Ha pronunciato la presente - Astrid-online.it

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15/7/2021        Giustizia Amministrativa - Correggibilità ex officio di un errore commesso da un concorrente nella formulazione dell’offerta economica - Correggi…

            Pubblicato il 27/05/2021
                                                                                                     N. 00010/2021REG.PROV.COLL.
                                                                                                         N. 00006/2021 REG.RIC.A.P.

                                                           REPUBBLICA ITALIANA
                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                               Il Consiglio di Stato
                                           in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

                    ha pronunciato la presente
                                                                     SENTENZA

            sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2021, proposto da
            Lupò Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
            da GFF Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
            rappresentate e difese dall’Avvocato Mario Caldarera, dall’Avvocato
            Andrea Scuderi, dall’Avvocato Fabrizio Belfiore e dall’Avvocato Antonio
            Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
                                                                          contro
            ANAS s.p.a, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
            dall’Avvocato Caterina Maria Rita Marangia e dall’Avvocato Sergio De
            Salvo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Maria
            Rita Marangia in Misterbianco, via Basilicata, n. 29;
            Ital System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
            Co.Ge.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Di Piazza
            S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e
            difese dall’Avvocato Giovanni Immordino e dall’Avvocato Giuseppe
            Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
            con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Giovanni
            Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;

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            Fallimento della Sikelia Costruzioni s.p.a., non costituito in giudizio;
                                                                   per la riforma
            della sentenza n. 1870 del 21 settembre 2020 del Tribunale amministrativo
            regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I, resa in forma semplificata
            tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., relativa all’affidamento dell’accordo
            quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
            straordinaria sul corpo stradale (lotto 19 – area compartimentale Palermo) e
            impugnata avanti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
            Siciliana che, con la sentenza non definitiva n. 37 del 20 gennaio 2021, ha
            accolto in parte l’appello e, per la restante parte, ha devoluto la causa alla
            cognizione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato sulle
            questioni di cui meglio si dirà, infra, in parte motiva

            visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020;
            visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
            visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a. e delle
            controinteressate Ital System s.r.l., Co.Ge.O. s.r.l. e Di Piazza s.r.l.;
            visti tutti gli atti della causa;
            vista la sentenza non definitiva n. 37 del 20 gennaio 2021 del Consiglio di
            Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
            relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il Consigliere
            Massimiliano Noccelli e uditi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 25
            del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, per gli odierni
            appellanti, Lupò Costruzioni s.r.l. e GFF Impianti s.r.l., l’Avvocato Mario
            Caldarera, l’Avvocato Andrea Scuderi e l’Avvocato Antonio Sottile, per la
            controinteressata Itala System s.r.l. l’Avvocato Giuseppe Immordino e per
            la stazione appaltante, ANAS s.p.a., l’Avvocato Caterina Maria Rita
            Marangia e l’Avvocato Sergio De Salvo;
            ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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                                                              FATTO e DIRITTO
            1. Le odierne società appellanti, Lupò Costruzioni s.r.l. e GFF Impianti
            s.r.l., hanno partecipato, quali mandanti, in raggruppamento con mandataria
            la Sikelia Costruzioni s.p.a., alla gara indetta dall’ANAS s.p.a. – di qui in
            avanti, per brevità, anche solo ANAS – per l’affidamento dell’accordo
            quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione
            straordinaria sul corpo stradale, precisamente per il lotto diciannove,
            riguardante l’Area Compartimentale di Palermo, da aggiudicarsi col
            criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, importo a base di
            gara euro 20.000.000,00, e hanno conseguito all’esito delle operazioni di
            gara il miglior punteggio.
            1.1. Al momento della verifica dei requisiti, tuttavia, il seggio di gara è
            venuto a conoscenza dello stato di fallimento della mandataria Sikelia
            Costruzioni s.p.a., dichiarato con la sentenza n. 16 del 28 gennaio 2020 del
            Tribunale civile di Catania, e della conseguente intervenuta decadenza
            dell’attestazione SOA n. 32323/17/00 del 14 giugno 2019.
            1.2. Pertanto, il raggruppamento è stato escluso per esser venuta meno la
            qualificazione alla procedura di gara.
            1.3. Con la nota del 13 agosto 2020, le odierne appellanti hanno contestato
            l’esclusione, lamentando di non essere state preventivamente interpellate al
            fine di operare una sostituzione esterna della capogruppo fallita, chiedendo,
            pertanto, l’annullamento dell’esclusione ed indicando una nuova
            mandataria, in possesso dei requisiti.
            2. Nel silenzio dell’ANAS, con ricorso proposto innanzi al Tribunale
            amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, hanno impugnato
            l’esclusione del raggruppamento e il mancato riscontro alla richiesta di
            sostituzione della mandataria.
            2.1. Si sono costituite nel primo grado del giudizio ANAS e le odierne
            appellate, Ital System s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo
            mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Co.Ge.O. s.r.l.

