L’Organo Sussidiario per la Consulenza Tecnico-Scientifica (Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice, SBSTA).che fornisce alla COP consulenza su argomenti scientifici e
metodologici, incluso il miglioramento delle linee guida per le comunicazioni e gli inventari
nazionali, cooperando con l’IPCC.

L’Organo Sussidiario per l’Implementazione, (Subsidiary Body for Implementation, SBI), addetto al
controllo dell’implementazione della Convenzione, all’analisi annuale degli inventari delle
emissioni e alla revisione dei Comunicazioni Nazionali delle Parti.

1.2.3.1.       Il Segretariato
Il Segretariato (UNFCCC Secretariat) che supporta tutte le istituzioni coinvolte nell’argomento dei
cambiamenti climatici, in particolare la COP, il SBSTA e il SBI. Il suo mandato, così come
specificato nell’art. 8 della Convenzione, è predisporre le sessioni degli organi della Convenzione,
assistere le Parti nell’implementare gli impegni di riduzione delle emissioni di GHG, produrre e
distribuire dati ed informazioni e mantenere rapporti con altre rilevanti organizzazioni
internazionali.
Dal 1996 il Segretariato è ospitato a Bonn (Germania) dal Governo della Repubblica Federale
Tedesca.

1.2.3.2.     Organi collegati
Altri due organi, sebbene non facciano formalmente parte della Convenzione, forniscono un
servizio collaborativo: il GEF (Global Environment Facility) e l’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change).

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Il GEF si occupa dei meccanismi finanziari della Convenzione, mettendo a disposizione ai Paesi in
via di sviluppo dei fondi sulla base di concessioni o prestiti. E’ stato istituito nel 1991 da parte delle
agenzie della Banca Mondiale, dell’UNEP (UN Environmental Programme) e del UNDP (UN
Development Programme), allo scopo di finanziare progetti nei Paesi in via di sviluppo che
arrechino dei benefici all’ambiente globale, non soltanto nel settore dei cambiamenti climatici, ma
anche nella protezione della biodiversità, dello strato di ozono e delle acque internazionali. Il GEF
relaziona annualmente presso la COP circa lo stato del suo lavoro nel comparto dei cambiamenti
climatici.
L’IPCC è una autorevole fonte di informazione scientifica sui cambiamenti climatici: ogni cinque
anni pubblica un rapporto completo sullo stato della ricerca nel settore, l’ultimo dei quali (Third
Assessment Report) risale al 2001; prepara inoltre rapporti speciali e note tecniche su particolari
temi in base alle richieste della COP o del SBSTA. Il lavoro dell’IPCC dedicato alle metodologie
gioca un ruolo di primo piano nel processo di sviluppo di linee guida comuni a tutte le Parti per le
operazioni di rilevamento ed inventario delle emissioni e degli assorbimenti di gas ad effetto serra.

1.3. Il Protocollo di Kyoto
Sin dall’entrata in vigore della UNFCCC, le Parti si sono riunite annualmente alle sessioni della
COP per proseguire le negoziazioni riguardo a come affrontare il problema dei cambiamenti
climatici. Le decisioni prese progressivamente in tale sede sono andate a costituire un fondamento
di regole dettagliate su cui poggiare in modo pratico ed efficace l’implementazione della
Convenzione. Inizialmente però, tra i governi vi era la consapevolezza che le misure previste non
sarebbero state di per sè sufficienti e fare fronte in modo incisivo al problema e per questo alla
COP1, tenutasi a Berlino (Germania) nel 1995, fu lanciato un nuovo giro di consultazioni per
discutere di impegni più restrittivi e precisi per i Paesi industrializzati, arrivando ad una decisione
nota come “Mandato di Berlino”.
Nel Dicembre 1997, dopo due anni e mezzo di intense negoziazioni, una notevole estensione della
Convenzione che profilava impegni legalmente vincolanti per la riduzione delle emissioni fu
adottata in occasione della COP3 a Kyoto, in Giappone. Il Protocollo di Kyoto delineava delle
regole di base ma non ne specificava in dettaglio la modalità di applicazione, richiedendo anche un
procedimento formale di firma e ratifica da parte dei governi prima che potesse entrare in vigore.
A Buenos Aires (Argentina) durante la COP4 nel Novembre 1998 furono congiunte le negoziazioni,
fissandone il termine entro la COP 6 nel 2000, sui dettagli operativi del Protocollo ad aspetti di
implementazione della Convenzione, come il trasferimento di risorse finanziarie e tecnologiche. Si
lanciava in tal modo il “Piano di Azione di Buenos Aires”.

