Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche.

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Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport 6,7,8 (2016)   Submitted 16/04/2017; Published 03/05/2017

      Il giudizio per la repressione del doping
      in Italia.
      Il sistema e le problematiche.

      Piero Sandulli1*
      Università di Teramo
      studio.sandulli@tin.it

      Sommario

           1. Il fenomeno del doping. - a. la normativa comunitaria. - b. la normativa nazionale.
      - 2. La competenza del C.O.N.I. - 3. Il codice sportivo antidoping. - 4. Gli organi di
      giustizia antidoping. - 5. La procura nazionale antidoping. - 6. Il Tribunale Nazionale
      Antidoping – giudizio di primo grado.- a. Il procedimento di archiviazione. - b. Il
      giudizio dibattimentale di primo grado. - c. La fase istruttoria.- d. La fase decisionale del
      giudizio di primo grado. - 7. Le impugnazioni. - a. Il gravame avverso le decisioni del
      comitato per le esenzioni terapeutiche. - b. Il riesame dei provvedimenti della procura
      antidoping in materia di mancata comunicazione o di mancato controllo. - c. Il ricorso
      avverso i provvedimenti di sospensione cautelare. - 8. Il giudizio d’appello. - 9. Il
      dibattimento in secondo grado. - 10. Il giudizio di revisione. - 11. Alcune osservazioni
      conclusive in tema di onere della prova e diritto alla difesa.

       1. Il fenomeno del doping.

          L’art. 1 della legge italiana del 14 dicembre 2000, n. 376, con il secondo comma,
      chiarisce che integra doping2 «la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di

      1            * Titolare della cattedra di “Diritto processuale Civile” incaricato dell’insegnamento della
      “Giustizia Sportiva” nell’Università di Teramo; Presidente della Corte Sportiva d’Appello della Federcalcio;
      Presidente della Commissione di Garanzia della Federnuoto.
266   2            Il termine doping utilizzato comunemente in Italia (vedi Il vocabolario della lingua italiana; Il
      coinciso, edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1998) è di derivazione inglese, in quanto
      origina dal verbo (to) dope: “trattare con stupefacenti”. A sua volta l’inglese to dope deriva dal termine dop,
      utilizzato da una popolazione dell’Africa Australe, i Cafri, per indicare una bevanda fortemente stimolante,
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sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, l’adozione o la sottoposizione
a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti».
     Il fenomeno del doping nello sport ha assunto, nel corso della seconda parte
del ventesimo secolo, aspetti e dimensioni di estrema gravità, non solo nell’ambito
dello sport professionistico, ma anche presso i dilettanti e gli amatori3. La gravità
di ciò è evidente a causa delle ripercussioni che l’utilizzo di tali pratiche determina
sulla salute degli atleti e/o degli ex atleti, oltre ad alterare il risultato sportivo a causa
dell’assunzione di prodotti che innalzano la soglia di percezione della fatica.

a) la normativa comunitaria.
      Già nel 19674 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa adottava una
risoluzione finalizzata a stigmatizzare la assunzione «di sostanze estranee all’organismo
o di sostanze fisiologiche in qualità o per via anomala al solo scopo di influenzare
artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva».
      Pochi anni dopo, nel 19755, veniva approvata la Carta europea dello sport, che
all’art. 5 prevede che «devono essere adottate misure per salvaguardare lo sport e gli
sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali o finanziari e da pratiche
avvilenti ed abusive come l’uso di droghe».
      Nel maggio del 1999, ad Olimpia, in Grecia,6 si tiene la prima conferenza
europea sullo sport dalla quale emerge l’esigenza di dar vita ad una piattaforma

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comune contenente l’individuazione di prodotti dopanti e dunque vietati. Pochi mesi
dopo a Losanna si svolge la prima Conferenza mondiale sul doping, promossa dal
Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) dalla quale scaturisce la proposta della
costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping, meglio nota con la sigla WADA,
che viene istituita il 10 novembre 1999 come fondazione privata di diritto elvetico7.
      Principale funzione della Wada è quella della pubblicazione, ogni anno, di una
lista delle sostanze e dei metodi proibiti nella pratica sportiva.

b. la normativa nazionale.
     In Italia, la legge 28 dicembre 1950, n. 1055, per la prima volta si è occupata

nel tempo, diffusasi anche in Gran Bretagna.
3           Vedi, al riguardo, L. Musumarra, Il rapporto di lavoro sportivo, in AaVv., Il diritto dello
sport, Firenze 2004, p. 221; M. Sanino, Giustizia Sportiva, Padova 2016, p. 355.

4           Con la risoluzione del 29 giugno 1967.                                                            267
5           Il 20 marzo 1975 a Bruxelles.
6           Il luogo è evocativo del ritorno alle regole dell’etica sportiva che determinava al tempo delle
antiche olimpiadi, nell’ellade, un periodo di non belligeranza.
7           Cfr. il sito www.wada-ama.org.
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      della tutela sanitaria delle attività sportive, ma essa considerava esclusivamente le attività
      agonistiche. Invero, i primi controlli antidoping furono svolti dalla Federazione Medico
      Sportiva nel corso della XVII Olimpiade dell’era moderna che si è svolta a Roma8.
            Nel 1971, a seguito della materiale costituzione delle regioni, con la legge n.
      10999, veniva a queste trasferita la tutela sanitaria delle attività sportive. Di tale norma
      è necessario ricordare che essa, per la prima volta, con gli articoli 3 e 4, ha qualificato
      come illecito penale la detenzione, la somministrazione e l’utilizzo di sostanze
      che possono risultare nocive per la salute e che vengano assunte per modificare
      artificialmente le energie naturali degli atleti.
            La legge n. 689/1981, ha depenalizzato, tra gli altri, il ricorso al doping limitandone
      l’assunzione ad una mera sanzione amministrativa, con l’evidente risultato di far venir
      meno l’attenzione sul tema dell’alterazione delle prestazioni sportive.
            Al fine di ovviare alla intervenuta depenalizzazione relativa all’assunzione di
      sostanze dopanti una parte della giurisprudenza10 ha ritenuto di poter applicare, al
      riguardo, la legge del 13 dicembre 1989, n. 401, dettata, però, per combattere le frodi
      sportive. L’estensione artificiosa di tale normativa ha sollevato perplessità in dottrina.11
      Infine, con la normativa intervenuta a seguito della legge n. 376/2000 la materia ha
      trovato la sua attuale regolamentazione dal punto di vista della legislazione statale.12
            E’ interessante rilevare che la legge n. 376/2000 assume come punto di partenza
      il dettato dell’articolo 32 della nostra Carta costituzionale, prendendo come base il
      diritto alla salute tutelato dal precetto costituzionale. Con la normativa in parola viene
      istituita (art. 3) la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
      tutela della salute nelle attività sportive,13 che, in virtù della sua composizione integra
      valido momento di raccordo e coordinamento della normativa italiana statale con
      quanto realizzato dall’Unione Europea ed in campo più specificamente sportivo dal
      C.I.O.; anche se è necessario ricordare che non tutto ciò che è considerato uso di
      sostanze dopanti, in base agli elenchi della WADA, integra un ipotesi di reato penale.14

