Il contrasto all'utilizzo dei crediti inesistenti: aspetti tributari e penali - a cura di Antonio Cologno Agenzia delle Entrate Direzione ...

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Il contrasto all’utilizzo dei crediti inesistenti:
           aspetti tributari e penali

                                   a cura di Antonio Cologno
                                      Agenzia delle Entrate
                            Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna
                                      Ufficio Accertamento

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L’istituto della compensazione tributaria

 Art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241
      Affermazione di un principio di civiltà giuridica
      Superamento della logica del «solve et repete»
      Ridefinizione del rapporto tra Fisco e contribuente
      Semplificazione
      Introduzione della cd. compensazione orizzontale o
        esterna
         Crediti con debiti di diversa natura
         Crediti con debiti nei confronti di diversi enti impositori

                                    2
……..……..qualche dato

                           MEF
      Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali
           Monitoraggio Entrate Tributarie F24

 Compensazioni gennaio – aprile (in milioni)
      2017 € 7.699
      2018 € 6.715
      Delta = - 984

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La compensazione con crediti inesistenti

        Fenomeno fraudolento in crescita
Vero e proprio mercato illecito dei crediti inesistenti

                               Legislatore

                                                   Amministrazione
          Professionisti                             Finanziaria
                                 Innalzare
                             repentinamente i
                           livelli di guardia ed
                              incrementare i
                             presidi di rischio

                  Contribuenti                Autorità
                                             Giudiziaria

                                     4
Il contesto di riferimento

           Limiti
         normativi

                      Sanzioni
  Vincoli          amministrative
procedurali         tributarie e
                       penali

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 Modalità di presentazione del modello F24 contenente
  compensazioni per i soggetti titolari di P. IVA
     Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017 n.
      50 per i soggetti che effettuano la compensazione di
      qualsiasi credito (IVA, Imposte sui redditi, IRAP, crediti
      agevolativi) e per qualsiasi importo         è obbligatorio
      utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia
      delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24
      addebito unico)
     Prima:
        Obbligo dell’utilizzo dei canali telematici Agenzia
            Solo crediti IVA
            Di importo > € 5,000

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Limiti normativi e vincoli procedurali

Compensazione modello F24 2018 contribuenti titolari di
partita IVA:

Saldo modello F24                      Modalità di compensazione utilizzabile

Modello F24 con saldo positivo senza   Obbligo di Home Banking e facoltà canale
compensazioni                          intermediari

Modello F24 con saldo positivo e       Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle
compensazione di qualsiasi tipo        Entrate (Entratel/F24 online)

                                       Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle
Modello F24 con saldo zero
                                       Entrate (Entratel/F24 online)

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Limiti normativi e vincoli procedurali

Compensazione modello F24 2018 cittadini contribuenti non
titolari di partita IVA:

Saldo modello F24                      Modalità di compensazione utilizzabile

Modello F24 con saldo positivo senza   È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero
compensazioni                          tramite home banking o canale intermediari

Modello F24 con saldo positivo e
                                       Home banking o canale intermediari
compensazione di qualsiasi tipo

                                       Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate
Modello F24 con saldo zero
                                       (Entratel/F24 online)

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 Limite temporale per i crediti IVA
      Art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 241/1997: la compensazione
       del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, per
       importi superiori ad € 5.000, può essere effettuata a partire dal decimo
       giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
       dell’istanza da cui il credito emerge
 Il tetto annuo alle compensazioni
      La compensazione orizzontale può avvenire nel limite massimo di €
       700.000 per ciascun anno solare
      Al fini del calcolo del predetto limite bisogna computare sia le
       compensazioni orizzontali effettuate sia le richieste di rimborso
       presentate all’Agente della riscossione
      Deroga per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
       redditi: limite annuale € 250.000 cumulabile con il limite generale e
       superabile in caso di compensazioni effettuate per un importo inferiore
       ai 700.000 euro (Risoluzione n. 9/D.F. del 3 aprile 2008 del MEF)

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La preclusione alla compensazione in presenza di debiti
  iscritti a ruolo scaduti
     divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del
      d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali
      in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed
      accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali
      è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica
      sanzione in caso di violazione del divieto (art. 31, comma 1,
      decreto legge n. 78/2010)
     Sanzione pari al 50% dei debiti scaduti iscritti a ruolo fino a
      concorrenza dell’importo compensato.