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Alla COP 6 però, tenutasi all’Aja in Olanda, la complessità degli argomenti politici e tecnici in
discussione, creò una battuta d’arresto nei processi negoziali.
I lavori ripresero a Bonn (Germania) nel Luglio 2001 dove le Parti siglarono l”Intesa di Bonn” con
la quale arrivarono ad una comune intesa risolvendo le controversie politiche che il Piano di Azione
di Buenos Aires aveva creato.
La successiva COP7 di Marrakesh (Marocco), alcuni mesi più tardi, vide completamento di un ciclo
negoziale mediante l’adozione degli “Accordi di Marrakesh”, una serie di decisioni dettagliate che
mettono in atto gli accordi dell’Intesa di Bonn.
Il Protocollo di Kyoto per entrare in vigore necessitava della ratifica di almeno 55 Parti, incluse un
numero di nazioni industrializzate le cui emissioni cumulate raggiungessero il 55% del totale delle
emissioni dei paesi dell’Annesso I della Convenzione. I primi Paesi ratificarono nel 1998, mentre
l’ultimo di questi, la Federazione Russa, con la sua ratifica in data 18 Novembre 2004, ha
determinato l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto novanta giorni più tardi, il 16 Febbraio 2005.

Il Protocollo è fondato sugli stessi principi della Convenzione, ne condivide il fine ultimo ed il
criterio di suddivisione e classificazione dei Paesi; condivide inoltre le sue stesse istituzioni,
compresi il Segretariato e gli Organi Sussidiari. La Conferenza delle Parti della Convenzione, nel
caso del Protocollo prende il nome di “Meeting of the Parties” (MOP) la cui prima sessione si
svolgerà in Canada nel Novembre 2005 in concomitanza con la COP11. Anche l’IPCC svolge nei
riguardi del Protocollo lo stesso ruolo di assistenza svolto per la Conferenza.
Le regole del Protocollo sono incentrate su:

          -   Impegni: il nodo centrale del Protocollo consiste nel vincolo legale dei limiti di
              emissione per i Paesi dell’Annesso I, che inoltre sono soggetti ad una serie di altri
              obblighi più generali.
          -   Implementazione: per adempire ai loro impegni, le parti dell’Annex I devono attuare
              delle politiche nazionali e delle misure finalizzate alla riduzione dei GHG, ma
              possono avvalersi anche di 3 meccanismi, detti “Meccanismi di Flessibilità” del
              Protocollo, che consentano di raggiungere gli obbiettivi prefissati tramite azioni
              svolte all’estero (Joint Implementation, Clean Development Mechanism e Emission
              Trading)
          -   Minimizzazione dell’impatto nei Paesi in via di sviluppo: il Protocollo e il suo
              regolamento includono una clausola che considera i bisogni e le problematiche dei
              Paesi in via di sviluppo, specialmente di quelli più vulnerabili rispetto alle
              conseguenze derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici ed all’impatto

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economico delle misure che queste nazioni dovrebbero adottare per la mitigazione di
                tali cambiamenti. Tale azione è da realizzarsi tramite l’impiego di un apposto “Fondo
                di Adattamento”.
            -   Contabilizzazione, rendicontazione e controlli: è stata predisposta una rigorosa
                procedura di monitoraggio per la salvaguardia dell’integrità del Protocollo. A tal fine
                le Parti devono redigere un regolare inventario ed un rapporto, che saranno sottoposti
                ad un approfondito controllo da parte di un gruppo di esperti.
            -   Conformità, Comitato di Vigilanza: è costituito da un settore di supporto e da uno
                di rinforzo; valuta e si occupa dei casi di non-conformità.

In aggiunta agli obiettivi di emissione di GHG2 per i Paesi dell’Annesso I, il Protocollo di Kyoto
contiene anche un altro gruppo di obiettivi generali che riguardano invece tutte le parti consistenti
nel:
                  ¾ Intraprendere azioni per migliorare la qualità dei dati inventariali delle emissioni
                  ¾ Creare programmi nazionali per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
                       climatici.
                  ¾ Promuovere il trasferimento di tecnologie a basso impatto ambientale
                  ¾ Cooperare nella ricerca scientifica e formare delle reti internazionali di
                       monitoraggio del clima
                  ¾ Sostenere i programmi educativi, di formazione e di informazione pubblica
                       sull’argomento.