      8            Sul punto v. D. Maraniss, Roma 1960, le olimpiadi che cambiarono il mondo, traduzione di
      D. Giusti,, Milano 2010.
      9            Legge del 26 ottobre 1971, n. 1099.
      10           Cfr. Cassazione, VI sez. pen., 26 marzo 1996, in Riv. dir. sport. 2001, p. 181; Trib. Roma, 21
      febbraio 1992, in Riv, dir. sport. 1992, p. 123.
      11           V., sul punto, L. Musumarra, Il rapporto di lavoro sportivo,.cit.., p. 228.
      12           Sul punto vedi R. calderone, Il difficile cammino della legislazione nazionale per individuare
      e reprimere il reato di doping, in Guida dir., 2011, n. 6.

      13           La Commissione, istituita presso il Ministero della salute, è composta da due membri nominati
268   dal Ministero della Salute, due membri nominati dal Ministero della attività culturali, due membri
      nominati dalla conferenza delle regini e delle provincie autonome, due membri dal CONI, uno dagli
      atleti, uno dai preparatori tecnici ed allenatori, uno dagli Enti di promozione sportiva, avvalendosi, altresì,
      dell’opera di specialisti.
      14           Cfr. Cassazione pen., sez. III, 20 marzo 2002, n. 11227, in Guida dir., 2002, p. 86.
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2. La competenza del CONI.

     A seguito della revisione della normativa costituzionale avviata dalla Commissione
bicamerale nel 1996 15, conclusasi con un nulla di fatto sotto il profilo delle modifiche
al testo normativo,16 ma idonea a realizzare approfondite riflessioni sul decentramento
dei poteri, sono state dettate le leggi delega n. 59 e n. 127 del 1997 (e successivamente,
nel 2001, sono intervenute parziali modifiche del titolo quinto della Costituzione); in
tale ambito l’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 17 ha previsto il riordino delle
norme che regolano il Comitato olimpico nazionale italiano.18
     Pertanto, il 23 luglio 1999 19 veniva emanato il decreto legislativo n. 242,20 che
ridisegnava le funzioni del CONI ribadendo la sua natura di ente avente personalità
giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività
culturali (art. 1). Dopo la emanazione della legge n. 280/2003, nella prima parte di
questo studio ampiamente esaminata, si è avvertita l’esigenza di chiarire i compiti
della Giunta nazionale del CONI, in materia di giustizia sportiva, aggiungendo la
lettera h bis) con la quale vengono individuate le regole del “giusto processo sportivo”
così puntualizzate:
     «1. Obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti
lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
     2. Previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi
del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli
organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità

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delle decisioni;
     3. Razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di
competenza del C.O.N.I. con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate».
     Alla luce di questi principi lo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio nazionale
il 26 febbraio 2008, affermava la centralità dello stesso Comitato nella lotta al doping
(art. 6, lett. i), centralità mancata attraverso la istituzione del Tribunale nazionale
antidoping.21 L’art. 13 dello Statuto, sostanzialmente riconfermato dall’attuale

15           V. Aa Vv., La riforma della Costituzione nei lavori della bicamerale, Napoli 2000.
16           Il testo dei lavori della bicamerale è stato approvato e licenziato dalla Commissione il 4
novembre 1997.
17           In G.U. del 18 marzo 1997, n. 63, G.U. 56.
18           Da realizzarsi nel termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della legge n. 59 del 1997, avvenuta
il primo aprile 1997, termine ulteriormente prorogato.                                                            269
19           In G.U. del 29 luglio 1999, n. 176.
20           Successivamente integrato, dopo la emanazione della legge n. 280 del 2003, dal decreto
legislativo n. 15 del 2004, in G.U. 27 gennaio 2004, n. 21.
21           Vedi, sul punto, la puntuale ricostruzione di F. Tortorella, La celebrazione dello “spirito
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      testo, adottato dal Consiglio nazionale l’undici giugno 2014, così afferma: «Con
      provvedimento del Consiglio Nazionale è istituto il Tribunale Nazionale antidoping
      quale organismo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle Norme
      Sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping
      WADA.
           La composizione e il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping sono
      regolamentate e disciplinate dalle vigenti Norme Sportive antidoping del CONI,
      secondo il principio di autonomia e indipendenza dell’Organo».
           Come è facile rilevare in base al testo del comma 1 del sopra riportato articolo
      dello statuto del CONI vi è una piena e sostanziale consequenzialità tra le norme
      adottate dal medesimo CONI in materia e le disposizioni del WADA, di carattere
      internazionale e sovranazionale.
           Anche in considerazione di tale riaffermato collegamento sono state varate, alla
      fine del 2014, ed in vigore dal gennaio 2015, le norme del codice sportivo antidoping.

      3. Il codice sportivo antidoping.

           Chiarisce il preambolo alle norme sportive antidoping, approvate dalla Giunta
      del CONI del 18 novembre 2014,22 che il codice sportivo antidoping (CSA)
      e i disciplinari tecnici (DT) attuativi del Codice mondiale antidoping (codice
      WADA) e degli standard internazionali, «costituiscono le uniche norme nell’ambito
      dell’ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell’antidoping e le
      condizioni cui attenersi nell’esecuzione dell’attività sportiva».
           Il primo articolo del codice sportivo antidoping delimita il campo di operatività
      di esso dando la definizione di doping, il quale viene inteso come «la violazione di una
      o più norme contenute nei successivi articoli 2 e 3» dello stesso codice.
           Dunque, è dall’analisi di detti articoli che occorre muovere per individuare
      esattamente i comportamenti degli atleti idonei a determinare la violazione della
      normativa antidoping, così come mutuata dal codice WADA.
           Invero, la regola, dettata dall’art. 2, impone a «ciascun atleta di accertarsi di non
      assumere alcuna sostanza vietata» in quanto esso sarà ritenuto responsabile «per il solo
      rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita
      o marker». Il punto, 2.1.1., dell’art. 2, ricorda anche che «ai fini dell’accertamento
      della violazione delle norme sportive antidoping non è necessario dimostrare il
      dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’atleta», ma opera, in
270
      materia, una sorta di presunzione di colpevolezza, circostanza questa che pone l’atleta