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La preclusione alla compensazione per il pagamento
  dovuto per la definizione degli atti di recupero crediti
  inesistenti
      Art. 3, comma 4, D.L. 50/2017 (che ha modificato il comma
       422 della legge finanziaria 2005, n. 311/2004)
      Per il pagamento delle somme dovute con l’atto di recupero
       crediti non è possibile avvalersi della compensazione
       prevista dall’art. 17, D. Lgs. 241/1997

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 Il visto di conformità
      Obbligo del rilascio del cd. visto di conformità sulle
       dichiarazioni annuali
      Finalità: contrastare il fenomeno delle compensazioni con
       crediti inesistenti
      Soggetti abilitati: professionisti espressamente autorizzati al
       rilascio del visto che devono rispondere a requisiti
       professionali di onorabilità e moralità di alto profilo:
         Responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF, soggetti iscritti
          nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo
          dei consulenti del lavoro, i periti ed esperti tributari iscritti nei ruolo
          tenuti presso le Camere di Commercio

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 L’apposizione del visto di conformità certifica l’esecuzione dei
  controlli di cui all’art. 2 del decreto 164/1999
    Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture
     contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e
     dell’imposta sul valore aggiunto
    Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione
     alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla
     relativa documentazione.
 Apposizione visto obbligatoria per la compensazione dei
  crediti relativi all’IVA, imposte sui redditi, IRAP e ritenute alla
  fonte per importi superiori ad € 5.000 annui sulle dichiarazioni
  da cui emergono i crediti stessi (prima delle modifiche
  apportate dall’art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 il
  limite era di € 15.000)

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La preclusione all’utilizzo della compensazione con
  accollo
     Istituto di matrice civilistica con il quale un soggetto assume
      negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale
      liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca
      all’accordo
     In ambito tributario: art. 8, comma 2, Statuto del contribuente
         «È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza
          liberazione del contribuente originario».
     Compensazione: salvo limitate eccezioni previste specificamente
      da norme ad hoc, trova applicazione solo per i debiti e i crediti in
      essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La Risoluzione 15 novembre 2017, n. 140
     Ha negato in via generale che il debito oggetto di accollo
      possa essere estinto in compensazione con crediti vantati
      dall’accollante nei confronti dell’Erario
     Considerate le obiettive condizioni di incertezza sulla portata
      e applicazione in ambito tributario dell’istituto dell’accollo:
        Fino al 15 novembre 2017:
            Non punibili: validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti
             accollati, effettuati tramite compensazione, adottati prima del 15
             novembre 2017 qualora sia stati spesi crediti esistenti ed
             utilizzabili
            Recuperabile in capo all’accollato l’imposta non versata se
             compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non
             utilizzabili. Tornano applicabili le relative sanzioni sia in capo
             all’accollato che all’accollante

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 Dopo il 15 novembre 2017 anche se con riferimento a contratti di
  accollo precedentemente stipulati, occorre distinguere la
  posizione dell’accollato da quella dell’accollante
 Accollato:
    rimane il soggetto passivo del rapporto tributario e debitore
     originario, comunque tenuto all’adempimento ai sensi dell’art. 8,
     comma 2, Statuto del Contribuente
    si configura la fattispecie dell’omesso versamento con recupero
     dell’imposta non versata e degli interessi, nonché la sanzione per
     l’omesso versamento di cui all’art. 13, comma 1 e 3, D.
     Lgs.471/1997 pari al 30%
    per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la
     sanzione è ridotta alla metà ed è
    fatta salva l’applicazione dell’art. 13, D. Lgs. 472/1997 per i
     versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la
     sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per
     ciascun giorno di ritardo

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 Accollante: irrogazione della sanzione
     di cui all’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 471/1997, pari al 30%
      del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente
      esistente. In detta ipotesi, recuperata l’imposta in capo
      all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile
      secondo le regole ordinarie;
     di cui all’art. 13, comma 5, del D. Lgs. 471/1997, dal 100 al
      200% della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti.
      Per tali sanzioni in nessun caso si applica la definizione
      agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17 comma 2, del
      D. Lgs. 472/1997

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La sospensione introdotta dall’art. 1, comma
  990 della legge di bilancio 2018
     all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
      248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente: « 49-ter.
      L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni,
      l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e
      seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
      contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al
      fine del controllo dell'utilizzo del credito.
     Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente
      utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di
      presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita
      e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono
      considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;
      diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i
      versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati
  di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
  241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni
  indicate nella delega di pagamento e non effettua le
  relative regolazioni contabili. Con provvedimento del
  direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le
  modalità di attuazione di tale disposto….».

 La norma punta ad intercettare preventivamente le indebite
  compensazioni evitando di intraprendere successive azioni
  di recupero dall’esito incerto.