1.3.1. Impegni ed emissioni
Alla base del Protocollo vi sono dunque degli obiettivi specifici, legalmente vincolanti, sui limiti di
emissioni di GHG per 38 Paesi sviluppati e per L’Unione Europea in toto, riportati nell’Annesso B
(Annex B) del Protocollo; complessivamente il raggiungimento di tali obiettivi, entro un primo
periodo di verifica quinquennale dal 2008 al 2012, permetterebbe una riduzione del 5% del totale di
emissioni annuali di GHG di queste 39 Parti. I 15 membri della Unione Europea (prima

2
 I gas ad effetto serra oggetto di riduzione, riportati nell’Allegato A del Protocollo di Kyoto, comprendono:
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di diazoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs)
Esafluoruro di zolfo (SF6)

                                                                                                                10
dell’allargamento a 25 stati nel maggio 2004) si sono accordati per ridistribuire i singoli obbiettivi
di riduzione tra di loro, formando così la cosiddetta “EU-bubble”.
In generale, le Parti sono obbligate a ridurre o limitare le loro emissioni in riferimento ai livelli del
1990, che pertanto è uno standard temporale definito “anno base”; i Paesi con economie in
transizione tuttavia hanno facoltà di scegliere in alternativa l’anno 1995 come riferimento per la
riduzione dei livelli di emissione di alcuni gas serra (idrofluorocarburi, perfluorocarburi,
esafluoruro di zolfo), che non rientrano nella lista delle sostanze dannose all’ozono stratosferico del
Protocollo di Montreal del 1987.
Le Parti possono regolare la quantità di GHG emessi in atmosfera non solamente intervenendo sui
livelli di emissione, ma aumentandone          l’assorbimento attraverso “carbon sinks” o Pozzi di
carbonio generati da attività agro-forestali (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF).
Tutti e sei i gas ad effetto serra sono unificati nel conteggio delle emissioni in quanto viene
considerato il loro potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP), definito
dall’IPCC come l’effetto di riscaldamento dell’atmosfera in un determinato periodo di tempo (100
anni nel caso del Protocollo di Kyoto) rispetto a quello dell’anidride carbonica (CO2).

Il Protocollo non contiene nessun obiettivo quantitativo di riduzione delle emissioni di GHG per i
Paesi in via di sviluppo: tuttavia il loro apporto alle emissioni globali di CO2 raggiungeva già il
40% nell’anno 2000, valore destinato ad aumentare in proiezione futura.
Inoltre l’intenzione di non ratificare il Protocollo di Kyoto, espressa da due importanti nazioni
dell’Annesso B, gli Stati Uniti d’America e dall’Australia, fa si che l’azione riduzione delle
emissioni globali rispetto al 1990 sia meno incisiva e riguardi esclusivamente il 5% delle emissioni
prodotte in tale anno dai 37 restanti Paesi industrializzati.

1.3.2. Scadenze
Gli obiettivi di emissione prescrivono una quantità che non deve essere superata durante il primo
periodo di impegno (2008-2012), le Parti tuttavia devono dimostrare di stare progredendo verso gli
il raggiungimento di questi obiettivi già entro il 2005, presentando un rapporto a riguardo entro il 1
Gennaio 2006.
La scelta di un periodo di impegno quinquennale è giustificata dalla tendenza a mediare le
fluttuazioni annuali delle emissioni indotte da fattori come la variabilità climatica o i cicli
economici. Ogni Parte dell’Annesso I si impegna nell’ambito del Protocollo di Kyoto a non
superare una determinata quantità assegnata (assigned amount) di emissioni: prima del periodo di

                                                                                                      11
impegno 2008-2012 ciascun Paese dell’Annesso I deve comunicare in un apposito rapporto i dati
relativi alle emissioni nell’anno base ai fini del calcolo dell’assigned amount.
Se le emissioni di una Parte durante il primo periodo di impegno sono inferiori alla quantità
permessa, può portare a credito la quantità residua nei periodi di impegno successivi al 2012,
sebbene con certe restrizioni: i crediti generati da un aumento degli assorbimenti dei sinks infatti
non possono essere mantenuti, così come i crediti derivanti da attività di Joint Implementation e
Clean Development Mechanism possono essere utilizzati fino ad un limite del 2.5% dell’assigned
amount.

