I moniti "a termine" della corte costituzionale e le implicazioni sull'attivita' legislativa del parlamento - di Ilaria Roberti

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ISSN 1826-3534

               14 LUGLIO 2021

   I moniti “a termine” della corte
    costituzionale e le implicazioni
sull’attivita’ legislativa del parlamento

                  di Ilaria Roberti
         Assegnista di ricerca Diritto costituzionale
             Università degli Studi del Molise
I moniti “a termine” della corte costituzionale e
   le implicazioni sull’attivita’ legislativa del
                  parlamento*
                                             di Ilaria Roberti
                               Assegnista di ricerca Diritto costituzionale
                                   Università degli Studi del Molise

Abstract [It]: Il lavoro esamina la tecnica decisoria dei moniti “a termine” della Corte costituzionale, indagando
soprattutto quanto il “tempo” dell’intervento legislativo possa annoverarsi nella sfera di competenza del Giudice
delle Leggi e se quindi il Parlamento risulti vincolato al rispetto del termine monitorio.

Abstract [En]: The paper examines decisions of the Constitutional Court in which a deadline is indicated for
Parliament to intervene. This decision- making is useful for analyzing the relationship between the Court and
Parliament. Above all to understand whether the legislative time is whithin the competence of the Court or
Parliament and also whether the Parliament is bound to respect the time imposed by the Court.

Parole chiave: Moniti, tempo, lacune, incostituzionalità, seguito parlamentare
Keywords: Warnings, time, shortcomings, unconstitutionality, parliamentary procedure

Sommario: 1. Le caratteristiche delle ordinanze monitorie “a termine”. 2. Il problema dell’adozione dei moniti a
“termine” della Corte costituzionale. 3. Il seguito parlamentare “a termine” e il giudizio della Corte sull’inattività
del Parlamento. 4. I beni oggetto di tutela dei moniti “a temine”. 5. Dal monito “a termine” al monito sui “tempi”
di approvazione della legge di bilancio. 6. Nota conclusiva.

1. Le caratteristiche delle ordinanze monitorie a “termine”
Con l’ordinanza n. 207 del 2018 la Corte costituzionale ricorre per la prima volta ad una tecnica monitoria
peculiare, affermando che “laddove (..) la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’intreccio di valori di primario rilievo, (è) doveroso consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione
ed iniziativa”1, rinviando di undici mesi la trattazione della questione. Stessa modalità è impiegata con
l’ordinanza n. 132 del 2020, in cui “considerato (..) che vari progetti di legge in materia di revisione della
disciplina della diffamazione a mezzo stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere,
questa Corte ritiene opportuno (..) rinviare la decisione delle questioni ora sottopostole a una successiva
udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con
i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati”2. Anche di recente, con l’ordinanza n. 97 del 2021,
la Corte dispone nuovamente “il rinvio del giudizio in corso (..) dando al Parlamento un congruo termine

* Articolo sottoposto a referaggio.
1 Punto 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018
2 Punto 8 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 132 del 2020.

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per affrontare la materia”3, dal momento che “l’equiparazione per le condizioni di accesso alla libertà
condizionale tra il condannato all’ergastolo per i delitti commessi alla criminalità organizzata che non
abbiano collaborato con la giustizia e gli ergastolani per delitti di contesto mafioso collaboranti (..)
appartiene alla discrezionalità legislativa (..)”4 e non al giudice ad quem.
Tali pronunce si contraddistinguono per la scelta di dichiarare l’inammissibilità delle questioni
riconnettendo però l’incostituzionalità della disposizione lacunosa ad un momento ben preciso, nel senso
che la lacuna legis potrà essere “tollerata” non oltre la data fissata nel dispositivo5. Pertanto, a differenza
delle sentenze di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata” o di quelle di “ancora costituzionalità”6,
la Consulta fissa la data della successiva udienza nonché quella di un’eventuale pronuncia di accoglimento
in caso di un mancato seguito parlamentare. Ecco perché si tratta di una inammissibilità “con scadenza”,
perché la Corte più che “decidere di non decidere”7 decide di decidere entro un anno dal monito
legislativo, giudicando così non procrastinabili sia l’invito a legiferare sia la dichiarazione di illegittimità
costituzionale.
In particolare, rispetto agli altri moniti, oltre ad una doppia pronuncia8 si prevede un doppio “vincolo
temporale”; dapprima in capo al Parlamento di far uso del potere legislativo entro la data indicata nel

3Punto    11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 97 del 2021
4Punto    9 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 97 del 2021
5Il caso Cappato ha suscitato notevole interesse in dottrina per gli aspetti connessi al tema del “fine vita” e dei vuoti

normativi nel rapporto tra Corte e Parlamento. Ex multis si vedano P. CARNEVALE, Incappare..in Cappato. Considerazioni
di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in Giur.cost.,n. 2, 2019, pp. 370-385; M.D’AMICO,
Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso
Cappato, in www.giurispudenzapenale.com, 2017, pp. 1-17; A. MORRONE, Il caso cappato davanti alla Corte costituzionale.
Riflessioni di un costituzionalista, Intervento al seminario su Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 2018, pp. 3-12; R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata
col caso Cappato, in Forum di Quaderni costituzionali, n.3, 2020, pp. 104- 107; S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte costituzionale,
Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Biolaw Journal, n. 3, 2018, pp. 153-170; A.
RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota
minima a margine di Corte cost. n.132 del 2020), in Consultai on line, n.2, 2020, pp. 406- 407; M. RUOTOLO, L’evoluzione delle
tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord.n.207del2018 in un nuovo contesto
giurisprudenziale, in Rivista Aic, n.2, 2019, pp. 645-665; C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”?
Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in Biolaw Journal, n. 3, 2018, pp. 139-
145.
6Tali decisioni vengono definite anche “attendiste” o di “costituzionalità provvisoria”, proprio perché la Corte pur

facendo presente la violazione del dettato costituzionale decide di rinviare ad un momento indeterminato la pronuncia
di accoglimento cfr. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffré, Milano, 2008, pp. 236-238; R. PINARDI, La Corte,
i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, Giuffré, Milano, 1993, pp. 53- 55; G.
ZAGREBESLKY- V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 410- 412.
7L’ordinanza Cappato è stata definita “attendista” da M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad

incostituzionalità differita, in Questione giustizia, 2018, pp. 1- 10; P. CARNEVALE, op.cit., pp. 372- 374; A.RUGGERI, Pilato
alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora..(a margine di un comunicato sul caso Cappato), in Giur.cost., n. 3, 2018, pp.
568- 570.
8Solitamente l’attività monitoria si contraddistingue per lo schema della doppia pronuncia “costituite da un monito

(precedente) e da una sentenza di accoglimento (successiva) che non costituiscono nella prospettiva del favor constitutionis
una reale restrizione della sfera discrezionale del Parlamento” cfr. G. SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), in
Digesto discipline pubblicistiche, Vol. IX, Utet, Torino, 1994, pp. 162 - 164.

