Guida Pratica per gli Operatori sulla Mortgage Credit Directive

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Guida Pratica per gli Operatori sulla Mortgage Credit Directive

Questa Guida per gli operatori sulla Mortgage Credit Directive è stata preparata da
Fabio Picciolini.
La Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016, riporta il Decreto Legislativo n. 72 del
21 aprile 2016, di “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del
titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141”.
Il decreto entra in vigore il 4 giugno 2016, le disposizioni, per i contratti di nuova
sottoscrizione, devono essere applicate dal 1° luglio 2016, infine devono essere
emanate varie norme di secondo livello, di modifica e d’integrazione del testo unico
bancario (D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993). Le norme riguardanti la valutazione
dell’immobile sono emanate entro il 30 settembre 2016, quelle che si riferiscono
all’inadempimento del consumatore sono applicabili, trascorsi sessanta giorni
dall’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze mediante
disposizioni di attuazione che devono essere adottate entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del decreto.
La principale novità è l’introduzione nel TUB del Titolo VI - Capo I-bis Credito immobiliare
ai consumatori.
Per una regolamentazione che innova fortemente quella in vigore, sono importanti
anche le definizioni delle operazioni che rientrano nel suo ambito.
Le due definizioni più importanti sono innanzitutto “contratto di credito”, intendendo
quello concesso (o promesso) da un intermediario autorizzato a un consumatore sotto
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Il credito
ai consumatori relativo a beni immobili residenziali deve essere garantito da un’ipoteca
sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale o finalizzato all’acquisto o alla
conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o
progettato. Tutte le altre forme di contratto di credito non rientrano nell’ambito del
Decreto 72/2016.
L’altra definizione è “costo totale del credito” che indica gli interessi e gli altri costi,
incluse commissioni, imposte e altre spese, a eccezione di quelle notarili, conosciute dal
finanziatore, in carico al consumatore in un contratto di credito. Sono compresi, anche
costi dei servizi accessori – quelli proposti in combinazione con il contratto di credito -
da sostenere obbligatoriamente per ottenere (o per godere delle stesse condizioni
proposte) il finanziamento nonché quelli per la stima del valore del bene: nel primo caso

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il costo delle polizze assicurative, nel secondo la perizia estimativa. Sono escluse dal
costo totale le spese relative alla trascrizione dell'atto di compravendita del bene e le
eventuali penali in caso d’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto.
Recependo le previsioni della Direttiva 2014/17/Ue, il Decreto indica i principi a cui gli
intermediari devono attenersi nello svolgimento dell’attività finanziamento per
l’acquisto di un bene residenziale: agire con diligenza, correttezza, e trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, avendo attenzione alla
situazione, a eventuali necessità del consumatore e ai possibili rischi, per il consumatore
stesso, per tutta la durata del finanziamento.
Nel merito dell’articolato, per prima è affrontata la tematica della “Pubblicità” (Art. 120-
octies). Per avere una normativa definitiva e precisa in tema di pubblicità bisognerà
attendere una delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio)
che, su proposta della Banca d'Italia, determinerà le caratteristiche delle informazioni
da includere negli annunci pubblicitari, le modalità di divulgazione e i criteri da adottare
per l’esempio rappresentativo.
Al momento le nuove normative, oltre a rafforzare le previsioni sulla pubblicità già
previste dal TUB, devono rispettare il codice del consumo (d.lgs. 206/2005 Parte II titolo
III) in tema di “pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”,
confermando che gli annunci pubblicitari devono essere corretti, chiari, non ingannevoli
e non ingenerare false attese sulla conclusione del contratto di credito e sul suo costo.
Le informazioni scritte fornite dall’intermediario devono essere chiare, precise,
evidenziate e facilmente leggibili (o udibili), devono riportare il nome dell’intermediario
finanziatore, eventualmente quello dell’intermediario del credito, se necessario sulla
garanzia rilasciata e sull’ipoteca su beni immobili residenziali oppure sul diritto reale sui
beni immobili residenziali.
Il tasso d'interesse deve essere riportato se fisso, variabile o composto di entrambe;
inoltre devono essere indicate tutte le altre spese, commissioni e oneri compresi nel
costo totale del credito. Confermata l’obbligatorietà di evidenziare il TAEG (Tasso annuo
effettivo Globale) e gli eventuali servizi accessori, non determinabili a priori, non inseriti
nel calcolo del TAEG. Inoltre devono riportare l’importo totale del credito, la durata del
contratto, il numero e l'importo delle rate, l'importo totale che il consumatore deve
riconoscere al finanziatore.
Per i mutui in valuta estera deve essere precisato che il cambio rispetto all’euro può
provocare variazioni delle somme da pagare.
Le informazioni devono essere accompagnate da un esempio rappresentativo del
finanziamento.
Le informazioni contrattuali (art. 120novies TUB), chiare e comprensibili, devono essere
sempre disponibili per il consumatore, a livello cartaceo o di supporto durevole, devono
riportare le notizie che il consumatore ha il dovere di fornire al finanziatore per la
corretta valutazione del merito creditizio e il termine entro il quale devono essere
fornite, l’avvertenza che il credito non potrà essere concesso se il consumatore non
fornirà tali informazioni, che sarà consultata una banca dati nel rispetto di quanto