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            e Di Piazza s.r.l., che hanno eccepito l’inammissibilità e, nel merito,
            l’infondatezza del ricorso.
            2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo (di
            qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con la sentenza n. 1870 del 21
            settembre 2020 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha
            dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il provvedimento di
            esclusione plurimotivato, con la conseguenza che, a suo avviso, le
            ricorrenti avrebbero dovuto formulare specifiche censure avverso il profilo
            di esclusione, presente nell’atto impugnato, relativo al definitivo
            provvedimento di decadenza dell’attestato SOA della società mandataria
            dell’a.t.i. costituenda.
            2.3. Il Tribunale ha, in parte motiva, esaminato comunque le censure,
            ritenendole infondate, poiché solo con riferimento alla posizione
            dell’impresa mandante sarebbe espressamente prevista una modificazione
            “additiva”, con soggetti non facenti parte del raggruppamento originario,
            mentre, ove la fattispecie patologica colpisca la mandataria, la
            modificazione soggettiva potrebbe intervenire solo in termini restrittivi
            ovvero mediante l’espunzione della mandataria e la sua sostituzione con
            un’altra delle imprese già presenti nel raggruppamento.
            2.4. A conforto di questo assunto il Tribunale ha richiamato l’orientamento
            giurisprudenziale inerente alla immutabilità soggettiva del raggruppamento
            temporaneo di imprese, affermato con alcuni temperamenti dalla sentenza
            n. 8 del 4 maggio 2012 di questa Adunanza plenaria, e ribadito anche
            nell’applicazione dell’art. 48, comma 17, del vigente codice dei contratti
            dei pubblici, il d. lgs. n. 50 del 2016, nella riformulazione ad opera del d.
            lgs. n. 56 del 2017, che non può prescindere dal fondamentale limite
            costituito dall’immutabilità, per quanto “temperata”, dei concorrenti nella
            gara, corollario dei superiori principi della par condicio competitorum e
            della tutela della concorrenza.

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            2.5. Questa prospettazione consentirebbe di attribuire il giusto rilievo alla
            diversa posizione, nel raggruppamento, tra impresa mandate e impresa
            mandataria e, al riguardo, il primo giudice si è soffermato sulla
            comparazione tra il comma 17 dell’art. 48 ed il successivo comma 18 del d.
            lgs. n. 50 del 2016, che disciplina l’ipotesi delle vicende patologiche che
            colpiscono l’impresa mandante del r.t.i., a norma del quale «salvo quanto
            previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione
            coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
            straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
            concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti
            di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
            fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
            dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa
            antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
            subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto
            alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
            abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
            ancora da eseguire».
            2.6. In tale disposizione il legislatore avrebbe previsto espressamente
            l’ipotesi dell’operatore economico “subentrante” e, cioè, di una figura
            dichiaratamente nuova rispetto alla compagine originaria, che si sostituisca
            in termini additivi al mandante colpito dalla fattispecie patologica, restando
            immutata la mandataria.
            2.7. Solo in tale ipotesi, quindi, e con riferimento alla posizione della
            impresa mandante, sarebbe espressamente prevista una modificazione
            “additiva”, con soggetti non facenti parte del raggruppamento originario,
            mentre una diversa direzione il legislatore, in riferimento alla sostituzione
            della mandataria, avrebbe preso nel precedente comma 17, ai sensi del
            quale «[…] la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto
            con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi

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            previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione
            adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire», con ciò
            evidenziando come, ove la fattispecie patologica colpisca la mandataria, la
            modificazione soggettiva può intervenire solo in termini restrittivi, ovvero
            mediante l’espunzione della mandataria e la sua sostituzione con un’altra
            delle imprese già presenti nel raggruppamento.
            2.8. Tale linea ermeneutica sarebbe stata già chiaramente espressa ed
            indicata nella sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 di questa Adunanza
            plenaria.
            2.9. Nel caso di specie, ad avviso del giudice di prime cure, correttamente
            la stazione appaltante avrebbe quindi in conclusione proceduto
            all’esclusione delle imprese mandanti, nonché attuali appellanti, in quanto
            le stesse non posseggono, come dalle stesse riconosciuto, i requisiti di
            qualificazione adeguati ai lavori a base di appalto, in applicazione del
            combinato disposto degli artt. 48, comma 17 e 19-ter del d. lgs. n. 50 del
            2016, che consentono, per come chiarito, alla stazione appaltante di
            proseguire il rapporto di appalto, ed oggi anche di continuare la gara, con
            altro operatore economico, facente già parte della compagine iniziale, che
            si sia costituito mandatario «nei modi previsti dal presente codice purché
            abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, non sussistendo tali
            condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto».
            3. Le società soccombenti in prime cure, Lupò Costruzioni s.r.l. e GFF
            Impianti s.r.l., hanno impugnato avanti al Consiglio di Giustizia
            amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale (di qui in
            avanti, per brevità, il Consiglio di Giustizia), la sentenza, deducendo, sotto
            un primo profilo, che il provvedimento di esclusione è stato adottato dalla
            pubblica amministrazione in ragione della dichiarazione di fallimento della
            mandataria e della correlata perdita del requisito ai sensi dell’art. 80,