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dispositivo e poi a carico del Giudice costituzionale che dovrà censurare l’eventuale persistenza del vuoto
normativo. Ne consegue che in virtù di tali peculiarità le suddette ordinanze contengono un iter
motivazionale più articolato rispetto alle altre pronunce di inammissibilità9, dal momento che la Corte
compie una valutazione sull’attuale persistenza dell’incompatibilità costituzionale della lacuna legis
prospettando altresì al Parlamento le implicazioni connesse alla successiva pronuncia di accoglimento10.
Tutto ciò avviene tenendo fermo l’interesse non solo per i profili applicativi ma anche per quelli
“temporali” della disposizione lacunosa che contribuiscono a delimitare il giudizio della Consulta nel caso
di un mancato seguito legislativo.
Seppure non trattandosi di un orientamento consolidato, tale modus operandi però pone delle questioni con
riferimento alla legittimazione della Corte ad adottare questo tipo di decisioni, ai parametri costituzionali
che giustificano il ricorso a tale tecnica monitoria, al rapporto con il potere politico in presenza di un
horror vacui, nonché alla vincolatività da attribuirsi al termine monitorio per il seguito parlamentare. Tali
aspetti, espressivi del rapporto tra Corte e Parlamento, contribuiscono ad alimentare “la complessità e la
interna fluidità, ad un tempo, dei connotati della nostra forma di governo (..) e specularmente rispetto ad
esse la varietà dei profili da cui gli elementi e dati suddetti possono essere riguardati (..) sì da mostrarsi
appunto idonei a molteplici quadri ricostruttivi”11.

2. Il problema dell’adozione dei moniti a “termine” della Corte costituzionale
Nell’ordinanza n. 207 del 2018 la Corte costituzionale premette che è ormai prassi consolidata ricorrere
a sollecitazioni monitorie quando “i bilanciamenti sottesi” implicano una valutazione di competenza del
Legislatore12. Tuttavia, “un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue
peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori coinvolti”13, non potendo cioè tollerarsi oltre tempo
la vigenza della norma costituzionalmente incompatibile. Sicché, come si ribadisce anche nelle ordinanze
n. 132 del 202014 e n. 97 del 202115, facendo “leva sui propri poteri di gestione del processo
costituzionale”16 la Corte dispone “il rinvio del giudizio in corso, al fine di valutare la sopravvenienza di

9Ovvero     delle ordinanze che presentano un iter motivazionale parificabile ad una sentenza cfr. A. MORRONE, Finale
di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l’ord n.97 del 2021 sull’ergastolo ostativo, in Consultaonline, n.2, 2021, p. 388;
R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, cit., p. 106.
10R. PINARDI, op.cit., p. 106 e ss.
11A. RUGGERI, Corte costituzionale e Parlamento tra aperture del “modello” e fluidità dell’esperienza, in - A. RUGGERI – G.

SILVESTRI (a cura di) Corte e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Giuffré, Milano, 2000, p. 2.
12Punto 10 del Considerato in diritto ordinanza n. 207 del 2018
13Punto 11 del Considerato in diritto ordinanza n. 207 del 2018
14Punto 8 del Considerato in diritto ordinanza n. 132 del 2020
15Punto 10 del Considerato in diritto ordinanza n. 97 del 2021
16Punto 11 del Considerato in diritto ordinanza n.207 del 2018

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leggi che regolano la materia”17. Con tale tecnica il Giudice costituzionale mette in correlazione il suo
potere monitorio “a termine” a quello di organizzazione e di disponibilità dei tempi del giudizio ad quem18.
Di modo che, la questione risulta svincolata dalla “disponibilità” dei giudici a quibus in quanto, pur se
risollevata medio tempore, dovrà comunque essere trattata nella data fissata nell’iniziale dispositivo.
Mediante tale soluzione si esalta la caratteristica dell’“autosufficienza” dell’ordinanza di rimessione 19,
perché, nonostante sia stata adottata una pronuncia di inammissibilità, l’oggetto e i parametri indicati dal
giudice a quo vincolano sia la Consulta a giudicare la futura incompatibilità costituzionale sia il Parlamento
a tenere presente quelle norme per il seguito legislativo. Tale andamento tuttavia produce delle
implicazioni che non si limitano alla dimensione processuale, ma includono valutazioni di ben altra natura.
Tra di esse il punctum dolens attiene anzitutto alla possibilità di ammettere che la Corte intrepreti
estensivamente gli artt. 134 e 136 Cost, fino al punto di riconoscere la capacità di stabilire la data entro
cui la sua pronuncia di incostituzionalità è da considerarsi improcrastinabile.
Secondo una certa interpretazione la Consulta può considerare l’impatto sistemico prodotto dalle
decisioni di incostituzionalità in caso di vuoti normativi20. In particolare, la Corte costituzionale può
giudicare quanto la sua pronuncia di accoglimento accentui l’esistenza dell’horror vacui da colmare21. Si
tratta cioè di un’operazione collegata alla necessità di evitare l’aggravarsi di lacune relative a diritti
fondamentali, rispetto a cui persiste un’inerzia del Palamento in ordine ad un loro riconoscimento 22. In
quest’ottica si giustifica finanche la modulazione degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento
quando si prospetta una soluzione costituzionalmente preferibile per evitare l’accentuarsi dei vuoti di
tutela23. Da tali osservazioni però non sembra che possa automaticamente includersi anche un giudizio
“anticipatore” dell’incostituzionalità, connessa finanche ad un termine preciso entro cui colmare una
lacuna legis. In tale ipotesi vi sarebbe un’interpretazione eccessivamente estensiva del dettato
costituzionale24 il cui esito coinciderebbe con un ampliamento della portata degli artt. 134 e 136 Cost ed

17Ibidem.
18R.  PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, cit., p. 106.
19Per   un’analisi di tale caratteristica si veda R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R.
ROMBOLI (a cura di) Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Giappichelli, Torino, 2014, p. 79.
Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in merito a tale requisito si veda G. ZAGREBESLKY- V.
MARCENO’, Giustizia costituzionale, cit., p. 283, in cui si sottolinea un andamento abbastanza constante della Consulta a
controllare “in modo rigoroso” soprattutto la sussistenza della rilevanza della questione.
20M.LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte

costituzionale degli anni 90, in A.A.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze
straniere, Giuffré, Milano, 1989, pp. 110- 112; R. PINARDI, La Corte, i giudici e il legislatore, cit., pp. 21- 23; M. RUOTOLO,
L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord.n.207del2018
in un nuovo contesto giurisprudenziale, cit., p. 648.
21M.LUCIANI, op.cit., p. 112.
22Ibid., p.112.
23Ibid., p.112.
24Sul tema dell’interpretazione delle norme costituzionali si rinvia a R. GUASTINI, Le fonti del diritto. Fondamenti teorici,

Giuffré, Milano, 2010, pp. 197- 199.