      umano”, nella decisione del Tribunale nazionale antidoping,    in Riv. dir. econ. sport., 2008, p. 95.
      22         In vigore dal primo gennaio 2015.
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in notevoli difficoltà difensive in quanto, come chiarisce il successivo punto 2.1.2.,
tale presunzione costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping
riscontrandosi «la presenza del campione biologico di una sostanza vietata o dei
suoi metaboliti o marker». Inoltre, «la mera presenza di un qualsiasi quantitativo
di sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker, nel campione biologico dell’atleta,
costituisce di per se una violazione delle N.S.A., fatta eccezione per le sostanze per le
quali la lista (WADA) indica specifiche soglie di tolleranza» (punto 2.1.3).
     E’ evidente, dall’analisi delle norme in esame, l’esclusiva responsabilità dell’atleta
nell’accertarsi di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo
proibito.
     Il punto 2.2.2. specifica, in modo estremamente chiaro, che saranno puniti
anche i tentativi in quanto il doping, in virtù della sua potenziale nocività, deve essere
sanzionato anche se ci si trova soltanto in presenza di un “tentativo” di assunzione;
anche se in questa ultima ipotesi – come è evidente – non può integrare l’inversione
dell’onere della prova in precedenza riscontrata.
     Anche la mera elusione (o il rifiuto) di sottoporsi al prelievo di campioni
biologici comporta violazione della normativa antidoping (punto 2.3.). Nell’ambito
del tentativo di sottrarsi ai controlli, la normativa, in esame, contempla la reiterata
mancata reperibilità dell’atleta (per gli sportivi che debbono sottoporsi ai controlli
fuori dalle competizioni). Invero, l’atleta che si sottragga ai controlli o non comunichi
i propri recapiti, per un diffuso lasso di tempo, deve essere considerato punibile per
violazione delle norme sul doping (2.4.).

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     Anche la “manomissione” è punita come pratica vietata, per manomissione
la normativa intende tutte quelle attività volte ad «intralciare intenzionalmente
l’operato di un addetto al controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad
una organizzazione antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale
testimone» (2.5).
     Oltre all’uso anche il solo possesso, da parte dell’atleta, di qualsiasi sostanza vietata
comporta la violazione della normativa antidoping; così come il possesso operato dal
personale di supporto all’atleta (punto 2.6.1. e punto 2.6.2.): ciò sia nel corso delle
competizioni, che lontano dalle gare (per i soggetti che vengono sottoposti a controlli
costanti, anche durante la fase di preparazione: ad esempio, ciò avviene per i ciclisti e
per i tesserati dalla FIDAL).
     L’unica possibilità di evitare la sanzione è quella di dimostrare che il possesso sia
finalizzato ad uso terapeutico, ma questa circostanza è legata alla concessione della
esenzione, regolata dall’art. 14 del CSA, per gli atleti di ambito nazionale e dall’art.
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15 dello stesso codice, per gli atleti di ambito internazionale. Poiché la richiesta di
esenzione deve, in base agli articoli richiamati, essere operata preventivamente al
possesso delle sostanze appare evidente che la mancata tempestiva richiesta di esenzione
ad opera degli atleti o del loro personale di supporto non può che comportare la
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      sanzione derivante dalla lesione della normativa contenuta nel CSA.
           Analogamente è sanzionato chi ha fornito consulenza professionale ad atleti e
      sia soggetto alla giustizia sportiva; mentre se si tratta di professionisti non soggetti al
      vincolo della giustizia sportiva, nei loro confronti opera, esclusivamente, la normativa
      statale penale in base al dettato dell’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.23
           Infine, l’art. 3 del CSA prevede la sanzione della omessa denuncia da parte di
      tesserati di circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento di fatti di doping relativi
      all’operato di altri atleti (punto 3.2.).

      4. Gli organi di giustizia antidoping.

           Sulla base delle esigenze di tutela discendenti dalla normativa in parola viene
      individuata dal CONI una specifica competenza in materia di doping e prendono
      vita la Procura Nazionale Antidoping, con competenza su tutti i tesserati delle
      Federazioni associate al CONI ed il Tribunale Antidoping, formato da due sezioni
      (art. 24 CSA): la prima con competenze a giudicare per tutte le violazioni delle norme
      sportive antidoping poste in essere da atleti non inseriti nel RTP della Federazione
      internazionale di appartenenza o che siano atleti di livello internazionale, nonché per
      le violazioni della NSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.
           La seconda opera come giudice del gravame in merito alle decisioni rese dalla
      prima sezione (art. 24.3), mentre le decisioni della seconda sezione, emesse in primo
      grado, possono essere impugnate innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di
      Losanna.

      5. La procura nazionale antidoping.

           La Procura antidoping, sedente presso il CONI, è investita del potere di
      promuovere l’azione disciplinare che viene esercitata per mezzo del deferimento
      quando le analisi istruttorie medico-sportive hanno evidenziato un esito avverso (la
      presenza nei risultati della analisi di una sostanza vietata) o un esito atipico (circostanza
      questa che prescrive però una ulteriore verifica prima di disporre il deferimento).
           Il deferimento viene avviato dall’ufficio della Procura antidoping (UPA) a seguito
      della acquisita notizia di violazione della normativa antidoping: l’ufficio convoca
      l’interessato per sentirlo personalmente contestandogli gli addebiti e chiedendo a lui
272
      giustificazioni.
           L’indagato in questa fase del procedimento potrà farsi assistere da un legale; inoltre,

      23        In G.U. del 18 dicembre 2000, n. 294.
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se l’atleta è minore alla sopra descritta fase procedimentale dovranno necessariamente
essere presenti gli esercenti la potestà genitoriale (art. 22.3).
      La mancata presenza o la non collaborazione dell’indagato non comporta alcuna
sospensione della procedura (art. 22.5); di contro, l’indagato può chiedere il rinvio
dell’audizione per specifiche motivazioni da inviare almeno due giorni prima della
data prevista dall’ufficio della procura per l’audizione.
      Inoltre, la procura antidoping ha il potere di convocare «qualunque altra persona,
anche non tesserata, ritenuta interessata e/o informata sui fatti».
      Se nel corso delle indagini dovessero individuarsi responsabilità nei confronti della
persona convocata in quanto informata sui fatti nei suoi confronti «i relativi addebiti
verranno (ad essa) immediatamente contestati» con la conseguente interruzione
dell’audizione per consentire al nuovo indagato l’esercizio del proprio diritto alla
difesa, anche attraverso la nomina di un difensore (art. 22.8).
      Nel corso della fase procedimentale delle indagini l’indagato può esercitare il suo
diritto alla difesa attraverso la produzione di memorie e la richiesta alla Procura di
«ammissione di messi istruttori» (art. 22.10).
      Al riguardo deve essere chiarito che non solo la richiesta di nuova audizione è
data all’atleta indagato, ma egli può portare all’attenzione della Procura i risultati delle
proprie indagini relative anche ai prelievi ed alle modalità delle analisi susseguenti
ad essi, nonché suggerire i nominativi di alcuni testimoni da ascoltare: ciò in quanto
la Procura antidoping, è chiamata ad indagare sul caso ricercando anche le ragioni
dell’innocenza dell’incolpato.