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            comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, cui consegue obbligatoriamente
            la decadenza dell’attestazione SOA, che dunque non potrebbe costituire
            un’autonoma e alternativa ragione di esclusione.
            3.1. Quindi, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere alle appellanti
            di manifestare o meno la volontà di sostituire la mandataria e procedere alla
            successiva verifica del possesso dei requisiti della indicata nuova
            mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del d. lgs. n. 50 del 2016.
            3.2. Nel merito, le appellanti hanno sostenuto che la sentenza appellata si
            discosterebbe dall’esegesi giurisprudenziale dell’art. 48, comma 17, del d.
            lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale il mandatario fallito può
            legittimamente essere sostituito da un nuovo operatore anche se estraneo al
            raggruppamento originario.
            3.3. Si sono costituite nel giudizio di appello avanti al Consiglio di
            Giustizia amministrativa ANAS e l’aggiudicataria Ital System s.r.l., le quali
            hanno dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato si
            reggerebbe su due punti (il fallimento della mandataria e la decadenza
            dell’attestazione SOA) e che l’esclusione è stata comminata non tanto e
            non solo per l’art. 80, comma 5, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016
            (fallimento oggi liquidazione giudiziale), ma anche per la perdita
            dell’attestazione SOA di cui all’art. 7.1 del disciplinare di gara e in forza
            del principio di continuità dei requisiti.
            3.4. L’appellata Ital System s.r.l. ha altresì eccepito che la capogruppo è
            risultata essere fallita sei mesi prima rispetto la data dell’esclusione, senza
            che le mandanti avessero ritenuto di proporre tempestivamente alcuna
            sostituzione e in violazione degli oneri di correttezza scolpiti dall’art. 80,
            comma 5, lett. c-bis d. lgs. n. 50 del 2016.
            3.5. Essa ha argomentato, poi, come la decadenza della SOA e della
            possibilità di proseguire la gara non costituiscano una conseguenza
            automatica del fallimento, potendo il curatore essere ammesso all’esercizio
            provvisorio dell’azienda.

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            3.6. Con la propria memoria Lupò Costruzioni s.r.l. e GFF Impianti s.r.l.
            hanno replicato che la ritenuta perdita della qualificazione, non dedotta
            quale motivazione autonoma ed espressamente indicata dalla Stazione
            appaltante come mera conseguenza del fallimento, verrebbe meno
            automaticamente, per effetto dell’accoglimento della censura dedotta dalle
            appellanti e del subingresso di una nuova mandataria.
            3.7. Peraltro, l’argomentazione secondo cui la decadenza della SOA non
            sarebbe scontata, in caso di fallimento, potendo essere scongiurata da un
            intervento del curatore fallimentare ai fini della prosecuzione dell’attività
            d’impresa, rileverebbe solo in fase di esecuzione ai fini della prosecuzione
            degli appalti in corso.
            3.8. Con l’ordinanza n. 723 del 16 ottobre 2020 il Consiglio di Giustizia ha
            respinto la domanda cautelare formulata dalle appellanti ai sensi dell’art.
            98 c.p.a., ritenendo che, a un primo esame, dagli atti di causa non
            emergerebbe con evidenza la fondatezza dei motivi, proposti contro una
            sentenza caratterizzata da una duplicità di rationes decidendi distinte e
            autonome, ciascuna delle quali, isolatamente apprezzate, logicamente
            sufficienti a giustificare la decisione presa, e ciò sia con riguardo al
            carattere asseritamente (non) plurimotivato del provvedimento di
            esclusione e alle ripercussioni sulla ammissibilità del ricorso di primo
            grado derivanti da tale qualificazione dell’atto impugnato, sia con
            riferimento alla pretesa ammissibilità del subentro, di altra impresa, esterna
            al raggruppamento originario, e in possesso dei necessari requisiti di
            qualificazione, da costituirsi come mandataria in luogo della precedente, in
            modo tale da consentire, in tesi, una modificazione soggettiva derogatoria
            additiva mediante “sostituzione esterna” della impresa mandataria fallita.
            3.9. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2021, fissata con la predetta
            ordinanza n. 723 del 2020 avanti al Consiglio di Giustizia, le parti hanno
            discusso la causa.

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            4. Il Consiglio di Giustizia, al più approfondito esame proprio della fase di
            merito, ha ritenuto di dover rimeditare, con la sentenza non definitiva n. 37
            del 20 gennaio 2021, sull’orientamento assunto in sede cautelare
            5. Quanto al primo motivo di appello, infatti, il Consiglio di Giustizia ha
            ritenuto che il riferimento contenuto nell’atto di esclusione impugnato nel
            presente giudizio alla perdita della qualificazione non integri autonoma
            motivazione, trattandosi di mera conseguenza del fallimento della
            mandataria, come palesato dalla stessa ANAS, nelle premesse dell’atto
            impugnato, laddove afferma che «il Seggio di gara è venuto a conoscenza
            dello stato di fallimento della società mandataria SIKELIA COSTRUZIONI
            S.P.A. (c.f. 05039970875), dichiarato con sentenza del Tribunale civile di
            Catania n. 16/2020 del 28/01/2020 e “della decadenza dell’attestazione n.
            32323/ 17/00 del 14/06/2019 rilasciata dalla SOA LA SOATECH
            all’impresa SIKELIA COSTRUZIONI S.p.A. per venir meno del requisito di
            cui all’art. 80 comma 5 lettera b), del d.lgs. 50/2016” (annotazione Anac
            del 27/02/2020)».
            5.1. ANAS ha proseguito ricordando che il venir meno del requisito di cui
            all’art. 80, comma 5, lett. b) d. lgs. n. 50 del 2016 comporta il difetto di
            legittimazione dell’intera a.t.i. a partecipare alla gara, salva l’operatività
            dell’art. 48, commi 17 e 19-ter del d. lgs. n. 50/2016, che tuttavia la stessa
            ANAS non ritiene applicabile al caso in questione perché le mandanti, da
            sole, non possiedono i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori a base di
            appalto (OG 3 € 10.200.000,00 – OS 21 9.800.000,00) e «in base al
            prevalente orientamento giurisprudenziale, non è consentito il subentro nel
            R.T.I. di altra impresa esterna al raggruppamento stesso», sicché il
            costituendo raggruppamento «viene escluso per la mancata qualificazione
            alla procedura di gara».
            5.2. Il percorso motivazionale, quindi, sarebbe chiaro nel comminare
            l’esclusione in quanto la mandataria è stata dichiarata fallita e, in
            conseguenza di tanto, è stata dichiarata la decadenza dell’attestazione di