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una contestuale limitazione dell’uso del potere discrezionale del Parlamento ex art. 28 della l. n. 87 del
1953. Per meglio dire, nel bilanciamento tra le norme sul ruolo della Corte e l’art. 28 si andrebbe a stabilire
una prevalenza delle prime sulle seconde con esiti discutibili in termini di rispetto della separazione dei
poteri e della discrezionalità legislativa. Se da un lato questa lettura è stata definita troppo esegetica, perché
non tiene conto che il modello di giustizia costituzionale disciplinato in Costituzione è di natura
embrionale25, nel senso che con il tempo è stato “aggiornato” dal Giudice delle leggi in base all’evoluzione
del contesto politico e istituzionale26, dall’altro resta il fatto che la ratio di quelle norme è diretta a definire
e al contempo delimitare l’azione della Consulta in uno schema rispettoso dei poteri all’interno dello Stato
costituzionale27.
In un’altra prospettiva, l’assenza di un diretto riferimento normativo potrebbe non risultare ostativa se
siffatta tecnica decisoria fosse giustificabile applicando un “tempo costituzionalmente obbligato”. Più
precisamente, mutuando lo schema delle c.d. “rime obbligate”28, la Corte ricorrerebbe all’unica soluzione
“temporale” imposta dal dettato costituzionale. Ovvero, il termine di undici mesi di differimento della
trattazione delle due questioni dovrebbe costituire l’unico frangente di tempo ispirato ad un giudizio di
“pura” legalità costituzionale. Di modo che, così come avviene per le sentenze additive, è dal dettato
costituzionale e non dalla mera volontà della Consulta a doversi imporre undici mesi di rinvio della
trattazione della questione per consentire al Parlamento di legiferare sulla materia29. Tuttavia individuare
un termine “costituzionalmente obbligato” non è un’operazione agevole, considerato che il tempo è una
categoria elastica che implica giocoforza una valutazione discrezionale30. Tale “elasticità” di giudizio
potrebbe poi accentuarsi in ragione della circostanza che per la tutela di ciascun diritto possa presentarsi
necessario un rinvio più lungo o più breve a seconda dei fattori normativi e costituzionali emergenti di
volta in volta nella singola fattispecie. Non è un caso quindi che tali difficoltà siano riscontrabili nella
parte motiva delle decisioni de quibus, in cui la Consulta non si riferisce ad un tempo “costituzionalmente
obbligato” o di un’unica soluzione temporalmente obbligata, ma piuttosto rifugge nella formula della
“non tollerabilità” della lacuna normativa oltre la data indicata31.

25La  tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale si giustifica alla luce dell’“innata fragilità e variabilità delle
divisioni interne tra sistema politico e giurisdizionale” cfr. E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine
ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2019, pp. 780- 781.
26E. CHELI, op.cit., p. 780.
27V.CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur.cost., 1976, pp. 1694-1708.
28Secondo la nota teoria elaborata da VEZIO CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, cit., pp. 1696- 1700.
29Per giustificare l’operazione additiva CRISAFULLI affermava che non era la Corte a colmare la lacuna normativa

riscontrata, ma era il dettato costituzionale che “obbligava” la Consulta ad aggiungere il frammento normativo mancante.
30Analizzano l’ondivaga relazione tra tempo e processo costituzionale R. PINARDI- S. SCAGLIARINI, La durata del

processo della Corte nei conflitti tra poteri dello Stato: spunti e riflessioni a partire da una ricerca empirica, in Giur cost., n. 2, 2020, pp.
442- 443.
31Punto 10 e 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018

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D’altra parte, senza un “tempo costituzionalmente obbligato” vi è il rischio che la Corte non compia
un’azione autonoma, cioè svincolata dalle successive azioni del Legislatore32, ma ponga un intervento
“temporale” subordinato al seguito parlamentare. Ed è proprio questa sovrapposizione che mette in
risalto quanto il termine dell’illegittimità costituzionale indicato dalla Corte coincida con il tempo della
normazione, ponendosi finanche l’uno conditio sine qua non dell’altro. Si pensi all’ordinanza Cappato: il
vuoto normativo è tollerato fino al punto in cui il Legislatore darà seguito al monito a termine, altrimenti
la Corte si pronuncerà nel senso della incostituzionalità33. Al pari nell’ordinanza n. 132 del 2020 l’horror
vacui dovrà essere colmato imponendo al Parlamento l’approvazione dei progetti di legge in itinere34. Infine,
nell’ordinanza n. 97 del 2021 l’intervento demolitorio della Corte è rinviato in attesa che l’istituzione
rappresentativa equipari l’accesso alla libertà condizionale a ergastolani che abbiano o meno commesso
“reati ostativi”. Tutto ciò spinge ad avvalorare l’idea che il monito a termine si collochi nella dicotomia
tra il tempo del rispetto della legalità costituzionale e i tempi di normazione35, laddove nelle suddette
ordinanze la data entro cui il Parlamento è chiamato a legiferare coincida con quella in cui la Corte
pronuncerà l’incostituzionalità. Ed è proprio questa coincidenza che compromette il ruolo “in- politico”36
del Giudice costituzionale, perché il “tempo” dell’illegittimità costituzionale può sfumare o includersi
nell’ambito delle esigenze di normazione, producendo una sovrapposizione tra la sfera del gubernaculum e
quella della iurisdictio37. Ciò accade in forma ancor più evidente quando, come nel caso Cappato, la Corte
adotta un monito “a termine” in relazione a inesistenti progetti di legge o proposte di legge in fase di
esame, trasformando la sollecitazione in un vincolo temporale ancor più stringente per il Parlamento.
Viceversa, nell’ordinanza n. 132 del 2020 il problema sembra apparentemente mitigato dall’esistenza di
una serie di proposte di legge di modifica della fattispecie incriminatrice38, citati peraltro dalla stessa Corte
nella parte motiva della decisione39. Anche qui però, nonostante il Parlamento si fosse già attivato, si tratta