                                                                                                       Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport
      Al termine di tale fase, di natura pregiudiziale, la Procura antidoping, può
disporre il deferimento dell’indagato con atto motivato corredato del fascicolo relativo
alle indagini svolte o, in alternativa, richiedere alla competente sezione del Tribunale
antidoping l’archiviazione sulla base di articolate e motivate ragioni.
      La copia del provvedimento sia di deferimento, che contenente la richiesta di
archiviazione viene trasmessa all’indagato o al suo difensore, se nominato (art. 22,
punto 12). Il deposito del provvedimento e del relativo fascicolo, vanno comunicati, a
cura dell’ufficio della Procura antidoping, alla Federazione internazionale o nazionale
di appartenenza dell’atleta (o del tesserato) ed alla WADA, le quali in quanto parti
del successivo giudizio (sia tendente all’archiviazione, che all’accertamento della
colpevolezza) potranno estrarne copia presso la competente sezione del Tribunale
antidoping.
      Nei casi in cui vi siano, al riguardo, richieste dell’autorità giudiziaria in genere
da parte di una delle procure della Repubblica, che sta indagando sul caso, l’ufficio
                                                                                                       273
della Procura antidoping «trasmette copia del provvedimento e dei relativi atti
dell’istruttoria» (art. 22.13).
      Va, infine, ricordato che il codice regola la prescrizione dell’azione disciplinare
con l’art. 23 nel quale si legge che «non può essere avviata alcuna azione contro un
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      atleta o altra persona per la violazione di una norma antidoping contenuta nelle
      norme sportive antidoping (N.S.A.) se tale azione non viene avviata entro dieci (10)
      anni dalla data in cui si presume sia stata connessa la violazione».

      6. Il Tribunale Nazionale Antidoping: giudizio di primo
      grado.

           Il potere di attivare il Tribunale antidoping compete alla Procura antidoping,
      presso il CONI, la quale con propri motivati provvedimenti, emessi al termine della
      fase procedimentale, di natura amministrativa, dispone il deferimento dell’atleta o di
      altro soggetto, che ha violato la NSA, oppure propone al Tribunale l’archiviazione del
      procedimento a suo tempo aperto.
           Il Tribunale decide in merito a tali istanze in base alla competenza sancita dall’art.
      24 CSA distribuendo i giudizi tra prima sezione, per gli atleti di valenza nazionale e
      seconda sezione, per gli atleti di interesse internazionale, il cui nominativo è contenuto
      negli elenchi RTP.
           Al riguardo, l’art. 25 del CSA chiarisce che sono parti del giudizio antidoping
      in primo grado, oltre all’indagato ed alla Procura antidoping, anche la WADA e la
      Federazione internazionale per la quale è tesserato l’indagato.
           Se l’indagato è un tesserato di un ente di promozione sportiva (EPS), la Federazione
      internazionale non è parte del giudizio, attesa la rilevanza, solo nazionale, del vincolo
      assunto dell’atleta, che è possibile definire come un “amatore”.

      a. Il procedimento di archiviazione.
           Come ricordato in precedenza il giudizio di archiviazione viene istaurato su
      proposta della procura, indirizzata alla competente sezione del TNA, la quale,
      in assenza di contraddittorio fra le parti in udienza (ma è ipotizzabile che le parti
      legittimate possano far pervenire al Tribunale le proprie memorie), può disporre nel
      seguente modo:
           1) accoglie l’istanza e dispone l’archiviazione del caso;
           2) rigetta la richiesta e rinvia alla procura per un supplemento di indagine
      indicando all’ufficio inquirente le ulteriori indagini che ritiene necessarie;
           3) rigetta la richiesta della procura e fissa l’udienza dibattimentale dando
      disposizioni all’ufficio della procura di formulare l’imputazione.
           Avverso il provvedimento del Tribunale antidoping, qualunque sia il contenuto,
274
      non è previsto alcun reclamo ad opera delle parti (art. 26 CSA).

      b. Il giudizio dibattimentale di primo grado.
           Nel termine di 40 giorni dal deferimento o, nel caso in cui non sia stata accolta
Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche
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l’istanza di archiviazione a norma di quanto disposto dalla lettera c) dell’art. 26 CSA,
da tale provvedimento, la sezione competente del Tribunale antidoping fissa l’udienza
di trattazione.
      La data dell’udienza deve essere comunicata alle parti almeno 20 giorni prima ad
opera della segreteria del Tribunale.
      Le parti almeno 10 giorni prima della udienza possono depositare una propria
memoria e produrre le prove e formulare (a pena di decadenza) le istanze istruttorie.
La memoria, oltre ad essere depositata presso la segreteria del TNA, dovrà essere, nel
medesimo termine di 10 giorni notificata alla procura ed alla Federazione nazionale
con le modalità previste dall’art. 42, punto 1, del CSA,24 mentre le comunicazioni alla
WADA ed alle Federazioni internazionali competono alla segreteria del TNA.
      Il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni determinerà la
inammissibilità della produzione. La scadenza del termine non comporta alcuna
remissione anche in caso di spostamento dell’udienza; spostamento richiesto
motivatamente dalle parti o disposto d’ufficio (per ragioni logistiche o organizzative)
dal TAS (art. 27, punto 7).
      L’incolpato può, se lo ritiene, rinunciare alla udienza dibattimentale ed in questa
circostanza il TNA decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti sulla
base delle produzioni depositate dalle stesse (27.8). Se l’incolpato chiede, invece,
la trattazione del giudizio la stessa avviene, per ragioni di riservatezza, in camera di
consiglio, a meno che le parti non ne chiedano la trattazione pubblica e la eventuale
registrazione.

