IL MINISTRO, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - OMCEO VARESE
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Il Ministro, dell’università e della ricerca VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca; VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2021, prot. n. 1205, con il quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, è stato bandito il concorso per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1205/2021, il quale prevede che “con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto […] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020-2021 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999”; VISTO l’accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, concernente la “Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l’anno accademico 2020-2021”, definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, così come riportato nelle tabelle 1A e 1B, parte integrante dell’accordo medesimo; VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell’economia e finanze del 30 dicembre 2020, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica; 1
Il Ministro, dell’università e della ricerca VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700 per l’esercizio finanziario 2021, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica per l’a.a. 2020/2021; VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e finanze, prot. DGPROF n. 36325 del 12 luglio 2021, recante la “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l’a.a. 2020/2021” e, in particolare: l’art. 2, nella parte in cui prevede che “Per l’anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 13.200 per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto”; l’art. 3, nella parte in cui prevede che “Per l’anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica di cui all’articolo 2 è incrementato di ulteriori 4.200 unità per il primo anno di corso con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell’Unione europea. Ciò al fine di soddisfare l’intero fabbisogno di medici specialisti da formare per l’anno accademico 2020/2021 espresso con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, finanziando i restanti 307 contratti di formazione, nonché di assegnare ulteriori 3.893 contratti di formazione, anticipando nell’a.a. 2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso per l’anno accademico 2021/2022 con il medesimo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 5, parte integrante del presente decreto.” VISTA la nota del 6 maggio 2021, prot. n. 13482, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto alle università di comunicare, tramite caricamento in banca dati offerta formativa delle scuole di specializzazione a.a. 2020/2021, gli eventuali contratti aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici e/o privati, da attivare per l’a.a. 2020/2021 con riferimento alle diverse tipologie di scuola e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l’eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori; VISTE le proposte caricate in banca dati dagli atenei per l’a.a. 2020/2021 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici e/o privati; VISTA la nota 6 maggio 2021, prot. n. 13484, con cui il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto alle regioni di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’espletamento del concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica da finanziare per l’a.a. 2020/2021, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto 2
Il Ministro, dell’università e della ricerca Adige”, nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell’ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4; VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico”, e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché la deliberazione di Giunta provinciale n. 1914/2017 e successive modificazioni; VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”; VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6”, come modificata e integrata dall’art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all’abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30; VISTA la delibera n. 531 del 10 maggio 2021, con la quale la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie dei contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; VISTA le legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, così come modificata dalla l. r. n. 19 del 03.07.2020 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6; VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna n. 23/31 del 22.6.2021; VISTA la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l’art. 8, comma 61, il quale prevede che: “I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università per l'intera durata del corso”; 3
Il Ministro, dell’università e della ricerca VISTA la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l’art. 9, commi dal 7 al 10; VISTA la nota del 7 giugno 2021, prot. n. 18032, della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata trasmessa la deliberazione giuntale n. 865 del 4 giugno 2021 che autorizza il finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali di formazione medica specialistica per l’a.a. 2020/2021, demandando a successiva deliberazione giuntale l’attribuzione alle scuole di specialità medica dei contratti alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all’assegnazione dei contratti statali; VISTA la nota 26 luglio 2021 prot. n. 32201 con la quale il Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia - assessorato dell’istruzione e della formazione professionale ha confermato, come da deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16.7.2021, il finanziamento da parte della regione Sicilia di n. 36 contratti per la formazione specialistica dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione di area sanitaria trasmettendo l’elenco analitico della distribuzione dei contratti in argomento destinati alle tre Università siciliane; VISTE le normative delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti; VISTA la nota del Ministero dell’università e della ricerca del 22 luglio 2021, prot. n. 21783, e le successive comunicazioni con le quali le regioni e le province autonome, in riscontro alla stessa, hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze; VISTO l’accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016; VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 27 maggio 2021 prot. n. 54879/2021/RSM e prot. n. 12384/2021/UNIMORE; VISTA la nota del 28 luglio 2021, prot. n. 22761 , con la quale l’INPS ha comunicato il finanziamento di dieci contratti di formazione medica specialistica per la tipologia di scuola “Medicina Legale” da riservare “ai figli ed orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici”; VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. 4
Il Ministro, dell’università e della ricerca n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare”; VISTE le note del 7 maggio 2021, prot. n. 88192, del 31 maggio 2021, prot. n. 103004, del 4 giugno 2021, prot. n. 105564, con le quali il Ministero della difesa - Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l’a.a. 2020/2021 per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa; VISTO il comma 3, dell’art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”; TENUTO CONTO che, per l’a.a. 2020/2021, il Ministero dell’interno, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato; TENUTO CONTO che, per l’a.a. 2020/2021, il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza; VISTO il comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”, e in particolare l’art. 1, comma 7, in base al quale “il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati”; VISTO il comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”; 5