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            qualificazione, poiché le mandanti da sole non possiedono i requisiti di
            qualificazione adeguati ai lavori a base di appalto né ANAS ritiene
            ammissibile il subentro di altra impresa al posto della mandataria fallita.
            5.3. L’art. 80, comma 5, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 – nel testo
            modificato dall’art. 1, comma 20, lettera “o”, numero 3, del d. l. 18 aprile
            2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 –
            prevede l’esclusione, dalla partecipazione alla procedura d’appalto,
            dell’operatore economico che «sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in
            stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei
            suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
            situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente
            codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
            5.4. Mediante l’attestazione di qualificazione i concorrenti provano
            l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, che costituisce
            presupposto ai fini della qualificazione, sicché la sopravvenienza di una
            situazione ostativa quale il fallimento ne comporta la decadenza (la SOA
            avviando, infatti, il procedimento di cui all’art. 70, comma 1, lett. f) del
            d.P.R. n. 207 del 2010 al venir meno di un requisito di ordine generale o di
            un requisito speciale che ha consentito il rilascio dell’attestazione).
            5.5. Nel caso in questione, come si evince dalle premesse dell’atto
            impugnato, la mandataria ha perduto la qualificazione «per venir meno del
            requisito di cui all’art. 80 comma 5 lettera b), del d. lgs. 50/2016”
            (annotazione Anac del 27/02/2020)», e non per altre, autonome, ragioni.
            5.6. Considerato che il provvedimento di esclusione del 2 luglio 2020 non
            collega la decadenza della qualificazione a ragione diversa dalla perdita del
            requisito previsto dall’art. 80, comma 5, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 da
            parte della mandataria (con conseguente perdita della qualificazione da
            parte dell’intera a.t.i.), ne deriva che l’atto non conterebbe, secondo il
            Consiglio di Giustizia, due autonomi motivi di esclusione (fallimento e
            perdita della qualificazione) e la circostanza che nel preambolo siano

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            enunciati (prima) l’intervenuto fallimento della mandataria “e” (poi) la
            decadenza dell’attestazione SOA declina un fatto storico seguito dalla
            conseguenza dello stesso in termini di qualificazione.
            5.7. Poiché, dunque, la decadenza è intervenuta in conseguenza del
            fallimento, come è reso palese dal richiamo al citato art. 80, comma 5, più
            volte citato, la stessa non costituisce autonoma causa di esclusione
            sganciata dalla procedura concorsuale che vi ha dato origine, né il
            provvedimento potrebbe essere diversamente interpretato, ostandovi
            evidenti ragioni di ordine testuale e logico.
            6. Sotto altro profilo, ha ancora rilevato il Consiglio di Giustizia, è decisiva
            la circostanza che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, le odierne
            appellanti hanno lamentato l’illegittimità dell’esclusione, avvenuta senza
            ammetterle a sostituire, in corso di gara, la mandataria fallita con altra
            impresa in possesso dei requisiti di qualificazione, ciò che avrebbe
            consentito di ovviare alla perdita degli stessi.
            7. Tale doglianza, riproposta in appello, assorbe, comunque, la questione
            della motivazione dell’atto di esclusione, avendo le interessate chiaramente
            dedotto l’illegittimità dell’esclusione in quanto la sostituzione della
            mandataria (che ANAS ha in radice precluso) avrebbe consentito di ovviare
            alla perdita della qualificazione a causa del fallimento della mandataria.
            8. Conclusivamente, dunque, il primo motivo di appello è stato ritenuto
            fondato e conseguentemente la pronuncia appellata è stata riformata dal
            Consiglio di Giustizia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
            inammissibile il ricorso di primo grado.
            9. Il Consiglio di Giustizia non si è sottratto all’esame, anche nel merito,
            dell’eccezione, la cui risoluzione potrebbe però dar luogo a contrasto
            giurisprudenziale, comportando a suo giudizio, pertanto, la necessità di
            deferimento all’Adunanza Plenaria.

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            10. Verrebbe anzitutto in rilievo il problema della fase in cui possa/debba
            essere chiesta la sostituzione della mandataria colpita da uno degli eventi
            contemplati dall’art. 48, commi 17 e 19-ter, del d. lgs n. 50 del 2016;
            questione che implica delicati riflessi in tema di procedimentalizzazione
            dell’incidente anche in relazione alla conoscenza-conoscibilità in capo alle
            mandanti dell’avvenuta sottoposizione della capogruppo (nel caso in
            esame) alla procedura concorsuale.
            10.1. Il richiamato art.48, commi 17 e 19-ter, infatti, non disciplina
            espressamente i modi e i tempi nel rispetto dei quali, in fase di gara, la
            mandante              possa          chiedere            la       sostituzione               della         mandataria,               né
            procedimentalizza l’eventuale iniziativa della stazione appaltante che abbia
            avuto notizia dell’evento ostativo che colpisce la mandataria, tant’è vero
            che, nel caso in questione, il seggio di gara ha disposto l’esclusione, e in
            proposito, come esposto in premesse, le ricorrenti in primo grado hanno
            censurato la sanzione espulsiva comminata senza previo interpello, al fine
            di consentire loro di operare la sostituzione.
            10.2. L’indagine, ferma ogni questione sull’ammissibilità o meno della
            sostituzione della mandataria di cui si dirà appresso, investe dunque anche
            la tempistica e le modalità per l’ipotesi in cui la sostituzione venga
            esercitata “in fase di gara”, come consentito con la novella di cui all’art.
            32, comma 1, lett. h) del d. lgs. n. 56 del 2017.
            10.3. Con riferimento al previgente sistema, lo stesso Consiglio di
            Giustizia, con la sentenza n. 34 dell’8 febbraio 2016, ha avuto occasione di
            ricostruire il procedimento che conduce, dopo l’estromissione della
            mandataria, alla sostituzione della stessa (in quel caso, nella fase di
            esecuzione del contratto) in “chiave bifasica”, mediante il previo recesso
            della PA dal contratto originariamente stipulato e la sostituzione di questo
            con altro contratto che preveda altra capogruppo.

