"I GEMELLI" Complesso Immobiliare - REGOLAMENTO CONDOMINIALE - GARBAGNATE MONASTERO (LC) Via Gemelli - Immobiliare.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
REGOLAMENTO CONDOMINIALE Complesso Immobiliare “I GEMELLI” Via Gemelli GARBAGNATE MONASTERO (LC) 1
REGOLAMENTO CONDOMINIALE ART.1 – GENERALITA’ Regolamento condominiale della residenza “I Gemelli” in Via Gemelli Garbagnate Monastero. Composizione del complesso condominiale Il complesso immobiliare risulta composto da 4 edifici con un autorimessa interrata comune. Le unit‚ immobiliari risultano cosƒ distribuite: - n. 26 unit‚ immobiliari ad uso box auto al piano interrato; - n. 2 unit‚ immobiliare ad uso civile abitazione distribuite su 3 piani oltre l’interrato per l’Edificio A; - n. 2 unit‚ immobiliare ad uso civile abitazione distribuite su 3 piani oltre l’interrato per l’Edificio C; - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano terreno per l’edificio B; - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano primo per l’edificio B; - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano sottotetto per l’edificio B (interessate a futuro recupero sottotetto, identificate coi mappali 12 – 43 – 44); - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano terreno per l’edificio D; - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano primo per l’edificio D; - n. 3 unit‚ immobiliari ad uso civile abitazione al piano sottotetto per l’edificio D (di cui una interessata a futuro recupero sottotetto, identificata col mappale 53). ART. 2 – PROPRIETA’ COMUNI Sono di propriet‚ ed uso comuni a tutti i condomini, propriet‚ ed uso che devono intendersi indivisibili ed irrinunciabili, tutte quelle parti, locali, cose, impianti degli edifici che in base agli atti d’acquisto non risultino di propriet‚ esclusiva o in uso di un condominio. In particolare, ed a chiarimento di quanto dettato dall’art.1117 del Codice Civile, si precisa che sono di propriet‚ comune fra i comproprietari delle varie parti del fabbricato proporzionalmente ai millesimi di propriet‚ riportati nella tabella allegata al presente testo di patti condominiali: 1. tutte le parti dell’edificio espressamente indicate come propriet‚ comuni nella descrizione dell’immobile; 2. le opere di fondazione, la struttura portante in cemento armato a sostegno dei solai, i muri d’ambito; 3. l’area coperta dai fabbricati e l’area scoperta ai medesimi circostante e pertinente secondo le risultanze catastali, ad eccezione delle porzioni di area che costituiscono pertinenze di singole unit‚ immobiliari in quanto ad esse attribuite in uso esclusivo, perpetuo, gratuito, a titolo di servit†. Tali porzioni dovranno essere mantenute esclusivamente a giardino o aree libere, con le recinzioni o delimitazioni eventualmente poste in opera o autorizzate dall’Impresa costruttrice. 4. tutti i locali e impianti esistenti nella Residenza di propriet‚ comune, tra cui in particolare: 2
- il locale immondezzaio (se presente anche in futuro) - il corsello dei posti auto. 5. gli impianti centralizzati con relativi accessori, collegamenti, cunicoli, ecc., ad eccezione di quelle parti di impianto poste a valle dei contatori e/o contatore di utenza che sono quindi, in derivazione delle colonne montanti, al servizio delle propriet‚ esclusive; 6. l’impianto centralizzato di antenne televisive (qualora venga effettuato il satellitare); 7. l’impianto citofonico, esclusi gli apparecchi citofonici che si trovano all’interno delle propriet‚ esclusive; 8. l’impianto elettrico di forza motrice per il funzionamento di tutti gli impianti ed attrezzature condominiali; 9. l’impianto per la produzione autonoma di energia elettrica (anche se predisposto in futuro); 10. l’impianto elettrico per l’illuminazione delle propriet‚ esclusive; 11. le reti di fognatura per lo scarico delle acque chiare e delle acque nere a partire dai punti di immissione nelle colonne verticali; le reti generali orizzontali e gli scarichi delle acque piovane; 12. l’impianto elettrico per l’illuminazione di tutte le parti di propriet‚ comune ed i relativi apparecchi illuminanti, ivi incluso l’impianto elettrico interno ai box; 13. portico interno e viali; 14. le canne di esalazione passanti per il collegamento di cappe o aspiratori, quelle passanti per il collegamento di cappe o aspiratori, quelle passanti nei bagni per il collegamento di aspirazione forzata; 15. i portoni e serramenti in genere degli ingressi, dei vani scala e i cancelli carrai e pedonali; 16. i casellari postali e gli arredi di ingresso e del parco condominiale e di tutte le propriet‚ comuni; 17. le opere e i manufatti di qualsiasi genere destinati alle utilit‚ comuni; 18. la recinzione generale del complesso (tenuto presente che essa ‡ in comune in alcuni tratti con altre propriet‚) e le recinzioni di qualsiasi natura esse siano, compresi i cancelli, con relativi accessori e comandi escluse quelle delle porzioni di giardino pertinenti le singole unit‚ immobiliari; 19. tutte le strade, vialetti, sentieri con rispettivi accessori, interne al complesso; 