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      In udienza pubblica o in camera di consiglio l’incolpato può farsi assistere da un
difensore e, se necessario, da un interprete. Il minore deve essere presente in giudizio
attraverso l’esercente della potestà genitoriale (è sufficiente che la funzione sia svolta
anche da uno solo dei genitori).
      Poiché il giudizio, è informato alle regole generali di lealtà e correttezza, proprie di
ogni rapporto sportivo, la mancata presenza del tesserato incolpato, senza giustificato
motivo, «può costituire comportamento valutazione da parte del consiglio giudicante
ai fini del decidere» (art. 28.1.4), mentre la Procura antidoping interviene, sempre, in
giudizio con un proprio componente, la Federazione internazionale e la WADA possono
intervenire, in udienza, a mezzo dei rappresentanti, muniti dei poteri (art. 28.1.6).
      L’udienza è diretta dal presidente della sezione competente del TNA il quale

24            Le comunicazioni dell’UPA, salvo quanto previsto dal successivo articolo 42.2., e di entrambe
le sezioni del TNA avvengono alternativamente tramite raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta
                                                                                                                    275
elettronica nelle seguenti modalità: per persone fisiche, nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso
ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo antidoping, nonché quello dichiarato
agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza, ovvero quello
indicato dall’Autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati; per le società, presso la sede legale dichiarata
agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.
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      può interrogare liberamente le parti e muovere contestazioni all’incolpato. Il giudizio
      si introduce con una sintetica relazione del presidente o del relatore espressamente
      incaricato dal presidente (art. 28.1.7). Dell’udienza, sia che essa si svolga in camera di
      consiglio o che avvenga con modalità pubblica, viene steso un sintetico verbale a cura
      della segreteria del TNA.

      c. La fase istruttoria.
            Analogamente a ciò che avviene negli altri giudizi, ispirati ai principi del giusto
      processo sportivo, contenuti nel decreto legislativo n. 242/1999 (così come integrato
      dal decreto legislativo n. 15/2004), nella procedura in esame, il potere di assumere
      le prove, se ritenute ammissibili e rilevanti, compete al collegio nella sua interezza
      in quanto non è prevista la nomina di un componente istruttore cui delegare la fase
      istruttoria; pertanto, sarà un provvedimento collegiale a determinare l’ammissione o
      il rigetto di mezzi di prova e di istanze istruttorie (art. 28.2.1). Inoltre, il collegio può
      fruire, se lo ritiene opportuno, dell’opera di un consulente tecnico d’ufficio.
            E’ evidente che, analogamente a ciò che accade nel processo civile, nelle ipotesi
      in cui venga nominato il CTU sarà il collegio a dover dettare i quesiti cui l’ausiliare
      sarà chiamato a fornire risposta tecnica; in tale ipotesi, istaurandosi nel giudizio un
      sub procedimento finalizzato ad acquisire i risultati della consulenza le parti potranno
      avvalersi dell’opera di propri periti.
            Deve essere, infine, ricordato che al collegio, nel giudizio di primo grado, sono
      espressamente demandati, «i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può altresì
      incaricare l’ufficio della procura di effettuare specifici accertamenti o supplementi
      mirati d’indagine» (art. 28.2.3).

      d. La fase decisionale del giudizio di primo grado.
           Al termine dell’udienza dibattimentale viene data alle parti lettura del dispositivo,
      sulla stessa lunghezza d’onda delle decisioni emesse nel rito del lavoro (artt. 429 e 431
      c.p.c.).
           Tuttavia, specifiche ragioni di riservatezza, derivanti dalla delicatezza della
      materia trattata, possono suggerire, al presidente il differimento della pronuncia o
      la disposizione di una comunicazione scritta del dispositivo alle parti in via riservata.
           La normativa del CSA indica, come opzione preferenziale, la regola del deposito
      contestuale della parte motiva della decisione in uno con la lettura del dispositivo;
      tuttavia, qualora ciò non sia possibile poiché la stesura della motivazione si presenta
      articolata e complessa, si può far ricorso alla sola lettura del dispositivo riservando il
276
      deposito della sentenza, nella sua interezza, ad un successivo termine, indicato all’atto
      del deposito del dispositivo, non superiore a trenta giorni.
           La decisione, una volta depositata, può prevedere la condanna della parte privata,
      ove soccombente, anche al pagamento di sanzioni economiche nonché le spese
Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche
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processuali, in base al dettato di una specifica tabella economica.25
     L’analisi del dettato dell’art. 29 del codice sportivo antidoping, rubricato “la
decisione”, non può esimerci dal soffermarci sull’ultimo punto di esso, il numero
5, che qui testualmente si richiama: «Secondo quanto stabilito all’articolo 13.3 del
Codice Mondiale Antidoping, in tutti i casi in cui il TNA non decida, in un termine
ragionevole, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping,
la WADA può appellarsi direttamente al TAS come se l’Organismo giudicante avesse
accertato la mancata violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA
ha agito in modo ragionevole, le spese legali sostenute dalla WADA saranno poste a
carico del CONI-NADO».
     Dalla lettura dell’articolo in esame emerge il concetto di “ragionevole durata” del
giudizio antidoping. Tale concetto, entrato a far parte esplicitamente dalle norme
in tema di tutela dal 1999, attraverso la legge costituzionale n. 2, del 1999, investe
anche la giustizia sportiva non solo nazionale, come appare dal testo novellato del
decreto legislativo n. 242 del 1999 (art. 7),26 ma anche internazionale in base a quanto
prescrive il codice mondiale antidoping, cosiddetto codice WADA (art. 13.3.).
     Tale concetto di ragionevole durata dei processi giustifica in base alla norma in
esame del CSA una sorta di sussidiarietà, esercitata dalla WADA, che considerando il
tempo irragionevolmente trascorso come una sorta di silenzio, integrante una decisione
di proscioglimento, propone una sorta di gravame al TAS (giudice di appello per le
decisioni della sezione seconda del TNA), che non può che suscitare negli interpreti
non poche perplessità.

                                                                                                                Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport
     La prima considerazione è legata all’ingerenza esercitata dall’organismo
internazionale su quello nazionale che non è in linea con le regole del giusto processo
sancito dall’art. 7, lettera h bis), del decreto legislativo n. 242/99, regole che prescrivono
un doppio grado di giudizio da esercitarsi in sede nazionale e che garantiscono
l’autonomia dei giudici anche in presenza di tempi troppo lunghi dei giudizi.
     La seconda è che non essendo prevista una regola analoga per i giudizi che si
celebrano innanzi alla prima sezione si determina una evidente ed illegittima disparità
di trattamenti tra atleti di rilevanza internazionale (inseriti nei controlli RTP) ed atleti
nazionali.
     La terza perplessità deriva dalla circostanza che non è prevista una rigorosa
motivazione ai fini della esperibilità di questo istituto.
     Poiché con la riforma del codice di giustizia sportiva è stata istituita la procura
generale dello sport presso il CONI è auspicabile che tale compito sollecitativo delle
attività del TNA venga assegnato a detto organismo.
                                                                                                                277