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Limiti normativi e vincoli procedurali

 La Relazione di accompagnamento al disegno di
  legge, elenca tre principali fattispecie - profili di
  rischio - in cui la compensazione sarà, molto
  presumibilmente, vagliata al fine dell’eventuale
  blocco:
    utilizzo del credito in compensazione da parte
     di un soggetto diverso dal titolare del credito
     stesso;
    compensazioni di crediti che, in base a quanto
     indicato nel modello F24 sono riferiti ad anni
     d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in
     cui è stata effettuata l’operazione;
    crediti utilizzati in compensazione ai fini del
     pagamento di debiti iscritti a ruolo.

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I poteri di controllo dell’A.F.
                          UTILIZZO DI CREDITI
                             IVA INESTENTI
                               ACQUISITI
                         ATTRAVERSO CESSIONI
                            DI CREDITO O DI
                                AZIENDE
    COMPENSANZIONE                                   UTILIZZO IN
       CON CREDITI                                 COMPENSAZIONE
     INESISTENTI PER                                 DI CREDITI
    LA DEFINIZIONE DI                              INESISTENTI DI
      ACCERTAMENTI                                     NATURA
                                                    AGEVOLATIVA

                                                           UTILIZZO IN
COMPENSAZIONI                                            COMPENSAZIONE
 CON CREDITI                                                DI CREDITI
INESISTENTI DI
                            FENOMENO
                           FRAUDOLENTO                     INESISTENTI
DEBITI ISCRITTI                                          ERARIALI E NON
   A RUOLO                                                   ERARALI

          UTILIZZO DI
            CREDITI                             COMPENSAZIONE
        INESISTENTI DI                            CON CREDITI
           ORIGINE
      LIQUIDATORIA CON
                                                  INESISTENTI
           O SENZA                              DELL’ACCOLLANTE
       DOCUMENTAZIONE
          CONTABILE          UTILIZZO DI
                               CREDITI
                             INESISTENTI
                               NON DI
                               ORIGINE
                            LIQUIDATORIA

                                  21
I poteri di controllo dell’A.F.

 L’atto tipico è l’avviso/atto di recupero crediti
 Natura giuridica: manifesta una volontà impositiva
  dell’ufficio    e    assume,      pertanto,    natura
  sostanzialmente accertativa
 Cassazione. 22.3.2011 n. 6582 e 3.11.2010 n.
  22322
 Circolare 4/E/2010, ha precisato come gli avvisi in
  parola possano essere posti alla base della
  richiesta di misure cautelari ex articolo 22 del
  D.Lgs. 472/1997 stante la loro “natura giuridica
  [di] atti autoritativi impositivi [recanti] una
  pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non
  condizionata”
 Termine di decadenza: 31 dicembre dell’ottavo
  anno successivo a quello del relativo utilizzo
                          22
I poteri di controllo dell’A.F.
 Il contenuto dell’atto di recupero:
    le motivazioni che hanno indotto l’ufficio alla contestazione
      dell’indebito utilizzo del credito di imposta oggetto del
      controllo, i dati analitici delle singole poste oggetto di
      recupero, le modalità di compensazione utilizzate e il
      relativo codice tributo interessato da ogni compensazione al
      fine di individuare univocamente il credito utilizzato
    l’importo totale dovuto che deve essere versato entro 60
      giorni dalla data di notifica dell’atto, comprensivo del valore
      del credito recuperato, degli interessi e delle sanzioni
      connesse alle singole violazioni accertate
    Oltre alle motivazioni sopra evidenziate, l’atto di recupero
      dovrà contenere le ordinarie indicazioni previste per gli atti
      emessi dall’Amministrazione finanziaria in ordine a:
          il pagamento delle somme dovute
          le modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso
          la possibilità di chiedere il riesame
          le modalità di riscossione

                                      23
Le sanzioni amministrative tributarie
     Riforma ad opera del D. Lgs. 158/2015 ispirata al
      maggiore rispetto del principio di proporzionalità
     Reazione sanzionatoria più decisa di fronte alle condotte
      caratterizzate da maggiore offensività
     Art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997
     Definizione di credito inesistente
       il credito in relazione al quale manca, in tutto o in
         parte, il presupposto costitutivo
       e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante
         controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
         600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/7
       Sanzione: dal 100 al 200% della misura dei crediti
         stessi. Per tali sanzioni, in nessun caso si applica la
         definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma
         3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997
.
                                24
I poteri di controllo dell’A.F.
 Nel caso di crediti inesistenti utilizzati in compensazione
  che nascono dalla liquidazione delle dichiarazioni si potrà
  procedere con l’avviso di accertamento in luogo
  dell’avviso di recupero
 Per quanto riguarda il corretto trattamento sanzionatorio
  da operare nel caso di utilizzo in compensazione di
  crediti IVA inesistenti esposti in dichiarazione, già
  recuperati in ambito accertativo e sanzionati per
  illegittima detrazione e infedele dichiarazione (in quanto
  utilizzati), ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma
  4, del D.Lgs del 18/12/1997, n. 471, si evidenzia che è
  intervenuta - sul punto – la Risoluzione n. 36 dell’8
  maggio 2018
 La Direzione Centrale Coordinamento Normativo ha
  chiarito che la sanzione per infedele dichiarazione
  assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo
  che quella per la compensazione di crediti inesistenti.
                             25
L’inasprimento delle sanzioni penali