20. l’impianto antincendio, 21. l’impianto di irrigazione giardino (anche se eseguita in futuro); 22. l’impianto di depressurizzazione del metano e le tubazioni di distribuzione del medesimo situate a monte dei contatori individuali d’utenza;tutti i servizi e i sottoservizi a valle dei contatori; 23. la rete idrica, 24. scala antincendio, ove esiste; 25. corpo scala interno di collegamenti ai piani; 26. quanto altro non elencato nel presente articolo o nel precedente art.1 e che risulti obiettivamente destinato all’uso comune ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. Per una migliore identificazione delle parti comuni si d‚ atto che quelle identificabili graficamente nelle planimetrie allegate. E’ considerato bene comune dei condomini anche l’estetica delle facciate dei fabbricati in ogni sua parte anche se di propriet‚ esclusiva; come balconi, infissi e ringhiere. Spetta pertanto all’assemblea dei condomini anche l’estetica generale del giardino condominiale, Sono conseguentemente a carico dell’intera gestione condominiale tutte le spese per la cura e la manutenzione delle piante, compreso il taglio periodico dell’erba, la potatura delle siepi e delle alberature ed in genere tutte le spese connesse. 3
Onde garantire un assetto uniforme a tutto il giardino, delle parti di uso condominiale,. la manutenzione di queste ultime (sfalcio prati, potatura, concimazioni, inaffiamenti, trattamenti antiparassitari, ecc.) sar‚ fatta eseguire a cura dell’ Amministratore a spese dei condomini in funzione dei costi sostenuti nell’esercizio precedente e valutati dall’Amministratore stesso. ART. 3 – DESTINAZIONE ED USO DELLE PROPRIETA’ ESCLUSIVE E’ convenuto a titolo di servit† il divieto per tutti i condomini di destinare o lasciare destinare le rispettive propriet‚ esclusive a magazzinaggi od attivit‚ pericolose, maleodoranti e rumorose. E’ inoltre vietato per tutte le unit‚ immobiliari che compongono il complesso per le aree accessorie, salvo consenso unanime dell’Assemblea: destinare o lasciare destinare, anche parzialmente, le unit‚ ad uso diverso da quello originario risultante dal titolo di acquisto; modificare la forma e l’aspetto esteriore dei fabbricati; effettuare costruzioni sopra gli ultimi piani o sui terrazzi dei fabbricati, nonchˆ ricavare lucernari od aperture di qualsiasi genere ad esclusione delle unit‚ identificate coi mappali 42 – 43 – 44 – 53 di futuro cambio d’uso; modificare le eventuali recinzioni dei giardini costituenti pertinenza di singole attivit‚ immobiliari autorizzate dall’Impresa venditrice, sia in altezza che dimensione e forma; - per i giardini privati si dovranno rispettare le seguenti disposizioni: ‡ vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto; le essenze esistenti devono essere mantenute dal singolo proprietario e sostituite in caso di deperimento; ‡ consentita la piantumazione di cespugli di essenze locali; il tappeto erboso dovr‚ essere tagliato e non lasciato incolto con erbe o piante infestanti; il taglio dell’erba dovr‚ essere eseguito dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; Per le terrazze e i balconi non ‡ ammesso nessun contenitore o supporto visibile dall’esterno, ossia nessuna cassetta appesa o appoggiato sui parapetti e nessun traliccio attaccato al muro. I vasi e le cassette, che saranno all’interno dei balconi, potranno avere la vegetazione debordante all’esterno; Installare qualsiasi tipo di infisso di dimensioni superiori 2x2x2m e comunque gabbie, lavatoi, gazebi e dove vengano utilizzati occasionalmente barbecue dovranno essere posizionati il piu' lontano possibile dal caseggiato e comunque i fumi non dovranno arrecare fastidio a tutti i condomini. E' vietata la coltivazione totale della propriet‚ verde privata a orto, o campo o comunque diverso da tappeto erboso. ART. 4 –USO DELLE PARTI CONDOMINIALI L’uso delle parti comuni ‡ regolato dall’art.1102 del Codice Civile, fatte salve le norme particolari contenute nel presente testo di patti condominiali. In particolare sono vietati i seguenti usi delle cose comuni, in modo tassativo: 1. occupare gli spazi comuni in qualunque modo e con qualunque oggetto come bidoni per immondizie, vasi fiori, bauli, mobili, ecc. ; 4
2. lasciare in sosta autoveicoli, motoveicoli, biciclette, carrozzine, veicoli in genere, negli spazi comuni, ad eccezione che nei locali o nelle aree appositamente previste a parcheggio; nelle aree suddette ‡ in ogni caso vietato il parcheggio di camper, roulottes ed in genere di veicoli attrezzati per l’alloggiamento di persone; 3. ‡ vietata, senza l’autorizzazione dell’assemblea del condominio, qualsiasi opera che interessi, sia pure minima parte, le strutture portanti gli edifici la modifica agli impianti di uso comune. 4. ‡ vietato in caso di possesso di animali domestici lasciarli liberi nelle propriet‚ comuni senza guinzaglio e museruola, provvedere allo smaltimento di eventuali rifiuti organici , 5. in caso di affissioni di tendaggi esterni il colore e il modello dovr‚ essere deliberato dalla maggioranza in sede assembleare. 