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previsto dal codice privacy, che, se disponibili, possono essere concessi servizi di
consulenza.
Le informazioni sono rilasciate, dal finanziatore o dall’intermediario del credito,
attraverso il modulo PIES - Prospetto informativo europeo standardizzato, da
consegnare in tempo utile e comunque prima dell’offerta o della conclusione del
contratto di credito cosicché il consumatore, che abbia fornito le notizie di sua
pertinenza, le preferenze sull’operazione da concludere, le informazioni personalizzate
utili per confrontare l’offerta con altre proposte sul mercato, possa valutarle e decidere
in maniera informata la sottoscrizione del contratto.
Le eventuali informazioni aggiuntive devono essere fornite in un diverso documento.
Ricevuta l’offerta dal finanziatore o dall’intermediario del credito, al consumatore sono
concessi fino a sette giorni per valutare e confrontare l’offerta con altre presenti sul
mercato. L’offerta, nell’arco dei sette giorni, non può essere modificata dal
professionista. In caso di offerta vincolante deve essere consegnato al consumatore la
bozza del contratto di credito e il PIES, se non già consegnato o se le caratteristiche
dell’offerta siano diverse da quelle previste nel Prospetto già consegnato. Il finanziatore,
o l'intermediario del credito, al fine di consentire al consumatore una decisione
informata deve dare delucidazioni sul contratto e sull’offerta di eventuali servizi
accessori.
Premesso che il CICR, su proposta della Banca d'Italia, dovrà emanare una delibera
relativamente ai contenuti, ai criteri di redazione, alle modalità di messa a disposizione
delle informazioni precontrattuali, dei chiarimenti per il consumatore, degli obblighi in
caso di offerta telefonica, prevedendo in quest’ultimo caso il rispetto delle previsioni del
codice del consumo (art. 67novies: identità del fornitore chiara indicazione, fin dall’inizio
della comunicazione, del fine commerciale della chiamata, con consenso del
consumatore l’identità della persona che si è messa in contatto e il suo rapporto con il
fornitore, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario, il prezzo
totale da corrispondere per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate
tramite il fornitore o, in caso d’impossibilità di comunicare il prezzo esatto, la base di
calcolo del prezzo, la comunicazione di eventuali altre imposte o non fatturati dal
fornitore). Il provvedimento del CICR dovrà anche indicare gli effetti derivanti
dall’inadempimento del consumatore.
Altri obblighi d’informazione sono stati previsti per gli intermediari del credito (Art. 120-
decies). Prima dell’avvio dell’attività d’intermediazione devono fornire, al finanziatore,
notizie sulla propria denominazione e sede, sul registro in cui è iscritto, il numero di
registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; nel caso di attività svolta
attraverso collaboratori e dipendenti, al momento del contatto con il consumatore e
comunque prima di avviare la trattativa, questi devono comunicare l’intermediario del
credito per cui operano. Dovrà comunicare se opera con mandato o opera in via
esclusiva, nel qual caso deve fornire la denominazione del finanziatore o di quelli per i
quali opera, ovvero se agisce come consulente indipendente, se fornisce servizi di
consulenza, l’ammontare dell’eventuale compenso percepito dal consumatore (se non
determinabile deve comunicare il metodo di calcolo), le modalità di presentazione di