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            10.4. Ad avviso del Collegio rimettente, la ricostruzione può essere
            riconfermata ed adattata al sistema attuale dove, per effetto della modifica
            normativa più volte richiamata, la facoltà può essere esercitata in fase di
            gara.
            10.5. Se ne deve concludere che, ordinariamente, la richiesta di sostituzione
            debba essere introdotta a seguito dell’iniziativa della stazione appaltante,
            che abbia appreso (come nel caso in questione) della vicenda ostativa che
            ha colpito la mandataria.
            10.6. Esigenze sistematiche (di coordinamento con la normativa sul cd.
            procedimento) e di economicità del procedimento di gara suggerirebbero
            che, una volta appresa la situazione a carico della mandataria, la stazione
            appaltante interpelli le mandanti (magari attraverso l’inoltro di un
            preavviso di espulsione dalla gara) assegnando un termine per esercitare la
            facoltà di sostituzione della mandataria.
            10.7. In ogni caso, ove la pubblica amministrazione pervenga direttamente
            all’esclusione (come avvenuto nel caso in questione), ben potranno le
            mandanti esercitare la facoltà di sostituzione, in coerenza con la
            ricostruzione di cui alla cennata sentenza n. 34 dell’8 febbraio 2016 dello
            stesso Consiglio di Giustizia.
            10.8. Deve anche ritenersi, ad avviso del Collegio rimettente, che, qualora
            anteriormente alla conclusione della gara le mandanti vengano a
            conoscenza della causa di esclusione, possano spontaneamente proporre
            l’estromissione della capogruppo e la sostituzione della stessa, in ragione di
            esigenze di speditezza della procedura.
            10.9. Ma poiché si tratta sovente di vicende delle quali le imprese riunite
            possono non avere alcuna conoscenza, deve ritenersi consentito loro di
            esercitare la facoltà di sostituzione fino al momento in cui acquisiscano la
            notizia della vicenda che interessa la mandataria dalla stazione appaltante
            (che abbia notificato interpello ovvero esclusione dalla gara), e ciò in
            coerenza con l’intenzione del legislatore che – nel bilanciamento dei

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            contrapposti interessi – ha inteso contemperare l'iniziativa economica delle
            imprese in forma associata con le esigenze delle stazioni appaltanti a
            contrattare con soggetti in possesso dei necessari requisiti.
            11. Espresso nei superiori termini l’avviso del Collegio rimettente, poiché,
            tuttavia, nel silenzio della disciplina (art. 48, commi 17 e 19-ter, del d. lgs.
            n. 50 del 2016), potrebbe darsi luogo a differenti orientamenti
            giurisprudenziali, il Consiglio di Giustizia ha ritenuto di investire della
            questione questa Adunanza plenaria.
            12. Il Collegio rimettente osserva che la decisione dell’appello nel merito
            presuppone la soluzione di un’altra questione, che può dar luogo a contrasti
            giurisprudenziali.
            12.1. Con il secondo motivo di appello, infatti, Lupò Costruzioni s.r.l. e
            GFF Impianti s.r.l. hanno dedotto che dall’art. 48, commi 17 e 18, del d.
            lgs. n. 50 del 2016 si evincerebbe chiaramente la sussistenza della
            possibilità di sostituire – nell’ambito di un’a.t.i. – anche l’impresa
            capogruppo mandataria con un soggetto esterno al raggruppamento.
            12.2. Tali norme dispongono che, in deroga alla regola generale
            dell’immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla
            composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48,
            comma 9), è consentita al raggruppamento la possibilità di modificare la
            propria composizione in conseguenza di un evento che privi uno dei suoi
            partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
            (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
            controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
            procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti,
            ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte,
            interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo) ovvero in caso di
            perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80, o nei casi
            previsti dalla normativa antimafia.

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            12.3. Il comma 19-ter dell’art. 48, comma aggiunto dall’art. 32, comma 1,
            lett. h) del d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, estende espressamente la possibilità
            di modifica soggettiva per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19 anche
            in corso di gara.
            12.4. La stazione appaltante e Ital System s.r.l. oppongono che il principio
            di      immutabilità                 dei        soggetti            partecipanti               alla        gara         d’appalto
            temporaneamente riuniti in associazione ammette la sola eccezione della
            modifica “in riduzione”, anche al fine di evitare condotte elusive del
            necessario possesso dei requisiti di partecipazione alle gare.
            12.5. La disciplina recata dal combinato disposto di cui ai commi 17, 18 e
            19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 dovrebbe essere interpretata
            restrittivamente, nel senso che sarebbero ammesse le modificazioni
            soggettive dell’a.t.i. in fase di gara esclusivamente tra le imprese già
            raggruppate e comunque con riferimento solo alle mandanti e non anche
            alla mandataria.
            12.6. Il Consiglio di Giustizia, richiamando alcuni suoi precedenti (e, in
            particolare, la sentenza n. 706 del 26 luglio 2019), ha tuttavia ritenuto che
            la sostituibilità dell’impresa mandataria colpita da alcuni eventi
            pregiudizievoli indicati dalla legge, anche con addizione di un soggetto
            esterno all’originario raggruppamento, rientrerebbe nel paradigma dell’art.
            48 del d. lgs. n. 50 del 2016, interamente e specificamente dedicato proprio
            ai casi di deminutio potestatis dell’impresa mandataria
            12.7. Ciò anche al fine di evitare che l’intera associazione temporanea
            d’imprese             venga            esclusa           dall’aggiudicazione                       unicamente                perché
            “responsabile” di essersi associata in raggruppamento temporaneo con una
            impresa che solamente in momento successivo alla presentazione della
            domanda di partecipazione alla gara è stata colpita da fatti ostativi (come
            un’informazione antimafia, ovvero, nel caso in questione, da un
            provvedimento giudiziale di apertura di procedura concorsuale).