Il Ministro, dell’università e della ricerca TENUTO CONTO che per l’a.a. 2020/2021 il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n.368/1999, nonché a medici extracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge n. 4/1999; VISTO il comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale “il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”; TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008; VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria; VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431 che cosi dispone: “Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che “[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell’essere, appunto, dipendente dell’ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in 6
Il Ministro, dell’università e della ricerca linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status”; VISTE la nota del 22 luglio 2021, prot. DGPROF n. 37816, con la quale il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle regioni e dalle province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato art. 35, co. 4, d.lgs. n.368/1999, le esigenze del SSN per l’a.a. 2020/2021 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 il Ministro dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, tenuto conto, tra l’altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1- 1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, n. 402, recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”; VISTI gli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell’articolo 43 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, avviata dal Ministero dell’università e della ricerca con nota del 18 gennaio 2021, prot. n. 1090, che ha portato alla emanazione dei decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università, in data 19 luglio 2021, di accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria e all’emanazione dei decreti direttoriali, in data 19 luglio 2021, del Ministero dell’università e della ricerca di accreditamento delle scuole di specializzazione per l’a.a. 2020/2021; RITENUTO di procedere al riparto dei n. 17.400 contratti finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra le singole scuole di specializzazione che, nell’a.a. 2020/2021 risultano accreditate, in modo pieno o provvisorio, presso le diverse sedi universitarie, tenendo conto della percentuale di aumento, per l’a.a. 2020/2021, del contingente di contratti per singola tipologia di specialità e avuto riguardo ai criteri di qualità delle scuole di specializzazione ai sensi del decreto ministeriale n. 402/2017, sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto concerne, dall’altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, nonché agli indicatori di performance formativa; 7
Il Ministro, dell’università e della ricerca RAVVISATA l’opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all’attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all’art. 3 comma 3 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68; TENUTO CONTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale; TENUTO conto della qualità delle scuole di specializzazione, così come emersa altresì dalla rilevazione effettuata per l’a.a. 2020/2021 tramite questionari anonimi di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 402/2017 che prevede, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, che l’Osservatorio nazionale si avvalga anche degli ulteriori strumenti indiretti, quali i questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione; CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 35, co. 2, d.lgs. n. 368/1999 e in relazione al citato decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare ripartito per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per l’a.a. 2020/2021, tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli atenei, dei richiamati n. 17.400 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dei n. 902 contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali, dei n. 95 contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti pubblici o privati nonché dei n. 450 posti riservati di cui all’art. 35 commi 3, 4 e 5; ACQUISITO il parere del Ministero della salute; DECRETA Art. 1 1. Per l’a.a. 2020/2021 i posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, pari a 13.200, e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a 4.200 – per un totale di 17.400 contratti – sono distribuiti, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020/2021, secondo quanto indicato nella tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I posti finanziati con contratti aggiuntivi regionali, i posti finanziati con contratti aggiuntivi di altri enti pubblici e/o privati nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 sono distribuiti, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020/2021, 8
Il Ministro, dell’università e della ricerca secondo quanto indicato nella tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 4, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e delle province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome. 4. I posti finanziati con contratti aggiuntivi che, nell’allegato 1, sono indicati come coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli enti finanziatori sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli anzidetti requisiti. Con successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento sono indicati i requisiti richiesti di cui al presente comma. Art. 2 1. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 4, per i quali sia previsto il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti specifici - così come indicati nel successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento - secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate nel sopra citato decreto direttoriale integrativo. Art. 3 1. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del bando prot. n. 1205/2021, tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l’a.a. 2020/2021 la distribuzione dei posti riservati e in sovrannumero alle citate categorie riservatarie è definita per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020/2021 nella tabella di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. IL MINISTRO prof.ssa Maria Cristina Messa 9
Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e il diritto allo studio LA DIRETTRICE GENERALE VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2021, prot. n. 1205, recante il “bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021”, con il quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n.130, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell’università e della ricerca ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021, qui da intendersi interamente richiamato; VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1205/2021, che così recita: «Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto […] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020/2021 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999»; VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, emanato ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 1205/2021, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2020/2021, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n.368/1999, qui da intendersi integralmente richiamato; DECRETA Art. 1 1. Il presente decreto individua i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso degli ulteriori requisiti specifici di cui ai successivi articoli. Art. 2 1. Per i contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta, riportati nell’Allegato 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2021, prot. n. 998, è richiesto ai candidati il possesso dei suddetti requisiti specifici previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate e di seguito indicati: a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova, Pavia, Trieste e Verona, il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione riportata nel bando di concorso; il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale (o comunque conseguita entro l’inizio delle attività didattiche); non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia di Trento ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 4/91; di beneficiare ovvero di aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 4/91, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n. 1564/2013; di impegnarsi ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 4/91 a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l’Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi 1
del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione; b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova, Trieste e Verona sono fatte salve le disposizioni sull’uso delle lingue italiana e tedesca di cui al Titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige” nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell’ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera c), della legge n. 14/2002 per l’attribuzione di un finanziamento da parte delle Provincia Autonoma di Bolzano è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L’accertamento della conoscenza linguistica avviene secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge. Secondo l’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008, per i posti di formazione finanziati dalla provincia autonoma di Bolzano, le candidate e i candidati devono essere in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea (attestato di bilinguismo C1), rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. Nel corso della compilazione della domanda di partecipazione, i candidati sono tenuti a dichiarare di essere in possesso: dell’attestato di bilinguismo C1 (italiano e tedesco) oppure di un certificato di lingua equipollente di livello C1 con l’integrazione della seconda lingua oppure di aver sostenuto positivamente l’esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per l’ammissione alla formazione medico specialistica oppure di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa (ciò dev’essere accertato dal Servizio esami di bi- e trilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano); Ai fini della concessione del finanziamento i medici assegnatari dei posti di formazione devono sottoscrivere, prima dell’inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n.4/2008 secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni di servizio a tempo pieno nel territorio della provincia di Bolzano, entro 10 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione; c) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Campania con D.G.R.C. n. 16 del 12 gennaio 2021 e D.D. n. 209 del 9 giugno 2021 e impegni in conto residui a favore delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” e dell’Università degli studi di Salerno, residenza in Campania da almeno 3 anni; d) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Emilia-Romagna per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma: - impegno, dal conseguimento del diploma di specializzazione, a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale emiliano-romagnolo per un periodo pari almeno alla durata del corso di specializzazione frequentato; - aver conseguito il diploma di Laurea in uno degli Atenei emiliano-romagnoli oppure essere residente nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso; e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste, di Udine e di Verona, ai sensi dell’art. 8, co. 61 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i.: - residenza sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; - assegnazione di tali contratti vincolata agli Atenei beneficiari per l’intera durata del corso di specializzazione; f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Liguria: - essere nati in regione Liguria o essere in possesso della residenza in un Comune della regione Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; - essere iscritto presso uno degli Ordini dei Medici della regione Liguria all’atto della firma del contratto di formazione; 2
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla regione Liguria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; - impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle Strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l’Università degli Studi di Genova; - impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Liguria e dall’Università degli Studi di Genova; - impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto. Lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi deve versare alla regione Liguria il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato; g) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Lombardia a favore delle Scuole di specializzazione della Università degli Studi di Brescia, Humanitas University, Milano, Milano Bicocca, Pavia, Varese-Insubria e Vita Salute-San Raffaele, nel rispetto dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e della delibera della Giunta regionale n. XI/5001 del 5 luglio 2021: - iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della regione Lombardia alla data di inizio delle attività didattiche delle Scuole di specializzazione; - residenza nella regione Lombardia da almeno tre anni alla data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione; - non aver già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito; - impegno, mediante sottoscrizione di un’apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il Servizio Sanitario Regionale, per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione. Concorrono al computo del suddetto periodo tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l’accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale. In caso di inadempimento del suddetto obbligo relativo ai tre anni di servizio, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione fino all’80% di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale; h) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Marche a favore delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi Politecnica delle Marche: - risiedere in un comune della regione da almeno tre anni precedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso; - non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione e non aver interrotto o rinunciato all’eventuale formazione iniziata; - impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale per un periodo minimo di tre anni, entro cinque anni dal conseguimento della specializzazione; i) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Molise a favore delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione Molise, residenza nella regione Molise da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione nonché impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione nell’ambito e a favore del Servizio Sanitario Regionale del Molise; j) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Bari e dell’Università di Foggia: - impegno del medico in formazione specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale a prestare servizio per Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale pugliese per almeno 3 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione; k) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna a favore delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari, di Sassari e Cattolica del Sacro Cuore, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 6 del 6/3/2020, così come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020, il possesso dei seguenti requisiti: 3