32Come     nel caso delle sentenze additive in cui ha comunque compiuto un’azione svincolata dal Parlamento cfr. V.
CRISAFULLI, La Corte cost. ha vent’anni, cit., p. 1697.
33Punto 10 e 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018
34Punto 8 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 132 del 2020
35Al riguardo si sottintende la distinzione fatta da attenta dottrina tra “moniti di legittimità costituzionale” e i “moniti di

politica legislativa” cfr. G.ZAGREBESLKY- V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, cit., p. 412, in cui si specifica che i
moniti di legittimità costituzionale “consistono nell’affermazione e nell’esplicitazione di obblighi derivanti dalla
Costituzione” mentre “i moniti di politica legislativa sono il frutto di punti di vista d’opportunità, riguardanti una sfera
d’indifferenza costituzionale”.
36Espressione a cui ricorre G. ZAGREBESLKY, La Corte “in- politica”, Intervento al Premio Giuseppe Chiarelli, 20 Ottobre

2004, Roma, in Astrid-online, pp. 1-8.
37A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni

costituzionali, n.2, 2019, pp. 251- 290.
38A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato nel caso Cappato,

cit., p. 406.
39Punto 8 del Considerato in diritto dell’ordinanza n.132 del 2020

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comunque di una sollecitazione che incide sull’“accelerazione” dell’approvazione delle varie proposte di
legge, delineandosi quindi come un’incursione della tempistica dei lavori parlamentari.

3. Il seguito parlamentare “a termine” e il giudizio della Corte sull’inattività del Parlamento
Con la sentenza n. 242 del 2019 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio
autonomamente e liberamente formatisi di una persona affetta da patologie irreversibili. La Corte ha così
adottato una sentenza di accoglimento in seguito alla mancata ottemperanza da parte del Parlamento del
suo “monito a termine” contenuto nell’ordinanza n. 207 del 201840. Questo dato può essere interpretato
in due modi diversi. Da una parte il mancato seguito parlamentare può essere dipeso dall’inerzia
dell’istituzione rappresentativa che, non esplicitando alcuna rivendica sui tempi di attuazione della tutela
dei diritti, non ha ancora colmato il vuoto normativo segnalato dalla Corte. In un’altra prospettiva,
viceversa, il Legislatore potrebbe non aver ottemperato al monito a termine perché non ha considerato
“vincolante” l’invito a legiferare, non reputando dunque sindacabile la sua discrezionalità normativa
neanche in sede di giudizio di costituzionalità41 e confermando così il precedente trend della sua ritrosia a
dare seguito ai moniti della Consulta42. L’interrogativo che si pone quindi è se il Parlamento doveva
rispettare il termine monitorio, approvando la legge di modifica della fattispecie incriminatrice prevista
dall’art. 580 c.p., nonché se la Corte poteva censurare il mancato seguito legislativo per la violazione del
vincolo monitorio temporale43.
La teoria crisafulliana parte dal presupposto che la giustizia costituzionale è “un’antinomia
intenzionalmente posta in essere dai costituenti, in funzione di un preciso disegno politico, nella quale si
esprime al più alto livello quella componente liberale e quindi garantista che qualifica il regime
democratico costituzionalmente adottato”44. In particolare, alla Consulta non è stata volutamente
riconosciuta la stessa legittimazione del Parlamento perché altrimenti il controllo di costituzionalità si

40Definita   anche una “pronunzia-delega” perché la Corte elenca i vincoli e le direttive che dovranno essere rispettati dal
Legislatore nel suo futuro intervento cfr. P. CARNEVALE, L’ordinanza n.207 del 2018 della Corte costituzionale fra asserite
violazioni delle regole processuali, duplice rinvio (a sé e al legislatore) e attesa di scenari futuri, in A. APOSTOLI- F. BIONDI- P.
CARNEVALE-O. CHESSA-M. CECCHETTI-F. GALLO-I. PELLIZZONI-B. PEZZINI (a cura di), Libertà
fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza n.207 del 2018 della Corte costituzionale, GoWare, 2020, p. 35;
C.TRIPODINA, Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire “nel modo più corrispondente alla propria visione
di dignità nel morire”, in www.forumcostituzionale.it, 2019, pp. 1-6.
41C.TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in

Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 219-233.
42Dossier su Dialogo con il Legislatore: moniti, auspici e richiami nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2019, curato da

R.NEVOLA, consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it
43Con riguardo all’ordinanza n.132 del 2020 la Corte non si è pronunciata dal momento che il termine per la nuova

udienza è fissato per il 22 Giugno 2021 mentre per quanto attiene all’ordinanza n. 97 del 2021 il termine per la nuova
trattazione è fisato al 10 Maggio 2022.
44V.CRISAFULLI, Giustizia costituzionale e potere legislativo, in Diritto e Società, 1978, p. 73.

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ridurrebbe ad “un auto-controllo”45. Ciò non toglie che pur mantenendo ferma tale distinzione la Corte
possa sollecitare il Parlamento “indirizzandolo” in un’attività legislativa costituzionalmente compatibile46.
Più precisamente, la Consulta può assumere un ruolo di iniziativa in base alla sua funzione di “interprete
privilegiato” del testo fondamentale, trasformandosi così “in un moderatore di conflitti sociali”47. Detto
altrimenti, il Giudice delle leggi può ricorrere a dei moniti legislativi svolgendo una funzione di impulso
sempre per consentire il rispetto della legalità costituzionale48. Questa attività non comporterebbe
un’invasione della sfera parlamentare ma riguarderebbe solo un’esplicitazione di quello che deve essere
l’indirizzo normativo costituzionalmente compatibile49.
Tuttavia, tenendo presente l’evoluzione della giurisprudenza “monitoria” il rischio è che in base a tali
presupposti possa legittimarsi un “attivismo” della Consulta che in questi ultimi anni si è esplicato anche
sul piano degli inviti a legiferare finanche attraverso la fissazione dell’an e del quantum dell’intervento
parlamentare50. Se infatti quelle autorevoli riflessioni erano connesse a un orientamento monitorio
iniziale, attualmente il loro richiamo rischia di giustificare una creatività della Corte che non è più
solamente riconducibile al piano dell’iniziativa o dell’impulso ma ad una fase attuativa dell’azione
legislativa51. Come è stato evidenziato, nel corso degli anni il Giudice costituzionale non solo
teoricamente, ma anche concretamente ha precisato come debba espletarsi l’azione parlamentare,
ponendo in essere un’attività molto affine alla sfera della discrezionalità politica e non a quella di garanzia
costituzionale52. Al riguardo poi si era sin da subito evidenziato che in quelle inziali teorie giustificative
dell’attività monitoria la Costituzione era intesa come una “forza interna capace di guidare insieme la
Corte ed il legislatore”53 nel senso che “la Costituzione sarebbe insomma non un vincolo esterno, che