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eventuali reclami verso l'intermediario del credito e quelle per accedere a sistemi
extragiudiziali di risoluzione delle controversie, l'esistenza se noto altrimenti dovrà
informare il consumatore che saranno forniti attraverso il PIES, dell'importo di eventuali
commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario
del credito per i servizi dallo stesso prestato riguardo al contratto di credito; nel caso di
compenso riconosciuto sia dal consumatore sia del finanziatore (o da un terzo)
l’intermediario del credito deve informare sulla possibilità, per il consumatore stesso, di
detrarre, in tutto o in parte, la commissione dal compenso corrisposto all’intermediario
del credito.
Il consumatore ha diritto a chiedere all’intermediario del credito informazioni
comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite.
L’intermediario del credito è obbligato a comunicare al finanziatore, al fine
dell’inserimento nel TAEG, il compenso ricevuto direttamente dal consumatore.
Elemento fondamentale della nuova normativa è la verifica del merito creditizio (Art.
120-undecies). Il merito creditizio rappresenta l’affidabilità economico-finanziaria del
consumatore che può influire sul rischio legato all’erogazione e alla regolare gestione di
un credito.
Il finanziatore, con riferimento al rimborso del finanziamento, deve valutare, prima della
sottoscrizione del contratto, il merito creditizio sulla base delle informazioni sulla
situazione economica e finanziaria del consumatore, rilevate direttamente, attraverso
l’eventuale intermediario del credito o una banca dati, le notizie fornite dal
consumatore stesso.
Se le notizie sono ritenute insufficienti, il finanziatore può chiederne l’integrazione.
Il finanziatore non può modificare in senso peggiorativo le condizioni proposte nel caso
di errata valutazione del merito creditizio o incompletezza delle informazioni fornite dal
consumatore salvo il caso di comportamento scorretto (omissione o falsità delle
informazioni) di quest’ultimo.
L’accoglimento di una richiesta di aumento dell’ammontare del credito concesso, può
avvenire solo svolgendo una nuova valutazione del merito creditizio, anche attraverso
informazioni aggiornate, salvo che l’incremento sia stato già previsto nel contratto
orinario.
Il finanziatore deve, immediatamente, informare, gratuitamente, il consumatore della
mancata concessione del credito, specificando, eventualmente, se basata sul
trattamento automatico di dati comunicando i riferimenti della banca dati interessata.
Altro compito del finanziatore è di informare, preventivamente, il consumatore della
prima iscrizione negativa (ritardati o mancati pagamenti) in una o più banche dati,
nonché informarlo degli effetti della registrazione negativa in funzione di eventuali
ulteriori richieste di accesso al credito. I finanziatori devono conferire alla banca dati
informazioni esatte e aggiornate ed eventualmente correggere rapidamente eventuali
errori.