1.3.3. I meccanismi
Il Protocollo ha introdotto tre meccanismi innovativi, ideati per promuovere una efficiente
mitigazione dei cambiamenti climatici, dando la possibilità alle Parti di ridurre le emissioni o
aumentare i sinks su territori esteri, quando ciò risultasse più economico rispetto ad intraprendere le
stesse azioni sul territorio nazionale: Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism
(CDM) ed Emission Trading (ET).
Sebbene infatti i progetti per l’abbattimento delle emissioni o dell’incremento dell’assorbimento di
CO2 atmosferica abbiano costi profondamente diversi a seconda delle regioni del mondo dove
vengono realizzati, il loro effetto sull’atmosfera è sempre equivalente.
Gli Accordi di Marrakesh non hanno stabilito un limite quantitativo alla misura gli obiettivi fissati
dal Protocollo possono essere raggiunti tramite il ricorso ai meccanismi di flessibilità. I Paesi
rientranti nell’Annesso I, comunque, sono obbligati a fornire informazioni per dimostrare che l’uso
dei meccanismi in questione sia supplementare alle azioni sul territorio nazionale, le quali devono
costituire un parte significativa degli sforzi per raggiungere gli impegni previsti dal Protocollo.
Per essere eleggibili ai fini della partecipazione ai meccanismi di flessibilità, le Parti dell’Annesso I
devono:
   ¾ avere ratificato il Protocollo di Kyoto
   ¾ avere calcolato il proprio “Assigned Amount”, così come specificato negli art. 3.7 e 3.8 e
       nell’Annesso B del Protocollo in termini di tonnellate di CO2 equivalenti
   ¾ avere sviluppato un sistema nazionale per riportare le stime delle emissioni e degli
       assorbimenti di gas a effetto serra all’interno del territorio nazionale

                                                                                                      12
¾ disporre di un Registro Nazionale, le cui informazioni vanno riportate annualmente al
           Segretariato, per registrare la creazione e rintracciare i movimenti di ERUs, CERs, AAUS e
           RMUs.3
       ¾ .riportare al Segretariato, su base annuale, informazioni sui livelli di emissioni e sugli
           assorbimenti dei sinks.

L’elegibilità di ciascuno dei Paesi dell’Annesso I, è dunque da determinarsi inizialmente per mezzo
della presentazione di un apporto al Segretariato sul raggiungimento dei requisiti necessari, entro il
1 Gennaio 2007 (o comunque a un anno dalla ratifica del Protocollo, se questa avviene in futuro). Il
rapporto è vagliato dall’Enforcement Branch del Comitato di Vigilanza (Compliance Committee)
entro 16 mesi dalla sua presentazione per mezzo di un iter procedurale veloce.
Gli Accordi di Marrakesh prevedono la partecipazione di imprese private, Organizzazioni Non
Governative (ONG) che operano nel settore ambientale e di altre “entità legali” a tutti i meccanismi
di flessibilità, su discrezione dei governi nazionali.

1.3.3.1.    CDM (Clean Development Mechanism)
I CDM consistono in investimenti in Paesi in via di sviluppo, specialmente da parte del settore
privato, per incrementare il trasferimento di tecnologia a basso impatto ambientale promuovendo
così il loro sviluppo sostenibile.
I risultati di tali investimenti devono essere addizionali al trasferimento di risorse finanziarie e
tecnologia già previsti a carico dei paesi industrializzati (inclusi nell’Annesso II ) da parte della
Convenzione e del Protocollo, in modo che il finanziamento pubblico ai CDM non risulti in una
deviazione dei fondi già previsti per l’assistenza allo sviluppo.
I CDM consentono ai Paesi dell’Annesso I di implementare progetti le cui attività riducano le
emissioni in Paesi non inclusi nell’Annesso I al fine di ottenere dei crediti, definiti CER (Certified
Emission Reduction), da utilizzare per il raggiungimento dei propri obiettivi di riduzione. A tal fine
I Paesi dell’Annesso I devono astenersi dall’uso dell’impianti di produzione di energia nucleare
come mezzo per la generazione dei CERs.

Le norme che regolano I CDM, stilate negli Accordi di Marrakesh, sono state incentrate su progetti
miranti a ridurre le emissioni; da allora sono state sviluppate regole per includere le attività di
afforestazione e riforestazione nei CDM per il primo periodo di impegno in occasione della COP9
di Milano nel Dicembre 2003. I vincoli introdotti limitano i Paesi dell’Annesso I nell’uso dei CERs