6. ‡ vietato depositare nei box qualsiasi materiale pericoloso e infiammabile, E’ vietato locare cantine e aree a verde di uso esclusivo separatamente dalle unit‚ cui sono annesse. ART. 5- COMPLETAMENTO DEL REGOLAMENTO In conseguenza del fatto che vendite di unit‚ immobiliari vengono effettuate in momenti anteriori all’ultimazione del complesso commerciale; del fatto che la particolarit‚ del complesso residenziale rende opportuna una attenta regolamentazione dell’uso delle parti comuni (in particolare di quelle destinate a impianti), regolamentazione che potr‚ essere definita solo a complesso ultimato e dopo un iniziale uso delle parti comuni; le parti danno espresso mandato alla Impresa Venditrice di modificare, completare il presente regolamento condominiale entro 4 (quattro) anni dal primo atto di vendita, ed in particolare i seguenti punti: 1. norme dirette a regolare gli accessi alle parti comuni in modo da garantire la massima sicurezza; 2. norme dirette a regolare l’uso dei locali immondizie (se previsti anche in futuro) e la suddivisione delle spese ad essi relative in modo da tener conto dell’uso effettivo fatto da ciascuno utente; 3. norme dirette ad assicurare una ottimale convivenza, anche tenuto conto della particolare natura del complesso; 4. norme dirette a regolare gli organi del condominio; 5. norme e delimitazioni di zone comuni ad uso esclusivo e posti auto da assegnare agli acquirenti come previsto dal patto speciale in atto notarile, a insindacabile giudizio dell’Impresa venditrice; 6. regolamentazione e riparto spese tabelle d’uso e riparto per tutte le opere di spesa per la regolamentazione della gestione condominiale. Dette tabelle saranno predisposte entro 2 anni di gestione. La parte venditrice rilascia la presente bozza di regolamento, con riserva di apporvi modifiche o variazioni al fine di regolamentare nel modo migliore qualsiasi problema inerente l’uso e l’assegnazione in uso esclusivo ad acquirenti delle parti comuni, sempre entro 4 (quattro) anni dal primo atto di vendita. Le parti acquirenti si obbligano ad accettare fin d’ora il presente regolamento e le future modifiche , specificazioni o ampliamenti che la Parte venditrice apporter‚ come previsto. Fino al termine della gestione condominiale, l’Amministratore ‡ nominato a insindacabile scelta della Parte venditrice. Viene riconosciuto all’Impresa venditrice il diritto di servizi di porzioni di parti comuni, ad uso di cantiere, nonchˆ il diritto di passo pedonale e carraio, fino a completa 5
ultimazione del fabbricato, fino a completa ultimazione di tutti i lavori relativi alle parti comuni e fino alla vendita dell’ultima unit‚ immobiliare. ART. 6 – AMMINISTRATORE L’Amministratore del Condominio ‡ stato eletto dall’Assemblea con delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la met‚ del valore dell’edificio (salvo quanto previsto nel punto precedente). Qualora non sia nominato un condomino o conduttore dovr‚ trattarsi di Amministratore professionista. L’Amministratore ‡ tenuto a svolgere, ricevendo l’onorario prestabilito, le prestazioni indicate agli artt. 1129 e seguenti del Codice Civile, quelle previste da Leggi speciali ed ordinarie, da norme, disposizioni e ordinanze amministrative o di polizia e le norme previste dal seguente regolamento. E’ in particolare tenuto a rendere i conti almeno una volta all’anno, chiudendo il bilancio di ciascun esercizio condominiale al 30 Aprile e convocando l’Assemblea ordinaria annuale dei Condomini entro il 30 Giugno. Qualsiasi Condominio ha diritto di verificare la contabilit‚ ed i giustificativi dell’amministrazione, per la gestione in corso, prima dell’approvazione del bilancio annuale. L’Amministratore non pu‰ esigere contributi dai Condomini se non in base al preventivo o consuntivo regolamento approvato dall’Assemblea, salvo che si tratti di opere di riparazione o manutenzione urgenti ed improrogabili, nel qual caso dovr‚ riferire alla prima assemblea immediatamente alla successiva, per la rettifica. E’ autorizzato ad agire legalmente nei confronti dei Condomini morosi, senza richiedere espressa autorizzazione all’Assemblea, trascorso il trentesimo giorno dalla data di scadenza del pagamento richiesto, ed a richiedere, per il tardivo versamento dei contributi condominiali e delle rate di acconto, un interesse di mora parti dell’interesse vigente di scoperto bancario. L’Amministratore ‡ unico responsabile della gestione condominiale ed ‡ quindi esclusa la nomina di Consiglieri di Condominio, salva l’ipotesi di eventi eccezionali e di specifico mandato dell’Assemblea a determinati condomini di assistere l’Amministratore ad affrontare gli eventi. L’Amministratore non pu‰ ordinare opere all’interno di propriet‚ esclusive che non siano dipendenti dalla riparazione di parti od impianti comuni. L’Amministratore stabilir‚ le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni in relazione alle disposizioni del presente regolamenti e degli eventuali regolamenti settoriali. Le norme da Lui date, nell’ambito dei suoi poteri, sono obbligatoriamente per tutti