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In materia di valutazione del merito creditizio saranno emanate specifiche disposizioni
da parte della Banca d’Italia.
Il decreto introduce nel Testo unico bancario una materia completamente nuova, la
valutazione dei beni immobili (Art. 120-duodecies).
Nella concessione del credito relativo al finanziamento di beni immobili residenziali
garantiti da ipoteca, il finanziatore deve effettuare la valutazione (o verificare, nel caso
di utilizzo di professionisti esterni che devono essere indipendenti e imparziali rispetto
alla concessione del credito) in conformità a standard affidabili, riconosciuti a livello
internazionale (IVS, EVS, RICS). La regolamentazione può avvenire anche attraverso
codici di autoregolamentazione, com’è già avvenuto in Italia, con l’adozione delle Linee
guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie redatte
dall’ABI.
Le disposizioni attuative sono emanate dalla Banca d’Italia.
Definiti, nel decreto, in maniera chiara i servizi di consulenza (Art. 120-terdecies) che un
finanziatore o un intermediario del credito possono offrire al consumatore.
I servizi di consulenza possono essere offerti anche da consulenti indipendenti. Chi
svolge servizi di consulenza indipendente deve agire nel migliore interesse del
consumatore, acquisendo informazioni aggiornate sulla sua situazione personale e
finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze.
Il finanziatore o l'intermediario del credito prima di iniziare la consulenza deve
comunicare al consumatore, sempre su supporto cartaceo o altro durevole, i prodotti
presi in considerazione ai fini della successiva raccomandazione, l’eventuale compenso
a carico del consumatore o, se non quantificabile, il metodo per calcolarlo e se
percepiscono un compenso dal finanziatore.
A conclusione dell’esame il consulente deve rilasciare una raccomandazione
personalizzata, per uno o più contratti di credito, proporzionata alle informazioni
ricevute. La raccomandazione deve contenere le eventuali informazioni sui servizi
accessori connessi con il contratto di credito, i possibili rischi per l’intera durata del
finanziamento raccomandato, i prodotti presi in considerazione; nel caso di consulenza
svolta da mediatori creditizi, deve essere valutato un numero sufficientemente ampio
di contratti di credito disponibili sul mercato.
Per i finanziamenti in valuta estera (Art. 120-quaterdecies), sono state introdotte delle
norme di maggior tutela per il debitore: diritto a convertire, in qualsiasi momento, il
mutuo nella valuta principale del proprio reddito o in quella (comunicata al momento
della valutazione del merito creditizio) in cui detiene le attività utilizzate per rimborsare
il finanziamento, oppure nella valuta con corso legale nello Stato dell'Unione europea in
cui aveva la residenza all’atto della conclusione del contratto o risiede al momento della
richiesta di conversione.
Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può emanare una delibera per fissare le
condizioni per il diritto alla conversione, con riferimento alla variazione minima del tasso
di cambio tra la sottoscrizione del contratto e il momento della richiesta di conversione,
che comunque non deve essere superiore al venti per cento, rispetto a quello previsto

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all’atto della sottoscrizione del contratto. Nel caso che la differenza del valore sia
superiore alla citata percentuale il finanziatore, applicando la normativa prevista per le
comunicazioni periodiche alla clientela, deve informare il consumatore del diritto di
convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo. Il CICR
può, inoltre, determinare il compenso onnicomprensivo, eventualmente dovuto dal
consumatore al finanziatore in caso di conversione. Il tasso di cambio adottato è quello
del giorno della domanda di conversione rilevato dalla Banca Centrale Europea.
Le norme sull’inadempimento del consumatore (Art. 120-quinquiesdecies) sono le più
innovative di tutta la nuova legge.
Premesso che le attuali previsioni dell’art. 40.2 del TUB in forza delle quali la banca
finanziatrice può chiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardati pagamenti
(quelli effettuati tra il 30° e il 180° giorno successivo alla data di scadenza della rata) per
sette volte anche non consecutive, rimangono valide e applicabili, al finanziatore è data
la possibilità di utilizzare nuove procedure per recuperare il credito.
La norma prevede che le parti, nel rispetto del divieto di patto commissorio previsto
dall’art. 2744 del codice civile (È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data
in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione
dell'ipoteca o del pegno), possono inserire, nel contratto di credito, al momento della
sottoscrizione, una clausola (cd. di spossessamento) che autorizzi, in caso mancati
pagamenti del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene.
La clausola è applicabile in caso di mancato pagamento dell’ammontare equivalente a
diciotto rate mensili, mentre non è applicabile per i ritardati pagamenti previsti
dall’articolo 40.2 del TUB (vedi sopra) che consentono la risoluzione del contratto di
credito.
La clausola non può essere applicata ai contratti già sottoscritti né alle surroghe anche
se il contratto è sottoscritto successivamente all’entrata in vigore della nuova
normativa.
Il mancato inserimento della clausola non può essere motivo per il finanziatore di
rifiutare la sottoscrizione del contratto di credito.
L’inserimento della clausola nel contratto consente, altresì, per il consumatore
l’assistenza gratuita di un consulente che deve valutare la convenienza.
Un perito indipendente deve valutare, secondo gli standard adottati (V. Art. 120
duodecies), il bene immobile fornito in garanzia. Il perito è scelto con l’accordo tra le
parti, in mancanza del quale è nominato Presidente del Tribunale territorialmente
competente.
L’applicazione della clausola comporta l’estinzione dell’intero debito del consumatore
(cd. esdebitazione) anche se il ricavato sia inferiore all’intero debito residuo del
consumatore (cd. patto marciano).