45Ibid.,   pp. 73-75.
46V.CRISAFULLI,         La Corte costituzionale ha vent’anni, cit., p. 1695.
47F. MODUGNO,           Corte costituzionale e potere legislativo, in P. BARILE- E. CHELI- S. GRASSI (a cura di) Corte costituzionale
e sviluppo della forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 52-56.
48Quando tali moniti vengono inclusi in sentenze di accoglimento quest’ultime vengono definite “sentenze- legge” da

G.SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), cit., p. 32; nonché si veda ID., Le sentenze normative della Corte costituzionale,
in Giurisprudenza costituzionale, 1981, pp. 1684-1721, in cui l’Autore specifica come tale operazione non debba considerarsi
invasiva della discrezionalità legislativa, ma solo un modo attraverso cui la Corte sollecita il Parlamento in caso di
omissioni legislative che comportano il mancato rispetto del dettato costituzionale. Cioè si tratta di una decisione
“manipolativa” che la Consulta adotta per assicurare il rispetto della Costituzione al pari delle sentenze additive.
49G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, cit., p. 1685.
50Su questo “attivismo” della Corte a divenire “co- legislatore” soprattutto in relazione alle c.d. “zone franche” si vedano

le censure mosse da R. BIN, Zone franche e legittimazione della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, n.1, 2014, pp. 640- 645;
R. PINARDI, La Corte, i giudici e il legislatore, cit., p. 73; A. PIZZORUSSO, Zone d’ombre e zone franche della giustizia
costituzionale italiana, in A.D’ATENA (a cura di) Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffré, Milano, 2012, p. 1021; S.
STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in www.federalismi.it, n.17, 2018, pp.1-39; G. ZAGREBELSKY,
La Corte “in-politica”, cit., p. 3.
51G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, cit., p. 412.
52Ibid., p. 412.
53G. ZAGREBESLKY, La Corte costituzionale e il legislatore, in Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, cit.,

pp. 103- 157, in particolare l’A. distingueva due tipi di sentenze: quelle che la Corte costituzionale adottava per evitare il

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pone limiti insuperabili, ma si manifesta indifferente rispetto a ciò che si svolge all’interno, bensì una
forza interna animatrice di tuta quanta l’attività legislativa. Il ruolo vero della Corte sarebbe dunque di
partecipare al processo rivolto a rendere effettiva tale forza interna, in un processo che, come è chiaro,
non ha nulla di giurisdizionale, se non ci si fa ingannare dalle nude ed illusorie apparenze, ma ha tutto di
politico, nel senso almeno in cui è politica l'attuazione della Costituzione”54. Ne consegue che qualora la
Corte partecipi all’attuazione della Costituzione attraverso indicazioni che riguardano l’“uso” del potere
legislativo l’attività monitoria si tramuta in un vincolo di carattere “politico” e non “in- politico”55. La
fase attuativa della Costituzione è di competenza del Parlamento, che deve autonomamente ricavare dal
dettato costituzionale le modalità di intervento legislativo, senza che la Corte gli suggerisca come
legiferare56. L’intervento “naturale” della Consulta è piuttosto collocabile in una fase successiva, che
attiene al giudizio relativo al modus attraverso cui è stato colmato il vuoto normativo. Solo così la
Costituzione si può intendere come una “forza” che indirizza le rispettive attività delle due istituzioni, nel
rispetto di una distinzione precisa delle competenze relative al processo di attuazione del testo
fondamentale. Mutatis mutandis con il monito “a termine” la Consulta indirizza l’azione legislativa
attraverso l’apposizione di un vincolo temporale “esterno” alla sfera parlamentare. Questo perché il
tempo attuativo della Costituzione rientra nella sfera decisionale del Parlamento mentre alla Corte spetta
piuttosto un giudizio su quanto il tempo dell’intervento legislativo abbia rispettato il dettato
costituzionale. Il controllo della Consulta quindi dovrebbe essere sempre successivo e non prodromico,
perché solamente in questo modo ci sarebbe una valutazione circa il rispetto di un vincolo “in- politico”
e non “politico”. In assenza di tale presupposto, vi è il rischio che la Consulta incida sulla dimensione
temporale dell’attività da intendersi come un’immediata espressione della discrezionalità parlamentare. Il
rispetto degli artt. 70 e 72 Cost., infatti, richiede che il Parlamento possa decidere in merito a tutte le fasi
inerenti all’iter di approvazione di una legge incluso il suo tempo 57. Peraltro, in un momento in cui la
centralità del potere legislativo dell’istituzione rappresentativa ha subito una forte compressione 58 era
auspicabile un atteggiamento della Consulta meno invasivo anche sotto il profilo temporale.

prodursi di lacune a causa dell’inerzia del legislatore e quelle attraverso cui imponeva il proprio orientamento legislativo.
In entrambi i casi l’A. si mostrava critico su tale modus operandi della Consulta.
54G. ZAGREBESLKY, op.cit, p. 150.
55 Ibid., p.150.
56G. ZAGREBESLKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, cit., p. 412
57A.A. CERVATI, art. 70 – 72, in G. BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione, Vol. XXI, Zanichelli, Bologna-

Roma, 1979, pp. 1-252.
58La tematica è stata oggetto di numerose indagini che hanno interessato la perdita del ruolo preponderante del

Parlamento nella fase dell’iniziativa e dell’approvazione legislativa. A tale problema si riconnette altresì una
frantumazione del sistema delle fonti nonché un “pluricentrismo” accentuato anche dal concorso di altre fonti diverse
da quella parlamentare nella produzione del diritto. Per un’analisi di tali questioni si rinvia a R.BIN, Ordine delle norme e
disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto, in G. BRUNELLI- A. PUGIOTTO- P.
VERONESI (a cura di) Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Vol.I, Jovene,