3
    Cfr par 1.3.3.1, par.1.3.3.2, par.1.3.3.3.

                                                                                                   13
derivanti dalla attività di creazione dei sinks, ad un massimo dell’1% della emissioni nell’anno base,
per ciascuno dei cinque anni del periodo di impegno.
I progetti CDM devono ricevere l’approvazione di tutte le Parti coinvolte, che deve essere raggiunta
da Autorità Nazionali Designate (Designated National Authorities) istituite da tutti i Paesi, inclusi e
non nell’Annesso I.
I progetti realizzati per mezzo dei CDM devono portare a reali e misurabili benefici in termini di
riduzioni delle emissioni o assorbimenti di GHG che sono addizionali a quelli che si sarebbero
verificati in assenza delle attività dei progetti.
Il Protocollo prevede un inizio immediato dei CDM, permettendo la maturazione dei CERs da
progetti a partire dal 2000; questo riferimento temporale è stato posto in essere dalla COP7
mediante l’istituzione dell’Executive Board dei CDM che ha il compito di valutare i requisiti di
eligibilità dei progetti.
I progetti CDM devono basarsi, ai fini della quantificazione dei CERs, su di una appropriata
baseline (il riferimento per misurare le riduzioni delle emissioni o gli assorbimenti indotti dal
progetto) determinata secondo criteri di trasparenza e secondo stime conservative; devono inoltre
essere sviluppati secondo una metodologia approvata dall’Executive Board ed essere dotati di un
piano di monitoraggio rigoroso per raccogliere dati sulle emissioni durante il ciclo di vita del
progetto stesso.
I partecipanti ad un progetto CDM devono infatti preparare un documento, il Project Design
Document (PDD), in cui viene data una descrizione della baseline, della metodologia di
monitoraggio che si intende adottare, un analisi degli impatti ambientali, i commenti ricevuti dagli
“stakeholders” locali ed una descrizione dei nuovi ed addizionali benefici che il progetto intende
generare. Un Organismo Operativo (Operational Entity) revisionerà il documento e dopo averlo
reso pubblicamente disponibile per concedere l’opportunità di un commento, decide riguardo alla
validazione del progetto. Se il progetto è validato viene passato all’Executive Board per una
registrazione ufficiale, a meno che un partecipante al progetto o almeno tre membri del Comitato
esecutivo richiedano una revisione del progetto. La registrazione sarà ritenuta definitiva dopo otto
settimane. Una volta che il progetto è in corso i partecipanti monitoreranno il suo andamento, questi
inoltre prepareranno un rapporto di monitoraggio includendo una stima dei CERs generati dal
progetto che sarà verificata dall’Organismo Operativo (per evitare conflitti di interessi questo
Organismo sarà diverso da quello che ha validato il progetto). Dopo un dettagliato controllo che
potrebbe includere anche una visita al sito, l’Organismo Operativo fornirà una relazione di verifica
e, nel catodi totale conformità, certificherà i CERs che saranno emessi dall’Executive Board dopo

                                                                                                    14
15 giorni (tempo utile per presentare ricorso sia da parte dei partecipanti che da almeno tre membri
del Comitato Esecutivo).

    I CERs generati dal progetto sono soggetti ad una riduzione, chiamata “ripartizione dei
procedimenti”. Una quantità pari al 2% del valore dei CERs derivanti da ogni progetto sarà devoluta
al Fondo di Adattamento, per aiutare i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli
effetti dei mutamenti climatici. Un’ulteriore percentuale in via di determinazione sarà invece
impiegata per coprire le spese di amministrazione dei CDM stessi. Nel frattempo le Parti hanno
sollecitato un aiuto a coprire queste spese contribuendo volontariamente ad uno apposito fondo, il
UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities.

1.3.3.2.     JI (Joint Implementation)
Il meccanismo di JI permette ai Paesi dell’Annesso I di implementare progetti che riducono le
emissioni, o incrementano gli assorbimenti pezzo dei sinks, in altri Paesi dell’Annesso I.
I crediti generati da questa tipologia di meccanismo, definiti ERUs (Emission Reduction Units),
possono essere utilizzati per adempiere agli impegni di riduzione di GHG previsti dal Protocollo. Al
fine di evitare il conteggio doppio, una quantità corrispondente di emissioni equivalente agli ERUs
generati viene sottratta dall’ assigned amount del Paese ospitante il progetto.
In pratica, i progetti JI hanno maggiore probabilità di essere implementati in Paesi EIT, dove
generalmente i risultati possono essere conseguiti con costi minori; al pari dei progetti CDM, quelli
sviluppati con il meccanismo di JI devono ricevere l’approvazione da parte di tutte le Parti
coinvolte e devono risultare in riduzione delle emissioni o assorbimenti di CO2 equivalenti che
siano addizionali allo scenario che si sarebbe verificato in mancanza del progetto, ma saranno validi
solo gli ERUs generati dal 2008 al 2012.