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            12.8. Quanto alla possibilità di ingresso di soggetto economico esterno alla
            originaria compagine, milita in favore della tesi il dato testuale, il quale
            induce a ritenere che, “con altro operatore”, possa intendersi sia uno degli
            originari mandanti dell’a.t.i., sia un soggetto estraneo all’a.t.i. originaria.
            13. Il principio della sostituibilità della mandataria che ha pero i requisiti in
            corso di gara, applicato anche di recente dallo stesso Consiglio di Giustizia
            in sede cautelare (v., in particolare, l’ordinanza n. 667 del 17 settembre
            2020), non si porrebbe in contrasto, sempre ad avviso del Collegio
            rimettente, con la decisione n. 298 del 22 maggio 2020 dello stesso
            Consiglio, relativa ad una informazione antimafia precedente alla
            presentazione delle offerte, per cui il raggruppamento in quel momento
            «non possedeva i requisiti di ordine generale che ha dichiarato, invece, di
            possedere» o «attraverso la successiva modificazione l’associazione di
            imprese il raggruppamento in questione ha inteso sanare la pregressa
            situazione».
            13.1. In questa decisione si è, quindi, precisato che l’art. 48, commi 18 e
            19-ter del d. lgs. n. 50/2016 rappresentano ipotesi derogatorie della regola
            generale di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara,
            intervengono per consentire ad un soggetto collettivo di sopperire alla
            sopravvenuta lacuna dei requisiti di ordine generale di un’impresa
            componente del raggruppamento, al fine di non perdere la pretesa di
            partecipare alla gara, consentendo che l’associazione di imprese prosegua il
            rapporto con la stazione appaltante in ragione di un meccanismo espulsivo
            dell’impresa che ha perso il requisito e configurandosi come meccanismi
            obbligatori di “autodifesa” dell’interesse del raggruppamento rispetto alla
            posizione assunta da uno dei partecipanti al medesimo; ma non configurano
            una dispensa dalla regola per la quale i partecipanti alla gara devono
            possedere i requisiti (anche di ordine generale) già al momento di
            presentazione delle offerte (e devono in quell’occasione dichiarare di
            averli).

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            13.2. La concreta applicazione delle disposizioni citate presuppone,
            pertanto, che la causa di esclusione relativa a uno dei componenti del
            raggruppamento                   sopravvenga                 rispetto           al      tempo           di      presentazione
            dell’offerta; allorquando, invece, il raggruppamento era ab origine in
            possesso dei requisiti prescritti; l’operazione produrrebbe, in favore del
            soggetto aggregato, un vantaggio ingiustificato, idoneo ad alterare il piano
            di parità con gli altri concorrenti, ai quali si richiede, per principio
            generale, di essere in possesso dei requisiti al momento di presentazione
            delle offerte.
            13.3. Ma il caso in questione sarebbe diverso, in quanto il termine per la
            presentazione delle offerte era previsto per il 23 gennaio 2019, mentre il
            fallimento della capogruppo è stato dichiarato con sentenza del Tribunale
            civile di Catania n. 16 del 28 gennaio 2020, sicché il raggruppamento
            possedeva, al momento della presentazione delle offerte, i requisiti di
            partecipazione.
            14. L’applicazione del principio affermato con la sentenza n. 706 del 2019
            (e con l’ordinanza n. 667 del 2020) dello stesso Consiglio di Giustizia non
            sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione.
            14.1. Infatti, sebbene il considerando 110 della direttiva appalti
            2014/24/UE ammetta l’ipotesi della sostituzione di un operatore economico
            raggruppato nella fase esecutiva, prevedendo che «in linea con i principi di
            parità di trattamento e di trasparenza, l’aggiudicatario non dovrebbe
            essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di
            cessazione dell’appalto a motivo di carenze nell’esecuzione, senza riaprire
            l’appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d’esecuzione del contratto, in
            particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un’impresa,
            l’aggiudicatario dell’appalto dovrebbe poter subire talune modifiche
            strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne,
            incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza», si deve osservare
            che la Corte di Giustizia UE, Sez. X, sentenza 28 marzo 2019, in C-101/18