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Questa ricostruzione è stata di recente “mitigata” dalla stessa Corte costituzionale mediante il richiamo
al principio della leale cooperazione istituzionale, la cui attuazione sottintende una valutazione preventiva
degli effetti della pronuncia di incostituzionalità con l’eventualità di esplicitare al Parlamento le modalità
dell’intervento normativo costituzionalmente compatibile59.. Non è un caso che nelle ordinanze “a
termine” il potere monitorio è incluso come espressione di tale principio la cui attuazione è diretta ad
evitare operazioni “invasive” della sfera parlamentare60. Tale prospettiva è stata altresì ribadita nella
relazione annuale sull’attività della Consulta, in cui la Presidente Marta Cartabia ha posto l’attenzione
sull’importanza della leale cooperazione non solo tra Corte e organi giurisdizionali, ma anche tra Corte e
Parlamento, al fine di giungere a soluzioni compatibili con il dettato costituzionale61. Del resto “il
principio di leale cooperazione non è che il rovescio del principio della separazione dei poteri”62; esso “è
tanto fondato in Costituzione quanto lo può essere l’esigenza che la macchina istituzionale attentamente
progettata in alcuni suoi particolari, alla fine funzioni come un complesso efficiente”63.
Tuttavia, il problema che emerge soprattutto dopo la sentenza n. 242 del 202064 è che il monito a termine
non realizzi un “complesso efficiente”, perché il Parlamento non intende il potere monitorio come
un’espressione del principio di leale cooperazione ma piuttosto come un “vincolo esterno”, considerato
che non ha provveduto a dare seguito alla sollecitazione della Consulta. Se dunque per la Corte il rispetto
del termine monitorio è da interpretarsi come un’espressione della leale cooperazione, nell’ottica del
Parlamento il monito a termine rimanda ad una violazione di tale principio. Si verifica così una divergenza,
causata da una visione più “elastica” della separazione dei poteri da parte della Corte e da una concezione
più “rigida” fatta propria dal Parlamento65. Tale dissonanza produce due tipologie di effetti. Per primo,

Napoli, 2009, pp. 35-60; L. CARLASSARE, Fonti del diritto, rottura delle regole, indebolimento della democrazia, in Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari, n.10, 1999, pp. 75- 91; P.CARNEVALE, La qualità del sistema normativo fra pluralità delle
politiche, elusione di snodi teorici e ricerca di un factotum, in www.federalismi.it, n.6, 2014, pp. 1-50; A. CERRI, Prolegomeni ad un
corso sulle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2011; E.CHELI, Politica delle fonti e ruolo del Parlamento, in L. DUILIO (a cura
di) Politica delle legislazione oltre la crisi, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 299- 304; G. FERRARA, Sulle fonti del diritto. Qualche
premessa, in www.costituzionalismo.it, n.2, 2006, pp. 1-10; N.LUPO, Populismo legislativo?: continuità e discontinuità nelle
tendenze della legislazione italiana, in Ragion pratica, n. 52, 2019, pp. 251- 272; A. PIZZORUSSO, La produzione normativa ai
tempi della globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2008; G.SILVESTRI, “Questa o quella per me sono pari..”. Disinvoltura ed
irrequietezza nella legislazione italiana sulle fonti del diritto, in www.costituzionalismo.it, n.3, 2004, pp. 1- 13; G. SILVESTRI,
Costituzione e fonti primarie, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2018, pp. 1-8.
59Sul richiamo a tale principio nelle decisioni della Corte si veda il Dossier su Dialogo con il Legislatore: moniti, auspici e

richiami nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 9 e ss.
60Punto 10 e 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018 e Punto 8 del Considerato in diritto

dell’ordinanza n. 132 del 2020
61L’attività della Corte costituzionale nel 2019, Relazione della Presidente Marta Cartabia, in www.cortecostituzionale.it, 2019, p.

6.
62R. BIN, Il principio di leale cooperazione nel rapporto tra poteri, in Riv.dir.cost., 2001, p. 5.
63Ibid., p.5.
64Al momento tali osservazioni non possono estendersi né all’ordinanza n.132 del 2020, perché il termine monitorio è

fissato per il 22 Giugno 2021, né all’ordinanza n. 97 del 2021 perché il termine è fissato per il 10 Maggio 2022.
65Sul tema si veda R. BIN, op.cit., p. 5.

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la Consulta si mostra incline a non adottare un orientamento “difensivo” dell’azione legislativa
parlamentare, perché di fronte all’inerzia del Parlamento compie delle incursioni temporali su una
modalità espressiva della sua sfera di competenza. In secondo luogo questo atteggiamento si presta ad
essere interpretato come “creativo”, in quanto la Corte nella pronuncia di incostituzionalità relativa al
mancato seguito parlamentare annovera nel suo giudizio il non rispetto del termine monitorio,
annoverandolo discutibilmente nella categoria “in- politica”66.

4. I beni oggetto di tutela dei moniti “a temine”
Nelle ordinanze “a termine” l’esigenza di colmare tempestivamente il vuoto normativo viene posto in
relazione a parametri costituzionali e convenzionali che sanciscono la tutela di diritti talmente importanti
che secondo la Consulta non tollerano un’inerzia legislativa persistente. Infatti è “per le caratteristiche e
per la rilevanza dei valori sottesi alla questione”67 che la Corte può imporre al Legislatore un termine
entro cui colmare la lacuna normativa68.
Nell’ordinanza Cappato il riferimento è agli art. 2, 13 e 32 Cost nonché 8 CEDU, interpretati come
disposizioni che tutelano il diritto alla vita in ogni sua forma e in ogni suo stadio fisico e mentale 69.
Nell’ordinanza n. 132 del 2020 i parametri sono gli artt. 2 e 3 Cost. e gli artt. 8 e 10 CEDU che, ad avviso
della Corte, legittimano il ricorso ad un monito “a termine” per tutelare il diritto alla riservatezza e alla
propria vita privata al tempo dei social network70. Infine nell’ordinanza n. 97 del 2021 i parametri del giudizio
sono gli artt. 3, 27 e 117 Cost nonché l’art. 3 CEDU che spingono a giudicare un intervento legislativo
equivalente del trattamento degli ergastolani ispirato alla funzione rieducativa della pena. È interessante
notare quindi come di fronte alla tutela della vita, intesa come libertà personale, integrità fisica e mentale
nonché come un bene “relazionale”, la Consulta mostri una maggiore intransigenza, imponendo al
Legislatore un termine entro cui dare seguito al monito. L’interrogativo che si pone è perché fino ad ora
non era stato disposto un monito “a termine” in presenza della violazione degli stessi parametri citati. Più
precisamente, è da verificare se non si fosse presentata un’occasione simile in passato, oppure nonostante
sussistessero i presupposti la Consulta non aveva ancora esplicitato questa “spregiudicatezza”71 connessa
alla fissazione di un termine entro cui colmare la lacuna normativa. Attraverso tale tecnica peraltro deriva
anche l’adesione alla visione “gerarchica” oppure “orizzontale” dei valori costituzionali in sede di

66G. ZAGREBESLKY, La Corte in- politica, cit., p. 3.
67Punto 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018 e Punto 8 del Considerato in diritto dell’ordinanza
n. 132 del 2020.
68Punto 11 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018 e Punto 8 del Considerato in diritto dell’ordinanza

n. 132 del 2020.
69Punto 2, 4 e 5 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018
70Punto 7.3 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 132 del 2020.
71P. CARNEVALE, Intervento su Giudici e Legislatore, in Diritto pubblico n.2, 2016, p. 592.