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La clausola esdebitativa è applicabile con la restituzione dell’immobile alla banca, il
trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale (si può ipotizzare che il
legislatore abbia “pensato” a un mandato a vendere, sospensivamente condizionato
all’inadempimento del mutuatario), il trasferimento dei proventi della vendita, (ancora
a livello interpretativo l’immobile sia venduto direttamente dal mutuatario al valore di
perizia, previo accordo che il ricavo sia riconosciuto alla banca nella misura del credito
da essa vantato).
Se il valore dell'immobile, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è superiore al
debito residuo, il finanziatore deve restituire al consumatore le somme eccedenti il
proprio credito.
La procedura può prevedere, a favore del finanziatore, esclusivamente costi non
superiori a quelli derivanti dalla gestione dell’inadempimento.
Con esclusione dei casi previsti in forza della clausola di spossessamento, nel caso in cui
il finanziatore escuta la garanzia a seguito di un’espropriazione immobiliare, ma rimanga
un debito a carico del consumatore, il pagamento potrà avvenire solo dopo sei mesi
dalla conclusione della procedura esecutiva.
Per la migliore applicazione della nuova disciplina è stato previsto il coinvolgimento
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate (Art.
120-sexiesdecies), che esegue il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale
e produce le comunicazioni utili per i controlli di vigilanza macro-prudenziale.
La nuova metodologia di recupero del credito è applicabile solo dopo l’emanazione delle
disposizioni attuative da parte della Banca d’Italia; regole che devono porre particolare
attenzione da un lato agli obblighi d’informazione e di correttezza del finanziatore,
dall’altro dello stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore e delle
disposizioni di attuazione della norma sullo spossessamento e sui suoi effetti, emanate
dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
sentita la Banca d’Italia, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
considerati i termini previsti si può immaginare che la clausola di spossessamento potrà
essere inserita nei nuovi contratti sottoscritti presumibilmente non prima del 2017.
La remunerazione e i requisiti di professionalità (Art. 120-septiesdecies) del personale
devono essere correlati al rispetto di quanto previsto in tutta la nuova normativa sul
credito immobiliare. In tal senso il finanziatore deve assicurare che il proprio personale
abbia la professionalità necessaria per offrire o concludere contratti di credito o
accessori e per offrire servizi di consulenza.
Le disposizioni che individuano le categorie di personale interessate, sono emanate dalla
Banca d’Italia.
Le disposizioni del decreto in tema di Pratiche di commercializzazione abbinata (Art.
120-octiesdecies) vietano sia l’offerta sia la commercializzazione di un contratto di
credito comprensivo di altri prodotti o servizi finanziari distinti, se non disponibile anche
separatamente in un pacchetto.
Secondo quanto previsto Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) le norme in
questione non si applicano ai servizi e all’attività d’investimento, al collocamento di