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            ha avuto occasione di affermare gli Stati membri hanno la facoltà di non
            applicare le cause di esclusione previste dalla direttiva appalti o di inserirle
            nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a
            seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico,
            economico o sociale prevalenti a livello nazionale.
            14.2. Nella legislazione interna, sarebbe stata, quindi, espressamente
            prevista la deroga, in sede di gara, ed al ricorrere di particolari situazioni,
            alla regola generale dell’immutabilità del raggruppamento temporaneo
            rispetto alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di
            offerta, mediante il richiamato comma 19-ter dell’art. 48, applicabile, tra
            gli altri, al caso del fallimento, contemplato dal comma 17.
            15. Tuttavia, parte della giurisprudenza, muovendo dai principi espressi
            dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4
            maggio 2012, ha, in più occasioni, affermato che in materia di gare
            pubbliche il divieto di modificazione della compagine delle associazioni
            temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale, corrente tra la
            presentazione delle offerte e la definizione della procedura di
            aggiudicazione, è finalizzato a impedire l’aggiunta o la sostituzione di
            imprese partecipanti all’a.t.i. o al consorzio, e non anche a precludere il
            recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne
            parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di
            qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara e, in
            particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei
            requisiti in capo al componente dell’a.t.i. venuto meno per effetto
            dell’operazione riduttiva (Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169).
            15.1. Ancora di recente si è affermato che dall’esclusione di una delle
            imprese raggruppate, determinata dalla sottoposizione ad una procedura
            concorsuale, non debba necessariamente derivare l’esclusione dalla gara
            dell’intero raggruppamento, allorquando il venir meno della singola
            impresa determini una mera sottrazione, senza sostituzione da parte di da

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            altro operatore, di modo che l’operazione non sia finalizzata ad eludere le
            verifiche in ordine al possesso dei requisiti e sempre che i residui membri
            del raggruppamento risultino da soli in possesso della totalità dei requisiti
            di qualificazione richiesti per l’esecuzione dell’appalto (Cons. St., sez. V,
            24 febbraio 2020, n. 1379).
            15.2. A tale orientamento, come rammenta ancora la sentenza non
            definitiva n. 37 del 2021, si è dichiaratamente ispirata ANAS nel
            provvedimento di cui oggi si controverte.
            16. Si pone quindi la questione della possibilità, o meno, di integrare
            l’originario raggruppamento con altro operatore, nel caso di specie con
            riferimento alla figura della mandataria, questione risolta in senso positivo
            dallo stesso Consiglio di Giustizia, peraltro con riferimento alla posizione
            della mandataria, in talune pronunce alle quali si è fatto cenno, ma che
            registra orientamenti dissonanti.
            15.3. Di recente, con ordinanza n. 309 dell’8 gennaio 2021 la stessa V
            sezione di questo Consiglio di Stato ha posto il problema che «la par
            condicio            tra        i     concorrenti                e      la       salvaguardia                  del        principio
            dell’immodificabilità del raggruppamento non sembrerebbero poter
            ammettere – nel contesto dell’evidenza pubblica - l’inserimento nel r.t.i. di
            nuovi operatori estranei alla procedura e che non hanno formulato
            l’offerta, con l’inammissibile finalità di sanare una causa di esclusione
            (nella specie, la presenza di un soggetto posto sotto procedura di
            insolvenza                 concorsuale                   “in            bianco”)                 intervenuta                  prima
            dell'aggiudicazione>.
            15.4. Ha pertanto rimesso all’Adunanza Plenaria – tra le altre – la questione
            «se le disposizioni normative di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19 ter del
            d.lgs. n. 50/2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire la
            sostituzione della mandante che abbia presentato ricorso di concordato
            preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, cit. con altro operatore
            economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile

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            soltanto la mera estromissione della mandante e, in questo caso, se
            l’esclusione del r.t.i. dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la
            mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento
            soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione».
            15.6. Di tale questione, dunque, questa stessa Adunanza plenaria è già stata
            investita, sebbene con riferimento alla posizione della mandante, giacché la
            causa è stata trattata contestualmente alla presente all’udienza pubblica del
            21 aprile 2021.
            16. Il Collegio rimettente ritiene che questa Adunanza plenaria debba
            essere ora investita della medesima questione, ma con riguardo alla
            posizione della mandataria, atteso che si delinea un contrasto tra la
            giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella, già sopra riportata, dello
            stesso Consiglio di Stato.
            16.1. Di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha espresso il
            proprio convincimento circa l’impossibilità della sostituzione della
            capogruppo colpita da uno degli eventi indicati all’art. 48 citato, proprio
            con l’ordinanza n. 309 del 2021.
            16.2. L’ordinanza ritiene di trarre elementi a favore di tale interpretazione
            anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 7 maggio 2020,
            che sembrerebbe avvalorare la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso
            distinguere l’ipotesi in cui la procedura concorsuale coinvolga l’impresa
            mandataria (comma 17) da quella in cui la medesima colpisca l’impresa
            mandante (comma 18), prevedendo solo in quest’ultimo caso la possibilità
            che un soggetto esterno all’a.t.i. subentri alla mandante colpita dalla causa
            di esclusione.
            17. Stante l’esposto contrasto giurisprudenziale sulle tematiche in oggetto,
            il Consiglio di Giustizia ha ritenuto quindi opportuno, ai sensi dell’art. 99,
            comma 1, c.p.a., deferire l’affare a questo Adunanza plenaria e, nel far ciò,