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bilanciamento72, dal momento che il termine monitorio nei confronti di alcune lacune rispetto ad altre
sottintende la scelta della Corte di privilegiare non solo una maggiore tempestività nel colmarle ma anche
una gerarchia di valori da tutelare prima di altri.
Sino a qualche tempo fa la Consulta operava in sede di bilanciamento una valutazione dei diritti e degli
interessi costituzionali a seconda delle contingenti esigenze imposte dal contesto storico, economico e
sociale in cui è adottata la pronuncia di incostituzionalità73. In particolare l’attenzione per il fattore
temporale era connesso a ragioni avulse dalla creazione di una scala “gerarchica” dei principi sanciti in
Costituzione. Al riguardo si pensi alla giurisprudenza costituzionale che durante la crisi del debito sovrano
ha ammesso un bilanciamento tra gli artt. 3 e 81 Cost., in cui le esigenze di rispetto dell’equilibrio di
bilancio sono risultate preponderanti rispetto ad un principio fondante l’ordinamento costituzionale74. In
quel caso la Consulta ha dato prova non solo di interessarsi alla dimensione temporale delle sue decisioni
attraverso una modulazione degli effetti diretta a limitare il “costo” delle sue sentenze, ma al contempo
ha bilanciato l’eguaglianza dei cittadini con il pareggio dei conti pubblici75. Ancora, ci sono stati episodi
in cui fattispecie simili a quelle sottese alle ordinanze “a termine” venivano poste all’attenzione della
Consulta senza che però quest’ultima avesse imposto al Legislatore un bilanciamento dei valori tutelabili
in un’ottica temporalmente vincolante. Si pensi alla giurisprudenza dell’età dei “nuovi diritti”76 definiti
anche “diritti senza legge”77; in quei casi nonostante fosse più volte richiamato il combinato disposto

72Sulla  gerarchia dei valori in sede di bilanciamento si vedano G. ZAGREBESLKY, Il diritto mite. Leggi diritti giustizia,
Einaudi, Torino, 1992; R.BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffré,
Milano, 1992; A. MORRONE, Bilanciamento (voce), in Enciclopedia del diritto, Annali, Vol.II, Tomo II, Giuffré, Milano, 2008,
pp. 185- 204.
73Al riguardo si è parlato di un “bilanciamento ineguale” nel caso dei diritti sociali e degli interessi economici cfr. M.

LUCIANI, Sui diritti sociali, in Democrazia e diritto, 1995, p. 560; oppure di bilanciamento “endocostituzionale” in cui c’è
una valutazione “circolare” dei valori diretta a garantire la “più intesa tutela” dei diritti cfr. A. RUGGERI, Rapporti tra
Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e controlimiti mobili a garanzia dei diritti fondamentali, in Rivista
Aic, n.1, 2011, pp. 2-3; ed infine si è parlato di bilanciamento “variabile” a seconda dei diritti da tutelare e del contesto
in cui vengono tutelati cfr. A. MORRONE, op.cit., p. 186.
74R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in www.forumcostituzionale.it, 2015, pp. 1-

7; I. CIOLLI, L’art.81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in www.forumcostituzionale.it, 2015,
pp. 1-4; I. MASSA PINTO, La sentenza della Corte costituzionale n.10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla
legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiudizionalismo costituzionale, in
www.costituzionalismo.it, n.1, 2017, pp.1-20; A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n.
70/2015della Corte costituzionale, in www.federalismi.it. n.10, 2015, p. 1-16; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali
delle sentenze di incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in
Giur cost., n.1, 2015, pp. 220-231.; R. ROMBOLI, L’obbligo per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata
incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in www.forumcostituzionale.it, 2015, pp.
1-24.
75In senso critico si vedano R. BIN, op.cit., p. 2; I. CIOLLI, op.cit., p. 2; A. MORRONE, op.cit., p. 3; R. PINARDI, op.cit.,

p. 223; R. ROMBOLI, op.cit., p. 2.
76Espressione a cui ricorre M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei nuovi diritti, in Quaderni costituzionali, n.3,

2009, p. 537.
77A. MORELLI, I diritti senza legge, in Consulta on line, n. 1, 2015, p. 11.

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degli artt. 2 e 3 Cost persino in tema di tutela della vita umana78 la Corte non si era mai spinta fino al
punto di stabilire una priorità temporale nell’attuazione del pluralismo dei diritti79, limitandosi solamente
a sollecitare il Legislatore con formule più o meno stringenti. Se ne deve dedurre che la Corte non aveva
avvertito l’“intollerabilità” delle suddette lacune, non esplicitando una impellente esigenza “temporale”
di tutelare alcuni diritti rispetto ad altri, esaltando altresì una “orizzontalità” dei valori sanciti in
Costituzione. Per meglio dire, di fronte all’emergere di nuovi diritti nel tessuto sociale il Giudice delle
leggi non aveva mai espresso una priorità di tutela dell’art. 2 e 3 Cost rispetto ad alcune lacune normative
che violavano diritti di particolare pregnanza, ma attraverso pronunce di inammissibilità lasciava al
Legislatore questo genere di valutazione80.
Con le recenti ordinanze monitorie, viceversa, la Corte esplicita “l’intollerabilità” dell’horror vacui
soprattutto quando in relazione al diritto alla vita vengono violati gli artt. 2 e 3 Cost, che così facendo
vengono intesi come dei “super- principi”81. In questo modo, la Consulta mostra un certo “attivismo”
nel far intendere al Parlamento che in relazione alla tutela della vita non può attendersi che una norma
lacunosa continui a produrre effetti medio tempore. Tanto più poi ciò accade quando, il diritto alla vita e alla
riservatezza sono tutelate a livello sovranazionale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in
funzione rafforzativa dell’iter motivazionale suddetto82. Difatti, in entrambe le decisioni de quibus la
Consulta arricchisce la parte motiva attraverso la menzione della giurisprudenza convenzionale nonché
dell’interpretazione che la Corte di Strasburgo fornisce degli artt. 8 e 10 CEDU. Il richiamo non appare
diretto a mutare la sua visione “verticale” dei rapporti tra Carte e tra Corti83 ma solamente a legittimare il