 Art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 ante riforma:
  estendeva le pene previste dall’art. 10-bis a chiunque
  non versasse le somme dovute, utilizzando in
  compensazione, crediti non spettanti o inesistenti
 Pena della reclusione da sei mesi a due anni a
  prescindere che i crediti utilizzati in compensazione
  fossero inesistenti o non spettanti
 Il Legislatore della Riforma con il D. Lgs. 158/2015 ha
  differenziato il trattamento
    Per i crediti non spettanti rimane la stessa pena prima
     prevista (comma 1)
    Per i crediti inesistenti la pena viene aumentata
     prevedendo la reclusione da 1 anno e sei mesi a sei
     anni (comma 2)

                            26
L’inasprimento delle sanzioni penali

 Relazione illustrativa: l’utilizzo in compensazione di
  crediti inesistenti rappresenta, rispetto ai crediti non
  spettanti, una fattispecie estremamente offensiva in
  quanto      connotata da intenti più marcatamente
  fraudolenti
 Equiparazione alle pene previste per i reati tributari più
  gravi (artt. 2, 3 e 8)
    Ammissibilità delle intercettazioni telefoniche e delle
     misure cautelari custodiali
 Principio del favor rei: il trattamento       penale più
  rigoroso si applica solo per le condotte     realizzate a
  partire dal 22 ottobre 2015
 Soglia di punibilità: rimane inalterata la    soglia di €
  50.000, il cui superamento determinate il     configurarsi
  della fattispecie penalmente rilevante

                           27
L’aggravante dell’intermediario correo

 Art. 13-bis, comma 3, del D. Lgs. 74/2000 introduce
  una nuova aggravante
 Le pene sono aumentate della metà se il reato è
  commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività
  di consulenza fiscale svolta da un professionista o da
  un intermediario finanziario o bancario, attraverso
  l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale
 Nozione di professionista: soggetti abilitati alla
  presentazione     delle   dichiarazioni    o    qualunque
  soggetto che svolge attività di consulenza fiscale?
 Aggravante solo per il professionista o anche per il
  contribuente?

                           28
L’aggravante dell’intermediario correo

 Ufficio del Massimario         della    Suprema      Corte
  (relazione 111/5/2015):
   nozione di professionista intesa in senso sostanziale e
    dunque comprensiva di chiunque nell’esercizio della sua
    professione, svolge attività di consulenza fiscale
    (commercialisti, consulenti, avvocati, etc.)
   ove manchi qualsiasi riscontro sulla consapevolezza, in
    capo al fruitore della consulenza, non tanto della qualità
    personale del consulente, quanto della serialità dello
    schema nel quale rientra la condotta criminosa ideata,
    non sarà estensibile l’aggravante al contribuente

                            29
La giurisprudenza di legittimità:
       il concorso del consulente
Cassazione penale, sezione III, sent. 18 gennaio
2018, n. 1999
 Principi di diritto:
   «Integra il delitto di indebita compensazione di cui al D.
    Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 10-quater, il pagamento
    di debiti fiscali mediante compensazione con crediti
    d’imposta a seguito del cd. accollo fiscale dove
    commesso         attraverso      l’elaborazione   o     la
    commercializzazione di modelli di evasione, in quanto il
    D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, non solo non prevede
    il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione
    avvenga unicamente tra i medesimi soggetti»
   «In tema di reati tributari, è responsabile di concorso il
    consulente fiscale per la violazione tributaria commessa
    dal cliente (nella specie per il delitto di indebita
    compensazione), quando il primo sia l’ispiratore della
    frode, ed anche se solo il cliente abbia beneficiato della
    operazione fiscalmente illecita»

                             30
La giurisprudenza di legittimità:
     il concorso del consulente

 «In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità
  dell’aggravante in cui il reato è commesso dal
  concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza
  fiscale svolta da un professionista o da un
  intermediario finanziario o bancario attraverso
  l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di
  evasione, è richiesta una particolare modalità della
  condotta, ovverosia la serialità che, se pur non
  prevista espressamente nell’articolo, è desumibile
  dalla      locazione      ……elaborazione                 o
  commercializzazione di modelli di evasione……..,
  rappresentativa di una certa abitualità e ripetitività
  della condotta incriminata»