25          Vedila nel sito www.coni.it.
26          Lo si ricorda, i temi del giusto processo sono stati introdotti nel decreto cosiddetto “Melandri”
dal decreto legislativo n. 15 del 2004, che ha integrato l’art. 7 inserendovi il punto h bis).
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                                           rided- issn 2408-4166

      7. Le impugnazioni.

           La terza sezione del nuovo codice sportivo antidoping regola le impugnazioni
      approntate dall’ordinamento rispetto alle diverse procedure poste in essere esse sono:
           I – Il gravame avverso le decisioni del comitato per le esenzioni terapeutiche (art.
      30).
           II – Il riesame dei provvedimenti della procura antidoping in materia di mancata
      comunicazione o di mancato controllo (art. 31).
           III – Il ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare (art. 32).

             a. Il gravame avverso le decisioni del comitato per le esenzioni terapeutiche (art.
      30).
           La prima procedura esaminata dalla sezione relativa alle impugnazioni del
      codice sportivo antidoping, descritta nell’articolo 30, non riguarda un giudizio di
      gravame, bensì prende in esame il procedimento relativo ad una ipotesi di reclamo
      (rectius: riesame) avverso il diniego posto in essere dal comitato per l’esenzione ai fini
      terapeutici (CEFT) con il quale il medesimo comitato, che è organo amministrativo
      e non giurisdizionale del CONI ed è composto esclusivamente da medici, ha rifiutato
      l’autorizzazione richiesta preventivamente (art. 14.5 del C.S.A.) di fare uso di sostanze
      inserite negli elenchi WADA a fini terapeutici.
           Avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre ricorso scritto entro il
      termine perentorio di 10 giorni dal momento in cui è stato comunicato il diniego.
      Il ricorso che deve essere corredato da un fascicolo contenente la documentazione
      medica prodotta dal CEFT, va proposto alla seconda sezione del Tribunale antidoping
      e nello stesso termine di 10 giorni notificato al comitato.
           Avverso la decisione di rigetto dei ricorsi l’atleta può proporre ricorso al TAS,
      mentre nel caso di accoglimento è il Comitato che può agire innanzi al Tribunale
      arbitrale per lo sport di Losanna (art. 30.8).

           b. Il riesame dei provvedimenti della procura antidoping in materia di mancata
      comunicazione o di mancato controllo (art. 31).
           Anche il procedimento sussunto nel capo delle impugnazioni del CSA e contenuto
      nell’art. 31 ha poco a che vedere con le impugnazioni trattandosi di un reclamo
      operato dall’atleta avverso i provvedimenti assunti dall’ufficio della procura in materia
      di inadempienza per “mancata comunicazione” ovvero per “mancato controllo” (art. 31).
           In questa ipotesi l’atleta, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
278
      del provvedimento, può interporre reclamo alla seconda sezione del T.A.S. La richiesta
      di riesame va notificata nel medesimo termine alla procura, che ha 5 giorni di tempo
      per trasmettere il suo fascicolo. Anche questa procedura è camerale e si conclude
      entro 14 giorni dalla richiesta dell’atleta con un provvedimento inappellabile che può
Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche
                                                   rided - issn 2408-4166

revocare il provvedimento dell’ufficio della procura che ha dato vita al procedimento
contenzioso, ovvero con il rigetto dell’istanza di riesame con la convalida del
procedimento emesso dall’UPA.

     c. Il ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare (art. 32).
     Infine, con l’articolo 32 de codice sportivo antidoping, vengono dettate le regole
relative ai reclami avverso le misure cautelari previste dall’art. 21 CSA.
     Con questo articolo si chiude il trittico di norme che pur essendo state qualificate
come impugnazioni riguardano altre ipotesi di tutela offerte alle parti delle vertenze
relative al doping.
     Invero il reclamo avverso la sospensione cautelate è proposto dall’interessato,
nel termine perentorio di 10 giorni, alla sezione del TNA che non ha emesso il
provvedimento gravato.
     L’udienza relativa al reclamo, che si celebrerà dopo che la competente sezione del
TNA ha acquisito dall’altra sezione il fascicolo d’ufficio, ma, comunque, nel termine
di 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al reclamo. Di tale udienza
la segreteria del TNA da tempestiva comunicazione al reclamante ed all’ufficio della
procura.
     L’udienza si svolge in camera di consiglio cui può partecipare la parte (se minore
l’esercente la potestà genitoriale) il proprio difensore, il rappresentante dell’ufficio
della procura e, se necessario l’interprete.
     I provvedimenti così resi non sono ulteriormente reclamabili, ma le misure

                                                                                                                  Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport
cautelari, nel nostro caso sempre strumentali al giudizio, perdono la loro efficacia al
momento della pronuncia di merito che decide la vertenza (art. 215 CSA).

8. Il giudizio d’appello.

      Gli articoli che vanno da 33 al 37 del codice sportivo antidoping regolano, invece,
il giudizio di appello e rientrano nell’ambito di una impugnazione propriamente detta.
      Il regime di questa fase di gravame si presenta, però, in modo assai contorto.
      Invero, il punto 1 dell’art. 33 specifica che «avverso le decisioni adottate dalla
seconda sezione del TNA quale giudice di primo grado – ai sensi dell’art. 24.2 del
CSA – è ammesso appello al tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna, nel
rispetto della sua normativa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della decisione fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA nelle
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ipotesi disciplinate dall’art. 13 del codice WADA».27