- siano residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica; - non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 5/1992 o ai sensi della L.R. n. 6/2020 anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; - impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e gli Enti pubblici o convenzionati del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell’Isola; - il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 6/2020 restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l’attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali assistenziali. l) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Sicilia a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo: - essere nati o residenti in Sicilia; - avere una età non superiore a 35 anni; - avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00 (trentamila euro); m) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Toscana a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Firenze, di Pisa e di Siena, è richiesto: 1) il possesso di almeno una delle seguenti tre condizioni: - iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana da almeno il 31/12/2020; - residenza in uno dei Comuni della regione Toscana da almeno il 31/12/2020; - possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei della Toscana; 2) l’impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale Toscano per un periodo di cinque anni, da concludersi entro 8 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione; 3) di non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Toscana; tale precedente beneficio è ostativo alla nuova concessione anche nel caso vi sia stata successiva rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; 4) limitatamente ai contratti aggiuntivi relativi alla Scuola “Medicina di emergenza ed Urgenza” presso le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena è richiesto al candidato, in aggiunta ai criteri sopra indicati, di avere attivo o avere avuto attivo nel corso dell’anno 2021 un contratto a tempo determinato sottoscritto in attuazione della DGR 570/19 e delle procedure in essa previste; 5) il medico in formazione o lo specialista formato su contratto finanziato dalla regione Toscana che non ottemperi agli obblighi di cui al precedente punto 2 o si dimetta nei primi due anni del contratto relativo alla formazione specialistica, è tenuto al rimborso alla Regione di una quota corrispondente al 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato, in tutto o in parte. n) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Umbria a favore delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi della d.g.r. n. 683/2021: - residenza nella regione Umbria da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione; - non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già intrapresa; - iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici provinciali della regione Umbria; - impegno dello specializzando a svolgere l’intero percorso dell’attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Umbria e dall’Università e precisate in appositi protocolli; - età anagrafica non superiore a 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione; - impegno a prestare la propria attività lavorativa entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l’Università degli Studi di Perugia per un periodo di due anni; 4
- impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che, lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi, deve restituire alla Regione Umbria la spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale lo specializzando ha beneficiato versando il relativo importo all’Università degli studi di Perugia. o) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università degli Studi di Torino, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2017 e s.m.i.: - l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione; - che siano residenti o siano stati residenti in Valle d’Aosta per almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi quindici anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione; - non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n.11/2017; - che abbiano sottoscritto, prima dell’immatricolazione all’Università sede della Scuola di specializzazione, presso la Struttura regionale competente in materia di sanità, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, nonché l’impegno a prestare servizio presso la struttura dell’azienda USL della Valle d’Aosta per un periodo minimo complessivo di 5 anni; - Ai sensi dell’ art.4, comma 1, della legge regionale 11/2017, il medico che non consegua il diploma di specializzazione per rinuncia al corso di studi o che non presti servizio nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, presso le strutture dell’ Azienda USL della Valle d’Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, deve versare alla Regione le somme previste dalla medesima legge regionale 11/2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale 1712/2017; p) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova e di Verona, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 23 giugno 2020: - residenza in un comune della regione Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’anno accademico di riferimento; - iscrizione ad uno degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista dal MUR per l’anno accademico di riferimento; - impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione di cui all’Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020; - impegno del medico in formazione specialistica, nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni. Concorrono al computo del predetto periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto, tutti gli incarichi anche non continuativi assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante contratto aggiuntivo regionale. Si configura inosservanza parziale all’obbligo la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione. In caso di inosservanza parziale dell’obbligo nel senso anzidetto, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 15% dell’importo complessivo percepito ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti. In caso di inosservanza totale dell’obbligo, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50% dell’importo complessivo percepito. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50% 5
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