i Condomini, salvo il ricorso dell’Assemblea da parte del condominio che si ritenga leso. L’Amministratore deve inoltre: eseguire le delibere dell’Assemblea dei Condomini; curare l’osservanza del regolamento del condominio, con ampi poteri di decidere tutte le azioni anche giudiziarie che si rendessero necessarie per ottenere tale osservanza; disciplinare l’uso delle cose comuni e le prestazioni dei servizi nell’interesse comune, col fine di assicurare il migliore godimento a tutti i Condomini; compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni; rappresentare il condominio attivamente o passivamente nelle liti giudiziarie inerenti le parti comuni ed il rispetto del regolamento generale e dei regolamenti settoriali, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei singoli Condomini; provvedere alle spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, alla regolare tenuta del libro dei verbali, del libro cassa, al pagamento delle imposte e alle pratiche inerenti l’edificio nel suo complesso, ai rapporti con i fornitori, con le Autorit‚ amministrative o di polizia; 6
l’Amministratore non ‡ tenuto ad alcun compito o assistenza nei rapporti tra i Condomini ed i loro eventuali conduttori. Tutto il personale di servizio dipende esclusivamente dall’amministratore, sotto la sua responsabilit‚. L’Amministratore ‡ del tutto autonomo, e pertanto potr‚ liberamente operare senza le formalit‚ di consenso dell’Assemblea, relativamente all’assunzione, al licenziamento ed ai rapporti disciplinari con i dipendenti del Condominio, con facolt‚ di sostituire ai suddetti dipendenti, ditte, enti, istituti o associazioni che svolgono i medesimi servizi. In sede di assunzione del personale di servizio, o di stipulazione dei contratti per i suddetti servizi con ditte, enti, istituti o associazioni , l’Amministratore preporr‚ un disciplinare scritto per gli stessi con la specifica degli orari, mansioni, riposi giornalieri, ferie, ecc.. Nessuno ordine potr‚ essere impartito dai Condomini al personale addetto e tanto meno potranno essere ordinati lavori non concernenti il loro servizio; richieste, appunti ed osservazioni dovranno essere rivolti esclusivamente all’Amministratore. L’Amministratore ‡ pure del tutto autonomo nella stipula e disdetta dei contratti con ditte ed enti per la manutenzione delle parti ed impianti comuni, servizi di vigilanza, e qualsiasi altro servizio che ritenesse utile al fine del regolare svolgimento della vita condominiale. ART. 7 – ASSEMBLEA 1) Partecipanti e deleghe. L’assemblea, per quanto riguarda le delibere in materie di competenza dei proprietari, ‡ composta unicamente dai Condomini che sono titolari del diritto di propriet‚ delle unit‚ immobiliari che compongono gli edifici, fatta eccezione per l’ipotesi di diritto di usufrutto per il quale si richiama l’art.67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Qualora condomino sia un gruppo di persone pro-indiviso (ad es. marito e moglie, ecc.) ha diritto di intervenire in Assemblea un'unica persona designata per iscritto dagli altri comproprietari pro- indiviso. Ogni Condomino pu‰ delegare a rappresentare in Assemblea, un suo familiare, un altro condomino o altra persona. E’ legale la delega a terzi da parte del delegato. La delega deve essere in ogni caso scritta in calce al foglio di invito ed ‡ valida unicamente per l’Assemblea a cui l’invito si riferisce. I Condomini possono conferire pi† deleghe alla stessa persona ivi incluso all’Amministratore e alle persone addette ai servizi dello stabile. 2) Convocazione. L’Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 90 giorni dal termine della gestione, mentre, qualora se ne presenti la necessit‚, l’Amministratore di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due Condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, dovr‚ convocare l’Assemblea straordinaria. Presupposto della validit‚ costituzione dell’assemblea, ‡ l’avvenuto invito a tutti i Condomini mediante lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima della data fissata. L’invito deve contenere l’ordine del giorno, cui il dettaglio degli argomenti da discutere. 7
Non pu‰ infirmare la validit‚ dell’assemblea l’errata destinazione di un invito, quando il condominio non abbia notificato all’Amministratore, con raccomandata, il cambiamento di domicilio almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. Ogni volta l’Assemblea elegge un Presidente che ha il compito di verificare le ricevute degli inviti, la validit‚ delle deleghe, la presenza del numero legale e di coordinare la discussione dell’ordine del giorno. Il Presidente chiama uno dei presenti o l’Amministratore a fungere da segretario, con il compito di redigere il verbale. 