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prodotti finanziari, alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari
emessi da banche e da imprese di assicurazione. Non sono ugualmente applicabili alla
presenza di quanto previsto dalla legge n. 27/2012, relativamente alla “Liberalizzazione
delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese”, circa la
non applicabilità per i servizi finanziari, inclusi quelli bancari e nel settore del credito, i
servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, i servizi assicurativi e
di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore
degli investimenti e dal codice del consumo, che considera scorretta la pratica
commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che,
ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario, all'apertura
di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
Ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali sono applicabili
le disposizioni (Art. 120-noviesdecies) previste dal Testo unico bancario in tema di
contratti (art. 117), di modifica unilaterale delle condizioni (art. 118), di comunicazioni
periodiche alla clientela (art. 119), di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
(art. 120.2), di estinzione anticipata dei mutui immobiliari (art. 120-ter), di
surrogazione nei contratti di finanziamento - Portabilità (art. 120-quater), di rimborso
anticipato (art. 125-sexies.1).
Le informazioni ai consumatori, previste per i contratti di credito in esame, devono
essere gratuite anche in deroga all’art. 127-bis del TUB relativo alle spese addebitali.
La nuova disciplina si applica anche ai finanziamenti garantiti da ipoteca di durata
inferiore a cinque anni e ai contratti di credito non garantiti, d’importo anche superiore
a 75.000 euro, finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale.
Una seconda parte del decreto è dedicata agli intermediari del credito (art. 128 sexies
TUB), intendendo per tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che, a fronte di un compenso, nella propria
attività commerciale o professionale, svolge attività di presentazione o proposta di
contratti di credito, ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti e/o di conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
In particolare è stata prevista la nuova figura del consulente indipendente: il soggetto,
iscritto in una sezione speciale dell’elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei
Mediatori, che offre professionalmente, in maniera esclusiva servizi di consulenza
indipendente finalizzati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il
consulente può essere remunerato esclusivamente dal cliente. Oltre la consulenza
possono essere svolte solo attività connesse e strumentali.
A fronte della nuova disciplina il consulente indipendente, come il mediatore creditizio,
deve agire senza pregiudicare la propria indipendenza, deve fornire al consumatore
raccomandazioni personalizzate relativamente a una o più operazioni relative a contratti
di credito.
Il testo del Decreto precisa che l’offerta di contratti di credito e le attività concernenti
pubblicità, obblighi precontrattuali, obblighi d’informazione relativi agli intermediari del

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credito, verifica del merito creditizio valutazione dei beni immobili non implicano un
servizio di consulenza.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, adotta un regolamento
per definire le incompatibilità nello svolgimento dell’attività di consulente indipendente.
Alla Banca d’Italia è assegnato il compito di individuare ulteriori ipotesi di revoca
dell'abilitazione o di cancellazione dagli elenchi degli intermediari del credito per gravi
e sistematiche violazioni del Testo unico bancario.
Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, un decreto in cui saranno
individuati i processi di coordinamento utili per l’irrogazione delle sanzioni di
competenza delle Autorità di vigilanza di settore. Nel Testo unico sono state inserite le
previsioni di sanzioni derivanti dal mancato rispetto della nuova legislazione.
Sempre con riferimento all’attività degli intermediari del credito, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana un regolamento per
determinare le attività di segnalazione, esclusivamente, relative ai contratti di credito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; le segnalazioni
prestate a titolo accessorio, non danno luogo ad attività di agenzia in attività finanziaria
o di mediazione creditizia.
Con altro Regolamento il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
stabilisce gli altri requisiti, condizioni e incompatibilità relativi allo svolgimento
dell'attività di consulenza indipendente. Devono essere previste norme che assicurino
effettivamente l’indipendenza e l’azione del consulente indipendente nell’interesse del
consumatore, quelli relativi ai requisiti di conoscenza, di competenza e di
aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi
personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti indipendenti, dei loro
dipendenti e dei collaboratori, le caratteristiche delle politiche di retribuzione e
incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi.
La lettura del decreto legislativo non consente ancora una valutazione definitiva della
nuova normativa, ma solo l’analisi puntuale del testo.
Infatti, se da un lato può considerarsi una norma win – win, perché aumenta la
trasparenza e le tutele dei consumatori, snellisce alcune procedure alle banche di ridurre
i tempi di eventuali crediti impagati, dall’altro presenta alcune contraddizioni, molti i
rinvii a decreti e altre norme secondarie, anche riguardo agli intermediari del credito e
alle nuove figure introdotte, rendendo impossibile un parere articolato e finale, anche
in termini temporali, della sua completa applicazione.

Pubblicato il 27/05/2016

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