Esistono due procedure possibili per la realizzazione di un progetto di Joint Implementation:
la prima, chiamata “track one”, può essere applicata se il Paese che ospita il progetto soddisfa
pienamente tutti i requisiti di eligibilità; in questo caso tale Paese può applicare il proprio sistema di
procedure al progetto, rilasciare gli ERUs e trasferirli al Paese investitore.
La seconda, detta”track two”, si applica nel caso in cui il Paese che ospita il progetto non si trova in
una situazione conforme ai criteri di eligibilità, per cui il numero di ERUs generati deve essere
verificata tramite una procedura sovrintesa dall’ Arcticle 6 Supervisory Committee, da istituirsi
durante la prossima COP11/MOP1 di Montreal.
                                                                                                       15
Il track two consente l’inizio dei progetti JI prima del raggiungimento della condizione di eligibilità
di un Paese ospitante, tuttavia prima che questo possa trasferire gli ERUs deve per lo meno avere
determinato il suo assigned amount ed avere istituito il proprio Registro Nazionale.
Sempre nell’ambito del track two i partecipanti al progetto preparano un documento, il Project
Design Document (PDD), contenenti tutte le informazioni ad esso relative, che è poi valutato da un
organo indipendente, conosciuto come Indipendent Entity, accreditato dall’ Arcticle 6 Supervisory
Committee. Lo scopo della valutazione, che avviene attraverso il raccoglimento di commenti
pubblici, è l’accertamento dell’esistenza di una baseline individuata in base a stime conservative e
un procedimento trasparente, e di un piano di monitoraggio che permetta di contabilizzare
accuratamente le emissioni e gli assorbimenti di GHG.
Sulla base del PDD la Independent Entity delibera sulla possibilità di realizzazione: il progetto è da
considerarsi approvato dopo 45 giorni dalla sua presentazione , a meno che ne sia richiesta una
revisione da parte di una delle Parti coinvolte o da almeno tre membri dell’ Arcticle 6 Supervisory
Committe. Una volta avviato il progetto, i partecipanti devono inviare un rapporto, circa la stima
della riduzione delle emissioni o dell’assorbimento di GHG generati, per la revisione da parte della
Independent Entity, la quale lo impiega come base per la quantificazione degli ERUs rilasciabili dal
Paese ospitante. A meno che una delle Parti o almeno tre membri del Comitato richiedano un
ulteriore revisione, gli ERUs saranno emessi entro 15 giorni. Se il Paese ospitante il progetto rientra
nei criteri di esigibilità del track two, può emettere gli ERUs e trasferirli al Paese investitore;
comunque un Paese ospitante che sia idoneo per il track one, può in ogni caso impiegare le
procedure di verifica previste per il track two, qualora lo voglia, se ritiene che gli ERUs generati da
tale meccanismo di verifica possano avere un valore superiore.

1.3.3.3.     ET (Emission Trading)
Il meccanismo dell’Emission Trading (ET) permette ai Paesi dell’Annesso I di trasferire parte della
quantità di emissioni del proprio assigned amount, sotto forma di unità definite Assigned Amount
Units (AAUs), ad altri Paesi dell’Annesso I che ne abbiano bisogno per raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo. Anche i CERs, gli ERUs o gli RMUs4 acquisiti per
mezzo di progetti CDM, JI o attività LULUCF possono essere trasferiti secondo questo
meccanismo, tuttavia per evitare che le Parti dell’Annesso I rischino di vendere eccessivamente le
proprie quote, non riuscendo in seguito a rimanere sotto i livelli di emissione fissati dal proprio
obiettivo, una quantità minima di AAUs, CERs, ERUs e RMUs, non possono essere trasferiti
costituendo una riserva per il periodo di impegno.

4
    RMU (ReMoval Unit):crediti generati da assorbimenti di GHG nell’ambito delle attività LULUCF (cfr. par 1.3.4)

                                                                                                                    16
1.3.4.          Misure nel settore agro-forestale
La UNFCCC definisce sink “qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe gas ad effetto
serra, aerosol o precursori dei gas ad effetto serra, dall’atmosfera”. Lo sviluppo della politica dei
sinks, si è evoluta per poter considerare le emissioni e gli assorbimenti di gas serra risultanti dalle
attività di uso del suolo, di cambiamento di uso del suolo e di forestazione (Land Use Land Use
Change and Forestry, LULUCF) e così ci si riferisce comunemente al settore dei sinks con
l’acronimo LULUCF.
Le attività nel settore dei LULUCF possono costituire uno strumento efficiente sotto il profilo
economico per combattere i cambiamenti climatici, sia aumentando gli assorbimenti di GHG
attraverso i sinks (per mezzo della forestazione e della gestione selvicolturale), sia riducendo le
emissioni (limitando la deforestazione). D’altro canto sussistono delle difficoltà in questo settore
legate alla quantificazione accurata delle quantità delle emissioni ed assorbimenti di GHG generati
da tali attività, contando anche il rischio di perdere il carbonio stoccato accidentalmente a causa di
disturbi a carico delle foreste, quali ad esempio, la distruzione da incendi e i danni da attacchi
parassitari.
Nell’ambito dell’articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto, le Parti hanno deciso che il raggiungimento
gli obiettivi di riduzione possa essere ottenuto contabilizzando il carbonio atmosferico assorbito da
attività di riforestazione ed afforestazione a partire dal 1990. Al contrario gli effetti delle attività di
deforestazione graveranno sul quantità massima di emissioni (assigned amount) consentita ai Paesi
dell’Annesso I nel primo periodo di impegno, diminuendo tale soglia.
Nell’articolo 3.4 si prevede invece che altre attività addizionali possano essere aggiunte a questa
lista nel futuro.
Tuttavia molto aspetti tecnici legati alle attività LULUCF, non sono definite nel Protocollo e sono
stati oggetto di discussione in sede negoziale durante le COP: le regole per la contabilizzazione di
queste attività sono contenute negli Accordi di Marrakesh.