3) Validit€ delle delibere. In prima convocazione l’Assemblea si intende validamente costituita con l’intervento di almeno due terzi dei Condomini, che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met‚ del valore dell’edificio. Qualora in prima convocazione ‡ valida ogni delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti e che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Fanno eccezione: 1. delibere concernenti: la nomina e revoca dell’Amministratore; le liti giudiziarie che esorbitino dalle attribuzioni dell’Amministratore; la ricostruzione dell’edificio e le riparazioni straordinarie ivi compresi i restauri o rifacimenti e verniciatura di ogni parte delle facciate ( anche per gli enti e infissi di propriet‚ esclusiva che interessano l’estetica dell’edificio), che devono essere approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti e di almeno la met‚ del valore dell’edificio; 2. delibere concernenti: le innovazioni dirette ad ottenere il pi† comodo o il miglior godimento delle cose e degli impianti o servizi comuni; la costruzione di nuovi impianti e l’attivazione di nuovi servizi comuni; le delibere concernenti modifiche al presente regolamento e quelle di prima approvazione e successive modificazioni di regolamenti settoriali, che devono essere approvate con la maggioranza dei Condomini e di almeno due terzi del valore dell’edificio. 4) Limiti dei poteri dell’assemblea. La competenza dell’Assemblea ‡ limitata all’Amministratore, gestione, conservazione, manutenzione, riparazione delle parti comuni ed impianti comuni dell’edificio. L’Assemblea non pu‰ deliberare in violazione delle Leggi, non pu‰ deliberare innovazioni che siano lesive dei diritti anche di un solo Condomino, non pu‰ deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, non pu‰ dettare nell’uso delle propriet‚ esclusive che non siano previsti nel presente regolamento. 5) Verbale dell’Assemblea. Nel libro dei verbali deve essere trascritto, a cura del segretario, quanto segue: il luogo, ora inizio e termine, ordine del giorno dell’Assemblea; elenco degli intervenuti di persona o per delega, e rispettive quote millesimali; resoconto della discussione, testo delle deliberazioni prese con l’indicazione o proteste degli intervenuti in ordine delle singole delibere, con indicazioni dei proponenti. 8
Il verbale deve essere firmato dall’Amministratore, dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario. L’amministratore ‡ tenuto ad inviare a mezzo lettera raccomandata posta o raccomandata a mano o per via telematica (email) copia del verbale a tutti i Condomini, sia presenti che assenti, entro 30 giorni dalla data della delibera. 6) Impugnazione delle delibere. Le delibere dell’Assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, gli astenuti, i dissenzienti in minoranza. Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al regolamento e comunque lesive al diritto di uno o pi† Condomini, ogni Condomino, assente o che abbia espresso in Assemblea voto contrario, pu‰ fare ricorso alle Autorit‚ Giudiziarie. Il ricorso – sotto pena di decadenza – deve essere dai presenti dissenzienti entro trenta giorni dalla data della delibera e , dagli assenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale. Chi, essendo presente, si sia astenuto dalla delibera, non potr‚ in nessun caso ricorrere all’Autorit‚ giudiziaria. 7) Separazione di responsabilit€ per liti giudiziarie. Quando l’assemblea abbia deliberato di promuovere una causa o di resistere in giudizio, i Condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilit‚ in ordine alle spese alle conseguenze della causa, per il caso di soccombenza. Tale volont‚ va notificata con lettera raccomandata all’amministratore del condominio entro 30 giorni dalla data in cui il condominio ha avuto notizia della deliberazione. Se la causa ha esito favorevole al condominio e ne derivano dei vantaggi ai dissenzienti, questi deve concorrere, pro quota, a rifondere quella parte di spesa della causa che non sia stato possibile farsi pagare dalla parte avversaria soccombente. ART. 8 – RIPARTIZIONE SPESE COMUNI Tutte le spese condominiali, oneri e tasse inerenti e conseguenti alla gestione condominiale generale, saranno a carico dell’acquirente, pro-quota millesimale, dalla data di consegna della porzione immobiliare venduta. Le parti non vendute, per i primi quattro anni, saranno soggette alle sole spese patrimoniali ed alla quota fissa di riscaldamento, non saranno invece soggette alle altre spese di gestione. OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE Tutti i condomini sono tenuti a contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse e per le innovazioni regolarmente deliberate dall’assemblea dei condomini, in ragione dell’interesse di ognuno, e secondo le disposizioni che seguono. Nei casi in cui la propriet‚ esclusiva appartenga a pi† comproprietari pro-indiviso, l’obbligo della partecipazione alle spese ‡ solidale fra tutti gli stessi. Nessun condomino pu‰, rinunziando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi alle relative contribuzioni. Le unit‚ immobiliari sfitte,o comunque non abitate per tutto o parte dell’anno, non danno luogo ad esonero delle spese tutte condominiali. Ai fini del riparto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione o ricostruzione delle parti comuni, interessati tutti o parte dei 9
