IL FOTOVOLTAICO E LE PROCEDURE CONCORSUALI - Il sistema incentivante. Quale approccio seguire quando si attiva una procedura concorsuale?

Pagina creata da Erica Esposito
 
CONTINUA A LEGGERE
Torino, mercoledì 18 dicembre 2013

  IL FOTOVOLTAICO E LE
PROCEDURE CONCORSUALI

  Il sistema incentivante. Quale approccio
   seguire quando si attiva una procedura
                concorsuale?

                                   Avv. Francesca Bisaro
Procedure autorizzatorie ‐ 1
La normativa nazionale di cui all’articolo 12 del D.Lgs.
n. 387/2003, come dettagliato dalle previsioni di cui
al DM 10 settembre 2010, prevedeva:
    • mera comunicazione al Comune;
    • denuncia di inizio attività ex articoli 22 E 23 DEL
      DPR N. 380/2001 (c.d. DIA);
    • autorizzazione unica.
Procedure autorizzatorie ‐ 2
La DIA è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (c.d. SCIA), introdotta dall’art. 49 del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78.
Da ultimo, l’articolo 6 del Decreto Legislativo n.
28/2011 (in vigore dal 29 marzo 2011) ha previsto
che gli impianti a FER, che gli articoli 11 e 12 del DM
10 settembre 2010 sottoponevano a DIA, siano
soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (c.d.
PAS).
Voltura titolo autorizzativo
In caso di procedure semplificate (DIA, SCIA, PAS) si
ritiene opportuno, ancorché non obbligatorio, una
comunicazione del cambio di titolarità agli enti
coinvolti.

In caso di Autorizzazione Unica si rende necessario
ottenere una determina o altro provvedimento
espresso di voltura da parte dell’ente procedente.
Sistema incentivante FTV

Il Conto Energia è stato introdotto con la Direttiva
Comunitaria 2001/77/CE recepita con D.Lgs.
387/2003.

Tale sistema prevede tariffe incentivanti per l’energia
elettrica prodotta da impianti FTV per 20 anni.
5 Conti Energia
• I Conto Energia – DM 06/02/2006
• II Conto Energia – DM 19/02/2007 (per impianti
  entrati in esercizio fino al 31/12/2010)
• III Conto Energia – DM 06/07/2010 per impianti
  entrati in esercizio dal 01/01/2011 fino al
  31/05/2011
• SALVA ALCOA
• IV Conto Energia – DM 05/05/2011 per impianti
  entrati in esercizio post 31/05/2011
• V Conto Energia – DM 05/07/2012
Il Soggetto Responsabile ‐ 1
Il Soggetto Responsabile è il titolare dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianti che ha diritto ad
ottenere le tariffe incentivanti (ex art. 2 comma 1
lettera h) del DM 19/02/07 ed ex art. 2, comma 1,
lett. t) del DM 06/08/2010).
L'utente è, invece, "la persona (fisica – ndr) che
opera sul portale applicativo del GSE per conto del
Soggetto Responsabile".
Il Soggetto Responsabile ‐ 2
Qualsiasi situazione o evento che comporti una
variazione del SR deve essere notificata al GSE
tramite l’inoltro dei documenti attestanti il
trasferimento della titolarità.
In caso di impianto ubicato su immobile di cui il SR
non sia proprietario, questi deve ottenere dal
proprietario dell’immobile i diritti reali tali da
consentirgli l’esercizio e la manutenzione dello stesso
(es. diritto di superficie, servitù).
Il Soggetto Responsabile ‐ 3

Il Soggetto Responsabile può coincidere con il
proprietario dell’impianto FTV.