                          31
La giurisprudenza di legittimità:
          il concorso del consulente

 «In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per
  equivalente , in vista della confisca prevista dal D. Lgs.
  74 del 2000, art. 12 bis, può essere disposto entro i
  limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei
  confronti di uno o più degli autori della condotta
  criminosa,       non      essendo      esso      ricollegato
  all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì
  alla responsabilità di tutti nella commissione
  dell’illecito (nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il
  sequestro disposto nei confronti del consulente fiscale
  ispiratore del meccanismo fraudolento attuativo del c.d
  accollo fiscale, integrante il reato di indebita
  compensazione)»

                              32
La giurisprudenza di legittimità:
             la soglia di punibilità
      Cassazione penale 16 maggio 2012, n. 7662
 Nelle ipotesi, più frequenti, in cui il contribuente procede in
  momenti diversi a compensazioni che, autonomamente
  considerate, non superano la soglia edittale, il delitto si
  perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo
  d’imposta, alla compensazione dell’importo che, sommato a
  quelli precedentemente utilizzati, determina il superamento della
  soglia stessa.
 Sul punto i Giudici di legittimità si sono pronunciati
  espressamente, statuendo che “nel caso in cui, nel corso di uno
  stesso periodo d’imposta, siano effettuate compensazioni con
  crediti non spettanti od inesistenti per importi inferiori alla
  soglia, la figura illecita in esame non può ritenersi integrata in
  quanto il reato si configura solo nel momento in cui si procede,
  per lo stesso periodo d’imposta, alla compensazione di un
  ulteriore importo di crediti non spettanti od inesistenti che,
  sommato agli importi già utilizzati in compensazione sia
  superiore alla soglia di rilevanza di 50 mila euro”
 In senso conforme anche la Circolare 4 agosto 2006 n. 28/E
                               33
La giurisprudenza di legittimità:
                 i crediti non erariali

 Cass.pen., sez III, 3 luglio 2014, n. 45225
      “integra il delitto di truffa” e non dunque quello di indebita
       compensazione “la condotta del datore di lavoro che, per
       mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di
       somme dichiarate come corrisposte al lavoratore, induce in
       errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette
       somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto
       profitto e non già una semplice evasione contributiva”
 Cass. pen., sez. II 7 novembre 2014, n. 51845
      non ha ritenuto integrato il reato di cui all’art.10-quater nel
       caso di compensazione di crediti previdenziali e non
       tributari (nel caso specifico il datore di lavoro, dopo aver
       omesso di corrispondere ad una lavoratrice l’indennità di
       maternità ad essa spettante, aveva comunque utilizzato le
       relative somme a conguaglio con quanto dovuto all’istituto
       previdenziale ad altri titoli)

                                    34
La giurisprudenza di legittimità:
                     i crediti non erariali

 Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2015, n.5177
      in senso opposto, i giudici di legittimità hanno rilevato l’esistenza di un
       rapporto di specialità tra truffa ed indebita compensazione,
       “individuando l’elemento specializzante nella esatta individuazione della
       natura dell’artificio, consistente nella compensazione ” effettuata ex art.
       17 del D.Lgs. n. 241/1997 anche di partite debitorie con crediti
       previdenziali inesistenti
      in primo luogo, si richiama la circostanza che il fatto che l’art. 10-quater
       sia disciplinato all’interno di un testo normativo dedicato agli illeciti fiscali
       non impedisce di riconoscerne l’operatività anche al di fuori di tale
       ambito, anche in ragione che nel citato art. 10-quater compare un
       riferimento all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale indica fra i debiti e i
       crediti suscettibili di compensazione anche i crediti previdenziali;

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La giurisprudenza di legittimità:
               i crediti non erariali

 in secondo luogo, si sostiene che opinando diversamente la condotta
  di indebita compensazione di partite previdenziali rimarrebbe priva di
  ogni sanzione, posto che….
 e si tratta della terza argomentazione, richiamando un arresto delle
  Sezioni Unite n. 1235/2010 in tema di rapporti fra truffa aggravata ed
  illeciti fiscali, ‘‘qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione
  fiscale esaurisce il proprio disvalore all’interno del quadro delineato
  dalla normativa fiscale salvo che dalla condotta derivi un profitto
  ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di
  pubbliche erogazioni”, di modo che la menzionata condotta non
  sarebbe sussumibile sotto la fattispecie della truffa

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