78Il riferimento è ai casi Welby ed Englaro e al riconoscimento del diritto all’eutanasia, le cui problematiche sono state
affrontate sotto vari aspetti nel volume di F.R. DE MARTINO (a cura di), Atti di produzione normativa e separazione dei
poteri. Fine vita, vuoti legislativi e limiti dell’attività giurisdizionale, Arti Grafiche, Campobasso, 2012.
79Per una recente analisi dell’attuazione del principio pluralista nei rapporti tra Corte e Parlamento si veda F.R. DE

MARTINO, L’attualità del principio pluralista come problema, in Rivista Aic, n.2, 2019, p. 580 in cui l’A. sostiene che debba
preservarsi una distinzione tra i poteri dei due soggetti istituzionali. Ciò in quanto “in una democrazia pluralista (..) è
possibile che emergano istanze e conflitti proprio in relazione alla garanzia e alla tutela di diritti fondamentali” e per
questo “se per il Legislatore vale il principio per cui ciascuno è giudice di sé stesso a maggior ragione il medesimo
principio vale a restringere anche il ruolo e le funzioni del Giudice delle leggi”.
80Ovvero nonostante il cd. “attivismo” in tema di riconoscimento di nuovi diritti la Corte costituzionale non si era mai

spinta fino al punto di imporre un intervento normativo ad horas. Per una ricostruzione della suddetta giurisprudenza
costituzionale si veda V. BALDINI, I diritti fondamentali in movimento: dalla prospettiva storico- dogmatica all’esperienza, in V.
BALDINI (a cura di) Cos’è un diritto fondamentale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 5; M. CARTABIA, op.cit., p. 537;
A. MORELLI, op.cit., p. 12.
81Espressione del “nucleo duro” come ha affermato la Corte nella sent. 1146 del 1988 la cui natura “aperta” dell’art. 2 e

3 Cost. dovrebbe portare all’ampliamento della declinazione dei diritti della persona in base all’evoluzione del tessuto
sociale. Sulla natura “aperta” o “chiusa” di tali principi si rinvia alle riflessioni di F. MODUGNO, I nuovi diritti nella
giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995.
82E.    MALFATTI, Sui richiami nell’ordinanza Cappato alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in
www.forumcostituzionale.it, 2019, pp. 1-6.
83Ricostruisce in modo differente tale aspetto A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del

pendolo, in Giur cost, n.1, 2019, pp. 157-182. in cui l’Autore evidenzia l’importanza di aderire ad una visione “orizzontale”
tra Carte e tra Corti abbandonando una logica “formalista” delle fonti che tutelano i diritti fondamentali.

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suo modus operandi in relazione all’intollerabile persistenza del vuoto normativo rispetto alla tutela di valori
supremi non solo all’interno della Costituzione ma anche nel multilevel system.

5. Dal monito “a termine” al monito sui “tempi” di approvazione della legge di bilancio
La Corte costituzionale ha recentemente mostrato una peculiare attenzione al fattore “temporale” sull’uso
del potere legislativo, non solo attraverso il ricorso ai moniti “a termine” ma anche mediante affermazioni
“monitorie” sui tempi del dibattito parlamentare inerenti all’approvazione del bilancio statale.
Nell’ordinanza n. 17 del 2019 la Consulta ribadisce che gli artt. 70 e 72 Cost sono diretti “a consentire a
tutte le forze politiche (..) di collaborare cognita causa alla formazione del testo”84 anche “in riferimento
all’approvazione della legge di bilancio annuale in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo
politico”85 nonché l’allocazione delle risorse per tutelare i diritti dei cittadini86. Nell’approvazione della
legge di bilancio del 2019 la Corte rileva che, a causa dell’accentuazione di alcuni aspetti problematici, la
preminenza della decisione parlamentare ha subito un’alterazione a causa del ricorso ai maxi-
emendamenti e della lunga contrattazione con le istituzioni sovranazionali87. La Consulta difende così la
centralità parlamentare e la democraticità delle decisioni in sede di approvazione del bilancio statale,
specificando come tale aspetto sia risultato compromesso anche dai tempi imposti dal framework
europeo88. Del resto, con la modifica dell’art. 81 Cost. si è verificato uno spostamento del baricentro
decisionale verso il Governo e le istituzioni europee che così possono indirettamente dettare i tempi di
approvazione della legge di bilancio89. In base a tale presupposto quindi il Giudice costituzionale censura

84Punto   4.1 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 17 del 2020.
85Ibidem
86Ibidem.
87“Questa    Corte non può fare a meno di rilevare che le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari sul disegno di
legge di bilancio dello Stato 2019 hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi - emendamenti approvati
(..) avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta ad una lunga interlocuzione con le istituzioni europee” cfr. Punto 4.1
del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 17 del 2020.
88Tale ordinanza ha affrontato molteplici profili inerenti non solo all’approvazione della legge di bilancio ma anche alla

legittimazione del singolo parlamentare a sollevare q.l.c nei conflitti di attribuzioni. Dimodoché molto ampio è stato il
dibattito in dottrina, ex multis si vedano E. CHELI, L’ordinanza n. 17 del 2019: molte novità e un dubbio, in Quad. cost., n. 2,
2019, pp. 429-430; T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e confitto di attribuzioni: quale spazio per i ricorsi intra-potere dopo
l’ordinanza n. 17 del 2019?, in Quad. cost., n. 2, 2019, pp. 291- 314; A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo
“costituzionale” è una violazione grave e manifesta?, in www.federalismi.it, n.4, 2019, pp.1-6; N. LUPO, Un’ordinanza
compromissoria ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in www.federalismi.it, n.4, 2019,
pp. 1-15; A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n.17/2019 e la terra promessa di quote del potere, inwww.federalismi.it, n. 4,
2019, pp. 1-9; A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in astratto, in Consulta
on line, n.1, 2019, pp. 71-75; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a
scatola chiusa, in www.federalismi.it, n. 4, 2019, pp. 1-6.
89Come evidenziano G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Laterza, Roma- Bari, 2016, pp. 94- 95; P. DE

IOANNA, La decisione di bilancio: un cantiere che si apre, in F. BASSANINI- A. MANZELLA (a cura di) Due Camere, Un
Parlamento, Passigli Editori, Firenze, 2017, pp. 97- 117; F.R. DE MARTINO, Revisione dei trattati europei, Fiscal compact e
Costituzione italiana, in Rivista Aic, n. 1, 2015, pp. 1-18; M. LUCIANI, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità
nazionale, in Rivista Aic, n.3, 2013, pp. 1-16.

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