Nel corso della COP 7 a Marrakesh, furono prese importanti decisioni riguardanti il settore
LULUCF riguardanti tre aspetti principali:
    ¾ un insieme di principi per regolare le attività LULUCF
    ¾ le definizioni per l’articolo 3.3 e le attività contemplate dall’art.3.4
    ¾ un sistema di vincoli, basato su quattro livelli, che limitano l’uso delle attività LULCF come
        strumento per perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni

                                                                                                        17
I principi a cui si ispirano gli Accordi di Marrakesh rispondono alle preoccupazioni che le attività
LULUCF possano minare l’integrità sotto il profilo ambientale del Protocollo e per questo
sottolineano la necessità di metodologie consistenti e l’importanza della conservazione della
biodiversità. Specificano inoltre che gli assorbimenti di carbonio atmosferico che hanno luogo
naturalmente, compresi quelli in conseguenza di azioni indirette antropiche, dovrebbero essere
escluse dal sistema di conteggio e che ogni reimmissione di GHG in atmosfera, ad esempio a causa
di incendi, deve essere prontamente conteggiata.
Negli Accordi sono contenute delle definizioni comuni delle attività LULUCF del settore forestale
ed una generica di foresta, sulla base della quale i Paesi dovranno scegliere la propria definizione
specifica.
Forest (foresta) : terreno di area minima compresa tra 0.05 ed 1.0 ettaro con copertura delle chiome
degli alberi (o equivalente indicatore di copertura arborea) di più del 10-30 per cento con alberi con
altezza potenziale a maturità, in situ, di almeno 2-5 metri. Una foresta può consistere in formazioni
forestali chiuse, dove alberi dei vari strati e del sottobosco coprono un’alta porzione del suolo,
oppure in formazioni forestali aperte. I giovani soprassuoli naturali e tutti gli impianti che non
hanno ancora raggiunto una densità di copertura del 10-30 per cento od un’altezza di 2-5 metri sono
considerati foresta, come fossero aree normalmente formanti parte della superficie forestale che, per
intervento dell’uomo, come per le utilizzazioni, o per cause naturali, sono temporaneamente prive di
copertura ma che ci si aspetta ritornino boscate.
Afforestation (afforestazione): conversione in foresta, direttamente indotta dall’uomo, di terreno,
che non era forestato da almeno 50 anni, attraverso la piantagione, la semina e/o la promozione di
fonti naturali di semi.
Reforestation (riforestazione): conversione in foresta, direttamente indotta dall’uomo, di terreno non
forestato attraverso la piantagione, la semina e/o la promozione di fonti naturali di semi su terreno
che era forestato ma che è stato deforestato. Per il primo periodo d’impegno le attività di
rimboschimento saranno limitate ai rimboschimenti realizzati su quelle terre che non erano forestate
prima del 31 dicembre 1989.
Deforestation (deforestazione): conversione, direttamente indotta dall’uomo di terre forestate in
terre non forestate.

Gli Accordi identificano e forniscono una definizione comune per quattro attività LULUCF
utilizzabili come strumento per raggiungere gli impegni di riduzione delle emissioni, aggiuntive a
quelle di riforestazione, afforestazione e deforestazione già menzionate:
    ¾ Gestione forestale

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¾ Gestione dei terreni agrari
   ¾ Gestione dei pascoli
   ¾ Rivegetazione

Le Parti devono scegliere quale tra queste attività impiegare per il primo periodo di impegno (2008-
2012) e ne devono dare comunicazione entro il 31 dicembre 2006 al Segretariato dell’UNFCCC.
Gli assorbimenti di gas ad effetto serra da parte dei sinks generano dei crediti, detti Removal Units
(RMUs), i quali però hanno validità solo dopo una verifica in accordo con le procedure previste dal
Protocollo e non possono essere cumulati nel tempo, per essere impiegati in per periodi di impegno
successivi al primo.
Esistono dei limiti per l’uso che i Paesi dell’Annex I possono fare della attività dei LULUCF nel
primo periodo di impegno, rappresentati dai seguenti 4 punti:

    1.    Se un’attività di forestazione, afforestazione o deforestazione ha un bilancio positivo di
          emissioni allora una Parte può controbilanciarlo attraverso gli assorbimenti derivanti
          dalla gestione forestale, fino a un livello massimo di 9 megatonnellate di carbonio l’anno
          per i cinque anni di impegno.
    2.    I limiti dell’uso della gestione forestale (oltre le 9 Mt) per ciascun Paese sono stati posti
          pari al 15% dell’incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. I limiti per
          ogni Parte sono elencati negli Accordi di Marrakesh. In questo CAP sono inclusi anche i
          crediti di carbonio derivanti dai progetti di Joint Implementations.
    3.    Le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle terre agricole e dei pascoli
          viene contabilizzata come differenza tra il bilancio netto (emissioni meno assorbimenti)
          degli scambi di GHG esistente nella stessa porzione di territorio nel 1990 moltiplicato
          per cinque, sottratto al bilancio netto degli scambi di carbonio del periodo di impegno.
    4.    Nell’ambito dei CDM solo le attività di afforestazione e riforestazione sono eleggibili e
          l’assorbimento annuale dei GHG da questi progetti può essere utilizzato fino al
          raggiungimento dell’1% del valore delle emissioni del Paese nel 1990.

1.3.5. Attività di Afforestazione e Riforestazione nell’ambito dei CDM
La COP ha adottato, per il primo periodo di impegno, una decisione che comprende regole per
assicurare che il calcolo degli assorbimenti derivanti dai progetti di afforestazione e riforestazione
nell’ambito dei CDM, sia conforme agli obiettivi del Protocollo e che i progetti non apportino
impatti negativi nelle regioni dove vengono implementati.

                                                                                                     19
Il testo si basa sulle modalità e procedure per i CDM ed include una guida per gli argomenti
specifici in materia di afforestazione e riforestazione:
Quantificazione degli assorbimenti e metodologie per la baseline.
le Parti si sono accordate su di un sistema per calcolare gli assorbimenti dai progetti di
afforestazione e riforestazione basato sulla seguente formula: “gli assorbimenti di GHG dei sinks”,
ossia la quantità di carbonio che genera crediti, è pari al bilancio netto del carbonio dei sinks meno
il bilancio dello scenario di baseline, meno il leakage. Dove per bilancio netto si intende la
differenza tra il carbonio assorbito dal sink e le emissioni derivanti dall’implementazione del
progetto; per leakage si intendono le emissioni di GHG che avvengono fuori dei confini dell’area
del progetto ma che sono diretta conseguenza della sua implementazione; per baseline si indicano i
cambiamenti nelle quantità di carbonio stoccate all’interno dell’area del progetto che si sarebbero
osservate in assenza delle attività del progetto. L’individuazione della baseline si basa su tre
approcci:
   ¾ Il trend storico di cambiamento nel contenuto di carbonio all’interno dell’area del progetto.
   ¾ I cambiamenti nel contenuto di carbonio all’interno dell’area del progetto che si
       verificherebbero con una forma di uso del suolo alternativa alle attività di afforestazione e/o
       riforestazione e che risulti economicamente la più vantaggiosa.
   ¾ I cambiamenti nel contenuto di carbonio che si verificherebbero con la forma di uso del
       suolo più probabile al momento dell’inizio del progetto.
Non permanenza (Non- permanence): si riferisce alla natura temporanea degli assorbimenti, data
dal fatto che il carbonio stoccato nella biomassa          rischia di essere rilasciata in atmosfera in
conseguenza di disturbi. Per affrontare il problema, le Parti hanno convenuto che i progetti generino
crediti temporanei che devono essere sostituiti dal Paese dell’Annesso I che li ha ritirati o usati per i
propri impegni di riduzione. Questa sostituzione deve avvenire quando un rapporto obbligatorio di
monitoraggio inviato dai partecipanti al progetto indica una diminuzione nelle quantità di carbonio
accumulate, quando il periodo di validità dei crediti è giunto a scadenza o nel caso in cui il rapporto
obbligatorio non sia stato prodotto. I partecipanti al progetto possono scegliere il rilascio di due tipi
di crediti: i tCERs (temporary CERs), crediti temporanei che scadono nel periodo di impegno
successivo a quello in cui sono stati rilasciati, ed i lCERs (long-term CERs), che scadono al termine
del periodo di accredito del progetto. A tal proposito i partecipanti al progetto possono scegliere un
periodo di accredito di 20 anni, rinnovabile almeno per 2 volte, o un periodo di 30 anni senza
rinnovo alla scadenza.
In sostituzione dei tCERs e lCERs, i Paesi dell’Annesso I devono trasferire un’altra valida unità di
credito(AAUs, CERs, ERUs, tCERs, lCERs).

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