Tuttavia nel caso di leasing si crea una dicotomia tra
il proprietario del bene (Leasing) e il SR che rimane il
soggetto che utilizza il bene ed è preposto
all’esercizio e della manutenzione dell’impianto.
Rapporti giuridici pendenti
Nelle more dell’individuazione del soggetto
cessionario, è opportuno monitorare i rapporti
giuridici esistenti in capo all’impianto FTV;
più precisamente:
 – verso ENEL;
 – verso TERNA;
 – verso O&M Contractor o i diversi fornitori
   preposti alla manutenzione dell’impianto;
 – verso GSE.
Tipologie di cambio della titolarità

Tra le diverse fattispecie che possono determinate il
cambio di titolarità dell’impianto si evidenziano:

‐ Fallimento
‐ Concordato preventivo
‐ Amministrazione straordinaria
Trasferimento di titolarità ‐ 1
Il trasferimento avviene tramite procedura telematica
per mezzo degli applicativi previsti per il Conto
Energia, Ritiro Dedicato o l’inoltro di raccomandata
con ricevuta di ritorno per lo Scambio sul Posto.
La procedura telematica può essere effettuata solo se
la convenzione si trova nello stato attivo.
Il cambio di titolarità sarà valido solo a seguito di
espressa comunicazione del GSE all’indirizzo e‐mail
indicato in sede di richiesta
Trasferimento di titolarità ‐ 2

Per il cambio di titolarità è necessario produrre i
documenti che devono rispettare i requisiti
indicati dal GSE.
A seguito della voltura il soggetto subentrante
assumerà tutti i diritti ed      obblighi nell’ambito
delle convenzioni         stipulate con GSE
dall’originario Soggetto Responsabile.
Trasferimento di titolarità ‐ 3
L’atto attestante il trasferimento di titolarità dovrà
riportare i dati identificativi dell’impianto e delle
relative convenzioni, che consentano l’identificazione
dello stesso in modo univoco. Tali dati sono costituiti
da POD, potenza, ubicazione, numero identificativo
GSE, codice convenzione e sono tutti individuabili
accedendo al portale GSE, nella sezione Gestione
Contratti/ Convenzioni.
Tutti gli atti a supporto del cambio di titolarità
dovranno essere forniti completi degli allegati.
Trasferimento di titolarità ‐ 4
Il soggetto subentrante deve effettuare sul portale
del GSE la registrazione tramite procedura
telematica.
Qualora la documentazione prodotta non sia
conforme o sufficiente il GSE invierà una richiesta di
chiarimenti e/o integrazioni.
Nel lasso temporale in cui GSE esamina i documenti i
pagamenti vengono sospesi (la convenzione risulterà
sospesa) e saranno riattivati solo a seguito
dell’accettazione del cambio di titolarità e sblocco
della convenzione.
Trasferimento di titolarità ‐ 5
Le ulteriori attività da compiere per il perfezionamento
                       di titolarità sono:
   – trasferimento del POD (punto di consegna) da
     effettuarsi con il distributore locale (Enel
     Distribuzione o altro gestore locale);
   – trasferimento della licenza di officina nei confronti
     dell’Agenzia delle Dogane;
   – Comunicazione a Terna del cambio di titolarità
     dell’impianto per l’aggiornamento del sistema
     GAUDI’.
Annullamento della richiesta di
          trasferimento

È necessario inviare la richiesta di annullamento
unitamente al documento di identità del cedente a
mezzo raccomandata A/R al GSE indicando
espressamente il numero di Convenzione del Conto
Energia
Conclusioni 1
L’impianto FTV è un bene che genera ricavi tramite la
produzione di energia elettrica immessa in rete.

Il Soggetto Responsabile, che non coincida con il
proprietario di un impianto FTV, deve perciò tener
conto delle attività necessarie a mantenere attiva la
produzione di energia elettrica per non depauperare
il valore intrinseco del bene.
Conclusioni 2
Nel caso di procedure concorsuali, è pertanto
opportuno che il curatore fallimentare o il
commissario giudiziale mantenga tale valore facendo
in modo di consentire la produzione di energia
elettrica fintanto che il cambio di titolarità del SR non
sia perfezionato e consenta al soggetto subentrante
di continuare a beneficiare del valore complessivo
dell’impianto.
Tale procedura consentirebbe infatti una maggior
valorizzazione della massa fallimentare con più
elevate possibilità di soddisfare i creditori del
soggetto cedente l’impianto FTV.
Grazie per l’attenzione

                                Francesca Bisaro
Per informazioni
francescabisaro@hotmail.com
Cell: 334/6557375

CdO Piemonte: Ufficio energia
energia@cdopiemonte.it
Tel: 0115611737
Puoi anche leggere