27          Art. 13 - Appelli «1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia degli appelli è definita
dall’Articolo 13 del Codice. È possibile presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) solo
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            Alla luce di questa previsione, dunque, gli appelli da proporsi nei confronti delle
      decisioni del TNA che riguardano gli atleti di rilievo internazionale, anche se cittadini
      italiani, non si svolgono innanzi ad un giudice sportivo italiano e vengono, invece,
      regolati in un procedimento arbitrale posto in essere da un organismo privato di
      diritto svizzero, creato dal C.I.O. nel 1983,28 senza che venga garantita la possibilità
      di un doppio grado di giudizio in sede nazionale.
            Se si fa riferimento ai criteri generali di giustizia sportiva, indicati dalla lett. h
      bis) dell’art. 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999, così come integrato dal decreto
      legislativo n. 15 del 2004, è possibile rilevare che quella normativa prevede «che i
      provvedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi … della impugnabilità
      delle decisioni», impugnabilità che deve realizzarsi in un contesto generale gestito dal
      CONI, con le proprie delibere, le quali sono sottoposte all’approvazione del Ministero
      per i beni e le attività culturali (art. 1, d. lg. n. 242, 1999). Tale schema, nel caso di
      specie, è disatteso e la soluzione offerta dall’art. 33.1 del codice sportivo antidoping,
      varato dal CONI nel novembre 2014, non appare in linea con le previsioni normative
      del decreto legislativo cosiddetto “Melandri”.
            Sarebbe auspicabile la creazione di una Corte d’Appello antidoping in grado di
      giudicare in fase di gravame su tutte le decisioni del TNA, siano esse emesse dalla
      prima come dalla seconda sezione, offrendo così una piena e paritaria tutela sia agli
      atleti aventi valenza internazionale, che per quelli di rilievo esclusivamente nazionale,
      nel rispetto del principio di eguaglianza garantito dall’art. 3 della nostra Costituzione.
            Al riguardo specifica l’art. 33 punto 2 «avverso le decisioni di primo grado
      adottate dalla prima sezione del TNA. Ai sensi dell’art. 24.1 del CSA – è ammesso
      appello in forma scritta dinanzi alla seconda sezione del TNA». Ed il punto successivo
      prosegue specificando che «Costituiscono oggetto di appello tutte le decisioni o i
      provvedimenti: di richiamo con nota di biasimo, di squalifica, di inibizione ovvero di
      proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità,
      non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso in primo grado».
            Dall’elencazione contenuta nel punto sopra riportato del codice sportivo antidoping
      emerge anche il catalogo delle condanne che il TNA può emettere e che vanno da quelle
      non afflittive, come il richiamo, fino alla sanzione massima dell’inibizione; inoltre,
      dalla casistica contenuta nell’art. 33.3 del CSA si può rilevare la possibilità per la

      dopo avere completato il procedimento innanzi al GUI. Il GUI è: a) organo di primo ed unico grado per
      i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping
      relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale; b) organo di secondo grado per gli
280   atleti di livello nazionale e gli altri tesserati. 2. E’ fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente
      articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli Atleti, al
      Personale di supporto degli Atleti ed alle Società sportive».
      28            Vedi sul punto, oltre a quanto si dirà nel capitolo successivo, anche l’ampia e puntuale
      monografia di A. Merone Il tribunale arbitrale dello sport, Torino 2009, in particolare p. 44.
Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche
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parte legittimata e soccombente (la regola della soccombenza, come in ogni fattispecie
impugnatoria, anche nel presente caso consente il gravame) di proporre impugnazione
avverso le decisioni che determinano il proscioglimento, l’archiviazione, l’assoluzione, la
prescrizione, l’inammissibilità, il non luogo a procedere.
      Il potere di interporre gravame è dato oltre che all’atleta, quando condannato,
nei casi di proscioglimento all’ufficio della procura, la federazione internazionale di
competenza, l’organizzazione nazionale antidoping del paese di residenza dell’atleta, la
WADA (organizzazione mondiale antidoping), il CIO ed il comitato paraolimpico, per
i soggetti con questo tesserati (art. 3.5). Sorprende che in questa ipotesi che, come si è
visto, riguarda gli atleti di rilievo nazionale, non sia stato legittimato all’impugnazione
il CONI.
      Il giudizio d’appello, costruito dalla normativa in esame, si presenta come una
sorta di revisio prioris istanzae e non ha i caratteri del nuovo giudizio. In tale ottica l’art.
33, al punto n. 4, del C.S.A. chiarisce che «nel procedimento di appello non possono
proporsi domande e/o eccezioni nuove. L’appellante può chiedere l’ammissione di
nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo
grado per cause a lui non imputabili. Il Collegio giudicante può ammettere tali nuove
prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di
contro dedurre, nonché ha ampia facoltà di cognizione del caso anche oltre quanto
emerso nel giudizio di primo grado».
      Ci si trova, in sostanza, in presenza di un giudizio modellato su quanto previsto
dal codice di rito civile, in particolare dall’art. 345, anche se in tema di ammissione

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delle prove non si è considerata la modifica apportata dalla legge n. 134, del 2012 ed è
rimasto il riferimento al potere del collegio relativo all’ammissione delle prove ritenute
indispensabili.
      La proposizione del gravame non ha efficacia sospensiva sulla decisione di primo
grado che (se di condanna) è sempre provvisoriamente esecutiva (art. 33.9).
      L’appello da proporsi con ricorso scritto, che va notificato a tutte le parti sostanziali
che dovevano essere presenti nel giudizio di primo grado, deve essere posto in essere
dalla parte soccombente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
decisione di primo grado.29
      La mancata proposizione del gravame, entro il termine perentorio sopra precisato,
determina l’impossibilità di impugnare la decisione di prime cure del giudice sportivo
italiano, la WADA, se soccombente, per il suo ruolo di massimo garante della regolarità
delle competizioni può interporre gravame contro tale decisione direttamente al TAS
(art. 33.8).30
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29        Unica eccezione è costituita da speciali termini concessi dalla WADA come chiarisce l’art.
33.10.
30        Tale impugnazione va effettuata nel termine di ventuno giorni dallo spirare del termine dato
Piero Sandulli
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           Il procedimento d’appello, deve essere introdotto da un atto di parte che sia
      basato su specifiche doglianze e corredato dal provvedimento gravato (art. 33.12),
      nonché dal versamento per l’atleta31 dei diritti amministrativi che costituiscono, per
      la giustizia sportiva, tributo analogo al contributo unificato32 e la relata attestante
      l’avvenuta notifica a tutte le parti sostanziali del giudizio.
           Si è già ricordato in precedenza che il requisito essenziale per impugnare
      una decisione, in presenza di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale, anche della
      giustizia sportiva, è quello della soccombenza. Pertanto, perché in un giudizio sia
      presente una impugnazione incidentale è necessario che ci si trovi in presenza di
      una ipotesi di soccombenza parziale in cui non vi sia, per alcuna delle parti, piena
      corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Appare evidente che la presenza di
      un appello incidentale legittima una modificazione in peius della sentenza gravata
      (art. 34.3).