condomini, non assume alcune rilevanza il fatto che le singole unit‚ esclusive siano o non siano in vicinanza delle parti interessate ai lavori. SPESE RELATIVE ALLE PROPRIETA’ COMUNI INDIVISIBILI Sono poste a carico di tutti i condomini indistintamente, in proporzione alle proprie quote millesimali di compropriet‚, le spese relative all’uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla ricostruzione attinenti alle parti comuni indivisibili e non suscettibili di utilizzazione separata, quali: fondazioni, muri maestri e/o solai comuni di copertura (compreso cornici, cornicioni, intonaci, tinteggiature, rinforzi, ecc.), pilastri, architravi, fognature, pertinenze (recinzioni, illuminazione, ecc.), impianto antincendio; aree comuni e in genere le altre pertinenze costitutive dell’edificio e le opere che sono indispensabili alla conservazione e all’uso comune nonchˆ le spese relative all’amministrazione dello stabile, all’assicurazione, alle imposte e tasse di carattere generale. SPESE RELATIVE ALLE PROPRIETA’ COMUNI DIVISIBILI Sono poste a carico dei soli compartecipanti che ne traggono utilit‚, in proporzione alle rispettive quote millesimali di compropriet‚, le spese relative all’uso e alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla ricostruzione, attinenti alle parti suscettibili di utilizzazione separata, quali: colonne verticali di scarico, impianti idrici ed elettrici e del gas fino ai punti di diramazione degli impianti ai locali di propriet‚ esclusiva dei singoli condomini. ACQUA POTABILE La ripartizione della spesa relativa al consumo dell’acqua potabile avverr‚ sulla base della lettura dei contatori divisionali installati per ogni singola propriet‚ esclusiva. ENERGIA ELETTRICA Le spese per il consumo dell’energia elettrica delle parti comuni saranno ripartite in proporzione alle quote millesimali di propriet‚. RISCALDAMENTO La ripartizione della spesa relativa al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda avverr‚ in misura del 20 % tramite quota fissa e per il restante 80 % proporzionalmente ai reali consumi sulla base dei dati desumibili dai contabilizzatori installati. 10
FOGNATURE Le spese di pulizia, manutenzione, riparazione e ricostruzione relative alle parti della rete fognaria di uso comune a tutti i condomini, saranno poste a carico degli stessi e ripartite in proporzione alle quote millesimali di propriet‚. Le stesse spese, relative alle parti della rete fognaria destinate all’uso di un solo gruppo di condomini (es. colonne verticali di scarico) saranno poste ad esclusivo carico di questi ultimi, e ripartite in proporzione alle rispettive quote millesimali di propriet‚, qualunque sia il punto di intervento. Le stesse spese relative alle parti di rete fognaria, dal punto di derivazione delle stesse con le propriet‚ esclusive, sono poste a carico di quest’ultime. Gli stessi criteri saranno adottati ai fini del riparto delle spese sostenute per il risarcimento dei danni che la rete fognaria abbia causato alle parti comuni o private a seguito di guasti. SOFFITTI, SOLAI E MURI DIVISORI Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Analogamente, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei muri divisori di appartamenti sono poste a carico dei proprietari confinanti in parti uguali fra gli stessi. Gli stessi criteri saranno adottati per quanto riguarda gli isolamenti termici ed acustici interposti a dette strutture. FINESTRE E BALCONI Le spese relative alla manutenzione ordinaria e ricostruzione delle finestre (tapparelle e/o persiane, serramenti, bancali o davanzali, architravi, ecc.) sono poste ad esclusivo carico delle rispettive propriet‚; quando dette spese si riferiscono alle finestre del vano scale esse vanno poste a carico dei condomini utenti e ripartite in proporzione dei rispettivi millesimi di propriet‚. Analogamente, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dei balconi sono poste esclusivamente a carico delle rispettive propriet‚ o dei condomini o gruppi di condomini che ne trae utilit‚, e ripartite in proporzione dei rispettivi millesimi di propriet‚. APRIPORTONE E VIDEOCITOFONO Le spese relative alla manutenzione, modificazione, sostituzione degli apriportone e dei videocitofoni sono ripartite in parti uguali fra tutti gli utilizzatori. SCALE ED ASCENSORI Le spese di pulizia, illuminazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ricostruzione della scala (rampe, scalini, pianerottoli, intonaci sotto le rampe, ecc.) e dell’ascensore vanno poste a carico e ripartite con i criteri dettati dall’art. 1124 c.c. e cio‡: per met‚ in ragione del valore millesimale delle singole unit‚ immobiliari cui la struttura serve, e per l’altra met‚ la misura proporzionale l’altezza di ciascun piano dal suolo. Da tale riparto delle spese dovranno essere tenute 11