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            ha precisato di ritenere preferibile l’orientamento già espresso da questo
            Consiglio con le decisioni indicate supra, ai cui argomenti si è riportato e
            sui quali esso ha puntualizzato quanto segue:
            a) non si rinverrebbero sul piano lessicale nel testo dell’art. 48, commi 17 e
            18, del d.lgs. n. 50 del 2016 ostacoli a tale esegesi e, in particolare, un
            riferimento esclusivo alla sola sostituzione con soggetti interni all’a.t.i. e
            conseguente preclusione della sostituzione con soggetti esterni, mentre, al
            contrario, viene utilizzata una formulazione neutra tale da includere
            entrambe le ipotesi (sostituzione interna e sostituzione per addizione);
            b) non si ravviserebbe alcuna significativa e sostanziale differenza lessicale
            tra il comma 17 e il comma 18 del citato art. 48, tale da giustificare una
            disciplina differenziata per il caso di venir meno di una mandante (per la
            quale figura sarebbe ammessa la sostituzione per addizione esterna) e per il
            caso di venir meno della mandataria (per la quale non sarebbe ammessa la
            sostituzione per addizione esterna);
            c) la esegesi che ammette la sostituzione per addizione esterna appare più
            coerente con la disciplina europea dell’avvalimento, che ammette
            sostituzioni dell’impresa ausiliaria priva di requisiti;
            d) la esegesi che ammette la sostituzione per addizione esterna appare
            idonea a scongiurare il rischio che la compagine del raggruppamento
            concorrente si trovi a subire incolpevolmente effetti negativi da vicende
            che colpiscono (successivamente alla presentazione di un’offerta in gara) la
            mandataria, eventi rispetto ai quali nessuna responsabilità può essere
            ascritta alle mandanti;
            e) la esegesi che ammette la sostituzione per addizione esterna non
            confliggerebbe con il principio, affermato dapprima dalla giurisprudenza, e
            poi codificato nell’art. 48, comma 19, ultimo periodo, del d. lgs. n. 50 del
            2016, secondo cui «la modifica soggettiva (…) non è ammessa se
            finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
            gara», perché il presupposto fattuale dell’applicazione dell’art. 48 comma

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            17 (e comma 18) nel senso proposto è che l’a.t.i. abbia tutti i requisiti
            richiesti alla data di scadenza del bando e che gli eventi ostativi della
            partecipazione colpiscano una componente dell’a.t.i. dopo la scadenza del
            termine fissato dal bando per la presentazione dell’offerta, sicché sarebbe
            scongiurato ogni intento elusivo della legge di gara;
            f) la esegesi che ammette la sostituzione per addizione esterna avrebbe una
            funzione acceleratoria e semplificatoria delle gare, evitando esclusioni di
            offerte congrue a causa di eventi che colpiscono singoli componenti
            dell’a.t.i. e rimediabili con una sostituzione esterna, lasciando invariata
            l’offerta.
            18. Il Consiglio di Giustizia ha pertanto sottoposto a questa Adunanza
            plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., le seguenti questioni:
            a) se le disposizioni normative di cui all’art. 48, commi 17 e 19-ter del d.
            lgs. n. 50 del 2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire, in
            fase di gara, la sostituzione della mandataria dichiarata fallita
            successivamente alla presentazione dell’offerta con un altro operatore
            economico subentrante ovvero se ne sia possibile soltanto la mera
            estromissione e, in questo caso, se l’esclusione dell’a.t.i. dalla gara possa
            essere evitata unicamente qualora le restanti imprese partecipanti al
            raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione;
            b) i tempi e le modalità per introdurre nel procedimento di gara
            l’estromissione della mandataria e la sostituzione della stessa e, in
            particolare:
            b.1) se l’impresa mandante (o le imprese mandanti) possano chiedere di
            essere ammesse a sostituire la mandataria fin quando non intervenga
            comunicazione, da parte della amministrazione procedente, di apposito
            interpello ovvero del provvedimento di esclusione;
            b.2) se sia comunque consentito, nell’ipotesi di intervenuta conoscenza
            aliunde della vicenda che ha colpito la mandataria, proporre la sostituzione
            nel corso della gara ed anteriormente all’adozione dei citati atti da parte

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            dell’amministrazione procedente.
            19. Conclusivamente, pertanto, il Consiglio di Giustizia con la sentenza
            non definitiva n. 37 del 20 gennaio 2021 ha accolto l’appello in parte,
            riformando in detta parte la sentenza in primo grado, mentre per la restante
            parte ha rimesso la causa all’Adunanza plenaria, come sopra indicato.
            20. Nella pubblica udienza del 21 aprile 2021, fissata dal Presidente del
            Consiglio di Stato in conseguenza della rimessione e tenutasi ai sensi
            dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020,
            questa Adunanza, sentiti i difensori delle parti in modalità da remoto, ha
            trattenuto la causa in decisione.
            21. L’appello in parte qua deve essere respinto.
            22. La questione centrale del presente giudizio, devoluta alla cognizione di
            questa Adunanza plenaria, concerne la sostituibilità in corso di gara
            dell’impresa mandataria fallita o comunque assoggettata ad altra procedura
            concorsuale con un’altra impresa, esterna all’originario raggruppamento di
            imprese (c.d. sostituzione per addizione).
            22.1. Occorre ricordare che il principio regolatore della materia, la
            tendenziale              immodificabilità                    soggettiva               dell’operatore                 economico
            partecipante alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese,
            è sancito in modo espresso dall’art. 48, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016,
            il vigente codice dei contratti pubblici, il quale prescrive che, salve le
            eccezioni previste al comma 17, per la mandataria, e al comma 18, per una
            delle mandanti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
            raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
            quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena
            l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del conseguente contratto
            stipulato con il soggetto illegittimamente modificato.
            22.2. Il c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 57
            del 2016, ha in parte ritoccato la disciplina originaria dell’art. 48 del codice
            dei contratti pubblici, estendendo le originarie eccezioni consentite dai

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