      9. Il dibattimento in secondo grado.

            A seguito della instaurazione del giudizio di gravame il giudice competente,
      vale a dire la seconda sezione del TNA, acquisisce direttamente dal giudice di prime
      cure (la prima sezione) il fascicolo d’ufficio e fissa entro il termine di quaranta giorni
      dall’acquisizione dei documenti l’udienza di trattazione (art. 35.2). Della data di
      udienza deve essere data comunicazione, dalla segreteria della sezione, alle parti che
      nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza possono presentare una prima
      memoria e successivamente, nel termine di almeno cinque giorni prima dell’udienza,
      possono depositare una ulteriore memoria di replica. Appare evidente che la
      prima memoria è offerta alle parti convenute in fase d’appello (se non impugnanti
      incidentali), mentre la seconda consentirà alla parte appellante di controbattere alle
      tesi del o degli appellati (art. 35.4 e art. 35.5).
            Oltre tali scritti difensivi alle parti del giudizio di gravame non è data la possibilità
      di altro scritto difensivo (art. 35.7).
            Può, per specifiche e motivate ragioni, essere consentita alle parti la richiesta di
      spostamento dell’udienza di trattazione: detto rinvio, se accolto, non comporta lo
      slittamento dei termini per il deposito delle memorie, se già scaduti (art. 35.8).
            Analogamente a quanto già esaminato per il primo grado, di norma, l’udienza
      del giudizio d’appello avviene in camera di consiglio, salvo che le parti (ogni parte)
      richiedano l’udienza pubblica, richiesta che deve essere vagliata dalla corte competente
282

      alle altre parti legittimate ad impugnare (art. 33.11).
      31           L’UPA, la WADA e la Federazione internazionale non sono tenuti al versamento dei diritti.
      32           La quantificazione dell’importo dei diritti amministrativi è presente sul sito www.coni.it.
Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche
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alla luce delle ragioni di riservatezza che la delicatezza della materia trattata suggerisce
(art. 46 CSA).
      La pubblicità del dibattimento può essere decisa anche d’ufficio se ne ricorrono
le ragioni.
      Il giudizio d’appello di svolge, come chiarisce l’art. 36 CSA, in modo analogo
a quello di primo grado ed anche in questa fase può essere nominato un consulente
tecnico d’ufficio dal collegio (art. 36.6).
      Anche nel giudizio d’appello l’esito dello stesso viene comunicato con lettura
del dispositivo e contestuale deposito della parte motiva della decisione, sempre che
la particolare complessità della questione trattata non suggerisca il differimento del
deposito della motivazione entro un termine di trenta giorni della lettura del dispositivo.
      Il collegio può: 1) accogliere il gravame proposto dall’appellante riformando
la decisione gravata in tutto o in parte (art. 37.6); 2) respingere l’impugnazione
confermando la decisione resa in prime cure; 3) rimettere al giudice di prime cure per
violazione del contraddittorio, per nullità, per ragioni di competenza.
      Avverso la decisione, così resa, non ammesso alcun ulteriore mezzo di
impugnazione. Tuttavia, l’art. 33, punto 15, del CSA afferma che «Avverso le decisioni
di secondo grado adottate dalla seconda sezione del TNA la WADA e la Federazione
internazionale possono presentare appello al tribunale arbitrale dello sport (TAS), in
conformità a quanto previsto agli articoli 13.2.1 e 13.2.3 del codice WADA».
      Tale potere consentito soltanto alla WADA ed alle federazioni internazionali
appare quanto meno discutibile e non in linea con i dettami del giusto processo

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sportivo contenuti nel decreto legislativo n. 242/1999, novellato dal decreto legislativo
n. 15/2004, che prescrivono la parità delle armi tra le parti del giudizio.

10. Il giudizio di revisione.

     Chiarisce l’art. 38 del codice sportivo antidoping che è ammessa in favore del
soccombente, dell’ufficio della procura, dell’organismo mondiale WADA e della
federazione internazionale, la revisione della decisione resa dal TNA in primo o in
secondo grado nei casi tassativi previsti dal punto 1 dell’articolo in parola. Detti
casi sono i seguenti: a) se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove
prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione debba essere
modificata; b) se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità
in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
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     Competente per decidere sulla revisione è lo stesso giudice sportivo che ha emesso
il provvedimento che si lamenta viziato entro il termine mobile di quindici giorni
decorrente «dalla data di conoscenza della falsità in atti o in giudizio ovvero dalla
formazione delle nuove prove».
Piero Sandulli
                                             rided- issn 2408-4166

           L’istanza di revisione deve contenere le specifiche motivazioni sulle quali la stessa
      è basata, nonché la prova che della circostanza su cui si fonda la richiesta revocatoria
      della pronuncia gravata, la parte che agisce, ha avuto conoscenza solo nei quindici
      giorni antecedenti alla presentazione del ricorso di revisione.
           Proposta la domanda, il procedimento vede svolgere, in camera di consiglio, la
      fase rescindente del giudizio mirante a valutare l’ammissibilità della impugnazione
      straordinaria. Superata tale prima fase, se l’istanza è ritenuta ammissibile, cioè se si è
      riscontrata la correttezza temporale dell’azione promossa e la rilevanza delle doglianze
      avanzate ai fini revocatori, il giudice competente dispone la fissazione dell’udienza
      pubblica per dare avvio alla fase rescissoria (cioè sostitutiva) della pronuncia
      oggetto della revisione (art. 38.4). Di contro, la decisione integrante la pronuncia
      di inammissibilità della domanda di revisione può essere, ulteriormente, impugnata,
      innanzi alla seconda sezione del TNA, se si trattava di dar vita alla revisione di una
      pronuncia della prima sezione ovvero davanti al TAS nei casi in cui l’istanza revocatoria
      riguarda decisioni della seconda sezione (art. 38.5).
           Oltre alle perplessità suscitate da tale doppia ipotesi di tutela, operata con riti e
      modalità diverse, di cui si è già detto in precedenza, è necessario ricordare che quando
      una istanza di revisione, avanzata da un atleta, porta al suo proscioglimento allo stesso
      vanno restituiti i titoli sportivi, i premi ed anche le somme da lui eventualmente
      corrisposte a titolo di sanzione economica (art. 38.7).

      11. Alcune osservazioni conclusive in tema di onere
      della prova e diritto alla difesa.

           Poiché il procedimento che si svolge innanzi al tribunale sportivo antidoping
      è sempre promosso a seguito di un atto di deferimento della procura antidoping
      (non sono ammesse azioni di accertamento negativo, poste in essere dagli atleti), alla
      stessa compete «l’onere di provare se sia stata commessa una violazione delle norme
      sportive antidoping» (art. 40.1). In questa circostanza il grado di prova richiesto dal
      codice sportivo antidoping «è superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma
      inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio» (art. 401).
           In tal modo, entrano nel processo sportivo antidoping criteri ermeneutici della
      prova diversi da quelli utilizzati dal giudice statale sia nel rito civile, che in quello penale.
      La ragione di tale diversità deve essere ricercata nella specificità del bene della vita
      tutelato, che, nel nostro caso, ha valenze etiche (quella della regolarità delle competizioni
284
      sportive), nonché nella tutela dei diritti personalissimi (il diritto alla salute), tali da poter
      ragionevolmente far abbassare il livello delle prove, calcolandole al di sopra di una semplice
      prospettazione, in quanto l’impianto accusatorio deve essere circostanziato e supportato
      da un valido ed univoco quadro probatorio, non semplicemente probabilistico.
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