separate quelle relative all’androne, e tutte quelle parti analoghe che, essendo usate nello stesso modo da ciascun condomino, andranno ripartite in base alle rispettive quote di propriet‚. Sono esclusi dalla compartecipazione a tali spese i condomini le cui unit‚ immobiliari non sono servite. In particolare sono escluse dal conteggio per la ripartizione delle spese di scale e ascensore, in quanto direttamente collegate con l’abitazione per le sole palazzine A e C, le autorimesse identificate con i mappali 6 – 7 – 14 – 20 come da planimetrie allegate. TETTI – TERRAZZE A LIVELLO A) Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e ricostruzione del tetto sono poste a carico di tutti i condomini, le cui propriet‚ esclusive siano coperte (che si trovano cio‡ nella protezione verso il basso dei lati del tetto) e ripartite in proporzione delle rispettive quote millesimali di propriet‚ (“Tabella Generale”). B) Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e ricostruzione delle terrazze a livello sono poste a carico di coloro che ne hanno l’uso esclusivo per 1/3; gli altri 2/3 sono posti a carico di tutti i condomini le cui propriet‚ esclusive sono coperte (che si trovano cio‡ nella protezione verso il basso dei lati delle terrazze a livello) e ripartite in proporzione delle rispettive quote millesimali di propriet‚ a norma dell’art. 1126 c.c. Le spese di cui sopra sono riferite all’impermeabilizzazione, all’isolamento termico ed acustico, al solaio di sostegno e quanto altro faccia parte sostanziale della struttura. Restano escluse le spese relative ai parapetti, ringhiere e simili, che vanno mantenute a spese degli utenti esclusivi nonchˆ le gronde, le docce o pluviali, che sono poste interamente a carico dei condomini coperti. RIPARTIZIONE INTROITI Gli introiti relativi all’eventuale locazione di parti comuni (sale, posti auto, ecc.) saranno ripartiti fra tutti i condomini comproprietari dei locali interessati in proporzione alle rispettive quote millesimali di propriet‚. ART. 9 – NORME FINALI a. E’ vietato danneggiare le parti destinate a verde, cogliere fiori nelle parti comuni, percorrere i vialetti pedonali con biciclette, motociclette, autoveicoli. E’ tollerato il transito di tricicli e biciclette da bambino. b. I proprietari delle autorimesse sono tenuti a mantenere sempre chiuse le relative porte basculanti. Si specifica che le autorimesse possono essere adibite solo al rimessaggio di autoveicoli, ogni altro uso, soprattutto il deposito di materiale pericoloso, ‡ assolutamente vietato. c. I proprietari dei balconi ed i titolari del diritto di uso esclusivo dei lastrici solari sono tenuti: a non sovraccaricare i solai con terra, contenitori di acqua e simili, 12
a non effettuare opere od installazioni che possano creare intasamento delle colonne di scarico, a non gettare immondizie o fogliame nelle pilette di scarico e a curarne la pulizia periodica soprattutto nei mesi autunnali, a non pregiudicare con opere ed installazioni il manto di impermeabilizzazione delle terrazze. a non stendere esternamente alle ringhiere dei balconi/terrazzi panni o oggetti similari. a non appendere esternamente vasi di fiori. L’Amministratore ‡ legittimato ai sopralluoghi di verifica del rispetto di quanto sopra con preavviso di 24 ore. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, tutte le spese di riparazione saranno interamente a carico, insieme al risarcimento dei danni, dei proprietari dei balconi o dei titolari del diritto esclusivo dei lastrici solari. d. Ogni Condomino ‡ tenuto ad eseguire nei locali di sua propriet‚ le opere e le riparazioni necessarie per evitare danni alle propriet‚ degli altri Condomini o alle parti comuni. e. Ciascun Condomino non pu‰ opporsi alla visita nella sua propriet‚ individuale da parte dell’Amministratore o personale da questi incaricato, su semplice preavviso, ne pu‰ impedire che, nella sua propriet‚ vengano eseguiti lavori urgenti e necessari che interessino le parti comuni dell’edificio, salvo il risarcimento dei danni conseguenti alle opere e con esclusione del risarcimento per limitazione, temporanea e parziale, di godimento delle propriet‚ esclusive se non nella misura in cui sia dovuto all’eventuale conduttore del Condominio a norma dell’art. 1584 del Codice Civile. f. L’intero condominio risponder‚ delle conseguenze dannose causate alle propriet‚ individuali dei singoli Condomini, da perdite di acqua causate da intasamento o rottura di condutture, fognature, pluviali e simili, anche a causa del gelo, dallo scoppio della caldaia, delle canne fumarie, ecc., sempre che tali sinistri abbiano avuto origine da impianti o parti comuni dell’edificio e non sia individuato l’eventuale responsabile. g. Le zone adibite a deposito al piano interrato potranno essere impiegate per magazzinaggio di materiali non pericolosi e comunque per attivit‚ non inserite nell’elenco delle attivit‚ soggette al controllo dei VIGILI DEL FUOCO di cui al D.M. 16/02/1982. h. Qualora il proprietario di un’area cambi la destinazione della stessa, lo stesso deve tempestivamente avvisare l’Amministratore della residenza che deve verificare se la nuova destinazione d’uso dell’area non rientri nell’elenco delle attivit‚ soggette al controllo dei VIGILI DEL FUOCO. i. L’impianto di ricezione dell’antenna televisiva centralizzata, ‡ collocata nel vano scale a piano secondo. Si specifica che, qualora venga installato l’impianto di ricezione satellitare, dovr‚ essere collocato a fianco della scatola di derivazione posta sul vano scale. j. Le aree esterne, esclusive degli appartamenti del piano terra distinti sono gravate di servit† di luce, prospetto, sporto balconi, nonchˆ nel sottosuolo, di passaggio tubazioni, a favore dei soprastanti appartamenti; gli occupanti degli stessi potranno accedervi, previo avviso, ai soli fini del recupero degli oggetti eventualmente caduti su tale aree. k. Esiste un contatore di acqua comunale. La spesa sar‚ suddivisa in base. alle tabelle millesimali. l. Viene costituita servit† a carico di tutti i privati costituenti pertinenza di unit‚ immobiliari di propriet‚ esclusiva per il passaggio sotterraneo di tubazioni e cunicoli per acqua, riscaldamento, gas, energia elettrica, telefoni, cavi televisione, fognature, ecc., con obbligo di tollerare l’esistenza di eventuali pozzetti di ispezione manufatti, di tollerare l’esistenza di 13
impianti in superficie quali faretti di illuminazione, idranti impianto antincendio, contatori, gettoniere, ecc., e di consentire ai medesimi per le eventuali opere di manutenzione. m. I Condomini accettano fin d’ora., senza riserve, che la Parte Venditrice partecipi, per tutte le unit‚ immobiliari non ancora vendute, al costo della gestione condominiale con una quota parti al 20% di quelle effettivamente spettante e al 100% delle spese patrimoniali (amministratore, assicurazione, conto corrente, ecc.) ART. 10 – LITI E CONTROVERSIE Qualsiasi controversia o vertenza sull’interpretazione, esecuzione del regolamento condominiale e delle norme tecniche, d’uso, di regolamentazione, e tabelle di riparto (anche quelle che saranno predisposte come previsto) tra i Condomini e la Parte Venditrice, dovr‚ essere risolta davanti al Tribunale di Lecco. ART. 11 – TABELLA DEI MILLESIMI Tabella dei Millesimi Generali Edificio Piano UnitÄ Proprietario Millesimi EDIFICIO A PIANO RIFER. Abitazione App. - Sub 34 86.21 EDIFICIO A PIANO RIFER. Abitazione App. - Sub 35 77.45 EDIFICIO B PIANO TERRA Abitazione App. - Sub 36 71.45 EDIFICIO B PIANO TERRA Abitazione App. - Sub 37 44.62 EDIFICIO B PIANO TERRA Abitazione App. - Sub 38 51.62 EDIFICIO B PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 39 32.07 EDIFICIO B PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 40 21.71 EDIFICIO B PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 41 30.84 EDIFICIO B SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 42 28.73 EDIFICIO B SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 43 19.54 EDIFICIO B SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 44 29.41 EDIFICIO C PIANO RIFER. Abitazione App. - Sub 45 63.88 EDIFICIO C PIANO RIFER. Abitazione App. - Sub 46 66.00 EDIFICIO D PIANO TERRA Abitazione App. - Sub 47 73.77 EDIFICIO D PIANO TERRA Abitazione App. - Sub 48 40.07 EDIFICIO D PIANO TERRA Abitazione APP. - Sub 49 45.52 EDIFICIO D PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 50 32.04 EDIFICIO D PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 51 21.47 EDIFICIO D PIANO PRIMO Abitazione App. - Sub 52 30.60 EDIFICIO D SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 50 sottotetto 28.76 EDIFICIO D SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 51 sottotetto 19.60 EDIFICIO D SOTTOTETTO Abitazione App. - Sub 53 29.42 PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 6 5.57 INTERRATO AUTORIMESSE PIANO Autorimessa Aurorimessa - Sub 7 3.33 14
INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 8 3.27 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 9 1.96 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 10 1.44 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 11 1.47 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 12 1.54 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 13 1.83 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 14 1.44 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 15 2.43 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 16 1.23 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 17 1.21 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 18 1.23 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 19 1.21 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 20 2.76 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 21 1.94 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 23 2.66 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 24 3.02 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 25 1.99 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 26 1.24 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 27 2.30 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 28 1.45 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 29 3.28 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 31 1.40 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 32 1.84 INTERRATO PIANO AUTORIMESSE Autorimessa Autorimessa - Sub 33 2.18 INTERRATO 15
Puoi anche leggere